Incarto n.
72.2016.2

72.2018.25

Lugano,

20 marzo 2018/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale      Ministero Pubblico

 

 

contro

IM 1

     

rappresentato da DUF 1

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 3/2016 del 12 gennaio 2016, emanato dal Procuratore pubblico  PP 1, di

 

guida senza autorizzazione

per aver condotto il motoveicolo Sym targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16.10.2009 in via definitiva;

 

fatti avvenuti: a __________ il 21.10.2015;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;

 

 

ed inoltre, imputato, a norma dell'atto d'accusa 18/2018 del 25 gennaio 2018, emanato

dal Procuratore pubblico PP_2, di

 

                                   1.   guida nonostante la revoca della licenza

per avere, il 24 ottobre 2016 sulla tratta __________, condotto il veicolo a motore Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in via definitiva dalla competente Autorità amministrativa già dal 16 ottobre 2009, decisione di cui era a conoscenza;

 

                                   2.   furto d'uso di un veicolo a motore

per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, sottratto per farne uso il veicolo a motore Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________, che gli era stato consegnato unicamente per essere venduto a terzi e non per l’utilizzo;

 

                                   3.   abuso della licenza e delle targhe

per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, usato le targhe di controllo TI __________ rilasciate per il veicolo a motore SYM HD 125, di sua proprietà, apponendole sul veicolo a motore Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________,

 

                                   4.   guida senza l'assicurazione di responsabilità civile

per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, condotto il veicolo a motore Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________, sebbene sapesse che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

 

                                   5.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, nel periodo gennaio 2015/16 agosto 2016 a Lugano ed altre località non meglio precisate, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato almeno 24 grammi di cocaina;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 94 cpv. 1 LCStr, art. 94 cpv. 1 b LCStr, art. 95 cpv. 1 b LCStr, art. 96 cpv. 2 LCStr, art. 97 cpv. 1 a LCStr, art. 19a LStup;

 

 

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP_3, in sostituzione del Procuratore Pubblico PP_2, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:15 alle ore 15:40.

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

                                    I.   Preliminarmente, in merito all’atto d’accusa 3/2016 del 12 gennaio 2016, la Presidente propone di modificare il luogo di perpetrazione del reato in “sulla tratta __________ e ritorno”.

Le parti danno il loro consenso.

 

                                   II.   In merito invece all’atto di accusa aggiuntivo 18/2018 del 25 gennaio 2018, la Presidente propone di modificare, negli articoli di riferimento, l’indicazione dell’art. 94 cpv. 1 lett. b LCStr in 94 cpv. 1 lett. a LCStr.

 

Le parti danno il loro consenso.

 

                                  III.   La Presidente chiede al Procuratore pubblico di indicare l’atto istruttorio da cui emerge il consumo di 24 grammi di cocaina (dal VI PG 21.06.2016 emergono 20 grammi e non si comprende se i 2 grammi acquistati da __________ sono già compresi o da aggiungere).

 

Procuratore pubblico: ritenuta la parziale prescrizione del reato, propongo una formulazione diversa del per avere e meglio: “per avere nel periodo aprile 2015 – 16 agosto 2016 a Lugano e in altre località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 10 grammi.”

 

La difesa dà il suo consenso alla modifica dell’AA aggiuntivo.

 

 

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale esordisce indicando che i fatti di cui all’AA e all’AA aggiuntivo sono ammessi e non vi sono scusanti di sorta per l’imputato. In particolare, con riferimento ai fatti di cui all’AA aggiuntivo, l’asserito infarto che l’imputato riteneva essere in corso è una scusa che non regge e che non deve trovare accoglimento, essendo il comportamento adottato dall’imputato assolutamente insensato. Quanto al diritto, i fatti indicati nell’AA e nell’AA aggiuntivo adempiono pacificamente gli elementi costitutivi dei reati indicati. Per anticipare un possibile argomento della difesa, rileva che la dottrina sembra ammettere il furto d’uso in presenza di custodia congiunta subordinata in assenza di un’autorizzazione alla guida, di modo che anche tale punto dell’AA aggiuntiva va confermato. Quanto alla commisurazione della pena, le precedenti condanne non sono servite nella misura in cui l’imputato ha continuato a recidivare. Per l’accusa non vi è margine né per un LUP (che non potrebbe peraltro essere eseguito ritenuta la situazione personale dell’imputato) né per una pena pecuniaria ritenuto il continuo delinquere dell’imputato. In merito alla prognosi, questa non può che essere negativa ritenuto che – nonostante non siano noti ulteriori fatti dopo l’emissione dell’AA aggiuntivo – i precedenti penali pesano in modo importante e dal punto di vista preventivo non vi sono elementi che permettano di escludere un ripetersi degli agiti. Ritenuta la situazione personale dell’imputato e il fatto che venga chiesta una pena effettiva, chiede che venga pronunciata una pena detentiva di 5 mesi da espiare, oltre a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, oltre alla multa di fr. 100.00;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale indica innanzitutto che né i fatti né la qualifica giuridica di quanto indicato nell’AA e nell’AA aggiuntivo sono contestati, rilevando come il suo assistito abbia da subito ammesso le proprie responsabilità. Senza voler sminuire l’accaduto, viene messo l’accento sui motivi per cui IM 1 ha delinquito, motivi che non sono futili o superficiali come altri casi che hanno interessato la giustizia (p. es. 17.2015.111 sentenza 28.10.2015 CARP). La gravità oggettiva dei fatti è tutto sommato ridotta, ma quanto commesso assume un peso particolare a fronte dei precedenti penali. Va tuttavia considerato come l’imputato soffra di numerosi problemi che trovano riscontro nei certificati medici agli atti; il percorso sino a qui intrapreso sta tuttavia dando i primi frutti e permetterà di raggiungere uno stile di vita più stabile. Nel caso concreto, senza bisogno di una perizia psichiatrica, vi è una lieve scemata imputabilità che va riconosciuta all’imputato. Nonostante la reiterazione del reato, la prognosi è moderatamente positiva. Chiede dunque che, qualora venga pronunciata una pena detentiva, questa sia sospesa condizionalmente anche per un periodo di prova lungo; si rimette al giudizio della Corte quanto alla pena pecuniaria e alla multa, non contestandole nel principio.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli artt.                     12, 34, 36, 40, 47, 49, 106 CP;

94 cpv. 1 lett. a, 95 cpv. 1 lett. b, 96 cpv. 2, 97 cpv. 1 lett. a LCStr;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   guida senza autorizzazione (ripetuta)

 

per avere,

 

                            1.1.1.   il 21 ottobre 2015 sulla tratta __________;

condotto il motoveicolo Sym targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in via definitiva il 16 ottobre 2009 dalla competente Autorità amministrativa;

 

                            1.1.2.   il 24 ottobre 2016 sulla tratta __________;

condotto il motoveicolo Yamaha FZR 1000 sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in via definitiva il 16 ottobre 2009 dalla competente Autorità amministrativa;

 

                               1.2.   furto d’uso di un veicolo

 

per avere,

il 24 ottobre 2016 a __________,

sottratto per farne uso il motoveicolo Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________;

 

                               1.3.   abuso della licenza e delle targhe

 

per avere,

il 24 ottobre 2016 sulla tratta __________,

usato le targhe di controllo TI __________ che non erano state rilasciate per il motoveicolo Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________ ma da lui condotto;

 

                               1.4.   guida senza assicurazione per la responsabilità civile

 

per avere,

il 24 ottobre 2016 sulla tratta __________,

condotto il motoveicolo Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________ sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

 

                               1.5.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

 

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo aprile 2015 – 16 agosto 2016, a Lugano e in altre imprecisate località,

consumato intenzionalmente 10 grammi di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

                               2.1.   alla pena detentiva di 7 (sette) mesi;

 

                               2.2.   alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.

 

                               2.3.   al pagamento della multa di fr. 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.

 

 

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   4.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               4.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                      fr.        2'853.00

spese                          fr.           351.30

totale                           fr.        3'204.30

 

                               4.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'204.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

 


 

Intimazione a:           

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           324.--

Multa                                                   fr.           100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           120.30

                                                             fr.        1'044.30

                                                             ============