Incarto n.
72.2015.56

Lugano,

15 gennaio 2016/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DIFI 1

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 39/2015 dell'8.4.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 10 dicembre 2014 a __________, autostrada A2, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Ford Mustang __________ targato __________, alla velocità di 206 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar Robot MultaRadar C, malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 86 Km/h la velocità massima consentita;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DIFI 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:52.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                 I.   Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone la seguente correzione formale dell’atto d’accusa:

L’atto d’accusa è modificato nel senso che la Corte adita è quella delle Assise correzionali di Mendrisio e non di Lugano, posto che i fatti sono avvenuti a __________.

 

L’avv. DIFI 1 chiede la parola postulando, in via principale, una sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 329 CPP in ragione dell’iniziativa Regazzi, già accettata dal Consiglio nazionale, la quale propone la mitigazione della LCStr e meglio come esposto nella sua istanza scritta assunta in atti sub doc. dib. 1. Il difensore rileva che nella primavera del corrente anno dovrebbe avere luogo la votazione del Consiglio degli Stati e pare quindi ragionevole sospendere il procedimento fino alla votazione sull’iniziativa. Comunica che all’istanza prodotta è pure allegata un’intervista scritta del PP 1, nella quale il magistrato critica i limiti della nuova legge, troppo severa, sui pirati della strada.

In via subordinata chiede la messa in attesa della notifica del dispositivo.

 

Il PP, pur condividendo alcune motivazioni della mozione, fa notare che la legge oggi è in vigore e per certezza del diritto deve essere applicata. Si rimette al giudizio della Corte, opponendosi comunque, in via principale, alla sospensione del dibattimento.

 

L’avv. DIFI 1 precisa di non chiedere la non applicazione della legge, ma unicamente la sospensione del dibattimento, essendo chiaro che se il procedimento non venisse sospeso, la legge dovrebbe essere applicata.

 

Il PP, in replica, rileva che, trattandosi di una mozione, pure ammesso che venga accettata dal Consiglio degli Stati, è in ogni caso previsto ancora qualche anno di gestazione.

 

Il Presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente

 

quesito                      1.   Il procedimento deve essere sospeso?

 

 

                                   II.   dispositivo delle questioni pregiudiziali

 

previo esame del fatto e del diritto,

richiamati gli art. 80, 84, 329 CPP;

 

decreta                      1.   L’istanza tendente alla sospensione del procedimento è respinta.

 

                                   2.   Tasse e spese insieme al giudizio di merito.

 

                                   3.   Il presente decreto non è impugnabile.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che la legge c’è e deve essere applicata, indipendentemente da quelle che possono essere le opinioni personali. Ciò detto, le circostanze che portano a superare il limite di velocità ovviamente non giustificano il superamento. Nel caso concreto la velocità raggiunta dall’imputato è da autodromo e non è possibile che egli non se ne sia accorto. Ricorda che la LCStr non pretende la messa in pericolo concreta, ma unicamente la messa in pericolo potenziale accresciuta e che questo concetto non deve essere provato di volta in volta, ma è incluso nell’eccesso di velocità, come previsto dall’art. 90 cpv. 4 LCStr.

Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, rinunciando a chiedere parallelamente una multa, posto che la pena proposta dovrebbe essere un deterrente sufficiente;

 

 

                                     -   l’avv. DIFI 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che non aveva previsto di spendere molte parole, posto che, per questi casi, il processo è un rito inutile. L’accusa, però, proponendo una pena detentiva di 13 mesi, superiore quindi di 1 mese rispetto al minimo edittale, gli avrebbe fatto un “piccolo assist” per dire qualcosa.

Rileva che il suo assistito circolava alla velocità di unicamente 6 Km/h orari in più rispetto al limite per i pirati della strada.

IM 1 è il classico bravo cittadino, è una persona posata, padre di famiglia, la moglie è __________, è onesto, graduato dell’esercito e non ha mai fatto incidenti: il prototipo della brava persona, dunque. Egli, dopo un milione e mezzo di Km percorsi (quasi tutti per lavoro) ha avuto la malaugurata idea di fare una “sparatina” in una serata favorevole.

L’imputato non contesta di avere superato il vigente limite di velocità, ma scagli la prima pietra chi non lo ha mai fatto.

Pone l’accento sul fatto che i limiti di velocità da __________ ad __________ cambiano 65 volte, ergo ogni 1.8 Km.

La nuova legge, a mente del difensore, è troppo severa, tant’è che il Parlamento, a maggioranza, ha già proposto una modifica. Rileva inoltre che, per l’imputato, le conseguenze più gravi dell’infrazione non sono quelle penali, ma quelle amministrative, segnatamente la revoca della licenza di circolazione per almeno 2 anni, che comporterà l’obbligo, per lui, di assumere un autista per i suoi spostamenti.

La difesa pone l’accento sul fatto che tutto il CP risulta poco severo nelle pene, perché si era puntato sul principio del reinserimento e tutto il CP prevede la valutazione del reato, tant’è che la pena per un pedofilo che abusa di una minorenne può spaziare da un minimo a parecchi anni di detenzione e ciò perché il giudice valuta caso per caso, mentre in materia di circolazione questo è stato reso impossibile.

Oltre a ciò, a mente della difesa va tenuto conto dell’orario in cui circolava l’imputato, del fatto che non vi era traffico e che era alla guida di una vettura performante ed adeguata così come dell’esperienza come conduttore di IM 1.

La difesa riconosce che la legge va applicata, ma rileva che i 13 mesi chiesti dal PP non si giustificano per soli 6 km/h orari in più rispetto al limite. Chiede quindi che la pena venga contenuta nel minimo legale di 12 (dodici) mesi.

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

 

                                   1.   In merito alle correzioni dell’atto d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento, rilevando che le parti hanno aderito alla proposta del Presidente di modificarlo nel senso che la Corte adita è quella delle assise correzionali di Mendrisio e non di Lugano, posto che i fatti sono avvenuti a __________.

 

 

                                   II)   Questione pregiudiziale

 

                                   2.   La questione pregiudiziale sollevata dalla difesa mirante alla sospensione del pubblico dibattimento (art. 329 cpv. 2 e 3 CPP) fino alla definitiva evasione da parte del Consiglio degli Stati dell’iniziativa Regazzi è stata respinta, in quanto oggi come oggi, per casi come quelli qui in esame, vi è una sola norma in vigore ed è quella applicata con l’atto d’accusa e quindi non vi è alcun valido motivo per non pronunciare una sentenza (art. 329 cpv. 1 lett. c, 2 e 3 CPP).

 

Non farlo sarebbe contrario sia alla parità di trattamento con altri casi già passati in giudicato (art. 437 segg. CPP) sia alla sicurezza del diritto.

 

Peraltro, l’iter parlamentare per un’eventuale modifica del testo di legge è ben lungi dall’essere concluso né è possibile sapere quando lo sarà e con quale risultato.

 

A ciò aggiungasi che l’iniziativa Regazzi propone in particolare l’abolizione della soglia minima di 1 anno, mantenendo tuttavia la soglia massima di 4 anni introdotti con Via Sicura. Ne consegue che – anche nel caso in cui la stessa fosse accolta – nulla impedirebbe comunque la pronuncia di sentenze a pene detentive ben superiori a un anno in caso di grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale.

 

 

                                  III)   Vita e precedenti penali dell’imputato

 

                                   3.   IM 1 è nato il __________ a __________.

                                         …omissis…

 

Professionalmente IM 1 è attivo presso __________, …omissis…

 

IM 1 ha assolto il servizio militare raggiungendo __________.

 

In punto alla sua situazione finanziaria, l’imputato ha riferito di avere un reddito annuo lordo di circa CHF __________ così come un reddito immobiliare lordo di circa CHF __________. Egli vive in casa propria gravata da onere ipotecario con interesse annuo di circa CHF __________. I costi della Cassa malati ammontano a CHF __________ mensili. L’imputato, il quale non ha debiti, ha __________ figli agli studi a suo carico. La moglie percepisce un reddito annuo di circa CHF __________, …omissis… (VI PP 31.03.2015, p. 3, AI 8).

 

IM 1 è incensurato (Estratto del casellario giudiziale svizzero, AI 7).

 

 

                                 IV)   Risultanze d’istruttoria e dibattimentali

 

                                   4.   L’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr nei confronti di IM 1 trova la sua oggettiva e soggettiva concretizzazione nelle risultanze istruttorie (cfr. rapporto d’inchiesta, AI 1) e nelle ammissioni dell’imputato (VI PG 19.01.2015, p. 2 e 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 1; VI PP 31.03.2015, p. 2, AI 8; VI DIB 15.01.2016, p. 2, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Interrogato a sapere se riconoscesse i fatti menzionati nell’atto d’accusa, l’imputato ha risposto:

 

" Riconosco l’eccesso di velocità, mentre non riconosco la messa in pericolo e il rischio di creare incidenti (…). Ho deciso volontariamente di fare una “gasata”, ma l’ho fatto in piena coscienza e sicurezza, sia per me stesso sia per gli altri e ciò tenuto conto dell’orario, delle condizioni stradali favorevoli e dell’assenza di altri utenti della strada. (…) Era una giornata molto bella e la sera era temperata. Finito l’allenamento di __________ a __________, rientrando a casa, ho deciso di fare una “gasata” per mettere in movimento la macchina, siccome non vi era in giro nessuno. (…) ero totalmente consapevole del limite di velocità vigente”

(VI. DIB. 15.01.2016, allegato 2 del verbale del dibattimento, p. 2).

 

È quindi accertato che il 10 dicembre 2014 in territorio di __________ egli ha circolato a 206 Km/h su un tratto stradale dove vigeva il limite di 120 Km/h, superando pertanto il limite di 86 Km/h.

 

 

 

                                  V)   Diritto

 

                                   5.   Giusta l’art. 90 cpv. 3 LCStr è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chi, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore, ritenuto che questo capoverso è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è di 120 km/h (art. 90 cpv. 4 lett. d LCStr).

Tale norma viene quindi a descrivere una forma qualificata dell’infrazione grave delle regole della circolazione di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr (DTF 1B 98/2013; DTF 1B 275/2013; vedasi anche Alain Macaluso, Des contraventions à la violation grave des règles de la circolation routière, Franz Werro / Thomas Probst, Journées du droit de la circulation routière, 2012; Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013, pag. 189 e segg. ; Julien Délèze/Hervé Dutoit, Le délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d’interprétation, PJA 2013, pag. 1202).

 

Gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr sono l’infrazione intenzionale e oggettivamente grave di una norma fondamentale della circolazione e, cumulativamente, la creazione di un forte rischio d’incidente con feriti gravi o morti (Cédric Mizel, op. cit, PJA 2013, p. 189).

 

Nella sua decennale giurisprudenza il Tribunale Federale ha più volte ribadito che, tenuto conto delle circostanze concrete del caso, tutte le norme della circolazione possono risultare “fondamentali”. Analogamente, l’infrazione di ognuna di tali norme può, potenzialmente, risultare “grave” (DTF 119 IV 243). Per quanto attiene al forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, risulta sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta (RDAF 1974 303; Cédric Mizel, op.cit.).

 

Dal profilo soggettivo, l’art. 90 cpv. 3 LCStr richiede l’infrazione intenzionale delle norme della circolazione, il dolo eventuale risultando tuttavia sufficiente (DTF 6B 284/2011).

 

                                   6.   Richiamate le risultanze d’istruttoria e dibattimentali (cfr. supra, punto 4) appaiono realizzati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sanzionato dall’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, da cui la conseguente conferma dell’imputazione indicata nella promozione dell’accusa.

 

 

                                 VI)   Commisurazione della pena

 

                                   7.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

                                   8.   Nel caso concreto l’infrazione alle norme della circolazione stradale commessa dall’imputato è oggettivamente e soggettivamente grave. 

 

Dal profilo oggettivo, il limite di velocità è stato superato in modo crasso.

 

Appaiono in concreto irrilevanti le argomentazioni difensive in punto alle condizioni del traffico, del manto stradale, del veicolo utilizzato o l’esperienza dell’imputato nel condurre ad alta velocità, essendo sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta.

 

Dal punto di vista soggettivo, IM 1 sapeva perfettamente di circolare ben al di sopra del limite consentito. Tale circostanza è stata da egli ammessa in occasione dell’interrogatorio (cfr. supra, punto 4). Al proposito non si può non sottolineare il fatto che le affermazioni fatte dall’imputato in sede dibattimentale denotano, semmai, una scarsa presa di coscienza in punto alla gravità dell’infrazione commessa.

 

Nella fissazione della pena la Corte è tenuta al minimo legale previsto dall’art. 90 cpv. 3 LCStr, ovvero una pena detentiva di almeno un anno.

 

Nel caso concreto, il limite di velocità che impone questa sanzione è stato superato di ulteriori 6 Km/h. Tale lieve scarto non giustifica tuttavia di aumentare la pena a 13 mesi, come chiesto dalla pubblica accusa.

 

Tutto ben ponderato, richiamate le sentenze della Corte di appello e revisione penale 17.2015.64 del 17 dicembre 2015 e della Corte delle assise correzionali di Lugano 72.2014.149 del 30 aprile 2015, visto il vissuto dell’imputato, la sua incensuratezza e la reale estensione dell’eccesso di velocità, IM 1 viene condannato alla pena detentiva minima di legge di 12 (dodici) mesi.

 

Ritornando in concreto applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP, la pena viene posta al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                   9.   L’art. 42 cpv. 4 CP permette al giudice di infliggere al condannato, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP.

 

Il TF ha stabilito che il cumulo di pena sospesa e pena pecuniaria senza condizionale o multa entra in linea di conto nei casi in cui, pur desiderando concedere la sospensione condizionale della pena, non si vuole rinunciare – in un’ottica di prevenzione generale e speciale – ad una sanzione tangibile per il condannato. Il TF ha, inoltre, precisato che la combinazione delle due pene non può condurre ad un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena supplementare e le pene combinate devono, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 1352 IV 189 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 4.5.2; STF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008, consid. 7.1.2; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.59 del 16 settembre 2012 consid. 8).

 

In concreto, rilevante è in particolare il fatto che IM 1 non ha precedenti di sorta. In particolare – per quanto risulta dagli atti – egli non ne ha nemmeno per violazioni della LCStr. Ritenuta la sua età (è nato nel __________), la circostanza non è di poco conto: essa attesta, infatti, che egli è sempre stato un conducente rispettoso delle norme della circolazione e che l’eccesso di velocità di cui oggi deve rispondere – seppure di particolare gravità – rappresenta un biasimevole ma isolato episodio. In questo senso, dagli atti non emergono circostanze che impongano – per una migliore prevenzione speciale e generale – di andare oltre la sanzione imposta dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr.

 

 

                                VII)   Tassa di giustizia e spese procedurali

 

                                10.   La tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

 

 


Visti gli art.                     12, 40, 42, 44, 47, 49, 51 CP;

27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr;

4a cpv. 1 lett. b ONC;

22 cpv. 1 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 10 dicembre 2014, a __________, sull’autostrada A2,

violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,

e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Ford Mustang __________ targato __________ alla velocità di 206 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 86 Km/h la velocità massima consentita;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

                                   2.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

                                   4.   La tassa di giustizia di CHF 500.00 (cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.


Intimazione a:          -

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             82.50

                                                             fr.           782.50

                                                             ============