Incarto n.
72.2016.66

Lugano,

21 giugno 2016/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

contro

IM 1

e residente a

rappresentato da DUF 1,

 

 

in carcerazione preventiva dal 04.03.2016 al 23.03.2016 (20 giorni) in anticipata esecuzione di pena dal 24.03.2016,

 

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 57/2016 del 19.4.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

 

                                   1.   Infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, a __________, nel periodo agosto 2014 - febbraio 2016, senza essere autorizzato, alienato ad acquirenti locali complessivi grammi 133,40 di cocaina (di cui 4 grammi alienati a titolo gratuito), vendendoli al grammo ad un prezzo variante da CHF 85.00 a CHF 142.00, cocaina acquistata a __________ da non meglio identificati cittadini __________ di nome “__________” e “__________”;

 

 

 

 

 

                                     

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo agosto 2014 - febbraio 2016, a __________, consumato personalmente almeno grammi 30 di marijuana e grammi 15 di cocaina;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup, art. 19a LStup

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1 assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________ __________.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:37 alle ore 11:06.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

 

                                     -   richiamati i verbali PS 22.3.2016 a pag. 5 dell’imputato e 11.3.2016 a pag. 6 di __________, il Presidente precisa il periodo dei punti 1 e 2 in 1.8.2014/4.3.2016;

 

                                     -   al punto 1 si sostituisce alienati a titolo gratuito con procurati in altro modo;

 

                                     -   ai reati si aggiunge all’art. 19a LStup il n. 1.

 

Le parti dichiarano di accettare queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 14 mesi da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 3 anni;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale non si oppone alla richiesta del PP.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.                      12, 40, 42, 47, 49, 51, 69 e 106 CP;

19 cpv. 1 lett. c) e d) nonché 19a n. 1 LStup;

82 e segg., 135, 236, 263 segg., 339 segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

 

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 1.8.2014/4.3.2016, a __________, previo acquisto, alienato e procurato in altro modo a terzi 133,40 grammi di cocaina;

 

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 1.8.2014/4.3.2016, consumato 30 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato:

 

                               2.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               2.2.   al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.

 

 

                                   4.   È ordinata la confisca di:

 

                               4.1.   1 cellulare __________ IMEI __________;

                               4.2.   1 carta SIM per il numero __________;

                               4.3.   1 cellulare __________ IMEI __________;

                               4.4.   1 carta SIM per il numero __________.

 

 

                                   5.   Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e delle spese di difesa di IM 1 è ordinato il sequestro conservativo di:

 

                               5.1.   fr. 176.70;

                               5.2.   Euro 325.-.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

 

 

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               7.1.   Le note professionali 19.4.2016, 13.5.2016 e 21.6.2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                      fr.       4'560.00

spese                          fr.             60.00

IVA (8%)                     fr.          369.60

totale                           fr.       4'989.60

 

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'989.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).


 

Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             56.15

                                                             fr.        1'056.15

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