Incarto n.
72.2015.20

72.2015.30

72.2015.31

Lugano,

26 marzo 2015/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale      Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

ACPR 1

patrocinata dall’avv. RAAP 1

 

ACPR 2

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 01.12.2014 al 20.02.2015 (82 giorni) in carcerazione di sicurezza dal 01.04.2015

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 18/2015 del 20.2.2015 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

 

                                   1.   ripetuta coazione

per avere, nel periodo inizio 2013 - 01.12.2014, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, usando minaccia di grave danno, tanto da incuterle timore e spavento, rispettivamente intralciando più volte la libertà d’agire dell’ex compagna ACPR 1, ripetutamente costretto la stessa a fare, omettere e tollerare numerosi atti,

segnatamente,

 

                               1.1.   nel corso del 2013, a __________, puntandole una penna che a suo dire era un’arma simulata, in specie una pistola, e minacciandola che le avrebbe “fatto saltare in aria le cervella”;  

 

                               1.2.   in data 19.09.2013, a __________, nell’ambito di una discussione coniugale, rinchiudendola a chiave all’interno della camera dei bambini, mentre questi dormivano;

 

                               1.3.   in data 01.11.2013, a __________, presso l’abitazione di ACPR 1, nel corso del particolare clima di intimidazione da lui creato, costretto l’ex compagna ACPR 1 a sottoscrivere falsamente a nome del di lei fratello una falsa delega che gli permetteva di utilizzare l’autovettura di proprietà di __________;

 

                               1.4.   nel periodo Natale 2013 - 01.12.2014, a __________, __________ ed in altre imprecisate località del Cantone __________, alfine di avere un contatto verbale o anche solo visivo con la donna, nonostante sapesse che la sua presenza non era gradita, controllando i suoi spostamenti nei suoi movimenti in almeno 8 occasioni, tra cui

 

                            1.4.1.   l’episodio avvenuto nel corso del 2014 quando, dopo aver recuperato i figli al Punto d’Incontro, l’ha inseguita con l’auto, urlando, all’interno della propria auto in presenza dei figli minorenni __________. e __________., che “l’avrebbe fatta finita una volta per tutte”; come pure

 

                            1.4.2.   l’episodio avvenuto ad inizio ottobre 2014, a __________, dinnanzi all’abitazione dell’ex compagna, quando le è andato incontro con l’auto Fiat Punto targata ___ a forte velocità nel mentre la stessa attraversava la strada per recarsi a casa, frenando poi bruscamente davanti alla stessa;

 

                               1.5.   nel periodo di Natale 2013, inviandole un messaggio sms con il quale le riferiva di vederla seduta sul letto con il cellulare in mano, come in effetti ella si trovava;

 

                               1.6.   fra il 30.04.2014 e il 01.05.2014, a __________, inserendo nel serbatoio del veicolo Ford Fiesta, utilizzato dalla vittima in quei giorni, della sostanza estranea e non meglio identificata affinché, come è accaduto, la stessa non potesse più circolare, in particolare non potesse recarsi in Italia;

 

                               1.7.   in data 03.06.2014 facendole rinvenire sulla porta del negozio della __________, di __________, uno scritto contenente i termini ingiuriosi di cui al punto 2.1., rispettivamente i termini di minaccia “se chiedeno del papa e tu non me li fai vedere venoga calcinate con la cavalleria io in italia godo…tu sei già vecchierella e lo diventerai ancora di più avrai sempre e continuamente il mio fiato sul collo per aver messo i miei figli contro il papa e qui che ti sei fregata”;

 

                               1.8.   in data 28.06.2014, alle ore 22.55, inviandole un sms dall’utenza __________ (a lui non espressamente riconducibile) contenente i termini ingiuriosi di cui al punto 2.2;

 

                               1.9.   in data 13.07.2014, alle ore 15.22, inoltrandole in copia all’indirizzo della __________ una mail inviata al curatore dei figli, contenente i termini ingiuriosi di cui al punto 2.3.;

 

                             1.10.   in data 27.07.2014, accedendo indebitamente alla palazzina ove abita la vittima, in particolare recandosi nella cantina e sottraendo, previo scasso, documenti e 2 contenitori contenenti sostanze per la posa di pavimenti (resina);

 

                             1.11.   in data 26.08.2014, alle ore 15.18, inviandole un sms dall’utenza __________ (a lui non espressamente riconducibile) contenente i termini ingiuriosi di cui al punto 2.4;

 

                             1.12.   in data 29.08.2014, alle ore 19.04, inviandole un sms dall’utenza __________ (a lui non espressamente riconducibile) nel quale scriveva “danno bel tempo x domenica caldo!...i bimbi nn c’entrano nulla con la ns storia inverosimile, cruenta, conflittuale ecc entrantrambi daneggiamo la loro adolescenza. Riguardo noi ai visto? O forse nn ancora con quale velocità ho’ camminato!!! Con le mie gambe?? X ora nn posso x ovi motivi sfogiarlo ma…dovresti sapere/vedere. PS/mi raccomando se ci sei domenica metti un costume intero (xovi motivi). I bimbi ricorda nn centrano”;

 

                             1.13.   in data 29/30.09.2014, facendole rinvenire sul parabrezza dell’auto, un plico di documenti (foto e scritti) dal contenuto ingiurioso e di minaccia, in particolare:

 

                                   1.   uno scritto intitolato “Ogg. Anniversario del 29 settembre 2013 contenente le espressioni ingiuriose di cui al punto 2.5 e l’espressione di minaccia “sarà un’anno intenso di sodiffasfazioni per me!!!”;

                                   2.   una fotografia ritraente la vittima, da lui ritoccata, sulla quale ha scritto “quest cellulare e’ stato un tesoro!! Ti ha fatto i faffi !!”

                                   3.   una fotografia ritraente la vittima, da lui ritoccata, sulla quale ha scritto “questa è la strafiga originale al mattino…quando sei al naturale”;

                                   4.   una fotografia sulla quale ha scritto “Questa è la foto che ti ha rovinato la vita!!” ritraente il portaoggetti all’interno dell’autovettura KIA (da lui utilizzata a titolo esclusivo a partire dall’allontanamento della polizia del 29.09.2013) ed in particolare la penna/pistola di cui al punto 1.1.,

                                   5.   una fotografia del maggio 2014 ritraente l’auto Ford Fiesta (di proprietà del fratello della vittima e che quest’ultima in quel periodo utilizzava) posteggiata dinnanzi alla ditta __________ di __________, sulla quale ha scritto “ti ricordi quando ti sei fermata quella sera? Il 9 maggio. La macchina non andava più!! che peccato !! p.s. ma tu lo sai con chi hai a che fare? Tutte le cattiverie che fai le paghi il doppio” e con la quale le ricordava l’episodio di cui al punto 1.6.;

                                   6.   copia della delega per guidare l’auto Ford Fiesta del di lei fratello sulla quale ha scritto, vicino alla firma “__________”, “questa è la tua firma”;

                                   7.   una lista di messaggi sms recuperati dal cellulare Samsung Galaxy da lui sottratto all’ex compagna il 29.09.2013 (cfr. punto 6.1 del DA.2014.2918);

                                   8.   una foto polaroid sulla quale è ritratta la vittima nuda, da lui stesso scattata nel lontano 2001;

                                   9.   la foto della figlia __________., da lui recuperata all’interno del cellulare Samsung Galaxy da lui precedentemente sottratto, sulla quale ha scritto “lei e’ quella che avra’ e godra’ tutto!!!!e’ ogni volta che la guarderai vedrai ME A VITA!!!”;

 

                             1.14.   in data 01.11.2014, inviandole un sms dall’utenza __________ (a lui non espressamente riconducibile) contenente i termini ingiuriosi di cui al punto 2.6, rispettivamente l’espressione di minaccia “passerai un bruttino natale e seguito …” (…) “tu ai il mio fiato sul collo io so anche quando vai a cagare e..dove ma piano..piano..piano e piano ti faro andare sempre di piu nella merda adoperando soldi e chi ti circonda capito..,??.”;

 

                             1.15.   in data 03.11.2014, inviandole un sms dall’utenza __________ (a lui non espressamente riconducibile) contenente l’espressione di minaccia “proprio questa mattina ho ricevuto la conferma di quello mi avevano detto 2 settimane fa’, : nella mia via proprio difrrnte al mio palazzo abita un poliziotto e bravissimo e da subito abb fatto amicizia su quel palazzo ce una telecamera inquadra tutta la via e così.,., abbiamo visto una bmw grigia targ _____… ACPR 1 mi conosci!! Di a ACPR 2 che…In altezza e alto come te se desidera dirmi qualcosa mi trova il lunedi mattina perche io vado in quek appart per ritirare la posta ecc io da mesi vivo in zona torretta __________ e __________ vieni anche tu il lunedi matt cosi a lei sue…intenzioni…Bho! Vedi una…bella scena…Capito?. Bhai bhai”;

 

                             1.16.   in data 04.11.2014, facendole recapitare per posta a casa, uno scritto contenente le ingiurie di cui al punto 2.7.;

 

                             1.17.   nei giorni precedenti al 18.11.2014, a __________, confezionando un volantino sul quale ha intergrato la copia della foto di nudo dell’ex compagna nuda di cui al punto 1.14., con l’aggiunta “ciao mi chiamo ACPR 1 son un amore” e pure il numero di cellulare della medesima (“__________); scritto che è stato affisso nei bagni dell’esercizio pubblico __________ di __________ e sulla vetrina del salone __________ di __________;

 

                             1.18.   nel periodo 2013-2014, a __________, in più occasioni, lasciandole dei rimasugli di cibo sotto la griglia posizionata davanti all’entrata del negozio della __________;

 

                             1.19.   nel corso del 2014, contattandola tramite face book con un falso profilo a nome di __________;

 

                             1.20.   nel periodo 11.09.2014 - 03.11.2014, a __________, causandole i danneggiamenti di cui al punto 5;

 

                                   2.   ripetuta ingiuria

per avere, nel periodo 03.06.2014-01.12.2014, a __________, ripetutamente offeso l’onore di ACPR 1, tramite messaggi telefonici (SMS), rispettivamente lettere/scritti anonimi a lei indirizzati ed in qualche modo recapitatile, segnatamente,

 

                               2.1.   nelle circostanze di cui al punto 1.7., utilizzando l’espressione “grandissima zatterona infame…ninfomane gola profonda…chissa se non lai adoperata sin ora chissa come gonfia…io non sono insieme a una zatterona”;

 

                               2.2.   nelle circostanze di cui al punto 1.8., utilizzando l’espressione “Ciao gola profonda (…) certo che da quello mi a fatto vedere sentire IM 1 che troione sera beccato certo che farai fatica a restare senza cazzi basta ti ricordi quelo ti o detto lavala in continuo quella mantegana ai in mezzo le gambe perche a un continuo sapore brutto non so IM 1 come faceva (…) tanto a te con quella testa ti vorranno x infilartelo povero sarebbe quello scemo con due bambini e fuori di troia ciao sono quello che si detto che ce lo piccolo ma la tua mantegana gonfia puzza sempre saranno gli ormoniiiiii”;

 

                               2.3.   nelle circostanze di cui al punto 1.9., utilizzando l’espressione “(…) come potrei avere interessi, pensieri (affettivi) ANCORA x una zoccola che ne a passati una quarantina tradendo l’andamento e fine famigliare? Perversa, ninfomane, estroversa, falsa, pianificatrice in ogni suo scopo, instabile, truffatrice (carte alla mano) ecc. consapevole di quanto scritto che ______ mi denunci pure ma questa è la verità (…)”;

 

                               2.4.   nelle circostanze di cui al punto 1.11., utilizzando l’espressione “(…) Zatterona!! Ma cosa ai una pagnotta in forno??? X me si! Minchia! sei gonfia tutta!!... figlia mia prendi un po’ di uccelli! Fai un po’ di orge come facevi!...sembri un cordon bleu…”;

 

                               2.5.   nelle circostanze di cui al punto 1.13.1., utilizzando l’espressione “pezzo di merda che sei è infame falza come la sbatti occhi di tua madre (mogoli) (…) “pezzo di merda infame”, NINFOMANE E’ SCHIFOSA INFAME!!” (…) “Ricordati che a me di te non me ne frega da tempo proprio un bel CAZZO sei un meno---di niente” (…) “voi eravate tutti mongoli di campagna” (…)Quelli che troverai ti scoperanno un po’ di volte poi quando capiranno che non sei normale” (…) ti restera solo di trovare un vecchio (che a te piacciono) come fanno le puttane qui per assicurarsi un’ometto vecchio PER LA PENSIONE …!!??”;

 

                               2.6.   nelle circostanze di cui al punto 1.14., scrivendole in un sms “…Ciao maiala! …ti anno obligato a essere curata da uno psichiatra? sei una fallita in italia in svizzera se fallita con tre società neanche in italia ti aprono piu un conto” (…) “sei cruda”;

 

                               2.7.   nelle circostanze di cui al punto 1.16., scrivendole in detto scritto “(…) cosa sei andata a dire a IM 1?? Che io ce lo piccolo!!! Bene ma pero lai preso tre volte Ti piaceva ehh?!?! Mi hai fatto dormire con te e lui nel tuo lettone e ancora i messaggi che mi scrivevi, io ce lavro magari piccolo in questi anni te lanno allargata per bene infatti ballava dentro, lunica cosa che avevi un po……stretto era il culo. ACPR 1 dovresti guardarti tu!! E ora te lo posso dire altra un metro e un cazzo tette che arrivano giu alla pancia, la pancia rovinata che arriva giu alla tua figa gonfia e poi una cosa che ti devo dire che sa anche IM 1 ma che per suo rispetto non dicevo e che quando te le leccavo hai sempre dei filamenti che escono dalla figa dal sapore brutto sei un continuo spurgare dall inizio di un rapporto mi sa che avviene ogni volta solo al tuo pensiero di un cazzo fatti vedere!!! Oppure tieni sempre vicino delle salviette durante le tue scopate a cena una sera IM 1 mi ha fatto vedere sentire cosa facevi e hai fatto ma quanti uomini ti sei scopata????? Per non parlare dei innamoramenti di giugno luglio e agosto ai nascosto a IM 1 ma lui non era mica e mai stato scemo ti lasciava fare e poi………….vedi madre di due bambini piccoli sei e sarai uno schifo e vergogna unica ACPR 1!! E poi penso che se avrai un altro bambino diventerai come una mongolfiera ossatura grossa da…. Velina anche io ho avuto una moglie troia come te……….!!! Maii!! Povero IM 1 e auguri per i tuoi futuri innamoramenti che accadono tante volte all anno e poveri quelli!!!! (…)Ti saluto mangiatrice arrapata di uomini ai capito chi sono??” e firmandosi “__________”;

 

                               2.8.   nelle circostanze di cui al punto 1.17., facendola passare per una prostituta;

 

                                   3.   ripetute vie di fatto

per avere, nel periodo inizio 2013 - 29.09.2013, commesso ripetute vie di fatto nei confronti dell’ex convivente ACPR 1 e del figlio __________ (__________),

segnatamente,

 

                               3.1.   colpendo, all’incirca ogni 3 giorni, la donna con scappellotti, calci e spintonamenti, nonché

 

                               3.2.   colpendo in un’occasione il figlio minorenne __________ con un calcio e in un’altra occasione alzandolo di peso da terra e dandogli una forte sculacciata;

 

                                   4.   diffamazione

per avere, nelle circostanze di cui al punto 2.3., incolpato e reso sospetta l’ex compagna ACPR 1 di condotta disonorevole e di altri fatti che possono nuocere alla di lei reputazione, segnatamente inviando al curatore dei comuni figli la mail nella quale scriveva “(…) come potrei avere interessi, pensieri (affettivi) ANCORA x una zoccola che ne a passati una quarantina tradendo l’andamento e fine famigliare? Perversa, ninfomane, estroversa, falsa, pianificatrice in ogni suo scopo, instabile, truffatrice (carte alla mano) ecc. consapevole di quanto scritto che ACPR 1 mi denunci pure ma questa è la verità (…)”;

 

                                   5.   ripetuto danneggiamento

per avere, a __________, nel periodo 11.09.2014 - 03.11.2014, deteriorato cose mobili altrui ai danni dell’ex compagna ACPR 1 e ai danni di ACPR 2, per un valore complessivo di danno denunciato in complessivi CHF 4’237.35,

segnatamente,

 

                               5.1.   in data 11.09.2014, a __________, deteriorato la serratura della porta d’ingresso del negozio della __________, apponendovi all’interno della sostanza bianca (tipo resina), per un valore di danno quantificato in CHF 850.00;

 

                               5.2.   in data 07.10.2014, a __________, deteriorato nuovamente la serratura della porta d’ingresso, come pure la vetrina del negozio della __________, nelle medesime modalità di cui al punto precedente, per un valore di danno quantificato in CHF 850.00;

 

                               5.3.   in data 10/12.10.2014, a __________, deteriorato, a mano di sostanza tipo resina, la serratura delle portiere anteriori e la carrozzeria dell’auto BMW targata __________, di proprietà di ACPR 2, per un valore di danno quantificato in CHF 2'537.35;

 

                               5.4.   in data 03.11.2014 a __________, deteriorato nelle medesime modalità di cui al punto precedente, a mano di sostanza tipo resina, la serratura delle portiere anteriori dell’auto Toyota Yaris targata __________, di proprietà dei genitori di ACPR 1 e a lei in uso in quei giorni, per un valore di danno non quantificato;

 

                                   6.   violazione di segreti privati

per avere, nel periodo febbraio 2014 - 01.12.2014, a __________, presso l’abitazione di ACPR 1, senza averne diritto, in più occasioni, ma almeno 9, aperto la corrispondenza destinata all’ex compagna e alla comune figlia __________ (__________), previamente estratta dalla buca delle lettere, fra cui 3 convocazioni dell’Ospedale __________ di __________ indirizzate alla piccola __________ di data 13.08.2014, 10.11.2014 e 25.11.2014, da lui in seguito trattenute;

 

                                   7.   violazione del dovere di assistenza e di educazione

per avere, nel periodo inizio 2013 - estate 2014, a __________, __________ ed in altre imprecisate località del Cantone, violato e trascurato il proprio dovere d’assistenza e di educazione verso i suoi figli minorenni __________ (__________) e __________ (__________), esponendone a pericolo il loro sviluppo psichico,

segnatamente,

 

                               7.1.   facendo loro subire passivamente gli atti di intimidazione e le violenze (fisiche e psichiche) che egli ha messo in atto nei confronti della loro madre, in particolare come ai punti precedenti e ai decreti d’accusa richiamati in questa sede;

 

                               7.2.   adottando nei loro confronti metodi di punizione intimidatori e inidonei per due bambini in tenera età, in particolare, in almeno 30 occasioni, chiudendoli a chiave nel locale bagno, dopo aver tolto la corrente elettrica e terrorizzandoli con il verso della mummia;

 

                               7.3.   utilizzando con loro, in particolare con il figlio maschio, in modo del tutto inappropriato, un gergo volgare e spesso a connotazione sessuale, come ad esempio mostrando loro, in occasione dell’esercizio di un diritto di visita, nella primavera 2014, la foto di un nudo fondoschiena e pure un letto vantandosi di praticare orge con la compagna ed utilizzando termini quali “le metto un dito nel culo, nella figa, ecc”;

 

                               7.4.   commettendo nei confronti del figlio __________, in due occasioni, le vie di fatto di cui al punto 3.2;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 181 CP, art. 177 CP, art. 126 cpv. 2 let. a e c CP, art. 173 CP, art. 144 CP, art. 179 CP e art. 219 CP;

 

inoltre imputato, a norma del decreto d’accusa 2918/2014 del 30.06.2014 emanato dal

Procuratore Pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1

CPP), di

 

                                   1.   Coazione, ripetuta

per avere,

nel periodo 29 agosto 2013 – 28 aprile 2014, in più occasioni,

a __________ ed altre imprecisate località del Cantone __________,

usando minaccia di grave danno, rispettivamente intralciando più volte la libertà d’agire della ex compagna ACPR 1,

ripetutamente costretto la stessa a fare, omettere o tollerare numerosi atti,

segnatamente,

 

                               1.1.   la sera del 29 agosto 2013 fino al mattino del 30 agosto 2013, a __________, presso l’appartamento in cui lui ancora viveva di Via __________, nell’ambito di una discussione coniugale,

intralciandole la libertà d’agire segnatamente rinchiudendola, a chiave, all’interno di una camera da letto, costretto la ex convivente ACPR 1 a rimanervi al suo interno fino alle 10.30 circa del giorno successivo, senza possibilità di uscire;

 

                               1.2.   in data 3 settembre 2013, nelle circostanze di luogo di cui al punto 1.1., nell’ambito di una discussione coniugale, intralciandole la libertà d’agire e meglio rinchiudendola a chiave all’interno del bagno per almeno 1 ora, costretto la ex convivente ACPR 1 a rimanervi al suo interno, senza possibilità d’uscire;

 

                               1.3.   nel periodo metà dicembre 2013 – 28 aprile 2014,

a __________ ed altre imprecisate località del Cantone __________,

al fine di avere un contatto fisico, verbale o anche solo visivo con la donna,

nonostante sapesse che la sua presenza non era gradita,

con riferimento particolare alla decisione di allontanamento emanata nei suoi confronti dal Pretore del Distretto di __________ in data 8 ottobre 2013 (per il periodo 08.10.2013 – 08.01.2014), prorogata per ulteriori 3 mesi con decisione 9 gennaio 2014, ordinante il mantenimento di una distanza di almeno 100 m da ACPR 1, dal di lei domicilio presso la palazzina di Via __________ a __________ e dal luogo di lavoro ossia il negozio __________ sito al pianterreno del medesimo stabile, nonché, a fare tempo dal 23 gennaio 2014, alle norme di condotta imposte dal Ministero Pubblico volte a farlo desistere dall’avvicinarsi e dal contattare in qualsiasi modo ACPR 1,

presentandosi, in più occasioni, nel periodo metà dicembre 2013 – 13 febbraio 2014, nei pressi dell’abitazione di ACPR 1 e del negozio __________, al fine di spiarla dall’esterno ed in un’occasione almeno, risalente al 27.12.2013, arrampicandosi sulla finestra leggermente rialzata del negozio per verificare l’eventuale presenza della donna,

sorprendendola, in più occasioni, all’interno del negozio __________ ed accedendovi anche in sua assenza,

controllando i di lei spostamenti, segnatamente, inseguendola, in almeno due occasioni e meglio in data 28.12.2013 e 09.01.2014, in macchina, per le vie di __________, tanto da costringerla a cambiare tragitto e programmi,

minacciandola di grave danno alla sua persona attraverso l’invio di messaggi sms, tanto da incutere in ACPR 1 timore e spavento, e meglio:

                                     -   in data 11.12.2013 alle ore 21.06, inviandole il seguente sms: “Sapevo che sarebbe arrivata sera e sapevi che domani mattina devo fare una tac e una tac non si x nulla, nn ti sei neanche degnata al padre dei tuoi figli augurargli “un bocca al lupo x domani” nn ti dico quello che penso pke’la parola più piccola sarebbe niente al resto. Una cosa e sicura penso un giorno e di sicuro le pagherai in un colpo il resto lo darà DIO nn avrai da quel 29 settembre del BENE.”;

                                     -   in data 28.12.2013 alle ore 19.19: “(…) Guardati!!! Continua con le tue cattiverie ma prega dio che (ancora tenuto da una persona) nn mi alzi però una mattina e chiuda in meno di qualche giorno il negozio!! La tua impulsività ti sta portando alla rovina anche nel lavoro ed è un dato. (…)”;

                                     -   in data 04.01.2014 alle ore 01.09: “(…) Che compagna la quale mi ha dato 2 creature ho!! Avuto!!?? Vicino in questi ultimi 8 mesi!!?? Questo che vedrai è solo una briciola una piccola parte di te IO ti sono sempre stato fedele!!!! L’anti vigilia era solo l’inizio di un grosso temporale ora il giorno della befana resta lì arriverà il tuono, poi arriverà carnevale, poi Pasqua, e tu conosci bene quella parola: AVASHH AVSCHH vero?? Vorrei solo vedermi scrivere PERDONAMI nient’altro.”;

ripetutamente costretto ACPR 1 a fare, omettere e tollerare i summenzionati atti;

 

                                   2.   Lesioni semplici

per avere,

in data 29 agosto 2013, a __________,

nell’ambito di una discussione coniugale,

colpendola, con un cellulare, all’altezza dell’occhio sinistro, strattonandola, graffiandola e tirandole infine un calcio in pancia, intenzionalmente cagionato delle lesioni ai danni della ex compagna ACPR 1, segnatamente un piccolo ematoma palpebrale sinistro, dei graffi e dolore al basso ventre, come da certificato medico 29.08.2013 del Dr. med. __________ dell’Ospedale __________ e __________, agli atti;

 

                                   3.   Minaccia

per avere,

a __________, in Via __________,

la sera del 13 settembre 2013, nell’ambito di una discussione coniugale,

minacciandola di ucciderla, e meglio affermando le espressioni “ti ammazzo” e “ti faccio un viso grosso così che ti raccolgono con un cucchiaino”, incusso spavento o timore nei confronti di ACPR 1;

 

                                   4.   Ingiuria, ripetuta

per avere,

nel periodo 13 settembre 2013 – 9 gennaio 2014, a __________, in più occasioni, offeso l’onore di ACPR 1,

e meglio,

 

                               4.1.   la sera del 13 settembre 2013 e la mattina del 14 settembre 2013, presso l’appartamento di ACPR 1 in Via __________ a __________,

tacciandola con gli epiteti “pezzo di merda”, “bagascia”, “fai schifo”, “sei una fallita”, “baldracca”, “puttana”, “figa marcia”, “non vali un cazzo”, “figlia di puttana”;

 

                               4.2.   in data 16 dicembre 2013,

presso l’appartamento di Via __________ a __________,

tacciandola con gli epiteti “Puttana”, “testa di cazzo” e sminuendola con l’affermazione “non vali un cazzo”;

 

nonché,

 

                               4.3.   in data 9 gennaio 2014, dinnanzi alla scuola elementare dei figli, a __________, indicandola con il dito e proferendo l’espressione “va’ il puttanone”;

 

ripetutamente offeso l’onore della ex compagna ACPR 1;

 

                                   5.   Vie di fatto, ripetute

per avere,

a __________, in Via __________, nel settembre 2013, in due occasioni,

segnatamente,

in data 3 settembre 2013, dopo che la donna gli aveva comunicato la sua volontà di lasciarlo,

tirandole un calcio alla tibia sinistra,

ed in data 13 settembre 2013, sempre nell’ambito di una discussione coniugale, colpendola con due schiaffi al volto e con dei calci,

ripetutamente commesso vie di fatto nei confronti della ex convivente ACPR 1;

 

                                   6.   Furto di lieve entità, ripetuto

per avere,

 

                               6.1.   in data 29 settembre 2013, a __________,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto, ai danni di ACPR 1, il telefono cellulare Samsung Galaxy nero;

 

nonché,

 

                               6.2.   nella prima metà del mese di dicembre 2013, a __________, nei pressi della palazzina di __________,

per procurasi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto, ai danni della ex compagna ACPR 1, approfittando del fatto che donna, senza notarlo, avesse aperto con il telecomando, da lontano, il suo veicolo per permettere al figlio di recuperare l’ombrellino che si trovava al suo interno,

delle chiavi di accesso allo stabile, al cortile e al negozio __________ di Via __________ a __________, in particolare di almeno una chiave di apertura della porta principale del negozio, nonché del telecomando che dà accesso al relativo piazzale privato;

 

                                   7.   Violazione di segreti privati

per avere,

nel periodo dicembre 2013 – gennaio 2014, a __________,

senza averne il diritto, in più occasioni, aperto la corrispondenza destinata a ACPR 1, previamente estrapolata dalla buca lettere a lei indirizzata;

 

fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti: dagli artt. 123, 126, 139, 177, 179, 180, 181 CP;

richiamati: gli artt. 55a cpv. 2 e l’art. 172 ter CP;

 

ed infine imputato, a norma del decreto d’accusa 5228/2013 del 06.12.2013 emanato dal

Procuratore Pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1

CPP), di

 

                                   1.   impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, a __________ e a __________, nel periodo novembre 2011 – giugno 2012, in qualità di datore di lavoro, impiegato il cittadino straniero __________ sapendo che lo stesso non era autorizzato a esercitare attività lucrativa in Svizzera, segnatamente impiegandolo presso diversi cantieri del __________ quale piastrellista al prezzo di € 18.-- all’ora, per almeno complessivi 48 giorni;

 

                                   2.   lesioni semplici

per avere, a __________, in data 29 settembre 2013, presso l’abitazione famigliare in Via __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di una persona,

e meglio,

per avere colpito la compagna ACPR 1 e per averle morsicato il braccio sinistro causandole un ematoma al braccio, un arrossamento al decolté e provocandole dolori muscolari alla mobilizzazione della spalla sinistra e alla palpazione della muscolatura paravetrebrale cervico-dorsale a sinistra, così come risulta dal certificato medico del Pronto soccorso dell’ospedale di __________ di data 02.10.2013 del Dr. med. __________;

 

                                   3.   ingiuria

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2, ingiuriato ACPR 1, offendendo il di lei onore, tacciandola, tra gli altri, di “troia e “puttana”;

 

                                   4.   minaccia

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2, incusso timore e spavento alla coniuge ACPR 1, minacciandola di morte, così come che le avrebbe “gonfiato la faccia”;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti: dagli artt. 117 cpv.1 LStr, 123 cifra 1 CP, 177 cpv.1 CP e 180 cpv.1 CP

richiamati: gli art. 34, 42 e 44 CP;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio (GP) dell’accusatore privato ACPR 1.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 19:55.

 

Evase le seguenti

questioni:                       Verbale del dibattimento

 

I.

Il Presidente propone alle parti le seguenti precisazioni ai tre documenti d’accusa:

in relazione al DA 5228/2013 in opposzione:

- al punto 2, richiamato l’AI 8 Inc. MP 2012.9226, il certificato medico data 29.9.2013 ed è firmato dal Dr. med. __________;

- al punto 4 si sostituisce “alla coniuge” con “a”;

- ai reati si aggiunge all’art. 123 CP la n. 2 cpv. 5 e all’art. 180 CP il cpv. 2 lett. b);

in relazione al DA 2918/2014 in opposizione:

- ai reati si aggiunge all’art. 123 CP la n. 1 e 2 cpv. 5, all’art. 126 CP il cpv. 1 e 2 lett. c), all’art. 139 CP le n. 1 e 4, all’art. 172ter CP il cpv. 1, all’art. 177 CP il cpv. 1 e all’art. 180 CP i cpv. 1 e 2 lett. b);

in relazione all’AA 18/2015:

- al punto 1.5, richiamato l’AI 17 Inc. MP 2014.169, la data degli asseriti fatti è il 28.12.2013;

- al punto 3 tra “per avere” e “nel periodo” si aggiunge “a __________ e __________”;

- ai reati si aggiunge agli art. 126, 144, 177 e 219 CP il cpv. 1 e all’art. 173 CP il n. 1.

Le parti si dichiarano d’accordo con le suddette precisazioni e i documenti d’accusa sono modificati di conseguenza.

 

II.

Richiamato l’art. 344 CPP il Presidente comunica alle parti che intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti e meglio:

in relazione al DA 2918/2014 in opposizione:

- in alternativa al reato di coazione di cui ai punti 1.1 e 1.2 prospetta quello di sequestro di persona ai sensi dell’art. 183 n. 1 cpv. 1 CP;

- in alternativa al reato di lesioni semplici di cui al punto 2 prospetta quello di vie di fatto ai sensi dell’art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c) CP limitatamente ad aver colpito con un cellulare all’altezza dell’occhio sinistro ACPR 1 cagionandole un piccolo ematoma palpebrale sinistro;

in relazione all’AA 18/2015:

- in alternativa al reato di coazione di cui al punto 1.2 prospetta quello di sequestro di persona ai sensi dell’art. 183 n. 1 cpv. 1 CP.

Viene chiesto alle parti se intendono pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano che lo faranno eventualmente in sede di discussione.

 

III.

Prende la parola la PP la quale chiede venga prospettato all’imputato, in alternativa al reato di coazione di cui al punto 1.1 dell’AA, il reato di minaccia ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 e 2 lett. b CP.

Nessuna osservazione né opposizione da parte delle altre parti.

 

Verbale d’interrogatorio dell’imputato

 

Il Presidente, preso atto che nel testo del punto 2 del suddetto DA e nel certificato medico agli atti non si fa alcun riferimento al comportamento oggi riconosciuto dall’imputato prospetta, in quanto fatto nuovo, il reato di vie di fatto ai sensi dell’art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c CP e meglio per avere, a __________, il 29.9.2013 colpito ACPR 1 con un calcio nel sedere.

 

Sentiti:                        -   il Procuratore Pubblico, il quale, dopo aver ripercorso i fatti ed in particolare il tipo di atti messi in atto dall’imputato e i relativi effetti sull’accusatrice privata e i due figli, formula e motiva le seguenti conclusioni:

-- in via preliminare rileva che per le fattispecie di cui ai punti 2.3 e 4 dell’AA e di cui al punto 6.1 del DA 2918/2014 la querela è perenta, mentre che non lo è per i punti 2.1 e 2.2 dell’AA nella misura in cui l’accusatrice privata non poteva rendersi conto nell’immediato dell’effettiva identità dell’autore degli scritti. Conferma inoltre il periodo (febbraio 2014/1.12.2014) di cui al punto 6 dell’AA nella misura in cui la vittima è venuta a conoscenza della sottrazione di corrispondenza da parte del marito in occasione del verbale PP 8.1.2015. Non si oppone alle diverse qualifiche giuridiche prospettate dal Presidente;

-- ritiene l’assoluta attendibilità dell’accusatrice privata, che a partire dal primo verbale PS del 14.9.2013 è sempre stata costante e lineare fornendo dichiarazioni univoche, a fronte invece delle numerose contraddittorietà, non spiegate, nelle versioni rese dall’imputato, che ha dimostrato un atteggiamento processuale volto esclusivamente a screditare la vittima e che viene comunque smentito dai numerosi riscontri in atti;

-- tenuto conto delle conclusioni peritali, in particolare della lieve scemata imputabilità, della colpa grave, del concorso di reati e in mancanza di attenuanti postula, infine, la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 24 mesi da espiare, assortita da un trattamento ambulatoriale così come indicato nella perizia psichiatrica, nonché alla multa di fr. 3’000.-. Chiede inoltre il riconoscimento delle pretese avanzate dagli AP;

 

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, la quale associandosi alle conclusioni del PP quo alla colpevolezza dell’imputato, pone in risalto la credibilità e la figura della sua assistita, che malgrado tutto quanto stava subendo non ha mai voluto infierire contro l’ex compagno, contrapponendole l’atteggiamento denigratorio e negatorio assunto dall’imputato, che con le sue contraddizioni non motivate e smentite dai riscontri in atti perde ogni attendibilità. Conclude, quindi, chiedendo l’accoglimento delle pretese come da istanza prodotta e si rimette al giudizio della Corte quo alla qualifica giuridica dei reati prospettati in alternativa da Presidente e PP;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale contesta le imputazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 DA 5228/2013; da 1 a 6 del DA 2918/2014 e da 1 a 5 e 7 dell’atto d’accusa, sostenendo, in particolare:

-- quo alle minacce la mancanza dell’aver incusso timore;

-- quo alle ingiurie e alle vie di fatto l’applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP in quanto atti vicendevoli, per cui chiede l’esenzione di pena;

-- quo alle vie di fatto ai danni del figlio, che il suo assistito non è mai andato al di là del diritto di correzione;

-- quo ai punti 6.1 DA 2918/2014 e 4 dell’atto d’accusa la perenzione della querela;

-- quo ai punti 6.2 DA 2918/2014 e 5 dell’atto d’accusa la non commissione dei fatti;

- quo al punto 7 dell’atto d’accusa, la mancanza di prove in merito ai fatti asseriti e la mancanza di accertamenti sufficienti sulle ripercussioni psicologiche che avrebbero avuti i figli dal momento che l’accusatrice privata si è sottratta alla perizia socio ambientale ordinata nell’ambito della procedura dinanzi all’ARP;

-- dubbi in merito alla credibilità dell’accusatrice privata, che ha fornito dichiarazioni strumentali, che di fatto non ha mai avuto paura (non ha cambiato numero di telefono fino all’arresto dell’imputato e invitava quest’ultimo a frequentare la casa dopo la decisione di allontanamento) e che, per finire, si è trasferita in Italia solo per sottrarsi alla perizia socio ambientale ordinata nell’ambito della procedura dinanzi all’ARP e alle pressioni dei fornitori;

e conclude chiedendo:

-- in via principale, visti i postulati proscioglimenti e tenuto conto della scemata imputabilità, la condanna dell’imputato ad una pena della durata massima di quanto già scontato;

-- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fossero confermate tutte le ipotesi di reato e sempre tenuto conto della scemata imputabilità, l’applicazione dell’attenuante specifica della profonda prostrazione ai sensi dell’art. 48 lett. c) CP e una conseguente riduzione della pena, da porsi al beneficio della sospensione condizionale ed eventualmente assortita da norme di condotta e assistenza riabilitativa.

Si oppone alle richieste risarcitorie formulate dagli AP;

 

                                     -   il Procuratore Pubblico non replica;

 

                                     -   l’avv. RAAP 1 in replica precisa che la sua assistita ha per finire aderito all’allestimento anche nei suoi confronti di una perizia socio ambientale;

 

                                     -   l’avv. DUF 1 in duplica ribadisce la sua tesi.

 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Premettendo che nessuna delle parti ha presentato annuncio d’appello nei termini di legge (articolo, di seguito solo art., 399 capoverso, di seguito solo cpv., 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP e verbale dibattimentale, di seguito solo VD, pagina, di seguito solo pag., 6), la motivazione scritta ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 lettera (di seguito solo lett.) a) e 3 CPP è stata richiesta solo dall’accusatrice privata (di seguito solo AP) ACPR 1 (di seguito solo ACPR 1) con scritto del suo avvocato (di seguito solo avv.) RAAP 1 (di seguito solo RAAP 1) del 1.4.2015 (documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 32) alle cui motivazioni espressamente si rinvia. Ne consegue che la presente sentenza si limiterà solo a precisare il comportamento punibile di IM 1 (di seguito solo IM 1) che ha arrecato pregiudizio all’AP e le pretese civili della stessa (art. 82 cpv. 3 CPP), indicando solo sommariamente le argomentazioni di fatto e di diritto che hanno portato alla condanna rispettivamente alle assoluzioni dell’imputato (VD allegato, di seguito solo all., 2 pag. da 1 a 3 e punti, di seguito solo pti., 1 e 2).

 

                                   2.   Per il vissuto, i precedenti penali e i progetti futuri di IM 1 si rinvia:

 

                                  a)   per la vita: sue dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) in polizia (di seguito solo PS) 19.9.2012 pag. 1, 20.9.2013 pag. 2 e 3, 29.9.2013 pag. 2 e 3 nonché davanti al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 1.12.2014 pag. 14 e 15, 17.2.2015 da pag. 1 a 3, atto istruttorio (di seguito solo AI) 1 e 8 dell’incarto (di seguito solo Inc.) del Ministero pubblico (di seguito solo MP) 2012.9226, VD all. 1 pag. 1 I risposta, di seguito solo R, pag. 2 IV e VIII R;

 

                                  b)   per i suoi precedenti penali: AI 6 Inc. MP 2014.169, doc. TPC 17 e 28;

 

                                   c)   per i suoi precedenti ricoveri: AI 66 Inc. MP 2014.11093 (incarto a cui nel prosieguo della presente sentenza, salvo differente indicazione, si farà sempre riferimento);

 

                                  d)   per i suoi disturbi di personalità e i precedenti trattamenti psicoterapici e farmacologici: AI 33, 63 e 66, doc. TPC 26;

 

                                  e)   per la sua situazione esecutiva e fiscale: doc. TPC 21 e 22;

 

                                   f)   per i procedimenti aperti presso l’autorità civile e di protezione: AI 8 Inc. MP 2013.7800, AI 8 Inc. MP 2014.169, AI 32, VD all. 1 pag. 2 VI R;

 

                                  g)   per il suo permesso di dimora B __________: AI 8 Inc. MP 2012.9226, AI 92, doc. TPC 25, VD all. 1 pag. 2 III/V R;

 

                                  h)   per i suoi progetti futuri: VI PP IM 1 17.2.2015 pag. 18, VD all. 1 pag. 2 II, III e IX R.

 

                                   3.   In merito alle imputazioni di cui al decreto d’accusa (di seguito solo DA) 5228/2013 del 6.12.2013:

 

                                  a)   per il reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri e punto, di seguito solo pto., 1): in forza alle sue dichiarazioni (VI PS IM 1 19.9.2012 pag. 3, VD all. 1 pag. 2 X R) e alle altre risultanze di istruttoria (VI PS __________ 16.7.2012 pag. 2, AI 1 Inc. MP 2012.9226) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa infrazione (VD all. 2 pag. 3 pto. 1.10) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge;

 

                                  b)   per il reato di lesioni semplici (art. 123 numero, di seguito solo n., 1 e 2 cpv. 5 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP, VD pag. 2, pto. 2): rinviando anche a quanto sarà indicato nel considerando (di seguito solo cons.) 4e) della presente sentenza, in forza alle sue dichiarazioni (VI PP IM 1 23.1.2014 pag. 19, PS IM 1 29.9.2013 pag. 5, doc. TPC 23, VD all. 1 pag. 3 I R) e alle altre risultanze di istruttoria (VI PS ACPR 1 29.9.2013 pag. 2 e 3, AI 8 Inc. MP 2012.9226) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.2) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge;

 

                                   c)   per il reato di ingiuria (art. 177 cpv. 1 CP, pto. 3): in forza alle sue dichiarazioni (VI PS IM 1 29.9.2013 pag. 4 e 5, doc. TPC 23, VD all. 1 pag. 3 III R) e alle altre risultanze di istruttoria (VI PS ACPR 1 29.9.2013 pag. 3, AI 8 Inc. MP 2012.9226) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.4) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge;

                                  d)   per il reato di minaccia (art. 180 cpv. 1 e 2 lett. b CP, VD pag. 2, pto.4): in forza alle sue dichiarazioni (VD all. 1 pag. 3 IV R) e alle altre risultanze di istruttoria (VI PS ACPR 1 29.9.2013 pag. 3, AI 8 Inc. MP 2012.9226) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.5) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge.

 

                                   4.   In merito alle imputazioni di cui al DA 2918/2014 del 30.6.2014:

 

                                  a)   per il reato di ripetuta coazione (art. 181 CP, VD pag. 2, pto. 1) alternativamente e limitatamente ai pti. 1.1 e 1.2 di sequestro di persona (art. 183 n. 1 cpv. 1 CP, art. 344 CPP, VD pag. 2): ammessa l’imputazione di cui al pto. 1.3 (VD all. 1 pag. 3 VII R) e contestate quelle di cui ai pti. 1.1 (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 6, IM 1 23.1.2014 pag. 19, 9.1.2015 pag. 6, 17.2.2015 pag. 5, VD all. 1 pag. 3 VI R) e 1.2 (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 6, IM 1 17.2.2015 pag. 5, VD all. 1 pag. 3 V R), tenuto conto delle risultanze agli atti (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 7 e 8, ACPR 1 8.1.2015 pag. 6, 20.1.2014 da pag. 8 a 13, PS ACPR 1 30.12.2013 pag. 3 e 4, 14.9.2013 pag. 3, AI 24 pag. 2 Inc. MP 2014.169) IM 1, avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge, è stato riconosciuto colpevole del reato di ripetuta coazione (art. 181 CP) limitatamente ai pti 1.1 (VD all. 2 pag. 1 pti. 1.1 e 1.1.1) e 1.3 (VD all. 2 pag. 1 pti. 1.1 e 1.1.2) mentre è stato prosciolto per la fattispecie di cui al pto. 1.2 (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.1), in quanto nel VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 4, che è successivo al VI PS ACPR 1 14.9.2013 pag. 3 su cui l’accusa si è fondata per questa imputazione (“Se non erro martedì pomeriggio 03 settembre 2013 verso le ore 1430/1500…sono andata in bagno ed egli mi ha di nuovo rinchiuso all’interno per un’ora circa”), ACPR 1 ha dichiarato che solo “in due occasioni IM 1 mi ha chiusa all’interno di una stanza di casa”, quindi non nel bagno (pto. 1.2) e quindi solo, per logica esclusione in base alle risultanze agli atti, nei giorni 29/30.8.2013 (pto. 1.1, VD all. 2 pag. 1 pti. 1.1 e 1.1.1) e 19.9.2013 (pto. 1.2 dell’atto d’accusa, di seguito solo AA, cons. 5a, VD all. 2 pag. 1 pti. 1.1 e 1.1.1);

 

                                  b)   per il reato di lesioni semplici (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 5 CP, VD pag. 2, pto. 2) alternativamente di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c CP, art. 344 CPP, VD pag. 2): in forza alle dichiarazioni dell’imputato (VI PP IM 1 23.1.2014 pag. 19, PS IM 1 14.9.2013 pag. 4, 20.9.2013 pag. 3, VD all. 1 pag. 3 VIII/IX R), tenuto conto dell’assenza di uno specifico confronto con ACPR 1 in merito ai fatti avvenuti a __________ il 29.8.2013 (VD all. 1 pag. 5 I R) e preso atto delle altre risultanze di istruttoria (VI PS ACPR 1 14.9.2013 pag. 2, 20.9.2013 pag. 3, AI 1 e 3 Inc. MP 2013.7800) IM 1, avendone adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi di legge, è stato riconosciuto colpevole della più benevola imputazione di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c CP) per aver colpito ACPR 1 con un cellulare durante una discussione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.3), mentre è stato prosciolto da quella più grave di lesioni semplici (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 5 CP, VD all. 2 pag. 3 pto. 2.2);

 

                                   c)   per il reato di minaccia (art. 180 cpv. 1 e 2 lett. b CP, VD pag. 2, pto. 3): in forza alle sue dichiarazioni (VD all. 1 pag. 4 I R) e alle altre risultanze di istruttoria (VI PS ACPR 1 14.9.2013 pag. 3) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.5) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge;

 

                                  d)   per il reato di ripetuta ingiuria (art. 177 cpv. 1 CP, VD pag. 2, pto. 4): in forza alle sue dichiarazioni (VD all. 1 pag. 4 II R) e alle altre risultanze di istruttoria (per il pto. 4.1: VI PS ACPR 1 14.9.2013 pag. 3, 20.9.2013 pag. 3; per il pto. 4.2: VI PP ACPR 1 20.1.2014 pag. 7, AI 19 Inc. MP 2014.169, per il pto. 4.3: VI PP ACPR 1 20.1.2014 pag. 10, 8.1.2015 pag. 14, AI 32 e 74) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.4) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge;

 

                                  e)   per il reato di ripetute vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c CP, VD pag. 2, pto. 5): premettendo che le indicate due fattispecie avvenute a __________ il 3.9.2013 e il 13.9.2013 sono state inglobate per il giudizio nel pto. 3.1 dell’AA (cons. 5c) e che su questi fatti (VI PP IM 1 23.1.2014 pag. 19, PS IM 1 14.9.2013 pag. 3, AI 3 Inc. MP 2013.7800) non è mai stato esperito alcun contraddittorio tra le parti (VD all. 1 pag. 5 I R), IM 1 è stato riconosciuto colpevole del reato qui in discussione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.3) limitatamente a degli schiaffi al volto e a un calcio al sedere di ACPR 1 durante la loro lite del 29.9.2013 (cons. 3b), in quanto circostanze da lui espressamente riconosciute in sede dibattimentale (VD all. 1 pag. 4 III R);

 

                                   f)   per il reato di ripetuto furto di lieve entità (art. 139 n. 1 e 4 CP in relazione con l’art. 172ter cpv. 1 CP, VD pag. 2, pto. 6):

                                   --   per il pto. 6.1: IM 1, malgrado la sua ammissione (VD all. 1 pag. 4 IV R), è stato prosciolto da questa imputazione (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.5) per assenza di una tempestiva querela (art. 31 CP in relazione con l’art. 139 n. 1 e 4 CP rispettivamente con l’art. 172ter n.1 CP), visto che i fatti datano 29.9.2013 e la prima volta che ACPR 1, a cui erano sicuramente noti già da quel giorno, li ha raccontati dinanzi ad un’autorità di perseguimento penale è stata solo il 20.1.2014 (VI PP ACPR 1 20.1.2014 pag. 11);

                                   --   per il pto. 6.2: in forza alle più credibili dichiarazioni di ACPR 1 (VI PP ACPR 1 20.1.2014 pag. 8 e 9), anche perché avallate dal dire di __________, di seguito solo __________, quo al primo cambiamento del cilindro dello stabile di __________ ad inizio dicembre 2013 (VI PS __________ 18.2.2014 pag. 2) l’imputato, indipendentemente dalle sue negazioni (VI PP IM 1 23.1.2014 pag. 4, 6.5.2014 pag. 7 e 8, VD all. 1 pag. 4 IV R), è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge ma solo per la “chiave di apertura della porta principale del negozio” (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.6) e non invece per il “telecomando che dà accesso al relativo piazzale privato” (VI PS ACPR 1 30.12.2013 pag. 4), reato da cui è stato prosciolto (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.5) sia in applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) sia perché evento che tra le parti non è mai stato oggetto di contraddittorio (VD all. 1 pag. 5 I R);

 

                                  g)   per il reato di violazione di segreti privati (art. 179 CP, pto. 7): in forza alle sue stesse dichiarazioni (VI PP IM 1 23.1.2014 pag. 9 e 10, VD all. 1 pag. 4 V R) e alle altre risultanze di istruttoria (VI PP ACPR 1 20.1.2014 pag. 8 e 13 nonché doc. B, confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 14 e 15, PS ACPR 1 30.12.2013 pag. 4, AI 13 Inc. MP 2014.169) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.8) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge.

 

                                   5.   In merito alle imputazioni di cui all’AA 18/2015 del 20.2.2015:

 

                                  a)   per il reato di ripetuta coazione (art. 181 CP, VD pag. 2, pto. 1) alternativamente e limitatamente al pto. 1.1 di minaccia (art. 180 cpv. 1 e 2 lett. b CP e VD pag. 3) e al pto. 1.2 di sequestro di persona (art. 183 n. 1 cpv. 1 CP, art. 344 CPP, VD pag. 2): indipendentemente dalle sue parziali ammissioni (VD all. 1 pag. 5 II/III/VI R), a fronte delle altre risultanze di istruttoria (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 4, da 7 a 8 e da 12 a 14, PP IM 1 1.12.2014 doc. F2, ACPR 1 8.1.2015 da pag. 6 a 12, 20.1.2014 pag. 10 e 11, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 3 e 5, AI 1, 74 e 95, 17 Inc. MP 2014.169) IM 1, avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge, è stato riconosciuto colpevole del reato di ripetuta coazione (art. 181 CP) limitatamente ai pti. da 1.2 a 1.7, 1.10, da 1.13 a 1.15, 1.17, 1.18 e 1.20 (VD all. 2 pag. 1 pti. 1.1 e 1.1.2, pag. 2 pto. 1.1.3) mentre è stato prosciolto per le altre fattispecie (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.1) in quanto:

                                   --   per il pto. 1.1: non essendo adempiuto, né oggettivamente né soggettivamente, il reato di minaccia (art. 180 cpv. 1 e 2 lett. b CP) in forza allo stesso dire di ACPR 1 nel suo VI PS 23.9.2013 pag. 2 (“Erroneamente avevo aggiunto la minaccia con l’arma non ricordandomi che era una vecchia lampada”);

                                   --   per i pti. 1.8, 1.9, 1.11, 1.16: in quanto la frequenza e l’orario di trasmissione dei contestati sms (pti. 1.8 e 1.11), mail (pto. 1.9) e dello scritto (1.16) in un periodo sufficientemente lungo (28.6.2014/4.11.2014) non sono stati considerati, anche tenuto conto dell’intera situazione famigliare, come materialmente coattivi alla libertà di agire di ACPR 1, fermo restando il loro assodato carattere ingiurioso e penalmente rilevante (cons. 5b);

                                   --   per il pto. 1.12: non essendo stato riscontrato nel testo di siffatto sms alcun elemento di carattere oggettivamente costrittivo di fare, omettere o tollerare un atto penalmente limitativo alla libertà di agire di ACPR 1;

                                   --   per il pto. 1.19: lasciata comunque aperta la questione a sapere se chiedere o meno l’amicizia sia un atto, come tale, contrario all’art. 181 CP, in ogni caso non è stata prodotta la benché minima prova, salvo una possibile supposizione però insufficiente anche solo in applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), che l’asserito falso profilo a nome di “__________” fosse realmente riconducibile all’imputato;

 

                                  b)   per il reato di ripetuta ingiuria (art. 177 cpv. 1 CP, VD pag. 2, pto. 2): malgrado le sue negazioni (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 11, VD all. 1 pag. 5 VII/VIII R), a fronte delle risultanze di istruttoria (per il pto. 2.4: VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 8, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 3, AI 1 doc. E; per il pto. 2.5: VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 9, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 4, AI 1 doc. H; per il pto. 2.6: VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 11, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 4, AI 1 doc. I; per il pto. 2.7: VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 12, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 5, AI 1 doc. L; per il pto. 2.8: VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 12, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 5, AI 1 doc. M) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione limitatamente ai pti da 2.4 a 2.8 (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.4), mentre è stato prosciolto per le altre fattispecie (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.3) in quanto:

                                   --   per il pto. 2.1: ricordato come il relativo testo (AI 1 doc. B), seppur non datato, sia entrato in possesso di ACPR 1 il 3.6.2014 (AI 1 pag. 2) e che lo stesso non potesse che provenire dall’imputato già solo per l’utilizzo del termine di “i miei figli” (AI 1 doc. B), il diritto di querela ex art. 31 CP il giorno dell’esposto penale, che data 26.11.2014, (AI 1) è sicuramente perento;

                                   --   per il pto. 2.2: ritenuto come l’sms in questione dati 28.6.2014 (AI 1 pag. 3 doc. C) e che ACPR 1 ne avesse sufficientemente identificato in IM 1 l’autore (VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 8, art. 31 seconda frase CP), il diritto di querela il giorno dell’esposto penale che data 26.11.2014 (AI 1) è sicuramente perento;

                                   --   per il pto. 2.3: si rinvia a quanto sotto esposto nel cons. 5d;

 

                                   c)   per il reato di ripetute vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a e c CP, VD pag. 2, pto. 3): tenuto conto delle sue parziali ammissioni, comunque ritrattate in sede dibattimentale (VD all. 1 pag. 5 IX R), segnatamente per qualche reciproca spinta durante comuni discussioni con ACPR 1 nonché per un calcio, due sberle e un morso (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 5 e 6, IM 1 23.1.2014 pag. 19, PS IM 1 20.9.2013 pag. 3), a fronte delle risultanze di istruttoria (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 3 e 4, ACPR 1 8.1.2015 pag. 3, 20.1.2014 pag. 4, PS ACPR 1 29.9.2013 pag. 3, 14.9.2013 pag. 3, __________ 4.12.2014 pag. 3) IM 1, avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge, è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione limitatamente al pto. 3.1 (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.3) mentre, malgrado la sua ammissione d’aver dato “una sculacciata” al figlio (VD all. 1 pag. 5 IX R), l’imputato è stato prosciolto per quella di cui al pto. 3.2 (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.4) non essendo stata presentata per questi fatti tempestiva querela (art. 31 CP in combinazione con l’art. 126 cpv. 1 CP) e ritenuto come la procedura d’ufficio ex art. 126 cpv. 2 lett. a) CP presupponga una reiterazione (TRECHSEL/FINGERHUTH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 126 numero, di seguito solo no., 8), ciò che in concreto non si è realizzato nella misura in cui l’unica comprovata violenza nei confronti di ___ è quella della “forte sculacciata” (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 4, 16 e 17, IM 1 17.2.2015 pag. 10, 9.1.2015 pag. 5 e 22, ACPR 1 8.1.2015 pag. 3, VD all. 1 pag. 5 IX R). Quanto all’ipotetico “calcio”, contestato dall’imputato (VI PP IM 1 9.1.2015 pag. 5 e 22), non è nemmeno stato affermato da ACPR 1 con sufficienti e necessari elementi descrittivi (VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 15 in cui dichiara di “Non ricordo il motivo del suo gesto e neppure come”) Ne deriva il proscioglimento di IM 1 da tale specifica fattispecie e quindi dall’imputazione di cui al pto. 3.2 (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.4), anche solo in applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP);

 

                                  d)   per il reato di diffamazione (art. 173 n. 1 CP, VD pag. 2, pto. 4): malgrado la sua ammissione (VD all. 1 pag. 5 X R) IM 1 è stato prosciolto da questa imputazione (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.6) per intervenuta perenzione del termine trimestrale di cui all’art. 31 CP, visto come la relativa querela dati 26.11.2014 (AI 1) e l’interessato mail tra l’imputato e __________ sia giunto nella sfera di possesso di ACPR 1, se non già il 13.7.2014 (VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 8, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 3), al più tardi il 22.8.2014, cioè il giorno della sua ritrasmissione all’avv. RAAP 1 (AI 1 doc. D);

 

                                  e)   per il reato di ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP, VD pag. 2, pto. 5): malgrado le reiterate sue contestazioni (VI PP confronti IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 10, IM 1/ACPR 2 12.2.2015 pag. 4 e 6, VD all. 1 pag. 4 I R), in forza alle pacifiche e chiare risultanze d’istruttoria (per il pto. 5.1: VI PP confronti IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 9, IM 1/ACPR 2 12.2.2015 pag. 4, ACPR 1 8.1.2015 pag. 13, PS ACPR 1 20.10.2014 pag. 3, ACPR 2 11.10.2014 pag. 3, AI 1 pag. 3, AI 1 pag. 2 Inc. MP 2014.10292; per il pto. 5.2: VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 9, ACPR 1 8.1.2015 pag. 13, PS ACPR 1 20.10.2014 pag. 4, AI 1 pag. 4, AI 1 pag. 2 Inc. MP 2014.10292; per il pto. 5.3: VI PP confronti IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 9, IM 1/ACPR 2 12.2.2015 pag. 5, ACPR 1 8.1.2015 pag. 13, PS ACPR 1 20.10.2014 pag. 2, ACPR 2 11.10.2014 pag. 4, AI 1 pag. 4, AI 1 Inc. MP 2014.10292 e per il pto. 5.4: VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 10, ACPR 1 8.1.2015 pag. 13, AI 1 pag. 4, AI 1 Inc. MP 2015.1138) IM 1 è stato riconosciuto colpevole per tutte le quattro fattispecie di questa imputazione (VD all. 2 pag. 2 pti. da 1.7 a 1.7.3) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge;

 

                                   f)   per il reato di violazione di segreti privati (art. 179 CP, pto. 6): tenuto conto delle sue ammissioni (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 14 e 15, IM 1 9.1.2015 pag. 23 e 24, VD all. 1 pag. 6 II/III R) l’imputato è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge, anche se solo per il periodo 19.10.2014/1.12.2014 (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.8). IM 1 è stato prosciolto per il periodo febbraio 2014/18.10.2014 (VD all. 2 pag. 2 pto. 2.7), in quanto già dall’estate 2014 ACPR 1 aveva saputo delle nuove sottrazioni di corrispondenza indirizzata a lei o alla figlia (VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 17) e, quindi, tenuto conto di quanto già avvenuto nel periodo dicembre 2013/gennaio 2014 (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.8, cons. 4g), non poteva non sapere con più che sufficiente consapevolezza (DTF 126 IV 131) che IM 1 stesse continuando a realizzare il reato qui in essere, tanto che la relativa sua querela del 19.1.2015 (AI 62) appare tardiva per coprire l’indicato periodo (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.7) potendosi solo riferire ai tre mesi (art. 31 CP) antecedenti il 19.1.2015 (AI 62);

 

                                  g)   per il reato di violazione del dovere di assistenza e di educazione (art. 219 cpv. 1 CP, VD pag. 2, pto. 7): malgrado le ripetute negazioni dell’imputato (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 16, IM 1 9.1.2015 pag. 5 e 8, 1.12.2014 pag. 16, VD all. 1 pag. 6 IV/V/VI R), le risultanze agli atti attestano la pacifica realizzazione del reato a danno del figlio ____, anche se solo per le fattispecie indicate ai pti. 7.1 (VI PP __________, di seguito solo __________, 13.1.2015 pag. 2 e seguenti, di seguito solo segg., AI 32) e 7.3 (PP __________ 13.1.2015 pag. 2 segg., PS __________ 21.1.2015 pag. 2 segg. nonché doc. 1, 2 e 3, AI 32, VD all. 2 pag. 3 pto. 1.9) e non per quelle di cui ai pti. 7.2 (PP __________ 13.1.2015 pag. 10 dove si afferma che “i bambini non mi hanno riferito di particolari pratiche di punizione adottate dal padre” e che “io non ho mai percepito la paura dei bimbi a rimanere chiusi all’interno di una stanza”) e 7.4 (rammentato come le asserite vie di fatto ex art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CPP a danno del figlio siano avvenute in una sola occasione e non più volte, cons. 5c), imputazioni per le quali IM 1 è stato prosciolto (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.8), così come lo è stato per tutte le ipotesi a lui riconducibili (pti. 7.1, 7.2 e 7.3) per la figlia __________ (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.8), nella misura in cui le risultanze agli atti non sono assolutamente sufficienti per comprovare, senza ombra di dubbio (art. 10 cpv. 3 CPP), a differenza del fratello __________, che le possibili violazioni, quale padre, del suo dovere di assistenza e di educazione (art. 219 cpv. 1 CP) abbiano potuto concretamente esporre la figlia al pericolo di conseguenze durevoli al suo “sviluppo fisico o psichico (ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 219 n. 9 e 10, TRECHSEL/

CHRISTENER-TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 219 n. 4, STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 219 n. 2, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, § 4 pag. 21, STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, Stämpfli Verlag AG, Berna 2008, § 26 n. 44, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli Editions SA, Berna 2002, art. 219 n. 13 segg., HURTADO POZO, Droit pénal, PS II, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zurigo 1998, § 20 n. 555 e segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code Pénal Annoté, Editions Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 219 n. 1.2, MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, RPS 116/1998, pag. 437 n. 19 segg., DTF 126 IV 136 e 125 IV 64, JdT 2005 III 127, sentenze non pubblicate del Tribunale federale 6B.252/2008 del 23.6.2008, 6S.193/2005 del 16.7.2005, 6S.339/2003 del 12.11.2003, 6S.135/2003 del 19.6.2003 e 6S.736/2000 del 28.11.2000).

 

                                   6.   Richiamati gli art. 47, 48a e 49 CP, il suo precedente vissuto (cons. 2), i reati per i quali è stato riconosciuto colpevole (cons. 3, 4 e 5, VD all. 2 pag. da 1 a 3 pto. 1) e quelli per i quali è stato assolto (cons. 4 e 5, VD all. 2 pag. 3 pto. 2) IM 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado lieve (AI 63 pag. 13, cons. 2 lett. d, VD all. 2 pag. 3 pto. 3), è stato condannato alla pena detentiva (art. 40 CP) di 20 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP, VD all. 2 pag. 3 pto. 3.1), condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 cpv. 1 e 44 cpv. 1 CP, VD all. 2 pag. 4 pto. 4) nonché al pagamento di una multa (art. 106 cpv. 1 CP con riferimento ai reati di cui agli art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c), 139 n. 1, 172ter n. 1 e 179 CP) di fr. 2’000.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 20 giorni (art. 106 cpv. 2 CP, VD all. 2 pag. 3 pto. 3.2).

 

                                   7.   Nella misura in cui la perizia psichiatrica giudiziaria del 19.1.2015 lo sostiene (AI 63 pag. 15 e 16) e l’imputato non sembra opporvisi (AI 63 pag. 16 e VD all. 1 pag. 2 I R) la Corte ha ordinato nei confronti di IM 1 un trattamento ambulatoriale ex art. 63 cpv. 1 CP (VD all. 2 pag. 4 pto. 5), che deve essere affiancato, per un periodo di prova di 3 anni (art. 44 cpv. 1 e 2 CP, VD all. 2 pag. 4 pto. 6), da un’assistenza riabilitativa (art. 93 cpv. 1 CP, VD all. 2 pag. 4 pto. 6.1) ordinata proprio per controllare sistematicamente e non solo sulla parola che egli, quale norma di condotta (art. 94 CP), si sottoponga effettivamente ad un trattamento ambulatoriale psicoterapico e farmacologico individuale con controlli periodici del sangue (VD all. 2 pag. 4 pto. 6.2), così come espresso nella stessa perizia psichiatrica giudiziaria per sperare di ridurre il suo rischio di recidiva (AI 63 da pag. 14 a 16), il tutto con le specifiche comminatorie di cui agli art. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP nel caso in cui IM 1 si sottraesse all’assistenza riabilitativa (art. 93 cpv. 1 CP, VD all. 2 pag. 4 pti. 6 e 6.1) o disattendesse l’ordinata norma di condotta (art. 94 CP, VD all. 2 pag. 4 pti. 6 e 6.2).

 

                                   8.   In relazione ai pti. 5 e 6 del dispositivo (VD all. 2 pag. 4) e nell’ipotesi in cui IM 1 dovesse vincere la sua procedurale ricorsuale (doc. TPC 25 e cons. 2g) mirante al riottenimento di un permesso di dimora “B” UE/AELS (AI 92 e cons. 2g), la Corte vuole espressamente specificare, a scanso di futuri equivoci, che è solo per motivi di ordine pubblico e di prevenzione generale che sono state ordinate le misure di cui agli art. 63, 93 e 94 CP (VD all. 2 pag. 4 pti. 5 e 6). In altre parole, le ordinate misure ed il loro controllo non devono essere utilizzate dall’imputato per giustificare, anche nelle more ricorsuali (doc. TPC 25 e cons. 2g), la possibile continuazione della sua permanenza in Svizzera (cons. 2h), soprattutto se non fossero contestualmente adempiute le altre disposizioni di legge in materia di stranieri e se, così come lo è dal 15.11.2013, IM 1 proseguisse a vivere a carico dell’assistenza pubblica (AI 92).

 

                                   9.   Quo alle richieste di risarcimento presentate dagli AP ACPR 1 (doc. TPC 28) e ACPR 2 (di seguito solo ACPR 2, VI PS ACPR 2 11.10.2014 pag. 4), la Corte, tenuto anche conto di quanto dichiarato in merito da IM 1 in sede di istruttoria (VD all. 1 pag. 7 I R), ha deciso quanto segue:

 

                                  a)   la condanna dell’imputato a versare all’AP ACPR 1 l’importo omnia comprensivo di fr. 15’835.55 (VD all. 2 pag. 4 pto. 7) così composto:

                                   --   fr. 12'335.55 quale partecipazione alle spese legali (VD all. 2 pag. 4 pto. 7) per onorario, spese ed imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA, VD all. 1 pag. 7 III R) relativamente alle note del 19.2.2015 per fr. 5'727.65 (AI 99 e doc. TPC 28 doc. 5), del 23.3.2015 per fr. 2’717.60 ridotta a fr. 2’214.80 (doc. TPC 28 doc. 6) e del 19.3.2015 per fr. 3'420.80 (doc. TPC 28 doc. 7) e per fr. 972.30 (doc. TPC 28 doc. 8) dell’avv. RAAP 1;

                                   --   fr. 3'500.- per torto morale (VD all. 2 pag. 4 pto. 7) al posto del richiesto importo di fr. 5’000.- (doc. TPC 28), somma che per la Corte compensa più che sufficientemente le sofferenze fisiche e psichiche fatte subire a questa AP da IM 1 con i reati per i quali è stato condannato;

                                   --   la pretesa di risarcimento di Euro 1'100.- a titolo di spese (doc. TPC 28 doc. 1 e 2, pto. 1.6 dell’AA) è stata respinta e per questa posta l’AP è rinviata al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, VD all. 2 pag. 4 pto. 8), già solo perché indicata nel doc. TPC 28 in modo dubitativo (“salvo errore”);

                                   --   l’ulteriore pretesa di risarcimento di fr. 1'700.- a titolo di spese (doc. TPC 28 doc. 3 e 4, pti. 5.1 e 5.2 dell’AA) è stata respinta e per questa posta l’AP è rinviata al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, VD all. 2 pag. 4 pto. 8) non potendo essere escluso che per questi due esborsi possa essere intervenuta un’assicurazione (VD all. 1 pag. 7 II R);

 

                                  b)   per la sua pretesa di rimborso di fr. 2'537.35 susseguente ai fatti descritti al pto. 5.3 dell’AA l’AP ACPR 2 è stato rinviato al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, VD all. 2 pag. 4 pto. 8) nella misura in cui la richiesta somma si basa non su una reale fattura di riparazione, che del resto non è mai stata prodotta, ma solo su una “calcolazione danni” datata 20.10.2014 (AI 1 Inc. MP 2014.10292), né si sa se per tale spesa è o meno intervenuta un’assicurazione ed eventualmente per quale importo.

 

                                10.   Per quel che concerne gli oggetti in sequestro nel DA 2918/2014 (VD all. 1 pag. 4 IV R, AI 15 e 22 Inc. MP 2014.169) e nell’AA (AI 6 e VI PP IM 1 9.1.2015 pag. 15) la Corte, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dibattimentali (VD all. 1 pag. 6 VII/VIII/IX R) ha deciso quanto segue:

 

                                  a)   la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) di 1 ricetrasmittente Standard Win n. __________, di 1 coltello da cucina seghettato, di 1 catena ricoperta di nastro adesivo, di 1 sega Cmic-Hks 1200.1, di 1 pistola a colla calda 37499 e di 1 barattolo 500 ml catalizzatore Voc3 rapido (VD all. 2 pag. 5 da pti. 9 a 9.6);

 

                                  b)   il dissequestro e la restituzione a IM 1 (art. 267 cpv. 1 CPP) di 1 cellulare Nokia e di 1 cellulare Samsung (VD all. 2 pag. 5 da pti. 10 a 10.2);

 

                                   c)   il dissequestro e la restituzione a ACPR 1 (art. 267 cpv. 1 CPP) di 1 cellulare Samsung GT-E2550, IMEI __________ (VD all. 1 pag. 4 IV R e 2 pag. 5 pto. 11).

 

                                11.   Indipendentemente dalla formale rinuncia da parte del difensore dell’imputato (VD pag. 3) avv. DUF 1 (di seguito solo DUF 1) e dagli intervenuti parziali proscioglimenti di IM 1 (cons. 4 e 5, VD all. 2 pag. 3 da pti. 2 a 2.8), al condannato non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 CPP non essendone adempiute le condizioni oggettive di legge (VD all. 2 pag. 5 pto. 13).

 

                                12.   L’avv. DUF 1, difensore d’ufficio (art. 132 CPP) dell’imputato con effetto dal 1.12.2014 (AI 14), ha presentato due note professionali, la prima datata 20.2.2015 per fr. 10'920.40 (AI 100), la seconda del 25.3.2015 per fr. 3'776.20 (doc. TPC 31), che sono state tassate, senza essere impugnate presso la Corte dei reclami penali (di seguito solo CRP) nel termine di legge (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 5 pto. 14§), per un importo omnia comprensivo di fr. 12'085.20 e meglio fr. 10'590.- a titolo di onorario, fr. 600.- per le spese e fr. 895.20 per l’IVA (VD all. 2 pag. 5 pti. 14 e 14.1), ritenuto che IM 1 sarà tenuto a rimborsare l’importo di fr. 12'085.20 allo Stato del Cantone __________ non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, VD all. 2 pag. 5 pto. 14.2).

 

                                13.   L’avv. RAAP 1, patrocinatrice in gratuito patrocinio (art. 136 CPP) dell’AP ACPR 1 con effetto dal 26.11.2014 (AI 13) ha presentato due note professionali, la prima datata 19.2.2015 per fr. 5'727.65 (AI 99), la seconda del 23.3.2015 per fr. 2'717.60 (doc. TPC 28), che sono state tassate, senza essere impugnate presso la CRP nel termine di legge (art. 138 cpv. 1, 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 6 pto. 15§), per un importo omnia comprensivo di fr. 7'942.45 e meglio fr. 6'829.80 a titolo di onorario, fr. 524.30 per le spese e fr. 588.35 per l’IVA (VD all. 2 pag. 6 pti. 15 e 15.1), ritenuto che IM 1 sarà tenuto a rimborsare l’importo di fr. 7'942.45 allo Stato del Cantone __________ non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 138 cpv. 2 e 135 cpv. 4 CPP, VD all. 2 pag. 6 pto. 15.2).

 

                                14.   Visti gli esiti processuali (cons. 3, 4 e 5), la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico di IM 1 in ragione di 4/5; il rimanente a carico dello Stato (art. 426 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 5 pto. 12).

 

Visti gli art.                     12, 19, 40, 42, 44, 47,48 lett. c, 49, 51, 63, 69, 93, 94, 95, 106, 123 n. 1 e 2 cpv. 5, 126 cpv. 1 e 2 lett. c), 139 n. 1 e 4, 144 cpv. 1, 172 ter, 173 cpv. 1, 177 cpv. 1, 179, 180 cpv. 1 e 2 lett. b), 181, 183 n. 1 cpv. 1, 219 cpv. 1 CP;

117 cpv. 1 LStr;

80 segg., 84 segg., 135, 138, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   ripetuta coazione

per avere, usando minaccia di grave danno e intralciando in altro modo la sua libertà di agire,

 

                            1.1.1.   il 29/30.8.2013 e il 19.9.2013, a ____, rinchiuso ACPR 1 in una stanza;

 

                            1.1.2.   nel periodo metà dicembre 2013/1.12.2014, a __________, __________ e altre località, inseguendola, spiandola, facendole recapitare lettere/scritti e messaggi sms anche anonimi nonché mediante danneggiamenti, costretto ACPR 1 a sopportare la sua presenza e i suoi contatti insistenti malgrado le decisioni pretorili di allontanamento dell’8.10.2013 e del 9.1.2014 e le norme di condotta imposte dal Ministero pubblico in data 23.1.2014;

 

                            1.1.3.   l’1.11.2013, a __________, costretto ACPR 1 a sottoscrivere a suo favore una falsa delega a nome del di lei fratello;

 

                               1.2.   lesioni semplici

per avere, il 29.9.2013, a __________, presso l’abitazione familiare, colpito e morsicato al braccio sinistro ACPR 1;

 

                               1.3.   ripetute vie di fatto

per avere, nel periodo inizio 2013/29.9.2013, a __________ e __________, ripetutamente colpito ACPR 1 con scappellotti, schiaffi, calci, spintonamenti ed un cellulare;

 

                               1.4.   ripetuta ingiuria

per avere, nel periodo 13.9.2013/18.11.2014, a ____, ripetutamente offeso l’onore di ACPR 1 sia verbalmente, sia tramite messaggi telefonici e lettere/scritti anonimi;

 

                               1.5.   ripetuta minaccia

per avere, il 13.9.2013 e il 29.9.2013, a __________, incusso verbalmente timore o spavento a ACPR 1;

 

                               1.6.   furto di lieve entità

per avere, nella prima metà del mese di dicembre 2013, a __________, sottratto ai danni di ACPR 1 una chiave di apertura della porta principale del negozio __________;

 

                               1.7.   ripetuto danneggiamento

per avere, a __________, ripetutamente deteriorato:

 

                            1.7.1.   l’11.9.2014 e il 7.10.2014, ai danni del negozio __________, in due occasioni la serratura della porta d’ingresso e in un’occasione anche la vetrina per un valore complessivo denunciato di fr. 1’700.-;

 

                            1.7.2.   nei giorni 10/12.10.2014, ai danni di ACPR 2, la serratura delle portiere anteriori e la carrozzeria dell’auto BMW targata __________ per un danno denunciato di fr. 2'537.35;

 

                            1.7.3.   il 3.11.2014, la serratura delle portieri anteriori dell’auto Toyota Yaris targata __________ di proprietà dei genitori di ACPR 1;

 

                               1.8.   ripetuta violazione di segreti privati

per avere, senza averne il diritto, nei periodi dicembre 2013/gennaio 2014 e 19.10.2014/1.12.2014, a __________, previa estrazione dalla buca lettere, ripetutamente aperto la corrispondenza indirizzata a ACPR 1 e alla comune figlia __________ (__________);

 

                               1.9.   violazione del dovere di assistenza e di educazione

per avere, nel periodo inizio 2013/estate 2014, a __________, __________ e in altre località, violato e trascurato il suo dovere d’assistenza e di educazione verso il figlio minorenne __________ (__________) e in tal modo ne ha esposto a pericolo lo sviluppo fisico e psichico, avendogli fatto subire passivamente gli atti di intimidazione e le violenze messe in atto nei confronti della madre e utilizzando con lui un gergo volgare e spesso a connotazione sessuale;

 

                             1.10.   impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, nel periodo novembre 2011/giugno 2012 a __________ e __________, impiegato per 48 giorni un cittadino straniero non autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa 18/2015 e nei due decreti d’accusa in opposizione 5228/2013 e 2918/2014.

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

 

                               2.1.   ripetuta coazione di cui ai punti 1.2 del decreto d’accusa 2918/2014 in opposizione e 1.1, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.16, e 1.19 dell’atto d’accusa;

                               2.2.   lesioni semplici di cui al punto 2 del decreto d’accusa 2918/2014 in opposizione;

                               2.3.   ripetuta ingiuria di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 dell’atto d’accusa;

                               2.4.   vie di fatto di cui al punto 3.2 dell’atto d’accusa;

                               2.5.   furto di lieve entità di cui ai punti 6.1 e 6.2, limitatamente al telecomando, del decreto d’accusa  2918/2014 in opposizione;

                               2.6.   diffamazione di cui al punto 4 dell’atto d’accusa;

                               2.7.   violazione di segreti privati di cui al punto 6 dell’atto d’accusa limitatamente al periodo febbraio 2014/18 ottobre 2014;

                               2.8.   violazione del dovere di assistenza e di educazione nei confronti della figlia __________ e, per il figlio __________, limitatamente ai punti 7.2 e 7.4 dell’atto d’accusa.

 

                                   3.   IM 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado lieve, è condannato:

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               3.2.   al pagamento di una multa di fr. 2’000.- (duemila) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova 3 (tre) anni.

 

                                   5.   Nei confronti di IM 1 è ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

 

                                   6.   Nei confronti di IM 1 sono ordinate per un periodo di prova di 3 (tre) anni:

 

                                6.1.  un’assistenza riabilitativa ai sensi dell’art. 93 CP;

 

                                6.2.  la norma di condotta ex art. 94 CP di sottoporsi ambulatorialmente ad un trattamento terapeutico psicoterapico e farmacologico individuale affiancato da controlli periodici del sangue.

 

                                6.3.  Richiamato l’art. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP IM 1 è reso attento che se si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:

                                   --   prorogare della metà la durata del periodo di prova;

                                   --   porre fine all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;

                                   --   modificare o abrogare la norma di condotta o impartirne di nuove;

                                   --   revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.

 

                                   7.   IM 1 è condannato a versare all’AP ACPR 1 fr. 12'335.55 a titolo di partecipazione alle spese legali e fr. 3’500.- per torto morale.

 

                                   8.   Per il rimanente delle loro pretese, gli AP ACPR 1 e ACPR 2 sono rinviati al competente foro civile.

 

                                   9.   E’ ordinata la confisca di:

                               9.1.   1 ricetrasmittente Standard n. __________;

                               9.2.   1 coltello da cucina seghettato;

                               9.3.   1 catena ricoperta di nastro adesivo;

                               9.4.   1 sega Cmic-Hks 1200.1;

                               9.5.   1 pistola colla calda 37499;

                               9.6.   1 barattolo 500 ml catalizzatore Voc3 rapido;

 

                                10.   E’ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di

                             10.1.   1 Cellulare Nokia;

                             10.2.   1 Cellulare Samsung.

 

                                11.   È ordinato il dissequestro e la restituzione a ACPR 1 di 1 cellulare Samsung GT-E2550, IMEI __________.

 

                                12.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato in ragione di 4/5; il rimanente è a carico dello Stato.

 

                                13.   Non sono riconosciuti a IM 1 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

 

                                14.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                             14.1.   Le note professionali 20.2.2015 e 25.3.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                      fr.        10'590.-

spese                          fr.              600.-

IVA                              fr.          895.20

totale                           fr.     12'085.20

 

                             14.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone __________ l’importo di fr. 12'085.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                                15.   Le spese per il gratuito patrocinio dell’accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                             15.1.   Le note professionali dell’avv. RAAP 1 19.2.2015 e 23.3.2015 sono approvate per:

 

onorario                      fr.       6'829.80

spese                          fr.          524.30

IVA (8%)                     fr.          588.35

totale                           fr.       7'942.45

 

                             15.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone __________ l’importo di fr. 7'942.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 2 e 135 cpv. 4 CPP).

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese 4/5:

Tassa di giustizia                              fr.        1'600.--

Inchiesta preliminare                       fr.        1'648.80

Perizia                                                fr.        5'440.--

Multa                                                   fr.        2'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             93.72

                                                             fr.      10'782.52

                                                             ============

 

 

Il rimanente è a carico dello Stato