Incarto n.
72.2015.74

Lugano,

8 settembre 2015 /md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

Anna Grümann, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale      Ministero Pubblico

 

contro

IM 1

rappresentato da DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 10 settembre al 1. ottobre 2013 (22 giorni)

 

imputata, a norma dell'atto d'accusa 57/2015 del 12.5.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere, senza essere autorizzata,

 

                                1.1   nel periodo luglio – inizio settembre 2013,

a __________, in almeno 5 occasioni,

acquistato e trasportato fino a __________, per conto di __________ detto __________ che le aveva anticipo il denaro e fornito il recapito di uno spacciatore albanese di nome “__________”, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 100 grammi, con grado di purezza indeterminato, stupefacente destinato sia alla vendita a terzi sia al consumo personale di __________, ricevendo quale compenso, alcune buste dose di eroina per il suo consumo personale;

 

                                1.2   il 10 settembre 2013, a __________,

acquistato e trasportato fino a __________, per conto di __________ detto __________ che le aveva anticipo il denaro e fornito il recapito di uno spacciatore albanese di nome “__________”, 33.69 grammi netti di eroina (con grado di purezza del 17%), confezionata in 7 sacchettini, stupefacente destinato sia alla vendita a terzi sia al consumo personale di __________, se non le fosse stato sequestrato dalla Polizia cantonale al momento dell’arresto;

 

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo estate 2012 – 10 settembre 2013,

a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzata, consumato intenzionalmente, un imprecisato quantitativo di eroina (circa 15 grammi), marijuana (circa 10 grammi) e metadone, sostanze in parte ricevute nelle summenzionate circostanze e in parte acquistate a __________, da spacciatori non identificati;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 e 2 LS e 19a LS;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1, accompagnata dalla MLaw __________.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:45 alle ore 14:10.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale d’interrogatorio dell’imputata e confronto

 

Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene così modificato:

 

                                     -   punto 1.2: “il 10 settembre 2013, a __________, acquistato e trasportato fino a __________, per conto di __________ detto __________ che le aveva anticipato il denaro e fornito il recapito di uno spacciatore albanese di nome “__________”, 28.88 grammi netti di eroina (con grado di purezza del 17%), stupefacente destinato sia alla vendita a terzi sia al consumo personale di __________, se non le fosse stato sequestrato dalla Polizia cantonale al momento dell’arresto”;

 

                                     -   punto 2: “per avere, nel periodo estate 2012 - 10 settembre 2013, a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzata, consumato intenzionalmente, un imprecisato quantitativo di eroina (circa 15 grammi), marijuana (circa 10 grammi) e metadone, sostanze in parte ricevute nelle summenzionate circostanze e in parte acquistate a __________, da spacciatori non identificati,
nonché per avere, il 10 settembre 2013, acquistato a __________ e trasportato fino a __________, 4.81 grammi netti di eroina (con grado di purezza del 17%) destinata al proprio consumo, se non le fosse stato sequestrato dalla Polizia cantonale al momento dell’arresto”.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea che l’imputata è una persona con delle grosse difficoltà - come ha dimostrato ancora oggi in aula - e che si è lasciata abbindolare da __________ mettendosi a disposizione per effettuare i trasporti di eroina in cambio di un piccolo quantitativo di eroina per il proprio consumo. Ritiene la versione fornita dall’imputata nel secondo verbale d’interrogatorio spontanea e dettagliata; sottolinea inoltre che era presente il suo avvocato, per cui è escluso che possa aver subito delle pressioni da parte degli interroganti. Chiede quindi la conferma integrale dell’atto d’accusa, con le modifiche apportate al dibattimento. Venendo alla colpa dell’imputata, mette in evidenza i suoi precedenti penali, rilevando però che dal 2013 non ha più interessato la giustizia penale e che attualmente è in cura metadonica. Tenuto poi conto della gravità dei fatti di cui deve rispondere e della sua tossicodipendenza, propone la condanna dell’imputata alla pena detentiva di 12 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Postula infine la confisca di quanto in sequestro;

 

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata, il quale sottolinea che la sua assistita ha agito come esecutrice degli ordini di __________ e che fin da subito ha collaborato, identificando __________ e fornendo il suo numero di telefono. Contesta il punto 1.1 dell’atto d’accusa in quanto la sua patrocinata ha accompagnato __________ nei suoi viaggi a __________, ma non ha visto che acquistava eroina, anche se ha ammesso che aveva dei dubbi in questo senso. IM 1 ha effettuato un unico viaggio per l’acquisto di eroina e meglio quello a __________ di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, che non viene contestato. Le dichiarazioni diverse che ha reso nel secondo verbale d’interrogatorio sono da ricondurre allo stato confusionale in cui si trovava a seguito del consumo, la sera precedente, di eroina. Nel seguito dell’inchiesta ha invece sempre mantenuto ferma la medesima versione dei fatti. Dal canto suo, __________ non è assolutamente credibile, in quanto non ha reso dichiarazioni lineari (per esempio oggi in aula ha contestato di essere stato personalmente a __________ a comperare droga, contrariamente a quanto dichiarato in inchiesta). I tabulati telefonici non coprono il mese di luglio 2013 ed inoltre __________ potrebbe essersi recato a __________ con altre utenze telefoniche. __________ ha inoltre sempre reso dichiarazioni tese a scaricare le sue responsabilità, per esempio facendole ricadere su __________. In conclusione, chiede che la sua assistita venga prosciolta dall’imputazione di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa e che venga confermata l’infrazione semplice alla LF sugli stupefacenti per i fatti di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa nonché la contravvenzione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa. Venendo alla colpa della sua assistita, rileva che la stessa era dipendente dall’eroina e che __________ la minacciava, per cui ha agito sotto l’impressione di una grave minaccia ai sensi dell’art. 48 lett. a cifra 3 CP. Inoltre, IM 1 ha agito unicamente per assicurarsi il suo consumo, per cui deve esserle riconosciuta anche l’attenuante di cui all’art. 19 cpv. 3 lett. b LStup. Rileva che la sua patrocinata ha solo piccoli precedenti penali e che sono tutti legati alla tossicodipendenza, mentre che da quando è stata scarcerata nel 2013 non ha più delinquito e ha smesso di consumare stupefacenti. Chiede quindi una riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa, da porre al beneficio della sospensione condizionale, non opponendosi al periodo di prova di 3 anni proposto dal Procuratore pubblico, con computo del carcere preventivo sofferto.

 

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   IM 1 è nata il __________ a __________ e oltre alla cittadinanza __________, ha quella __________. In merito alla sua vita, ha riferito che prima di arrivare in __________ nel 1993, era stata anche in __________ e che “ho conosciuto il mio ex marito in __________ e mi sono sposata con lui nel 1993 a __________. Abbiamo divorziato nel 2001 e lui abita sempre a __________. Ho acquisito la cittadinanza __________ con il matrimonio. Dalla nostra relazione è nato __________, che vive a __________. Con mio figlio ho un buon rapporto e lo vedo regolarmente. Attualmente sono al beneficio dell’assistenza e sono in attesa di poter percepire l’invalidità. Fino al 2008 circa ho avuto un negozio di intimo, vestiti e bigiotteria. In seguito ho lavorato saltuariamente come donna delle pulizie. Sono 4 o 5 anni che sono in assistenza e mi è stato pure designato un curatore che si occupasse della mia situazione debitoria. Si tratta del signor __________. Attualmente non ho più debiti, se non quelli derivanti nei confronti dello Stato per l’assistenza” (VI PP 12.09.2013).

 

Nel verbale PG 11.09.2013, in merito alla sua vita dichiarava inoltre di aver fatto “un diploma di scuola alberghiera in __________. In seguito sono arrivata in Svizzera e più precisamente in Ticino, poteva essere nell’anno 1993, in seguito ho lavorato come barista e aiuto cucina. Nel corso del mese di luglio 2013 ho fatto un infarto e sono stata ricoverata presso il cardiocentro di __________ per circa 10 giorni. Non ho subito alcun intervento chirurgico ma mi è stata prescritta una cura farmacologica”.

 

In merito alla sua situazione finanziaria indicava di ricevere “dall’assistenza fr. 700.- al mese per le spese correnti quotidiane. L’affitto e la cassa malattia mi vengono pagate direttamente dall’assistenza. Da circa 5 anni vivo da sola a __________ in Via __________, mio figlio __________ che ha 17 anni e che lavora come apprendista idraulico, abita in via __________ anch’esso solo” (verbale PG 12.09.2013).

 

In aula l’imputata ha confermato queste dichiarazioni e ha riferito che continua a vedere regolarmente suo figlio. Ha precisato di non essere più in assistenza ma in invalidità in quanto “ho problemi di cuore, di respirazione e attacchi d’ansia”. Ha aggiunto che dal 2013 ad oggi “sono rimasta a casa a leggere, guardare la televisione e scrivere. Scrivo dei testi di canzoni” (VI imputata pag. 5, all. 1 al V. DIB).

 

In merito ai consumi di sostanza stupefacente, l’imputata in inchiesta dichiarava di aver “iniziato a consumare marijuana circa 5 o 6 anni fa. In precedenza avevo fatto qualche tiro saltuario. Ho ripreso a consumare marijuana in modo regolare anche per i problemi che avevo con il mio ex marito. Mi piaceva il profumo della marijuana e mi calmava. Per quanto riguarda le altre sostanze stupefacenti, preciso che ho pure provato della cocaina in due occasioni ma mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di non più avvicinarmi a quella sostanza, perché altrimenti ne sarei diventata dipendente. Circa 2 o 3 anni fa ho iniziato a consumare eroina in modo saltuario, inizialmente perché dovevo dimenticare una situazione sentimentale che era durata parecchio tempo. Ho sempre consumato l’eroina fumandola e non me la sono iniettata. A partire dal 2010 sono riuscita a smettere di consumare sostanze stupefacenti, anche perché la D.ssa __________ mi aveva prescritto dei medicamenti contenenti delle benzodiazepine e avevo paura che potessero causarmi dei problemi assieme agli stupefacenti. A giugno di quest’anno ho però riprovato e ho acquistato alcune bustine di eroina, circa 1 ogni due mesi, che consumavo quando ne sentivo la necessità e la dividevo su più giorni per paura di avere effetti collaterali. Queste bustine le comperavo al parco __________” (verbale PP 12.09.2013).

 

L’esame tossicologico delle urine effettuato al momento dell’arresto ha dato esito positivo alle benzodiazepine, alla cannabis, al metadone e agli oppiacei (AI 25 all. 14).

 

In aula IM 1 ha dichiarato che “dal 2013 ad oggi non ho più consumato stupefacenti pesanti, dal momento che assumo metadone” (VI imputata pag. 5, all. 1 al V. DIB).

La difesa ha prodotto dei certificati medici che attestano l’assunzione di metadone quale terapia sostitutiva (doc. DIB 1).

 

                                   2.   Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 3) risulta che IM 1 è stata condannata:

 

                                     -   il 30.04.2008 per furto alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-, sospesa condizionalmente per 2 anni oltre alla multa di fr. 250.-;

                                     -   il 05.02.2009 per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 50.-, sospesa condizionalmente per 3 anni oltre alla multa di fr. 300.-;

                                     -   il 28.04.2009 per furto, al lavoro di pubblica utilità di 240 ore;

                                     -   il 01.02.2010 per infrazione alla LF sugli stupefacenti, appropriazione semplice, furto di lieve entità, violazione di domicilio e contravvenzione alla LF stupefacenti, al lavoro di pubblica utilità di 360 ore, pena parzialmente complementare alla sentenza del 28.04.2009 della Pretura penale di Bellinzona.

 

Agli atti (AI 3) vi sono inoltre i documenti che attestano che l’imputata è stata condannata:

                                     -   con decreto di accusa del 29.08.2005 alla multa di fr. 500.-- per contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

                                     -   con decreto d’accusa del 16.07.2008 alla multa di fr. 200.-- per furto di poca entità;

                                     -   con decreto d’accusa del 27.10.2008 per appropriazione semplice alla pena pecuniaria di fr. 2'070.-- corrispondente a 70 aliquote da fr. 30.--;

                                     -   con decreto d’accusa del 19.08.2010 alla multa di fr. 200.-- per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

 

                                   3.   L’inchiesta trae origine da un controllo eseguito il 10 settembre 2013 dalla Polizia dei trasporti sul treno proveniente da oltre Gottardo. La passeggera IM 1 aveva con sé oggetti atti al consumo di sostanze stupefacenti (carta stagnola) e dalla perquisizione personale veniva trovata in possesso di 38,5 grammi lordi di eroina confezionati in 7 sacchetti minigrip.

Interrogata affermava di avere raggiunto da sola, con il treno, __________, dove aveva acquistato da uno spacciatore non meglio identificato che aspettava il suo arrivo, 7 dosi da 5 grammi l’una per fr. 800.-; dichiarava che la maggior parte della sostanza, quasi 30 grammi, erano destinati ad un suo conoscente, tale __________, che aveva organizzato l’incontro con lo spacciatore a __________ e che le aveva anticipato parte del denaro per l’acquisto dell’eroina (verbale 10.09.2013).

Al termine del verbale veniva arrestata (cfr. rapporto di arresto provvisorio, AI 2).

 

Con decisione del 13 settembre 2013, il GPC ordinava la carcerazione preventiva (cfr. AI 12); veniva scarcerata in data 1 ottobre 2013 (AI 20). È di conseguenza comparsa al dibattimento a piede libero.

 

                                   4.   IM 1 interrogata il giorno successivo al suo fermo dalla Polizia (verbale 11.09.2013) nel corso del verbale ad un certo punto dichiarava che “dopo aver conferito per cinque minuti con il mio avvocato voglio dire la verità. Voglio collaborare e raccontare la verità”.

Riferiva quindi che “__________” - persona di cui aveva timore e che temeva potesse farle del male - la “obbligava a fare questi viaggi” e che la “costringeva” promettendole che al ritorno le avrebbe regalato dei grammi per il suo consumo personale ma che alla fine non manteneva le promesse; inoltre lo stesso le diceva sempre “di non toccare l’eroina da lui ordinata e da me trasportata. Se l’avessi toccata mi minacciava dicendomi che mi avrebbe picchiata”.

IM 1 dichiarava quindi che:

 

" Voglio dire che al massimo ho fatto 6 viaggi dal Ticino per acquistare eroina, non ricordo con precisione. Dico ciò perché nell’arco di tre mesi stimo una media di due viaggi al mese.
Al massimo sono cinque trasferte a __________ e una a __________ di ieri.

I primi tre viaggi sono stati da 20/25 grammi di eroina ad eccezione dell’ultimo viaggio a __________ e __________ che sono stati 35 grammi. Una volta mi sono recata anche con __________ a __________ e non ho incontrato personalmente lo spacciatore.
Non so dire quanti grammi __________ abbia acquistato.

Probabilmente nel periodo luglio/9 settembre 2013, ho trasportato in cinque trasferte complessivamente 130/145 grammi di eroina da __________ / __________ a __________. Del quinto viaggio con __________ non so indicare un quantitativo acquistato e trasportato poiché non ho visto e tanto meno saputo l’eroina acquistata.

Mi viene chiesto del quantitativo di eroina trasportato in Ticino quanto da me è stato consumato e rispondo che del totale trasportato in due occasioni ho tenuto per il consumo 10 grammi di eroina che ho pagato. __________, in cambio dei viaggi, mi ha consegnato quale compenso qualche busta di eroina da 0,2 grammi”

(VI 11.09.2013).

 

Dopo aver quantificato il suo consumo di sostanze stupefacenti nel periodo giugno 2013/9 settembre 2013, in 10 grammi di marijuana e 15 grammi di eroina, ribadiva ancora che “nel periodo luglio 2013 / 9 settembre 2013 ho acquistato e trasportato da __________ e __________, circa 130/145 grammi di eroina” (verbale PG 12.09.2013).

 

                                   5.   Il giorno successivo, in occasione del verbale dinanzi al PP, l’imputata cambiava la versione dei fatti che aveva reso spontaneamente facendo delle dichiarazioni in contrasto con quanto lei stessa aveva dichiarato. Affermava infatti che a luglio 2013 __________ le aveva “proposto di accompagnarlo a __________, dicendomi che per una volta dovevo uscire di casa, uscire dalla mia monotonia e andare a vedere una bella città. Io non presumevo neppure che lui andasse a __________ per acquistare eroina. Ieri alla Polizia ho detto di aver fatto un solo viaggio con __________ a __________, in realtà ne ho fatti 3 o 4”.

Riferiva che dopo aver trascorso alcune ore assieme, __________ si era allontanato per circa 15 minuti. Si era accorta che c’era qualche cosa che non andava perché era nervoso, si guardava attorno asserendo comunque che non le aveva “detto nulla di aver acquistato eroina, non me ne ha offerta, ecc. Solo in seguito, quando l’ho rivisto a __________, mi è capitato di vederlo “stono” e in quell’occasione faceva dei discorsi strani, dicendomi che se avevo 20 anni di meno avrei dovuto stare con lui o altrimenti mi avrebbe uccisa”.

Affermava che __________ si era comportato allo stesso modo anche negli altri viaggi che avevano fatto assieme a __________ ma “io non sono sicura che lui avesse acquistato dell’eroina perché non me l’ha mostrata ed è una mia supposizione”.

Affermava che “dopo il terzo viaggio a __________, vedendolo “stono”, per scherzo gli ho chiesto se non aveva una punta per me, inteso se non aveva dell’eroina per me. A quel momento lui ha aperto il libro, nel senso che mi ha dato una bustina di eroina senza raccontarmi cosa facesse. Io non so esattamente che giro avesse, che cliente avesse, ecc. perché non mi sono mai intromessa. Io non gli ho mai chiesto come facesse a vivere, ma dal modo in cui si comportava e si vestiva ho capito che qualche soldo l’aveva”.

 

Riferiva che con il passare del tempo “__________è diventato sempre pu ossessivo nei mie confronti, soprattutto quando consumava eroina, diventava aggressivo e mi minacciava. Mi aveva chiesto di fargli un favore e di andare a __________ a prendere l’eroina perché essendo una bella signora nessuno mi avrebbe chiesto nulla. Ha insistito finché io ho ceduto”.

 

Dichiarava infine che “come già dichiarato ieri, ho fatto 3 o 4 viaggi al massimo a __________ e 1 viaggio a __________, giorno in cui sono stata arrestata. Inizialmente questo viaggio doveva avere come destinazione __________, ma poi lungo il percorso __________ mi ha detto che dovevo andare a __________. Era lui che organizzava l’incontro con lo spacciatore di __________. Vorrei precisare meglio quanto dichiarato ieri alla Polizia e in precedenza in questo verbale. Con __________ sono stata a __________ 3 o 4 volte, al massimo 5, ma in quelle occasioni io non ho visto se lui ha acquistato dell’eroina e quale quantità perché io non ho avuto nessun contatto con lo spacciatore, né __________ mi ha detto nulla in merito. Il quantitativo di 20/25 grammi indicato ieri è una deduzione fatta dalla Polizia. Solo il 9 settembre 2013 sono andata da sola a __________, dove ho ricevuto 7 bustine da 5 grammi l’una in cambio di 800 franchi. Questa è stata la prima e unica volta in cui ho incontrato lo spacciatore. Si trattava di un uomo. (…)”.

 

Dichiarava che quando aveva accompagnato __________ a __________ aveva capito dal suo comportamento e per il fatto che si allontanava, che si incontrava con qualcuno per ricevere dello stupefacente, sapendo anche che lui lo usava; affermava di aver “visto __________ consumare eroina e l’abbiamo consumata assieme. No so dire che quantitativo __________ ha ricevuto e portato in __________ Potevano essere 100 grammi in totale, ma anche meno o anche di più”.

 

Dichiarava infine che il 9 settembre 2013 “__________mi ha minacciato e mi ha presa per il collo, come si vede dal segno che ho ancora sul lato destro, per obbligarmi ad andare a __________ a prendere l’eroina. Io non volevo ma lui ha insistito finché io ho ceduto” (verbale PP 12.09.2013).

 

Nei successivi verbali di Polizia, IM 1 riconosceva __________ su di una foto che le veniva mostrata (doc. A allegato al verbale PG del 19.09.2013) e prendeva atto che __________ si chiamava __________, sedicente cittadino __________. Dichiarava che __________ le era stato presentato circa 4 mesi prima da un suo conoscente di cui non voleva fare il nome, che le aveva detto che __________ aveva dei problemi, che si era separato dalla moglie. Dichiarava che il primo viaggio a __________ era avvenuto nel mese di “luglio 2013 tra il 20 ed il 25 luglio” e che __________ le aveva chiesto di accompagnarlo a __________ per vedere una bella città e che “in seguito ho effettuato al massimo n° 5 trasferte recandomi a __________ con __________”, affermando che __________ non le aveva mai detto che andava a __________ a prendere l’eroina ma che lei “lo immaginava” (verbale PG 19.09.2013 pag. 3), ribadendo di averlo accompagnato a __________ al massimo 5 volte mentre che in un'unica occasione - il 9 settembre 2013 - era andata a __________, da sola, ad acquistare eroina per conto di __________.

 

In sunto pertanto la nuova versione dell’imputata è quella di non essere andata da sola ad acquistare l’eroina a __________ trasportandola in __________ per conto di __________ (ad eccezione del viaggio fatto da sola a __________) ma di averlo accompagnato a __________; di non aver saputo che questi andava a __________ ad acquistare eroina ma di averlo capito solo dal terzo viaggio in poi; di non sapere quanta eroina acquistava __________, di non aver visto le transazioni e di presumere una media di 20 grammi di eroina per viaggio.

 

                                   6.   Dalla documentazione acquisita agli atti dalla Corte relativa al procedimento a carico di __________, risulta che lo stesso è stato fermato ed arrestato in data 24 gennaio 2015. Nell’ambito dell’inchiesta a suo carico, dopo un’iniziale reticenza, ammetteva di avere - unitamente al suo conoscente __________ - incaricato __________ e IM 1 di andare ad acquistare eroina a __________, eroina che in parte aveva poi consumato personalmente, in parte era stata ceduta alle stesse IM 1 e __________ in cambio dei trasporti e per la maggior parte rivenduta da lui e __________, che l’avevano spacciata al Parco __________ di __________ (doc. TPC 5).
Sempre durante l’inchiesta, __________ ammetteva inoltre che l’eroina di cui IM 1 era stata trovata in possesso il 10 settembre 2013 a __________ mentre rientrava da __________, era stata commissionata da lui e da __________, precisando che loro l’avevano mandata ad acquistare 25 grammi di eroina, per cui la sostanza in più trovata in suo possesso l’aveva acquistata IM 1 per sé stessa, specificando inoltre che i 25 grammi che le avevano commissionato erano destinati in parte alla vendita e in parte al consumo (doc. TPC 5).
In merito ai quantitativi di eroina trattati, __________ durante l’inchiesta a suo carico riconosceva per finire che __________ aveva effettuato 3 o 4 viaggi a __________, acquistando complessivamente 90 grammi di eroina, di cui 60 grammi erano stati rivenduti da lui e da __________IM 1, oltre al viaggio che aveva effettuato il giorno in cui era stata arrestata, in cui le avevano commissionato l’acquisto di 25 grammi di eroina, si era recata a __________ in altre 5 occasioni, acquistando un quantitativo complessivo di 100 grammi di eroina, di cui 60/70 grammi erano poi stati rivenduti da lui e __________, circa 20/25 grammi erano stati da lui consumati e la differenza era stata consumata da IM 1 e __________ (doc. TPC 5).

 

                                   7.   Al termine dell’inchiesta, il Procuratore pubblico con atto d’accusa del 12 maggio 2015 ha imputato a IM 1 l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo luglio/inizio settembre 2013 a __________, in almeno 5 occasioni, acquistato e trasportato fino a __________, per conto di __________ che le aveva anticipato il denaro e fornito il recapito di uno spacciatore albanese di nome “__________”, un imprecisato quantitativo ma almeno 100 grammi di eroina, destinato alla vendita a terzi ed al consumo personale di __________, ricevendo quale compenso alcune buste dosi di eroina per il proprio consumo personale; nonché per avere il 10 settembre 2013 a __________ acquistato e trasportato fino a __________, per conto di __________ detto __________ che le aveva anticipato il denaro e fornito il recapito di uno spacciatore albanese di nome “__________”, 33,69 grammi netti di eroina avente un grado di purezza del 17%, confezionata in 7 sacchettini, stupefacente destinato alla vendita a terzi e al consumo personale di __________ se non fosse stato sequestrato dalla Polizia cantonale al momento dell’arresto.
Ha imputato inoltre il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, nel periodo estate 2012 - 10 settembre 2013, a __________, __________ ed altre imprecisate località, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (circa 15 grammi), di marijuana (circa 10 grammi) e metadone, sostanze in parte ricevute nelle summenzionate circostanze e in parte acquistate a __________, da spacciatori non identificati.

 

                                   8.   Al dibattimento l’imputata ha sostanzialmente ribadito la stessa versione dei fatti, rivista e corretta rispetto a quanto lei stessa aveva inizialmente ammesso. Ha dichiarato pertanto di contestare il punto 1.1 dell’atto d’accusa, sostenendo che l’unica volta che era andata da sola era stata a __________ a prendere 30 grammi di eroina. Le altre volte era andata “con __________ a __________, almeno 4 volte, ma non so quanta eroina lui ha acquistato in queste occasioni”.

 

Di fronte alla contestazione che nel verbale di Polizia del 11.09.2013 (pagg. 5-6) aveva invece ammesso di essersi recata da sola a __________ per conto di “__________” (__________) per l’acquisto di eroina, l’imputata dichiarava di non sapere “come mai ho detto che sono andata da sola, io sono andata insieme a __________”.

Aggiungeva inoltre che “nel secondo verbale avevo detto che ero andata da sola ma non so dire perché, forse volevo proteggere __________. Io sono andata con __________ a __________ e __________ si è allontanato con delle persone”, giustificando di essere andata 4 o 5 volte con __________ a __________ dove avevano fatto “anche dei pranzi, avevo lì degli amici, facevo shopping”. Ha dichiarato inoltre di non aver mai comperato eroina a __________ e che __________ “non mi ha mai detto che comperava eroina, lui si allontanava e poi tornava, ma non mi faceva capire che comperava qualcosa”.

 

Confrontata con il fatto che i tabulati retroattivi dell’utenza in uso a __________ nel periodo 7 agosto 2013 - 12 settembre 2013 (acquisiti agli atti dalla Corte, cfr. doc. TPC 11), attestavano che quest’ultimo si era recato a __________ in un’unica occasione, l’imputata dava atto che quando andavano a __________, __________ aveva con sé il telefonino ma dichiarava che __________ aveva magari cambiato la carta SIM o il telefono. Riconosceva di essere stata 3, 4 o 5 volte a __________ insieme a __________ ma di non sapere “che __________ in quelle occasioni comperava eroina, però lui si allontanava e io mi facevo un giretto”.

Precisava subito dopo, a domanda del suo difensore, che “__________aveva un comportamento un po’ strano, era nervoso e aggressivo, per cui ho dubitato che lui spacciasse eroina”.

 

In merito al viaggio a __________ che ha condotto al suo arresto, l’imputata confermava di aver comperato 35 grammi di eroina, di cui una bustina, che aveva pagato con i suoi soldi, era per lei.

 

In occasione del confronto eseguito in aula con __________, quest’ultimo confermava quanto aveva già dichiarato nel corso  dell’inchiesta a suo carico e cioè che IM 1 andava per conto suo e di __________, da sola ad acquistare l’eroina a __________ e a __________. Ha dichiarato di non aver “mai accompagnato IM 1 a __________ a comprare eroina”.

__________ ha precisato altresì che del quantitativo di eroina acquistata a __________ di cui l’imputata era in possesso il 10.09.2013, 25 grammi erano stati acquistati per suo conto e per conto di __________ e di non sapere perché l’imputata era stata trovata in possesso di circa 10 grammi di eroina in più.
Dal canto suo, l’imputata ha ribadito anche a confronto con __________ di essere andata a __________ non da sola ma insieme a quest’ultimo.

 

                                   9.   Sulla base delle risultanze dibattimentali, la Corte, con l’accordo delle parti, ha proceduto alla modifica dei punti 1.2 e 2. dell’atto d’accusa, limitando a 28.88 grammi netti di eroina (corrispondenti a 6 bustine), lo stupefacente acquistato e trasportato dall’imputata il 10 settembre 2013, mentre che la bustina residua (4,81 grammi netti di eroina) è stata imputata nella contravvenzione di cui al punto 2. dell’atto d’accusa, essendo destinata al consumo personale dell’imputata (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputata pag. 6, all. 1 al V. DIB).

 

In merito al punto 1.1 dell’atto d’accusa, la Corte ha considerato che la versione resa da IM 1 a verbale d’interrogatorio del 12.09.2013, è la versione corretta e che l’imputata non è credibile nella successiva ritrattazione di dichiarazioni che aveva reso in maniera libera e spontanea.

Innanzitutto la Corte ha valutato il contesto delle ammissioni e ha considerato che l’imputata già nel secondo verbale - PG del 11.09.2013 - aveva iniziato ad ammettere i fatti dichiarando di essere andata una prima volta a __________ in treno per conto di __________ e di aver acquistato 15/20 gr. di eroina e una seconda volta a __________ dove aveva acquistato 35 grammi di eroina di cui una parte per sé. In questa occasione IM 1 aveva anche indicato come avvenivano gli acquisti, aveva riferito che era __________ ad avere e ad organizzare il contatto con lo spacciatore di __________, era __________ che fissava l’appuntamento e le dava in seguito le indicazioni per raggiungere il posto che era stato concordato con lo spacciatore. Giunta a __________ era poi sempre __________ che la chiamava sul suo cellulare dandole ulteriori ragguagli. L’imputata aveva anche indicato il compenso che riceveva da __________ per l’acquisto ed il trasporto dell’eroina e che destinava al suo consumo personale. In tale contesto di iniziale collaborazione e di ammissioni seppur parziali, nel corso del verbale, l’imputata, dopo aver conferito liberamente per 5 minuti con il suo difensore, ha dichiarato di voler “collaborare e raccontare la verità” ed ha pertanto ammesso di essere andata ad acquistare eroina a __________ per conto di __________ complessivamente 5 volte e una volta a __________.
La Corte ha considerato che l’imputata ha dettagliato e circostanziato tale ammissione, indicando il numero dei viaggi che aveva eseguito, facendo una media di due volte al mese: 5 viaggi a __________ e un viaggio a __________ il giorno del fermo; ha indicato il periodo dei viaggi affermando che erano avvenuti nel periodo luglio/settembre 2013; ha indicato il quantitativo di volta in volta da lei acquistato precisando di aver acquistato nei primi 3 viaggi 20/25 grammi di eroina ad eccezione dell’ultimo viaggio a __________ e dell’ultimo viaggio a __________ dove aveva acquistato 35 grammi di eroina; l’imputata ha indicato infine il quantitativo totale di eroina da lei acquistato e trasportato in Ticino definito in complessivi 130/145 grammi di eroina.

 

La Corte ha valutato che queste ammissioni dell’imputata corrispondono nella sostanza e sono confermate da quanto dichiarato da __________ nel corso dell’inchiesta a suo carico laddove ha dichiarato di aver acquistato - unitamente a __________ - tramite l’imputata, complessivamente 100 grammi di eroina (verbale __________ 02.03.2015). In occasione del confronto avvenuto al dibattimento, __________ ha ribadito che l’imputata è andata da sola a __________ per gli acquisti di eroina. Ora, ha ritenuto la Corte, le dichiarazioni di __________ sono a loro volta riscontrate oggettivamente dai tabulati telefonici dell’utenza in suo uso che attestano l’assenza di suoi spostamenti in Svizzera interna per buona parte del periodo dei viaggi dell’imputata, ciò che conferma l’iniziale confessione e allo stesso tempo contraddice la nuova versione dell’imputata; la Corte ha considerato ancora che gli acquisti di eroina in Svizzera interna effettuati da __________ tramite l’imputata, corrispondono a quanto da quest’ultimo fatto anche con __________ e rappresentano pertanto il medesimo modus operandi. La Corte ha valutato inoltre che __________ ha sostanzialmente ammesso le sue responsabilità in merito all’attività di spaccio di eroina messa in atto unitamente a __________ - ammettendo l’infrazione più grave in merito agli stupefacenti - e non aveva pertanto motivo di mentire in merito a come e tramite chi si approvvigionava dell’eroina.

 

Non da ultimo la Corte ha considerato che l’imputata è stata fermata con l’eroina proprio al rientro di un viaggio che aveva fatto da sola e cioè al rientro dal viaggio a __________.

Pertanto, sulla base di tutti questi riscontri la Corte ha ritenuto che l’imputata non è credibile nel suo cambiamento di versione e cioè quando afferma di non essere andata da sola a __________ a prendere l’eroina ma di aver accompagnato __________ a __________ ad eccezione dell’ultimo viaggio fatto a __________.

 

Per inciso si osserva che anche qualora si volesse seguire il dire dell’imputata - cui la Corte comunque non crede per i motivi su esposti - nulla muterebbe alle sue responsabilità, nella misura in cui accompagnando in più occasioni __________ a __________ dove sapeva che questi si recava ad acquistare eroina ed accettando un compenso costituito dalle dosi di eroina per il proprio consumo personale, avrebbe comunque condiviso e fatto proprio il piano di __________ di acquistare a __________ l’eroina che sapeva destinata alla vendita a terzi rispettivamente al consumo di __________, rendendosi anche in tale ipotesi correa nel trasporto di eroina da __________ in Ticino.

 

La Corte ha pertanto confermato il punto 1.1 dell’AA, così come ha confermato - con le modifiche di cui si è detto - i punti 1.2 e 2 dell’AA, che non sono stati contestati.

 

                                10.   Passando alla commisurazione della pena la Corte ha considerato la colpa dell’accusata grave in quanto oggettivamente il quantitativo di eroina trasportato è un quantitativo importante e tale da dar luogo all’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, che comporta la comminatoria di una pena minima di 12 mesi.  

Riguardo al comportamento durante l’inchiesta l’imputata non è stata lineare né costante nelle sue dichiarazioni. Infatti, ha dapprima ammesso e poi ha in sostanza ritrattato quanto aveva spontaneamente dichiarato allo scopo di limitare le sue responsabilità e questo nonostante le vada riconosciuto di aver comunque in parte collaborato con gli inquirenti, in particolare riconoscendo __________ e fornendo il suo numero di telefono.

 

La Corte, come sostenuto dalla difesa, ha considerato a favore dell’imputata - ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. b LStup - che la stessa si è prestata a questi trasporti per il compenso di eroina che riceveva, essendo all’epoca consumatrice di tale sostanza.

Per contro non ha riconosciuto l’attenuante dell’aver agito sotto grave minaccia perché anche qualora vi fossero stati degli atteggiamenti aggressivi da parte di __________, l’imputata ha comunque agito per interesse personale e cioè per le dosi di eroina che riceveva in cambio dei trasporti. 

 

La Corte, oltre alla violazione del principio di celerità, ha considerato a favore dell’imputata che dalla scarcerazione ad oggi, non ha più interessato le autorità penali, che ha smesso di consumare eroina seguendo una cura metadonica, che - dalla documentazione prodotta dalla difesa - risulta che segue tutt’ora, per cui considerato inoltre il carcere preventivo sofferto e tenuto conto della situazione personale, familiare e sociale dell’imputata, ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena di 10 mesi di pena detentiva, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

 

                                11.   È stata disposta la confisca di quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente.

 

                                12.   Stante l’esito del procedimento, la tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico della condannata, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio, che sono a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP).

 

Le note professionali del difensore d’ufficio sono state approvate così come esposte. È stata fatta solo una piccola correzione in merito alla tariffa oraria per le prestazioni di 5 minuti e di 55 minuti dei praticanti legali, applicando la tariffa oraria che è di fr. 90.- all’ora e non di fr. 110.-, come esposto. Sono inoltre state aggiunte 3 ore per la partecipazione al dibattimento, per un importo complessivo di fr. 6'077.50, oltre alle spese di fr. 163.- e le trasferte di fr. 90.-.

 

 


Visti gli art.                     12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69 CP;

19 cpv. 1, 2 e 3, 19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

IM 1

 

                                   1.   è autrice colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,

senza essere autorizzata,

 

                            1.1.1.   nel periodo luglio - inizio settembre 2013,
in più occasioni, acquistato a __________ e trasportato a __________ 100 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato) per conto di __________, sostanza da questi destinata in parte alla vendita e in parte al proprio consumo personale; 

 

                            1.1.2.   il 10 settembre 2013,
acquistato a __________ e trasportato fino a __________, 28.88 grammi netti di eroina (con grado di purezza del 17%) per conto di __________, che l’avrebbe destinata in parte alla vendita e in parte al proprio consumo personale se non fosse stata sequestrata dalla Polizia;

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,
nel periodo estate 2012 - 10 settembre 2013,
intenzionalmente consumato 15 grammi di eroina, 10 grammi di marjuana e metadone,
nonché per avere, il 10 settembre 2013, acquistato a __________ e trasportato fino a __________ 4,81 grammi netti di eroina destinata al proprio consumo e sequestrata dalla Polizia,

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del dibattimento.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,
ritenuta la violazione del principio di celerità,
IM 1 è condannata alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

 

 

                                   4.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ed elencato nell’atto d’accusa nonché la distruzione di 33.69 grammi netti di sostanza stupefacente.

 

 

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico della condannata.

 

 

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               6.1.   Le note professionali 7 maggio 2015, 24 agosto 2015 e 8 settembre 2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                      fr.       6'077.50

spese                          fr.          163.00

trasferte                      fr.             90.00

totale                           fr.       6'330.50

 

                               6.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'330.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           378.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             71.85

                                                             fr.           949.85

                                                             ============