Incarto n.
72.2015.198

Lugano,

19 gennaio 2016/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

 

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

Veronica Lipari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

IM 2

rappresentato dall’avv. DUF 2

 

 

in carcerazione preventiva dal 18.10.2015 al 27.11.2015 (41 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 28.11.2015 al 28.12.2015 (31 giorni)

in anticipata esecuzione di pena dal 29.12.2015

 

 

imputati, a norma dell'atto d'accusa 163/2015 del 27.11.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

ripetuta rapina, in parte tentata

per avere agendo in correità tra loro, il 17 e il 18 ottobre 2015 a __________ e __________ tentato di commettere, rispettivamente commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio

 

                                   1.   a __________, il 17 ottobre 2015, tentato di commettere un furto ai danni del distributore __________ di via __________, ritenuto che IM 2 entrava nel negozio del distributore per verificare i luoghi ed acquistare una bibita e poi usciva, risaliva in macchina dove si trovava IM 1 quale passeggero, per posteggiare poco dopo ad alcune decine di metri di distanza dal distributore e che IM 1 scendeva a questo punto dal veicolo si incappucciava e si dirigeva verso il distributore, dove sarebbe dovuto entrare per ottenere del denaro minacciando il commesso, attendendo dall’altro lato della strada che non vi fossero clienti, ma i due venivano fermati nei loro intenti poiché in quel momento passava una pattuglia della Polizia che insospettita per la loro presenza li controllava, ponendo fine al tentativo;

 

                                   2.   a __________, il 18 ottobre 2015, commesso un furto ai danni del distributore __________ dell’area di sosta autostradale, ritenuto che mentre IM 2 attendeva in macchina, IM 1 entrava incappucciato nel negozio del distributore e chiedeva soldi alla commessa, e vedendo che la stessa non eseguiva quanto richiesto, prendeva in mano un paio di forbici trovate sul posto, si avvicinava alla commessa e puntandole le forbici chiedeva nuovamente i soldi, facendosi poi aprire più cassa da dove ha preso o si è fatto consegnare soldi, ottenendo in tal modo un importo complessivo di 1’775.00 CHF e 555.00 EURO, in seguito recuperato e consegnato al danneggiato, lasciando infine il negozio per risalire sulla vettura e ripartire;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CPS, in parte in relazione all’art. 22 CPS;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua albanese,

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:05.

 

 

Le parti d’accordo rinunciano alla fase di discussione, concordando tutti per l’inflizione

agli imputati di una pena detentiva di 22 mesi sospesa per un periodo di prova di 3 anni.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.                      12, 22, 40, 42, 44, 47, 49, 140 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   rapina ripetuta, in parte tentata

per avere,

agendo in correità con IM 2,

il 17 e 18 ottobre 2015 a __________ e __________, tentato di commettere, rispettivamente commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza,

e meglio per avere

 

                            1.1.1.   il 17 ottobre 2015 a __________, tentato di commettere un furto usando minaccia nei confronti del commesso del distributore __________ di __________, venendo fermato, prima che entrasse nel negozio, da una pattuglia di Polizia che procedeva al controllo suo e di IM 2;

 

                            1.1.2.   il 18 ottobre 2015 a __________, commesso un furto ai danni del distributore __________ dell’area di sosta autostradale, minacciando la commessa del negozio puntandole contro delle forbici, facendosi così aprire la cassa da dove ha sottratto un importo complessivo di CHF 1'775.—e EUR 555.00, mentre IM 2 lo attendeva in macchina per ripartire, refurtiva poi recuperata;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

 

                               2.1.   rapina ripetuta, in parte tentata

per avere,

agendo in correità con IM 1,

il 17 e 18 ottobre 2015 a __________ e __________, tentato di commettere, rispettivamente commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza,

e meglio per avere

 

                            2.1.1.   il 17 ottobre 2015 a __________, tentato di commettere un furto usando minaccia nei confronti del personale del distributore __________ di __________, venendo fermato da una pattuglia di Polizia che procedeva al controllo suo e di IM 1, prima che questi potesse entrare nel negozio;

 

                            2.1.2.   il 18 ottobre 2015 a __________, commesso un furto ai danni del distributore __________ dell’area di sosta autostradale, IM 1 minacciando la commessa puntandole contro delle forbici, facendosi così aprire la cassa da dove ha poi sottratto un importo complessivo di CHF 1'775.—e EUR 555.00, mentre IM 2 lo attendeva in macchina per ripartire, refurtiva poi recuperata;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

                               3.1.   IM 1

 

è condannato

 

                            3.1.1.   alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            3.1.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

 

 

                               3.2.   IM 2

 

è condannato

 

                            3.2.1.   alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            3.2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

 

 

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-  e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di un mezzo ciascuno.

 

 

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               5.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                      fr.       9'156.90

spese                          fr.          771.00

totale                           fr.       9’927.90

 

                               5.2.   La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:

 

onorario                      fr.       5'610.00

spese                          fr.          223.00

IVA (8%)                     fr.          466.65

totale                           fr.       6’299.65

 

                               5.3.   Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’927.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                               5.4.   Il condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’299.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

 


 

 

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           117.60

                                                                 fr.        1'317.60

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             58.80

                                                                 fr.           658.80

                                                                 ============

 

 

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             58.80

                                                                 fr.           658.80

                                                                 ============

 

 

 


 

Intimazione a:          -  

 

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera