Incarto n.
72.2015.79

Lugano,

5 novembre 2015/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1 12

GI 2 13

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

contro                             IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

 

in carcerazione preventiva dal 15 settembre 2014 al 28 gennaio 2015 (136 giorni)

in anticipata esecuzione di pena dal 29 gennaio 2015

 

 

IM 2

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

in carcerazione preventiva dal 10 agosto 2014 al 12 agosto 2014 e dal 19 settembre 2014 al 1. dicembre 2014 (77 giorni)

sottoposto alla misura sostitutiva dell’arresto (consegna dei documenti di legittimazione) dal 2 dicembre 2014

 

IM 3

rappresentato dall’avv. DUF 2

 

in carcerazione preventiva dal 25 novembre 2014 al 26 novembre 2014 (2 giorni)

 

 

IM 4

rappresentato dall’avv. DUF 3

 

in carcerazione preventiva dal 24 novembre 2014 al 25 novembre 2014 (2 giorni)

 

 

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 59/2015 del 19 maggio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                  A.   IM 1

 

                               A.1.   Usura (aggravata)

siccome ha fatto mestiere dell’usura,

 

per avere, nel periodo settembre 2013 - 15.09.2014, fra la Grecia, l’Italia e la zona svizzera di confine con la Germania,

agendo congiuntamente a __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________, nell’organizzare, a scadenze irregolari, in 46 occasioni, il trasporto di una media di 3 clandestini per viaggio, dalla zona di __________, __________ e __________ (Italia), come pure da __________ (Grecia), sino al confine svizzero con la Germania, nelle modalità di cui al punto A.2.,

sfruttato, rispettivamente tentato di sfruttare, lo stato di bisogno o di  dipendenza di almeno 143 cittadini di origine siriana (o provenienti da paesi limitrofi), traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,

ottenendo per sé e per i correi, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF 890.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada di CHF 360.00;

riuscendo così a guadagnare, per sé e per i correi, un importo complessivo compreso tra CHF 23’410.00 e CHF 34'210.00,

come pure tentando di guadagnare, per sé e per il correo __________, un ulteriore importo in denaro non meglio quantificato;

 

e meglio,

 

                            A.1.1.   nel periodo settembre 2013 – agosto 2014, in correità con IM 3, ottenuto, per sé e per il correo, da circa 30 clandestini, un importo compreso fra CHF 5’900.00 e CHF 8’900.00, quale corrispettivo di 10 trasporti effettuati dall’Italia (__________e __________) e sino perlopiù a __________;

 

                            A.1.2.   nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, in correità con IM 4 e __________, ottenuto, per sé e per i correi, da circa 27 clandestini, un importo compreso fra CHF 4'500.00 e CHF 7’200.00, quale corrispettivo di 9 trasporti effettuati dall’Italia (__________e __________) e sino perlopiù a __________;

 

                            A.1.3.   nel periodo 20.05.2014 – 10.08.2014, in correità con IM 2, ottenuto, per sé e per il correo, da circa 51 clandestini, un importo compreso fra CHF 9’010.00 e CHF 14’110.00, quale corrispettivo di 17 trasporti effettuati dall’Italia (__________, __________ __________ e __________) e sino perlopiù a __________;

 

                            A.1.4.   nel periodo 12.06.2014 – 15.09.2014, in correità con __________, ottenuto, per sé e per il correo, da circa 35 clandestini, un importo complessivo di oltre CHF 4’000.00; rispettivamente tentato di ottenere un importo di denaro non meglio quantificato;

 

in particolare,

 

                        A.1.4.a.   nel periodo 12.06.2014 – 15.09.2014, ottenuto, da circa 24 clandestini, un importo di CHF 4’000.00, quale corrispettivo di 8 trasporti effettuati dall’Italia (__________e __________) e sino perlopiù a __________;

 

                        A.1.4.b.   nonché, il 27.06.2014 organizzando il viaggio in Grecia di __________ alfine di recuperare almeno 7 clandestini da portare in Germania, nonché il 15.09.2014 (giorno del fermo) organizzando un ulteriore trasporto di 4 clandestini che dovevano essere recuperati in Italia; viaggi in definitiva non compiuti,

 

                               A.2.   infrazione alla LF sugli stranieri - aggravata (indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

 

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto A.1., agendo congiuntamente a __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________,

facilitato e aiutato a preparare l’entrata in Svizzera, in almeno 46 occasioni, in provenienza dall’Italia, attraverso diversi valichi non presidiati, di almeno 143 cittadini stranieri, di origine siriana (o provenienti da paesi limitrofi), sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti, procedendo IM 1 alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il correo), transitando con la propria autovettura VW Golf grigia targata __________, in entrata dall’Italia e, in diverse occasioni, pure fino a destinazione, al confine con la Germania, mentre i correi __________, IM 2, IM 3 e IM 4, trasportavano singolarmente dall’Italia (soprattutto dalla zona di __________ e di __________) e perlopiù sino a __________ e __________, i clandestini, agevolando loro poi l’uscita dal valico pedonale,

 

e meglio,

 

                            A.2.1.   nelle circostanze di cui al punto A.1.1., in correità con IM 3, effettuando a bordo della propria auto, la bonifica del territorio, in entrata dall’Italia, attraverso i valichi di __________ e di __________, e proseguendo a volte sino a __________, mentre il correo, dietro di lui, trasportava, sulla propria auto Alfa Romeo bianca 147 targata __________, una media di circa 3 clandestini per viaggio,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 10 occasioni, di almeno 30 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se stesso e per il correo, un indebito profitto compreso fra CHF 5'900.00 e CHF 8'900.00;

 

                            A.2.2.   nelle circostanze di cui al punto A.1.2., in correità con IM 4 e con __________, facilitato nonché aiutato a preparare l’entrata in Svizzera, dall’Italia e il successivo trasporto sino a __________ di almeno 28 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se stesso e per i correi, un indebito profitto compreso fra CHF 4'500.00 e CHF 7'200.00;

segnatamente,

 

                        A.2.2.a.   nel periodo ottobre 2013 – 11.08.2014, effettuando a bordo della propria auto, la bonifica del territorio, in entrata dall’Italia, attraverso i valichi di __________, __________ e __________, e proseguendo a volte sino a __________, mentre il correo, dietro di lui, trasportava, sulle proprie auto Renault Mégane blu e BMW 120i blu, targate __________, ed in un’occasione viaggiando con una vettura noleggiata appositamente, una media di circa 3 clandestini per viaggio,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 7 occasioni, di almeno 21 clandestini,

 

                        A.2.2.b.   il 28.08.2014 e il 01.09.2014, in entrata dall’Italia attraverso il valico di __________, prendendo contatto con __________ e con IM 4 affinché i due poi procedessero, come hanno poi fatto, nelle medesime modalità di cui al punto precedente (in modalità di “staffetta”, __________ con l’auto Renault grigia targata __________ e IM 4 con la BMW 120i blu targata __________), al trasporto di clandestini, dall’Italia, attraverso il valico di __________, e sino a __________,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 2 occasioni, di almeno 6 clandestini,

 

                            A.2.3.   nelle circostanze di cui al punto A.1.3., in correità con IM 2, effettuando a bordo della propria auto, la bonifica del territorio, in entrata dall’Italia, attraverso il valico di __________, e proseguendo a volte sino a __________, mentre il correo, dietro di lui, trasportava, sulle proprie autovetture Mercedes classe C 200 nera, Peugeot 207 grigia e Toyota Corolla grigia, targate __________, una media di circa 3 clandestini per viaggio,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 17 occasioni, di almeno 51 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se stesso e per il correo, un indebito profitto compreso fra CHF 9'010.00 e CHF 14'110.00;

                            A.2.4.   nelle circostanze di cui al punto A.1.4., in correità con __________, facilitato, nonché aiutato a preparare l’entrata in Svizzera, attraverso i valichi di __________, __________ e __________, di almeno 35 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se stesso e per il correo, un indebito profitto di almeno CHF 4’000.00;

segnatamente,

 

                        A.2.4.a.   nel periodo 12.06.2014-15.09.2014, effettuando a bordo della propria auto, la bonifica del territorio, in entrata dall’Italia, mentre il correo, dietro di lui, trasportava, sulle autovetture noleggiate per l’occasione, una media di circa 3 clandestini per viaggio,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 8 occasioni, di almeno 24 clandestini;

 

                        A.2.4.b.   il 27.06.2014, organizzando con il correo il trasporto di clandestini dalla Grecia fino al confine con la Germania, previo noleggio di un camper in Italia, viaggio non compiuto,

aiutato a preparare l’entrata in Svizzera di almeno 7 clandestini;

 

                         A.2.4.c.   il 15.09.2014 (giorno del fermo), organizzando, con il correo, un secondo trasporto di clandestini, dall’Italia sino al confine con la Germania, viaggio non compiuto a causa dell’arresto dei due,

aiutato a preparare l’entrata in Svizzera di 4 clandestini;

 

                               A.3.   infrazione alla LF sugli stranieri (inganno verso l’autorità)

per avere, in data 16.06.2014, a __________ e __________, in correità con __________, ingannato le autorità di esecuzione della Legge federale sugli stranieri fornendo dati falsi e facendo ottenere in questo modo, a __________, il 15.07.2015, il rilascio del permesso tipo B,

in particolare sottoscrivendo quale datore di lavoro, per conto della propria ditta individuale __________ la richiesta per il rilascio del permesso in favore di __________, come pure il contratto di assunzione del medesimo presso il proprio negozio; documenti nei quali veniva indicato, contrariamente al vero, un salario mensile nettamente superiode (CHF 2'700.00 circa) a quanto realmente retribuito (CHF 700.00), importo quest’ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il rilascio del permesso di dimora;

 

                               A.4.   delitto contro la LF sulle telecomunicazioni

per avere, nel periodo 2011 – settembre 2014, a __________ ed in altre imprecisate località del Ticino, in qualità di incaricato di compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni, quale rivenditore per la compagnia telefonica __________ AG, di __________, ripetutamente contraffatto o dissimulato informazioni, rispettivamente dato occasione ad altri, in specie a __________ detto __________, di contraffare o dissimulare informazioni,

e meglio tenendo in deposito, consegnando a terzi ed utilizzando ai fini del suo traffico illegale di clandestini, un imprecisato numero di carte SIM prepagate della __________, ma almeno 1’900, di cui sono state contraffatte e dissimulate le generalità degli intestatari, tutte attivate a persone inesistenti o di fantasia;

 

                               A.5.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, in data 15.09.2014, a __________, senza essere autorizzato, detenuto un quantitativo di circa 2 grammi di marijuana destinata al proprio consumo, rispettivamente nel corso del 2014, a __________, presso la stazione ferroviaria, acquistato da un ignoto venditore, per il proprio consumo, circa 2 grammi di marijuana;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 157 cifra 1 e 2 CP, art. 116 cifra 1 e cpv. 3 let. a e b LStr, art. 118 cpv. 1 LStr, art. 49 LTC e art. 19a LS

 

 

                                  B.   IM 2

 

                               B.1.   Usura (aggravata)

siccome ha fatto mestiere dell’usura,

 

per avere, nel periodo 20.05.2014 – 10.08.2014, tra __________, __________, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania, agendo congiuntamente a IM 1,

prendendo in consegna, in Italia, a scadenze irregolari, in 17 occasioni, una media di 3 clandestini, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, trasportandoli con le vetture a lui in uso, solitamente attraverso il valico doganale non presidiato di __________, sino perlopiù sino a __________, nelle modalità di cui al punto B.2.,

sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di almeno 51 clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste persone, in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,

ottenendo per sé e per il correo, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 530.00 e CHF 830.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada di CHF 360.00;

riuscendo così a guadagnare, per sé e per il correo, un importo complessivo compreso tra CHF 9'010.00 e CHF 14’110.00,

 

                               B.2.   infrazione alla LF sugli stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)

siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

 

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto B.1., agendo congiuntamente a IM 1,

facilitato l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia, attraverso il valico non presidiato di __________, in 17 occasioni, di almeno 51 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli, con le proprie autovetture (Mercedes Benz  classe C 200 nera, Peugeot 207 grigia e Toyota Corallo grigia, tutte targate __________) fino alla zona di confine con la Germania, perlopiù __________ e agevolando loro l’uscita dal valico pedonale, mentre il correo IM 1 procedeva alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il correo), sia in entrata dall’Italia che, a volte, sino a destinazione;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 157 cifra 1 e 2 CP, art. 116 cifra 1 e cpv. 3 let. a e b LStr,

 

 

                                  C.   __________

 

                               C.1.   Usura (aggravata)

siccome ha fatto mestiere dell’usura,

 

per avere, nel periodo 12.06.2014 – 15.09.2014, tra __________, __________, e la zona svizzera di confine con la Germania,

agendo congiuntamente a IM 1 nell’organizzare il trasporto dall’Italia (Zona di __________ e __________) e dalla Grecia, di almeno 35 clandestini provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, sino al confine svizzero con la Germania, nelle modalità di cui al punto C.2,

sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,

ottenendo, rispettivamente tentando di ottenere, per sé e per il correo, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo di almeno CHF 500.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada di CHF 360.00;

 

segnatamente,

 

                           C.1.1.   nel periodo 12.06.2014 – 15.09.2014, ottenuto CHF 4’000.00, per sé e per il correo IM 1, quale corrispettivo di 8 trasporti effettuati dall’Italia (__________e __________) e sino perlopiù a __________,

ottenendo, per sé e per il correo, da almeno 24 clandestini, un importo di denaro di almeno CHF 4'000.00;

 

                           C.1.2.   nonché, il 27.06.2014, organizzando con il correo IM 1 il viaggio in Grecia a bordo di un camper alfine di recuperare almeno 7 clandestini da portare direttamente in Germania, nonché il 15.09.2014 (giorno del fermo) organizzando un ulteriore trasporto di 4 clandestini che dovevano essere recuperati in Italia; viaggi in definitiva non compiuti,

tentato di ottenere, per sé e per il correo, da almeno 11 clandestini, un importo di denaro non meglio quantificato;

 

                               C.2.   infrazione alla LF sugli stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)

siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

 

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto C.1., agendo congiuntamente a IM 1,

facilitato nonché aiutato a preparare l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia, attraverso il valico non presidiato di __________, __________ e __________, in 10 occasioni, di almeno 35 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli, o organizzandone il trasporto, con le autovetture noleggiate per l’occasione, fino alla zona di confine con la Germania, perlopiù __________ e agevolando loro l’uscita dal valico pedonale, mentre il correo IM 1 procedeva, rispettivamente avrebbe proceduto, alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il correo), in entrata dall’Italia;

 

                               C.3.   infrazione alla LF sugli stranieri (inganno verso l’autorità)

per avere, in data 16.06.2014, a __________ e __________, in correità con IM 1, ingannato le autorità di esecuzione della Legge federale sugli stranieri fornendo dati falsi e riuscendo, in questo modo, ad ottenere, il 15.07.2015, il rilascio in suo favore del permesso tipo B,

in particolare sottoscrivendo quale futuro dipendente della ditta individuale __________, unitamente al datore di lavoro IM 1, la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno tipo B, come pure il contratto di assunzione; documenti nei quali veniva indicato, contrariamente al vero, un salario mensile nettamente superiore (CHF 2'700.00 circa) a quanto realmente retribuito (CHF 700.00), importo quest’ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il rilascio del permesso di dimora;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 157 cifra 2 CP, art. 116 cifra 1 e cpv. 3 let. a e b LStr e art. 118 cpv. 1 LStr;

 

 

                                  D.   IM 3

 

                               D.1.   Usura (aggravata)

siccome ha fatto mestiere dell’usura,

 

per avere, nel periodo settembre 2013-agosto 2014, tra Milano, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania, agendo congiuntamente a IM 1,

prendendo in consegna, in Italia, a scadenze irregolari, in 10 occasioni,  una media di 3 clandestini provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi e trasportandoli con la vettura a lui in uso, solitamente attraverso i valichi doganali non presidiati di __________ e __________, sino perlopiù sino a __________, nelle modalità di cui al punto D.2.,

sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di circa 30 clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,

ottenendo per sé e per il correo, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 590.00 e CHF 890.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada di CHF 360.00;

riuscendo così a guadagnare, per sé e per il correo, un importo complessivo compreso tra CHF 5’900.00 e CHF 8’900.00,

 

                               D.2.   infrazione alla LF sugli stranieri –  aggravata (indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)

siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

 

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto D.1., agendo congiuntamente a IM 1,

facilitato l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia, attraverso i valichi non presidiati di __________ e __________, in 10 occasioni, di almeno 30 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli, con la propria autovettura Alfa Romeo 147 bianca targata __________, fino alla zona di confine con la Germania, perlopiù Kreuzlingen e agevolando loro l’uscita dal valico pedonale, mentre il correo IM 1 procedeva alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il correo), sia in entrata dall’Italia che, a volte, sino a destinazione;

 

 

                                  E.   IM 4

 

                               E.1.   Usura (aggravata)

siccome ha fatto mestiere dell’usura,

 

per avere, nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra __________, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania, agendo congiuntamente a IM 1,

prendendo in consegna, in Italia, a scadenze irregolari, in 9 occasioni, una media di 3 clandestini, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, e trasportandoli con le vetture a lui in uso, solitamente attraverso i valichi doganali non presidiati di __________, __________ e __________, sino perlopiù sino a __________, nelle modalità di cui al punto E.2.,

sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di circa 27 clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,

ottenendo per sé e per il correo, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF 800.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada di CHF 360.00;

riuscendo così a guadagnare, per sé e per il correo, un importo complessivo compreso tra CHF 4’500.00 e CHF 7’200.00;

 

                               E.2.   infrazione alla LF sugli stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)

siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

 

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto E.1., agendo congiuntamente a IM 1,

facilitato l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia, attraverso i valichi non presidiati di __________, __________ e __________, in 9 occasioni, di almeno 27 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli con le proprie autovetture, Renault Mégane blu e BMW 120, targate __________, nonché in un’occasione con un’auto noleggiata appositamente, fino alla zona di confine con la Germania, perlopiù __________ e agevolando loro l’uscita dal valico pedonale, mentre il correo IM 1, rispettivamente __________, procedeva alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il correo), sia in entrata dall’Italia che, a volte, sino a destinazione.

 

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’avv. __________, difensore d’ufficio dell’imputato __________;

                                     -   l’imputato IM 3, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

                                     -   l’imputato IM 4, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua persiana, __________.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento:

 

mercoledì 04.11.2015, dalle ore 09:38 alle ore 18:08,

giovedì 05.11.2015, dalle ore 09:36 alle ore 16:55.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                 I.   Verbale del dibattimento

 

Il Presidente constata l’assenza dell’imputato __________, preannunciata telefonicamente dalla sua patrocinatrice il 3 novembre 2015.

Il Presidente, posto che vi è un imputato in detenzione, chiede alle parti se sono d’accordo di disgiungere il procedimento nei confronti di __________ ai sensi dell’art. 30 CPP e di procedere al dibattimento per quanto riguarda gli altri imputati.

PP: Non mi oppongo alla disgiunzione.

Avv. DF 1: Non mi oppongo alla disgiunzione.

Avv. __________: Non mi oppongo alla disgiunzione.

Avv. DUF 1: Non mi oppongo alla disgiunzione.

Avv. DUF 2: Non mi oppongo alla disgiunzione.

Avv. DUF 3: Non mi oppongo alla disgiunzione.

 

Il Presidente constata che l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata dell’11 settembre 2015 (doc. TPC 4). L’imputato non ha presentato giustificazioni per la sua assenza.

L’avv. __________ comunica di non essere riuscita a contattare l’imputato, ma unicamente la moglie, la quale ha comunicato che egli si trova in America per un funerale e tornerà presumibilmente a gennaio 2016. Comunica inoltre che la moglie dell’imputato ha dichiarato che lo stesso non era a conoscenza dell’odierno dibattimento, nonostante la citazione gli sia stata da lei trasmessa.

In tali condizioni, non potendosi procedere direttamente al giudizio in contumacia, si deve, giusta l’art. 366 CPP, far luogo ad una nuova udienza, previa nuova citazione.

L’avv. __________ viene congedata.

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:

                                     -   per quanto riguarda l’imputato IM 1, il punto A dell’atto d’accusa relativo ai suoi dati personali è modificato nel senso che l’avv. DF 1 è suo difensore di fiducia e non d’ufficio;

                                     -   i punti A.1 e C.1 dell’atto d’accusa sono modificati nel senso che l’usura aggravata è in parte tentata;

                                     -   il titolo dei punti A.2, B.2, C.2, D.2 e E.2 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il reato è quello di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali;

                                     -   parimenti, il titolo dei punti A.3 e C.3 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il reato è quello di inganno nei confronti delle autorità;

                                     -   il punto A.2.2 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che i clandestini trasportati sono 27, e non 28, come risulta dal punto A.1.2 dell’atto d’accusa e dalle dichiarazioni dell’imputato;

                                     -   il punto A.4 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il delitto contro la LF sulle telecomunicazioni è ripetuto;

                                     -   parimenti, il punto A.5 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti è ripetuta.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste modifiche.

 

Per quanto riguarda i fatti imputati ad IM 1 al punto A.5. dell’atto d’accusa, il Presidente propone alle parti di prospettare anche il reato di cui all’art. 19b LStup, ripetuto.

Le parti si dichiarano d’accordo.

 

 

                                   II.   Dispositivo questioni pregiudiziali

 

richiamato l’art. 30 CPP;

 

                                         ordina

                                        

                                   1.   Il procedimento a carico di __________ è disgiunto dal procedimento concernente l’atto d’accusa 59/2015 del 19 maggio 2015.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

 

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone l’accento sul fatto che gli sfruttatori degli immigranti costituiscono una vera propria impresa multinazionale per fini illeciti di lucro. La stabilità e l’adeguatezza della struttura sono quindi condizioni imprescindibili. Si tratta di un’organizzazione criminale che è inoltre diventata dispensatrice di speranza. Nel caso specifico è emersa la piena operatività di un organismo fortemente strutturato di carattere transnazionale e gestito soprattutto da cittadini stranieri, la quale approfitta scientemente delle condizioni disperate dei clandestini. Nello specifico la narrazione dei migranti trasportati e il modus operandi rilevato delinea in modo uniforme tutti i passaggi dei trasporti. I migranti vengono caricati nella zona interessata e trasportati a tappe in Europa occidentale passando dai Balcani. Le condizioni di viaggio sono incivili, spesso viaggiano su camion e altri mezzi pesanti, senza approvvigionamento di cibo e acqua. Vengono utilizzate persone esperte che con le loro autovetture effettuano il trasporto. Il passaggio sul territorio svizzero avviene tramite più autovetture con la modalità della “staffetta”. A mente dell’accusa è emersa la piena partecipazione a detta attività criminosa da parte di tutti gli imputati.

Il PP riassume le circostanze dell’arresto degli imputati.

Sottolinea che l’organizzazione criminale nel caso di specie era gestita da IM 1, il quale si è occupato di tutto l’aspetto organizzativo, era in contatto con i passatori italiani e anche con le persone di riferimento in Grecia e si occupava della bonifica del territorio. Per lui, con lui e su sue indicazioni, suoi amici e conoscenti hanno trasportato i migranti in Svizzera. Si è infatti potuto vedere che, nonostante il fermo di IM 2, il traffico non si è fermato, ma si è arrestato unicamente con l’arresto del capo, ovvero IM 1.

 

Quanto al diritto, rileva che è pacificamente dato il reato di infrazione alla LF sugli stranieri, avendo gli imputati facilitato l’entrata e il transito in Svizzera di cittadini stranieri, consapevoli del fatto che questi ultimi non avrebbero potuto entrare legalmente nel nostro paese, siccome sprovvisti dei necessari documenti; gli imputati hanno agito a scopo di lucro e pure nell’ambito di un’organizzazione dedita a questo traffico.

 

A mente dell’accusa è dato anche il reato di usura. Gli imputati erano ben consapevoli delle condizioni in cui versavano i clandestini. Il TF ha ritenuto questo reato a partire già da una maggiorazione del 20/25% del prezzo di mercato (DTF 92 IV 132). Il guadagno di IM 1 e dei suoi correi va comparato al prezzo abituale del viaggio in taxi. Il loro guadagno è stato quantificato in un importo per viaggio tra CHF 500.00 e 890.00, mentre il viaggio in taxi si aggira attorno a CHF 360.00, con il che risulta maggiorato di ben oltre il 20/25% preteso dalla giurisprudenza. Il PP sottolinea che l’accertamento dell’accusa è ufficiale ed è stato effettuato dalle Guardie di confine. Abbondanzialmente rileva che i clandestini avrebbero viaggiato con i mezzi pubblici e non con il taxi ed in ogni caso, anche se avessero preso un taxi, avrebbero viaggiato in gruppo e quindi il prezzo sarebbe stato diviso tra loro.

Gli imputati non potevano ignorare la condizione di vulnerabilità dei migranti, ignoranti delle leggi e della lingua, i quali non sapevano dove si trovavano. Stato di bisogno che risiede principalmente nella loro condizione di illegalità, posto che gli stessi non erano in possesso dei necessari documenti per entrare in Svizzera.

Tutti gli imputati sapevano peraltro che quanto da loro percepito era solo una parte di quanto i clandestini dovevano pagare.

Vi è pure l’aggravante del mestiere, siccome hanno eseguito l’attività in modo reiterato, alla stregua di una professione.

 

Per quanto riguarda il delitto contro la LF sulle telecomunicazioni, rileva che IM 1 ha disatteso l’ordinaria procedura per l’attivazione delle carte SIM.

 

Il PP sottolinea che IM 1 contesta innanzitutto il viaggio effettuato in Grecia, finalizzato all’organizzazione di altri trasporti di clandestini, ma il coimputato IM 2, in condizioni di assenza di pericolo di collusione, ha riferito di avere saputo che IM 1 era andato in Grecia per trovare altri clandestini da trasportare, dichiarazioni che ha confermato ancora in aula. __________ ha confermato il dire di IM 2 e sarebbe stato proprio lui a doversi recare in Grecia su indicazioni di IM 1. La data del previsto noleggio del camper collega quella finta vacanza con il viaggio che avrebbe dovuto intraprendere __________ in Grecia al fine di recuperare i clandestini.

 

IM 1 contesta pure di avere sottoscritto un contratto di impiego fittizio e la relativa richiesta di permesso B per __________, affermando di avere invero sottoscritto altri documenti. __________ ha ammesso che il contenuto del contratto era falso, siccome il salario indicato non corrispondeva al salario effettivamente pattuito e ricevuto; ha pure ammesso che questi documenti sono stati redatti per ottenere il permesso B. Anche il contabile ha dichiarato di avere redatto questi documenti su incarico di IM 1. Non vi è motivo per non credere al correo – il quale con le sue dichiarazioni ha aggravato la sua situazione processuale – e al teste, mentre IM 1 ha rilasciato dichiarazioni poco lineari e contradditorie in corso d’inchiesta.

 

Il PP sottolinea che IM 1 ha inizialmente negato ogni addebito e, quando infine ha ammesso un suo coinvolgimento, ha tentato comunque di minimizzare le sue responsabilità, addossando il ruolo di capo ad IM 2 e pure a __________. Per finire ha ammesso ciò che non poteva negare, nulla di più, mentre per quanto riguarda altre emergenze istruttorie egli non le ha spiegate, motivo per cui non gli si può credere. Egli non ha neppure saputo spiegare gli invii di denaro da e a suo nome e non ha dato indicazioni utili in merito all’indicazione dei passatori italiani, che ben conosceva.

 

Le risultanze dell’inchiesta hanno dimostrato bene il suo ruolo di capo e promotore nell’ambito dell’organizzazione nella quale ha agito. Tanti sono gli indizi che corroborano il ruolo apicale di IM 1. Innanzitutto vi è il precedente specifico, che dimostra la conoscenza, già a quel tempo, delle persone ai vertici dell’organizzazione. Le modalità organizzative di allora sono identiche a quelle adottate dal quartetto in aula. Già a quell’epoca le autorità germaniche lo avevano indicato come organizzatore del traffico. Vi è poi il suo ruolo di staffettista, ovvero la persona che corre meno rischi e rimane nell’ombra, mantenendo però il controllo sulla situazione. IM 1 era presente in occasione di tutti i viaggi, era lui a reclutare il personale necessario per i viaggi in Svizzera ed è stato lui a mostrare ai correi la strada per raggiungere __________, valico da lui utilizzato anche nel 2010. Era lui che pagava le auto noleggiate, forniva ai passatori le carte SIM della __________ ed è impressionante come solo nel periodo di 6 mesi sono confluite un centinaio di schede Sim della __________. Era lui ad essere in contatto con i correi italiani, di uno dei quali dichiara addirittura di conoscere il numero a memoria. Nel VI PP di cui all’AI 122, p. 11 ammette anche che gli italiani gli avevano chiesto di recuperare il documento falso di una dei clandestini. Era IM 1 che pagava i singoli passatori. Il viaggio in Grecia del giugno scorso è un ulteriore indizio del suo ruolo di prim’ordine. Non si può credergli quando tenta di affibbiare il ruolo di capo a __________ e IM 2. È infatti pacifico che ha assunto __________ al solo scopo di farlo lavorare come passatore. Nel corso di una telefonata è stato IM 1 a far pervenire a __________ il numero di uno dei correi a __________ ed è stato __________ a pagargli i costi del noleggio dell’auto. Quanto ad IM 2, dal materiale probatorio non risulta che fosse in contatto coi correi in Italia e il suo intervento è avvenuto dopo che il traffico aveva già avuto il suo inizio.

Per IM 1 vi è poi il lungo periodo delinquenziale in cui ha agito. Nemmeno l’arresto del correo lo ha fatto desistere dall’attività illegale.

 

Per quanto riguarda IM 2, IM 3 e IM 4, il PP rileva che, dopo una reticenza iniziale, gli stessi hanno ammesso i fatti. Tutti hanno dichiarato di avere agito siccome si trovavano in difficoltà economiche.

 

Per quel che ne è della commisurazione della pena, ritiene che la colpa degli imputati sia grave. Il movente è quello di lucro e come tale particolarmente egoistico e riprovevole.

 

Conclude chiedendo, per IM 1, una pena detentiva di 4 (quattro) anni e una pena pecuniaria di 140 aliquote giornaliere, nonché una multa di CHF 300.00 (trecento), per IM 2 una pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa, vista l’assenza di precedenti, ma con un periodo di prova di 3 (tre) anni e una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere, per IM 3 17 (diciassette) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 3 (tre) anni nonché una pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere e IM 4, in fine, una pena detentiva di 16 (sedici) mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale e una pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere, lasciando alla Corte la valutazione dell’importo delle singole aliquote;

 

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: gli orrori che i migranti devono sopportare sono sotto gli occhi di tutti, ma gli imputati non sono le persone che hanno fatto passare loro queste vicissitudini. Non sono quelli che li fanno viaggiare nei camion o sui barconi, lasciandoli senza cibo e acqua.

A mente della difesa bisogna basarsi sui fatti. E fatto è che IM 1 bonificava il territorio, normalmente si fermava a __________, percepiva personalmente CHF 200.00 a viaggio e CHF 400.00 più rimborso spese se si recava fino a __________, circostanza confermata anche da IM 3. Complessivamente egli ha quindi guadagnato circa CHF 10'000.00, che si tramutano in un guadagno netto inferiore. Il resto del contenuto dell’atto d’accusa sul reato principale rimane semplice ipotesi.

La difesa di IM 1 sottolinea che gli imputati non percepivano soldi direttamente dai clandestini, ma venivano loro stessi sfruttati dagli altri passatori, i soldi che hanno guadagnato erano poco o niente per confronto al rischio corso. Nessuno dei clandestini ha infatti dichiarato di avere consegnato loro altri soldi. Essi non facevano quindi parte di questa organizzazione criminale, ma sono l’ultima ruota del carro e dei CHF 15'000.00 pagati dai clandestini hanno percepito una minima parte.

 

Quanto al ruolo di IM 1 come capo, il difensore fa rimarcare che il suo assistito non nega di avere introdotto al traffico IM 3 e IM 4 e neppure nega che principalmente è stato lui a ricevere le telefonate dei passatori italiani. Nega per contro di avere coinvolto IM 2 e __________, i quali stanno entrambi facendo lo scarica barile. IM 1 è stato l’unico a rivelare viaggi di cui il MP non era a conoscenza.

A mente della difesa di IM 1, il processo di oggi è da considerarsi in parte indiziario e va quindi applicato il principio in dubio pro reo. Non vi sono sufficienti indizi dell’appartenenza di IM 1 ad un’organizzazione criminale, egli era piuttosto l’ultima ruota del carro, anche se tra i qui imputati era lui a fare da referente. Per quanto riguarda il viaggio in Grecia, rileva che gli imputati si sono recati ad __________ e non ad esempio a __________, dove solitamente transitano i clandestini. Concreti indizi che IM 1 abbia guadagnato molti soldi, in fine, non ve ne sono.

 

Quanto all’accusa principale di usura, il difensore rileva che lo stesso prevede la conclusione di un contratto, cosa che i coimputati, che seguivano le istruzioni dall’alto, non hanno fatto. Il contratto è stato concluso molto lontano e molto tempo prima dagli organizzatori dei viaggi da cui i qui imputati hanno poi ricevuto i loro soldi.

A mente della difesa, inoltre, la tariffa di CHF 360.00 per un viaggio da __________ a __________ non è minimamente credibile, potendo un simile viaggio costare fino a Euro 750.00. Ne consegue che di usura proprio non si può parlare. Per quanto riguarda il dato raccolto dalla Corte, va considerato che il viaggio fino a __________ è lungo un 20% in più di quello fino a __________, per cui si raggiunge un prezzo intorno ai CHF 800.00. Il reato di usura deve quindi cadere, siccome non si attaglia alla presente fattispecie.

 

Il punto A.2 dell’atto d’accusa non è contestato, eccezion fatta per i punti A.2.4.b e A.2.4.c.

Per quanto riguarda il viaggio in Grecia, in virtù del principio in dubio pro reo, non vi sono sufficienti indizi.

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’altro viaggio del giorno dell’arresto, si tratta di atti preparatori, i quali per l’art. 116 LStr non sono punibili.

 

Quanto all’imputazione di cui al punto A.3 dell’atto d’accusa, rileva che la firma sul formulario non è quella di IM 1 e non è minimamente simile alla sua. Sottolinea inoltre che a __________ conviene non dire che è stato egli stesso a falsificare il contratto e la domanda di permesso.

 

Per quanto riguarda il delitto contro la LTC e la contravvenzione alla LStup, rileva unicamente che IM 1 è stato il “proverbiale fesso”, siccome era __________ a guadagnarci, se veniva effettuata una ricarica.

 

Quo alla commisurazione della pena, contesta che IM 1 non abbia collaborato: egli infatti non ha detto solo quello che si aspettava il MP, ma è andato oltre, rilasciando dichiarazioni spontanee, mentre ad esempio IM 2 ha confermato unicamente quello che gli veniva contestato. Ancora deve essere considerata in suo favore, a mente della difesa, la sua difficoltà economica, la sua effettiva incensuratezza e la durata della carcerazione subita.

 

Avuto riguardo a ciò, conclude chiedendo, in via principale, una pena detentiva di 12 (dodici) mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale e, quale subordinata, che la pena proposta dalla pubblica accusa venga ridotta in maniera da non eccedere i 28 (ventotto) mesi, di cui al massimo la metà da espiare;

 

                                     -   l’avvDUF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone l’accento sulla situazione famigliare e lavorativa del suo assistito al momento dei fatti, sottolineando che nell’aprile del 2014 egli ha ricevuto disdetta dal datore di lavoro e si è quindi iscritto alla disoccupazione, dovendo mantenere, con i CHF 1'200.00 percepiti, sé stesso, la moglie incinta e la figlia avuta da un precedente matrimonio. Il __________ è nata la seconda figlia __________. A seguito della carcerazione IM 2 è rientrato in disoccupazione ed in seguito in assistenza. La moglie dell’imputato è ora incinta della seconda bambina. La moglie e le figlie hanno pendenti le domande del permesso B e sono considerate rifugiate. Da quando è uscito dal carcere, IM 2 ha fortemente cercato un lavoro, ma non è riuscito a trovare nulla, perché non ha con sé il permesso B, che ha dovuto consegnare al PP quale misura sostitutiva dell’arresto, circostanza che ne impedisce il rinnovo. Durante la disoccupazione ha lavorato come volontario presso la __________ ed a breve inizierà a frequentare dei corsi, uno di italiano e uno di aiutante sanitario, ciò che significa che ha tutta l’intenzione di integrarsi. IM 2 non ha debiti e confida di trovare un lavoro non appena potrà procedere al rinnovo del permesso B. Egli vuole rimanere in Svizzera, anche considerato il fatto che ad oggi è riuscito a far sì che tutti i membri della sua famiglia possano stare con lui. IM 2 è incensurato e non ha mai avuto problemi con la giustizia. Ciò che lo ha spinto a compiere i fatti a lui contestati, è la situazione di forte difficoltà economica.

 

Quanto al diritto, la difesa contesta il reato di usura, rilevando che IM 2 non ha mai stretto personalmente un accordo con i clandestini, ma agiva sulla base di un accordo preso esclusivamente con IM 1, il quale gli forniva tutte le istruzioni e lo pagava per i viaggi. Egli non ha sfruttato lo stato di bisogno dei clandestini, ma in più occasioni ha offerto loro cibo e da bere per aiutarli. Era semplicemente un passatore e non trasportava i clandestini in stato di deprivazione. I suoi guadagni sono esegui ed egli non può essere ritenuto responsabile per i soldi che i clandestini dovevano pagare complessivamente per giungere dal loro paese. IM 2 riceveva CHF 110.00 per clandestino trasportato e quindi Euro 270.00 per ogni viaggio di molte ore, guadagnando per sé CHF 5’5562.00. A mente della difesa, l’esiguità di tali importi è sconcertante, tenendo conto del grandissimo rischio corso. Contesta inoltre l’attendibilità del prezzo di CHF 360.00 fornito dalla PP per il tratto __________ -__________ in taxi, affermando che il prezzo per un simile trasporto è di CHF 705.00. Tenuto conto della maggiorazione del 20/25% che la giurisprudenza considera requisito essenziale del reato di usura, l’importo che ha guadagnato IM 2 si situa nettamente al di sotto e IM 2 nulla sapeva del guadagno di IM 1.

Alla luce di quanto esposto, chiede quindi il proscioglimento dall’imputazione di usura aggravata.

 

Sottolinea inoltre che va tenuto conto dello stato continuo di subordinazione di IM 2 nei confronti di IM 1. Il fatto che IM 1 tenti di accollare le proprie colpe a IM 2 è smentito dalle prove e dalle dichiarazioni di tutti gli imputati, i quali avevano tutti come unico referente IM 1 e solo da questi ricevevano il compenso. IM 1 si comportava da capo perché era il capo. Solo IM 1 aveva i contatti con i passatori in Italia, e non IM 2. L’attività di IM 2 era chiaramente sottopagata e pagata a lui meno che ad altri; IM 3 ad esempio riceveva CHF 130.00 a clandestino, mentre IM 2 unicamente CHF 110.00. IM 2 non conosceva la reale portata di quello che stava facendo e non aveva conoscenze dell’ordinamento giuridico svizzero.

 

Quanto alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto del suo ruolo subordinato a quello di IM 1. Occorre inoltre considerare che l’attività illecita svolta da IM 2 è stata svolta per sostenere economicamente la propria famiglia, che si è svolta su un brevissimo arco di tempo (3 mesi) e che IM 2 ignorava le norme previste dall’ordinamento giuridico svizzero. IM 2 ha collaborato quasi sin da subito, esitando inizialmente solo per paura di ritorsioni, dopo essere stato minacciato da IM 1. Ha ampiamente collaborato fornendo date, nomi e luoghi. Egli sta tentando di trovare lavoro e frequenterà dei corsi proprio a questo fine.

Per quanto riguarda la prognosi futura, l’imputato intende trovare un lavoro al più presto e prendersi cura della famiglia, la quale dipende totalmente da lui, ed ha troncato qualsiasi rapporto con le altre persone coinvolte nel traffico di clandestini. Non ha precedenti penali.

 

Conclude chiedendo che IM 2 venga condannato ad una pena detentiva minima per l’infrazione alla LF sugli stranieri, da porre al beneficio della sospensione condizionale e che gli vengano restituiti i documenti consegnati alla PP quale misura sostitutiva dell’arresto;

 

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata ripercorre la vita precedente del suo assistito, ponendo l’accento sulle difficoltà finanziare in cui si trovava al momento dell’arresto ed evidenziando il fatto che egli ha deciso di delinquere non per un capriccio personale, ma per far fronte ai costi della vita.

 

Per quanto riguarda l’accertamento dei fatti, a mente della difesa occorre rimarcare che IM 3 ha da subito fornito piena collaborazione. È inoltre doveroso ricordare che per il trasporto dei clandestini egli ha percepito CHF 4'440.00 al massimo quale compenso lordo,  dal quale vanno dedotti i costi per la benzina e per il cibo acquistato per i clandestini. I viaggi sono avvenuti sporadicamente e non con cadenza regolare.

 

A mente della difesa non sussistono i presupposti del reato di usura, né nella sua forma semplice né in quella aggravata. Per quanto riguarda l’aggravante del mestiere, sottolinea che IM 3 aveva un’attività lavorativa per 4 giorni alla settimana e non si può quindi dire che il reddito conseguito tramite l’attività di passatore sia una parte importante dei suoi introiti. Non vi è nessuna regolarità nei trasporti, non sono state conseguite cifre rilevanti e neppure regolari ed i trasporti da lui effettuati non assurgono quindi neppure ad attività accessoria. Evidenzia altresì che l’accusato stesso aveva comunicato a IM 1 di non voler più effettuare alcun trasporto, circostanza, quest’ultima, confermato pure da IM 1. L’imputato non aveva nessuna volontà di accompagnare l’attività illecita a quella lavorativa.

Difetta inoltre, a mente della difesa, la sproporzione tra prestazione e controprestazione, siccome bisogna tenere conto del mercato reale. Cita a questo proposito i parametri della STF 6S_6/2007. La cifra rilevata dall’accusa non si fonda sull’analisi del mercato e non è  compito delle Guardie di confine fare una tale analisi. Inoltre, l’imputato risponde soltanto delle proprie azioni e non anche di quelle altrui. Egli non ha preteso null’altro dai clandestini.

 

Per quanto attiene all’infrazione alla LF sugli stranieri, il reato è ammesso.

 

Per quel che ne è della commisurazione della pena, la colpa dell’imputato può essere ritenuta di media gravità. Egli ha fornito una piena collaborazione sin dall’inizio dell’inchiesta ed ha mostrato sincero pentimento, avendo spontaneamente sospeso l’attività di passatore.

 

La difesa di IM 3 conclude chiedendo, in via principale, la condanna ad una pena pecuniaria di al massimo 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 40.00 (quaranta) cadauna e, subordinatamente, ad una pena pecuniaria che non ecceda le 250 (duecentocinquanta) aliquote giornaliere da CHF 40.00 (quaranta) cadauna.

Chiede inoltre che la pena pecuniaria sia posta al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 (due) anni, rilevando che l’accusato è incensurato, ha compreso di avere sbagliato ed ha arrestato l’attività prima dell’intervento della magistratura;

 

                                     -   l’avv. DUF 3, difensore dell’imputato IM 4, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sottolinea che le organizzazioni criminose che sfruttano lo stato di bisogno di queste persone ben si guardano dall’essere implicate nelle vicende giudiziarie che oggi ci occupano e che il ruolo del passatore spicciolo è molto più vicino alla realtà dei clandestini costretti a scappare piuttosto che a quello dell’organizzazione criminosa. Lo spicciolo passatore non conosce l’organizzazione criminosa ed i guadagni realmente da essa conseguiti. In un simile contesto occorre valutare l’agire dell’imputato, il quale riveste appunto il ruolo del passatore spicciolo.

 

La difesa sottolinea che l’inserimento di IM 4 nel mondo del lavoro è risultato molto difficoltoso, al punto da dover richiedere l’assistenza. Ciò unitamente al fallimento del suo matrimonio l’ha portato a doversi sottoporre durevolmente ad un trattamento medicamentoso psichiatrico. IM 4, con la commissione dei reati di cui si trova oggi a rispondere, desiderava uscire da una condizione permanente di indigenza ed il suo scopo non era certo quello di lucrare.

 

Il reato di infrazione alla LF sugli stranieri non è contestato. IM 4 ha attivamente collaborato con gli inquirenti ed ha ammesso quasi subito le proprie responsabilità.

Il suo ruolo è stato quello di semplice esecutore materiale del trasporto, su continua e costante supervisione di IM 1, il quale lo ha reclutato ed ha deciso la sua retribuzione. IM 4 non era al corrente di nulla, non aveva alcun ruolo decisivo, ma eseguiva unicamente le indicazioni di IM 1. In alcun momento egli ha pensato o voluto sfruttare lo stato di bisogno dei clandestini; anzi, gli era stato detto che il trasporto avrebbe permesso a queste persone di avere una nuova vita.

 

A mente della difesa non regge il capo di imputazione per il reato di usura aggravata. Dal profilo oggettivo difetta l’elemento della manifesta sproporzione tra le prestazioni scambiate, di fatto egli ha percepito unicamente CHF 2'115.00 e non può essergli imputato il maggior guadagno percepito dagli imputati, a causa del suo ruolo marginale. Le ricerche effettuate dalla PP e dalla Corte in merito al prezzo del taxi da __________ a __________ verte su un prezzo che può essere considerato minimo, posto che si tratta di compagnie low cost. Va poi considerato il rischio corso dall’autore. Dal punto di vista soggettivo, IM 4 – sebbene fosse al corrente che i clandestini non avevano documenti –non ha mai voluto o accettato il rischio di sfruttare la loro situazione di debolezza per ottenere un guadagno manifestamente sproporzionato, egli non conosceva l’importo che i clandestini dovevano complessivamente pagare per il loro viaggio e non sapeva quanto guadagnavano i suoi correi. Non aveva neppure piena coscienza del reale stato di bisogno dei clandestini. IM 4 non ha mai potuto considerare come eccessivo il compenso di CHF 100.00 da lui percepito per clandestino, nemmeno per dolo eventuale. Inoltre il prezzo da lui ricevuto non si discosta sufficientemente dal reale costo di mercato, come richiesto dalla giurisprudenza.

 

Quanto alla commisurazione della pena, è indubbio che le sue difficoltà finanziarie ed i suoi problemi di salute hanno avuto un ruolo determinante sulla commissione dei reati, in cui egli ha rivestito un ruolo estremamente marginale. Anche IM 4 nella sua piccola realtà si trovava in uno stato di indigenza, si è limitato a delinquere il minimo necessario per potersi sostentare interrompendo il suo agire di sua spontanea volontà e non ha mai agito per arricchirsi, ciò che depone per una colpa lieve.

IM 4 è incensurato e ha fornito una piena collaborazione, la prognosi, a mente della difesa, è quindi positiva.

 

Alla luce di quanto esposto, chiede quindi, in via principale, una cospicua riduzione della pena richiesta dalla pubblica accusa, che non superi i 6 (sei) mesi di detenzione sospesi condizionalmente nella misura più estesa. In via subordinata, postula che la pena detentiva non superi i 12 (dodici) mesi di detenzione con sospensione condizionale nella misura più estesa. Chiede in fine che al suo assistito non venga comminata alcuna pena pecuniaria, in considerazione della sua situazione di indigenza e, subordinatamente, che l’eventuale pena pecuniaria sia posta al beneficio della sospensione condizionale;

 

                                     -   il Procuratore pubblico in replica: le difese censurano, a torto, il fatto che non sono stati i qui imputati a concludere il contratto, motivo per cui difetterebbe l’usura. Gli imputati hanno agito quali correi nell’ambito di una banda, indipendentemente dal luogo in cui i clandestini hanno consegnato il denaro e da chi i correi lo hanno ricevuto. Il concetto, sottolinea l’accusa, è quello dell’azione condivisa, correità che presuppone una decisione comune che può risultare da atti concludenti e non presuppone che il correo partecipi all’ideazione del progetto, ma egli può aderirvi in seguito (DTF 120 IV 17). Il ruolo degli imputati era fondamentale perché garantivano il trasporto sulla tratta finale del viaggio. Tutti sapevano o potevano immaginare che il trasporto non si esauriva con il loro contributo: la maggior parte di loro lo sapevano perché hanno fatto essi stessi il medesimo viaggio e, per quanto riguarda IM 4, anch’egli non poteva non saperlo perché non vi era solo IM 1 coinvolto nel traffico, ma anche lo zio, IM 3. Gli stessi clandestini sapevano di essersi messi a disposizione di un’impresa che per mestiere trasporta a scopo di lucro i migranti. Nessuno, comunque, ha contestato che quanto ricevuto dagli imputati era parte di quanto pagato dai clandestini.

Le difese hanno poi effettuato il calcolo sulla base della retribuzione del solo passatore, dimenticando che i passatori hanno permesso anche al correo IM 1 di ottenere il suo guadagno e il disposto dell’usura indica che il guadagno può essere ottenuto anche per terzi e non solo per sé. Neppure si sono confrontate le difese con l’importo massimo dell’atto d’accusa, per i casi in cui IM 1 effettuava la staffetta fino a destinazione. Se poi si tiene conto delle dichiarazioni di IM 3, secondo cui egli prendeva CHF 200.00 a clandestino, si arriva ad oltre CHF 1'000.00 con l’importo di IM 1. Inoltre, se bisogna fare il paragone bisogna detrarre il prezzo della benzina anche dai costi dei normali taxi.

Per IM 1 il tentativo è senz’altro dato, siccome i migranti che dovevano essere trasportati erano già presenti a casa di __________;

 

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica: il reato di usura non è un reato continuato, che dura per tutta la tratta dei clandestini, ma inizia e finisce con la conclusione del contratto. Per poter dire che i coimputati possono essere coinvolti nel traffico che parte da lontano, sussistono unicamente degli indizi, ma nessuna prova concreta. Non sappiamo quindi quali sono i veri rapporti tra IM 1 e i membri di questa organizzazione criminale. Non sappiamo nemmeno se i coimputati sono gli unici ad avere effettuato questi trasporti, anzi, l’impressione è che i passatori italiani si rivolgevano a più persone di questo tipo. Non vi è alcuna prova che i qui imputati siano membri dell’organizzazione e debbano quindi sopportare il loro agire. Il contratto è stato concluso prima ancora che loro iniziassero ad effettuare i trasporti.

Da ultimo, per quanto riguarda il punto 1.4.a, i migranti erano pronti alla partenza, ma non erano ancora partiti. Facendo il confronto con la rapina, il fatto che gli imputati abbiano già preparato l’auto con le armi non è ancora un tentativo, ma ciò vi è solo quando la banda è partita, mentre nelle fasi precedenti si tratta unicamente di atti preparatori.

 


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Premessa

 

                                   1.   La presente motivazione concerne unicamente IM 1, ritenuto che i coimputati IM 2, condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi ed alla pena pecuniaria di CHF 500.00 (cinquecento), IM 3, condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi cumulata con la pena pecuniaria di CHF 1’200.00 (milleduecento) e IM 4, condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi ed alla pena pecuniaria di CHF 300.00 (trecento), non hanno formulato annuncio d’appello. La di loro posizione verrà pertanto evocata unicamente nella misura in cui necessaria al fine di definire le responsabilità di IM 1.

 

 

                                   II)   Questione pregiudiziale

 

                                   2.   In entrata di dibattimento il Presidente ha constatato l’assenza dell’imputato __________, preannunciata telefonicamente dalla sua patrocinatrice il 3 novembre 2015.

Con l’accordo delle parti, il procedimento nei confronti di __________ è quindi stato disgiunto dal procedimento concernente l’atto d’accusa 59/2015 del 19 maggio 2015 (dispositivo delle questioni pregiudiziali 04.11.2015, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Considerato che __________ è stato regolarmente citato con lettera raccomandata dell’11 settembre 2015 (doc. TPC 4) e non ha presentato giustificazioni per la sua assenza, non potendosi procedere direttamente al giudizio in contumacia, giusta l’art. 366 CPP si farà luogo ad una nuova udienza, previa nuova citazione.

 

 

                                  III)   Correzioni dell’atto d’accusa

 

                                   3.   In merito alle correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno aderito alla proposta di correggere, per quanto riguarda l’imputato IM 1, il punto A dell’atto d’accusa relativo ai suoi dati personali, nel senso che l’avv. DF 1 è suo difensore di fiducia e non d’ufficio.

 

Con l’accordo delle parti, i punti A.1 e C.1 dell’atto d’accusa sono stati modificati nel senso che l’usura aggravata è in parte tentata.

 

Le parti hanno poi aderito alla proposta del Presidente di modificare il titolo dei punti A.2, B.2, C.2, D.2 e E.2 dell’atto d’accusa nel senso che il reato è quello di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali.

 

Parimenti, il titolo dei punti A.3 e C.3 dell’atto d’accusa è stato modificato nel senso che il reato è quello di inganno nei confronti delle autorità.

 

Le parti hanno altresì aderito alla proposta del Presidente di correggere, al punto A.2.2 dell’atto d’accusa, il numero di cittadini stranieri trasportati da 28 a 27, come indicato al punto A.1.2 dell’atto d’accusa, risultando questo numero dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria dagli imputati.

 

Con l’accordo delle parti, in fine, i punti A.4 e A.5 dell’atto d’accusa sono stati modificati nel senso che il delitto contro la LF sulle telecomunicazioni, rispettivamente la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, sono ripetuti.

 

Per quanto riguarda i fatti imputati ad IM 1 al punto A.5 dell’atto d’accusa, il Presidente ha proposto alle parti – le quali hanno acconsentito – di prospettare anche il reato di cui all’art. 19b LStup ripetuto.

 

 

                                 IV)   Curriculum vitae

 

                                   4.   IM 1, nato il __________ a __________ (Iran), in occasione del suo primo interrogatorio di Polizia, ha così riassunto la sua vita:

 

" Nel febbraio del 2000 sono giunto in Svizzera, in Ticino, come rifugiato proveniente dal mio paese di origine l’Iran.

Nel 2004 mi ha raggiunto mia moglie con nostra figlia che attualmente ha 22 anni.

In Ticino ho avuto dei lavori dal __________ fino al 2010, anno in cui ho avuto la possibilità di aprire il negozio __________ che si trova in via __________ a __________ o meglio ho avuto la possibilità di ritirare il precedente negozietto della __________.

Preciso che io e la mia famiglia abitiamo al primo piano dello stabile ove ha sede il negozio.

Mia figlia è appena ritornata a vivere con noi dopo aver vissuto per un breve periodo con il proprio ragazzo __________ a __________ in via __________. Lui, __________, priva viveva a __________ ove è poi ritornato.

In Iran ho frequentato le scuole dell’obbligo fino ad ottenere la licenza liceale. Ho poi frequentato 2 anni di università nella facoltà di cinema conseguendo la laurea in operatore di riprese cinematografiche ovvero il cameramen. (…)

L’avvocato __________ mi chiede se ho dei parenti in Svizzera.

No in Svizzera non ho altri parenti. Sono quasi tutti in Iran tranne un fratello che vive in Grecia da più di un anno. (…)

Mio padre è morto, mia madre è in Iran come anche i mie 4 fratelli e le mie 6 sorelle. (…)

L’avvocato mi chiede se sono mai rientrato in Iran dal 2000 a ora.

No non sono mai ritornato nel mio paese. (…)

L’avvocato mi chiede con quale attività svolge e con quale statuto risiede in Grecia mio fratello.

Non è un asilante e fa l’imbianchino in Grecia.”

(VI PG 15.09.2014, p. 3 e 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753).

 

                                   5.   Dinanzi al PP l’imputato ha precisato:

 

" Sono nato a __________ e sono cresciuto nella medesima città in Iran fino al 1999, anno in cui sono stato espatriato. Ho passato circa 6 mesi vicino a __________ dopodiché passando dalla Turchia sono arrivato in Svizzera.

Il papà è morto nel 2010 e prima lavorava come guardia forestale. La mamma è casalinga. Ho cinque fratelli e sei sorelle, tutti attualmente residenti in Iran. Con loro ho buoni rapporti, anche se non ci vediamo spesso, telefonicamente ci si sente in più occasioni.

Ho preso la maturità dopodiché ha lavorato nel negozio di pescheria di mio fratello per circa tre anni. Dopodiché ho lavorato nella televisione iraniana come cameraman e tecnico delle luci per circa sette anni, fino al 1999. Quando ho iniziato a lavorare in televisione ho pure frequentato una para università e ho ottenuto il diploma sempre in ambito televisivo come tecnico.

Successivamente mi sono trasferito in Svizzera come richiedente l’asilo, alloggiando a __________. Ho lavorato presso la __________ a __________ e dal 2010 gestisco il mio negozio __________ a __________, dove ho pure il domicilio.

Mi sono sposato, se non sbaglio nel 1991, con __________. Lei mi ha raggiunto in Svizzera, unitamente a nostra figlia __________, nel 2004. Non abbiamo altri figli. Da quando è venuta in Svizzera mia moglie ha lavorato dapprima in albergo come cameriera di piano e poi presso la __________, ditta di pulizie. Dal 2010 e fino al 2013 ha lavorato presso il nostro negozio.”

(VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).

 

                                   6.   In punto alla sua situazione finanziaria, dinanzi al PP l’imputato ha dapprima dichiarato di avere dei precetti esecutivi per circa CHF 3'000.00/4'000.00 (VI PG 15.09.2014, p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753), poi rettificati in circa CHF 25'000.00 (VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).

L’imputato avrebbe tratto un guadagno pari a CHF 3'000.00 mensili netti dalla propria attività commerciale. Quali spese correnti IM 1 ha riferito di uscite mensili di CHF 3'470.00 al mese per l’affitto del negozio e dell’appartamento. L’imputato avrebbe inoltre posseduto una vettura del valore di circa CHF 3'500.00 (VI PG 15.09.2014, p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753; VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).

 

Dall’Estratto dell’ufficio di esecuzione del 30 marzo 2015, IM 1 risulta avere esecuzioni in corso per CHF 50'554.55 (allegato al classificatore 5, Inc. 2014.7753).

 

                                   7.   In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha aggiornato la sua situazione professionale ed economica, precisando di avere chiuso il negozio e di non avere quindi alcuna entrata:

 

" Il mio negozio è stato chiuso. Inizialmente, dopo il mio arresto, è stato gestito da mia moglie, mia figlia e mio genero. Tuttavia dal 1 ottobre di quest’anno il negozio è chiuso perché mia figlia lavora come infermiera, mia moglie è malata e mio genero è andato via di casa.  (…)

Mia figlia lavora e mia moglie percepisce la disoccupazione. Io non ho entrate.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

                                   8.   In merito alle sue prospettive di vita, IM 1 ha affermato di voler saldare i suoi debiti attraverso una nuova attività  nell’ambito dell’import/export di frutta secca (pistacchi, datteri, ecc.) dal suo paese natale.

 

                                   9.   L’imputato è incensurato in Svizzera (AI 1, Inc. 2014.7753).

Egli è però oggetto di un procedimento penale in Germania in relazione alla partecipazione al trasporto ed entrata illegale in Germania di clandestini (AI 10, Inc. 2014.7753), il quale è sfociato nell’arresto dell’imputato a __________ ed in seguito nell’atto d’accusa del 19 ottobre 2011 della Procura di Costanza (AI 109, Inc. 2014.7753). Stando all’autorità tedesca, in data 11 dicembre 2010, IM 1 avrebbe attraversato il settore di confine controllato dalla BPOLI di __________ in compagnia di 3 cittadini iracheni sprovvisti di documenti provenienti dalla Svizzera e diretti in Germania, attraversamento ripreso da videosorveglianza (AI 109, Inc. 2014.7753).

 

A questo proposito, l’imputato ha asserito dinanzi al PP di essere innocente:

 

" Nel 2010 in Germania ho subito un procedimento penale simile a quello che mi viene contestato. Quando hanno capito che ero innocente, mi hanno rilasciato.

ADR che sono stato in carcere 171 giorni. Non sono andato a processo.

ADR che non sono andato a processo perché ero impossibilitato; avevo chiesto di rimandarlo ma l’avvocato d’ufficio che mi era stato assegnato non è riuscito ad ottenere il rinvio. (…)

Io non ho fatto nulla di male.”

(VI PP 16.09.2014, p. 31 e 32, AI 25, Inc. 2014.7753).

 

Versione, questa, ribadita anche in sede dibattimentale:

 

" ADR che per quanto riguarda l’episodio in Germania preciso che si è trattato di un errore. Si tratta di un inchiesta legata al traffico di clandestini. Sono stato arrestato per circa 5 mesi e poi rilasciato.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

IM 1 ha riferito di essere stato oggetto di una condanna in Iran:

 

" Non posso rientrare in Iran perché rischiavo rischio tuttora la prigione per una condanna riguardante la mia precedente attività politica contro il regime vigente nel mio paese. (…)

Voglio dire che la condanna prevista e che mi attende tutt’ora in Iran è la morte per impiccagione.”

(VI PG 15.09.2014, p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753).

 

Così l’imputato nel verbale del 16 settembre 2014 dinanzi al PP:

 

" ADR che rischio la morte in Iran perché mi considerano un ateo avendo collaborato con un partito comunista, contrario al regime vigente.”

(VI PP 16.09.2014, p. 31, AI 25, Inc. 2014.7753).

 

 

                                  V)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                10.   Il procedimento penale nei confronti di IM 1 è stato avviato nell’ambito dell’inchiesta “__________”, a seguito degli accertamenti esperiti successivamente all’arresto del cittadino iraniano IM 2 avvenuto il 10 agosto 2014 mentre trasportava 4 migranti dall’Italia alla Svizzera (rapporto di arresto provvisorio 10.08.2014, allegato all’AI 3, Inc. 2014.7492).

 

Le censure telefoniche messe in atto hanno permesso di evidenziare i contatti intrattenuti da IM 2 in concomitanza al suo ingresso in Svizzera con l’utenza no. __________, che l’arrestato ha dichiarato appartenere a IM 1 (VI PG IM 2, p. 5, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1, Inc. 2014.7492).

 

Dai riscontri del sistema AFV in dotazione delle guardie doganali (rivelatore automatizzato delle targhe) è poi emerso che il veicolo in uso ed intestato a IM 2, targato __________, nel corso delle precedenti 3 settimane aveva transitato altre volte da un valico di frontiera. In quelle occasioni, detto veicolo era preceduto dal veicolo VW Golf targato __________ intestato a IM 1 (cfr. tabella riassuntiva allegata al VI PG IM 1 15.09.2014, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753).

 

Ulteriori accertamenti tramite il sistema AFV hanno poi messo in evidenza come, nel periodo successivo al fermo di IM 2, le cosiddette “staffette” del veicolo di IM 1 sono continuate, precedendo, sempre nel medesimo tragitto, altre autovetture con targhe ticinesi (__________e __________). Questi due ulteriori veicoli sono stati rilevati transitare in frontiera tra la Svizzera e la Germania (in entrata in Germania) compatibilmente con i tempi di percorrenza della tratta (cfr. domanda di proroga della carcerazione preventiva 11.12.2014, p. 2, AI 178).

 

                                11.   L’imputato è quindi stato fermato dalle Guardie di Confine il 15 settembre 2014, dopo che aveva attraversato il valico doganale di __________ con la sua autovettura VW Golf targata __________, seguito dal veicolo Chevrolet targato __________ con alla guida __________ e sul quale vi erano 5 migranti (rapporto di arresto provvisorio IM 1 e __________, AI 21).

 

Assunto a verbale, __________ ha ammesso subito le sue responsabilità, sia per il trasporto di quel giorno che per pregressi trasporti di clandestini, indicando IM 1 come suo correo in tutti i viaggi (VI PG 15.09.2014, allegato 1 all’AI 21).

 

Da parte sua, l’imputato nel suo primo verbale di Polizia ha negato ogni coinvolgimento nel trasporto di clandestini, indicando quale motivo dei frequenti viaggi in Italia il contrabbando della carne che avrebbe poi venduto al suo negozio, infrazione doganale per la quale era già stato fermato più volte, l’ultima il 27 agosto 2014 (VI PG 15.09.2014, allegato 1 all’AI 21).

 

                                12.   Al termine del verbale, IM 1 è stato posto in arresto (rapporto di arresto provvisorio IM 1 e __________, AI 21).

 

Dando seguito all’istanza formulata dal PP (AI 27), con decisione 18 settembre 2014, il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato sino al 15 dicembre 2014 (AI 35), poi prorogata fino  al 31 gennaio 2015 (AI 185).

 

Il 28 gennaio 2015, in accoglimento della richiesta formulata dall’imputato (VI PP 28.01.2015, p. 3, AI 192, Inc. 2014.7753), lo stesso è stato posto in regime di esecuzione anticipata della pena (AI 194).

 

                                13.   Con atto d’accusa 59/2015 del 19 maggio 2015 il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di usura aggravata, incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, inganno nei confronti delle autorità, delitto contro la LF sulle telecomunicazioni ripetuto e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta.

 

 

                                 VI)   Imputazioni di usura aggravata e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

 

                                  A.   Usura aggravata

 

                                14.   Le responsabilità di IM 1 per il trasporto di 143 clandestini emergono dalle di lui ammissioni (cfr. fra tutti VI PP 10.04.2015, p. 2-8, AI 210, Inc. 2014.7753, VI PP 30.04.2015, p. 6 e 7, AI 219, Inc. 2014.7753 e VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale), rese dopo alcune reticenze iniziali in Polizia (allegato 10 all’AI 21) e nel verbale d’arresto dinanzi al PP (AI 25), dalle dichiarazioni dei correi e dalla presenza di puntuali prove materiali, in particolare dai tabulati retroattivi telefonici e dai passaggi in dogana registrati dal sistema AFV (cfr. tabella riassuntiva allegata al VI PG IM 1 15.09.2014, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753).

 

L’inchiesta ha permesso di accertare che l’imputato ha compiuto, dietro compenso, trasporti di migranti sprovvisti dei necessari permessi attraverso il confine tra Italia e Svizzera.

 

I clandestini venivano perlopiù recuperati in Italia e condotti sino al confine svizzero-germanico di __________.

Sull’arco di circa un anno, IM 1, ha così facilitato e aiutato 143 persone ad entrare illegalmente nel nostro Paese.

 

                                15.   L’imputato ha contestato le imputazioni di cui ai punti A.1.4.b, rispettivamente A.2.4.b dell’atto d’accusa, secondo cui il 27 giugno 2014 avrebbe organizzato il viaggio in Grecia di __________ alfine di recuperare almeno 7 clandestini da portare in Germania, così come la circostanza secondo cui, con IM 2, avrebbe effettuato 17 trasporti (punti A.1.3 e A.2.3 dell’atto d’accusa).

 

                              15.1   Quanto al viaggio in Grecia di IM 1, il 29 ottobre 2014, IM 2 dinanzi al PP ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

 

" È lui che tiene i contatti con le persone coinvolte nel traffico e che stanno in altre nazioni perché, ad esempio, so che circa tre mesi fa, è andato in Grecia. (…)

Non so esattamente con chi è andato, penso con IM 3.

Il viaggio serviva per discutere con i suoi contatti in merito ad un nuovo percorso da organizzare con i clandestini. Inoltre in quel periodo non arrivavano i clandestini, e quindi forse anche per valutare questa difficoltà. Queste cose me le ha dette IM 1. Dopo il viaggio, l’unica cosa che mi ha detto IM 1 è stato che aveva trovato altre due persone in Grecia che avrebbero funto da passatori in quella nazione. Non so se mi abbia detto la verità o bugie, di più non so.”

(VI PP 29.10.2014, p. 7, AI 51, Inc. 2014.7492).

 

In occasione dell’interrogatorio del 17 novembre 2014 IM 2 ha aggiunto che il 27 giugno 2014 IM 1 avrebbe tentato di organizzare, unitamente a __________, il noleggio di un camper che quest’ultimo potesse utilizzare per trasportare clandestini dalla Grecia alla Germania:

 

" Voglio aggiungere che quel giorno, di mattina, siamo andati a __________ con IM 1. __________ e sua moglie si trovavano in auto con lui. Dopo aver preso la carne, IM 1 si è recato in un’agenzia della __________, ha ritirato del denaro che ha consegnato a __________. Non ho visto quanto denaro ha consegnato, ma ho visto il gesto della consegna.

Dopodiché ha caricato in auto __________ e sua moglie e li ha accompagnati in un garage che si trova sulla strada verso __________. Io lo seguivo, come sempre. Ha lasciato i due nel garage e poi siamo andati nel suo negozio a __________o a scaricare la merce. Quando eravamo in negozio ho sentito che IM 1 riceveva una telefonata da __________ dopodiché mi ha detto che doveva andare a recuperare i due perché non erano riusciti a noleggiare un camper, visto che non avevano i soldi per il deposito; se non sbaglio mi ha parlato di Euro 4000 o 5000. (…)

ADR che il camper a __________ serviva per trasportare i clandestini; me lo ha detto IM 1. Lui mi aveva detto che __________, con il camper, sarebbe dovuto andare in Grecia a prendere i clandestini e portarli in Italia. Non mi ha parlato di quanti clandestini avrebbe dovuto recuperare __________. Da quello che ho capito eravamo poi io o IM 1 a trasportare i clandestini dall’Italia alla Germania.”

(VI PP 17.11.2014, p. 9, AI 60, Inc. 2014.7492).

 

Versione, questa, che IM 2 ha mantenuto immutata anche a confronto con l’imputato (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 12, AI 167, Inc. 2014.7753), così come pure in aula, quando ha dichiarato:

 

" La PP mi contesta che in corso d’inchiesta avevo dichiarato che IM 1 mi aveva raccontato di un suo viaggio.

R: Sì, confermo. IM 1 mi ha raccontato di essere andato in Grecia per parlare con altri passatori e trovare altre persone da trasportare, siccome era calato il lavoro. Mi ha detto di avere fatto questo viaggio con IM 3.

La PP rileva che in corso d’inchiesta __________ ha dichiarato di avere noleggiato un camper per andare in Grecia a prendere dei clandestini.

R: Sì, io e IM 1 ci siamo recati in Italia e abbiamo lasciato __________ in un garage per affittare un camper, ma la cosa non è andata in porto perché avevano chiesto un importo troppo alto.”

(VI DIB 04.11.2014, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

                              15.2   __________ dal canto suo, a confronto con l’imputato, ha confermato il dire di IM 2:

 

" È vero che IM 1 mi ha chiesto di cercare di noleggiare un camper.

È pure vero che un giorno, non ricordo quale, ma potrebbe essere quello indicato da detto IM 2 che preciso io non conosco e non so chi sia, sono andato in un garage con l’intenzione di noleggiare un camper.

Io ho trovato, tramite computer, il garage; non ricordo come si chiama ma era in territorio di __________, non in centro. Con il garagista mi sono messo d’accordo per un giorno specifico in cui avrei ritirato il camper. Mi ha accompagnato IM 1. Ero con mia moglie. Lui ci ha lasciati al garage e poi se ne è andato.

Non sono riuscito a noleggiare il camper perché costava troppo. I soldi che mi aveva lasciato IM 1, se non sbaglio Euro 1800, non bastavano. Per questo l’ho contattato e lui è venuto a prenderci.

ADR che se avessi noleggiato il camper, sarei andato in Grecia. (…)

Avrei dovuto prendere altri clandestini in un posto in Grecia che se non sbaglio si chiama __________; dovevo prendere il traghetto a __________ e poi arrivavo a destinazione. Io sapevo che i clandestini, non sapevo quanti, sarebbero stati portati al porto di __________.

ADR quel giorno avevo un numero di cellulare della __________ da lui consegnatomi e sul quale mi avrebbe informato in merito ad ulteriori informazioni più precise. Sta di fatto che poi questo viaggio non c’è mai stato.

ADR che i soldi che mi aveva dato, ripeto se non sbaglio Euro 1800 dovevano servire per il viaggio sino in Grecia; là avrei incontrato un’altra persona coinvolta nel traffico che poi mi avrebbe consegnato il denaro per tornare indietro, insieme ai clandestini. (…)

ADR che confermo che in un’occasione il qui presente mi aveva domandato di andare in Grecia a prendere i clandestini con un camper. Era il mese di giugno, lui mi ha accompagnato in un garage in Italia lasciando me e mia moglie sul posto. Non siamo potuti partire per IM 1 non mi aveva dato il denaro sufficiente per il ritiro del camper. Lui mi aveva dato circa Euro 1800.00 che non bastavano. Con quel denaro avrei dovuto noleggiare l’auto e pagare le spese sino a __________, dove avrei dovuto incontrare una persona che mi avrebbe dato altro denaro per poter ritornare indietro con i clandestini che dovevano trovarsi proprio al porto di __________.”

(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 6 e 13, AI 158, Inc. 2014.7753).

 

Dichiarazioni queste che __________ ha ribadito anche in occasione del verbale d’interrogatorio finale del 17 aprile 2015, indicando che:

 

" ADR che quella volta se non sbaglio dovevo andare a prendere 7/8 persone. Questo era quello che mi aveva detto IM 1. Lui aveva aggiunto che queste persone erano suoi parenti e suoi amici.”

(VI PP 17.04.2015, p. 3, AI 215, Inc. 2014.7753).

 

__________ ha altresì dichiarato di avere saputo del viaggio in Grecia dell’imputato, e meglio:

 

" Mi viene chiesto se so che IM 1 l’estate scorsa si è recato in Grecia.

Sì. Me l’ha detto lui.

ADR che lui è andato in Grecia, non so dove, per i suoi affari riconducibili al traffico di clandestini. Lui mi ha detto che doveva andare a parlare con “uno” ed io ho dedotto che fosse qualcuno coinvolto nel traffico di clandestini.”

(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 7, AI 158, Inc. 2014.7753).

 

                              15.3   IM 3, dinanzi al PP ha dichiarato che il viaggio ad __________ con IM 1 sarebbe stato, per quanto lo concerneva, una semplice vacanza, mentre l’imputato gli avrebbe detto che doveva risolvere una questione legata al fratello.

 

Così IM 3 nel verbale del 26 novembre 2014 dinanzi al PP:

 

" (…) io sono andato per vacanza e IM 1 mi ha detto che doveva andare ad __________ per risolvere qualcosa in relazione a suo fratello. (…)

Credo che IM 1 sia andato ad __________ per trovare qualcuno che aiutasse suo fratello a scappare dall’Iran. (…)

È vero che anch’io non ho capito il motivo per cui voleva andare in Grecia, visto che sapevo che era lui a tenere i contatti con chi organizzava questo traffico. (…)

Mi viene chiesto dunque che cosa ha fatto IM 1 in Grecia.

Non lo so, venerdì sera io sono uscito da solo e non so cosa lui abbia fatto. Durante il resto della vacanza eravamo perlopiù insieme. (…)

Io ripeto che non ho fatto nulla in quella vacanza in relazione al traffico di clandestini. Non so cosa abbia fatto IM 1. Ho visto che IM 1 quando andavamo nei locali gestiti da nostri connazionali e dove cucinano prodotti nostri, parlava con terze persone ma non so dire se ai fini del traffico di clandestini. (…)

Ribadisco che a me aveva detto che doveva trovare qualcuno per organizzare l’arrivo di suo fratello.

Mi viene chiesto perché è andato in Grecia per organizzare questo viaggio al fratello visto che lui aveva tutti i contatti.

Non lo so io ho capito che lui doveva trovare in quel posto qualcuno. Non so se l’abbia trovato e se sia riuscito a parlarci. Lui mi ha detto questo prima di partire per la Grecia.”

(VI PP 26.11.2014, p. 24, AI 17, Inc. 2014.8873).

 

IM 3 si è così espresso in occasione del verbale dibattimentale:

 

" Era un periodo in cui avevo grandi difficoltà economiche ed ero molto giù di morale. Un giorno sono andato al negozio di IM 1 e abbiamo deciso di fare un viaggio. Inizialmente volevamo andare in Spagna, siccome costava poco, ma poi abbiamo optato per la Grecia. (…)

ADR che, con riferimento a quanto dichiarato da IM 2, voglio dire che IM 1 è stato sempre con me, salvo poche ore, e non mi risulta che abbia avuto contatti in vista di contattare clandestini. Abbiamo unicamente visitato i luoghi turistici. Questo è quello che io ho visto, pur non sapendo quali fossero i motivi di viaggio dal punto di vista di IM 1. Ribadisco che per me si trattava unicamente di una vacanza.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 10 e 11, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

                              15.4   IM 1 ha costantemente negato in corso d’inchiesta (cfr. VI PP 21.11.2014, p. 13, AI 158, Inc. 2014.7753; VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 12, AI 167, Inc. 2014.7753; VI PP 22.12.2014, p. 6-7, AI 187, Inc. 2014.7753; VI PP 10.04.2015, p. 4, AI 210, Inc. 2014.7753; VI PP 30.04.2015, p. 7, AI 219, Inc. 2014.7753) così come pure in sede dibattimentale (VI DIB 04.11.2015, p. 15 e 17, allegato 2 al verbale dibattimentale), di avere organizzato il viaggio in Grecia di __________ alfine di recuperare almeno 7 migranti da portare in Germania, previo noleggio di un camper in Italia, affermando che il suo precedente viaggio ad __________, tra il 19 e il 22 giugno 2014, sarebbe avvenuto unicamente per vacanza.

 

                              15.5   Con riferimento alle imputazioni di cui ai punti A.1.3 e A.2.3 dell’atto d’accusa, si rileva che IM 2, posto a confronto con l’imputato, ha confermato di avere effettuato 17 viaggi “in staffetta” con IM 1 dal 20 maggio 2014 al 10 agosto 2014, e meglio nelle seguenti circostanze:

 

" 1. 20.05.2014: IM 2 ha ammesso il suo primo viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano molto bene il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;

2. 21.05.2014, in entrata da __________ alle ore 16.44, trasportando 4 clandestini (due donne e due bambini), recuperati a __________ e condotti sul confine  italo-germanico, a  __________, facendo  io da staffetta fino destinazione;

3. 11.06.2014, in entrata da __________ alle ore 17.32, trasportando clandestini (marito e moglie), recuperati a __________ e condotti sino a __________, facendo io da staffetta perlomeno sino in Ticino;

4. 12.06.2014, in entrata da __________ alle ore 05.15, trasportando 4 clandestini (due uomini, una ragazza e un  bambino), recuperati a __________ e condotti a __________), facendo io da staffetta perlomeno sino in Ticino;

5. 13.06.2014, in entrata da __________ alle ore 11.57, trasportando 2 clandestini (due giovani) recuperati sempre a __________ e condotti a __________ o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

6. 15.06.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;

7. 18.06.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;

8. 22.06.2014, in entrata da __________ alle ore 21.43, trasportando 2 clandestini (due giovani) recuperati a __________ e condotti a __________ o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

9. 27.06.2014, in entrata da __________ alle ore 21.20, trasportando 2 clandestini (due uomini), recuperati a __________ e condotti a __________ o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

10. 30.06.2014, in entrata da __________ alle ore 20.13, trasportando 2 clandestini recuperati a __________ e condotti sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

11. 01.07.2014, in entrata da __________ alle ore 15.28, trasportando 2 clandestini recuperati a __________ e condotti a __________, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

12. 06.07.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;

13. 07/08.07.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;

14. 10.07.2014, in entrata verosimilmente da __________ in mattinata, trasportando almeno 2 clandestini recuperati verosimilmente a __________ e condotti a __________, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

15. 03.08.2014, in entrata da __________ alle ore 20.17, trasportando 5 clandestini (tutti ragazzi iraniani), 4 recuperati a __________ (in centro) e 1 poco prima della dogana; clandestini condotti sul confine con la Germania a __________, facendo io da staffetta almeno sino a destinazione; i clandestini erano diretti in Francia.

16. 07.08.2014, in entrata da __________ alle ore 10.44, trasportando almeno 2 clandestini (marito e moglie sulla 60.ina), recuperati a __________ e condotti a __________, facendo io da staffetta almeno sino a destinazione;

17. 10.08.2014, in entrata da __________ alle ore 09.03, trasportando 4 clandestini (fratello e sorella e due ragazzi) da __________ a __________, fungendo io da staffetta almeno sino in Ticino, venendo poi egli arrestato quel giorno.”

(VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 5 e 6, AI 167, Inc. 2014.7753).

 

IM 2 ha precisato che “per il viaggio del 3.08.2014 anche IM 1 ha trasportato materialmente un paio di clandestini visto che ce ne erano 5; quella volta anche lui è arrivato sino a destinazione a __________” e “si è fermato prima della dogana e mi ha fatto salire in auto i 2 clandestini da lui precedentemente recuperati. Una volta su territorio svizzero ci siamo fermati ad un distributore di benzina e lui ha ripreso i due clandestini.” (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 6, AI 167, Inc. 2014.7753).

 

                              15.6   Confrontato a tali dichiarazioni del correo, l’imputato ha dapprima dichiarato di non contestare il numero dei viaggi effettuati con IM 2, affermando che potrebbero essere circa 17, contestando però alcuni singoli episodi, e meglio:

 

" Posso confermare il numero di viaggi effettuati con il qui presente, non contesto che possano essere circa 17.

Per il resto contesto il suo dire e meglio:

- contesto di aver personalmente trasportato due persone fino alla dogana per poi farle salire sulla sua auto per poi riprenderle in un momento successivo; non ero di sicuro io, magari ha fatto quel trasporto con altri;

- non sono andato 4 o 5 volte fino a __________, ciò è avvenuto solo in 2 occasioni;

- l’ultimo suo viaggio nel quale è stato arrestato, io non ho fatto da staffetta, sono sicurissimo, io non so lui con chi l’abbia fatto (…).

ADR che confermo comunque che il 3.08.2014 io lo precedevo in entrata in dogana.” (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 6 e 7, AI 167, Inc. 2014.7753).

 

In occasione del verbale del 22 dicembre 2014, l’imputato ha rettificato le sue precedenti dichiarazioni, affermando che i viaggi effettuati con IM 2 sarebbero al massimo 11 e non 17 aggiungendo che in alcuni casi avrebbero unicamente trasportato della carne (VI PP 22.12.2014, p. 2, AI 187, Inc. 2014.7753).

 

Ciò nondimeno, il 23 e il 28 gennaio 2015, confrontato dal PP alle risultanze dell’inchiesta, l’imputato ha riconosciuto di avere effettuato con IM 2 tutti i viaggi da questi indicati, eccezion fatta per quello del 10 agosto 2014, riconoscendo così in tutto 16 viaggi (VI PP 23.01.2015, p. 11-20, AI 190, Inc. 2014.7753; VI PP 28.01.2015, p. 22-4 e 6, AI 192, Inc. 2014.7753).

 

                              15.7   Per quanto riguarda il viaggio del 10 ottobre 2014, giorno dell’arresto di IM 2, l’imputato ha affermato:

 

" La notte precedente lui mi ha chiamato chiedendomi di andare con lui di mattina presto per fargli da staffetta. Io gli ho detto che non potevo perché avevo bevuto troppo. Alle 09.00 lui mi ha chiamato per dirmi che la polizia italiana lo stava rincorrendo. (…)

ADR che io quel giorno non gli ho funto da staffetta.”

(VI PP 28.01.2015, p. 2-4 e 6, AI 192, Inc. 2014.7753).

 

Invitato a spiegare i contatti avuti con IM 2 quel giorno (chiamate in entrata di 18, rispettivamente 10 secondi alle ore 09:02, rispettivamente 09:07 e chiamate in uscita di 22, rispettivamente 5 secondi, alle ore 09:17, rispettivamente 23:05), l’imputato ha spiegato:

 

" Mi viene chiesto il motivo per cui IM 2 mi ha chiamato se io nulla c’entravo con quello specifico viaggio di clandestini.

Perché mi chiedeva cosa doveva fare. Addirittura io gli avevo suggerito di consegnarsi in polizia e confessare tutto. (…)

Mi viene chiesto il motivo per cui alle 23.05 di quel giorno lo contatto.

Perché volevo sapere cosa era successo e cosa aveva fatto.”

VI PP 28.01.2015, p. 6 e 7, AI 192, Inc. 2014.7753).

 

                              15.8   In merito al numero di viaggi effettuati con IM 2, l’imputato ha poi fornito l’ennesima versione nel verbale del 10 aprile 2015, quando i viaggi effettuati con il correo sono diventati “al massimo 13” (VI PP 10.04.2015, p. 4, AI 210, Inc. 2014.7753), limitandosi poi, nel verbale d’interrogatorio finale, a ribadire di contestare il numero dei viaggi con lui effettuati (VI PP 30.04.2015, p. 7, AI 219, Inc. 2014.7753).

 

                              15.9   In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha in fine ammesso:

 

" ADR che in tutto ho effettuato 46 trasporti con mediamente 3 clandestini alla volta. In tutto si è trattato comunque di circa 143 persone.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Interrogato in punto ai viaggi effettuati con IM 2, l’imputato ha poi rettificato le sue precedenti dichiarazioni, mantenendo comunque immutato il numero di clandestini trasportati:

 

" Sulla base degli importi che io ho guadagnato posso confermare che le persone che sono state trasportate sono in tutto 143, ma su meno viaggi. Come detto con IM 2 ne ho fatti solo 13 e io non ho nulla a che fare con la questione della Grecia.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

                                16.   Da tali trasporti di migranti, l’imputato ha ottenuto per sé e per i correi, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF 890.00 (cfr. VI PP 10.04.2015, p. 8, AI 210), percependo egli personalmente CHF 200.00 a viaggio quando c’erano 3 o 4 persone, CHF 150.00 quando ve ne erano 2  nonché CHF 500.00 a viaggio quando si recava fino a __________ (VI PP 10.04.2015, p. 4-8, AI 210, Inc. 2014.7753; VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale) e riuscendo così a guadagnare, per sé e per i correi, un importo compreso tra CHF 23'410.00 e CHF 34'210.00, di cui CHF 9'000.00/10'000.00 per lui personalmente (VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

                                17.   Nonostante egli abbia tentato di sminuire il suo ruolo, indicando inizialmente addirittura di essere stato in sostanza una pedina nelle mani di chi effettuava il trasporto, e meglio operando la “staffetta” su chiamata, senza avere alcun ruolo nell’organizzazione dei viaggi, appare pacifico come il ruolo dell’imputato nell’organizzazione fosse quello di referente di zona, in particolare colui che si occupava di pianificare il viaggio dei clandestini per il tragitto dall’Italia alla Germania.

 

Al proposito l’imputato ha dichiarato che:

 

" Pure io ero in contatto telefonico con i passatori che erano in Italia.

In verità, quando facevo i viaggi con IM 2, i passatori chiamavano a volte me e a volte lui.

Con IM 3 e IM 4, ero io il riferimento dei passatori che erano in Italia.

Con __________ i passatori in Italia chiamavano sia me che lui.

Aggiungo che a __________ andavo sia per prendere la merce da __________, sia per accompagnare IM 3, IM 4, __________ e IM 2, allo scopo di mostrare loro la strada e come raggiungere la Germania. Ciò è avvenuto al massimo in 8 occasioni.”

(VI PP 28.10.2014, p. 8, AI 122, Inc. 2014.7753).

 

IM 1 ha ammesso di avere ingaggiato IM 4 e IM 3, affermando tuttavia che sarebbe stato IM 2 ad iniziarlo all’attività di “passatore”:

 

" È stato IM 2 che è venuto in negozio presentandomi delle persone che organizzavano questi viaggi e che si trovavano in Italia. (…)

ADR che non sono io ad aver ingaggiato i trasportatori su territorio svizzero.

A domanda dell’avv. DF 1 a sapere se ciò è vero anche per IM 3 e IM 4, rispondo di no, io ho ingaggiato IM 3 il quale a sua volta ha poi contattato IM 4. (…)

Riconfermo che ho conosciuto i trasportatori che si trovano in Italia, come già detto grazie ad IM 2; è lui che me li ha presentati. (…)

Sia __________ che __________ contattavano sia me che gli altri e  per altri intendo IM 2, IM 3, IM 4 e __________.”

(VI PP 18.12.2014, p. 5 e 6, AI 184, Inc. 2014.7753).

 

In sede dibattimentale IM 1 ha ribadito:

 

" Un giorno IM 2 è venuto nel mio negozio e mi ha detto che vi era la possibilità di fare questi trasporti. Io ho risposto che avendo il negozio non mi potevo allontanare troppo e quindi lui mi ha detto di fare semplicemente da staffetta per il transito della frontiera dall’Italia alla Svizzera. (…)

Io ho coinvolto unicamente IM 3. IM 4 è stato coinvolto da quest’ultimo e per quanto riguarda IM 2 è stato lui a coinvolgere me.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Per quanto riguarda __________, l’imputato ha riferito di averlo conosciuto presso il suo negozio, affermando che gli era stato mandato da __________, siccome voleva iniziare l’attività di trasportatore di clandestini:

 

" ADR che io ho conosciuto il qui presente quando un giorno si è presentato nel mio negozio, mandato da __________. In precedenza quest’ultimo mi aveva contattato dicendomi che sarebbe passato un suo amico e che potevo parlare a quattr’occhi con lui. Io ho capito che si trattava del trasporto di clandestini. (…)

Ribadisco che il qui presente è stato mandato da me da __________; __________ lo chiamava __________. Non sono stato io a coinvolgerlo nel traffico di clandestini. (…)

Preciso e ribadisco che lui conosce i passatori in Italia. Suo cognato o suo fratello so che lavorava legalmente con il fratello di uno dei due (__________o __________). (…)

ADR che io so che __________ conosce __________ perché è stato quest’ultimo a preannunciarmi il suo arrivo. (…)

ADR che non è vero che ero io che dicevo al qui presente quando doveva partire per fare i viaggi; lui ripeto aveva i contatti con l’Italia direttamente.

ADR che quando c’era da fare un viaggio di clandestini il qui presente mi contattava il giorno prima o la mattina stessa chiedendomi di fare da staffetta e domandando il congedo.”

(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 8-10, AI 158).

 

                                18.   Tali dichiarazioni dell’imputato non trovano però riscontro agli atti ed anzi vengono smentite dalle dichiarazioni dei correi, i quali hanno univocamente indicato IM 1 quale referente principale per il traffico di clandestini.

 

__________ ha spiegato, in merito all’inizio della sua attività quale “passatore”:

 

" Voglio subito dichiarare come mi sono trovato invischiato in questa storia. All’inizio ho trovato il lavoro presso il negozio di IM 1 per il tramite del sito __________. Sono stato assunto come venditore alimentare. Dopo circa 1 mese dall’inizio del lavoro presso il negozio IM 1 mi ha detto che c’erano degli amici che bisognava andare a prendere per accompagnarli in Germania. Inizialmente io ho fatto quello che mi ha chiesto come una forma di piacere. Lui mi aveva detto all’inizio che voleva aiutare dei suoi connazionali meno fortunati di lui. Io, visto che lavoravo per lui, non mi sono tirato indietro.”

(VI PP 16.09.2014,p. 20, AI 26, Inc. 2014.7753).

 

Lo stesso __________ ha poi aggiunto di avere effettuato tutti i viaggi con IM 1 e di avere ricevuto da lui le istruzioni:

 

" ADR che in tutti i suddetti viaggi IM 1 mi ha preceduto entrando in Svizzera alfine di procedere alla bonifica del territorio. (…) in tutti i casi è stato IM 1 a contattarmi chiedendomi di andare a prendere i clandestini e dicendomi l’orario in cui avrei dovuto andare a recuperarli. Mi diceva pure quante persone dovevano essere.

ADR che ribadisco che io non ho mai avuto contatti con le persone che mi si dice si occupavano dei clandestini in Italia, a parte una volta in cui __________, così mi aveva detto di chiamarsi, mi ha offerto un caffè chiedendomi a quale posto di confine mi sarei indirizzato per condurre i clandestini.”

(VI PP 15.12.2014, p. 2, AI 180, Inc. 2014.7753).

 

Versione, questa, ribadita anche in occasione del confronto con IM 1:

 

" Ribadisco di aver iniziato a trasportare clandestini su richiesta di IM 1 nel momento in cui ho iniziato a lavorare per lui nel suo negozio, dopo aver risposto ad un suo annuncio su __________. (…)

Solo dopo qualche settimana IM 1 mi ha chiesto se andavo a recuperare delle persone in Italia, suoi connazionali, da portare sino in Germania.

Da allora ogni tanto venivo incaricato da IM 1 di fare trasporti di questo tipo. (…)

Io non conoscevo in alcun modo le persone che si trovavano in Italia e che erano coinvolte in questo traffico. Erano suoi connazionali ed era lui, solo lui che aveva i contatti con queste persone. (…)

ADR che io non conoscevo le persone di contatto di quest’organizzazione che si trovavano in Italia e non avevo alcun rapporto con loro; il mio punto di riferimento era il qui presente. Era lui che conosceva le persone che si occupavano dei clandestini in Italia.”

(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 1, 2, 5 e 9, AI 158, Inc. 2014.7753).

 

                                19.   IM 2 dal canto suo ha negato di avere condotto i “passatori” italiani al negozio di IM 1 (VI PP 29.10.2014, p. 6, AI 51, Inc. 2014.7492), riferendo di essere stato anch’egli ingaggiato da quest’ultimo, il quale aveva i contatti con i passatori:

 

" Ricordo che ad aprile o maggio di quest’anno sono rimasto senza lavoro e nel mese di maggio sono andato nel suo negozio per fare degli acquisti e in quell’occasione gli ho chiesto se aveva un lavoro da darmi, visto che lui era in Ticino da più tempo ed era un mio connazionale.

Dopo qualche giorno lui mi ha telefonato dicendomi di recarmi da lui per parlare a quattrocchi. Sono andato da lui e mi ha proposto questo “lavoro” (…)

ADR che sempre e solo il qui presente mi contattava per informarmi che avrei dovuto fare un trasporto di clandestini. Io ho sempre mantenuto solo i contatti con lui; non conoscevo nessun altro coinvolto in questo traffico.”

(VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.11.2014, p. 2 e 6, AI 167, Inc. 2014.7753).

 

Così IM 2 nel verbale del 29 ottobre 2014:

 

" Contesto il dire di IM 2 nel senso che i passatori in Italia contattavano sempre lui quando c’era da organizzare i viaggi. Sono stato contattato dai passatori in Italia le volte in cui ero in ritardo all’appuntamento concordato con IM 1. In quelle occasioni è stato IM 1 a dare loro il mio numero di telefono.”

(VI PP 29.10.2014, p. 7, AI 51, Inc. 2014.7753).

 

In sede dibattimentale IM 2 ha ribadito:

 

" In pratica voglio dire che mi trovavo in difficoltà economiche ed ho quindi cercato un lavoro. Mi sono rivolto a IM 1, che conoscevo fin dal mio arrivo in Svizzera, il quale mi ha inizialmente detto che non aveva un lavoro per me ma che ne avrebbe cercato uno. Poco tempo dopo mi ha chiamato dicendomi di andare nel suo negozio e mi ha detto che c’era un lavoro. Questo lavoro era il trasporto di clandestini. (…)

Il Presidente mi chiede se conoscevo passatori attivi sul versante italiano del confine.

R: No, salvo errore li ho visti solo un paio di volte, tra cui la prima volta quando mi hanno portato delle persone da trasportare. (…)

ADR che era IM 1 ad avere contatti con i passatori attivi all’estero.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 5-7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Anche IM 2 ha riferito che sarebbe stato IM 1 a dirgli di adottare la modalità della “staffetta” e a fornirgli le indicazioni sul luogo in cui avrebbe dovuto dapprima recuperare e poi portare i clandestini (VI PP 29.10.2014, p. 2, AI 51, Inc. 2014.7492), precisando in aula:

 

" ADR che lasciavo i clandestini in Svizzera in prossimità del confine con la Germania, a __________, su ordine di IM 1. Era sempre lui a darmi indicazioni su dove portare i clandestini. (…)

IM 1 mi spiegava come fare, stabiliva l’orario e il prezzo dei trasporti. È lui che mi ha anche spiegato che era meglio agire con una staffetta.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 5-7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

IM 2 ha indicato di avere effettuato i trasporti sempre solo con IM 1:

 

" ADR che quando io ho fatto i trasporti vi era sempre IM 1 a fare da staffetta. (…)

R: Non ho effettuato viaggio per conto mio o per conto di altre persone, ma sempre solo con IM 1 e sotto la sua supervisione.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Stando alle sue dichiarazioni, IM 1 sarebbe “il capo in Svizzera” (VI DIB 04.11.2015, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

                                20.   Anche IM 4 e IM 3 hanno affermato di avere avuto IM 1 come punto di riferimento per i trasporti di clandestini.

 

IM 3 ha dichiarato:

 

" In merito ai viaggi con i clandestini, circa 3 o 4 mesi fa mi trovavo nel negozio di IM 1 a __________ e parlando, sfogandomi con lui, esternavo i miei problemi economici e lavorativi. (…)

IM 1 mi contattava circa un mese dopo e al telefono, chiedendomi se ero ancora in difficoltà mi offriva un lavoro senza specificare quale per pio chiedermi di passare in negozio che mi avrebbe spiegato.

Il giorno stesso sono andato nel suo negozio e IM 1 mi ha pio spiegato che si trattava di portare delle persone, dei clandestini dall’Italia alla Germania passando per la Svizzera. (…)

IM 1 mi chiamava il giorno prima del viaggio dicendomi di passare da lui mi diceva di passare in negozio il giorno seguente e che poi mi avrebbe spiegato cosa dovevo fare esattamente.”

(VI PG 22.09.2014, p. 4, AI 3a, Inc. 2014.8873).

 

In occasione del pubblico dibattimento il coimputato ha ribadito di avere ricevuto le istruzioni per i trasporti dei clandestini da IM 1, precisando che era stato quest’ultimo a spiegargli il sistema della “staffetta” e di avere lavorato sempre solo con e per lui:

 

" ADR che le istruzioni relative alle tempistiche, al luogo in cui prelevare le persone e dove portarle mi venivano date da IM 1.

ADR che io non avevo contatti con i passatori attivi all’estero, so solo che era IM 1 a darmi le indicazioni. (…)

Il Presidente mi chiede di spiegare come funzionava il sistema della “staffetta” e chi mi ha introdotto a tale modo di agire.

R: Questo sistema mi è stato spiegato da IM 1. Ho fatto la staffetta con lui le prime volte e in seguito ho fatto i trasporti senza staffetta, pur essendo rischioso. Ricordo degli episodi in cui ho fatto i trasporti da solo di notte.

Il Presidente mi chiede di indicare chi ha svolto la “staffetta” nell’ambito dei trasporti da me effettuati.

R: Sempre IM 1. (…)

Ho lavorato solo con IM 1. È sempre stato lui a darmi indicazioni su dove prendere e dove portare le persone e non ho mai avuto altre persone di contatto oltre a lui.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 10 e 11, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

                                21.   Da parte sua, IM 4 il 25 novembre 2014 dinanzi al PP ha affermato che:

 

" Ricordo che inizialmente era stato IM 3 a parlarmi di questo “lavoro”, dicendomi che ci sarebbe stata la possibilità di andare a prendere delle persone e di portarle in un certo posto. Successivamente ho parlato con IM 1, mi sono recato nel suo negozio; non ricordo come c’eravamo messi in contatto, se era stato lui a chiamarmi o se l’avevo fatto io su richiesta di IM 3.

Quando sono andato da IM 1 quest’ultimo mi ha spiegato bene quello che avrei dovuto fare. (…)

ADR che con IM 1 ci tenevamo in contatto telefonico sin dal momento in cui recuperavamo i clandestini. Solitamente avevamo delle utenze __________ con le quali ci tenevamo in contatto, sia io che lui. (…)

ADR che per i successivi viaggi era sempre stato IM 1 a contattarmi, la sera precedente o il giorno stesso. Al massimo in un paio di occasioni IM 3 mi ha contattato dicendomi che lui non poteva andare a prendere i clandestini. Sentivo comunque dopo IM 1 ed io gli davo la mia disponibilità o dicevo di no. (…)

È vero che è stato IM 3 a mettermi in contatto con IM 1 la prima volta, ma nei successivi viaggi che io ho effettuato per conto di IM 1 non è stato coinvolto, io facevo riferimento esclusivamente ad IM 1.

È vero che in un paio di occasioni mi hanno contattato dall’Italia, credo le persone che si occupavano dei clandestini in Italia.

(…) per quello che mi riguarda è sempre stato IM 1 a chiamarmi quando lui ne aveva bisogno. Per me era pacifico che era lui che organizzasse tutto con quelli in Italia.”

(VI PP 25.11.2014, p. 3, 4 e 6, AI 16, Inc. 2014.8875).

 

Pure IM 4 ha riferito di avere ricevuto istruzioni sul luogo in cui prelevare e poi lasciare i migranti da IM 1, il quale gli avrebbe pure spiegato il sistema della “staffetta”. Sarebbe stato quest’ultimo a contattarlo in occasione dei viaggi, avendo egli i contatti con i passatori attivi in Italia e avrebbe lavorato solo con lui (VI DIB 04.11.2015, p. 12 e 13, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

                                22.   Tutti i coimputati hanno inoltre affermato che IM 1 avrebbe consegnato loro delle schede SIM della __________ da utilizzare per i trasporti, consigliando loro di cambiare la tessera ad ogni viaggio (VI DIB 04.11.2015, p. 7, 10 e 13, allegato 2 al verbale dibattimentale). IM 1 ha ammesso di avere fornito ai coimputati le carte SIM, che venivano poi utilizzate per tenersi in contatto durante i trasporti di clandestini (VI PP 18.12.2014, p. 9, AI 184, Inc. 2014.7753; VI DIB 04.11.2015, p. 17, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

L’imputato ha per contro continuato a negare di avere fatto da tramite tra i passatori attivi in Italia e i correi che effettuavano il trasporto dei clandestini per la retribuzione di questi ultimi.

Il 28 ottobre 2014, interrogato dal PP, IM 1 ha affermato di non saperne nulla, ritenuto come, a suo dire, questi venivano pagati in Svizzera dai passatori che si trovavano in Italia, tali __________ e __________ oppure venivano retribuiti con invii di denaro dalla Grecia a loro destinati, tramite __________ (VI PP 28.10.2014, p. 12, AI 122, Inc. 2014.7753).

 

Così l’imputato nel verbale del 18 dicembre 2014:

 

" ADR che i trasportatori sul nostro territorio (__________, IM 2, IM 3, IM 4 …) ricevevano i soldi direttamente da quelli in Italia (__________e __________), tramite __________ in stazione a __________ e pure in via __________ a __________. (…)

ADR che IM 4 riceveva il denaro direttamente dai passatori italiani, io non c’entravo nulla.” (VI PP 18.12.2014, p. 7 e 8, AI 184, Inc. 2014.7753).

 

Il 22 dicembre 2014 dinanzi al PP IM 1 ha ribadito:

 

" ADR che io non sapevo neppure quanto venissero pagati IM 3 e IM 4, come pure IM 2 e __________.”

(VI PP 22.12.2014, p. 11, AI 187, Inc. 2014.7753).

 

In occasione del verbale d’interrogatorio finale del 10 aprile 2015 l’imputato ha dichiarato:

 

" Ribadisco che di principio non ero io a pagare i servizi di trasporto che effettuavano __________, IM 2, IM 3 e IM 4. Essi venivano retribuiti direttamente da chi operava in Italia, o brevi manu tramite __________, come me.

Non ho idea di quanto prendessero i trasportatori. Secondo me guadagnavano di sicuro più di me già solo per il fatto che attraversano l’intera Svizzera.”

(VI PP 10.04.2015, p. 6, AI 210, Inc. 2014.7753).

 

In sede dibattimentale, infine, IM 1 si è così espresso:

 

" Il Presidente mi chiede di indicare chi mi pagava e quando ciò avveniva.

R: Ogni tanto ricevevo i soldi tramite __________ e altre volte li ricevevo a __________ o a __________ direttamente dai passatori italiani. (…)

Il Presidente mi chiede se è vero che io davo i soldi ai miei correi dopo il viaggio.

R: No, solo una volta ho consegnato i soldi a IM 2. Preciso che una volta è stato IM 3 a portarmi i soldi e una volta anche IM 4.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Invitato dal Presidente a spiegare per quale motivo, se era stato IM 2 ad introdurlo all’attività di passatore, era lui a recarsi dalle persone in Italia o erano loro ad andare da lui, IM 1 ha fornito una spiegazione che non è apparsa convincente:

 

" Quando abbiamo iniziato con i trasporti IM 2 non poteva andare in Italia perché aveva una peugeot 206 cabriolet che ha poco spazio.

Il Presidente mi contesta che si trattava di andare a prendere i soldi e non di trasportare clandestini e mi chiede di prendere posizione.

R: I soldi venivano consegnati a chi si trovava in Italia. IM 2 a quel tempo lavorava al 100% e quindi ero io ad andare in Italia.

Il PP mi chiede se quando ho lavorato con IM 2 andava lui in Italia.

R: No, ci andavo comunque io.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

                                23.   Dalle asserzioni univoche dei correi, si evince dunque che gli stessi venivano retribuiti direttamente dall’imputato.

Tutte le persone coinvolte quali autisti hanno inoltre dichiarato di avere ritirato il contante presso varie agenzie di invio di denaro, in Svizzera e in Italia, che poi consegnavano all’imputato, il quale provvedeva poi a corrispondere quello che spettava loro per i viaggi (VI PP __________ 16.09.2014, p. 3, AI 26, Inc. 2014.7753; VI PP __________ 15.12.2014, p. 3, AI 180, Inc. 2014.7753; VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 1, 2, 5 e 9, AI 158, Inc. 2014.7753; VI PP IM 3 26.11.2014, p. 18, AI 17, Inc. 2014.8873; VI PP IM 4 03.04.2015, p. 2 e 3, AI 27, Inc. 2014.8875; VI PP IM 4 25.11.2014, p. 10 e 11, AI 16, Inc. 2014.8875).

 

__________ ha dichiarato di avere ricevuto da IM 1 CHF 100.00 per la benzina, CHF 80.00/100.00 per il noleggio dell’auto e che la sua ricompensa è stata integrata nell’importo di CHF 1'400.00, ossia nella retribuzione pattuita per il suo impiego come commesso nel negozio dell’imputato (VI PP 15.12.2014, p. 2 e 3, AI 180, Inc. 2014.7753; VI PP 17.04.2015, p. 3 e 4, AI 215, Inc. 2014.7753).

 

IM 2 ha riferito:

 

" (…) io personalmente ho percepito Euro 110.00 per ogni persona trasportata. Questi soldi mi sono stati dati sempre da IM 1, sia in contanti, sia attraverso compensazioni di debiti che io avevo presso il suo negozio __________. IM 1 mi pagava in franchi, con il cambio di Euro 110.00 che equivalevano a CHF 120.00.

ADR che IM 1 anticipava i costi per la benzina e per il viaggio, che detraeva poi dal compenso di Euro 110.00. È capitato a volte che io avessi denaro con me e quindi pagassi direttamente io.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale; cfr. anche VI PP 29.10.2014, p. 3, AI 51, Inc. 2014.7492 così come VI PP 05.04.2015, p. 2 e 3, AI 76, Inc. 2014.7492).

 

IM 3 dal canto suo ha indicato:

 

" Io ho guadagnato una media di CHF 130.00 a clandestino, importo da cui vanno dedotte le spese di viaggio ed il cibo che qualche volta ho comperato per loro. Dell’importo indicato nell’atto d’accusa in 5'900.00/8'900.00 io ne ho quindi guadagnato solo una parte. (…)

Per i primi viaggio ho ricevuto i soldi tramite __________. I due importi che ho ricevuto erano da dividere con IM 4 e IM 1. In seguito ricevevo i soldi direttamente da IM 1, dopo il trasporto.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale; cfr. anche VI PG 22.09.2014, p. 9, AI 3a, Inc. 2014.8873 così come VI PP 13.04.2015, p. 2 e 3, AI 26, Inc. 2014.8873).

 

IM 4, infine, ha affermato:

 

" Io guadagnavo CHF 100.00/120.00 a persona, importo da cui a volte vanno dedotti i costi della benzina, mentre altre volte IM 1 mi è venuto incontro e ha pagato lui la benzina. Posso stimare in poco meno della metà le volte in cui lui mi ha pagato la benzina. I soldi mi venivano dati da IM 1. In pratica quando avevo terminato il lavoro passavo da lui, il quale mi consegnava i soldi.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale; cfr. anche VI PP 03.04.2015, p. 2 e 3, AI 27, Inc. 2014.8875 così come VI PP 25.11.2014, p. 10 e 11, AI 16, Inc. 2014.8875).

 

                                24.   A far emergere il ruolo principale dell’imputato nel traffico di clandestini vi è poi il riscontro oggettivo dei tabulati telefonici retroattivi, da cui si evince che il numero estero in uso a uno dei passatori in Italia, nell’imminenza del passaggio in dogana, contatta ripetutamente l’utenza di IM 1 (e non di IM 2) (cfr. tabella riassuntiva allegata al VI PP IM 1 23.01.2015, AI 190, Inc. 2014.7753).

 

                                25.   Quanto ai motivi a delinquere, IM 1, come tutti i coimputati, ha affermato di avere iniziato a trasportare clandestini siccome aveva difficoltà economiche (VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

 

                                26.   Giusta l’art. 157 cpv. 1 CP, si rende colpevole di usura ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione.

 

Con la sentenza 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio pecuniario, una sproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di debolezza e la sproporzione delle prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita. Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati nella specie.

 

La valutazione della prestazione può essere delicata quando non si tratta di una transazione regolare oppure quando la stessa è illecita. Con sentenza STF 82 IV 145, trattandosi di un caso in cui un medico aveva praticato un aborto, il TF si era fondato sul prezzo della prestazione legale. Questa decisione è stata oggetto di critiche, posto che l’onorario richiesto e ottenuto per l’aborto non rappresenterebbe il prezzo per un intervento medico specializzato, ma costituirebbe un premio per il rischio di un interruzione di gravidanza non autorizzata, che all’epoca era punibile con la detenzione fino a 5 anni (Waiblinger, in: RJB 94 (1958), p. 182; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, art. 157, n. 7). Alcuni autori hanno altresì rilevato che, se le prestazioni illecite in caso di alienazione di stupefacenti o divorzio dovessero essere esaminate in funzione del prezzo sul mercato autorizzato, l’infrazione di usura sarebbe sempre realizzata (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 18, n. 10).

 

Per queste transazioni illecite o contrarie alla morale, una parte della dottrina propone di fondarsi sul prezzo del mercato nero (Trechsel, op. cit. n. 7; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 157, n. 22).

Stratenwerth/Jenny così come Rehberg/Schmid/ Donatsch, per contro, sostengono che bisogna sempre riferirsi al valore del mercato reale, tenendo conto di tutti i fattori, trattandosi di esaminare se esiste una sproporzione economica tra la prestazione e la controprestazione (Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 18, n. 10; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 249).

 

Secondo una sentenza bernese, non bisogna fondarsi né sul prezzo del mercato autorizzato dello stupefacente né su quello praticato sul mercato nero, ma bisogna decidere secondo le circostanze del caso concreto e tenere conto, ad esempio, dei rischi corsi dall’autore (RJB 112 (1976) p. 344; cfr. anche Schubarth, Kommentar Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 2, art. 157, n. 21).

 

                                27.   La legge e la giurisprudenza non forniscono un limite preciso per determinare a partire da quando la sproporzione tra le prestazioni sia da considerarsi usuraia. Il numero dei criteri da prendere in considerazione (in particolare quello del rischio corso) rende difficile fornire delle indicazioni in cifre.

Secondo la giurisprudenza, la sproporzione deve eccedere sensibilmente i limiti di ciò che appare usuale e normale, tenendo conto di tutte le circostanze (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; DTF 92 IV 132 consid. 1). La sproporzione deve apparire impressionante ed imporsi come tale a tutti i clienti (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007; DTF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s.).

La dottrina ha fornito qualche punto di riferimento. Per gli ambiti regolamentati, il limite sembra situarsi attorno al 20%, mentre negli altri ambiti, vi sarebbe usura, in tutti i casi, a partire da una maggiorazione del 35% (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; Corboz, op. cit., art. 157, n. 38; Trechsel, op. cit., art. 157, n. 8).

 

In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l’alta Corte federale ha stabilito che, per determinare se il canone di subaffitto è usuraio, il giudice deve fare riferimento ai canoni di locazione usuali nella località o nel quartiere in questione, che potrà maggiorare per tenere conto dei rischi corsi dal locatore (come ad esempio il rischio di incorrere in una condanna ai sensi della LStr). Non potrà in nessun caso basarsi sui canoni di locazione abusivi del mercato nero, anche se questi sono generalmente praticati, siccome ciò aprirebbe la porta ad abusi ancora più grandi (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1).

 

                                28.   L’infrazione di usura consiste nell’ottenere o farsi promettere una controprestazione sproporzionata sfruttando la debolezza della vittima (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2; DTF 111 IV 139 consid. 3a p. 140/141).

Le situazioni di debolezza sono elencate in maniera esaustiva nel disposto dell’art. 157 CP (stato di bisogno, stato di dipendenza, inesperienza o carente capacità di discernimento).

 

                                29.   Quanto allo stato di bisogno non è necessario che sia di natura economica, bastando che la vittima si trovi in uno stato di costrizione che influisca in modo determinante sulla sua libertà di decisione e che quindi acconsenta a fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole che, posta nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento dello stato di bisogno quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati.

La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno nel caso di una persona che aveva la necessità estrema di trovare alloggio, ad esempio in caso di penuria di appartamenti, (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2; DTF 93 IV 85 consid. 5 p. 89 s.; 92 IV 132 consid. 2). La dottrina menziona anche l’esempio dello straniero che cerca un alloggio e del quale l’autore si approfitta esageratamente in ragione della sua ignoranza delle condizioni del mercato locale (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, p. 376, n. 4.3 in fine). Infine, la Corte di giustizia ginevrina, ha ritenuto lo sfruttamento dello stato di bisogno dei richiedenti l’asilo in ragione della notoria penuria di alloggi  a Ginevra e del loro statuto di richiedenti l’asilo (Droit du bail no. 4/1992, p. 29, n. 34).

In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l'alta Corte federale ha già giudicato che lo stato di bisogno delle vittime risiede innanzi tutto nella loro situazione di illegalità e nel genere della loro attività. Esse non possono infatti avere accesso al normale mercato immobiliare. Questa situazione le induce quindi ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al mercato ufficiale (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2.2).

 

                                30.   Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve conoscere, almeno per dolo eventuale, la sproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF 130 IV 106).

 

                                31.   Ai sensi dell’art. 157 cpv. 2 CP, l’autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’usura.

Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E’ necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).

 

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.

Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare della refurtiva. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139).

 

In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita.

Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.- al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.).

 

Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).

 

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).

 

                                32.   Nel caso concreto, la Corte ha condiviso l’argomentazione della difesa secondo cui il viaggio in Grecia con obiettivo quello di trasportare migranti verso la Germania non è dimostrato e configurerebbe semmai un caso di atti preparatori che non sono tuttavia punibili (cfr. art. 260 bis CP).

 

Ciò nonostante, tale considerazione nulla muta alla sostanza: è infatti stato lo stesso imputato a dichiarare in sede dibattimentale che, comunque, il numero di clandestini trasportati – facendo riferimento alle somme da lui guadagnate – è corretto così come indicato nell’atto d’accusa.

 

Al contrario, l’imputazione relativa al trasporto che poi non è stato effettuato quando i migranti si trovavano già a casa di __________, è stata ritenuta a carico dell’imputato. In particolare, l’usura è consumata dal momento del pagamento, circostanza che era in concreto già intervenuta (cfr. Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, Art. 157 n. 52).

 

Ciò detto, la Corte ha ritenuto corretta l’imputazione di usura aggravata per IM 1.

 

Come sopra riportato, l’art. 157 CP sanziona chi ottiene vantaggi pecuniari per sé o per terzi. Ne discende che ciò che è determinante è l’importo complessivo pagato dai migranti in vista di ottenere una determinata controprestazione. Nel caso concreto, ogni migrante versava un determinato importo per ottenere, quale controprestazione, il trasporto sicuro attraverso i valichi di confine dall’Italia al confine con la Germania. Non appare quindi rilevante quante persone si adoperavano a tal fine e dunque tra quante persone, secondo quali criteri tale somma sarebbe stata suddivisa e, dunque, in ultima analisi, l’importo che i correi percepivano singolarmente.

 

Per quanto attiene a IM 1, il quale ha agito di volta in volta con uno dei suoi coimputati, egli era perfettamente consapevole – perché era lui a consegnare il denaro – che ogni migrante versava per ottenere il trasporto fino al confine con la Germania CHF 270.00.

 

IM 1 ha infatti ammesso che quando effettuava la “staffetta” la retribuzione sua e quella dell’autista per il singolo viaggio con a bordo una media di 3 clandestini era di un totale di CHF 830.00, ovvero CHF 500.00 per la “staffetta” e CHF 110.00 per clandestino trasportato, mentre quando effettuava la “staffetta” solo in entrata dall’Italia, la retribuzione sua e quella dell’autista per il singolo viaggio era di un totale di almeno CHF 530.00, e meglio CHF 200.00 per la “staffetta” e CHF 110.00 per clandestino trasportato (VI PP 10.04.2015, p. 8, AI 210, Inc. 2014.7753), circostanza, questa, confermata dai coimputati (VI PP IM 3 13.04.2015, p. 4, AI 26, Inc. 2014.8873; VI PP IM 4 03.04.2015, p. 4, AI 27, Inc. 2014.8875; VI PP IM 2 05.04.2015, p. 4, AI 76, Inc. 2014.7492).

 

Di contro, utilizzando un taxi, il costo sarebbe stato di CHF 360.00, ovvero, con 3 persone a bordo, di CHF 120.00 a testa, come risulta dagli accertamenti effettuati dalle Guardie di Confine al momento dei fatti (allegato all’Inc. 2014.7753). Della correttezza di tali accertamenti, la Corte non ha motivo di dubitare. Tale somma è peraltro in linea con i riscontri acquisiti dalla Corte.

 

Ci si può semmai interrogare a sapere se il paragone debba essere fatto con il taxi, mezzo di trasporto che i migranti non avrebbero mai utilizzato e che, comunque, comprende pure vari tipi di assicurazioni ed un autista professionista, oppure con il treno o il bus.

 

Ad ogni buon conto, la disproporzione tra CHF 120.00 e CHF 270.00 non solo supera il 35%, ma è addirittura superiore al 50%.

 

E nulla cambia anche se si volesse considerare un costo del taxi superiore: anche con costi di CHF 460.00, l’importo a testa ammonterebbe a CHF 150.00, ovvero comunque ampiamente inferiore a CHF 270.00.

 

Neppure è rilevante il guadagno netto degli imputati: come sopra indicato, determinante è quanto i migranti pagavano per la controprestazione pattuita. Del resto, pure considerando un taxi regolare il guadagno netto dell’autista risulta inferiore a quanto pagato dagli utenti.

 

La sproporzione appare ancora più manifesta se si considera che il solo IM 1 guadagnava somme importanti per un tragitto di pochi chilometri, dal negozio alla dogana e ritorno.

 

Dal profilo soggettivo, il fatto che CHF 270.00 costituissero un importo esorbitante per rapporto alla prestazione fornita, non poteva certo sfuggire all’imputato, il quale, come egli stesso ha dichiarato, con il suo negozio guadagnava poche migliaia di franchi al mese e conosceva chiaramente il valore di tale somma di denaro, specialmente se poi corrisposto da persone in fuga dal loro Paese.

 

L’imputato sapeva peraltro di agire nell’ambito di un’organizzazione ben più ampia e che quanto da lui percepito rappresentava solo una parte della somma complessiva che i migranti erano chiamati a pagare per compiere il viaggio. Di fatto, in occasione del pubblico dibattimento, IM 1, il quale aveva egli stesso intrapreso in precedenza il viaggio da clandestino dall’Iran alla Svizzera, pagando, nel 1999, la cifra USD 4'000.00 (VI PP 10.04.2015, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753), ha dichiarato:

 

" Il Presidente mi chiede se sono consapevole del fatto che vi erano più persone attive al fine di far compiere ai migranti i vari tratti del loro viaggio e che, pertanto, la somma che mi veniva corrisposta era unicamente la parte di un importo ben superiore che questi dovevano pagare per giungere a destinazione.

R: Sì, noi ricevevamo unicamente una piccola parte di tutto quello che loro dovevano pagare.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale; cfr. anche VI PP 10.04.2015, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753).

 

Era peraltro chiaro all’imputato – che peraltro lo ha riconosciuto sia in aula (VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale) che nel corso dell’inchiesta (VI PP 10.04.2015, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753) – che l’unica ragione per cui questi cittadini stranieri erano disposti a pagare importi tanto elevati, era perché temevano di essere fermati. Non disponendo di validi titoli di viaggio, i migranti, a volte perseguitati, necessitavano infatti di attraversare le frontiere in modo clandestino e di spostarsi sui vari territori nazionali senza attirare l’attenzione.

 

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, invitato dal Presidente a spiegare il motivo per cui, a suo dire, le persone trasportate fossero disposte a pagare somme tanto elevate se confrontate al costo del viaggio con i normali mezzi di trasporto, IM 1 ha dichiarato:

 

" Queste persone non hanno documenti e quindi non possono prendere i normali mezzi di trasporto. Si tratta a volte di persone perseguitate che non possono ottenere questi documenti.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

IM 1, cittadino iraniano, non poteva infatti ignorare le vicissitudini che egli stesso ha attraversato nell’intento di raggiungere l’Europa ed ha quindi approfittato scientemente di questo stato di bisogno per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati.

 

Tale circostanza configura, a mente della Corte, lo stato di bisogno evocato dalla giurisprudenza, stato di bisogno direttamente derivante dalla loro situazione di precarietà e clandestinità.

 

                                33.   A mente della Corte, non può peraltro esservi dubbio sul fatto che l’imputato ha fatto mestiere dell’usura.

 

Questa non era evidentemente la sua attività principale, ma inequivocabilmente, IM 1 ha tratto importanti guadagni – se confrontati alla sua situazione economica, vi ha dedicato tempo ed impegno su un arco di tempo piuttosto importante – effettuando circa un viaggio di 1 ora e mezza, rispettivamente 8/9 ore (quando si recava fino a __________) alla settimana, sull’arco di circa 10 mesi (VI DIB 04.11.2015, p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale) – tanto da renderla a tutti gli effetti un’attività accessoria, ciò che basta a configurare l’aggravante di cui all’art. 157 cpv. 2 CP.

 

In tale contesto, la Corte ha confermato il reato di usura aggravata di cui al punto A.1. dell’atto d’accusa.

 

                                  B.   Imputazione di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata

 

                                34.   Pacificamente realizzato, a mente della Corte, è il reato di cui all’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a e b LStr.

 

L’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr punisce con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto, pur con una formulazione lievemente differente, corrisponde all’art. 23 cpv. 1 quinta frase della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava od aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009 consid. 2.1; FF 2002, p. 3447). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS - e, dunque, anche quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr - il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).

L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle autorità (STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 87-89).

 

Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 91 ss.; Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n. 22.45).

 

L’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo straniero che intende entrare in Svizzera  deve essere in possesso di un documento riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. In caso contrario, la sua entrata è da considerarsi illegale.

 

Giusta l’art. 116 cpv. 3 lett. a e b LStr, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore ha agito nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento o ha agito per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

 

                                35.   L’imputato, tramite il suo agire, ha facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale di persone straniere in Svizzera, ben sapendo che le stesse erano sprovviste dei necessari documenti di legittimazione per il passaggio di frontiera (VI DIB 04.11.2015, p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

A questo proposito, si rileva che l’episodio del trasporto che poi non è stato effettuato, quando i migranti si trovavano già a casa di __________, è stato ritenuto a carico dell’imputato siccome dal profilo della LF sugli stranieri è sanzionato già chi fa preparativi in vista di condurre un cittadino straniero illegalmente in Svizzera.

 

IM 1 ha ammesso che, trovandosi in una difficile situazione economica, ha compiuto i trasporti in oggetto per trarne un indebito arricchimento (VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

L’imputato ha agito congiuntamente ai suoi correi nell’ambito di un gruppo attivo nel trasporto clandestino di migranti.

 

Ne è testimonianza pure il fatto che vi erano delle persone di contatto in Italia. Emerge peraltro dagli atti l’esistenza di una struttura organizzativa, con IM 1 che provvedeva a raccogliere il denaro e ridistribuirlo ai correi. Infine, vi erano diverse vetture a disposizione, ed è stato possibile stabilire l’intervento di almeno due ulteriori persone.

Non si trattava – evidentemente - di un’organizzazione criminale (cfr. a questo proposito Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, (AuG), CS – Commentaire Stämpfli 2010, art. 116 n. 30), che avrebbe reso competenti altre autorità, ma di un gruppo organizzato, con ruoli determinati, ovvero più trasportatori tra loro interscambiabili e una persona che si assicurava che non vi fossero in corso controlli, finalizzato a permettere l’entrata illegale di migranti.

 

Il reato di cui all’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a e b LStr è quindi adempiuto e ciò nella sua forma aggravata.

 

 

                                VII)   Imputazione di inganno nei confronti delle autorità

 

                                36.   L’atto d’accusa imputa ad IM 1, in correità con __________, il reato di infrazione alla LF sugli stranieri, per avere, il 16 giugno 2014, a __________ e __________, sottoscritto quale datore di lavoro la richiesta di rilascio del permesso B in favore di __________ nonché il contratto di assunzione del medesimo presso il proprio negozio __________, documenti nei quali veniva riportato, contrariamente al vero, un salario mensile (CHF 2'700.00) nettamente superiore a quanto realmente retribuito (CHF 700.00), importo, quest’ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il rilascio del permesso di dimora.

 

Agli atti figura un contratto di lavoro tra IM 1 e __________, recante le firme di entrambi, il quale prevede l’assunzione di quest’ultimo in qualità di venditore al dettaglio presso la società dell’imputato, con un salario netto di CHF 2'770.74 e inizio dell’attività il 16 giugno 2014, così come il Formulario individuale di domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera, recante pure le due firme, con indicato un salario lordo di CHF 3'683.00 mensili (allegati doc. A e B al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc. 2014.7753).

 

Sulla base di questi documenti, __________ il 25 luglio 2014 ha ricevuto il permesso B (allegato doc. C al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc. 2014.7753).

 

Al proposito __________ ha dichiarato di avere iniziato a lavorare presso il negozio di IM 1 prima della firma del contratto a tempo indeterminato del 16 giugno 2014 e di avere lavorato per lui per quasi 3 mesi prima dell’arresto, guadagnando, per i 2 mesi interi, CHF 700.00 mensili. __________ ha precisato di avere sempre saputo che non avrebbe mai percepito la cifra indicata sul contratto di lavoro agli atti, importo che non corrisponderebbe a quanto effettivamente pattuito (VI PP 21.11.2014, p. 2, AI 158, Inc. 2014.7753; VI PP 15.12.2014, p. 2, AI 180, Inc. 2014.7753).

 

In occasione dell’interrogatorio finale dinanzi al PP __________ ha dichiarato:

 

" ADR che il contratto di lavoro che è stato presentato all’autorità è vero riportava un salario di oltre CHF 2'700.00 netti, importo che è stato indicato sul formulario unicamente per poter poi ottenere il permesso di lavoro.

ADR che è stato il commercialista di IM 1 a compilare questo documento, su indicazione dello stesso IM 1 e poi a consegnarmelo, per poterlo io presentare all’autorità. IM 1 non mi avrebbe mai dato questo importo. Con lui ero d’accordo che avrei preso CHF 700.00 al mese. (…)

Io ribadisco che l’ho fatto solo per ottenere un permesso di lavoro e di soggiorno in Svizzera. (…)

A domanda dell’avv. __________ a sapere se io nel momento in cui mi sono presentato da IM 1 a seguito dell’annuncio su tutti.ch ero convito di poter lavorare in modo regolare percependo un normale salario, rispondo di si. Mi ha chiesto di fare una settimana di prova nel negozio, senza discutere insieme del salario previsto. Quando ho terminato la settimana di prova, IM 1 mi ha detto “senti se ti interessa posso darti solo CHF 700.00 al mese, per 6 ore lavorative al giorno”. Io disperato per la mia situazione, ho accettato, come detto nella speranza di poter ottenere un regolare permesso.”

(VI PP 17.04.2015, p. 4, AI 215, Inc. 2014.7753).

 

                                37.   IM 1 dal canto suo, in Polizia come pure dinanzi al PP, ha respinto ogni addebito mosso nei suoi confronti, posizione mantenuta pure in sede dibattimentale. 

 

Inizialmente l’imputato ha dichiarato che __________ aveva iniziato a lavorare presso il suo negozio __________ circa 3 mesi prima dell’arresto, dopo essere stato da lui assunto con un contratto a tempo pieno per un salario mensile di CHF 3'500.00 lordi, stipendio che in precedenza avrebbe percepito la moglie dell’imputato (VI PG 15.09.2014, p. 5 e 8, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753), versione ribadita il giorno seguente nel verbale d’arresto (VI PP 16.09.2014,p. 9, AI 25, Inc. 2014.7753).

L’imputato ha dichiarato di avere inoltrato la richiesta di permesso B per __________ il 17 giugno 2014, per una durata massima di 3 mesi (VI PP 28.10.2014, p. 6, AI 122, Inc. 2014.7753).

 

Senonché il 21 novembre 2014, a confronto con __________, ha rettificato le sue precedenti dichiarazioni, indicando questa volta che quest’ultimo non avrebbe mai lavorato come commesso nel suo negozio e non sarebbe mai stato pagato, siccome il contratto partiva dal 1. settembre 2014.

Questo contratto sarebbe stato firmato da entrambi ed inviato all’Ufficio permessi, che a fine agosto ha rilasciato il permesso B a __________ (VI PP 21.11.2014, p. 8, AI 158, Inc. 2014.7753).

 

Tornando sulla questione in un successivo suo interrogatorio, IM 1 ha cambiato nuovamente versione, dichiarando che:

 

" Da settembre di questo mese avrei preso __________ con un salario di CHF 3270.00 al mese. Mia moglie aveva un salario maggiore. (…) ADR che io dal mio lavoro guadagnavo al mese circa CHF 3000.00.

Mi viene detto che appare alquanto basso il mio guadagno visto che i miei dipendenti venivano pagati di più.

Mi viene chiesto il motivo per cui avrei assunto __________ con un salario di CHF 3270.00, se effettivamente i guadagni erano scesi.

Quest’anno ero intenzionato a modificare le prestazioni che davo nel mio negozio. Volevo inserire una macelleria che trattava carne __________; per questo volevo assumere __________, solo per un periodo determinato, fintanto che il mio genero non avesse ottenuto il permesso.”

(VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).

 

Preso atto del contratto di lavoro e del formulario per la domanda di soggiorno agli atti (allegati doc. A e B al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc. 2014.7753), l’imputato ha negato di avere firmato tali documenti:

 

" Non ho mai visto questo contratto, la firma non è la mia.

ADR che non so dire chi possa aver falsificato la mia firma. Io di solito metto il timbro del negozio per qualsiasi cosa dovesse c’entrare con il mio negozio.

ADR che gli avevo fatto firmare un contratto determinato per 3 mesi nel mese di giugno con un salario di CHF 3260.00 o 3270.00, come consigliatomi dal mio fiduciario.

ADR che secondo me ero in grado di pagare quell’importo a __________ e gliel’avrei dato.

ADR che il contratto dovrebbe averlo il mio fiduciario contabile; lo stesso è firmato da me e da __________.

ADR che è stato __________ a portare il contratto di lavoro all’Ufficio del lavoro; ribadisco che si tratta di un altro contratto, non quello sottopostomi.”

(VI PP 23.01.2015, p. 2, AI 190, Inc. 2014.7753).

 

" Non riconosco le mie firme su questi documenti, la firma apposta quale datore di lavoro sul doc. A e B non è la mia.

ADR io ho firmato dei documenti ma non sono questi; ricordo di avere firmato sia la domanda di soggiorno e sia il contratto di assunzione, ma sugli stessi ho pure apposto il timbro del mio negozio.

ADR che il contratto era di durata determinata e il salario lordo non superava CHF 3260/3270.00.

ADR che è stato il contabile a compilare questi documenti e poi li ha consegnati a __________. È stato quest’ultimo che mi ha portato i documenti e che io, dopo averli visionati, li ho sottoscritti e timbrati come sopra detto. __________ avrebbe poi consegnato il tutto all’ufficio stranieri.”

 

Interrogato dal PP a sapere se in definitiva avesse assunto __________ presso il suo negozio e se avesse pattuito con lui un contratto di lavoro, IM 1 ha risposto:

 

" __________ non ha mai iniziato a lavorare nel mio negozio. Ci siamo accordati affinché potesse venire da me a lavorare in negozio in qualità di commesso. Abbiamo allestito un contratto di lavoro che è stato presentato anche all’ufficio stranieri.

Il contratto l’ha preparato il contabile __________, io l’ho firmato, apponendo il timbro del negozio, l’ha firmato __________ ed è stato quest’ultimo a portarlo all’ufficio stranieri.

ADR che era un contratto a tempo pieno, al 100%, per la validità di soli 3 mesi; il tempo era determinato perché era mia intenzione successivamente assumere il compagno di mia figlia in negozio.

ADR che se non sbaglio il contratto prevedeva il salario di CHF 3270.00 o CHF 3'260.00, lordi. Il contabile mi aveva detto che un salario inferiore non sarebbe stato autorizzato dalla sezione stranieri.

ADR che l’inizio del rapporto di impiego sarebbe avvenuto al 01.09.2014.

Mi si dice che il 15 settembre siamo stati arrestati e mi si chiede quindi se __________ in definitiva per 15 giorni ha lavorato.

No, aspettavo di accordarmi per la vendita di carne __________ e poi di ottenere il permesso in favore di __________.”

(VI PP 30.04.2015, p. 2 e 3, AI 219, Inc. 2014.7753).

 

Alla contestazione del PP che al momento dell’arresto aveva dichiarato che __________ lavorava per lui da circa 3 mesi con un contratto a tempo pieno per un salario mensile di CHF 3'500.00 lordi, ovvero lo stipendio che precedentemente prendeva la moglie, l’imputato ha risposto che “Quanto dichiarato in quel verbale è tutto falso”, affermando di avere rilasciato quelle dichiarazioni per “poter salvarmi” (VI PP 30.04.2015, p. 3, AI 219, Inc. 2014.7753), versione, questa, sostanzialmente mantenuta anche in aula (VI DIB 04.11.2015, p. 18 e 19, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

L’imputato ha negato che il salario indicato sul contratto inviato all’autorità non fosse quello realmente pattuito e che quel contratto servisse unicamente per ottenere il permesso di lavoro e residenza per __________, come poi avvenuto (VI PP 30.04.2015, p. 4, AI 219, Inc. 2014.7753).

 

                                38.   __________, contabile di IM 1 per il suo negozio __________, ha riferito, in merito all’assunzione di __________ presso il negozio:

 

" (…) IM 1 mi aveva incaricato di preparare il contratto di lavoro in favore di questa persona. Ricordo che la percentuale d’impiego era del 100%, con un salario di CHF 3407.00. Lo so per certo perché questo è il salario minimo di categoria per questo tipo di lavoro (…).

Non ricordo, ma credo fosse un contratto a tempo indeterminato. L’ho compilato io tramite computer e poi l’ho consegnato direttamente a __________. Tutto ciò evidentemente su indicazione di IM 1. Ricordo che quella volta da IM 1 avevo preteso per lo meno l’importo di CHF 50.00 per l’allestimento di questo contratto d’impiego, importo che mi è stato consegnato da __________ il giorno in cui l’ho consegnato.

Preciso che unitamente al contratto d’impiego ho pure compilato, per conto di IM 1 ed in favore di __________, la richiesta del permesso tipo B, documento questo che ho consegnato insieme al contratto.”

(VI PP 20.04.2015, p. 2 e 3, AI 216, Inc. 2014.7753).

 

Dopo avere preso visione del contratto di lavoro e del Formulario individuale di domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera agli atti, già sottoposti all’imputato (allegati doc. A e B al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc. 2014.7753), __________ li ha riconosciuti come i documenti da lui allestiti:

 

" Sì, li riconosco, sono quelli che ho compilato io e che ho consegnato a __________.”

(VI PP 20.04.2015, p. 2 e 3, AI 216, Inc. 2014.7753).

 

Interrogato dal PP a sapere se avesse sospettato che il contratto fosse fittizio, nel senso che IM 1 non aveva alcuna intenzione di assumere __________, rispettivamente che mai lo avrebbe pagato con l’importo indicato sul contratto, il testimone ha risposto negativamente, aggiungendo che le entrate che aveva avuto il negozio nel 2012 e che lui aveva avuto modo di vedere giustificavano l’assunzione di un impiegato (VI PP 20.04.2015, p. 3, AI 216, Inc. 2014.7753).

 

                                39.   Posto a confronto con le dichiarazioni del contabile, IM 1 ha ribadito la sua versione, asserendo che si tratterebbe di documenti falsi:

 

" Io ribadisco che con il contabile mi ero accordato per l’assunzione di __________ unicamente per il mese di settembre 2014, con un salario di CHF 3260/3270.00.

Io sono sicuro che i documenti da me firmati non sono questi che mi sono stati sottoposti. Deduco quindi che questi documenti siano dei falsi.

(…) ribadisco che questi due documenti per me sono dei falsi e chi  li ha allestiti e preparati ha inserito informazioni che non corrispondono al quelle che avevo dato io.”

(VI PP 30.04.2015, p. 5, AI 219, Inc. 2014.7753).

 

                                40.   Ancora in occasione del pubblico dibattimento, interrogato in merito alla sua reale volontà di assumere __________, IM 1 ha rilasciato dichiarazioni tutt’altro che lineari, affermando dapprima che:

 

" Avevo intenzione di aggiungere al mio negozio una macelleria __________ e quindi volevo assumere __________, ma non a quel momento. Se avessi dovuto assumere qualcuno avrei comunque assunto prima di tutti il mio genero e non __________.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Salvo poi ammettere di avere dato al contabile i dati da inserire nella documentazione (VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Invitato a spiegare questa contraddizione l’imputato ha dichiarato:

 

" R: Avrei a ottobre aperto la macelleria __________.

Il Presidente mi contesta che ho appena detto che avrei assunto, se caso, il mio genero, e non __________.

R: Con __________ volevo fare unicamente un contratto di 3 mesi, non di più.

Il PP mi chiede se il mio genero poteva lavorare.

R: Sì, aveva già il permesso.

Il Presidente mi chiede quindi perché servivano tre mesi.

R: Perché era a __________.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

L’imputato ha ribadito che la documentazione agli atti non reca la sua firma e neppure il timbro del negozio e si tratterebbe quindi di documentazione falsa, falsificata verosimilmente dallo stesso __________ al fine di ottenere il permesso B oppure dal contabile, così come ha nuovamente sostenuto di avere inserito nel contratto la cifra di CHF 3'260.00, siccome con un importo più basso la sezione permessi non avrebbe concesso il permesso, importo che avrebbe accettato di pagare a __________, ma unicamente per un periodo di 3 mesi.

Invitato a spiegare come avrebbe fatto fronte allo stipendio pattuito sul contratto di lavoro, ritenuto che era in difficoltà economiche, IM 1 ha risposto che, aggiungendo la macelleria al negozio, sperava di riuscire ad ottenere un maggiore introito (VI DIB 04.11.2015, p. 18 e 19, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

                                41.   Giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della Legge federale sugli stranieri fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato.

 

L’autore deve assumere un comportamento fraudolento che induce l’autorità in errore, ciò che la porta ad accordare o rinnovare un permesso (Vetterli/D'addario di Paolo, in Caroni e.a. (éd.), Stämpflis Handkommentar zum AuG, 2010, art. 118 n. 4).

Oggetto dell’errore dell’autorità devono essere dei fatti. L’inganno può avvenire tramite parole, scritti, atti concludenti o silenzio qualificato.

Sono ad esempio considerate ingannevoli delle indicazioni fallaci sulle ragioni dell’entrata in Svizzera.

L’inganno può avvenire per omissione quando vengono sottaciuti dei fatti essenziali e la legge prevede un obbligo di collaborazione, creando così una posizione di garante e l’autore realizza che l’autorità si trova in errore (Vetterli/D'addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 5).

I presupposti dell’art. 118 cpv. 1 LStr sono adempiuti anche in caso di matrimonio fittizio (Zünd, in Spescha e.a. (éd.), Migrationsrecht, 3. ed. 2012, art. 118 n. 2).

Fatto salvo il caso in cui vi è una posizione di garante, l’art. 118 cpv. 1 LStr non trova per contro applicazione quando le condizioni per il permesso cambiano in seguito e lo straniero o il terzo che partecipa alla procedura omette di informare l’autorità  (Vetterli/D'Addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 5; Zünd, op. cit., art. 118 n. 2).

Il disposto dell’art. 118 LStr non esige che l’inganno sia commesso con astuzia. Ciononostante, va ritenuta una responsabilità congiunta dell’autorità, la quale sottostà alla massima dell’istruzione e, di conseguenza, deve essere particolarmente diligente (Vetterli/D'Addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 6).

L’obbligo espresso di collaborare previsto all’art. 90 LStr non conduce automaticamente alla colpevolezza del prevenuto, ma questo obbligo deve concernere dei fatti che una parte conosce meglio dell’autorità e che quest’ultima non è in grado di stabilire senza la collaborazione dello straniero o del terzo che partecipa alla procedura (Vetterli/D'Addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 7).

Infine, il risultato dell’infrazione si produce quando il permesso viene accordato. La condanna è possibile unicamente in presenza di una chiara dichiarazione dell’autorità incaricata dell’esecuzione della Legge federale sugli stranieri secondo cui il permesso non sarebbe stato accordato se l’autorità fosse stata a conoscenza dell’effettivo stato delle cose. È sufficiente una dichiarazione secondo cui, “secondo la pratica costante, una procedura di questo genere conduce normalmente al rifiuto o al ritiro del permesso” (Vetterli/D'Addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 8).

 

                                42.   Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la documentazione inoltrata all’Ufficio Stranieri al fine di far ottenere un permesso a __________ è stata allestita dall’imputato o su sua indicazione, così come indicato dal contabile.

 

Le spiegazioni da lui fornite non sono apparse in nulla convincenti, tanto che egli stesso, come si è visto, nel primo verbale ha ammesso che __________ lavorava per lui, dichiarando, in seguito, che doveva chiedergli il permesso per assentarsi.

 

Il coinvolgimento di IM 1 risulta inoltre dalle costanti, lineari e disinteressate dichiarazioni di __________.

 

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, egli non aveva nessun interesse nell’ammettere di aver dichiarato il falso su di un documento ufficiale, provocando così la promozione dell’accusa nei suoi stessi confronti anche per tale reato.

 

L’imputazione di inganno verso l’autorità di cui al punto A.3. dell’atto d’accusa è quindi stata confermata.

 

 

                               VIII)   Imputazione di delitto contro la LF sulle telecomunicazioni

 

                                43.   A mente della pubblica accusa, IM 1, in qualità di incaricato di compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni, quale rivenditore per la compagnia telefonica __________ AG di __________, ha ripetutamente contraffatto o dissimulato informazioni, rispettivamente dato occasione ad altri, in specie a __________ detto __________, di contraffare o dissimulare informazioni, tenendo in deposito, consegnando a terzi ed utilizzando ai fini del suo traffico illegale di clandestini, un imprecisato numero di carte SIM prepagate della __________, ma almeno 1'900, di cui sono state contraffatte e dissimulate le generalità degli intestatari, tutte attivate a persone inesistenti o di fantasia, da cui l’imputazione di delitto contro la LF sulle telecomunicazioni di cui al punto A.4 dell’atto d’accusa.

 

                                44.   Questi fatti non sono contestati e discendono dalle dichiarazioni dell’imputato:

 

" ADR che confermo che nel corso del 2014 ho ricevuto circa 200 schede al mese già attivate e questo fino al settembre 2014, poco prima di essere arrestato; in totale dunque circa 1600; in precedenza, dal 2011 ne avrò ricevute in totale al massimo 300.

ADR che le ho tutte regalate a terzi, famigliari e clienti, rispettivamente utilizzate per il traffico di clandestini. Di queste ne ho date anche ad IM 2, __________, IM 3 e IM 4 ai fini del comune traffico di clandestini.

Mi si dice dunque che ne ho ricevute da __________ un totale di circa 1900, da me regalate a terzi.

Si, parte di queste sono state sequestrate al momento del mio arresto.”

(VI PP 10.04.2015, p. 9, AI 210, Inc. 2014.7753; cfr. anche VI DIB 04.11.2015, p. 19, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Giusta l’art. 49 cpv. 1 LTC, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, incaricato di compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni contraffà o dissimula informazioni (lett. a) o dà occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni (lett. b).

 

Ne consegue la conferma del punto A.4. dell’atto d’accusa.

 

 

                                 IX)   Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

 

                                45.   L’art. 19a LStup punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo (cpv. 1). Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento (cpv. 2).

L’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup punisce, tra l’altro, l’acquisto e la detenzione, senza autorizzazione, di stupefacenti.

 

Anche per quanto riguarda questa imputazione, i fatti sono ammessi e dal profilo giuridico l’imputazione appare corretta.

 

IM 1 ha ammesso di avere, il 15 settembre 2014, a __________, senza essere autorizzato, detenuto un quantitativo di circa 2 grammi di marijuana destinata al proprio consumo, nonché di avere, nel corso del 2014, presso la stazione ferroviaria di __________, acquistato da un ignoto venditore per il proprio consumo ed in seguito consumato circa 2 grammi di marijuana (VI DIB 04.11.2015, p. 20, allegato 2 al verbale dibattimentale; VI PP 10.04.2015, p. 10, AI 210, Inc. 2014.7753), da cui la conferma dell’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto A.5. dell’atto d’accusa.

 

 

                                  X)   Commisurazione della pena

 

                                46.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

 

                                47.   Nell’evenienza concreta, dal profilo oggettivo, la colpa di IM 1 è stata ritenuta di grado medio basso per il reato di usura e di media gravità per le restanti imputazioni.

 

Relativamente all’imputazione di usura, gli importi versati dalle persone trasportate si situano nell’intervallo inferiore costitutivo del reato.

 

Per il rimanente, con il proprio agire l’imputato ha permesso ad un  importante numero di cittadini stranieri sprovvisti di validi documenti di legittimazione di entrare illegalmente in Svizzera.

 

 

                                         La colpa di IM 1 è risultata per contro grave dal profilo soggettivo.

 

La Corte ha ritenuto oltremodo evidente che egli era – se non il capo – quanto meno il punto di riferimento dei coimputati.

 

A testimoniare del suo ruolo apicale vi sono in primo luogo le univoche e lineari chiamate di correo dei coimputati, dichiarazioni che la Corte ha ritenuto del tutto credibili, così come pure i numerosi riscontri oggettivi: IM 1, a differenza dei coimputati, era presente in occasione di tutti i viaggi, era lui ad avere i contatti con i passatori in Italia, era lui che forniva le carte SIM ed è lui ad essere stato fermato in Germania per un reato analogo già nel 2011, circostanza che, certo, non configura un precedente penale, ma è comunque oltremodo indicativa del suo agire.

 

Soprattutto, IM 1 svolgeva il ruolo più defilato, guadagnando somme relativamente importanti senza correre rischi particolari. Di fatto, anche in caso di controlli, egli non sarebbe stato trovato con clandestini a bordo. Al contrario, IM 2 era stato già arrestato nel mese di agosto 2014, mentre __________ era stato intercettato con 2 migranti a bordo nel Canton Uri.

 

L’imputato ha delinquito reiteratamente in un numero elevato di occasioni nel corso di un lasso di tempo relativamente breve, dimostrando così la propria determinazione.

 

Stupisce poi la sua propensione a delinquere ed il fatto che neppure l’arresto del primo membro del gruppo lo ha indotto a desistere.

 

Risulta poi evidente che l’imputato ha agito a fine di lucro, quindi mosso da egoismo. Ciò lo ha indotto ad approfittare della situazione di disperazione in cui versano i migranti in fuga dai loro Paesi.

 

Egli non lo ha fatto – come da lui sostenuto – per fini ideali ovvero per aiutarli, bensì unicamente per trarne un profitto e risanare così la sua precaria situazione economica.

 

Ha così approfittato dei più poveri tra i poveri, inducendo queste persone a versare a lui e ai suoi correi i pochi soldi di cui dispongono pur di raggiungere la loro meta.

 

Altrettanto grave è il fatto che lo stesso IM 1 ha vissuto analoghe vicissitudini ed è quindi perfettamente consapevole di cosa significano gli importi pagati per chi fugge da casa propria.

 

A suo favore la Corte non ha intravvisto particolari motivi di attenuazione della pena. Egli ha reiteratamente mentito e cambiato versione e non è mai sembrato volersi assumere le sue reali responsabilità, tentando piuttosto di accusare l’uno o l’altro dei suoi correi.

 

Neppure può essere considerata a favore di IM 1 la situazione economica precaria in cui versava, la quale non giustifica comunque mai la commissione di reati.

 

In tale contesto, richiamata una precedente decisione di questa Corte (72.2014.133 del 15 dicembre 2014), con la quale un “passatore” che aveva trasportato circa 200 migranti era stato condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, in considerazione anche del concorso tra i reati, la pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi.

 

                                48.   L'art. 42 cpv. 1 CP sancisce il principio in base al quale il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

 

Di principio, quindi, se l'autore non è recidivo, in assenza di un pronostico sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2.).

 

                                49.   Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2).

Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

 

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

 

                                50.   Nel caso concreto l’inchiesta pendente in Germania non rappresenta un precedente penale, la prognosi non può dirsi certamente negativa, motivo per cui la pena detentiva può beneficiare della sospensione condizionale parziale, con la parte da espiare che viene stabilita in 14 (quattordici) mesi, mentre per il rimanente la pena viene sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

 

                                51.   In ossequio all’art. 116 cpv. 3 LStr, all’imputato viene inoltre comminata una pena pecuniaria di CHF 1'400.00 (millequattrocento), corrispondenti a 140 (centoquaranta) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna, sospesa anch’essa per 3 (tre) anni, così come, per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, una multa di CHF 100.00 (cento), la quale, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà convertita in una pena detentiva di 1 (un) giorno.

 

 

                                 XI)   Sequestri

 

                                52.   In accoglimento della richiesta dell’accusa, il materiale cartaceo è stato confiscato, siccome mezzo di prova, ed è stata ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro.

 

Per contro la Corte non ha ritenuto, per proporzionalità, di procedere alla confisca dei veicoli, i quali sono quindi stati dissequestrati a favore degli aventi diritto.

 

Il materiale telefonico ed informatico è stato dissequestrato, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dagli imputati.

 

In fine, la somma di denaro è stata sottoposta a sequestro conservativo a garanzia delle spese di giustizia.

 

 

                                XII)   L’istanza di indennizzo presentata dalla difesa

 

                                53.   Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

 

Ritenuto che IM 1 non è stato assolto, l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP formulata dal suo difensore di fiducia è stata respinta.

 


 

Visti gli art.:                    12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 157 cifra 1 e 2 CP;

116 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a e b, 118 cpv. 1 LStr;

49 LTC;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo settembre 2013 – 15 settembre 2014, fra l’Italia e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________,

sfruttando lo stato di bisogno di 143 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

 

                               1.2.   incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere,

nel periodo settembre 2013 – 15 settembre 2014, fra l’Italia e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________,

facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale in Svizzera di 143 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

 

                               1.3.   inganno nei confronti delle autorità

per avere,

il 16 giugno 2014, a __________ e __________, in correità con __________, ingannato le autorità di esecuzione della Legge federale sugli stranieri fornendo dati falsi e facendo ottenere in questo modo a __________, il 15 luglio 2015, il rilascio del permesso di soggiorno tipo B,

e meglio per avere sottoscritto quale datore di lavoro, per conto della propria ditta individuale __________, la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno tipo B in favore di __________, come pure il contratto di assunzione del medesimo presso il proprio negozio, documenti nei quali veniva indicato, contrariamente al vero, un salario mensile (CHF 2'700.00 circa) nettamente superiore a quanto realmente retribuito (CHF 700.00), importo quest’ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il rilascio del permesso di dimora;

 

                               1.4.   delitto contro la LF sulle telecomunicazioni ripetuto

per avere,

nel periodo 2011 – settembre 2014, a __________ ed in altre imprecisate località del Ticino,

in qualità di incaricato di compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni, quale rivenditore per la compagnia telefonica __________ AG di __________, tenuto in deposito, consegnato a terzi ed utilizzato ai fini del suo traffico illegale di clandestini, 1'900 carte SIM prepagate della __________, di cui sono state contraffatte e dissimulate le generalità degli intestatari, tutte attivate a persone inesistenti o di fantasia;

 

                               1.5.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel corso del 2014, presso la stazione ferroviaria di __________, senza essere autorizzato, acquistato e consumato 2 grammi di marijuana, nonché per avere, il 15 settembre 2014, a __________, senza essere autorizzato, detenuto 2 grammi di marijuana destinati al proprio consumo personale;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

 

                               2.1.   usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo 20 maggio 2014 – 10 agosto 2014, tra __________, __________, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

sfruttando lo stato di bisogno di 51 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

 

                               2.2.   incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere,

nel periodo 20 maggio 2014 – 10 agosto 2014, tra __________, __________, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 51 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   3.   IM 3 è autore colpevole di:

 

                               3.1.   usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo settembre 2013 – agosto 2014, tra __________, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

sfruttando lo stato di bisogno di 30 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

 

                               3.2.   incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere,

nel periodo settembre 2013 – agosto 2014, tra __________, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 30 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   4.   IM 4 è autore colpevole di:

 

                               4.1.   usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra __________, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

sfruttando lo stato di bisogno di 27 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

 

                               4.2.   incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere,

nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra __________, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 27 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   5.   Di conseguenza,

 

 

                               5.1.   IM 1

 

è condannato

 

                            5.1.1.   alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            5.1.2.   alla pena pecuniaria di CHF 1'400.00 (millequattrocento),

corrispondenti a 140 (centoquaranta) aliquote giornaliere di CHF

10.00 (dieci) cadauna.

 

                            5.1.3.   al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza

che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con

una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                            5.1.4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 16 (sedici) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

 

                            5.1.5.   L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

 

                            5.1.6.   L’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP formulata dal difensore di IM 1 è respinta.

 

 

                               5.2.   IM 2

 

è condannato

 

                            5.2.1.   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            5.2.2.   alla pena pecuniaria di CHF 500.00 (cinquecento),

corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di CHF 10.00

(dieci) cadauna.

 

                            5.2.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

                            5.2.4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

                            5.2.5.   È revocata la misura sostitutiva dell’arresto costituita dalla consegna dei documenti di legittimazione e meglio del titolo di viaggio svizzero __________ e del permesso di dimora tipo B n. __________.

 

 

                               5.3.   IM 3

 

è condannato

 

                            5.3.1.   alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            5.3.2.   alla pena pecuniaria di CHF 1’200.00 (milleduecento),

corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 40.00

(quaranta) cadauna.

 

                            5.3.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

                            5.3.4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                               5.4.   IM 4

 

è condannato

 

                            5.4.1.   alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            5.4.2.   alla pena pecuniaria di CHF 300.00 (trecento), corrispondenti a

30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna.

 

                            5.4.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

                            5.4.4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                                   6.   È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per l’automobile Mercedes Benz C220K Coupé targata __________ con chiave (inc. 19600, rep. n. 35700) e l’automobile VW Golf di colore grigio targata __________ (inc. 19070, rep. n. 36069), che vengono dissequestrate a favore degli aventi diritto, nonché dei telefoni cellulari e dei navigatori, che vengono dissequestrati a favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dagli imputati.

 

E’ ordinato il sequestro conservativo sulla somma di denaro sequestrata a IM 1 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia, spese procedurali e multa.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia di CHF 2’000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ¼ (un quarto) ciascuno.

 

 

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

 

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 13'725.85 comprensiva di onorario e spese.

 

                               8.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 13'725.85 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato.

 

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 5'896.60 comprensiva di onorario e spese.

 

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'896.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                10.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 4 sono sostenute dallo Stato.

 

                             10.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 3 è approvata per CHF 7'264.75 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

                             10.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 7'264.75 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 


Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        2'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.      13'300.--

                                         Multa                                                       fr.           100.--

                                         Traduzioni                                              fr.           118.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           607.70

                                                                 fr.      16'125.70

                                                                 ============

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/4)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        3'325.--

                                         Multa                                                       fr.           100.--

                                         Traduzioni                                              fr.             29.50

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           151.92

                                                                 fr.        4'106.42

                                                                 ============

 

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/4)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        3'325.--

                                         Traduzioni                                              fr.             29.50

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           151.92

                                                                 fr.        4'006.42

                                                                 ============

 

                                         Distinta spese a carico di IM 3 (1/4)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        3'325.--

                                         Traduzioni                                              fr.             29.50

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           151.92

                                                                 fr.        4'006.42

                                                                 ============

 

                                         Distinta spese a carico di IM 4 (1/4)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        3'325.--

                                         Traduzioni                                              fr.             29.50

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           151.92

                                                                 fr.        4'006.42

                                                                 ============


 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, 6904 Lugano

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera