Incarto n.
72.2017.113

Lugano,

27 giugno 2019/bm

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

 

 

composta da:                 giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

                                         Ugo Peer, cancelliere

                                        

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

e in qualità di accusatori privati:

 

ACPR1

 

ACPR2

RAAP2

 

 

contro IM 1

rappresentato dall DUF1,

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa ___________ del 12.6.2017 emanato dall’allora Procuratore pubblico PP1, di

 

                                   1.   Esposizione a pericolo della vita altrui

per avere,

in data 21 febbraio 2015,

a ___________,

messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui,

e meglio per non aver ottemperato, circolando alla guida del veicolo adibito a taxi marca ____________, targato _____________, dopo essere incorso in un normale controllo di polizia, alla seconda ingiunzione di arrestare il veicolo intimatagli dall’agt di polizia comunale di __________ ACPR2,

ripartendo dapprima a passo d’uomo, tant’è che l’agente ACPR2 ha saputo raggiungere e mettersi accanto al veicolo in moto, portandosi accanto alla portiera, lato conducente, apponendovi le proprie mani,

passando a quel momento, repentinamente, da 6.5 km/h alla velocità di 28 km/h, con conseguente sbilanciamento di ACPR2, il quale, temendo di venire travolto dalla vettura, si è aggrappato al piantone della portiera apertasi, il finestrino essendo abbassato,

mantenendo in moto il veicolo alla velocità di 28 km/h incurante delle richieste di ACPR2, il quale, in prossimità di una curva, ha per finire lasciato presa, cadendo per strada,

passando allora da 28 km/h a 13 km/h quale unica reazione alla caduta dell’agente, per poi accelerare vivacemente, raggiungendo in breve gli 83 km/h, dandosi alla fuga,

mettendo pertanto, con il proprio agire, allo scopo di sottrarsi a controllo di polizia, in pericolo imminente la vita di ACPR2, il quale avrebbe potuto essere travolto dagli pneumatici del veicolo BMW ________, targato ___________, da veicoli sulla pubblica via, rispettivamente, cadendo, picchiare il capo su cordoli stradali;

 

alternativamente

 

Grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale

per avere,

in data 21 febbraio 2015,

a _________,

violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,

e meglio per non aver ottemperato, circolando alla guida del veicolo adibito a taxi marca __________, targato _________, dopo essere incorso in un normale controllo di polizia, alla seconda ingiunzione di arrestare il veicolo intimatagli dall’agt di polizia comunale di ACPR2,

ripartendo dapprima a passo d’uomo, tant’è che l’agente ACPR2 ha saputo raggiungere e mettersi accanto al veicolo in moto, portandosi accanto alla portiera, lato conducente, apponendovi le proprie mani,

passando a quel momento, repentinamente, da 6.5 km/h alla velocità di 28 km/h, con conseguente sbilanciamento di ACPR2, il quale, temendo di venire travolto dalla vettura, si è aggrappato al piantone della portiera apertasi, il finestrino essendo abbassato,

mantenendo in moto il veicolo alla velocità di 28 km/h incurante delle richieste di ACPR2, il quale, in prossimità di una curva, ha per finire lasciato presa, cadendo per strada,

passando allora da 28 km/h a 13 km/h quale unica reazione alla caduta dell’agente, per poi accelerare vivacemente, raggiungendo in breve gli 83 km/h, dandosi alla fuga,

corso con il suo agire, allo scopo di sottrarsi a controllo di polizia, il forte rischio di causare un incidente della circolazione con ferite gravi o la morte di ACPR2;

 

                                   2.   Impedimento di atti dell'autorità

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.,

impedito all’agente della Polizia Comunale di ________ ACPR2 di procedere ad atti che rientravano nelle sue attribuzioni,

e meglio per essersi rifiutato, nell’ambito di un normale controllo di Polizia, nonostante le molteplici ingiunzioni da parte dell’agente ACPR2, di arrestare nuovamente il veicolo adibito a taxi marca __________, targato ____________, da lui condotto, dandosi alla fuga dopo aver commesso il reato di cui al punto 1.;

 

                                   3.   Danneggiamento

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.,

intenzionalmente deteriorato cose mobili altrui,

e meglio per avere, commettendo il reato ivi descritto, ritenendo possibile il realizzarsi dell’atto ed accollandosene il rischio, effettivamente deteriorato i pantaloni e gli scarponi di servizio in uso all’agente ACPR2, di proprietà del Municipio di ________ (danno quantificato in ragione di CHF 323.40);

 

                                   4.   Grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

in data 21 febbraio 2015,

lungo la tratta _________ (_______)-_________ (________),

circolato alla guida del veicolo marca _________, targato _____________, alla velocità di almeno 97 km/h in luogo di quella consentita di 50 km/h, di oltre 100 km/h in luogo di quella consentita di 60 km/h nonché alla velocità di ca. 81 km/h in luogo di quella consentita di 50 km/h;

 

                                   5.   Inosservanza dei doveri in caso d'incidente

per essersi,

nelle circostanze nelle circostanze di tempo, di luogo e nelle modalità di cui al punto 1.,

dato alla fuga dopo avere ferito una persona in un incidente della circolazione,

ovvero esser fuggito dopo aver cagionato il ferimento di ACPR2;

 

                                   6.   Omissione di soccorso

per avere, nelle circostanze di tempo, di luogo e nelle modalità di cui al punto 1., omesso di prestare soccorso a ACPR2, persona alla quale, con il suo agire, ha causato lesioni;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 128, 129 CP (o, in alternativa, dall’art. 90 cpv. 3 LCStr), 144 e 286 CP, 90 cpv. 2 e 92 cpv. 2 LCStr.

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IMPU_1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DUF1;

                                     -   l’avv. RAAP2, patrocinatrice di fiducia dell’accusatore privato RAAP2.

 

 

Espletato il pubblico

dibattimento:                  mercoledì 26 giugno 2019 dalle ore 09:30 alle ore 13:00;

                                         giovedì 27 giugno 2019 dalle ore 08:30 alle ore 08:40.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

 

L’avv. RAAP2 chiede che, per i medesimi fatti indicati al punto 1 dell’AA, l’atto di accusa sia esteso, in via subordinata, al reato di lesioni semplici (art. 123 CP).

 

La Presidente dà quindi facoltà alle parti di esprimersi in proposito.

 

Il PP si rimette al giudizio di questa Corte.

 

L’avv. RAAP2 non ha nulla da aggiungere alla richiesta da lei stessa appena formulata.

 

L’avv. DUF1 contesta che siano date le premesse per estendere l’accusa a carico del suo assistito anche al reato di cui all’art. 123 CP. Il legale eccepisce che non si è fatta l’istruttoria su questo punto, né è dato sapere se effettivamente l’agente ACPR2 sia rientrato da un precedente infortunio e quali generi di lesioni avesse subito in precedenza.

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che quanto accaduto poteva trasformarsi in tragedia alla quale si è scampati per mera casualità. L’agire spregiudicato di IMPU_1, che ha percorso in modo sconsiderato e per futili motivi in 10 minuti poco meno di 8 km, poteva finire peggio ed ha minato la sua reputazione quale conducente di taxi. La Pubblica accusa dà atto che al momento dei fatti l’imputato stava lavorando, tuttavia lo stava facendo ignorando le basi del suo lavoro, ovvero senza avere la debita autorizzazione richiesta dalle circostanze: egli faceva avanti e indietro in quel di __________, seguendo le proprie regole. Quella alla quale hanno dovuto assistere i testimoni dei fatti è stata una scena hollywoodiana. L’agente ACPR2, aggrappato al piantone del finestrino della ________ di IMPU_1, è stato trascinato per, poi, cadere a terra. Si è, invero, in seguito rialzato, forse sotto una scarica di adrenalina, e poteva, in quelle circostanze, anche aver subito un trauma cranico. Il PP sottolinea che un ordine impartito da un agente di polizia va rispettato. IMPU_1 ha dimostrato di non avere rispetto per le istituzioni, basti rilevare che in questa sede ha dato del “tu” alla Presidente e che in Facebook discredita in malo modo l’operato della polizia (AI 77). Egli non è incline a rispettare le regole e ha banalizzato il proprio agire. L’imputato si sente vittima delle istituzioni, assume un atteggiamento da “Calimero”. Era, tuttavia, cosciente che, accelerando l’andatura della _______ per fuggire, stava mettendo la vita dell’agente ACPR2 in imminente pericolo. Durante l’accelerazione ACPR2 gli diceva “ferma … ferma”, ma IMPU_1 in tutta risposta ha cercato di biasimarlo: “che fai, guarda che ti fai male …” (VI PP 04.05.2017 IMPU_1, pag. 9). I testimoni come ______________ vede il taxi partire con l’agente ACPR2 “attaccato alla portiera” (VI PP 23.11.2016 _____________), i colleghi di ACPR2 (rapporto si segnalazione 24.02.2015 in AI 3) vedono quest’ultimo intimare invano più volte alla _________ di fermarsi. L’agente ACPR2, prosegue il PP, forse in un eccesso di zelo apre la portiera della ________, ma lo fa per fare rispettare l’alt. IMPU_1 percorre 16 metri dapprima accelerando “in modo deciso”, come emerge dalla perizia, fino a raggiungere i 27 / 28 km/h su un tratto di 8 metri, velocità poi mantenuta costante per altri 8 metri, ovvero per circa un secondo. L’agente ACPR2 ha dovuto, quindi, lasciare la presa col rischio di sbattere la testa contro il cordolo del marciapiede. La deposizione di IMPU_1 in sede d’inchiesta non è stata lineare, basti rilevare che dapprima ha parlato di manto stradale bagnato, circostanza poi da lui negata. IMPU_1 si dà alla fuga, preoccupato di cosa pensano i suoi colleghi, e raggiunge la velocità di 83 / 84 km/h, nonostante non avesse la minima certezza sulle condizioni di salute dell’agente ACPR2 poi rivelatesi meno gravi, ma non meno invalidanti, di quelle che potevano derivare da una tale manovra. Egli ha poi proseguito la sua corsa superando finanche i 100 km/h sugli 80 km/h. Come si evince dalla perizia, l’imputato ha messo in pericolo serio e concreto la vita dell’agente ACPR2 il quale non era dotato né di casco né di altra protezione. Come trattato nella recente sentenza del 3 aprile 2019 della Corte delle assise criminali (inc. _____________) il conducente di un veicolo che, a seguito di un sorpasso azzardato, mette in serio pericolo l’integrità fisica e psichica dei suoi passeggeri compie il reato di esposizione a pericolo della vita altrui. Questo reato si configura in questo caso tanto più in quanto l’agente ACPR2 non era un passeggero ma era attaccato all’esterno dell’autovettura ____________ che lo trascinava. Entrambi i casi hanno in comune lo spregiudicato comportamento tenuto dai due autisti che è contrario a ogni logica. Se si considera, inoltre, il fatto che il legislatore ha imposto a chi conduce un motorino che può raggiungere i 25 / 30 km di calzare il casco per il forte rischio di morire in caso di incidente, tanto più nel caso concreto l’agente ACPR2, privo del casco, è stato esposto ad imminente pericolo di morte a causa dell’agire scellerato di IMPU_1. La Pubblica accusa si rimette al prudente giudizio di questa Corte sull’eventualità di condannare IMPU_1, in via alternativa, per lesioni semplici ex art. 123 CP. La Pubblica accusa chiede, poi la conferma dei punti 2 e 3 dell’atto di accusa. L’imputato ha cagionato danni fisici e danni materiali. I fatti posti alla base del punto 4 dell’atto di accusa, ammessi dall’imputato, sono stati accertati in modo chiaro dal perito. In merito al concorso del reato d’inosservanza dei doveri in caso d’incidente (punto 5 dell’atto di accusa) con quello di omissione di soccorso (punto 6 dell’atto di accusa), il PP si rimette al prudente giudizio della Corte. Venendo alla commisurazione della pena, il PP qualifica come oggettivamente e soggettivamente grave la colpa di IMPU_1 il quale non solo ha commesso un atto deprecabile, quello dell’esposizione a pericolo dell’agente di polizia, ma ha anche percorso durante la fuga strade a velocità folle. Per lui l’avere il piede pesante sull’acceleratore non è una novità. Egli ha agito inoltre durante il periodo di prova di cui al decreto di accusa 11.11.2013 emanato dal MP del Cantone ___________per titolo di ingiuria ripetuta e minaccia ripetuta. L’imputato “non è uno stinco di santo”, visti i suoi precedenti in parte specifici. Quanto al suo comportamento processuale, IMPU_1 ha rilasciato dichiarazioni strumentali, dimostrando di non avere capito nulla dai propri errori. Il PP chiede che l’imputato sia condannato ad una pena detentiva di 15 mesi, sospesa condizionalmente per 3 anni, nonché, in ragione dell’impedimento di atti dell’autorità ex art. 286 CP, ad una pena pecuniaria di 30 aliquote da fr. 50.- ciascuna, anch’essa sospesa condizionalmente per un periodo di 3 anni. Il PP chiede, inoltre, la revoca della sospensione condizionale della pena di 30 aliquote giornaliere da fr. 90 cadauna. Postula la confisca del veicolo __________ nonché la confisca e la distruzione dei pantaloni e degli scarponcini calzati dall’agente ACPR2 al momento dei fatti. Il PP, quanto alle pretese civili avanzate dagli accusatori privati, si rimette, infine, al giudizio della Corte;

 

                                     -   l’avv. RAAP2, rappresentante dell’accusatore privato ACPR2, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si associa a quanto detto in requisitoria dal PP precisando alcuni punti. Chiede la conferma integrale del reato di esposizione a pericolo della vita altrui ed, in alternativa, la condanna per il reato di lesioni semplici. Precisa che non è contestato che ACPR2 sia stato leso a seguito dei fatti del 2015; ciò, del resto, è comprovato dal fatto che questi ha dovuto far capo ad un tutore ed ha dovuto sottoporsi a radiografie nonché a risonanza magnetica. L’infortunio al ginocchio è stato causato quella notte del 2015 dall’agire di IMPU_1. Il fatto che non sia pregresso si evince già dalla circostanza che, altrimenti, l’agente ACPR2 non sarebbe stato al lavoro. Del resto, a seguito dei fatti in discussione l’accusatore privato ha beneficiato d’indennità per perdita di guadagno. L’agente ACPR2 è stato trascinato e non ha saltellato. Egli ha perso l’equilibrio. Perché avrebbe dovuto lasciare la presa se riusciva a camminare, saltellando? IMPU_1 ha accelerato di sorpresa, è questa la causa che ha fatto perdere l’equilibrio all’agente di polizia il quale, dopo essere stato trascinato, ha dovuto lasciare la presa. L’agente ACPR2 ha deciso di mollare la presa unicamente in quanto era cosciente che poteva farsi del male e perché vedeva che, malgrado dicesse ripetutamente al taxista di fermarsi, questi procedeva nella sua marcia. Trattasi di fatti gravi, avendo l’imputato messo coscientemente in pericolo la vita dell’accusatore privato. IMPU_1 ha, poi, toccato picchi di velocità di 100 km/h. Col suo agire poteva investire altre persone. La sua colpa è quindi grave. Il legale chiede, pertanto, la conferma dell’atto di accusa con la precisazione di cui ha detto in aula così come la conferma delle pretese risarcitorie avanzate dall’agente ACPR2. Quanto al torto morale a favore di quest’ultimo, si rimette al prudente giudizio della Corte, chiedendo quanto meno che gli venga riconosciuto un importo simbolico, considerato ch’egli ha dovuto assentarsi dal lavoro per un mese e mezzo e che questi fatti lo hanno profondamente scosso. Domanda, inoltre, la confisca del veicolo _________ a copertura del risarcimento delle pretese civili. Quanto alla commisurazione della pena, si rimette al giudizio di questa Corte;

 

                                     -   l’avv. DUF1, difensore dell’imputato IMPU_1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che il suo assistito non contesta i punti 2, 4 e 5 dell’atto di accusa, ritenute le precisazioni che seguiranno. IMPU_1 si è scusato per il suo comportamento e riconosce di non avere ottemperato al secondo alt impartito dall’agente ACPR2. Il legale, quanto ai punti 2 e 5 dell’atto di accusa, tiene tuttavia ad eccepire che il suo assistito si è regolarmente fermato al posto di controllo e non si è sottratto alle verifiche della Polizia. Sbagliando, non ha dato seguito al secondo ordine ed è così ripartito commettendo degli eccessi di velocità. Il difensore contesta i punti 1, 3 e 6 dell’atto di accusa. Nel ripercorrere i fatti precisa che è accertato che IMPU_1, mentre stava transitando lungo la via __________ a ____________ in direzione di ______________, è stato fermato dall’agente di polizia ACPR2. A vettura ferma ed a discussione finita, l’imputato nel ripartire dice all’agente “avete sempre ragione voi”. L’agente di polizia ha, quindi, raggiunto il veicolo dell’imputato ed ha intimato a quest’ultimo il secondo alt. Raggiunta la vettura, stando alla versione dello stesso agente ACPR2, sentito in corso d’inchiesta quale persona informata sui fatti, decideva, dopo l’ennesimo tentativo verbale, di far arrestare il veicolo, di aprire la portiera lato conducente (VI PS ACPR2 26.02.2015 pag. 2). ACPR2 percorre un tratto di strada per aprire la portiera. Lo stesso agente ACPR2 ha detto agli inquirenti che nell’aprire la portiera ha perso l’equilibrio. La sua presa permane per 10 / 15 metri poi l’agente cade al suolo. IMPU_1, dallo specchietto della sua automobile, vede ACPR2 rialzarsi. L’imputato agli inquirenti ha dichiarato “non mi pare che si fosse aggrappato alla portiera dopo averla aperta” (VI PP IMPU_1 04.05.2017 pag. 7). Il difensore contesta che l’agente ACPR2 sia stato trascinato per un tratto dall’autovettura del suo assistito. IMPU_1 non ha partecipato al verbale di ACPR2. Non vi è stato fra i due un verbale di confronto. Giusta l’art. 147 cpv. 4 CPP, le dichiarazioni di ACPR2 non possono essere utilizzate ai fini probatori. Il difensore evidenzia che il reato di esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP) ascritto al suo assistito presuppone che il comportamento di quest’ultimo abbia messo in pericolo di morte l’agente di polizia. Il rischio di lesione letale deve apparire molto probabile e concreto (DTF 101 IV 159), la vita della vittima dev’essere messa seriamente in pericolo. Elemento costitutivo del reato è, inoltre, il fatto che l’autore abbia agito privo di scrupoli, manifestando disprezzo per la vita altrui: ciò è dato, a titolo esemplificativo, sparando da corta distanza oppure dirigendo un veicolo per forzare un posto di blocco.

Dal profilo soggettivo, trattasi di un reato intenzionale, il dolo eventuale non essendo sufficiente. L’assenza di scrupoli si può evincere dai mezzi impiegati, dal movente, dalle circostanze in cui l’autore agisce.

In concreto, non sono realizzati né gli elementi oggettivi né quelli soggettivi del reato.

L’inchiesta ha permesso di accertare che IMPU_1 si è fermato al primo ordine dell’agente di polizia ACPR2. Poi si è rimesso in marcia ed è ripartito, dicendo “avete sempre ragione voi”. Successivamente, dopo che l’agente ACPR2 gli intimava nuovamente di arrestare il veicolo, non si è fermato (VI PS 26.02.2015 ACPR2, pag. 2 righe 25-31). L’imputato non ha, quindi, deliberatamente forzato il posto di blocco. ______ a pag. 185 del suo manuale sostiene che il conducente che forza un blocco di polizia si rende colpevole di questo reato. A mente del difensore, questa dinamica in concreto non si è realizzata. Non è stato IMPU_1 ad avere creato il pericolo, ma è stato l’agente di polizia stesso, che voleva aprire la portiera dell’automobile dell’imputato, ad averlo creato. Agli inquirenti l’agente ACPR2 ha dichiarato di aver deciso di aprire la portiera del veicolo dell’imputato per richiamarne l’attenzione sulla sua presenza. Il difensore rileva contraddittorietà nella versione dell’agente di polizia e constata che sia difficile trovare il motivo che ha spinto quest’ultimo ad aprire la portiera. Il patrocinatore contesta, in ogni caso, che in quel momento IMPU_1 abbia accelerato. Trattasi di circostanza sulla quale non vi è stato confronto e che, in ragione del principio in dubio pro reo, non può ritenersi realizzata. Non è, inoltre, accertato che la caduta dell’agente sia dovuta all’asserita accelerazione. L’ipotesi difensiva è che ACPR2, camminando, abbia perso l’equilibrio e che la caduta non sia da ricondurre all’asserita accelerazione, ma all’apertura inaspettata della portiera. Il disco dell’odocronografo non è preciso e non permette, quindi, di accertare che vi sia stata un’accelerazione al momento in cui l’agente è caduto per terra. Il teste ____________ ha detto agli inquirenti che il poliziotto “scivolava a terra” (VI PS 30.11.2015 ____________, pag. 3 riga 26), senza notare che l’imputato abbia accelerato, anzi sostenendo che il veicolo dell’imputato è “ripartito adagio” (VI PS30.11.2015 __________, pag. 4 riga 21-22). D’altro canto, è difficile immaginare che l’agente, reduce da un infortunio, abbia mantenuto una velocità di 25/30 km/h, parificabile a rincorrere un motorino. Se così fosse, avrebbe dovuto avere un’ottima condizione fisica, ritenuto che i grandi scattisti raggiungono i 35/40 km/h. La difesa contesta, pertanto, anche il trascinamento dell’agente di polizia. Trascinare è, poi, diverso dal rincorrere un veicolo. Non vi sono agli atti risultanze probatorie concernenti le scarpe e gli indumenti che permettano di accertare un avvenuto trascinamento. Vi è stata una perdita di equilibrio da parte dell’agente, dovuta all’apertura improvvisa della portiera. Il poliziotto non ha agito secondo le direttive che avrebbe dovuto rispettare. L’art. 129 CP non si è realizzato dal profilo oggettivo.

Venendo al profilo soggettivo, IMPU_1 ha sempre dichiarato: “io non volevo fargli del male”. Egli si è rivolto in quei frangenti all’agente ACPR2 dicendogli “guarda che ti puoi fare del male”. Non gli ha detto ”guarda che rischi di morire”. Non vi sono elementi che inducano a ritenere che l’imputato abbia agito senza scrupoli. In caso contrario, non si sarebbe fermato la prima volta, al primo alt. Avrebbe agito prima. Anche la dinamica non depone a favore di un caso di agito senza scrupoli. Il poliziotto era, del resto, di fianco alla vettura dell’imputato non davanti. La difesa chiede pertanto il proscioglimento del suo assistito dal reato di esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP).

Il difensore non ritiene nemmeno realizzate le condizioni oggettive dell’art. 90 cpv. 3 LCStr. In applicazione del principio accusatorio, partendo dal testo dell’ACC _________ del 12.06.2017 che recita “temendo di venire travolto dalla vettura, si è aggrappato al piantone della portiera“, si evince che è l’agente di polizia ad aver afferrato la portiera. Nessun comportamento delittuoso è imputabile a IMPU_1. L’agente non poteva, del resto, venire travolto dal veicolo dell’imputato essendo di fianco allo stesso. Dove è caduto non vi era, inoltre, alcuna curva, né oggetto contro cui poteva farsi del male. È stato ACPR2 a decidere di voler aprire la portiera. L’art. 90 cpv. 3 LCStr elenca in modo non esaustivo i casi gravi in cui si configura la fattispecie di reato. È pur vero che la norma trova applicazione anche in altri casi, tuttavia deve trattarsi di violazioni gravi, ciò che in concreto non è il caso. Quanto all’aspetto soggettivo, non vi è stata da parte di IMPU_1 alcuna volontà di voler far cadere ACPR2, né l’imputato aveva l’intento di sottrarsi al fermo di polizia.

In punto all’art. 144 CP, il difensore chiede l’assoluzione del suo cliente. È stato ACPR2 ad aver deciso spontaneamente di aprire la portiera dell’automobile di IMPU_1. Vi è interruzione del legame di causalità. L’imputato non intendeva, nemmeno con dolo eventuale, far cadere l’agente di polizia.

La difesa contesta le pretese civili e chiede il rinvio degli accusatori privato al foro civile.

Il difensore, con riferimento al punto 4 dell’atto d’accusa, dichiara che il proprio assistito non contesta questo reato, mentre con riferimento al punto 5 dell’atto d’accusa, i fatti sono ammessi ma con le precisazioni già esposte in relazione al punto 1 dello stesso.

La difesa chiede, poi, che IMPU_1 sia prosciolto dal reato di omissione di soccorso (art. 128 CP), prevalendo, quale lex specialis che lo assorbe, quello d’inosservanza dei doveri in caso d’incidente (art. 92 cpv. 2 LCStr).

Quanto alla pena, il difensore ritiene quella proposta dal PP sproporzionata al caso concreto. Postula un adeguamento della pena, tenuto conto dei proscioglimenti richiesti. Evidenzia che IMPU_1, fin dal suo primo verbale d’interrogatorio, ha riconosciuto di avere sbagliato e, pure nel prosieguo dell’indagine, ha ammesso le sue responsabilità. Egli non ha, inoltre, potuto guidare per oltre due anni dai fatti. A seguito della revoca della licenza di condurre, la sua famiglia ha vissuto una situazione molto disagevole. L’imputato ha dovuto affrontare un percorso molto lungo e complicato. È dovuto andare per due volte dallo psicologo del traffico. Ha dovuto chiedere alla moglie di conseguire la patente di taxi per sostituirlo e per riuscire a fare andare avanti la famiglia. Adesso, IMPU_1 è abile alla guida. La difesa chiede che, giusta l’art. 47 CP, si tenga conto del difficile trascorso patito dall’imputato a seguito dei fatti in discussione. Il difensore, vista la particolarità del caso, si oppone alla confisca dell’autovettura _______, targata __________, dapprima in quanto trattasi di veicolo che appartiene alla moglie. In secondo luogo, la confisca violerebbe il principio di proporzionalità. Trattasi di vettura del 2005, ferma dal 2015, ovvero da circa 4 anni, che ha subito una perdita economica importante. Decidere per una confisca significherebbe accrescere il disagio economico subito dalla famiglia di per sé, come visto, già elevato. Il difensore, richiamato l’art. 46 cpv. 5 CP, si rimette al prudente giudizio della Corte quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui al decreto di accusa 11.11.2013 emanato del MP del Cantone _______ per titolo di ingiuria ripetuta e minaccia ripetuta. La difesa postula, in ogni caso, che la Corte infligga al proprio assistito una pena pecuniaria, costituendo quella detentiva proposta dal PP una pena eccessivamente severa;

 

                                     -   il Procuratore pubblico, in replica, si riconferma nella propria posizione, richiamando, tra l’altro, quanto testimoniato da ___________ la quale ha descritto il trascinamento dell’agente di polizia (VI PP 23.11.2016 ___________, pag. 4), trascinamento sul quale si esprime anche la relazione peritale dell’ing. _____________ in AI 41;

 

                                     -   l’avv. RAAP2, rappresentante dell’accusatore privato ACPR2, in replica si riconferma nelle proprie posizioni;

 

                                     -   l’avv. DUF1, difensore dell’imputato IMPU_1, in duplica si riconferma nelle proprie posizioni, contestando, tra l’altro, la credibilità della teste ____________ la quale, a suo dire, non aveva una prospettiva tale da permetterle di vedere e poi descrivere in modo attendibile l’accaduto. Vi erano tre / quattro veicoli davanti a lei ed ella non è mai scesa dalla propria autovettura migliorando il proprio punto di osservazione.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.                      12, 34, 42, 44, 47, 49, 129, 144 CP;

90 cpv. 2, 92 cpv. 2 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

IMPU_1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                                1.1   esposizione a pericolo della vita altrui

 

per avere, il 21 febbraio 2015, a _________, alla guida del veicolo __________, targato ____________, messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita dell’agente della Polizia comunale di ___________ACPR2;

 

                                1.2   danneggiamento

 

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del dispositivo, intenzionalmente deteriorato i pantaloni e gli scarponi di servizio in uso all’agente ACPR2, di proprietà del Comune di ____________, cagionando un danno complessivo denunciato di fr. 323.40;

 

                                1.3   grave infrazione alle norme della circolazione

 

per avere,

in data 21 febbraio 2015, lungo la tratta _________ (via _____________) - ___________ (______________), circolato alla guida del veicolo ___________, targato _____________, alla velocità di 79 km/h e di 97 km/h in luogo di quella consentita di 50 km/h, nonché alla velocità di 100 km/h in luogo di quella consentita di 60 km/h;

 

                                1.4   inosservanza dei doveri in caso d’incidente

per essersi,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del dispositivo, dato alla fuga dopo aver ferito l’agente ACPR2 in un incidente della circolazione;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IMPU_1 è prosciolto dalle imputazioni di:

 

                                2.1   impedimento di atti dell’autorità di cui al punto 2 dell’atto di accusa;

 

                                2.2   omissione di soccorso di cui al punto 6 dell’atto di accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

ritenuta la violazione del principio di celerità,

 

IMPU_1 è condannato

 

                                3.1   alla pena detentiva di 7 (sette) mesi,

 

                             3.1.1   l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

 

                                   4.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna inflitta a IMPU_1 con decreto di accusa 11.11.2013 del Ministero pubblico del Cantone __________, ma il periodo di prova è prorogato di anni 1 (uno).

 

 

                                   5.   IMPU_1 è condannato a versare a ACPR2 fr. 7'056.05 quali indennità per spese legali ex art. 433 CPP.

 

 

                                   6.   Ogni pretesa risarcitoria degli accusatori privati è rinviata al competente foro civile.

 

 

                                   7.   A passaggio in giudicato della presente è ordinato il dissequestro in favore di IMPU_1 del veicolo _________, targato _________.

 

 

                                   8.   Sono confiscati i seguenti oggetti:

 

- pantalone “Unimatos” invernale;

- scarponcini “Adidas”.

 

 

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 3/4 (tre quarti); il rimanente è a carico dello Stato.

 

 

                                10.   Il condannato IMPU_1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone ____________ l’importo di fr. 552.- (pari a 3/4 di fr. 736.-, v. AI 13 tassazione MP avv. _______________) (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 


 

 

 

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        4'347.65

                                         Perizia                                                    fr.        5'315.50

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           135.55

                                                                 fr.      10'298.70

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di IMPU_1 (3/4)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           375.--

Inchiesta preliminare                           fr.        3'260.74

Perizia                                                    fr.        3'986.63

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           101.66

                                                                 fr.        7'724.03

                                                                 ============

 

 

 

 

Il rimanente è a carico dello Stato

 

 

 

 


 

 

 

Intimazione a:

 

Comunicazione a:

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il cancelliere