Incarto n.
72.2015.91

Mendrisio,

12 novembre 2015 /md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1 10

GI 2 11

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

in carcerazione preventiva dal 20 febbraio 2015 al 17 aprile 2015 (57 giorni),

posto in anticipata esecuzione della pena dal 18 aprile 2015;

 

 

IM 2

rappresentato dall’avv. DUF 2

 

Alias:

IM 2

IM 2

IM 2

IM 2

IM 2

 

 

in carcerazione preventiva dal 21 febbraio 2015 al 18 aprile 2015 (57 giorni),

e nei confronti del quale è stata decisa, quale misura sostitutiva dell’arresto, la consegna dei documenti di legittimazione e meglio del passaporto iracheno no. __________;

 

 

IM 3

rappresentato da DUF 3

 

in carcerazione preventiva dal 21 febbraio 2015 al 15 aprile 2015 (54 giorni);

 

 

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 70/2015 del 17 giugno 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                  A.   IM 1

 

 

                                A.1   ripetuta usura (aggravata)

siccome ha fatto mestiere dell’usura,

 

per avere,

nel periodo 20 settembre 2014 – 20 febbraio 2015,

lungo la tratta __________ – __________,

agendo in correità con __________, IM 2 e IM 3, nell’effettuare in 36 occasioni il trasporto in media di 5 clandestini per viaggio, dall’Italia (__________e dintorni), dove prendevano in consegna i clandestini dai correi ivi residenti, sino alla Germania (__________), dove vi erano i parenti di quest’ultimi ad attenderli, nelle modalità descritte al punto A.2. del presente atto d’accusa,

 

sfruttando lo stato di bisogno o di dipendenza di almeno 189 cittadini di origini curde (provenienti dall’Iraq), traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di precarietà, illegalità e paura di queste persone in quanto straniere sprovviste dei necessari documenti di legittimazione rispettivamente del necessario visto d’entrata, in fuga dal loro paese d’origine, senza alcuna conoscenza in Italia e in Svizzera, senza precise conoscenze geografiche, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,

 

ottenendo per sé e per i correi, come corrispettivo per il trasporto di una singola persona, da parte di non meglio identificati passatori residenti in Grecia ai quali i clandestini avevano anticipatamente pagato il viaggio dal loro paese d’origine all’Europa, il pagamento di un compenso compreso tra Euro 300.00 e Euro 350.00, importo, questo, in netta sproporzione rispetto alla normale tariffa per la tratta __________ – __________ compresa tra Euro 82.00 e Euro 180.00 (importo quest’ultimo che varia a dipendenza del numero di clandestini trasportati),

 

guadagnando per sé e per i correi, un importo compreso tra Euro 56'150.00 e Euro 58'100.00,

come pure tentando di guadagnare per sé un ulteriore importo in denaro pari a Euro 2'100.00;

 

e meglio,

 

                             A.1.1   nel periodo 20 settembre 2014 – 11 novembre 2014, in correità con IM 3, ottenuto per sé e per il correo, per i 3 trasporti effettuati di complessivi 35 clandestini dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 7'750.00 e Euro 8'350.00;

 

                             A.1.2   nel periodo 15 novembre 2014 – 18 novembre 2014, in correità con IM 3 e IM 2, ottenuto per sé e per i correi, per i 2 trasporti effettuati di complessivi 13 clandestini

 

dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 4’300.00 e Euro 4’550.00;

 

                             A.1.3   nel periodo 23 novembre 2014 – 3 febbraio 2015, in correità con IM 2, ottenuto per sé e per il correo, per i 6 trasporti effettuati di complessivi 27 clandestini dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 9'250.00 e Euro 9'450.00;

 

                             A.1.4   nel periodo 20 novembre 2014 – 13 dicembre 2014, in correità con IM 2 e __________, ottenuto per sé e per i correi, per i 4 trasporti effettuati di complessivi 30 clandestini dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso di Euro 10’500.00;

 

                             A.1.5   nel periodo 22 novembre 2014 – 10 febbraio 2015, in correità con __________, ottenuto per sé e per il correo, per i 18 trasporti effettuati di complessivi 75 clandestini dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 23’600.00 e Euro 24’200.00;

 

                             A.1.6   nel periodo 19 gennaio 2015 – 10 febbraio 2015, ottenuto per sé per i 2 trasporti effettuati di complessivi 3 clandestini dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 750.00 e Euro 1’050.00,

 

                             A.1.7   il 20 febbraio 2015, giorno del fermo, effettuato un ulteriore trasporto di 6 clandestini presi in consegna in Italia (__________e nei dintorni) che avrebbe dovuto trasportare sino in Germania (__________), tentato di guadagnare un importo di denaro compreso fra Euro 1'800.00 e Euro 2'100.00;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 157 cpv. 2 CPS;

 

 

                                A.2   ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (aggravata)

(indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)

siccome commessa per procacciare un indebito arricchimento a sé e ai suoi correi, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

 

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto A.1,

 

agendo in parziale correità con IM 3, IM 2, __________ e in parziale complicità con __________,

 

facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in almeno 36 occasioni, in provenienza dall’Italia attraverso i valichi doganali incustoditi di __________, __________ e __________, di almeno 189 cittadini stranieri di origine curda prevalentemente provenienti dall’Iraq, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione rispettivamente del necessario visto d’entrata,

 

ricevendo in consegna i clandestini in Italia (a __________ e nei dintorni) dai correi ivi residenti,

 

trasportando i clandestini con le vetture a loro in uso attraverso suddetti valichi doganali,

procedendo dapprima, nella maggior parte dei trasporti, a un controllo del prescelto valico doganale con il primo veicolo alfine di prevenire eventuali controlli doganali e/o di polizia, mantenendosi a tale scopo in contatto telefonico con il correo / i correi che seguiva/seguivano con il secondo (e in talune occasioni con il terzo) veicolo a bordo del quale vi erano i clandestini, attraversando la Svizzera per poi procedere al medesimo controllo dei valichi doganali incustoditi di __________ __________, __________ e __________, in uscita verso la Germania, giungendo in Germania (a __________) dove consegnavano i clandestini ai parenti degli stessi lì presenti,

 

e meglio,

 

                             A.2.1   in data 20.09.2014, in correità con IM 3, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno altri 5, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 9 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto compreso fra Euro 2'500.00 e Euro 2'700.00;

 

                             A.2.2   in data 03.11.2014, in correità con IM 3, trasportando a bordo dell’automobile Audi Q7 targata __________ almeno 8 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno altri 5, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 13 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto compreso fra Euro 3’500.00 e Euro 3'900.00;

 

                             A.2.3   in data 11.11.2014, in correità con IM 3, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 5 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ altri 8, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 13 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’750.00 anziché l’importo inizialmente previsto di Euro 3'900.00 in quanto IM 3 è stato arrestato dalla Polizia cantonale e non ha portato a termine il trasporto di 8 clandestini;

 

                             A.2.4   in data 15.11.2014, in correità con IM 3 e IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 5 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 5 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto compreso fra Euro 1'500.00 e Euro 1'750.00;

 

                             A.2.5   in data 18.11.2014, in correità con IM 3 e IM 2, prendendo precedentemente contatto con IM 3 il quale ha fornito a lui e a IM 2 i necessari recapiti telefonici dei passatori in Italia e indicato loro il tragitto da seguire, nonché restando in contatto con loro a intervalli regolari durante il trasporto, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Hyundai Rok targata __________ almeno altri 4, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto di Euro 2’800.00;

 

                             A.2.6   in data 20.11.2014, in correità con IM 2 e __________, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno altri 4, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto di Euro 2’800.00;

 

                             A.2.7   in data 22.11.2014, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno altri 3, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 7 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 2’450.00;

 

                             A.2.8   in data 23.11.2014, in correità con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Hyundai Rok targata __________ almeno altri 4, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 2’800.00;

 

                             A.2.9   in data 26.11.2014, in correità con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                          A.2.10   in data 27.11.2014, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Audi Q7 targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                          A.2.11   in data 30.11.2014, in correità con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                          A.2.12   in data 03.12.2014, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno 3 clandestini, mentre l’automobile Opel Astra targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 3 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’050.00;

 

                          A.2.13   in data 05.12.2014, durante la notte, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                          A.2.14   in data 05.12.2014, la sera, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile marca Renualt Megane targata __________ almeno 3 clandestini, mentre l’automobile Opel Astra targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 3 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’050.00;

 

                          A.2.15   in data 07.12.2014, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                          A.2.16   in data 11.12.2014, durante le notte, in correità con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Renault Megane targata __________ almeno 3 clandestini, mentre l’automobile Opel Astra targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 3 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’050.00;

 

                          A.2.17   in data 11.12.2014, durante il pomeriggio, in correità con __________ e IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 7 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto di Euro 2’450.00;

 

                          A.2.18   in data 12.12.2014, durante il pomeriggio, in correità con __________ e IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 7 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto di Euro 2’450.00;

 

                          A.2.19   in data 12.12.2014, la sera, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                          A.2.20   in data 13.12.2014, durante il pomeriggio, in correità con __________ e IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 5 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto di Euro 2’800.00;

 

                          A.2.21   in data 14.12.2014, la sera, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                          A.2.22   in data 15.12.2014, in correità con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                          A.2.23   in data 24.12.2014, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                          A.2.24   in data 25.12.2014, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                          A.2.25   in data 05.01.2015, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 2 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 2 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto compreso fra Euro 500.00 e Euro 700.00;

 

                          A.2.26   in data 06.01.2015, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1'400.00;

 

                          A.2.27   in data 10.01.2015, al mattino, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno un altro, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 5 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1'750.00;

 

                          A.2.28   in data 10.01.2015, la sera, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata BL 195396 almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1'400.00;

 

                          A.2.29   in data 16.01.2015, al mattino, in correità con __________ e in complicità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini (__________è già stato condannato con DA 2430/2015 del 13.06.2015 per il trasporto di 4 clandestini a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________),

ottenendo in questo modo, per se e per il correo SHEKO Daud, un indebito profitto di Euro 1'400.00;

 

                          A.2.30   in data 19.01.2015, in complicità con __________, trasportando, a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________, dopo avere effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, almeno 2 clandestine, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 2 clandestine (__________è già stato condannato con DA 2430/2015 del 13.06.2015 per il trasporto di 2 clandestine a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________),

ottenendo in questo modo per sé un indebito profitto compreso fra Euro 500.00 e Euro 700.00;

 

                          A.2.31   in data 28.01.2015, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________, dopo avere effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, almeno 1 clandestina, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 1 clandestina,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto compreso fra Euro 250.00 e Euro 350.00;

 

                          A.2.32   in data 03.02.2015, in correità con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto compreso fra Euro 1'200.00 e Euro 1’400.00;

 

                          A.2.33   in data 08.02.2015, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 6 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno altri 5, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 11 clandestini (__________è già stato condannato con DA 659/2015 del 09.02.2015 per il trasporto di 5 clandestini a bordo della Renault Megane targata __________),

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1'800.00 anziché l’importo inizialmente previsto di Euro 3'300.00 in quanto __________ è stato arrestato dalla Polizia cantonale e non ha portato a termine il trasporto di 5 clandestini;

 

                          A.2.34   in data 10.02.2015, al mattino, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 3 clandestini, mentre l’automobile Opel Zafira targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 3 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto compreso fra Euro 750.00 e Euro 1'050.00;

 

                          A.2.35   in data 10.02.2015, la sera, trasportando IM 1 a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________, dopo avere effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, almeno 1 clandestino, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 1 clandestino,

ottenendo in questo modo un indebito profitto compreso fra Euro 250.00 e Euro 350.00;

 

                          A.2.36   in data 20.02.2015, trasportando IM 1 a bordo del veicolo Opel Astra targato __________, dopo avere effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, 6 clandestini, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 6 clandestini,

non ottenendo il previsto indebito profitto compreso fra Euro 1'800.00 e Euro 2'100.00, in quanto arrestato dalla polizia non ha portato a termine il trasporto di 6 clandestini;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a) e b) LStr;

 

 

                                  B.   IM 2

 

 

                                B.1   ripetuta usura (aggravata)

siccome ha fatto mestiere dell’usura,

per avere,

nel periodo 15 novembre 2014 – 13 febbraio 2015,

lungo la tratta __________ – __________,

agendo in correità con IM 1, __________ e IM 3, nell’effettuare in 13 occasioni il trasporto in media di 5 clandestini per viaggio, dall’Italia (__________e dintorni), dove prendevano in consegna i clandestini dai correi ivi residenti, sino alla Germania (__________), dove vi erano i parenti di quest’ultimi ad attenderli, nelle modalità descritte al punto B.2. del presente atto d’accusa,

 

sfruttando lo stato di bisogno o di dipendenza di almeno 71 cittadini di origini curde (provenienti dall’Iraq), traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di precarietà, illegalità e paura di queste persone in quanto straniere sprovviste dei necessari documenti di legittimazione rispettivamente del necessario visto d’entrata, in fuga dal loro paese d’origine, senza alcuna conoscenza in Italia e in Svizzera, senza precise conoscenze geografiche, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,

 

ottenendo per sé e per i suoi correi, come corrispettivo per il trasporto di una singola persona, da parte di non meglio identificati passatori residenti in Grecia ai quali i clandestini avevano anticipatamente pagato il viaggio dal loro paese d’origine all’Europa, il pagamento di un compenso compreso tra Euro 300.00 e Euro 350.00, importo, questo, in netta sproporzione rispetto alla normale tariffa per la tratta __________ – __________ compresa tra Euro 82.00 e Euro 180.00 (importo quest’ultimo che varia a dipendenza del numero di clandestini trasportati),

 

guadagnando per sé e per i correi, un importo compreso fra Euro 24'350.00 e Euro 24'850.00,

 

e meglio,

 

                             B.1.1   nel periodo 15 novembre 2014 – 18 novembre 2014, in correità con IM 3 e IM 1, ottenuto per sé e per i correi, per i 2 trasporti effettuati di complessivi 13 clandestini dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 4’300.00 e Euro 4’550.00;

 

                             B.1.2   nel periodo 23 novembre 2014 – 3 febbraio 2015, in correità con IM 1, ottenuto per sé e per il correo, per i 6 trasporti effettuati di complessivi 27 clandestini dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 9'250.00 e Euro 9'450.00;

 

                             B.1.3   nel periodo 20 novembre 2014 – 13 dicembre 2014, in correità con IM 1 e __________, ottenuto per sé e per i correi, per i 4 trasporti effettuati di complessivi 30 clandestini dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso di Euro 10’500.00;

 

                             B.1.4   il 13 febbraio 2015, ottenuto per sé per il trasporto effettuato di almeno 1 clandestino dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 300.00 e Euro 350.00,

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 157 cpv. 2 CPS;

 

 

                                B.2   ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (aggravata)

(indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)

siccome commessa per procacciare un indebito arricchimento a sé e ai correi, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

 

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto B.1,

 

agendo in parziale correità con IM 3, IM 1 e __________,

 

facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in almeno 13 occasioni, in provenienza dall’Italia attraverso i valichi doganali incustoditi di __________, __________ e __________, di almeno 71 cittadini stranieri di origine curda prevalentemente provenienti dall’Iraq, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione rispettivamente del necessario visto d’entrata,

 

ricevendo in consegna i clandestini in Italia (a __________ e nei dintorni) dai correi ivi residenti,

 

trasportando i clandestini con le vetture a loro in uso attraverso suddetti valichi doganali,

procedendo dapprima, nella maggior parte dei trasporti, a un controllo del prescelto valico doganale con il primo veicolo alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi a tale scopo in contatto telefonico con il correo / i correi che seguiva/seguivano con il secondo (e in talune occasioni con il terzo) veicolo a bordo del quale vi erano i clandestini, attraversando la Svizzera per poi procedere al medesimo controllo dei valichi doganali incustoditi di __________, __________ e __________, in uscita verso la Germania, giungendo in Germania (a __________) dove consegnavano i clandestini ai parenti degli stessi lì presenti,

 

e meglio,

 

                             B.2.1   in data 15.11.2014, in correità con IM 3 e IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 5 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata BL 158502 aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 5 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto compreso fra Euro 1'500.00 e Euro 1'750.00;

 

                             B.2.2   in data 18.11.2014, in correità con IM 3 e IM 1, prendendo precedentemente contatto con IM 3 il quale ha fornito a lui e a IM 1 i necessari recapiti telefonici dei passatori in Italia e indicato loro il tragitto da seguire, nonché restando in contatto con loro a intervalli regolari durante il trasporto, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Hyundai Rok targata __________ almeno altri 4, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto di Euro 2’800.00;

 

                             B.2.3   in data 20.11.2014, in correità con IM 1 e __________, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno altri 4, mentre l’automobile Hyundai Rok targata BL 158502 aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto di Euro 2’800.00;

 

                             B.2.4   in data 23.11.2014, in correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Hyundai Rok targata __________ almeno altri 4, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 2’800.00;

 

                             B.2.5   in data 26.11.2014, in correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                             B.2.6   in data 30.11.2014, in correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                             B.2.7   in data 11.12.2014, durante le notte, in correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Renault Megane targata __________ almeno 3 clandestini, mentre l’automobile Opel Astra targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 3 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’050.00;

 

                             B.2.8   in data 11.12.2014, durante il pomeriggio, in correità con __________ e IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 7 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto di Euro 2’450.00;

 

                             B.2.9   in data 12.12.2014, durante il pomeriggio, in correità con __________ e IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 7 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto di Euro 2’450.00;

 

                          B.2.10   in data 13.12.2014, durante il pomeriggio, in correità con __________ e IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 5 clandestini e trasportandone __________ a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto di Euro 2’800.00;

 

                          B.2.11   in data 15.12.2014, in correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’400.00;

 

                          B.2.12   in data 03.02.2015, in correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto compreso fra Euro 1'200.00 e Euro 1’400.00;

 

                          B.2.13   in data 13.02.2015, trasportando IM 2 a bordo dell’automobile Hyundai Rok targata __________ almeno 1 clandestino, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 1 clandestino,

ottenendo in questo modo un indebito profitto compreso fra Euro 300.00 e Euro 350.00;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a) e b) LStr;

 

 

                               B.3.   ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri

(impiego di stranieri sprovvisti di permesso e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale)

 

                             B.3.1   per avere,

in data 12 giugno 2014,

a __________, presso la __________,

in veste di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente in qualità di lavapiatti il cittadino iracheno __________, straniero non autorizzato ad esercitare attività lucrativa in Svizzera, in quanto privo del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

 

                             B.3.2   per avere,

nel periodo aprile 2014 – ottobre 2014,

a __________ presso la __________,

in veste di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente saltuariamente in qualità di aiuto pizzaiolo e aiuto lavapiatti il cittadino iracheno (suo fratello) __________, straniero non autorizzato ad esercitare attività lucrativa in Svizzera, in quanto privo del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

 

                             B.3.3   per avere,

nel periodo aprile 2014 – 21 febbraio 2015,

a __________,

favorito il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino iracheno (suo fratello) __________, che sapeva essere privo del necessario permesso di Polizia degli stranieri, ospitandolo presso il proprio domicilio;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dagli artt. 117 cpv. 1 e 116 cpv. 1 lett. a) LStr;

 

 

                               B.4.   grave infrazione alle LF sulla circolazione stradale

per avere,

in data 18 novembre 2014,

sull’autostrada A2 in territorio di __________,

violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la vettura Hyundai Rok targata __________ alla velocità di 158 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr;

 

 

                                  C.   IM 3

 

 

                               C.1.   ripetuta usura (aggravata)

siccome ha fatto mestiere dell’usura,

per avere,

nel periodo 20 settembre 2014 – 18 novembre 2014,

lungo la tratta __________ – __________,

agendo in parziale correità con IM 1, IM 2 e __________, nel trasportare rispettivamente organizzare in 5 occasioni il trasporto in media di 8 clandestini per viaggio, dall’Italia (__________e dintorni), dove prendevano in consegna i clandestini dai correi ivi residenti, sino alla Germania (__________), dove vi erano i parenti di quest’ultimi ad attenderli, nelle modalità descritte al punto C.2. del presente atto d’accusa,

 

sfruttando lo stato di bisogno o di dipendenza di almeno 40 cittadini di origini curde (provenienti dall’Iraq), traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di precarietà, illegalità e paura di queste persone in quanto straniere sprovviste dei necessari documenti di legittimazione rispettivamente del necessario visto d’entrata, in fuga dal loro paese d’origine, senza alcuna conoscenza in Italia e in Svizzera, senza precise conoscenze geografiche, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,

 

ottenendo per sé e per i correi, come corrispettivo per il trasporto di una singola persona, da parte di non meglio identificati passatori residenti in Grecia ai quali i clandestini aveva anticipatamente pagato il viaggio dal loro paese d’origine all’Europa, il pagamento di un compenso compreso fra Euro 300.00 e Euro 350.00, importo, questo, in netta sproporzione rispetto alla normale tariffa per la tratta __________ – __________ compresa fra Euro 82.00 e Euro 180.00 (importo quest’ultimo che varia a dipendenza del numero di clandestini trasportati),

 

guadagnando per sé e per i correi, un importo compreso fra Euro 12'050.00 e Euro 12'900.00,

 

e meglio,

 

                            C.1.1   nel periodo 20 settembre 2014 – 11 novembre 2014, in correità con IM 1, ottenuto per sé e per il correo, per i 3 trasporti effettuati di complessivi 27 clandestini dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 7'750.00 e Euro 8'350.00;

 

                            C.1.2   nel periodo 15 novembre 2014 – 18 novembre 2014, in correità con IM 1 e IM 2, ottenuto per sé e per i correi, per i 2 trasporti effettuati di complessivi 13 clandestini dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 4’300.00 e Euro 4’550.00;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 157 cpv. 2 CPS;

 

 

                               C.2.   ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (aggravata)

siccome commessa per procacciare un indebito arricchimento a sé e ai suoi correi, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

 

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto C.1,

 

agendo in correità con IM 1, IM 2 e __________,

 

facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in almeno 5 occasioni, in provenienza dall’Italia attraverso i valichi doganali incustoditi di __________ e __________, di almeno 40 cittadini stranieri di origine curda prevalentemente provenienti dall’Iraq, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione rispettivamente del necessario visto d’entrata,

 

ricevendo in consegna i clandestini in Italia (a __________ e nei dintorni) dai correi ivi residenti,

 

trasportando i clandestini con le vetture a loro in uso attraverso suddetti valichi doganali,

 

procedendo in due occasioni dapprima a un controllo del prescelto valico doganale con il primo veicolo alfine di prevenire eventuali controlli doganali e/o di polizia, mantenendosi a tale scopo in contatto telefonico con il correo / i correi che seguiva/seguivano con il secondo veicolo a bordo del quale vi erano i clandestini, attraversando la Svizzera per poi procedere al medesimo controllo presso il valico doganale incustodito di __________, in uscita verso la Germania, giungendo in Germania (a __________) dove consegnavano i clandestini ai parenti degli stessi lì presenti, nonché

 

organizzando in un’occasione il trasporto, eseguito dai suoi correi, di 8 clandestini, fornendo loro i necessari recapiti dei passatori in Italia, indicando loro il tragitto da seguire e restando in contatto con loro a intervalli regolari durante il trasporto,

 

e meglio,

 

                            C.2.1   in data 20.09.2014, in correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno altri 5, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 9 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto compreso fra Euro 2'500.00 e Euro 2'700.00;

 

                            C.2.2   in data 03.11.2014, in correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi Q7 targata __________ almeno 8 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno altri 5, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 13 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto compreso fra Euro 3’500.00 e Euro 3'900.00;

 

                            C.2.3   in data 11.11.2014, in correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 5 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ altri 8, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 5 clandestini (già condannato con DAC 400/2014 del 17.12.2014 per il trasporto di 8 clandestini a bordo dell’Opel Zafira __________),

ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto di Euro 1’750.00 anziché i previsti Euro 3'900.00 in quanto egli è stato arrestato dalla Polizia cantonale e non ha portato a termine il trasporto di 8 clandestini;

 

                            C.2.4   in data 15.11.2014, in correità con IM 1 e IM 2, trasportando IM 1 a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 5 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 5 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto compreso fra Euro 1'500.00 e Euro 1'750.00;

 

                            C.2.5   in data 18.11.2014, in correità con IM 1 e IM 2, fornendo precedentemente ai suoi correi i recapiti telefonici dei passatori in Italia, indicando loro il tragitto da seguire e restando in contatto con loro a intervalli regolari durante il trasporto, trasportando i suoi correi a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Hyundai Rok targata __________ almeno altri 4, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,

ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito profitto di Euro 2’800.00;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr.

 

 

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1, unitamente all’MLaw __________;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, DUF 2;

                                     -   l’imputato IM 3, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3;

                                     -   in qualità di interpreti per la lingua turca, N.B. e S.A.;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua araba, A.A.E.G..

 

 

Espletato il pubblico dibattimento:

mercoledì 11 novembre 2016, dalle ore 09:41 alle ore 18:23,

giovedì 12 novembre 2016, dalle ore 11:32 alle ore 12:00.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa.

                                     -   il punto A.1 è modificato nel senso che, con riferimento all’imputazione di cui al punto A.2.36, l’usura aggravata è in parte tentata;

                                     -   il titolo dei punti A.2, B.2 e C.2 è modificato in incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste modifiche.

 

Il Presidente propone alle parti di aggiungere all’atto d’accusa le seguenti circostanze, risultanti dalle dichiarazioni degli imputati:

                                     -   per quanto riguarda IM 1, tra il punto 2.29 e 2.30 va aggiunto il trasporto del 16 gennaio 2015, alla sera, in cui quest’ultimo, unitamente a __________, avrebbe trasportato 2 clandestini guadagnando Euro 500.00, come risulta dalle dichiarazioni dell’imputato di cui agli AI 184 p. 2 e AI 190 p. 3 e 4;

                                     -   per quanto riguarda IM 1 e IM 2, relativamente ai viaggi dell’11 dicembre 2014, durante la notte, 11 dicembre 2014, durante il pomeriggio, e 12 dicembre 2014 (punti A.2.16, A.2.17 e A.2.18, rispettivamente B.2.7, B.2.8 e B.2.9), IM 2 ha ammesso che i clandestini trasportati erano 4, 8 e 8 e non 3, 7 e 7 come indicato da IM 1. Nell’atto d’accusa va quindi inserito l’importo maggiore;

                                     -   prima dei punti A.2.1, rispettivamente C.2.1 dell’atto d’accusa, va aggiunto il trasporto che secondo le dichiarazioni di IM 3 egli avrebbe effettuato con IM 1 a fine agosto/inizio settembre 2014, trasportando 2 clandestini e percependo un guadagno di Euro 800.00 (VI PP 31.03.2015, p. 4, AI 127 e VI PP 14.04.2015, p. 4, AI 140;

                                     -   anche a IM 3, dopo il punto C.2.5 dell’atto d’accusa, va imputato il viaggio che IM 1 e IM 2 avrebbero effettuato, il 20 novembre 2014, sotto la sua supervisione, trasportando 8 clandestini con un guadagno di Euro 2'800.00, come da punti A.2.6 e B.2.3 dell’atto d’accusa.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste modifiche.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone l’accento sulla disperata situazione in cui si trovano i migranti clandestini che affrontano il “viaggio della speranza” verso l’Europa, dando lettura di alcuni stralci dei verbali dei clandestini interrogati e sottolineando che gli stessi, anche giovanissimi, fuggono dal loro paese perché perseguitati dall’ISIS e che c’è un prezzo – maggiorato – per tutto nel “viaggio della speranza”.

 

La PP rileva che i fatti sono sostanzialmente ammessi, salvo alcuni punti, che andrà ad analizzare.

 

Per IM 1, ai 189 clandestini indicati nell’atto d’accusa, ne vanno aggiunti altri 5 che egli ha ammesso al dibattimento, per un totale di 194 clandestini trasportarti. Egli ha per contro contestato il viaggio di fine agosto/inizio settembre indicato da IM 3 e a questo proposito l’accusa sostiene che bisogna credergli, siccome non avrebbe certo messo in discussione la sua collaborazione per un trasporto in più.

 

IM 2, il quale ha ammesso un totale di 74 clandestini, ha riconosciuto unicamente di avere ottenuto Euro 1'800.00, dichiarazioni che non sono credibili. Da una parte vi è IM 1 che ha dichiarato ripetutamente che IM 2 riceveva regolarmente il suo compenso per il trasporto. Sia IM 1 che IM 3 hanno inoltre dichiarato che il compenso per il trasporto veniva diviso sempre per tre.

Per quanto riguarda i contatti con il passatore greco, IM 2 ha indicato di avere avuto contatti con lui unicamente per il permesso della moglie, ma in realtà questi contatti sono avvenuti sempre immediatamente prima o immediatamente dopo i trasporti di clandestini.

Per quanto riguarda il punto B.3.1, la PP rileva come il cittadino straniero __________ sia stato sorpreso dalle autorità a lavare i piatti indossando un grembiule e quindi dubita che egli stesse unicamente lavando il suo piatto, come indicato dall’imputato.

 

Per quanto riguarda IM 3, fa rimarcare che i tabulati telefonici ci rivelano che la notte del 18 novembre 2014 egli era in contatto con IM 2 in occasione del trasporto.

 

Quanto al diritto, riassume i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di usura aggravata (DTF 123 IV 116; 92 IV 132), rilevando che il prezzo del viaggio in taxi da __________ a __________ varia tra Euro 82.00 e 180.00. Gli importi richiesti dagli accusati superano quindi di oltre il 35% il costo di mercato. Gli imputati hanno dichiarato di essere stati a conoscenza della sproporzione tra il prezzo richiesto e la prestazione fornita. Erano consapevoli di agire quali membri di un’organizzazione, nella quale ognuno copriva una determinata tratta del viaggio della speranza e la quale aveva a disposizione molte auto e molte persone. Per quanto attiene allo stato di bisogno dei clandestini, rileva che nella presente fattispecie lo stesso emerge dalla loro disponibilità a pagare somme tanto elevate per attraversare il confine per il timore di essere fermati, non avendo alcun valido documento di legittimazione. IM 1, IM 2 e IM 3 avevano a loro volta effettuato questo viaggio, consapevoli che il denaro sborsato dai clandestini corrispondeva ai risparmi di una vita, ma nonostante questo non hanno esitato a fungere loro stessi da scafisti della terra.

 

I qui imputati hanno fatto dell’usura la loro principale fonte di guadagno. Il trasporto di clandestini era senz’altro diventato un’attività accessoria per IM 2 e un’attività alla stregua di una professione per IM 1 e IM 3. Tutti gli accusati hanno agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Lo stesso IM 2 non ha mai fatto mistero del fatto che aspettava di ricevere un compenso per i trasporti.

 

Quanto all’imputazione di impiego di stranieri privi di permesso, la PP rileva che è sufficiente che l’autore fornisca vitto e alloggio e non è necessaria una prestazione in denaro.

 

Quo alla commisurazione della pena, a mente dell’accusa la colpa dei qui imputati è senz’altro grave, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. Essi hanno lucrato ripetutamente sulle spalle di persone disperate e non si sono fatti nessuno scrupolo nel sfruttare queste persone, nonostante fossero stati loro stessi in precedenza nella posizione dei clandestini.

 

Alla luce di quanto precede, conclude chiedendo: per IM 1, la condanna alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi da espiare, non opponendosi alla sospensione condizionale parziale, qualora la Corte dovesse ritenere la pena eccessiva, siccome ritiene la prognosi favorevole per l’imputato; per IM 2, la condanna alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, non opponendosi ad un eventuale sospensione condizionale della stessa; per IM 3, in fine, la condanna alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa;

 

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: Nel procedimento che qui ci occupa il numero di clandestini trasportati è indubbiamente importante. IM 1 questo l’ha capito e riconosciuto da subito, assumendosi immediatamente le sue responsabilità e presentandosi all’odierno dibattimento reo confesso. Egli ha collaborato attivamente fornendo dettagli utili ed informazioni pertinenti, che hanno sempre trovato riscontro agli atti, ad esempio anche per quanto riguarda i passatori attivi in Italia.

 

Quanto al diritto, l’applicazione del reato di cui all’art. 116 LStr appare pacifica.

La difesa non contesta neppure il reato di usura nella sua forma aggravata, posto che è stato ritenuto in simili circostanze dalla Corte.

 

Si concentra quindi sulla commisurazione della pena, per rilevare che IM 1 ha fornito un’importante e piena collaborazione, sempre e spontaneamente, anche su aspetti che potrebbero essergli sconvenienti. È indubbio che egli non si è mai nascosto dietro le sue responsabilità facendo finta di non conoscere le reali condizioni delle persone trasportate. Vi è stata un’importante assunzione di responsabilità e di consapevolezza dei fatti commessi, espressa già in occasione del verbale di arresto.

IM 1, peraltro, non ha mai ricevuto soldi direttamente dai clandestini, né tantomeno ne ha chiesti. Ma vi è di più. Egli ha anche dichiarato di avere aiutato i clandestini, dando loro dei soldi, ciò di cui la difesa, visto il suo atteggiamento collaborativo, non ha motivo di dubitare.

La difesa sottolinea che il suo assistito si limitava ad eseguire ciò che gli veniva chiesto, senza possibilità di intervenire nelle trattative con i clandestini. Del denaro che veniva consegnato ai greci, solo una piccola parte veniva consegnata all’imputato. Non era lui che andava a cercare i clandestini per __________, ma il tutto era già organizzato.

Egli stesso ha alle spalle un passato migratorio e conosce sicuramente le sofferenze di chi ha dovuto abbandonare la propria terra. Oggi più che mai, il Kurdistan è teatro di terribili scontri. IM 1, che si definisce cittadino curdo con passaporto curdo, conosce bene questa realtà, una realtà ingiusta, illogica e crudele. Anch’egli ha dovuto lasciare la sua casa e i suoi affetti per affrontare il viaggio verso l’Europa, pagato con i risparmi di una vita. Lungo tutto il viaggio i clandestini sono in balia dei passatori, subiscono maltrattamenti di ogni sorta prima di arrivare a destinazione, i passatori chiedono loro altri soldi e maltrattano donne e bambini. Niente di tutto ciò, può però essere imputato a IM 1.

Egli ha dichiarato di avere agito sia perché spinto dalla necessità di guadagnare qualcosa sia perché voleva aiutare queste persone. Seppure vi sia l’incontestabile e ammessa volontà di lucrare, vi era in lui anche il sincero desiderio di aiutare queste persone, come ha più volte ribadito in corso d’inchiesta.

Giova poi evidenziare, a mente della difesa, non solo il suo ruolo marginale, ma anche quello avuto se paragonato ai coimputati: egli ha sempre assunto il ruolo più rischioso, quello di trasportare i clandestini, mentre IM 2 ad esempio ha sempre fatto la “staffetta”. IM 1, peraltro, si è sentito tratto in inganno da IM 3, che lo ha reclutato, siccome lo aveva rassicurato che il comportamento dei passatori non è punito severamente in Svizzera, egli si è persuaso che non era poi così grave. La difesa rileva che se avesse saputo quali rischi comportavano questi trasporti, IM 1 non avrebbe neppure iniziato, per paura di vedersi allontanare dalla moglie, unico affetto che egli ha.

L’imputato, ricorda la difesa, aveva comunque intenzione di smettere con in trasporti una volta trovato un lavoro in Francia, tant’è che prima dell’arresto gli era stato comunicato il successo del periodo di prova effettuato presso il garage.

 

In merito alla vita anteriore del suo assistito, l’avv. DUF 1 rileva che egli ha vissuto la guerra e suo padre è stato arrestato. Da quel momento IM 1 ha cominciato ad occuparsi della sua famiglia. Il suo viaggio verso l’Europa non è stato facile né rapido, egli è stato fregato più volte dalle persone che dovevano effettuare il trasporto. IM 1 si è ben integrato a __________ ed ha sempre lavorato, finché non ha subito un infortunio ed è quindi stato licenziato. Non riusciva a trovare un lavoro, se non qualche lavoretto in nero ed ha quindi cominciato ad avere ritardi nel pagamento dell’ipoteca della casa, circostanza che lo ha condotto a contrarre un altro prestito. Agli inizi del 2014, anche la moglie ha perso il lavoro e la famiglia non poteva più contare su nessuna entrata. È stato in questo contesto che IM 1, disperato, ha deciso di fare il passatore. Occorre tenere conto della sua difficile situazione economica e del fatto che, nonostante questo, egli ha prestato aiuto a persone in difficoltà. Se avesse avuto un lavoro fisso, sicuramente non avrebbe iniziato a trasportare persone nell’illegalità. Quale unico legame affettivo in Europa, egli ha la moglie, dalla quale è separato da oltre 9 mesi. La pena che verrà inflitta, evidenzia la difesa citando i parametri della DTF 184 IV 17 consid. 3.4, non dovrà ostacolare la risocializzazione e il reinserimento dell’imputato. La collaborazione e la presa di coscienza dell’imputato depongono a favore di una prognosi favorevole. Le sue intenzioni future sono quelle di impegnarsi al massimo per trovare una nuova occupazione in Francia e dedicarsi al 100% alla moglie.

 

L’avv. DUF 1 rileva che, dato il precedente del 2010, ritorna applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP. Una prognosi negativa da sola non esclude la sospensione condizionale parziale, ma solo se non esiste nessuna prospettiva che una sospensione parziale possa influenzare positivamente l’imputato, deve essere inflitta una pena da espiare (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La prognosi deve soprattutto tenere conto del futuro, che nella fattispecie si presenta favorevole. IM 1 è giunto al processo reo confesso ed è pentito. Il lungo tempo trascorso tra la pregressa condanna ed i fatti dell’odierno procedimento deve anche essere considerato, così come il fatto che non si tratta di una recidiva specifica (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3). I reati per i quali deve rispondere IM 1 sono stati da lui commessi in un momento difficile, mentre oggi la sua situazione appare migliore: la moglie lavora al 100% e riesce a far fronte al pagamento dell’ipoteca per la casa. Una lunga privazione della libertà porterebbe l’allontanamento da una situazione famigliare favorevole, motivo per cui una sospensione condizionale parziale sarebbe senz’altro più favorevole. Va poi tenuto conto del comportamento da lui tenuto nel corso di tutta l’inchiesta.

 

Conclude chiedendo che il suo assistito venga condannato ad una pena detentiva non superiore ai 36 (trentasei) mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale parziale con un periodo da espiare non superiore a quello già espiato, non opponendosi al periodo di prova massimo di 5 (cinque) anni;

 

 

                                    §   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: Sottolinea che coloro che sono qui oggi in aula non sono quelle persone che accumulano fortune smisurate facendo traffico di esseri umani, bensì le cosiddette ultime ruote del carro: essi non avevano potere contrattuale ed erano delle pedine interscambiabili. Il difensore riferisce di avere conosciuto IM 2 come un ragazzo fortemente imbarazzato per quanto stava succedendo, una persona, quindi, ben lontana dai passatori che vengono descritti nei giornali. Egli è finito in questo traffico perché era in un momento di debolezza, in uno stato di bisogno e aveva un debito di circa Euro 10'000.00 con IM 3, il quale gli ha detto che se non glielo avesse restituito la sua famiglia avrebbe avuto dei guai. È così che IM 2 si è visto coinvolto in questa situazione, palesemente più grande di lui. Egli aveva un lavoro in Svizzera e da un momento all’altro, richiesto di rimborsare un debito, ha deciso di iniziare questo traffico. IM 2 è qui oggi a dimostrazione del fatto che vuole assumersi le proprie responsabilità e che non ha nessuna intenzione di sottrarsi al procedimento. Con la detenzione egli ha perso tutto: l’appartamento, il lavoro e la possibilità di portare in Svizzera la propria moglie.

 

Quanto all’imputazione di usura, rileva che i viaggi effettuati da IM 2 si differenziano dagli altri giudicati in quest’aula, siccome egli ha fatto, nella maggior parte dei casi, unicamente da “staffetta”.

Per quanto attiene al suo guadagno, se partiamo dagli Euro 1'800.00 ammessi da IM 2, diviso per 12 viaggi, si arriva a circa Euro 150.00 a viaggio, importo perfettamente in linea con i prezzi del viaggio in taxi. Ma anche partendo dagli Euro 300.00/350.00 ritenuti dall’accusa, il prezzo, a mente della difesa, è giusto, siccome vi era un’auto “staffetta” che faceva da scorta e un auto con i clandestini; gli imputati fornivano quindi una prestazione più sicura, mentre nei casi giudicati in precedenza non vi era la staffetta che faceva tutto il viaggio garantendo la sicurezza dei clandestini, ma vi era magari un’auto che fungeva da “staffetta” unicamente per il passaggio del confine. Con la scorta per tutta la durata del viaggio, i clandestini erano maggiormente sicuri di giungere a destinazione. La prestazione fornita era quindi quella di un viaggio con la scorta, che partiva da __________ e arrivava fino in Germania, e quindi costerebbe almeno il doppio di Euro 180.00, ovvero Euro 360.00.

Alla luce di quanto precede, chiede che il suo assistito venga prosciolto dal reato di usura. Subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere il reato di usura, chiede la derubricazione dell’aggravante del mestiere. A questo proposito la difesa sottolinea che non è sufficiente, per il mestiere, che il soggetto abbia commesso più volte il reato. Il guadagno percepito da IM 2 non è stato rilevante, il tempo impiegato rispetto alla sua attività di pizzaiolo non si poteva dire nemmeno accessorio. Addirittura l’ultimo viaggio di IM 2 è ben 20 giorni prima dell’arresto. La sua attività è stata una parentesi limitata nel tempo e circostanziata in termini di luogo e di durata.

 

La difesa non contesta il reato di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata, ma contesta l’evento del 13 febbraio 2015, siccome è avvenuto in circostanze completamente diverse da tutti gli altri.

 

Per quanto attiene al punto B.3 dell’atto d’accusa, rileva che questa infrazione deve essere relativizzata. Lo stesso fratello nell’AI 80 ha affermato di essere entrato e uscito dalla Svizzera e non vi sono prove che siano stati superati i 90 giorni permessi da Schengen, motivo per cui, a mente della difesa, IM 2 deve essere prosciolto da questo capo d’imputazione. Rileva inoltre che egli non aveva dato vitto e alloggio al fratello e ad __________ in cambio di lavoro, ma gli stessi si erano unicamente recati da lui a mangiare ed avevano poi lavorato i loro piatti.

 

La difesa pone l’accento sul fatto che oggi, decidendo in un modo o nell’altro, si stabilisce il futuro di IM 2. Appena uscito dal carcere egli ha trovato un lavoro e sta ripagando i suoi debiti. La pena a lui inflitta non deve essere una pena repressiva tout court, ma deve tenere in debita considerazione la voglia di farcela dimostrata da IM 2, il quale a causa della detenzione ha perso tutto, ma ha avuto la forza di ricominciare, ha trovato un nuovo appartamento e un nuovo lavoro. Egli ha compreso i suoi precedenti e oggi si può dire che l’effetto deterrente è stato ottenuto, questo procedimento gli ha fatto capire il suo errore e infliggendoli una pena troppo severa si rischia di fargli perdere quella forza che ha. Per IM 2 una pena sospesa è quella che gli permetterebbe di farcela a mantenere la sua vita e non commettere nuovi errori.

 

Chiede quindi la condanna del suo assistito alla pena detentiva di al massimo 1 (un) anno e 4 (quattro) mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale;

 

 

                                    §   l’avv. DUF 3, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: A mente della difesa bisogna chiedersi cosa ha spinto IM 3 a trasportare clandestini, quando lui stesso lo è stato ed è dovuto scappare nelle medesime condizioni. La risposta si trova nella sua profonda conoscenza del conflitto bellico. Trasportando i clandestini egli sottraeva la gente non al controllo delle autorità di confine, ma alla guerra. Sottolinea peraltro che il suo assistito ha fornito una totale e piena collaborazione agli inquirenti, senza alcuna riserva.

 

L’atto d’accusa non è contestato né dal profilo fattuale né da quello giuridico.

IM 3 contesta unicamente i trasporti del 18 e del 20 novembre 2014, per i quali le telefonate intercorse da sole non sono elementi sufficienti per confermare il suo coinvolgimento, ma riguardavano le richieste di rimborso del debito da parte di IM 2, siccome necessitava di quel denaro proprio per partire in Iraq.

IM 3 aveva un ruolo marginale nell’organizzazione, disponeva dei contatti con i passatori italiani proprio in ragione del suo passato di clandestino, li aveva conosciuti quando fuggiva dal suo paese. IM 3 rimane un clandestino, ossia colui che è riuscito a sfuggire alle atrocità degli estremisti e trovare una nuova vita. Egli non era al corrente di nulla, se non del fatto che doveva trasportare un certo numero di persone da __________ alla Germania. Per i primi tre viaggi egli ha trasportato clandestini e solo nel viaggio del 15 novembre 2014 ha effettuato la “staffetta”.

 

Quanto alla commisurazione della pena, sottolinea che IM 3 ha agito perché spinto dalla sua situazione di vulnerabilità personale e sociale, date dai suoi pesanti problemi psichiatrici, dai seri problemi finanziari e dalla sua condizione di profugo. La moglie si trova in difficoltà dal profilo della salute e il suo obiettivo è stato quello di ottenere un compenso per sostentare la propria famiglia e non quello di arricchirsi nel vero senso del termine. Per un corretto giudizio, a mente della difesa occorre considerare che IM 3 ha commesso i reati con la consapevolezza di dare una seconda vita a delle persone che non avevano altra possibilità. Chiede inoltre di considerare il fatto che egli ha limitato spontaneamente il suo agire. Egli non ha mai maltrattato o mancato di rispetto della vita umana ed è emersa la sua sofferenza per quanto commesso. La sua colpa appare quindi di grado medio. IM 3 è una persona buona che ha compiuto un basso numero di trasporti, ha cessato spontaneamente il suo agire e ha pienamente collaborato. Inoltre, la detenzione già subita ha rivestito un grande valore deterrente, siccome non potrebbe più sopportare di essere separato dalle sue bambine.

 

Conclude chiedendo che il suo assistito venga condannato ad una pena detentiva che non superi i 12 (dodici) mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale.

Per quanto attiene alla revoca, chiede che venga considerato il carcere preventivo sofferto e il mantenimento della sospensione condizionale alla luce della prognosi positiva. Non si oppone ad un lungo periodo di prova;

 

 

                                    §   il Procuratore pubblico in replica: per quanto attiene a quanto affermato dalla difesa di IM 2, rileva che l’auto “staffetta” era presente per assicurare il buon esito del trasporto per i passatori e non certo per i clandestini. L’accusa non condivide quindi la tesi secondo cui per il viaggio dovrebbe essere considerato un importo di Euro 360.00;

 

 

                                    §   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2 in duplica: Ribadisce che l’auto “staffetta” era presente anche a tutela dei clandestini.

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Premessa

 

                                   1.   La presente motivazione concerne unicamente IM 1, ritenuto che i coimputati IM 2 e IM 3, condannati alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi ed alla pena pecuniaria di CHF 2'100.00 (duemilacento), rispettivamente alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi cumulata con la pena pecuniaria di CHF 300.00 (trecento) non hanno formulato annuncio d’appello. La di loro posizione verrà pertanto evocata unicamente nella misura in cui necessaria al fine di definire le responsabilità di IM 1.

 

 

                                   II)   Correzioni dell’atto d’accusa

 

                                   2.   In merito alle correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno aderito alla proposta di modificare il punto A.1 nel senso che, con riferimento all’imputazione di cui al punto A.2.36, l’usura è in parte tentata.

Con l’accordo delle parti, il titolo dei punti A.2, B.2 e C.2 è stato modificato in incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata.

 

Le parti hanno inoltre aderito alla proposta del Presidente di aggiungere all’atto d’accusa le seguenti circostanze, risultanti dalle dichiarazioni degli imputati:

 

                                2.1   per quanto riguarda IM 1, tra il punto 2.29 e 2.30 è stato aggiunto il trasporto del 16 gennaio 2015, alla sera, in cui quest’ultimo, unitamente a __________, avrebbe trasportato 2 clandestini guadagnando, per sé e per il correo, Euro 500.00, come risulta dalle dichiarazioni dell’imputato di cui ai VI PP 8 maggio 2015 (AI 184 p. 2) e VI PP 22 maggio 2015 (AI 190 p. 3 e 4);

 

                                2.2   per quanto riguarda IM 1 e IM 2, relativamente ai viaggi dell’11 dicembre 2014, durante la notte, dell’11 dicembre 2014, durante il pomeriggio, e del 12 dicembre 2014 (punti A.2.16, A.2.17 e A.2.18, rispettivamente B.2.7, B.2.8 e B.2.9), il numero di clandestini trasportati è stato aumentato da 3, 7 e 7 a 4, 8 e 8, come indicato da IM 2;

 

                                2.3   prima dei punti A.2.1 e C.2.1 dell’atto d’accusa è stato aggiunto il trasporto che, secondo le dichiarazioni di IM 3, egli avrebbe effettuato con IM 1 a fine agosto/inizio settembre 2014, trasportando 2 clandestini e percependo un guadagno di Euro 800.00 (VI PP 31.03.2015, p. 4, AI 127 e VI PP 14.04.2015, p. 4, AI 140);

 

                                2.4   in fine, anche a IM 3, dopo il punto C.2.5 dell’atto d’accusa, è stato imputato il viaggio che IM 1 e IM 2 avrebbero effettuato, il 20 novembre 2014, sotto la sua supervisione, trasportando 8 clandestini con un guadagno di Euro 2'800.00, come da punti A.2.6 e B.2.3 dell’atto d’accusa.

 

 

                                  III)   Curriculum vitae

 

                                   3.   IM 1, nato il __________ a __________ (Turchia), ha così riassunto la sua vita:

 

" Sono nato in Turchia e __________ dove ho frequentato le scuole elementari e le scuole medie ho iniziato a lavorare dapprima in una fabbrica che ci occupava della produzione di vestiti, questa fabbrica si trovava ad __________, lì ho lavorato per 6/7 anni. In sono in seguito ritornato al mio paese natale a seguito di problemi famigliari in quanto mio padre era stato arrestato per ragione politiche ed io per cui mi sono occupato dei miei fratelli minori. Non ricordo i dettagli di questo periodo ma sarò rimasto a badare alla mia famiglia pre circa 4 anni visto che nel 2006 ho lasciato la Turchia. Nell’aprile del 2006 sono giunto in Svizzera a __________ dove ho presentato una domanda d’asilo. Ho vissuto a __________ circa 5 anni. Nel 2007 ho ottenuto un permesso di soggiorno B, ho lavorato per circa un anno e mezzo per il Ristorante __________, ho lavorato un altro anno per il servizio di spedizione __________. I due anni successivi, dopo un breve periodo di malattia, ho percepito l’indennità di disoccupazione. Nel 2011 ho conosciuto mia moglie e il 18 giugno 2012 ci siamo sposati. Dopo averla conosciuta mi sono trasferito in Francia dove lei viveva. In Francia non ho un lavoro fisso, svolgo attività part-time come cuoco. Nei mesi di gennaio e febbraio 2015 ho lavorato per due mesi in prova quale aiuto meccanico.

ADR che oltre a mia moglie non ho alcun famigliare in Europa. I miei parenti si trovano tutti in Turchia.”

(VI PP 20.02.2015, p. 2, AI 8).

 

In merito al periodo di prova come meccanico svolto presso un garage in Francia, l’imputato ha indicato di avere guadagnato Euro 1'200.00 mensili (VI DIB 11.11.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                   4.   In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha riferito di avere debiti per circa Euro 110'000.00, di cui Euro 80'000.00 per l’ipoteca della casa e altri Euro 30'000.00 per un debito privato contratto per pagare l’ipoteca.

 

Dopo il suo arresto, la moglie – che prima non svolgeva alcuna attività lavorativa – avrebbe iniziato a lavorare al 50%, iniziando quindi a pagare l’ipoteca; il prestito personale sarebbe invece tuttora scoperto (VI DIB 11.1.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                   5.   L’imputato è stato oggetto di un procedimento penale in Svizzera, che ha portato alla condanna, con sentenza del 28 ottobre 2010 del Strafgerichtspräsident Basel-Stadt, alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, per i titoli di lesioni gravi, lesioni semplici e reati di poca entità (danneggiamento), fatti avvenuti il 9 ottobre 2009 (doc. TPC 24).

 

Nell’ambito di questo procedimento, IM 1 non ha subìto carcerazione preventiva (VI DIB 11.1.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                   6.   Una volta scarcerato, IM 1 sarebbe intenzionato a raggiungere la moglie e la famiglia in Francia, dove vorrebbe trovare un lavoro “pulito”, per usare le sue parole, se possibile presso il Garage dove aveva fatto il periodo di prova. Più in generale, avrebbe il desiderio di ricostruire quanto “distrutto in 9 mesi di detenzione” (VI DIB 11.1.2015, p. 2 e 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

 

                                 IV)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                   7.   IM 1 è stato fermato dalle Guardie di confine il 20 febbraio 2015, in territorio di __________, alla guida dell’Opel Astra di colore blu targata __________. A bordo del veicolo da lui condotto vi erano 6 cittadini iracheni (2 adulti e 4 minori, di cui uno nascosto nel bagagliaio) privi di validi documenti di legittimazione (rapporto di arresto provvisorio IM 1 e relativi allegati, AI 10; rapporto di arresto provvisorio IM 3 e IM 2, AI 16).

 

I clandestini, interrogati dalla Polizia, hanno dichiarato di avere effettuato un lungo viaggio dal loro paese d’origine, l’Iraq, a bordo di automobili, navi e camion. Sarebbero poi stati avvicinati dai passatori, tra cui il qui imputato. Tutti i clandestini hanno dichiarato che la meta del loro viaggio era la Germania, ove risiederebbero i loro parenti (rapporto di arresto provvisorio IM 1 e relativi allegati, AI 10; rapporto di arresto provvisorio IM 3 e IM 2, AI 16).

 

                                   8.   IM 1, verbalizzato dalla Polizia, ha fornito una versione dei fatti inverosimile ed inveritiera, raccontando in sostanza di essere stato avvicinato da un gruppo di persone che parlavano curdo all’esterno di un distributore di benzina a __________, le quali gli avrebbero chiesto un passaggio verso la Germania. Mosso da compassione, avrebbe quindi deciso di aiutarli ad attraversare il confine e raggiungere la Germania (VI PG 20.02.2015, allegato al rapporto di arresto provvisorio IM 1, AI 10).

 

L’imputato ha sostanzialmente mantenuto la medesima versione pure in occasione del verbale d’arresto dinanzi al PP. Dopo avere avuto la possibilità di conferire con il suo difensore, l’imputato ha tuttavia fornito le prime – parziali – ammissioni, indicando di avere iniziato ad effettuare i trasporti di clandestini nella modalità definita “staffetta” a partire dal mese di dicembre 2014 e precisando di avere percepito CHF 500.00 per ogni staffetta effettuata quale veicolo addetto al controllo del valico, mentre come autista del veicolo con a bordo i clandestini avrebbe guadagnato CHF 1'500.00.

 

Sarebbe stato IM 2 a prospettargli la possibilità di effettuare dei viaggi durante i quali avrebbe dovuto fungere da “staffetta” onde verificare se i valichi doganali erano liberi da controlli, per poi dare il via libera all’altro passatore che seguiva con il veicolo su cui si trovavano i migranti.

 

In occasione di detto interrogatorio dinanzi al PP, l’imputato ha dichiarato di avere effettuato in totale 6 trasporti di clandestini, durante i quali sarebbero sempre state utilizzate le medesime automobili, ovvero la Opel Zafira  targata __________ e la Renault targata __________.

 

IM 1 ha spiegato che i clandestini venivano prelevati a __________ e trasportati fino in Germania, segnatamente a __________ (VI PP IM 1 20.02.2014, AI 8).

 

                                   9.   Dando seguito all’istanza formulata dal PP (AI 13), con decisione del 23 febbraio 2015 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato sino al 20 aprile 2015 (AI 29).

 

In data 17 aprile 2015, in accoglimento dell’istanta da egli formulata (AI 143), il prevenuto è stato posto in regime di esecuzione anticipata della pena (AI 151).

 

                                10.   Con atto d’accusa 70/2015 del 17 giugno 2015, oggetto delle correzioni di cui in entrata, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di ripetuta usura aggravata e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata.

 

 

                                  V)   Fatti imputati a IM 1

 

                                11.   Si impone di osservare che dal profilo fattuale l’inchiesta non pone particolari problemi avendo l’imputato riconosciuto i fatti a lui imputati (cfr. in particolare VI PP 08.05.2015, AI 184, VI PP 22.05.2015, AI 190 e VI DIB 11.11.2015, p. 5-9, allegato 1 al verbale dibattimentale). Dette ammissioni trovano d’altro canto riscontro – e sicuramente in ampia misura origine – nel certosino lavoro di analisi fatto dagli inquirenti in merito ai transiti attraverso i valichi doganali, ai veicoli usati, ai contatti telefonici e agli invii di denaro.

 

Come prospettato in entrata di dibattimento, si è trattato unicamente di esaminare alcuni singoli episodi che hanno portato a correzioni numeriche che nulla mutano alla sostanza.

 

Sono quindi stati ritenuti, per IM 1, 3 ulteriori migranti, relativi ai trasporti dell’11 dicembre 2014 (durante la notte e nel pomeriggio) e del 12 dicembre 2014 (pomeriggio), per i quali lo stesso imputato ha ammesso che poteva trattarsi, rispettivamente, di 4 migranti, 8 migranti e 8 migranti (VI DIB 11.11.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), come riferito da IM 2 (VI PP 18.04.2015, p. 6-8, AI 156), in vece dei 3, 7 e 7 indicati nel verbale dell’8 maggio 2015 (AI 184, p. 16-18, AI 184).

 

Ulteriori 2 migranti sono stati aggiunti in relazione al trasporto del 16 gennaio 2015 (sera), circostanza di cui IM 1 aveva riferito nei verbali dell’8 e del 22 maggio 2015 (AI 184, p. 28 e AI 190, p. 3 e 4) e che ha confermato in occasione del pubblico dibattimento (VI DIB 11.11.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

In virtù del principio in dubio pro reo, non sono invece stati considerati i 2 migranti che, stando alle dichiarazioni di IM 3, sarebbero stati trasportati da lui e da IM 1 a fine agosto/inizio settembre 2014 (VI PG 26.02.2015, p. 4 e 5, AI 53; VI PG 31.03.2015, p. 4, AI 127; VI PP 14.04.2015, p. 4, AI 140). IM 1 ha infatti contestato di avere effettuato tale viaggio, indicando che a quel momento non aveva ancora iniziato ad effettuare trasporti di clandestini (VI DIB 11.11.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), e – come correttamente rilevato dalla difesa – non si vede perché, dopo avere ammesso tutti i restanti trasporti, l’imputato avrebbe dovuto negare un singolo viaggio effettuato con 2 clandestini se questo fosse effettivamente avvenuto.

 

                                12.   L’inchiesta ha quindi permesso di stabilire che, sull’arco di circa 5 mesi, l’imputato ha compiuto trasporti di cittadini stranieri sprovvisti di documenti in Svizzera, agendo talvolta più volte sull’arco della medesima giornata, facendo così entrare illegalmente in Svizzera 194 persone.

 

Da tali trasporti, l’imputato ha ottenuto per sé e per i correi, come corrispettivo per il trasporto di una singola persona, il pagamento di un compenso compreso tra Euro 300.00 e Euro 350.00, riuscendo così a guadagnare, per sé e per i correi, un importo di almeno Euro 56'150.00 (VI PP confronto IM 3/IM 1 10.04.2015, p. 4, AI 134; VI PP 08.05.2015, p. 6 e 7, AI 184; VI DIB 11.11.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                13.   Quanto ai motivi a delinquere, l’imputato ha dichiarato di avere agito “sia perché spinto dalla necessità di guadagnare qualcosa”, sia perché voleva “aiutare queste persone” (VI PP 08.05.2015, p. 33, AI 184; cfr. anche VI DIB 11.11.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

 

                                 VI)   In diritto

 

                                    i.   Imputazione di usura aggravata

 

                                14.   Giusta l’art. 157 cpv. 1 CP, si rende colpevole di usura ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione.

 

Con la sentenza 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio pecuniario, una sproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di debolezza e la sproporzione delle prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita. Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati nella specie.

 

La valutazione della prestazione può essere delicata quando non si tratta di una transazione regolare oppure quando la stessa è illecita. Con sentenza STF 82 IV 145, trattandosi di un caso in cui un medico aveva praticato un aborto, il TF si era fondato sul prezzo della prestazione legale. Questa decisione è stata oggetto di critiche, posto che l’onorario richiesto e ottenuto per l’aborto non rappresenterebbe il prezzo per un intervento medico specializzato, ma costituirebbe un premio per il rischio di un interruzione di gravidanza non autorizzata, che all’epoca era punibile con la detenzione fino a 5 anni (Waiblinger, in: RJB 94 (1958), p. 182; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, art. 157, n. 7). Alcuni autori hanno altresì rilevato che, se le prestazioni illecite in caso di alienazione di stupefacenti o divorzio dovessero essere esaminate in funzione del prezzo sul mercato autorizzato, l’infrazione di usura sarebbe sempre realizzata (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 18, n. 10).

 

Per queste transazioni illecite o contrarie alla morale, una parte della dottrina propone di fondarsi sul prezzo del mercato nero (Trechsel, op. cit. n. 7; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 157, n. 22).

Stratenwerth/Jenny così come Rehberg/Schmid/ Donatsch, per contro, sostengono che bisogna sempre riferirsi al valore del mercato reale, tenendo conto di tutti i fattori, trattandosi di esaminare se esiste una sproporzione economica tra la prestazione e la controprestazione (Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 18, n. 10; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 249).

 

Secondo una sentenza bernese, non bisogna fondarsi né sul prezzo del mercato autorizzato dello stupefacente né su quello praticato sul mercato nero, ma bisogna decidere secondo le circostanze del caso concreto e tenere conto, ad esempio, dei rischi corsi dall’autore (RJB 112 (1976) p. 344; cfr. anche Schubarth, Kommentar Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 2, art. 157, n. 21).

 

La legge e la giurisprudenza non forniscono un limite preciso per determinare a partire da quando la sproporzione tra le prestazioni sia da considerarsi usuraia. Il numero dei criteri da prendere in considerazione (in particolare quello del rischio corso) rende difficile fornire delle indicazioni in cifre.

Secondo la giurisprudenza, la sproporzione deve eccedere sensibilmente i limiti di ciò che appare usuale e normale, tenendo conto di tutte le circostanze (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; DTF 92 IV 132 consid. 1). La sproporzione deve apparire impressionante ed imporsi come tale a tutti i clienti (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007; DTF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s.).

La dottrina ha fornito qualche punto di riferimento. Per gli ambiti regolamentati, il limite sembra situarsi attorno al 20%, mentre negli altri ambiti, vi sarebbe usura, in tutti i casi, a partire da una maggiorazione del 35% (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; Corboz, op. cit., art. 157, n. 38; Trechsel, op. cit., art. 157, n. 8).

 

In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l’alta Corte federale ha stabilito che, per determinare se il canone di subaffitto è usuraio, il giudice deve fare riferimento ai canoni di locazione usuali nella località o nel quartiere in questione, che potrà maggiorare per tenere conto dei rischi corsi dal locatore (come ad esempio il rischio di incorrere in una condanna ai sensi della LStr). Non potrà in nessun caso basarsi sui canoni di locazione abusivi del mercato nero, anche se questi sono generalmente praticati, siccome ciò aprirebbe la porta ad abusi ancora più grandi (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1).

 

L’infrazione di usura consiste nell’ottenere o farsi promettere una controprestazione sproporzionata sfruttando la debolezza della vittima (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2; DTF 111 IV 139 consid. 3a p. 140/141).

Le situazioni di debolezza sono elencate in maniera esaustiva nel disposto dell’art. 157 CP (stato di bisogno, stato di dipendenza, inesperienza o carente capacità di discernimento).

 

Quanto allo stato di bisogno non è necessario che sia di natura economica, bastando che la vittima si trovi in uno stato di costrizione che influisca in modo determinante sulla sua libertà di decisione e che quindi acconsenta a fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole che, posta nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento dello stato di bisogno quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati.

 

La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno nel caso di una persona che aveva la necessità estrema di trovare alloggio, ad esempio in caso di penuria di appartamenti, (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2; DTF 93 IV 85 consid. 5 p. 89 s.; 92 IV 132 consid. 2). La dottrina menziona anche l’esempio dello straniero che cerca un alloggio e del quale l’autore si approfitta esageratamente in ragione della sua ignoranza delle condizioni del mercato locale (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, p. 376, n. 4.3 in fine). Infine, la Corte di giustizia ginevrina, ha ritenuto lo sfruttamento dello stato di bisogno dei richiedenti l’asilo in ragione della notoria penuria di alloggi  a Ginevra e del loro statuto di richiedenti l’asilo (Droit du bail no. 4/1992, p. 29, n. 34).

 

In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l'alta Corte federale ha già giudicato che lo stato di bisogno delle vittime risiede innanzi tutto nella loro situazione di illegalità e nel genere della loro attività. Esse non possono infatti avere accesso al normale mercato immobiliare. Questa situazione le induce quindi ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al mercato ufficiale (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2.2).

 

Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve conoscere, almeno per dolo eventuale, la sproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF 130 IV 106).

 

                                15.   Ai sensi dell’art. 157 cpv. 2 CP, l’autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’usura.

Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E’ necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).

 

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.

Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare della refurtiva. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139).

 

In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita.

 

Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.- al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.).

 

Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).

 

                                16.   Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta l’imputazione di usura aggravata.

 

Innanzitutto, dal profilo oggettivo, i migranti a testa pagavano Euro 350.00 per il viaggio da __________ a __________, ciò che indica che per un trasporto di 4 persone l’importo percepito dall’imputato e dai suoi correi era di Euro 1'400.00 a viaggio. Considerato che il prezzo per il medesimo viaggio in taxi ammonta a Euro 180.00 al massimo (cfr. allegato A al VI PP IM 1 08.05.2015, AI 184), la maggiorazione dell’importo percepito dagli imputati è ben superiore al 35% richiesto dalla giurisprudenza, e ciò anche se si volesse suddividere il ricavato con il conducente e la “staffetta”.

 

Dal profilo soggettivo, l’imputato ha dichiarato di essere stato al corrente che il costo per una trasferta in taxi da __________ a __________ è di Euro 82.00/180.00 a persona, a dipendenza del numero di persone trasportate, ammettendo di avere egli ricevuto dai clandestini, per la medesima prestazione, importi nettamente superiori, ovvero almeno il doppio di quello che questi ultimi avrebbero pagato per un taxi (VI PP 08.05.2015, p. 32, AI 184).

 

IM 1, che nel 2006 aveva effettuato egli stesso il viaggio dalla Turchia alla Svizzera, pagando USD 18'000.00, sapeva che un clandestino dall’Iraq all’Europa pagava Euro o USD 10'000.00/11'000.00 e che questa somma corrisponde ai risparmi di una vita delle persone che fuggono dal proprio paese (VI PP 08.05.2015, p. 32, AI 184; VI DIB 11.11.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Egli sapeva – perché lo ha ammesso – che i cittadini stranieri da lui trasportati non erano in possesso di documenti di legittimazione, motivo per cui l’unico modo che avevano per passare i confini era quello di affidarsi a lui ed ai suoi correi  (VI PP 08.05.2015, p. 32, AI 184; VI DIB 11.11.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). È proprio per questo motivo che, quando li trasportavano in Svizzera, rispettivamente in Germania, i passatori transitavano da valichi non presidiati e facevano capo alla modalità della “staffetta” (VI PP 08.05.2015, p. 32, AI 184).

 

L’imputato era peraltro a conoscenza della situazione che vige in Iraq e in Siria, paesi d’origine dei clandestini, dove gli stessi sono perseguitati dall’ISIS.

In corso d’inchiesta IM 1 ha infatti dichiarato di essere “perfettamente al corrente della situazione che vige in Iraq e in Siria” e di essere consapevole che i clandestini “fuggono da una terribile situazione e che sono disperati” (VI PP 08.05.2015, p. 33, AI 184).

 

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha poi aggiunto:

 

" ADR che queste persone scappavano dall’Iraq, siccome nelle loro zone avevano iniziato ad esservi attentati dell’ISIS. Nel __________ l’ISIS ha massacrato moltissime persone e quindi la popolazione ha iniziato a spostarsi verso la Turchia per poi raggiungere l’Europa via Grecia.”

(VI DIB 11.11.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Tale circostanza configura, a mente della Corte, lo stato di bisogno evocato dalla giurisprudenza, stato di bisogno direttamente derivante dalla situazione di precarietà e clandestinità.

 

                                17.   Pure confermata è la forma aggravata del reato di usura: il trasporto di clandestini non era evidentemente l’attività principale dell’imputato, ma inequivocabilmente egli ne ha tratto importanti guadagni – se confrontati alla sua situazione economica – e vi ha dedicato tempo ed impegno, tanto da renderla a tutti gli effetti un’attività accessoria, ciò che, come si è visto, è sufficiente a configurare il reato di cui all’art. 157 cpv. 2 CP.

 

La Corte ha pertanto confermato l’imputazione di usura aggravata di cui al punto A.1 dell’atto d’accusa.

 

                                   ii.   Imputazione di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata

 

                                18.   L’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr punisce con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto, pur con una formulazione lievemente differente, corrisponde all’art. 23 cpv. 1 quinta frase della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava od aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009 consid. 2.1; FF 2002, p. 3447). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS - e, dunque, anche quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr - il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).

L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle autorità (STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 87-89).

 

Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 91 ss.; Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n. 22.45).

 

L’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo straniero che intende entrare in Svizzera  deve essere in possesso di un documento riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. In caso contrario, la sua entrata è da considerarsi illegale.

 

Giusta l’art. 116 cpv. 3 lett. a e b LStr, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore ha agito nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento o ha agito per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

 

                                19.   Nel caso concreto, IM 1, tramite il suo agire, ha facilitato e aiutato 194 persone straniere ad entrare illegalmente in Svizzera e, altrettanto illegalmente, a lasciare il nostro Paese alla volta della Germania.

 

L’imputato ha ammesso di avere saputo che tali persone non disponevano dei documenti necessari per entrare legalmente in Svizzera (VI DIB 11.11.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Come già sopra inidcato, egli ha pure riconosciuto di avere agito con lo scopo di procurarsi un indebito arricchimento.

 

In fine, IM 1 ha evidentemente agito di concerto con i coimputati nell’ambito di un gruppo attivo nel trasporto clandestino di migranti.

 

Il reato di cui all’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a e b LStr è quindi adempiuto e ciò nella sua forma aggravata.

 

 

                                VII)   Commisurazione della pena

 

                                20.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

 

                                21.   Nell’evenienza concreta che la Corte è chiamata a giudicare, la colpa dell’imputato è da considerarsi grave, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.

 

Dal profilo oggettivo, egli ha delinquito reiteratamente in un numero assai elevato di occasioni, soprattutto se si considera il lasso di tempo relativamente breve in cui ha operato. Tale suo agire ha condotto illegalmente in Svizzera un importante numero di cittadini stranieri sprovvisti di validi documenti di legittimazione.

 

Dal profilo soggettivo, risulta evidente che IM 1 ha agito a fine di lucro, per guadagnare soldi rapidamente e risanare la sua precaria situazione finanziaria, e quindi mosso da egoismo.

 

Ciò lo ha indotto ad approfittare della situazione di disperazione in cui versano i migranti in fuga dai loro Paesi.

 

Il suo ruolo non era affatto marginale, come come sostenuto dalla difesa di IM 2:  IM 1 e i suoi correi non erano l’ultima ruota del carro, ma membri di una filiera che garantiva i passaggi clandestini di migranti in una delle tratte del viaggio.

 

Sull’imputato pesa inoltre il precedente rappresentato da un reato grave, per il quale solo nel 2010 è stato condannato a 16 mesi di detenzione.

 

La Corte ha tuttavia considerato a favore di IM 1 la sensibilità alla pena, posto che egli sarà chiamato ad espiare la pena lontano dai suoi famigliari, così come la collaborazione fornita.

 

In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni.

 

A questa, in ossequio all’art. 116 cpv. 3 LStr, deve essere aggiunta una pena pecuniaria, che è stata stabilita in CHF 1'900.00 (millenovecento), corrispondenti a 190 (centonovanta) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna.

 

                                22.   L'art. 42 cpv. 1 CP sancisce il principio in base al quale il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Di principio, quindi, se l'autore non è recidivo, in assenza di un pronostico sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2.).

Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

 

Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).

 

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

 

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

 

                                23.   In concreto, la Corte non ha potuto ravvedere una prognosi particolarmente favorevole per l’imputato e ciò considerata la gravità del reato per il quale è già stato condannato.

Al fine di tenere debitamente conto della colpa, appare tuttavia adeguato sospendere parzialmente la pena detentiva, fissando la parte da espiare in 16 (sedici) mesi.

 

Per il rimanente, la pena è sospesa per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

 

 

                               VIII)   Sequestri

 

                                24.   In parziale accoglimento della richiesta della pubblica accusa, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per l’automobile Opel Astra Cvan targata __________ e la busta con le contravvenzioni alla norme sulla circolazione stradale dei Cantoni Uri e __________ (rep. no. 39496), che sono state dissequestrate a favore degli aventi diritto, così come dei telefoni cellulari e del navigatore (rep. no. 39456), che pure sono stati dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dagli imputati.

 

 


                                 IX)   Note professionali dei difensori

 

                                25.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

 

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

 

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 6).

 

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).

 

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

 

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

 

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

 

                                26.   La nota professionale dell’avv. DUF 1, alla quale è stato aggiunto il tempo necessario per il dibattimento, è stata approvata così come presentata, per CHF 15'282.00, comprensiva di onorario e spese.

 

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 15’282.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 


 

Visti gli art.                     12, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 157 cpv. 1 e 2 CP;

116 cpv. 1 e 3 lett. a e b, 117 cpv. 1 LStr;

90 cpv. 2 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo 20 settembre 2014 – 20 febbraio 2015, lungo la tratta __________ – __________,

in parziale correità con IM 2, IM 3 e __________,

sfruttando lo stato di bisogno di 194 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, conseguendo un guadagno di almeno Euro 56'150.00;

 

                               1.2.   incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere,

nel periodo 20 settembre 2014 – 20 febbraio 2015, lungo la tratta __________ – __________,

in parziale correità con IM 2, IM 3 e __________ e in parziale complicità con __________,

facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale in Svizzera di 194 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

 

 

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

 

                               2.1.   usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo 15 novembre 2014 – 13 febbraio 2015, lungo la tratta __________ – __________,

in parziale correità con IM 1, IM 3 e __________,

sfruttando lo stato di bisogno di 73 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, conseguendo un guadagno di almeno Euro 24'350.00;

 

                               2.2.   incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere,

nel periodo 15 novembre 2014 – 13 febbraio 2015, lungo la tratta __________ – __________,

in parziale correità con IM 1, IM 3 e __________,

facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale in Svizzera di 73 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

 

                               2.3.   ripetuto impiego di stranieri sprovvisti di permesso e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

 

                            2.3.1.   per avere,

a __________, presso la __________,

in veste di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente,

il 12 giugno 2014, in qualità di lavapiatti, il cittadino iracheno __________,

e nel periodo aprile 2014 – ottobre 2014, in qualità di aiuto pizzaiolo e aiuto lavapiatti, il cittadino iracheno __________, stranieri non autorizzati ad esercitare attività lucrativa in Svizzera, in quanto privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

 

                            2.3.2.   nonché per avere,

nel periodo aprile 2014 – 21 febbraio 2015, a __________

favorito il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino iracheno __________, che sapeva essere privo del necessario permesso di Polizia degli stranieri, ospitandolo presso il proprio domicilio;

 

                               2.4.   grave infrazione alla LF sulla circolazione stradale

per avere,

il 18 novembre 2014, sull’autostrada A2 in territorio di __________,

circolando con la vettura Hyundai Rok targata __________ alla velocità di 158 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h, violato gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   3.   IM 3 è autore colpevole di:

 

                               3.1.   usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo 20 settembre 2014 – 18 novembre 2014, lungo la tratta __________ – __________,

in correità con IM 1 e IM 2,

sfruttando lo stato di bisogno di 34 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, conseguendo un guadagno di almeno Euro 12’050.00;

 

                               3.2.   incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere,

nel periodo 20 settembre 2014 – 18 novembre 2014, lungo la tratta __________ – __________,

in correità con IM 1 e IM 2,

facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale in Svizzera di 34 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

 

 

                                   4.   Di conseguenza,

 

4.1.  IM 1

 

è condannato

 

                            4.1.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            4.1.2.   alla pena pecuniaria di CHF 1'900.00 (millenovecento), corrispondenti a 190 (centonovanta) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna.

 

                            4.1.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 20 (venti) mesi, con un periodo di prova di anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare.

 

                            4.1.4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).

 

 

                               4.2.   IM 2

 

è condannato

 

                            4.2.1.   alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            4.2.2.   alla pena pecuniaria di CHF 2'100.00 (duemilacento), corrispondenti a 70 (settanta) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna.

 

                            4.2.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).

 

 

                            4.2.4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).

 

                            4.2.5.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 20.00 (venti) cadauna, sospesa per un periodo di prova di anni 2 (due), decretata nei suoi confronti dal Ministère public du canton du Jura Porrentruy il 22 marzo 2013.

 

                            4.2.6.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna, sospesa per un periodo di prova di anni 2 (due), decretata nei suoi confronti dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt il 23 maggio 2013.

 

                            4.2.7.   È revocata la misura sostitutiva dell’arresto costituita dalla consegna dei documenti di legittimazione e meglio del passaporto iracheno no. A6301710.

 

 

4.3.  IM 3

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti di accusa del 17 dicembre 2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino e del 20 febbraio 2015 del Ministero pubblico della Confederazione

 

è condannato

 

                            4.3.1.   alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            4.3.2.   alla pena pecuniaria di CHF 300.00 (trecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna.

 

                            4.3.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).

 

                            4.3.4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).

 

                            4.3.5.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna, sospesa per un periodo di prova di anni 2 (due), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24 ottobre 2013.

 

 

                                   5.   È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per l’automobile Opel Astra Cvan targata __________ e la busta con contravvenzioni circolazione Uri e Basilea (rep. no. 39496), che vengono dissequestrate a favore dell’avente diritto, così come dei telefoni cellulari e del navigatore (rep. no. 39456), che vengono dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dagli imputati.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia di CHF 1'500.00 (millecinquecento) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/3 (un terzo) ciascuno.

 

 

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                               7.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 15’282.00, comprensiva di onorario e spese.

 

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 15’282.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

 

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 10'653.20, comprensiva di onorario e spese.

 

                               8.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 10'653.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato.

 

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 3 è approvata per CHF 18'354.55, comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 18'354.55 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 


 

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'500.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        3'925.05

Traduzioni                                              fr.           250.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           404.05

                                                                 fr.        6'079.30

                                                                 ============

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/3)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        1'308.35

Traduzioni                                              fr.             83.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           134.68

                                                                 fr.        2'026.43

                                                                 ============

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/3)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        1'308.35

Traduzioni                                              fr.             83.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           134.68

                                                                 fr.        2'026.43

                                                                 ============

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 3 (1/3)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        1'308.35

Traduzioni                                              fr.             83.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           134.68

                                                                 fr.        2'026.43

                                                                 ============

 


 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera