Incarto n.
72.2016.95

Lugano,

8 giugno 2016/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

 

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

Veronica Lipari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 22.3.2016 al 18.5.2016 (58 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 19.5.2016

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 82/2016 del 23.05.2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che l’autore sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

 

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, a __________, presso il valico doganale di __________ in uscita, ed in altre località della Svizzera,

il 22 marzo 2016,

importato, trasportato e detenuto, entrando in Svizzera da __________, 249.17 grammi netti di cocaina con grado di purezza media del 70.5%, confezionati in un involucro e occultati all’interno del cruscotto dell’automobile,

sostanza presa in consegna nei pressi di __________ da due cittadini tunisini non meglio identificati, tali __________ e __________, e destinata verosimilmente alla vendita in Tunisia,

per un compenso dichiarato di EURO 2'500.00;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 LStup;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua francese, __________.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 15:05.

 

 

Le parti rinunciano alla fase di discussione e, di comune accordo, propongono alla Corte

una pena detentiva di 17 (diciassette) mesi, integralmente sospesa condizionalmente per

un periodo di prova pari a 3 (tre) anni.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 70 CP; 19 LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, a __________, presso il valico doganale di __________ in uscita, ed in altre località della Svizzera,

il 22 marzo 2016,

importato, trasportato e detenuto, entrando in Svizzera da __________, 249.17 grammi netti di cocaina con grado di purezza media del 70.5%, confezionati in un involucro e occultati all’interno del cruscotto dell’automobile,

sostanza presa in consegna nei pressi di __________ da due cittadini tunisini non meglio identificati, tali __________ e __________, e destinata verosimilmente alla vendita in Tunisia,

per un compenso dichiarato di EURO 2'500.00;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

 

alla pena detentiva di 17 (diciassette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

 

 

                                   4.   È ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro, così come indicato nell’AA, ad eccezione della sostanza stupefacente (rep. 2016/23467), per cui è ordinata la confisca e la distruzione, e del denaro sequestrato, sul quale è mantenuto il sequestro a copertura della tassa di giustizia e delle spese procedurali.

 

 

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.


 

Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        6'685.10

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             66.75

                                                             fr.        7'251.85

                                                             ============