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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Amos Pagnamenta, Presidente |
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GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere |
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Cristina Laghi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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contro |
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 |
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in carcerazione preventiva dal 1.04.2015 al 17.08.2015 (139 giorni) |
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in esecuzione anticipata della pena dal 18.08.2015; |
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 19/2016 del 15 febbraio 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio per avere,
nel periodo nel periodo dicembre 2014/01 aprile 2015 a __________, __________, __________, __________, __________ ed altre località non meglio precisate;
agendo in parziale correità con il cittadino albanese __________ (al momento non identificato), con il cittadino albanese __________ (attualmente latitante),
ripetutamente posseduto, detenuto, preparato e alienato un quantitativo imprecisato di eroina quantificato in almeno 504,3 grammi,
e, in particolare, senza essere autorizzato
1.1. il 01 aprile 2015 posseduto e trasportato dal Canton Berna a __________ 381,8 grammi netti di eroina (con purezza dal 10,6% al 10,9%), sostanza destinata alla vendita nel Cantone Ticino, trasporto eseguito per un compenso di Euro 500.00,
1.2. alienato un quantitativo di almeno 100 grammi di eroina trattenendo quale compenso CHF 600.00, e meglio:
- 5 grammi di eroina a __________ al prezzo di CHF 250.00 trattenendo CHF 50.00 per sé,
- 45 grammi di eroina a __________ al prezzo di CHF 250.00 al sacchetto di 5 grammi di eroina, di cui 35 grammi di eroina consegnati in correità con __________, e 10 grammi di eroina personalmente, senza ricevere un compenso,
- 10 grammi di eroina, complessivi, a __________ al prezzo di CHF 300.00 trattenendo CHF 100.00 e CHF 50.00 per sé, per totali CHF 150.00,
- 40 grammi di eroina a __________ al prezzo di CHF 250.00 al sacchetto di 5 grammi di eroina, trattenendo CHF 50.00 per sé, per totali CHF 400.00;
2. riciclaggio di denaro ripetuto
per avere, nel periodo dicembre 2014/01 aprile 2015 a __________, __________, __________, __________, __________, __________ ed __________ e altre località non meglio precisate, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che gli stessi provenivano da un crimine e meglio dalla vendita di eroina,
e meglio per avere,
raggiunto per 13 volte le sopraricordate località della Svizzera interna per ricevere in consegna, da altri cittadini albanesi, importi varianti tra i CHF 5'000.00 ed i CHF 7'000.00, oltre a CHF 8'000.00 da __________, per complessivi CHF 73'000.00/99'000.00, da poi trasportare in Italia ed inviare in Albania tramite __________ o consegnandoli a tale __________ (al momento non identificato) affinché li portasse in Albania, ricevendo quale compenso, a trasferta, di Euro 500.00 per totali Euro 6'500.00;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel periodo dicembre 2014/01 aprile 2015 in località non meglio precisate, senza essere autorizzato, consumato un indeterminato quantitativo di hashish nonché per avere detenuto sulla sua persona, il 01 aprile 2015 a __________, 1.18 grammi netti di hashish destinati al suo consumo personale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 305bis cifra 1 CP, art. 19 cpv. 2 LStup, art. 19a LS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua albanese, __________
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:45.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Prende la parola l’avv. DUF 1 per segnalare che i quantitativi di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, facendo la somma del punto 1.1 e 1.2, sono di 481.80 grammi e non 504.3, come indicato nell’atto d’accusa.
La PP rileva che il totale corretto è effettivamente di 481.80.
Il Presidente chiede alla PP di indicare perché al punto 1.1 è indicato Berna quando l’imputato in diversi verbali sostiene di avere ricevuto l’eroina a __________.
La PP risponde che tale indicazione deriva dal fatto che dai tabulati non risulta che in quei giorni IM 1 sia stato a __________.
Il Presidente propone le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- il quantitativo complessivo di eroina di cui al cappello del punto 1 è modificato in 481.80 grammi, come risulta dalla somma dei quantitativi indicati ai punti 1.1 e 1.2;
- il secondo capoverso del punto 2 è modificato nel senso che gli invii di denaro sono avvenuti anche tramite __________, come risulta dalle dichiarazioni dell’imputato.
Le parti di dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: riprende le ultime dichiarazioni dell’imputato, rilevando che le stesse sono in contraddizione tra loro e con quanto dichiarato in aula. Non si comprende per quale motivo l’imputato avrebbe dovuto venire in Svizzera a spacciare eroina per potersi permettere l’operazione alla testa, posto che gli Euro 3'500.00 guadagnati in Grecia sono stati spesi in parte per il gioco d’azzardo.
Per quanto attiene all’imputazione di riciclaggio, l’accusa rileva che IM 1 gravita nel mondo dell’eroina; egli ne ha trasportata e venduta. Inoltre, se si trattasse di soldi provenienti dal lavoro in nero, come da lui ipotizzato in data odierna, certamente chi li ha guadagnati non li avrebbe consegnati ad altre persone, rischiando anche che queste se li tengano, pagando un importo così elevato per trasportarli. Si tratta evidentemente di soldi tutti provenienti dal traffico di eroina. Il denaro, come ci ha detto l’imputato stesso, doveva infatti venire consegnato a __________, la stessa persona che lo aveva incaricato del trasporto di eroina, e si trattava quindi forzatamente di denaro proveniente dal traffico di eroina, ciò che IM 1 non poteva non sapere. Rileva in fine che il fatto di portare i soldi all’estero costituisce il reato di riciclaggio di denaro.
Quanto alla commisurazione della pena, a mente dell’accusa la colpa dell’imputato è grave oggettivamente e soggettivamente. L’imputato trasportava, vendeva e trasportava i soldi, egli è l’imputato completo. Grave è soprattutto il fatto che egli abbia riciclato un ingente somma di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. La collaborazione è stata poca, cambiando l’imputato dichiarazioni da un verbale all’altro. Il fatto di avere avuto un incidente non gli ha impedito di fare avanti e indietro dal nostro Paese per delinquere.
L’accusa conclude chiedendo la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 8 (otto) mesi e la confisca di tutto quanto sotto sequestro;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre brevemente la vita anteriore dell’imputato, ponendo l’accento sul fatto che egli è cresciuto in un ambiente difficile e rilevando che praticamente tutti i “cavallini” di __________ sono stati reclutati nella stessa zona malfamata dell’Albania. Il difensore ricorda poi che il suo assistito è stato vittima di un grave incidente stradale e successivamente è stato aggredito da un gruppo di persone. A seguito della mancanza di lavoro e necessitando un intervento chirurgico al cranio, la quale comporta alti costi, IM 1 purtroppo si è lasciato coinvolgere in traffici illeciti da persone senza scrupoli.
Per quanto riguarda il punto 1.1 dell’atto d’accusa, i fatti non sono contestati. Si è trattato di un unico e singolo trasporto di droga, che avrebbe dovuto fare un’altra persona. __________ ha praticamente costretto IM 1 a fare questo trasporto, ciò che egli ha ribadito anche oggi in aula. L’imputato, inoltre, era unicamente una pedina facilmente rimpiazzabile.
Anche i fatti di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa non sono contestati. La difesa rileva che l’imputato aveva un ruolo marginale nella vendita di eroina. Tutti i contatti erano gestiti da __________, IM 1 non preparava l’eroina e non la nascondeva in giro per __________. Egli era unicamente uno strumento al servizio di __________, un semplice esecutore, non ha mai avuto un ruolo chiave nelle vendite.
Per quel che ne è del punto 2 dell’atto d’accusa, IM 1 ha ammesso di avere trasportato del denaro, nonostante questo non sia stato ritrovato. Il denaro non era comunque di sua proprietà. IM 1 ha sempre dichiarato di avere trasportato CHF 5'000.00 piuttosto che CHF 7'000.00 alla volta, motivo per cui, in dubio pro reo, deve essere riconosciuto un importo massimo di CHF 73'000.00.
Per quanto attiene al punto 3 dell’atto d’accusa, IM 1 ha ammesso di avere consumato hashish, ma unicamente in Italia e mai in Svizzera.
Per quel che ne è della commisurazione della pena, la difesa invoca le circostanze attenuanti dell’incensuratezza, seppure questa sia un elemento neutro, della giovane età e di una certa collaborazione, avendo egli ammesso in sostanza le sue responsabilità, pur non volendo coinvolgere altre persone per paura per la sua incolumità. Al momento dell’arresto IM 1 aveva 25 anni e ha tutta l’intenzione di rifarsi. Durante il lungo periodo di detenzione ha sicuramente avuto modo di redimersi. Una volta uscito dal carcere ha intenzione di tornare in Albania e lavorare presso un’officina, come attesta la documentazione prodotta in aula. Anche in carcere egli ha avuto modo di lavorare con profitto e con piacere. L’imputato ha mostrato il suo pentimento sin dai primi verbali, ciò che è emerso ancora in occasione del pubblico dibattimento. I reati imputati a IM 1, in fine, si sono svolti sull’arco di poco più di 3 mesi.
In esito alla sua arringa la difesa chiede che la pena detentiva pronunciata nei confronti del suo assistito sia contenuta in al massimo 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale parziale, con periodo da espiare che non superi la durata del carcere già sofferto e il restante sospeso per un periodo di prova di 2 (due) anni, posto che la prognosi per IM 1 è senz’altro favorevole.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto d’accusa
1. Per quanto riguarda le modifiche dell’atto d’accusa si rinvia al verbale del dibattimento, rilevando che, con l’accordo delle parti, il quantitativo complessivo di eroina di cui al cappello del punto 1 è stato corretto in 481.80 grammi, come risulta dalla somma dei quantitativi indicati ai punti 1.1 e 1.2.
Le parti hanno accolto la proposta di modificare il punto 1.1 nel senso che, come risulta dai verbali dell’imputato, l’eroina sarebbe stata trasportata da __________ e non dal Canton Berna.
Le parti hanno in fine acconsentito alla proposta di modificare il punto 2 nel senso che gli invii di denaro sono avvenuti anche mediante __________.
II) Curriculum vitae e precedenti penali dell’imputato
2. IM 1 è nato il __________ a __________.
Al PP l’imputato ha fornito un suo breve curriculum vitae:
" lo sono nato in __________ a __________ e quando avevo 10 anni tutta la mia famiglia si è spostata a __________. Abbiamo dovuto lasciare __________, che si trova in montagna, perché mio padre ha avuto dei problemi con i suoi compaesani. lo ho __________ sorelle che sono tutti più grandi di me. Ho fatto le scuole elementari a __________ e il resto degli studi Ii ho fatti a __________. All'età di 14 anni ho iniziato a lavorare con mio papà; andavamo a raccogliere le olive. Mio papà faceva anche altri lavori e io lo seguivo. All'età di 17 anni sono andato in __________ a lavorare con uno dei miei fratelli e ci sono rimasto due anni e mezzo la prima volta. Sono poi tornato in __________ dove sono rimasto un mese e poi sono tornato di nuovo in __________. In questo Paese ho fatto l'elettricista, il muratore e anche il raccoglitore di olive. Erano gli anni 2005/2006, sono andato in __________ senza documenti e ho lavorato in nero. Il viaggio per andare in __________ l'ho fatto a piedi e ho impiegato sei giorni. Nel 2010/2011 ero di nuovo in __________ e lì sono stato vittima di un incidente della circolazione stradale. È stato in quell'occasione che ho riportato gravi lesioni, soprattutto alla testa, tanto che sono rimasto in coma cinque giorni. …omissis…
Nel corso dei primi dieci giorni del mese di marzo 2015 sono stato aggredito da alcuni miei compaesani ad __________. L’aggressione è dovuta al fatto che c’era un cittadino albanese che infastidiva mia sorella (quella nubile). lo avevo chiesto gentilmente a quest'uomo di lasciar stare mia sorella. Il risultato di questa mia richiesta è che quest'uomo, che viene chiamato __________, ha pensato bene di raggruppare metà della sua famiglia per cui si sono presentati in otto. Quando dico presentati intendo dire che senza che io me lo potessi immaginare mi hanno teso un'imboscata quando ero al bar a bere il caffè. lo ho preso immediatamente un pugno alla parte sinistra del capo vicino all'orecchio e sono subito caduto a terra incosciente, Il fatto è che sono stato colpito proprio nel punto in cui ho avuto una lesione dell'osso della testa dovuta all'incidente stradale. Sono poi stato trasportato in ospedale.”
(VI PP 03.11.2015, p. 6 e 7, AI 1257).
In aula l’imputato ha riferito di avere l’intenzione, una volta saldato il suo debito con la giustizia, di tornare in Albania, dove avrebbe trovato un lavoro in un’officina meccanica, affermando di non voler tornare né in Italia né in Svizzera (VI DIB 29.04.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
A questo proposito la difesa ha prodotto una certificazione del 28.09.2015 in albanese e relativa traduzione in italiano (doc. dib. 1).
3. IM 1 è sconosciuto al casellario giudiziale svizzero (AI 880).
Per contro, egli è stato oggetto di un procedimento penale in Italia, il quale ha portato, il 16 giugno 2014, alla sua condanna all’ammenda di Euro 800.00 per guida di veicolo senza avere conseguito la patente (Certificato del Casellario Giudiziale italiano, AI 957).
III) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
4. IM 1 è stato fermato il 1. aprile 2015 alle ore 14:45 a bordo del treno FFS __________ sulla tratta __________ -__________.
Il controllo effettuato dalle Guardie di Confine ha permesso il ritrovamento, sulla sua persona, di 420 grammi lordi, corrispondenti a 381.80 grammi netti di eroina, oltre a 1.18 grammi di hashish, celati all’interno del suo zaino (rapporto di arresto provvisorio, p. 3 e 4, AI 879).
Tradotto presso gli uffici del SAD di __________ ed interrogato in merito ai fatti che hanno portato al suo fermo, IM 1 ha dichiarato di essere giunto a __________ il 29 aprile 2015 e di essere ripartito alla volta di __________ il giorno seguente. Scopo del viaggio sarebbe stato quello di guadagnare qualche soldo facendo il corriere per conto di tale “__________”, suo connazionale. Quest’ultimo gli avrebbe commissionato il trasporto dell’eroina tra __________ e __________ dietro compenso di Euro 200.00, denaro che avrebbe ricevuto a consegna effettuata. Destinatario dello stupefacente, stando alle prime dichiarazioni dell’imputato, sarebbe un suo ignoto connazionale (VI PG 01.04.2015, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 879).
5. Per quanto attiene all’hashish trovato in suo possesso, IM 1 ha affermato trattarsi di sostanza destinata al suo consumo personale (VI PG 01.04.2015, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 879).
6. Con decisione del 3 aprile 2015 il GPC ha accolto parzialmente l’istanza formulata dal PP (AI 889), ordinando la carcerazione preventiva dell’imputato fino al 4 giugno 2015 (AI 901), poi prorogata fino al 4 settembre 2015 (AI 1080).
Dando seguito alla richiesta formulata dall’imputato in occasione dell’interrogatorio del 12 agosto 2015 (AI 1203, p. 4), il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 18 agosto 2015 (AI 1206).
7. Con l’atto d’accusa in rassegna, il PP ha imputato a IM 1 i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro ripetuto e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
IV) Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)
8. L’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo compreso tra dicembre 2014 e il 1. aprile 2015, a __________, __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, agendo in parziale correità con il cittadino albanese “__________” e con il cittadino albanese __________, senza essere autorizzato, ripetutamente posseduto, detenuto, trasportato e alienato un quantitativo imprecisato di eroina quantificato in almeno 481.80 grammi, e meglio per avere, il 1. aprile 2015, posseduto e trasportato dal Canton Berna a __________ 381.80 grammi di eroina (con purezza compresa tra il 10,6% e il 10,9%), sostanza destinata alla vendita nel Cantone Ticino, trasporto eseguito per un compenso di Euro 500.00, nonché per avere alienato un quantitativo di almeno 100 grammi di eroina, trattenendo quale compenso CHF 600.00, e meglio:
- 5 grammi di eroina a __________ al prezzo di CHF 250.00 trattenendo CHF 50.00 per sé;
- 45 grammi di eroina a __________ al prezzo di CHF 250.00 al sacchetto di 5 grammi di eroina, di cui 35 grammi di eroina consegnati in correità con __________, e 10 grammi di eroina personalmente, senza ricevere un compenso;
- 10 grammi di eroina, complessivi, a __________ al prezzo di CHF 300.00 trattenendo CHF 100.00 e CHF 50.00 per sé, per totali CHF 150.00,
- 40 grammi di eroina a __________ al prezzo di CHF 250.00 al sacchetto di 5 grammi di eroina, trattenendo CHF 50.00 per sé, per totali CHF 400.00.
9. L'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro possiede, detiene, trasporta o aliena stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di trasportare, acquistare o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
10. Per questi fatti IM 1 è reo confesso, non contestando neppure la qualifica giuridica (VI PP 03.11.2015, p. 3-5, AI 1257; VI DIB 29.04.2016, p. 2 e 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
11. Pacifico che in diritto il suo agire configura il reato di infrazione aggravata alla LStup, avendo egli trafficato un quantitativo complessivo di almeno 50.45 grammi di eroina pura.
A questo proposito va detto che per l’eroina la cui purezza non ha potuto essere stabilita, in quanto non sequestrata, è stato ritenuto applicabile il tasso di purezza del 10% corrispondente alla prassi delle corti ticinesi e considerato non arbitrario dal Tribunale Federale (STF 6B_1040/2009 del 13 aprile 2009 consid. 2.2.1).
Il punto 1 dell’atto d’accusa ha quindi trovato conferma.
V) Imputazione di riciclaggio di denaro (punto 2 dell’atto d’accusa)
12. L’atto d’accusa imputa poi a IM 1 il reato di riciclaggio di denaro, per avere, nel periodo compreso tra dicembre 2014 e il 1. aprile 2015, a __________, __________, __________, __________, __________, __________ ed __________, in 13 occasioni, ricevuto in consegna da altri cittadini albanesi importi varianti tra i CHF 5'000.00 ed i CHF 7'000.00, oltre a CHF 8'000.00 da __________, per complessivi CHF 73'000.00/99'000.00, poi trasportati in Italia ed inviati in Albania tramite __________ o consegnati a tale __________ (al momento non identificato) affinché li portasse in Albania, ricevendo quale compenso, a trasferta, Euro 500.00 per un compenso complessivo di Euro 6'500.00.
13. Anche per questi fatti, l’imputato è reo confesso.
In corso d’inchiesta IM 1 ha dichiarato di non avere saputo se i soldi che trasportava derivavano dal traffico di stupefacenti, ma ha comunque ammesso di avere saputo che si trattava di denaro proveniente da attività illecite.
Nel verbale di Polizia dell’8 maggio 2015 ha riferito:
" Ho scambiato dei messaggi su facebook con una persona che si chiama __________ che prima di essere arrestato, nel mese di dicembre 2014, mi ha detto che mi poteva aiutare. Lui mi aveva chiesto di farli dei favori e meglio di portare CHF 5'000.- dalla Svizzera all’Albania. Precisamente da __________, __________ e __________ a dipendenza di quello che mi dicevano i ragazzi albanesi. Questi trasporti di denaro li ho effettuati con il treno.
(…) io ricevevo il denaro in contanti in una busta che era poi da trasportare in Italia. Preciso che poi consegnavo il denaro a __________, mio connazionale, in Italia che a sua volta li portava in Albania.
(…) __________ è un autista di Bus che segue la tratta Italia-Albania trasportando passeggeri.
(…) io ho visto che quello che trasportavo, erano dei soldi.
Nell’arco dei quattro mesi ho portato in Italia, in almeno 8 circostanze, un minimo di 5'000.- CHF a viaggio. La somma maggiore è stato di CHF 7'000.-.
(…) per ogni viaggio ho guadagnato CHF 500.-. Da questo importo però dovevo scalare le spese di viaggio e di vitto.
(…) venivo pagato direttamente dai ragazzi albanesi che mi consegnavano i quattrini.
Voglio aggiungere che sono giunto a __________ setto / otto giorni prima del mio arresto e mi sono intrattenuto con __________. In quei giorni vivevo presso l’hotel __________. __________ mi ha consegnato CHF 7'000.- da portare a __________ in Italia, cosa che ho concluso 3 o 4 giorni prima del mio arresto. Per quanto di mia conoscenza, qualche giorno prima del mio arresto, __________ è partito per l’Albania.
Questo trasporto di denaro potrebbe essere un viaggio aggiuntivo agli otto che già dichiarato, ma non sono sicuro.
Ricapitolando, facendo una media, considerato che ho trasporto al minimo CHF 5000.- e al massimo CHF 7'000.-, consegue che ho portato in Italia un minimo tra CHF 40'000.- e 47'000.-; al massimo CHF 56'000.- / 63'000.-.
Per questi viaggio ho guadagnato al lordo un minimo di CHF 4'000.- / un massimo di CHF 4'500.-. Da notare che con questo denaro ho pagato il biglietto del treno. Il denaro ricavato mi è servito per il mio sostentamento. Oltre a questo, quando davo il denaro a __________ o ad altri albanesi che dovevano recarsi in Albania, affidavo loro anche CHF 50.- / CHF 70.-, frutto delle mie trasferte. Preciso che delle volte non erano solo franchi svizzeri ma anche Euro. (…)
__________ è il __________ memorizzato in rubrica. Lui in due circostanze mi ha consegnato CHF 4'000.- o 5'000.- . In totale per lui ho portato in Italia CHF 8'000.-/CHF 10'000.-.”
(VI PG 08.05.2015, p. 4, 5 e 7, AI 1037).
In un verbale successivo, confrontato con la circostanza secondo cui dai tabulati retroattivi risulta avere fatto 14 viaggi oltre Gottardo, compreso quello del 31 marzo/1. aprile 2015 per il trasporto di eroina, l’imputato ha dichiarato:
" Non mi ricordo con esattezza quanti viaggi ho fatto per andare a __________, __________, __________. L’ultima volta ne avevo dichiarati circa 8 ma già allora avevo detto che non ricordavo bene il numero preciso.
Oltre Gottardo ci andavo sempre per prendere soldi dai CHF 5'000.- ai CHF 7'000.-. La maggior parte dei viaggi erano per CHF 5'000.-.
Ad ogni viaggio effettuavo un singolo trasporto di denaro ritirati in una singola località.”
(VI PG 12.05.2015, p. 5, AI 1044).
Tornando sulla questione nel verbale del 24 giugno 2015, ha avuto modo di spiegare:
" Io avevo bisogno di soldi ed è per questo che ho portato soldi dalla Svizzera all’Italia. Non so la provenienza del denaro che mi veniva consegnato. Io sapevo solo l’indirizzo dove andare a prenderli e l’indirizzo di dove portarli. Io avevo capito che si trattava di soldi che provenivano da attività illecite.
(…) Ho usato __________ per mandare dei soldi dall’Italia all’Albania. L’indirizzo in Albania dove far arrivare i soldi me l’avevano dato coloro che mi consegnavano il denaro. Il denaro mi veniva consegnato da __________ e __________ a __________, __________, __________, __________. Io non so i cognomi di __________ e __________. Nessuno rivela mai il suo cognome.”
(VI PP 24.06.2015, p. 4, AI 1144).
Interrogato a sapere se confermasse di avere portato in Svizzera dall’Italia almeno CHF 40'000.00/63'000.00, IM 1 ha risposto:
" Sì. Ogni volta che ho portato soldi la somma variava tra i CHF 5'000.00 e i CHF 7'000.00. Penso di aver fatto questo viaggio dalle 13 alle 14 volte.”
(VI PP 24.06.2015, p. 4, AI 1144).
Alla contestazione dell’interrogante che, stando a queste sue dichiarazioni, egli risulta quindi avere trasportato CHF 65'000.00/91'000.00, l’imputato ha risposto:
" Non posso essere preciso sul numero di viaggi che ho fatto. Questi viaggi li ho fatti da dicembre 2014 a fine marzo 2015. Per un periodo quindi di circa 4 mesi.”
(VI PP 24.06.2015, p. 4, AI 1144).
Alla contestazione dell’interrogante che avrebbe quindi ricevuto un compenso di Euro 6'500.00, calcolati su 13 viaggi in 4 mesi, ha tenuto a precisare:
" Voglio precisare che quando ricevevo Euro 500.00 di compenso dovevo però comprarmi il biglietto del treno e pagarmi l’albergo per cui mi restava poco.”
(VI PP 24.06.2015, p. 4, AI 1144).
Nel verbale del 27 luglio 2015 l’imputato ha ribadito:
" Io mi trovavo a __________ in quei giorni perché dovevo fare il viaggio con il denaro. Io dovevo recuperare i soldi a __________ piuttosto che a __________, adesso non ricordo bene. Io i soldi li prendevo da __________ e __________; c’erano anche altre persone che mi davano i soldi. Io non so la provenienza di tale denaro anche se sono convinto che non era frutto di un lavoro onesto. Quel che contava per me era di fare il trasporto e di ricevere il mio compenso. Quest’ultimo lo ricevevo direttamente da chi mi consegnava i soldi. Il mio compenso era sempre il medesimo e non dipendeva dalla somma di denaro che dovevo portare. Io ricevevo Euro 500.00 per il viaggio; avvolte mi davano anche CHF 50.00 in più. (…)
Io sono entrato diverse volte in Svizzera da dicembre 2014 al giorno del mio arresto il 1 aprile 2015. Questo perché venivo a prendere i soldi da poi portare in Italia. (…)
Preciso che quando spedivo i soldi dall’Italia all’Albania via __________ usavo il mio documento; è anche capitato che io consegnassi il denaro all’autista di un bus che faceva da spola tra Italia e Albania. Ho usato anche la __________ per inviare il denaro in Albania. Capitava che io inviassi Euro 1'000.00 con la __________ ed il medesimo giorno Euro 1'000.00 con la __________. In ogni caso la maggior parte del denaro l’ho consegnato all’autista del pullman il cui numero di telefono si trova nella mia rubrica così come mi pare di avere già riferito agli ispettori di Polizia. Dovrebbe essere l’ultimo numero della rubrica; dovrebbe essere __________.”
(VI PP 27.07.2015, p. 2 e 5, AI 1184).
Nel verbale dell’8 ottobre 2015, alla domanda a sapere se confermasse che __________ gli aveva consegnato, in due circostanze, tra i CHF 4'000.00 e i CHF 5'000.00, per complessivi CHF 8'000.00/10'000.00, l’imputato ha risposto:
" Sì lo confermo, ma l’importo giusto è di CHF 8'000.00. Non erano soldi miei. Gli ho ricevuti da __________ per consegnarli a __________.”
(VI PP 08.10.2015, p. 5, AI 1243).
14. Se inizialmente aveva sempre affermato di avere avuto contatti con __________ per il trasporto di denaro, in questo suo verbale l’imputato ha riferito di avere avuto contatti con quest’ultimo per la questione legata all’eroina (VI PP 08.10.2015, p. 5 e 6, AI 1243), mentre per il trasporto di denaro sarebbe stato in contatto con il già citato “__________”.
IM 1 ha spiegato:
" __________ l’ho conosciuto in Grecia per caso. Gli albanesi che vivono in Grecia si conoscono tra di loro e così ho conosciuto __________. __________ è poi venuto qui in Svizzera nell’estate 2014; circa quattro mesi prima del mio arrivo di dicembre dello stesso anno. __________ stava ad __________ ed un giorno ho ricevuto una sua telefonata. Dev’essere avvenuto intorno a metà novembre 2014. Durante la telefonata fattomi da __________ io gli ho chiesto di trovarmi un lavoro perché in Grecia non ce n’era più. Io non so cosa faceva __________ ad __________. __________ mi ha detto vieni che fai questo lavoro con i soldi, nel senso che dovevo portare dei soldi dalla Svizzera all’Albania. Delle volte portavo i soldi in Italia e poi li consegnavo all’autista di un bus oppure li spedivo via __________. Il fatto è che con la __________ potevo solo spedire Euro 1'000.00 alla settimana. La maggior parte dei soldi li ho dati a __________ che è appunto l’autista del bus. Il bus parte da __________ e anche da __________ che è vicino a __________ e a __________ e va direttamente in Albania. (…)
__________ conosceva le persone dalle quali dovevo andare a ritirare i soldi. __________ mi comunicava via Facebook quando dovevo andare da lui a __________; avvolte mi telefonava anche. Io andavo da lui ad __________, dormivo da lui nell’albergo in cui alloggiava. __________ mi diceva poi quali località dovevo raggiungere. Ad esempio poteva dirmi di andare a __________ e che dovevo essere in stazione ad una certa ora. Per farmi riconoscere __________ spiegava alle persone che dovevano consegnarmi i soldi che io portavo un cappellino. Questo succedeva le prime volte perché poi ci riconoscevamo senza fatica perché erano sempre le stesse persone. Si trattava di giovani uomini della mia età o anche di 30 anni. __________ mi diceva anche qual era l’importo che dovevo ricevere. Questo succedeva all’inizio. In seguito questi giovani uomini portavano quello che portavano. Mi spiego meglio: all’inizio __________ mi diceva quali erano gli importi che dovevo ritirare e dopo un po’ non me l’ha più detto. Gli importi che ricevevo variavano tra i CHF 5'000.00/7'000.00 perché io non ne volevo portare di più.”
(VI PP 08.10.2015, p. 7, AI 1243).
Nel verbale d’interrogatorio finale svoltosi il 3 novembre 2015, alla domanda a sapere se tutti i soldi ricevuti a __________, __________, __________ e poi trasportati in Italia e inviati in Albania fossero provento della vendita di sostanza stupefacenti e meglio di eroina, IM 1 ha risposto:
" Non so da dove arrivavano quei soldi. Mi spiego: non so se derivavano da traffici con sostanze stupefacenti o da altro.”
(VI PP 03.11.2015, p. 5, AI 1257).
L’imputato ha confermato che tutte le volte in cui è stato in Svizzera interna nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2014 e il mese di marzo 2015 – senza calcolare il 31 marzo/1. aprile 2015 siccome si tratta del viaggio intrapreso per recuperare l’eroina – lo ha fatto per prendere il denaro poi spedito in Albania (VI PP 03.11.2015, p. 5, AI 1257).
Ha poi aggiunto:
" I soldi li ricevevo da ragazzi come me, a volte anche con qualche anno più di me. Tutti di origine albanese. Io non ho mai chiesto a questi ragazzi da dove provenisse il denaro che mi veniva consegnato.
Non voglio dire chi mi ha incaricato di ritirare il denaro per poi portarlo in Italia e farlo arrivare in Albania sia spedendolo che consegnandolo ad un autista di autobus, perché temo per incolumità fisica.”
(VI PP 03.11.2015, p. 5, AI 1257).
15. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, invitato a spiegare chi gli avesse chiesto di trasportare il denaro, l’imputato ha risposto di non voler fare nomi, siccome avrebbe paura per la sua incolumità, asserendo questa volta, mentre in precedenza aveva sempre sostenuto il contrario, che __________ non c’entrava nulla (VI DIB 29.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla domanda a sapere se gli andasse bene trasportare il denaro, indipendentemente dalla sua origine, purché venisse pagato, IM 1 ha dapprima risposto negativamente, affermando che se avesse saputo che i soldi provenivano dal traffico di eroina non li avrebbe trasportati (VI DIB 29.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Se l’avessi saputo non l’avrei fatto.”), salvo poi subito affermare, alla contestazione che ha comunque ammesso di avere trasportato eroina:
" Ripensandoci forse l’avrei fatto, ma non con l’intensità con cui ciò è avvenuto.”
(VI DIB 29.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
16. In diritto si ha che ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif. ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523).
È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).
Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è, infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si verifica nei suddetti casi (Sentenza CARP 72.2014.98 dell’11 settembre 2014; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed., Basilea 2013, n. 45 ad art. 305bis, p. 2701; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag. 636).
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 2.)
17. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l’imputato sapeva che il denaro era strettamente legato al traffico di stupefacenti, segnatamente di eroina.
In particolare, nei primi verbali IM 1 ha fatto esplicito riferimento a “__________” e a __________, il primo addirittura committente del trasporto degli oltre 380 grammi provenienti da __________. Le successive dichiarazioni dell’imputato non appaiono su questo punto convincenti. In particolare, non si comprende quale timore egli possa nutrire nei confronti degli ipotetici mandanti dei trasporti di denaro, posto come egli è l’unico imputato e gli atti non sono accessibili a terzi, sicché mal si comprende come gli interessati potrebbero sapere di esser stati menzionati da IM 1, considerazione cui si aggiunge il fatto che attraverso il solo nome o nomignolo (vedasi “__________”) ben difficilmente tali persone risulterebbero concretamente identificabili.
A ciò si aggiunga il fatto che l’imputato ha affermato di avere capito che il denaro proveniva da attività illecite, fatto, questo, implicito già nelle modalità di trasporto del denaro, dove il 10% della somma complessiva veniva corrisposta al corriere e ciò a significare che le somme non potevano seguire canali leciti.
Ne consegue che l’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, peraltro neppure contestata, è stata confermata. Si dirà al proposito che in virtù del principio in dubio pro reo, la Corte ha ritenuto la somma minima indicata dall’imputato, ovvero CHF 73’000.
VI) Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
18. Il PP ha in fine imputato a IM 1 reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo compreso tra dicembre 2014 e il 1. aprile 2015, in località non meglio precisate, senza essere autorizzato, consumato un indeterminato quantitativo di hashish, nonché per avere, il 1. aprile 2015, detenuto sulla sua persona 1.18 grammi di hashish destinati al suo consumo personale.
L’imputato ha ammesso che gli 1.18 grammi di hashish rinvenuti sulla sua persona il giorno dell’arresto erano di sua proprietà ed erano destinati al suo consumo personale (VI PG 01.04.2015, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 879; VI PP 03.11.2015, p. 6, AI 1257: “Io avevo con me 1,18 grammi netti di hascisc che avrei consumato al momento del mio rientro in Italia”), ciò che ha ribadito pure in sede di interrogatorio dibattimentale (VI DIB 29.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha per contro sempre e costantemente negato di avere consumato hashish in Svizzera, affermando che ciò sarebbe avvenuto unicamente in Italia.
Nel verbale di Polizia del 21 aprile 2015, confrontato con i risultati della prova tossicologica delle urine, che ha dato esito positivo per la cannabis, l’imputato ha dichiarato:
" (…) confermo che prima di essere arrestato ho fumato della cannabis. Ho iniziato a fare uso di cannabis all’età di 20 anni durante il servizio militare. Quindi ho smesso e ho ripreso a fumare cannabis circa due / quattro settimane prima del mio arresto a __________.
Preciso che ho solo fumato della cannabis in Italia e mai in Svizzera.”
(VI PG 21.04.2015, p. 6, AI 983).
Nel verbale d’interrogatorio finale ha confermato:
" Io ho consumato hascisc, ma in Italia.”
(VI PP 03.11.2015, p. 6, AI 1257).
In aula ha in fine ribadito di avere consumato hashish unicamente in Italia (VI DIB 29.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
19. Secondo l’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
Giusta l’art. 19b LStup chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile (cpv. 1).
Per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa (cpv. 2).
Per quel che concerne la nozione di “esigua quantità”, il Giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 13).
Quali valori limite valgono ad esempio 5 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina e 30 grammi di prodotti della Cannabis nel Canton Basilea, così come 0.1 grammi di eroina, 0.2 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish/marijuana nel Canton Grigioni (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 15).
Pacifico, del resto, che la norma non ritorna applicabile unicamente in caso di consumo di marijuana: la precisazione di cui al cpv. 2 dell’art. 19b LStup è infatti stata introdotta unicamente al fine di agevolare il lavoro della Polizia, chiamata a sanzionare con multa disciplinare il consumo personale di esigua entità di canapa (art. 28b LStup), senza mutare con ciò la portata del cpv. 1 della medesima norma (vedasi Messaggio CF, p. 7281).
Non trattandosi di un reato continuato, bensì ripetuto, occorre valutare ogni singolo consumo, mentre è irrilevante il quantitativo complessivo (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 18; Jenny, Vorentwurf, aprile 1999, 28; Weissenberger, AJP 1999, 355 s.; Fingerhuth/Tschurr, Art. 19b, n. 11; Delachaux, 181).
20. Posto che l’imputato ha sempre affermato di avere consumato hashish unicamente in Italia e agli atti non vi sono prove del contrario, egli è stato prosciolto da questa imputazione.
Per contro, egli è stato ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il possesso di 1.18 grammi di hashish, da lui ammesso.
Trattandosi di un esiguo quantitativo, ritorna tuttavia applicabile l’art. 19b LStup, circostanza che rende il suo agire non punibile.
VII) Commisurazione della pena
21. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
22. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
23. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
24. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto la colpa dell’imputato grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo.
In particolare, dal profilo oggettivo è significativo l’importante quantitativo trasportato in una sola volta, nonché la vendita a consumatori della regione di 100 grammi in pochi mesi.
Dal profilo soggettivo, la colpa dell’imputato è grave perché egli è ripetutamente venuto in Svizzera ed in Ticino con il deliberato intento di commettere reati.
Il suo movente è stato evidentemente la ricerca del guadagno facile e veloce. Per raggiungere il suo fine, IM 1 non ha esitato a trattare una delle sostanze stupefacenti più deleterie per la salute pubblica. Ciò dimostra oltremodo il suo egoismo.
La Corte non ha creduto che l’imputato abbia agito perché minacciato, ciò che ha dichiarato per la prima volta in occasione dell’interrogatorio dibattimentale. Del resto, egli stesso in corso del medesimo interrogatorio ha ammesso di aver agito a fine di lucro (VI DIB 29.04.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Allarma poi la sua predisposizione a delinquere e ciò in ragione della facilità con cui si è reso disponibile sia a trasportare droga che soldi legati a tale traffico, nonché la reiterazione dei reati in un breve lasso di tempo.
A favore di IM 1 la Corte ha ritenuto la sensibilità alla pena, posto che egli é chiamato ad espiarla lontano dai suoi famigliari, e la durata del carcere preventivo sofferto.
Irrilevanti, invece, le motivazioni da lui addotte circa l’incidente di cui è stato vittima e la mancanza di entrate (VI DIB 29.04.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale). Nessuna di queste circostanze, infatti, giustifica in alcun modo l’essersi prestato a trasportare eroina e denaro proveniente dal suo traffico.
La Corte non ha peraltro potuto seguire la pubblica accusa, laddove attribuisce al reato di riciclaggio un peso specifico particolare, traslando la somma in sostanza venduta. Il reato di riciclaggio di denaro, infatti, è stato previsto proprio per punire lo specifico comportamento di rendere irreperibile il denaro proveniente da un crimine – e non ad esempio un semplice delitto – sicché è ininfluente quale reato si trovi a monte del riciclaggio. In caso contrario, si tornerebbe ad imputare indirettamente una complicità o correità nel reato principale.
25. In tale contesto, richiamato il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 30 (trenta) mesi.
26. Per quanto attiene alla sospensione condizionale, l’imputato essendo incensurato, torna applicabile l’art. 42 cpv. 1, rispettivamente 43 CP e la pena deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale parziale.
Per tenere debitamente conto della colpa, la Corte ha fissato in 15 (quindici) mesi la parte da espiare, rimanendo i restanti 15 (quindici) mesi sospesi per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
VIII) Sequestri
27. Per quel che ne è dei sequestri, in accoglimento della richiesta dell’accusa, a cui la difesa non si è opposta, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente sequestrato, che non è stato indicato nell’atto d’accusa.
IX) Nota professionale del difensore d’ufficio
28. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
Ciò premesso, va detto che la Corte ha ridotto la nota d’onorario dell’avv. DUF 1.
29. In particolare, per quanto attiene ai contatti con la moglie dell’imputato, sono stati riconosciuti solo quelli ritenuti essenziali, nella misura quindi di 30 minuti in luogo delle 3 ore e 10 minuti esposte nella nota d’onorario.
Quanto ai contatti – telefonici e personali – con l’imputato, gli stessi sono stati ridotti, in quanto ritenuti eccessivi per rapporto alla complessità del caso.
Sono quindi state decurtate le seguenti posizioni della nota d’onorario:
Onorari
- 08.04.2015: Trasferta c/o Farera (20 min), colloquio con cliente (1h.35), trasferta (20 min)
- 13.04.2015: Colloquio telefonico con cliente (10 min)
- 21.04.2015: colloquio con cliente (10 min)
- 28.04.2015: trasferta c/o Farera (30 min), colloquio con cliente (1.50 h), trasferta (30 min)
- 12.05.2015: colloquio con cliente (30 min)
- 03.06.2015: colloquio telefonico con cliente (15 min)
- 04.06.2015: Trasferta c/o Farera (30 min), colloquio con cliente c/o Farera (1h30), trasferta (15 min)
- 08.06.2015: Colloquio telefonico con cliente (15 min)
- 12.06.2015: trasferta c/o Farera (15 min), colloquio con cliente (1h), trasferta (30 min)
- 17.06.2015: Colloquio telefonico con cliente (10 min)
- 25.06.2015: colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 30.06.2015: Colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 08.07.2015: Trasferta c/o Farera (25 min), colloquio con cliente (1 ora e 15 min), trasferta (30 min)
- 10.07.2015: Colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 15.07.2015: colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 21.07.2015: colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 22.07.2015: Trasferta c/o Farera (30 min), colloquio con cliente (45 min), trasferta (30 min)
- 03.08.2015: Colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 05.08.2015: colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 13.08.2015: Colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 19.08.2015: Colloquio telefonico con cliente (15 min)
- 10.09.2015: colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 11.09.2015: Trasferta c/o Stampa (30 min); colloquio telefonico con cliente (1h); trasferta (45 min)
- 30.09.2015: colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 21.10.2015: Colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 02.11.2015: Trasferta c/o Farera (30 min); colloquio con cliente (2h e 15 min); trasferta (45 min)
- 10.11.2015: colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 24.11.2015: Colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 11.01.2016: Colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 29.01.2016: trasferta c/o Stampa (30 min); colloquio con cliente (1h); trasferta (30 min)
- 16.02.2016: colloquio telefonico con cliente (5 min)
- 03.03.2016: Trasferta c/o Stampa (15 min), incontro con cliente (1h), trasferta (15 min)
- 29.03.2016: trasferta c/o Stampa (30 min); colloquio con cliente (1h); trasferta (30 min)
Esborsi
- 08.04.2015: Trasferta 9.6 Km – colloquio con cliente c/o Farera per CHF 6.70
- 04.06.2015: Trasferta KM 9.6 – colloquio con cliente c/o Farera per CHF 6.70
- 12.06.2015: Trasferta KM 9.6 – colloquio con cliente c/o Farera per CHF 6.70
- 08.07.2015: Trasferta KM 9.6 – colloquio con cliente c/o Farera per CHF 6.70
- 11.09.2015: Trasferta KM 9.6 – colloquio con cliente c/o Stampa per CHF 6.70
- 02.11.2015: Trasferta KM 9.6 – colloquio con cliente c/o Stampa per CHF 6.70
- 03.03.2016: Trasferta KM 9.6 – colloquio con cliente c/o Stampa per CHF 6.70
- 29.03.2016: Trasferta KM 9.6 – colloquio con cliente c/o Stampa per CHF 6.70
Ritenuta la tipologia del reato e la condotta delle parti, rapportandoli alla preparazione media di un patrocinatore diligente, il tempo di preparazione del dibattimento esposto nella nota professionale del patrocinatore è stato altresì ritenuto elevato e quindi ridotto. All’avv. DUF 1 sono state quindi riconosciute per la preparazione del dibattimento complessivamente 8 ore.
Quanto invece a tutte le ulteriori poste esposte nella nota professionale, le stesse sono state integralmente riconosciute.
La nota dell’avv. DUF 1, adattata all’effettiva durata del dibattimento, è stata approvata per CHF 25'470.95 comprensiva di onorario, spese, IVA e disborsi.
30. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino l’importo di CHF 25'470.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 305bis cifra 1 CP;
19 cpv. 2, 19a, 19b LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere, nel periodo compreso tra dicembre 2014 e il 1. aprile 2015, a __________, __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, agendo in parziale correità con i cittadini albanesi __________ e __________,
senza essere autorizzato, posseduto, detenuto, trasportato e alienato complessivi 481.80 grammi di eroina, di cui 381.80 grammi, destinati alla vendita, trasportati dal Canton Berna a __________ e 100 grammi da lui alienati a consumatori locali;
1.2. riciclaggio di denaro ripetuto
per avere,
nel periodo compreso tra dicembre 2014 e il 1. aprile 2015, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente trasportato in Italia e inviato in Albania tramite __________ e __________ o consegnato a tale __________ affinché li portasse in Albania, complessivi CHF 73'000.00, sapendo o dovendo presumere che gli stessi provenivano da un crimine e meglio dalla vendita di eroina, ricevendo quale compenso Euro 6'500.00;
1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
il 1. aprile 2015, a __________, senza essere autorizzato, detenuto sulla sua persona 1.18 grammi di hashish destinati al suo consumo personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 3 dell’atto d’accusa limitatamente al consumo di un indeterminato quantitativo di hashish.
3. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
4. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente.
5. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 21'447.50
spese CHF 278.00
IVA CHF 1'738.05
esborsi CHF 2'007.40
totale CHF 25'470.95
6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 25'470.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 15'238.50
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 128.20
fr. 16'366.70
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