Incarto n.
72.2016.100

72.2016.101

Lugano,

15 novembre 2016/sg

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

 

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale      Ministero Pubblico

 

 

contro

IM 1

rappresentato DF 1

 

imputato, a norma del decreto d’accusa 5566/2014 del 9.12.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

 

 

                                         guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Seat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.80 - max. 2.35 grammi per mille);

fatti avvenuti: a __________ il 6 settembre 2014;

reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;

 

 

ed inoltre, l’imputato, a norma del decreto d’accusa 1521/2015 del 15.4.2015 emanato

dal procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

 

 

                                         guida senza autorizzazione

per aver concesso la guida della propria vettura Seat Leon targata __________ a __________ sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta poiché revocatagli dalla competente Autorità amministrativa. Inoltre ambedue erano in stato di ebrietà;

fatti avvenuti: a __________, valico doganale, il 15.11.2014;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr.;

 

 

Presenti:                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

                                     -   l’interprete di lingua inglese, S. D.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14.03 alle ore 17.15.

 

Sentiti:                        -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Per quanto riguarda il DA 5566/2014 non contesta la colpevolezza dell’imputato ma la commisurazione della pena e la quatificazione di tasse e spese. Chiede che la pena pecuniaria sia contenuta in fr. 5'000.- e che la multa di fr. 1'500.- e le tasse e le spese attribuite all’imputato siano sensibilmente ridotte.

In merito, invece, al DA 1521/2015 chiede, in via principale, il prosciolgimento del suo assistito e, in via subordinata, una riduzione della pena a lui inflitta. Chiede, inoltre, il risarcimento delle spese legali sostenute.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.                      34, 42, 44, 47, 49 CP;

91 cpv. 2 lett. a e 95 cpv. 1 lett. e LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 LTG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   guida in stato di inattitudine

per avere, il 6 settembre 2014 a __________, condotto l'autovettura Seat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.80 - max. 2.35 grammi per mille);

 

                               1.2.   guida senza autorizzazione

per avere, il 15 novembre 2014 a __________, concesso la guida della propria vettura Seat targata __________ a __________ sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta poiché revocatagli dalla competente Autorità amministrativa;

 

e meglio come descritto nei decreti d’accusa.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato:

 

                               2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 7’500 (settemilacinquecento), corrispondenti a 75 aliquote giornaliere di fr. 100.- cadauna;

 

                               2.2.   alla multa di fr. 1'000 (mille), con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento verrà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.

                               

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 


 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.        1'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             88.75

                                                             fr.        1'788.75

                                                             ===========