Incarto n.
72.2017.36

Lugano,

14 aprile 2017/bm

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

Anna Giamboni, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

 

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’ DUF 1,

 

 

in carcerazione preventiva dal 20.01.2017 al 13.03.2017 (53 giorni),

in carcerazione di sicurezza dal 14.03.2017 sino al passaggio in giudicato della presente sentenza,

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 28/2017 dell'8.3.2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   furto aggravato

                                         siccome commesso per mestiere

per avere, nelle circostanze di luogo e tempo meglio precisate di seguito,

 

per procacciare a sé un indebito profitto,

allo scopo di appropriarsene,

sottratto rispettivamente tentato di sottrarre una cosa mobile altrui per un valore complessivo di CHF 54'659.54 (valore d’acquisto) rispettivamente CHF 82'218.50 (valore di vendita),

 

e meglio e più precisamente

 

                                1.1   ad __________, il giorno 3.10.2016, ore 03.12, previa effrazione con una mazza della porta d’entrata principale e della porta secondaria, ed essere entrato negli spazi commerciali del negozio, tentato di sottrarre in danno della ACPR 1, gioielli ed altri oggetti di analoga fattura;

 

                                1.2   a __________, il 16.11.2016, ore 02:52, previa effrazione con una mazza delle vetrine del negozio, entrando negli spazi commerciali ed accendendo agli spazi superiori del negozio ACPR 2, infrangendo con la mazza la vetrina dei gioielli ______, sottratto ai danni della __________ 8 braccialetti/collane, un orecchino, 2 anelli per un valore complessivo di CHF 21'777.--;

 

                                1.3   a __________, il giorno 21.11.2016, ore 03:35, previa effrazione con una mazza del negozio, entrando nel negozio e recandosi al reparto gioielleria, tentando di mettere fuori uso il sistema antifurto, e dopo aver infranto la vetrina dei gioielli, sottratto in danno della ACPR 1 5 fedi, 2 anelli in oro bianco e un paio di orecchini in oro giallo per un valore di acquisto di complessivi CHF 4'020.71 (valore di vendita CHF 8'865.--) ;

 

                                1.4   ad __________, il giorno 11.1.2017, ore 03:16, in correità con una terza persona non identificata, lanciando un sasso contro la porta in vetro d’entrata, tentato di sottrarre gioielli ed oggetti di analoga fattura in danno della ACPR 1;

 

                                1.5   a __________, il 19.1.2017, ore 02:46/02:48, in correità con una terza persona non identificata, previa effrazione con una mazza della vetrina principale del negozio, entrando negli spazi commerciali e dopo aver infranto la vetrina dei gioielli, sottratto in danno della ACPR 1 89 fra collane, bracciali e anelli per un valore di acquisto complessivo di CHF 18'861.83 (valore di vendita CHF 41'576.50);

 

                                1.6   a __________, il 16.9.2016, ore 02:34, previa effrazione con una mazza della vetrina ed essersi introdotto negli spazi commerciali, sottratto in danno del negozio ACPR 3 14 braccialetti, 3 collane e 12 anelli per un valore complessivo denunciato di CHF 10'000.--;

 

reato previsto: dall’ art. 139 cifra 1 e 2 CP,

 

 

                                   2.   danneggiamento aggravato

per avere, al fine di penetrarvi e commettere i furti, rispettivamente i tentativi di furto, di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile la proprietà altrui, il tutto cagionando un danno complessivo considerevole denunciato di almeno CHF 39'397.99;

 

e meglio,

 

                                2.1   per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.1 del presente atto di accusa, danneggiato con una mazza la porta d’entrata principale e la seconda porta, entrambe in vetro, causando alla ACPR 1 un danno denunciato di CHF 4'332,35

 

                                2.2   per avere nelle circostanze di cui al punto 1.2 del presente atto di accusa, danneggiato con una mazza la porta d’entrata e la vetrina porta gioielli dei negozi ACPR 2, causando alla ACPR 2 un danno complessivo di CHF 4'237,49;

 

                                2.3   per avere nelle circostanze di cui al punto 1.3 del presente atto di accusa, danneggiato con una mazza la vetrina, causando alla ACPR 1 un danno denunciato di CHF 12'096.--;

 

                                2.4   per avere nelle circostanze di luogo e di tempi di cui al punto 1.4 del presente atto di accusa, utilizzando un sasso, danneggiato la porta d’entrata in vetro, causando alla ACPR 1 un danno denunciato di CHF 2'696.55;

 

                                2.5   per avere nelle circostanze di luogo e tempi di cui al punto 1.5 del presente atto di accusa, danneggiato con una mazza la vetrina d’accesso al negozio, causando alla ACPR 1 un danno denunciato di CHF 8'820.--;

 

                                2.6   per avere nelle circostanze di luogo e tempi di cui al punto 6 del presente atto di accusa, danneggiato con una mazza la vetrina d’accesso al negozio, causando alla ACPR 3 un danno denunciato di CHF 6'510.--,

 

reato previsto: dall’ art. 144 cpv.1 e 3 CP,

 

 

                                   3.   Violazione di domicilio, reiterata

per essersi, nelle circostanze di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6 indebitamente introdotto negli spazi chiusi degli aventi diritto ACPR 1, ACPR 2 e ACPR 3;

 

                                         reato previsto: dall’art.186 CP.

 

 

Presenti:                   -   il procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua M.V..

 

Espletato il

pubblico

dibattimento:               lunedì 10 aprile 2017 dalle ore 14:02 alle ore 15:50,

venerdì 14 aprile 2017 dalle ore 09:32 alle ore 09:47.

 

 

Evase le seguenti

 questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

                                   --   a pag. 2, al punto 1.6, richiamato l’AI 36, si sostituisce ore 02:34 con ore 02:36 e CHF 10'000.- con fr. 6'510.-. Conseguentemente il valore complessivo di pag. 2 di CHF 54'659.54 viene modificato in fr. 51'169.54;

                                   --   a pag. 3, al punto 2, si sostituisce danneggiamento aggravato con danneggiamento qualificato;

                                   --   a pag. 3, al punto 2.2, richiamato l’AI 23, si sostituisce l’importo del danno denunciato di fr. 4'237.49 con fr. 4'048.35;

                                   --   a pag. 3, al punto 2.5, richiamati gli AI 30 e 34, si sostituisce l’importo del danno denunciato di fr. 8'820.- con fr. 9'525.60;

                                   --   a pag. 3, al punto 2.6, richiamato l’AI 36, si sostituisce l’importo del danno denunciato di fr. 6'510.- con fr. 10’000.-. Conseguentemente il danno complessivo considerevole denunciato di almeno fr. 39'397.99 viene modificato in fr. 42'698,85;

                                   --   a pag. 4, al punto 3, richiamati gli AI 30 e 34, si stralcia dal per avere il punto 1.5;

                                   --   a pag. 4, ai sequestri, richiamati i doc. TPC 7, 8, 9 e AI 13, si stralciano 2 paia di scarpe polacchino di colore nero e grigio, 2 camice AP, 1 cintura Levis, 1 cappotto color cammello, 1 confezione di 3 mutande, 5 paia di calze multicolori, 1 maglia Sergio, 1 camicia H&M e 1 pantalone H&M.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

Richiamato l’art. 344 CPP, in relazione al punto 2 dell’atto d’accusa, il Presidente prospetta all’imputato il reato di danneggiamento semplice ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP,

Viene chiesto alle parti se vogliono pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano che lo faranno, al più tardi, in sede di discussione.

 

 

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma dell’atto d’accusa. I fatti sono supportati da riscontri oggettivi. A suo avviso l’imputato non ha mostrato una piena collaborazione e ha ammesso le imputazioni unicamente quando queste gli sono state contestate. L’imputato non ha agito in modo singolo, puntuale e isolato. Agli atti vi sono elementi che fanno pensare a un disegno criminale nel quale IM 1 faceva parte. L’orario notturno in cui ha perpetrato i furti, le modalità di accesso, la scelta di grandi magazzini o di gioiellerie, sono delle costanti che dimostrano determinazione e audacia nell’agire su obbiettivi ben mirati, dai quali era possibile ottenere un ricco bottino. Il rapporto fra quanto rubato e il debito dichiarato è troppo sproporzionato per credere che abbia agito per motivi di bisogno e che il ricavato fosse destinato ai suoi creditori. Complessivamente l’effettivo danno causato alle parti è considerevole. Secondo il PP ben difficilmente non poteva rendersi conto che rompendo le vetrate avrebbe causato gravi danni. Inoltre e già solo per l’ammontare del danno causato per il furto di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa è stato superato il limite giurisprudenziale fissato dal TF, da cui l’applicazione dell’art. 144 cpv. 3 CP. Per quanto riguarda l’accusa di furto, il PP ravvisa l’aggravante del mestiere siccome l’imputato, disoccupato, non aveva nessuna fonte di reddito e i furti sono stati commessi in modo reiterato. Soffermandosi sui precedenti di IM 1, sostiene che, malgrado non vi sia totale copertura con i dati personali, il casellario giudiziale _______ è attendibile poiché le generalità sono uguali e ciò fa pensare che l’imputato sia la stessa persona oggetto di questo documento. Per quel che concerne la commisurazione della pena, sono da tenere in considerazione le aggravanti quali i precedenti penali, la determinazione a rimanere in questo mondo criminogeno e la mancanza di una vera collaborazione. Per questi motivi postula una pena detentiva di 12 mesi e la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva inflitta con decreto d’accusa del 6.9.2012 dello Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt. Si oppone alla sospensione totale o parziale della pena, non ravvisando le condizioni per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP. Infine, chiede l’espulsione dell’imputato dal territorio svizzero per un periodo di almeno 7 anni;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore di IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: contesta che il suo assistito non abbia collaborato pienamente, egli ha ammesso tutte le accuse contestategli. Il fatto di non aver fornito il nome del complice non basta per dire che non ha collaborato. Contesta che IM 1 fosse una pedina facente parte di un’organizzazione. A suo modo di vedere è peggio commettere furti nelle case, dove possono esserci delle persone, che nei grandi magazzini. Contesta che il suo protetto avesse l’intenzione di commettere dei gravi danni, perché un giovane __________ non può sapere a quanto ammontano le fatture degli artigiani locali ricordato come in _________ costa tutto molto meno. Inoltre, dei danneggiamenti semplici non fanno un danneggiamento aggravato ne possono essere semplicemente sommati. Per quanto attiene alla sospensione della pena, sostiene che il peso del precedente che risale a circa quattro anni e mezzo fa debba essere relativizzato. Il difensore dubita che le condanne ________ del 2014/2015 si riferiscano al suo protetto anche perché, se fosse stato lui, dovevano essere integrate anche con il riconosciuto furto del 2010. Sulla scorta di quanto esposto chiede alla Corte di verificare se effettivamente non ci sia spazio per una sospensione condizionale della pena per un lungo periodo, ritenuto che non c’è la prova che sia stato veramente lui a commettere i reati nella regione di __________. Per il resto non si oppone all’espulsione.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.                      12, 22 cpv. 1, 40, 46, 47, 48a, 49, 51, 66a segg., 69, 139 n. 1 e 2, 144 cpv. 1 e 186 CP;

80 segg., 84 segg., 135, 229 segg., 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                                1.1   furto aggravato

siccome commesso per mestiere, per avere, agendo parzialmente con terze persone, ad __________, __________, __________, __________ e __________, nel periodo 16.9.2016/19.1.2017, in 6 occasioni, di cui 2 tentate, sottratto rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui per un valore complessivo d’acquisto denunciato di fr. 51'169.54;

 

                               1.2.   danneggiamento

in occasione dei 6 furti, in parte tentati, di cui al punto 1.1 del dispositivo, cagionando un danno complessivo denunciato di fr. 42'698.85;

 

                               1.3.   ripetuta violazione di domicilio

in occasione di 4 dei furti, in parte tentati, di cui al punto 1.1 del dispositivo;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di danneggiamento qualificato di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                    4.  Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. c) e d) CP é ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1 per la durata di 7 (sette) anni.

 

 

                                   5.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 6 mesi inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 6.9.2012 dello Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt.

 

 

                                   6.   Per il riconoscimento delle loro pretese nei confronti di IM 1 gli accusatori privati ACPR 1 di __________, __________ e __________, ACPR 2, __________ e ACPR 3, __________ sono rinviati al competente foro civile.

 

 

                                   7.   È ordinata la confisca a IM 1 di 1 mazza con manico in legno __________.

 

 

                                   8.   È ordinato il sequestro conservativo di:

                               8.1.   1 orologio marca Maserati;

                               8.2.   1 catenina di colore grigio;

                               8.3.   1 braccialetto di colore giallo;

                               8.4.   1 cartina di Ascona;

                               8.5.   1 cartina Svizzera FFS;

                               8.6.   biglietti vari.

 

 

                                   9.   È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1:

                               9.1.   1 porta SIM con scheda SIM Lyca;

                               9.2.   2 tessere Mastercard BRB;

                              9.3.   1 cellulare Nokia nero con carta SIM Lycamobile;

                               9.4.   1 dollaro;

                               9.5.   1.20 centesimi di Euro.

 

 

                                10.   A IM 1 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 CPP.

 

 

                                11.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- (mille) senza motivazione scritta o di fr. 2’000.- (duemila) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

 

 

                                12.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                             12.1.   Le note professionali 7.3.2017, 30.3.2017, 4.4.2017 e 10.4.2017 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                      fr.       4'808.15

spese e trasferte       fr.          265.30

IVA (8%)                     fr.          405.90

totale                           fr.       5'479.35

 

                             12.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'479.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 


 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        1'875.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           104.10

                                                             fr.        2'979.10

                                                             ===========