Incarto n.
72.2016.31

Mendrisio,

20 settembre 2016 /md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo pretorio, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1;

 

 

in carcerazione preventiva dal 14.12.2015 al 03.02.2016 (52 giorni),

 

in anticipata esecuzione della pena dal 04.02.2016;

 

Imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 27/2016 del 26.02.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   furto

per avere, a __________, in data 15 ottobre 2015, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 3, una borsa di pelle nera, un borsellino marrone, diverse carte di credito, due paia di occhiali, una chiave dall’albergo, un telefono cellulare nokia, per un valore complessivo stimato dall’accusatrice privata in CHF 4’070.00 (refurtiva recuperata e restituita all’accusatrice privata);

 

 

                                   2.   danneggiamento

per avere, a __________, in data 10 ottobre 2015, intenzionalmente danneggiato la porta d’entrata dell’abitazione di ACPR 2, tirandogli dei pugni per cercare di farsela aprire (danno quantificato in CHF 1'076.75);

 

 

                                   3.   ingiuria

per avere, a __________, in data 14 settembre 2014, offeso l’onore di ACPR 1, dicendogli “…vai a prenderlo nel culo handicappato di merda…”;

 

 

                                   4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, a __________, __________ e altre località dal 10 dicembre 2014 al 14 dicembre 2015, senza essere autorizzato, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e cocaina,

nonché in data 4 novembre 2015, senza essere autorizzato, detenuto per il suo consumo personale 3.2 grammi di marijuana;

 

 

                                   5.   violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (ripetuta)

per avere, a __________, presso la __________, nel periodo tra il 7 dicembre 2015 e l’11 dicembre 2015, usando violenza e minaccia, impedito a funzionari di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni, costringendoli a un tale atto, nonché mentre lo adempivano, commesso vie di fatto nei loro confronti, e meglio

 

                                5.1   la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2015, minacciato l’infermiere di turno __________ al fine di ottenere dei medicamenti con le frasi “fai attenzione che ti taglio la testa”, “o fai quello che ti dico io o ti ammazzo”, “non capisci un cazzo dammi la terapia”,

 

                                5.2   in data 9 dicembre 2015, proferito frasi ingiuriose nei confronti dell’infermiere di turno __________, commettendo poi vie di fatto nei suoi confronti, e meglio spintonandolo contro il muro con il proprio petto,

 

                                5.3   in data 10 dicembre 2015, minacciato l’infermiera di turno __________ dicendole “vattene” e puntandole contro una forchetta da una distanza di circa 2 metri,

 

                                5.4   in data 10 dicembre 2015, dopo averle chiesto di cambiare la frequenza della radio, commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiera di turno __________, afferrandola al collo con una mano,

 

                                5.5   in data 10 dicembre 2015, minacciato e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno __________, e meglio mettendogli le mani al collo e dicendogli “ti ammazzo”, nonché prendendolo a spallate fino all’intervento dell’agente di sicurezza,

 

                                5.6   in data 10 dicembre 2015, commesso vie di fatto nei confronti del dottor __________, affondandogli le dita nella carotide, sopra il pomo d’Adamo,

 

                                5.7   in data 11 dicembre 2015, commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno __________, mettendogli una mano al collo, stringendo la presa, mentre diceva: “ti ammazzo”;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 177, 285 cifra 1 CPS e 19a LStup;

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’avv. DUF 1, assistito dall’MLaw __________, difensore d’ufficio dell’imputato IM 1.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:15.

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente constata l’assenza dell’imputato.

Il Presidente comunica che, in accoglimento della richiesta del suo difensore, visto lo scritto del 31 agosto 2016 del Dr. __________, l’imputato IM 1 è stato dispensato dal comparire al dibattimento ex art. 336 cpv. 3 CPP (doc. TPC 20).

Il dibattimento si svolgerà quindi senza la presenza dell’imputato/nelle forme contumaciali.

 

Alle parti viene data la possibilità di sollevare questioni pregiudiziali.

 

Il PP precisa, per quanto attiene al computo del carcere prevenivo, che vanno calcolati anche i 14 giorni che vanno dal 10 al 23 novembre 2015.

 

Il Presidente propone di aggiungere, al punto 5.7 dell’atto d’accusa, il fatto che l’imputato non avrebbe solo commesso vie di fatto, ma avrebbe anche minacciato __________.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Chiede la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna per l’ingiuria, alla multa di CHF 100.00 (cento) per la contravvenzione alla LStup ed alla pena detentiva di 7 (sette) mesi, da sospendere in funzione dell’esecuzione della misura.

La parte decisiva non è però la pena, ma la misura, che – come stabilito dal __________ – deve essere quella del trattamento stazionario, per cui sono dati tutti i presupposti. La sola pena non ha portato a miglioramenti del suo comportamento, l’imputato è malato grave e deve essere curato e la sicurezza pubblica esige che ciò avvenga in una struttura chiusa, la prognosi non è legata solo a casi bagatellari, ma a reati violenti e ben più gravi di quelli commessi in clinica ed esiste una struttura in Svizzera per questi casi. La misura non è sproporzionata alla probabilità e alla gravità di nuovi reati.

Quanto alla durata della misura, l’accusa chiede 5 (cinque) anni, siccome la malattia è grave, l’esito positivo della cura è tutt’altro che scontato ed occorre quindi definire un percorso a lungo periodo, che deve essere ordinato anche per una questione di sicurezza pubblica;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1 su delega dell’avv. DUF 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: considera che è chiaro che c’è una componente penale nei fatti oggi a giudizio, ma questo diventa un po’ un pretesto per utilizzare la giustizia penale per sopperire al problema e la giustizia penale non è certo lo strumento migliore per risolvere questo genere di questioni;

Passa la parola all’MLaw __________, la quale si esprime brevemente sui singoli reati, ponendo l’accento, a titolo preliminare, sul fatto che la perizia del __________ traccia un quadro molto preoccupante dello stato psico-patologico di IM 1.

Per il furto rileva che la vittima ha potuto subito recuperare tutti i suoi averi e non ha subìto alcun danno e, dal punto di visto soggettivo, la scemata imputabilità di grado medio.

Per quanto attiene al danneggiamento rileva che l’imputato contesta di aver potuto cagionare il danno così come attestato dalle fotografie e dalla fattura agli atti e il danno non è sufficientemente comprovato; anche in questo caso va considerata la scemata responsabilità di grado medio, ciò che vale pure per l’ingiuria.

Relativamente alla contravvenzione alla LStup sottolinea che il consumo è strettamente legato alla malattia psichiatrica dell’imputato.

Per quanto riguarda, in fine, la violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari, la difesa rileva che i fatti sono avvenuti all’interno della __________ e si sono manifestati nell’ambito della malattia di IM 1; anche per questi fatti va poi considerata la scemata responsabilità di grado medio grave.

 

 


Considerato                   in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzione dell’atto d’accusa

 

                                   1.   Per la correzione dell’atto d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno acconsentito alla proposta di modificare il punto 5.7 dell’atto d’accusa nel senso che l’imputato non avrebbe solo commesso vie di fatto, ma avrebbe anche minacciato __________.

 

 

                                   II)   Questione pregiudiziale

 

                                   2.   Con scritto del 12 agosto 2016 IM 1, per voce del suo difensore, ha chiesto di essere dispensato dal presenziare al dibattimento (doc. TPC 14).

 

Stante tale richiesta, è stato richiesto al __________ di comunicare se la partecipazione dell’imputato al pubblico dibattimento risultasse possibile e di utilità ai fini del giudizio, oppure se, al contrario, apparisse maggiormente indicato, visto lo stato di salute di IM 1, dispensarlo dal comparire personalmente al dibattimento (doc. TPC 15).

 

Con scritto del 31 agosto 2016, il Dr. __________ ha comunicato che “è certo che la sua presenza in aula non è indicata a causa della seria menomazione della sfera percettiva e nella comprensione della procedura”, aggiungendo che la sua presenza al dibattimento non risulterebbe neppure essere molto utile ai fini del giudizio; oltre a ciò, il suo comportamento sarebbe imprevedibile e potrebbero verificarsi degli scompensi (doc. TPC 17).

 

Alla luce di quanto precede, l’imputato è stato dispensato dal comparire al dibattimento ex art. 336 cpv. 3 CPP (doc. TPC 20) e lo stesso si è tenuto senza la presenza dell’imputato.

 

 

                                  III)   Curriculum vitae e precedenti penali dell’imputato

 

                                   3.   IM 1 è nato il __________ a __________, da madre svizzera e padre __________.

 

In merito alla vita anteriore del prevenuto si richiama l’anamnesi contenuta nella perizia psichiatrica del 9 gennaio 2016 del Dr. __________ (AI 30, p. 4-7), rilevando che, stando alle osservazioni del perito, l’imputato è risultato a tratti contradditorio nel ricostruire la propria storia, motivo per cui sono stati riportati unicamente i dati anamnestici confermabili dalla documentazione in atti:

 

…omissis…

 

 

Anamnesi personale, sociale e lavorativa.

…omissis…

Quando il peritando aveva tre anni di vita, sarebbe stato segnalato dal pediatra di famiglia al Servizio medico psicologico di __________, per …omissis…

Dal dossier risulta che il peritando avrebbe dei vaghi e confusi ricordi della sua infanzia e soprattutto delle violenze subite. Sempre dagli atti medici si evince un'ambivalenza del peritando nell'individuare i responsabili dei maltrattamenti.

Con il perito invece, il sig. IM 1 fornisce sempre la stessa versione, che sostiene di ricordare con chiarezza, in ogni dettaglio, e che genera in lui una rabbia smisurata. …omissis…

 

Anamnesi psicopatologica

Durante il primo anno di formazione presso ___________ sarebbero emersi già degli importanti problemi di tossicomania, degli aspetti paranoidi larvati e severe difficoltà di inserimento nel gruppo dei pari.

I primi approcci con le sostanze stupefacenti (prevalentemente THC) sarebbero avvenuti intorno ai 13 anni. Alle scuole medie, per farsi accettare dagli altri, avrebbe iniziato anche a spacciare e a compiere dei piccoli furti. Il consuma di sostanze pesanti sarebbe iniziato verso i 15/16 anni. …omissis…

Dall'età di 17 anni sarebbero comparsi dei chiari sintomi psicotici acuti, che hanno reso necessario il primo ricovero in __________ ad inizio 2008. I frequenti scompensi successivi, uniti a comportamenti antisociali, tossicomania e ad una progressiva compromissione del funzionamento generale, hanno portato ad una condizione psicopatologica grave e ad una messa in scacco delle istituzioni deputate alla cura, con l'attuale pesantissima deriva sociale del soggetto”.

 

Invitato ad esprimersi sulla propria situazione personale in occasione dell’interrogatorio del 15 ottobre 2015, IM 1 ha dichiarato:

 

" Visto il mio stato di salute mentale soggiorno spesso presso il __________ di __________. Sono sotto curatela e il mio curatore si chiama __________.

Da qualche giorno soggiorno volontariamente presso il reparto __________ del __________ di __________.

Seguo un programma di disintossicazione da stupefacenti e sono in cura metadonica con un medicamento che si chiama Subutex. Preciso che questo medicamento mi viene fornito presso la struttura di cura.

In passato sono stato denunciato parecchie volte per reati quali furto e infrazione alla LFStup.”

(VI PG 15.10.2015, p. 2, allegato all’AI 1, Inc. 2015.8616).

 

                                   4.   Nonostante la giovane età IM 1 ha già subìto diverse condanne, e meglio:

 

                                     -   decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di furto, furto di poca entità, danneggiamento, delitto contro la LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

                                     -   sentenza del 12 gennaio 2011 della Pretura penale per il reato di furto, con condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna;

                                     -   decreto d’accusa del 25 luglio 2011 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di furto d’uso, guida in stato di inattitudine, grave infrazione alle norme della circolazione stradale, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena detentiva di 90 giorni, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di CHF 300.00;

                                     -   decreto d’accusa del 17 ottobre 2011 del Ministero pubblico di Lugano per il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla multa di CHF 100.00;

                                     -   decreto d’accusa del 12 dicembre 2011 del Ministero pubblico di Bellinzona per i reati di vie di fatto, minaccia e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena detentiva di 90 giorni e alla multa di CHF 500.00;

                                     -   decreto d’accusa del 26 novembre 2012 del Ministero pubblico di Bellinzona per i reati di ripetuto danneggiamento di lieve entità, ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla multa di CHF 400.00;

                                     -   decreto d’accusa del 17 luglio 2014 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di lesioni semplici, danneggiamento, disobbedienza a decisioni dell’autorità e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna;

                                     -   decreto d’accusa del 9 dicembre 2014 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di ingiuria, minaccia, violazione di domicilio, disobbedienza a decisioni dell’autorità e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena detentiva di 80 giorni (estratto del casellario giudiziale svizzero, AI 3, Inc. 2014.9106; documento “condanne precedenti”, allegato all’Inc. 2015.9844).

 

                                   5.   Contestualmente, a partire dal 2007, il prevenuto è pure stato oggetto di 28 ricoveri presso cliniche specializzate, e meglio:

 

                                     -   Foyer __________ di __________ (marzo/aprile 2008);

                                     -   Comunità di recupero __________ (17 giugno 2013 – 2 luglio 2013 e 19 agosto 2013 – 12 novembre 2013);

                                     -   __________ (13 luglio 2009 – 16 luglio 2009, 6 ottobre 2009 – 15 ottobre 2009, 15 marzo 2010 – 1. giugno 2010 e 30 settembre 2014 – 12 ottobre 2014);

                                     -   Comunità __________ (13 gennaio 2015 – 6 febbraio 2015 e 25 febbraio 2015 – 22 marzo 2015);

 

Ricoveri sono intervenuti pure presso la __________ di __________:

 

                                     -   18 dicembre 2007 – 15 febbraio 2008;

                                     -   13 maggio 2008 – 22 gennaio 2009;

                                     -   5 marzo 2009 – 13 luglio 2009;

                                     -   16 luglio 2009 – 6 ottobre 2009;

                                     -   15 ottobre 2009 – 15 marzo 2010;

                                     -   1. giugno 2010 – 2 maggio 2011;

                                     -   17 ottobre 2011 – 19 ottobre 2011;

                                     -   9 agosto 2012 – 16 agosto 2012;

                                     -   27 gennaio 2013 – 29 gennaio 2013;

                                     -   10 marzo 2014 – 8 luglio 2014;

                                     -   9 luglio 2014 – 29 settembre 2014;

                                     -   13 ottobre 2014 – 13 gennaio 2015;

                                     -   6 febbraio 2015 – 24 febbraio 2015;

                                     -   23 marzo 2015 – 27 aprile 2015;

                                     -   12 giugno 2015 – 13 giugno 2015;

                                     -   16 agosto 2015 – 19 agosto 2015;

                                     -   13 ottobre 2015 – 23 ottobre 2015;

                                     -   25 ottobre 2015 – 10 novembre 2015 (istanza di carcerazione preventiva, p. 3 e 4, AI 13).

 

 

                                 IV)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                   6.   Il 10 novembre 2015 il PP ha ordinato l’accompagnamento coattivo di IM 1, a quel tempo degente volontariamente presso la __________ di __________, a seguito di tre querele sporte per i titoli di ingiuria, danneggiamento e furto.

 

Fermato presso la stazione di __________ ed immediatamente verbalizzato, l’imputato ha negato ogni addebito (VI PG 15.10.2015, allegato all’AI 1, Inc. 2015.8616).

 

Al termine del verbale IM 1, in accordo con il suo curatore, è stato ricondotto presso la __________ di __________, (rapporto d’inchiesta, AI 3, Inc. 2015.8616).

 

                                   7.   Il 10 novembre 2015 IM 1 è quindi stato arrestato e tradotto in carcere (istanza di carcerazione preventiva, p. 2, AI 13).

 

                                   8.   Per i fatti oggetto delle citate querele, nonché il consumo di stupefacenti da lui ammesso, l’imputato è stato condannato con decreto d’accusa 4995/2015 alla pena detentiva di 80 giorni (istanza di carcerazione preventiva, p. 2, AI 13).

 

                                   9.   Il 23 novembre 2015 IM 1 è stato scarcerato a seguito dell’opposizione interposta al decreto d’accusa emesso a suo carico (ordine di scarcerazione, AI 11) venendo collocato presso la __________ di __________ (istanza di carcerazione preventiva, p. 1, AI 13), presso la quale, stando alle dichiarazioni dei denuncianti, avrebbe iniziato a creare problemi, minacciando e anche passando all’atto nei confronti del personale curante così come pure di altri utenti (scritti del 30 novembre 2015 e dell’11 dicembre 2015 della __________ di __________, AI 2 e 3, Inc. 2015.9844).

 

                                10.   Peraltro, il 25 novembre 2015, l’imputato ha inoltrato uno scritto chiedendo di poter tornare in carcere a scontare la pena e continuare la disintossicazione, “perché in clinica non decidono bene la terapia” (AI 13, Inc. 2014.9106).

 

                                11.   L’11 dicembre 2015, quindi, alle ore 18:00, in procinto di essere dimesso dalla __________, IM 1 è stato fermato dalla Polizia e trasportato presso il carcere La Farera di Cadro (AI 5, Inc. 2015.9844).

 

Il medesimo giorno il Dr. __________ ha certificato la non interrogabilità dell’imputato e ha stabilito il ricovero del medesimo presso le celle securizzate della __________ di __________ per una migliore gestione del detenuto (AI 7, Inc. 2015.9844).

 

                                12.   Il 14 dicembre 2015, stabilito che IM 1 risultava verbalizzabile (AI 11, Inc. 2015.9844), il PP ha proceduto all’interrogatorio dell’imputato, in occasione del quale egli ha ammesso molto parzialmente i fatti (VI PP 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

                                13.   In accoglimento dell’istanza del PP (AI 13), con decisione del 15 dicembre 2015 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato fino al 12 febbraio 2016, ritenendo sussistere, oltre a sufficienti indizi di reato, concreti elementi indizianti il pericolo di recidiva (AI 14).

 

                                14.   Con scritto del 21 dicembre 2015 il Dr. __________ della __________ ha stabilito che IM 1, nel frattempo rimasto presso la clinica, risultava carcerabile, non presentando a quel momento “disturbi psicopatologici tali da controindicare il suo collocamento presso una struttura carceraria” (AI 20).

 

L’imputato è quindi stato trasferito presso le strutture carcerarie a far tempo dal 21 dicembre 2015 (AI 21).

 

                                15.   In accoglimento della richiesta dell’imputato formulata in occasione del verbale del 4 febbraio 2016 (AI 36, p. 8), il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 4 febbraio 2016 (AI 37).

 

                                16.   Il comportamento adottato dall’imputato in carcere ha comportato il suo collocamento in cella di contenimento in quattro distinte occasioni, e meglio dal 14 gennaio 2016 al 16 gennaio 2016 (AI 31), dal 29 gennaio 2016 al 1. febbraio 2016 (AI 33), mentre si trovava ancora in carcerazione preventiva, e ancora dal 10 febbraio 2016 al 15 febbraio 2016 (AI 40) e dal 15 febbraio 2016 al 14 marzo 2016 (AI 42), già in regime di espiazione anticipata della pena.

 

Il 16 marzo 2016 IM 1 é quindi stato trasferito dal carcere in __________ (doc. TPC 3), trasferimento avvenuto a causa delle “difficoltà della gestione dell’igiene personale e dell’ambiente”, come si evince dallo scritto del 21 marzo 2015 del Dr. __________, con il quale lo psichiatra del carcere ha comunicato che “La gestione nella cella si è presentata nell’arco di pochi giorni come una catastrofe igienica” (doc. TPC 4).

 

                                17.   Stabilita la compatibilità dello stato clinico con il regime di carcerazione, IM 1 ha fatto ritorno in carcere il 7 luglio 2016 (doc. TPC 5), per poi tornare presso la __________ poco tempo dopo (doc. TPC 9), avendo egli “compromesso in una maniera impressionante la condizione abitativa nelle strutture carcerarie” e rivelandosi quindi “inevitabile il collocamento in una struttura capace a offrire un intervento infermieristico competente”; la condizione in cella in pochi giorni sarebbe diventata “inaccettabile per un essere umano”, come si evince dallo scritto del 5 agosto 2016 del Dr. __________ (doc. TPC 12).

 

                                18.   Con l’atto d’accusa in rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di furto, danneggiamento, ingiuria, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

 

 

 

                                  V)   Fatti di cui all’atto d’accusa

 

                                  1)   Imputazione di furto (punto 1 dell’AA)

 

                                19.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di furto per avere, il 15 ottobre 2015, a __________, al fine di appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 3 una borsa di pelle nera, un borsellino marrone, diverse carte di credito, due paia di occhiali, una chiave dell’albergo e un telefono cellulare Nokia, per un valore complessivo stimato dall’AP in CHF 4'070.00.

 

Nel verbale di denuncia l’AP ha dichiarato, in merito a quanto avvenuto il 15 ottobre 2015:

 

" Dopo aver passato la giornata all’EXPO di Milano, stavamo facendo rientro all’Hotel __________ dove alloggiamo in Ticino. Così, dopo aver preso il treno, siamo arrivati a __________ dove siamo saliti sul treno in direzione __________. Ci siamo accomodati in prima classe. Dopo alcune fermate, ma non sono in grado di dire esattamente dove, ma più o meno a metà strada tra __________ e __________, è salito uno strano tipo che si è seduto vicino a noi. (…) Quando siamo arrivati a __________ si è alzato, è andato verso la porta, ha aperto la porta poi è tornato verso di me, mi ha preso la borsa ed è scappato via. Preciso che eravamo seduti vicino alla porta. Nessuno ha fatto in tempo a reagire che le porte si sono chiuse ed il treno è ripartito. (…)

La mai borsa di pelle nera, contenente un borsellino marrone con le carte di credito, all’interno della borsa c’erano anche due paia di occhiali, le chiavi dell’albergo, un telefono cellulare Nokia. Il valore di tutto ammonta circa a CHF 4070.-.”

(VI PG 15.10.2015, p. 3, allegato all’AI 1, Inc. 2015.8616).

 

                                20.   Con l’aiuto di un collaboratore delle FFS, ACPR 3 ha avvisato la Polizia fornendo una chiara descrizione dell’autore. Grazie a questa descrizione, l’autore è stato fermato poco dopo a __________ ed identificato nell’imputato IM 1 (rapporto d’inchiesta, AI 3, Inc. 2015.8616).

 

L’intera refurtiva è stata ritrovata nei pressi della stazione FFS di __________ e restituita alla legittima proprietaria che ne ha confermato l’integralità (rapporto d’inchiesta, AI 3, Inc. 2015.8616).

 

                                21.   Benché fosse stato chiaramente riconosciuto dall’AP, immediatamente verbalizzato, IM 1 ha negato ogni addebito, raccontando in maniera piuttosto confusa quello che avrebbe fatto il giorno 15 ottobre 2015 (VI PG 15.10.2015, p. 3, allegato all’AI 1, Inc. 2015.8616) ed affermando che:

 

" (…) forse la persona mente o io assomiglio per pura sfortuna all’autore del furto. (…)

La signora si sbaglia.”

(VI PG 15.10.2015, p. 3, allegato all’AI 1, Inc. 2015.8616).

 

                                22.   Dai successivi controlli della videosorveglianza è però stato possibile identificare sembra ombra di dubbio l’autore del furto in IM 1 (cfr. CD allegato al rapporto d’inchiesta, AI 3, Inc. 2015.8616; fotografie di cui all’allegato A al VI PP 10.11.2015, Inc. 2015.9844).

 

                                23.   Interrogato nuovamente il 10 novembre 2015, alla domanda a sapere se ricordasse per quale motivo era stato fermato il 15 ottobre 2015 presso la stazione FFS di __________, l’imputato ha risposto:

 

" si mi ricordo, mi hanno fatto vedere le foto che io prendevo una borsa ma io non mi ricordo”

(VI PP 10.11.2015, p. 3, Inc. 2015.9844).

 

                                  2)   Imputazione di danneggiamento (punto 2 dell’AA)

 

                                24.   L’atto d’accusa imputa poi a IM 1 il reato di danneggiamento, per avere, il 10 ottobre 2015, intenzionalmente danneggiato la porta d’entrata dell’abitazione di ACPR 2, tirandole dei pugni per cercare di farsela aprire, causando un danno quantificato in CHF 1'076.75.

 

Nella denuncia inoltrata il 12 ottobre 2015 dall’AP ACPR 2 (AI 1, Inc. 2015.8868) si legge:

 

" IM 1 ha ripreso a venire a casa mia per chiedere al nonno soldi e cibo. Se in primo tempo la situazione era sostenibile, con il tempo si sono ripresentate le solite dinamiche conosciute da anni.

Infatti IM 1 ha ripreso nelle ultime settimane a chiedere più soldi al nonno (100-140 fr per volta, ricevendone però somme più contenute (10-20 50 fr per volta) più volte la settimana.

Il giorno dei fatti IM 1 si è presentato in piena notte e non avendo risposta dal nonno si è messo a chiamarlo ad alta voce e a tirare colpi alla porta deformando la cartella sul telaio. La madre (mia sorella) ha poi chiamato la polizia, che arrivata dopo una trentina di minuti lo ha poi allontanato.”.

 

Contestualmente alla querela, ACPR 2 ha prodotto una fotografia della porta danneggiata e un preventivo della Falegnameria __________ per la riparazione della porta per un ammontare di complessivi CHF 1'076.75 (allegati 1 e 2 al VI PP 10.11.2015, Inc. 2015.9844).

 

                                25.   Nel verbale d’interrogatorio del 10 novembre 2015, invitato a spiegare cosa avesse fatto la notte tra il 9 e il 10 ottobre 2015, IM 1 ha riferito di essersi recato dal nonno, rispondendo, a precisa domanda, di non ricordare se questi gli avesse aperto la porta (VI PP 10.11.2015, p. 3, Inc. 2015.9844).

 

Confrontato con le accuse mosse nei suoi confronti, l’imputato ha affermato che il nonno non dormirebbe mai, soffrendo di insonnia. Egli ha ammesso di avere dato dei colpi alla porta, siccome “non rispondeva e io credevo che potesse essere morto” (VI PP 10.11.2015, p. 3, Inc. 2015.9844).

 

                                  3)   Imputazione di ingiuria (punto 3 dell’AA)

 

                                26.   Con la querela del 15 settembre 2014 (AI 1, Inc. 2014.9016), ACPR 1, paraplegico a seguito di un incidente, ha denunciato quanto segue:

 

" Mentre mi recavo nel borgo __________ di __________ a guardare il mercatino dell’antiquariato, sono stato importunato da un ragazzo che chiedeva l’elemosina.

Lo stesso, al mio rifiuto di dargli dei soldi, ha improvvisato una canzone rap nella quale ha inserito le frasi: “Sta passando un handicappato di merda in carrozzina, che va a farselo mettere in culo”.

Io mi sono fermato, sono tornato indietro e gli ho detto:” Scusa, che cosa mi ha detto?” e lui ha risposto che stava cantando. Nel frattempo mi toccava la spalla chiedendomi scusa, ma io gli ho risposto che delle sue scuse non me ne facevo niente.”.

 

Interrogato il 9 febbraio 2014, l’AP ha confermato queste sue dichiarazioni, aggiungendo che le parole pronunciate da IM 1 “Handicappato di merda” lo avrebbero offeso oltremodo nell’onore (VI PG 09.02.2015, p. 2, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

 

ACPR 1 ha aggiunto che il giorno in questione era presente __________, il quale sarebbe stato disposto, in caso di necessità, a testimoniare (VI PG 09.02.2015, p. 2, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

 

Il 27 febbraio 2015 è quindi stato interrogato __________, il quale ha però riferito di non essere stato presente al momento dei fatti (VI PG 27.02.2015, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

 

Presente era invece il figlio __________, al quale si è riusciti a risalire tramite il rapporto di intervento della Polizia __________. Il ragazzo, interrogato il 7 marzo 2015 in qualità di persona informata sui fatti, ha così riferito:

 

" Mi ricordo che quel giorno che mi sembra fosse una domenica, mi trovavo nei pressi della stazione FFS di __________, in compagnia di miei amici. (…)

Ad un certo punto siamo stati avvicinati da un ragazzo che so essere all’__________ di __________. Mi ricordo che è un tipo …omissis…

Parlava italiano corrente senza particolari accenti.

(…) quel giorno, mentre mi trovavo in compagnia dei miei amici, giungeva un uomo in carrozzina. (…)

Questo disabile ci passava davanti, come pure a questo ragazzo dell’__________ di __________.

(…) quando è passato, il ragazzo dell’__________ gli canticchiava una cantilena con una frase che ricordo “vai a prenderlo nel culo handicappato di merda”. (…)

Questo disabile gli rispondeva che avrebbe chiamato la polizia e lui allora si scusava.”

(VI PG 07.03.2015, p 1 e 2, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

 

Il giorno dei fatti, alla Polizia intervenuta sul posto IM 1 aveva fornito le generalità del fratello __________ (rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

 

Il 1. aprile 2015 si è quindi proceduto ad interrogare __________, il quale ha però affermato che non si trovava a __________ il giorno dei fatti, ipotizzando che il fratello IM 1 potrebbe avere fornito le sue generalità alla Polizia intervenuta, ciò che sarebbe già avvenuto in altre occasioni (VI PG 01.04.2015, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

 

                                27.   Il 23 settembre 2015 è stato quindi sentito IM 1, il quale ha inizialmente negato ogni addebito (VI PG 2309.2015, p. 3, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016). Dopo avere avuto la possibilità di sentire la descrizione fornita dall’AP, egli si è però riconosciuto nella medesima. Alla domanda a sapere se fosse possibile che avesse insultato ACPR 1 senza ricordarsene, ha in fine risposto:

 

" Se ero in clinica sì. Ho dei vuoti di memoria del periodo in clinica, penso che i farmaci mi stordivano parecchio.”

(VI PG 2309.2015, p. 3, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

 

                                28.   Tornando sulla questione in occasione dell’interrogatorio del 10 novembre 2015, IM 1 è tornato ad affermare di non avere proferito la frase indicata dall’AP (VI PP 10.11.2015, p. 2, AI 6, Inc. 2015.9844: “Io certe cose non le dico perché sono handicappato anche io e mio nonno mi ha educato bene”), salvo poi riconoscere, dopo che gli era stato ricordato che nel verbale precedente aveva ammesso di essere l’autore delle ingiurie:

 

" non me lo ricordo, ma _________”

(VI PP 10.11.2015, p. 2, AI 6, Inc. 2015.9844).

 

                                  4)   Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 4 dell’AA)

 

                                29.   L’ipotesi accusatoria a carico di IM 1 contempla inoltre il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2014 e il 14 dicembre 2015, senza essere autorizzato, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e cocaina, nonché in data 4 novembre 2015, senza essere autorizzato, detenuto per il suo consumo personale 3.20 grammi di marijuana.

 

                                30.   Questi fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PP 10.11.2015, p. 4, AI 6, Inc. 2015.9844), nonché, per quanto attiene al possesso di marijuana, dal rapporto d’intervento della Polizia __________ del 4 novembre 2015 (allegato C al VI PP 10.11.2015, AI 6, Inc. 2014.9106).

 

                                  5)   Imputazione di ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (punto 5 dell’AA)

 

                                31.   L’atto d’accusa imputa in fine a IM 1 il reato di ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per avere, nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2015 e l’11 dicembre 2015, usando violenza e minaccia, impedito a funzionari di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni, costringendoli a un tale atto, nonché mentre lo adempivano, commesso vie di fatto nei loro confronti.

 

                                  A)   Atti commessi ai danni dell’infermiere __________ (punti 5.1 e 5.2 dell’AA)

 

                                32.   In particolare, la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2015, al fine di ottenere i medicamenti, l’imputato avrebbe minacciato l’infermiere di turno __________ con le frasi “fai attenzione che ti taglio la testa”, “o fai quello che ti dico io o ti ammazzo”, “non capisci un cazzo dammi la terapia” (punto 5.1 dell’AA) e il 9 dicembre 2015 avrebbe proferito frasi ingiuriose e commesso vie di fatto nei suoi confronti, e meglio spintonandolo contro il muro con il proprio petto (punto 5.2 dell’AA).

 

Nello scritto redatto il 10 dicembre 2015 da __________ su indicazione della __________ si legge:

 

" In data 07.12.2015 – 08.12.2015 dalle 02.30 alle 07.00 il sig.re IM 1 durante il turno della notte nel reparto __________, mi ha minacciato di morte, nello specifico di tagliarmi la testa con modalità aggressiva e in modo insultante. Si è avvicinato a me più volte in modo aggressivo ed intimidatorio imponendomi di dargli le terapie che lui richiedeva e di fare quello che mi diceva lui. In data 09.12.2015 durante la mattinata entra in infermeria in presenza dei miei colleghi, mi prende la giacca contenente oggetti personali, la indossa e la porta con sé. Quando gli chiedo di poterla avere indietro si avvicina a me e mi spintona con il corpo minacciandomi di morte ed insultandomi. I colleghi riescono a fargli togliere la giacca, quindi ci sputa sopra e la sbatte per terra.”

(allegato 4 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

__________, interrogato il 12 gennaio 2016, ha confermato il suo precedente scritto ed ha così riferito in merito a quanto accaduto la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2015:

 

" (…) la notte tra il 07.12.2015 e l’08.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________ della __________. In questa nottata è capitato che mi sono trovato da solo a gestire il reparto e questo ha amplificato la difficoltà nel dover gestire l’atteggiamento di IM 1. In pratica dalle 02.30 sino alle ore 07.00 ha tenuto un comportamento minaccioso, ingiurioso, sminuente e aggressivo nei miei confronti. Rammento alcune frasi e minacce che questi mi rivolgeva ovvero: “fai attenzione che ti taglio la testa”, “o fai quello che ti dico o io ti ammazzo”, “non capisci un cazzo dammi la terapia” e poi mi spiegava che medicamenti avrei dovuto dargli. Diciamo che c’è mancato poco che dall’aggressività verbale passasse a quella fisica ma, di fatto, per il lasso di tempo citato non è accaduto.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

Riguardo agli accadimenti del giorno successivo l’infermiere ha raccontato:

 

" Vi è stato un secondo episodio il 09.12.2015, nel corso della mattinata, quando mi trovavo in un altro reparto del padiglione __________. Ad un certo punto sono rientrato nel mio reparto e, senza troppi convenevoli, IM 1 è entrato in infermeria e ha indossato la mia giacca quando io non ero presente. Sono tornato nell’infermeria ed ho visto che l’imputato indossava la mia giacca e che con lui vi erano altri miei colleghi. Gli ho chiesto di togliersi la giacca poiché era la mia ma lui mi ha insultato e mi ha spintonato con il suo petto buttandomi contro il muro. Da parte mia non ho reagito e anzi mi sono allontanato lasciando la gestione del paziente ai miei colleghi. Poco dopo un collega mi ha riportato la giacca sulla quale vi era una vistosa “sputacchiata” con catarro. Il mio collega mi ha quindi riferito che IM 1 ad un certo punto ha tolto la giacca buttandola a terra e quindi gli ha sputato sopra.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3 e 4, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

L’infermiere ha indicato di avere temuto in entrambi casi per la sua incolumità, siccome “durante il periodo del ricovero IM 1 riduceva la distanza tra lui e noi infermieri”, ciò che avrebbe “fatto crescere un sentimento di paura” (VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

Per questi fatti, __________ non ha sporto querela (allegato 4 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

                                33.   IM 1, invitato a prendere posizione sulle dichiarazioni dell’infermiere nel verbale del 14 dicembre 2015, ha contestato di averlo minacciato:

 

" Contesto di averlo minacciato. È vero che gli ha preso la giacca e che gli ho sputato sulla giacca. Per il resto non è vero, tranne che ho chiesto i medicamenti all’infermiere. Io so quali medicamenti mi fanno bene e loro non me li vogliono dare.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

Ciò che l’imputato ha fatto anche in occasione dell’interrogatorio successivo, precisando che:

 

" (…) lui è un puttaniere perché va con le donne. Mi spiego meglio, quando a me per esempio piaceva una ragazza o le facevo un complimento, lui ci provava e voleva scoparsela. Però non l’ho minacciato. Era lui che mi minacciava e mi faceva battute sul mio passato e mi diceva di fare attenzione di lui che era pericoloso. In risposta una volta io gli ho detto che gli avrei messo la boccia che ho in fronte nel sedere così non mangiava più.

(…) confermo di avergli preso la giacca e avergli sputato sopra. Però la giacca per me non era del __________ ma di un altro che si chiamava __________, forse __________ come dice l’interrogante. Ma forse era anche il contrario, non lo so.”

(VI PP 04.02.2016, p. 4, AI 36, Inc. 2015.9844).

 

L’imputato ha poi aggiunto:

 

" (…) ho solo insegnato una mossa di karate all’__________, l’infermiere con l’anello. Lui mi imitava quando piangevo perché era morto il mio migliore amico. Era geloso perché quando vedeva una ragazza lui poi era geloso.”

(VI PP 04.02.2016, p. 5, AI 36, Inc. 2015.9844).

 

                                  B)   Atti commessi ai danni dell’infermiera __________ (punto 5.3 dell’AA)

 

                                34.   Nell’ipotesi accusatoria, il 10 dicembre 2015, IM 1 avrebbe inoltre minacciato l’infermiera di turno __________ dicendole “vattene” e puntandole contro una forchetta da una distanza di circa 2 metri (punto 5.3 dell’AA).

 

Nello scritto del 10 dicembre 2015 dell’infermiera __________ si legge:

 

" In data 10.12.2015 alle ore 21.15 il sig.re IM 1 mentre si trovava in soggiorno del reparto __________, rivolgendosi verso di me ha iniziato ad alzare i toni e a minacciarmi verbalmente dopodiché con rabbia si è diretto verso l’armadio delle posate mostrandomi una posata (forchetta) e gridando di andarmene.”

(allegato 8 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

Assunta a verbale il 12 gennaio 2016, la donna ha raccontato:

 

" (…) il 10.12.2015 ero in servizio presso l’equipe mobile con il turno che inizia nel pomeriggio e, dopo la consegna, mi sono recata presso il padiglione __________ della __________. Più precisamente quel giorno ero in rapporto 1:1 con IM 1 il che significa che sono stata tutto il giorno con questi. (…) Non ricordo a che ora, forse dopo cena, questi si è svegliato e si è diretto verso il soggiorno ed io, essendo in rapporto 1:1, l’ho seguito sino dentro il locale poiché non potevo lasciarlo solo. Ho visto che questi apriva il frigorifero e dall’interno prendeva credo una macedonia. Da parte mia non ho detto nulla poiché era autorizzato ma, improvvisamente, ha iniziato ad alzare i toni e mi ha detto di andarmene. Da parte mia rammento la parola “vattene” ma non rammento minacce o insulti. Come detto io non potevo lasciarlo per cui lui si è diretto verso l’armadio delle posate dove lui ha afferrato una forchetta metallica e me l’ha mostrata e mi ha detto: “vattene”. Quando mi ha mostrato la posata si trovava ad una distanza di circa 1,5 2 metri e sinceramente mi ha spaventato di più il tono di voce che non il fatto che impugnasse una forchetta. Il tutto è durato pochi istanti anche perché io sono uscita dal soggiorno e IM 1 si è tranquillizzato immediatamente e a questo punto lo hanno preso a carico altri miei colleghi.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

L’infermiera ha aggiunto che IM 1 “è stato minaccioso nel tono” e che inoltre “quel giorno vi erano stati ulteriori episodi e quindi l’attenzione e la tensione erano alte” (VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

Per questi fatti, __________ non ha sporto querela (allegato 8 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

                                35.   L’imputato, dal canto suo, in occasione dell’interrogatorio del 14 dicembre 2015 ha ammesso i fatti imputatigli, affermando che:

 

" È corretto quanto dice l’infermiera __________. (…) lei mi faceva violenza psichica.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

Tornando sulla questione in un verbale successivo ha invece preteso di non avere utilizzato una forchetta, ma un cucchiaio:

 

" (…) so quello che è successo quella sera. Io volevo solo mangiare una macedonia. Lei mi ha detto di no, non sapevo neanche se era un’infermiera. Non ho usato la forchetta, avevo in mano un cucchiaio, e allungando il cucchiaio, visto che mi oppressava, entrando in camera mia spesso, essendo curiosa, non so cosa voleva, io ho allungato il braccio con il cucchiaio dicendole di andarsene.”

(VI PP 04.02.2016, p. 4, AI 36, Inc. 2015.9844).

 

                                  C)   Atti commessi ai danni dell’infermiera __________ (punto 5.4 dell’AA)

 

                                36.   Secondo quanto indicato al punto 5.4 dell’AA, sempre il 10 dicembre 2015, dopo averle chiesto di cambiare la frequenza della radio, l’imputato avrebbe commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiera di turno __________, afferrandola al collo con una mano.

 

Dallo scritto del 10 dicembre 2015 di __________ si apprende che:

 

" La sottoscritta __________ dichiara che in data 10.12.2015 alle ore 12.45, mentre su richiesta del sig. IM 1, cambiava la frequenza radio, lo stesso prendeva la sottoscritta con la forza per il collo cercando di soffocarla. Dopo l’intervento dei colleghi lasciava la presa.”

(allegato 6 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

Interrogata il 20 gennaio 2016, la donna ha ribadito e precisato:

 

" (…) il 10.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________ della __________ con il turno che inizia alle ore 07.00. Verso le ore 12.45 mi trovavo nella stanza di IM 1 assieme a una mia collega in quanto cercavamo di essere sempre almeno in due. L’imputato era sdraiato nel suo letto e cercavamo di metterlo a suo agio e infatti, ad un certo punto, mi ha chiesto di cambiare la frequenza della radio che si trovava sul comodino. Io ero di fianco al letto e ho iniziato a girare la manopola per cambiare la frequenza quando, improvvisamente e senza alcun motivo, lui si è messo seduto e mi ha afferrato con una mano al collo ed ha iniziato a stringere. Io sono rimasta impassibile e, nonostante sentissi che lui ci stava mettendo della forza per stringere, gli ho detto che non avevo paura di lui e di lasciare la presa. Credo che lui sia stato stupito della mia “non reazione” ed è rimasto per alcuni istanti perplesso e, sfruttando questo frangente la mia collega ha afferrato il suo braccio e ha fatto in modo che lasciasse la presa mentre io mi sono allontanata arretrando di un passo. In merito alla presa posso dire che è durata all’incirca 30 secondi e posso tranquillamente dire che l’obiettivo di IM 1 era quello di farmi del male nonostante io non l’abbia provocato.”

(VI PG 20.01.2016, p. 3, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

Anche __________ ha indicato di avere temuto per la sua incolumità (VI PG 20.01.2016, p. 3, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

La donna non ha sporto querela per i fatti sopra descritti (allegato 6 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 20.01.2016, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

                                37.   IM 1, dal canto suo, confrontato con le dichiarazioni dell’infermiera, le ha contestate, affermando che:

 

" Non è vero che ho preso la __________ al collo. Lei è l’unica infermiera che mi voleva bene come una madre.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

" (…) ricordo della radio ma il seguito non è vero

(…) io non ho messo le mani al collo a nessuno.”

(VI PP 04.02.2016, p. 5, AI 36, Inc. 2015.9844).

 

                                  D)   Atti commessi ai danni dell’infermiere __________ (punto 5.5 dell’AA)

 

                                38.   Il medesimo giorno, IM 1 avrebbe inoltre minacciato e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno __________, e meglio mettendogli le mani al collo e dicendogli “ti ammazzo”, nonché prendendolo a spallate fino all’intervento dell’agente di sicurezza.

 

Anche __________, il 12 dicembre 2015, ha redatto uno scritto su indicazione della __________, nel quale si legge:

 

" Io sottoscritto __________ dichiaro che in data 10.12.2015 alle ore 4:30 il sig.re IM 1 diveniva minaccioso prima verbalmente e successivamente fisicamente mettendomi le mani intorno al collo, successivamente in cucina in maniera minacciosa mi spingeva più volte cercando lo scontro fisico e veniva fermato entrambe le volte dall’agente di sicurezza presente in reparto.”

(allegato 5 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

In occasione dell’interrogatorio del 12 gennaio 2015, __________ ha confermato il suo precedente scritto, precisando che:

 

" (…) il 10.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________ della __________ con il turno “notturno” che inizia alle 22.00 sino alle 07.15. Verso le ore 04.30 sono entrato nella stanza di IM 1 a chiedergli se avesse bisogno di qualcosa e questi mi ha chiesto di restare con lui per fargli compagnia. Io ho accettato e sono tornato per chiudere la porta della stanza che avevo lasciato aperta. Mi sono girato intenzionato a tornare verso il letto dove giaceva l’utente e improvvisamente questi è sceso dal letto e, dopo aver percorso a passi veloci una distanza di circa 8 metri, mi ha afferrato per il collo con entrambe le mani. Non rammento i dettagli su come erano posizionate le mani, ma rammento che la presa era a due mani e IM 1 stringeva forte con l’intento di farmi del male. In un primo momento sono rimasto molto colpito da questo cambio di atteggiamento repentino e quindi non ho reagito quando ho visto che mi stava raggiungendo. Quando però mi sono sentito in pericolo a causa della sua presa al collo, gli ho afferrato le mani per togliermele di dosso e nel contempo gli ho gridato di non permettersi ancora di fare un gesto simile. Preciso inoltre che quando mi ha messo le mani al collo questi mi ha minacciato dicendomi: “ti ammazzo”.

Quando ormai mi ero liberato ed ho urlato l’agente di sicurezza presente all’esterno della stanza è entrato a verificare cosa stesse succedendo ma, di fatto, l’imputato si era già calmato e non è dovuto intervenire.

Dopo questa fase IM 1 è tornato a letto e io mi sono recato in cucina del reparto a bere un bicchiere d’acqua e posso dire che vi era la collega __________ della quale però preferisco non dire il cognome. Quando mi trovavo qui l’imputato mi ha nuovamente raggiunto cercando uno scontro fisico provocandomi con sue spallate decise. Queste spallate non mi hanno fatto perdere l’equilibrio ma sono sufficientemente provocatorie da far reagire l’agente della sicurezza presente che infatti l’ha bloccato e accompagnato nel corridoio.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3 e 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

L’infermiere ha peraltro affermato che:

 

" Nel momento in cui mi ha messo le mani al collo ho effettivamente temuto per la mia incolumità anche perché ero solo. Il lasso di tempo è stato però breve poiché come detto mi sono liberato velocemente dalla sua presa.”

(VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

Neppure __________ ha voluto sporgere querela contro IM 1 (allegato 5 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

                                39.   Nel verbale del 14 dicembre 2016, IM 1 ha ammesso di avere spintonato l’infermiere, negando tuttavia di avergli messo le mani al collo:

 

" In merito a __________, non è vero che gli ho messo le mani al collo. È vero che in cucina l’ho spinto e che poi è intervenuto un agente di sicurezza. L’__________ mi faceva battute gay, voleva qualcosa da me. Diceva di fare il gioco che chi si alzava prima dal letto era un coglione.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

In occasione dell’interrogatorio successivo l’imputato ha continuato a negare ogni addebito per quanto attiene alla presa per il collo e alle minacce:

 

" Non è vero, dai basta. Chiedo di tornare in camera

(…) è lui che entrava in camera mia a disturbarmi. A un certo punto mi ha detto “il primo che si alza è un coglione”. Allora io che ho un po’ di dignità personale, sono rimasto a letto. Non gli ho messo le mani al collo. Mi sono addormentato come un cucu. Io volevo ascoltare la mia musica e lui mi diceva di abbassare

(…) io non ho mai detto di ammazzo a nessuno. Non lo dico neanche a mia madre che mi ha trattato male.”

(VI PP 04.02.2016, p. 5 e 6, AI 36, Inc. 2015.9844).

 

In questo suo verbale IM 1 ha affermato di non ricordare di avere preso a spallate __________ (VI PP 04.02.2016, p. 6, AI 36, Inc. 2015.9844).

 

                                  E)   Atti commessi ai danni del medico Dr. __________ (punto 5.6 dell’AA)

 

                                40.   Nell’ipotesi accusatoria, sempre il 10 dicembre 2015, IM 1 avrebbe commesso vie di fatto anche nei confronti del medico Dr. __________, affondandogli le dita nella carotide, sopra il pomo d’Adamo.

 

Dallo scritto redatto l’11 dicembre 2015 dal Dr. __________ si apprende quanto segue:

 

" Nel corso di un colloquio tenuto in data 10.12.2015 il sig.re IM 1, diveniva minaccioso, reattivo verbalmente verso di me e passava all’atto mettendomi le mani al collo e veniva fermato dagli operatori che erano presenti con me durante il colloquio.”

(allegato 7 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

Il medico, assunto anch’egli a verbale d’interrogatorio il 12 gennaio 2016, ha riferito:

 

" (…) il 10.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________ della __________ e più precisamente stavo tenendo un colloquio con IM 1 nella sua stanza e con noi vi era pure il dott. __________ e un infermiere. Durante il colloquio IM 1 era sdraiato sul letto ospedaliero e io ero in piedi alla sua destra e il dott. __________ alla sua sinistra. Inizialmente lo stesso è diventato minaccioso ed ha iniziato ad insultarmi con una frase tipo: “non mi rompa le palle” o qualcosa di simile e non rammento se mi ha pure minacciato. Rammento comunque che dopo gli insulti lui ha “accorciato le distanze” e mi si è avvicinato alzandosi seduto. Una volta in questa posizione mi ha puntato la sua mano tesa alla mia gola. In pratica questi mi ha affondato le dita nella mia carotide sopra il Pomo d’Adamo. Questa fase è durata qualche secondo, che non riesco a quantificare meglio, poiché il dott. __________ ha allontanato la mano del paziente.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

Il medico ha inoltre affermato che:

 

" Considerando che in quella decina di giorni IM 1 aveva già creato parecchi problemi e per il clima teso che aveva creato, ho pensato che la situazione poteva essere potenzialmente pericolosa e quindi in pratica ho temuto per la mia incolumità.”

(VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

Il Dr. __________ ha quindi aggiunto:

 

" Rammento che in un’altra occasione, precedentemente a quella dela mano alla gola, IM 1 mi ha dato una gomitata. In pratica lui era fuori dal reparto e gli infermieri mi hanno chiamato per cercarlo di convincerlo. Io sono uscito nel parco e con gli infermieri siamo riusciti a convincerlo a seguirci e rientrando, senza alcun motivo, mi ha dato una gomitata alla mia spalla sinistra.”

(VI PG 12.01.2016, p. 5, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

Per i fatti sopra descritti, il medico non ha sporto querela (allegato 7 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

                                41.   IM 1, dal canto suo, ancor prima di venire confrontato con le dichiarazioni del Dr. __________, si è così espresso sulla sua persona:

 

“(…) il dottor __________ è l’incarnazione di …omissis… “

(VI PP 14.12.2015, p. 3, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

Sulle dichiarazioni del medico l’imputato si è così espresso:

 

" Non ho mai toccato il dr. __________, non gli ho mai messo le mani al collo. Però sono diventato minaccioso con lui perché mi faceva violenza psichica, dicendomi le cose che mi fanno star male e aveva quel sorriso come padre __________.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

In occasione dell’interrogatorio del 4 febbraio 2016, l’imputato ha riferito di ricordare di avere dato una spallata al Dr. __________ (VI PP 04.02.2016, p. 6, AI 36, Inc. 2015.9844).

 

Confrontato nuovamente con le sue dichiarazioni, ha continuato a contestarle, affermando che:

 

" (…) io non ho mai toccato il dr. __________, contesto questo. Io ricordo di una volta dove un medico, un italiano di cui non ricordo il nome, si è avvicinato troppo a me. Questo episodio lo situo al __________. Lui si è avvicinato a meno di un metro e ha allungato il braccio verso di me, allora mi sono difeso con una mossa di autodifesa e gli ho spostato il braccio.”

(VI PP 04.02.2016, p. 7, AI 36, Inc. 2015.9844).

 

                                  F)   Atti commessi ai danni dell’infermiere __________ (punto 5.7 dell’AA)

 

                                42.   Secondo l’atto d’accusa oggetto della correzione di cui in ingresso, in fine, l’11 dicembre 2015, IM 1 avrebbe minacciato e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno __________, mettendogli una mano al collo, stringendo la presa, mentre gli diceva “ti ammazzo”.

 

Nello scritto del 12 dicembre 2015 dell’infermiere __________ si legge:

 

" Il sottoscritto __________ dichiara che in data 11.12.2015 alle ore 05:00 il sig.re IM 1 nella farmacia del reparto __________ improvvisamente diveniva aggressivo nei miei confronti precipitandosi su di me e mettendomi una mano al collo per soffocarmi. Veniva bloccato subito da un collega e da un securitas già presenti sul posto. Il signor IM 1 rimaneva ancora con un atteggiamento aggressivo nei miei confronti, ma tenuto lontano dagli stessi intervenuti.”

(allegato 9 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

Sentito il 12 gennaio 2016 __________ ha confermato e precisato:

 

" (…) l’11.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________ della __________ con il turno che inizia alle ore 22.00. Verso le ore 05.00 mi trovavo nella farmacia del padiglione e rammento che oltre a me vi erano altri 2 infermieri e un agente della sicurezza. Io ero seduto su una sedia e a circa 2-2,5 metri sedeva IM 1 col quale stavamo colloquiando abbastanza tranquillamente. Senza alcun motivo e improvvisamente è diventato aggressivo nei miei confronti e mi si è precipitato contro. Appena mi ha raggiunto mi ha afferrato alla gola con una mano e quindi ha stretto la presa nel tentativo di strangolarmi. Contemporaneamente questi mi ha minacciato con frasi tipo: “ti ammazzo” e cose di questo genere. Non so precisamente per quanto tempo ha stretto, comunque pochi secondi, ma so unicamente che per fargli mollare la presa sono intervenuti provvidenzialmente un mio colleghi e l’agente di sicurezza. Questi hanno fatto desistere l’imputato e l’hanno allontanato dalla farmacia.

Nonostante l’allontanamento IM 1 ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo nei miei confronti e mi rivolgeva frasi tipo:” ti ammazzo” e frasi di questo genere sempre proferito a tono molto alto. Il tutto sarà durato qualche minuto in cui manifestava molta aggressività. Nel frattempo avevamo richiesto l’intervento di un medico di picchetto e qualcuno aveva richiesto anche una pattuglia della Polizia, come da valutazione fatta da tutta l’equipe presente. Con l’intervento degli agenti l’imputato si è calmato ma comunque, per evitare ulteriori problemi, non mi sono più avvicinato a IM 1.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

Alla domanda a sapere se avesse temuto seriamente per la sua incolumità, l’infermiere ha risposto:

 

" No, è stato tutto talmente veloce che non mi sono reso conto ma devo dire che mi sono spaventato dopo che era già stato allontanato.”

(VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

Neppure __________ ha voluto sporgere querela per i fatti sopra descritti (allegato 9 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

                                43.   Il personale della __________ ha riferito che a seguito del comportamento dell’imputato, in clinica vi era un clima molto teso, di ansia e paura generalizzate, tanto da modificare la presa a carico e richiedere la presenza di un agente di sicurezza (VI PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844; VI PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844; VI PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844; VI PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844; VI PG __________ 20.01.2016, p. 4, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

In particolare l’infermiere __________ ha indicato che:

 

" (…) è stato un periodo di emergenza dove eravamo focalizzati a che non accadessero aggressioni nel reparto né nei nostri confronti né ni confronti degli altri pazienti. Le nostre energie sono state quindi utilizzate per la sicurezza e gli altri pazienti hanno sicuramente ricevuto meno attenzione di quando capita regolarmente.”

(VI PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

 

                                44.   L’imputato, dal canto suo, ha contestato il dire dell’infermiere __________.

Nel verbale del 14 dicembre 2015 ha affermato:

 

" Non è vero quello che dice __________. Non l’ho aggredito. Sono stato vittima.

Ricordo che la sera sono stato portato in carcere. Io ero fin contento perché pensavo di andare a La Stampa, ma così non è stato. Mi è stata fatta violenza psicologica.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

Così IM 1 in occasione dell’interrogatorio del 4 febbraio 2016:

 

" (…) non è successo. Ricordo che questo __________ era in infermeria e io gli ho chiesto una pastiglia perché non riuscivo a dormire. Lui mi ha detto di lasciarlo in pace perché stava lavorando troppo, ma in realtà guardava facebook. Mi ha anche chiesto come si dice grazie in russo, e io gliel’ho detto. Gli ho chiesto di nuovo la pastiglia e non me l’ha data e quindi sono andato via perché mi ha fatto pena.”

(VI PP 04.02.2016, p. 8, AI 36, Inc. 2015.9844).

 

                                  G)   Dichiarazioni conclusive dell’imputato

 

                                45.   In occasione dell’interrogatorio del 14 dicembre 2015, invitato dal PP a spiegare le ragioni del suo comportamento, IM 1 ha affermato:

 

" Se mi comporto così è per i medicamenti e per amore di __________, perché vorrei vederla.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

Alla contestazione che questi suoi comportamenti mettono seriamente in pericolo l’incolumità del personale sanitario della clinica, l’imputato ha risposto:

 

" Sono loro che mettono in pericolo me. (…)

Io non sono pericoloso, ho fatto tanti sport, anche arti marziali, ma solo per auto difesa. Andavo dal signor __________ che odiava Padre __________.”

(VI PP 14.12.2015, p. 5, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

L’imputato ha in fine affermato:

 

" Ho già spiegato la mia posizione. I funzionari della Clinica si drogano e io capisco quando uno è drogato e quando non lo è. (…) Io contesto di aver tentato di strangolare qualcuno.”

(VI PP 14.12.2015, p. 5, AI 12, Inc. 2015.9844).

 

 

                                 VI)   Diritto

 

                                46.   Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene.  

 

Giusta l’art. 144 cpv. 1 CP, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

Giusta l’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.

 

L’art. 19b cpv. 1 LStup prevede che chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.

Secondo il cpv. 2 del medesimo disposto per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa.

 

L’art. 285 CP punisce chiunque con violenza o minaccia impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto.

Questa disposizione persegue due diverse infrazioni: la costrizione di autorità o funzionari e le vie di fatto contro questi ultimi.

 

Nella seconda ipotesi, il reato è consumato quando l’autore passa a vie di fatto contro un’autorità, un membro di un’autorità o un funzionario, mentre questi agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero allorquando il membro di un’autorità o il funzionario agiscono nell’ambito di una missione ufficiale ed è proprio in ragione di tale azione che l’autore commette vie di fatto contro di loro. In questo caso, non è necessario che l’autore cerchi d’impedire l’atto ufficiale, essendo sufficiente una reazione collerica senza che sia volta modificare il corso degli eventi (STF 29.09.2009 inc. 6B_602/2009 consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 14 ad art. 285; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 313 seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 17 ad art. 285 CP). L’art. 285 CP non trova applicazione quando l’autore regola una questione privata con un funzionario mentre questi sta esercitando le proprie funzioni. Nell’art. 285 CP le vie di fatto devono, dunque, trovare la loro motivazione nell’atto ufficiale (DTF 110 IV 91 consid. 2; STF 29.09.2009 inc. 6B_602/2009 consid. 3.1; STF 20.01.2009 inc. 6B_834/2008 consid. 3.1).

La nozione di vie di fatto è la stessa di cui all’art. 126 CP: si tratta, dunque, delle aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni corporali né danni alla salute. Una via di fatto può sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2.; 119 IV 25 2a; STF 20.01.2009 inc. 6B_834/2008 consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 15 ad art. 285).

 

Per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di un’amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni (art. 110 cpv. 3 CP).

 

 

                                VII)   Valutazione della Corte

 

                                47.   I fatti sono stati parzialmente confermati dall’imputato stesso e nella misura in cui non lo sono, la Corte non ha motivo di dubitare della fedefacenza delle dichiarazioni del personale sanitario, così come di quelle del danneggiato ACPR 2 e dell’AP ACPR 1, queste ultime suffragate pure dalle dichiarazioni del testimone __________.

 

Pacifica – e non contestata – anche la sussunzione in diritto.

 

In particolare, per quanto concerne il reato di cui all’art. 285 CP, si rileva che il personale sanitario di enti di diritto pubblico – e quindi, nel caso concreto – gli infermieri della __________ – rientrano nella casistica dei funzionari protetti da tale norma (cfr. Sentenza della Corte delle assise criminali 72.2015.131 del 3 novembre 2015; K. Pärli/N. Wantz, Vermächtnis und amtliche Tätigkeit, in: H. Landolt/I. Bischofberger/B. Glum-Schneider/P. Breitschmid/C. Fountoulakis, T. Gächter/U. Kieser/T. Manser/J. Mausbach/P. Mösch Payot/K. Pärli/R. Schwendimann, Plegerecht – Pflegewissenschaft, p. 6).

 

 

                               VIII)   Perizia psichiatrica

 

                                48.   IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica mediante incarico conferito il 18 dicembre 2015 al Dr. __________ di __________ (AI 18, Inc. 2015.9844). Il 9 gennaio 2016 il perito giudiziario ha consegnato il proprio referto (AI 30, Inc. 2015.9844), le cui conclusioni possono essere così brevemente riassunte, e meglio:

 

                                     -   che il peritando al momento dei fatti soffriva – secondo il manuale diagnostico DSM-V – di sindrome schizofrenica con andamento continuo, disturbi correlati all’uso di sostanze e da dipendenza (alcool, cannabis, cocaina, amfetamine, allucinogeni ed altre sostanze psicoattive) e presentava altresì tratti del disturbo di personalità antisociale;

                                     -   che tutti i reati indicati nell’atto d’accusa hanno una relazione con le turbe psichiche diagnosticate e sono stati compiuti in stato di parziale alterazione delle facoltà mentali;

                                     -   che non vi sono motivi medici per pensare che il peritando abbia mai avuto una ridotta capacità di comprendere il carattere illecito delle sue azioni, ma al momento di tutti i fatti la sua capacità di agire era parzialmente scemata;

                                     -   che per i reati di ingiuria del 14 settembre 2014, danneggiamento del 10 ottobre 2015 e furto del 15 ottobre 2015, la capacità di agire del peritando era scemata di grado medio, mentre per quanto riguarda il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, la sua capacità di agire era scemata di un grado compreso tra medio e grave, in quanto essa si inserisce più direttamente sul grave disturbo schizofrenico, accompagnato da diffusi vissuti persecutori non accessibili alla critica;

                                     -   che in assenza di un percorso educativo e terapeutico di alcuni anni, condotto in una struttura chiusa e adeguata, che garantisca la continuità della terapia medicamentosa e dell’astinenza da sostanze, il peritando presenta un fondato rischio di commettere altri reati;

                                     -   che in primis vi è la certezza che il peritando commetterà reati analoghi a quelli finora compiuti; considerata poi l’escalation di aggressioni del 2015, il peggioramento progressivo del funzionamento generale, l’uso di sostanze totalmente fuori controllo così come la condizione di scacco in cui si trovano i curanti, il fallimento di qualsiasi opzione terapeutica adottata finora e la paranoia crescente nel soggetto, vi è un rischio elevato che il peritando compia reati contro l’integrità della persona ben più gravi di quelli finora compiuti;

                                     -   che il peritando è tuttora affetto dalle turbe psichiche indicate nelle diagnosi formulate;

                                     -   che solo un trattamento stazionario sarebbe idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, perché consentirebbe di ottenere l’astinenza totale da sostanze tossiche e una cura continuativa unita ad un percorso educativo;

                                     -   che l’unica soluzione adeguata per questo caso sarebbe quella di procedere ad un collocamento presso l’istituto di cura Curabilis in Svizzera francese;

                                     -   che il peritando non è pronto e non vuole sottoporsi ad un trattamento stazionario, il quale ciò nonostante avrebbe possibilità di successo;

                                     -   che la contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento, che in carcere il risultato terapeutico sembra comunque migliore che fuori e che non appena possibile il peritando dovrebbe comunque essere collocato nell’istituto di cura Curabilis.

 

 

                                 IX)   Commisurazione della pena

 

                                49.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

                                50.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

                                51.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

 

                                52.   Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

 

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

 

                                53.   Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

 

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

 

                                54.   Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).

 

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).

 

L’art. 56a CP introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

 

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

 

Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (b).

 

In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).

 

Secondo l’art. 57 cpv. 1 CP, se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.

Il secondo capoverso del disposto prevede che le misure di cui agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale.

Ai sensi dell’art. 57 cpv. 3 CP la privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.

 

                                55.   Nel caso concreto, la colpa dell’imputato è oggettivamente di gravità medio bassa e ciò in ragione dei beni giuridici lesi e dell’entità del danno cagionato.

 

Per contro, la stessa può appare di grado medio dal profilo soggettivo, ritenuto che l’imputato è pluri-recidivo e che le precedenti condanne non hanno permesso di trattenerlo dal commettere altri reati.

 

Egli ha agito per scopo egoistico, anteponendo i propri bisogni ai diritti delle persone con cui si è trovato confrontato.

 

La frequenza con cui ha agito mostra un’allarmante propensione a delinquere.

 

L’imputato neppure pare aver compreso la gravità dei suoi gesti, attribuendo puntualmente ad altri fattori il suo comportamento, dando così l’impressione di neppure volersi assumere appieno le proprie responsabilità.

 

Nella commisurazione della pena la Corte ha in fine considerato il concorso tra i reati.

 

Determinante in concreto risulta tuttavia essere la presenza di una turba psichica così come messo in rilievo dal perito, il quale ha concluso una scemata imputabilità di grado medio per i punti da 1 a 3 e di grado medio-grave per i fatti indicati al punto 5 dell’atto d’accusa.

 

                                56.   Tenuto conto di tutto quanto precede, considerato il concorso di reati e la pluralità di beni giuridici lesi, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di 7 (sette) mesi, deduzion fatta del carcere preventivo sofferto.

 

                                57.   Per le vie di fatto è stata comminata una pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 10.00 (dieci) cadauna e per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti una multa di CHF 100.00 (cento).

 

Sebbene non si tratti di un caso di applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP, la lunga serie di precedenti impone di ritenere che unicamente una pena detentiva effettiva (accompagnata da una misura) è tale da trattenere l’imputato dal commettere nuovi reati.

 

La Corte non può che constatare che IM 1 è incapace – a causa delle patologie riscontrate dal perito e che lo hanno peraltro condotto a reiterati ricoveri presso strutture psichiatriche – di trattenersi dal commettere reati ciò che rende oltremodo probabile (se non addirittura certo) che in assenza di un’adeguata presa a carico l’imputato reiteri il proprio agire.

 

Emerge dagli atti che l’imputato commette reati poco tempo dopo essere tornato alla vita in società e, addirittura, li commette pure durante i ricoveri nei confronti del personale sanitario chiamato ad occuparsi di lui.

 

In tale contesto si impone di accompagnare la sanzione con una misura atta a scongiurare che, ritrovata la libertà, IM 1 ritorni a delinquere che – soprattutto – gli permetta di essere curato.

 

Detta misura, come ha avuto modo di indicare il perito, non può essere costituita da un trattamento ambulatoriale (modalità che già in passato si è dimostrata insufficiente per contenere l’imputato), ma deve intervenire in modo stazionario.

 

In tale contesto, tenuto conto delle indicazioni del perito e dell’adesione dell’imputato a quanto indicato dal Dr. __________, la misura adeguata risulta essere il trattamento stazionario, da eseguirsi presso una struttura idonea ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP.

 

Al proposito giova osservare che il perito stesso ha indicato Curabilis come struttura conforme ed idonea per la messa in atto della presa a carico indicata in perizia, struttura nella quale la Corte auspica che l’imputato possa essere collocato al più presto.

 

L’esecuzione della pena detentiva viene quindi sospesa in vista dell’esecuzione del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, come previsto dall’art. 57 CP.

 

 

                                  X)   Richieste di risarcimento degli accusatori privati

 

                                58.   Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. Tra queste pretese si annovera la riparazione del torto morale che presuppone, da una parte, una lesione dei diritti della personalità, quali ad esempio la vita, l'integrità fisica, psichica o sessuale, dall'altra parte, una particolare gravità del pregiudizio morale subito.

La riparazione è dovuta se la gravità della lesione lo giustifica e se questa non sia stata riparata in altro modo (Werro, in: Comentaire romand, Code des obligations I, ad art. 47-49, n. 6, pag. 332, ad art. 49, n. 2, pag. 343).

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.1).

In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.2).

 

L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se – come in concreto – l’accusatore privato vince la causa.

 

                                59.   ACPR 2 ha postulato il risarcimento dei danni alla porta danneggiata, producendo un preventivo della __________ per la riparazione della stessa per un ammontare di complessivi CHF 1'076.75 (allegati 1 e 2 al VI PP 10.11.2015, Inc. 2015.9844).

Tale richiesta, comprovata da giustificativi, è stata integralmente accolta, e IM 1 è stato condannato al risarcimento a ACPR 2 di CHF 1'076.75.

 

                                60.   Per quanto attiene all’AP ACPR 1, il quale nel suo verbale del 9 febbraio 2015 ha chiesto “i danni psicologici per quanto accaduto” (allegato 1, Inc. 2014.9106), non potendosi pretendere che le ingiurie per cui IM 1 è stato condannato abbiano causato nella vittima una significativa sofferenza, non può essere riconosciuto alcun torto morale.

 

 

                                 XI)   Retribuzione del difensore d’ufficio

 

                                61.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

 

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

 

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

 

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

 

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

 

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

 

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

 

                                62.   La nota professionale dell’avv. DUF 1, con aggiunta della durata del dibattimento, è stata accettata così come presentata, venendo quindi approvata per CHF 4’058.30 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino l’importo di CHF 4’058.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 


 

Visti gli art.                     12, 40, 47, 49, 51, 57, 59 cpv. 3, 106, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 177, 285 cifra 1 CP;

19a, 19b LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   furto

per avere,

il 15 ottobre 2015, a __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 3 una borsa di pelle nera, un borsellino marrone, diverse carte di credito, due paia di occhiali, una chiave dell’albergo e un telefono cellulare Nokia per un valore complessivo stimato dall’accusatrice privata in CHF 4'070.00 (refurtiva recuperata e restituita all’accusatrice privata);

 

                               1.2.   danneggiamento

per avere,

il 10 ottobre 2015, a __________, intenzionalmente danneggiato la porta d’entrata dell’abitazione di ACPR 2, tirandole dei pugni per cercare di farsela aprire, per un ammontare di danno complessivo di CHF 1'076.75;

 

                               1.3.   ingiuria

per avere,

il 14 settembre 2014, a __________, offeso l’onore di ACPR 1, dicendogli “…vai a prenderlo nel culo handicappato di merda…”;

 

                               1.4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2014 e il 14 dicembre 2014, a __________, __________ e in altre località, senza essere autorizzato, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e cocaina, nonché il 4 novembre 2015, senza essere autorizzato, detenuto per il suo consumo personale 3.20 grammi di marijuana;

 

 

                               1.5.   ripetuta violenza o minaccia contro le autorità i funzionari

per avere,

nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2015 e l’11 dicembre 2015, a __________, presso la __________, usando violenza e minaccia, impedito a funzionari di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni, costringendoli a un tale atto, nonché mentre lo adempivano, commesso vie di fatto nei loro confronti, e meglio:

 

                            1.5.1.   la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2015, al fine di ottenere dei medicamenti, minacciato l’infermiere di turno __________ con le frasi “fai attenzione che ti taglio la testa”, “o fai quello che ti dico io o ti ammazzo”, “non capisci un cazzo dammi la terapia”;

 

                            1.5.2.   il 9 dicembre 2015, proferito frasi ingiuriose nei confronti dell’infermiere di turno __________, commettendo poi vie di fatto nei suoi confronti, e meglio spintonandolo contro il muro con il proprio petto;

 

                            1.5.3.   il 10 dicembre 2015, minacciato l’infermiera di turno __________ dicendole “vattene” e puntandole contro una forchetta da una distanza di circa 2 metri;

 

                            1.5.4.   il 10 dicembre 2015, dopo averle chiesto di cambiare la frequenza della radio, commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiera di turno __________, afferrandola al collo con una mano;

 

                            1.5.5.   il 10 dicembre 2015, minacciato e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno __________, e meglio mettendogli le mani al collo e dicendogli “ti ammazzo”, nonché prendendolo a spallate fino all’intervento dell’agente di sicurezza;

 

                            1.5.6.   il 10 dicembre 2015, commesso vie di fatto nei confronti del medico dr. __________, affondandogli le dita nella carotide, sopra il pomo d’Adamo;

 

                            1.5.7.   l’11 dicembre 2015, minacciato e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno __________, e meglio mettendogli una mano al collo, stringendo la presa, mentre gli diceva “ti ammazzo”;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

 

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

 

IM 1 è condannato

 

                               2.1.   alla pena detentiva di 7 (sette) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               2.2.   alla pena pecuniaria di CHF 100.00 (cento), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote giornaliere di CHF 10 (dieci) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               2.3.   al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

 

                                   3.   IM 1 è inoltre condannato a versare a ACPR 2 CHF 1'076.75 a titolo di risarcimento danni.

 

 

                                   4.   È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP di IM 1. La misura è immediatamente esecutiva.

 

 

                                   5.   L’esecuzione della pena detentiva per IM 1 è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del trattamento stazionario.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               7.1.   Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

 

onorario                      CHF   3'382.50

spese                          CHF      375.20

IVA (8%)                     CHF      300.60

totale                           CHF   4'058.30

 

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 4'058.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 


 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Ufficio federale di Polizia, Servizio di analisi e prevenzione, 3003 Berna

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           300.--

Perizia                                                fr.        5'975.--

Multa                                                   fr.           100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           179.55

                                                             fr.        7'554.55

                                                             ============