Incarto n.
72.2015.72

Lugano,

15 luglio 2015/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

GI 1 6

GI 2 7

 

AS 1 6

AS 2 7

AS 3 8

AS 6 11

 

Veronica Lipari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 27.09.2014 all’08.12.2014 (73 giorni)

 

in esecuzione anticipata della pena dal 09.12.2014

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 55/2015 del 12 maggio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

ripetuta infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

sub. in parte ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

 

 

 

per avere, senza essere autorizzato, in almeno 4 occasioni, tra il 13 luglio 2014 e il 27 settembre 2014, importato, trasportato, detenuto ed in parte esportato in e dalla Svizzera importanti quantitativi di eroina o altra sostanza stupefacente, da lui presi in consegna in Belgio e consegnati o destinati all’Italia;

e meglio:

 

                                   1.   il 13 luglio 2014, importato, trasportato, detenuto ed esportato, una volta entrato in Svizzera a __________ e uscendo dal valico di __________, un imprecisato quantitativo di eroina o altra sostanza stupefacente, preso in consegna in Belgio,

 

                                   2.   il 14 settembre 2014, importato, trasportato, detenuto ed esportato, una volta entrato in Svizzera a __________ e uscendo dal valico di __________, un imprecisato quantitativo di eroina o altra sostanza stupefacente, preso in consegna in Belgio,

 

                                   3.   il 21 settembre 2014, importato, trasportato, detenuto ed esportato, una volta entrato in Svizzera a __________ e uscendo dal valico di __________, un imprecisato quantitativo di eroina o altra sostanza stupefacente, preso in consegna in Belgio,

 

                                   4.   il 27 settembre 2014, importato, trasportato e detenuto, 2,33 Kg netti di eroina (grado di purezza del 53,1%, sostanza sequestrata), destinati all’Italia, che trasportava in un sacco consegnatoli a __________ e che aveva con se al passaggio del confine a __________ e al momento del fermo a __________;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 litt. a LStup, in relazione all’art. 19 cpv. 1 litt. b, d LStup;

 

 

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua francese L. M.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:45.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il pt. 4 dell’AA è ammesso dall’imputato, ne chiede dunque la conferma. Per i restanti capi d’accusa (ptt. 1-3 dell’AA), sostiene che agli atti vi sono diversi riscontri a carico dell’imputato, quali le riservazioni di mezzi di trasporto e gli allacciamenti ad antenne svizzere dell’utenza a lui riconducibile. Per le stesse date degli allacciamenti, vi sono poi le riservazioni su bus e voli, in orari compatibili, da __________ a __________. L’imputato si è contraddetto più volte nel tentativo di dare delle spiegazioni a questi riscontri, fino a non darne nemmeno una plausibile. In Belgio è stato aperto un procedimento nei suoi confronti e vi sono atti interessanti, che mostrano che dietro ad IM 1 c’è una vera e propria organizzazione. Egli ha contatti con persone conosciute nel mondo della droga. A fronte di questi indizi, il PP non ha altra spiegazione per motivare questi ulteriori viaggi addebitati all’imputato, se non quella di trasportare stupefacente. Non si sa quanta droga portava di volta in volta, a mente della pubblica accusa si può comunque ritenere che non poteva trattarsi di quantitativi esigui, come dimostrato dal quantitativo trovato in suo possesso il 27 settembre 2014. Chiede la confisca del denaro sequestrato o il mantenimento del sequestro a garanzia di tasse e spese, come pure la confisca di tutto il resto. In merito alla commisurazione della pena, bisogna tenere conto dell’importante quantitativo di eroina, il PP considera inoltre l’imputato un recidivo, vista la frequenza dei suoi viaggi. La sua colpa è oggettivamente grave, ha agito per mero scopo di lucro ed il grado di purezza della droga è importante. Non vi sono attenuanti particolari, IM 1 ha ammesso quanto non poteva far altro che ammettere, per il resto, invece che optare per un decoroso silenzio, ha voluto fornire spiegazioni irrazionali alla sua presenza in Svizzera. Richiama la sentenza 8 luglio 2014 della CARP a pag. 25, ritiene adeguata, vista l’assenza attenuanti, la frequenza dei viaggi, ed il quantitativo di sostanza, una pena detentiva di 7 anni e 6 mesi;

 

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il pt. 4 dell’AA è ammesso. In merito ai punti 1-3 dell’AA, la difesa ritiene che non siano dati gli elementi oggettivi e soggettivi per poter giungere ad una condanna. IM 1 ha sempre affermato di aver effettuato un unico viaggio e ha sempre contestato di aver importato/trasportato/detenuto stupefacenti in altre occasioni. Il PP a mente del difensore ha fondato i ¾ delle proprie accuse in maniera vaga e priva di ogni fondamento. La difesa ritiene che gli indizi siano funzionali a comprovare l’eventuale presenza sul territorio elvetico, non certo una sua attività delinquenziale. In materia di stupefacenti, la colpa oggettiva si misura in quantitativi di droga, anche su questo punto vi è il dubbio più totale. È impossibile determinare una qualsivoglia colpa, cita a tal proposito i principi dell’in dubio pro reo e della presunzione d’innocenza. Chiede il proscioglimento per i punti 1-3 dell’AA. In merito alla commisurazione della pena, dal profilo oggettivo la colpa è grave, il suo comportamento realizza la fattispecie aggravata dell’art. 19 LStup. Dal punto di vista soggettivo invece la colpa è meno grave, IM 1 ha delinquito per puro caso e per bisogno, facile preda delle organizzazioni criminali e vittima di scaltri trafficanti. Non è un rodato e scafato trafficante, ma un apprendista sprovveduto che ha ceduto alla tentazione per pochi soldi per aiutare la madre malata. È un giovane di soli 24 anni che ha vissuto un’adolescenza travagliata. L’imputato ha agito in un periodo di forte difficoltà finanziarie, per un compenso di soli euro 2'500.-. IM 1 si è dimostrato da subito collaborativo, ha ammesso di aver saputo di trasportare droga. Un’ulteriore attenuante è quella legata alla distanza tra il luogo di espiazione ed il luogo di residenza. Dopo l’arresto si è comportato bene, lavora ed ha imparato l’italiano. Chiede una pena detentiva sensibilmente ridotta rispetto a quanto chiesto dal PP.

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    1.   Curriculum Vitae e precedenti penali

                                       

IM 1, interrogato in merito alla sua situazione personale dinanzi al PP, dichiarava:

 

“Sono nato in __________ e sono figlio unico. Sono arrivato in Europa a 17 anni circa, direttamente in Belgio. Ho frequentato le scuole dell’obbligo e poi una scuola tecnica superiore. Mi stavo formando come contabile, ma non ho terminato gli studi. Sono arrivato in Belgio su richiesta di quella che credevo essere una mia zia, che era già in Belgio per motivi politici. Ha fatto la richiesta di ricongiungimento famigliare. Lei mi ha poi detto che è la mia vera mamma. La persona che mi ha cresciuto e che risulta nei documenti ufficiali come mia mamma è in realtà non mi ha messo al mondo. Non dovrebbe essere della mia famiglia di sangue. Io personalmente non ho motivi politici per cui sono dovuto andarmene dal __________. In Belgio sono stato iscritto agli uffici che cercano lavoro e finalmente un anno e mezzo fa circa sono stato impiegato in ufficio come aiuto segretario. Ho lavorato fino al 28 luglio 2014. Il contratto a tempo determinato è poi scaduto. Attualmente sto ancora cercando lavoro e sono iscritto allo stesso ufficio di collocamento. Abito da solo, non ho figli e non ho un’amica stabile. Quando non cerco lavoro faccio un po’ di sport, vado in palestra e gioco a calcio con gli amici. Fino a questo periodo non avevo debiti, adesso ne ho perché non sono in grado di pagare l’affitto.

ADR che fino a luglio guadagnavo Euro 1'370 mensili netti. L’affitto è di Euro 620 mensili.

ADR che in Belgio c’è solo questa mia zia-mamma.

ADR che in Svizzera non ho famiglia.

ADR che in Belgio, come detto in Polizia, sono stato condannato per una rissa avvenuta per discussione tra amici. Era tra il 2011 ed il 2012 e ho ricevuto una pena di 250 ore di lavoro di interesse generale, che ho fatto e in più per tre anni ho dovuto seguire delle norme di condotta presentandomi ai servizi sociali. Questo è finito nell’aprile 2014.”

(AI 4).

 

Al dibattimento, interrogato a tal proposito, precisava:

 

Il Presidente ripercorre il passato dell’imputato, così come già risulta agli atti.

Confermo tutto quanto già precedentemente dichiarato. Preciso inoltre che il mio ultimo contratto di lavoro in Belgio era a tempo determinato, e sarebbe terminato ad agosto 2014.

 

ADR che io vivevo da solo e pagavo un affitto, guadagnavo ai tempi circa 1'300.-/1'400.- euro.

 

ADR che sì, ho dei precedenti penali in Belgio come risulta dal mio estratto del casellario giudiziale belga di cui il Presidente dà lettura.

 

ADR che io ho scontato circa 250 ore di lavoro in Belgio per i miei precedenti penali. Non sono mai stato in prigione prima dei fatti oggetto dell’AA.”

(verbale interrogatorio dibattimentale). 

 

In Svizzera l’imputato risulta incensurato (AI 2). Dall’estratto del casellario belga invece, emergono cinque precedenti penali:

 

-     20.12.2010 Tribunal Correctionnel – Nivelles – Coups et blessures volontaires – Emprisonnement 1 mois – Amende 100,00 EUR

-     13.01.2011 Tribunal de Police – Nivelles – Conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire/ permis provisoire / titre d’apprentissage – Amende 200,00 EUR

-     12.04.2011 Tribunal Correctionnel – Bruxelles – Vol avec violences ou menaces, par deux ou plusieurs personnes – Suspension probatoire 3 ans

-     15.04.2011 Tribunal Correctionnel – Nivelles – Tentative de vol, à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clefs – Emprisonnement 6 mois avec sursis 3 ans.

-     05.10.2012 Tribunal Correctionnel – Nivelles – Coups à un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou contre toute autre personne ayant un caractère public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions – Peine de travail 80 heures”

 

L’imputato dichiarava, interrogato in merito dal PP:

 

L’interrogante mi informa che (…) è arrivato l’estratto del casellario giudiziale belga e mi viene chiesto di prendere posizione (…) prima condanna al 20 dicembre 2010 per lesioni intenzionali – 1 mese di prigione

Era una bagarre a cui ho partecipato.

 

13 gennaio 2011 per circolazione senza licenza – condanna di 200 Euro

Mi ricordo che avevo guidato senza avere la patente.

 

12 aprile 2011 per furto con violenza e minaccia in banda – sospensione di 3 anni

In realtà non sono stato condannato per furto. Ricordo l’episodio. Era una bagarre ed uno dei partecipanti aveva denunciato falsamente che gli avevamo anche rubato degli oggetti. E’ poi stato provato che questa denuncia di furto era falsa e a quanto mi risulta questa persona è stata condannata per averci denunciato.

 

15 aprile 2011 per tentativo di furto con scasso – 6 mesi sospesi 3 anni

Ricordo l’episodio. Ero con un amico e avevamo problemi con un’altra persona. Io avevo bevuto un po’ troppo ed ho tirato un sasso contro la finestra. Non volevo comunque rubare niente.

 

5 ottobre 2012 per lesioni intenzionali che hanno causato malattia o incapacità di lavoro, per violenza e minaccia contro autorità o funzionari e “ribellione” – 80 ore di lavoro

Sono i fatti dell’ospedale, di cui ho già parlato.

 

L’interrogante mi dice quindi che non sono proprio un angelo.

Da parte mia dico che questi problemi ce li ho avuti principalmente quando bevo troppo whisky e comunque io di solito cerco di dividere le persone che stanno litigando ed è per quello che mi trovo immischiato.”

(AI 25).

 

                                    2.   Circostanze dell’arresto

 

Dal rapporto di arresto provvisorio 27 settembre 2014 della Polizia giudiziaria (AI 1):

 

“IM 1 è stato fermato in data odierna, alle ore 04:55, in uscita dal valico doganale di __________ Autostrada. Questi era passeggero del torpedone della ditta __________ marca VDL mod. 501E1 – targato __________. Nella fase di controllo veniva trovato in possesso di 2680 grammi lordi di eroina. La sostanza stupefacente era occultata all’interno del rivestimento interno dello zainetto che era in suo possesso.

L’interessato ha subito mostrato collaborazione riconoscendo il trasporto della sostanza stupefacente e precisando di essere partito da Bruxelles con destinazione __________. I documenti di viaggio trovati confermano quanto detto. IM 1 è salito a __________, nella giornata di ieri, 26.09.2014 alle ore 1445 ed il suo arrivo era previsto, in data odierna, alle 0645 a __________. Luogo in cui a suo dire avrebbe dovuto ricevere una chiamata per i dettagli di consegna. Fatti riconfermati anche nel corso del verbale d’interrogatorio. In cambio avrebbe dovuto ricevere un compenso di 2500 Euro. Denaro che gli sarebbe stato consegnato al suo rientro in Belgio. A questo proposito si fa rimarcare che l’interessato, oltre al biglietto di viaggio odierno, era in possesso anche di un titolo di trasporto per il suo rientro.

Un volo odierno, con partenza alle ore 1415 dall’aeroporto di __________ – compagnia aerea __________. (…) IM 1 si è assunto la responsabilità per il trasporto e la detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta.

Stando alle sue dichiarazioni, il viaggio era stato commissionato in Belgio da un personaggio a lui sconosciuto, visto unicamente in due occasioni. La prima volta circa 2 settimane fa, cioè quando gli è stato proposto il trasporto di denaro. La seconda, ieri mattina alla stazione di partenza, verso le 1030, quando in pratica lo sconosciuto gli ha consegnato lo zainetto che conteneva i 2680 grammi lordi di eroina.

A suo dire era consapevole che stava trasportando della droga, senza comunque sapere il tipo di sostanza ne il peso; aveva comunque immaginato che si trattasse di eroina o cocaina.

Ha precisato di non conoscere il numero del soggetto che gli ha dato l’eroina, perché le volte che lha chiamato a suo dire non compariva il numero (sconosciuto). I contatti avvenivano telefonicamente. Era sempre questa persona che lo contattava. A questo proposito facciamo rimarcare che a seguito del suo fermo, sul proprio telefono sono giunte alcune chiamate e dei messaggi che dovranno essere attentamente verificati.”

 

 

 

L’imputato, interrogato in Polizia il 27 settembre 2014, dichiarava, oltre a quanto già riportato nel rapporto di arresto:

 

“A precisa domanda di chi mi sta interrogando rispondo che questa è l’unica volta che ho fatto una cosa simile. Prima di questo momento non avevo mai fatto una cosa simile. Sicuramente sarà anche l’ultima visto quello che mi spetta e cioè la prigione.”.

 

Lo stesso giorno, IM 1 veniva tradotto dinanzi al PP per il verbale della persona arrestata, ove precisava:

 

Confermo innanzitutto le mie dichiarazioni rese questa mattina in Polizia cantonale e cioè:

-     che un paio di settimane fa ho incontrato per caso a __________ (Belgio) un cittadino di sesso maschile, sui 35/40 anni, di carnagione bianca, alto sui 170/180, robusto, capelli con cresta, che si esprimeva in un buon francese, che mi ha proposto un lavoro per guadagnare facilmente qualche soldo e che si trattava di trasportare droga;

-     che dei conoscenti mi avevano detto che questa persona mi poteva far guadagnare dei soldi con questo tipo di lavoro;

-     che ieri mattina questa persona mi ha contattato la seconda volta per consegnarmi lo zainetto nero con all’interno la sostanza stupefacente;

-     che sapevo che stavo trasportando droga, ma non sapevo se cocaina o eroina e neppure il suo peso;

-     che giunto a __________ sarei stato chiamato da qualcuno che mi avrebbe dato le indicazioni per la consegna della merce;

-     che consegnata la merce sarei andato all’aeroporto ed ero già in possesso di un biglietto aereo di ritorno;

-     che a __________ avrei ricevuto il mio compenso di Euro 2'500 dalla persona che un paio di settimane fa mi aveva proposto di eseguire questo trasporto per conto suo;

-     che è la prima volta che faccio un lavoro del genere;

-     che i contatti li ho sempre avuti con la stessa persona;

-     che io non ho avuto alcun contatto diretto con al sostanza stupefacente;

-     che io non ho mai consumato stupefacenti.

 

D: il biglietto del bus l’ha comprato lei o gliel’ha comprato qualcuno?

Il biglietto l’ho pagato con i miei soldi. Oltre ai Euro 2'500 avrei ricevuto il rimborso per questo biglietto di bus che ho pagato Euro 72.

D: il biglietto aereo l’ha comprato lei o gliel’ha dato qualcuno?

Anche il questo caso ho comprato io il biglietto e poi sarei stato rimborsato. (…)”

(AI 4).

 

 

 

 

 

                                    3.   Fatti e motivi a delinquere

 

IM 1 è accusato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, in almeno quattro occasioni, tra il 13 luglio 2014 e il 27 settembre 2014, importato, trasportato, detenuto ed in parte esportato in e dalla Svizzera importanti quantitativi di eroina o altra sostanza stupefacente, da lui presi in consegna in Belgio e consegnati o destinati all’Italia. L’imputato, sin da subito, ha ammesso di aver effettuato un solo ed unico trasporto avvenuto il 27 settembre 2014, giorno del suo arresto. Nel corso di tutta l’inchiesta e fino all’emissione dell’atto d’accusa, come pure al dibattimento, ha negato invece di aver effettuato ulteriori trasporti di stupefacente, come invece rimproveratogli dal PP.

 

A seguito dell’arresto dell’imputato, le indagini permettevano di appurare che il telefono cellulare a lui riconducibile risultava allacciato ad antenne site su territorio elvetico, oltre che al giorno dell’arresto, il 13 luglio 2014, il 14 settembre 2014 ed il 21 settembre 2014. Interrogato prima in Polizia ed in seguito dal PP, IM 1 negava di essersi trovato in Svizzera in altre occasioni:

 

“(…) non so dare spiegazioni al fatto che il mio telefono sia stato segnalato in Svizzera nel mese di luglio e di settembre 2014. Per luglio proprio non so spiegarmelo perché il telefono è sempre stato con me e io non sono venuto in Svizzera. Ho lavorato in Belgio fino al 25 luglio 2014.(…) può essere capitato che ho imprestato il mio telefono a qualcuno, ma che si trovava sempre nelle mie vicinanze e mai per una giornata intera.

Inoltre fino al 20 settembre 2014 circa, sono stato in Africa ed il telefono è rimasto in Belgio. (…) mi viene chiesto di indicare perché il mio telefono si è collegato ad antenne svizzere alle seguenti date: 13 luglio 2014 tra le 3.39 e le 3.48 ad __________ e __________ (Canton __________) – direzione nord-sud

Ribadisco che io non ho fatto nessun viaggio in quella data, che l’interrogante mi dice essere nella notte tra sabato e domenica. (…) 14 settembre 2014

Ribadisco che ero in Africa.

21 settembre 2014 tra le 2.31 e le 2.33 a __________ (Canton __________) – verosimilmente Autogrill autostradale

Ribadisco che non ero in Svizzera quella notte.”

(AI 25).

 

Gli inquirenti esperivano in seguito ulteriori verifiche, sino a ritrovare delle registrazioni di voli aerei a nome dell’imputato, per di più coincidenti con i giorni in cui il suo telefono cellulare si era allacciato con antenne svizzere. L’imputato, confrontato con queste nuove risultanze, dichiarava:

 

“(…) non so spiegare come possano esserci altri voli a mio nome. (…) Il 27.09.2014 sarei dovuto tornare in aereo, ma a seguito del mio arresto non ho potuto. (…) mi viene fatto prendere atto dei voli in cui figuro come lista passeggeri – la mia presenza è attribuita fisicamente a questi voli (ero sull’aereo):

RYANAIR

volo __________ partito alle ore 17:05 del 15.06.2014 avente tratta __________ – __________

volo __________ partito alle ore 18:05 del 06.07.2014 avente tratta __________ – __________

volo __________ partito alle ore 18:05 del 13.07.2014 avente tratta __________ – __________

volo __________ partito alle ore 16:15 del 01.08.2014 avente tratta __________ – __________

volo U22797 partito alle ore 17:05 del 14.09.2014 avente tratta __________ – __________

volo __________ partito alle ore 17:05 del 21.09.2014 avente tratta __________ – __________

 

Si evince che contrariamente a quanto ho dichiarato anche dinanzi al Procuratore Pubblico, il 13 luglio 2014 viene quindi confermato il mio passaggio in Svizzera (accertamento utenza telefonica) con relativo ritorno aereo al pomeriggio del medesimo giorno per il Belgio (…) Io continuo a sostenere di non avere eseguito questi viaggi. Ribadisco quanto detto in precedenza.”

(interrogatorio 28.10.2014 in Polizia).

 

Il 9 dicembre 2014, dinanzi al PP, dichiarava:

 

“(…) Non sono io che ho preso l’aereo.

ADR che ho sempre avuto con me la carta d’identità e il passaporto è rimasto a casa.

ADR che a mia conoscenza non ci sono altri IM 1 in Belgio. Ma non conosco tutti i cittadini del __________ che sono in Belgio.

(…) confermo di non avere preso quei voli e anche se dal Belgio arrivasse la conferma della mia presenza su quei voli, non potrei cambiare la mia posizione, visto che non ero io a bordo degli aerei. (…) L’interrogante mi chiede cosa trasportavo il 13 luglio, 14 e 21 settembre 2014 quando sono transitato dalla Svizzera e poi ho preso l’aereo a __________.

Non avevo nessuna merce visto che non sono passato. (…)”

(AI 34).

 

Ancora dinanzi al PP il 23 gennaio 2015:

 

(…) A partire dal 5 luglio 2014 risultano a mio nome 6 biglietti __________ per il viaggio __________ per le seguenti date: 5, 12 e 30 luglio, 13, 20 e 26 settembre 2014. Si tratta di biglietti nominali fatti con il passaporto __________ e numero tel. __________ (allegato 12 rogatoria).

Non ho fatto tutti questi viaggi, ma solo l’ultimo quando sono poi stato arrestato. Il passaporto è il mio e come già detto queste persone che mi hanno mandato a __________ il 26 settembre, avevano già riservato altri biglietti per me in due occasioni.

 

L’interrogante mi dice che i viaggi riservati a mio nome sono a questo punto 6 e non 3 (compreso l’ultimo) ed inoltre il mio telefono è stato registrato in Svizzera il 13 luglio e il 14 e 21 settembre 2014, in concomitanza con alcuni di questi viaggi.

Ribadisco che non ero io. (…) non ho pagato niente e non ho visto eventuali biglietti.”

(AI 37),

 

ed infine il 21 aprile 2015, interrogatorio in cui IM 1 modificava leggermente la propria versione, pur confermandone il nocciolo:

 

“(…) Mi viene contestato che ci sono 8 riservazioni per questa tratta di bus a mio nome

Sarà qualcun altro. Io ho fatto un solo viaggio. Forse qualcuno ha fatto delle riservazioni per me. E meglio so che ci sono 2-3 riservazioni probabilmente fatte a mio nome, ma poi ho desisto per paura. In quelle occasioni sapevo che avrei dovuto trasportare della droga.

ADR che la persona che ha fatto le riservazioni è “__________” a cui avevo dato il numero del mio passaporto.

 

Gli inquirenti mi chiedono come sono entrato in contatto con questa persone e mi chiedono maggiori dettagli sul mio coinvolgimento in queste azioni.

In una serata con conoscenti a __________ c’era questo __________. Un conoscente mi ha detto che poteva aiutarmi a guadagnare qualcosa. Eravamo in maggio-giugno 2014. Mi ha detto che se avevo bisogno di soldi poteva mettermi in contatto con qualcuno che poteva farmi guadagnare in fretta un bel po’. Questo amico si chiama __________ che sta per __________ o __________.

ADR che questo __________ è più vecchio di me. Era sopra la trentina. È del __________ e abita a __________, ma non so esattamente dove.

A __________ ho detto che ero interessato, perché avevo bisogno di soldi. Verso la fine della serata mi ha allora presentato questo suo conoscente (…) Il __________ è bianco, con una carnagione un po’ scura. All’apparenza poteva essere spagnolo, ma parlava bene francese. Il __________ mi ha detto che mi avrebbe chiamato dopo che __________ mi spiegava di cosa si trattava. __________ mi aveva comunque già spiegato. Si trattava di portare della droga, senza precisare se era cocaina o eroina, a __________ o in Italia. (…) Al __________ ho dato il mio numero di telefono e dopo un paio di settimane mi ha chiamato. Era un numero nascosto. Mi ha chiesto se ero in regola con i documenti per viaggiare. Mi ha chiesto il numero del passaporto che gli ho dato per fare le riservazioni e mi ha detto che mi avrebbe richiamato per il viaggio.

Dopo è stato __________ a contattarmi per chiedermi se ero pronto per il primo viaggio. Eravamo ancora in giugno. Io gli ho detto che ero pronto, ma poi non sono partito. (…) ho detto che non stavo tanto bene e che rinunciavo. __________ mi ha detto che se non lo facevo, il __________ forse non mi avrebbe più dato opportunità. Ho detto che l’avrei fatto il successivo fine settimana. (…)

ADR che in tutto ho rifiutato due viaggi. Quello di giugno e poi un altro un paio di settimane dopo. (…)

Gli inquirenti insistono per dirmi che la presenza in Svizzera è un dato certo tecnico (…)

Non posso dire altro che non ero in Svizzera. Ne sono sicuro. Questa per me è la verità. Per me il fatto che il mio telefono in quelle tre occasioni è stato segnalato in Svizzera è un errore. (…) confermo di essere passato in Svizzera unicamente il giorno in cui sono stato arrestato in dogana.”

(AI 44),

 

confermandola e aggiungendo dettagli al dibattimento:

 

“(…) ammetto che quel giorno ho trasportato della droga e che avrei ricevuto un compenso di 2'500.- euro. Confermo a domanda di essere stato informato sul grado di purezza dell’eroina. Prima non sapevo cosa avrei trasportato esattamente, sapevo trattarsi di droga, cocaina o eroina, ma non avevo più informazioni.

 

Per quale motivo ha accettato di fare questo trasporto sul bus, attraverso l’Europa con destinazione __________, per poi far rientro in aereo?

Ho accettato il trasporto perché avevo appena perso il mio lavoro, avevo delle responsabilità verso mia madre che era malata e doveva essere operata. Per questo motivo ho accettato di fare questo trasporto. Era il periodo in cui aspettavo di ricevere la disoccupazione, per 1-2 mesi sarei rimasto senza alcun guadagno.

 

Il suo contratto di lavoro doveva avere termine in agosto 2014. Dall’interrogatorio degli inquirenti belgi, risulta che lei aveva fatto già due riservazioni per due viaggi nel corso dei mesi di maggio/giugno 2014, quando ancora lei lavorava. A queste riservazioni lei ha poi rinunciato, per quale motivo?

È vero che mi sono stati proposti questi viaggi, ma avendo ancora il lavoro non volevo mettermi nei guai, per questo non ho accettato.

 

ADR che sì, si trattava di viaggi per il trasporto di droga, che prevedevano lo stesso percorso di quello da me ammesso per il pt. 4 dell’AA. Io comunque sapevo che dovevo recarmi a __________, non sapevo altri dettagli sul tragitto. In quell’occasione mi avevano riservato il bus, io avrei dovuto dare una risposta.

 

Risultano due riservazioni a suo nome nei mesi maggio/giugno 2014, sa dire in merito a cosa?

Non sono stato io a fare queste riservazioni, io avevo solo dato il mio numero di passaporto affinché venissero riservati i viaggi a mio nome.

(…)

 

Conferma dunque che questo bus avrebbe fatto lo stesso percorso da lei poi fatto il 27 settembre 2014, fino a __________?

Penso di sì.

 

A domanda del Presidente, il PP conferma che in merito a queste due riservazioni non ha indicato nell’AA atti preparatori nei confronti dell’imputato. Il PP conferma pure che le autorità belghe non hanno ad oggi manifestato l’intenzione di assumere il procedimento per questi fatti, né di chiedere in consegna l’imputato.

 

Cosa pensa del fatto che gli inquirenti belgi sono venuti fino in Svizzera per interrogarla?

Non lo so, hanno fatto il loro lavoro.

 

ADR che io ho commesso un errore trasportando la droga, non è dunque un problema che gli inquirenti belgi continuino la loro indagine nei miei confronti.

 

Sa dire la quantità di droga che avrebbe dovuto trasportare per i viaggi che infine non ha effettuato a maggio/giugno 2014?

No.

 

Una volta finito di lavorare in agosto 2014, cosa faceva?

Stavo per iscrivermi per ricercare lavoro. A domanda del Presidente, confermo che in questo periodo ho fatto dei viaggi in Africa. Ho pagato i viaggi facendo una richiesta di credito, in modo da poter andare a trovare mia madre malata.

 

(…) Vi è la possibilità che gli inquirenti belgi, una volta terminato il nostro procedimento nei suoi confronti, continuino con le indagini, in particolare con riferimento ai trasporti di cui ai pt. 1-3 dell’AA.

Agli atti risulta che lei abbia preso l’aereo per la tratta __________ -__________ in data 13 luglio 2014, 14 luglio 2014 ed il 21 settembre 2014, ed il suo numero di telefono è risultato allacciato ad antenne svizzere nello stesso periodo, si tratta dello stesso percorso da lei fatto il giorno in cui è stato arrestato. Che spiegazione dà a questi riscontri?

Non ho una spiegazione plausibile. Io ho dichiarato di non aver effettuato questi viaggi ma non potevo immaginare che il mio telefonino venisse rintracciato. Ho commesso un errore.

 

Il PP interrompe il verbale per precisare che l’imputato sta affermando che l’errore è stato fatto nell’accertamento tecnico. L’interprete dopo aver parlato con l’imputato conferma che egli si limita a ribadire quanto dichiarato nei precedenti verbali.

Io non mi trovavo in Svizzera, mi trovavo in Belgio, i riscontri tecnici sono errati.

 

ADR che nel mio primo verbale ho affermato di aver già fatto rientro in Africa, questo avveniva il primo viaggio. In uno seguente invece ero in Belgio.

 

Quando le è stato contestato il volo da __________ a __________ il 14 e 21 settembre, lei ha risposto non essere possibile in quanto si trovava in Africa. Agli atti vi sono riscontri che provano il contrario.

Ho pensato di essere ancora in Africa, invece non lo ero.

 

Agli atti risulta che il 13 luglio 2014, attorno alle 15:40, vi sono dei contatti telefonici della sua utenza con l’antenna di __________. Inoltre, il 21 settembre 2014 risulta un ulteriore contatto alle 14:30 con l’antenna di __________, vicino a __________. In quegli stessi giorni inoltre, a luglio alle 18:05 e a settembre alle 17:05, lei risulta aver preso l’aereo da __________ a __________. Cos’ha da dire in merito?

Io non ho preso questi aerei. Non c’è spiegazione per cui figura il mio nome, si tratta di un errore, non sono io. Già altre volte nel procedimento sono stati fatti degli errori, sono dunque degli errori anche questi. Non ho altre spiegazioni da dare.

 

Lei effettua un viaggio in bus con della droga nello zaino, destinato all’Italia, passando attraverso la Svizzera. Giunto a __________, avrebbe dovuto tornare in aereo in Belgio. Vi sono altri 3 viaggi a lei rimproverati, dove oggettivamente risulta che il suo telefono in due occasioni è stato agganciato a due antenne svizzere, e che in tre occasioni ha preso l’aereo in quegli stessi giorni, da __________ a __________. Le chiedo un’ultima volta se vuole indicare delle spiegazioni compatibili con questi accertamenti, non avendo agli atti alcun elemento per affermare che si tratti di errori di rilevamento. Questi elementi provano la sua presenza sul territorio svizzero e italiano, si tratta di percorsi simili a quello che lei ha fatto il giorno del suo arresto.  

Non ho spiegazioni da dare, l’unica cosa che posso dire è che forse con il mio numero di passaporto qualcun’altro abbia effettuato dei viaggi che non mi concernono.

 

Il Presidente precisa che in aeroporto vi sono controlli di identità e che non è plausibile che qualcuno abbia viaggiato a mio nome, rispondo che è solo una mia idea. Ribadisco che non ho spiegazioni per questi riscontri. Qualcun altro ha usato il mio passaporto per fare delle consegne e guadagnare dei soldi.

 

(…) ADR che non ho spiegazioni e non perché ho paura di qualcuno. Per quanto riguarda il trasporto di droga non ho paura di nessuno.

 

(…) ADR che malgrado era la mia prima volta, e malgrado avessi avuto paura in un primo momento avendo annullato miei precedenti viaggi, non mi è stato detto niente sul come comportarmi nel caso avessi avuto problemi con le autorità. Da parte mia mi sono chiesto cosa sarebbe potuto succedere in caso fossi stato preso, la mia idea era quella di lanciare tutto in aria e correre via. Ciò che poi invece non ho fatto.

 

ADR che il “__________”, colui che mi ha consegnato la droga, per rassicurarmi mi aveva promesso una ricompensa. Io ero motivato dai miei problemi finanziari, non avevo più un lavoro. Finché ho avuto il lavoro non sono partito.

 

Il fatto che lei sarebbe potuto partire già a giugno 2014 prova però che l’idea di trasportare della droga l’aveva già considerata prima di smettere di lavorare.

Sì, ma poi non l’ho fatto.

 

È poco verosimile che una simile quantità di droga sia stata consegnata ad una persona alle “prime armi”, senza nemmeno dare un’istruzione in merito al comportamento da tenere in caso di intervento dell’autorità.

Ne prendo atto, ma è così.

 

ADR che attualmente in carcere lavoro per __________, imballo giocattoli.

 

Il Presidente riassume il contenuto del rapporto delle strutture carcerarie, dal quale emerge che in generale tiene un buon comportamento.

 

ADR che in carcere non ho avuto problemi con nessuno, nemmeno con le altre componenti etniche della popolazione carceraria, così come confermato dal rapporto.

 

ADR che spero di essere giustamente punito, avrò il tempo per pensare ai miei errori, pianificherò la mia vita nel corso dell’espiazione della mia pena. Ho ricevuto finora la visita di mia zia dal Belgio.

 

In Belgio anche sua zia risulta inchiestata, è corretto?

È corretto.”.

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

 

 

                                    4.   In diritto

 

L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen

Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, é di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag. 920).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre,affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale é sufficiente.

E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

 

Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1.; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze -non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1.; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1.; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3.).

 

Nel caso di specie, l’imputato ha costantemente mentito, salvo in merito a quanto non poteva negare. Egli ha tenuto una linea costante, seppur con qualche sbavatura, a partire dal suo primo verbale, fino alla fine dell’inchiesta, come pure al dibattimento. Si è limitato ad ammettere un solo episodio, ovvero quello descritto al pt. 4 dell’AA che lo ha portato in stato di arresto, negando di aver mai effettuato ogni altro traffico, nonostante gli elementi riscontrati e contestatigli.

I dati certi, con riferimento agli altri tre traffici, sono i seguenti: il suo telefono cellulare si allacciava ad antenne su territorio elvetico, la sua presenza veniva constatata su più voli dalle compagnie aeree previsti in quegli stessi giorni, ed egli percorreva lo stesso percorso della volta in cui ammette aver trasportato 2.33 kg di eroina, il tutto, senza mai dare una spiegazione plausibile. Tutto ben ponderato, non sappiamo quale sia stato lo scopo di questi viaggi, gli elementi in atti non permettono di stabilirne alcuno, né a favore di un ipotetico traffico di stupefacenti, né a favore di un’altra attività. In assenza di maggiori elementi o ammissioni da parte dell’imputato, la Corte non può far altro che proscioglierlo da questi tre capi d’accusa, essendo che la sua presenza in Svizzera basta per presumere, ma non per affermare oltre ogni altro ragionevole dubbio, che egli abbia messo in atto altri traffici di stupefacenti. Con il che egli è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per aver trasportato 2,66 kg di eroina il 27 settembre 2014, così come al pt. 4 dell’AA, e prosciolto dai restanti episodi.

                                       

 

                                    5.   Commisurazione della pena e accessori

 

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

 

IM 1, contrariamente da quanto da lui ripetutamente affermato, non è un semplice corriere di bassa levatura. Egli ha intrattenuto contatti costanti con persone dedite al traffico di stupefacenti, certamente più di quanto sarebbe necessario ad un normale e semplice corriere, e questo già a partire dal mese di giugno 2014 quando ancora lavorava. Inoltre, a dimostrazione che egli è molto più scafato e addentro al commercio di droga, vi è il fatto che gli è stato affidato un importante quantitativo di stupefacente: 2.33 kg netti di eroina (grado di purezza al 53.1%), per un valore pari ad almeno CHF 100'000.-, senza garanzie. Il che la dice lunga del suo grado di affidabilità di cui gode da parte delle organizzazioni di trafficanti. La sua colpa è grave, perché ha agito con scopo egoistico e non per bisogno, unicamente per migliorare la propria situazione economica, nonostante le sue condizioni fossero di gran lunga migliori rispetto a quelle di molti cittadini che provengono dal suo paese: aveva un lavoro e poteva permettersi di viaggiare molto in Africa e a __________. Attenuanti non ve ne sono, la collaborazione non può essere ritenuta, essendosi limitato ad ammettere solo quello che non poteva negare, per poi mentire anche quando affermava di aver agito per bisogno. La Corte ha comunque tenuto conto della sensibilità alla pena, scontata in una Paese lontano dal suo e dai suoi cari, come pure del buon comportamento in carcere.

Tenuto conto di tutto quanto sopra e della prassi dei nostri Tribunali per simili casi, la Corte ha dunque condannato IM 1 ad una pena detentiva di 4 anni.

 

Per il resto, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di ¼, il rimanente è a carico dello Stato tenuto conto dei proscioglimenti. La nota professionale del difensore d’ufficio avv. DUF 1, ritenuta equa per il dispendio necessario al caso di specie, è stata approvata così come presentata.


Visti gli art.                     12, 40, 42, 47, 51, 69, 70 CP; 19 LFStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

il 27 settembre 2014, importato, trasportato e detenuto, 2.33 kg netti di eroina (grado di purezza al 53.1%), destinati all’Italia, che trasportava in un sacco consegnatogli a __________ e che aveva con sé al passaggio del confine a __________ e al momento del fermo __________;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti sub. infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui ai pt. 1, 2 e 3 dell’AA 55/2015.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   4.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente.

 

 

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di ¼, il rimanente è a carico dello Stato.

 

 

 

 

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                      fr.       8’184.15

spese                          fr.          599.00

totale                           fr.       8’783.15

 

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’783.15 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

 

 


 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese (1/4):

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        1'298.58

Traduzioni                                         fr.           318.60

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             33.55

                                                             fr.        2'150.73

                                                             ============

 

Il rimanente è a carico dello Stato.