Incarto n.
72.2016.113

Lugano,

18 agosto 2016/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

GI 1 

GI 2 

 

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 7.08.2015 al 30.09.2015 (55 giorni),

 

in anticipata esecuzione dal 1.10.2015;

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 94/2016 del 9 giugno 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti ripetuta

siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che l’autore sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

 

per avere, senza essere autorizzato,

 

a __________, __________, __________, __________ ed altre località non meglio precisate,

 

nel periodo 24 maggio 2015/07 agosto 2015,

 

in almeno 3 distinte occasioni utilizzando il veicolo a motore Ford Focus targato __________, appositamente modificato e munito di un ricettacolo posto al di sotto della leva del cambio per celare la sostanza stupefacente,

 

detenuto, trasportato e importato in Svizzera un imprecisato quantitativo di cocaina, destinato alla vendita,

 

e meglio per avere

 

                                1.1    il 24 maggio 2015, transitando in Svizzera in territorio di __________ alle ore 19:55 e in territorio di __________ alle ore 23:33, in direzione della Germania o della Francia, a bordo del veicolo a motore Ford Focus targato __________, detenuto, trasportato e importato in Svizzera, durante il viaggio di andata, un imprecisato ma ingente quantitativo di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita;

 

                                1.2   il 24 giugno 2015, transitando in Svizzera in territorio di __________ alle ore 18:27, a bordo del veicolo a motore Ford Focus targato __________, detenuto, trasportato e importato in Svizzera, un imprecisato ma ingente quantitativo di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita;

 

                                1.3   il 07 agosto 2015, partendo da __________ (Germania) in direzione Italia per poi raggiungere __________ (Grecia), a bordo del veicolo a motore Ford Focus targato __________, detenuto, trasportato e importato in Svizzera, tre pani contenenti cocaina per un peso complessivo di 3003,06 grammi netti, con purezza variante tra l’88,5% e l’89,2%, sostanza stupefacente destinata alla vendita;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dall’art. 19 cpv. 2 LStup in relazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. b) e d) LStup;

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________, __________.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 12.37.

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

                                     -   a pag. 2, al cappello del punto 1 e ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 si sostituisce “destinato/a alla vendita” con “destinato/a all’alienazione”;

                                     -   a pag. 2 al punto 1.3, richiamato l’AI 45, si sostituisce 3003,06 grammi netti con 3005,06 grammi netti;

                                     -   a pag. 2 ai reati si aggiunge la lett. a) all’art. 19 cpv. 2 LStup;

                                     -   ai sequestri, richiamato il doc. TPC 4, si sostituisce Euro 655.00 con fr. 713.95.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, la quale, ritenuto che i fatti di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa sono ammessi, argomenta a favore della realizazzione del reato anche in merito ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa e conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa, con le precisazioni fatte al dibattimento, e che l’imputato sia condannato alla pena detentiva di 4 anni e 10 mesi con confisca di tutto quanto in sequestro, la droga da distruggere e i soldi da destinarsi al pagamento delle spese;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale, posto che il reato di cui al punto 1.3 è ammesso, contesta le imputazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 in quanto basate solo su deboli indizi e in considerazione della vita anteriore e della situazione personale del suo assistito, disperato al momento dei fatti - ciò a valere quale attenuante specifica della grave angustia - e ora pentito e desideroso di cominciare una nuova vita, conclude chiedendo, richiamata la sentenza della Corte delle assise criminali 21.12.2015 (72.2015.171) e in applicazione dell’art. 43 CP, che sia inflitta una pena massima di 3 anni, di cui 15 mesi da espiare e i restanti 21 mesi sospesi condizionalmente, rimettendosi al giudizio della Corte quo alla durata del periodo di prova, ritenuto che “l’indiziato si dichiara d’accordo con l’espulsione dalla Svizzera vita natural durante”.

 

 

 

 

 

 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                   --   che per le correzioni all’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano pagina (di seguito solo pag.) 3 della presente sentenza, il verbale del dibattimento (di seguito solo VD) pag. 2, l’atto istruttorio (di seguito solo AI) 45 dell’incarto 2015.6415 del Ministero pubblico e il documento (di seguito solo doc.) del Tribunale penale cantonale (di seguito solo TPC) 4;

 

                                   --   che in merito alla vita e ai precedenti penali di IM 1, cittadino __________, nato il __________, si rinvia ai suoi verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) di polizia (di seguito solo PS) 2.9.2015 a pag. 2 da riga 17 a 32 nonché dinanzi al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 9.8.2015 a pag. 4 da riga 144 a riga 164 e 25.2.2016 a pag. 6 da riga 220 a 247, agli AI 2, 13, 19, 59 allegato (di seguito solo all.) 8, 21 e 22 nonché 70, al VD pag. 1 e all. 1 pag. 1 I/II risposta (di seguito solo R) e pag. 2 da I a IV R nonché ai doc. dibattimentali (di seguito solo Dib.) 1, 2 e 3;

 

                                   --   che in forza alle risultanze istruttorie e dibattimentali, essendone adempiute le condizioni oggettive e soggettive di legge, IM 1 è stato riconosciuto colpevole del reato d’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (di seguito solo LStup) ai sensi dell’articolo (di seguito solo art.) 19 capoverso (di seguito solo cpv.) 1 lettere (di seguito solo lett.) b) e d) nonché cpv. 2 lett. a) LStup di cui al punto (di seguito solo pto.) 1.3 dell’AA: VI PS IM 1 8.8.2015 pag. 4 e 5, 2.9.2015 pag. 5, 6 e 9, 30.9.2015 pag. 3 e 4, 5.11.2015 pag. 4, PP IM 1 9.8.2015 da pag. 2 a 5, 25.2.2016 pag. 2, 4 e 5, AI 1 pag. 2, 45 pag. 2, 59 pag. 2 e all. 10, 11 e 13 nonché 60 e VD all. 1 pag. 2 V R (VD all. 2 pag. 1 punti, di seguito solo pti., 1 e 1.1);

 

                                   --   che, richiamato il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito CPP, e le sentenze in DTF 133 I 149, 127 I 38 e 124 IV 86 nonché quelle non pubblicate in 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002), in forza alle risultanze istruttorie e dibattimentali, mancando sufficienti riscontri, non è data la realizzazione dell’imputazione d’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b e d nonché cpv. 2 lett. a LStup) di cui ai pti. 1.1 e 1.2 dell’AA (VI PS IM 1 2.9.2015 pag. 3, 7 e 8, 30.9.2015 pag. 2 nonché all. 1, 2 e 3, 5.11.2015 pag. 2 e 3, PP IM 1 25.2.2016 pag. 3 e 5 nonché AI 59 all. 23 e VD all. 1 pag. 2 V R) dalla quale IM 1 è stato dunque prosciolto (VD all. 2 pag. 1 pto. 2);

                                   --   che tenuto conto delle risultanze istruttorie e dibattimentali, richiamate le sentenze in DTF 136 IV 55 e 1 nonché 134 IV 132 rispettivamente quelle della Corte di appello e di revisione penale 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78/17.2012.99 del 5.11.2012, in assenza di una possibile sua prognosi non negativa in forza alla sentenza di condanna italiana del 10.4.2013 (AI 13) e, quindi, di circostanze a lui particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 del Codice penale svizzero (di seguito solo CP), IM 1 è stato condannato, non essendo neppure date le condizioni dell’attenuante specifica della grave angustia (art. 48 lett. a no. 2 CP nonché sentenze in DTF 110 IV 9 e 107 IV 94), alla pena detentiva (art. 40 CP) di 3 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 pag. 2 pto. 3);

 

                                   --   che tenuto conto delle risultanze istruttorie (VI PP IM 1 9.8.2015 a pag. 5, AI 1 all. 8 e 59 all. 6, 7, 24, 25 e 26 nonché doc. TPC 4) e delle dichiarazioni delle parti in sede dibattimentale (VD all. 1 pag. 2 VI/VII R) la Corte ha ordinato la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) di tutto quanto in sequestro (VD all. 2 pag. 2 pti. da 4 a 4.8), con lo stupefacente da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP), e il sequestro conservativo quale mezzo di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) della documentazione cartacea (VD all. 2 pag. 2 pto. 5);

 

                                   --   che malgrado il parziale proscioglimento (VD all. 2 pag. 1 pto. 2), già solo perché non richiesto dal difensore (VD pag. 2), a IM 1 non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP (VD all. 2 pag. 2 pto. 6);

 

                                   --   che tenuto conto del parziale proscioglimento (VD all. 2 pag. 1 pto. 2) la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali (art. 422 e seguenti CPP) sono poste a carico di IM 1 (art. 426 cpv. 1 CPP), ad eccezione dell’importo di fr. 300.- a carico dello Stato (art. 423 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 2 pto. 7);

 

                                   --   premesso che la relativa tassazione non è stata impugnata presso la Corte dei reclami penali nel termine di legge (doc. TPC 13, art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 2 e 3 pti. 8 e 8.3) l’avvocato DUF 1, difensore d’ufficio (art. 132 CPP) dal 7.8.2015 (AI 7) di IM 1, ha presentato due note professionali, la prima datata 29.4.2016 (AI 71), la seconda 17.8.2016 (VD pag. 2 e doc. Dib. 4), che sono state tassate per fr. 7'562.15 e meglio fr. 5'977.- per l’onorario, fr. 1'025.- per spese e trasferte nonché fr. 560.15 per l’imposta sul valore aggiunto (VD pag. 2 e all. 2 pag. 2 pti. 8 e 8.1), ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare l’importo di fr. 7'562.15 allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP, VD all. 2 pag. 2 pti. 8, 8.1 e 8.2).

 

 


 

Visti gli art.:                    12, 40, 43, 47, 51, 69 e 70 CP;

19 cpv. 1 lett. b) e d) nonché cpv. 2 lett. a) LStup;

80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e altre località non meglio precisate, detenuto, trasportato e importato in Svizzera il 7.8.2015, 3'005,06 grammi netti di cocaina destinati all’alienazione;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   4.   È ordinata la confisca di:

 

                               4.1.   3'005,06 grammi netti di cocaina, da distruggere;

                               4.2.   fr. 713.95;

                               4.3.   1 veicolo Ford Focus di colore grigio con numero di telaio __________;

                               4.4.   1 telefono cellulare Black Berry Imei n. __________;

                               4.5.   1 carta SIM Vodafone n. __________;

                               4.6.   1 telefono cellulare Samsung Imei n. __________;

                               4.7.   1 carta SIM Lyca Mobile n. __________;

                               4.8.   1 navigatore Tom Tom n. __________.

                                   5.   È ordinato il sequestro conservativo quale mezzo di prova della documentazione cartacea.

 

 

                                   6.   A IM 1 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 CPP.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- (tremila) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1, ad eccezione di fr. 300.- (trecento) a carico dello Stato.

 

 

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                               8.1.   Le note professionali 29.4.2016 e 17.8.2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                         fr.                          5'977.--

spese e trasferte          fr.                          1'025.--

IVA (8%)                        fr.                             560.15

totale                              fr.                          7'562.15

 

                              8.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'562.15 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

 

 


Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        3'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.      10'510.25

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           122.05

                                                             fr.      13'632.30

 

./. a carico dello Stato                      fr.           300.--

Totale                                                  fr.      13'332.30

                                                             ============