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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Amos Pagnamenta, Presidente |
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GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere |
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Cristina Laghi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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e in qualità di accusatore privato |
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ACPR 1 patrocinato dall’avv. RAAP 1 |
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
Alias:
________
________
________
________
________
________
________
________
in carcerazione preventiva dal 3 settembre 2015 al 25 novembre 2015 (84 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 26 novembre 2015
IM 2
rappresentato dall’avv. DF 1
Alias:
________
________
________
in carcerazione preventiva dal 24 settembre 2015 al 2 maggio 2016
in carcerazione di sicurezza dal 3 maggio 2016
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 67/2016 del 2 maggio 2016, emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
A) IM 1 e IM 2, in correità fra loro e con altri
1. tentata estorsione
per avere, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, minacciato una persona di grave danno al fine di indurla ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, senza tuttavia riuscire nell’intento,
e meglio per avere, nelle seguenti circostanze e ruoli personalmente assunti:
- IM 2, al fine di procurare alla compagna __________ (presso il cui appartamento a __________ soggiornava illegalmente dal 2013) dei finanziamenti bancari all’estero atti a consentirle di rilevare le quote azionarie della società gerente dell’esercizio pubblico “__________” di __________ già condotto dal di lei defunto marito, preso contatto con tale __________ (ora latitante) perché fungesse da intermediario in ambienti bancari del Lussemburgo, ben sapendo della sua dichiarata professione di “butta-fuori”;
- accettando poi dall’__________ l’idea di uno “scambio di favori” consistente nell’indicare a quest’ultimo qualcuno da “spennare” in Svizzera/Ticino in cambio del suo interessamento /intermediazione per i suddetti finanziamenti,
- consentendo poi alla compagna __________, il 27 agosto 2015 a __________, di consegnare all’__________ le chiavi dell’auto AUDI A6 targata __________ in loro uso sulla base di un contratto di noleggio da lei sottoscritto con la detentrice società __________ Sagl. Veicolo preteso dall’__________ per via del presunto mancato rispetto, da parte del IM 2, dell’accordo di “scambio di favori” summenzionato,
- veicolo AUDI poi trattenuto dall’__________ in Francia malgrado i vari tentativi del IM 2, a nome anche della __________, di riottenerlo anche col versamento in contanti all’__________ della somma complessiva di CHF 25'000.00/26'000.00 pur avendo riportato in Francia, il 5 settembre 2015, il veicolo Citroen C5 targato __________ lasciato dall’__________ a __________ il 27 agosto 2015,
- incontrando il IM 2 a __________, il mattino del 3 settembre 2015, l’__________ accompagnato da un altro uomo (poi identificato in __________ – alias __________ – tuttora latitante) accompagnandoli poi a __________ per un asserito sopralluogo ad un non identificato “Hotel”, sempre con l’AUDI A6 in mano all’__________ e con la quale era venuto dalla Francia unitamente al summenzionato __________ e ad altri due uomini (poi identificati in IM 1 e in __________, ora latitante) che l’__________ aveva lasciato nel frattempo in un bar di __________,
- recandosi poi, nel pomeriggio del 3 settembre 2015, l’__________, il IM 1, il __________ e l’__________, a __________ sempre con il veicolo AUDI A6, presso l’abitazione privata di ACPR 1 dove il __________ rimaneva all’esterno ma all’interno del suddetto veicolo mentre gli altri tre si dirigevano verso l’appartamento della vittima,
- giunti all’appartamento, all’interno entravano il IM 1 e l’__________, mentre l’__________ rimaneva di guardia alla porta-finestra e, dopo aver mostrato al ACPR 1 la copia (forse in fax) di un contratto relativo ad un ingente investimento immobiliare effettivamente da lui stipulato in zona asiatica, in particolare il IM 1 proferiva, in italiano, all’indirizzo del ACPR 1 delle gravi minacce per la sua vita ed incolumità fisica (con frasi quali: “…finire nel lago…”, “…chi ha avvisato la polizia non è più al mondo per raccontarlo…”) onde indurlo a “…tirar fuori i soldi…”,
- costringendo poi il ACPR 1 a recarsi in banca a __________ con il suo veicolo privato per recuperare del denaro, accompagnato dal IM 1 in veste di passeggero mentre gli altri seguivano con l’AUDI A6,
- venendo poi, il IM 1, fermato dalla polizia mentre ancora si trovava sull’auto del ACPR 1, allertata dalla segnalazione pervenuta dal fratello della vittima abitante a __________,
- non riuscendo quindi a completare il disegno estorsivo per via dell’arresto in flagranza del IM 1, mentre gli altri correi si davano alla fuga con l’AUDI A6. Veicolo poi intercettato nel corso del mese di febbraio 2016 (AI 232) alla frontiera lituana nel contesto di un evidente traffico internazionale illecito di veicoli;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 22 e 156 cifra 1 e 3 CPS;
2. sequestro di persona e rapimento
per avere, nelle modalità e circostanze descritte al punto 1, ed agendo sempre in correità fra loro nei ruoli materiali sopra descritti, indebitamente tenuto sequestrato e privato della sua libertà la persona di ACPR 1, dapprima presso il suo domicilio privato di __________, indi durante il tragitto in auto verso la banca al fine di portare a compimento l’atto estorsivo di cui al punto 1;
fatti avvenuti: a ______ il 3 settembre 2015;
reato previsto: dall’art. 183 cifra 1 CPS;
B. subordinata (art. 325 cpv. 2 CPP) rispetto al punto A per IM 2
3. complicità in tentata estorsione e sequestro di persona e rapimento
per avere, il IM 2, intenzionalmente aiutato altri a commettere i crimini descritti ai punti 1 e 2 e materialmente perpertrati da __________, IM 1, __________ e __________, al fine di trarne un indebito profitto;
fatti avvenuti: a __________ il 3 settembre 2015;
reati previsti: dall’art. 22, 25, 156 cifra 1 e 3 e 183 cifra 1 CPS;
C. IM 1, singolarmente
4. minaccia
per avere, a __________ il 3 settembre 2015, incusso spavento e timore proferendo all’indirizzo di ACPR 1, gravi minacce per la sua vita ed incolumità fisica, in particolare con frasi quali: “…finire nel lago…” e “…chi ha avvisato la polizia non è più al mondo per raccontarlo…”;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 180 CPS;
D. IM 2, singolarmente
5. soggiorno illegale
per avere, a __________ fra il 2013 e il 24 settembre 2015, soggiornato illegalmente presso l’appartamento in Via __________ in uso alla compagna __________, privo del necessario permesso;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1;
- in qualità di interprete per la lingua francese, __________.
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Espletato il pubblico dibattimento: |
lunedì 27.06.2016, dalle ore 09:40 alle ore 17:35; martedì 28.06.2016, dalle ore 09:34 alle ore 16:41. |
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I. Il Presidente chiede al PP di quantificare l’ammontare dell’imputazione di estorsione.
Il PP comunica di non voler quantificare l’importo.
Il Presidente chiede all’avv. RAAP 1 se è in grado di produrre la documentazione che attesta i pagamenti effettuati dall’AP in relazione al contratto di intermediazione per l’isola __________.
L’avv. RAAP 1 comunica che per intanto non è in possesso di questi documenti.
II. Il Presidente comunica alle parti che intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti e meglio che per il punto 1 dell’atto d’accusa la proposta è quella di considerare il reato di tentata coazione in luogo di quello di tentata estorsione per tutto o parte dell’importo.
Dà quindi loro facoltà di esprimersi in proposito.
Le parti si dichiarano d’accordo.
Il Presidente comunica inoltre alle parti che intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti anche per quanto riguarda il punto 5 dell’atto d’accusa e meglio la proposta è quella di considerare il reato di contravvenzione alla LF sugli stranieri ex art. 120 LStr in luogo del reato di contravvenzione alla LF sugli stranieri ex art. 115 LStr.
Dà quindi loro facoltà di esprimersi in proposito.
Le parti si dichiarano d’accordo.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che l’Audi A6 utilizzata per commettere l’estorsione è partita dal Ticino, è arrivata in Francia per poi venire ritrovata in entrata in Lituania a nome di una società inesistente francese, ciò che, a mente dell’accusa, la dice lunga sul mondo che sta dietro a questa vicenda. Vi è, da una parte, un mandante ufficiosamente ignoto, che ufficialmente possiamo tutti immaginare chi sia. Dall’altro lato vi sono i cosiddetti “esattori”, i quali si presentano di persona, incutendo timore per indurre a pagare. Si tratta di una realtà in cui l’avidità la fa da padrona. Gli esecutori sono tutta gente pregiudicata, perché questo è il biglietto da visita. Il movente, per tutti è quello del lucro. Ognuno, infatti, aveva i suoi interessi da conseguire e da salvaguardare. Per il __________ vi era una percentuale sull’importo del contratto, per IM 1 era previsto un compenso in denaro e IM 2 dal canto suo voleva in questo modo aiutare la compagna ottenendo un finanziamento dall’estero per il riscatto delle azioni del __________. IM 1, quale controparte per trovargli il finanziamento, pretende da IM 2 di trovargli “qualcuno da spennare, qualcuno da truffare”. __________ si è procurato manu militari di IM 2 e da parte di quest’ultimo non vi è stata una ferma opposizione per cedergliela. L’accusa rileva che quella di utilizzare l’Audi A6 non è una scelta casuale: si tratta infatti di un’auto di grossa cilindrata targata Ticino, la quale può certo dissimularsi meglio in un quartiere altolocato di __________ rispetto ad una Citroën targata Francia.
In diritto l’accusa rileva che sono dati tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione: l’indebito profitto, l’uso della minaccia di grave danno e il dolo, essendo sufficiente il dolo eventuale (DTF 122 IV 322). Per quanto attiene al sequestro di persona cita i parametri delle DTF 128 IV 73 e 141 IV 10 e della sentenza del Tribunale Federale 6B_123/2014, secondo cui non è necessario che il sequestro sia di lunga durata, ma basta qualche minuto. Per quanto attiene, in fine, al reato di minaccia, rileva che lo stesso è stato messo in concorso con la tentata estorsione siccome l’episodio specifico si situa, a mente dell’accusa, nel tragitto in macchina tra la casa di ACPR 1 e la banca.
L’accusa rileva che IM 1 è stato colto in flagranza in macchina con la vittima. La visita che è stata fatta a __________ non è una scelta casuale, siccome a __________ abita e lavora il fratello della vittima. Per il resto, rinvia agli indizi indicati in AI 262 (p. 4 e 5). La prova del dolo è data dalle stesse parole di IM 1, quando dice che aveva paura della Polizia; nessuno, infatti, ha paura della Polizia se sta facendo delle cose che sa essere perfettamente legali.
Per quanto riguarda IM 2, il PP rileva che per riavere l’auto egli ha versato CHF/EUR 25'000.00, quando bastava una telefonata alla Polizia con l’informazione che l’auto era sparita. La prova del dolo per IM 2 è che egli ha scelto e contattato __________, sapendo perfettamente quello che faceva, che era un buttafuori, e non può essere così ingenuo da avere pensato che una persona del genere potesse aprirgli le porte per un prestito in Lussemburgo. Per l’accusa IM 2 è correo in via principale e solo per una questione formale nel rinvio a giudizio figura l’ipotesi subordinata della complicità.
Quanto alla commisurazione della pena, il PP sottolinea che la colpa di ambedue gli imputati è grave, trattandosi di una colpa totale e completa.
Conclude chiedendo la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 10 (dieci) mesi e di IM 2 alla pena detentiva di 3 (tre) anni da espiare. Chiede inoltre la confisca di tutto quanto sotto sequestro in quanto mezzo di reato;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che non vi sono i presupposti per una condanna del suo assistito.
In entrata espone alcuni dati riguardanti la situazione personale del suo assistito, ponendo l’accento sul fatto che, nonostante al momento dell’arresto non avesse un lavoro, egli è fiducioso di trovare un lavoro in Francia e non ritiene di trovarsi in una situazione economica disastrosa, avendo anche accumulato dei risparmi.
Quanto ai suoi precedenti penali, con riferimento alla condanna per porto d’armi, rileva che si trattava di un’arma bianca (“arme blanche”), termine che comprende, a mente della difesa, anche le armi giocattolo. Per quanto riguarda poi il reato di violenza si tratta di una decisione di appello, a seguito della quale IM 1 è stato costretto a prendere domicilio presso un Foyer; senonché, qualche mese dopo, gli è stato invece notificato che poteva tornare nel precedente domicilio.
IM 1 non ha mai conosciuto IM 2 e ha conosciuto le altre persone presenti il 3 settembre 2015 unicamente il giorno dei fatti. Sul numero di telefono di IM 1 non sono emersi contatti telefonici pregressi tra lui e qualsiasi altra persona legata ai fatti del 3 settembre 2015 (AI 247, p. 34).
La difesa riassume i fatti oggetto del presente procedimento, ponendo l’accento sul fatto che gli stessi si sono svolti nell’arco di circa 45 minuti e che IM 1 non conosceva le attività di __________, il quale si è guardato bene dal rendergliele note, ad esempio lasciandolo in un bar di __________ quando si è recato a __________ con IM 2. __________ ha semplicemente mostrato un contratto in inglese a IM 1, dicendogli che aveva ricevuto l’incarico di parlare con una persona in Svizzera per verificare quali intenzioni avesse; aveva quindi bisogno di qualcuno che parlasse inglese per tradurre il contratto e italiano per parlare con ACPR 1, lingue che __________ non conosceva. Solo una volta rassicurato da __________ sul fatto che non vi sarebbe stata violenza e che il credito era esigibile, IM 1 ha accettato di aiutarlo.
La difesa rileva inoltre che nessuna delle 3 persone che si erano mosse verso l’abitazione di ACPR 1 indossava guanti o passamontagna. Oltre a ciò, mai IM 1 ha chiesto a ACPR 1 di consegnargli i soldi che aveva in casa, più volte gli ha detto che erano lì solo per parlare e gli ha pure chiesto di chiamare la controparte contrattuale. IM 1 non conosceva la situazione dei pagamenti pregressi di ACPR 1, ma unicamente la cifra indicata sul contratto, motivo per cui ha chiesto il pagamento di 3 milioni. ACPR 1 per prendere la propria auto si è recato presso il suo parcheggio da solo e anche quando IM 1, dopo avere visto la Polizia, ha effettuato la chiamata all’esterno della macchina, ACPR 1 avrebbe tranquillamente potuto allontanarsi.
La difesa rileva che nei verbali dell’accusatore privato vi sono diverse contraddizioni. In particolare, in alcuni verbali egli ha riferito che a casa sua si sarebbero presentate 2 persone, mentre in altri ha parlato di 3. In un verbale ha riferito che sarebbe stato “il palestrato” ovvero __________ a rivolgergli le minacce, mentre in un altro ha poi affermato che le minacce sarebbero state proferite soprattutto da IM 1. Allo stesso modo, se inizialmente ha affermato che sarebbe stato IM 1 a dirgli di “tirar fuori i soldi”, in un secondo tempo afferma che questo gli sarebbe stato detto da __________. Falso e contestato, inoltre, il fatto che IM 1 durante il viaggio avrebbe tenuto con sé il telefono cellulare giallo di __________, circostanza che quest’ultimo ha peraltro ricordato solo nel verbale del 29 gennaio 2016. Sulla base delle anomalie nei verbali dell’accusatore privato, a mente della difesa è da presumere che egli faccia confusione, perlomeno per quanto riguarda chi ha detto o fatto qualcosa, e su dichiarazioni approssimative non può essere condannato un uomo. Maggiore affidamento fanno per contro le dichiarazioni di IM 1, le quali sono state sempre le stesse dal 3 settembre 2015 ad oggi.
Per quel che ne è del diritto, rileva che tra gli elementi costitutivi del reato di estorsione, compare il disegno dell’arricchimento illegittimo, la cui assenza può avere quale conseguenza che il reato da prendere in considerazione sia quello di coazione. Nella fattispecie, IM 1 poteva ragionevolmente considerare il debito esigibile nei confronti di ACPR 1. La difesa riassume quindi i presupposti del reato di coazione, citando i parametri delle DTF 120 IV 19 e 122 IV 325 e rilevando che nel caso concreto l’accusatore privato ha reso diverse versioni in merito alle minacce che IM 1 avrebbe espresso nei suoi confronti, tutte integralmente contestate. Non vi sono quindi, a mente della difesa, i presupposti per una condanna del suo assistito per i reati di tentata estorsione e/o tentata coazione.
A mente della difesa, poi, nessun rapimento o sequestro di persona ha avuto luogo, posto che ACPR 1 era libero in ogni momento di andarsene e questo sia in casa che in automobile. IM 1 non era armato, così come anche __________ e __________, ma aveva con sé unicamente il suo telefono cellulare, peraltro spento e senza credito. Al momento dei fatti, inoltre, era giorno e fuori c’era molta gente. Quando è uscito di casa, poi, ACPR 1 ha pure incontrato gli operai, a cui avrebbe potuto chiedere aiuto. Per quanto riguarda lo spostamento in macchina, è ACPR 1 che si è messo alla guida della sua autovettura ed egli ha sempre avuto con sé il suo telefono cellulare. Oltre a ciò, IM 1 ad un certo punto ha passato diversi minuti fuori dall’auto e in quel momento ACPR 1 poteva decidere di andarsene. Non sono quindi dati i presupposti del reato di sequestro di persona.
Contestato è anche il reato di minaccia.
La difesa conclude chiedendo, in via preliminare, il proscioglimento del suo assistito da tutti i reati imputatigli, la sua immediata scarcerazione e la restituzione di tutti gli oggetti a lui sequestrati. Subordinatamente postula che un’eventuale pena venga commisurata alla sua effettiva colpa, considerato come il capo riconosciuto sia da lui che da ACPR 1 è __________, i fatti si sono svolti in un lasso brevissimo di tempo, IM 1 ha sempre collaborato ed è solo grazie a lui che sono state identificate le altre persone, durante la detenzione si è dato da fare, ha sempre lavorato e le sue intenzioni sono quelle di iniziare una nuova vita. Chiede inoltre che un’eventuale pena venga posta al beneficio della sospensione condizionale;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata premette di voler dare la vera immagine della partita di IM 2, ponendo l’accento sul fatto che egli ha sofferto molto, trovandosi in carcere in regime di detenzione preventiva da poco più di 9 mesi, vivendo 23 ore su 24 rinchiuso in cella, privato della sua possibilità di vedere la compagna, sofferenza acuita dal fatto che non è coinvolto in nessuno modo nei fatti del 3 settembre 2015.
Dopo avere riassunto i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di estorsione, nonché le condizioni della correità e della complicità, rileva che a mente della difesa non vi è né correità né complicità da parte di IM 2, il quale, anzi, è egli stesso è vittima di __________.
La difesa ribadisce le condizion i del processo indiziario, rilevando che non deve esservi dubbio sui fatti dell’atto d’accusa, e richiama i principi della presunzione d’innocenza e in dubio pro reo.
IM 2 ha conosciuto __________ tramite amici comuni, rimanendo poi in contatto con lui. Ad un certo momento __________ gli ha poi chiesto di trovargli delle persone con cui fare “business” e IM 2 ha poi capito che si trattava di trovargli persone da truffare e non ha mai dato seguito alla richiesta. È poi nel contesto dell’impellente necessità di trovare un prestito per acquistare le quote del __________ che IM 2 si è rivolto a __________ nel mese di luglio 2015, per chiedergli di aiutarlo ad ottenere un prestito tramite le sue asserite conoscenze del mondo bancario lussemburghese. La difesa pone l’accento sul fatto che IM 2, per questo prestito, non si era rivolto unicamente a __________, ma anche ad altre persone. È inoltre importante ritenere la situazione disperata in cui si trovava __________, ciò che aiuta a meglio comprendere comportamenti, suoi e del compagno, – che con il senno di poi risultano sconsiderati – per riavere l’automobile.
IM 2 e __________ non conoscono IM 1, __________, __________ e ACPR 1. Agli atti vi è che IM 1, __________ e __________ sono già stati coinvolti in passato in fatti analoghi, fatti in cui IM 2, per contro, non era in nessun modo coinvolto. La difesa rileva inoltre che IM 2 non è mai stato alle __________. ACPR 1 racconta, in due diversi verbali, dell’episodio in cui al suo socio alle __________ sarebbero stati richiesti dei soldi da parte della controparte contrattuale. Sappiamo quindi chi è il mandante dell’estorsione, il quale non è evidentemente seduto in quest’aula, ma soprattutto ACPR 1 non è qualcuno che IM 2 ha indicato a __________ come persona “da spennare”. Questo mondo è completamente estraneo a IM 2 e nulla agli atti permette di ritenere un suo coinvolgimento con gli affari della vittima ACPR 1. La circostanza secondo cui prima __________ ha chiesto a IM 2 di segnalargli delle persone da truffare e poi IM 2 ha richiesto quest’ultimo di aiutarlo a trovare un prestito, potrebbe apparire assurda, ma la medesima, a mente della difesa, deve essere contestualizzata. IM 2, infatti, nella vita non ha fatto altro che giocare a calcio e non ha mai dovuto preoccuparsi di nulla, vivendo nel contesto di una squadra; non deve quindi sorprendere più di tanto il fatto che egli abbia chiesto ad un buttafuori di aiutarlo ad ottenere un prestito. IM 2 ha poi anche mandato dei documenti alla persona di contatto indicatagli da __________. Quando __________ si è presentato di sorpresa al __________ per prendere l’Audi, IM 2 non era neppure presente. L’Audi è quindi stata sottratta siccome IM 2 non ha dato seguito alla richiesta di __________ di trovargli persone da truffare. A questo proposito la difesa rileva che il fatto che __________ fosse indispettito da questa circostanza, ben emerge dai messaggi whatsapp intercorsi tra quest’ultimo e IM 2, dei quali dà parziale lettura, rilevando anche che i contatti tra i due, per contro, non fanno mai un minimo accenno alla vicenda del 3 settembre 2015. La maniera in cui l’auto è stata sottratta palesemente non depone a favore di qualsiasi coinvolgimento di IM 2 nell’affare di __________, ciò che non fanno nemmeno i successivi infruttuosi tentativi di recuperare il veicolo. Vero è che IM 2 e __________ non hanno subito denunciato il furto del veicolo alla Polizia, ma __________ aveva promesso di restituire l’auto il lunedì successivo, lasciando anche la propria Citroën a loro disposizione. __________, peraltro, non voleva ulteriormente esporsi con l’amico __________, per il timore di mandare all’aria l’acquisto delle quote del __________, a cui lei teneva molto. Dell’imbarazzo della donna si trova traccia nei contatti telefonici intercorsi tra quest’ultima e IM 2, dai quali emerge che la medesima non sapeva come informare __________ della circostanza. È quindi in questo contesto che IM 2 e __________ hanno avuto la strampalata idea di offrire del denaro a __________ per riavere la macchina, pagando CHF 25'000.00. È quindi ovvio, a questo punto, che quest’ultimo abbia iniziato a richiedere sempre più denaro. La difesa rileva inoltre che dai messaggi intercorsi tra __________ e IM 2 emerge che quest’ultimo implorava __________ di restituirgli la macchina, essendo a sua volta vittima dell’uomo. IM 2 ha offerto sempre più soldi unicamente per portare __________ a trattative e riavere l’automobile.
Oltre a ciò, il 4 settembre 2015 __________ ha inviato un messaggio a IM 2 dicendogli di avere un uomo, che avrebbe riconosciuto essendo “black”, bloccato a __________, chiedendogli di portarlo con lui a __________. A parte questo messaggio, non vi è alcun contatto che faccia riferimento al 3 settembre 2015. Vi è poi da chiedersi quale sia il senso di informare il complice che a __________ c’è un uomo bloccato. Questo messaggio inviato da __________ a IM 2 è stato inviato qualche minuto dopo che IM 2 aveva annunciato che sarebbe andato a __________ alle 12:00, per recuperare la vettura. Se IM 2 fosse stato davvero coinvolto, non vi era certo la necessità di chiedere notizie di IM 1, IM 2 ne sarebbe stato al corrente siccome ne aveva riferito anche la stampa già il 3 settembre 2015 stesso. Chiunque avrebbe potuto rispondere al messaggio di __________ ed egli non aveva altro motivo per rivolgersi al IM 2 se non che lo conosce e che il medesimo si trovava in Ticino. Se IM 2 fosse in qualche modo coinvolto in quanto orchestrato da __________, non è concepibile che egli non conoscesse neppure l’équipe di cui ha parlato IM 1 e neppure il colore della sua pelle.
Le telefonate non sono da interpretare come un linguaggio in codice, ma __________ e IM 2 erano solamente preoccupati di non fare sapere a __________ che era stata loro sottratta la macchina, ciò che avrebbe potuto far saltare tutto l’affare relativo al __________. Se IM 2 fosse stato coinvolto nei fatti relativi a ACPR 1, inoltre, non si spiega per quale motivo avrebbe dovuto cercare in tutti i modi di rientrare in possesso di un veicolo con cui era stato commesso il reato e perché si sarebbe dovuto recare in due occasioni a __________, dopo i fatti, per poi rientrare in Svizzera. Se avesse avuto qualcosa da nascondere, non sarebbe certo tornato, essendo lui cittadino francese, ma sarebbe rimasto a __________, non estradabile. Inoltre, se fosse coinvolto, non sarebbe stato così sciocco da mettersi alla guida della Citroën per andare fino in Francia a riprendersi il veicolo utilizzato dagli autori dell’estorsione. Ciò dimostra la sua totale estraneità ai fatti del 3 settembre 2015. Non vi è alcuna prova per un suo coinvolgimento. Anche il fatto che la mattina del 3 settembre 2015 abbia accompagnato __________ fino a __________, non costituisce una prova in tal senso, posto anche che IM 2 non era neppure a conoscenza del fatto che a __________ risiedesse il fratello di ACPR 1. Non si vede poi perché __________ avrebbe dovuto portarsi IM 1 da __________, facendogli fare un lungo viaggio, se per la traduzione poteva avere IM 2, il quale si trovava già in Ticino. Oltre a ciò, qualche ora più tardi, a presentarsi al domicilio di ACPR 1, non c’è IM 2. Inoltre, __________ e compagnia non avevano certo bisogno dell’Audi A6 per non dare nell’occhio e camuffarsi, ma in questo caso avrebbero preso una macchina per cui non era così semplice risalire al proprietario tramite la targa. Anche i fatti posteriori, a mente della difesa, dimostrano che IM 2 non c’entra nulla con tentata estorsione. Il 10 settembre 2015 ACPR 1 ha infatti ricevuto una telefonata da un sedicente cittadino __________, il quale gli intimava di pagare 2 milioni, affermando che altrimenti vi sarebbero stati dei problemi. Il suo recapito ha pure ricevuto una serie di telefonate da __________ e non da IM 2. __________ non solo ha tentato di contattare la sua vittima, ma ha anche cercato di mettersi in contatto con __________ e IM 2, altre sue vittime, per portare a termine il tentativo di estorsione nei loro confronti.
In conclusione, la difesa rileva che non vi è prova agli atti di una partecipazione di IM 2 al tentativo di estorsione del 3 settembre 2015 ai danni di ACPR 1. È accertato che IM 2 non ha guadagnato nulla da questo affare. L’unico e solo elemento che potrebbe collegare IM 2 ai fatti del 3 settembre 2015 rimane esclusivamente l’Audi A6 e non si può ritenere tale contributo determinante e causale alla commissione dell’infrazione. Il tentativo di estorsione si sarebbe potuto consumare anche senza l’Audi A6.
In tali circostanze, richiamato il principio in dubio pro reo, IM 2 non può che venire prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti A e B dell’atto d’accusa.
Per quanto attiene al soggiorno illegale, rileva che IM 2 è un cittadino francese a beneficio degli accordi bilaterali e non necessita di particolari documenti, oltre al passaporto, per circolare in Svizzera. L’art. 9 OASA (soggiorno senza autorizzazione) prevede che per un soggiorno non superiore a 3 mesi senza attività lucrativa lo straniero non necessita né di un permesso né di notificarsi. La figlia di __________ ha riferito che IM 2 si recava in Ticino in modo irregolare, avendo egli un’attività calcistica _______. __________ stessa ha riferito che egli era residente presso di lei in maniera stabile solo nel corso degli ultimi 2/3 mesi prima del suo arresto. La sua presenza in Ticino non era quindi fissa e non vi è nulla che provi che IM 2 abbia soggiornato in Svizzera per un periodo superiore ai 3 mesi, anzi le dichiarazioni di __________ e IM 2 permettono di considerare provato proprio il contrario. Non vi è quindi spazio neppure per l’applicazione dell’art. 120 LStr, motivo per cui l’imputato deve essere prosciolto anche da questa imputazione.
Per concludere la difesa chiede il proscioglimento di IM 2 da tutte le imputazioni di cui all’atto d’accusa e l’accoglimento dell’istanza di indennizzo.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 22, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 180, 181, 183 cifra 1 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. tentata coazione
per avere,
il 3 settembre 2015, a __________,
usando violenza o minaccia di un grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, costretto a fare, omettere o tollerare un atto,
e meglio per essersi recato, unitamente ai correi __________, __________ e __________, presso l’abitazione di ACPR 1 a __________ a bordo di un Audi A6 targata __________, rimanendo __________ all’interno del veicolo, rimanendo __________ di guardia alla porta-finestra e penetrando IM 1 e __________ all’interno dell’abitazione, dopo avere mostrato a ACPR 1 la copia di un contratto relativo ad un ingente investimento immobiliare effettivamente da lui stipulato, in particolare IM 1 proferito all’indirizzo di ACPR 1 gravi minacce per la sua vita ed incolumità fisica, onde indurlo a “tirar fuori i soldi”, costringendo poi ACPR 1 a recarsi in banca a __________ con il suo veicolo privato per recuperare del denaro, accompagnato da IM 1 in veste di passeggero, mentre gli altri seguivano con l’autoveicolo Audi A6, venendo poi IM 1 fermato dalla Polizia mentre si trovava sull’auto di ACPR 1;
1.2. sequestro di persona e rapimento
per avere,
il 3 settembre 2015, in correità con __________, __________ e __________, indebitamente tenuto sequestrato e privato della sua libertà ACPR 1, dapprima presso il suo domicilio privato di __________, indi durante il tragitto in automobile verso la banca di __________, al fine di portare a compimento l’atto estorsivo di cui al punto 1 del presente dispositivo;
1.3. minaccia
per avere,
il 3 settembre 2015, durante il tragitto in automobile dal suo domicilio privato di __________ verso la banca di __________, pronunciando al suo indirizzo la grave minaccia “…chi ha avvisato la polizia non è più al mondo per raccontarlo…”, incusso spavento e timore a ACPR 1;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di minaccia di cui al punto C.4 dell’atto d’accusa limitatamente all’aver pronunciato all’indirizzo di ACPR 1 la frase “…finire nel lago…”.
3. IM 2 è prosciolto dalle imputazioni di tentata estorsione/tentata coazione (punto A.1 dell’atto d’accusa), sequestro di persona e rapimento (punto A.2 dell’atto d’accusa), complicità in tentata estorsione e sequestro di persona e rapimento (punto B.3 dell’atto d’accusa) e contravvenzione alla LF sugli stranieri (punto D.5 dell’atto d’accusa).
4. Di conseguenza,
IM 1
è condannato
4.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 12 (dodici) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.
5. È ordinata la scarcerazione di IM 2.
6. L’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP del 27 giugno 2016 di IM 2 è parzialmente accolta.
6.1. Di conseguenza, lo Stato del Cantone Ticino è astretto al pagamento a favore di IM 2 di CHF 29'148.85 a titolo di risarcimento delle spese di patrocinio, e CHF 55'800.00 oltre interessi al 5% dal giorno successivo alla data della scarcerazione alla data della crescita in giudicato della sentenza di indennizzo a titolo di indennità per torto morale.
7. È ordinato il dissequestro a favore di IM 2 dell’iPhone 6 plus e della carta SIM Swisscom.
8. È ordinato il dissequestro a favore di IM 1 del cellulare Samsung, della carta SIM e delle 3 chiavi, previa cancellazione delle memorie di carta SIM e telefono, i cui costi sono da anticipare dall’imputato.
9. La tassa di giustizia di CHF 1’500.00 e le spese procedurali sono a carico di IM 1 in ragione di 1/2 (un mezzo). Per il restante 1/2 (un mezzo) sono a carico dello Stato.
10. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
10.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 17'964.00
spese CHF 379.20
totale CHF 18'343.20
10.2. Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 18’343.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 22'650.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 268.90
fr. 24'418.90
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 750.--
Inchiesta preliminare fr. 11'325.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 134.45
fr. 12'209.45
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera