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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Amos Pagnamenta, Presidente |
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GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere |
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Cristina Laghi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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contro |
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1 |
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in carcerazione preventiva dal 15 maggio 2017 al 25 agosto 2017 (103 giorni) |
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in anticipata esecuzione della pena dal 26 agosto 2017 |
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 129/2017 del 23 agosto 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo fine anno 2015 – 15 maggio 2017,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ ed altre località del __________,
in confezioni da 0.7/ 0.8 grammi rispettivamente da 5/10 grammi,
alienato (ca.969.5 grammi) rispettivamente procurato in altro modo (ca. 0.5 grammi) a diverse persone acquirenti fra le quali __________ (ca. 3.5 grammi), __________ (ca. 2 grammi), __________ (ca. 100/110 grammi), __________ (ca. 14 grammi), __________ (ca. 2.5 grammi), __________ (ca. 4.9 grammi), __________ (ca. 10.5 grammi), __________ (ca. 21 grammi), __________ (ca. 15 grammi), __________ (ca. 10.5 grammi), __________ (ca. 10.5 grammi), __________ (ca. 30 grammi), __________ (ca. 7/10.5 grammi), __________ (ca. 2.1/2.8 grammi), __________ (ca. 2.8/4 grammi), __________ (ca. 0.5 grammi offerti), __________ (ca. 250/300 –370/400 grammi),
complessivamente da ca. 1'000 / a ca.1'150 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), al prezzo medio unitario di CHF 80 / 100 per confezione da 0.7/0.8 grammi,
nonché, per avere, senza essere autorizzato, a __________, il 15 maggio 2017, importato a scopo di alienazione a terzi, 0.8 grammi di cocaina con grado di purezza del 69.7%,
tutta sostanza acquistata da tale __________ (a CHF 60 / 70.-- al grammo) e da non meglio identificati cittadini nord africani (ca. 30 grammi), dipoi ma prima della vendita, tagliata con del bicarbonato in ragione di 0.05/0.1 grammi a bustina,
conseguendo un guadagno asserito al netto di quanto speso per l’acquisto di ca. CHF 3'400 mensili (ovvero CHF 40'800 annui), oltre a CHF 1'500 (vendita degli inziali 30 grammi) e CHF 2'500/4’000 (vendite a __________),
reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a combinato con il cpv. 1 lett. c) e d) LStup;
2. Contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo aprile – maggio 2017, a __________, __________ e altre località del __________, previo acquisto da __________ al prezzo di CHF 7.50/10.00 la bustina, venduto a terzi non meglio identificati, al prezzo di CHF 15.00/20.00 la bustina, ca. 40 bustine da 50 mg l’una di __________, medicamento non omologato e non commerciabile,
reato previsto: dall’art. 87 cpv. 1 lett. f della Legge federale sui medicamenti e dispositivi medici (LTer)
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017, a __________ e in altre non meglio precisate località del __________, consumato ca. 12 – 13 grammi di cocaina, sostanze previamente acquistata nelle modalità descritte al punto 1 del presente atto di accusa,
nonché, il 5 maggio 2017, a __________, senza essere autorizzato, detenuto a scopo di consumo 0.5 grammi di cocaina con grado di purezza del 83.5%,
reato previsto: art.19a cifra 1 LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40 alle ore 15:29.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il PP chiede di aggiungere tra i sequestri lo stupefacente.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Il Presidente chiede al PP per quale motivo al punto 1 dell’atto d’accusa è indicato dapprima un quantitativo complessivo di 970 grammi, che peraltro non risulta dalla somma dei quantitativi indicati per i singoli acquirenti, ed in seguito di 1’000/1'500 grammi di cocaina.
Il PP comunica che si arriva ai 1'000 grammi partendo dai 720 grammi ammessi dall’imputato, sia per vendite ai consumatori indicati nell’AA sia per vendite a terze persone non identificate. Ai 720 grammi ammessi relativi al periodo maggio 2016-maggio 2017 si aggiungono 30 grammi pure ammessi dall’imputato per il periodo precedente, fine 2015-primi sei mesi del 2016. 250 grammi sono indicati nell’AA come il minimo ammesso dall’imputato per le vendite a __________. Sommando si arriva a 1'000 grammi. Per il 1'150 si procede allo stesso modo, ma tenendo conto dei grammi di cocaina ammessi da __________ in questo procedimento.
L’avv. DF 1 anticipa che preciserà in arringa che non contesta la ricostruzione della pubblica accusa, dà atto di quello che ha ammesso l’imputato in corso d’inchiesta e terrà come punto di riferimento 1 Kg di cocaina.
Il Presidente propone altresì le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- i punti 2 e 3 sono modificati nel senso che le imputazioni di contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti sono ripetute;
- l’indicazione temporale del secondo paragrafo del punto 3 è modificata in 15 maggio 2017.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il PP riassume le circostanze dell’arresto di IM 1, osservando che l’inchiesta a carico dell’imputato trova origine dalla pregressa inchiesta a carico di __________, sfociata nella sentenza del 12 giugno 2017 agli atti come AI 64. L’inchiesta ha permesso di stabilire che IM 1 non aveva quale acquirente solo __________, ma tutta una serie di altri acquirenti, e che era attivo ben prima di conoscere __________. Pone l’accento sul fatto che l’imputato aveva a disposizione cocaina con un elevato grado di purezza e quindi comportante un elevato pericolo per la salute pubblica, come risulta dalle analisi dello stupefacente sequestrato. L’inchiesta ha inoltre permesso di fissare un quantitativo che, come sempre in queste inchieste, è approssimativo e vale come ordine di grandezza, variante tra i 1'000 e i 1'150 grammi di cocaina. Il primo quantitativo indicato si basa unicamente sulle ammissioni di IM 1, mentre il secondo sulle ammissioni di __________ in occasione dell’inchiesta nei confronti del qui imputato. L’inchiesta ha altresì appurato come l’imputato non si è limitato ad alienare lo stupefacente, ma si è anche dedicato al commercio di un medicamento non omologato per la vendita in Svizzera.
Dal profilo del diritto, a mente dell’accusa non v’è dubbio alcuno che alla fattispecie in esame tornano applicabili le norme indicate nell’atto d’accusa e citate dalla Corte. Ci si sarebbe pure potuti chiedere se non era ipotizzabile l’aggravante del mestiere.
Dal profilo oggettivo, la colpa di IM 1 è qualificata innanzitutto in ragione del quantitativo trafficato. Aggrava la sua posizione l’intensità del suo agire, in modo particolare negli ultimi mesi prima del suo arresto. Aggrava altresì la sua posizione il fatto che spesso era lui ad offrirsi come venditore, che approcciava il consumatore proponendosi come suo fornitore personale. A tal proposito il PP cita due verbali di Polizia. Rileva che il suo perfetto inserimento nel mondo della droga locale ticinese, con immediata disponibilità della stessa, ne sottolinea la posizione, che lascia dedurre una gravità nel suo agire. La sua posizione gli dava la possibilità di poter operare a getto continuo. È più che ipotizzabile che IM 1 fosse un terminale di un’importante rete di traffico di stupefacenti. Ma quello che maggiormente aggrava la sua posizione è la ragione soggettiva per cui ha agito, ovvero lo scopo di conseguire un guadagno che gli consentisse non già di garantirsi il suo consumo, perché egli dipendente non è, o di garantire la sopravvivenza della sua famiglia o far fronte a impegni debitori, ma di vivere una vita più agiata, di avere denaro da spendere in auto, in più telefoni, in una macchina fotografica non a buon mercato e soprattutto in case da gioco.
Una pena ipotetica di 4 (quattro) anni, a mente dell’accusa, appare adeguata e riproponibile anche dopo avere considerato alcuni aspetti personali dell’imputato. Innanzitutto egli ha delinquito malgrado avesse a disposizione gli strumenti per condurre una vita onesta: aveva una formazione scolastica portata a termine con un diploma, la garanzia del minimo indispensabile garantito dallo Stato, una famiglia con una moglie e una figlia, tutti elementi che avrebbero dovuto permettergli di non entrare in un’attività illecita unicamente per avere a disposizione più denaro. Malgrado la possibilità di vivere secondo le regole civili, egli ha deciso di delinquere. A fronte di ciò, uno sconto non pare nemmeno proponibile se si percorre l’estratto del casellario giudiziale, così come pure gli atti di questo procedimento penale, ritenuto che per finire vi è stata una certa collaborazione, ma la stessa è stata sollecitata a più riprese e non facilmente ottenibile.
La pubblica accusa non si discosta quindi dalla pena ipotetica e la fa diventare la richiesta di pena, richiesta che non impone riflessione alcuna sulla sospensione condizionale. Se la Corte per delirio d’ipotesi dovesse ritenere di comprimere la pena nei limiti dell’art. 43 CP e, dipartendosi da una possibile prognosi non negativa, valutare di sospendere la pena, chiede che comunque il periodo da espiare sia il massimo previsto dalla legge, ovvero la metà della pena inflitta. Per le contravvenzioni chiede una multa di CHF 400.00 (quattrocento);
§ l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata rileva che i fatti riportati nell’atto d’accusa non sono contestati.
Per quanto attiene al punto 1, in particolare per quel che ne è del quantitativo trafficato, la difesa ritiene che, come ricostruito durante il dibattimento e precisato dal PP, l’importo complessivo debba essere quantificato in 1 Kg. Per quanto attiene al grado di purezza dello stupefacente sequestrato, osserva che questo non è necessariamente il medesimo anche per lo stupefacente alienato. Durante l’istruttoria IM 1 ha chiesto un confronto con __________ e puntualmente in questa occasione __________ ha dovuto modificare quelle che erano le sue precedenti affermazioni. In definitiva, richiamato il principio in dubio pro reo, rileva che si può ritenere che il quantitativo di cui al punto 1 debba essere fissato in un 1 Kg. Rileva in ogni caso che il quantitativo non è che un punto che deve essere considerato per la valutazione della colpa.
I punti 2 e 3 dell’atto d’accusa non sono contestati.
Si tratta quindi in sostanza di fare delle valutazioni per valutare i fatti e commisurarli alla colpa dell’imputato ai sensi dell’art. 47 CP. Il primo aspetto che va sottolineato, a mente della difesa, è l’ammissione dei fatti da parte di IM 1, che ha permesso di accorciare i tempi dell’inchiesta e facilitarne la conclusione, evitando tutta una serie di atti istruttori a carico della Polizia. Ma questo dibattimento per la difesa ha un altro aspetto rilevante, ossia che dopo un fondato timore di ripercussioni nei confronti suoi e della famiglia, l’imputato ha fornito una serie di indicazioni che hanno permesso di identificare il suo fornitore. Ciò deve essere valutato con rigore, soprattutto alla luce della giurisprudenza per cui il fatto di fornire informazioni che permettano di smantellare un importante traffico di stupefacenti, come in questo caso, comporta un’importante assunzione di responsabilità e un segno tangibile di ravvedimento. A questo proposito il difensore cita la DTF 121 IV 202, rilevando che ciò comporta una riduzione di pena sino ad un terzo. Un altro elemento che occorre considerare nella commisurazione della pena è che pressoché la totalità della sua carcerazione IM 1 l’ha passata alla Farera, e ciò anche dopo l’emissione dell’atto d’accusa. IM 1 è padre di una figlia di __________ mesi, aspetto che in questi mesi di carcerazione l’ha fatto riflettere, e nelle ultime settimane egli ha manifestato la volontà di girare pagina e di uscire da questa situazione, trovando un lavoro onesto che gli permetta di mantenere sé stesso e la sua famiglia, la cui situazione è estremamente precaria, essendo stati sospesi gli aiuti finanziari alla moglie e alla figlia. Questa situazione precaria ha fatto fare quel click nella testa di DF 1, per far sì che possa iniziare un percorso lavorativo serio per mantenere la propria famiglia. La difesa ritiene che l’auspicio di IM 1 di voler tornare in libertà e iniziare un’attività lavorativa per assumersi gli impegni anche di un padre, neogenitore di una figlia di __________ mesi, sia sicuramente uno stimolo importante per permettergli in futuro di astenersi dal commettere nuovi reati. Non siamo in presenza di una prognosi che deve essere considerata sfavorevole. Alla luce della collaborazione importante dell’imputato, anche per l’inchiesta che è tuttora in corso, vi è sicuramente la possibilità per IM 1 di beneficiare di una sospensione condizionale parziale. Occorre comunque tenere conto della sua situazione economica, l’aiuto sociale era limitato. Vi è poi un vissuto di IM 1 difficoltoso, egli è fuggito dalla guerra e si è stabilito in Svizzera con i genitori, ed è ravvisabile una presa di coscienza dei reati commessi. Per la difesa, l’auspicio è che IM 1 possa quantomeno per Natale riabbracciare la figlia e la moglie. Postula in modo particolare la sospensione condizionale parziale della pena, che per la difesa deve essere di 24 (ventiquattro) mesi sospesi condizionalmente e 6 (sei) mesi da espiare, ciò che gli permetterebbe di stare vicino alla figlia e alla moglie.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto d’accusa
1. Per le correzioni dell’atto d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che tra i sequestri è stato aggiunto lo stupefacente.
Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa è stato inoltre modificato nel senso che:
- le imputazioni di contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui ai punti 2 e 3 dell’atto d’accusa sono ripetute;
- la data corretta del punto 3, secondo paragrafo, è 15 maggio 2017.
2. Riguardo ai quantitativi di cocaina indicati nell’atto d’accusa, il PP ha precisato che ai 1'000 grammi si arriva partendo dai 720 grammi ammessi dall’imputato, sia per vendite ai consumatori indicati nell’atto d’accusa, sia per vendite a terze persone non identificate (non riportate nell’atto d’accusa) relativi al periodo maggio 2016-maggio 2017, cui occorre aggiungere 30 grammi pure ammessi dall’imputato per il periodo precedente, ovvero fine 2015-primi 6 mesi del 2016 e ulteriori 250 grammi indicati nell’atto d’accusa come il minimo ammesso dall’imputato per le vendite ad __________. I 1'150 grammi si ottengono procedendo nello stesso modo, ma tenendo conto in luogo dei 250 grammi relativi ad __________, dei 400 grammi indicati da quest’ultimo nel corso del procedimento.
II) Curriculum vitae e precedenti penali dell’imputato
3. IM 1 è nato il __________ a __________
In corso d’inchiesta l’imputato ha fornito le seguenti informazioni circa la sua situazione personale:
" Sono giunto in Ticino all’età di __________, i miei genitori sono fuggiti dal __________ a causa della guerra. …omissis…
Dopo le scuole dell’obbligo ho effettuato un apprendistato di __________ presso la ditta __________. Terminato l’apprendistato nel __________ non ho più avuto un contratto di lavoro. Ho frequentato dei piani occupazionali in diversi luoghi e con attività diverse. Attualmente son a carico dell’assistenza avendo terminato le indennità di disoccupazione.”
(VI PP 16.05.2017, p. 4, AI 10).
" (…) io e mia moglie siamo sposati dal __________ di quest’anno. …omissis… Mia moglie è richiedente l’asilo.”
(VI PG 13.07.2017, p. 7, allegato 5 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).
4. Con specifico riferimento alla sua situazione finanziaria l’imputato ha indicato:
" (…) per l’esattezza è da circa 3-4 anni che non lavoro. Inizialmente lavoravo come __________ presso la ditta __________, mentre il mio ultimo lavoro, sempre come __________, l’ho svolto presso la __________. Nel frattempo la ditta è fallita e io, da 3-4 anni a questa parte, mi sono ritrovato senza lavoro. Da allora ho svolto diversi programmi occupazionali per la disoccupazione per la durata di circa un anno.
Infatti è da circa tre anni che mi trovo in assistenza.
Mensilmente percepisco ca. CHF __________ mensili, soldi che servono a mantenere me, mia moglie e mia figlia. Per contro non devo sostenere le spese per l’alloggio e la cassa malati in quanto saldate direttamente dall’assistenza. Oltre a queste entrate vi sono quelle per mia moglie e __________, per tramite del Soccorso Operaio, pari a CHF __________ mensili. Preciso che questo importo pari a CHF __________ l’abbiamo percepito unicamente per due o tre mensilità, dopo che è nata mia figlia.”
(VI PG 27.06.2017, p. 3 e 4, allegato al rapporto di complemento 07.07.2017, AI 65).
5. Nel verbale di Polizia del 13 luglio 2017 IM 1 ha precisato:
" Preciso che i soldi della moglie e __________ arrivano tutti insieme.
…omissis…
”
(VI PG 13.07.2017, p. 7, allegato 5 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).
6. In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha indicato che con questi soldi riuscivano a far fronte al sostentamento della famiglia, “ma era molto dura” (VI DIB 20.10.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
7. L’imputato ha dichiarato di avere “la malattia del gioco”, per cui spenderebbe “gran parte” del suo denaro e più precisamente EUR 300/400.00 per volta circa 2 volte alla settimana, aggiungendo di essersi fatto diffidare da tutti i casinò della Svizzera per evitare di sperperare tutto il suo denaro, continuando però a recarsi a giocare all’estero (VI PG 13.07.2017, p. 7, allegato 5 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).
8. Con riferimento ai suoi precedenti penali IM 1 in corso d’inchiesta ha riferito:
" Per quanto concerne i miei precedenti so che da minorenne ho commesso dei furti e sono stato sanzionato dal Magistrato dei Minorenni da maggiorenne ho avuto qualche problema per consumo di sostanze stupefacenti e insubordinazione alle autorità.”
(VI PP 16.05.2017, p. 4, AI 10).
IM 1 effettivamente non è sconosciuto alla giustizia. Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 16 maggio 2017 (AI 9), l’imputato risulta essere stato condannato in due occasioni dalla Magistratura dei minorenni di Lugano, e meglio il 17 ottobre 2008 alla privazione della libertà di 60 giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (sospensione condizionale in seguito revocata con decisione del 16 luglio 2009) per furto e tentata rapina, e il 16 luglio 2009 alla privazione della libertà di 60 giorni per lesioni semplici, ripetuti reati di poca entità (furto), danneggiamento, ricettazione e usurpazione di funzioni.
Da maggiorenne l’imputato è stato oggetto di due decreti d’accusa del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, e meglio l’8 ottobre 2012 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 30.00 per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, lesioni semplici e guida in stato di inattitudine (veicolo a motore, concentrazione qualificata di alcol), nonché il 20 ottobre 2014 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 60.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di CHF 600.00, per ripetuta ricettazione, ingiuria, minaccia e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
9. Interrogato in merito alle sue prospettive di vita, l’imputato ha asserito di voler iniziare un nuovo capitolo della sua vita e di essere intenzionato a trovare un lavoro e stare vicino alla sua famiglia (VI DIB 20.10.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
A questo proposito il suo difensore ha precisato di non essere in grado di produrre alla Corte un contratto di lavoro, rilevando che vi sarebbero stati alcuni colloqui, in particolare con la ditta __________ di __________, la quale però vorrebbe vedere la persona prima di impegnarsi con un contratto di lavoro (VI DIB 20.10.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
III) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
10. Nell’ambito dell’inchiesta penale nei confronti di __________ è emerso che egli si riforniva principalmente da tale __________, poi identificato in IM 1.
Sulla scorta degli elementi raccolti, il PP ha proceduto all’emissione di un mandato di accompagnamento coattivo e di un ordine di perquisizione e sequestro a carico del prevenuto.
L’imputato è stato quindi fermato il 15 maggio 2017 alla dogana di __________ alla guida di un’autovettura Citroen C3. Al suo fianco e come passeggero vi era il fratello __________.
A bordo della vettura sono state rinvenute 2 bolas da 0.5 grammi, rispettivamente 0.8 grammi di cocaina, che IM 1 ha dichiarato essere di sua proprietà. Il medesimo giorno sono state effettuate le perquisizioni domiciliari (rapporto di arresto provvisorio, AI 6; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).
11. Dopo avere in un primo tempo negato ogni addebito (VI PG 15.05.2017, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 2), nel verbale della persona arrestata del 16 maggio 2017 IM 1 ha riferito di avere venduto ad __________, in 3 diverse occasioni e sull’arco di 2 mesi, 15 bustine di cocaina da 0.5 grammi l’una. Ha altresì indicato di avere venduto a __________ e __________, in 4 distinte occasioni, 4 buste di cocaina (2 ad ognuno) da 0.5 grammi l’una (rapporto di arresto provvisorio, AI 6; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).
12. In accoglimento dell’istanza del PP (AI 12), con decisione del 19 maggio 2017 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 14 luglio 2017 (AI 19), poi prorogata sino al 25 agosto 2017 compreso con decisione del 17 luglio 2017 (AI 68).
13. Con l’atto d’accusa in rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici ripetuta e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta.
14. Contestualmente alla notifica dell’atto d’accusa, il magistrato inquirente ha presentato istanza di carcerazione di sicurezza per un periodo di 3 mesi (doc. TPC 2).
In parziale accoglimento dell’istanza del PP, con decisione del 30 agosto 2017 il GPC ha ordinato la carcerazione di sicurezza di IM 1 fino al 21 ottobre 2017 compreso, a motivo dei pericoli di collusione/inquinamento delle prove e di recidiva (doc. TPC 4).
IV) Principi applicabili all’accertamento dei fatti
15. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
16. Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
17. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).
V) Fatti e diritto
i) Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)
18. L’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, imputa ad IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine anno 2015 – 15 maggio 2017, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località del __________, alienato, rispettivamente procurato in altro modo complessivamente circa 1’000/1'150 grammi di cocaina, al prezzo medio unitario di CHF 80/100.00 per confezione da 0.7/0.8 grammi, nonché per avere importato a scopo di alienazione a terzi 0.8 grammi di cocaina con grado di purezza del 69.7%, sostanza acquistata in massima parte dal suo principale fornitore a CHF 60/70.00 al grammo, nonché in ragione di circa 30 grammi da cittadini nord africani non identificati, tagliata prima della vendita con del bicarbonato in ragione di 0.05/0.1 grammi a bustina, conseguendo così un guadagno al netto di quanto speso per l’acquisto di circa CHF 3'400.00 mensili (ovvero CHF 48'000.00 annui), oltre a CHF 1'500.00 (vendita degli iniziali 30 grammi) e CHF 2'500.00/4'000.00 (vendite ad __________).
19. Seppur dopo molte reticenze, IM 1 ha sostanzialmente ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, giungendo a dichiarare nel verbale del 18 agosto 2017 che:
" (…) il quantitativo complessivo venduto in quel periodo è di Ca. 1 Kg, ovvero 720 grammi da maggio 2016 a maggio 2017, oltre i 30 grammi venduti occasionalmente in precedenza e i grammi 250 a __________”
(VI PP 18.08.2017, AI 72, p. 2-3).
Tale dichiarazione concernente il quantitativo è stata confermata pure in occasione dell’interrogatorio dibattimentale (cfr. VI DIB p. 3).
20. Relativamente ai quantitativi di sostanza alienata si impone di rilevare che l’imputato ha contestato sull’arco dell’intero procedimento le dichiarazioni di __________, il quale ha riferito di aver acquistato da IM 1 370/400 grammi di cocaina.
Di fatto, l’imputato ha inizialmente riferito di aver alienato al citato acquirente soli 7.5 grammi (VI PP 16.05.2017, p. 2, AI 10) ed in seguito 250/300 grammi nei verbali del 6 luglio 2017 (allegato al rapporto di complemento 07.07.2017, p. 4, AI 65) e del 27 luglio 2017 (allegato 6 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4, AI 75) e in occasione del confronto con __________ il 1. giugno 2017 (allegato 8 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 7, AI 75), rispettivamente in 250 grammi nel verbale di Polizia del 12 giugno 2017 (allegato 2 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4, AI 75) così come pure in occasione dell’interrogatorio finale del 18 agosto 2017 (AI 72, p. 2 e 3).
In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha in fine ribadito di avere alienato ad __________ 250/300 grammi di cocaina (VI DIB 20.10.2017, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
21. Da parte sua, __________ nel corso dell’inchiesta a suo carico ha dichiarato di avere acquistato dal suo maggior fornitore, poi identificato in IM 1, 490 grammi di cocaina (VI PG 27.04.2017, allegato al rapporto di segnalazione 02.05.2017, AI 2; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria __________ 04.04.2017, AI 5, e verbali di __________ allegati), ciò per cui, tra l’altro, è stato condannato con sentenza del 12 giugno 2017 della Corte delle assise criminali di Lugano, Inc. 72.2017.78. Senonché, in occasione del confronto con IM 1, dopo avere inizialmente confermato di avere da lui acquistato 490 grammi di cocaina, sentite le dichiarazioni del qui imputato, __________ ha modificato il quantitativo in 370/400 grammi:
" Confermo le dichiarazioni rese ma preciso che essendo state ricostruite possono differire dal quantitativo indicato. Potrebbe anche essere tra i 370/400 grammi. Non di meno.”
(VI PG confronto __________/IM 1 01.06.2017, p. 7, allegato 8 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 75).
22. Ritenuto quindi che IM 1 nel corso del procedimento ha __________ ha ridotto il quantitativo inizialmente riferito proprio in occasione del verbale di confronto, la Corte ha considerato l’acquirente non del tutto credibile e questo malgrado – di fatto – egli è stato condannato per i quantitativi maggiori da lui dichiarati.
In tale contesto, la Corte ha quindi ritenuto a carico di IM 1 il quantitativo complessivo di 1 kg di cocaina alienata, ciò che corrisponde alle di lui ammissioni di cui ad AI 72 p. 2 (cfr. punto 19).
23. In diritto si ha che l'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro acquista, importa, fabbrica, aliena o procura in altro modo stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
24. Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di acquistare, importare, fabbricare, alienare o procurare in altro modo stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
25. Nel caso concreto, l’imputato ha trafficato un quantitativo pari a oltre 100 grammi di cocaina pura, se si considera l’usuale tasso di riduzione del 10% applicato al quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr., fra le altre, STF 6B_600/2011 del 18 ottobre 2011), superando di gran lunga il quantitativo richiesto per l’applicazione di cui all’aggravante dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup.
26. L’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa ha quindi trovato conferma così come esposta, fatta eccezione per i 0.5 grammi di cocaina forniti a __________ per il consumo simultaneo, circostanza cui ritorna applicabile l’art. 19b LStup, secondo cui chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile (cpv. 1) e per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa (cpv. 2).
Per quel che concerne la nozione di “esigua quantità”, il Giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 13). Quali valori limite valgono ad esempio 5 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina e 30 grammi di prodotti della Cannabis nel Canton Basilea, così come 0.1 grammi di eroina, 0.2 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish/marijuana nel Canton Grigioni (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 15). Pacifico, del resto, che la norma non ritorna applicabile unicamente quando si tratta di marijuana: la precisazione di cui al cpv. 2 dell’art. 19b LStup è infatti stata introdotta unicamente al fine di agevolare il lavoro della Polizia, chiamata a sanzionare con multa disciplinare il consumo personale di esigua entità di canapa (art. 28b LStup), senza mutare con ciò la portata del cpv. 1 della medesima norma (vedasi Messaggio CF, p. 7281).
27. L’imputato è quindi stato prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente ai 0.5 grammi di cocaina forniti a __________ per il consumo simultaneo.
ii) Imputazione di contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici (punto 2 dell’atto d’accusa)
28. L’atto d’accusa imputa poi ad IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici per avere, senza essere autorizzato, nel periodo aprile – maggio 2017, a __________, __________ e in altre località del __________, previo acquisto da__________ __________ al prezzo di CHF 7.50/10.00 la bustina, venduto a terzi non meglio identificati, al prezzo di CHF 15.00/20.00 la bustina, circa 40 bustine da 50 mg l’una di __________, medicamento non omologato e non commerciabile.
29. L’imputato ha ammesso tali fatti (VI PG 06.07.2017, p. 13 e 14, allegato al rapporto di complemento 07.07.2017, AI 65; VI PP 18.08.2017, p. 3, AI 72; VI DIB 20.10.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
30. In diritto si ha che ai sensi dell’art. 86 LATer (Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici) è punito con la detenzione o con la multa fino a CHF 200'000.00, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il CP o la LStup, chi intenzionalmente, mettendo in pericolo la salute di persone, tra l’altro fabbrica, immette in commercio, prescrive, importa, esporta medicamenti o ne fa commercio all’estero senza omologazione, senza autorizzazione o contravvenendo ad altre disposizioni della citata legge (cpv. 1 lett. b).
Secondo l’art. 87 LATer è punito con l’arresto o con la multa fino a CHF 50'000.00 chi, intenzionalmente, tra l’altro adempie le fattispecie secondo l’articolo 86 capoverso 1 senza che la salute di persone sia messa in pericolo (cpv. 1 lett. f).
31. Il __________ è un farmaco analogo al Viagra non omologato per la vendita in Svizzera (AI 70; AI 75, p. 5, 19 e 20).
Il reato di contravvenzione alla LF sui medicamenti e i dispositivi medici è quindi pacificamente realizzato, da cui la conferma del punto 2 dell’atto d’accusa.
iii) Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 3 dell’atto d’accusa)
32. L’accusa imputa in fine ad IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017, a __________ e in altre non meglio precisate località del __________, consumato circa 12-13 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle modalità descritta al punto 1 dell’atto d’accusa, nonché per avere, il 15 maggio 2017, a __________, senza essere autorizzato, detenuto a scopo di consumo 0.5 grammi di cocaina con grado di purezza dell’83.5%.
33. Tali fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PP 18.08.2017, p. 3, AI 72).
34. Il punto 3 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato così come esposto, eccezion fatta per i 0.5 grammi di cocaina detenuti per il consumo personale, che sono sussumibili sotto l’art. 19b LStup, da cui il proscioglimento dell’imputato da tale imputazione.
VI) Commisurazione della pena
35. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
36. Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo
chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
37. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
38. Giusta l’art. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5).
39. Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
40. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto la colpa dell’imputato grave dal profilo oggettivo, in ragione dell’importante quantità di cocaina immessa sul mercato locale.
Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che questo non va dimenticato ritenuto come maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute viene messa in pericolo.
Aggrava poi la colpa oggettiva dell’imputato, l’intensità con cui ha agito. Escluso il primo periodo in cui, per sua stessa ammissione, ha venduto sporadicamente circa 30 grammi di sostanza, tutta la rimanenza (quindi circa 970 grammi) è stata da lui alienata in poco più di un anno, traendone un guadagno di tutto rispetto, tale da far ritenere, anche a fronte delle sue esigue entrate lecite, che si trattasse della sua maggior fonte di sostentamento.
Sempre dal profilo oggettivo, IM 1 si è ritagliato un posto di tutto rispetto nell’ambito della vendita di cocaina, tanto da diventare uno dei principali fornitori di un tossicodipendente, da mantenere solidi contatti con il suo principale fornitore e procedendo personalmente pure ad operazioni di taglio della sostanza così da accrescerne il quantitativo aumentando contestualmente il proprio profitto.
41. La Corte ha ritenuto altrettanto grave la colpa di IM 1 dal profilo soggettivo.
L’imputato ha agito per puro fine di lucro, non certo per finanziare il proprio consumo.
Egli non ha esitato ad avviare un fiorente traffico di cocaina, allacciando contatti con i fornitori e con i consumatori, unicamente per denaro e per migliorare la propria situazione economica.
Non può non stupire il fatto che egli, neppure in sede dibattimentale, a distanza di mesi, sia stato in grado di indicare perché ha iniziato a vendere cocaina (cfr. VI DIB, p. 3). Egli – come moglie e figlia – beneficiava della pubblica assistenza e sebbene ciò non permettesse sicuramente di vivere in modo agiato, era certamente sufficiente per potersi trattenere dal delinquere e condurre una vita lontana dall’illegalità.
IM 1, in realtà, ha cercato il facile e rapido guadagno unicamente per permettersi di vivere al di sopra delle sue possibilità e spendere soldi segnatamente per automobili, benzina, vestiti e gioco d’azzardo, come da egli ammesso nel corso dell’interrogatorio dibattimentale (cfr. VI DIB p. 3).
42. A fronte di simili circostanze accertate dalla Corte, giova citare a mero titolo indicativo precedenti giudizi della Corte delle assise criminali e della Corte di appello e di revisione penale, segnatamente la condanna alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi per un imputato che aveva alienato 910 grammi di cocaina (sentenza CARP 17.2013.97 del 15 gennaio 2014) e a 3 anni e 6 mesi per un imputato che aveva alienato 987 grammi di cocaina in banda, di cui 620 grammi personalmente (sentenza TPC 72.2015.68 e CARP 17.2015.205+206)
43. In questo senso, la pena proposta dalla pubblica accusa in circa 4 (quattro) anni può essere considerata quale valida pena di partenza, che deve poi essere ponderata in funzione dei fattori legati alla persona dell’imputato.
In questo ambito, pesa a carico di IM 1 il fatto che egli ha delinquito malgrado avesse tutti gli strumenti per condurre una vita onesta.
Oltre alle già citate entrate, l’imputato aveva una formazione e una famiglia che, almeno nel corso del procedimento penale, ha dimostrato di volersi occupare di lui. Disponeva quindi già della possibilità di trovarsi un lavoro (come intenderebbe ora fare) e uscire dalla pubblica assistenza, ma ha preferito inseguire facili guadagni, non esitando per questo a mettere in pericolo la vita e/o la salute di molte persone.
Il suo vissuto, contraddistinto da reati commessi già da minorenne e, ancora, raggiunta la maggiore età, non può che testimoniare di una sua preoccupante propensione a delinquere.
Evidentemente, le precedenti condanne non sono servite a trattenerlo dal commettere nuovi reati tanto da delinquere nuovamente durante il periodo di prova. Al contrario, leggendo il casellario giudiziale non si può non notare una sostanziale tendenza ad aumentare l’intensità del suo agire delinquenziale col trascorrere degli anni.
44. Per il resto, la Corte non ha ravvisto particolari motivi di riduzione della pena.
In particolare, nulla può essere tratto dal fatto di aver atteso il giudizio per buona parte del tempo presso il carcere giudiziario, ritenuto che si è trattato di una scelta dell’imputato di non chiedere – quanto meno dopo il verbale di cui ad AI 72 – di essere posto in regime di esecuzione anticipata della pena.
Analogamente, la figlia che egli ora vorrebbe vedere, era già nata quando egli ha delinquito, ciò che tuttavia non lo ha trattenuto dall’inserirsi nel mondo degli stupefacenti.
A favore dell’imputato la Corte ha ritenuto una certa collaborazione. Da un lato egli ha sì, alla fine, fornito un nominativo utile agli inquirenti per risalire al suo principale fornitore e con le proprie ammissioni concernenti i suoi acquirenti, non tutti identificati e verbalizzati, ha evitato ulteriori atti istruttori; dall’altro tali ammissioni sono giunte dopo diversi verbali durante i quali IM 1 ha costantemente tentato di ridurre le proprie responsabilità.
La Corte ha quindi riconosciuto la collaborazione e le ammissioni fornite, ma queste, dal punto di vista dell’entità della riduzione della pena, vengono in buona parte mitigate dagli elementi sopraesposti che aggravano la sua posizione.
45. In tale contesto, in una ponderazione complessiva, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi.
46. Per quanto attiene alla sospensione condizionale, questa è esclusa già in ragione dell’entità della pena, che è quindi integralmente da scontare.
Si dirà che, comunque, anche qualora la pena fosse stata comprimibile entro i 3 anni, la prognosi di IM 1, richiamati i precedenti, sarebbe comunque risultata sfavorevole.
47. Ritenuto che l’imputato si trovava in carcerazione di sicurezza, la Corte ha assunto analoga decisione consegnata alle parti al termine del dibattimento.
48. Per quanto attiene ai reati sanzionabili con multa (punti 2 e 3 dell’atto d’accusa), la Corte ha fissato la stessa in CHF 200.00 (duecento).
49. In fine, richiamata la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere comminata il 20 ottobre 2014, la Corte ha ritenuto di revocare il beneficio alla sospensione condizionale.
VII) Sequestri
50. Per quel che ne è dei sequestri, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione ex art. 69 CP dello stupefacente e dei gioielli contraffatti, ovvero la collana color oro Versace, l’anello color oro Versace e i tre orologi sotto sequestro.
È stata inoltre disposta la confisca della somma di CHF 600.00 ex art. 70 CP, nonché il sequestro conservativo a copertura di tassa, spese e multa della somma di EUR 1'195.00, come previsto dall’art. 268 CPP.
I restanti oggetti sotto sequestro sono stati dissequestrati, previa cancellazione delle memorie di cellulari e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal condannato.
visti gli art.: 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70 CP;
19 cpv. 1 e 2, 19a, 19b LStup;
86 cpv. 1 lett. b, 87 cpv. 1 lett. f LATer;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località del __________,
acquistato, importato, fabbricato e alienato 1 Kg di cocaina;
1.2. contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici ripetuta
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo aprile – maggio 2017, a __________, __________ e in altre località del __________, alienato a terzi non meglio identificati circa 40 bustine da 50 mg l’una di __________, medicamento non omologato e non commerciabile;
1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017, a __________ e in altre località del __________, consumato 12 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente all’avere procurato in altro modo a __________ 0.5 grammi di cocaina e dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 3 dell’atto d’accusa limitatamente alla detenzione a scopo di consumo di 0.5 grammi di cocaina il 15 maggio 2017.
3. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 60.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 20 ottobre 2014.
5. È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente, della collana color oro Versace con scatola, dell’anello color oro Versace e dei tre orologi sotto sequestro.
6. È ordinata la confisca di CHF 600.00 e il sequestro conservativo a copertura di tassa, spese e multa di EUR 1'195.00.
7. È ordinato il dissequestro di tutti i restanti oggetti sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie di cellulari e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal condannato.
8. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 9'343.30
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 121.20
fr. 10'664.50
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