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Incarto n. 72.2015.34 |
Lugano, 25 agosto 2015/lc |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise correzionali di Bellinzona |
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composta da: |
giudice Marco Villa, Presidente |
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Orsetta Bernasconi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
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contro |
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
IM 2 rappresentato dall’avv. DF 1 |
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imputato IM 1, a norma dell'opposizione al DA 53/2015 del 16.2.2015 emanato dal Procuratore generale __________, di |
violazione delle regole dell'arte edilizia
per avere, a __________, presso il cantiere sito in __________, nel periodo giugno – luglio 2014, dirigendo una costruzione, intenzionalmente trascurato le regole riconosciute dell’arte, mettendo così in pericolo la vita o l’integrità di terzi
e meglio,
per avere, nella sua qualità di direttore – de facto – dei lavori della ditta __________ SA, omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno del cantiere, in specie per aver tollerato la presenza sul cantiere di una scala non stabile e non conforme alle regole dell’arte, alla quale avevano accesso diversi operai e dal cui utilizzo sono derivate le lesione dell’operaio __________ il quale, salendovi, a seguito dello scivolamento della stessa, rovinava a terra da un’altezza di quasi 3 metri, procurandosi una lesione pneumotoracica che lo ha reso inabile al lavoro a ragione del 100% nel periodo 15-29 luglio 2014 compresi (come da Certificato medico 17.07.2014 del Primario PD Dr. __________, del PS dell’Ospedale __________);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art. 229 cpv. 1 CP;
ed inoltre, IM 2 imputato, a norma dell'opposizione al DA 54/2015 del 16.2.2015 emanato dal Procuratore generale __________, di
violazione delle regole dell'arte edilizia
per avere, a __________, presso il cantiere sito in __________, nel periodo giugno – luglio 2014, dirigendo una costruzione, intenzionalmente trascurato le regole riconosciute dell’arte, mettendo così in pericolo la vita o l’integrità di terzi
e meglio,
per avere, nella sua qualità di responsabile – de facto – della sicurezza della ditta __________ SA, omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno del cantiere, in specie per aver tollerato la presenza sul cantiere di una scala non stabile e non conforme alle regole dell’arte, alla quale avevano accesso diversi operai e dal cui utilizzo sono derivate le lesione dell’operaio __________ il quale, salendovi, a seguito dello scivolamento della stessa, rovinava a terra da un’altezza di quasi 3 metri, procurandosi una lesione pneumotoracica che lo ha reso inabile al lavoro a ragione del 100% nel periodo 15-29 luglio 2014 compresi (come da Certificato medico 17.07.2014 del Primario PD Dr. med. __________, del PS dell’Ospedale __________);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art. 229 cpv. 1 CP;
Presenti: - il Procuratore generale __________, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 18:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Richiamato lo scritto 13.7.2015 del PG (doc. TPC 31) il Presidente ricorda che il reato di cui i due imputati sono accusati è quello di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza e non intenzionale ai sensi dell’art. 229 cpv. 2 e non 1 CP.
I due decreti d’accusa in opposizione sono modificati di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore generale, per la sua requisitoria, il quale, ritenuto che in casu la scala incriminata era in contrasto con le norme in vigore sia perché troppo corta sia perché priva di mezzi di appiglio, come invece prescritto dalle norme SUVA, e richiamata la giurisprudenza sulla responsabilità nei cantieri del datore di lavoro e del direttore dei lavori (6S.181.2002 risp. 6B.516.2009, 6B.506.2011 e 109 IV 15), dal momento che hanno tollerato l’uso della scala, conclude chiedendo la conferma dei decreti d’accusa in opposizione;
- l’avv. DUF 1, difensore di IM 1, il quale dopo aver premesso come l’inchiesta sia stata lacunosa e ritenuto che da parte del suo assistito non c’è stata alcuna violazione delle regole dell’arte, ma è invece stata la negligenza dell’operaio a interrompere il nesso di causalità, conclude chiedendo il pieno proscioglimento con rifusione delle spese legali e di trasferta;
- l’avv. DF 1, difensore di IM 2, il quale pure chiede il proscioglimento del suo assistito, segnatamente poiché non gli può essere affibiata la posizione di garante nella misura in cui non può essere ritenuto responsabile dell’attrezzatura portata da terzi ovvero della scala che non era di sua proprietà e che comunque, per come l’aveva vista lui, era messa in una posizione non pericolosa. Il fatto che sia stata poi imprevedibilmente spostata interrompe il nesso di causalità. IM 2 ha sempre adeguatamente informato i suoi operai sulle misure di sicurezza e il suo obbligo di sorveglianza non era un obbligo quotidiano, tanto più che non ha mai ricevuto rimostranze da parte dei suoi operai in merito allo stato della scala.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47 e 229 cpv. 2 CP;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 356, 422 segg., 429 CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza
commessa nel periodo giugno 2014/15 luglio 2014 in un cantiere a __________, quale direttore dei lavori della ditta __________ SA;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa 53/2015 in opposizione e precisato nei considerandi.
2. IM 2 è autore colpevole di:
2.1. violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza
commessa il 14/15 luglio 2014, a __________, nell’ambito della direzione di una costruzione, quale responsabile della sicurezza della __________ SA;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa 54/2015 in opposizione e precisato nei considerandi.
3. IM 2 è prosciolto dall’imputazione di violazione delle regole dell’arte per negligenza di cui al punto 1 del decreto d’accusa 54/2015 in opposizione per il periodo giugno 2014/13 luglio 2014.
4. IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 6’000.- (seimila), corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna.
5. IM 2 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondenti a 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 150.- (centocinquanta) cadauna.
6. L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
7. L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a IM 2 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
8. Non è assegnata alcuna indennità a IM 2 ai sensi dell’art. 429 CPP.
9. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste, in solido, a carico di IM 1 in ragione di 1/2, di IM 2 in ragione di 1/10. Per i restanti 4/10 sono a carico dello Stato.
10. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
10.1. La nota professionale del 20.8.2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1'878.00
spese fr. 15.00
IVA fr. 151.45
totale fr. 2'044.45
10.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'044.45.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1’000.--
Inchiesta preliminare fr. 284.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 158.10
fr. 1’442.10
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Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 142.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 79.05
fr. 721.05
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Distinta spese a carico di IM 2 (1/10)
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 28.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 15.81
fr. 144.21
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Il rimanente é a carico dello Stato.
comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera