Incarto n.
72.2015.22

Lugano,

22 dicembre 2015 /md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

 

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

Veronica Lipari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

 

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

 

proposta dal                   Ministero Pubblico

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. dott. DUF 1

 

Imputato, a norma dell'atto d'accusa 19/2015 del 20 febbraio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

infrazione grave, qualificata, alle norme della circolazione

per avere, in data 30 luglio 2014 sul tratto stradale __________, in direzione __________, violato intenzionalmente le norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,

e meglio, per avere

alla guida del motoveicolo Suzuki V – Strom 650 targato __________, di sua proprietà, circolato sul tratto stradale sopra indicato, con limite massimo autorizzato a 50 km/h, alla velocità di 106 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertato dalla Polizia mediante l’apparecchio LasTec LTI 2020 TruCAM S.-Nr. TC002667, METAS 427886,

superando di almeno 50 km/h la velocità massima consentita;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 LCStr (richiamato l’art. 90 cpv. 4 lett. b LCStr);

 

atto d’accusa contemplante le seguenti

 

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

 

di conseguenza IM 1 è condannato:

 

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

 

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

 

                                   2.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

 

                                   3.   La nota d’onorario del difensore d’ufficio, richiamato il decreto di nomina del 25 agosto 2014, verrà tassata con decisione separata nelle forme stabilite dalla Corte giudicante.

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:30 alle ore 10:50.

 

 

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

 

 

richiamati gli art.:          50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

 

 

 

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 19/2015 del 20 febbraio 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

 

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

 

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

                                         onorario                        Fr.  2'790.00

                                         spese                            Fr.       86.00

                                         IVA                                Fr.     230.10

                                         totale                             Fr.  3'106.10

 

                               3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr 3’106.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                                   4.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

 

 

 


 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             55.30

                                                             fr.           755.30

                                                             ============