Incarto n.
72.2016.90

Lugano,

21 giugno 2018/ns

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

 

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale      Ministero Pubblico

 

contro

IM 1

e residente a 

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 77/2016 del 12 maggio 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20.10.2015, per un periodo indeterminato;

 

fatti avvenuti: fra __________ il 14.02.2016 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in sostituzione del Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:31 alle ore 11:58.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

                                     I   Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

                                     -   a pag. 1, si sostituisce “il 14.02.2016 (…) e date precedenti” con “dal 20.10.2015 al 14.02.2016”;

                                     -   a pag. 1 viene aggiunto “di proprietà del di lui padre__________” dopo il numero di targa del veicolo condotto dall’imputato.

Le parti si dichiarano concordi e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

                                    II   Preliminarmente, il Presidente, alla luce del decreto di non luogo a procedere emesso nei confronti di __________ (doc. TPC 14), risultato essere ignaro del fatto che il figlio, qui imputato, si fosse più volte messo alla guida del veicolo __________, targato __________, di sua proprietà malgrado la revoca della licenza di condurre di data 20.10.20105, a tempo indeterminato, prospetta alle parti il reato di ripetuto furto d’uso di un veicolo a motore ai sensi dell’art. 94 LCStr, e meglio per avere,

tra __________,

il 14.02.2016 e d in altre date precedenti,

ripetutamente, sottratto un veicolo a motore e meglio l’autovettura __________ targata __________, di proprietà del padre, __________, e fattone uso non essendo titolare di una licenza di condurre, revocatagli dalla competente Autorità amministrativa in data 20.10.2015 a tempo indeterminato.

 

Il pubblico dibattimento viene sospeso alle 10:40 per permettere alla difesa di conferire con il proprio assistito.

Il dibattimento viene ripreso alle 10:42.

La difesa non si oppone alla prospettazione del reato di cui all’art. 94 LCStr ed alla conseguente estensione dell’accusa.

Le parti si dichiarano concordi e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

L’accusa chiede la conferma, in fatto e diritto, dell’AA e del reato di furto d’uso di cui all’odierna estensione. IM 1, malgrado i precedenti, non ha imparato la lezione; ha continuato a guidare come e quando voleva, al di sopra di tutto e di tutti, senza essere autorizzato. Ha indicato di aver impiegato il veicolo del padre per esercitare il diritto di visita, ciò che, sebbene sia onorevole come padre, non lo esenta dalle sue colpe. Esistono infatti anche i mezzi pubblici.

Ora si sposta grazie al proprio padre e con la propria ragazza. Quest’ultima è la stessa compagna che aveva già nel 2013.

Tornando ai fatti, l’accusa rileva che, noncurante della revoca, IM 1 ha guidato più volte. Il PP ricorda altresì che l’imputato ha un passato caratterizzato da abuso alcolico, come dimostrano i precedenti a suo carico, con il che non era più autorizzato a guidare per validi motivi.

IM 1 non ha mai avuto necessità o urgenza di prendere l’automobile. Egli, oltretutto, si è messo alla guida tre mesi appena dopo l’ultima condanna emessa nei suoi confronti, a dimostrazione del fatto che dai propri precedenti non ha tratto alcun insegnamento.

Venendo al comportamento dell’imputato in sede di inchiesta, il PP rammenta alla Corte ch’egli ha sempre collaborato, ammettendo i fatti, sebbene fosse del resto difficile fare altrimenti.

Alla luce dei precedenti a suo carico, una pena sospesa, essendo egli gravemente recidivo, non dovrebbe entrare in linea di conto. IM 1, tuttavia, ha ad oggi ripreso la propria vita in mano. Il PP, dando fiducia all’imputato, ritiene pertanto adeguata una pena detentiva sospesa, alla luce anche del fatto che negli ultimi due anni IM 1 non ha più delinquito. L’accusa postula quindi una pena detentiva di 12 mesi, integralmente sospesa, con un periodo di prova di 3 anni;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

I fatti sono incontestati, la loro sussunzione giuridica pure. La difesa sottolinea che IM 1 ha avuto una storia personale difficile, che si è sempre messo alla guida per potere andare dai figli, collocati in una casa protetta e poi trasferitisi a __________, distanti dal domicilio del padre. La necessità di rendersi al domicilio dei minori, cui è molto legato, è innegabile e fa onore all’imputato, come padre. Padre, rammenta la difesa, senza il quale, proprio per la difficile situazione familiare testimoniata dai documenti prodotti, i figli non avrebbero una guida.

Ciò detto, IM 1 è cosciente del fatto che questa sia la sua ultima possibilità, ciò che gli era peraltro già chiaro in occasione dell’ultimo interrogatorio cui era stato sottoposto in sede di inchiesta. Egli è quindi, infine, deciso a mantenere un buon comportamento.

La difesa prende atto che l’accusa non si oppone alla sospensione della pena e ritiene adeguata la pena proposta dal PP.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.:                     12, 40, 42, 44, 47 CP;

94 cpv. 1 e 95 cpv. 1 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   ripetuta guida senza autorizzazione

per avere,

fra __________ e __________ ed in altre imprecisate località, tra il 20.10.2015 ed il 14.02.2016,

ripetutamente guidato il veicolo __________ targato __________, di proprietà del di lui padre, __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 20.10.2015, per un periodo indeterminato

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa;

 

                                1.2   ripetuto furto d’uso di un veicolo

per avere,

a __________,

tra il 20.10.2015 ed il 14.02.2016,

ripetutamente, sottratto un veicolo a motore, e meglio l’autovettura __________ targata __________, di proprietà del padre, __________, e fattone uso non essendo titolare di una licenza di condurre, revocatagli dalla competente Autorità amministrativa in data 20.10.2015 a tempo indeterminato.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

 

 

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) senza motivazione scritta o di fr. 3'000.- (tremila) con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               5.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario            fr.   1'188.00

spese                fr.      118.80

IVA (7,7%)        fr.      100.60

totale                 fr.   1'407.40

 

                               5.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'407.40 (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 


 

Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -  

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             73.15

                                                             fr.        1'273.15

                                                             ============