Incarto n.
72.2016.16

Lugano,

9 ottobre 2017/bm

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

 

 

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

 

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 28.03.2014 al 31.03.2014 (4 giorni),

 

imputato, a norma del decreto d’accusa 20/2016 del 25.1.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

 

                                   1.   ripetuta ricettazione

                                         per avere,

 

1.1  nel periodo novembre 2013 / 27 marzo 2014, intenzionalmente occultato nel suo appartamento in Via __________ a __________, all’interno della camera da letto in uso alla figlia minorenne __________, numerosi oggetti di valore (refurtiva denunciata pari a CHF 51'086.-),

 

fra cui 1 telefonino Nokia (nr. IMEI __________), 1 telefonino Nokia (nr. IMEI __________), 1 telefonino Samsung Galaxy bianco, 1 telefonino Samsung GT-S7500 nero (nr. IMEI __________), 1 telefonino Nokia nero (nr. IMEI __________), 1 computer portatile HP, 1 tablet Galaxy Tab 2 nero, 1 coltellino Victorinox, 1 caricatore per telefono fisso Casio, 59 chiavi di veicoli a motore e di appartamenti (ognuna catalogata e contenuta in una busta bianca con l’indicazione del luogo e della Via), 1 borsa da donna Louis Vuitton, 1 trousse da donna, 23 anelli di dimensioni diverse con pietre colorate, 19 ciondoli in metallo, 67 orecchini, 59 collane, 26 braccialetti, 1 collana in perle (girocollo), 12 orecchini in perle, 1 pendente con perla, 1 orologio in metallo grigio completo di custodia e garanzia, 1 orologio da uomo marca Lotus, 1 orologio Tissot in metallo grigio e giallo da donna, 1 orologio da donna marca BTL in metallo, 1 orologio da uomo in metallo bianco, 1 orologio da donna Brail, 1 orologio da donna in metallo, 1 orologio da donna marca Eve Mon Crois, 1 orologio da donna in metallo, 1 orologio Tissot, 4 custodie per anelli in cartone rosso, 1 borsa marca Yendi, 2 borsellini in similpelle marrone chiaro con inserti maculati e ciondolo a forme di cuore, 2 borsellini da donna marca Benetton, 2 borsellini da donna marca Galitzine in similpelle contenente una carta di identità italiana a nome di __________ (nr. __________), 2 borsellini da donna in pelle marrone marca Renato Balestra contenente 424'060 Lire italiane, 60 cofanetti porta gioie in velluto nero, 5 bracciali, 2 pendenti in metallo, e meglio come da verbale di sequestro del 27 marzo 2014 e relativa documentazione fotografica (AI 103, allegati 7 e 8),

sapendo o dovendo presumere date le circostanze, che gli stessi fossero stati ottenuti da __________ attraverso un reato contro il patrimonio;

 

                                1.2    nel periodo dicembre 2013 / gennaio 2014 __________, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, ricevuto in dono dalla figlia minorenne __________, all’epoca studente e senza attività lucrativa, almeno CHF 200.-, provento di reato contro il patrimonio;

 

 

                                   2.   ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

 

                                2.1   nel periodo maggio 2013 / 27 marzo 2014, a __________, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato e senza indicazione medica, in molteplici occasioni alienato e offerto alla figlia minorenne __________ complessivi 6 grammi di marijuana;

 

                                2.2   nel periodo settembre 2013 / gennaio 2014 presso il suo domicilio a __________, rese accessibili alla figlia minorenne __________ almeno 10 piante di marijuana, coltivate in un armadio per mezzo di lampade alogene, coltivazione di cui egli era perfettamente a conoscenza;

 

 

                                   3.   ripetuta violazione del dovere d'assistenza o educazione

per avere, nel periodo maggio 2013 / 27 marzo 2014, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, ripetutamente trascurato il suo dovere di assistenza e di educazione nei confronti della figlia minorenne __________ che viveva a casa sua e di cui doveva averne cura, esponendo, in tal modo, a pericolo il suo sviluppo psichico e fisico,

 

e meglio, per avere,

 

                                3.1   permesso che __________, all’epoca quindicenne, fumasse e facesse uso di sostanze stupefacenti, in particolare di marijuana, fornendole lui stesso piccoli quantitativi per il suo consumo personale e tollerando che la minorenne coltivasse in un armadio almeno 10 piante di canapa, e meglio come descritto al punto 2. del presente decreto;

 

                                3.2    tollerato che __________ trascurasse la scuola e, perlomeno da __________, non ci andasse più del tutto;

 

                                3.3   nel periodo novembre 2013 / 27 marzo 2014, tollerato che __________ si dedicasse a commettere furti nelle abitazioni, permettendo che la stessa accumulasse, nonostante fosse a conoscenza della provenienza degli oggetti, gran parte della refurtiva in camera sua, facendosi inoltre consegnare almeno CHF 200.- in contanti, e meglio come descritto al punto 1. del presente decreto;

 

 

                                   4.   ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo anno 2012 / 28 marzo 2014, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, intenzionalmente e ripetutamente consumato almeno 34 grammi di marijuana (68 spinelli);                                       

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti: dagli artt. 160 cifra 1 cpv. 1 CP, 219 cpv. 1 CP, 19bis LStup e 19a cpv. 1 LStup;

 

Presenti                      -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore .14:17.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

La Presidente rileva che il punto 1.2. dell’atto d’accusa, considerato che non vi è unità giuridica d’azione, è prescritto, così come il punto 4. Le parti non hanno osservazioni in proposito.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

oggi in aula abbiamo avuto la dimostrazione che l’imputato non vuole capire che siamo qui in aula perché egli ha commesso dei reati per cui dovrebbe, se vuole, assumersene le responsabilità.

Ripercorrendo l’inchiesta rileva che dal marzo 2013 __________ vive con il padre, __________ non va più a scuola. A __________ inizia ad uscire con i ragazzi della zona, facendo qualche marachella e facendo tardi la sera. Ripercorre le dichiarazioni delle parti in atti e gli scambi di sms. Osserva che l’imputato ha sempre negato ogni suo coinvolgimento nei reati commessi dalla figlia e di sapere dei suoi consumi. Quando la figlia finalmente parla, allora l’imputato deve ammettere di averle dato dello stupefacente, ma come ha sostenuto oggi in aula sostiene di averlo fatto a fin di bene. Questo comportamento configura un doppio reato: un’infrazione alla LStup e una violazione del dovere di educazione. Osserva che fatica a capire come mai l’imputato continua a negare di aver saputo dell’esistenza della coltivazione di canapa. Si chiede come sia possibile che, se lo sanno __________, la mamma e lo zio, come è possibile che l’unico che non lo sa è colui che le ha in casa, e cioè l’imputato?! Rileva che l’imputato tende a sminuire la gravità dei consumi da parte della figlia e ad essere riduttivo, lo stesso nei confronti dei furti, in merito ai quali arriva ad affermare che è possibile che qualche denunciante può aver gonfiato la cifra della refurtiva.

Sostiene che l’accusa per ricettazione ci sta tutta, almeno per dolo eventuale. È impossibile che IM 1 non ha visto la refurtiva e non può non aver pensato che il 95% era stato sottratto (cfr. 6B_795/2007). Il punto 1.1. del DAC va dunque confermato.

Per quanto attiene al punto 2.1. del DAC è dato, così come il 2.2. L’imputato non poteva, infatti, non sapere dell’esistenza delle piantine di canapa.

Afferma che anche i punti 3.1. e 3.2 DAC sono adempiuti poiché è vero che __________ era una ragazzina problematica, ma agli atti vi è l’AI 20 in cui si legge che i genitori faticavano a capire le preoccupazioni della scuola. In particolare l’imputato era perplesso in merito alla necessità di intervento delle autorità, poiché non riteneva necessario un aiuto esterno. __________ è dunque sempre stata presa sotto gamba, vi era un rapporto genitoriale un po’ strano: padre e figlia fumano assieme, il padre le permette di fare tutto ciò che vuole invece di imporsi come genitore. È vero che l’imputato lavorava tutto il giorno, ma si potevano trovare altri correttivi e, in ogni caso, egli non si accorge nemmeno di quello che capita il week end. Pure il punto 3.3. DAC merita, a suo modo di vedere, conferma. È impensabile che non ci si accorga che i figli arrivano a casa con cose che non sono loro, sapendo di furtarelli pregressi alla __________ e al __________.

In conclusione chiede dunque la conferma del DAC, ad eccezione dei punti 1.2. e 4 poiché prescritti.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena si rimette al prudente giudizio della Corte e, infine, chiede la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione degli oggetti di cui al punto 5 e 6 DAC.

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

rileva che IM 1 aveva una famiglia, che si era costruito dopo un passato difficile di dipendenza. Poi il matrimonio è naufragato, vi è stato l’allontanamento dei figli dal padre e i genitori non sono riusciti a gestire la situazione. __________, in particolare, ne ha sofferto e su di lei i genitori non sono più riusciti ad avere un controllo: la ragazza ha iniziato ad abbandonare la scuola e a delinquere. Osserva che il successivo intervento delle autorità penali ha però consentito di fissare un nuovo punto di partenza per un futuro migliore e la dimostrazione è che __________, ora, frequenta un apprendistato e lavora. Rileva che l’imputato sa di aver commesso degli sbagli, di non aver saputo gestire il rapporto con la figlia e sa che poteva e doveva fare meglio e di più. Ma oggi ci troviamo in un’aula penale e quindi egli va giudicato solo per i reati penali che ha commesso. Sottolinea che i punti 1.2. e 4 del DAC sono prescritti, mentre per i restanti punti gli stessi vengono, almeno in parte, contestati.

In merito al punto 1.1. DAC rileva che l’imputato non ha intenzionalmente occultato nulla e che egli non sapeva né dei furti della figlia né che la figlia ne nascondesse la refurtiva in camera sua. Le sue dichiarazioni in inchiesta su questo punto sono sempre state lineari: egli partiva al mattino e tronava alla sera e non sapeva ciò che __________ faceva. Anche __________ ha sempre detto che il padre non sapeva nulla dei suoi furti. Osserva che la ricettazione prevede, in ogni caso, un comportamento attivo e quindi il solo tollerare che vi fosse della refurtiva nell’appartamento non sarebbe in ogni caso sufficiente a configurare il reato. L’imputato va, dunque, prosciolto da questa imputazione.

Sul punto 2.1. DAC rileva che è stato ammesso dall’imputato. Egli sa di aver sbagliato e ne è molto dispiaciuto, anche se non lo da a vedere. Sottolinea che egli ha agito in questo modo anche per evitare che __________ si procurasse lo stupefacente altrove, anche se evidentemente non è una scusante.

Per quanto attiene al punto 2.2. DAC, osserva che non si può dire che l’imputato sia stato perfettamente a conoscenza della presenza delle piantine di canapa. IM 1 l’ha sempre negato, mentre ha sempre ammesso di aver dato marijuana alla figlia, azione ben più grave. Si chiede quindi che motivo aveva di negare di sapere dell’esistenza delle piantine. In ogni caso, anche se l’avesse saputo, ciò non basta per realizzare il reato di cui all’art. 19bis Lstup. Egli non rendeva, infatti, accessibili le piantine di canapa a __________, perché quest’ultima se le rendeva accessibili da sola. Questa imputazione deve, pertanto, cadere.

Sul punto 3 del DAC osserva che è innegabile come IM 1 avesse un dovere di assistenza ed educazione nei confronti della figlia e la sua posizione di garante non è in discussione. Ma, in merito al punto 3.3 DAC rileva che agli atti non vi sono elementi per dire che l’imputato fosse a conoscenza dei furti. Non vi sono elementi per dire che egli sapeva della presenza della refurtiva e che si è fatto consegnare dalla figlia fr. 200.- sapendo che era refurtiva. In applicazione del principio in dubio pro reo egli va dunque prosciolto da questa imputazione.

In merito al punto 3.2. DAC osserva che l’imputato sapeva che __________ non frequentava la scuola, ma non è stato lui a chiederle di non farlo. Egli voleva che la frequentasse e ha sempre discusso con le autorità per raggiungere questo fine. L’art. 219 CP non può, dunque, trovare applicazione. Tanto più che non vi è stata una rinuncia perpetua alla scuola, si trattava di una questione temporanea, di pochi mesi.

Infine, sul punto 3.1. DAC rinvia a quanto detto in precedenza e l’applicazione dell’art.  219 CP in relazione alla coltivazione delle piantine è dunque esclusa. Invece per l’uso di sostanze stupefacenti e per il fatto di avergliene forniti, osserva che il reato è consumato dalla condanna per l’art. 19bis LStup di cui al punto 2.1.

Sulla commisurazione della pena elenca le attenuanti generiche che vanno considerate in favore di IM 1, segnatamente la personalità del reo e la difficile situazione famigliare in cui egli si trovava per la separazione dalla moglie. Rileva che IM 1 non è rimasto con le mani in mano, ma si è rivolto ai servizi preposti. Dopo i fatti è sempre rimasto vicino alla figlia, un percorso difficile ma che sembra aver dato i suoi frutti. Non da ultimo egli ha sempre fatto fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli. Per finire rileva che è vero che egli non è incensurato, ma l’ultima condanna risale a 23 anni or sono e da lì non ha più commesso reati. Inoltre la cura metadonica permetterà certamente di scongiurare delle ricadute.

In conclusione chiede che l’imputato sia prosciolto da tutte le imputazioni del DA, ad eccezione di quella di cui al punto 2.1 e che la pena pecuniaria e la multa a suo carico siano, dunque, massicciamente ridotte. Postula, infine, l’accoglimento dell’istanza di indennizzo per ingiusta carcerazione.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.:                     34, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 160 e 219 CP;

19a cpv. 1 e 19bis LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, nel periodo maggio 2013 / 27 marzo 2014, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, in molteplici occasioni, senza essere autorizzato e senza indicazione medica, alienato e offerto alla figlia minorenne __________ complessivi 6 grammi di marijuana;

 

                               1.2.   violazione del dovere di assistenza o educazione

per avere, nel periodo maggio 2013 / 27 marzo 2014, a __________, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, permesso che la figlia minorenne __________ fumasse e facesse uso di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana, fornendole lui stesso piccoli quantitativi per il suo consumo personale.

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

 

                               2.1.   ripetuta ricettazione di cui al punto 1.1 del decreto d’accusa;

 

                               2.2.   ripetuta infrazione alla LStup di cui al punto 2.2 del decreto d’accusa;

 

                               2.3.   ripetuta violazione del dovere di assistenza o educazione di cui ai punti 3.1. in relazione all’aver tollerato la coltivazione di almeno 10 piante di canapa, 3.2. e 3.3. del decreto d’accusa;

 

 

                                   3.   E’ abbandonato il procedimento penale a carico di IM 1 per ricettazione di cui al punto 1.2. del decreto d’accusa e di ripetuta contravvenzione alla LStup di cui al punto 4 del decreto d’accusa.

 

 

                                   4.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-- (duemilasettecento), corrispondenti a 90 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna.

 

 

                                   5.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                                   6.   A crescita in giudicato integrale della presente decisione è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dei seguenti oggetti per i quali è ordinato il dissequestro a favore di IM 1:

 

                               6.1.   due bottiglie di vino rosso (1 L’Ariete e 1 Nuvola Vecchia Toscana, nr. Re.p 34096);

 

                               6.2.   un cappello nero, marca C&A (nr. Rep. 34096).

 

 

                                   7.   L’istanza di indennità per ingiusta carcerazione è integralmente accolta.

 

 

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato in ragione di 1/4; il rimanente è a carico dello Stato.

 

 

                                   9.   Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               9.1.   Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                      fr.       3'928.25

spese                          fr.            149.--

IVA (8%)                     fr.          326.20

totale                           fr.       4'403.45

 

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 1/4 della retribuzione del difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 


 

 

 

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.           200.--

Spese postali, tel., affr. in blocco       fr.             71.60

                                                                 fr.           771.60

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/4)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           125.--

Inchiesta preliminare                           fr.             50.--

Spese postali, tel., affr. in blocco       fr.             17.90

                                                                 fr.           192.90

                                                                 ============

 

Il rimanente è a carico dello Stato

 


 

 

 

 

Intimazione a:          

 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera