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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Marco Villa, Presidente |
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GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere |
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Jasmine Decristophoris, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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e in qualità di accusatori privati:
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ACPR 1 patrocinata dall’avv. RAAP 1
ACPR 2 |
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contro |
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 2 |
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in carcerazione preventiva dal 3 marzo 2014 al 10 aprile 2014 (39 giorni) |
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 30/2015 del 17 marzo 2015, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. violenza carnale, consumata
in alternativa violenza carnale, tentata
per avere,
a __________, in Via __________, il 02 marzo 2014, nella camera da letto matrimoniale del già appartamento coniugale,
costretto, in alternativa tentato di costringere,
la di lui consorte ACPR 1, dalla quale era separato di fatto a far tempo dal 17 gennaio 2014, a subire, contro la sua volontà ripetutamente espressa, la congiunzione carnale,
usando, per raggiungere lo scopo, violenza, minaccia ed esercitando pressioni psicologiche nei di lei confronti al fine di renderla inetta a resistere,
e meglio per avere,
- dapprima, abbracciato, trattenuto e baciato la donna, che lo respingeva e che manifestava a parole e a gesti il suo rifiuto ad avere dei contatti intimi con lui;
- in seguito, dopo averle detto che era sua e che non sarebbe uscita di casa, impendendole di uscire dalla camera da letto matrimoniale, spinta verso il letto matrimoniale su cui cadeva e messosi sopra di lei, trattenendola con le mani e con il peso del suo corpo, tentato di abbassarle i pantaloni, nel mentre che lei cercava di respingerlo, dicendogli nel contempo che l’avrebbe denunciato alla polizia e mandato in prigione;
- indi, alzatosi dal letto e raggiunta la cucina afferrato un coltello dalla lama della lunghezza di 15.1cm, minacciando, a mano del predetto coltello, la donna, nel frattempo uscita dalla camera da letto matrimoniale, che era sua e di nessun altro, che non avrebbe dovuto lasciare il già appartamento coniugale sino all’indomani mattina altrimenti non ne sarebbe uscita viva, che non avrebbe dovuto denunciarlo e che se la polizia si fosse presentata a casa avrebbe dovuto dire che andava tutto bene, inducendo in questo modo la donna a sottomettersi al suo volere;
- indi, fatto entrare, afferrandola per un braccio, la donna, che nel frattempo aveva invano tentato di farlo calmare e ragionare, nella camera da letto matrimoniale per poi buttarla sul letto e dopo averle tolto le scarpe, i pantaloni e le mutande, nel mentre che lei piangeva spaventata, baciato e leccato il collo e il viso, toccato con le mani il pube e appoggiato e introdotto il pene nelle labbra vaginali ed avere eiaculato prima di introdurre il pene in vagina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. art. 190 cpv. 1 CPS, in alternativa dall’art. 190 cpv. 1 CPS in relazione con l’art. 22 CPS;
2. sequestro di persona e rapimento
per avere, a __________, in Via __________, il 02 marzo 2014, tenuto indebitamente sequestrata la di lui consorte ACPR 1, dalla quale era separato di fatto a far tempo dal 17 gennaio 2014, all’interno del già appartamento coniugale, limitandole la libertà di movimento al fine di non farla uscire di casa, e meglio:
Ø impedendole di uscire dalla camera da letto matrimoniale in occasione del primo approccio sessuale non desiderato di cui al punto 1 a seguito del quale si era munito di un coltello dalla lama della lunghezza di 15.1cm ;
Ø chiudendo, in seguito, la porta d’entrata del già appartamento coniugale a chiave, togliendo la chiave dalla serratura;
Ø dopo avere consumato, in alternativa tentato di consumare, la congiunzione carnale di cui al punto 1, chiudendo a chiave la porta della camera matrimoniale in cui vi era una portafinestra, togliendo la chiave dalla serratura;
Ø controllando, successivamente, ogni movimento della donna in casa, impedendole di accedere ai locali dell’appartamento che avessero delle finestre non munite di sbarre;
Ø ed appropriandosi nel contempo dapprima di un cellulare di marca Samsung Galaxy Note S3 e di un cellulare di marca Samsung Galaxy 2 e successivamente di un cellulare di marca Apple IPhone 5C, impedendole in tal modo di chiamare terze persone in suo aiuto,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. art. 183 cifra 1 CPS;
3. coazione, tentata
per avere, a __________, in Via __________, il 02 marzo 2014, ai danni della di lui consorte ACPR 1, dalla quale era separato di fatto a far tempo dal 17 gennaio 2014, usato minaccia e violenza contro la sua persona tentando di costringendola a fare e omettere un atto,
e meglio per averla,
3.1. minacciata di morte a mano di un coltello con una lama della lunghezza di 21.8 cm, tentando di costringendola a dirgli dove fosse il telefono portatile di casa, di cui la donna ad insaputa dell’uomo, si era impossessata per chiamare la Polizia, non riuscendo nel suo intento poiché invitato a cercarlo insieme a lei;
3.2. dopo che la donna, trovata una via di fuga attraverso una finestra, aveva raggiunto la strada su Via __________, afferrata ai polsi e agli avambracci e, nel mentre che era in piedi, tirata con forza nella sua direzione e poi, nel mentre che era a terra, trascinata con forza nella sua direzione, tentando così di costringendola a rientrare nel già appartamento coniugale, non riuscendo nel suo intento poiché, nel frattempo, erano sopraggiunte terze persone;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 181 CPS in relazione con l’art. 22 CPS;
4. lesioni semplici
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.2. cagionato ai danni di ACPR 1 delle lesioni e escoriazioni al gomito destro, all’avambraccio destro e all’avambraccio sinistro, così come attestato dalle relazioni del medico legale e dalle fotografie in atti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 123 cifra 2 cpv. 3 CPS
5. appropriazione semplice
per essersi, a __________, in Via __________, il 02 marzo 2014, senza fine di lucro, appropriato, uscendo di casa nel mentre che di ACPR 1 veniva soccorsa da terze persone a seguito dei fatti di cui al punto 3.2., di un cellulare di marca Apple IPhone 5C, di un cellulare di marca Samsung Galaxy Note S3 e di un cellulare di marca Samsung Galaxy 2, tutti di proprietà di ACPR 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 137 cifra 2 cpv. 2 e 3 CPS
6. danneggiamento
per avere, il 02 marzo 2014, in zona Via __________ a __________, intenzionalmente distrutto e reso inservibile un cellulare di marca Samsung Galaxy Note S3, un cellulare di marca Samsung Galaxy 2 e un cellulare di marca Apple IPhone 5C, tutti di proprietà di ACPR 1,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 144 CPS;
7. violazione del dovere d'assistenza o educazione
per avere,
il 02 marzo 2014, a __________ – __________, in Via __________, commesso tutte le azioni di cui al punto 1. alla presenza del figlio minorenne __________ (__________2010), facendolo quindi assistere ad atti di violenza, di minaccia e di sesso, incutendogli grave spavento, violando e trascurando così il suo dovere d’assistenza e di educazione nei di lui confronti e esponendone in tal modo a pericolo lo sviluppo psichico,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 219 cpv. 1 CPS;
8. minaccia
per avere, il 17 gennaio 2014, usando grave minaccia, incusso spavento o timore a una persona, e meglio per avere,
8.1. a __________ nei pressi delle scuole dell’infanzia, detto a ACPR 2 “ti conosco e vedrai di cosa sono capace”, in un contesto di aggressività in cui lo aveva appena confrontato per ottenere spiegazioni e nel contempo rimproverato per il fatto di intrattenere una relazione con sua moglie ACPR 1, incutendogli cosi spavento e timore;
8.2. a __________, chiamato al telefono la moglie ACPR 1, che si trovava presso gli uffici della Polizia Cantonale, Gendarmeria territoriale di __________, dicendole che se non fosse tornata subito presso l’appartamento coniugale a __________, in Via __________, si sarebbe ucciso e avrebbe ucciso anche il figlio minorenne __________ (__________2010) che si trovava con lui, incutendole così spavento e timore;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 180 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPS;
9. ingiuria
per avere, il 17 gennaio 2014, a __________, in Via __________, offeso l’onore di ACPR 2 tacciandolo di “figlio di puttana”;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 177 cpv. 1 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio in gratuito patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 1, presente;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2;
- in qualità di interprete per la lingua __________ __________.
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Espletato il pubblico dibattimento: |
mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 09:35 alle ore 16:14, giovedì 19 aprile 2018, dalle ore 11:28 alle ore 12:13. |
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I. Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
-- …omissis…
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
II. L’avv. DUF 2 chiede che in subordine al reato indicato al punto 1 dell’AA venga prospettato all’imputato il reato di coazione sessuale ex art. 189 n. 1 CP in forza al seguente testo: per avere, a __________, il 2.3.2014, nella camera da letto matrimoniale, costretto la moglie a subire un atto sessuale analogo alla congiunzione carnale, usando pressioni psicologiche contro la sua volontà, in particolare avendole abbassato i pantaloni e avendo eiaculato sul suo corpo contro la sua volontà.
Su richiesta della difesa, il Presidente, richiamato l’art. 344 CP e riservatosi il complemento del testo del per avere in sede di udienza, prospetta all’imputato, in subordine al punto 1 dell’AA, il reato di coazione sessuale ex art. 189 n. 1 CP. È richiesto alle parti se in merito intendono già esprimersi in questa sede e le stesse dichiarano che lo faranno, se del caso, in sede di discussione.
Richiamato l’art. 331 cpv. 3 CPP, l’istanza probatoria dell’avv. DUF 2 del 31.1.2018 (doc. TPC 13) e la decisione presidenziale negativa dell’8.3.2018 (doc. TPC 21), il Presidente chiede all’avv. DUF 2 se intende ripresentare predetta istanza all’attenzione della Corte.
R avv. DUF 2: No.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. L’imputato ha unicamente riconosciuto di aver causato delle lesioni alla moglie. Per il resto dei reati l’imputato ha sempre contestato quanto a lui rimproverato. Richiamata la giurisprudenza vigente in materia, nell’ambito dei reati sessuali sono decisive le dichiarazioni date dalle parti, rispettivamente dalla vittima. Nel caso, le dichiarazioni dell’AP sono state lineari, costanti e confermate dallo scambio di sms intercorso fra quest’ultima e l’imputato. Le dichiarazioni dell’AP hanno trovato riscontro dall’esame del medico legale per quanto attiene alle lesioni trovate sul suo corpo, lesioni compatibili con quanto da lei dichiarato. Le sue dichiarazioni hanno trovato inoltre conferma dalla chiamata di quest’ultima in polizia e dal fatto di essere uscita dalla finestra, circostanza attestata dai vicini di casa, i quali hanno asserito che la donna era spaventata ed agitata. Le dichiarazioni dell’AP trovano inoltre riscontro nel ritrovamento dei due coltelli da cucina e dei telefoni cellulari gettati da parte dell’imputato. Per contro le dichiarazioni dell’imputato non sono lineari, non hanno alcuna logica e non sono credibili. Poco credibile, infatti, che la donna sia fuggita solo a seguito del litigio a causa della chiamata della madre. L’imputato ha inoltre più volte cambiato la propria versione in merito a quanto successo con l’AP, con i coltelli, rispettivamente all’interno dell’appartamento. L’AP non aveva alcuna ragione per denunciare il marito ed ogni sua parola ha trovato conferma nei fatti dell’inchiesta. Per queste ragioni sono realizzati i reati di cui ai punti da 1 a 5 e 7 dell’AA. Per quanto attiene il reato di cui al punto 6 dell’AA anche in questo caso le dichiarazioni dell’AP sono credibili. I vicini di casa hanno sentito dire da parte del bambino “Mamma bua” ciò, congiuntamente alla credibilità delle dichiarazioni dell’AP, altro non fanno che confermare l’adempimento del reato di violazione del dovere d’assistenza e di educazione ex. art. 219 CP.
Dal profilo soggettivo, l’intenzione dell’imputato era quella di penetrare la moglie. Con la minaccia ha ridotto l’AP al suo volere. In merito al tentativo o alla consumazione del reato, si lascia al giudizio di questa Corte, ricordata tuttavia la sentenza del TF 6B 206/2015. Anche il capo d’accusa di cui al punto 2 è pacificamente realizzato visto che l’imputato ha rinchiuso l’AP in casa, chiudendo la porta d’entrata e della camera da letto, seguendola in ogni suo singolo movimento e sequestrandole i telefonini. Il reato di coazione dev’essere anche confermato. L’imputato ha spaventato la donna, minacciandola con un coltello, minaccia finalizzata all’ottenimento del telefono. In merito al reato subordinato di minaccia ci si rimette al giudizio della Corte, ritenuto e ricordato nuovamente che la minaccia messa in atto era finalizzata all’ottenimento di qualcosa da parte della vittima. Per quanto attiene il reato di cui al punto 6, il figlio __________ ha assistito ad una ripetuta violenza e a ripetute minacce ad opera del padre nei confronti della madre. L’imputato non si è premurato di proteggere il minore, il quale ha chiesto alla madre perché il padre fa tanta violenza. Il figlio ha seguito inoltre delle sedute medico-psicologiche. È dunque pacificamente realizzato il reato di cui all’art. 219 CP così come pacificamente dato il reato di minaccia di cui al punto 8 dell’AA. Per il danneggiamento e l’appropriazione semplice ci si rimette al giudizio della Corte.
Quo alla commisurazione della pena, la colpa dell’imputato è oggettivamente grave. Lo stesso ha compiuto gli atti a danno di sua moglie, agendo nei confronti della stessa in modo coattivo e violento davanti agli occhi del figlio __________. Soggettivamente ha agito per scopi egoistici e per il soddisfacimento del proprio bisogno sessuale. L’imputato non ha mai chiesto scusa per quanto da lui fatto. Colpa aggravata inoltre dai precedenti specifici in merito alle lesioni. Tenuto conto della sua situazione personale e della sua buona condotta dopo i fatti, si chiede una condanna detentiva di 3 anni;
- l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’istruttoria ha portato a comporre un quadro triste ma coerente. Dall’istruttoria sono emerse molte testimonianze delle persone che hanno avuto modo di incontrare l’AP subito dopo i fatti e che possono confermare lo stato d’animo stravolto di quest’ultima. Ciò congiuntamente al rapporto medico legale e al ritrovamento dei coltelli altro non fa che confermare le dichiarazioni della vittima. Ancora oggi l’imputato ha raccontato un sacco di bugie e ha negato la realtà. L’imputato, ancora oggi, ha reso delle risposte poco credibili e non logiche. L’AP, sin dall’inizio, si è invece sempre dimostrata credibile. Le sue dichiarazioni hanno trovato conferma negli atti, ossia nelle testimonianze delle persone che l’hanno incontrata immediatamente dopo i fatti, nel ritrovamento dei coltelli in posti inusuali e dei cellulari nonché nel referto del medico legale, a cui si evince che i segni trovati sull’AP sono compatibili con quanto da essa dichiarato. Vero che l’AP è tornata a vivere con il marito ed hanno nel frattempo avuto un altro figlio ma questa circostanza non cozza con quanto dichiarato. Piuttosto va contestualizzata l’intera situazione, ossia quella di una donna sola e senza il sostegno della famiglia. Importante inoltre sottolineare che l’AP voleva e si aspettava che l’imputato dicesse la verità in merito a quanto successo e che le chiedesse scusa. Le sofferenze dell’AP durano tuttora e giustificano la richiesta di torto morale per fr. 15'000.-. Si chiede la condanna dell’imputato e il riconoscimento delle richieste di risarcimento;
- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 nega ogni addebito in merito ai fatti imputatogli. Il comportamento della vittima è inusuale, quante donne vivrebbero con il loro carnefice, ossia con chi ha perpetuato una violenza carnale e delle minacce? Ciò deve far dubitare in merito alla credibilità dell’AP. Non vi è stata violenza carnale, tale reato presuppone la penetrazione. Per quanto attiene al tentativo, l’AP asserisce più volte in istruttoria che pensava che l’imputato avesse voluto penetrarla. È una sua concezione. Non si può dunque attestare il dolo in capo all’imputato. Rilevante per l’accertamento della verità, della fattispecie e della credibilità della vittima è anche il comportamento di quest’ultima sia durante che dopo i fatti. Dall’istruttoria è emerso come l’AP sia una bugiarda manipolatrice. Ciò fa supporre che la stessa sia andata oltre nell’esposizione dei fatti accaduti. La giurisprudenza pone poi quale quesito se la vittima volesse pregiudicare la situazione dell’imputato. Nel caso concreto pacifico che l’AP volesse sbarazzarsi del marito.
Si contesta la realizzazione degli elementi oggettivi e soggetti del reato di violenza carnale e si prospetta, in via subordinata, il reato di coazione sessuale ex art. 189 cpv. 1 CP. In merito a quest’ultima imputazione, richiamata la situazione in cui viveva l’imputato, l’amore e l’ossessione provata nei confronti di quest’ultima, i continui litigi e tradimenti, nella denegata ipotesi in cui sia data la coazione sessuale, all’imputato deve essere riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 48 lett. c) CP, in quanto ha agito in uno stato di profonda prostrazione. All’imputato non può essere rimproverato il fatto di essere tornato a vivere con la moglie alfine di avere una posizione più favorevole in vista del processo e in merito a ciò si richiama la DTF 122 IV 241. Ammessa l’accusa di lesioni semplici e di danneggiamento. Per quanto concerne l’appropriazione semplice, si rileva che si tratta ad ogni modo di lieve entità e che era finalizzata alla distruzione dei telefonini.
Si chiede il proscioglimento dell’imputato dai reati non ammessi, l’applicazione degli art. 8 CPP e 53 CP, ossia l’esenzione dal procedimento penale, poiché pacificamente dati i presupposti di legge e, subordinatamente, ammesso il reato di coazione sessuale, una pena detentiva massima di 18 mesi sospesa. In caso di conferma dei reati a lui ascritti, si lascia la commisurazione del torto morale al giudizio della Corte.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 30 segg., 40, 42, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 123 n 1 cpv. 1 e 2 nonché n. 2 cpv. 3, 137 n. 1 e 2 cpv. 2 e 3, 144 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 2 lett. a), 181, 183 n. 1 cpv. 1, 190 cpv. 1 e 219 cpv. 1 CP;
80 segg., 84 segg., 135, 136, 263 segg., 335 segg., 422 segg. e 429 segg. CPP nonché 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. tentata violenza carnale
per avere, a __________, il 2.3.2014, usando violenza ed esercitando pressioni psicologiche su di lei alfine di renderla inetta a resistere, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per costringere la moglie ACPR 1 a subire la congiunzione carnale;
1.2. danneggiamento
per avere, a __________, il 2.3.2014, distrutto e reso inservibili un cellulare Samsung Galaxy Note S3 e un cellulare Apple IPhone 5C di proprietà della moglie ACPR 1;
1.3. minaccia
per avere, usando grave minaccia, incusso spavento o timore, a __________, il 17.1.2014, a ACPR 2, dicendogli “ti conosco e tu vedrai di cosa sono capace”;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2 IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
2.1. violenza carnale consumata di cui al punto 1 dell’atto d’accusa;
2.2. sequestro di persona di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;
2.3. tentata coazione di cui al punto 3 dell’atto d’accusa;
2.4. lesioni semplici di cui al punto 4 dell’atto d’accusa;
2.5. appropriazione semplice di cui al punto 5 dell’atto d’accusa;
2.6. danneggiamento di cui al punto 6 dell’atto d’accusa limitatamente al cellulare Samsung Galaxy 2;
2.7. violazione del dovere d’assistenza o educazione di cui al punto 7 dell’atto d’accusa;
2.8. minaccia di cui al punto 8.2 dell’atto d’accusa.
3. Di conseguenza, ritenuta la violazione del principio di celerità, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
5. Richiamato l’art. 46 cpv. 5 CP non è revocata la sospensione della pena pecuniaria di fr. 2'100.- (duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta) cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 16.8.2011 del Ministero pubblico del Canton Ticino.
6. IM 1 è condannato a versare all’accusatrice privata ACPR 1 fr. 1’000.- per torto morale e fr. 38'196.65 per spese legali.
6.1. Per ogni altra sua pretesa nei confronti di IM 1 l’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile.
7. È ordinata la confisca di 2 coltelli da cucina con manico nero.
8. E’ ordinato il sequestro conservativo quali mezzi di prova di:
8.1. 1 paio di mutande;
8.2. 1 reggiseno;
8.3. 1 paio di calze;
8.4. 1 maglietta a maniche lunghe;
8.5. 1 maglietta;
8.6. 1 giacchetto;
8.7. 2 paia di jeans;
8.8. 1 paio di scarpe;
8.9. 1 trapunta;
8.10. 1 lenzuolo;
8.11. 1 telefono cellulare Samsung IMEI __________;
8.12. 1 telefono cellulare Samsung IMEI __________;
8.13. 1 telefono cellulare smartphone Samsung di colore nero IMEI __________ senza batteria;
8.14. 1 telefono Apple IPhone 5C di colore rosa;
8.15. 1 copia del verbale d’udienza di separazione del __________;
8.16. 1 foglietto tipo post-it bianco con scritte.
9. È ordinato il dissequestro in favore dell’imputato di:
9.1. 1 cellulare marca Nokia di colore nero IMEI __________ con scheda SIM Swisscom PIN _____;
9.2. 1 telefono cellulare Nokia 6080 IMEI __________;
9.3. 1 telefono cellulare Nokia 2720 IMEI __________;
9.4. 1 minischeda Sunrise __________.
10. A IM 1 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431 CPP.
11. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato in ragione di un 1/2 e a carico dello Stato in ragione di 1/2.
12. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
12.1. La nota professionale del 17.4.2018 dell’avv. DUF 2, __________ è approvata per:
onorario fr. 2'886.00
spese fr. 46.30
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 225.80
totale fr. 3'158.10
12.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’158.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
13. Le spese per il gratuito patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 1 sono sostenute dallo Stato.
13.1. La nota professionale dell’avv. RAAP 1, __________ del 17.4.2018 è approvata per:
onorario fr. 22'134.00
spese e trasferte fr. 646.00
IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 1'581.20
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 232.15
totale fr. 24'593.35
13.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 24’593.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).
13.3. Richiamati gli atti istruttori 31, 42 e 62 dell’Inc. MP 2014.1957, il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'857.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP) relativamente alla tassazione della nota professionale del 20.3.2014 dell’avv. __________.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 630.--
Perizia fr. 1'125.--
Traduzioni fr. 4'948.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 215.--
fr. 11'918.--
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Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 2'500.--
Inchiesta preliminare fr. 315.--
Perizia fr. 562.50
Traduzioni fr. 2'474.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 107.50
fr. 5'959.--
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Il rimanente è a carico dello Stato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera