Incarto n.
72.2017.154

Lugano,

3 ottobre 2017/ns

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

 

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

 

 

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

 

ACPR 1 

ACPR 2 

ACPR 3 

ACPR 4 

ACPR 5 

ACPR 6 

ACPR 7 

ACPR 8

 

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

In carcerazione estradizionale dal 10 al 21 maggio 2017 (12 giorni)
in carcerazione preventiva dal 22 maggio 2017 al 18 agosto 2017 (89 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 19 agosto 2017 al 03 ottobre 2017 (52 giorni)

 

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 126/2017 del 18.08.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   ripetuto furto aggravato, consumato

siccome commesso per mestiere e come associato a una banda intesa a commettere furti,

per avere, nel periodo 19 ottobre 2015 – 03 marzo 2016, ad __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, agendo in correità con terze persone non identificate,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, ai danni di concessionarie BMW, previo scasso delle autovetture esposte, cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 81'887.05,

 

e meglio per avere,

 

                                1.1   a __________, la notte del 19/20 ottobre 2015, sottratto, ai danni della ACPR 6, previo scasso delle autovetture BMW 435i e BMW 320d, due volanti completi, per un valore complessivo di CHF 4'999.50 (reato ammesso, refurtiva non contestata);

                                1.2   a __________, la notte del 20/21 ottobre 2015, sottratto, ai danni del ACPR 4, previo scasso dell’autovettura BMW 520dXdrive, il volante completo e il pannello digitale della strumentazione di bordo, per un valore complessivo di CHF 5'854.- (reato ammesso, refurtiva non contestata);

                                1.3   a __________, la notte del 10/11 dicembre 2015, sottratto, ai danni del ACPR 7, previo scasso dell’autovettura BMW528i, il volante completo, del valore di CHF 3'174.30 (reato contestato);

                                1.4   a __________, la notte dell’11/12 dicembre 2015, sottratto, ai danni del ACPR 3, previo scasso dell’autovettura BMW X540d, il volante completo e il pannello digitale della strumentazione di bordo, per un valore complessivo di CHF 4'850.- (reato contestato);

                                1.5   a __________, la notte dell’11/12 febbraio 2016, sottratto, ai danni del ACPR 1, previo scasso delle autovetture BMW 435iXDrive Coupé e BMW 520dXDrive Touring, due volanti completi, per un valore complessivo di CHF 8’202.65 (reato ammesso, refurtiva non contestata);

                                1.6   a __________, la notte del 16/17 febbraio 2016, sottratto, ai danni del ACPR 4, previo scasso dell’autovettura BMW 520dXDrive M Sport, il volante completo del valore di CHF 907.40 (reato ammesso, refurtiva non contestata);

                                1.7   a __________, la sera del 16 febbraio 2016, sottratto, ai danni del ACPR 3, previo scasso delle autovetture BMW X5 xDrive 40D e BMW X5 xDrive 40D, un volante completo e un pannello digitale della strumentazione di bordo, per un valore complessivo di CHF 5'500.- (reato contestato);

                                1.8   a __________, la sera del 17 febbraio 2016, sottratto, ai danni del ACPR 2, previo scasso dell’autovettura BMW 640i M Sport, il volante completo e il pannello digitale della strumentazione di bordo, per un valore complessivo di CHF 6'500.35 (reato contestato);

                                1.9   a __________, la notte del 19/20 febbraio 2016, sottratto, ai danni del ACPR 5, previo scasso di tre autovetture BMW 520d xDrive Touring Sport e di una BMW 520d xDrive, tre volanti completi e un pannello digitale della strumentazione di bordo, per un valore complessivo di CHF 12'046.- (reato contestato);

                              1.10   a __________, la notte del 23/24 febbraio 2016, sottratto, ai danni del ACPR 8, previo scasso dell’autovettura BMW X530dxDrive, il volante completo e il pannello digitale della strumentazione di bordo, per un valore complessivo di CHF 5'000.- (reato ammesso, refurtiva non contestata);

                              1.11   a __________, la notte del 25/26 febbraio 2016, sottratto, ai danni del ACPR 8, previo scasso delle autovetture BMW X5 xDrive 30d e BMW 520i, due volanti completi, per un valore complessivo di CHF 5'391.15 (reato contestato);

                              1.12   a __________, la notte del 26/27 febbraio 2016, sottratto, ai danni del ACPR 7, previo scasso delle autovetture BMW 535i e BMW 520, due volanti completi e strumentazione varia, per un valore complessivo di CHF 11'079.90 (reato ammesso, refurtiva non contestata);

                              1.13   a __________, nel periodo 27-29 febbraio 2016, sottratto, ai danni del ACPR 4, previo scasso dell’autovettura BMW 435Xi, il volante completo, del valore complessivo di CHF 2'163.50 (reato ammesso, refurtiva non contestata);

                              1.14   a __________, la notte del 01/02 marzo 2016, sottratto, ai danni del ACPR 2, previo scasso dell’autovettura BMW 525 D, l’airbag e il pannello digitale della strumentazione di bordo, per un valore complessivo di CHF 3'661.20 (reato ammesso, refurtiva non contestata);

                              1.15   a __________, la notte del 02/03 marzo 2016, sottratto, ai danni del ACPR 2, previo scasso dell’autovettura BMW 525d xDrive M Sport, il volante completo, del valore di CHF 2'557.10 (reato contestato);

 

 

                                   2.   ripetuto danneggiamento

per avere, al fine di commettere i furti descritti al punto 1., agendo in correità con terze persone non identificate, intenzionalmente danneggiato le summenzionate autovetture marca BMW, per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 136'302.60 e meglio;

 

                                2.1   a __________, la notte del 19/20 ottobre 2015, i finestrini e le portiere delle due autovetture, ai danni della ACPR 6 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 2'400.-);

                                2.2   a __________, la notte del 20/21 ottobre 2015, il finestrino e la portiera dell’autovettura, ai danni del ACPR 4 (danno quantificato dall’accusatrice privata in circa CHF 3'000.-);

                                2.3   a __________, la notte del 10/11 dicembre 2015, il finestrino e la portiera dell’autovettura, ai danni del ACPR 7 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 5'977.55);

                                2.4   a __________, la notte dell’11/12 dicembre 2015, il finestrino e la portiera dell’autovettura, ai danni del ACPR 3 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 4'200.-);

                                2.5   a __________, la notte dell’11/12 febbraio 2016, i finestrini e le portiere delle due autovetture, ai danni del ACPR 1 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 3'427.65);

                                2.6   a __________, la notte del 16/17 febbraio 2016, il finestrino e la portiera dell’autovettura, ai danni del ACPR 4 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 10'225.-);

                                2.7   a __________, la sera del 16 febbraio 2016, il finestrino, la portiera e l’interno dell’autovettura, ai danni del ACPR 3 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 9'000.-);

                                2.8   a __________, la sera del 17 febbraio 2016, il finestrino, la portiera e l’interno dell’autovettura, ai danni del ACPR 2 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 8’079.55);

                                2.9   a __________, la notte del 19/20 febbraio 2016, i finestrini, le portiere e l’interno delle tre autovetture, ai danni del ACPR 5, (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 43'115.30);

                              2.10   a __________, la notte del 23/24 febbraio 2016, il finestrino e la portiera dell’autovettura, ai danni del ACPR 8 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 600.-);

                              2.11   a __________, la notte del 25/26 febbraio 2016, i finestrini e le portiere delle due autovetture, ai danni del ACPR 8 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 13'877.65);

                              2.12   a __________, la notte del 26/27 febbraio 2016, i finestrini e le portiere delle due autovetture, ai danni del ACPR 7 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 17'715.-);

                              2.13   a __________, nel periodo 27-29 febbraio 2016, il finestrino, la portiera e l’interno dell’autovettura, ai danni del ACPR 4 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 6'953.-);

                              2.14   a __________, la notte del 01/02 marzo 2016, il finestrino, la portiera e l’interno dell’autovettura, ai danni del ACPR 2 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 6'622.30);

                              2.15   a __________, la notte del 02/03 marzo 2016, il finestrino, la portiera e l’interno dell’autovettura, ai danni del ACPR 2 (danno quantificato dall’accusatrice privata in CHF 1'109.60);

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 139 cifra 1, 2 e 3 cpv. 2 CP e 144 cpv. 1 CP;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________, __________, i cui dati sono noti alla Corte, la quale viene resa edotta sugli obblighi nell’ambito della traduzione come pure sulle comminatorie di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa traduzione.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 15:35.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che IM 1 è stato riconosciuto colpevole di alcuni furti grazie al suo DNA che è stato rinvenuto sui luoghi e solo grazie a questo elemento è stato possibile identificarlo ed arrestarlo. Solo l’intervento della Polizia tedesca ha permesso di interrompere la sua attività delinquenziale che durava da diverso tempo.

Quanto ai fatti indicati nell’atto d’accusa, rileva che IM 1 era presente sui luoghi dei furti, posti in cui non aveva altra ragione d’essere. Si rimette a quanto risulta dagli atti per quanto riguarda i riscontri e le prove a carico dell’imputato.

Pone l’accento sul fatto che i furti sono avvenuti su un arco di tempo piuttosto lungo e questo dimostra l’aggravante del mestiere: con i soldi guadagnati dai furti l’imputato ha potuto conseguire un reddito importante e a questa attività ha dedicato un tempo molto importante, in alcuni periodi è rimasto in Svizzera alcuni giorni per rubare. Per quanto riguarda l’aggravante della banda non abbiamo riscontri per ogni episodio, ma vi sono alcuni episodi in cui sono state viste almeno due persone che effettuano dei sopralluoghi prima della commissione dei furti, ad esempio l’episodio di cui al punto 1.8 dell’atto d’accusa.

Precisa, per quanto attiene all’importo della refurtiva e dei danni arrecati, che nell’atto vi è una differenza con quanto indicato nel rapporto d’inchiesta, siccome al punto 1.9 vi era un errore di calcolo che è stato corretto.

L’accusa rileva che IM 1 ha agito esclusivamente a scopo di lucro, per poter disporre di pezzi di valore, che avevano un commercio e potevano essere venduti facilmente in __________. Egli associava l’attività di ladro a quella di autista. Per quanto attiene al comportamento processuale dell’imputato, osserva che la collaborazione di IM 1 si è limitata ai minimi termini, e meglio egli ha ammesso unicamente i furti per i quali è stato rinvenuto il suo DNA. Prima di essere estradato dalla Germania, IM 1 sapeva esattamente per quali fatti sarebbe stato interrogato e avrebbe benissimo potuto collaborare sin dall’inizio. Più volte nel corso della procedura si è lamentato della durata della stessa, invocando anche la violazione del principio di celerità. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, rileva che l’imputato è incensurato, non avendo condanne precedenti a questi fatti, ma unicamente due condanne per analoghi reati commessi successivamente. Queste condanne che gli sono state inflitte in Germania dimostrano comunque che questa attività è l’unica che IM 1 sa fare; se non fosse stato per l’intervento della Polizia tedesca, probabilmente avrebbe continuato a delinquere. Secondo l’accusa possiamo riconoscere i suoi problemi personali, ma poteva risolverli diversamente, senza dedicarsi ai furti. La prognosi per IM 1, a mente dell’accusa, è negativa, siccome in questo momento la sua situazione è analoga a quella precedente: non vi sono riscontri secondo cui potrebbe avere un lavoro nel suo Paese, ha ancora dei debiti, ha una madre in __________ che gli chiede il rientro per poterla aiutare. Per questo chiede la condanna a una pena da espiare almeno parzialmente. Conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, di cui 12 (dodici) mesi da espiare e la rimanenza sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni. Come già anticipato in fase predibattimentale, preavvisa negativamente la nota d’onorario del difensore.;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: che IM 1 sia un ladro è fuori di dubbio. Egli ha ammesso parzialmente i fatti di cui all’atto d’accusa, ha rubato più volte e non solo in Svizzera.

Il difensore passa in rassegna i furti e i danneggiamenti contestati dal suo assistito.

Per quanto attiene al punto 1.3, rileva che tale furto gli viene addossato per via del collegamento del suo telefono all’antenna di __________ la sera del furto, ciò che è senza dubbio un indizio, ma non è una prova; con un solo indizio non si può costruire la commissione di un reato. La dottrina parla infatti di diversi indizi che correlati nel loro insieme facciano concludere che l’esistenza dei fatti non può essere ragionevolmente posta in dubbio. A mente della difesa, la localizzazione dell’imputato nella regione non è una prova sufficiente. Sappiamo che l’imputato transitava regolarmente dalla Svizzera per questioni di lavoro e quindi il suo passaggio può essere giustificato dal suo lavoro e non per forza della volontà di fare furti.

Per il punto 1.4 non abbiamo nessun elemento, se non che è stato commesso il giorno successivo di un furto ammesso.

Per il punto 1.7 vi è un rilevamento del telefono dell’imputato nella zona del furto, ma IM 1 ha dichiarato di non avere mai rubato nel SUV della BMW X5, siccome non gli interessavano quei pezzi. Di fatto, tutti gli altri furti da lui commessi non riguardano l’X5.

In merito al punto 1.8 rileva che anche qui vi è un rilevamento del telefono a __________, ma il modus operandi adottato in questo furto non è quello di IM 1: è stato infatti infranto il vetro posteriore dell’automobile, mentre in tutti gli altri furti il vetro infranto è quello anteriore, indizio che ci fa dire che non basta la sua localizzazione in zona per accollargli anche questo furto. Inoltre, agli atti non vi è che lui è stato alla guida della Fiat 500 che è passata più volte avanti e indietro dalla galleria __________ la sera del furto, ma egli ha unicamente ammesso di averla guidata in un’occasione. Ha inoltre affermato di non avere mai commesso furti con tale automobile, siccome non voleva mettere in difficoltà la sua amica, cosa anche abbastanza comprensibile.

In merito al furto di cui al punto 1.9, abbiamo anche qui un rilevamento del telefono, stavolta nella località di __________, mentre il furto è stato commesso a __________. IM 1 frequentava il locale __________ a __________. Si tratta quindi di un indizio, ma non è sufficiente per imputargli questo furto.

Per inciso la difesa rileva che a IM 1 sono stati contestati diversi furti di automobili, solo per alcuni l’accusa ha promosso l’accusa, ci sono varie persone che commettono questo genere di furti, non si tratta di furti particolari, riconducibili forzatamente a lui.

Quanto al punto 1.11, il difensore osserva che abbiamo un rilevamento del suo cellulare ad __________ 4 giorni prima del furto avvenuto a __________, ma questo è solo un indizio e non è sufficiente.

In merito al punto 1.15, osserva in fine che l’unico elemento che abbiamo per collegare IM 1 al furto è il fatto che il giorno prima lui aveva rubato, ma da qui a dire che questo indizio ci permette di dire che anche il giorno dopo lui abbia rubato ce ne passa.

In merito all’aggravante del mestiere, rileva innanzitutto che abbiamo un arco temporale piuttosto breve, poco più di 4 mesi, all’interno del quale vi sono dei periodi in cui lui rubava. Il guadagno che IM 1 ha ottenuto con questi furti è stato minimo; un volante che qui vale CHF 2'000.00 in __________ ne vale un quarto, a maggior ragione se è di seconda mano, è stato magari levato in maniera sbagliata e non si sa da dove arriva. IM 1 non si è arricchito e ha usato i soldi per coprire alcuni debiti, che comunque non è riuscito ad estinguere, non per mangiare; lui lavorava in __________ e guadagnava abbastanza per vivere. Il suo lavoro è quello di __________, lui passava dalla Svizzera anche per svolgere tale lavoro, e poi faceva le sue sortite. Non si può dire che veniva in Svizzera appositamente per rubare, ma vi passava per lavoro.

Per quanto attiene all’aggravante della banda, non vi sono prove agli atti, ma vi è un unico video a __________ dove IM 1 ha dichiarato di essere passato con amico per altri scopi, siccome quest’ultimo voleva comprare una Smart; l’amico non sapeva assolutamente che nel frattempo IM 1 avrebbe guardato se vi erano delle BMW in cui rubare. Non vi sono altri elementi a sostegno dell’aggravante della banda. Rileva inoltre che per i furti per i quali è stato trovato il DNA di IM 1 – ammessi dall’imputato – non è stato trovato il DNA di nessun altro indiziato. Non è quindi data l’aggravante della banda.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, la difesa osserva che i furti si sono sempre svolti di notte in garage e sfida quindi chiunque che non conosce una determinata zona e segue il navigatore, a dire, un anno dopo, se è stato o meno in un determinato luogo. IM 1 neppure sa dove sono __________ e __________. Non si può dire che non ha collaborato perché non ha ammesso subito i fatti. I fatti contestati a IM 1 sono tanti e lui ha dichiarato di non ricordarsi di alcuni. La sua collaborazione ha necessitato un po’ di tempo anche per ricostruire quanto era avvenuto. A mente della difesa non è poi da sottovalutare il periodo di carcere estradizionale subito, una dozzina di giorni in cui IM 1 è stato spostato come un pacco postale in diversi carceri, dove rimaneva 24 ore su 24. È arrivato al confine in Svizzera interna, è stato preso dalla Polizia e portato qui e interrogato immediatamente, è stato un susseguirsi di fatti che è inevitabile che abbiano interferito con la sua capacità di ricordare i singoli fatti che gli venivano contestati. Quando ha potuto prestare la sua collaborazione, IM 1 lo ha fatto, ha ammesso i furti e ha fornito anche dei dettagli. La difesa sostiene che vi sia stata una collaborazione.

Bisogna inoltre tenere conto del lungo carcere preventivo sofferto lontano dalla famiglia, un anno, con l’ultimo mese e mezzo in un regime un po’ più lieve. Questo lungo periodo ha lasciato un duro segno sulla pelle e nello spirito di IM 1, tanto più che inizialmente non gli erano permesse neppure le telefonate e ha sentito la madre unicamente parecchi mesi dopo essere stato incarcerato.

Vi è poi da considerare che l’imputato è incensurato. IM 1 fino a 33 anni non ha fatto nulla di illegale né nel suo Paese né nel resto d’Europa e ha cominciato a fare furti per i motivi che ha dichiarato, unicamente in Svizzera sull’arco di 4 mesi e in alcune occasioni in Germania. Non si può dire che sarebbe andato avanti a fare altri furti se non fosse stato fermato. Chiede quindi che venga accordata la sospensione condizionale della pena, a fronte anche della coscienza con cui l’imputato sta affrontando oggi il processo e del fatto che ha avuto una sbandata. Per quanto riguarda le pretese di parte civile, chiede il rinvio al foro civile. IM 1 è stato un ladro, sa di avere sbagliato, il carcere gli ha fatto capire parecchie cose, in Germania la pena è stata sospesa condizionalmente. A fronte di tutti gli elementi suindicati chiede una pena detentiva di 20 mesi posta al beneficio della sospensione condizionale per 2 (due) anni.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.:                     12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 139, 144 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   furto aggravato ripetuto

siccome commesso per mestiere,

per avere,

nel periodo 19 ottobre 2015 – 3 marzo 2016, ad __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto, al fine di appropriarsene, diversi beni mobili altrui per un valore denunciato di complessivi CHF 52'759.30;

 

                               1.2.   danneggiamento ripetuto

per avere,

al fine di compiere i furti di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, ripetutamente danneggiato autovetture di marca BMW, per un valore denunciato di complessivi CHF 73'820.60;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa;

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di ripetuto furto aggravato di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.8, 1.9 e 1.15 dell’atto d’accusa e dalle imputazioni di ripetuto danneggiamento di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.8, 2.9 e 2.15 dell’atto d’accusa, nonché dall’aggravante dell’aver agito come associato a una banda intesa a commettere furti.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                               3.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                                   4.   La tassa di giustizia di CHF 750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               5.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario               CHF   4'134.60

spese                   CHF      552.60

IVA (8%)              CHF      375.00

totale                    CHF   5'062.20

 

                               5.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'062.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 


 

Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.      19'924.40

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           194.10

                                                             fr.      20'618.50

                                                             ===========