Incarto n.
72.2017.152

Lugano,

8 giugno 2018/bm

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Leventina

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

Jasmine Decristophoris, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

contro

 IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

 

 

imputato, a norma del decreto d’accusa 189/2017 del 19.7.2017 emanato dal Procuratore pubblico  PP 1, di

 

incendio colposo

per avere, il 16 maggio 2017 a __________, col concorso del suo dipendente __________, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio sull’__________ a lui concessa in gestione dal __________ (proprietario), e meglio per aver omesso di adottare tutte le misure atte a tenere sotto controllo quattro roghi di cataste di rami secchi accesi con l’autorizzazione dal Municipio di __________, permettendo così la propagazione delle fiamme su di una superficie di 6 ettari di bosco di proprietà del __________, determinando così l’intervento in forze dei pompieri, coadiuvati da due elicotteri, i quali hanno potuto definitivamente estinguere l’incendio solo alle ore 16:00 del 17 maggio 2017;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall'art. 222 cpv. 1 CP.

Presenti:                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 10:36.

 

Sentiti:                       -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: non vi sono gli elementi oggettivi per un comportamento incendiario. L’imputato ha preso tutte le precauzioni del caso, ha richiesto l’autorizzazione e ha portato con sé gli estintori. Non è quindi adempiuto l’aspetto soggettivo del reato. Non è nemmeno stato provato un danno reale così come la causalità fra il danno e il comportamento dell’imputato. L’avvenimento è da ricondurre alla folata di vento, quale circostanza straordinaria e non prevedibile. L’imputato va dunque assolto. In via subordinata, si chiede una riduzione massiccia della pena e la sospensione della medesima. Per quanto concerne le altre argomentazioni fattuali e giuridiche si richiamo formalmente l’arringa difensiva in forma scritta che viene consegnata seduta stante (doc. Dib. 2).

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.                      12 e 222 cpv. 1 CP;

                                         80 segg., 84 segg., 335 segg., 356, 422 segg. e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa in opposizione 189/2017 del 19.7.2017.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico dello Stato.

 

 

                                   3.   L’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP dell’8.6.2018 di IM 1 è parzialmente accolta.

 

                               3.1.   Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 2'692.50, IVA inclusa, a titolo di risarcimento danno.

 


 

Intimazione a:          -

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese a carico dello Stato:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             96.95

                                                             fr.           796.95

                                                             ============