Incarto n.
72.2016.45

Lugano,

26 aprile 2016/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Riviera

 

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

Veronica Lipari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

contro

IM 1, sedicente

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

Alias:

__________

__________

__________

 

 

in carcerazione preventiva dal 20.01.2016 al 9.03.2016 (50 giorni) in esecuzione anticipata della pena dal 10.03.2016

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 39/2016 del 17.03.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

                                   1.   Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone

 

e meglio,

per avere, senza essere autorizzato,

in data 19/20 gennaio 2016,

tra __________ e __________,

occultandoli in una valigia, trasportato, mezzo treno, grammi 216.13 di eroina (grado di purezza del 26%), stupefacente destinato a non meglio precisato __________, che avrebbe dovuto incontrare a __________, e sequestrato al momento del suo fermo in data 20.01.2016;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 19 cpv. 2 in combinazione con il cpv. 1 lett. b LS;

 

                                   2.   falsità in certificati

per avere,

in data 20.01.2016,

a __________, sul treno in provenienza da __________,

presentando alle guardie di confine il passaporto __________ intestato a __________, abusato di una carta di legittimazione altrui;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 252 CP;

 

                                   3.   infrazione al LF sugli stranieri

per essere,

in data 15.01.2016 entrato illegalmente in Svizzera, soggiornandovi tra __________, __________ e __________ sino al 20.01.2016, sapendo del divieto d’entrata emanato nei suoi confronti dalle competenti autorità amministrative in data 20.03.2011 e notificatogli in data 4.07.2011;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________, __________.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:00 alle ore 10:40.

 

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

 

Le parti, di comune accordo, rinunciano alla fase di discussione e propongono una pena detentiva di 18 mesi, di cui 6 da espiare, il resto sospeso per un periodo di prova di anni 4 (quattro).

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 252 CP; 19 LStup; 115 LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

IM 1

 

alias

__________

__________

__________

 

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone

 

e meglio,

per avere, senza essere autorizzato,

in data 19/20 gennaio 2016,

tra __________ e __________,

occultandoli in una valigia, trasportato, mezzo treno, grammi 216.13 di eroina (grado di purezza del 26%), stupefacente destinato a non meglio precisato __________, che avrebbe dovuto incontrare a __________, e sequestrato al momento del suo fermo in data 20.01.2016;

 

                               1.2.   falsità in certificati

per avere,

in data 20.01.2016,

a __________, sul treno in provenienza da __________,

presentando alle guardie di confine il passaporto __________ intestato a __________, abusato di una carta di legittimazione altrui;

 

                               1.3.   infrazione alla LF sugli stranieri

per essere,

in data 15.01.2016 entrato illegalmente in Svizzera, soggiornandovi tra __________, __________ e __________ sino al 20.01.2016, sapendo del divieto d’entrata emanato nei suoi confronti dalle competenti autorità amministrative in data 20.03.2011 e notificatogli in data 4.07.2011;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 12 (dodici) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

 

 

                                   4.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente.

 

 

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                        fr.               3'403.50

spese                            fr.                  191.60

IVA (8%)                       fr.                  287.60

totale                             fr.               3'882.70

 

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’882.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).


 

Intimazione a:          -

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        6'701.10

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             66.75

                                                             fr.        7'267.85

                                                             ============