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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Amos Pagnamenta, Presidente |
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GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere |
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Cristina Laghi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
contro IM 1, detta “__________”
rappresentata dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 31 luglio 2016 al 6 dicembre 2016 (129 giorni),
in carcerazione di sicurezza dal 7 dicembre 2016;
IM 2, detto “__________”, Sedicente
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 31 luglio 2016 al 9 dicembre 2016 (132 giorni),
in carcerazione di sicurezza dal 10 dicembre 2016;
IM 3, detto “__________”
rappresentato dall’avv. DUF 3
in carcerazione preventiva dal 31 luglio 2016 al 7 dicembre 2016 (130 giorni),
in carcerazione di sicurezza dall’8 dicembre 2016;
IM 4,
rappresentato dall’avv. DUF 4
in carcerazione preventiva dal 31 luglio 2016 al 7 dicembre 2016 (130 giorni),
in carcerazione di sicurezza dall’8 dicembre 2016;
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 181/2016 del 29 novembre 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
A. IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4, congiuntamente
1. infrazione aggravata, sub. semplice alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________ ed in altre località del Ticino,
nel corso del mese di luglio 2016 fino al 31.07.2016 (data arresto), agendo in correità fra loro, senza essere autorizzati,
importato, trasportato, posseduto, detenuto, depositato ed alienato un quantitativo non meglio precisato di cocaina, ma almeno 560 grammi lordi (465.34 grammi netti, con grado di purezza variabile fra il 10.5% e il 31.9%, cocaina contenuta in almeno 45 ovuli e sequestrata dalla Polizia il 31.07.2016), sostanza stupefacente destinata alla vendita, sapendo (o dovendo comunque presumere) che il loro agire poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, rispettivamente agendo come membri di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti, quindi trafficando per mestiere e realizzando una grossa cifra d’affari o guadagno;
più in particolare, per avere:
1.1. IM 1
nel corso del mese di luglio 2016 (periodo dal 10 al 31.07.2016), agendo in correità con i coimputati IM 2, IM 3 e IM 4,
preso in consegna dal sedicente IM 2 (accompagnato, in quell’occasione, dal coimputato IM 3), un quantitativo non meglio precisato di cocaina (almeno 560 grammi lordi, pari a 465.34 grammi netti), al fine di custodirla nel proprio appartamento di __________ (Via __________) e quindi posseduto, detenuto e depositato tale cocaina nella sua camera (occultandola all’interno della spalliera del suo letto), dove è poi stata sequestrata dalla Polizia il 31.07.2016),
sostanza stupefacente destinata alla vendita e sequestrata nel citato appartamento di __________, in un sacchetto di plastica contenente almeno 45 involucri (ovuli), sacchetto sul quale è stata rinvenuta una traccia biologica compatibile con il profilo DNA dell’imputata IM 1, così come con quello dei coimputati IM 2 (sul sacchetto e ovuli), IM 3 (sul sacchetto) e IM 4 (su due ovuli);
1.2. IM 2
nel corso del mese di luglio 2016 (periodo dal 10 al 31.07.2016, agendo in correità con i coimputati IM 1, IM 3 e IM 4,
trasportato e consegnato a IM 1 presso il suo appartamento di __________ (Via __________), un quantitativo non meglio precisato di cocaina (ma almeno 560 grammi lordi, pari a 465.34 grammi netti) e quindi posseduto, detenuto e depositato tale cocaina presso il citato appartamento della donna, occultandola nella spalliera del suo letto;
cocaina che l’imputato IM 2 afferma di avere ricevuto, a __________, da un fantomatico cittadino domenicano, residente in Spagna, ma che in realtà è stata da lui trasportata e importata, dall’Italia alla Svizzera, unitamente ai correi IM 3 e IM 4, verosimilmente in più occasioni (una volta, unitamente a IM 3, in occasione di una cena presso l’appartamento della IM 1 avvenuta ca. 3 settimane prima dell’arresto e un’altra volta, unitamente a IM 3 e a IM 4, il 30.07.2016, quando l’imputato IM 2 è salito nell’appartamento della IM 1);
sostanza stupefacente destinata alla vendita e sequestrata nel citato appartamento di __________, siccome rinvenuta in un sacchetto di plastica contenente almeno 45 involucri (ovuli), sui quali (sacchetto e ovuli) sono state rinvenute tracce biologiche compatibili con il suo profilo DNA, così come con quello dei coimputati IM 3 (sul sacchetto), IM 4 (su due ovuli) e IM 1 (sul sacchetto);
1.3. IM 3
nel corso del mese di luglio 2016 (periodo dal 10 al 31.07.2016), agendo in correità con i coimputati IM 2, IM 1 e IM 4
trasportato e importato, dall’Italia alla Svizzera, a bordo della propria autovettura VW Jetta (targata __________), un quantitativo non meglio precisato di cocaina destinata alla vendita (almeno 560 grammi lordi, pari a 465.34 grammi netti), sostanza stupefacente da lui quindi posseduta, detenuta, depositata e occultata nell’appartamento di __________ (Via __________) occupato dalla IM 1, verosimilmente in diverse occasioni (una volta, unitamente a IM 2, in occasione di una cena presso l’appartamento di IM 1 avvenuta ca. 3 settimane prima dell’arresto e un’altra volta, unitamente a IM 2 e a IM 4, il 30.07.2016 (quando il coimputato IM 2 è salito nell’appartamento della IM 1);
sostanza stupefacente destinata alla vendita e sequestrata nel citato appartamento di __________, siccome rinvenuta in un sacchetto di plastica, contenente almeno 45 involucri (ovuli), sul quale sono state rinvenute tracce biologiche compatibili con il profilo DNA dell’imputato IM 3, così come con quello dei coimputati IM 2 (sul sacchetto e ovuli), IM 4 (su 2 ovuli) e IM 1 (sul sacchetto);
ritenuto che l’imputato IM 3 ha comunque accompagnando, con la propria automobile, in almeno 3 occasioni (il 16.07.2016, 30.07.2016 e il 31.07.2016) il sedicente IM 2, da __________ sino a __________, anche presso l’appartamento di IM 1 (luogo in cui - come a lui noto - il sedicente IM 2 aveva occultato la cocaina, quindi ben sapendo che quest’ultimo trafficava stupefacenti,
considerato che l’imputato IM 3 ha pure accompagnato, sempre con la propria autovettura VW Jetta, anche il coimputato IM 4, da __________ sino a __________, in almeno due occasioni (il 30.07.2016 unitamente a IM 2 e il 31.07.2016 unitamente a quest’ultimo e IM 1), presso il menzionato appartamento di __________ (dove era stata occultata la cocaina), ben sapendo che il IM 4 era coinvolto in un traffico di stupefacenti,
e ciò in considerazione del fatto che IM 4, era giunto in data 29.07.2016 dall’Olanda fino in Italia (__________), dove è stato ospite di IM 3, e poi si è recato fino a __________ (in data 30 e 31.07.2016), sempre accompagnato dal IM 3 (con la propria autovettura VW Jetta), anche nell’ottica di preparare un traffico internazionale di cocaina tra Olanda, Italia e Svizzera, in correità con altre persone, fra le quali tale “__________” (identificato in __________, cittadino __________ residente ad __________),
ritenuto che in tale contesto (traffico di cocaina tra Olanda, Italia e Svizzera), l’imputato IM 3 ha pure fornito concrete informazioni logistiche e operative al IM 4, in particolare riguardo il costo degli appartamenti a __________ (base logistica), alle vie di transito fra Italia e la Svizzera-Cantone Ticino (zone di frontiera e dogane meno sorvegliate), alle distanze fra i due paesi e i tempi di percorrenza (orari migliori), alle modalità di spaccio e ai potenziali guadagni realizzabili;
1.4. IM 4
nel corso del mese di luglio 2016, specie nel periodo 29-31.07.2016,
agendo in correità con i coimputati IM 3, IM 2 e IM 1,
trasportato e importato dall’Italia alla Svizzera, a bordo dell’autovettura VW Jetta di IM 3, un quantitativo non meglio precisato di cocaina destinata alla vendita (almeno almeno 560 grammi lordi, pari a 465.34 grammi netti); sostanza stupefacente da lui quindi posseduta, detenuta, depositata e occultata nell’appartamento di __________ (Via __________) occupato dalla IM 1,
in specie per avere, in data 30.07.2016, accompagnato da __________ a __________, il sedicente IM 2 e IM 3, rispettivamente, in data 31.07.2016, IM 2, IM 1 e IM 3 (sempre a bordo dell’autovettura VW Jetta di quest’ultimo), sino all’appartamento di IM 1, dove è stata traportata, depositata e occultata la cocaina (almeno 45 ovuli), in seguito rinvenuta dalla Polizia il 31.07.2016,
sostanza stupefacente destinata alla vendita e sequestrata nel citato appartamento di __________, siccome rinvenuta in un sacchetto di plastica, contenente almeno 45 involucri (ovuli), sui quali sono state rinvenute tracce biologiche compatibili con il suo profilo DNA (su 2 ovuli), così come quello dei coimputati IM 2 (sul sacchetto e ovuli), IM 3 (sul sacchetto) e IM 1 (sul sacchetto);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a, b, c LStup, in relazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d LStup;
B. IM 2 singolarmente
2. ripetuta falsità in certificati
per avere,
a __________, in data 16.07.2016 e il 31.07.2016,
al fine di migliorare la sua situazione, fatto uso, a scopo di inganno, in almeno due occasioni, di un falso documento di legittimazione, contraffatto da terzi;
in specie, per essersi legittimato, dinnanzi alla Polizia comunale di __________, in data 16.07.2016, rispettivamente dinnanzi alla Polizia cantonale, il 31.07.2016, mediante una falsa carta di identità __________ a suo nome, emessa a __________ (nr. __________); documento risultato in parte contraffatto (documento di base originale, con inseriti abusivamente i suoi dati anagrafici, previa cancellazione del microchip), da lui asseritamente acquistato a __________, nell’aprile 2016 (poco dopo essere giunto in Italia), da un sedicente cittadino africano conosciuto per strada;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 252 CPS;
3. ripetuta entrata e soggiorno illegali
per essere entrato,
nel corso dell’estate 2016, dall’Italia in Svizzera,
in almeno 3 occasioni (il 16.07.2016, il 30 e il 31.07.2016),
a bordo dell’autovettura VW Jetta guidata dal coimputato IM 3, rispettivamente per avere raggiunto __________, __________ e altre località del Ticino, senza essere in possesso di un valido documento per il passaggio della frontiera, di un visto di ingresso o permesso di soggiorno, munito esclusivamente di una falsa carta di identità __________ (punto B.2. atto d’accusa);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. a LStr., in relazione con l’art. 5 cpv. 1 lett. a e lett. b LStr.
4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________, a __________ ed in altre località del Ticino,
nel corso del mese di luglio 2016,
senza essere autorizzato, consumato personalmente almeno due righe di cocaina e un quantitativo non meglio precisato di marijuana (almeno un paio di spinelli);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;
C. IM 3 singolarmente
5. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________ e a __________,
nel periodo marzo/aprile 2016-metà luglio 2016
senza essere autorizzato, alienato, in più occasioni, a __________, almeno 5-10 grammi di cocaina, al prezzo di CHF 80.00 al grammo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 LStup;
6. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________ ed in altre località del Ticino,
nel periodo primavera/estate 2016, consumato personalmente un quantitativo non meglio precisato di marijuana (almeno 2/3 spinelli);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;
7. incitazione all’entrata e soggiorno illegali
per avere,
in almeno 3 occasioni (in data 16.07.2016, 30 e 31.07.2016),
facilitato e aiutato l’entrata e il soggiorno illegale su territorio svizzero del cittadino __________ (sedicente) IM 2, accompagnandolo con la propria autovettura VW Jetta, da __________ (I) fino a __________, __________ e in altre località del Ticino, ritenuto che lo straniero IM 2 era sprovvisto di ogni e qualsiasi documento valido per il passaggio della frontiera, visto o permesso di soggiorno, essendo munito di una falsa carta di identità __________ (punto B.2. e B.3. atto d’accusa);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr;
D. IM 4, in correità con __________ detto “__________”,
8. infrazione aggravata, sub. semplice alla LF sugli stupefacenti
(atti preparatori)
per avere,
senza essere autorizzato, in Olanda, Italia (__________) e Svizzera (a __________ e altre località), nel corso del luglio 2016, specie dal 29 al 31 luglio 2016, agendo in correità con tale “__________” (identificato in __________, cittadino __________, residente ad __________),
fatto dei preparativi per avviare un traffico internazionale di cocaina fra l’Olanda, l’Italia e la Svizzera (e quindi per trasportare, importare, detenere, depositare e alienare stupefacenti), sapendo (o dovendo comunque presumere) che il suo agire poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
e meglio,
per essere giunto, in data 29.07.2016 dall’Olanda in Italia (a __________), dove risiedeva il coimputato IM 3 (persona con precedenti penali in materia di traffico di stupefacenti), al fine di discutere e assumere le necessarie informazioni dettagliate, in vista di avviare tale traffico di cocaina, rispettivamente per aver eseguito i necessari accertamenti in loco, quali i sopralluoghi in Italia e Svizzera (zona __________ e __________), e aver chiesto informazioni a IM 3 (pregiudicato, che conosceva il modo di gestire il traffico in questa zona di confine), riguardo gli aspetti logistici (costo degli appartamenti a __________, dove insediare la base), alle vie di transito fra Italia e il Cantone Ticino (zone di frontiera e dogane meno sorvegliate, orari migliori, ecc..), alle distanze fra i due paesi e i tempi di percorrenza, alle modalità di spaccio in zona e ai potenziali guadagni realizzabili;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. g LStup (atti preparatori), in relazione agli art. 19 cpv. 2 lett. a, b e c, così come agli art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d LStup,
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- l’imputato IM 3, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3;
- l’imputato IM 4, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 4;
- in qualità di interprete per la lingua spagnola __________ e __________.
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Espletato il pubblico dibattimento: |
giovedì 26 gennaio 2017, dalle ore 09:41 alle ore 17:30; venerdì 27 gennaio 2017, dalle ore 09:46 alle ore 17:51. |
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I. Il Presidente propone le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- i titoli dei punti A e B sono modificati nel senso che il nome dell’imputato è IM 2;
- i titoli dei punti 4, 5, 6 e 7 sono modificati nel senso che le imputazioni di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stupefacenti e incitazione all’entrata e soggiorno illegali sono ripetute;
- al punto 1 viene aggiunta la variante dell’aver acquistato la cocaina, così come la variante dell’avere fatto preparativi ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. g LStup.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
II. Prende la parola l’avv. DUF 4 per osservare che dal rapporto di pesata e analisi dello stupefacente (allegato al rapporto d’inchiesta, AI 345) la sostanza netta risulta essere 461.31 grammi di cocaina e non, come indicato nell’atto d’accusa, 465.34, atteso che vi sono 4.03 grammi di un’altra sostanza.
Il PP dichiara di non formalizzarsi su 4.03 grammi.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre le circostanze che hanno portato all’arresto degli imputati, sottolineando che con l’inizio dell’inchiesta è partito il festival delle bugie, con il solo e unico scopo di proteggere il capo, il regista di tutto il traffico di cocaina, persona scaltra, che fa fare il lavoro sporco agli altri, il quale peraltro rischia di più e naturalmente contesta tutto. Ovunque c’è IM 3 c’è anche della cocaina.
IM 1 e IM 2 hanno ammesso, alla loro maniera, anche perché le prove a loro carico erano schiaccianti. Essi però sono rei confessi a metà, perché si sono assunti le proprie responsabilità, ma nell’ottica di proteggere IM 3, hanno inventato storie assurde, IM 1 perché è la zia della sua compagna e IM 2 per un debito di riconoscenza, visto che è stato IM 3 a strapparlo dalla miseria e farlo venire in Italia a lavorare con lui. Addirittura IM 1, pur di scagionare IM 3, all’inizio dell’inchiesta, si assume la responsabilità dell’intera vicenda. Anche IM 2 inizialmente contesta tutto, dicendo che ha fatto tutto IM 1. A un certo punto però IM 3 si rende conto che la versione dei fatti non regge e capisce che gli inquirenti stanno analizzando il DNA sulla cocaina, sulla quale sa che sarebbero state trovate le tracce di tutti, e allora cambia lui per primo la versione e la fa poi cambiare a tutti gli altri, affermando di avere visto, toccato e soppesato la cocaina. Magicamente in seguito anche le versioni di IM 1 e IM 2 si armonizzano con quelle di IM 3. Quella che raccontano IM 1 e IM 2 è una verità solo parziale per proteggere IM 3, ma è pacifico e assodato, a mente dell’accusa, che loro si sono resi colpevoli di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Pacifica anche la realizzazione dei reati aggiuntivi previsti nell’AA per IM 2.
Quanto alla posizione di IM 4, il PP osserva che anche lui inizialmente contesta tutto e nega pure l’evidenza, affermando addirittura di non conoscere i suoi coimputati e di non avere mai avuto nulla a che fare con la cocaina. Dall’istruttoria emergono però prove schiaccianti, ovvero il DNA su 2 ovuli di cocaina e il materiale sullo Smartphone. Il suo DNA è stato trovato proprio sugli ovuli, e non si tratta quindi di un contatto involontario, ma significa che la persona ha manipolato gli ovuli, circostanza che l’imputato non ha saputo spiegare, ammettendo a un certo punto di averli forse toccati quando erano nell’auto di IM 3, ciò che ha poi ritrattato, senza fornire versioni alternative. Il contenuto dello Smartphone si è rivelato essere una miniera probatoria, avendo fatto venire alla luce fotografie di cocaina e messaggi vocali scambiati con diverse persone, elementi che inchiodano lui, ma anche altre persone, in particolare IM 3, siccome riferiscono anche di lui. Il contenuto di questi messaggi vocali è molto chiaro e conferma che IM 4 era venuto in Svizzera per verificare la possibilità di mettere in atto un traffico di cocaina. Una buona parte della cocaina l’ha portata lui dall’Olanda. Non a caso il 30 luglio 2016 __________ gli dice di studiare la zona e che quando porteranno un altro pacchetto dovranno cercare un posto tranquillo e installarsi lì, ciò che ci dice che un pacchetto è già stato portato. Dai messaggi si capisce inoltre che la persona di contatto per il traffico la Svizzera e l’Italia è IM 3, ciò che IM 4 ha peraltro ammesso in corso d’inchiesta per poi ritrattarlo in aula. È accertato che IM 4 deve rispondere di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa e come minimo ha commesso degli atti preparatori ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. g LStup, atti preparatori per i quali è praticamente reo confesso. Egli ha discusso con IM 3 e si è informato sui costi degli appartamenti, sulla situazione logistica, sulle frontiere, sugli orari migliori, ecc. con IM 3, pregiudicato, e ha pure personalmente fatto dei sopralluoghi. Ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 LStup è data la competenza dei tribunali svizzeri, anche se si dovesse ritenere che la maggior parte degli atti sono stati commessi all’estero.
Quanto a IM 3, dopo avere inizialmente negato tutto, capisce che la storia non può reggere e corregge il tiro. IM 3 non ha saputo spiegare perché IM 2 gli avrebbe mostrato la droga, l’unica spiegazione è che bisognava trovare una scusa per il DNA che sarebbe stato ritrovato. A mente dell’accusa è stato proprio IM 3 a portare la cocaina presso l’appartamento di IM 1 la cocaina. IM 1 ha dichiarato che al momento della consegna della cocaina era presenta anche IM 3, ma non solo, era stato proprio lui a chiedere se con il coimputato potevano andare da lei a cena. Del resto, IM 2 era arrivato da poco in Svizzera e non aveva conoscenze di alcun tipo ed è quindi evidente che era IM 3 a supportarlo, ciò che ha confermato anche __________, la quale non ha nessun motivo per dichiarare il falso nei suoi confronti, anzi aveva per lui anche una simpatia. __________ ha confermato le sue dichiarazioni anche a confronto con l’imputato e anche dopo essere stata colpevolizzata dalla di lui compagna. Vi è poi che era sempre __________ a chiamare IM 3, ciò che non avviene in una relazione sentimentale, in cui ci si chiama a vicenda, ma la donna era semplicemente in manco di cocaina. La cocaina che era in deposito da IM 1 è quindi messa in relazione anche con IM 3. Vi sono inoltre le comunicazioni con __________, in cui si parla palesemente di cocaina e non di fotocamere, messaggi in __________ dice a IM 2 di dire a IM 3 di contattarlo perché vuole parlare direttamente con lui. Così come vi sono poi le comunicazioni con __________. E in fine sulla cocaina è stato rinvenuto anche il DNA di __________, il quale si trovava in carcere con IM 3. Sulle sue spalle pesa poi il fatto che dopo avere visto la cocaina egli non si è distanziato da questo, anzi, ha continuato a portare IM 2 avanti e indietro dall’appartamento di IM 1, ciò che come minimo è un atto di complicità. Il giorno dell’arresto è IM 3 che dice a IM 2 di portare su la borsa. Alla luce di tutti questi elementi è accertato che IM 3 è colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Pacifica anche la realizzazione degli altri reati imputatigli nell’atto d’accusa.
Quanto alla commisurazione della pena, l’accusa rileva che i fatti sono gravi, atteso che la quantità di stupefacente è rilevante e si tratta di stupefacente di buona qualità, l’unico scopo è guadagnare denaro e concedersi un tenore di vita elevato senza lavorare, gli imputati hanno dato prova di mancanza completa scrupoli e ravvedimento, soprattutto IM 3, che ha dimostrato di non avere imparato nulla dalla precedente condanna. Per lui vi è anche l’aggravante della recidiva specifica. Non si può assolutamente parlare di collaborazione, gli imputati hanno cambiato spessissime volte versione, con un atteggiamento processuale vergognoso.
La colpa di IM 3, regista di tutto, che ha tirato le fila del traffico facendo fare il lavoro sporco ai coimputati, è preponderante. Subito sotto, a mente dell’accusa, troviamo IM 2, braccio destro di IM 3, che esegue gli ordini del capo, e IM 4, che tiene i contatti con l’Olanda e ha trasportato una parte della droga. La posizione di IM 1 è la meno grave, anche se anche lei ha avuto un comportamento processuale a dir poco vergognoso.
Per IM 1 e IM 4 il PP ritiene che la pena possa venire sospesa condizionalmente, ma solo parzialmente, dovendo gli stessi espiare i 6 (sei) mesi previsti dalla legge. Per IM 2 invece vi è un problema, perché i documenti di legittimazione da lui indicati non ci sono in originale; a mente dell’accusa IM 2 ha nascosto il passaporto, avendo paura di venire espulso anche dall’Italia, ma con queste premesse la prognosi non è positiva. Per IM 3 non vi è nessuno spazio per una sospensione e anzi il PP chiede anche la revoca della pena precedente.
L’accusa conclude chiedendo la condanna di IM 3 alla pena detentiva di 39 (trentanove) mesi, nonché alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, per un totale di 60 (sessanta) mesi, ovvero 5 (cinque) anni di detenzione.
Chiede inoltre la condanna di IM 2 e IM 4 alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, per IM 4 parzialmente sospesa con almeno 6 (sei) mesi da espiare e per IM 2 almeno 12 (dodici) mesi da espiare, ed in fine la condanna di IM 1 a 24 (ventiquattro) mesi di pena detentiva, di cui almeno 6 (sei) da espiare. Per tutti e 3 postula periodo di prova di 2 (due) anni per la parte di pena sospesa;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone l’accento sul fatto che in occasione del suo primo verbale di Polizia la sua assistita ha subito affermato che il figlio aveva fatto bene a denunciarla in Polizia, siccome ella ha tenuto a educare bene i suoi figli, tenendoli lontani dal sottobosco criminale purtroppo presente nell’ambiente __________. Non si può, a mente della difesa, mettere IM 1 sullo stesso piano degli altri imputati e anche l’accusa ha operato questa distinzione. Il suo ruolo si esaurisce nell’errore di accettare di custodire il sacchetto con la cocaina. Quanto alla relazione tra IM 2 e IM 1 osserva che questa ha portato la sua cliente a sentirsi di nuovo al centro di qualcosa, lui per lei non era uno qualsiasi, ma lo descrive come un rapporto intimo e tra loro vi era una certa confidenza. In questo clima si arriva alla cena in cui le è stato consegnato il sacchetto con la cocaina. IM 1 non sapeva quello che conteneva il sacchetto, lo ha sospettato, ma nessuno glielo aveva detto, e lo ha custodito unicamente perché, per usare le sue parole, aveva una simpatia per IM 2. Tutti i coimputati dicono che IM 1 non sapeva nulla e non doveva essere coinvolta. La sua consapevolezza configura unicamente un dolo eventuale. Va poi sottolineato che IM 1 non ha ricevuto, né avrebbe dovuto ricevere, del denaro per quello che ha fatto. Che lei non fosse della partita lo confermano gli stessi coimputati. Chiederle di custodire quel sacchetto doveva essere, in quel momento, una richiesta disperata, dovuta a un’emergenza, anche perché in quella casa abitava anche il figlio di IM 1, che la rendeva inaccessibile. La difesa sottolinea che la sua assistita è sempre rimasta lontana da quel sacchetto, non solo non ha toccato la cocaina, ma non ha neppure saputo stimare il quantitativo di stupefacente. La difesa sottolinea che IM 1 ha subito detto a IM 2 di portare via il sacchetto. Tutte le analisi condotte in corso d’inchiesta non hanno portato a nessun riscontro che chiami in causa IM 1. A lei si può quindi imputare un unico comportamento delittuoso ai sensi della LStup, ovvero la custodia del sacchetto con la cocaina, comportamento realizzato nella forma del dolo eventuale. Il reato, a mente della difesa, è dato nella forma non aggravata, siccome IM 1, pur sospettando che si trattasse di cocaina, non aveva consapevolezza né della quantità contenuta né della tipologia di droga. Non è peraltro escluso che al momento della consegna del sacchetto da IM 2 a IM 1, il sacchetto contenesse molta meno cocaina. A questo proposito la difesa ricorda le dichiarazioni di __________ riguardo a quanto avvenuto il 30 luglio 2016. Riduce inoltre la colpa di IM 1 il fatto che, nonostante avesse perso il permesso di domicilio in Svizzera, ella si è rimessa subito a lavorare come cameriera in Italia. Ella non ha accettato di custodire il sacchetto per soldi e non ha quindi personalmente perseguito nessun obiettivo illecito. Quanto al suo comportamento processuale, il difensore osserva che la sua assistita ha dato una prima versione falsa siccome aveva paura per i suoi figli. Lei non faceva parte di quel giro di persone di cui gli altri imputati fanno parte e non sapeva nulla di più di quello che ha detto. Non si possono non distinguere le omissioni e i cambi di versione da quelle che invece sono delle mancate assunzioni di responsabilità, lei la sua responsabilità se l’è sempre assunta. I testimoni hanno tutti riferito che IM 1 è una brava persona e sono rimasti stupiti del suo coinvolgimento in questa questione. Ella ha compiuto un errore che ha pagato con 6 mesi di carcerazione di sicurezza. In questa inchiesta, tra tante ritrattazioni e mezze verità, c’è anche una frase pronunciata da IM 1, e meglio “io sono orgogliosa di quello che ha fatto mio figlio”.
La difesa, in conclusione, chiede la condanna della sua assistita a 12 (dodici) mesi di detenzione, di cui 6 (sei) da espiare;
- l’avv. DUF 4, difensore dell’imputato IM 4, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata osserva che l’atto d’accusa per IM 4 ha delle incongruenze evidenti. Innanzitutto gli viene imputato tutto il quantitativo di cocaina, per avere accompagnato gli imputati nelle loro spedizioni. La difesa ricorda però che IM 4 si è trovato in Svizzera non prima del 30 luglio 2016 e agli altri imputati vengono imputati viaggi precedenti. Di IM 4 ieri in aula non si è parlato fino a poco prima delle 16:00, proprio perché lui è quello che c’entra meno in questa faccenda, quello che ha scontato 6 mesi di carcerazione preventiva solo per avere partecipato alla festa di un bar. Non è possibile imputargli trasporti che sono avvenuti prima che egli fosse arrivato in Svizzera. La difesa sottolinea inoltre che sul trasporto dall’Olanda di cocaina non vi è nessuna chiamata di correità. Abbiamo il DNA su alcuni ovuli, ma la Polizia scientifica ha osservato che non è possibile stabilire se si trattasse di contatto diretto o indiretto (AI 328).
La difesa di IM 3 censura l’inutilizzabilità delle trascrizioni delle conversazioni incorse tra il suo assistito e tale “__________”, rilevando che in concreto nulla è dato sapere sugli elementi ritenuti necessari dalla giurisprudenza per utilizzare le traduzioni effettuate. A tale proposito produce, quale doc. dib. 10, copia di una parte dell’ordinanza SK.2013.31 del 23 gennaio 2014 del Tribunale penale federale.
Rileva inoltre che anche a IM 4 sono imputate le aggravanti della banda e del mestiere, ipotesi insostenibile dal momento che egli è stato presente 2 giorni in Svizzera, e su cui non è stata spesa nemmeno una parola dalla pubblica accusa.
La difesa contesta inoltre che siamo in presenza di atti preparatori punibili, atteso che l’art. 19 cpv. 1 lett. g LStup deve essere interpretato in maniera restrittiva, come da DTF 112 IV 47. Vi è poi il problema della competenza, siccome l’art. 19 cpv. 3 LStup prevede anche la condizione secondo cui l’atto deve essere punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto. A questo proposito la difesa riferisce di avere discusso con un collega penalista italiano, il quale ha indicato che simili preparativi non sono punibili in Italia.
La difesa conclude chiedendo il proscioglimento di IM 4, subordinatamente di contenere la pena in modo da poterla porre al beneficio della sospensione condizionale;
- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: descrive il substrato socio-economico in cui versava IM 2 prima di arrivare in Italia e poi in Svizzera, sottolineando che la Repubblica Dominicana è uno dei paesi più poveri dell’America Latina, in cui vi è un’enorme diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, ponendo l’accento sullo stato di indigenza in cui versava il suo assistito. Osserva che oltre il 30% della popolazione riceve solo il 4% delle risorse del Paese. Queste sono le condizioni da cui proviene IM 2, il quale ha ammesso, a modo suo, le proprie responsabilità, senza mai negare di essere parte di questa brutta vicenda. La criminalità organizzata del narcotraffico ha un humus molto fiorente tra la povertà del suo Paese. Egli non partecipa a un piano criminoso, ma si limita a prendere in consegna da qualcuno un pacchetto sul lungolago di __________. È evidente che IM 2 cerca in tutti i modi di sdebitarsi nei confronti di chi l’ha sottratto alla condizione di povertà. Egli non fa mai il nome di quello che può essere identificato come il deus ex machina di questa faccenda. Secondo la difesa è importante sottolineare che il suo assistito non ha mai tentato di spacciare cocaina sul territorio della confederazione, non ha organizzato la logistica, né ha architettato in qualche modo il trasporto, non aveva conoscenze nel mondo degli stupefacenti e non ha avuto un ruolo determinante in questa faccenda, ma aveva semplicemente la necessità di procurarsi denaro, tutti elementi che mitigano la sua colpa. Egli ha inizialmente mentito perché impaurito. L’unica sua colpa è quella di non identificare compiutamente i suoi mandanti. IM 2 ha un’istruzione minima o del tutto assente e proviene da una situazione di miseria. Va poi tenuto conto del fatto che egli non è un delinquente abituale, non è un soggetto dedito al traffico degli stupefacenti. La documentazione prodotta in data odierna dimostra che IM 2 è incensurato in patria. Chiede di tenere conto dello stato di necessità in cui versava il suo assistito. Non condivide le circostanze aggravanti indicate dall’accusa, in particolare l’avere agito per trarre profitto e lucro dall’attività criminale. IM 2 è incensurato e ha collaborato, ciò di cui deve essere tenuto conto quale circostanza attenuante. Quanto alla sospensione condizionale della pena, rileva che il documento di nascita prodotto in originale certifica la sua identità, ciò che permette la sospensione condizionale della pena;
- l’avv. DUF 3, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata chiede, in virtù del principio in dubio pro reo, di tenere conto del grado di purezza inferiore del 10.5%, ciò che porta a un quantitativo di 48 grammi di cocaina pura. Secondo la difesa, le prove non sono sufficienti per sostenere la tesi accusatoria. Rileva che, contrariamente a quanto indicato nell’atto d’accusa, IM 3 non è mai salito nell’appartamento di IM 1, come dichiarato anche dal figlio della stessa. Quanto indicato nell’atto d’accusa costituisce unicamente un’ipotesi, non sufficiente per una condanna dell’imputato. Ricorda i principi del procedimento indiziario, rilevando che si tratta di provare che IM 3 è coinvolto nei fatti precisi indicati nell’atto d’accusa e non si tratta di giudicarlo in genere, come persona. Elenca gli indizi indicati dall’accusa, e meglio i precedenti penali dell’imputato, il fatto di avere accompagnato in auto una persona che sapeva coinvolta nel traffico di stupefacenti, il fatto di avere toccato la cocaina, il ritrovamento del DNA sul sacchetto contenente la cocaina, il ritrovamento del DNA di __________ sugli ovuli e i messaggi vocali dei correi, rilevando che nessuno di questi è un indizio sufficiente per concludere alla colpevolezza di IM 3. Il fatto di avere avuto dei precedenti penali non può essergli continuamente imputato. Sul fatto di avere accompagnato una persona che sapeva coinvolta in un traffico di stupefacenti, rileva che non si trattava di una persona qualsiasi, ma era un suo amico, che peraltro intratteneva una relazione con la zia della sua compagna. Oltre a ciò, dagli atti risulta che IM 3 ha accompagnato in auto IM 2 in 2 occasioni, il 3 e il 31, mentre la cocaina l’avrebbe vista durante una cena avvenuta da un mese a 3 settimane prima dell’arresto. Da quando ha visto la cocaina a quando l’ha trasportato in macchina è quindi passato più di 1 mese e non si vede perché avrebbe dovuto pensare che la cocaina era ancora nell’appartamento, nel quale lui comunque non è salito. Il fatto che abbia toccato la cocaina non prova nulla, se non che ha commesso una leggerezza; si è trattato probabilmente di un momento di panico, siccome non voleva avere niente a che fare con la sostanza. Per quanto riguarda il DNA di __________, nemmeno l’accusa spiega quale sarebbe il suo ruolo in questa vicenda. La cocaina, secondo l’accusa, arriva dall’Italia e dall’Olanda e non vi è quindi nessun motivo per cui dovrebbe esserci il DNA di __________. Ciò è invece più compatibile con la versione di IM 2, secondo cui ha preso in consegna la cocaina a __________, città in cui bazzica lo stesso __________. La difesa, associandosi alle motivazioni del collega avv. DUF 4, contesta l’uso delle registrazioni dei messaggi vocali. Rileva inoltre che i messaggi sono confusi, incompleti e poco chiari.
Considerata, quindi, l’assenza di indizi oggettivi, a mente della difesa è necessario analizzare le varie dichiarazioni rese. IM 3 si è sempre dichiarato estraneo alle imputazioni di cui al punto 1 dell’atto d’accusa. La difesa ricorda le circostanze del fermo del suo assistito, il quale è stato arrestato in auto vicino all’appartamento di IM 1. La cocaina gli è stata mostrata da IM 2 e in questo momento IM 3 gli ha subito detto di metterla via e che non voleva avervi nulla a che fare. Le sue dichiarazioni sono sostanzialmente rimaste le medesime nel corso dell’inchiesta. Quanto alle dichiarazioni dei coimputati, rileva che gli stessi non possono essere ritenuti credibili per alcune questioni e per altre no, ma una persona deve risultare perfettamente credibile oppure no, non vi sono vie di mezzo, soprattutto quando, come nel caso concreto, non vi sono altri elementi agli atti. Non vi è motivo per cui non bisognerebbe credere alla dichiarazione che hanno fatto tutti, ovvero che IM 3 non c’entra nulla con la cocaina rinvenuta nell’appartamento. IM 2 ha sempre negato il coinvolgimento di IM 3, nel corso di tutta l’inchiesta come pure in aula, continuando ad affermare di essere lui l’unico responsabile. Nemmeno IM 1 ha coinvolto IM 3, ma ha chiamato in correità il suo compagno, non una persona qualsiasi, quindi se IM 3 fosse stato coinvolto, non si sarebbe fatta problemi a dirlo, posto che ha coinvolto l’uomo con cui aveva una relazione. Per quanto concerne le informazioni che IM 3 avrebbe fornito a IM 4 per il traffico di stupefacenti, lo stesso non risulta lineare nelle sue dichiarazioni, di cui la difesa dà parziale lettura, sottolineando le varie contraddizioni. Alla fine da nessuna parte emerge che lui ha parlato del traffico che intendeva avviare con IM 3.
Appare quindi chiaro, a mente della difesa, che quanto descritto nell’atto d’accusa dagli atti del procedimento non emerge, non vi è nessun indizio che la cocaina provenga dall’Italia o dall’Olanda e sia stata importata da IM 3 e non vi è nessun indizio che la cocaina sia riconducibile a lui. Una condotta strana, poco chiara e la frequentazione con persone coinvolte in traffico di stupefacenti non sono elementi sufficienti per condannare una persona a una pena detentiva di 5 anni. Secondo la difesa quanto contenuto nell’AA non è nient’altro che una mera ipotesi. Di certo c’è il fatto che è stata rinvenuta della cocaina nell’appartamento di una persona, che l’imputato non era presente in quella casa e ci è stato una volta sola. Non ci sono testimoni che dicono che IM 3 è coinvolto, nemmeno i reo confessi. Egli deve quindi essere prosciolto dall’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.
Per quanto concerne il punto 5 dell’atto d’accusa, IM 3 nega ogni addebito. L’accusa si basa sulle dichiarazioni di __________ e si tratta della parola di uno contro quella di un altro. La difesa osserva che __________ dichiara di avere acquistato da IM 3 cocaina tra marzo e metà luglio e l’ultima volta proprio a metà luglio, aggiungendo di avergli scritto messaggi anche dopo questa data, ma lui non le avrebbe più risposto, ciò che è confermato dai tabulati retroattivi. Volendo ammettere il fatto che IM 3 abbia effettivamente venduto cocaina a __________, non si comprende perché non l’avrebbe voluta rifornire quando aveva appena importato un ingente quantitativo di cocaina nell’appartamento di IM 1, visto che lei gliela cercava.
La contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per contro, è ammessa.
Contestato è invece il punto 7 dell’atto d’accusa, in quanto IM 3 non sapeva che la carta d’identità di era falsa, ciò di cui peraltro non si era accorta nemmeno la Polizia in occasione di un controllo.
La difesa chiede quindi il proscioglimento del suo assistito dai punti 1, 5 e 7 dell’atto d’accusa, subordinatamente che la Corte non proceda alla revoca della precedente condanna, ma che sia pronunciato solo un ammonimento, sufficiente quale deterrente futuro, essendo che le intenzioni di IM 3 sono quelle di lavorare in Italia con la compagna nell’EP che è stato nel frattempo avviato con profitto.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che bisogna tenere conto del periodo di carcerazione sofferto, dell’età dell’imputato e dell’effetto della pena sulla sua vita, ponendo l’accento sul fatto che IM 3 egli ha più figli, di cui una di pochi anni. Chiede che la pena venga sensibilmente ridotta per rapporto a quanto richiesto dall’accusa e sospesa con la condizionale, essendo date le circostanze particolarmente favorevoli ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP dall’importante prospettiva di lavorare a fianco della sua compagna e famiglia.
In via ancora subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte volesse accogliere sia la richiesta di revoca che di una condanna da espiare, la difesa chiede di tenere conto anche dell’eventuale revoca nella pena inflitta per i fatti oggi giudicati, atteso che l’impatto complessivo sulla vita dell’imputato sarà importante;
- il Procuratore pubblico, in replica, rileva, quanto alle contestazioni della difesa di IM 4 in merito alle trascrizioni delle comunicazioni, che non si tratta di trascrizioni telefoniche ex art. 269 CPP, ovvero intercettazioni in tempo reale, ma di messaggi WhatsApp trovati in un telefono sequestrato e quindi del contenuto di un cellulare, a cui non si riferisce la giurisprudenza citata dalla difesa. Inoltre, queste contestazioni andrebbero sollevate entro i termini prescritti dal codice di rito, posto che in caso contrario si va contro il principio della buona fede, che vale anche per la difesa. Per il resto, la competenza territoriale è pacifica e l’art. 19 cpv. 4 LStup è chiaro.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premesse
1. La presente sentenza riguarda unicamente l’imputato IM 3, posto che essendo la pena pronunciata nei confronti di IM 1, IM 2 e IM 4 non superiore a 24 mesi e non essendo stato formulato annuncio d’appello, non si impone di motivare la decisione. Riferimento ai coimputati verrà pertanto fatto unicamente nella misura in cui si rivelasse necessario al fine di argomentare la posizione di IM 3.
2. In sede di arringa, la difesa di IM 4 ha censurato l’inutilizzabilità delle trascrizioni delle conversazioni incorse tra il suo assistito e tale “__________”, rilevando che in concreto nulla è dato sapere sugli elementi ritenuti necessari dalla giurisprudenza per utilizzare le traduzioni effettuate. A tale proposito ha prodotto, quale doc. dib. 10, copia di una parte dell’ordinanza SK.2013.31 del 23 gennaio 2014 del Tribunale penale federale.
Il medesimo difensore ha peraltro sollevato l’incompetenza territoriale della Corte per gli atti preparatori di cui al punto 8 dell’atto d’accusa, l’art. 19 cpv. 3 LStup prevedendo anche la condizione secondo cui l’atto deve essere punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto. A tal proposito la difesa ha riferito di avere discusso con un collega penalista italiano, il quale avrebbe indicato che simili preparativi non sono punibili in Italia.
A tali censure, sempre in fase di discussione, ha peraltro aderito pure il difensore di IM 3, da cui la necessità della presente motivazione.
3. Questioni quali quelle sopra riportate rappresentano questioni pregiudiziali ex art. 339 CPP, norma che menziona espressamente i presupposti processuali, gli impedimenti a procedere e le prove raccolte.
Occorre pertanto in primo luogo evidenziare che in fase d’istruttoria dibattimentale, alla domanda a sapere se le parti dessero atto che non vi erano prove assunte irregolarmente e di cui si chiedeva la riassunzione, nessuno dei presenti ha eccepito alcunché.
In tale contesto, già dal profilo procedurale, l’invocazione in sede di arringa di censure come quelle in oggetto, appare tardiva.
Ma neppure nel merito le citate argomentazioni appaiono fondate.
4. Per quel che riguarda la competenza, trattandosi di atti preparatori ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. g LStup che avrebbero sortito effetti in Svizzera, che – come si dirà in seguito – parte della cocaina è giunta in Ticino e che l’imputato si trovava sul nostro territorio, la competenza ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 LStup è ad ogni evidenza data.
5. Relativamente alle trascrizioni delle conversazioni, la Corte rileva che le trascrizioni contestate sono allegate a verbali a cui ha partecipato l’interprete per la lingua spagnola, debitamente ammonito circa i doveri del suo ufficio.
Contrariamente alla sentenza del TPF citata dalla difesa, il caso concreto non concerne un’intercettazione telefonica o ambientale, bensì files audio in lingua spagnola rinvenuti sul cellulare dell’imputato. Dal profilo pratico, la lettura degli atti permette di accertare che detti messaggi in lingua originale sono stati fatti sentire agli imputati, i quali sono poi stati invitati a prendere posizione su quanto udivano. La relativa trascrizione in italiano con traduzione è stata poi allegata al verbale e – sempre presente l’interprete, - sottoscritta dall’imputato stesso a significare che ne aveva compreso il contenuto.
II) Correzioni dell’atto d’accusa
6. In merito alle correzioni dell’atto d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno aderito alla proposta di modificare i titoli dei punti A) e B) nel senso che il nome dell’imputato è IM 2.
Analogamente, le parti hanno acconsentito alla proposta di modificare i titoli dei punti 4, 5, 6 e 7 dell’atto d’accusa nel senso che le imputazioni di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali) sono ripetute.
In fine, con l’accordo delle parti, al punto 1 dell’atto d’accusa sono state aggiunte le varianti dell’aver acquistato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup e dell’aver fatto preparativi ex art. 19 cpv. 1 lett. g LStup.
III) Curriculum vitae e precedenti penali dell’imputato
7. IM 3, detto IM 3, è nato il 31 dicembre 1985 a __________.
In occasione di un precedente arresto di data 14 agosto 2014 aveva fornito le seguenti informazioni relative alla sua situazione personale:
“...omissis…”
(VI PP 01.08.2016, p. 2 e 3, AI 10).
8. Nel verbale della persona arrestata del 1. agosto 2016 l’imputato ha aggiornato la sua situazione personale, affermando che:
" …omissis…”
(VI PP 01.08.2016, p. 3, AI 10).
In occasione dell’interrogatorio finale del 25 novembre 2015 IM 3 ha aggiunto:
" …omissis…”
(VI PP 25.11.2016, p. 12, AI 354).
9. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha confermato quanto precede, precisando di versare alla figlia circa CHF 200.00 mensili, “a dipendenza di quello che riesco a raccogliere” (VI DIB 26.01.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Invitato a prendere posizione sulla sua situazione economica in aula ha affermato:
" Non era molto buona, per questo io avevo deciso di andare in Italia, siccome in Svizzera non riuscivo a pagare tutto, mentre in Italia i prezzi sono più bassi. Guadagnavo un po’ con il corso della disoccupazione che ho fatto in Svizzera, percepivo circa CHF 900.00. Al momento dell’arresto ero già in Italia e vivevo quindi con quel poco che avevo guadagnato con questo lavoro e qualcosa che avevo da parte.”
(VI DIB 26.01.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
10. Con riferimento alle sue prospettive di vita, l’imputato nel verbale d’interrogatorio finale ha affermato:
" …omissis…”
(VI PP 25.11.2016, p. 12, AI 354).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha ribadito la sua volontà di stare a fianco della sua famiglia e continuare il lavoro al bar con la sua compagna (VI DIB 26.01.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
11. Quanto ai suoi precedenti penali, IM 3 è persona nota alla giustizia penale, ritenuto che con sentenza del 25 giugno 2015 della Corte delle assise criminali di __________, egli è stato condannato alla pena detentiva di 32 mesi, di cui 21 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e il restante da espiare (AI 5) per il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
L’imputato ha dichiarato di avere scontato 11 mesi di questa pena e di essere quindi uscito di prigione a metà 2015 (VI DIB 26.01.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IV) Circostanze dell’arresto, prime dichiarazioni, inchiesta e atto d’accusa
12. Il 31 luglio 2016 __________, figlio dell’imputata IM 1, detta “__________”, si è presentato in Polizia, dichiarando di avere rinvenuto, occultato all’interno della camera da letto della di lui madre, un sacchetto contenente ovuli di “polvere bianca”, sospettando trattarsi di sostanza stupefacente.
In sede d’interrogatorio di Polizia, __________ ha dichiarato che sabato 30 luglio 2016 un cittadino __________ che frequentava sua madre – identificato in seguito nell’imputato IM 2 – lo aveva seguito fino alla porta d’ingresso del suo appartamento. I due si erano quindi recati presso il bar __________ ubicato di fronte al palazzo di abitazione, dove si trovavano anche i coimputati IM 3 (compagno della nipote di IM 1) e IM 4.
Ritenuto come __________ sapeva che IM 3, in passato, aveva avuto problemi con la giustizia legati agli stupefacenti, avrebbe quindi contattato la madre, che si trovava in Italia, per spiegarle cosa stava succedendo. Stando alle sue dichiarazioni la madre lo avrebbe esortato a far salire l’amico IM 2 in casa, visto che, a suo dire, doveva cambiarsi e depositare delle cose, presumibilmente una valigia o una borsa (“Lei mi ha risposto di farlo salire in casa in quanto doveva cambiarsi e lasciare delle cose, credo una valigia o una borsa”). A detta di __________, prima di salire nell’appartamento, IM 3 avrebbe invitato IM 2 a prendere una borsa che si trovava all’interno della sua autovettura (“A questo punto, IM 3 ha detto a IM 2 di andare in macchina a prendere la borsa e poi di salire in casa”), borsa che IM 2 avrebbe poi effettivamente portato nella camera da letto di IM 1.
13. A detta di __________, dopo essere entrato nella stanza di sua madre, IM 2 si sarebbe recato anche in bagno, per circa 5 minuti, per poi rientrare nuovamente nella stanza da letto della donna, senza tuttavia cambiarsi, ciò che lo avrebbe insospettito.
14. Il giorno seguente, quando la madre lo ha chiamato per dirgli che sarebbe arrivata a casa con IM 3, __________, insospettitosi ulteriormente per tutta la vicenda, avrebbe iniziato a ispezionare la stanza da letto della madre, trovandovi lo stupefacente (VI PG __________ 31.07.2016, allegato 25 al rapporto d’arresto, AI 1).
15. A seguito di tale segnalazione, gli agenti della Polizia Cantonale hanno quindi inviato una pattuglia nell’appartamento di Via __________ a __________, dove alle ore 19:30 circa, sono comparsi IM 1 e IM 2. Dopo qualche istante, nelle adiacenze, mentre attendevano in auto, sono stati fermati anche IM 3 e IM 4.
16. La successiva perquisizione dell’appartamento ha permesso di rinvenire, nascosto nella testiera del letto della camera di IM 1, un sacchetto con 560 grammi lordi di cocaina contenuta in 45 ovuli, corrispondente a 461.31 grammi netti, con grado di purezza variante tra il 10.5% e il 31.9% (rapporto d’arresto, p. 3 e 4, AI 1; rapporto d’inchiesta, AI 345).
I coimputati sono quindi stati tradotti presso il posto di Polizia e interrogati alla presenza dei rispettivi difensori (rapporto d’arresto, p. 4, AI 1).
17. In merito allo stupefacente rinvenuto presso la propria abitazione, IM 1 ha inizialmente raccontato di avere acquistato tale sostanza durante un viaggio a Santo Domingo avvenuto nel corso del mese di maggio 2016 e di averla poi trasportata in Ticino occultandola all’interno del proprio corpo. La donna non ha voluto rispondere alle domande che potevano coinvolgere le altre persone arrestate con lei, che ha comunque ammesso di conoscere e con le quali ha dichiarato di avere raggiunto la città di __________ quella sera (VI PG 31.07.2016, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 1).
18. IM 2 ha inizialmente negato ogni addebito, asserendo di essere arrivato in maniera del tutto casuale a __________, dove avrebbe incontrato, sempre casualmente, i 3 coimputati, e di essere completamente estraneo ai fatti che hanno portato al sequestro dello stupefacente, salvo poi rettificare queste sue dichiarazioni, affermando di avere raggiunto il Ticino in compagnia della compagna IM 1, IM 3 e IM 4 e di essere al corrente del fatto che IM 1 era in possesso di un ingente quantitativo di stupefacente occultato nella testiera del letto (VI PG 31.07.2016, allegato 7 al rapporto d’arresto, AI 1).
19. IM 3, dal canto suo, ha subito ammesso di avere raggiunto __________, quella sera, in compagnia di IM 1, IM 2 e IM 4 e di avere accompagnato IM 2 e IM 1 presso l’appartamento di quest’ultima in Via __________. In merito alla sostanza stupefacente rinvenuta, l’imputato ha dichiarato di non essere stato al corrente del fatto che la donna la detenesse all’interno del proprio appartamento (VI PG 31.07.2016, allegato 13 al rapporto d’arresto, AI 1).
20. IM 4, in fine, ha in un primo momento affermato di essersi trovato per caso a __________, città che avrebbe raggiunto in treno allo scopo di passare la serata in una discoteca della zona. L’imputato ha dichiarato di non avere nulla a che fare con lo stupefacente trovato in casa di IM 1 e di non conoscere nessuno dei coimputati, all’infuori di JIM 3, che ha affermato di conoscere con il nome di “__________”. A fronte delle contestazioni mossegli dagli agenti interroganti, ha poi modificato le proprie dichiarazioni, affermando di essere venuto in Svizzera con l’amico “__________”, IM 1 e IM 2, ribadendo comunque di non sapere nulla circa lo stupefacente rinvenuto (VI PG 31.07.2016, allegato 19 al rapporto d’arresto, AI 1).
21. Accogliendo l’istanza del PP (AI 26), con decisione del 2 agosto 2016 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 3 fino al 28 ottobre 2016, in ragione del pericolo di fuga e di recidiva, poi prolungata fino al 9 dicembre 2016 con decisione del 3 novembre 2016 (AI 305).
22. Con l’atto d’accusa in rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a giudizio IM 3 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali).
23. Contestualmente alla promozione dell’accusa, il PP ha presentato al GPC domanda di carcerazione di sicurezza per IM 3 per un periodo provvisorio di 3 mesi, sino al 28 febbraio 2017 (doc. TPC 2).
24. In parziale accoglimento dell’istanza del PP, con decisione del 7 dicembre 2016, il GPC ha ordinato la carcerazione di sicurezza di IM 3 fino al 30 gennaio 2017, ritenendo sussistere pericolo di fuga (doc. TPC 11).
V) Principi applicabili all’accertamento dei fatti
25. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
26. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).
VI) Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)
1) Fatti di cui all’atto d’accusa
27. L’atto d’accusa imputa a IM 3 di avere, nel corso del mese di luglio 2016, agendo in correità con IM 2, IM 1 e IM 4, trasportato e importato, dall’Italia alla Svizzera, a bordo della propria autovettura VW Jetta, un quantitativo non meglio precisato di cocaina destinata alla vendita, ma almeno 465.34 grammi, sostanza stupefacente da lui quindi posseduta, detenuta e depositata nell’appartamento di __________ (Via __________) occupato da IM 1, verosimilmente in diverse occasioni (una volta, unitamente a IM 2, in occasione di una cena presso l’appartamento di IM 1 avvenuta circa 3 settimane prima dell’arresto e un’altra volta, unitamente a IM 2 e IM 4, il 30 luglio 2016, quando il coimputato IM 2 sarebbe salito nell’appartamento di IM 1 (punto 1 dell’atto d’accusa).
A) Le dichiarazioni di __________
28. Delle dichiarazioni rilasciate da __________ il 31 luglio 2016 in Polizia già si è detto (cfr. supra).
Ci si limita qui a osservare che il PIF ha integralmente ribadito la sua versione dei fatti in occasione del successivo interrogatorio svoltosi il 9 agosto 2016 in Polizia, affermando che:
" In merito ai fatti del 30.07.2016:
quella sera, verso le 19/1930, mentre stavo rientrando, ho visto seduti al bar __________, il IM 3, il IM 2 e questo IM 4. Mentre mi avvicinavo ho notato IM 2 alzarsi e raggiungere l’entrata dello stabile dove abito io. Io passando ho salutato il IM 3. Giunto al portone principale dello stabile, vi era IM 2, io ho aperto la porta e lui mi ha seguito all’interno. Gli ho chiesto dove stesse andando e lui, in spagnolo, lui mi ha detto: “sai benissimo dove sto andando”. Io gli risposi che non sapevo dove stesse andando. Lui ha quindi ripetuto che io sapevo bene dove lui era diretto. Nel frattempo stavamo salendo le scale ma l’atteggiamento di IM 2 non mi è piaciuto e quindi sono uscito dal palazzo e sono andato da IM 3, l’unico che conoscevo di questo gruppo. A IM 3 ho chiesto per quale motivo loro si trovavano li e IM 3 mi chiese se non ero stato avvisato da mia madre che loro dovevano venire a casa mia a lasciare le valigie, senza specificare di chi fossero le valigie.
Saputo che mia madre non mi aveva avvisato, IM 3 provò a chiamare mia madre. Lei non rispondeva ed ha dovuto fare vari tentativi, richiamava mia madre e chiamava la __________. Nel frattempo anche io provavo a chiamare mia madre. In fine mia madre rispose, non ricordo se alla mia chiamata o quella del IM 3. Il primo che ha parlato con mia madre, se non sbaglio, è stato IM 3. Lui le disse unicamente che c’ero li io e me l’ha passata al telefono.
A mia madre ho chiesto come mai questa gente era li e lei mi rispose semplicemente di farli salire e lasciarli entrare che dovevano lasciare le valigie.
Preciso che subito in quel momento ho avuto dei sospetti, conoscendo i tipi, che stava succedendo qualcosa.
(…) del IM 3 sapevo i precedenti per droga e quindi mi sono insospettito ma anche l’atteggiamento arrogante del IM 2 non mi era piaciuto. (…)
Dopo la telefonata con mia madre, ho detto a IM 3 che potevano salire. IM 3 ha guardato IM 2 e gli ha detto di andare a prendere la valigia dalla macchina che si trovava posteggiata nei pressi del bar. IM 2 è andato a prendere una borsa di colore nero, non ho visto da dove l’ha prelevata. (…)
Si vedeva che la borsa era piena ma non so dire se fosse stata o meno pesante.
Dopo aver preso la borsa IM 2 mi ha seguito verso casa e siamo entrati nell’appartamento. Gli altri sono rimasti al bar.
Come ho aperto la porta dell’appartamento, IM 2 si è diretto direttamente in camera da letto di mia madre. (…)
Lui si è chiuso a chiave nella stanza di mia madre.
(…) ______ in camera ci rimase circa 5 minuti. È uscito recandosi al bagno, ho sentito che ha urinato ed ha tirato lo sciacquone. È tornato in camera e si è di nuovo chiuso dentro, per circa ulteriori due minuti. (…)
È poi uscito dalla camera, ancora vestito uguale e con la medesima borsa con cui era entrato. Sono sicuro che la borsa era meno “gonfia” di prima.
IM 2 mi ha chiesto come si faceva con la chiave, inteso dell’appartamento ed io gli ho risposto che avrei dovuto parlare con mia sorella.
Ho capito che era sua intenzione ritornare.
Ha poi lasciato l’appartamento. (…)
La domenica (…) ho deciso di controllare nella camera da letto di mia madre.
Ho praticamente guardato dappertutto, sotto il letto, dietro le tende, nelle cassettiere del letto dove ho poi trovato, come già specificato, un cuscino verde contenente la cocaina.
Ho aperto il cuscino e ci ho trovato un sacchetto di plastica bianco, l’ho tolto, l’ho aperto ed ho subito visto bene che al suo interno vi erano degli ovuli ed ho capito che erano ovuli di cocaina.”
(VI PG 09.08.2016, p. 3-5, AI 50)
B) Le dichiarazioni di IM 1
29. IM 1, dopo avere dapprima affermato a più riprese di avere acquistato la cocaina rinvenuta all’interno del suo appartamento a Santo Domingo e di averla trasportata in Ticino in aereo, occultata all’interno del suo corpo, per poi nasconderla nella testiera del suo letto, agendo sempre per conto suo e senza il coinvolgimento dei coimputati, precisando di avere unicamente mostrato la sostanza stupefacente a IM 2 in un’occasione (VI PG 31.07.2016, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 1; VI PP 01.08.2016, AI 12; VI PG 18.08.2016, AI 65), nel verbale di Polizia del 16 dicembre 2016, dopo avere affermato di volere “raccontare come il realtà si sono svolti questi fatti”, ha in fine ammesso che sarebbe stato IM 2 a portarle la cocaina, chiedendole di custodirla, in occasione di una cena in cui era presente anche IM 3.
Queste le sue dichiarazioni:
" Innanzitutto preciso che non è vero che io ho acquistato e trasportato la cocaina sequestrata.
Il 12 di giugno del 2016 ho conosciuto IM 2 per la prima volta al bar __________ di __________ ed in seguito l’ho rivisto al bar della __________ in Italia.
(…) al bar di __________ IM 2 era in compagnia di IM 3, seduto ad un tavolo a bere qualcosa, io transitavo li e IM 3 mi ha chiamata presentandomi questo suo amico.
Devo dire che già subito, nel primo incontro, il IM 2 mi chiese il numero di telefono ma io non gliel’ho dato. Poco dopo IM 3 mi chiamò, dicendo che il IM 2 voleva il mio numero di telefono ed io ho poi acconsentito affinché glielo desse. Quella stessa sera IM 2 mi aveva scritto dei messaggi.
Tra di noi è poi nata una simpatia ed io ho pensato di aver trovato una persona giusta con il quale iniziare una relazione sentimentale. Nei giorni seguenti mi capitava di vedere IM 2 in Italia mentre io davo una mano per la preparazione del bar di __________ e lui veniva pure in quel luogo. (…)
So che era amico di IM 3 e girava con lui. (…)
Una sera, circa due settimane prima del nostro arresto, mi trovavo nel mio appartamento e IM 2 mi contattò chiedendomi di preparargli qualcosa da mangiare che sarebbe passato da casa.
Lui era in giro per __________ ed era andato a ballare.
Io lo avvisai che in casa avevo poca roba da mangiare ma ho comunque preparato la cena. Quando il tutto era pronto gli ho mandato un messaggi. Lui è arrivato con IM 3, era già notte, ricordo che quella era una domenica sera tardi, dopo la una di notte.
Al suo arrivo IM 2 aveva con sé una borsa non tanto grande di colore nero, una borsa per il computer. Ad un certo punto mi ha chiesto di seguirlo in bagno e mi ha mostrato un sacchetto di plastica che aveva prelevato dalla sua borsa.
Mi chiese di custodire a casa mia questo sacchetto.
Io non ho fatto alcuna domanda e non ho nemmeno verificato il contenuto del sacchetto.
Ho accettato di custodire il sacchetto e IM 2 mi disse che sarebbe a ritirarlo il più presto possibile ma comunque entro la fine del mese.
Il sacchetto l’ho preso in consegna in bagno e l’ho portato nella mia camera da letto. IM 2 è venuto con me in camera ed ha visto dove l’ho nascondevo, precisamente nella testiera del mio letto.
Io gli dissi che visto che ero sovente in Italia, la cocaina veniva messa li e quando lui tornava a recuperarla l’avrebbe ritrovata nel medesimo posto.
(…) mentre io e IM 2 eravamo in bagno, IM 3 era al tavolo da pranzo nel soggiorno e stava chattando con il suo telefono.
(…) il mio appartamento non è molto grande e IM 3 ha visto che io e IM 2 siamo andati in bagno e poi siamo andati in camera. Ora non ricordo se quando siamo andati in bagno abbiamo chiuso la porta ma sono certa che quando eravamo in camera la porta era socchiusa, anche perché non può essere aperta completamente siccome vi è un armadio.
Dopo questo momento non ho più toccato questo sacchetto. Quella stessa notte, mentre ero sola, ho cominciato ad avere dei dubbi. I miei pensieri sono andati al fatto che molti dominicani sono coinvolti in storie di droga ed ho sospettato che il sacchetto potesse contenere della droga. Comunque non ho verificato il contenuto anche perché non volevo aver nulla a che fare in caso fosse stata droga.
(…) il martedì, quando ero in Italia, ho avvicinato il IM 2 ed ho preteso di sapere cosa mi aveva lasciato in casa. Lui mi disse che si trattava di cocaina. Io mi sono arrabbiata, mi sono sentita presa in giro e gli ho detto che domenica doveva venire a casa e portarsi via la cocaina.”
(VI PG 16.09.2016, p. 2-4, AI 178).
La donna ha quindi continuato:
" (…) il sabato 30 luglio, in un nostro incontro, IM 2 mi disse che scendeva a __________ con il IM 3 per passare la serata. Loro al sabato erano sempre in giro. Ho così detto a IM 2, considerato che andava a __________, di andare a riprendersi il suo sacchetto.
(…) io ho avvisato mio figlio che IM 2 sarebbe giunto con IM 3 e di lasciarlo entrare. La presenza di IM 3 che accompagnava ______ avrebbe fatto in modo che mio figlio li lasciasse entrare.
IM 2 si è presentato alla porta ma ha avuto problemi con mio figlio __________, ci siamo telefonati e gli ho detto di farlo entrare. __________ mi disse pure che IM 3 gli aveva detto che IM 2 sarebbe salito in casa a fare una doccia ad a lasciare una valigia. (…)
IM 2 è poi rientrato in Italia con IM 3 quella notte, io ero ancora al bar di __________ in quanto chiude alle 02.00. Ho subito chiesto IM 2 se avesse portato via il sacchetto e lui mi disse di no perché non sapeva dove portarlo. Mi precisò che era andato veloce in bagno a casa mia e mi spiegò il problema avuto con mio figlio. Non mi accennò se avesse controllato la cocaina.
Io gli ho quindi detto che il giorno seguente, e meglio domenica 31, io tornavo a __________, lui sarebbe venuto con me ed avrebbe recuperato il suo sacchetto che io non volevo più tenere in casa una volta saputo che conteneva cocaina.
IM 3 in quei giorni era in compagnia anche del IM 4, un dominicano che so abitare in Olanda e che io non conoscevo prima. Parlando con IM 3 ho saputo che la domenica, lui con questo Olandese, volevano venire in Svizzera. Così gli chiesi di poter viaggiare con lui. Lui già sarebbe venuto a __________ co IM 3 e IM 4.
(…) nel tragitto i tre uomini parlavano di donne, di vestiti, di moda ma nulla di particolare.
(…) giunti a __________ mi sono fatta accompagnare a casa da IM 3. IM 2 sapeva già di scendere con me dall’auto e salire in casa.
Al momento di scendere IM 2 disse a IM 3 di aspettarlo li 10 minuti che lui scendeva subito. Ho notato che IM 3 e IM 4 non sono stati li ad aspettare ma sono partiti in macchina e so che sono poi tornati. (…)
Con IM 2 siamo saliti in casa dove poi c’era la polizia che ci aspettava e ci ha arrestati.”
(VI PG 16.09.2016, p. 4 e 5, AI 178).
30. In occasione di un interrogatorio successivo, dinanzi al PP, IM 1 ha confermato che era stato IM 3 a presentarle il coimputato IM 2 (VI PP 28.09.2016, p. 4, AI 204).
L’imputata ha pure riferito che in occasione della cena in cui IM 2 le aveva consegnato il sacchetto con la cocaina, sarebbe stato proprio il coimputato IM 3 a chiamarla per chiederle se potevano andare da lei a cena (VI PP 28.09.2016, p. 4, AI 204: “Mi ricordo che il IM 3 mi aveva telefonato quella domenica tardi per chiedermi se lui e il IM 2 potevano venire da me a mangiare qualcosa. È poi stata quella sera che il IM 2 mi ha lasciato il sacchetto che io ho poi nascosto nella spalliera del letto”), ciò che ha ribadito anche in occasione dell’interrogatorio finale del 23 novembre 2016 (VI PP 23.11.2016, p. 5, AI 350: “Confermo che quella sera è stato il IM 3 a chiamarmi sul telefono per dirmi che lui e il IM 2 sarebbero venuti a cena da me. Per la precisione il IM 3 mi aveva chiesto se io potevo preparare qualcosa da mangiare a loro due”).
31. Se inizialmente aveva situato questo evento a circa 2 settimane prima dell’arresto, confrontata con le dichiarazioni del coimputato IM 2, IM 1 ha affermato che potrebbe anche trattarsi di circa 3 settimane prima e quindi del 10 luglio 2016 (VI PP 28.09.2016, p. 4, AI 204).
L’imputata ha precisato che quella sera, per nascondere la cocaina, IM 2 le aveva chiesto un sacchetto di plastica, che lei avrebbe preso in cucina e gli avrebbe poi consegnato (VI PP 28.09.2016, p. 5, AI 204).
Rispondendo alle domande degli interroganti, l’imputata ha dichiarato che in occasione di quella cena IM 3 non si era recato in bagno, affermando di non avergli mai parlato del sacchetto che le era stato consegnato da IM 2 o in generale di questioni legate alla cocaina (VI PG 16.09.2016, p. 5, AI 178), così come pure che, in sua presenza, IM 3 non aveva visto la cocaina, non potendo escludere che l’avesse vista in sua assenza (VI PP 28.09.2016, p. 7, AI 204; “Non so se l’abbia visto prima, dopo o durante la serata ma in mia assenza”).
In occasione dell’interrogatorio finale svoltosi il 23 novembre 2016 l’imputata ha in fine ribadito:
" Io ribadisco quello che ho già detto nei precedenti verbali e cioè che quando il IM 2 mi ha portato la cocaina, assieme a lui c’era anche il IM 3. Era quella sera in cui loro due sono venuti a cena da me. Io però non so se il IM 3 ha visto o non ha visto questa cocaina che il IM 2 mi ha consegnato. (…)
Come ho già detto il IM 3 era seduto sul divano quella sera, quando io sono andata in camera con il IM 2 per nascondere la cocaina. Quando siamo entrati nella mia camera da letto con il sacchetto da nascondere, ho lasciato la porta aperta a metà. Non so cosa il IM 3 ha visto o non ha visto ma lui girava con il IM 2.”
(VI PP 23.11.2016, p. 4 e 5, AI 350).
32. In corso d’inchiesta IM 1 ha quindi ribadito a più riprese che la cocaina le era stata consegnata da IM 2, circa 3 settimane prima dell’arresto, in occasione di una cena a cui era presente anche IM 3, e alla quale lui stesso si era “autoinvitato” unitamente al coimputato.
33. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, la donna ha confermato che circa 3 settimane prima dell’arresto era stata contattata da IM 3, il quale le aveva chiesto di preparargli qualcosa da mangiare, aggiungendo che in precedenza non era mai avvenuto che la chiamasse per “autoinvitarsi” e nemmeno che venisse a cena da lei con amici e senza la compagna (VI DIB 26.01.2017, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In aula l’imputata ha tuttavia effettuato un repentino cambio di versione, affermando per la prima volta che la cocaina non le era stata consegnata in occasione di questa cena a cui era presente anche IM 3, ma tempo prima, quando IM 2 si era presentato a casa sua da solo (VI DIB 26.01.2017, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale: “La consegna di questo sacchetto mi è stata fatta circa 12 giorni prima di questa cena”), allineandosi così alle dichiarazioni di quest’ultimo, che vengono ora esposte.
C) Le dichiarazioni di IM 2
34. IM 2, dopo avere in un primo momento negato ogni addebito (VI PG 31.07.2016, p. 4, allegato 7 al rapporto d’arresto), ha dapprima affermato di avere saputo che IM 1 deteneva la cocaina rinvenuta nel suo appartamento e che in un’occasione, quando la donna gliel’aveva mostrata, aveva pure toccato tale sostanza (VI PG 31.07.2016, p. 5, allegato 7 al rapporto d’arresto; VI PP 01.08.2016, p. 3, AI 13), per poi ammettere, nel verbale di Polizia del 20 settembre 2016, di avere portato lui stesso questa cocaina a IM 1, chiedendole di custodirla:
" (…) circa 3 settimane prima del mio arresto, non sono in grado di essere più preciso sulla data, mentre ero al bar __________ da solo a bere una birra, verso le 19.00, ho incontrato un mio connazionale di __________, mio conoscente.
Questa persona era da diversi anni che non la vedevo. (…)
Mi chiese il mio numero di telefono dicendo che mi avrebbe richiamato senza precisarmi il motivo.
(…) quella sera IM 3 non era presente al bar __________.
(…) trascorsa una settimana da questo primo incontro ho poi ricevuto una chiamata telefonica da questo mio connazionale. Lui mi invitò ad incontrarci al lago a __________ (…). Al telefono mi disse che doveva parlarmi senza tuttavia precisarmi di cosa. Precisò che voleva parlarmi di qualcosa che poteva interessarmi. Io non ho chiesto di preciso di cosa voleva parlarmi e non mi sono fatto pensieri su questo. Io sono quindi venuto a __________ accompagnato da IM 3, con la sua auto. Lui già doveva venire a __________.
(…) gli dissi che dovevo trovarmi con un amico senza precisargli chi, lui non conosce questa persona. Non gli ho nemmeno precisato il motivo, gli ho semplicemente spiegato che un mio amico mi voleva vedere ed io dovevo incontrarlo.
(…) IM 3 non mi chiese nulla, si limitò a darmi un passaggio. (…) Io arrivato a __________ ho camminato sulla riva del lago fin che lo vidi seduto su una panchina, solo. Mi sono quindi seduto con lui ed abbiamo parlato. Dopo i convenevoli, mi chiese come stava la mia famiglia che lui conosce, e poi mi disse che doveva chiedermi un favore, aveva bisogno che io gli custodissi un pacchetto, “tenergli” via quella roba e che mi avrebbe pagato CHF 1000.- per il favore, dandomi in anticipo
CHF 200.-.
(…) io chiesi cosa contenesse il sacchetto e lui mi rispose che al suo interno vi era della cocaina, non mi disse tuttavia quanta ce ne fosse ed io non glielo chiesi.
(…) ho riflettuto sulla mia situazione economica ed ho accettato.
(…) al momento che accettai non ho pensato a dove l’avrei conservato ma in seguito ho pensato di poterla portare a casa di IM 1 a __________. Non so dire come mai decisi di portarla da lei.
(…) in quel periodo, ovvero luglio 2016, io intrattenevo già con IM 1 una relazione, ero già stato a casa sua e sapevo che ci abita con il figlio. (…)
IM 1 (…) si trovava a __________ ed io la raggiunsi a casa senza avvisarla. Ci sono andato la stessa sera in cui ottenni la cocaina, che ricordo essere circa 3 settimane prima del nostro arresto.
(…) la cocaina era all’interno di una borsa nera, così come me la consegnò quella persona.
Giunto a casa della IM 1, non ricordo bene verso che ora ma era tra le 19 e le ore 20, ricordo comunque che era poco tempo da che mi fu consegnata, sono entrato nell’appartamento. Dopo i saluti chiesi a IM 1 il favore di custodirmi la borsa nera.
(…) quando sono giunta dalla IM 1 la cocaina era contenuta nella borsa nera. Nel suo appartamento le chiesi di darmi un sacchetto e lei mi diede un sacchetto bianco. Preciso che era un sacchetto in plastica, quello che mi è stata mostrata dalla polizia in foto nel precedente verbale, contenente la cocaina.
Io ho così aperto la borsa nera e ci trovai all’interno gli ovuli sciolti e li misi nella borsa bianca. Questa operazione l’ho fatta in bagno mentre la IM 1 si trovava in cucina.
(…) gli ovuli li ho messi prima in un sacchetto trasparente, sempre ricevuto dalla IM 1, e poi li riposi nella borsa bianca. Ho poi consegnato il sacchetto alla IM 1 per nasconderla.
(…) le dissi che era cocaina senza precisarle oltre, le chiesi solo di nasconderla.
(…) ho visto che la nascondeva dietro la spalliera del letto, all’interno di un cuscino.
(…) la persona che mi ha consegnato la cocaina non mi ha detto quando sarebbe passata a riprenderla, l’unico accordo è che mi avrebbe chiamato.
(…) io non intendo rivelare la sua identità in quanto se la polizia lo rintraccia avrei problemi con la mia famiglia, temo per la loro incolumità.
(…) è un __________ che risiede in Spagna.”
(VI PG 20.09.2016, p. 3-6, AI 183).
35. L’imputato ha pure riferito che in una circostanza aveva mostrato la cocaina al coimputato IM 3:
" (…) in una circostanza, in casa di IM 1, ho mostrato la cocaina a IM 3. Eravamo li a cena, solo noi tre, almeno mi sembra; questa cena è avvenuta circa due, due settimane e mezzo, la consegna della cocaina. (…)
(…) quando mostrai la cocaina a IM 3, IM 1 si trovava in cucina.”
(VI PG 20.09.2016, p. 6 e 7, AI 183).
In quest’occasione, IM 3 avrebbe pure toccato alcuni ovuli di cocaina:
" Quando gliela mostrai, ne estrai una manciata di ovuli dal sacchetto e gliela mostrai sul palmo della mia mano. Lui la toccò alcuni ovuli dicendomi che per lui era un problema.”
(VI PG 20.09.2016, p. 6, AI 183).
In un verbale successivo IM 2 ha ribadito:
" In occasione di una cena a casa della IM 1, io gli ho (…) mostrato questa cocaina che era stata nascosta nella camera da letto della IM 1. Io ho mostrato la cocaina al IM 3 nel bagno però. (…) Quando IM 3 ha visto la cocaina mi ha detto che per lui era un problema e che doveva stare lontano da questa cosa.
(…) io ho mostrato al IM 3 un pugno di ovuli che tenevo sul palmo della mia mano e lui ne toccò diversi di questi ovuli.”
(VI PP 28.09.2016, p. 6, AI 206).
In sede dibattimentale lo stesso imputato ha in fine affermato:
" (…) in quel momento ho messo la mano nel sacchetto, ho estratto degli ovuli e lui li ha toccati. IM 3 ha toccato anche il sacchetto, soppesandolo.”
(VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
36. Invitato a spiegare le ragioni di questo suo agire, IM 2 in corso d’inchiesta ha dichiarato:
" (…) dopo aver ricevuto la cocaina, io ero sempre nervoso, mi sentivo un peso sullo stomaco e quindi, quella sera che ci trovavamo a cena da IM 1, lo chiamai da parte, in bagno, e gli mostrai la cocaina. Preciso che sono andato dapprima in camera, da solo, chiamai IM 3 in bagno e gliela mostrai. Lui subito, vista la cocaina, mi disse che non voleva avere nulla a che fare con la cocaina, di non parlargliene, che per lui era un problema e doveva starci molto lontano.
(…) necessitavo parlare di questa situazione con qualcuno, avevo un peso dentro e ne ho parlato proprio con IM 3. Non so spiegare perché decisi di mostrargliela, fu un gesto spontaneo, non premeditato.”
(VI PG 20.09.2016, p. 6 e 7, AI 183).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha affermato:
" (…) l’ho fatto perché era la prima volta che mi trovavo coinvolto in una situazione del genere e mi sentivo nervoso, non so bene nemmeno io perché l’ho fatto.”
(VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
37. Se inizialmente, nel verbale di Polizia del 20 settembre 2016, IM 2 aveva affermato di avere chiesto a IM 1 un sacchetto per mettere gli ovuli di cocaina, nel medesimo verbale l’imputato ha poi affermato di avere preso, senza chiederlo alla coimputata, un sacchetto di plastica che si trovava sul divano in soggiorno (VI PG 20.09.2016, p. 8, AI 183).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale ha in fine affermato di non ricordare tale circostanza (VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Non mi ricordo esattamente. Stando in carcere la mente se ne è andata”).
38. Preso atto delle dichiarazioni della coimputata, IM 2 le ha contestate, negando di avere portato la cocaina a casa sua in occasione di una cena alla presenza anche di IM 3:
" La cocaina non l’ho portata a casa della IM 1 la sera della cena con IM 3. La cocaina l’ho lasciata da lei molto prima, non so essere preciso con le date.”
(VI PG 20.09.2016, p. 8, AI 183).
Ciò che ha ribadito nel verbale del 28 settembre 2016 dinanzi al PP, aggiungendo però che in occasione della consegna della cocaina a IM 1 era presente anche la persona che gli aveva fornito lo stupefacente:
" (…) il giorno che ho portato la cocaina dalla IM 1, non è stata una sera in cui noi abbiamo cenato dalla stessa, nel suo appartamento di __________. Sono sicuro di questo. Quando ho portato la cocaina alla IM 1 ero da solo, il IM 3 non c’era. Quel giorno, come me, c’era l’uomo di cui non voglio fare il nome. (…)
Quando io ho portato la cocaina alla IM 1, nel suo appartamento di __________, il IM 3 non c’era e non è stata fatta nessuna cena. È vero che c’è stata una cena con il IM 3 una volta, presso l’abitazione della IM 1 a __________, ma non quella volta in cui io le ho portato la cocaina.”
(VI PP 28.09.2016, p. 4 e 5, AI 206).
Nel medesimo verbale l’imputato ha aggiunto:
" (…) sono solo io il responsabile. IM 3 non sapeva niente di questa storia della cocaina e di questo mio connazionale che ho incontrato a __________ e di cui non ho voluto fare il nome e che mi ha consegnato la cocaina.”
(VI PP 28.09.2016, p. 9, AI 206).
In occasione dell’interrogatorio finale del 25 novembre 2016 l’imputato ha ribadito:
" Quando ho portato la cIM 1 ero da solo. È vero che in seguitIM 1, in cui ha partecipato anche il IM 3, come ho già spiegato nei precedenti verbali.”
(VI PP 25.11.2016, p. 7, AI 355).
In sede dibattimentale IM 2 ha in fine confermato:
" (…) la sera in cui ho consegnato la cocaina a IM 1, ovvero circa 10 giorni prima della cena, mi sono recato da lei da solo, non c’era IM 3.
(…) non si è quindi trattato della sera della cena con IM 3.”
(VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
39. Quanto al motivo per cui il 30 luglio 2016 si sarebbe recato nell’appartamento di IM 1, nel verbale d’arresto IM 2 ha raccontato:
" (…) la sera precedente mi ero recato da solo al domicilio di IM 1, da lei autorizzato. (…) ero partito da __________ unitamente a IM 3 e IM 1. (…)
Quando al bar ho visto passare a piedi il figlio di IM 1 e l’ho seguito poiché quest’ultima mi aveva autorizzato a farlo.
Sono salito nell’appartamento e sono andato nella camera da letto dove avrei dovuto lasciargli un PC portatile che gli avevo proposto in vendita. Di fatto dopo una decina di minuti mi ha telefonato dicendomi che non aveva soldi e quindi ho lasciato l’appartamento portando con me il PC.”
(VI PG 31.07.2016, p. 4 e 5, allegato 7 al rapporto d’arresto, AI 1).
Ciò che ha ribadito anche nel verbale della persona arrestata del 1. agosto 2016 (VI PP 01.08.2016, p. 4, AI 13).
40. Confrontato con le dichiarazioni di __________, secondo cui la sera del 30 luglio 2016 si era recato all’interno dell’appartamento della di lui madre con una borsa che IM 3 gli aveva detto di prelevare dalla sua macchina, IM 2 ha affermato:
" (…) è vero che IM 3 mi ha detto di prendere la borsa dalla macchina, ma era un astuccio porta computer e nello stesso c’era un computer.
(…) il computer era di IM 3, che voleva venderlo alla IM 1.”
(VI PP 01.08.2016, p. 7, AI 13).
Tornando sulla questione in un verbale successivo, l’imputato ha confermato la sua versione dei fatti (VI PG 25.08.2016, p. 7, AI 88), ciò che ha fatto anche dopo essere stato confrontato con le dichiarazioni della coimputata:
" (…) confermo la mia versione e cioè che dovevo portarle un computer con la sua fodera. Si trattava di un computer marca MP (non ricordo bene), non era mio bensì di IM 3.”
(VI PG 25.08.2016, p. 7 e 8, AI 88).
Rispondendo alle domande degli inquirenti, IM 2 è però parso fare un po’ di confusione, affermando dapprima che non era stato IM 3 a dirgli di prendere il PC e portarlo alla coimputata per venderglielo, per poi cambiare subito idea – invitato a spiegare per quale motivo avrebbe deciso di vendere un PC che non era suo a un’altra persona senza che nessuno glielo avesse detto – e affermare:
" (…) effettivamente è stato IM 3 a dirmi di prendere il computer che si trovava nella sua auto e di portarlo a IM 1.”
(VI PG 25.08.2016, p. 8, AI 88).
41. In questo suo verbale l’imputato ha improvvisamente affermato che inizialmente aveva intenzione di dormire nell’appartamento della coimputata, ciò di cui non aveva mai fatto menzione in precedenza:
" Io avevo chiesto a IM 3 le chiavi dell’auto per recuperare la mia valigia, poiché inizialmente volevo rimanere a dormire a casa di IM 1. Ho poi cambiato idea e la valigia l’ho poi riportata in macchina. Dall’auto di IM 3 ho pure preso il computer che volevo portare a IM 1”
(VI PG 25.08.2016, p. 8, AI 88).
42. Interrogato a sapere se il 30 luglio 2016, quando era entrato nell’appartamento di __________, avesse con sé una borsa Nike di colore nero, l’imputato ha risposto negativamente, affermando che:
" (…) no, avevo solo il computer ed una valigia con le rotelle. La borsa del computer era di un colore grigio scuro, mentre la valigia era nera. Non avevo nessuna borsa NIKE.”
(VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
Senonché, dopo avere preso atto delle dichiarazioni di __________, secondo cui era entrato nell’appartamento con una borsa nera di forma cilindrica, presumibilmente di marca Nike, l’imputato ha modificato queste sue dichiarazioni, affermando che non aveva con sé una valigia:
" (…) la borsa non era dalla NIKE ma era quella del computer. Confermo che la borsa del computer l’ho presa dall’auto di IM 3 e che me l’aveva detto lui. La borsa non è quindi quella che descrive __________, io non ho portato nessuna borsa di forma cilindrica e tanto meno della NIKE. Effettivamente, non avevo con me nessuna valigia.”
(VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
43. IM 2 ha pure negato di essersi chiuso a chiave all’interno della camera da letto di IM 1, affermando di avere unicamente accostato la porta (VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
Nel verbale del 20 settembre 2016 – dopo avere avuto modo di prendere atto delle dichiarazioni di IM 1 e IM 3 – l’imputato ha modificato nuovamente la sua versione dei fatti, aggiungendo questa volta che era entrato nell’appartamento della coimputata con i vestiti di ricambio e non menzionando più in alcun modo la questione del PC che avrebbe dovuto venderle:
" (…) sabato 30.07.2016 a casa della IM 1 (…) volevo star lì a dormire. Però non mi sono fermato sia per il comportamento del figlio e perché avevo paura della presenza della cocaina.
(…) sono salito con la con i miei vestiti di ricambio.
(…) confermo che mi sono chiuso in camera, non a chiave, accostando la porta perché intendevo mettere a posto i miei vestiti.”
(VI PP 20.09.2016, p. 7, AI 183).
Interrogato al proposito, IM 2 ha dapprima affermato che la coimputata non l’aveva mai sollecitato di portare via la cocaina (VI PP 20.09.2016, p. 9, AI 183), per poi modificare le sue dichiarazioni una volta preso atto delle affermazioni di lei:
" (…) è vero che IM 1 mi disse di portar via la cocaina da casa sua ma io le rispondevo che dovevo aspettare che la persona mi chiamava.”
(VI PP 20.09.2016, p. 9, AI 183).
44. Se inizialmente aveva affermato che IM 3 gli aveva detto di prendere la borsa del computer dalla macchina, in questo suo verbale l’imputato ha ritrattato le sue precedenti affermazioni, indicando di avere preso dalla macchina la borsa con i suoi vestiti:
" Non è vero che IM 3 mi ha detto di andare in auto a prendere la valigia. Io in auto ho preso la mia borsa dei vestiti. Sono andato in casa con la borsa, non della Nike. In casa però non mi sono cambiato e non ho fatto la doccia. In casa non ho neppure lasciato i vestiti. Non mi sono chiuso a chiave in camera.
(…) avevo accostato la porta per mettere a posto i vestiti ma poi ho cambiato idea.
(…) chiesi la chiave dell’auto a IM 3 e gliela ridiedi solo quando sono sceso dall’appartamento.”
(VI PP 20.09.2016, p. 10, AI 183).
In sede d’interrogatorio dibattimentale IM 2 ha in fine modificato per l’ennesima volta la sua versione dei fatti, affermando di avere portato nell’appartamento la borsa con i suoi vestiti, siccome inizialmente voleva restare lì a dormire, ma avrebbe poi cambiato idea perché non stava bene ed era depresso (VI DIB 26.11.2017, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha fermamente contestato di essere entrato in casa di IM 1, quella sera, per portare della cocaina (VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
D) Le dichiarazioni di __________
47. __________, interrogata l’8 settembre 2016 in merito ai suoi consumi di cocaina, ha riferito di averne acquistati 5/10 grammi da IM 3 nel periodo compreso tra marzo/aprile 2016 e metà luglio 2016:
" (…) io precedentemente, fino al mese di febbraio 2016, ottenevo la cocaina per il mio consumo da cittadini domenicani che abitavano a __________. (…)
Successivamente l’arresto di questi di __________ mi sono trovata senza più fornitori. Ho chiesto un po’ in giro, ho chiesto anche al “__________” e lui mi ha fornito un numero telefonico precisandomi che era l’utenza telefonica di un domenicano che era tornato nel __________. Ho capito che si trattava del IM 3.
(…) il numero me lo ha dato perché io gli dissi che cercavo cocaina ed era quindi chiaro per me che da questa persona c’era la possibilità di ottenerne.
Non so se __________ avesse comperato cocaina da questo domenicano, però ricordo che mi precisò che “era a posto”.
Questo accadeva verso marzo – aprile 2016.
Io ho chiamato il numero fornitomi dal mio amico facendo richiesta di 1 grammo di cocaina. (…)
Mi ha (…) fissato un appuntamento nel piazzale di __________. (…)
Al momento dell’incontro lui subito si è ricordato di me e mi ha consegnato la cocaina contenuta in una plastica trasparente. Ho pagato CHF 80.
Non abbiamo fatto nessuna discussione, ci siamo solo detti “ciao ci vediamo”. (…)
L’ho così richiamato altre volte. Un paio di volte lui è tornato a __________, è venuto anche a casa mia sempre a __________ a farmi la consegna, altre volte invece ci si vedeva in giro a __________.
(…) solitamente le consegne di cocaina me le faceva da solo ma è pure capitato che l’ho incontrato e lui era con un’altra persona, sempre domenicano.
(…) IM 3 è venuto a casa mia 2 volte con questo suo amico. In una di queste circostanze mi ha dato cocaina. Non so se il suo amico si è accorto di questa consegna.
(…) l’ultima volta che ho acquistato la cocaina da _______ è stato verso metà luglio. (…)
Complessivamente nel periodo marzo - aprile metà/ luglio 2016 dal ________ ho acquistato un minimo di 5 grammi ad un massimo di 10 grammi di cocaina, sempre pagata Fr 80 al grammo, sono certa di non aver preso quantitativi superiori a 10 grammi in totale.”
(VI PG 08.09.2016, p. 3 e 4, AI 139).
__________ ha riconosciuto in fotografia IM 2 (allegato C al VI PG __________ 08.09.2016, AI 139) come “il ragazzo domenicano che accompagnava IM 3 e che è venuto con lui a casa mia” (VI PG 08.09.2016, p. 5, AI 139).
48. Sentita nuovamente il 10 ottobre 2016, __________ ha riferito che qualche giorno prima aveva incontrato per strada la compagna di IM 3, la quale le avrebbe detto che quest’ultimo era in prigione per colpa sua e che lei era stata l’unica a dire di avere acquistato da lui (VI PG 10.10.2016, p. 1 e 2, AI 242), aggiungendo che queste dichiarazioni della donna avevano fatto nascere in lei dei sensi di colpa e che:
" È brutto sapere che una persona è in arresto per causa mia, io a IM 3 voglio bene, ma la cocaina me l’ha venduta e non posso mentire su queste cose.”
(VI PG 10.10.2016, p. 2, AI 242)
49. In occasione del confronto con l’imputato tenutosi lo stesso giorno, la donna ha confermato integralmente le dichiarazioni rilasciate nel verbale dell’8 settembre 2016 (VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, AI 241), affermando che:
" Sono molto dispiaciuta per IM 3 perché con me è sempre stato gentile e bravo però è anche vero che la cocaina me l’ha venduta.”
(VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 8, AI 241).
E) Le dichiarazioni di IM 3
50. L’imputato IM 3, dopo avere in un primo momento affermato di non sapere nulla della cocaina rinvenuta presso l’appartamento di IM 1 (VI PG 31.07.2016, allegato 13 al rapporto d’arresto, AI 1; VI PP01.08.2016, AI 10), nel verbale di Polizia del 7 settembre 2016 ha riferito che in un’occasione il coimputato IM 2 gli aveva mostrato la cocaina rinvenuta il giorno dell’arresto nell’appartamento della donna e che in questa occasione aveva toccato sia il sacchetto contenente la sostanza che alcuni ovuli:
" Voglio dire la verità, in pratica voglio precisare che la cocaina che è stata trovata in casa di IM 1 non credo fosse sua in quanto me l’ha mostrata IM 2. (…)
Circa 2 o 3 settimane prima del nostro arresto, io unitamente al IM 2, eravamo venuti a __________, mi sembra fosse un sabato ed io avevo il diritto di visita per il mio figlio __________. IM 2 aveva già una relazione con la IM 1 ed aveva approfittato di un mio passaggio. Dopo aver trascorso, io IM 2 e __________, del tempo al bowling, e dopo aver riportato il bambino da sua madre, con IM 2 siamo andati a casa della IM 1 a cena. (…)
Ad un certo punto IM 2 mi invitò a seguirlo in bagno dove mi mostrò un sacchetto di plastica contenente la cocaina.
(…) non so dove lui ha prelevato questo sacchetto. Non mi risulta che avesse con sé il sacchetto quando siamo partiti da __________, per la precisione quando abbiamo fatto la tratta __________ – __________, lui non aveva nulla con sé.
(…) la cena si è svolta in sala, dove io sono sempre rimasto fin tanto che IM 2 non mi chiamò in bagno.
(…) ho visto degli ovuli, erano tanti ma non so quantificarli. Ad occhio potrei dire che erano almeno 300 – 400 grammi, lo posso dire in quanto IM 2 mi passò il sacchetto ed io l’ho soppesato.
IM 2 mi chiamò in bagno mi disse “guarda cosa ho qua”. Io subito gli risposi di non parlarmi di queste cose in quanto io avevo problemi, inteso che avevo avuto dei precedenti in materia stupefacenti e non potevo ne volevo farmi coinvolgere nuovamente in storie di droga.
(…) il sacchetto trasparente era chiuso con un nodo ed io l’ho aperto per guardare il contenuto anche se ho capito cosa poteva esserci. Ho pure toccato gli ovuli in quanto lui ha estratto una manciata di ovuli ed io li ho toccati mentre lui li aveva in mano, precisandogli che io non volevo sapere nulla di questa storia.”
(VI PG 07.09.2016, p. 3-5, AI 138).
51. Neppure IM 3 è stato in grado di spiegare per quale motivo il coimputato gli avesse mostrato la cocaina:
" (…) non so spiegare per quale motivo IM 2 mi mostrò questa cocaina. Assolutamente non mi ha chiesto nulla in merito, ad esempio di aiutarlo, comunque io non gli ho proprio nemmeno dato la chance di farlo.”
(VI PG 07.09.2016, p. 4, AI 138).
52. Riguardo alla proprietà della sostanza stupefacente, IM 2 gli avrebbe detto che non era sua, né della coimputata, senza però precisare di chi fosse (VI PG 07.09.2016, p. 5, AI 138).
53. Tornando sulla questione in un verbale successivo, l’imputato ha ribadito, in merito all’occasione in cui aveva visto e toccato la cocaina:
" (…) il IM 2 circa tre settimane prima del nostro fermo, mi ha mostrato della cocaina che era nascosta nell’appartamento della IM 1 a __________. Mi ricordo anche che lui mi ha passato il sacchetto dove c’era questa cocaina. IM 2 prese una manciata di ovuli con la sua mano ed io gliene presi alcuni per guardare. Subito però gli dissi che non volevo saperne niente di questa cosa. Quando ho preso in mano questo sacchetto con la cocaina non ho pensato al suo peso. In seguito, quando la Polizia mi ha chiesto quanta sostanza potesse essere, io ho valutato in circa 300/400 grammi di cocaina.”
(VI PP 29.09.2016, p. 4, AI 207).
54. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha in fine ribadito:
" IM 2 mi ha passato il sacchetto, io l’ho preso in mano e lui poi ha tirato fuori una manciata di ovuli. Io ho preso questi ovuli dalla sua mano e poi li ho rimessi nel sacchetto, dicendogli che non volevo saperne niente.”
(VI DIB 26.01.2017, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).
55. Invitato a spiegare il motivo per cui – avendo dichiarato che non voleva avervi niente a che fare – piuttosto che andarsene dal locale avrebbe comunque toccato gli ovuli, l’imputato ha risposto:
" (…) l’ho fatto per restituirgli il sacchetto intero perché non volevo avere niente a che fare. È stata una cosa d’istinto, una cosa veloce.
(…) in quel momento non mi è venuto di ritrarmi per allontanarmi dalla cocaina siccome non volevo avervi nulla a che fare, ma non ho pensato e ho toccato sia il sacchetto che gli ovuli.”
(VI DIB 26.01.2017, p. 16 e 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).
56. L’imputato ha affermato che, terminata la cena durante la quale gli era stata mostrata la cocaina, aveva visto che IM 2 non aveva nulla con sé, oltre al cellulare, e aveva quindi supposto che la cocaina fosse rimasta nell’appartamento della coimputata, nel quale, ha tenuto a precisare, dal momento in cui aveva visto la cocaina, non sarebbe più entrato (VI PG 07.09.2016, p. 5, AI 138; VI PP 29.09.2016, p. 4, AI 207; VI PP 25.11.2016, p. 4, AI 354; VI PP 25.11.2016, p. 8, AI 354).
IM 3 ha pure aggiunto che, vedendo la cocaina, aveva pensato a proposito di IM 2 “che aveva bisogno di soldi e che avesse avviato un traffico di cocaina per questo motivo” (VI PG 07.09.2016, p. 5, AI 138), affermazione che ha poi lo stesso imputato ha tuttavia ritrattato in aula (VI DIB 26.01.2017, p. 17 e 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).
57. L’imputato ha comunque riconosciuto che, pur sapendo della presenza della cocaina, ha poi ancora accompagnato IM 2 presso tale appartamento in almeno 2 occasioni: una prima volta sabato 30 luglio 2016 e poi ancora il giorno successivo, 31 luglio 2016, quando è stato arrestato unitamente ai coimputati.
Al proposito ha tenuto a precisare:
" Io sono un amico di IM 2 e quindi non posso non venire in Svizzera con lui solo perché mi ha fatto vedere della droga. Io venivo con lui in Svizzera, nei bar, per divertirmi un po’.”
(VI PP 29.09.2016, p. 5, AI 207).
58. Con specifico riferimento alla trasferta del 31 luglio 2016 nel verbale d’arresto ha raccontato:
" Oggi sono partito da __________ a bordo del mio veicolo VW Jetta di colore blu scuro targato __________ alle ore 17.00 circa in compagnia dei miei amici IM 4, IM 2 e la fidanzata di IM 2, signora IM 1. Ci siamo diretti senza fermarci in Ticino e più precisamente per recarci a __________ così d’accompagnare IM 2 e IM 1 presso l’appartamento di lei.
Una volta scesi IM 2 e IM 1 sono saliti in appartamento mentre io e IM 4 ci siamo diretti verso il bar __________ in quanto c’erano in atto i festeggiamenti per la “festa del papà dominicana”. (…)
Dal momento che dovevamo tornare a prendere IM 2 non siamo entrati nell’esercizio pubblico; la nostra intenzione era comunque quella di tornarci tutti quanti insieme senza IM 1.
Ci siamo quindi nuovamente diretti verso il domicilio di IM 1 per cercare IM 2. Arrivati all’altezza dell’abitazione in questione, fronte al bar __________, siamo stati fermati da due persone con la pistola.”
(VI PG 31.07.2016, p. 3 e 4, allegato 13 al rapporto d’arresto, AI 1).
Nel verbale della persona arrestata del 1. agosto 2016 l’imputato ha ribadito:
" (…) ieri sono venuto in Svizzera per festeggiare la “festa del papà” dominicana. (…)
Siamo arrivati direttamente da __________ e io mi sono fermato li, sotto l’appartamento di __________ della IM 1. Io e il IM 4 siamo poi andati a fare un giro con l’auto fino al Bar __________, dove c’era la festa e poi siamo ritornati, sempre con l’auto, vicino all’appartamento della IM 1. Ci siamo fermati al Bar __________ che si trova proprio li davanti. Non abbiamo nemmeno fatto a tempo a scendere dall’auto che due uomini ci stavano seguendo a corsa e poi ci hanno fatto fermare, arrestandoci. Abbiamo poi capito che si trattava di due agenti di Polizia.”
(VI PP 01.08.2016, p. 3 e 4, AI 10).
59. In relazione a quanto avvenuto il 30 luglio 2016, IM 3, dopo avere inizialmente asserito, nel verbale d’arresto, che in quell’occasione non si sarebbero recati presso il domicilio della coimputata a __________ (VI PG 31.07.2016, p. 8, allegato 13 al rapporto d’arresto, AI 1), nel verbale della persona arrestata svoltosi il 1. agosto 2016, confrontato con le dichiarazioni di __________ secondo cui quel giorno, a un certo punto, mentre si trovavano al Bar __________, avrebbe detto a IM 2 di andare in macchina a prendere la borsa e poi di salire in casa di IM 1, l’imputato ha dichiarato:
" (…) effettivamente ero al Bar __________ a giocare a biliardo con IM 4. C’era anche il IM 2 al Bar __________ ma si trovava fuori a bere qualche cosa.
(…) non è vero che io in questa circostanza ho detto al IM 2 di andare nella mia auto a prendere la valigia e portarla nell’appartamento della IM 1. È però vero che io ho dato le chiavi della mia auto al IM 2 e poi non so cosa lui ha fatto. Io infatti sono rimasto con il IM 4 al Bar __________ a parlare un po’.
Vorrei aggiungere che, in seguito, il figlio della IM 1 è venuto da me e dal IM 4 a dirci che lui non conosceva questo uomo che era salito in casa di sua madre. Preciso che questa cosa il figlio della IM 1 l’ha detta solo a me perché il IM 4 non lo conosce.
In seguito il IM 2 è sceso dall’appartamento e si è arrabbiato un po’ con la IM 1 dicendole che sarebbe stato meglio se lei avesse detto al figlio che lui sarebbe stato li nell’appartamento.
(…) io ho chiamato la IM 1 al telefono mentre lei era in Italia perché il __________ (figlio della IM 1) mi aveva detto di chiamare sua madre per farsi spiegare se era vero che il IM 2 poteva rimanere a dormire nell’appartamento. Questo poiché la IM 1 non aveva detto niente a suo figlio __________ Io quindi ho passato il mio telefono Samsung al __________ e lui e sua madre hanno parlato. Io non so però se la IM 1 aveva detto che anch’io potevo rimanere a dormire.” (VI PP 01.08.2016, p. 5 e 6, AI 10).
60. Tornando sulla questione in un verbale successivo, anche IM 3 ha aggiunto che il coimputato voleva salire nell’appartamento di IM 1 per cambiarsi i vestiti, ciò che poi però non avrebbe fatto:
" Sabato 30 lui era intenzionato a rimanere da lei a dormire visto che il giorno seguente c’era una festa dominicana. (…)
Quella sera il figlio di IM 1 non lo voleva lasciare salire in casa e ci furono delle telefonate con IM 1 stessa. Alla fine IM 2 nell’appartamento ci salì, penso per potersi cambiare d’abito, ma poi scese dall’appartamento con gli stessi abiti e mi disse che non si fermava più perché il figlio di IM 1 era scocciato.
(…) IM 2 prima di salire nell’appartamento mi chiese la chiave della macchina. Penso che ha recuperato la sua valigia che aveva portato con sé da __________.
(…) si trattava di una borsa di colore scuro, grigio o quasi nero, non molto grande, sono sicuro che non era una valigia con le rotelle. Penso contenesse i suoi vestiti per pernottare da IM 1.
(…) io avevo accompagnato IM 2 a casa della IM 1 dove avrebbe dovuto cambiarsi d’abito ed accordarsi con il figlio per la notte. Poi saremmo usciti per passare la serata assieme. A fine serata, il progetto era che lui avrebbe pernottato a casa di IM 1. Alla fine è comunque rientrato in Italia con me.
(…) fu IM 2 a dirmi che doveva andare a parlare con il ragazzo per dirgli che sarebbe tornato a dormire a casa di IM 1. Il fatto che lui doveva cambiarsi l’ho supposto io quando mi ha chiesto la chiave della macchina.
Quando siamo tornati a __________ ho poi visto che IM 2 aveva riportato la sua borsa nella mia macchina.
(…) la borsa non era della Nike in quanto io non ho visto alcun marchio di questa ditta. Non corrisponde al vero che fui io a dire a IM 2 di prendere la borsa dalla macchina, fu lui che mi disse di dargli le chiavi per prendere la borsa.”
(VI PG 07.09.2016, p. 6 e 7, AI 138).
61. L’imputato ha negato di avere detto al coimputato di vendere un computer a IM 1 per suo conto (VI PG 07.09.2016, p. 6 e 7, AI 138).
Se inizialmente aveva affermato che IM 2 non gli aveva detto che voleva cambiarsi i vestiti, ma questa era stata una sua supposizione, dal momento che aveva recuperato la valigia in macchina, in occasione dell’interrogatorio del 29 settembre 2016 l’imputato ha affermato che “lui mi aveva detto che doveva dormire li e che doveva cambiarsi i vestiti. (…) IM 2 mi aveva chiesto le chiavi dell’auto perché doveva prendere la valigia dei vestiti” (VI PP 29.09.2016, p. 5, AI 207).
62. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale IM 3 ha continuato a contestare le dichiarazioni di __________, secondo cui avrebbe detto al coimputato di prendere una borsa dall’automobile, così come pure quelle iniziali di IM 2, secondo cui gli avrebbe detto di portare nell’appartamento un PC che voleva vendere a IM 1, affermando che il 30 luglio 2016 “IM 2 doveva andare lì per cambiarsi o per rimanere lì”, senza essere però in grado di ricordare bene quale delle due, e gli avrebbe quindi chiesto la chiave dell’auto, al che lui avrebbe “pensato che gli servisse la chiave per prendere la valigia” (VI DIB 26.01.2017, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).
63. IM 3 ha sempre affermato di non sapere come fosse arrivata la cocaina nell’appartamento della coimputata e di non avere avuto alcun ruolo in questa faccenda (VI PP 01.08.2016, p. 5, AI 10; VI PG 07.09.2016, p. 8 e 11, AI 138).
64. Quanto alle dichiarazioni di __________, secondo cui le avrebbe alienato, nel periodo compreso tra marzo/aprile 2016 e metà luglio 2016, 5/10 grammi di cocaina, l’imputato le ha fermamente contestate, asserendo di non avere mai venduto cocaina alla donna (VI PG 07.09.2016, p. 10 e 11, AI 138; VI PP 29.09.2016, p. 7, AI 207; VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 4, AI 241; VI PP 25.11.2016, p. 7, AI 354).
A questo proposito va detto che IM 3 ha inizialmente affermato che __________ non gli avrebbe mai chiesto della cocaina, indicando di avere avuto contatti telefonici con lei e di essersi recato a casa sua, siccome con lei aveva una relazione (VI PG 07.09.2016, p. 10 e 11, AI 138), salvo poi affermare, nei verbali successivi, che la donna gli aveva sì chiesto se poteva procurarle della cocaina, ma lui non avrebbe dato seguito alla sua richiesta (VI PP 29.09.2016, p. 7, AI 207; VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 4, AI 241: “Ammetto che __________ mi ha fatto richiesta di cocaina in due o tre occasioni, mentre eravamo a casa sua. (…) io a __________, alla sua richiesta di cocaina, le ho risposto che non avevo cocaina. Quindi lei mi invitò comunque a procurargliene, inteso ad andare a cercare qualcuno che potesse soddisfare la sua richiesta. Io le ho comunque risposto che non facevo più quelle cose.”), continuando ad affermare che gli incontri con lei erano dovuti alla loro relazione sentimentale (VI PP 29.09.2016, p. 7, AI 207; VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 4, AI 241).
65. A confronto con __________, l’imputato ha aggiunto di essersi recato a casa della donna in alcune occasioni, unitamente al coimputato IM 2, anche allo scopo di fumare insieme marijuana:
" (…) confermo di essermi recato in un paio di occasioni a casa di __________ ma era per andare a bere qualcosa con lei e per fumare canapa.
(…) due volte ci sono andato con il IM 2 e la nostra visita alla __________ era proprio per fumare canapa che sapevo che lei possedeva in quanto me lo aveva detto in occasione della prima mia visita a casa sua.”
(VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 3, AI 241).
66. Invitato a spiegare per quale motivo la donna dovrebbe dichiarare il falso, IM 3 ha ipotizzato:
" Non so dirlo, posso solo dire che io avevo una piccola relazione con lei e penso che lei l’abbia presa molto seriamente, mi mandava dei messaggi chiedendomi se potevo andare a casa sua, si trattava di messaggi d’amore, che la Polizia ha letto. Quindi probabilmente era gelosa o arrabbiata con me.”
(VI DIB 26.01.2017, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).
67. L’imputato IM 2, interrogato al proposito, ha dichiarato di avere accompagnato IM 3 in 2 occasioni presso il domicilio di __________, siccome i due avevano una relazione d’amore, e che in quelle occasioni avrebbero fumato e bevuto, ma non avrebbe visto della cocaina (VI DIB 26.01.2017, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).
F) Riscontri oggettivi
68. Quanto ai riscontri oggettivi, va detto innanzitutto che sul sacchetto di plastica contenente gli ovuli di cocaina sequestrati presso il domicilio di IM 1 è stata rinvenuta una traccia di contatto compatibile con il profilo DNA di IM 3 (perizia di analisi 17.11.2016, allegato 50 al rapporto d’inchiesta, AI 345).
Confrontato con tale riscontro in occasione dell’interrogatorio finale, l’imputato si è così espresso al proposito:
" Può darsi che io abbia toccato la cocaina, ma io non ho niente a che vedere con questa cosa.”
(VI PP 25.11.2016, p. 4, AI 354).
69. Dalla perizia d’analisi del 17 novembre 2016 risulta inoltre che sul sacchetto contenente gli ovuli di cocaina sequestrati sono state pure rinvenute tracce biologiche compatibili con il DNA di __________, cittadino __________ con precedenti penali per traffico di cocaina, che era stato incarcerato presso il penitenziario cantonale nello stesso periodo in cui vi era detenuto anche IM 3 (perizia di analisi 17.11.2016, allegato 50 al rapporto d’inchiesta, AI 345), circostanza che l’imputato non ha saputo spiegare (VI DIB 26.01.2017, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).
70. Oltre a ciò, emerge dalle carte processuali che il 29 aprile 2016, in occasione di un controllo esperito dalla Polizia comunale, IM 3, a __________, è stato trovato in possesso di denaro contante (CHF 1'240.00 e EUR 100.00), di una bilancia e di diversi sacchettini per alimenti, e questo dopo avere fatto salire a bordo del suo autoveicolo __________, noto consumatore di cocaina, il quale lo aveva salutato dicendo “ci vediamo martedì per i soldi” (AI 219), ritenuto che quest’ultimo ha affermato che nel corso del mese di marzo/aprile 2016 l’imputato gli aveva confermato che, a volte, disponeva ancora di cocaina e pertanto gli aveva fornito il suo recapito telefonico qualora ne avesse voluta e che in quell’occasione l’operazione non era andata in porto unicamente perché lui non disponeva di denaro (VI PG 22.09.2016, AI 189).
71. In merito a tale aspetto, IM 3 nel verbale del 29 settembre 2016 si è così espresso:
" Si è vero che alcuni mesi fa sono stato controllato e che mi hanno trovato questa bilancia, che però era in un sacchetto insieme a del cibo. Preciso che si trattava di una bilancia per pesare gli alimenti. I sacchettini che avevo erano dei sacchettini arrotolati che servono per congelare il cibo.”
(VI PP 29.09.2016, p. 9, AI 207).
In occasione del verbale dibattimentale l’imputato ha affermato:
" Loro hanno menzionato solamente i sacchetti e la bilancia, a in realtà erano in un sacco con anche riso e banane, era una bilancia di casa. I soldi erano perché io dovevo stare qua siccome in quel periodo operavano mio figlio e inoltre servivano per comprare i vestiti.”
(VI DIB 26.01.2017, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).
72. Agli atti risulta poi una conversazione telefonica tra IM 2 e la sua ex moglie, nella quale lui le dice che ora vive in Italia e che con IM 3 tutti i giorni viene in Svizzera con un automobile privata, facendo 40 minuti di trasferta, specificando che vivono in Italia, ma lavorano in Svizzera (allegato al rapporto d’inchiesta, AI 345).
Al proposito IM 2 ha spiegato:
" Io alla mia ex moglie ho detto queste cose, ma non era così. Io dicevo queste cose così, tanto per dire. Io con il IM 3 in Svizzera venivo solo ogni tanto, nel fine settimana per bere qualcosa.”
(VI PP 28.09.2016, p. 9, AI 206).
IM 3, dal canto suo, ha affermato:
" Sicuramente lui avrà detto questo alla sua ex moglie ma avrà mentito. La ex moglie del IM 2 è una donna più anziana di lui e che lo manteneva. Magari le avrà detto questa bugie cosÌ, tanto per dirle che faceva qualcosa.”
(VI PP 29.09.2016, p. 6, AI 207).
73. Nell’incarto figura inoltre una conversazione del 15 luglio 2016 intercorsa tra IM 2 con tale “__________”, che l’imputato ha dichiarato essere un cittadino dominicano di nome __________, nella quale IM 2 dice ad “__________” di essere venuto apposta in Italia per fare qualcosa di illegale e indica IM 3 come la persona con cui fa cose illegali (allegato B al VI PG IM 2 20.09.2016, AI 183).
IM 2 si è così espresso al proposito:
" (…) __________ non conosce IM 3. (…)
Non sono venuto in Italia per fare cose illegali.”
(VI PG IM 2 20.09.2016, p. 11, AI 183).
74. Agli atti figurano inoltre:
- una conversazione del 12 giugno 2016 in cui tale __________ dice a IM 3: “Tu lo sai che domani vado su a __________ a prendere quello che sai tu” (allegato doc. 7 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione intercorsa il 16 giugno 2016 tra IM 2 e IM 3, in cui quest’ultimo dice: “Dille che sto aspettando che esca la ragazza. Spero non l’abbiano fermata. Aspetto anche la valigia” (allegato doc. 3 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione fra tale __________ e IM 2 del 1. luglio 2016, in cui si parla di fotocamere e quest’ultimo dice: “ma IM 3 lo sa che lei è già uscita per venire qua. Ma ha portato una o due delle mie fotocamere? (…) socio immagino che lei sia arrivata. Lei arrivata alle dieci e dieci. È già andata ed ha lasciato le valigie. Hai parlato di questo con IM 3 stamattina per quella cosa. (…) cazzo socio stavamo aspettando questa fotocamera questa mattina per fare questa foto. Siamo messi male. Noi siamo messi male non abbiamo fotocamera per fare le foto e siamo veramente messi male. (…) Lei non è di li, è la prima volta hai capito, cazzo. (…) dovevi chiederle prima. Lo sai che adesso siamo a secco secco secco non abbiamo niente. (...) cazzo, __________, ma non è che tu trovi qualcuno che ci porti quella fotocamera questa settimana. Una persona, guarda. Uno deve cercare qualcuno che ci porti assolutamente quella fotocamera” (allegato doc. 8 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione dell’8 luglio 2016 tra IM 2 e tale “__________”, in cui quest’ultimo dice: “Vediamo questa settimana. Quando la IM 3 si alza vediamo se riesco a uscire così parliamo di qualche cosa. (…) Sto pensando per la settimana prossima. Dipende da quello che ho parlato con IM 3 se riesco ad andare” (allegato doc. 9 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una comunicazione WhatsApp intercorsa il 18 luglio 2016 tra tale “__________” e IM 2, in cui quest’ultimo dice “Sto aspettando che IM 3 mi telefoni, sto aspettando una cosina. Chi mi chiami, perché la gente mi sta chiamando. Tu lo sai che questo è come una catena” (allegato doc. 5 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione del 24 luglio 2016 tra IM 2, IM 3 e tale “__________”, in cui il primo tranquillizza il secondo in merito a un viaggio, dicendogli “fratello è IM 3 che ti parla. Mi hanno detto che è andato tutto bene. Vedi che si può andare e venire come ti pare, ma tu non potevi andare in giro, ancora” e IM 2 gli dice “Qua invece almeno si guadagna qualche cosa per vivere. Io ho visto come è l’ambiente” e __________ gli risponde “grazie e ringrazia IM 3 per tutto” (allegato doc. 10 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263).
75. Invitati a prendere posizione su tali elementi agli atti, IM 3 e IM 2 hanno asserito che non si trattava in nessun caso di conversazioni legate alla cocaina, senza tuttavia essere in grado di spiegare in maniera plausibile a cosa si riferissero (VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263; VI PP IM 2 27.10.2016, AI 288; VI DIB 26.01.2017, p. 13, 14, 19 e 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).
76. In fine, dall’analisi dei tabulati retroattivi di un’utenza in uso a IM 3 (__________) sono emersi numerosi contatti sia in entrata che in uscita con l’utenza in uso a __________. Nello specifico sono risultati, nel periodo 4 aprile 2016 – 31 luglio 2016, complessivi 357 contatti (191 in entrata e 166 in uscita) con l’utenza 078 719 34 46 in uso alla donna (VI PG __________ 08.09.2016, p. 4, AI 139).
IM 3 si è così espresso al proposito:
" È vero che io ho avuto questi contatti telefonici con la __________ ma solo per la nostra relazione sentimentale.”
(VI PP 29.09.2016, p. 8, AI 207).
77. Giova osservare che gli inquirenti non hanno potuto esaminare la memoria del cellulare di IM 3 siccome l’imputato, a suo dire, non ricordava il codice di sblocco.
2) In diritto
78. L'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro possiede, detiene e deposita stupefacenti.
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di possedere, detenere e depositare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
79. Soggettivamente, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o
indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
80. Per quanto attiene all’aggravante della banda, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la nozione di “banda” deve essere interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo di quello in caso di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).
Il testo dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che l’autore deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che l’autore sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale; non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può trattarsi anche di un subordinato. L’idea di esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 93-96).
L’associazione alla banda può essere espressa o tacita.
81. Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, l’associazione ad una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza personale ai sensi dell’art. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
In pratica, l’accusato rivela le sue intenzioni e l’esistenza di una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
82. Per quanto attiene all’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup, come nel caso del furto, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (DTF 129 IV 191 consid. 3.1.2, 254 consid. 2.1; 117 IV 65 consid. 2a).
La “cifra d’affari” è il reddito lordo realizzato con il traffico, mentre il “guadagno” è l’utile netto ottenuto (DTF 129 IV 255 consid. 2.2; 117 IV 65 consid. 2a).
Per stabilire se la cifra d’affari o il guadagno è importante, bisogna fissare una soglia più elevata per la cifra d’affari rispetto al guadagno, eccezion fatta per il caso in cui vi siano delle spese d’acquisto non trascurabili (DTF 117 IV 66 consid. 2a). La cifra d’affari è in ogni caso grossa quando supera la soglia dei CHF 100'000.00 (DTF 117 IV 66 consid. 2b; 129 IV 192 consid. 3.1.3; 122 IV 216 s. consid. d; FF 2006 p. 8179). Quanto al guadagno, deve essere considerato considerevole quando raggiunge la soglia dei CHF 10'000.00 (DTF 129 IV 255 consid. 2.2, ripresa in FF 2006 p. 8179).
Il tentativo di realizzare l’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup non è concepibile (DTF 129 IV 195 consid. 3.3).
83. Secondo costante giurisprudenza, quando vi è un motivo che rende l’infrazione aggravata, il quadro edittale si sposta verso l’alto e non può essere aumentato ulteriormente a seguito della presenza di un altro motivo che giustifica l’applicazione di un’altra aggravante (DTF 120 IV 133 consid. c/aa; 112 IV 114 consid. c). Nel caso in cui il giudice abbia constatato un motivo per il quale la fattispecie deve essere qualificata come grave, non deve quindi esaminare se esiste un altro motivo per un’altra aggravante, essendo la questione senza pertinenza (DTF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 267 s., consid. c; 120 IV 333 consid. c/aa).
3) Convincimento della Corte
84. Nella fattispecie va premesso che la ricostruzione dei fatti non è evidentemente stata agevole, viste le diverse versioni fornite dai coimputati, le loro reticenze e l’evidente connivenza che li lega.
Pacifico, per esempio, che IM 1 ha tentato in ogni modo di proteggere gli altri e soprattutto IM 3 e ciò in ragione degli evidenti vincoli di parentela, posto come l’imputato è il compagno della di lei nipote. Basterà al proposito evidenziare che in prima battuta la donna si era addirittura assunta da sola la responsabilità dell’intera vicenda, giungendo a dichiarare di aver personalmente importato la cocaina dalla __________.
Ancora in sede dibattimentale, ritrattando le sue numerose dichiarazioni secondo cui la cocaina le sarebbe stata consegnata la sera in cui IM 3 si era autoinvitato a cena da lei, IM 1 non ha esitato a peggiorare la propria posizione processuale pur di tentare di distanziare ulteriormente il coimputato dalla questione della cocaina rinvenuta nel suo appartamento, affermando per la prima volta che la sostanza le era stata consegnata quando lui neppure era presente.
85. Analogamente, IM 2, persona con importanti debiti nei confronti di IM 3, aveva pure motivi per non coinvolgere il coimputato nella vicenda, giungendo ad assumersene la responsabilità.
86. Per quanto attiene a IM 4, giunto a __________ solo pochi giorni prima dell’arresto, si tratta verosimilmente della persona che disponeva di meno informazioni utili a ricostruire l’esatto svolgimento dei fatti. Posto il coinvolgimento di IM 4 – da egli stesso ammesso – in relazione all’avvio di un traffico di cocaina e che, sulla base dei messaggi agli atti, emerge che la persona di contatto in Ticino era proprio IM 3, pure le di lui dichiarazioni appaiono comunque strumentali a non peggiorare (se non altro) la propria posizione processuale, giungendo, per esempio, ad affermare di aver conosciuto il coimputato a __________ quando, in realtà, si conoscevano sin da piccoli (cfr. AI 209).
Si ricorderà ad ogni buon conto che IM 4 ha dichiarato (salvo poi ritrattare) che: “mi sembra di ricordare che io ho toccato questa cocaina mentre si trovava nell’automobile del IM 3. Io però ero molto ubriaco e quindi non posso essere sicuro di questo. Mi sembra però di ricordare che questa cocaina l’ho toccata quando eravamo già a __________, ma non mi ricordo i dettagli. (…) secondo me l’ho toccata dopo che ci siamo fermati presso l’appartamento della IM 1” (di cui ad AI 209, p. 7).
87. Quanto all’imputato, egli è stato giustamente descritto come “sfuggevole” dalla pubblica accusa: IM 3, di fatto, ha fornito dichiarazioni contraddittorie, tentando di defilarsi dall’intera vicenda.
88. Fatte queste premesse, la Corte, dopo aver attentamente soppesato gli elementi emergenti dalle tavole processuali, ha accertato al di là di ogni possibile dubbio, le responsabilità di IM 3.
In particolare, risulta incontestato che IM 3 si è sostanzialmente “autoinvitato” a cena presso IM 1, alla presenza di IM 2, cosa che – come indicato da IM 1 – non era mai successa prima.
Proprio quella sera, ovvero alcune settimane prima dell’arresto (circa 2 in AI 178; circa 3 in AI 204), come costantemente dichiarato da IM 1 in corso d’inchiesta (salvo poi ritrattare in sede dibattimentale), la cocaina è stata portata nell’appartamento.
Si dirà, in punto alla citata ritrattazione, che ancora durante l’interrogatorio da parte del Presidente, la padrona di casa ha confermato le precedenti affermazioni secondo cui IM 2 è giunto presso l’appartamento con una borsa nera e le ha poi chiesto di seguirla in bagno dove le ha mostrato il sacchetto di plastica chiedendole di custodirlo (cfr. VI DIB p. 7). Solo alla domanda successiva, per la prima volta nel corso del procedimento, IM 1 ha affermato che ciò sarebbe accaduto non durante la cena, bensì “circa 12 giorni prima di questa cena” (cfr. VI DIB p. 7).
Giova al proposito rilevare che tale ritrattazione non appare credibile. Di fatto, l’imputata non ha mai menzionato, oltre alla cena, altre circostanze in cui nell’appartamento si sarebbero trovati simultaneamente IM 2 e IM 3. L’episodio non poteva quindi per lei essere frainteso. Peraltro, nei verbali resi durante la procedura preliminare, appare chiaro che nel momento in cui è stata mostrata la cocaina, IM 3 era presente in casa, circostanza descritta con dovizia di particolari. Se davvero IM 1 si fosse confusa, ciò le sarebbe apparso chiaro già durante i primi verbali e non certo durante l’interrogatorio dibattimentale. In realtà, tale cambiamento di versione appare essere unicamente finalizzato ad aderire a quanto affermato dai coimputati e, in particolare, a voler proteggere IM 3 distanziandolo ancor maggiormente dallo stupefacente, giungendo così ad affermare che egli neppure era in casa quando la cocaina le è stata consegnata.
La consegna dello stupefacente la sera della cena appare del resto logica, nella misura in cui, entrati in possesso di un cospicuo quantitativo di cocaina e risiedendo tutti i coimputati in Italia, gli stessi necessitavano di un luogo sicuro in cui lasciare la sostanza così da evitare di doverla trasportare ripetutamente attraverso il valico doganale. In tale contesto, l’appartamento di IM 1 rappresentava la soluzione ideale. Di lì la necessità di poter guadagnare l’accesso all’appartamento con il pretesto della cena.
Considerato che, a dire degli imputati, tra IM 1 e IM 2 vi era una relazione sentimentale, mal si comprende perché sarebbe dovuto essere IM 3 a chiedere a IM 1 di essere ospitato a cena e non, piuttosto, il di lei “fidanzato”. Anche al proposito non ci si può esimere dal rilevare che sarebbe stato lo stesso IM 3 a presentare IM 1 a IM 2 e che l’esistenza o meno di detta relazione è quanto meno nebulosa. Si ricorderà al proposito che il figlio della donna ne era all’oscuro e che lo stesso IM 2 ha dichiarato di aver conosciuto IM 1 circa 2 mesi prima dell’arresto puntualizzando che: “in questo due mesi non l’ho frequentata molto, ci si vedeva ogni tanto, eravamo amici, ma io non ero innamorato di lei.” (AI 88 p. 6)
89. Risulta poi del tutto privo di logica il fatto che IM 2, anche a prescindere dal momento in cui la cocaina è giunta nell’appartamento, l’abbia mostrata, senza particolari ragioni, a IM 3.
Non ci si dilungherà sulle ragioni alla base del cambiamento di versione fatto da IM 2 e da IM 3, in fine convergenti su tale circostanza: i numerosi provvedimenti disciplinari assunti dalle strutture carcerarie attestano chiaramente la possibile collusione. Significativa al proposito è la tempistica dei verbali con cui le versioni si sono allineate (dapprima IM 3 il 7 settembre 2016 e meno di due settimane dopo, ovvero il 20 settembre 2016, IM 2).
Risulta essere inoltre del tutto illogico che una persona che dice di volersi distanziare dalla cocaina, confrontata a qualcuno che – senza plausibile motivo – gliene mostra un sacchetto, non solo soppesi il sacchetto, ma prenda anche qualche ovulo in mano. Ciò è altrettanto inverosimile se si considera che IM 3, visti anche i suoi trascorsi, non aveva certo bisogno di toccare gli ovuli per rendersi conto che si trattava di stupefacente.
È in fine altrettanto inverosimile che egli non si sia arrabbiato nei confronti di qualcuno che rischiava di mettere in difficoltà la zia della sua compagna, oltre che sé stesso. Non solo IM 3 non si è arrabbiato, ma ha continuato ad accompagnare IM 2 presso l’abitazione, dove sapeva che vi era la cocaina, ciò che, già di per sé, lo renderebbe quanto meno complice del coimputato.
In realtà, l’episodio riferito dai due imputati appare del tutto strumentale al tentare di spiegare il motivo per cui sarebbero state trovate tracce biologiche riconducibili a IM 3 sugli ovuli e/o sui relativi involucri. Egli, perfettamente consapevole delle verifiche che gli inquirenti avrebbero posto in essere, ha quindi tentato di giocare d’anticipo, menzionando l’improbabile (e altrimenti immotivata) palpazione del sacchetto e degli ovuli. Sennonché, unicamente sul sacchetto sono state trovate tracce a lui riconducibili, dimostrando ulteriormente la scarsa credibilità del suo racconto.
Giova peraltro ribadire come IM 1, malgrado le dimensioni modeste dell’appartamento, non ha notato i due coimputati assentarsi insieme per recarsi in bagno.
90. In realtà, emerge dagli atti che IM 3 aveva un evidente interesse in quanto si trovava nell’appartamento. Di fatto, egli è tornato nelle adiacenze dello stesso, accompagnando IM 2 sia il 30 che il 31 luglio 2016.
Come già indicato, in tali circostanze, anche volendo ritenere la di lui versione, egli sapeva che IM 2 deteneva quello che lui aveva stimato essere circa 300/400 grammi di cocaina.
Non si comprende peraltro perché IM 2 avrebbe dovuto recarsi – se non proprio in ragione della cocaina presente – presso l’abitazione di IM 1. In particolare, non vi era alcun motivo per cui il primo avrebbe dovuto fare la trasferta a __________ per incontrare la compagna, considerato che i due si vedevano in Italia dove entrambi vivevano.
Significativo, in punto all’interesse di IM 3 risulta essere il fatto che è stato lui a dire a IM 2 di portare la valigia/borsa in casa. Tale circostanza, seppur smentita da IM 3, è stata confermata dal figlio dell’imputata __________ e, in sede d’inchiesta, da IM 2. Si dirà che quest’ultimo ha poi ritrattato tale affermazione, sostenendo anche durante l’interrogatorio dibattimentale che ciò non sarebbe avvenuto (cfr. VI DIB p. 12). Ancora una volta, il tentativo di proteggere IM 3 appare evidente.
Anche in merito al motivo per cui IM 2 avrebbe dovuto recarsi nella camera da letto (dove si trovava la cocaina), le spiegazioni fornite dai protagonisti sono del tutto incoerenti e prive di logica. Una su tutte l’affermazione resa in sede dibattimentale da IM 2 secondo cui: “Quel giorno sarei dovuto rimanere nel suo appartamento, ma poi non sono rimasto perché non stavo bene, ero depresso” (VI DIB p. 12).
Confrontati al fatto che __________ non intendeva lasciar entrare in casa IM 2, è ancora stato IM 3 a parlare telefonicamente con la donna finché intercedesse presso il figlio in modo che autorizzasse l’amico ad entrare. Al proposito si osserva che non si comprende perché ad interloquire con IM 1 è stato IM 3 e non direttamente IM 2, asseritamente fidanzato della donna.
91. Il fatto che malgrado la precedente condanna IM 3 non si fosse distanziato dal mondo degli stupefacenti emerge peraltro dalla testimonianza di __________, la quale ha dichiarato di avere acquistato da lui cocaina.
Al proposito si impone di rilevare che la Corte non ha creduto alle dichiarazioni di IM 3 e di IM 2, le quali appaiono tra loro discordanti.
Le dichiarazioni della teste sono risultate del tutto credibili e disinteressate (già solo in ragione del fatto che hanno implicato l’apertura di un procedimento per contravvenzione alla LStup) e sono pure state mantenute a confronto con l’imputato, malgrado l’avvicinamento da parte della compagna di IM 3, ovvero __________.
Peraltro, pure __________ ha riferito di non aver potuto concludere l’acquisto di stupefacenti da IM 3 unicamente perché non disponeva di sufficiente denaro.
92. Anche i molteplici messaggi agli atti testimoniano il pieno coinvolgimento di IM 3 nell’ambito degli stupefacenti. Tra questi si citeranno i seguenti:
Conversazione IM 2 e IM 3 del 16 giugno 2016: “IM 3: (…) dille che sto aspettando che esca la ragazza. Spero non l’abbiano fermata. Aspetto anche la valigia”. Al proposito, si osserva che la spiegazione fornita dall’imputato in sede dibattimentale non appare credibile, ritenuto che se la ragazza fosse stata fermata per un normale controllo non si giustificherebbero particolari timori.
Conversazione tra __________ e IM 2 il 1 luglio 2016: “IM 2: ma IM 3 lo sa che lei è già uscita per venire qua. Ma ha portato una o due delle mie fotocamere? (…) socio immagino che lei sia arrivata. Lei arrivata alle dieci e dieci. E’ già andata ed ha lasciato le valigie. Hai parlato di questo con IM 3 stamattina per quella cosa. (…) cazzo socio stavamo aspettando questa fotocamera questa mattina per fare questa foto. Siamo messi male. Noi siamo messi male non abbiamo fotocamera per fare le foto e siamo veramente messi male. (…) Lei non è di li, è la prima volta hai capito, cazzo. (…) dovevi chiederle prima. Lo sai che adesso siamo a secco secco secco non abbiamo niente. (...) cazzo, __________, ma non è che tu trovi qualcuno che ci porti quella fotocamera questa settimana. Una persona, guarda. Uno deve cercare qualcuno che ci porti assolutamente quella fotocamera”. Al proposito si dirà che la Corte non ha creduto che le “fotocamere” fossero effettivamente apparecchi da presa. Dalla semplice lettura dei relativi messaggi emerge infatti che tali conversazioni non potevano che riferirsi a sostanza stupefacente, sostanza che all’inizio del mese di luglio 2016 scarseggiava, tanto da essere – per usare le parole degli imputati – “a secco”.
Conversazione tra IM 2 e __________ del 7 luglio 2016: “__________: (…) dipende da quello che ho parlato con IM 3 se riesco ad andare; IM 2: siamo asciutti asciutti, siamo fermi e non abbiamo niente. Capisci?”.
Conversazione tra IM 2 e __________ il 18 luglio 2016: “sto aspettando che IM 3 mi richiami”; “dimmi, dai, cosa c’è? Dimmi”; “fratello sono qui a casa. Sto aspettando che IM 3 mi telefoni, sto aspettando una cosina. Chi mi chiami, perché la gente mi sta chiamando. Tu lo sai che questo è come una catena”.
Conversazione tra IM 2 e __________ del 24 luglio 2016: “IM 2: fratello è IM 3 che ti parla. Mi hanno detto che è andato tutto bene. Vedi che si può andare e venire come ti pare, ma tu non potevi andare in giro, ancora”, alla quale l’imputato non ha saputo dare spiegazioni.
Conversazione tra IM 4 e __________ del 30 luglio 2016: “Siamo a 55 minuti dalla Svizzera della parte lavorano loro. IM 3 transita da una via dove non c’è nessuno. Si attraversa ed in 1 ora si sbriga tutto. Dopo uno conosce gente qua e là e si lasciano “porzioni”. La gente che è lì coi soldi (che pagano subito) gli diamo “incomprensibile” mentre che quelli che vogliono a credito gli diamo “quella mischiata”. Per vendere al dettaglio non ci sono controlli. Bisogna avere tempo. Ho detto a IM 3 che io vado là. Devo aspettare che mio figlio se ne vada e IM 3 mi ha detto di venire che c’è un appartamento e se voglio ne prendiamo un altro e lo paghiamo in 2. IM 3 vuole che io mi fermi qui con un lavoro, tranquillo senza problemi. Che uno in 15/20 giorni lo può ritirare senza fretta tranquillamente ed andare i meno tempo. Che a me non piace parlare al telefono. Non voglio che mi chiamino al cellulare perché sai cosa sto facendo. Non voglio essere disturbato. La zona dove abito mi è piaciuta un casino perché è super tranquilla. La zona è in Italia vicino alla Svizzera, 25 minuti. Si passa da un posto “morto” che si attraversa senza problema. Loro sono dj, sono tranquilli e conoscono i posti e quando uno gira con queste persone si può sistemare lì. Si prende mezzo e lo si può vendere originale e l’altro mezzo lo si può vendere “mischiata”. Qua si fanno come niente tanti soldi. Che uno può prendere una cameretta dove riuniamo 10 e poi gli portiamo 10 così si guadagna 20'000 pesos in 15 giorni. È una cosa molto buona”, alla quale IM 3 non ha saputo dare spiegazione.
Più in generale, dalla lettura dei messaggi scambiati tra i vari coimputati, emerge a caratteri cubitali il pieno coinvolgimento di IM 3 in affari concernenti gli stupefacenti e non certo con un ruolo marginale, bensì sia a titolo personale, sia quale contatto per attività legate al narcotraffico presenti e in divenire.
Giova al proposito ricordare le dichiarazioni di IM 4 di cui ad AI 209, p. 6 (poi ritrattate), secondo cui “tra me e il IM 3 ci sono state tutte queste discussioni in relazione al traffico di cocaina tra l’Italia e la Svizzera, ma contesto di essere stato io a trasportare questo mezzo chilo di cocaina che è stato trovato nell’appartamento della IM 1 a __________”.
93. Ulteriore elemento da considerare è poi il tenore di vita di IM 3, difficile da giustificare per una persona senza attività. Al proposito si osserva che egli inviava denaro a Santo Domingo per il mantenimento della figlia ed è pure stato trovato in possesso di una cospicua somma denaro, ovvero CHF 1'240.00, in occasione di un controllo di Polizia, circostanza in cui deteneva pure una bilancia e sacchetti di plastica.
94. Si dirà, poi che – come già accennato – sul sacchetto contenente la cocaina sono state trovate tracce biologiche compatibili con il DNA di IM 3, così come pure di __________. A proposito di quest’ultima persona, non ci si può esimere dall’evidenziare che si tratta di una persona che l’imputato aveva conosciuto in carcere.
95. In fine, in generale, va detto che la credibilità di IM 3 risulta essere gravemente minata dalle numerose incongruenze presenti nelle sue dichiarazioni, così come pure dal fatto di aver affermato di non ricordare il codice di sblocco del proprio cellulare.
96. In tale contesto, tutti gli elementi convergono nell’indicare la piena responsabilità di IM 3 per quanto attiene al possesso, alla detenzione e al deposito di cocaina finalizzata alla vendita.
Unicamente, la Corte non ha del tutto condiviso la dettagliata descrizione figurante nell’atto d’accusa in merito alle modalità con cui la cocaina sarebbe giunta nell’appartamento di IM 1 (ovvero importata dall’Italia da parte di IM 3 a bordo della sua autovettura) considerandola una semplice ipotesi.
Su questo punto la Corte concorda con le argomentazioni della difesa di IM 3, nel senso che la sostanza potrebbe essere stata acquistata da terzi già in territorio svizzero, ciò che darebbe una spiegazione congruente al rinvenimento di tracce biologiche del nigeriano __________.
Si dirà inoltre che, stanti le dichiarazioni di IM 4 ed i messaggi rinvenuti sul di lui cellulare, sarebbe stato ipotizzabile prospettare i preparativi ex art. 19 cpv. 1 lett. g LStup, ipotesi che la Corte non ha esaminato non essendo contemplata nell’atto d’accusa.
97. In diritto, l’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, risulta pacificamente realizzata nella fattispecie avendo l’imputato posseduto, detenuto e depositato un quantitativo di oltre 90 grammi di sostanza pura, se si considera il tasso di purezza media del 21.2%.
Per contro, la Corte non ha ritenuto sussistere sufficienti elementi agli atti che permettano di concludere all’esistenza di una banda, non essendo chiari i ruoli e le responsabilità dei coimputati, così come pure, ad esempio, la suddivisione dei ricavi.
Neppure è stata ritenuta l’aggravante del mestiere, atteso che non vi sono agli atti informazioni al riguardo.
VII) Imputazione di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti (punto 5 dell’atto d’accusa)
98. L’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, imputa poi a IM 3 il reato di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo marzo/aprile 2016 – metà luglio 2016, a __________ e __________, in più occasioni, senza essere autorizzato, alienato a __________ 5-10 grammi di cocaina al prezzo di CHF 80.00 al grammo (punto 5 dell’atto d’accusa).
Come sopra riferito, le dichiarazioni della teste sono state ritenute del tutto credibili. In particolare, malgrado le pressioni subìte, __________ ha confermato pure a confronto di aver acquistato sostanza stupefacente da IM 3.
Pacifico che con il suo agire l’imputato si è reso colpevole del reato di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. c LStup, il quale punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro aliena stupefacenti, da cui la conferma del punto 5 dell’atto d’accusa.
IX) Imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 6 dell’atto d’accusa)
99. L’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, imputa poi a IM 3 il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo primavera/estate 2016, a __________ e in altre località del Ticino, senza essere autorizzato, consumato personalmente un quantitativo non meglio precisato di marijuana, ma almeno 2/3 spinelli (punto 6 dell’atto d’accusa).
Questi fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato, confermate ancora in aula (VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale). Neppure contestata è la qualifica giuridica, che appare corretta.
La Corte ha quindi confermato il punto 6 dell’atto d’accusa.
X) Imputazione di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali) (punto 7 dell’atto d’accusa)
100. L’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in entrata, imputa in fine a IM 3 il reato di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali), per avere, in almeno 3 occasioni, il 16, il 30 e il 31 luglio 2016, facilitato e aiutato l’entrata e il soggiorno illegale su territorio svizzero del cittadino domenicano sedicente IM 2, accompagnandolo con la propria autovettura VW Jetta da __________ fino a __________, __________ e altre località del Ticino, ritenuto che lo straniero IM 2 era sprovvisto di ogni e qualsiasi documento valido per il passaggio della frontiera, visto o permesso di soggiorno, essendo munito unicamente di una falsa carta d’identità italiana (punto 7 dell’atto d’accusa).
101. In occasione dell’interrogatorio finale del 25 novembre 2016, invitato a spiegare per quale motivo IM 2 fosse in possesso di una carta d’identità italiana falsa, IM 3 ha dichiarato di non conoscerne il motivo, affermando che il coimputato – il quale, in Italia, aveva abitato per la maggior parte del tempo da lui – era in possesso di questa carta d’identità falsa già quando era arrivato per la prima volta a casa sua a __________ (VI PP 25.11.2016, p. 3, AI 354: “Quando lui è arrivato da me la prima volta aveva già questa carta d’identità italiana falsa”).
Informato dal PP della formale estensione dell’istruzione al reato di infrazione alla LF sugli stranieri ai sensi dell’art. 116 LStr, l’imputato ha asserito di non avere saputo che tale documento fosse falso, siccome “sullo stesso c’era il suo nome” (VI PP 25.11.2016, p. 3, AI 354).
Tornando sulla questione in occasione dell’interrogatorio dibattimentale, IM 3 ha dapprima asserito che il coimputato gli aveva “spiegato che la carta d’identità era falsa solo dopo un controllo di Polizia” (VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), salvo poi affermare, alla domanda a sapere a quando risalisse questo controllo di Polizia:
" In realtà dopo il controllo di Polizia lui non mi ha detto che la carta d’identità era falsa, ma solo che gliel’aveva fatta un amico e io ho quindi pensato che fosse una cosa legale.”
(VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha poi aggiunto di avere pensato “che fosse una carta d’identità corretta perché era stata la Polizia stessa ad affermarlo” (VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).
102. L’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr, in vigore dal 1. gennaio 2008, punisce con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto, pur con una formulazione lievemente differente, corrisponde all’art. 23 cpv. 1 quinta frase della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava o aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (cfr. STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009, consid. 2.1, cfr. anche FF 2002, pag. 3447). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS – e, dunque, anche quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr – il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).
L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle autorità (STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, pag. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, pag. 87-89).
Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, op. cit., pag. 91 e seg.; Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, op. cit., n. 22.45).
103. Nella fattispecie l’imputato, per sua stessa ammissione, sapeva che IM 2 disponeva di un documento falso. La successiva ritrattazione appare del resto unicamente strumentale a migliorare la sua posizione processuale. E’ del resto del tutto inverosimile che tra i due non vi fossero state discussioni in merito allo smarrimento dei documenti da parte di quest’ultimo e che avesse ottenuto un documento da cittadini africani conosciuti per strada.
Trasportandolo in Svizzera, egli si è quindi reso responsabile del reato a lui ascritto. Si dirà unicamente che in virtù del principio accusatorio, la Corte ha ritenuto i 3 episodi indicati nell’atto d’accusa, sebbene gli imputati in aula abbiano riferito di un numero di entrate maggiori.
XI) Commisurazione della pena
104. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
105. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
106. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
107. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
108. Giusta l’art. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5).
Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
109. Nel caso concreto la Corte ha considerato la colpa dell’imputato oggettivamente di gravità media.
Determinante per qualificare la sua colpa è, innanzitutto, il quantitativo di eroina da lui trafficato, pari a oltre 460 grammi, con grado di purezza variante tra il 10.5% e il 31.9%.
Si tratta di un quantitativo relativamente importante – corrispondente ad oltre 90 grammi di sostanza pura, se si considera il tasso di purezza intermedio del 21.2% – ritenuto che per la cocaina il caso grave di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup viene ammesso già a partire dal quantitativo di 18 grammi (DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc. 6P.149/2006, 6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28 BetmG).
Va sottolineato che, nell’ambito di infrazioni alla LF sugli stupefacenti, la quantità di stupefacente trattato, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, va comunque considerato nella determinazione della colpa dell’autore. Se è, infatti, vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è altrettanto vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180, consid. 2b; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3).
110. La colpa di IM 3 è grave soprattutto dal profilo soggettivo.
Al tal proposito va differenziato – perché così vuole la costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6B_390/2010 consid. 1.1; STF 10.05.2010 inc. 6B_10/2010 consid. 2.1; STF 17.04.2002 inc. 6S.21/2002 consid. 2c) – il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.
IM 3 non è un tossicomane. Con ogni evidenza, lo sporadico consumo di marijuana non lo rende tale. Egli, in particolare, non si è dedicato al traffico di stupefacenti per garantirsi il suo personale consumo, ma lo ha fatto per puro spirito di lucro, per garantirsi un guadagno che gli permettesse di mantenere un tenore di vita che, altrimenti, gli era precluso.
L’imputato ha dimostrato una preoccupante propensione a delinquere, caratterizzata da contatti importanti con il mondo del narcotraffico. Egli intratteneva in particolare contatti con l’Olanda, Paese dal quale è giunto IM 4 proprio in vista di avviare – con l’aiuto di IM 3 – un traffico di stupefacenti. Egli era chiaramente un punto di riferimento, non solo per IM 2, ma pure per “__________”, intenzionato ad avviare un traffico dall’Olanda.
L’imputato, come emerge dai messaggi, sapeva come muoversi sul territorio attraversando i valichi con minore sorveglianza e dando indicazioni su come mantenere un profilo basso.
IM 3 ha soprattutto agito pochi mesi dopo aver scontato la parte da espiare di una pena di una certa gravità a lui comminata per reati analoghi. Con ogni evidenza la precedente condanna e la spada di Damocle rappresentata dalla pena posta al beneficio della sospensione condizionale non è risultata sufficiente a trattenerlo dal reiterare. In realtà, egli è ritornato a trafficare stupefacenti poco dopo essere uscito dal carcere.
Non si può del resto non evidenziare che nell’ambito della vicenda che già lo aveva portato in carcere, era stato vittima di una coltellata all’addome (cfr. sentenza CARP 17.2015.146 del 31 maggio 2016), circostanza, questa, che neppure lo ha indotto ad allontanarsi dall’ambiente malavitoso.
Se del caso, gli atti attestano di una persona che si è fatta più scaltra, che è rimasta maggiormente nell’ombra rispetto al passato e che ha tentato di anticipare le mosse degli inquirenti (ammettendo, per esempio, di aver toccato sacchetto e ovuli), o ne ha ostacolato l’agire (affermando di aver scordato il codice di sblocco del cellulare) e comunque guardandosi bene dall’ammettere alcunché.
IM 3 non ha poi esitato a trasportare una persona sprovvista di validi documenti qua e là dal confine.
111. A favore dell’imputato la Corte non ha ravvisto alcun motivo di riduzione della pena. In particolare, egli non ha collaborato, non ha fornito alcuna ammissione né relativamente a sé stesso, né in merito al ruolo dei coimputati.
In tale contesto, richiamato anche il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 3 una pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.
112. Quanto alla sospensione condizionale, la stessa non può evidentemente essere concessa, ritenuto che la prognosi è assolutamente negativa. Come già indicato, egli ha commesso un reato analogo poco tempo dopo essere uscito dal carcere dopo aver scontato la parte di pena non posta al beneficio della sospensione condizionale. Neppure le lesioni fisiche subìte in quel contesto lo hanno distolto dal mondo degli stupefacenti.
113. Trattandosi di recidiva specifica e ritenute le considerazioni testé esposte, si impone inoltre di revocare il beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi a lui comminata con sentenza del 25 giugno 2015 della Corte delle assise criminali.
114. Per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti IM 3 è stato in fine condannato al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
XII) Sequestri
115. La Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente (rep. SAD 18578) ex art. 69 CP, eccezion fatta per l’Hard Disk esterno marca WD (rep. 50578) e il computer portatile Apple MacBook Pro no. di serie W88492M41GA (rep. 50579), che sono stati dissequestrati in favore dell’avente diritto, e dei cellulari e delle carte SIM, che possono essere dissequestrati in favore degli aventi diritto previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dai condannati.
XIII) Retribuzione del difensore d’ufficio
116. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
117. La nota professionale dell’avv. DUF 3, previa aggiunta del tempo necessario per il dibattimento, è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF 6’387.90, comprensivi di onorario, spese e IVA.
Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 252 CP;
19 cpv. 1 e 2, 19a cifra 1 LStup;
5 cpv. 1 lett. a) e b), 115 cpv. 1 lett. a, 116 cpv. 1 lett. a LStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1, IM 2 e IM 3 sono coautori colpevoli di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome commessa sapendo o dovendo presumere che l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
nel corso del mese di luglio 2016, a __________ e in altre località del Ticino, agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati, trasportato, posseduto, detenuto e depositato 461.31 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 2 è altresì autore colpevole di:
2.1. ripetuta falsità in certificati
per avere,
il 16 e il 31 luglio 2016, a __________,
in 2 occasioni, al fine di migliorare la sua situazione, fatto uso, a scopo di inganno, di un falso documento di legittimazione contraffatto da terzi, e meglio per essersi legittimato, il 16 luglio 2016 dinanzi alla Polizia comunale di __________, così come pure il 31 luglio 2016 dinanzi alla Polizia cantonale, mediante una falsa carta d’identità italiana a suo nome, emessa a __________ (I) (nr. __________), documento risultato contraffatto, da lui asseritamente acquistato a __________ (I) da un sedicente cittadino africano conosciuto per strada;
2.2. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata, partenza o soggiorno illegali)
per essere entrato,
in 3 occasioni, e meglio il 16, il 30 e il 31 luglio 2016, dall’Italia alla Svizzera, a bordo dell’autovettura VW Jetta guidata da IM 3, senza essere in possesso di un valido documento per il passaggio della frontiera, di un visto d’ingresso o permesso di soggiorno;
2.3. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel corso del mese di luglio 2016, a __________, __________ e in altre località del Ticino, senza essere autorizzato, consumato personalmente 2 righe di cocaina e 2 spinelli di marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3. IM 3 è altresì autore colpevole di:
3.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra marzo/aprile 2016 e metà luglio 2016, a __________ e __________, senza essere autorizzato, in più occasioni, alienato a __________ 5 grammi di cocaina;
3.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo primavera/estate 2016, a __________ e in altre località del Ticino, senza essere autorizzato, consumato personalmente 2 spinelli di marijuana;
3.3. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali)
per avere,
in 3 occasioni, e meglio il 16, il 30 e il 31 luglio 2016, facilitato e aiutato l’entrata e il soggiorno illegale su territorio svizzero del cittadino __________ IM 2, accompagnandolo con la propria autovettura VW Jetta da __________ fino a __________, __________ e in altre località del Ticino, ritenuto che lo straniero IM 2 era sprovvisto di un documento valido per il passaggio della frontiera, visto o permesso di soggiorno;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
4. IM 4 è autore colpevole di:
4.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
4.1.1. nel corso del mese di luglio 2016, a __________ e in altre località del Ticino, agendo in correità con IM 1, IM 2 e IM 3, senza essere autorizzato, trasportato, importato, posseduto, detenuto e depositato 18 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita,
nonché per avere,
4.1.2. nel corso del mese di luglio 2016, specie dal 29 al 31 luglio 2016, in Olanda, Italia (__________) e Svizzera (__________ e altre località), agendo in correità con __________, fatto preparativi per avviare un traffico internazionale di cocaina fra l’Olanda, l’Italia e la Svizzera, e quindi per trasportare, importare, detenere, depositare e alienare cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
5. IM 4 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa relativamente a 443.31 grammi di cocaina, posto che l’infrazione è stata per lui ritenuta nella forma semplice e relativamente a soli 18 grammi di cocaina.
6. IM 1, IM 2 e IM 3 sono prosciolti dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa relativamente a 4.03 grammi di cocaina, così come sono pure prosciolti dalle aggravanti dell’avere agito in banda e per mestiere, posto che è stata ritenuta unicamente l’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup.
7. Di conseguenza,
7.1. IM 1
è condannata
7.1.1. alla pena detentiva di 20 (venti) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.1.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
7.2. IM 2
è condannato
7.2.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.2.2. al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
7.2.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
7.3. IM 3
è condannato
7.3.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.3.2. al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
7.4. IM 4
è condannato
7.4.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.4.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
8. L’istanza di indennizzo di IM 4 è respinta.
9. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 21 mesi pronunciata nei confronti di IM 3 con sentenza del 25 giugno 2015 della Corte delle assise criminali.
10. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente (rep. SAD 18578), eccezion fatta per l’Hard Disk esterno marca WD (rep. 50578) e il computer portatile Apple MacBook Pro no. di serie W88492M41GA (rep. 50579), che vengono dissequestrati in favore dell’avente diritto, e dei cellulari e delle carte SIM, che possono essere dissequestrati in favore degli aventi diritto previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dai condannati.
11. La tassa di giustizia di CHF 3’000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/4 (un quarto) ciascuno.
11.1. In caso di motivazione scritta la tassa di giustizia sarebbe di CHF 4'000.00.
12. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
12.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 22'978.20
spese CHF 1'935.00
IVA (8%) CHF 1'993.05
totale CHF 26'906.25
12.2. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario CHF 10'869.15
spese CHF 830.00
IVA (8%) CHF 935.95
totale CHF 12'635.10
12.3. La nota professionale dell’avv. DUF 3 è approvata per:
onorario CHF 5'502.00
spese CHF 412.70
IVA (8%) CHF 473.20
totale CHF 6'387.90
12.4. La nota professionale dell’avv. DUF 4 è approvata per:
onorario CHF 5'927.65
spese CHF 500.00
IVA (8%) CHF 514.20
totale CHF 6'941.85
12.5. I condannati sono tenuti a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
13. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 4'000.--
Inchiesta preliminare fr. 19'021.--
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 485.35
fr. 23'706.35
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'876.59
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'976.59
============
Distinta spese a carico di IM 3 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'976.59
============
Distinta spese a carico di IM 4 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'876.59
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera