Incarto n.
72.2017.196

Lugano,

30 gennaio 2018/sg

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

 

__________, assessore giurato

__________, assessore giurato

__________, assessore giurato

__________, assessore giurato

 

Veronica Lipari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatore privato:

 

 

ACPR 1

patrocinato dall’avv. RAAP 1

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 21 luglio 2017 al 30 ottobre 2017 (102 giorni)

 

in carcerazione di sicurezza dal 31 ottobre 2017 al 30 gennaio 2018 (92 giorni)

 

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 168/2017 del 30 ottobre 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   tentato assassinio

(in subordine: tentato omicidio, lesioni gravi, lesioni semplici qualificate)

per avere,

a __________, in data 21.07.2017, verso le ore 08:20,

presso l’infermeria del penitenziario cantonale “La Stampa”,

agendo con premeditazione (riflettendoci tutta la notte) e con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente futile e a scopo egoistico (in quanto, a suo dire, stufo di sottoporsi alla terapia), nonché con modalità particolarmente perverse (colpendo la persona che lo stava curando, alla sprovvista e da tergo, ai reni, allo scopo di “spezzarglieli”),

intenzionalmente tentato di uccidere l’agente di custodia specializzato in cure infermieristiche ACPR 1, incaricato di somministrargli il farmaco Clopixol Depot;

 

e meglio, dopo aver chiesto di anticipare l’iniezione del citato farmaco (Depot) ed esser giunto in infermeria, dove si seduto sul lettino visita,

e dopo che l’agente di custodia ACPR 1 gli ha somministrato il citato farmaco Depot (iniezione intramuscolare), girandosi di spalle per riporre il materiale utilizzato,

colpito tale agente di custodia, da tergo, con una forbice (che teneva occultata nei pantaloni a tale scopo), dapprima alla schiena, all’altezza dei reni e poi (dopo che la guardia si era girata, per difendersi) all’avanbraccio sinistro,

senza riuscire nel suo intento omicida, a seguito della reazione della vittima ACPR 1, rispettivamente dell’intervento del detenuto __________ e della guardia carceraria __________, richiamati dalle grida della vittima, che hanno provveduto a immobilizzare e disarmare l’imputato;

cagionando comunque alla vittima le ferite descritte nel certificato medico 21.07.2017 dell’___ (una ferita lacero contusa al dorso, a livello T12-L1, di 5 mm di lunghezza, profonda 0.5-1 cm e un’altra all’avambraccio sinistro, di 4-5 mm profonda 5mm, al 1/3 mediale a livello dorsale), rispettivamente nel referto medico-legale 21.07.2017 agli atti,

 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall’art. 112 CPS, in sub. artt. 111, 122 e 123 cifra 2 CPS, in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS;

 

 

                                   2.   violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere,

a __________, in data 21.07.2017, verso le ore 08:20,

presso l’infermeria del penitenziario cantonale “La Stampa”,

commesso violenza e aggredito un funzionario mentre stava compiendo un atto che entrava nelle sue attribuzioni,

e meglio, per avere colpito, a colpi di forbice (strumento idoneo a procurare lesioni letali), nelle modalità descritte al punto 1., l’agente di custodia specializzato in cure infermieristiche ACPR 1, dopo che quest’ultimo gli aveva somministrato, come suo compito, il farmaco Clopixol Depot (iniezione intramuscolare), cagionandogli le ferite descritte nel certificato medico 21.07.2017 dell’___ e nel referto medico-legale 21.07.2017 della Dr.ssa med. __________, agli atti (vedasi anche p.1.),

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 285 cifra 1 CPS;

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 16:45.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                     Il Procuratore pubblico, a domanda del Presidente, in risposta allo scritto del Tribunale 29.01.2018 con riferimento all’accusa di cui al pt. 2 dell’AA, comunica di voler abbandonare l’ipotesi di reato. Le parti ne prendono atto e non hanno osservazioni.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

descrive l’imputato come un caso psichiatrico che mette a dura prova sia gli istituti cantonali che il personale degli stessi. Il carcere penale la Stampa è una struttura chiusa che non dispone di un comparto psichiatrico, né di personale formato a tal proposito. Casi come questo non sono dunque facili da gestire. I fatti del presente procedimento non sono complicati e l’imputato è reo confesso. La tragedia è stata sfiorata, una guardia carceraria con formazione specialistica che stava curando il IM 1, è stata tradita e colpita alle spalle. Fortunatamente, vi erano altre persone presenti che hanno potuto intervenire prontamente e fermarlo. L’arma del delitto è stata ritrovata ed i DNA del IM 1 e della vittima sono stati rinvenuti sulla stessa. L’imputato si vanta dell’impresa nei verbali e nei suoi scritti deliranti, dei quali cita alcuni passaggi. Per l’imputato ammazzare la gente è una cosa meravigliosa, una liberazione. Un simile personaggio a mente del PP va internato, neutralizzato, messo in una struttura chiusa per evitare la prossima tragedia annunciata. IM 1 ha colpito la vittima a tradimento, alle spalle, agendo con premeditazione ed astuzia con l’intenzione di uccidere, o, come afferma lui, di spezzargli i reni. In diritto significa tentato assassinio, e non semplice omicidio. IM 1 voleva uccidere, ha dato prova di una particolare mancanza di scrupoli, come già accaduto nel 2015. Ha colpito la guardia dove sapeva di poter fare molto male, ad altezza dei reni, dichiarando espressamente di volerglieli spezzare sperando “pisciasse sangue”. L’imputato ha dichiarato di voler uccidere chiunque quel giorno gli avesse fatto l’iniezione. Ha pianificato nel dettaglio la sua meravigliosa impresa, si è procurato le forbici e le ha nascoste nei pantaloni. A mente della perita egli è consapevole di cosa sta facendo, ma non si sa frenare. Le forbici sono uno strumento idoneo a cagionare delle ferite letali. Nel caso di specie vi è un dolo diretto che lascia allibiti. Il comportamento dell’imputato è talmente premeditato e perverso che quella mattina egli ha fatto richiesta di poter anticipare la somministrazione del farmaco. Non c’è logica, l’imputato è una persona pericolosissima ed imprevedibile. Prima di colpire la sua vittima racconta delle barzellette per metterla a suo agio. I motivi che lo hanno spinto ad agire sono futili e lo scopo egoistico: egli voleva ammazzare una persona perché stufo di ricevere una cura farmacologica. Per la commisurazione della pena, quali attenuanti cita una scemata responsabilità di grado lieve/medio, comunque inferiore di quella decretata nel 2015. Si tratta di una personalità disturbata. Altra attenuante è che il reato non si è consumato, restando allo stadio del tentativo, anche se solo grazie alla pronta reazione della vittima e all’intervento dei terzi presenti. Inoltre, l’imputato ammette i fatti, anche se lo fa vantandosene. Quali aggravanti sono invece da considerare la premeditazione, il dolo diretto, l’agire astuto e senza scrupoli, come pure la recidiva specifica devastante. IM 1 non mostra nessun rimorso, non una  parola di pentimento. Egli non ha imparato niente dalle precedenti condanne, anzi, sfida la Corte chiedendo gli venga inflitta la pena di morte. È un irriducibile, irrecuperabile ed incurabile. Visto tutto quanto sopra, questa volta non sarà sufficiente un trattamento stazionario. Chiede dunque che venga pronunciata la misura dell’internamento ex art. 64 cpv. 1 CP. Solo così sarà possibile neutralizzare il IM 1 e tutelare la collettività. Il PP si rende conto che è una misura estrema, ma i precedenti trattamenti hanno fallito. Le condizioni per ordinare l’internamento sono date, l’imputato ha commesso uno dei reati di cui alla lista in base ad un’accertata turba psichica gravissima. Vi è seriamente da attendersi che commetta nuovi reati e le misure di cui all’art. 59 CP non hanno prospettive di successo. La perizia in atti del marzo 2017 è stata oggi confermata in aula e fa comprendere la gravità del caso. Conclude chiedendo la conferma dell’AA per il reato di tentato assassinio, la condanna ad una pena detentiva di 10 anni da espiare, e la misura dell’internamento ex art. 64 cpv. 1 CP da eseguire dopo l’espiazione della pena detentiva. Chiede infine l’accoglimento dell’istanza di risarcimento dell’accusatore privato e la confisca di tutto quanto in sequestro;

 

                                    §   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

il patrocinatore rimarca come l’imputato non abbia nessun rimorso, tanto che rifarebbe i fatti per i quali è comparso oggi in aula. Si associa alle richieste del PP e chiede la conferma dell’AA per il reato di tentato assassinio. IM 1 ha agito chiaramente senza scrupoli, a sangue freddo e con premeditazione ribadita ancora oggi, senza alcun motivo e senza ragione. Da considerare anche il suo comportamento dopo i fatti. Per le condizioni del tentato assassinio, richiama la sentenza 15.3.2010 della CARP consid. 5.3 inc.17.2009.68, che si conforma con i fatti che la Corte deve giudicare oggi. Chiede dunque la conferma dell’istanza di risarcimento presentata, la rifusione delle spese legali ed il versamento di un torto morale di fr. 3'000.-;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Appare doveroso alla difesa ripercorrere il trascorso di IM 1. Egli è stato oggetto di numerosi ricoveri e astretto a numerosissime terapie. Le diverse perizie psichiatriche in atti (del 1996, del 2015 e l’ultima del 2017 ordinata dal GPC) concludono tutte per la medesima diagnosi. In seguito ai fatti dello scorso luglio, IM 1 ha rifiutato di sottoporsi ad un’ulteriore perizia psichiatrica. La dr.ssa __________ (ultima psichiatra che lo ha peritato) ancora oggi in aula ha chiarito che la patologia che affligge l’imputato è incurabile. Il suo disturbo di personalità lo autorizza ad agire. Secondo l’esperta, l’unica misura adeguata all’imputato è l’internamento. La difesa si chiede però dove possa essere eseguita una simile misura, mancando in Ticino un istituto adeguato. Ripercorre le dichiarazioni di IM 1 in corso d’inchiesta, a descrizione dei precedenti casi di tentativi di uccidere terzi, come pure quanto da lui dichiarato a descrizione dei fatti indicati nell’AA. Egli ha da sempre dichiarato di non essere mai stato d’accordo di sottoporsi alla terapia farmacologica “depôt”, ciò nonostante egli vi è astretto dal 1998, ogni due settimane. È lui stesso a chiedere l’applicazione dell’art. 64 CP, addirittura ha dichiarato di voler essere fucilato. Con riferimento alle ferite riportate dalla vittima, cita il referto medico di cui all’AI 12: le lesioni sono definite come “molto superficiali”, non hanno interessato organi vitali né creato un pericolo di morte. Emerge a mente della difesa una crassa discrepanza fra quello che IM 1 afferma di aver fatto, e quello che fortunatamente ha concretamente fatto. Contesta il reato di tentato assassinio, come pure le subordinate di tentato omicidio e di lesioni gravi. Le lesioni cagionate da IM 1 sono semmai delle lesioni semplici. Elenca gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di assassinio. La difesa ritiene indispensabile chinarsi sull’azione medesima. Le lesioni sono assai superficiali e hanno interessato solo cute e sottocute, a detta dell’esperto guaribili in qualche giorno. Oggettivamente non vi è alcun elemento atto a sostenere che IM 1 avrebbe potuto cagionare la morte della vittima. Egli non si è mai trovato in pericolo di morte, requisito necessario, a mente del difensore, affinché il reato di assassinio possa essere ammesso. Sulla colpa dell’imputato, va considerata la sua posizione in relazione all’atto. La sua responsabilità è evidentemente limitata. È innegabile che i suoi precedenti pesano come macigni e li ripercorre. La difesa si chiede quale sia la pena giusta da infliggere. Questa dovrà essere commisurata al caso concreto, le richieste dell’imputato devono essere interpretate alla luce della sua patologia. A mente della difesa, considerata la natura oggettiva del reato, non c’è spazio per la misura dell’internamento, non avendo egli commesso uno dei reati indicati nella lista di cui all’art. 64 CP. In ogni caso, anche qualora la Corte propendesse per una misura, resta il problema dell’assenza di un istituto adeguato. Chiede dunque alla Corte di commisurare una pena che sia adeguata ai fatti e alla personalità dell’autore, come pure se del caso una misura adeguata. Si rimette al prudente giudizio della Corte per le pretese dell’ACP.

 

 


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Curriculum Vitae

 

                                1.1   Anamnesi famigliare e personale

 

IM 1 non è stato interrogato sulla sua situazione personale, essendosi limitato il PP ad un rinvio puntuale agli atti, in particolare i referti medici, ovvero le tre diverse perizie psichiatriche (AI 45, atti prodotti dal GPC). Cronologicamente, in ultimo troviamo la perizia psichiatrica 16 marzo 2017 della dr.ssa __________, redatta in ambito dell’esecuzione della pena inflitta con sentenza 18.09.2015 della Corte delle assise criminali, essendosi l’imputato, come si vedrà, nel presente procedimento, opposto all’esperimento di una nuova perizia psichiatrica.

 

Così emerge, circa la vita di IM 1, dalla perizia della dr.ssa __________:

 

(…) Anamnesi famigliare

 

“…OMISSIS…”

 

Anamnesi personale

 

…OMISSIS…

 

                                1.2   Anamnesi psichiatrica

 

Trattandosi di una persona in cura farmacologica da lungo tempo e affetta da importanti turbe psichiche che ne influenzano il comportamento, è importante, per poter inquadrare l’imputato, com’è già stato il caso nella sentenza del 2015, far riferimento all’anamnesi psichiatrica riportata in perizia dalla __________:

 

 

Anamnesi psichiatrica

 

…OMISSIS…”

 

 

                                   2.   Precedenti penali

 

Dall’estratto del casellario giudiziale di IM 1 figurano i seguenti precedenti penali:

 

" 1) 02.04.1996 Assise correzionali di __________

Omicidio intenzionale (Reato tentato) – CP 111 – 10.1995

Responsabilità scemata – Attenuazione della pena

Detenzione 27 mesi

Esecuzione della pena sospesa, Casa di custodia 43/1 CP

20.02.1998 Consiglio di Vigilanza __________ – Decisione: Casa di custodia 43/1 CP

09.09.1998 Consiglio di vigilanza __________ – Liberazione condizionale il 14.09.1998 – Periodo di prova 3 anni – Assistenza riabilitativa – Norma di condotta

16.04.1999 Consiglio di Vigilanza __________ – Ammonimento

15.02.2001 Consiglio di Vigilanza __________ – Periodo di prova prolungato – Periodo di prova 18 mesi

 

2) 18.09.2015 Assise criminali di __________

Assassinio (Reato tentato) – CP 112 – 24.03.2015

Contravvenzione concernente art. 19a della legge sugli stupefacenti

01.07.2012 – 30.03.2015

Pena detentiva 6 anni

Multa 100 CHF

Esecuzione della pena sospesa, Misura stazionaria 59 CP

Detenzione preventiva 178 giorni”

(AI 14).

 

Dal verbale 21 luglio 2017 di IM 1, dinanzi alla Polizia, egli ha così descritto il motivo per cui si trovava in carcere al momento dei fatti, parlando dunque dei suoi precedenti penali:

 

" Mi viene chiesto il motivo per il quale si trova in detenzione presso il carcere La Stampa.

Perché il 23 di marzo del 2015, armato di martello sono andato presso lo studio psicosociale, dopo aver denunciato due volte il dott. __________, senza aver ricevuto risposta, ho deciso di fare giustizia in maniera solitaria. Mi sono recato presso il suo studio a __________ e ho tentato goffamente di colpirlo con il martello ma sono stato bloccato dall’infermiere __________ e non sono riuscito a colpirlo. Per questo sono stato condannato a 6 anni secchi con l’art. 59 (misura terapeutiche stazionarie). Nel 1995 ho avuto un altro episodio, mentre ero dipendente del municipio di __________, un certo __________ mi ha messo le mani addosso e a mia volta ho risposto all’attacco. Sono stato condannato per mancato omicidio perché non è stata considerata la legittima difesa.”

(AI 15).

 

 

                                   3.   Fatti e motivi a delinquere

 

                                3.1   Il ferimento della vittima

 

La mattina del 21 luglio 2017, verso le ore 08:30, la Centrale operativa della Polizia cantonale è stata allarmata dalle Strutture carcerarie poiché il detenuto IM 1 aveva aggredito un agente di custodia specializzato in cure infermieristiche con un paio di forbici. Gli agenti intervenuti hanno dunque provveduto alla verbalizzazione di IM 1, della vittima ferita, ACPR 1, e dei testimoni presenti al momento dei fatti, ovvero il detenuto __________ e l’agente specializzato __________, come pure ai rilievi del caso.

 

                            3.1.1.   IM 1, da parte sua, ha da subito ammesso le proprie responsabilità, descrivendo dettagliatamente l’accaduto e precisando le ragioni che lo hanno spinto ad una tale azione:

 

" Mi viene chiesto di spiegare cosa ha fatto questo mattina sino al momento in cui sono arrivato in infermeria.

Questa mattina mi sono svegliato verso le ore 07:00. Preciso che ho dormito poco perché mi ero addormentato tardi, o meglio verso le 05.00. Ho dormito due ore. Sono andato a dormire tardi perché ho fatto burocrazie e non vedevo l’ora di ammazzare il __________ o il primo psichiatra.

Mi viene chiesto cosa intendo dire con: ho fatto burocrazie.

Ho scritto lettere. (…) Non ricordo il contenuto di queste lettere, il contenuto era lungo. (…)

Alle 7 come detto mi sono svegliato ed ho bevuto un bicchiere di miele e acqua, un caffè, una ciotola di latte e poi ho atteso le 08.00 ascoltando musica ed ascoltando il notiziario alla radio. Alle 08.00 hanno aperto la cella e mi sono rivolto subito ad un agente di custodia (non ricordo come si chiama) chiedendogli di telefonare subito in infermeria perché volevo che mi facessero una “pera” subito. Poco dopo è arrivato l’agente che mi ha accompagnato presso il locale infermeria. Dopo essere entrato nel locale infermeria ho visto che di turno c’era il ACPR 1. Ho saputo che si chiamava ACPR 1 perché gli ho chiesto il suo nome, questo perché volevo sapere il nome della mia vittima. Dopo essermi seduto sul lettino, presente nel locale, ACPR 1 mi ha fatto un’iniezione sul braccio destro. Una volta finita l’iniezione, ACPR 1 si è voltato, e quando mi dava la schiena, io mi sono alzato ed ho tirato fuori un paio di forbici che tenevo nei miei pantaloni, nella tasca posteriore destra. Impugnando la forbice con la mia mano destra, ho colpito il rene. Il secondo colpo non è penetrato, e l’ho inferto a sinistra rispetto al primo. ACPR 1 si è girato ed è nata una colluttazione. Mi ha anche detto: “che cazzo fai”. ACPR 1 mi ha dato uno spintone e mi sono trovato sulla schiena sul lettino e ACPR 1 l’ho visto che si è accovacciato al suolo. Ho pure avuto modo di vedere che sul suo camice bianco vi fossero delle macchie di sangue. Subito dopo sono giunti due guardiani che mi hanno immobilizzato.

Mi viene chiesto da dove mi sono procurato le forbici utilizzate.

Provengono dalla mia cella, dove avevo tutto il necessario per fare la barba e tagliarmi i capelli. La forbice era all’interno di un set di taglia capelli che mi ha inviato mia sorella __________, forse me l’ha spedita nel 2016. Questo set ha passato la censura e mi è stato consegnato da un agente di custodia. Non ricordo quale agente mi abbia consegnato il set taglia capelli. (…) È tutta la notte che ci ho pensato in cella, che volevo mettere in atto il programma, la mia idea brillante. Se fra sei anni fossi uscito, al termine della mia pena, la prima cosa che avrei fatto è munirmi d fucile e andare ad ammazzare tutti gli psichiatri. (…) Non sono mai stato d’accordo a seguire la terapia prescrittami.

Mi viene chiesto se questa mattina mi sono presentato con un paio di forbici perché non ero d’accordo di sottopormi alla terapia.

Esattamente, più chiaro di così.

Mi viene chiesto se questa mattina mi sono munito di un paio di forbici con l’intento già premeditato di andare a colpire il medico o infermiere che mi avrebbe fatto l’iniezione.

Sì, avevo già deciso che il primo medico l’avrei colpito. Poteva essere anche il __________. (…) È dal 1998 che ogni due settimane mi fanno un’iniezione ed io non sono più d’accordo.

Mi vengono sottoposte due lettere che sono state rinvenute presso l’infermeria della Stampa. Una indirizzata alla __________ e l’altra all’avvocato __________. (…) mi viene chiesto se (…) le ho scritte io e di prendere posizione (…) le ho scritte io, sono quelle che ho detto di aver scritto questa notte. (…) Nella lettera indirizzata alla __________ viene scritto:

 

             Oggi succederà un altro fatto di cronaca nera di cui mi renderò              responsabile; perché non ho proprio nulla da perdere, ormai!              Qualcosa di meraviglioso sai…; Assaporerò a giocare con   Krishna nel suo universo spirituale, completamente libero da ogni            forma di attaccamento materiale!

 

Mi viene chiesto se (…) mi riferivo al gesto poi compiuto questa mattina.

Sì.

Mi viene chiesto se l’atto da me compiuto questa mattina era rivolto verso una persona ben precisa oppure era indifferente chi avrei colpito.

Rispondo che era mia intenzione colpire la persona che mi faceva l’iniezione, indipendentemente dalla sua identità. Recandomi verso l’infermeria ho incrociato delle stagiste ma evidentemente loro non erano un mio obiettivo idoneo perché non centravano nulla con la somministrazione della terapia.

Gli agenti interroganti mi fanno prendere atto che vengo incarcerato presso la __________, luogo in cui sono stato trasferito a seguito dei fatti.

Ne prendo atto.

Gli agenti interroganti mi informano che il Magistrato ha ordinato il prelievo del sangue.

Io non sono d’accordo, il mio sangue lo tengo io.

Mi viene fatto prendere atto che si dovrà procedere al prelievo del sangue presso l’ospedale __________.

Non sono d’accordo. (…)”

(AI 15).

 

                            3.1.2.   La vittima di tali gesta, ACPR 1, sentito il giorno stesso dei fatti dagli agenti di Polizia, ha confermato sostanzialmente la versione resa dall’imputato:

 

" (…) Questa mattina ho iniziato il mio lavoro alle ore 0700. Al mio arrivo ho preparato le terapie farmacologiche e visionato i movimenti incarcerazioni dei detenuti. Alle ore 0850 ho ricevuto una chiamata da parte dell’agente di custodia che prestava servizio presso la sezione di IM 1 il quale mi chiedeva se si poteva fare la puntura su richiesta del detenuto. Io ho acconsentito a tale richiesta e quindi IM 1 è venuto in infermeria. Ci siamo salutati e ho detto a IM 1 di accomodarsi sul lettino visita. Lui si è seduto sul lettino. Preciso che una volta seduto IM 1 mi ha chiesto più volte come mi chiamassi. Io gli rispondevo dicendogli il mio nome. Successivamente, come faccio con tutti i pazienti, gli ho chiesto di indicarmi il nome della terapia che deve assumere e lui mi ha giustamente risposto con il nome del farmaco e meglio CLOPIXOL. Chiedo sempre ai pazienti cosa devono assumere per capire se sono coscienti del tipo di farmaco che devono assumere e capire quindi il loro stato di lucidità.

Mentre preparato la terapia, IM 1 mi ha raccontato una barzelletta. Posso dire che lui è un tipo racconta spesso barzellette.

Ho preparato la siringa con all’interno il farmaco e, dopo aver disinfettato la spalla del braccio destro, ho punto iniettando intra muscolarmente il farmaco. Dopo l’iniezione gli ho pulito la zona punta e gli ho applicato un piccolo cerotto.

Mi sono girato, dando le spalle a IM 1 per riporre il materiale utilizzato. In questo frangente ho sentito una fitta alla schiena. Mi sono immediatamente girato, pensando che mi avesse tirato un pugno, dicendogli: “ma che cosa stai facendo?”. Una volta di fronte a lui ho notato che IM 1 teneva in mano una forbice. Era in piedi di fronte a me a pochissimi cm di distanza. Subito dopo mi ha sferrato un altro colpo infilzandomi l’avambraccio sinistro con la forbice.

Inizialmente quando mi sono girato ho pensato mi avesse dato un pugno, ma poi ho realizzato che invece, tenendo in mano la forbice e il fendente all’avanbraccio, che mi aveva colpito anche in schiena con la forbice.

Ho subito reagito e l’ho immobilizzato afferrandolo per il collo facendolo cadere sul lettino.

Ho iniziato a gridare contro IM 1: “ma che cazzo fai! ma che cazzo fai!” con lo scopo di allarmare l’altro personale dell’infermeria. È quindi intervenuto lo “scopino” e meglio il detenuto che fa le pulizie di nome __________ ed il mio collega __________.

Loro due hanno immobilizzato il detenuto. Io nel frattempo mi sono accasciato per terra dal dolore che provavo alla schiena constatando che perdevo anche del sangue.

Sono poi giunti anche gli agenti di custodia e IM 1 è stato portato via. Io da quel momento non l’ho più rivisto. Ricordo che però mi diceva, mentre era immobilizzato, che piscerò sangue perché mi aveva bucato il rene.

Dopo questo episodio mi sono alzato da terra e mi sono sdraiato sul lettino. Sono stato visitato dal dottor __________ del Carcere per poi essere stato accompagnato al Pronto Soccorso del __________ per le cure del caso. Prima di essere portato al PS ho atteso l’arrivo della Polizia. (…)

A precisa domanda rispondo che prima di entrare in infermeria i detenuti non devono essere controllati perché la base è all’interno di una struttura chiusa. (…)

L’interrogante mi chiede il motivo per il quale IM 1 mi avrebbe aggredito con la forbice.

Non lo so. Tra di noi il rapporto era cordiale e corretto. Non mi ha mai minacciato in alcuna maniera e non ho avuto problemi con lui. Si tratta di un paziente psichiatrico. (…) L’interrogante mi chiede di descrivere bene come teneva la forbice.

Rispondo che la teneva con la mano destra con le punte rivolte al suo pollice. (…) L’interrogante mi chiede se IM 1 si è ferito e se tra noi due vi è stata poi una colluttazione e più precisamente se io l’ho colpito in qualsiasi maniera.

Non so dire se si è ferito. Come detto io l’ho afferrato per il collo abbracciandolo con il braccio destro e l’ho disteso sul letto immobilizzandolo. L’ho tenuto sino all’arrivo del mio collega. Mentre lo tenevo non gli ho inferto dei colpi. Non l’ho nemmeno colpito nel tentativo di difendermi.

Preciso che non sono nemmeno riuscito a difendermi perché è stato tutto così veloce e come detto inizialmente pensavo mi avesse tirato un pugno. Non avrei mai pensato all’utilizzo di un oggetto contundente. (…)

So che IM 1 è obbligato a seguire un trattamento farmacologico il quale viene somministrato ogni due settimane tramite iniezione intra muscolare. Questo farmaco lo deve assumere a causa delle sue problematiche psichiatriche. Assume unicamente il CLOPIXOL da 200mg depot. (…)”

(AI 15).

 

Il certificato medico in atti dell’Ospedale __________, allegato al rapporto di arresto (AI 15), riporta di una ferita lacero contusa al dorso circa T12-L1 di 5mm di lunghezza e profonda circa 005-1 cm, e di una ferita all’avanbraccio al 1/3 mediale su faccia dorsale lunga 4-5 mm e profonda 5 mm.

 

                            3.1.3.   __________, collega di ACPR 1 e primo accorso insieme al detenuto __________, richiamati dal trambusto, ha confermato tutto quanto già sopra ben riportato da IM 1 e dalla vittima:

 

" Giunti sull’uscio della sala abbiamo visto ACPR 1 che stava tenendo IM 1 sdraiato sul lettino con la forza. Descrivo questa forza come veramente minima: quanto necessario per tenerlo fermo sul lettino, senza precludere vie respiratorie o funzioni vitali.

Quindi __________ e io abbiamo raggiungo ACPR 1; __________ ha preso il posto di ACPR 1 a tener fermo IM 1 su mia indicazione. Da parte mia ho immediatamente allertato il capoturno delle guardie carcerarie per attivare la catena di emergenza, pochi secondi dopo sono subito prontamente giunte almeno 3/4 guardie carcerarie. IM 1 è stato subito evacuato dalle guardie carcerarie in una cella di contenimento, mentre io ho prestato le prime cure a ACPR 1.”

(AI 15).

 

Stesso dicasi per il detenuto __________, prontamente intervenuto in aiuto di ACPR 1, al quale verbale ci si limita a rinviare, avendo anch’egli confermato sostanzialmente quanto riportato dagli altri interrogati (AI 15, allegato 4).

 

                            3.1.4.   A seguito di detti fatti, IM 1 è stato posto in regime di carcerazione preventiva presso la __________, e nuovamente interrogato il giorno seguente dal PP PP 1. L’imputato ha confermato quanto già dichiarato in Polizia, anche se con alcune modifiche in particolare circa le ferite inferte al ACPR 1, descrivendole più gravi ed auspicando contro di lui l’inflizione di sanzioni molto severe:

 

" (…) voglio dire che voglio l’applicazione dell’art. 64 CP. Io voglio andare in un carcere a tempo indeterminato. (…) Confermo tutto quello che ho detto ieri sera alla PG. Dichiaro pure che vorrei essere passato alle armi. Vorrei essere messo contro il muro ed esser fucilato.

ADR che confermo che ieri mattina io, con un paio di forbici che tenevo in tasca, dopo che l’agente di custodia/infermiere ACPR 1 mi aveva fatto una iniezione, l’ho colpito dal di dietro all’altezza del rene. Volevo spezzargli un rene. Sono ben contento di averlo fatto e penso che ora questa persona pisci sangue. Probabilmente gli avranno messo anche il catetere. L’ultimo che avevo pestato era finito anche in Ospedale.

ADR che per essere precisi a questa persona ieri mattina ho dato 2 colpi con la forbice sulla schiena: un colpo a destra e uno a sinistra, all’altezza del rene. Contesto di aver colpito con la forbice la guardia anche davanti, sul braccio. Anch’io mi sono fatto male su un dito della mano destra.

ADR che io ce l’ho su un po’ con tutti, specialmente con gli psichiatri e meglio come ho già spiegato ieri alla PG. Come ho già spiegato, ieri mattina ero intenzionato a colpire il primo medico-psichiatra che mi avrebbe fatto l’iniezione. (…) Io avevo chiesto anche al direttore __________ di prendere due guardie, di portarmi in un bosco e di farla finita. Io avrei anche scavato la buca. __________

ADR che confermo che la mia intenzione ieri mattina era di uccidere il primo medico psichiatra o infermiere che mi avrebbe fatto questa iniezione. È ormai dal 1998 che vengo sottoposto a questa iniezioni e sono stufo.

D: Ha altro da aggiungere?

Vorrei aggiungere che un’altra perizia psichiatrica, non sono disposto a farla. Farò scena muta. (…) spero tanto che il Giudice mi dia la pena di morte.”

(AI 18).

 

Per poi precisare, interrogato dalla Polizia il 2 agosto 2017:

 

" (…) Confermo di non potere escludere di averlo colpito anche all’avambraccio. (…) Le forbici mi sono arrivate prima di andare a __________. Queste sono state portate anche in quel posto e le ho utilizzate anche lì. Mi ricordo che altri detenuti di __________ mi domandavano di tagliare i capelli e io gli prestavo la macchinetta così come pure le forbici. Poi quando sono rientrato in Ticino tutto il mio materiale è rientrato in mio possesso, anche le forbici. (…)”

(AI 37),

 

e concludere a verbale finale 6 ottobre 2017:

 

" (…) Quello che mi ha contestato il PP è giusto. Io quella notte avevo già premeditato questo gesto e la mia intenzione era quella di colpire e uccidere la prima persona che mi avrebbe fatto questa iniezione “dépôt” intramuscolare, al braccio, come ormai era la regola ogni due settimane. È dal 1998 che mi fanno queste iniezioni ed io sono stufo. Dicono che io sono schizofrenico e paranoico ma con tutte queste punture avrei già dovuto guarire. Io quando ero ancora in libertà, guidavo anche la mia moto e il Dr. __________ (mia precedente vittima) continuava a dire che questo era compatibile con le iniezioni che mi facevano.”

(AI 73).

 

E, infine, al dibattimento:

 

" Con riferimento ai fatti descritti nell’AA, questi risultano da lei ammessi nel corso dei vari interrogatori agli atti. Oggi conferma ancora i fatti?

Sì. È sempre per questo motivo che ho tentato di uccidere la persona che mi somministrava il farmaco. Il ACPR 1 è stato sfortunato in quanto toccava a lui, ma avrei tentato di uccidere chiunque. È ora di finirla con questa storia dei medicamenti. Io mi ritengo un soldato dell’esercito regolare svizzero, sezione __________, sono un uomo che è riuscito a stare 40 giorni senza mangiare niente e che non ha paura di morire. Quella pappetta dell’industria farmaceutica svizzera, non la voglio.

 

Il motivo per cui lei ha tentato di uccidere la guardia carceraria ACPR 1 è dunque da ricondurre sempre alla somministrazione della terapia depôt, che lei contesta.

Sì, è così. La contesto parecchio. Queste industrie farmaceutiche fanno guadagni milionari sulle spalle dei giovani. Mi appioppa l’infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per fumare la canapa indiana, quando c’è gente che si imbottisce di metadone e guida ancora la macchina.

 

ADR che sì, io ritengo di essere nel giusto, altrimenti non avrei agito così. E a domanda confermo che lo rifarei. Mi sono scusato con l’infermiere ACPR 1 perché è una semplice vittima, ma non ho nessun rimorso di coscienza. Anche se mi mandano in riformatorio, al __________, non me ne frega niente, lasciamo perdere.  Secondo gli psichiatri io sentirei le voci.

 

Lei è astretto ad una farmacoterapia (neurolettico depôt), oltre che ad una psicoterapia regolare, che contesta.

 

Nel caso di specie, risulta lei ha ricevuto in regalo nel 2015 un kit per la rasatura della barba, con all’interno un paio di forbici che, per errore, come accertato dall’inchiesta, è sfuggito ai controlli dell’équipe del carcere andando a fare parte dei suoi beni personali.

Se non avessi avuto la forbice, mi sarei armato di un semplice coccio di vetro e gli avrei tagliato la gola. Sarebbe stato sufficiente comprare una bottiglia di olio di oliva per poi romperla, non è che ci vuole tanto. Io ci ho pensato tutta la notte e non vedevo l’ora di farlo.

 

Quel giorno lei avrebbe dovuto sottoporsi al trattamento farmacologico (puntura). Dopo aver ricevuto la cura, cosa ha fatto?

Ho provato a spezzargli i reni, non uno, tutti e due. Se l’avessi colpito ad entrambi i reni non so quanto tempo ancora avrebbe vissuto. Volevo vederlo morto stecchito, o, come precisa il PP, viste le mie precedenti dichiarazioni, pisciare sangue.

 

ADR che no, non è che mi sia andata male, alla fine è andata bene ancora a tutti quanti. Quando andrò in cielo dal Signore buon Dio avrà qualche rimarco da farmi, anche se ancora non ho ucciso nessuno.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

 

 

                                3.2   Presa di posizione delle Strutture carcerarie

 

Il PP PP 1, a seguito dei fatti di cui sopra, con scritto 24 luglio 2017 ha chiesto alla Direzione delle Strutture carcerarie di voler allestire un rapporto informativo relativo all’introduzione in carcere di oggetti pericolosi, quale il paio di forbici che è stato usato come arma del delitto, e di spiegare come, quando e perché, IM 1 ne fosse entrato in possesso (AI 21).

 

Il 24 luglio 2017 è stato pure sentito in Polizia il Direttore delle Strutture carcerarie, __________, il quale non ha riportato elementi rilevanti circa la fattispecie in particolare, descrivendo le giornate tipo dei detenuti come pure le procedure di controllo con riferimento all’introduzione di oggetti in carcere. Alla domanda di sapere quale fosse la spiegazione al fatto che il paio di forbici utilizzato da IM 1 provenisse proprio dalla sua cella, trattandosi di materiale non ammesso, il Direttore ha presunto essersi trattato di una negligenza, in quanto il pacchetto poteva essere sigillato e, solitamente, nelle confezioni di rasoi elettrici, non sono incluse forbici (AI 26). Lo stesso Direttore ha poi prodotto all’attenzione del magistrato inquirente un rapporto informativo 25 luglio 2017 (AI 30), nel quale ha spiegato dettagliatamente le varie procedure di controllo in atto presso le Strutture carcerarie, come pure allegato il documento “Concetto di sicurezza” in merito alla gestione dei rischi.

 

Ancora, su richiesta del PP PP 1, il Direttore __________ ha prodotto un “Aggiornamento inchiesta interna IM 1-ACPR 1” il 10 agosto 2017, nel quale, dopo aver ripercorso le misure di sicurezza ed esposto diversi esempi a sostegno della tesi, in sostanza, che il rischio zero è comunque difficilmente raggiungibile, essendo ad ogni modo la Stampa un carcere molto sicuro, ha ripercorso quanto avvenuto nel caso di specie:

 

" Per quanto attiene alle forbici in possesso di IM 1, la nostra inchiesta interna ha permesso di appurare quanto segue (i numeri si riferiscono ai passi elencati in precedenza): Le forbici fanno parte del kit del rasoio elettrico __________, di cui al detenuto sono stati consegnati, da una visitatrice, due esemplari.

 

Primo esemplare:

1. La visitatrice ha consegnato il kit con rasoio presso la Centrale operativa del carcere (CO) il 20.05.2015 (allegato 1).

2. Dall’allegato, si evince come l’agente responsabile (matricola 20 corrispondente all’agente __________) non abbia tolto le forbici dal kit, o se lo ha fatto ha omesso di iscriverlo nella lista della merce non consegnata, come conferma lo stesso collaboratore in sede di verbale (allegato 5).

3. Dopodiché la merce è stata consegnata al detenuto su richiesta della CO da parte dell’agente IM 1. L’agente riferisce di non aver consegnato il rasoio, ma solo il cappellino (cfr. verbale interrogatorio, allegato 7). A questo agente non spetta comunque ricontrollare la merce, ma è unicamente responsabile di consegnarla al detenuto.

4. Al momento del trasferimento di IM 1 presso __________ (04.04.2016) tutti gli effetti personali del detenuto (autorizzati o meno) l’hanno seguito.

 

Secondo esemplare:

1. La stessa visitatrice ha consegnato un secondo rasoio, identico al primo, al detenuto in data 11.12.2015 (allegati 3 e 4)

2. In questo caso, l’agente responsabile ha iscritto sul formulario di aver ritirato le forbici in quanto non conforme e di averla depositata in cunicolo (allegato 3)

 

Al rientro di IM 1 da __________ (07.12.2016), dove apparentemente al detenuto era consentito detenere le forbici in cella, è stato effettuato il controllo dei suoi effetti personali nelle tre notti successive. A causa del tempo trascorso, non ci è stato possibile risalire agli agenti che hanno effettuato detto controllo.

 

Gli accertamenti effettuati mi hanno in sintesi consentito di identificare un errore operativo, effettuato dall’agente __________, che non ha ritirato le forbici dal kit __________ o, se lo ha fatto, ha omesso di iscriverlo nel formulario. Le dichiarazioni rese a verbale dall’agente sono riportate nell’allegato 5.

 

Dato quanto sopra, la direzione intende procedere con una sanzione disciplinare nei confronti dell’agente che, va detto, è solitamente estremamente affidabile e professionale.”

(AI 46).

 

Da notare che, dal verbale d’interrogatorio dell’appuntato __________ (allegato 5 ad AI 46) circa quanto descritto sopra dal Direttore, emerge che egli esclude fermamente ogni sua responsabilità:

 

" (…) Ritiene possibile che, per una svista o altro, le sia sfuggita la presenza di una forbice e inavvertitamente l’abbia consegnata al detenuto?

Risponde negativamente, visto quanto sopra riferito. Precisa oltretutto che al controllo raggi X viene tolto pezzo per pezzo dal pacco e quindi è impossibile non accorgersi della presenza di una forbice.

In conclusione, nonostante il tempo trascorso, l’appuntato è più che sicuro del controllo eseguito, escludendo categoricamente un errore da parte sua per quanto concerne la consegna della forbice. Questa procedura gli è ben nota e viene applicata in modo scrupoloso in tutti i controlli eseguiti alla merce in entrata.”

 

                                3.3   Perizia psichiatrica

 

                                         Con nomina 17 agosto 2017, il PP PP 1 ha dato mandato alla dr.ssa __________ di allestire una perizia psichiatrica sulla persona dell’imputato, proponendo i quesiti peritali di rito (AI 49). La stessa, recatasi presso il carcere La Farera per incontrare IM 1, ha poi comunicato al PP che quest’ultimo si era rifiutato di parlare con lei, dicendole che non intendeva essere sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica (AI 64, nota all’incarto). Così la Dr.ssa __________ si è espressa, su richiesta del PP, con scritto 27 settembre 2017:

 

" (…) Il Sig. IM 1, informato sul mandato, si è avvalso del diritto di non rispondere, affermando chiaramente di essere contrario allo svolgimento della perizia e di non essere disponibile a sottoporvisi. Il discorso, a contenuto persecutorio e proiettivo, e sotteso da una discreta agitazione psicomotoria, faceva riferimento allo svolgimento della precedente perizia e alle sue conclusioni e all’inutilità di effettuare una nuova valutazione. Il peritando ha rifiutato anche categoricamente la proposta di un incontro ulteriore con il perito.

Sulla base dei pochi minuti di colloquio con il Sig. IM 1, non è possibile alla sottoscritta di adempiere al mandato da lei conferito e di rispondere correttamente ai quesiti peritali posti.”

(AI 69).

 

Il PP PP 1 ha dunque chiesto al servizio di psichiatria del Carcere di informarlo riguardo al decorso del trattamento psichiatrico – psicoterapeutico, come pure sulle conclusioni diagnostiche, nei confronti dell’imputato (AI 68), e così si è dunque espresso il Dr. __________:

 

" (…) il detenuto, ben noto dalle carcerazioni precedenti, ha trascorso un periodo presso __________ (04.04.2016-07.12.2016) ed è rientrato al __________ con la diagnosi di Schizofrenia paranoide in personalità dissociale. Il trattamento di base instaurato prima del trasferimento e deciso durante la sua quindicesima degenza alla __________ dell’ottobre 2015 è rimasto immutato fino al mese di luglio scorso. Trattasi di un farmaco antipsicotico in forma a deposito (Clopixol), somministrato parenteralmente a intervalli regolari.

Purtroppo, questo trattamento si è rivelato insufficiente e non ha portato un profitto accettabile e abbiamo deciso di ritentare con un altro farmaco (paliperidone), sempre a deposito poiché il detenuto ha sempre rifiutato l’assunzione della terapia perorale. Questo trattamento gli abbiamo proposto già nell’estate 2015 ma non siamo riusciti a raggiungere il dosaggio ottimale prima della degenza alla __________ in cui i colleghi hanno preferito tornare su Clopixol.

All’inizio del mese di agosto abbiamo riproposto il paliperidone a somministrazione mensile e in data odierna abbiamo somministrato la stessa sostanza in una forma che offre la copertura di tre mesi poiché il decorso osservato nei due mesi trascorsi è apparso più promettente rispetto al trattamento precedente e non sono stati osservati gli scompensi nei momenti di fine deposito come negli ultimi due anni.

Anche se ha rifiutato la perizia, credo che egli ora sia in grado di sostenere un interrogatorio. È probabile che le sue risposte saranno modulate con un “codice” delirante, esagerate, megalomani, bombastiche, cariche di autoaccusa, “…condannatemi a morte…” e cariche di accuse alle istituzioni, alla psichiatria, alle forze dell’ordine ecc. La critica della malattia è ormai assente.

Non si possono negare le conclusioni diagnostiche poste in precedenza ma credo che ora si aggiunge una componente affettiva con oscillazioni del tono d’umore in un grave disturbo della personalità misto. La codificazione diagnostica più precisa sarebbe Disturbo psicotico schizoaffettivo con Disturbo di personalità misto, paranoide, borderline e dissociale.

Questo quadro certamente incide sull’imputabilità in modo drastico. Dall’altro canto, il livello di pericolosità e di recidiva è notevole.”

(AI 70).

 

Sentito a verbale finale il 6 ottobre 2017, IM 1 si è così espresso in merito alla visita ricevuta da parte della psichiatra dr.ssa __________:

 

" (…) Riguardo all’inchiesta non ho nient’altro da aggiungere, visto che ho già ammesso i fatti nei precedenti verbali d’interrogatorio (…). Vorrei però dire che recentemente è stata da me questa Dr.ssa __________, una psichiatra di ultimo grido mondiale. Io però, come avevo peraltro già anticipato al PP, mi sono rifiutato di rispondere alle domande di questo perito psichiatrico. Io mi rifiuto categoricamente di farmi periziare un’altra volta. Sono stufo di vedere test di Rorschach, disegni di sputi di punk inglesi e cose di questo genere. (…) io di perizie psichiatriche non ne voglio più fare. Mi rifiuto categoricamente.”

(AI 73).

 

Per poi ribadire fermamente questa idea anche al dibattimento:

 

" Il 9 agosto 2017 il PP ha chiesto copia della perizia redatta dalla dr.ssa __________ su richiesta del GPC, per poi conferire mandato alla dr.ssa __________ di svolgere una perizia psichiatrica alla luce dei nuovi fatti. Quest’ultima, dopo un colloquio avuto in carcere con l’imputato, ha dovuto constatare l’impossibilità ad adempiere al suo mandato in quanto IM 1 si è avvalso del diritto di non rispondere (v. scritto dr.ssa __________ del 27.9.17, di cui il Presidente dà lettura).

Farei una mattanza di tutti gli psichiatri, soprattutto quelli di __________.

 

A domanda del PP confermo che io in ogni caso confermo di rifiutarmi di fare ogni altro tipo di perizia, non ne voglio più sapere. È meglio se mi date l’art. 64 CP, anche quando avrò 80 anni, anche se sarò in sedia a rotelle, la prima cosa che farò quando uscirò sarà prendere un kalashnikov e sparare ad uno psichiatra.

 

Lei rifiuta qualsiasi tipo di contatto con gli psichiatri.

Naturalmente, non li voglio né vedere né sentire.

 

Risulta che il dr. __________ le abbia cambiato il farmaco da somministrarle, è cambiato qualcosa?

Il problema non è stato risolto, semplicemente è molto più dilatato nel tempo. Ora me ne danno una ogni tre mesi, e prima era una ogni 14 giorni. In ogni caso non sono contento di farlo, non mi risulta di essere un topolino da laboratorio né tantomeno un orangotango dei laboratori della Novartis, poveracci anche gli animali che ci finiscono tra cani e gatti, come trattiamo le bestie.

 

ADR che anche se lo faccio ogni tre mesi non è meglio, piuttosto preferisco la lobotomia cerebrale, almeno sarei un vegetale. Ribadisco a domanda che io quando uscirò farò come il Criscione, almeno lui ci è riuscito.

 

Lei ha detto più di una volta di volere “il 64 CP”, cosa pensa che sia questa misura?

Eh niente, carcere a vita. Quando uscirò, uscirò dentro una bara. Perché non sono immortale nel corpo. (…)

 

Dunque, lei auspica un carcere a vita in penitenziario.

Sì, me lo auguro. Senza essere obbligato a punture o altro. Capisco che non mi sarebbe concesso di consumare canapa, ma forse una bottiglia di buon vino francese. E naturalmente l’importante è che non ci siano psichiatri.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

 

 

                                   4.   In diritto

 

                               4.1.   Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

È, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

 

Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8 consid. 1b).

 

Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) - l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, Berna 2010, § 1, n. 19, pag. 29).

 

Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13 maggio 2013 consid. 1.4; 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4; 6B_198/2012 del 31 maggio 2012 consid. 2.1; 6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2; 6S.394/2006 del 1. marzo 2007 consid. 4.4; 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2), per ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF 6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3; 6S.145/2006 del 2 giugno 2006 consid. 2.2; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2). Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Vol. 1: Delikte gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB, Berna 1982, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8).

 

Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17, pag. 37; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; 6S.400/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Va, qui, annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20, pag. 30).

 

Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all’atto, nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6P.252/2006 del 1. febbraio 2001 consid. 9.1; Schwarzenegger, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 112, n. 6, pag. 42-43).

 

La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo.

 

La legge non enumera i casi di particolare perversione (indicata dal movente, dallo scopo o dalle modalità) che realizzano la particolare mancanza di scrupoli: si potrà anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 - entrambi casi di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).

 

Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da quella dell'omicida (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii). Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b).

 

Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. È, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV 342 consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265 consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1; 6P.140/2006 del 10 novembre 2006 consid. 11.2; 6P.41/2006 del 2 maggio 2006 consid. 7.2.3; 6P.49/2006 del 6 aprile 2006 consid. 5.2; 6S.424/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 1.3.1; 6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e 2.2; 6S.10/2004 del 1. aprile 2004 consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n. 15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag. 11).

 

La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag. 323, capitolo 6.3.1.3).

 

Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti; STF 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).

 

                               4.2.   Ai sensi dell’art. 22 CP (tentativo) chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Secondo la giurisprudenza, sussiste tentativo qualora l’autore realizzi tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 e rinvii). Secondo la cosiddetta “Schwellentheorie” elaborata dal Tribunale federale, “Zur Ausführung der Tat zählt (…) schon jede Tätigkeit, die nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zum Erfolg den letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen.” (cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 3. A., Bern 2005, § 12, S. 313, N. 30; DTF 99 IV 153). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF 6B_146/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1).

 

                               4.3.   La fattispecie odierna, dal profilo fattuale, non si scosta granché da quella già giudicata nel settembre del 2015. IM 1 soffre di una schizofrenia, da cui deriva un disturbo della personalità dissociale e una sindrome da consumo di stupefacenti. Egli non ha coscienza di malattia, e, di conseguenza, rifiuta ogni psicoterapia, non sopporta la farmacoterapia e, appena può, fa uso di stupefacenti.

Nel suo delirio ha sviluppato l’odio per tutto ciò che ruota attorno alla psichiatria: non solo non vuole seguire la psicoterapia prescrittagli, ma, addirittura, diventa violento nei confronti di chi gli somministra la cura farmacologica.

Così, nel marzo 2015 ha tentato di uccidere il Dr. __________, e stavolta, ha attentato alla vita della guardia con specializzazione infermieristica del carcere. Insomma, lui funziona così.

 

Detto questo, sul piano fattuale è stato accertato:

 

-      che la cura depot verso la fine del periodo va in deficit, in riserva, tanto che, per rimediare a questo effetto, a IM 1 è stato accorciato il periodo tra un’iniezione e l’altra;

-      che proprio in prossimità di questa scadenza, IM 1 ha voluto anticipare la cura, e, in preda al delirio, si è prima lasciato fare la puntura, e, dopo, ha aggredito all’altezza dei reni l’infermiere.

 

Il movente di tale comportamento è semplice: voleva ucciderlo, come tutti quelli che gli impongono questa cura. IM 1 ha agito con un mezzo atto allo scopo, un paio di forbici, e con dolo diretto.

Così stando le cose, non occorre disquisire oltre sulla qualifica giuridica, fatta salva la distinzione tra omicidio e assassinio.

Se si colpisce qualcuno con un oggetto atto a ferire con l’intenzione manifesta di uccidere, si commette almeno un tentato omicidio, indipendentemente dal risultato, dalla zona del corpo che si è colpita (che può essere utile nelle ipotesi del dolo eventuale) e dell’entità finale delle lesioni.

L’assassinio è una forma qualificata di omicidio, per la perversione del movente, la futilità dei motivi o l’efferatezza delle modalità.

Ora, uccidere qualcuno che sta facendo solo il suo lavoro, indipendentemente dalla sua identità, soltanto perché non si vuole sottostare ad una terapia, è già di per sé un motivo futile, perché significa sacrificare una vita umana per motivi propri egoistici. Se, a ciò, si aggiunge che IM 1 voleva vedere la vittima soffrire (pisciare sangue), dubbi sulla qualifica giuridica di assassinio non ve ne possono essere. Con il che, la Corte ha confermato l’ipotesi principale di tentato assassinio proposta dal Procuratore pubblico.

 

                               4.4.   L’accusa per titolo di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari è caduta a seguito di abbandono da parte dal magistrato inquirente in entrata al dibattimento, come sopra esposto in sede di questioni pregiudiziali. La stessa, dunque, non ha qui da essere approfondita.

 

 

                                   5.   Commisurazione della pena

 

                               5.1.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

 

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 2a ed., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

 

                               5.2.   Nel caso di specie, la Corte ha constatato come la colpa di IM 1 sia grave già solo per il fatto di attentare per la terza volta alla vita umana di una persona. È sempre grave, considerate le modalità scelte, anche se, è vero, in carcere non aveva probabilmente molte alternative a questo proposito, come pure per il movente e la premeditazione e per la totale assenza di assunzione di responsabilità, al di fuori dell’ammissione dei fatti come tali. A suo favore, gioca in maniera importante il fatto che comunque si è fermato al grado di tentativo, rimasto molto lontano dal provocare il risultato letale, come pure la lieve scemata imputabilità, indicata dalla perizia relativa al precedente procedimento, dal quale le cose non risultano essersi sostanzialmente modificate. IM 1 non accetta alcuna presa a carico e, prima o poi, passa all’atto, nel tentativo, finora fortunatamente mai riuscito, di uccidere chiunque gli porti delle cure psichiatriche. Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, una pena detentiva pari ad anni 8 (otto), anche tenuto conto di quanto qui sotto esposto a proposito delle misure terapeutiche di sicurezza.

 

 

                                   6.   Misure terapeutiche

 

                                         Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).

 

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati. Come indicato nel testo del Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (FF 1999 86):

 

"  il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora l’ingerenza nei diritti della personalità dell’interessato non appaia sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento, nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro gravità”.

 

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

 

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

 

                               6.1.   Agli atti, come già sopra riportato, figura la perizia psichiatrica della dr.ssa __________, esperita in ambito di esecuzione della pena su incarico del GPC e da quest’ultimo prodotta, la quale riporta considerazioni rilevanti e, soprattutto, recenti, in merito alla persona dell’imputato. In assenza di ulteriori accertamenti peritali, visto il rifiuto dell’imputato a sottoporsi a nuova perizia, la Corte ha fatto affidamento su quanto dalla stessa riportata, citando poi la perita al dibattimento così da permetterle di prendere posizione ed esprimersi anche in merito ai fatti descritti nell’AA.

In ordine, nella sua perizia in atti, quo alla diagnosi, la perita ha concluso che:

 

" Sulla base della valutazione psichiatrica (…) è possibile evidenziare a livello del diagnostico nel periziando, utilizzando la classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali ICD 10:

- una schizofrenia paranoide a decorso continuo (F20.0)

- una sindrome da dipendenza da sostanze multiple, cannabis ed alcol, attualmente in astinenza in ambiente protetto (F 19.22),

- un disturbo di personalità antisociale (F 60.2).”

(AI 45).

 

Al capitolo “Misure terapeutiche”, dopo la discussione, a cui, per praticità, si rinvia, la dr.ssa __________ ha espresso le seguenti considerazioni, concludendo per la necessità di un internamento data la prognosi negativa ed il rischio di recidiva importante:

 

" Il trattamento stazionario ordinato in struttura chiusa è stato ad oggi privo di risultati positivi per la mancata aderenza al trattamento del periziando che continua a chiedere unicamente la diminuzione e sospensione della terapia depot in assenza di coscienza di malattia e che non sopporta una presa a carico definita e strutturata.

Al __________ come riferito dai medici curanti si è rapidamente sentito oppresso dalla presa a carico psichiatrica strutturata e ha richiesto a più riprese il cambiamento o la sospensione del trattamento e il suo ritorno al penitenziario La Stampa.

Ha presentato episodicamente delle esacerbazioni psicotiche acute (scompensi brevi, transitori) apparse o in seguito alla consumazione di cannabis o in fase di fine depot (2-3 giorni prima dell’iniezione del neurolettico). L’abbreviazione dell’intervallo tra le iniezioni da 14 a 12 giorni aveva permesso di evitare il fenomeno di fine depot e di stabilizzarlo.

Non è possibile svolgere con il periziando un lavoro psicoterapico e psicoeducativo di riconoscimento dei tratti patologici di sé, di ciò che ha agito, non può rimettersi in questione rispetto al tentato assassinio per il disturbo personologico di cui è affetto, ne riconoscere le conseguenze per l’altro del suo agito e i motivi che lo hanno spinto ad agire, ne di sviluppare strategie cognitive comportamentali diverse per evitare il ripetersi dello schema etero aggressivo (che già due volte lo ha portato alla condanna). Rifiuta categoricamente una qualunque psicoterapia. In più vi è da considerare che ha delirio persecutorio legato alle cure psichiatriche. Il disturbo antisociale di personalità di cui è affetto determina non solo il mantenimento della sua posizione rispetto al reato commesso ma anche i limiti della terapia ed in gran parte il rischio di recidiva.

Il trattamento del disturbo di personalità antisociale è di per sé difficile. La patologia di cui è affetto (schizofrenia paranoide continua, disturbo di personalità antisociale) è da considerarsi una patologia grave e cronica (è in corso sicuramente dalla fine dell’adolescenza).

Il periziando non accetta alcun trattamento strutturato ed indicato per le patologie di cui è affetto e ciò rende il suo disturbo incurabile.

La prognosi è negativa e il rischio di recidiva importante motivo per cui ritengo indicato un internamento.

 

Risposte ai quesiti peritali

 

1. Esistenza di una turba psichica

1.1 Attualmente utilizzando la classificazione internazionale e dei disturbi psichici e comportamentali ICD 10 il periziando è affetto da:

- una schizofrenia paranoide a decorso continuo (F20.0)

- una sindrome da dipendenza da sostanze multiple, cannabis ed alcol, attualmente in astinenza in ambiente protetto (F 19.22),

- un disturbo di personalità antisociale (F 60.2).

Le risultanze della perizia 12 dicembre 1995 e relativa lettera di complemento dell’11 marzo 1996 redatte dal Dr. med. __________, dell’__________ e la perizia 10 giugno 2015 della Prof.ssa __________ del __________, sono solo in parte valide.

Le diagnosi attuali sono modificate in quelle sopracitate valutando il decorso del disturbo osservato dopo la perizia redatta dalla perita __________.

Il periziando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati ed il rischio di recidiva (rischio di commissione di nuovi reati dello stesso tipo) resta elevato in considerazione del suo quadro psicopatologico come già espresso dalla perita __________ a pagina 19 punto 3.2 del suo rapporto. Il tipo di reato potrebbe essere il medesimo. Il trattamento stazionario non appare ragionevole risultando il periziando incurabile.

 

1.2 Il periziando è tuttora affetto da grave turba psichica.

 

2. Rischio di recidiva

2.1. Dal punto di vista psichiatrico forense il periziando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati.

 

2.2. Dal punto di vista psichiatrico forense il periziando potrebbe commettere in futuro gli stessi reati già attuati per i quali è stato condannato (mancato omicidio intenzionale, tentato assassinio intenzionale) o altri agiti etero-aggressivi su persone.

La probabilità che ciò avvenga è elevata in considerazione del suo quadro psicopatologico.

 

2.3. Dal punto di vista psichiatrico forense il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del periziando è collegato alla sua grave turba psichica.

 

3. Misure terapeutiche/Internamento

Richiamato l’art. 59 e 64 CP:

 

3.1. No. La misura terapeutiche ordinata con sentenza 18 settembre 2015 della Corte delle assise criminali di __________ (72.2015.99) e concretizzata con la decisione di collocamento iniziale del 06 aprile 2016, successivamente modificata con decisione di collocamento di questo giudice del 29 novembre 2016, non è da ritenersi misura adeguata e necessaria per ovviare al rischio che il periziando commetta nuovi crimini o delitti in connessione con il suo stato.

 

3.2. No. Non vi sono misure terapeutiche sostitutive applicabili per meglio ovviare al rischio di recidiva del periziando.

(…)

3.5. Ritengo necessario un internamento del peritando per ovviare al rischio di recidiva ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 e 1 bis CP. (…)”

(AI 45).

 

                               6.2.   La dr.ssa __________, citata al dibattimento così da potersi esprimere su quanto descritto nell’atto d’accusa e ammesso dall’imputato, ha così dichiarato in aula, confermando la necessità della pronuncia della misura dell’internamento, già auspicata in perizia in ambito di esecuzione della precedente pena:

 

" Conferma di aver redatto in data 16.03.2017 su incarico del Giudice dei provvedimenti coercitivi (allegato 8 AI 45), un referto peritale in cui, rispondendo ai quesiti, ha concluso ritenendo necessaria la misura dell’internamento del peritando ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 e 1bis del CP per ovviare al rischio di recidiva?

Confermo di avere redatto una perizia psichiatrica precedentemente ai fatti oggetto dell’AA. In quell’occasione mi era stato chiesto quale tipo di disturbo egli avesse, e se il trattamento allora in atto (stazionario) fosse ancora adeguato, e, in caso non lo fosse, se vi erano altre misure atte a contenere il rischio di recidiva. 

 

Il Presidente dà lettura delle conclusioni della diagnosi contenuta nel referto peritale. Lei conclude affermando che la misura di cui all’art. 59 cpv. 3 CP non è più un trattamento adeguato, e ciò prima dei fatti che oggi ci occupano. Può spiegare per quale motivo?

La sua patologia, schizofrenia associata a grave disturbo di personalità antisociale, portava il peritato a non avere alcuna coscienza di malattia. La schizofrenia, dal suo esordio, non ha mai presentato una remissione completa dei sintomi. Questa si è strutturata in un delirio persecutorio, che vedeva lo psichiatra (in particolare, o chi dispensava o ordinava il suo trattamento farmacologico) come un elemento disturbante sulla sua persona. Già durante il mio incarico, egli si era mostrato aggressivo al momento in cui doveva ricevere la terapia farmacologica. Egli ha inoltre un grave disturbo antisociale, con assenza di empatia, rigidità mentale, non rispetto delle norme, banalizzazione e razionalizzazione di tutto quello che succede che viene letto solo in chiave persecutoria, e assenza di colpa. L’assenza di coscienza di malattia l’ha portato a rifiutare da sempre la terapia farmacologica: lui si ritiene una persona sana e senza necessità di farmaco alcuno. A suo giudizio, sarebbero i farmaci i responsabili dei suoi danni. Egli ha ricevuto la terapia solo perché imposta dall’esterno. Questa non è in grado di curare il disturbo di personalità, ma può solo contenere i sintomi acuti della schizofrenia. Lui ha dimostrato di non avere nessuna capacità di introspezione, di non voler nessuna cura e di non voler assumere nessun altra strategia, se non quella dell’oppositività e dell’aggressività. Questa patologia è incurabile. Il disturbo di personalità non solo mantiene i suoi deliri ma lo autorizza ad agire verso l’altro.

 

ADR che è praticamente impossibile svolgere una psicoterapia e curare questa persona con una possibilità di miglioramento. Si possono soltanto limitare gli agiti mediante una terapia imposta farmacologica, ma senza poterli in ogni caso eliminare. Si possono dunque attenuare i momenti di maggior scompenso, senza che sia una cura. Lui inoltre rifiuta le cure. Egli non può guarire non accettando il percorso psicoterapeutico. Nelle fasi in cui la sintomatologia psicotica è più tranquilla, il disturbo di personalità prevale, il suo vissuto e la sua unica identità è quella di opporsi e di aggredire. Non si può limitare il rischio di commissione di nuovi reati identici a quelli già commessi o di altri agiti aggressivi. Anche a distanza di due anni dopo i fatti del 2015, non c’era nessun senso di colpa, anzi, c’era rincrescimento per non averlo ucciso. La sua visione è che solo vendicandosi uccidendo l’altro può sanare il torto che gli è stato fatto.

 

ADR che il suo delirio è strutturato, finché lui non accetterà una psicoterapia, fatto che non succederà mai perché non ha coscienza di malattia. Lui agisce per via del suo disturbo di personalità. 

 

Attualmente la misura del trattamento stazionario 59 cpv. 3 CP è ancora in essere. Lei conclude il suo referto del 16.3.2017 indicando come unica misura l’internamento ex art. 64 cpv. 1 CP. Il Presidente dà lettura delle risposte ai quesiti peritali a tal proposito, come pure del rapporto in atti del dr. __________. Quale potrebbe essere, in concreto, la struttura dove svolgere questa misura? Che caratteristiche dovrebbe avere?

Dovrebbe essere una struttura autorizzata a questo tipo d’uso, potrebbe essere anche il carcere la Stampa.

 

I fatti descritti nell’AA si sono svolti proprio all’interno del carcere la Stampa.

È corretto.

 

Per tutelare l’ordine pubblico anche dell’istituto stesso, tenuto conto di questo, vi sono indicazioni supplementari da valutare?

No, deve essere chiaro che qualunque sarà l’istituto vi sarà la possibilità che commetta dei nuovi fatti.

 

ADR che IM 1 vorrebbe restare alla Stampa, ma questo non scongiura il fatto che egli possa comunque commettere dei nuovi reati, anzi alla Stampa è più probabile ancora perché è il suo elemento caldo. Al __________ di __________ si è comunque sempre opposto, con le stesse identiche modalità, ad ogni trattamento. Confermo a domanda che il rischio zero non c’è.

 

Dal punto di vista farmacologico, consiglia di continuare ad imporre una terapia neurolettica?

Sì, va imposta. Senza il delirio aumenterebbe come pure il rischio di commettere nuovi agiti, proporzionalmente. La tendenza agli scompensi acuti si vedeva maggiormente nel corso degli ultimi giorni prima del trattamento. Oggi la terapia gli viene somministrata ogni tre mesi, ma prima era ogni 14 giorni. L’efficacia è identica ma la tenuta è più lunga.

 

(…) Questo delirio può manifestarsi in maniera impulsiva, senza preavviso, è corretto?

Sì, è corretto. Questo rischio c’è sempre, lui non dà nessun segnale, nessun campanello d’allarme che può far dire che agirà. Potrebbe farsi somministrare la terapia diverse volte senza fare problemi, per poi agire improvvisamente. Il suo delirio è sempre lì.

 

La notte prima dei fatti, IM 1 ha scritto una lettera preannunciando che sarebbe successo “qualcosa di meraviglioso”.

Sì. Questa è la terza aggressione importante.

 

Per l’episodio del 2015, egli aveva perlomeno annunciato a diverse persone, prima di passare all’atto, le sue intenzioni. Questa volta invece ha agito senza dire niente. Il Presidente dà lettura delle lettere scritte dall’imputato la notte prima dei fatti.

In questo episodio il suo delirio si è strutturato meglio, così come il suo modus operandi. La sua capacità di capire cosa sta facendo è piena, e capisce anche le conseguenze. Capisce bene a cosa va incontro, ma il suo disturbo di personalità lo autorizza ad agire.

 

IM 1 si è rifiutato di svolgere un’ulteriore perizia psichiatrica dopo i fatti descritti nell’AA. Sul grado di scemata imputabilità, giudicato di grado medio nel 2015 dalla dr.ssa __________, ad oggi è cambiato qualcosa?

C’è una maggior consapevolezza, la scemata imputabilità è lieve, in quanto l’agire è meglio strutturato ed egli è consapevole dell’azione. La capacità di intendere è piena, la capacità di volere è lievemente scemata. Non si è trattato di un’azione impulsiva. Nella sua patologia è peggiorato, nonostante le cure e la misura del trattamento stazionario.

 

IM 1 chiede la parola: volevo dire che già nel 2015 prima di tentare di spaccare la testa al dr. __________ io l’ho denunciato ben due volte legalmente per abuso di psichiatria, e non ho nemmeno ricevuto il non luogo a procedere. Io ho fatto tutto il possibile anche per vie legali!

 

Alla luce dei nuovi fatti indicati nell’AA la misura del trattamento stazionario è ancora adeguata?

La misura del trattamento stazionario non è più adeguata, come ho già detto in corso di misura con la perizia psichiatrica. La situazione è peggiorata ed è incurabile, non vi sono terapie che possono ridurre il rischio di recidiva.”

(verbale d’interrogatorio della perita, allegato 2 al verbale del dibattimento).

 

                               6.3.   Il quesito principale del presente procedimento penale, è invero cosa si debba fare dell’imputato, e meglio se vi sia una misura adeguata al suo caso, e quale. Il Codice penale prevede tutta una serie di misure atte a prevenire il pericolo di recidiva: in primis il trattamento ambulatoriale, in seguito il trattamento stazionario aperto ed il trattamento stazionario chiuso. Tutte queste misure, già messe in atto nei confronti del qui imputato nel corso dei passati procedimenti, sono ad oggi fallite. Non resta che analizzare se le condizioni previste dal nostro ordinamento per la pronuncia della misura dell’internamento, così come auspicato dalla perita, siano realizzate nel caso di specie.

 

Giusta l’art. 64 CP:

 

" Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:1

a. in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o

b. in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.

1bis Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:2

a. con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;

b .è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;

c. l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.3

2 L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).4

3 Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.5

4 L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.”

 

Il catalogo dei reati menzionato all’art. 64 è esaustivo. Con la commissione di un tale crimine l’autore deve aver voluto pregiudicare gravemente la salute fisica, psichica o sessuale della vittima. Tale pregiudizio deve essere di una certa gravità (Baslerkommentar, Strafrecht I, N. 23-24 ad art. 64). Conformemente al testo di legge, la questione della prognosi è determinante per giudicare della pericolosità del soggetto e va apprezzata secondo criteri oggettivi. La gravità dell’atto non è, invece, il criterio decisivo. L’internamento è soprattutto una misura di sicurezza avuto riguardo al pericolo che l’agente rappresenta per la collettività (DTF 6B_313/2010). La lett. a della citata norma consente l’internamento di soggetti primariamente pericolosi che non necessariamente soffrono di turbe psichiche ai sensi della psichiatria forense e di cui vi è seriamente timore che, in ragione delle caratteristiche della loro personalità e delle circostanze in cui si sono svolti i fatti, commettano nuovi reati gravi. Questo timore deve trovare fondamento nelle caratteristiche della personalità del condannato, nei confronti del quale il giudice, al termine di un apprezzamento d’insieme, deve ordinare l’internamento allorquando giunge alla conclusione che il rischio di recidiva appare altamente probabile (DTF 6B_575/2010). Ai sensi della prefata norma non è quindi necessario che l’autore sia affetto da malattia mentale (DTF 6B_789 2007). La lett. b invece prevede il caso in cui vi è seriamente da attendersi che l’autore commetta nuovi gravi reati in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, e che una misura secondo l’art. 59 non abbia prospettive di successo, ed è questo il caso.

Sempre secondo la giurisprudenza, l’internamento deve costituire l’ultima ratio, allorquando alla pericolosità del soggetto non può essere altrimenti ovviato (DTF 134 IV 315; 127 IV 1).

 

                               6.4.   La Corte concorda appieno con le conclusioni della perita Dr.ssa __________: IM 1 ha mostrato un’assenza totale di coscienza di malattia (schizofrenia), un totale rifiuto nei confronti della psicoterapia e della farmacologia, risultando refrattario ad ogni cura, e difendendosi dalle stesse in modo estremamente violento, tanto da essere condannato per ben tre volte, per aver attentato alla vita di terzi: egli vuole la morte della vittima e si rammarica di non esserci mai riuscito. Inoltre, appena ne ha l’occasione, non disdegna il consumo di stupefacenti. Particolarmente preoccupante è, poi, il funzionamento psichiatrico dell’imputato: egli ha bisogno di cure, di una terapia farmacologica, ma lui ritiene che siano proprio queste prese a carico la causa del suo malessere e, quindi, in certi momenti, anche non preceduti da stress particolari, decide di passare all’atto e di punire, con la vita, chiunque in qualche modo concorra alla somministrazione della terapia necessaria. Con il che egli è persona estremamente pericolosa, perché, seppur in maniera non scupolosamente (per fortuna!) organizzata, passa all’atto nell’intento di uccidere. Ogni ulteriore considerazione, al proposito della sua pericolosità, si spreca. Ogni altra misura meno incisiva, così come previsto dalla norma, è peraltro già stata esaurita. Ne discende che IM 1 è un soggetto particolarmente pericoloso, per il quale, l’unica soluzione, a tutela anche dell’ordine pubblico, è la pronuncia dell’internamento ex art. 64 cpv. 1 lett. b CP, che avrà effetto una volta espiata la pena che non può essere più, a differenza dell’art. 59 cpv. 3 CP, sospesa.

 

                               6.5.   La Corte rinuncia ad ordinare una nuova carcerazione di sicurezza, ritenendola caduca, in base al principio della sussidiarietà: IM 1 attualmente si trova ancora in regime di trattamento ex art. 59 cpv. 3 CP, la cui revoca eventuale è di competenza del GPC che dovrà dichiarare scaduta la misura ed ordinare il ripristino della pena residua da espiare per la precedente condanna. In altri termini, IM 1 rimarrà in carcere in virtù della decisione di collocamento 29 novembre 2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi.

 

                               6.6.   Per il resto, la Corte ha ammesso le pretese dell’accusatore privato, per titolo di risarcimento spese legali e torto morale, così come presentate.

 

 

                                   7.   Sequestri, tassa di giustizia e spese procedurali

 

                               7.1.   Per quel che concerne gli oggetti sequestrati è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

 

                               7.2.   Con riferimento alla nota professionale dell’avv. DUF 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

La nota professionale dell’avv. DUF 1, ritenuta idonea ad un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale, è stata dunque approvata così come presentata, per un totale di CHF 9'556.45, comprensiva del dibattimento.

 

                               7.3.   Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del condannato.


 

visti gli art.:                    12, 22, 40, 47, 49, 51, 56, 64, 69, 112, 285 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                         IM 1

 

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                                         tentato assassinio

per avere,

a __________, in data 21.07.2017, verso le ore 08:20,

presso l’infermeria del penitenziario cantonale “La Stampa”,

agendo con premeditazione e con particolare mancanza di scrupoli, con movente futile e a scopo egoistico (in quanto, a suo dire, stufo di sottoporsi alla terapia), nonché con modalità particolarmente perverse (colpendo la persona che lo stava curando, alla sprovvista e da tergo, ai reni, allo scopo di “spezzarglieli”),

intenzionalmente tentato di uccidere l’agente di custodia specializzato in cure infermieristiche ACPR 1,

colpendolo, da tergo, con una forbice, dapprima alla schiena, all’altezza dei reni e poi all’avanbraccio sinistro, senza riuscire nel suo intento omicida, cagionandogli le ferite descritte nel certificato medico 21.07.2017 dell’__________, rispettivamente nel referto medico-legale 21.07.2017 agli atti;

 

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari di cui al pt. 2 dell’AA.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

 

IM 1 è condannato

 

alla pena detentiva di 8 (otto) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   4.   La carcerazione di sicurezza è caduca.

 

 

                                   5.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 6'744.70 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2018 a titolo di risarcimento danni per spese legali e fr. 3'000.- a titolo di indennità per torto morale.

 

 

                                   6.   È ordinato l’internamento di IM 1 ex art. 64 cpv. 1 CP.

 

 

                                   7.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro. 

 

 

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 5'000.-  e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                      fr.       8'086.70

spese                          fr.          770.50

IVA (8% - 7.7%)        fr.          699.25

totale                           fr.       9'556.45

 

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'556.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 


Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        5'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        4'587.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           148.40

                                                             fr.        9'735.40

                                                             ===========