Incarto n.
72.2015.62

Lugano,

5 giugno 2015/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, presidente

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale      Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

 

ACPR 1 

ACPR 2 

ACPR 3

ACPR 4 

ACPR 5 

ACPR 6

ACPR 7 

ACPR 8 

ACPR 9

ACPR 10 

ACPR 11

ACPR 12

ACPR 13

ACPR 14 

ACPR 15 

ACPR 16 

ACPR 17 

ACPR 18

ACPR 19

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 28.02.2015 al 07.03.2015 (7 giorni), in esecuzione anticipata della pena dall’8.03.2015

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 47/2015 del 29.4.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   lesioni colpose gravi

per avere, a __________, in data 15.08.2010, agendo per negligenza, cagionato a †__________ un grave danno al corpo e alla salute, colpendolo con un pugno al viso sul lato sinistro, facendolo così cadere a terra e facendogli in questo modo battere la testa al suolo, mettendolo in pericolo di vita e procurandogli un trauma cranico grave con focolai contusivi cerebrali multipli, tali da rendere necessario un intervento di craniectomia decompressiva bi-frontale ed evacuazione parziale degli ematomi (cfr. certificato medico 15.08.2010 dell’Ospedale __________ allegato al Rapporto di Polizia 16.08.2010, AI 22; rapporto operatorio 17.08.2010 allegato all’AI 27; certificato medico 10.09.2010 dell’Ospedale __________, AI 46; cfr. certificato medico 23.09.2010 della Clinica __________, AI 53;  cfr. certificato medico 30.12.2010 della Clinica __________, AI 59),

ritenuto che la vittima è deceduta nel giugno 2014 per cause naturali (cfr. AI 73);

 

 

                                   2.   ripetuto furto

per avere, a __________, presso il Circolo ACPR 2 (in seguito ACPR 2) in via __________ e a __________ presso il Centro Commerciale ACPR 1, nel periodo maggio 2012– gennaio 2015, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto, in dodici occasioni, al fine di appropriarsene, beni mobili altrui per un valore denunciato di complessivi CHF 30’429.30 e EUR 70.00,

 

e meglio, per avere

 

                               2.1.   il 19.05.2012, presso il ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 5, un portafoglio da donna marca Scout, similpelle di colore misto, contenente una carta d’identità CH scaduta, una carta d’identità CH, una tessera Postcard Postfinance, una tessera cassa malati CSS, una carta rianimatore DAE, una carta babysitter, una carta studente, il codice fiscale italiano, una carta biblioteca, una carta swissailing e diverse carte regalo Manor per un valore complessivo denunciato di CHF 30.-- (refurtiva non recuperata);

 

                               2.2.   il 20.05.2012, presso il ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 6 una giacca impermeabile marca Duvetica di colore verde/blu, denaro contante per CHF 180.--, un profumo di marca Diesel brave, una tessera Bancomat della Banca di Brescia e una carta di credito “Sempre” del Banco di Brescia, per un valore complessivo denunciato di CHF 690.-- (refurtiva non recuperata);

 

                               2.3.   il 27.05.2012, presso il ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 7, un telefono cellulare iPhone 4G nero, un borsello marca Mywallit in pelle di colore blu/azzurro, contenente un abbonamento per i trasporti pubblici Arcobaleno, una carta maestro Raiffeisen, una tessera soccorritore (SSK) n°__________, una tessera bibliotecaria, per un valore complessivo denunciato di CHF 939.-- (refurtiva non recuperata);

 

                               2.4.   il 27.05.2012, presso il ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 8, un iPod 160 GB di marca Apple del valore denunciato di CHF 455.- (refurtiva non recuperata);

 

                               2.5.   il 27.05.2012, presso il ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 9, rappresentato dal genitore __________, un telefono cellulare iPhone 3GS di marca Apple del valore denunciato di CHF 449.-- (refurtiva non recuperata);

 

                               2.6.   n data 11.07.2012, presso il ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 10, rappresentata dal genitore __________, uno zaino bianco/nero di marca Eastpack, un telefono cellulare nero di marca Samsung Galaxy SII, una carta SIM di marca Sunrise, una custodia nera per telefono, un telo da bagno verde, un auricolare bianco di marca Apple, del denaro contante per CHF 20.--, una chiave di marca Keso, un abbonamento per i trasporti pubblici Arcobaleno, un capo di biancheria intima, una maglietta di marca H&M di colore nero e una giacca a vento di marca H&M colorata, per un valore complessivo denunciato di CHF 1'398.--, (refurtiva non recuperata);

 

                               2.7.   in data 11.07.2012, presso il ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 11, rappresentato dal genitore __________, un portafogli di marca Vans di colore marrone, contenente del denaro contante per CHF 50.--, una tessera bancaria Raiffeisen, una licenza di pesca, una tessera prepagata TPL, una tessera bibliotecaria e una tessera di socio pescatori Lugano, per un valore complessivo denunciato di CHF 275.-- (refurtiva non recuperata);

 

                               2.8.   in data 11.07.2012, presso il ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 12, rappresentato dal genitore __________, un iPod Touch 32GB di marca Apple con custodia, un portafoglio in stoffa rosso con bordi neri, contenente del denaro contante per CHF 8.--, una tessera per i trasporti pubblici Arcobaleno, per un valore complessivo denunciato di CHF 923.-- (refurtiva non recuperata);

 

                               2.9.   il 16.07.2012, presso il ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 13, rappresentato dal genitore __________, un telefono cellulare iPhone 4S 32GB di marca Apple contenente una scheda SIM della Swisscom del valore complessivo denunciato di CHF 700.-- (refurtiva non recuperata);

 

                             2.10.   il 21.07.2012, presso il ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 14 un iPod Touch 4 nero da 8GB di marca Apple del valore denunciato di CHF 240.-- (refurtiva non recuperata);

 

                             2.11.   il 03.08.2012, presso il ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 15 un portafogli in similpelle di colore nero, contenente del denaro contante per CHF 70.--, una tessera prepagata del ristorante Rosa dei Venti e una licenza di condurre, per un valore complessivo denunciato di CHF 260.-- (refurtiva non recuperata);

 

                             2.12.   tra il mese di giugno e il mese di settembre 2012, ai danni della __________, sottratto, in più occasioni un totale di venti pacchetti di sigarette di marca indeterminata per un valore complessivo denunciato di 150.—CHF (refurtiva non recuperata);

 

                             2.13.   in data 24.5.2014, ai danni della ACPR 1 sottratto merce alimentare (1 pane, 1 salame, 2 yogurt, 1 pacco di biscotti, nonché 21 pacchetti di sigarette marca Marlboro, 9 pacchetti di sigarette marca Camel e 13 sigarette elettroniche, per un valore complessivo denunciato di 404.30 CHF (refurtiva integralmente recuperata e restituita all’accusatore privato);

 

                             2.14.   in data 27.6.2014, ai danni di ACPR 17, sottratto un orologio marca Hublot di colore nero/argento con incisione “Alfredo Hatz 20.09.1980”, un borsellino di colore nero marca Mont Blanc, un Iphone 5 di colore bianco numero IMEI __________ con microsim e cover di colore nero, per un valore complessivo denunciato di CHF 1'136.00 (refurtiva in parte recuperata, telefono e orologio, e restituita all’accusatore privato).

 

                             2.15.   in 20.10.2014 fra le 16:00 e le 17:00, a __________ Via __________, all’esterno del negozio __________, ai danni di ACPR 16 sottratto una bicicletta marca SPECIALIZED, modello FSR XC Prodisc, di colore nero del valore denunciato di CHF 700.00;

 

                             2.16.   in data 15 gennaio 2015 a __________, introducendosi indebitamente nel locale sito al piano terreno dell’immobile ubicato in Via __________, sottratto un portamonete contenete denaro contante per EUR 70.00 e una carta di identità italiana, e un cellulare marca Samsung 5S di colore nero del valore denunciato di CHF 380.00 ai danni di ACPR 18, e un portamonete vuoto e cellulare marca Samsung Galaxy S3 di colore blu, con inserita una carta SIM italiana per un valore denunciato di CHF 300.00 ai danni di ACPR 19 (ritenuto che il telefono marca Samsung Galaxy S3 di colore blu è stato ritrovato, senza carta SIM e riconsegnato al proprietario);

 

                             2.17.   in data 27.6.2014 a __________, sottratto dal veicolo in uso a ACPR 4, una borsa di pelle di colore nero contenente banconote di diverso taglio del valore complessivo denunciato di CHF 21'000.00 (e meglio il fondo cassa del garage __________), nonché la carta di identità di ACPR 4, la carta VISA a lui intestata, una chiavetta USB di sua proprietà e le chiavi della cassaforte della cassetta di sicurezza della banca Corner di Pregassona (refurtiva non recuperata), ritenuto che il denaro è stato in seguito impiegato dall’accusato per far fronte a spese personali;

 

 

                                   3.   ripetuta violazione di domicilio

per avere, a __________ presso il ACPR 2, tra il mese di maggio e il mese di settembre 2012, violato la proprietà del ACPR 2, introducendosi a più riprese, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno della sede riservata ai soci del ACPR 2 in Via __________ al fine di commettere i furti di cui ai punti 2.1.-2.11.;

 

 

                                   4.   ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per essere stato trovato in possesso in data 27 settembre 2012 a __________, di stupefacente, eroina contenuta in 5 buste per complessivi 2.9 grammi, precedentemente acquistato al Parco __________ da sconosciuti, e destinato al consumo personale;

nonché per essere stato trovato in possesso in data 10 gennaio 2013 a __________ di stupefacente, eroina contenuta in 2 buste del peso complessivo lordo di 1.1 grammi precedentemente acquistata al Parco Ciani da sconosciuti, e destinata al consumo personale;

nonché per avere, nel periodo intercorso fra il 27 settembre 2012 e il 10 gennaio 2013, acquistato per uso personale e consumato personalmente marijuana per complessivi 5 grammi, nonché cocaina per complessivi 0,7 grammi, stupefacente precedentemente acquistato da ignoti al Parco __________ di __________;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 125 cpv. 2 CP, art. 139 cifra 1 CP, art. 186 CP, art. 19a LS.

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:17 alle ore 15:53.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:

 

                                     -   il punto 2 è modificato nel senso che il ripetuto furto è in parte di lieve entità;

                                     -   l’importo del punto 2.14 è di CHF 1'139.00 e non CHF 1'136.00;

                                     -   l’importo del punto 2.16 è di CHF 340.00 e non CHF 300.00;

                                     -   l’importo del punto 2.17 è di CHF 21'256.90 e non CHF 21'000.00;

                                     -   di conseguenza, il cappello del punto 2 è modificato nel senso che l’importo è di CHF 30'729.20 e non CHF 30'429.30;

                                     -   il punto 3 è modificato nel senso che la ripetuta violazione di domicilio è avvenuta nel periodo maggio – agosto 2012 e non maggio – settembre 2012.

 

Le parti si dichiarano d’accordo con queste modifiche.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata ripercorre le circostanze che hanno portato all’arresto di IM 1, sottolineando che l’inchiesta è giunta al termine solo con l’arresto dell’imputato, il quale si era reso latitante tra fine 2014 ed inizio 2015. Compare oggi in aula un giovane uomo che, dopo anni passati allo sbando, solo grazie al suo arresto ha finalmente capito, si spera, di avere sbagliato strada, e che deve ora pagare il conto che la giustizia gli presenta, partendo dal primo reato imputatogli, il fatto di sangue del 2010, il quale avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi di quanto effettivamente accaduto. L’accusa – dopo avere sottolineato la difficile situazione famigliare dell’imputato e dato atto che egli ha ammesso la maggior parte dei reati imputatigli, si è costituito spontaneamente dopo i fatti del 2010 ed ha ora assunto un atteggiamento positivo rispetto a quanto constatato nel corso dell’inchiesta – pone l’accento sul fatto che ha iniziato a commettere reati in tenera età, partendo da reati minori per poi arrivare con un’escalation alla condanna del 2005. L’imputato, il quale si trova ancora a combattere con i suoi problemi legati agli stupefacenti, per i quali è in cura metadonica, ha mostrato negli ultimi anni una propensione alla commissione di reati e le pene detentive a cui è stato condannato non sono servite a farlo desistere; egli è tuttora privo di un sostegno economico e non sarà facile per lui, visti i suoi trascorsi, trovare un’attività lavorativa.

La PP passa in rassegna i fatti di cui all’AA.

Per quanto riguarda l’imputazione di lesioni colpose gravi di cui al punto 1 dell’AA, sottolinea vi sono i seguenti punti fermi: l’imputato esce dal bar, si sente dare del “frocio” dall’accompagnatrice di __________, reagisce all’onta con un insulto, da cui la reazione stizzita di __________. Vi è inoltre il tasso alcolemico di __________, 1.52 g/kg (AI 22), mentre sulla situazione psicofisica di IM 1 non è stato possibile eseguire accertamenti. Un altro dato di fatto è che il pugno sferrato con violenza da IM 1 contro __________, poco importa se ciò sia avvenuto con la mano sinistra oppure con la destra. Lo stesso imputato ha indicato di avere colpito la vittima con violenza e di avere mirato volontariamente al viso. Ulteriore elemento certo è che il pugno è stato abbastanza violento da fare rovinare a terra la vittima, la quale era in uno stato alterato dall’alcol, circostanza visibile a tutti, quindi anche all’imputato.

Colpendo con il pugno la vittima, IM 1 provoca direttamente la sua caduta a terra. Dopo pochi secondi scappa, a suo dire avendo avuto paura che __________ si rialzasse, mentre in realtà egli non accenna alcun atto difensivo. La difesa, ricordato come IM 1 abbia raccontato di essersi sentito minacciato, dà atto all’imputato che, come dichiarato anche dai testimoni, __________ gli è arrivato alle spalle spostando tavoli e sedie, sottolineando come la tesi della legittima difesa non possa comunque essere condivisa, posto anche che per la prima volta a 5 anni dai fatti l’imputato ha dichiarato che __________ avrebbe avuto in mano un oggetto metallico, motivo per cui si sarebbe spaventato.

La PP pone l’accento sulle gravi conseguenze che il colpo ha avuto per __________, dando parziale lettura dei certificati medici in atti e ponendo l’accento sul fatto che in seguito al trauma egli ha necessitato diversi interventi chirurgici, l’ultimo a due anni dai fatti, ed ha riportato deficit neurologici persistenti (AI 59). All’imputato è stata inoltre erogata una rendita intera d’invalidità.

A mente dell’accusa, il fatto che le conseguenze delle lesioni subite dalla vittima possano essere state aggravate dallo stato di alcolemia in cui quest’ultima si trovava, non permette di interrompere il nesso causale tra il pugno tirato dall’imputato e le conseguenze per la salute della vittima. Citando le conclusioni medico legali del Dr. __________ (AI 72), la PP sottolinea che, pur essendo la vittima affetta precedentemente ai fatti da una pregressa piastrinopenia che potrebbe avere contribuito all’aggravarsi dal trauma cranico, le lesioni rimangono sempre di natura traumatica, motivo per cui il nesso di causalità non è interrotto neppure per questa ragione.

Al proposito dello scritto del signor __________, ex curatore di __________ (doc. TPC 18) il quale riferisce di gravi conseguenze del trauma subito, la PP rileva che non vi è agli atti alcuna documentazione comprovante le sue affermazioni.

Quanto al diritto, l’accusa rileva che i presupposti oggettivi del reato di lesioni gravi colpose sono certamente dati, avendo l’agire di IM 1 messo in pericolo di morte __________ e compromesso le sue capacità neurologiche. Soggettivamente IM 1 ha agito per negligenza cosciente: egli ha mirato con il braccio sinistro, quello più forte, ha colpito volontariamente al viso e con violenza, sapendo che un pugno come quello da lui sferrato può comportare anche conseguenze gravi, pur non volendo questo risultato. Come ha indicato lo stesso imputato, __________ si trovava sulle scale, ed è noto a chiunque che cadendo in queste condizioni una persona può farsi male. L’accusa cita i parametri della STF 6S_365/1966 in cui l’Alta Corte ha riconosciuto che un pugno al viso può in modo prevedibile fare perdere l’equilibrio e fare cadere a terra una persona con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

IM 1 ha agito per futili motivi, siccome si sentiva insultato, e la sua reazione è certamente stata inadeguata; sarebbe infatti stato sufficiente rispondere oppure andarsene.

La PP chiede quindi l’integrale conferma del punto 1 dell’AA e con riferimento alle pretese di risarcimento fatte valere dagli accusatori privati si rimette alla decisone della Corte.

Per quanto attiene ai furti (punto 2 dell’AA), evidenzia che si tratta di un innumerevole serie di furti commessi su un lasso di tempo relativamente breve. Le responsabilità di IM 1 per i furti commessi presso il ACPR 2, emergono dalle di lui ammissioni così come da puntuali prove materiali, ovvero la ciabatta appartenente a IM 1 rinvenuta sul luogo dei fatti e la videosorveglianza del ACPR 2. Per quanto attiene all’ammontare della refurtiva, osserva come non vi sia motivo di discostarsi dagli importi denunciati dagli AP, rimettendosi al giudizio della Corte.

Quanto all’unico furto contestato dall’imputato, ovverosia quello di cui al punto 2.16 dell’AA, rimarca come l’imputato abbia ammesso di essersi trovato nelle vicinanze del cantiere, sottolineando inoltre che la credibilità di IM 1 è minata da quanto avvenuto nel tempo. Con riferimento al furto ai danni di ACPR 4, a mente dell’accusa le prove documentali prodotte dall’AP rendono più che verosimile la refurtiva denunciata.

Postula quindi l’integrale conferma del punto 2 dell’AA.

Per quanto attiene al reato di violazione di domicilio di cui al punto 3 dell’AA, l’accusa chiede pure l’integrale conferma, posto che l’autorizzazione ad accedere agli spogliatori del ACPR 2 è data unicamente per i soci dello stesso ACPR 2.

Con riferimento alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 4 dell’AA), osserva che a seguito del tempo passato alcune delle contravvenzioni sono ormai cadute in prescrizione, motivo per cui il punto 4 dell’AA, di cui pure chiede integrale conferma, riporta quelle ancora condannabili.

A mente dell’accusa gli indizi e le prove a carico di IM 1 sono inequivocabili per tutti i reati, per i quali l’imputato ha sostanzialmente ammesso le sue responsabilità, ad eccezione delle contestazioni citate.

Quo alla commisurazione della pena da infliggere all’imputato, rileva che va sì tenuto conto della sua difficile situazione famigliare, del fatto che egli si sia costituito spontaneamente per quanto attiene ai fatti di cui al punto 1 dell’AA e della messa a disposizione di una somma di denaro a parziale risarcimento delle vittime, ma anche della circostanza secondo cui egli si è reso latitante nel corso degli ultimi mesi del 2014 e si è quindi resa necessaria l’emissione di un mandato di cattura.

Per quanto attiene alla sospensione condizionale della pena, l’accusa rileva che la gravità del fatto di sangue, i futili motivi, l’assenza di una fonte di reddito e la propensione ai furti, depongono per una prognosi negativa.

Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 20 (venti) mesi da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Per quanto attiene ai sequestri, ribadisce quanto dichiarato in sede di interrogatorio e produce una lista degli oggetti sequestrati (doc. dib. 3);

 

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata precisa che su questi banchi oggi dibattiamo il dramma di un giovane uomo vittima di sé stesso, di un’infanzia e un’adolescenza difficili, prive di affetto e del necessario sostegno famigliare, sottolineando che IM 1 è appena 30enne e spera oggi di poter dare una svolta positiva alla sua esistenza.

Anche la difesa passa quindi in rassegna i fatti imputati al suo assistito.

Per quanto riguarda il punto 1 dell’AA (lesioni colpose gravi), sottolinea che la versione di IM 1 deve prevalere su quella divergente di __________, la quale, oltre ad essere stata sotto l’influsso dell’alcol, è comunque parte coinvolta, posto che tutti gli altri testimoni hanno confermato i fatti così come da lui riportati. Vi è quindi che IM 1 è stato provocato dall’accompagnatrice di __________ ed ha risposto verbalmente alla provocazione. Si è allora venuto a creare il diverbio con __________. Come rapportato dal testimone __________ (VI PG 15.8.2015, p. 2, allegato 2 all’AI 41), IM 1 ha dapprima tentato di smorzare i toni, dicendo a __________ di lasciar perdere. Solo successivamente, sentendosi minacciato dalla vittima, ha reagito d’istinto con un pugno.

Quanto al diritto, dopo aver elencato i presupposti del reato di lesioni gravi ai sensi dell’art. 122 CP, la difesa spiega le ragioni per cui gli elementi del reato di lesioni gravi colpose non sono adempiuti, rilevando in particolare che __________, al momento del suo arrivo in ospedale il 15.8.2015, non era in pericolo di vita e non era stato ritenuto necessario un intervento operatorio. Unicamente il giorno successivo è stato constatato un peggioramento inaspettato, causato anche dalla preesistente piastrinopenia, che ha influenzato la coagulazione del sangue. I medici hanno concluso che, verosimilmente, senza le patologie pregresse il peggioramento non sarebbe intervenuto; diversamente, essi non avrebbero peraltro atteso prima di effettuare l’intervento di craniectomia. È dunque escluso, a mente della difesa, che le ferite provocategli da IM 1 fossero tanto gravi da mettere in pericolo la vita di __________, motivo per cui manca il nesso causale tra il pugno e le conseguenze riportate dalla vittima. La difesa osserva inoltre che il Dr. __________ (AI 71) ha evidenziato che il quadro clinico non era sufficiente a sostenere che un non intervento avrebbe portato ad exitus il paziente. Rimarca che senza le patologie pregresse, le conseguenze del pugno non sarebbero state lesioni gravi, ma unicamente lesioni semplici.

Il difensore rileva inoltre che i rapporti medici in atti non danno atto di danni fisici permanenti e non vi sono indicazioni secondo cui a favore della vittima sarebbe stata erogata una rendita intera d’invalidità, così come non è documentato il fatto che sia stata pregiudicata la capacità lavorativa e neppure il suo asserito bisogno di cure. Il difensore, rimandando alla Valutazione della compatibilità tra il trauma subito il 15.8.2010 e lo stato di salute attestato nei certificati medici relativi alla persona di __________ del medico legale Dr. __________ (AI 72), pone l’accento sul fatto che la salute della vittima era già ampiamente compromessa prima dei fatti del 15.8.2010. Per quanto attiene allo scritto del signor __________, prodotto alla vigilia del dibattimento, rileva che lo stesso non ha alcun valore probatorio, essendo lo stesso rappresentate degli eredi e spingendosi egli, di professione economista, a valutazioni mediche di tipo peritale. Agli atti vi è invece che __________ è morto per cause naturali presso il proprio domicilio, e la circostanza secondo cui aveva a quel tempo lasciato __________, testimonia semmai che egli era indipendente dal personale di cura. 

Entra quindi in considerazione, per __________, unicamente il reato di lesioni semplici.

A questo proposito la difesa sottolinea che IM 1 non ha colpito __________ per motivi futili, come preteso dall’accusa, e quindi unicamente poiché la compagna gli aveva dato del “frocio”, ma per difendersi da __________, il quale, nonostante l’imputato abbia tentato di smorzare i toni, si dirigeva verso di lui tenendo in mano un oggetto metallico. Si è trattato della reazione di un momento. Anche il teste __________ ha dichiarato che IM 1 ha effettivamente colpito __________ unicamente quando quest’ultimo si è messo al suo inseguimento, mentre egli si stava già allontanando. Il teste __________ ha confermato la dinamica secondo cui __________ si sarebbe recato verso IM 1 con fare minaccioso. Secondo i testi la vittima avrebbe peraltro pronunciato frasi del tipo “ti spacco la faccia” e “ti spacco in due”. A mente della difesa, IM 1 ha quindi ritenuto di subire un attacco imminente e diretto. Quanto alla proporzionalità dell’agire del suo assistito, il difensore rileva che il pugno è stato proporzionale alla minaccia subita: __________ era alto 1.80 m, di corporatura media, all’epoca 50enne, mentre IM 1 è di corporatura esile; __________ inoltre era sotto l’effetto di alcol e cannabis, ciò che spiega l’aggressività nei confronti dell’imputato.

IM 1 non si aspettava certo che a seguito del suo pugno la vittima cadesse a terra. Al contrario, la reale situazione dopo il pugno era per lui talmente indecifrabile che egli temeva che la vittima potesse rialzarsi. A mente della difesa l’imputato non può quindi essere ritenuto colpevole di lesioni, avendo egli agito in stato di legittima difesa esimente ai sensi dell’art. 15 CP.

Quo ai furti (punto 2 dell’AA), il difensore di IM 1 osserva che i fatti sono sostanzialmente ammessi. Per quanto attiene al furto di cui al punto 2.17 dell’AA, per il quale è contestato l’ammontare della refurtiva, rileva che, pur avendo l’imputato dichiarato di averla cambiata ottenendo in contropartita EUR 12'500.00, nessuna verifica in questo senso è stata effettuata presso gli uffici di cambio, né si può considerare che la documentazione prodotta dall’accusatore privato possa provare l’ammontare della refurtiva, trattandosi di documenti allestiti dalla stessa parte lesa.

Resta inoltre contestato il furto di cui al punto 2.16 dell’AA. A mente della difesa la versione dell’imputato è del tutto plausibile; non vi sarebbe infatti motivo per lui di negare questo furto dopo avere ammesso tutti gli altri, di gravità ben maggiore. Sottolinea peraltro che il suo assistito è stato trovato in possesso solo del cellulare, e di nessun altro bene denunciato, nonostante fosse passato poco tempo dalla sparizione di questi oggetti. Inoltre, se egli avesse effettivamente rubato i cellulari, avrebbe certamente tenuto l’S5 e non l’S3 così come se avesse sottratto i portamonete avrebbe certamente tenuto il denaro contenutovi, mentre non risulta dal verbale di Polizia che egli sia stato trovato in possesso di denaro. L’imputato inoltre non avrebbe certamente passato due ore a manipolare un cellulare rubato in un bar, sotto gli occhi di tutti.

Quo alla commisurazione della pena, la difesa rileva che per rapporto ai fatti dell’agosto 2010, nella denegata e contestata ipotesi in cui IM 1 dovesse essere ritenuto colpevole del reato imputatogli, andrebbe sottolineato che egli si è costituito spontaneamente e si è dichiarato scosso e sinceramente dispiaciuto per quanto accaduto, così come va tenuto conto del lungo tempo trascorso da questi fatti.

Per quanto attiene ai ripetuti furti chiede di considerare che IM 1 ha messo spontaneamente a disposizione degli accusatori privati quasi CHF 10'000.00, faticosamente risparmiati in diversi anni e che egli ha rubato per sopperire al suo bisogno di sostanze stupefacenti e talvolta pure per far fronte alla fame, avendo a disposizione un argent de poche di soli CHF 150.00.

A mente della difesa va inoltre considerata la sua vicenda personale, del tutto drammatica fin dall’infanzia, così come i problemi psichici dell’imputato, segnalati dallo psichiatra Dr. __________ dopo la sua incarcerazione (AI 104). Non si può poi tralasciare il fatto che l’imputato è in Svizzera sulla base del permesso C e che una pena superiore ai 15 mesi potrebbe quindi compromettere la sua possibilità di rimanere nel nostro Paese, nel quale risiede da quando è bambino.

Per quanto attiene infine alle pretese di parte civile, quelle avanzate dagli eredi di __________ restano recisamente contestate ritenuto che non è comprovato che le persone notificatesi siano effettivamente gli eredi di __________ ed abbiano avuto una reale relazione con la vittima, potendo quindi soffrire per la sua dipartita, ritenuto che la vittima in ogni caso è morta per cause naturali.

La difesa conclude chiedendo il proscioglimento di IM 1 dai punti 1 e 2.16 dell’AA ed in ogni caso, anche se per delirio d’ipotesi egli dovesse essere ritenuto colpevole pure di questi reati, che la pena sia contenuta in al massimo 12 (dodici) mesi, non opponendosi ad una pena interamente da espiare.

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

 

                                   1.   In merito alle correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno aderito alla proposta di modificare il punto 2 dell’atto d’accusa nel senso che il ripetuto furto è da considerarsi in parte di lieve entità, e meglio per quanto attiene ai punti 2.10 e 2.12 dell’atto d’accusa.

 

Con l’accordo delle parti l’importo di cui al punto 2.14 è stato modificato da CHF 1'136.00 in CHF 1'139.00, l’importo del punto 2.16 da CHF 300.00 a CHF 340.00 e l’importo di cui al punto 2.17 da CHF 21'000.00 a CHF 21'256.90. Di conseguenza, il cappello del punto 2 è stato modificato nel senso che l’importo complessivo della refurtiva in franchi ammonta a CHF 30'729.20 e non CHF 30'429.30.

 

Le parti hanno infine aderito alla proposta del Presidente di modificare le circostanze di tempo di cui al punto 3 dell’atto d’accusa nel senso che la ripetuta violazione di domicilio è avvenuta nel periodo maggio – agosto 2012 e non maggio – settembre 2012.

 

 

                                    II)   Curriculum vitae

 

                                   2.   IM 1, nato il __________ a __________ (Portogallo), in occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al PP il 18.8.2010, ha riferito di non avere una residenza fissa, indicando di avere dormito, negli ultimi giorni, per strada e di essere precedentemente stato ospitato da un amico (VI PP 18.8.2010, p. 2, AI 14).

 

L’imputato ha così riassunto la sua vita:

 

" Sono nato in Portogallo. Sono arrivato in Svizzera, in Ticino, nel 1990. Mia madre era già in Svizzera dove si era risposata con un altro uomo, dato che mio padre era morto, peraltro quando io ancora non ero nato, per cui non l'ho mai conosciuto. Dal 1990 ad oggi sono sempre rimasto qui. Ho fatto le scuole dell'obbligo a __________. Dopo di che ho intrapreso l'apprendistato di posatore di pavimenti, senza però riuscire a conseguire il diploma. Durante il secondo anno di apprendistato, appena compiuti i 18 anni, mia mamma mi ha "cacciato" di casa. Al che ho iniziatola ''sbandare". Preciso che mia madre aveva nel frattempo avuto figli dal nuovo matrimonio. E' stato in questo periodo che ho iniziato a rubare, a fumare, a drogarmi. Al punto che ho iniziato a delinquere seriamente ritrovandomi in carcere, già nel 2004. Ho preso una condanna di 18 mesi di detenzione da scontare. Già quando ero in semi libertà ho trovato un lavoro nella ditta del padre di una mia amica. Sono riuscito a mantenere questo lavoro per circa sei mesi, dopo di che ho avuto un nuovo crollo, mi hanno licenziato e ho così perso la stanza che avevo affittato all'Hotel __________. Per un paio di mesi non ho lavorato e sono andato a vivere con la mia ragazza di allora. Ho poi trovato lavoro come gessatore, siamo nel 2006 circa, anno questo dove non ho avuto grossi problemi. Nel 2007, invece, ho nuovamente sbandato. Tant'è che all'inizio del 2008 sono stato ancora condannato. Ho scontato giorni di detenzione, oltre alla revoca del residuo della vecchia pena. Nel 2008 non ho lavorato. Quando ho finito di scontare i giorni di prigione sono nuovamente andato a vivere con la mia ragazza. Nel 2009 ci siamo lasciati definitivamente e io sono ancora crollato. Ho ancora commesso dei reati, tant'è che sono ancora stato condannato, scontando ancora del carcere. Sta di fatto che anche nel 2009 non ho lavorato. Sia nel 2008 sia nel 2009 sono comunque sempre stato "allacciato" all'__________ di __________ che però non mi ha mai aiutato finanziariamente. Mi sono sempre e solo stati dati dei consigli e si è cercato di trovarmi un lavoro, purtroppo invano perché non avevo i documenti. Arriviamo quindi nel 2010 quando, come ho già detto, dopo la mia scarcerazione dell'08.04.2010, sono stato preso dalla Comunità __________. ADR che quando ho smesso di lavorare alla Comunità __________, d'accordo con il mio assistente, __________ dell'__________ di __________, abbiamo deciso che avrei aspettato di ricevere i documenti per decidere il mio futuro prossimo. Quindi da circa metà luglio a metà agosto 2010 ho occupato le mie giornate andando per esempio al Lido di __________. Mi è anche però capitato di rimanere a casa.
ADR che grazie al fatto che presso la Comunità __________ avevo vitto e alloggio gratuiti, considerato anche che venivo pagato fr. 150.- alla settimana più le mance, ultimamente ero riuscito a risparmiare, circa fr. 2'000.-.
ADR che io non ho conti in banca. Ho sempre e solo avuto denaro in contanti. Oggi ho ancora con me una decina di franchi. E' giusto dire che in un mese ho speso la somma di fr. 2'000.- che avevo risparmiato. Ho dovuto comprarmi da mangiare tutti i giorni, ho fatto la spesa anche per __________, visto che mi ospitava.
(…) ADR che non beneficio di alcuna rendita assistenziale. L'unica mia fonte di reddito negli ultimi mesi è pervenuta dalla Comunità __________.
ADR che io non ho più alcun rapporto con mia madre che, per quanto ne sappia, dovrebbe vivere in __________ a __________.
ADR che io non ho fratelli di identici genitori. Ho tre fratellastri, ossia i figli di mia madre con i quali ho un buon rapporto, però alla fine ognuno va per la propria strada. In realtà il rapporto è limitato ad un saluto per strada quando per caso ci si incontra.
ADR che attualmente non ho alcuna relazione sentimentale.”

(VI PP 18.8.2010, p. 2-4, AI 14).

 

                                   3.   Il 15 gennaio 2015 l’imputato ha aggiornato la sua situazione personale ed economica:

 

" Abito da solo in un monolocale il quale mi viene pagato dal mio assistente sociale __________. Tutti i lunedì alle 1100 mi reco dalla medesima signora per ritirare 250 CHF dell’assistenza. Vorrei però precisare che io ne ritiro unicamente 150 CHF e i rimanenti 100 CHF vengono versati su un mio conto risparmio presso la Banca dello Stato. Attualmente su quest’ultimo possiedo circa 12'000 CHF. Dal 2010 non esercito nessuna attività, eccetto qualche lavoro sporadico pagatomi in contanti. Vista la mia situazione precaria non riesco a trovare un’attività lavorativa stabile.”

(VI PG 15.1.2015, p. 2, allegato all’AI 93).

 

                                   4.   In occasione del verbale di arresto del 1° marzo 2015, invitato a spiegare dove avesse vissuto negli ultimi mesi, l’imputato ha raccontato di essere partito per la __________ nei primi giorni di dicembre 2014, dove sarebbe rimasto da amici di scuola, indicando che “In quel momento non stavo bene perché stavo attraversando una crisi personale, legata alla mia vita in generale. Ho avuto anche pensieri suicidali. Passato il periodo con questi amici, ora mi sento meglio e sono tornato perché voglio risolvere i miei guai giudiziari (…).”

(VI PP 1.3.2015, p. 4, AI 86).

 

Con riferimento alla sua situazione economica IM 1 ha indicato che “(…) la mia unica fonte economica è l’assistenza per un totale di CHF 2'100.-. Dedotte le spese, fino a prima della mia partenza per la __________, la __________ mi consegnava settimanalmente CHF 150.-. Ogni mese __________ bonificava CHF 400.- su un conto a mio nome per costituire una riserva in caso di necessità. Io non avevo accesso a quel conto. Da quando è stata revocata la curatela so che quel conto è stato bloccato.” (VI PP 1.3.2015, p. 4, AI 86).

 

IM 1 ha peraltro indicato di essere in cura metadonica da circa 2 anni a seguito del suo precedente consumo di eroina (VI PP 1.3.2015, p. 3, AI 86).

 

                                   5.   IM 1 ha poi aggiunto il 5 marzo 2015 di essere stato affidato alla curatrice __________ su sua richiesta volontaria, dopo i fatti dell’agosto 2010. La stessa lo avrebbe aiutato a trovare un appartamento a __________ e cercare un lavoro. La ricerca di un’attività lavorativa non avrebbe però avuto esito positivo ed egli avrebbe quindi svolto unicamente qualche lavoretto saltuario come giardiniere presso la Città di __________, come manovale presso il Dicastero attività giovanili della Città di __________ e come aiuto vendita e logistica presso la __________ (VI PP 5.3.2015, p. 4, AI 100).

 

Dalla documentazione agli atti risulta che la curatela in favore di IM 1 è stata revocata a far tempo dal 12 febbraio 2015 (AI 82).

 

 

                                   6.   Per quanto attiene alla sua situazione famigliare, l’imputato ha dichiarato di avere ripreso i contatti unicamente con la sorella minore (VI PP 5.3.2015, p. 4, AI 100), mentre non avrebbe contatti con la madre dal 2006 (VI PP 1.3.2015, p. 4, AI 86). In occasione del pubblico dibattimento ha riferito di non essere mai stato in buoni rapporti con il patrigno, il quale avrebbe prestato attenzione unicamente ai suoi figli biologici, fratellastri dell’imputato (VI DIB 5.6.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                   7.   Interrogato dal Presidente in merito alle sue prospettive di vita, IM 1 ha asserito di voler cambiare completamente vita, “siccome ho 30 anni e non sono più un ragazzino”, e trovare un lavoro per potersi mantenere (VI DIB 5.6.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

L’imputato ha inoltre indicato che già in carcere inizierà a seguire dei corsi di formazione in settori che gli potranno tornare utili sul mercato del lavoro, quali l’inglese e l’informatica (VI DIB 6.5.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

 

                                   III)   Precedenti penali

 

                                   8.   Dall’Estratto del casellario giudiziale svizzero del 1° marzo 2015 (AI 87) risulta una condanna del 19 maggio 2005 delle Assise correzionali di Lugano alla pena detentiva di 18 mesi per rapina, furto, estorsione, appropriazione indebita, danneggiamento, violazione di domicilio, ricettazione, reati di poca entità (furto), furto d’uso, infrazione grave alle norme della circolazione, conducenti senza licenza di condurre, inosservanza dei doveri in caso d’incidente, abuso della licenza e delle targhe, delitto contro la LF sugli stupefacenti, delitto contro la LF sulle armi, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico e lesioni semplici.

 

Con decisione 18 dicembre 2005 il Consiglio di Vigilanza ha ordinato la sua liberazione condizionale, revocata in data 28 gennaio 2008, a seguito della condanna, con decreto d’accusa, a 90 giorni di detenzione per furto, danneggiamento, violazione di domicilio, minaccia, ingiuria, vie di fatto, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico.

 

IM 1 è poi stato condannato il 3 giugno 2009 dalla Pretura penale a 90 giorni di detenzione per furto d’uso, infrazione alle norme sulla circolazione, inosservanza dei doveri in caso d’incidente, conducenti senza licenza di condurre e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

 

Con decreto d’accusa del 15 dicembre 2009, infine, l’imputato è stato nuovamente condannato alla pena detentiva di 90 giorni per i titoli di furto, reati di poca entità (furto), danneggiamento, violazione di domicilio, vie di fatto, soggiorno illegale e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico.

 

 

                                 IV)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                   9.   Il 15 agosto 2010, __________ ha segnalato telefonicamente alla Polizia Cantonale che presso la stazione di benzina __________ di __________ un uomo era rimasto ferito. Recatisi sul posto, gli agenti della Polizia Cantonale hanno constatato la presenza di __________, __________, al quale i paramedici stavano prestando le cure del caso prima di evacuarlo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ (Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 6.9.2010, AI 41).

 

Dal rapporto di analisi del Laboratorio Bioanalitico di __________ del 16 agosto 2010 (allegato 13 all’AI 41) si evince che al momento dei fatti __________ aveva un tasso alcolemico di 0.27 g/kg.

 

                                10.   IM 1 si è presentato spontaneamente presso il Ministero Pubblico nella tarda mattinata del 18 agosto 2010, accompagnato dall’avv. DUF 1. Immediatamente verbalizzato, l’imputato ha ammesso di avere colpito __________ con un pugno al viso. L’imputato è quindi stato rilasciato al termine dell’interrogatorio (Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 6.9.2010, AI 41; VI PP 18.8.2010, AI 14).

 

                                11.   Nel corso del 2012, a seguito di vari furti con scasso avvenuti all’interno del ACPR 2, __________, presidente della società sportiva, ha fatto installare all’interno della sede una videocamera di sorveglianza. Sulla base delle immagini così acquisite, la Polizia Cantonale ha identificato IM 1 quale possibile autore (VI PG 11.9.2012, allegato 19 all’Inc. MP 2012.8699).

 

Verbalizzato il 14 settembre 1012, l’imputato ha ammesso di  essere l’autore dei furti avvenuti presso il ACPR 2 tra il mese di giugno ed il mese di agosto 2012. IM 1 ha inoltre ammesso di avere perpetrato un furto ai danni del centro commerciale __________. Terminata la verbalizzazione, IM 1 è quindi stato rilasciato (Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 19.12.2012, Inc. MP 2012.8699).

 

                                12.   In data 27 giugno 2014 è giunta in Polizia la denuncia di ACPR 17, il quale ha riferito che presso gli spogliatoi dello stadio di __________ gli erano stati sottratti un orologio e un portamonete contenente diverse tessere.

 

Il danneggiato ha d’altra parte indicato di essere stato contattato tramite Facebook da una persona a lui sconosciuta, identificata in __________ Ietti, il quale gli avrebbe comunicato di avere acquistato il suo telefono cellulare da tale IM 1.

 

In data 2 luglio 2014, ACPR 17 si è quindi presentato presso gli uffici di Polizia per comunicare che il citato __________ Ietti gli aveva riconsegnato il telefono cellulare e anche l’orologio, recuperato, questo, presso il domicilio di IM 1.

 

Assunto a verbale in qualità di imputato per i titoli di furto e ricettazione, __________ Ietti ha identificato con una certezza del 99% IM 1 come la persona a lui nota con il nome IM 1.

 

La Polizia Cantonale ha quindi dato avvio alle ricerche dell’imputato, non riuscendo tuttavia a rintracciarlo al proprio domicilio tra il 5 settembre 2014 ed 15 dicembre 2014  (Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 31.1.2015, AI 78; VI PP ACPR 17 2.7.2014, allegato 3 all’AI 78 e conversazione Facebook ACPR 17/Ietti allegata).

 

                                13.   Nel frattempo ulteriori segnalazioni sono giunte in Polizia.

 

                              13.1   In data 6 novembre 2014 si è presentato presso gli sportelli della __________ ACPR 16 per denunciare il furto della sua bicicletta, avvenuto all’esterno della __________ e poi ritrovata nei pressi del Bar __________.

 

                              13.2   Il 26 novembre 2014 ACPR 4 ha denunciato il furto di una valigetta contenente circa CHF 21'000.00, diverse tessere e la chiave di accesso alla cassetta di sicurezza della Corner Bank di Pregassona. La valigetta gli sarebbe stata sottratta dall’autovettura posteggiata all’esterno della Farmacia __________. A mano dei fotogrammi della videosorveglianza, la farmacista __________ ha riconosciuto con una certezza situata al 40% IM 1 (Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 22.1.2015, AI 79).

 

                              13.3   In data 15 gennaio 2015 è infine stato richiesto l’intervento della Polizia Cantonale in Via __________ a __________. ACPR 18 e ACPR 19 denunciavano il furto di un portamonete contenente denaro contante per una somma totale di EUR 70.00 e due cellulari del valore complessivo CHF 680.00. I due hanno indicato di essersi allontanati per breve tempo dal locale pubblico situato in Via __________, dove stavano eseguendo dei lavori di trasloco. Al loro ritorno avrebbero potuto constatare che dalle tasche delle loro giacche mancavano gli oggetti citati iniziando quindi iniziato a cercarli. L’accusatore privato ACPR 19 avrebbe allora notato un ragazzo, all’interno del Bar __________, che stava manipolando un cellulare simile a quello da lui appena sottratto. Questi si sarebbe però rifiutato di restituirgli l’apparecchio, da cui la richiesta d’intervento della Polizia che ha identificato nell’imputato la persona in possesso del cellulare. Interrogato, IM 1, pur acconsentendo alla restituzione del telefono, ha negato di essere l’autore del furto (Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria 1.3.2015, AI 93).

 

                                14.   Il 30 gennaio 2015 il Procuratore Pubblico ha emesso un mandato di cattura nazionale per IM 1 (AI 81) in ragione del fatto che questi non aveva dato seguito alla citazione per procedere alla sua verbalizzazione presso il Ministero Pubblico.

 

L’imputato è stato rintracciato il 28 febbraio all’esterno del suo appartamento a __________ e arrestato. Con decisione 2 marzo 2015 il GPC ha accolto l’istanza formulata dal PP il giorno precedente, ordinando la carcerazione preventiva in ragione del pericolo di collusione e inquinamento delle prove fino al 13 marzo 2015 (AI 94).

 

                                15.   In accoglimento della richiesta formulata dall’imputato, lo stesso è stato posto in regime di esecuzione anticipata della pena a far tempo dal 7 marzo 2015.

 

                                16.   Con atto d’accusa 47/2015 del 29 aprile 2015 il Ministero Pubblico ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di lesioni colpose gravi, ripetuto furto, ripetuta violazione di domicilio e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

 

 

                                  V)   Imputazione di lesioni colpose gravi (punto 1 dell’atto d’accusa)

 

                                17.   Per quanto attiene ai fatti svoltisi a __________ il 15 agosto 2010, si impone in primo luogo di evidenziare che la vittima non ha mai potuto essere interrogata. Un primo tentativo di verbalizzazione, intrapreso pochi giorni dopo i fatti, quando __________ si trovava ricoverato presso il Reparto di Neurologia dell’Ospedale __________, ha avuto esito negativo, non avendo egli ricordi dell’accaduto (Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 6.9.2010, AI 41).

 

Il 10 settembre 2010 il Capo Clinica dell’Ospedale __________ ha indicato che “Il Paziente è in grado di sostenere un colloquio tuttavia, dai dati a nostra disposizione, quanto riferito potrebbe essere notevolmente inficiato dallo stato psichico attuale, caratterizzato da parziale disorientamento e deficit mnesici.” (certificato medico 10.9.2010 dell’Ospedale __________, AI 46).

 

Il 30 dicembre 2010 il Dr. __________ ha ribadito che “I disturbi cognitivi ancora rilevanti e in particolare i disturbi di memoria precludono ancora al paziente la possibilità di fornire risposte attendibili riguardanti l’evento traumatico, di cui non ricorda ancora nulla.” (certificato medico 30.12.2010 della Clinica __________, AI 59).

 

__________ è deceduto il __________ per cause naturali (attestato di morte __________, AI 73) senza che fosse possibile per gli inquirenti raccogliere sue dichiarazioni sull’accaduto.

 

                                18.   Per quanto attiene all’imputato, invitato a spiegare quanto accaduto il 15 agosto 2010 presso la stazione __________, in occasione del suo primo interrogatorio IM 1 ha dichiarato:

 

" (…) ho deciso di andare a comperare un panino al distributore di benzina __________ che si trova proprio di fronte a quello della __________. Quando stavo entrando alla __________ ho sentito che dall’altra parte della strada – lui era alla __________ – mi ha chiamato __________. Mi ha chiesto una birra, ciò che ho fatto portandogliela. Gli ho dato la birra e sono rimasto con lui sul piazzale di fuori dal bar della __________ a mangiare il panino. C’era anche la sua ragazza, di cui non conosco il nome. Mentre parlavamo del più e del meno mi è venuto in mente di entrare nel bar della __________ per sfogliare la Gazzetta dello Sport. Mentre stavo entrando nel bar, un signore che conoscevo solo di vista (la persona che poi ho colpito) e una sua amica mi hanno chiesto un’informazione, e meglio come si chiamava la discoteca che si trova dopo il Ristorante __________. È stata la signora a chiedermelo ed io ho risposto che quella discoteca si chiamava __________. Lei ha allora iniziato a ridere a squarciagola così come il suo amico dicendomi che allora non c’era bisogno di chiedermi di che sesso ero perché quella è una discoteca da “finocchi”. Io non ho risposto alla signora e sono entrato nel bar per prendere la Gazzetta dello Sport, che si trovava proprio sulla macchinetta delle sigarette all’entrata del bar; ho avuto la sensazione che tutti all’interno del bar mi guardassero a seguito di quello che aveva detto la signora. A quel punto non ho più preso la Gazzetta della Sport e sono uscito, senza comandare nulla da bere. La signora che mi aveva fatto la domanda sulla discoteca e il suo amico erano ancora lì all’esterno del bar, nella piccola terrazza leggermente sopraelevata appena fuori dal bar, dove mi trovavo pure io. Sta di fatto che ho detto alla signora che io conoscevo __________ perché “prima che ci fossero i finocchi c’erano le puttane come te”. Ho pronunciato questa frase ad alta voce per farmi sentire da tutti. In quel momento lei mi ha detto come mi permettevo di darle della puttana e io le ho risposto come si permetteva lei a darmi del finocchio. In questo momento, quando ci siamo insultati come ho appena descritto, eravamo io, la signora e l’uomo che poi ho colpito, tutti sulla terrazza. Io davo le spalle alla porta d’ingresso del bar. I due, lui e lei, erano invece di fronte a me. Ci si guardava in faccia. Quando io me ne stavo andando ed ero già sceso dalla terrazza voltando le spalle all’uomo e alla sua amica, ho sentito un rumore come di tavoli che venivano spostati. Mi sono quindi girato di nuovo verso la terrazza ed ho visto l’uomo che ha iniziato ad alzare la voce venendo verso di me. Ha iniziato ad insultarmi, inizialmente rimanendo in piedi sulla terrazza. Mi ha detto come mi permettevo di insultare “la donna di un marocchino”. Al che io gli ho risposto che se lei mi dava del “frocio”, allora io potevo darle della “puttana”. Lui si è incavolato ancora di più quando io gli ho detto di stare zitto. In questi istanti il mio amico __________ diceva di lasciare perdere. Forse si rivolgeva non solo a me, ma anche all’uomo che mi stava insultando. Io volevo andarmene ma quando gli ho detto di stare zitto l’uomo ha reagito dicendomi “come ti permetti, adesso vengo e te ne do uno”. È sceso dallo scalino della terrazzina, si è diretto verso di me con fare minaccioso, con il che io ho preso paura e dato che stava ancora gridando e aveva un fare minaccioso, quando si trovava ormai vicinissimo a me, gli ho sferrato un pugno con la mia mano sinistra chiusa – io sono mancino. (…) ADR che quando ho colpito __________, lui ha fatto un paio di passi indietro barcollando, cadendo quindi sul sedere per poi immediatamente cascare all’indietro (da seduto), battendo così la testa al suolo. ADR che quando l’uomo si è ritrovato a terra, dopo avere battuto il capo, io sono rimasto ad osservarlo veramente poco, forse un paio di secondi. In quegli istanti secondo me __________ era cosciente, aveva gli occhi aperti, muoveva leggermente la testa così come le mani. Non ho potuto rendermi conto di altro perché ho subito preso il mio zaino e sono fuggito. Me ne sono però andato quando ho capito che era cosciente. Ho pensato sì che era frastornato per la botta, ma ho pensato che in fin dei conti non c’era niente di grave.”

(VI PP 18.8.2010, p. 4-6, AI 14).

 

A domanda del PP, IM 1 ha risposto di essere sicuro di avere utilizzato la mano sinistra, colpendo la vittima al viso, lateralmente, sulla parte destra (VI PP 18.8.2010, p. 5, AI 14), versione che ha mantenuto nel corso di tutta l’inchiesta (VI PP 22.9.2010, p. 5, AI 49; VI PP 5.3.2015, p. 6 e 8, AI 100).

 

IM 1 ha inoltre indicato che si trattava di “un bel pugno, un pugno forte”, “il pugno l’ho sferrato con forza, caricando il colpo con il peso del corpo”, e che “volevo colpirlo in faccia” (VI PP 18.8.2010, p. 5, AI 14).

 

                                19.   In occasione del suo interrogatorio dinanzi al PP il 23.9.2010, ha indicato che “Io ho avuto la sensazione che __________ volesse darmi un pugno o comunque aggredirmi. In effetti quando io me ne stavo andando ho sentito dietro di me un rumore di sedie e tavoli che venivano spostati, mi sono voltato e ho visto che __________ veniva verso di me con fare minaccioso. Tra l’altro lui mi anche detto “adesso te ne do uno”, inteso un pugno. Quindi ho reagito istintivamente e per difendermi l’ho colpito con un pugno.” (VI PP 22.9.2010, p. 2, AI 49).

Ha inoltre indicato che “__________è sceso dallo scalino della terrazzina e si è diretto verso di me con fare minaccioso. Gridava, mi insultava (“coglione”, “testa di cazzo”, ecc) e ad un certo momento avevo paura che mi colpisse.” (VI PP 22.9.2010, p. 2, AI 49).

 

L’imputato ha quindi ribadito che “quando stavo per andarmene ho sentito dietro di me un rumore di sedie e tavoli che venivano spostati. Quando mi sono voltato ho visto che __________ veniva verso di me con fare minaccioso, gridando ed insultandomi, per poi dirmi le parole che ho già riferito, e meglio “adesso scendo e te ne do uno”.” (VI PP 22.9.2010, p. 5, AI 49).

 

                                20.   In occasione del verbale di interrogatorio 5 marzo 2015 l’imputato ha dichiarato che:

 

" Mentre la PP mi legge le dichiarazioni che ho rilasciato nel verbale del 18.08.2010 a pagina 5, più o meno a metà, la fermo dicendo che secondo me non è stata verbalizzata a suo tempo la cosa più importante. Spiego che quando __________ è sceso dalla terrazza e mi è venuto incontro, nel voltarmi verso di lui, mi sono accorto che aveva in mano qualcosa che io pensavo essere un coltello o qualcosa di metallico. Io mi sono spaventato e ho reagito tirandogli il pugno. Solo quando lui è caduto a terra, ho visto per terra un mazzo di chiavi e ho capito che era l’oggetto che teneva in mano. Ero convinto di aver già dichiarato questo in occasione del verbale che mi viene riletto. (…) ADR preciso che ho colpito __________ con il pugno, mentre questo stava scendendo il gradino di accesso alla terrazza del bar della __________, forse è anche per questo che ha perso l’equilibrio. ADR nonostante la circostanza appena indicata, non ho pensato che __________ potesse cadere male. Il tutto si è svolto in un secondo. Francamente avevo pensato solo di avergli fatto un occhio nero. Io non sono mai stato un ragazzo violento, mi sono sentito minacciato. Avevo paura che lui si rialzasse e quindi, negli istanti successivi al pugno, ho preso subito il mio zaino (…) e me ne sono andato.”

(VI PP 5.3.2015, p. 6, AI 100).

 

Interrogato a sapere se fosse consapevole del fatto che colpire una persona con un pugno in zona viso/testa può avere conseguenze gravi e che colpendo una persona, visibilmente ubriaca e quindi meno reattiva, questa potrebbe rovinare a terra malamente e ferirsi gravemente, l’imputato ha risposto che “Quando ho tirato il pugno l’ho fatto istintivamente, a difesa perché avevo sentito il rumore metallico dei tavoli o sedie e avevo visto che aveva qualcosa in mano e mi volevo difendere. Dopo ho pensato di avergli fatto un occhio nero. Non ho pensato di avergli fatto male. Io non sono uno che fa/faceva a pugni e quindi non pensavo di avergli fatto così male. (…) Non ci ho pensato. È successo tutto così in fretta. Non mi aspettavo che cadesse. Non mi aspettavo francamente in quel momento nemmeno di tirargli il pugno.” (VI PP 5.3.2015, p. 8 e 9, AI 100).

 

                                21.   IM 1 ha peraltro dichiarato che “__________e la sua compagna stavano bevendo, se non sbaglio lui un birrino e lei un bianchino. __________ mi dava l’impressione di essere lucido, nel senso che parlava normalmente e si reggeva in piedi bello dritto, senza barcollare. Della signora ho invece avuto l’impressione che fosse un po’ bevuta” (VI PP 22.9.2010, p. 4, AI 49), ribadendo poi che “ho avuto l’impressione che __________ fosse lucido. Non mi dava l’impressione di aver bevuto particolarmente. Parlava correttamente e non barcollava. Diversamente la signora mi dava l’impressione di avere bevuto parecchio, già solo per la domanda che mi aveva fatto sulla discoteca __________. Oltre a ciò puzzava di alcool.” (VI PP 22.9.2010, p. 4, AI 49).

 

                               22.   In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha dichiarato:

Sulla terrazza esterna erano seduti __________, che non conoscevo, con una signora. La signora mi ha chiesto come si chiamasse la discoteca a __________ e io le ho risposto “__________”. Lei allora si è messa a ridere e mi ha detto che se sapevo come si chiamava voleva dire che ero frocio perché quella è una discoteca da froci. Da parte mia ho risposto che da quanto mi risultava quel posto era frequentato dalle puttane come lei. La signora si apprestava a ribattere, ma io mi sono allontanato per evitare la discussione, quando, giunto in fondo alla scaletta, ho sentito rumore di tavoli e sedie che si spostavano e cadevano alle mie spalle. Mi sono quindi girato e ho visto __________ a circa un metro da me che stava per colpirmi con un pugno. Da parte mia ho quindi reagito d’istinto e l’ho colpito per primo con un pugno. La cosa che mi ha spaventato di più è che avevo notato nelle sue mani qualcosa di metallico, che poi però è risultato essere un mazzo di chiavi. La vittima è caduta al suolo. Visto che era cosciente e temendo che poi si rialzasse dando il via a una lite, ho preferito allontanarmi. Da parte mia pensavo di avergli fatto al massimo un occhio nero.” (VI DIB 5.6.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Invitato dal Presidente a spiegare nuovamente quale fosse l’atteggiamento della vittima ha quindi riferito:

 

" Quando stavo scendendo dalla scaletta lo sentivo che mi insultava, dicendomi insulti che non ricordo con precisione e frasi quali “non parli così alla donna di un marocchino” e poi l’ho sentito dire “adesso te ne do uno”. Come detto quando mi sono girato me lo sono ritrovato a 1-1.5 metri, in procinto di tirarmi un pugno. Non ho avuto il tempo di pensare e ho reagito d’istinto. (…) Sulla base di quello che lui diceva, cioè “ora te ne tiro uno” e il suo atteggiamento quando mi sono girato per me era certo che  stesse per colpirmi.”

(VI DIB 5.6.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

A domanda del suo patrocinatore ha quindi ribadito che non si aspettava che in seguito al suo pugno __________ sarebbe caduto a terra, “anche perché fisicamente era più grosso di me.” (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                23.   __________, amica di __________, verbalizzata il giorno stesso dei fatti, ha fornito il seguente racconto dei fatti:

 

" Erano circa le 15:00 quando mi sono recata presso il bar sito presso il benzinaio. Giunta in detto luogo mi intrattenevo con degli amici di vecchia data __________, __________ e __________. (…) Con loro si rideva e si scherzava fuori dal bar dato che stavamo anche fumando. Ad un tratto ci raggiungeva un ragazzo il quale si intrometteva nel nostro discorso. Non so per quale ragione mi dava della “puttana”. A questo punto gli dicevo che non aveva motivo di insultarmi. A sua volta __________ si rivolgeva al ragazzo dicendogli che non doveva permettersi di insultare le persone. Immediatamente la persona in questione colpiva __________ sul volto. Lo colpiva con la mano destra ma non ricordo se gli dava una spinta o un pugno. __________ a questo punto rovinava in terra e batteva il capo sull’asfalto. (…) Dopo che __________ cadeva in terra il ragazzo fuggiva in direzione delle piscine di __________.”

(VI PG 15.8.2010, p. 2 e 3, allegato 1 all’AI 41).

 

A domanda degli inquirenti la teste ha indicato che precedentemente non vi erano state vie di fatto tra il ragazzo e __________, asserendo che “__________si è rivolto al ragazzo con tono tranquillo e non lo ha insultato o si è dimostrato aggressivo nei suoi confronti. Non ha alzato le mani verso di lui. È stato il ragazzo che lo ha spinto senza alcun motivo. (…) è successo tutto in poco tempo e (…) da parte nostra non ci sono state provocazioni o vie di fatto. Non lo avevamo mai visto prima.” (VI PG 15.8.2010, p. 3, allegato 1 all’AI 41).

 

                                24.   __________, vicino di casa di __________ e conoscente dell’imputato, sentito in Polizia il giorno dei fatti ha asserito a verbale:

 

" Oggi pomeriggio mi trovavo in compagnia con il mio __________ (…). Ci siamo incontrati direttamente al bar della stazione di servizio __________ a __________. Stavamo bevendo un caffè sul balcone esterno e fumandoci una sigaretta e notavo in piedi dietro di noi, __________, che è il mio vicino di casa, in compagnia di una donna. Stavano parlando e bevendo del vino. Dopo poco è arrivato “IM 1”; lo conosco di vista in quanto tempo fa, lo vedevo girare in stazione FFS di __________, luogo dove giravo con amici. (…) quando è arrivato presso il bar del distributore __________, l’ho salutato e lui ha contraccambiato il saluto. Si è recato poi presso la stazione di servizio __________, che si trova in faccia alla __________, dopo di che ha fatto subito ritorno con un panino in mano e si è messo di fianco a noi, in quanto pioveva. È poi entrato dentro al bar a prendere qualcosa e nel riuscire lo sentivo che discuteva ed insultava ad alta voce la donna che era con __________, dicendogli “sei una puttana”, “puttana di merda”. Pure la donna, per conto suo lo insultava dicendogli “frocio, finocchio”. I due erano in piedi faccia a faccia ad una distanza di circa 1 metro. La discussione era animata e dopo alcuni istanti notavo __________ che diceva a IM 1 “ma come ti permetti di insultare la signora, guarda che io ti prendo a sberle”, mettendosi in mezzo a loro due, praticamente in faccia a IM 1. IM 1 gli rispondeva “guarda che è lei che ha iniziato ad insultarmi, non mi conosce neanche e mi da del frocio”. __________ gli rispondeva che non doveva comunque insultarla. __________ a quel punto ha iniziato a minacciare IM 1 dicendogli “io ti spacco la faccia, ti metto in un tappeto, ti spacco in due”. All’improvviso IM 1 ha tirato un pugno molto forte con la mano destra in faccia a __________, colpendolo alla tempia sinistra. Appena ricevuto il pugno, __________ è crollato a terra, sbattendo la testa sull’asfalto. Ha iniziato subito a sanguinare da dietro la testa e la donna che era con __________, gridava alla gente di prendere il numero di targa. Si chinava poi a prestare le prime cure a __________, in quanto era rimasto a terra esanime e contattava Ticino Soccorso. IM 1 visto quello che era successo, è immediatamente scappato a corsa in direzione di __________.”

(VI PG 15.8.2015, p. 2, allegato 2 all’AI 41).

 

Sentito dal PP il 12 ottobre 2010 ed invitato a spiegare nuovamente l’accaduto, __________ si è così espresso:

 

" IM 1 stava mangiando un panino. Finito di mangiare il panino IM 1 è entrato nel bar per prendere un giornale. Quando è uscito ho sentito che diceva frasi del tipo “come ti permetti di darmi del frocio che non mi conosci nemmeno” e ancora “puttana”. IM 1 parlava all’amica di __________. (…) IM 1 dopo aver pronunciato le parole che ho detto si stava dirigendo verso di noi. __________ l’ha seguito e aveva l’aria minacciosa; __________ diceva a IM 1 frasi del tipo “come ti permetti di insultare la mia donna e di darle della puttana”, “ti spacco la faccia”, “non sai chi sono io”, ecc. IM 1 inizialmente ha detto a __________ di lasciar perdere ma __________ continuava a gridare. A quel punto IM 1 l’ha colpito con un pugno alla parte sinistra della testa. Lo ha colpito con la mano destra. Era un pugno forte. ADR __________ quando ha ricevuto il pugno è rimasto una frazione di secondo in piedi ed è poi crollato a terra di netto all’indietro. (…) ADR Quando __________ è caduto di netto per terra, IM 1 lo ha guardato e poi se ne è andato. Quando IM 1 ha guardato __________ prima di andarsene, non era ancora uscito sangue dalla testa. IM 1 ha guardato __________ per pochissimi secondi, poi se ne è andato. (…) ADR È vero che io non ho sentito tutta la discussione tra IM 1 e l’amica di __________. Ho solo sentito IM 1 che quando usciva dal bar diceva le frasi che ho riportato sopra. Da quello che diceva IM 1 si capiva che la donna, prima, doveva avergli dato del “frocio”. ADR Ho già detto che __________ ha assunto un fare minaccioso nei confronti di IM 1. Lo insultava e gli gridava le frasi riportate sopra. __________ non ha però tentato di colpire IM 1.”

(VI PP 12.10.2014, p. 2 e 3, AI 55).

 

A precisa domanda dell’interrogante __________ ha risposto che “__________e la sua compagna avevano bevuto. Non so da che ora erano lì, ma da quando io e __________ siamo arrivati non hanno smesso di bere. La donna beveva vino rosso, se non erro, e lui beveva della birra. (…) Mi ha dato chiaramente l’impressione che avesse già bevuto abbastanza tanto; l’ho capito da come parlava, da come rideva e dal fatto che gridava. ADR Non dico che __________ barcollasse, ma non dava l’impressione di reggersi in piedi normalmente.” (VI PP 12.10.2014, p. 2 e 3, AI 55).

 

                                25.   __________, conoscente di __________ e minorenne al momento dei fatti, il 15 agosto 2015 in Polizia si è così espresso:

 

" Questo pomeriggio mi sono incontrato con il mio amico “__________” __________ (…) presso il bar del distributore __________. (…) Vi erano 4-5 persone (…). Tra queste persone vi era anche un signore che conosco, che si chiama __________ (non so il cognome) e che abita a __________. (…) Ad un certo punto arrivava un giovane che l’avevo già visto due o tre volte in centro a __________ (zona pensilina) e poi alla Stazione FFS sempre di __________. Ho saputo da __________ che si chiama IM 1 ma solo oggi. È entrato al bar a prendersi un giornale. Davanti all’entrata del Bar, quindi all’esterno, vi era una ragazza credo o marocchina o brasiliana (scura di pelle). Mentre IM 1 usciva la donna gli dava del “finocchio”. Non so il motivo. La scena è stata che mentre IM 1 usciva col suo giornale lei gli diceva “finocchio”. Lui gli rispondeva “puttana”. Poi tra i due è nata una discussione non amichevole (non sono stato lì ad ascoltare cosa si dicessero la donna e IM 1). Poi usciva dal Bar il __________ che rimproverava a IM 1: “tu non dici puttana alla mia amica”. IM 1 gli rispondeva che lei prima gli aveva detto “finocchio”. __________ gli diceva: “ti do due schiaffi, vai via”. IM 1 gli tirava un pugno tipo pugilato secco in viso. __________ non se lo aspettava. La mano di IM 1 era a pugno chiuso. Credo che lo abbia colpito alla guancia o alla tempia sinistra. IM 1 ha tirato col braccio destro. __________ cadeva per terra come un sacco picchiando la testa sull’asfalto. IM 1 poi scappava direzione __________ incrocio __________.”

(VI PG 15.8.2015, p. 1-3, allegato 3 all’AI 41).

 

__________ ha indicato che sia prima che dopo i fatti l’amica di __________, __________, continuava a bere del vino ed era a suo vedere ubriaca, così come anche __________ aveva bevuto dell’alcol, della birra, ed era “piuttosto allegro” (VI PG 15.8.2015, p. 3, allegato 3 e 4, allegato 3 all’AI 41), circostanza da lui ribadita dinanzi al PP, a meno di un mese dai fatti, quando ha riferito che “Sia __________ che la donna che era con lui davano chiaramente l’idea di aver bevuto parecchio. La signora era in piedi e beveva un bicchiere di vino dopo l’altro. __________ era seduto di fianco a lei e beveva birra.” (VI PP 2.9.2010, p. 2, AI 40).

 

In occasione di quest’ultimo interrogatorio, __________, invitato a raccontare nuovamente i fatti del 15 agosto 2015, ha dichiarato:

 

" IM 1 ha salutato __________, dato che lo conosce. Mi sembra che IM 1 abbia parlato con __________ della Street Parade, dopo di che IM 1 è entrato nel bar della stazione di servizio __________ per prendersi un giornale. Proprio fuori dal bar della __________, sul terrazzino, c’era una persona che io conoscevo di vista e che salutavo abitualmente. Questa persona so che si chiama __________. __________ è marocchino ed era accompagnato da una donna, anche lei marocchina. (…) IM 1 è uscito dal bar e la donna, senza che apparentemente ci fosse un motivo, ha dato del “finocchio” a IM 1. IM 1 gli ha risposto “puttana”, dopo di che __________ ha risposto a IM 1 “tu non puoi dare della puttana alla mia amica”. __________ ha pure detto a IM 1 “ti do due schiaffi”. Appena __________ ha detto queste parole, IM 1 gli ha tirato un pugno. ADR IM 1 ha colpito __________ con la mano destra ed il pugno è arrivato a __________ sulla parte sinistra, alla tempia. ADR IM 1 ha colpito __________ con il pugno chiuso. Si è trattato di un bel colpo. Il pugno era davvero forte. IM 1 ha caricato bene il pugno per colpire __________. ADR Quando IM 1 ha colpito __________ con il pugno, __________ era in piedi ed era appena giù dal terrazzino. (…) ADR Appena IM 1 lo ha colpito con il pugno, __________ è cascato all’indietro picchiando la testa sull’asfalto. (…) ADR Dopo aver colpito __________ IM 1 è rimasto qualche secondo a guardare __________ e poi è scappato. ADR Il sangue non si è visto subito, ma dopo circa venti secondi, quando IM 1 era già andato. IM 1 non ha visto il sangue. ADR sono sicuro che IM 1 ha colpito __________ col pugno della mano destra.”

(VI PP 2.9.2010, p. 2 e 3, AI 40).

 

A puntuale domanda del PP, __________ ha risposto che “__________non ha tentato di colpire IM 1” (VI PP 2.9.2010, p. 3, AI 40).

 

                                26.   Come già si è avuto modo di riferire, in seguito al pugno ricevuto dall’imputato, __________ è caduto a terra battendo la testa al suolo.

 

Dalla lettura dei certificati medici in atti risulta che in questo modo la vittima si è procurata un “trauma cranico grave con focolai contusivi cerebrali multipli”, tale da rendere necessario, il giorno seguente, un “intervento di craniectomia decompressiva bi-frontale ed evacuazione parziale degli ematomi” (certificato medico 10.9.2010 dell’Ospedale __________, AI 46; certificato medico 15.8.2010 dell’Ospedale __________, allegato all’AI 22; rapporto operatorio 17.8.2010 dell’Ospedale __________, allegato all’AI 27; certificato medico 23.9.2010 della Clinica __________, AI 59).

 

                                27.   Dal rapporto operatorio del 17.8.2010 dell’Ospedale __________ (AI 27) si evince quanto segue:

 

" Il 15.08.2010 il Paziente riportava un trauma cranico con impatto occipitale in contesto di stato etilico; al momento del soccorso appariva risvegliabile unicamente allo stimolo algico, mentre in breve tempo riacquistava conoscenza; all’arrivo presso il nostro PS era sveglio (GCS 14), non presentava deficit dei nervi cranici esplorabili, né di forza agli arti. La TC dell’encefalo mostrava un ematoma sotto durale acuto emisferico destro e frontale sinistro, associato ad emorragia subaraconoidea e a piccoli focolai emorragici parenchimali frontali, fronto-basali e temporali bilaterali; il quadro neurologico e TC al momento non richiedevano una procedura chirurgica ed il Paziente era trasferito in osservazione presso il reparto Cure intensive. La mattina del giorno seguente appariva più sonnolente, tendenzialmente agitato; alla TC di controllo erano francamente aumentate le componenti emorragiche parenchimali, in particolare in regione frontale destra con iniziale deviazione a sinistra delle strutture della linea mediana; molto probabilmente il quadro peggiorativo era in parte riconducibile ad una piastrinopenia su epatopatia etil-tossica (DD ipersplenismo). Si decideva di non eseguire un intervento nell’immediato, tuttavia, nell’arco della stessa mattina il sensorio deteriorava progressivamente e compariva una paresi all’emisoma sinistro; si procedeva ad intubazione. A questo punto si poneva l’indicazione ad un intervento di craniectomia decompressiva bi-temporale e di evacuazione, per quanto possibile, degli ematomi a destra.”.

 

Dopo essere rimasto per un periodo presso il Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale __________, __________ è stato trasferito dapprima presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale e, successivamente, presso la Clinica __________ per la riabilitazione (certificato medico 10.9.2010 dell’Ospedale __________, AI 46).

 

Dai certificati medici in atti risulta che il colpo infertogli dall’imputato ha avuto gravi conseguenze per __________.

 

Il 23 settembre 2010 il Dr. __________ della Clinica __________ ha indicato che:

 

" Denota soprattutto dei disturbi neuropsicologici e comportamentali compatibili con le gravi lesioni a livello del lobi cerebrali frontali. In sede di valutazione neurospcologica è emersa infatti una grave Sindrome disesecutiva sia cognitiva che comportamentale caratterizzata da mancanza di iniziativa, deficit di inibizione e comportamento disorganizzato (appiattimento affettivo senza apparente variazione nell’intensità dei sentimenti, perdita di interessi e iniziativa, occasionale agitazione per cui non riesce a stare fermo o parla in continuazione, sporadici spunti di aggressività con improvvisi episodi di collera in cui è sfidante e poco rispettoso degli altri, comportamento o linguaggio a volte socialmente inappropriato e poco rispettoso degli altri, infantilismo) importante anosgnosia con inconsapevolezzae e negazione dei deficit, anosodiaforia con indifferenza verso i deficit, grave deficit di attenzione e memoria con presenza di confabulazioni. (…) Verosimilmente sarà necessario un trattamento riabilitativo neuropsicologico in regime stazionario di qualche mese, integrato successivamente da trattamento ambulatoriale in base ai deficit residui, che, si ipotizza, possano permanere severi.”

(certificato medico 23.9.2010 della Clinica __________, AI 53).

 

                                28.   A distanza di 3 mesi dall’inizio del trattamento neuropsicologico il medico ha indicato:

 

" I deficit cognitivi comportamentali emersi in sede di valutazione (…) ne hanno reso per lungo tempo problematica la gestione sia nella strutturazione delle attività quotidiane di base che per il rispetto degli orari delle sedute terapeutiche previste, frequentemente disertate dal paziente nonostante i tentativi di adattarne gli orari ai suoi ritmi. (…) Gli importanti deficit neuropsicologici ancora presenti a distanza di oltre tre mesi di trattamento neuropsicologico intenso, depongono per una prognosi poco favorevole sul grado di impiegabilità professionale e sull’indipendenza a domicilio in cui è prevedibile la necessità di assistenza/supervisione nelle varie attività quotidiane. In considerazione di quanto suesposto contiamo di trasferire il paziente il 10.1.2011 alla __________, residenza protetta dove verrà organizzata una attività occupazionale protetta sotto supervisione di animatori-educatori specializzati. Da segnalare che il paziente, dopo l’intervento neurochirurgico subito dopo l’incidente, è ancora sprovvisto della parte di calotta cranica frontale e verrà convocato dal Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale Civico di Lugano prevedibilmente alla fine di Febbraio /Marzo 2011 per opportuno intervento di cranio plastica (come da comunicazione telefonica avuta in data 29.12.2010).”

(certificato medico 30.12.2010 della Clinica __________, AI 59).

 

In data 7 febbraio 2011 __________ è stato ammesso presso la Fondazione __________. Nel suo scritto 31 marzo 2011 il responsabile della Fondazione ha indicato che “il signor __________ necessita una continua supervisione e stimolazione dal personale curante, quindi possiamo confermare che le condizioni fisiche e neuropsicologiche del Signor __________ rispecchiano ancora attualmente la prognosi fatta in data 30.12.2010 dal dr.med. __________ della Clinica __________.” (AI 68).

 

Dal certificato medico del 30 dicembre 2010 della Clinica __________ (AI 59) si evince che __________ non è stato in pericolo di morte “nell’immediato”, ma “Se non tenuto in osservazione all’Ospedale, poi prontamente operato dopo il peggioramento dello stato neurologico il trauma avrebbe potuto avere esito fatale”.

 

Alla precisa domanda del PP a sapere se lo stato della vittima fosse aggravato da malattie o lesioni preesistenti, il Dr. __________ ha risposto negativamente.

 

Il medico ha concluso all’ “assenza di danni gravi a livello fisico”, rilevando invece “prevedibili residui deficit cognitivi limitanti l’autonomia la cui assoluta permanenza resta da rivalutare a distanza di 6 mesi-un anno”.

 

Egli ha peraltro indicato la presenza di un’ “Incapacità lavorativa totale permanente, da rivalutare a distanza di 6 mesi/un anno.”.

 

Il Dr. __________, Capoclinica dell’Ospedale __________, ha certificato che al momento dell’arrivo presso l’ospedale la vittima non era in pericolo di morte, mentre successivamente, conseguentemente al peggioramento delle sue condizioni di salute che hanno richiesto un intervento di craniectomia decompressiva bi temporale e di evacuazione degli ematomi, “possibilmente sì” (rapporto 4.4.2011 del Dr. __________ dell’Ospedale __________, AI 69).

 

Così richiesto dal PP, il medico ha in seguito precisato che “L’intervento chirurgico di craniectomia decompressiva bi frontale è stato eseguito in un contesto di peggioramento dello stato neurologico, tuttavia sia il quadro clinico, che quello TC, non sono sufficienti ad asserire che un non intervento avrebbe portato ad exitus il Paziente, per cui questo evento è da considerarsi possibile. Segnaliamo inoltre che l’evoluzione in senso peggiorativo, con aumento degli ematomi, sicuramente è stato condizionato dalla piastrinopenia su stato etilico.” (rapporto 12.4.2011 del Dr. __________ dell’Ospedale __________, AI 71).

Il medico, rispondendo ad un quesito del PP, ha indicato che __________ ha subito danni gravi al corpo o alla salute fisica o mentale (certificato medico 4.4.2011 dell’Ospedale __________, AI 69).

 

                                29.   Richiesto dal magistrato di svolgere una valutazione della compatibilità tra il trauma subito il 15 agosto 2010 e lo stato di salute attestato dai certificati medici relativi alla persona di __________, il medico legale Dr. __________ ha concluso che (AI 72): “Il trauma subito il 15 agosto 2010 dal Sig. __________ ha prodotto (come evidenziato dalla documentazione clinica in atti e come già esposto nelle precedenti relazioni medico legali) gravi e diffuse lesioni cerebrali. Tali lesioni hanno determinato, come altamente prospettabile già dai primi rilievi medici, gravi deficit neurologici. In particolare, i deficit psicofisici descritti nelle relazioni mediche presenti in atti appaiono compatibili con la gravità delle lesioni cerebrali riportate in seguito al trauma. Da sottolineare che, da quanto appreso, il Sig. __________ era affetto da piastrinopenia e da alterazioni della funzionalità epatica su base etiltossica; tali fattori possono aver determinato una riduzione della capacità coagulativa del soggetto, contribuendo a determinare un aumento delle emorragie post-traumatiche. A fronte di un trauma che determinò soluzione di continuo del cuoio capelluto, ma senza fratture della sottostante teca cranica, tali patologie preesistenti il trauma hanno verosimilmente contribuito ad aumentare la gravità delle lesioni, che rimangono pur sempre di natura traumatica.”.

 

                                30.   Dal certificato medico del 3 giugno 2015 dell’Ospedale __________ (doc. dib. 1), prodotto dall’accusa in occasione del pubblico dibattimento, si evince che il 30 marzo 2012, a quasi 2 anni dai fatti, __________ è stato sottoposto ad un “intervento di cranioplastica con opercolo sintetico” e che nel mese di settembre 2012 egli è stato ricoverato presso il Reparto di Medicina dell’ospedale per una problematica legata a crisi epilettiche.

 

                                31.   Giusta l’art. 125 CP, chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio (cpv. 2).

 

Secondo dottrina e consolidata giurisprudenza, il concetto di lesione grave ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP corrisponde a quello dell’art. 122 CP (DTF 93 IV 12; DTF 101 IV 381; Roth/Keshelava, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2. ed. Basilea 2007, n. 4 ad art. 125 CP).

 

L’art. 122 CP allestisce una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, p. 158-159, n. 524 segg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9. ed. 2008, p. 38 seg.). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).

 

Determinante per definire una lesione “grave” è la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2. ed. Basilea 2007, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado/Pozo, op. cit., n. 528, p. 159).

 

Relativamente al caso di mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 10 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit., p. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3. ed. 2010, n. 10 p. 125).

 

Ritenuto come l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3, non sia esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado/Pozo, op. cit., n. 532, p. 160; Donatsch, op. cit., p. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3. ed. 2010, n. 12 p. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).

 

                                32.   Per quanto attiene ai fatti, la Corte ha ritenuto assodato – poiché risultante dalle convergenti dichiarazioni agli atti – che tra le parti è nato un litigio per futili motivi. A seguito dello scambio di epiteti, IM 1 si é quindi allontanato dalla terrazza, seguito dalla vittima, la quale, con ogni verosimiglianza, minacciava di colpirlo con schiaffi o pugni. Non appena i due uomini si sono trovati vicini, inopinatamente, l’imputato ha allora colpito con un forte pugno la vittima facendola così cadere a terra.

 

La Corte ha altresì considerato che nelle fasi precedenti il gesto violento compiuto dall’imputato, mai __________ ha tentato di passare all’atto fisico nei confronti dell’imputato.

 

In particolare, __________ ha dichiarato che “__________ non ha tentato di colpire IM 1” (VI PP 2.9.2010, p. 3, AI 40), __________ ha indicato che “__________non ha però tentato di colpire IM 1.” (VI PP 12.10.2014, p. 2 e 3, AI 55)” e __________ ha riferito che “non vi erano state vie di fatto tra il ragazzo e __________” (VI PG 15.8.2010, p. 3, allegato 1 all’AI 41).

 

L’imputato non appare quindi credibile laddove sostiene che il suo gesto sarebbe stata una reazione al tentativo della vittima di colpirlo con un pugno. Al proposito, si impone di sottolineare che le dichiarazioni di IM 1 sono state tutt’altro che lineari, denotando piuttosto, nel corso dei verbali, la tendenza ad aggravare il comportamento della vittima in un vero e proprio crescendo. Solo suo verbale di interrogatorio finale, IM 1 ha infatti indicato, per la prima volta a 5 anni dai fatti, di avere avuto paura siccome __________ gli andava incontro con un oggetto metallico in mano, che aveva pensato essere un coltello, adducendo poi in occasione del pubblico dibattimento che la vittima, dopo essersi avvicinata a lui, aveva in pratica già “caricato” il pugno ed era quindi in procinto di colpirlo.

 

Ne consegue che il gesto dell’imputato non può in alcun caso essere giustificato da uno stato di legittima difesa, non essendovi nulla agli atti che permetta di concludere che nel momento in cui l’imputato ha sferrato il pugno egli fosse vittima di un’aggressione o anche solo che __________ stesse per passare all’atto fisico nei confronti dell’imputato. Questi, al contrario, ha avuto modo di riferire di aver sferrato il pugno in modo istintivo.

 

Neppure appare peraltro credibile l’imputato allorquando sostiene di non avere immaginato, in un primo momento, che la situazione fosse grave, pensando di avergli procurato “un occhio nero” e nulla più, posto che la sera stessa egli si è recato a casa casa di __________ per chiedergli come stava la vittima (VI PP 15.8.2015, p. 2, allegato 2 all’AI 41; VI PP 12.10.2014, p. 3, AI 55). La richiesta di informazioni è quanto mai significativa del fatto che IM 1 si era reso conto che le conseguenze potevano essere di una certa rilevanza.

 

                                33.   La Corte ha ritenuto che i fatti avvenuti a __________ e le lesioni subite da __________ configurano il reato lesioni gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 combinato con l’art. 122 CP.

 

__________ non solo si è trovato in pericolo di morte, ma ha subito conseguenze fisiche gravi e durature, le quali sono la diretta conseguenza del pugno ricevuto dall’imputato.

 

Egli ha dovuto sottoporsi a due importanti interventi chirurgici ed è stato costretto a passare parecchi mesi in ospedale e in clinica di riabilitazione. Il 30.12.2010 il Dr. __________ ha rilevato la presenza di un’incapacità lavorativa totale permanente e ancora a parecchi mesi dai fatti, a causa dei residui importanti deficit neuropsicologici, __________ necessitava di una continua supervisione e stimolazione da parte del personale curante.

 

                                34.   Quanto al nesso causale, emerge dagli atti che la vittima soffriva di una ridotta capacità coagulativa. Come indicato dal medico legale, questa può evidentemente aver rappresentato una con-causa del risultato che si è prodotto.

 

Tuttavia, affinché venga interrotto il nesso di causalità adeguata tra il comportamento dell’autore e il risultato prodottosi, occorre l’intervento di un’ulteriore causa concomitante che rappresenti una circostanza del tutto eccezionale o che appaia tanto straordinaria da non risultare prevedibile. L’imprevedibilità dell’evento concorrente non è di per sé sufficiente ad interrompere il nesso di causalità adeguata, ma è necessario che questo evento si imponga come la causa più probabile e più immediata dell’avvenimento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito al risultato, in particolare il comportamento dell’autore (DTF 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; STF 6B_251/2014 del 2.12.2014 consid. 2.3.1).

 

Ciò non è dato in concreto.

Non è infatti per nulla raro che una persona possa essere anti-coagulata, per esempio per problemi cardiaci o a seguito di operazioni. Soprattutto, tale circostanza non è certo la causa più probabile e immediata del risultato realizzatosi. In assenza del forte pugno ricevuto dall’imputato e la conseguente caduta a terra, la salute della vittima non sarebbe stata compromessa malgrado la ridotta capacità coagulativa. La compromissione della salute della vittima è la diretta conseguenza del colpo inferto dall’imputato, sicché il nesso causale risulta del tutto intatto.

 

                                35.   Per quanto attiene al lato soggettivo, l’imputato ha agito per negligenza cosciente: egli ha colpito volontariamente al viso, con violenza, sapendo che un pugno come quello da lui sferrato può comportare anche conseguenze gravi, pur non volendo questo risultato e presumendo, per un’imprevidenza colpevole, che lo stesso non si realizzasse (cfr. DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. e la giurisprudenza ivi citata).

 

A IM 1 non poteva sfuggire che colpendo con forza una persona al viso, questa avrebbe potuto cadere e conseguentemente provocarsi lesioni anche gravi.

 

Il punto 1 dell’atto d’accusa trova quindi conferma.

 

 

                                  VI)   Imputazione di ripetuto furto (punto 2 dell’atto d’accusa)

 

                                36.   L’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui si è detto in ingresso, imputa a IM 1 il reato di ripetuto furto per un ammontare complessivo di refurtiva denunciata di CHF 30’729.20.

 

Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene.  

 

Per quanto attiene ai furti, questi sono dal profilo fattuale in ampia misura ammessi.

 

Interrogato dal Presidente, il prevenuto ha ammesso senza riserve la commissione di 16 furti (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale), confermando così quanto aveva già dichiarato in Polizia e dinnanzi al Procuratore pubblico (VI PG 14.9.2012, allegato 2, Inc. MP 2012.8699; VI PP 1.3.2015, p. 5-7, AI 86; VI PP 5.3.2015, p. 9-14, AI 100).

 

Quanto ai motivi a delinquere, IM 1 ha spiegato che la sua situazione economica “non era delle migliori” e che, essendo egli dipendente dall’eroina, rubava per potersi comprare lo stupefacente (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                37.   L’imputato ha sempre contestato l’episodio menzionato al punto 2.16 e, parzialmente, quello di cui al punto 2.17 dell’atto d’accusa.

 

Relativamente al punto 2.16, ACPR 18, sentito in Polizia il 15.1.2015, ha denunciato la seguente fattispecie:

 

" Questa mattina sono arrivato a __________ in via __________, presso il mio futuro negozio, per riordinare il tutto in quanto appena tutta la documentazione necessaria sarà pronta, inizierò la mia attività commerciale.
Poco prima della pausa pranzo, verso le ore, 12:15, chiedevo ad un amico che risponde al nome di ACPR 19, di darmi una mano a spostare un armadio pesante. Depositavamo quindi le rispettive giacche sulle sedie che vi sono all’interno del locale. Uscivamo dal locale per depositare in cantina questo armadio. Una volta ritornati nel negozio, ci accorgevamo che dalle nostre giacche mancavano diversi oggetti. Per quanto mi concerne non ho più trovato il mio telefonino Samsung Galaxy 5S di colore nero (emei __________) del valore approssimativo di CHF 380.00, e il portamonete in pelle di colore nero contenente oltre alla carta d’identità anche del contante per un valore di Euro 70.00ca.
Dopo l’accaduto io e ACPR 19, provavamo a cercare nelle adiacenze se vi era la traccia degli oggetti che ci avevano rubato (cestini, ecc.). Per tale motivo io prendevo una direzione e ACPR 19 l’opposta.
Poco dopo un passante che aveva udito quanto era accaduto, mi informava che ACPR 19 stava litigando con qualcuno vicino al “Bar __________”, accanto al mio prossimo negozio. Potevo capire che ACPR 19 si era accorto del fatto che questo ragazzo stava manipolando con un telefonino che risulterebbe essere suo.
Poco dopo, giungeva sul posto la polizia, per quanto del caso.”

(VI PG 15.1.2015, allegato all’AI 93).

 

Il medesimo giorno è stato assunto a verbale in Polizia anche l’amico ACPR 19, il quale si è così espresso:

 

" Questa mattina sono arrivato a __________ in via __________, presso il futuro negozio del mio amico ACPR 18, in quanto aveva bisogno di portare un armadio pesante in cantina.
Poco prima della pausa pranzo, verso le ore, 12:15, aiutavo ACPR 18 a spostare l’armadio prima citato. Il mobile dovevamo portarlo in cantina e per tanto dovevamo uscire dal locale. Per lavorare più comodo, entrambi, lasciavamo le nostre giacche sulle sedie che vi sono nel locale in questione.
Il tempo necessario per fare questo lavoro, circa 10 minuti, ed in seguito rientravamo nel locale. Io prendevo la mia giacca per andare a fare pausa, e mi accorgevo che dalla tasca interna sinistra, mancava il mio portafoglio. In seguito controllavo pure la tasca esterna destra, dove mi accorgevo che non vi era più nemmeno il mio telefonino di marca Samsung Galaxy S3. Pure ACPR 18 si accorgeva che gli mancava sia il portafoglio che il telefonino. In seguito ci siamo separati con l’intento di trovare almeno i documenti. Dopo aver cercato in più parti, mentre ritornavo nel locale di ACPR 18, notavo un ragazzo che, mentre fumava una sigaretta nello spazio appositamente adibito all’interno del bar __________ adiacente alla via __________, stava manipolando un telefonino. Dopo aver guardato attentamente, riconoscevo quel telefonino nel mio. Infatti aveva la medesima custodia.
Io entravo nella terrazza e chiedevo al ragazzo di farmi vedere il telefono. Lui rispondeva che non me lo avrebbe fatto vedere. Io insistevo spiegandogli che il telefonino era il mio. A un certo punto il ragazzo tentava di scappare e io lo tenevo senza picchiarlo.
Lo portavo fuori e gli prendevo dalla tasca dei pantaloni il telefonino in questione. Era proprio il mio.
Il ragazzo tentava di nuovo di scappare e io lo fermavo invitando i passanti di chiamare la polizia, che arrivava poco dopo.”

(VI PG 15.1.2015, allegato all’AI 93).

 

L’imputato dal canto suo, sin dal primo verbale di Polizia ha indicato di avere trovato il telefono cellulare sotto un cespuglio:

 

" Dopo pranzo sono uscito per comprare le sigarette al __________ (…). Sulla via di ritorno dal __________, in direzione del bar Al 74 e subito prima delle strisce pedonali accanto ad un cespuglio, trovavo e raccoglievo da terra il telefono cellulare sopraccitato. Rientravo nel bar allo scopo di soffiarmi il naso e in seguito mi recavo ad acquistare una nuova carta SIM. Effettuavo lo spostamento con la mia bicicletta. Acquistavo la DIM da un rivenditore situato accanto allo __________ nei pressa dell’Università __________. Per 20 CHF acquistavo la carta SIM Lebara Mobile del numero di telefono __________.
Dopo aver acquistato la SIM ritornavo presso l’esercizio pubblico Al __________ e consumavo un caffe. Dopo averlo pagato uscivo all’esterno per fumare una sigaretta. Vorrei precisare che mentre bevevo il caffe, inserivo la carta SIM appena acquistata avviando poi il telefono cellulare. Mentre utilizzavo il cellulare Samsung venivo fermato da un ragazzo il quale asseriva che il telefono era suo. Preciso che lo stesso adottava subito un atteggiamento aggressivo nei miei confronti. Da parte mia gli spiegavo di aver ritrovato l’apparecchio nelle circostanze succitate, lui però non dava seguito alle mie spiegazioni e mi strattonava fino a portarmi sul retro dello stabile al numero civico __________. Assieme al ragazzo vi era anche un signore più anziano. Entrambe le persone asserivano che io gli avessi rubato dei documenti d’identità, i portafogli, i telefoni cellulari ed altri oggetti che ora non ricordo. Visto che i due personaggi non credevano alla mia versione, una terza persona richiedeva l’intervento della Polizia la quale giungeva pochi minuti più tardi. (…) Il telefono aveva la mascherina posteriore aperta e la batteria si trovava all’esterno della sua sede. Vi era anche una carta SIM italiana, se non ricordo male si trattava di una SIM della Wind.”

(VI PG 15.1.2015, allegato all’AI 93).

 

Versione, questa, sostanzialmente mantenuta dinanzi al PP (VI PP 1.3.2015, p. 8, AI 86: “In occasione della mia visita a __________ ho trovato per terra sotto un cespuglio un telefono Samsung danneggiato e l’ho raccolto”; VI PP 5.3.2015, p. 15, AI 100: “Io non ho rubato nulla. Ho trovato il telefono con la scheda sim buttato sotto un cespuglio.”) così come pure in sede dibattimentale:

 

" Contesto il furto del punto 2.16 dell’AA (…). ADR che confermo per quanto riguarda il punto 2.16, ho trovato il telefono cellulare sotto un cespuglio.”

(VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                38.   Per quanto attiene all’imputazione di cui al punto 2.17 dell’atto d’accusa, l’imputato ha contestato l’ammontare della refurtiva denunciato dall’accusatore privato, giudicandolo troppo elevato e rilevando in particolare di avere cambiato praticamente l’intera somma in Franchi Svizzeri sottratta, ricevendo quale contropartita unicamente EUR 12'500.00, motivo per cui non potrebbe trattarsi di CHF 21'000.00 (VI PP 5.3.2015, p. 14, AI 100; VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                39.   Quanto al furto di cui al punto 2.16 dell’atto d’accusa, la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per concludere in modo certo che sia stato l’imputato a commetterlo. Sia perché in sostanza egli ha ammesso tutti gli altri furti e non avrebbe avuto nessun motivo per contestare proprio questo specifico episodio, sia perché effettivamente, come correttamente rilevato dalla difesa, non risulta che sulla sua persona siano stati trovati altri oggetti (oltre al cellulare) appartenenti al danneggiato. Ciò lascia aperta la possibilità che egli, effettivamente, si sia impossessato di un apparecchio abbandonato da chi materialmente ha commesso il furto. Per tale motivo, in virtù del principio in dubio pro reo, si impone di prosciogliere DUF 1 dall’imputazione di furto di cui al punto 2.16 dell’atto d’accusa.

 

                                40.   Relativamente al punto 2.17 dell’atto d’accusa, per contro, la Corte non ha alcuna ragione per dubitare dell’importo denunciato dall’accusatore privato e discostarsene quindi in favore della tesi dell’imputato. Nella fattispecie, peraltro, l’accusatore privato ha pure prodotto un conteggio a sostegno della propria indicazione (allegato 5.1 all’AI 79).

 

A mente della Corte, peraltro, il tentativo dell’imputato di contestare questo importo appare essere semplicemente strumentale, trattandosi dell’episodio con la refurtiva più elevata.

 

Ne discende che, fatta eccezione per il punto 2.16, il punto 2 dell’atto d’accusa trova conferma.

 

 

                                VII)   Imputazione di ripetuta violazione di domicilio (punto 3 dell’atto d’accusa)

 

                                41.   Corollario dei furti commessi vi è pure il reato di violazione di domicilio.

 

Per l’art. 186 CP, chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, o in un cantiere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte è considerata “casa” ai sensi del presente disposto qualsiasi costruzione di uno o più locali collegata durevolmente e in maniera fissa al terreno, relativamente alla quale l’avente diritto ha un interesse degno di protezione a potervi regnare indisturbato ed utilizzarla secondo la sua volontà, ovvero ad esempio anche fabbriche, locali commerciali, uffici e parchi auto (DTF 108 IV 33 consid. 5a).

 

                                42.   IM 1, al fine di commettere i furti di cui ai punti 2.1 – 2.11 dell’atto d’accusa, si è introdotto a più riprese all’interno della sede riservata ai soci del ACPR 2 in Via __________ contro il volere dell’avente diritto.

 

I fatti non sono stati contestati dall’imputato (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Ne consegue che il punto 3 dell’atto d’accusa è stato confermato.

 

 

                               VIII)   Imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 4 dell’atto d’accusa)

 

                                43.   L’atto d’accusa imputa infine a IM 1 il possesso di complessivi 4 grammi di eroina destinata al consumo personale nonché l’acquisto, per uso personale, e il consumo di 5 grammi di marijuana e 0.7 grammi di cocaina.

 

L’art. 19a LStup punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti o commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo. L’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup punisce, fra le altre cose, l’acquisto e il possesso, senza autorizzazione, di stupefacenti.

 

I fatti di cui al punto 4 dell’atto d’accusa non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PolCom 27.9.2012, Inc. MP 2012.9573; VI PG 10.1.2013, Inc. MP 2013.877; VI PP 1.3.2015, p. 7, AI 86), confermate pure in occasione dell’interrogatorio svoltosi nel corso del pubblico dibattimento (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

La Corte ha pertanto confermato anche il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

 

 

                                 IX)   Commisurazione della pena

 

                                44.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2., 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2, 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, n. 1 ad art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 78 ad art. 49).

 

                                45.   Nell’evenienza concreta, la colpa dell’imputato è da considerarsi oggettivamente medio-grave per quanto attiene ai fatti di __________.

 

IM 1, nel corso di un alterco per futili motivi, non ha esitato a colpire una persona con un violento pugno al viso, non potendo ignorare che tale gesto avrebbe potuto farla cadere al suolo, con tutte le conseguenze per la salute fisica della vittima che ne potevano derivare.

 

Per quanto attiene ai furti, l’imputato ha agito in un numero importante di occasioni in un lasso di tempo piuttosto lungo, raccogliendo un bottino di CHF 29'428,90. Pur rilevando che la refurtiva in quanto tale non rappresenta un elemento determinante, di per sé, per stabilire la gravità del reato, l’ammontare del maltolto non particolarmente elevato impone di qualificare di media gravità il suo agire.

 

                                46.   L’imputato ha denotato quindi egoismo, noncuranza per gli altri e una preoccupante propensione a delinquere, così come del resto attestato dai numerosi precedenti giudiziari.

 

Egli non pare aver tratto insegnamento dalla condanna ad una pena detentiva piuttosto lunga subita nel 2005. IM 1 ha infatti proseguito a delinquere tanto da indurre le autorità a revocare la liberazione condizionale e a pronunciare nei suoi confronti ulteriori decisioni di condanne a pene detentive.

 

                                47.   A favore dell’imputato la Corte ha soprattutto considerato il fatto che IM 1 si è presentato spontaneamente in Polizia dopo gli accadimenti del 15 agosto 2010.

 

La Corte ha poi valutato positivamente la disponibilità dell’imputato a mettere a disposizione degli accusatori privati i suoi risparmi per procedere ai risarcimenti.

 

A favore dell’imputato sono inoltre stati considerati il suo difficile vissuto, i problemi segnalati dallo psichiatra Dr. __________, così come il tempo trascorso dai fatti del 2010 senza che l’imputato commettesse atti di violenza nei confronti di terze persone.

 

La Corte ha infine ritenuto a suo favore la collaborazione fornita in corso d’inchiesta come pure in sede dibattimentale, ed il fatto che l’imputato è in ampia misura reo confesso, sebbene i tentativi di crearsi delle giustificazioni (oggetto di ferro, pugno pronto ad essergli dato) in realtà non attestano una piena e totale presa di responsabilità.

 

                                48.   Tutto ciò considerato, ritenuto anche il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’imputato una pena detentiva di 18 (diciotto) mesi.

 

                                49.   Quo alla sospensione condizionale, posto che ritorna applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP, la Corte ha ritenuto la prognosi del tutto negativa e ciò in ragione della già citata lunga serie di precedenti penali che hanno portato, giova ricordarlo, alla revoca della liberazione condizionale. Senza un reinserimento professionale, che potrà risultare certamente più agevole al termine dei corsi di formazione che l’imputato si è riproposto di seguire in carcere, le probabilità che ritrovata la libertà IM 1 commetta nuovi reati rasenta la certezza.

 

                                50.   Per quanto attiene alla contravvenzione alla LStup, la Corte ha ritenuto adeguata la multa di CHF 200.00, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

 

                                  X)   Sequestri e nota professionale del difensore

 

                                51.   Per quanto riguarda i sequestri, la Corte ha disposto la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione del telefono cellulare Samsung Galaxy 4 IMEI __________ con caricabatteria, delle carte SIM Sunrise e Swisscom e della carta regalo Manor, per cui è ordinato il dissequestro in favore dell’imputato, mentre sulla somma di denaro è mantenuto il sequestro conservativo a copertura delle spese e in vista della restituzione agli accusatori privati (art. 263 lett. b e c CPP).

 

                                52.   Relativamente alla nota professionale dell’avv. DUF 1, la Corte, considerando la tipologia dei reati ed il tempo che avrebbe impiegato un patrocinatore diligente, ha ritenuto eccessivo il tempo esposto per la preparazione del processo, riducendolo da 13 ore e 50 minuti a 7 ore e quindi da CHF 2'430.00 a complessivi CHF 1’260.00. Per il resto, la nota è stata adeguata all’effettiva durata del dibattimento, per un totale di CHF 14'953.40 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 


Visti gli art.                     12, 40, 47, 49, 51, 69, 125 cpv. 2, 139 cifra 1, in parte in relazione all’art. 172ter, 186 CP;

19 a LStup;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   lesioni colpose gravi

per avere,

il 15 agosto 2010, a __________,

colpendo con un pugno al viso __________ e facendolo così cadere al suolo, per negligenza messo lo stesso in pericolo di vita cagionandogli altresì un grave danno al corpo e alla salute, così come risulta dai certificati medici agli atti;

 

                               1.2.   ripetuto furto, in parte di lieve entità

per avere,

nel periodo maggio 2012 – gennaio 2015, a __________ e __________,

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto, in sedici occasioni, al fine di appropriarsene, beni mobili altrui per un valore denunciato di CHF 30'729.20 e EUR 70.00;

 

                               1.3.   ripetuta violazione di domicilio

per essersi,

nel periodo maggio – agosto 2012, in Via __________ a __________,

ripetutamente introdotto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto all’interno della sede riservata ai soci del ACPR 2;

 

                               1.4.   ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per essere stato trovato in possesso, il 27 settembre 2012 ed il 10 gennaio 2013, a __________o, di 2.9 rispettivamente 1.1 grammi di eroina, precedentemente acquistata al Parco __________ da sconosciuti e destinata al proprio consumo personale;

nonché per avere, nel periodo 27 settembre 2012 – 10 gennaio 2013, acquistato per uso personale e consumato 5 grammi di marijuana e 0.7 grammi di cocaina, stupefacente precedentemente acquistato da ignoti al Parco __________ di __________;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

                                   2.   L’imputato è prosciolto dall’imputazione di furto di cui al punto 2.16 dell’atto d’accusa.

                                   3.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               3.2.   al pagamento della multa di CHF 200 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                   4.   Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

 

                                   5.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è mantenuto il sequestro sulla somma di CHF 9'988.83 in vista della restituzione agli accusatori privati.

 

                                   6.   È ordinata la confisca e la distruzione di tutti gli oggetti sequestrati, ad eccezione del telefono cellulare Samsung Galaxy 4 IMEI __________ con caricabatteria, delle schede operatore Sunrise e Swisscom e della carta regalo Manor, che vengono dissequestrati in favore dell’imputato.

 

                                   7.   La tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 14'953.40 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

                               8.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 14'953.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                                   9.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

 


 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

 

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        4'590.30

Multa                                                   fr.           200.--

Pubblicazione su FU                       fr.           217.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           210.55

                                                             fr.        5'717.85

                                                             ============