sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
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IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1 |
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in carcerazione preventiva dal
23.11.2016 al 22.12.2016 (30 giorni) |
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imputato, a norma dell'atto d'accusa 112/2017 del 21 luglio 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di |
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
1.1. nel periodo anno 2015 – 23 novembre 2016,
a __________, __________ e in altre imprecisate località, in più occasioni,
alienato e in parte procurato in altro modo a vari tossicodipendenti locati e segnatamente a __________, __________, __________, __________, __________ e altri non identificati, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 19.90 grammi, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di buste dosi da 0,2/0,3 grammi l’una, al prezzo variante da CHF 20.- a CHF 30.- l’una;
1.2 nel periodo anno 2015 – 23 novembre 2016,
a __________, __________ e in altre imprecisate località, in più occasioni,
alienato e in parte procurato in altro modo a vari tossicodipendenti locati e segnatamente a __________, __________, __________, __________, __________ e altri non identificati, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 141 grammi, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di buste dosi da 0,8/1 grammo l’una, al prezzo variante da CHF 80.- a CHF 100.- l’una;
1.3 nel periodo anno 2015 – 23 novembre 2016,
a __________, __________ e in altre imprecisate località, in più occasioni,
alienato e in parte procurato in altro modo a vari consumatori locati e segnatamente a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e altri non identificati, un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 1'148 grammi, sottoforma di sacchetti minigrip di vario peso, al prezzo variante da CHF 5.- a CHF 10.- il grammo;
1.4 il 23 novembre 2016,
a __________, in Via __________,
detenuto, al suo domicilio, 3.39 grammi di eroina (con grado di purezza del 16,9%), 10.09 grammi di cocaina (con grado di purezza dell’86,3%) e 815.19 grammi di marijuana,
sostanze da lui previamente acquistate da spacciatori albanesi, kosovari e africani non identificati, destinate sia all’alienazione a terzi che al suo consumo personale, se non fossero state sequestrate dalla Polizia cantonale al momento del suo arresto;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo aprile 2016 – 23 novembre 2016, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di eroina (ma almeno 190 grammi), di cocaina (ma almeno 190 grammi) e di marijuana, sostanze da lui previamente acquistate da spacciatori albanesi, kosovari e africani non identificati;
3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
nel periodo aprile 2016 – 23 novembre 2016,
a __________, senza essere autorizzato, acquistato e detenuto, nell’appartamento di Via __________, un coltello butterfly, un coltello a scatto a serramanico, un bastone tattico estensibile e una stella Ninja marca Shuriken, armi acquistate da una persona non identificata;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 LS, 19a LS e 33 LARM.
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ed inoltre, imputato, a norma dell'atto d'accusa aggiuntivo 216/2018 del 30 novembre 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di |
1. Infrazione, in parte aggravata, alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio per avere,
1.1. a __________, in data 19 agosto 2018, senza essere autorizzato, acquistato 39,92 grammi netti di cocaina (con grado di purezza del 88,9%), grammi netti 48,45 di eroina (con grado di purezza del 3,7%), stupefacente acquistato da una non meglio identificata persona pagandoli in parte in contanti con Euro 800.00 e CHF 300.00 e in parte a credito in ragione di Euro 500.00, stupefacente posseduto dall’imputato in occasione del suo fermo avvenuto a __________ verso le ore 00.15 in data 20 agosto 2018 e interamente destinato all’alienazione;
1.2. a __________, in due occasioni nel periodo giugno-luglio 2018, senza essere autorizzato, alienato ad __________ complessivamente grammi 5 di cocaina al prezzo di CHF 100.00 al grammo, stupefacente precedentemente acquistato da una non meglio identificata persona a __________;
2. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, a __________, nel periodo agosto 2017 – 20 agosto 2018, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, acquistato e detenuto, nel proprio appartamento, un tirapugni utilizzabile anche come fionda, un puntatore laser marca "Laser Scope" e un visore notturno;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
3.1. per avere, presso la propria abitazione di __________, in data 20 agosto 2018, senza essere autorizzato, detenuto 8,18 grammi netti di cocaina, 4,64 grammi netti di eroina e 29,18 grammi netti di marijuana, stupefacente precedentemente acquistato da non meglio identificate persone e destinato al proprio consumo personale;
3.2. per avere, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo dal 23 novembre 2016 al 19 agosto 2018, senza essere autorizzato, consumato giornalmente almeno 1 grammo di cocaina, 1 grammo di eroina e un imprecisato quantitativo di marijuana, stupefacente precedentemente acquistato da non meglio identificate persone a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup, art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup, art. 33 cpv. 1 lett. a) LArm (in relaz. con gli art. 4 cpv.1 lett. d) e cpv. 2 lett. b) LArm, art. 5 cpv. 1 lett. d) e g) LArm), art. 19a LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:43.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
oggi l’accusato ha dimostrato un cambiamento, ha avuto un piglio diverso che fa ben sperare, anche se occorre che si renda davvero conto della gravità di quanto commesso. Il suo atteggiamento durante l’ultima inchiesta non è stato per nulla collaborativo, tanto che non si è riusciti a ricostruire l’attività di spaccio a causa del fatto che lo stesso IM 1 era diventato più scaltro, usava ad esempio le cabine telefoniche per contattare i suoi fornitori e gli scambi di stupefacente avvenivano sempre personalmente. Per quanto concerne l’identità dello spacciatore che ha fornito lo stupefacente all’imputato, IM 1 non ha voluto fornire la sua identità per paura di subire ritorsioni, nonostante ne fosse ben a conoscenza. Non è credibile l’imputato quando afferma che il numero dello spacciatore se lo era annotato su un bigliettino poi perduto, tanto che, a suo dire, aveva anche un debito nei confronti di questa persona. A fronte di questo, l’accusa è colpita favorevolmente dalle ammissioni rese oggi in aula da IM 1. Sulla proposta di pena, l’accusa rileva che qualificante della colpa dell’imputato è il quantitativo di stupefacente alienato e posseduto. Si tratta di un quantitativo importante e anche i quantitativi di stupefacenti sequestrati nel 2016 erano in buona parte destinati all’alienazione, senza contare che la cocaina era purissima. L’accusa rileva anche che l’imputato ha alienato anche l’eroina, pur essendo perfettamente a conoscenza che si tratta di uno degli stupefacenti più pericolosi in assoluto per la salute pubblica. L’attività di spaccio dell’imputato è poi stata interrotta solo grazie all’arresto. La sua collaborazione in inchiesta è rimasta ai minimi termini e pertanto questa non rileva ai fini dell’attenuazione della pena. Forse il carcere gli è servito. IM 1 ha delinquito anche per i propri consumi personali, ma egli era comunque a beneficio di una rendita AI e dunque aveva denaro a sufficienza per vivere ma ha comunque preferito spacciare un quantitativo non indifferente di stupefacente, con messa in pericolo della salute pubblica. Non basta la sola volontà di smettere per uscire dalla tossicodipendenza, ma occorre affidarsi, diversamente da quanto sino ad ora fatto, ad una rete di protezione. L’accusa si augura che l’imputato riesca nel suo intento. In conclusione, IM 1 per l’accusa ad oggi non dà alcuna garanzia di poter rimanere lontano dalla droga. IM 1 non ha tratto alcun insegnamento dal carcere patito nella precedente inchiesta e non ha sortito l’effetto di dissuasione sperato, tornando immediatamente a delinquere per poi essere nuovamente arrestato. Oggi una detenzione più lunga sembra avergli giovato maggiormente, ma per l’accusa un’efficace rete di sostegno è assolutamente indispensabile per trattenerlo dal rischio di recidiva e, sul punto, rileva che l’imputato non ha una famiglia che possa sostenerlo in questo percorso. Per l’accusa la prognosi è infausta in virtu’ di un passato negativo. L’accusa si rimette comunque al giudizio della Corte ai fini di una eventuale concessione della sospensione condizionale anche parziale. Non si oppone al riconoscimento di una scemata imputabilità. La pena che l’accusa propone è di 21 mesi, tutti da espiare, pur lasciando alla Corte la valutazione della concessione della sospensione condizionale parziale. Chiede, infine, che venga ordinato un trattamento psicoterapeutico con la sottoposizione al controllo delle urine per un periodo di 5 anni, oltre che all’assistenza riabilitativa per la durata del periodo di prova. Si rimette, in conclusione, alla Corte per la quantificazione della multa per la contravvenzione;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
L’imputato oggi ha 39 anni e certamente deve migliorare dopo una vita passata nel mondo della droga. Non è facile per la società affrontare queste problematiche. Purtroppo la prima parte della vita dell’imputato è andata in questa maniera. IM 1 è polemico, è una persona che talvolta ragiona poco quando è in astinenza. Oggi però l’imputato è finalmente lucido e consapevole del suo problema che vuole affrontare seriamente. È vero che ha un passato negativo, ma oggi IM 1 dà certamente migliori garanzie di avere riflettuto e che così non può più continuare. Il carcere ha sicuramente fatto bene all’imputato, e anche in previsione di questo che è stata chiesta l’anticipata espiazione di pena. Ci si sta avviando alla conclusione di un periodo caratterizzato da un certo miglioramento e si dovrebbe dunque riconoscergli la possibilità di avere un futuro differente. La difesa riconosce che la colpa è grave e il quantitativo importante dà il caso grave di infrazione alla LStup. Qualche discussione potrebbe darsi in relazione alla LF sulle armi, in merito alla possibilità per l’imputato di conoscere quali coltelli sono vietati e quali no, in quanto la legge è un po’ complicata anche per gli addetti al lavoro. In che misura sia attribuibile l’intenzionalità del reato non è facile da appurare. Il tema del processo oggi è però la prognosi dell’imputato, ovvero la concessione della sospensione totale o parziale della pena. Alle spalle di IM 1 non vi sono attività di spaccio significative, mentre ha invece certamente consumi molto rilevanti. L’imputato ha già scontato 6 mesi di carcere che hanno sortito effetti positivi. Il contatto con __________ ci sarebbe da subito e l’imputato dà piena disponibilità a sottoporsi a controlli e sedute con psicoterapeuti già iniziate in carcere. L’imputato ha un curatore e un appartamento, oltre ad una famiglia con cui ha mantenuto comunque dei contatti. Un periodo di prova più lungo, 5 anni, è corretto e può responsabilizzare maggiormente l’imputato, di modo anche che sappia che se dovesse tornare in quest’aula ne pagherà le conseguenze. Il giudice ha libertà con riferimento alla determinazione della prognosi e dunque alla concessione della sospensione condizionale. Oggi la difesa per la prima volta trova l’imputato equilibrato e ben disposto ad affrontare i suoi problemi e, per questo, egli merita fiducia. La difesa, dunque, chiede una pena sospesa condizionalmente con presa a carico da parte di __________.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 93, 94, 95, 106, 295 CP;
19, 19a LStup; 33 LArm;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione, in parte aggravata, alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo anno 2015 – 23 novembre 2016 ed in data 19 agosto 2018, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, in più occasioni:
1.1.1. alienato e in parte procurato almeno 19,90 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato), nonché detenuto ai fini dell’alienazione 5,14 grammi di eroina (con grado di purezza variabile tra 3,7% e 16,9%);
1.1.2. alienato e in parte procurato almeno 146 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), nonché detenuto ai fini dell’alienazione 19,94 grammi di cocaina (con grado di purezza variabile tra 86.3% e 88,9%);
1.1.3. alienato e in parte procurato almeno 1’148 grammi di marijuana, nonché detenuto ai fini dell’alienazione 570,63 grammi di marijuana;
1.2. Infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
nei periodi aprile 2016 – 23 novembre 2016 e agosto 2017 – 20 agosto 2018,
a __________ e __________, senza essere autorizzato, acquistato e detenuto, nell’appartamento di Via __________ a __________ e nella propria abitazione a __________, un coltello butterfly, un coltello a scatto a serramanico, un bastone tattico estensibile, una stella Ninja marca Shuriken, un tirapugni utilizzabile anche come fionda e un puntatore laser marca “Laser Scope”, armi acquistate da una persona non identificata;
1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato:
1.3.1 tra l’aprile 2016 e il 23 novembre 2016, consumato intenzionalmente almeno 190 grammi di eroina, rispettivamente dal 23 novembre 2016 al 19 agosto 2018 consumato 3 grammi di eroina al giorno, nonché, tra l’aprile 2016 e il 20 agosto 2018, detenuto ai fini del proprio consumo personale 51,29 grammi di eroina;
1.3.2. tra l’aprile 2016 e il 23 novembre 2016, consumato intenzionalmente almeno 190 grammi di cocaina, rispettivamente dal 23 novembre 2016 al 19 agosto 2018 consumato 2,5 grammi di cocaina al giorno, nonché, tra l’aprile 2016 e il 20 agosto 2018, detenuto ai fini del proprio consumo personale 38,18 grammi di cocaina, sostanza da lui acquistate da spacciatori non identificati
1.3.3. consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché detenuto ai fini del proprio consumo personale 273,74 grammi di marijuana, sostanza da lui acquistate da spacciatori non identificati;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, di cui al punto 2 dell’AA 216/2018, limitatamente al possesso del visore notturno.
3. Di conseguenza, IM 1, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:
- alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 3 (tre) giorni (art. 106, cpv 2, CP).
4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 10 (dieci) mesi, con un periodo di prova di anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare.
5. È ordinato a IM 1, per un periodo di prova di 5 (cinque) anni:
5.1. un’assistenza riabilitativa ai sensi dell’art. 93 CP;
5.2. la norma di condotta ai sensi dell’art. 94 CP per l’esecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a carico terapeutica pluridisciplinare contro la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, misura da combinare con l’obbligo di frequentazione dell’________ __________ con controlli delle urine;
5.3. richiamato l’art. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP IM 1 è reso attento che se si sottrae all’assistenza riabilitativa o se essa si rivela inattuabile o non più necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:
-- prorogare della metà la durata del periodo di prova;
-- porre fine all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;
-- modificare o abrogare la norma di condotta o impartirne di nuove;
-- revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati;
5.4. IM 1 è espressamente informato del tenore dell’art. 295 CP avente come nota marginale la violazione dell’assistenza riabilitativa (e delle norme di condotta) secondo il quale chiunque si sottrae all’assistenza riabilitativa (o disattende le norme di condotta) impartite dal giudice o dall’autorità d’esecuzione è punito con la multa.
6. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione del visore notturno (reperto nr. 65380) e della bicicletta elettrica (reperto nr. 52000), per i quali è ordinato il dissequestro. È ordinata la distruzione di tutta la sostanza stupefacente sequestrata.
7. La tassa di giustizia di fr. 800.- senza motivazione scritta o di fr. 2'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 4'014.00
spese fr. 519.40
IVA (8%) fr. 35.65
IVA (7,7%) fr. 310.92
spese di trasferta fr. 300.00
totale fr. 5'179.97
8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5’179.97 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 800.--
Inchiesta preliminare fr. 4'928.60
Multa fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 113.15
fr. 6'141.75
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