Incarto n.
72.2017.103

72.2017.164

Lugano,

28 settembre 2017

/sg

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Leventina

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia , per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

 

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 84/2017 del 29.5.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, l’11 novembre 2016 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Audi targato TI __________, alla velocità di 102 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Gatso”, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 52 Km/h la velocità massima consentita;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

 

 

 

ed inoltre, imputato, a norma del decreto d’accusa 5399/2016 del 7.11.2016, emanato

dal procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

 

 

                                   1.   guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Audi targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come da lui stesso ammesso a verbale e dimostrato dalla quantità di bevande sorbite (una birra da 2.5 dl e 3 birre da 3.3 dl) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 (alcolemia: min. 1.65 grammi per mille) per analogo reato;

 

fatti avvenuti: ad __________ il 13 agosto 2016;

reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP_2 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DIFI_2.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:22 alle ore 15:37.

 

 

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la fattispecie principale di cui all’atto d’accusa del PP PP 1 è un caso scolastico. I fatti sono chiari e sono stati ammessi ancora oggi dallo stesso imputato. Anche le rilevazioni del radar fisso sono chiare. La conseguenza è l’applicazione delle norme introdotte con Via __________, e meglio dell’art. 90 cpv. 4 LCStr. Rileva che il rischio nella fattispecie era assai concreto, siccome si trattava di una strada comunale. L’imputato conosceva bene la strada percorsa, che percorreva quotidianamente e conosceva bene il funzionamento della propria autovettura. Non vi è nessun margine di manovra, quindi, neppure per quel che ne è dell’aspetto soggettivo. La conseguenza è l’applicazione della pena minima di un anno di detenzione. Per quanto attiene al reato di guida in stato d’inattitudine, l’accusa osserva che l’imputato ha bevuto qualche birra di troppo e ha preso l’auto per recarsi a casa. Il barista ha dichiarato che l’imputato ha bevuto 6/7 birre nel corso della serata e l’imputato ha ammesso di averne bevute 4, quindi più di 1 litro di birra, ciò che basta per l’applicazione dell’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr. Postula la conferma dell’atto d’accusa e del decreto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, sospesi condizionalmente, e alla multa di CHF 1'000.00 (mille);

 

                                     -   l’avv. DIFI 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per quanto riguarda i fatti dell’11 novembre 2016, essi sono chiaramente documentati e le risultanze dell’apparecchio radar non sono contestate. Chiede di tenere conto del fatto che l’imputato ha ammesso subito le sue responsabilità, senza accampare scuse di sorta, così come pure del fatto che al momento dell’infrazione il traffico era scarso e le condizioni erano buone. IM 1 non ha quindi ritenuto di avere messo in pericolo la circolazione stradale. Rileva inoltre che l’imputato è padre di famiglia, coniugato, con un figlio di __________ anni a carico e senza un’attività lucrativa. Malgrado l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi di reato previsti dall’art. 90 cpv. 4 lett. b LCStr, osserva che per soli 2 Km/h egli rientra nella fattispecie descritta da tale norma. Sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale della pena, essendogli stata revocata la licenza di condurre e non essendovi precedenti rilevanti. Chiede quindi la condanna alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi per la fattispecie indicata nell’atto d’accusa.

Per quanto riguarda invece i fatti del 13 agosto 2016, rileva che il gerente del ristorante ha dichiarato che IM 1 ha bevuto 6 birre, ciò che è stato contestato dal signor IM 1, che ha dichiarato di avere bevuto solo 3 birre al ristorante. A tal proposito osserva che la dichiarazione del gerente non può essere ritenuta credibile, siccome egli stesso ha affermato che il ristorante era pieno e ci si chiede quindi come avrebbe fatto a ricordare con precisione quante birre ha venduto all’imputato oppure quante di quelle a lui vendute le abbia effettivamente consumate IM 1. Ciò detto, la difesa osserva che il decreto d’accusa fa riferimento alle deposizioni dell’imputato, il quale ha ammesso di avere sorbito 4 birre, ma non tiene in considerazione la velocità di smaltimento dell’alcol da parte del corpo. In media il corpo smaltisce tra lo 0.1 e lo 0.2 per mille all’ora, tasso di smaltimento ammesso anche dal TF. Un uomo di 90/100 Kg come il signor IM 1 avrà una concentrazione di alcol dello 0.2 per mille nel sangue con la consumazione di una birra da 3 dl. Al momento in cui si è messo alla guida dell’autovettura per andare in discoteca IM 1 non aveva nessuna concentrazione di alcol nel sangue e al momento in cui si è messo alla guida dell’autovettura per fare rientro a casa dalla discoteca aveva una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.26 per mille, tenendo conto dello smaltimento, e dello 0.66 per mille, senza tenere conto dello smaltimento. IM 1 va quindi prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine indicata nell’atto d’accusa e condannato al massimo per il reato di cui all’art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr, avendo avuto al massimo una concentrazione di alcol nel sangue.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.:                    12, 40, 42, 44, 47, 49, 51 CP;

27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr;

4a cpv. 1 lett. b ONC;

22 cpv. 1 OSstr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                         IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                                         grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

l’11 novembre 2016, a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Audi targato TI __________ alla velocità di 102 Km/h, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 52 Km/h la velocità massima consentita;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine di cui al decreto d’accusa 5399/2016 del 7 novembre 2016.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi,

                                         da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                               3.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                                   4.   La tassa di giustizia di CHF 750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 


 

Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             68.90

                                                             fr.           768.90

                                                             ===========