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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
Amos Pagnamenta, Presidente |
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GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere |
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Cristina Laghi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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e in qualità di accusatori privati
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ACPR 1 ACPR 2 ACPR 4
ACPR 3 patrocinato dalla MLaw RAAP 1 |
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contro |
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 |
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in carcerazione preventiva dal 22.04.2017 al 09.06.2017 (49 giorni) |
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in esecuzione anticipata della pena dal 10.06.2017 |
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 122/2017 del 10.08.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. ripetuta rapina aggravata, siccome commessa in banda e con arma pericolosa, in parte tentata
per avere, al fine di commettere un furto, agendo in banda composta da __________ e __________ (entrambi in attesa di estradizione dall’Italia e oggetto di procedimento separato), __________ (pure in attesa di estradizione dall’Italia e oggetto di procedimento separato) e __________ (latitante all’estero), ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, denaro ai danni di distributori di benzina della zona di Confine, con uso della violenza e della minaccia di un pericolo imminente alla vita e all’integrità corporale delle addette alla cassa, facendo uso in particolare di un taglierino,
e meglio per avere, nelle seguenti occasioni e circostanze:
1.1 a __________ il 18.04.2017, ai danni del distributore __________, per conto dei __________, funto da “staffetta” osservativa per consentire poi all’autore materiale __________ di portarsi in loco a bordo dello scooter Kymco targato __________ e, dopo aver quest’ultimo minacciato le due commesse con il taglierino, sottratto dalla cassa CHF 3'231.00 e Euro 11'459.00 per poi dileguarsi a piedi riparando in Italia dove lo attendevano gli altri correi, ricavandone il IM 1 come compenso per il ruolo svolto, Euro 300.00;
1.2. a __________ il 18.04.2017, ai danni del distributore __________ o __________, sempre per conto dei __________ e nel summenzionato ruolo di “staffetta” osservativa, tentato di sottrarre del denaro dalla cassa, desistendo però dall’intento per via dell’ingente dispiegamento di polizia notato in loco, rientrando in Italia per ricongiungersi coi __________ che però erano stati nel frattempo pure loro fermati e controllati dai Carabinieri della zona;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 140 cifra 1, 2 e 3 CPS, in rel. con l’art. 22 cpv. 1 CPS per quanto riguarda il punto 1.2;
2. ripetuti atti preparatori punibili di rapina
per aver preso, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche ed organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch’egli si accingeva a commettere delle rapine ai danni di distributori di benzina della zona di confine nel __________,
e meglio per avere, sempre in correità con i due __________ di cui al punto uno, funto da “staffetta” osservativa con il veicolo Fiat Punto targato __________ per verificare l’eventuale presenza di controlli o di ostacoli, recandosi:
2.1 a __________ il 22.04.2017, entrando dal valico di __________ alle ore 10:36 facendo benzina al distributore __________ per poi rientrare in Italia alle ore 10:43 raggiungendo i __________ in zona __________;
2.2 a __________ sempre il 22.04.2017, entrando dal valico di __________-__________ alle ore 11:51 dove veniva intercettato e fermato dalla Polizia cantonale per poi essere posto in stato di arresto;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 260bis cpv. 1 lett. d CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 15:24.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I Il Presidente propone alle parti di modificare l’indicazione temporale del punto 1.1 in 29 marzo 2017, come risulta dagli atti d’inchiesta.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
II Il Presidente comunica alle parti che intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti e meglio che l’imputazione di cui al punto 2 potrebbe configurare il reato di rapina tentata.
Dà quindi loro facoltà di esprimersi in proposito.
Il PP non ha opposizioni.
Il difensore si esprimerà in arringa.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: fra le varie forme di frontalierato vi è purtroppo anche il frontalierato del crimine. L’azienda __________ funge da impresa generale, occupandosi di tutto quello che è necessario per commettere i crimini sul nostro territorio. I __________ non sono sconosciuti alle nostre latitudini, ma sono già stati qui per commettere delle truffe sull’oro e hanno organizzato le rapine mentre erano in libertà provvisoria. Essi non mettevano piede in Svizzera, sapendo di essere sotto sorveglianza per un procedimento aperto nei loro confronti, ed è per quello che avevano bisogno di una staffetta e hanno assunto IM 1, che ha funto allo scopo. Si sono occupati della fornitura di tutto quello che era necessario. Ovviamente gli obiettivi sono i distributori, perché sono i più facili, mancando in alcuni ancora la videosorveglianza. Questi sono i personaggi che compongono la banda __________, i quali trascinano nella loro operatività __________, __________ e IM 1, tutta gente che è stata individuata grazie all’eccellente collaborazione tra la nostra Polizia e i Carabinieri. I __________ non solo si procuravano ciclomotori rubati, ma addirittura vi era un sistema molto sofisticato di sostituzione di targhe; il veicolo Fiat compariva nelle immagini con targhe diverse, che erano state sottratte nei parcheggi prima della frontiera, dalle automobili di onesti lavoratori frontalieri. A livello organizzativo si erano premurati di avere a disposizione tutto quanto necessario per evitare di essere intercettati. Da parte della Polizia è stato necessario un lavoro enorme di ricostruzione di tutte le fasi. Si tratta di una banda pericolosa, i __________ ne sanno molto di quello che succede alle nostre latitudini quando si viene presi, ma hanno ricominciato subito ad organizzare rapine per interposta persona. IM 1 è stato individuato, è stato accertato che era in combutta con i __________ ed è stato estradato dall’Italia. IM 1 ha cominciato ad ammettere solo man mano che gli si contestavano i vari riscontri oggettivi. Egli era perfettamente consapevole di quello che veniva a fare, il suo ruolo era quello di controllare che non vi fossero controlli troppo assidui, per poi permettere agli autori materiali di entrare e commettere la rapina. Si è potuto risalire a tutta la banda e alla sua composizione, che era più che collaudata. I fatti sono finalmente ammessi, anche se non si è trattato di una confessione spontanea e trasparente sin dall’inizio.
Dal profilo della qualifica giuridica, ribadisce che sono date le aggravanti della banda e dell’oggetto pericoloso. IM 1 sapeva che sarebbe stato utilizzato un taglierino per commettere la rapina. Osserva di avere scelto la via degli atti preparatori per il secondo episodio, siccome gli elementi erano meno consistenti rispetto a quelli del primo episodio, ma si può trattare anche di un tentativo, come proposto dalla Corte, siccome IM 1 era venuto esattamente per fare quello che aveva fatto nell’occasione precedente.
A favore di IM 1 vi è la sua incensuratezza, ciò che però non diminuisce la gravità degli atti da lui commessi. Si è prestato a commettere rapine per denaro ed è deprecabile che una persona nelle sue condizioni, con un lavoro che gli consentiva una vita dignitosa, sia sceso a patti con i __________ per commettere dei gravi reati su territorio straniero. La prognosi per IM 1 non può che essere infausta.
Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 10 (dieci) mesi da espiare, l’espulsione dalla Svizzera per 12 (dodici) anni e la confisca di tutto quanto sotto sequestro;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 è il primo ad essere processato perché è il primo ad essere stato arrestato, ma sicuramente è l’ultimo in ordine di importanza nella banda: è l’ultimo per il ruolo marginale svolto al suo interno, è l’unico ad essere incensurato ed è il più giovane. Egli è stato coinvolto da delinquenti incalliti quali sono i __________ e gli autori materiali. IM 1 ha descritto __________ quale un tossicodipendente senza scrupoli e __________ come un malvivente, personaggi che nulla hanno a che vedere con lui. La difesa chiede che IM 1 venga giudicato per quello che ha effettivamente fatto e per la sua colpa effettiva, che è una colpa lieve, e non per le colpe estremamente più gravi degli altri personaggi.
I fatti sono stati riassunti correttamente dal PP e corrispondono alle ammissioni di IM 1. È vero che egli non ha confessato dall’inizio, ma bisogna anche capirlo, egli è stato il primo ad essere arrestato e ha paura dei __________, si tratta di una cosa più grossa di lui. È anche grazie alla sua collaborazione che si è riusciti a ricostruire i fatti e riconoscere le persone coinvolte.
Per quello che concerne la qualifica giuridica, la difesa ritiene che l’episodio del 18 aprile non debba essere qualificato come tentativo di rapina, ma quale semplice atto preparatorio. Ritiene inoltre che l’episodio del punto 1.2 dell’atto d’accusa non costituisca né un tentativo di rapina, né un atto preparatorio.
In merito alla rapina del 29 marzo non contesta che la stessa sia stata commessa in banda. Per quello che concerne l’arma pericolosa, non contesta che un taglierino possa costituire ai sensi della giurisprudenza un’arma, ma bisogna contestualizzare qual è la minaccia concreta messa in opera ai danni delle commesse. A tal proposito rileva che le stesse neppure si erano accorte che __________ aveva un taglierino.
Per quanto attiene all’episodio del 18 aprile, rileva di non avere capito la differenza con l’episodio del 22 aprile, essendo che a ben vedere il secondo episodio è più grave del primo. Per l’episodio del 18 aprile osserva che dell’autore materiale non vi è traccia, non si sa chi doveva essere e cosa doveva fare. I Carabinieri stessi hanno trovato solo i due __________ e non sappiamo cosa sarebbe successo se non vi fosse stata la Polizia presente al valico per un’altra rapina in corso. Siamo nel campo delle pure ipotesi. Possiamo quindi ammettere l’atto preparatorio, nel senso che ha passato il confine per vedere se il valico fosse o meno presidiato, ma sicuramente non vi è un tentativo. Rileva che per il tentativo l’esecuzione del reato deve essere cominciata, mentre l’atto preparatorio è precedente, il reato come tale non è ancora iniziato, ma siamo nella fase di pianificazione, organizzazione. La rapina inizia solo quando l’autore materiale almeno varca il confine, entra nella stazione di benzina. Agli atti, inoltre, non risulta che sia stato trovato il taglierino in questi due episodi.
Per gli episodi del 22 aprile rileva che mentre i __________ trafficavano con le targhe IM 1 è andato a fare gasolio perché era in riserva e questo non è un atto preparatorio, l’obiettivo non era quello di controllare se il valico di __________ fosse presidiato, siccome questo valico principale è sempre presidiato. L’atto preparatorio vi è solo per il punto 2.2 e non per il punto 2.1 dell’atto d’accusa; il valico del __________, secondario, effettivamente di solito non è presidiato.
Quanto alla determinazione della colpa, rileva che il ruolo di IM 1 è assolutamente secondario e subordinato. Il suo compito era solo quello di staffetta/osservatore e limitatamente al valico di confine, egli non ha fatto i sopralluoghi alle stazioni di servizio. IM 1 non sapeva nemmeno quale fosse l’obiettivo degli autori materiali, non ha partecipato all’organizzazione, non ha procurato gli strumenti, non ha eseguito la rapina materialmente, neppure ha preso parte alla spartizione, ha preso quello che gli hanno dato, senza neppure sapere quale fosse la refurtiva. Si tratta di correità, ma siamo appena al di sopra di quella che può essere una forma di complicità. I __________ hanno fatto ben altro, hanno organizzato la rapina, hanno ingaggiato gli autori materiali, hanno procurato gli strumenti e reclutato IM 1. Per il ruolo di IM 1 serviva la faccia da angelo, l’incensurato, l’onesto lavoratore, giovane, persona che non ha motivo di destrare sospetto e che se viene fermata in dogana non ha precedenti penali. È stato scelto proprio perché era immacolato e non ha nulla a che fare con questi criminali.
Quanto alla commisurazione della pena rileva che la richiesta dell’accusa è veramente eccessiva. È vero che si parte da un minimo edittale di 2 anni e vi è un concorso con atti preparatori. La pena deve rimanere entro i termini della sospensione condizionale parziale e deve quindi essere di due o tre anni al massimo. IM 1 è incensurato in Svizzera e in Italia, è un onesto lavoratore, con una situazione finanziaria difficile. La difesa ritiene giusta la condanna di IM 1 a 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, di cui 2 (due) anni sospesi condizionalmente, anche per un periodo di prova di 3 (tre) o 4 (quattro) anni, e 6 (sei) mesi da espiare. Si tratta di un caso di espulsione obbligatoria. La difesa chiede che l’espulsione sia limitata a 5 (cinque) anni. Non si oppone alla confisca degli oggetti sotto sequestro, chiedendo unicamente la restituzione degli effetti personali.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 22, 25, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 140, 260bis CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. complicità in ripetuta rapina, in parte tentata
per avere intenzionalmente aiutato terze persone, tra loro associate ad una banda intesa a commettere furti o rapine, a commettere, rispettivamente tentare di commettere, un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio per avere,
1.1.1. a __________, il 29 marzo 2017, ai danni del distributore __________, funto da “staffetta” osservativa per consentire all’autore materiale di portarsi in loco e, dopo avere minacciato le due commesse con un taglierino, sottratto dalla cassa CHF 3'213.00 e EUR 11'459.00, per poi dileguarsi a piedi riparando in Italia, dove lo attendevano gli altri, ricavandone IM 1 come compenso per il ruolo svolto EUR 300.00;
1.1.2. a __________, il 18 aprile 2017, intenzionalmente aiutato, fungendo da “staffetta” osservativa, terze persone a commettere una tentata rapina aggravata a danno dei distributori __________ o __________, piano non concretizzatosi in ragione dell’ingente dispiegamento di Polizia notato in loco;
1.1.3. a __________, il 22 aprile 2017, intenzionalmente aiutato, fungendo da “staffetta” osservativa con il veicolo __________ targato __________, terze persone a commettere una tentata rapina aggravata a danno di un distributore di benzina, piano non concretizzatosi in ragione dell’arresto di IM 1;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dalle aggravanti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa e dall’imputazione di atti preparatori punibili di rapina di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa.
3. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4. È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 lett. c CP.
5. L’accusatrice privata ACPR 3 è rinviata al competente foro civile.
6. È ordinato il sequestro conservativo dell’autovettura Fiat Punto grigia targata __________ a copertura di tasse e spese.
7. È ordinata la confisca di telefoni, carte SIM e custodie.
8. È ordinato il dissequestro dei restanti oggetti sotto sequestro.
9. La tassa di giustizia di CHF 1'500.00 con motivazione scritta o di CHF 1’000.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
10. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
10.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 8'372.50
spese CHF 800.00
IVA (8%) CHF 733.80
totale CHF 9'906.30
10.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 9’906.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 8'188.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 159.40
fr. 9'347.40
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