Incarto n.
72.2016.198

Lugano,

11 luglio 2017/ns

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

 

 

La Corte delle assise correzionali di Locarno

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

 

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

 

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

 

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

 

proposta dal                   Ministero Pubblico

 

contro

IM 1

 

 

imputato a norma dell’atto d'accusa 164/2016 del 21.10.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   grave infrazione alle norme della circolazione

 

per avere,

a __________, Via __________, in data 15 maggio 2016, alle ore 16:08,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti, a seguito della grave inosservanza di un limite di velocità,

 

e meglio,

per avere circolato, sul tratto stradale sopra citato, alla guida del motoveicolo __________, targato __________, di sua proprietà, alla velocità di 101 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar laser __________ numero __________ laser (certificato di verificazione __________, valido sino al 30 giugno 2016), malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando in tal modo di 51 km/h la velocità massima consentita;

 

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 5 ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

 

 

atto d’accusa contemplante le seguenti

 

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

 

di conseguenza IM 1 è condannato:

 

alla pena detentiva di 12 mesi;

 

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

 

 

                                   2.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 09:55.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

                                      -   modificare il punto 1 del dispositivo, indicando “IM 1 è                                     dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.”

 

                                     -   aggiungere il punto 3 del dispositivo, indicando che: “All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese, a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art 135 cpv. 4 CPP.”

 

                                     -   modificare gli articoli di riferimento di cui al punto 1 dell’AA, indicando “reato previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr., in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 4a ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.”

 

 

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che le sanzioni appaiono adeguate;

 

 

richiamati gli art.:          50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

 

 

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 2016.164 del 21.10.2016 contro IM 1, con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

 

pag. 1: “reato previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr., in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 4a ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.”

 

punto 1 delle proposte (p. 2): “1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.”

 

punto 3 delle proposte (p.2) “3. All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese, a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art 135 cpv. 4 CPP.”

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

 

 

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

 

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

 

onorario                         Fr.    1'443.35

spese                             Fr.       286.00

IVA                                 Fr.       138.35

totale                              Fr.    1'867.70

 

                               3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr.                                        1'867.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                   4.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.


 

Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             65.90

                                                             fr.           765.90

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