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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Amos Pagnamenta, Presidente |
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GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere |
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Cristina Laghi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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contro |
IM 1 rappresentato dall’ DUF 1 |
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in carcerazione preventiva dal 18.08.2016 al 23.10.2016 (67 giorni), |
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in esecuzione anticipata della pena dal 24.10.2016; |
imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 170/2016 del 27.10.2016, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome commessa sia sapendo o dovendo presumere che l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, sia per aver agito come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
e meglio per avere, senza essere autorizzato, a __________ e dintorni fra inizio luglio e il 18 agosto 2016, operando su ordini telefonici ricevuti da ignoti ubicati in __________ e in parte con la correità di terzi in supporto logistico e materiale locale:
1.1 fra inizio luglio e il 18 agosto 2016, detenuto, trasportato ed alienato a terzi almeno 115 grammi di eroina (in 23 confezioni da ca. 5 grammi l’una);
1.2 nel medesimo periodo, trasportato e lasciato depositato al domicilio privato di __________ che gli concedeva ospitalità in cambio di dosi di eroina (vedi punto 1.1), 256,03 grammi di sostanza da taglio (paracetamolo e caffeina) poi ritrovata in sede di perquisizione;
1.3 sempre nel medesimo periodo, inviato e trasmesso tramite ignoti a altrettanto ignoti destinatari in __________, CHF 1'200.00 quale provento delle vendite di stupefacente menzionate al punto 1.1;
1.4 il 18 agosto 2016 a __________, trasportato e detenuto su di sé con finalità di alienazione a terzi, 994,67 grammi di eroina composta da 248,6 grammi di eroina pura al 44,9% e da 746,07 grammi di sostanza da taglio (paracetamolo e caffeina), corrispondente ad una ipotizzabile sostanza stupefacente pura all’11.6% da immettere sul mercato della droga;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. b), c), d), e) e cpv. 2 lett. a) e b) LStup.;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, fra inizio luglio e il 18 agosto 2016 a __________ e dintorni, consumato una quantità imprecisata di marijuana e cocaina;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup.;
3. pornografia
per essersi procurato e detenuto sul suo cellulare Samsung sequestratogli a __________ al momento dell’arresto il 18 agosto 2016, una rappresentazione pornografica vertente su atti sessuali con animali;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 197 cpv. 4 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua albanese, ________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:43 alle ore 15:52.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- al punto 1.1 viene aggiunta la variante del “procurare in altro modo ad altri” ex art. 19 cpv. 1 lett. c LStup, come risulta dagli AI 20, p. 6-8 e 35, p. 3;
- il punto 2 è modificato nel senso che la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti è ripetuta.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Dal profilo materiale, richiamato l’art. 333 CPP, il Presidente propone di prevedere un’ipotesi subordinata per quanto concerne il punto 1.3, fattispecie che potrebbe configurare il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), nonché un’ipotesi subordinata per quanto riguarda il d’accusa, fattispecie che potrebbe configurare il reato di preparativi ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. g.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata osserva che negli ultimi mesi vi è stata una rinnovata esplosione di presenza radicata sul nostro territorio di cittadini albanesi invischiati nel traffico di droga, le cui basi direttive sono in Albania, dove vi è un quartiere, chiamato “__________” costruito esclusivamente con denaro proveniente dal traffico di eroina nel nostro Paese. Oggi gli emissari dell’organizzazione criminale albanese agiscono praticamente per telecomando. In questo quadro generale si inserisce il caso concreto. Questo è un anello, nuovo nelle modalità, di presenza locale, di quello che avevamo stanziale, negli anni ’90. Un anello fondamentale, garante dell’impossibilità delle forze dell’ordine locali di giungere all’organizzazione in Albania, che gestisce il traffico di droga a distanza, sacrificando i personaggi che giungono operativamente. L’accusa sottolinea che il dolo è totale e diretto sin dall’inizio, e meglio sin dalla partenza dall’Albania. Gli spacciatori albanesi, per dissimulare la loro presenza sul territorio, si insediano direttamente nelle case dei consumatori locali. Una parte del materiale da taglio è stata trovata a casa di una persona ben nota agli inquirenti ticinesi, che non si è fatta nessun problema ad ospitare un ignoto albanese che arrivava a fare esattamente quello che faceva lui. Il connubio locale tra organizzazioni estere e consumatori locali fa sì che le cose si complichino ulteriormente.
Quanto all’aggravante della banda, il PP rileva che questo è il caso preciso che veste il concetto giuridico della banda, essendo l’imputato stato assoldato da chi dirige i traffici in Albania, motivo per cui non può trattarsi di un elemento dissociato dalla realtà della banda.
Sull’imputazione di pornografia, rileva che l’immagine è stata trovata nel cellulare in mano all’imputato e anche la detenzione di pornografia vietata è proibita, indipendentemente dal fatto che potrebbe non averla scaricata lui. La legge non protegge l’ingenuo che non controlla il suo telefonino.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che il caso è di estrema gravità, proprio per le modalità del nuovo traffico, e chiede quindi la condanna dell’imputato a 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi di pena detentiva, così come l’applicazione dell’art. 66a bis CP con l’espulsione facoltativa per 10 (dieci) anni. Postula in fine la confisca di tutto quanto sotto sequestro e la distruzione dello stupefacente;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 non fa parte di alcuna banda, ma egli è più che altro una “vittima”, in un contesto in cui i suoi connazionali albanesi stanno beatamente nelle ville in Albania e mandano sul nostro territorio dei ragazzi disperati. Anche IM 1 è qui a pagare il conto per altri, che se ne stanno beatamente in Albania, oltretutto senza aver preso neppure un franco. È quindi ridicolo considerare questi ragazzi, che di certo non spartiscono il bottino con i membri dell’organizzazione in Albania, parte di questa banda. La difesa rileva che, per quanto possibile, IM 1 ha collaborato, confessando sin dall’inizio quello che ha potuto. Prima delle ammissioni dell’imputato, gli inquirenti non avrebbero potuto risalire al quantitativo di 115 grammi venduti. L’inchiesta ha potuto concludersi in tempi molto brevi anche grazie a lui.
Quanto alle singole imputazioni dell’atto d’accusa, osserva che il punto 1.1 non è contestato.
Assolutamente contestato è invece il punto 1.2 del rinvio a giudizio. La credibilità di __________ è pari a zero. Egli, oltre ad essere tossico, spacciava allegramente e la sua tesi non può essere sostenuta. Oltretutto la sostanza da taglio è stata ritrovata ben un mese dopo l’arresto di IM 1 ed è quindi inverosimile che __________ l’abbia lasciata lì senza toccarla per tutto quel tempo. Sulla sostanza non è stata poi trovata alcuna impronta papillare dell’imputato. La difesa chiede quindi il proscioglimento del suo assistito da questo capo d’accusa.
Non contesta i fatti di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa, osservando che è stato il suo assistito stesso ad ammettere di avere inviato il denaro in Albania, come gli era stato chiesto. Egli, come sempre, ha eseguito gli ordini. Sottolinea che senza le ammissioni dell’imputato, l’invio di questo denaro non sarebbe comparso.
Per quanto attiene al punto 1.4 dell’atto d’accusa, rileva che si trattava di due sacchetti distinti e in uno si trovava semplicemente della sostanza da taglio. Anche considerando quale sostanza punibile sia la sostanza da taglio che l’eroina, si arriva a sostanza pura unicamente all’11% e quindi ad un quantitativo in ogni caso esiguo. IM 1 è un mero trasportatore di sostanza, rispettivamente venditore di sacchetti già confezionati. Egli ha un ruolo di puro burattino e non aveva mai confezionato la droga.
Il punto 2 dell’atto d’accusa non è contestato.
Quanto al reato di pornografia, rileva che il suo assistito non sapeva di avere l’immagine pornografica nel suo telefonino e non si può pretendere di avere sempre un occhio su tutto. Si sa che __________ utilizzava il telefonino di IM 1 per fare i suoi interessi, come ad esempio per chiamare la casa armi, motivo per cui è probabile che sia stato lui a scaricare questa immagine. Non vi è nessun motivo per cui l’imputato dovrebbe mentire su questo aspetto. La difesa chiede quindi il proscioglimento del suo assistito da questo capo d’accusa in virtù del principio in dubio pro reo.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che l’imputato non ha un lavoro che gli permetta di mantenersi, ha una famiglia con un bambino piccolo e due genitori anziani. Come riconosciuto anche dal PP, al giorno d’oggi per lui sarebbe stato impossibile trovare un lavoro onesto, sia in Svizzera che in Italia. IM 1 ha cercato un lavoro senza trovarlo e gli è rimasta solo la possibilità di accettare di vendere eroina, come gli hanno proposto dei suoi connazionali. Era per lui impossibile distanziarsi dall’offerta che gli è stata fatta. IM 1 si è subito reso conto dell’errore che aveva fatto ed ha ammesso subito le sue responsabilità. Va poi tenuto conto del suo ruolo, o meglio non ruolo, nell’organizzazione del traffico. L’imputato è stato utilizzato come un robot senza cervello, al quale dall’alto veniva ordinata ogni cosa. Egli non era un anello fondamentale, ma i ragazzi come lui vengono sostituiti ogni 2 settimane/1 mese, appena arrestati vengono cambiati da un’ora all’altra. Sottolinea in fine che IM 1 è incensurato, si tratta del suo primo errore nella vita, un primo e unico episodio frutto della disperazione. Egli ha inoltre già vissuto 5 mesi di carcerazione preventiva alla Farera, in un paese lontano dal suo e dalla sua famiglia, ciò di cui bisogna tenere conto nella commisurazione della pena. Conclude chiedendo una notevole riduzione della pena proposta dal PP, la quale deve rimanere al di sotto dei 2 (due) anni e alla quale deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Chiede il dissequestro del telefono cellulare, mentre per il resto non si oppone alla confisca.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 197 cpv. 4, 305bis CP;
19 cpv. 1 e 2 LStup, 19a LStup;
82, 135, 333, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome commessa sapendo o dovendo presumere che l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
1.1.1. nel periodo compreso tra inizio luglio e il 18 agosto 2016, a __________ e dintorni, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo ad altri 363.60 grammi di eroina, e meglio per avere:
1.1.1.1. fra inizio luglio e il 18 agosto 2016, detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo ad altri 115 grammi di eroina;
1.1.1.2. il 18 agosto 2016, trasportato e detenuto 248.60 grammi di eroina, sostanza stupefacente destinata all’alienazione,
nonché per avere,
1.1.2. il 18 agosto 2016, detenendo 746.07 grammi di sostanza da taglio da consegnare a una terza persona non identificata, fatto preparativi per la fabbricazione di un imprecisato quantitativo di eroina destinata all’alienazione;
1.2. riciclaggio di denaro
per avere,
nel periodo compreso tra inizio luglio e il 18 agosto 2016, a
__________ e dintorni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, e meglio per avere, tramite ignoti, trasmesso CHF 1'200.00 in Albania, denaro provento delle sue vendite di eroina;
1.3. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra inizio luglio e il 18 agosto 2016, a __________ e dintorni, senza essere autorizzato, consumato una quantità imprecisata di marijuana e cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti relativamente al trasporto e al deposito di 256.03 grammi di sostanza da taglio (paracetamolo e caffeina) presso il domicilio di __________ di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, così come pure dall’imputazione di pornografia di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.
3. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4. È ordinata la confisca e la distruzione dell’eroina, della sostanza da taglio e del minigrip vuoto sotto sequestro, nonché la confisca del denaro sotto sequestro.
5. Il telefono cellulare e la carta SIM possono essere dissequestrati in favore dell’avente diritto, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dal condannato.
6. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.1. In caso di motivazione scritta la tassa di giustizia sarebbe di CHF 3'000.00.
7. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 5’205.00
spese CHF 860.20
totale CHF 6’065.20
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo riconosciuto al suo difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'667.10
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 132.65
fr. 6'899.75
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