Incarto n.
72.2017.23

Lugano,

11 aprile 2017/sg

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

 

Anna Giamboni, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dall’11 novembre 2016 al 4 gennaio 2017 (55 giorni);

 

in anticipata esecuzione della pena dal 5 gennaio 2017

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 16/2017 del 24 gennaio 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa sia sapendo o dovendo presumere che l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, sia per aver agito come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico internazionale illecito di stupefacenti,

 

in particolare per avere, senza essere autorizzato, fra agosto e novembre 2016, agendo per conto e su istruzioni di ignoto cittadino di origine albanese residente nel __________ e dietro compenso di 200 Euro a viaggio (oltre a 50/150 Euro per le spese di viaggio),

ripetutamente detenuto, trasportato, importato in Svizzera transitando dal valico di __________-__________ e procurato ad altri un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti pari a complessivamente ca. 1’000 grammi lordi di cocaina e a 1’472.08 grammi netti di eroina (grado di purezza fra 63 e 68%),

e meglio nelle seguenti occasioni e circostanze:

 

                               1.1.   il 21.08.2016, preso in consegna a __________ dall’ignoto albanese, ca. 500 grammi di cocaina trasportandola poi con il veicolo VW Beatle targato __________ a __________ dove la consegnava ad altrettanto ignoto destinatario/intermediario;

 

                               1.2.   il 30.08.2016, con il medesimo veicolo e modalità, traportato altri ca. 500 grammi di cocaina consegnandola poi ad ignoto destinatario a __________ (anziché __________ per via di un errore d’impostazione del navigatore);

 

                               1.3.   l’11.11.2016, sempre con il summenzionato veicolo e secondo le modalità sopra descritte, occultato nel cruscotto del veicolo e trasportato 1’472.08 grammi netti di eroina (63-68% di purezza) sempre destinati ad ignoto destinatario a __________, per poi esser intercettato alla frontiera di __________-__________ dalle Guardie di confine e quindi arrestato;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. b), d) e cpv. 2 lett. a) e b) LStup.;

 

 

Presenti:                   -   il procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________ __________.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 14:15.

 

 

 

 

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti di aggiungere a pag. 2 dell’atto d’accusa, ai reati, all’art. 19 cpv. 1 LStup. la lett. c) relativamente all’aver procurato dello stupefacente in altro modo ad altri.

Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma dell’atto d’accusa. Dapprima ripercorre brevemente i fatti. Sostiene che l’ammissione dell’imputato è relativa avendo egli confessato solo davanti all’evidenza delle prove. Il PP accusa IM 1 di appartenere a un’organizzazione criminale. Questo perché la quantità della droga trasportata fa pensare che dietro ci sia un’organizzazione. Aggiunge che le risposte date da IM 1 in merito al compenso di pochi euro, esiguo rispetto al valore dello stupefacente trasportato, sono poco credibili. Secondo il PP l’imputato è parte di una banda poiché per fare ciò che ha fatto occorre la collaborazione di più persone, da chi fornisce la quantità di droga a chi organizza il trasporto, inoltre bisogna conoscere il destinatario. In vista della commisurazione della pena, il PP ritiene che la colpa dell’imputato sia grave. Il precedente la dice lunga sul fatto che girasse a disposizione di qualsiasi banda per trasportare dello stupefacente. Doveva essere cognito del fatto che dietro ci fosse una banda e di ciò che stava trasportando. Inoltre ha trasportato un quantitativo importante di droga, quasi 2,5 kg. Conclude postulando una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi senza sospensione condizionale, l’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni (art. 66a lett. o) CP) e la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con decreto d’accusa 9.3.2015 dello Staatsanwaltschaft BS/SBA di Basilea;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore di IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sui fatti non vi è nulla da dire in quanto già ammessi dal suo assistito. Il difensore pone l’accento sulla difficile situazione famigliare e finanziaria dell’imputato. A suo dire IM 1 è partito dall’__________ per trovare un lavoro onesto ma arrivato in Italia si è reso conto che non vi erano molte possibilità. Spinto dalla disperazione ha così accettato di fare questi trasporti per 200 euro l’uno, cifra che per lui era già molto rispetto al reddito medio in __________ che ammonta a circa 150 euro mensili. Contesta l’aggravante della banda. Secondo la difesa non risulta da nessuna parte che avesse contatti con un’organizzazione criminale. Può sembrare strano che i fatti si siano svolti come dichiarato dall’imputato ma ciò è comunque possibile. A suo favore va detto che si è reso subito conto di aver sbagliato e ha deciso di collaborare. L’avv. DUF 1 sostiene che senza le sue confessioni non sarebbe stato possibile accusarlo degli altri due viaggi fatti in precedenza, perché i tabulati telefonici e i dati GPS non bastavano per dire che cosa avesse fatto in quei viaggi. Per la commisurazione della pena, occorre tenere in considerazione una serie di elementi tra cui la difficile situazione economica, il fatto che fosse un semplice trasportatore senza alcuna affiliazione a un’organizzazione criminale, IM 1 si è pentito, ha collaborato, accettato le eventuali confische, l’entrata illegale si riferisce a un solo episodio, si trova da 5 mesi in carcerazione preventiva, la pena da espiare sarà eseguita lontana da casa, in questo periodo la famiglia non avrà le possibilità economiche per venire a trovarlo, inoltre si perderà il parto e la crescita di suo figlio. La difesa chiede che il periodo di espulsione sia contenuto nel minimo possibile di 5 anni, ritenuto che verosimilmente si estenderà a tutto il territorio Schengen. Infatti cinque anni sono già pesanti per lui, visto la situazione famigliare teme che in __________ …omissis…

                                         Riferendosi alla precedente condanna, chiede che non venga revocata la sospensione condizionale perché innanzitutto nutre dubbi che il suo cliente abbia effettivamente ricevuto la decisione, secondariamente essendo in tedesco difficilmente l’imputato ha potuto capirne il contenuto, infine trattasi di un altro tipo di reato. Per cui chiede che al massimo sia prolungato il periodo di sospensione condizionale. Per tutti questi motivi, ritiene che la pena proposta dal PP sia troppo elevata. La difesa postula la comminazione di una pena detentiva inferiore ai 3 anni e il beneficio della sospensione condizionale per la parte che eccede i 6 mesi, parte che lascia determinare alla Corte.

 


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzione dell’atto d’accusa

 

1.    All’apertura del pubblico dibattimento sono state concordate le seguenti correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA e documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1):

 

" Il Presidente propone alle parti di aggiungere a pag. 2 dell’atto d’accusa, ai reati, all’art. 19 cpv. 1 LStup. la lett. c) relativamente all’aver procurato dello stupefacente in altro modo ad altri.

Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”

(verbale del dibattimento, di seguito solo VD, a pagina, di seguito solo pag., 2)

 

 

                                   II)   Vita e precedenti penali dell’imputato

 

2.    Per il vissuto e i progetti di vita di IM 1, cittadino __________ (atto istruttorio, di seguito solo AI, 1), nato il __________, incensurato in Italia (AI 16) ma non in Svizzera dove il 9.3.2015 è stato condannato dal Ministero Pubblico (di seguito solo MP) di Basilea Città per il reato di soggiorno illegale (articolo, di seguito solo art., 115 capoverso, di seguito solo cpv., 1 lettera, di seguito solo lett. b, della legge federale, di seguito solo LF, sugli stranieri, AI 2 e doc. TPC 12), si rinvia al suo dire nel verbale d’interrogatorio (di seguito solo VI) in polizia (di seguito solo PS) 30.11.2016 a pag. 9 da riga 20 a riga 23 nonché dinanzi al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 12.11.2016 a pag. 5 da riga 22 a riga 44 e 5.1.2017 a pag. 4 da riga 35 a riga 44, così come poi confermate e precisate in sede dibattimentale (VD allegato, di seguito solo all., 1 a pag. 1 I risposta, di seguito solo R, e a pag. 2 II, III e IV R):

 

" “…omissis… Ho lasciato __________ in due occasioni, la prima volta nel 2015, la seconda in concomitanza con i fatti di cui all’atto d’accusa. Nel primo caso ero venuto a cercare lavoro, volevo andare in Germania ma mi sono trovato a Basilea da cui il successivo mio decreto...

Mia moglie non ha ancora partorito, …omissis…

D: Il Presidente chiede all’imputato se ha ricevuto il decreto d’accusa 9.3.2015 del Ministero Pubblico di Basilea Città (doc. TPC 12), di cui gli viene mostrata una copia.

R: Io ho ricevuto qualcosa che è una multa, di fr. 200/300. Vedendo il documento che mi viene ostenso era qualcosa simile a pagina 2 mentre a pagina 1 io non l’ho mai visto. C’era qualcosa di colore rosso. Preciso che l’indirizzo in testa al doc. TPC 12 è corretto ed è il mio. Dichiaro che non conosco il tedesco.

D: Il Presidente chiede all’imputato quali sono i suoi progetti di vita.

R: Voglio sistemarmi. Mi piacerebbe con mia moglie chiedere asilo in Francia o in Germania e trovare un lavoro”

(VD all. 1 a pag. 1 I R e a pag. 2 II, III e IV R)

 

In merito ai suoi legami con la Svizzera, IM 1 ha specificato di non averne (VI PS IM 1 11.11.2016 a pag. 9 da riga 1 a riga 3, PP IM 1 12.11.2016 a pag. 6 da riga 1 a riga 3 e 5.1.2017 a pag. 5 da riga 2 a riga 4 nonché VD all. 1 a pag. 2 I R).

 

 

                                  III)   Dichiarazioni d’istruttoria e dibattimentali dell’imputato

 

                                   3.   In merito all’imputazione d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (di seguito solo LStup, art. 19 cpv.1 lett. b, c e d nonché 2 lett. a e b LStup) di cui ai punti (di seguito solo pti.) da 1.1 a 1.3 dell’AA (doc. TPC 1), IM 1 è sostanzialmente reo confesso e, in quest’ottica, trovasi sufficiente richiamare le seguenti sue dichiarazioni nei VI PP, PS e al dibattimento:

 

                               3.1.   punto (di seguito solo pto.) 1.1 dell’AA (doc. TPC 1): VI PS IM 1 30.11.2016 a pag. 5 da riga 13 a riga 50, a pag. 7 da riga 9 a riga 27 e a pag. 8 da riga 30 a riga 35 nonché 20.12.2016 a pag. 4 da riga 23 a riga 48 e PP IM 1 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a pag. 3 riga 13 nonché VD all. 1 a pag. 2 V/VI/VII R;

 

                               3.2.   pto. 1.2 dell’AA (doc. TPC 1): VI PS IM 1 30.11.2016 a pag. 6 da riga 1 a riga 17 e 20.12.2016 a pag. 5 da riga 1 a riga 24 nonché PP IM 1 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a pag. 3 riga 13 rispettivamente VD all. 1 a pag. 3 I/II R;

 

                               3.3.   pto. 1.3 dell’AA (doc. TPC 1): VI PS IM 1 11.11.2016 da pag. 4 riga 49 a pag. 5 riga 19, a pag. 6 da riga 22 a riga 41 e a pag. 7 da riga 4 a riga 9, da riga 13 a riga 15 e da riga 33 a riga 50, 30.11.2016 a pag. 3 da riga 29 a riga 33 e 20.12.2016 a pag. 3 da riga 44 a riga 50 nonché PP IM 1 12.11.2016 da pag. 2 riga 19 a pag. 3 riga 12 e a pag. 4 da riga 7 a riga 9 rispettivamente 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a pag. 3 riga 13 e VD all. 1 a pag. 3 III/IV R.

 

 

                                 IV)   Diritto

 

                                   4.   Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d) LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 seguenti, di seguito solo segg., CP) chi trasporta, importa, procura in altro modo ad altri o detiene stupefacenti ricordato come giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. a) e b) LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a un anno, a cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) se sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone rispettivamente se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti.

 

 

                                   5.   Avendone adempiuto le condizioni oggettive (decisione del Tribunale federale, di seguito solo DTF, 109 IV 145) e soggettive di legge, appare pacifica la condanna di IM 1 per il reato d’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d nonché 2 lett. a LStup, VD a pag. 3 e all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3) per avere, senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere di poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), a __________-__________, __________, __________ e __________, nel periodo 21.8.2016/11.11.2016 detenuto, trasportato, importato e procurato in altro modo ad altri (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d LStup) 1'000 grammi (di seguito solo gr.) lordi di cocaina e 1'472.08 gr. netti di eroina. Inversamente l’imputato è stato prosciolto dall’aggravante della banda (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, VD all. 2 a pag. 1 pto. 2) sia perché per l’aggravio di pena di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup è sufficiente il riconoscimento di una delle quattro ipotesi della norma ma anche e soprattutto perché l’inchiesta non ha potuto sufficientemente suffragare tale ipotesi accusatoria visto le reticenti e reiteratamente non credibili dichiarazioni di IM 1 su come, dove, quando e da chi sia stato ingaggiato per questi trasporti di stupefacente. Inoltre ma solo per cosmesi redazionale il suo proscioglimento è stato esteso anche per i giorni dei mesi di agosto 2016 e di novembre 2016 nei quali non era in viaggio (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3), quindi dall’1.8.2016 al 20.8.2016 e dal 12.11.2016 al 30.11.2016 (VD all. 2 a pag. 1 pto. 2).

 

 

                                  V)   Colpa, prognosi, pena

 

                                   6.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

 

                               6.1.   giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;

 

                               6.2.   giusta l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

 

                               6.3.   giusta l’art. 46 cpv. 1 e 2 CP se, durante il periodo di prova (art. 44 cpv. 1 CP) il condannato commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e se non ci è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca ma può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova (art. 44 cpv. 1 CP) al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza;

 

                               6.4.   giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

 

                               6.5.   giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

 

                               6.6.   giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP);

 

                                6.7   giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP il giudice, a prescindere dall’entità della pena inflitta, espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all’art. 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 della LStup;

 

                               6.8.   giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti;

 

                               6.9.   giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

 

 

                                   7.   Richiamate le sentenze in DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché quella della Corte di appello e di revisione penale Inc. 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012, è innegabile come la colpa (art. 47 cpv. 1 CP) di IM 1 sia oggettivamente e soggettivamente grave già solo per la reiterazione del suo agire in un così corto lasso di tempo, l’ingente quantitativo di stupefacente trasportato e il fatto di aver agito a mero scopo di lucro. In contrapposizione a ciò si hanno quali unici fattori di riduzione della sua colpa (art. 47 cpv. 1 CP) e quindi della pena il suo precedente vissuto e la sua collaborazione, segnatamente per l’asserito quantitativo di cocaina trasportato nei primi suoi due viaggi (VD a pag. 3), che però di certo non si eleva a sincero pentimento (art. 48 lett. d e 48a CP) già solo per la totale assenza di vere e sostanziali informazioni in merito al dove, come, quando e da chi fosse stato ingaggiato e quale doveva essere il suo vero ruolo in questo traffico, senza altresì dimenticare il poco credibile, almeno per la Corte, suo compenso per ogni singolo viaggio. D’altro canto questa sua reticenza non deve per nulla sorprendere se, anche per i suoi fatti privati, IM 1 non ha sicuramente detto tutta la verità visto come sia ben difficile diventare padre a circa dodici mesi dal concepimento (VI PS IM 1 30.11.2016 a pag. 9 vs. VD all. 1 a pag. 2 II R), ammesso e non concesso, del resto, che l’imputato sia effettivamente sposato visto che di ciò, dagli atti, nulla risulta, né la difesa nulla ha prodotto. Ciò posto e tutto ben ponderato ne consegue la condanna di IM 1 ad una pena detentiva (art. 40 CP) di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 3). Visto la durata di questa pena la Corte ha ritenuto inutile revocargli la precedente condanna del 9.3.2015 del MP di Basilea Città (AI 2 e doc. TPC 12) prolungandone però di un anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 5) non essendo stato comprovato che fosse oggettivamente e soggettivamente a conoscenza di questa sua condanna mancando la sicura prova della sua ricezione di questo decreto, di cui però, comunque, poco avrebbe potuto capire non conoscendo la lingua tedesca (VD a pag. 4). Pacifica invece la sua espulsione ex art. 66a cpv. 1 lett. o) CP per un periodo leggermente superiore al minimo di legge, quindi otto anni invece di cinque (VD all. 1 a pag. 3 V R e all. 2 a pag. 2 pto. 4), trattandosi di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) e non solo di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) comunque commesso da un pregiudicato (AI 2 e doc. TPC 12).

 

 

                                 VI)   Confische e dissequestri

 

                                   8.   Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria (VI PS IM 1 30.11.2016 da pag. 3 riga 27 a pag. 4 riga 2 e a pag. 9 da riga 6 a riga 8, AI 1, 52 all. 8, 9 e 10 nonché doc. TPC 3) e delle dichiarazioni delle parti in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 3 VI R e a pag. 4 I/II R), la Corte ha ordinato la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP) di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 6).

 

 

                                VII)   Indennizzo e riparazione del torto morale

 

                                   9.   Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

 

                                10.   A IM 1 non è stato riconosciuto alcun indennizzo ai sensi di questa norma in quanto, giustamente, non richiesto (VD a pag. 2) visto come il suo proscioglimento (VD all. 2 a pag. 1 pto. 2) è stato solo di natura formale e di cosmesi redazionale (VD all. 2 a pag. 2 pto. 7).

 

 

                               VIII)   Retribuzione del difensore d’ufficio

 

                                11.   Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP). Un’eventuale reclamo, così come è stato il caso in specie (doc. TPC. 15) contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP nonché VD all. 2 a pag. 2 pto. 9.3).

Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1.), ricordato come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale.

 

 

                                12.   Per le sue prestazioni l’avvocato (di seguito solo avv.) DUF 1, patrocinatrice d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 con effetto dall’11.11.2016 (AI 5), ha presentato alla Corte due note professionali, la prima datata 11.1.2017 per il periodo 11.11.2016/5.1.2017 (AI 51), la seconda datata 10.4.2017 per il periodo 23.1.2017/10.4.2017 (doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1 e VD a pag. 2), indicanti, senza imposta sul valore aggiunto non essendone soggetta (VD a pag. 2), un onorario totale di franchi (di seguito solo fr.) 4'312.40 e spese per fr. 268.10, con quindi un dispendio orario complessivo di 22 ore (di seguito solo h) e 55 minuti (di seguito solo min.), pari a 1’215 min. x fr. 180.-/h (art. 4 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1) e di 160 min. x fr. 250.-/h (art. 5a cpv. 1 RL 3.1.1.7.1). In merito a queste due note (AI 51 e doc. Dib. 1) la Corte ha proceduto alle seguenti decurtazioni:

 

                                   a)   fattura dell’11.1.2017 (AI 51)

 

                                  1)   in forza all’“Indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino”, edizione dicembre 2005, la distanza __________ (recte __________) - __________ - __________ (recte __________) è di chilometri (di seguito solo km.) 27 x 2 e non di km. 55, quindi le spese di trasferta di fr. 55.- sono riportate a fr. 54.-;

 

                                  2)   la posta 11.11.2016 “interr. cliente c/o polca __________” per 250 min. è eccessiva e viene riportata alla corretta durata di 246 min., pari all’effettiva presenza dell’avv. DUF 1 presso gli uffici di PS di __________ per il VI PS IM 1 11.11.2016 (AI 1, h 15:50 / h 19:56);

 

                                  3)   la posta 12.11.2016 “ricezione istanza di carcerazione fr. 250/h” per 10 min. è eccessiva e viene riportata a 5 min.;

 

                                  4)   la posta 13.11.2016 “esame rapporto arresto + osservazioni a istanza carcerazione per GPC fr.” per 40 min. è eccessiva e viene riportata a 30 min.;

 

                                  5)   la posta 25.11.2016 “fax a PP per permesso colloqui telefonici moglie” per 10 min. è eccessiva e viene riportata a 5 min.;

 

                                  6)   la posta 12.12.2016 “fax a MP per colloqui tel genitori” per 10 min. è eccessiva e viene riportata a 5 min.;

 

                                  7)   la posta 20.12.2016 “interrogatorio cliente c/o Farera + trasferta a/r ufficio 20 min” per 110 min. viene riportata alla corretta durata di 105 min., pari alla durata del VI PS IM 1 20.12.2016 (AI 43, h 9:30 / h 10:55 = 85 min.) + 20 min. per la trasferta;

 

                                  8)   la posta 5.1.2017 “interrogatorio c/o MP Bellinzona PP 1” per 50 min. è eccessiva e viene riportata a 45 min. (AI 48, h 14:00 / h 14:45);

 

                                  9)   in quanto, malgrado fosse un suo preciso obbligo, non documentate (doc. TPC 11, 13 e 14), le asserite spese di posteggio per fr. 3.10 non sono state riconosciute. Per il resto non si può che stigmatizzare la seguente frase dell’avv. DUF 1 nel doc. TPC 13 (“penso che lo Stato, a fronte di diverse migliaia di franchi che dovrà versare per onorare la mia nota professionale, non si scomponga nel versare fr. 3.10 (!) per il posteggio __________ di Bellinzona anche senza ricevuta, considerato che sicuramente non ho posteggiato la vettura davanti alla porta del Ministero pubblico”), ritenendola irrispettosa e inutilmente polemica, a maggior ragione in questo caso dove è lo Stato che si è assunto e garantisce il pagamento dei suoi onorari e delle spese (AI 5 e VD all. 2 a pag. 2 pto. 9) e che, nella persona dello scrivente Presidente della Corte, aveva non solo la facoltà ma il preciso obbligo istituzionale, indipendentemente dal suo irrisorio importo, di verificarne l’effettiva esistenza documentale (doc. TPC 14).

 

                                  b)   fattura del 10.4.2017 (doc. Dib. 1)

 

                                 1)   la posta 23.1.2017 “ricezione e lettura rapporto inchiesta” per 0.33 h, pari a circa 20 min., è eccessiva e viene riportata a 10 min.;

 

                                  2)   la posta 7.4.2017 “ripresa verbali e incarto in vista di incontro con cliente e di preparazione processo” per 0.67 h, pari a circa 40 min., non è stata riconosciuta in quanto inutile trattandosi di un imputato reo confesso, senza dimenticare come una delle poche cose che doveva essergli chiesta, segnatamente una copia del certificato di matrimonio e la data di nascita del figlio, non è stato fatto;

 

                                  3)   la posta 7.4.2017 “sessione con cliente c/o Stampa, rilettura con cliente dei passi principali dei verbali + AA + spiegazione processo + trasferta a/r ufficio (30 min)” per 1.50 h, pari a 90 min., è eccessiva e viene riportata - in modo sicuramente favorevole al difensore trattandosi di una fattispecie oltremodo facile con un imputato reo confesso - a 60 min., pari a 30 min. per la trasferta andata e ritorno e 30 min. per il colloquio cliente;

 

                                  4)   la posta 10.4.2017 “preparazione dibattimento e arringa” per 3.00 h, pari a 180 min., è eccessiva in quanto fattispecie oltremodo facile e con un imputato reo confesso, tanto da dover essere riportata a 60 min., tempo ritenuto come più che sufficiente per preparare un intervento difensivo estremamente semplice e dal contenuto scontato (VD a pag. 3 e 4);

 

                                  5)   a questa nota vi è poi da aggiungere l’onorario dibattimentale di 165 min. pari alla durata del processo (h 9:30 / h 11:45 = 135 min., VD a pag. 1 e 4) a cui sono stati aggiunti 30 min. per la lettura del dispositivo e un primo colloquio con l’imputato per decidere se presentare o meno annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP).

 

Da cui, riconosciute le spese e le trasferte per un totale di fr. 260.- (VD all. 2 a pag. 2 pto. 9.1), ne risulta una decurtazione complessiva sull’onorario di 3 h e 59 min., pari a 239 min. (1'375 min. ./. 1'136 min.) con un’aggiunta per gli onorari dibattimentali di 165 min., con quindi il riconoscimento in favore dell’avv. DUF 1 del seguente conteggio (VD all. 2 a pag. 2 pto. 9.1):

 

onorario                                                              fr.        4'072.15

(1’156 min. x fr 180.-/h e 145 min. x fr. 250.-/h)

spese e trasferte                                               fr.           260.00

totale                                                                   fr.        4'332.15

 

a carico dello Stato del Cantone Ticino (VD all. 2 a pag. 2 pto. 9) ricordato come IM 1 é tenuto a rimborsare predetto importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 9.2).

 

 

                                 IX)   Tassa di giustizia e spese procedurali

 

                                13.   Ritenuto come l’intervenuto proscioglimento è stato solo di natura giuridico formale e non di merito (VD all. 2 a pag. 1 pto. 2), la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste integralmente a carico dell’imputato (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 8).

 


 

Visti gli art.:                     12, 40, 42, 46, 47, 66a segg., 69 e 70 CP;

19 cpv. 1 lett. b), c) e d) nonché 2 lett. a) e b) LStup;

80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome sapeva o doveva presumere che l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________-__________, __________, __________ e __________, detenuto, trasportato, importato e procurato in altro modo ad altri:

 

                            1.1.1.   il 21.8.2016, 500 grammi lordi di cocaina;

                            1.1.2.   il 30.8.2016, 500 grammi lordi di cocaina;

                            1.1.3.   l’11.11.2016, 1'472.08 grammi netti di eroina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti limitatamente all’aggravante dell’aver agito in banda nonché per il periodo 1.8.2016 / 20.8.2016 e 12.11.2016 / 30.11.2016.

 

 

                                   3.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   4.   Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1 per la durata di 8 (otto) anni.

 

 

                                   5.   Non è ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa 9.3.2015 dello Staatsanwaltschaft BS/SBA, Basilea, ma è prolungato di 1 (uno) anno il periodo di prova.

 

 

                                   6.   E’ ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere.

 

 

                                   7.   A IM 1 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 CPP.

 

 

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 1’500.- (millecinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

 

 

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                               9.1.   Le note professionali 11.1.2017 e 10.4.2017 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                      fr.       4'072.15

spese e trasferte       fr.          260.00

totale                           fr.       4'332.15

 

                               9.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’332.15 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                               9.3.   La quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni

(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

 

 


 

Intimazione a:          -

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'500.--

Inchiesta preliminare                       fr.      15'243.15

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           128.50

                                                             fr.      16'871.65

                                                             ===========