Incarto n.
72.2017.37

Lugano,

21 marzo 2018/ns

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

 

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

 

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale      Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

 

ACPR 1 

ACPR 3   

 

ACPR 2 

patrocinato da RAAP 1

 

 

Contro

IM 1

e residente a 

rappresentato da DF 1

 

imputato, a norma del decreto d’accusa 32/2017 del 1° febbraio 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

 

                                   1.   infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando con il veicolo __________ targato ____, negligentemente perso la padronanza di guida in una curva per lui piegante verso destra, cozzando in tal modo contro il guidovia ivi esistente;

 

fatti avvenuti: a __________, autostrada A2, il 2 giugno 2016;

reato previsto: dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in rel. con gli artt. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1 ONC;

 

 

                                   2.   elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

 

fatti avvenuti: nelle summenzionate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

 

 

                                   3.   inosservanza dei doveri in caso d'incidente

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

 

fatti avvenuti: nelle summenzionate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall'art. 92 cpv. 1 LCStr. in rel. con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr.;

 

 

                                   4.   ripetute lesioni semplici

per avere ripetutamente ed intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e meglio:

 

                                4.1   a _____ il 3 luglio 2016, colpendo con calci e pugni ACPR 2, cagionandoli in tal modo le lesioni di cui al certificato medico del 03.08.2016 del dr. med. _____dell’Ospedale _______;

 

                                4.2   a _____ il 12 agosto 2016, agendo in correità con, colpendo al volto con tre pugni e con un calcio alla coscia ACPR 1, cagionandogli in tal modo le lesioni di cui al certificato medico 13.08.2016 della dell’Ospedale _______;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 123 cifra 1 CPS;

 

 

 

                                   5.   vie di fatto

per avere, a __________ il 24 settembre 2016, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 3, in particolare per averle strappato una ciocca di capelli;

 

fatti avvenuti: nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 126 cpv. 1 CPS;

 

 

                                   6.   ripetuto danneggiamento

per avere ripetutamente ed intenzionalmente danneggiato, deteriorato e reso inservibili cose mobili altrui, e meglio:

 

                                6.1   a __________ il 12 agosto 2016, agendo in correità con, il cinturino dell’orologio “Timberland” di proprietà di ACPR 1, cagionandogli in tal modo un danno di valore imprecisato;

 

                                6.2   a __________ il 24 settembre 2016, il telefono cellulare “I – phone 6” di proprietà di, colpendolo quando si trovava nelle sue mani e facendolo così cadere a terra, cagionando in tal modo un danno di ca. CHF 500.00;

 

fatti avvenuti: nelle menzionate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

 

 

                                   7.   diffamazione

per avere, a __________ il 24 settembre 2016, comunicando con terzi, incolpato e reso sospetta una persona di una condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione, e meglio per avere comunicato a e a (genitori di ACPR 3) che la figlia è una consumatrice abituale di cocaina;

 

fatti avvenuti: nelle menzionate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 177 cifra 1 CPS;

 

 

Presenti:                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 13:04.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, che sin dalla conferma del decreto d’accusa del 07.03.2017 (doc. TPC 2) ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento postulando al contempo la conferma del decreto d’accusa in opposizione;

 

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Come noto ai presenti IM 1 è stato posto in stato d’accusa siccome ritenuto autore di diverse infrazioni, legate a quattro episodi ben distinti avvenuti nell’estate del 2016, parte dei quali dovrà essere stralciata considerata la mancanza dei relativi atti istruttori.

Quanto i fatti del 2.06.2016, la difesa ripercorre i punti 1., 2., 3. del decreto d’accusa, rilevando che per i fatti di cui al punto 1 è consapevole di non aver argomentazioni per contestare l’adempimento di tale contravvenzione; IM 1 ha effettivamente perso la padronanza del veicolo.

Quanto al punto 3. DAC, la difesa dà lettura del disposto dei cpv. 1 e 3 dell’art. 51 LCStr, e rileva che nel caso di specie, sentito il 6.06.2016, l’imputato ha indicato come sarebbe avvenuto l’incidente, dichiarando quanto confermato in data odierna in sede di interrogatorio in merito alla collisione con il guidovia, alla successiva decisione di lasciare il veicolo poco più avanti, al suo ritorno sul luogo dell’incidente in compagnia dell’amica che lo aveva nel frattempo raggiunto ed al fatto che, non riscontrando grossi danneggiamenti, aveva deciso di proseguire la propria serata (cfr. VI 6.06.20169, p. 2, rr. 47-49, p. 3, rr. 1-8). L’avv. DF 1 rileva quindi che il comportamento nell’immediatezza dell’incidente da parte del proprio assistito era conforme a quanto disposto dall’art. 51 LCStr; l’imputato infatti ha verificato lo stato del luogo dell’incidente, spostato il proprio veicolo provvedendo in tal modo alla sicurezza della circolazione, è tornato sul luogo per verificare il danno al guidovia, non riscontrando grandi danni, bensì graffi grigi, non a lui riconducibili con certezza.

La violazione del cpv. 3 della norma in questione è pure contestata. La difesa evidenzia infatti che il TF ha precisato che l’obbligo di avvertire vige unicamente in presenza di un danno certo, come da pronuncia 6B 322 2015 del 26.11.2015, della quale legge un passaggio. Nel caso di specie dalla documentazione fotografica agli atti, in particolare dalla foto n. 3 non si arriva a dimostrare che il danno al guidovia sia da ricondurre alla condotta dell’imputato; non è escluso, ma anzi probabile, che i danni presenti fossero preesistenti, quindi non imputabili al signor IM 1. Inoltre, non emerge dal rapporto l’ammontare del danno. Ritornando alla fotografia n. 3, la difesa pone in evidenza che si nota che la striature non sono compatibili sotto più punti di vista con la vettura dell’imputato. In primo luogo non lo sono per l’altezza del manto stradale per rapporto a quella del veicolo che quella sera IM 1 guidava, in secondo, sono tutte di colore chiaro, a fronte del colore nero della vettura dell’imputato, inoltre nemmeno l’entità delle medesime coincide con quanto riportato dal veicolo. La polizia non ha prelevato parti della vernice, o almeno questo dal rapporto non risulta, né ne ha misurato altezze e dimensione delle striature, non potendo quindi dimostrare che tali danni fossero conseguenti all’impatto del 02.06.2016. I danni al guidovia riportati nel rapporto, estesi su un decina di metri, non trovano riscontro fotografici; dalla fotografia n. 3 infatti si vede piuttosto una striatura di un metro. Inoltre, dall’annuncio incidente stradale con danni allo Stato (allegato al rapporto), non emerge, come invece doveva essere il caso, l’entità del danno (CARP 17.2014.4, del 16.08.2012).

Dalle fotografie scattate il giorno dopo l’incidente dall’imputato e oggi prodotte dalla difesa, risulta che peraltro il guidovia in questione non era privo di danni precedente, ma che anzi vi era pure la presenza di ruggine, ruggine non riscontrata sul veicolo di IM 1.

 

I danni al veicolo, v. fotografie n. 4 e 5, sono su tutta la fiancata. Gli unici danni riscontrati al guidovia sono documentati nella foto 3. Confrontando i due tipi di danni documentati, ne consegue che non essendoci riscontro tra quanto riportato dall’automobile e quanto presente sul guidovia, l’imputato potrebbe aver colliso contro quest’ultimo senza danneggiarlo. D’altra parte dal Cantone non è stata formulata alcuna richiesta.  Ritenuto quindi che a mente della difesa IM 1 ha osservato tutti i doveri impostigli, DF 1 chiede il suo proscioglimento dal reato di inosservanza dei doveri in caso di incidente. Ciò sulla base del fatto che l’imputato ha immediatamente messo in sicurezza la circolazione stradale e che, in ragione dell’in dubio pro reo, non si può provare che sia stata IM 1 a causare i danni riscontrati al guidovia. Infatti, sulla base del principio della presunzione di innocenza, il Giudice non può dirsi convinto di una fattispecie sfavorevole all’imputato quando, dopo valutazione delle prove, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la medesima. In questi casi il Giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

 

Quanto all’ipotesi di reato di cui al punto 2. DAC, sulla base di quanto esposto in merito al punto 3. DAC, la difesa postula che venga fatto cadere anche questo reato. L’avv. DF 1 rileva che i presupposti oggettivi sono due, entrambi contestati: l’obbligo di avviso alla polizia in caso di incidente e l’alta verosimiglianza del fatto che la polizia avrebbe ordinato un esame del tasso di alcolemia.

Ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LCStr, i conducenti di veicoli possono essere sottoposti ad esame dell’alito. Il TF ha avuto modo di stabilire che in caso di incidente, occorre, in linea generale, attendersi un controllo dell’alcolemia, a salvo che l’incidente non sia manifestamente da ricondurre ad una causa totalmente indipendente dal conducente (v. DTF 6B_756 2015, consid. 1.1.3.).

La difesa ripercorre le dichiarazioni rese in sede di inchiesta quo ai fatti in esame da parte dell’imputato, rilevando che appare necessario chiedersi se l’incidente sia dovuto ad una causa esterna, ciò che il signor IM 1 ha indicato anche nell’odierno interrogatorio.

Un controllo dell’alcolemia in caso di causa esterna non appariva probabile.

Se il veicolo che precedeva l’imputato non si fosse spostato sulla sinistra, IM 1 non avrebbe dovuto cercare di evitare la collisione con quest’ultimo, andando poi a collidere con il guidovia. Nel caso concreto, in presenza di un fattore esterno, un controllo dell’alcolemia non appariva certamente verosimile, quanto, semmai improbabile. Quanto alla manovra dell’altro conducente, la difesa rileva che secondo dottrina, è imprevedibile l’ostacolo che si presenta al conducente in maniera inopinata e inattesa.

L’avv. DF 1 indica quindi la necessità per la Corte di motivare una decisione resa nel senso opposto rispetto a quanto postulato, a fronte del corretto comportamento attribuito a IM 1 in sede di arringa.

In merito all’omissione di annuncio ex art. 53 cpv. 1 LCStr, la difesa rileva che IM 1 aveva pensato di dover avvisare il danneggiato, ossia il Cantone, ciò che avrebbe fatto il giorno seguente, non la Polizia. L’indomani, egli non ha preso contatto con il Dipartimento del Territorio solamente perché il mattino presto, ancor prima di recarsi al lavoro, veniva avvisato dalla madre, la quale gli riferiva che la polizia l’aveva contattata, cercandolo poiché aveva fatto un incidente. L’imputato ha quindi preso immediatamente contatto con la Gendarmeria di __________, rendendosi disponibile a recarvisi immediatamente, ciò che non è stato possibile per impedimenti dell’interrogante, sino al lunedì successivo, 6 luglio 2016.

Qualche parola deve essere spesa, a mente della difesa, anche sull’asserita irreperibilità dell’imputato. Egli era in buona fede, quindi non si aspettava di essere chiamato dalla polizia. Solo dopo mezzanotte IM 1 ha visto che aveva delle chiamate perse sul proprio cellulare, da parte della madre e di un numero privato. Essendo tardi e avendo poca linea nel pub dove si trovava, egli non si è preoccupato di richiamare la madre, pensando che il numero nascosto fosse di un amico che è solito nascondere il proprio.

Entrambi i presupposti oggettivi del reato nel caso di specie non sono quindi dati. Nemmeno il presupposto soggettivo è dato; sarebbe infatti stato necessario che il conducente fosse cosciente della possibilità di essere sottoposto ad un test dell’alcolemia, ciò che non era il caso per IM 1. Egli era infatti convinto che non fosse necessario chiamare la polizia. Se fosse stato colpevole non sarebbe tornato sul luogo dell’incidente, né avrebbe atteso l’arrivo dell’amica per venti minuti nei pressi della Gendarmeria di __________. La difesa chiede dunque anche in questo caso il pieno proscioglimento.

 

Quando al reato di lesioni semplici, di cui ai punti 4.1. e 4.2. DAC, dii cui la difesa dà lettura, l’avv. DF 1 riassume le dichiarazioni rese dal proprio assistito, confermate in data odierna. Il video mostra che all’interno della vettura di ACPR 2 vi fosse agitazione; gli occupanti gesticolavano, come per altro confermato dallo stesso AP. Al grido “scendi che ti spacco la faccia” l’imputato è, purtroppo, sbagliando, sceso dal proprio veicolo. Le dichiarazioni rese dall’imputato collimano con quanto presente nel video. Egli ha da subito riconosciuto di aver colpito l’AP con una sberla, ciò che anche oggi in aula ha ripetuto, riconoscendo di aver fatto un errore. In vero, al riprendere delle immagini video, si vede che anche l’AP ha cercato di colpire l’imputato, con un calcio che ha poi danneggiato lo specchietto del veicolo di quest’ultimo. Nelle immagini, si vede come sia stato l’AP a spingere l’imputato ed allontanarlo dal veicolo, dove sono stati raggiunti dalla moglie dall’AP che ha ripetutamente colpito l’imputato malgrado fosse incinta.

Il video salta e non si vede il momento in cui l’AP e la di lui moglie hanno cercato di fermare il signor IM 1, il quale si era nel frattempo riparato nel proprio veicolo, danneggiandone l’automobile.

L’imputato ha quindi riconosciuto di aver dato una sberla all’AP, contestando invece di aver colpito l’AP come ritenuto nel DAC, opponendosi quindi alla ricostruzione dei fatti e alla loro qualifica giuridica.

Nei casi come quello in esame, caratterizzati da difficoltà probatorie, divengono decisive le dichiarazioni delle parti direttamente coinvolte ei fatti (cfr. sentenza CARP 17.2014.111). Occorre quindi esaminare, a mente della difesa, quale delle dichiarazioni fornite appaia più convincente in base alle circostanze emergenti dagli atti. Le dichiarazioni dell’AP divergono da quelle dell’imputato, ma ACPR 2 ha riconosciuto, parimenti alla moglie, di aver iniziato la lite, il che rende credibile tutto quanto riferito dall’imputato, che ha comunque sbagliato.

Le reazioni dell’AP a fronte del mancato tempestivo avanzamento del veicolo dell’imputato sono state eccessive.

Avvicinatosi, IM 1 lo avrebbe colpito con un pugno, per poi prenderlo per il collo e cercare di strangolarlo, urlando “ti ammazzo”. Se l’AP avesse ricevuto un pugno al volto ne sarebbero derivati dei segni, ciò che non emerge dal certificato né dal formulario di aggressione, che riporta invece segni compatibili con una sberla. Nell’ottica dell’esame della credibilità dell’AP giova rilevare che il personale sanitario non ha riscontrato alcun segno del tentativo di strangolamento. Egli non è quindi credibile. Non è nemmeno rimasto inattivo nel corso della colluttazione. I calci e i pugni che avrebbe preso, unitamente agli asseriti colpi al volto non hanno lasciato alcun segno. Il colpo al costato è quindi da ricondursi unicamente alla caduta.

Ad essere contestata dalla difesa non è quindi solo l’esposizione fattuale, che riporta calci e pugni, anziché una sberla, ma anche la sussunzione giuridica. Infatti, secondo il TF, per riconoscere l’art. 123 CP occorre che le conseguenze subite siano non solo una turbativa lieve e passeggera del benessere di una persona, ma abbiano una certa rilevanza e durata (DTF 134 IV 189, 115 IV 17 e sentenza non pubblicata 6B.517/2008 del 27.8.20058), ciò che nella fattispecie concreta è contestato dalla difesa. In DTF 107 IV 40, l’Alta Corte ne ha infatti affermato la presenza solo quando il disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia per esempio perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervos, ciò che una sberla non ha certamente potuto occasionare.

In caso di contusioni, lividi o escoriazioni, per determinare se si tratta di lesioni semplici o vie di fatto occorre esaminare  se le ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della vittima per qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce al Giudice un ampio margine di apprezzamento. Se l’AP non avesse con forza spinto e strattonato l’imputato, la colluttazione sono sarebbe avvenuta e lo stesso AP non sarebbe quindi caduto al suolo, con il che non avrebbe rimediato alcuna contusione all’emicostato.

 

In merito ai fatti di cui al punto 4.2. DAC, di cui dà lettura, la difesa ripercorre quanto risulta dal certificato medico in merito alle ferite che ACPR 1 avrebbe riportato. L’imputato ha, anche oggi, contestato le accuse mosse nei suoi confronti.

La difesa ripercorre quindi le dichiarazioni rese in corso di inchiesta dal testimone e ACPR 3.

La versione del testimone diverge da quella dell’AP, che ha riferito di aver ricevuto un solo pugno al volto, al labbro, mentre il teste riferisce di pugni. L’AP, all’allora compagna non ha riferito di pugni alla testa, ma solo al volto, con il che risultano quindi tre versioni diverse. Se ACPR 1 avesse ricevuto tre pugni in testa non si capisce perché il certificato riporta unicamente la ferita al labbro. Il certificato, quanto alla coscia, dà atto di una lesione superficiale, poco compatibile con un calcio sferrato con rincorsa.

La difesa, stante il principio dell’in dubio pro reo, chiede che anche in merito ai punti 4.1 e 4.2 DAC l’imputato venga prosciolto, ciò che è il caso anche per il punto 6.1. DAC.

 

Per quanto attiene al punto 5. del DAC, la difesa rileva che il medesimo faccia riferimento ad un altro episodio, avvenuto apparentemente il 24.09.2016 a danno della ex compagna ACPR 3, senza però che agli atti vi siano atti istruttori di qualsiasi sorta; in particolare non vi è nemmeno una querela, ciò che è essenziale ritenuto come all’imputato si ascrivano in tal caso reato perseguibili a querela di parte. Per l’imputato, in assenza di atti istruttori, non è quindi possibile esercitare convenientemente la propria difesa. Ciò vale pure per i punti 6.2. e 7 del DAC.

La difesa chiede quindi il pieno proscioglimento dell’imputato dai reati di cui ai punti 5., 6.2. e 7. DAC.

 

Concludendo, l’avv. DF 1 chiede quindi il proscioglimento da tutti i reati, ad eccezione di quanto al punto 1. DAC e la derubricazione del reato di lesioni semplici in vie di fatto al punto 4.1. DAC.

La difesa chiede quindi che a IM 1 venga comminata unicamente una multa, essendo i due reati ammessi e riconosciuti delle contravvenzione. Di conseguenza si chiede che tasse e spese di giustizia siano poste proporzionalmente e carico del Canton Ticino e che un’indennità per le spese sostenute ai fini dell’adeguato esercizio dei diritti procedurali da parte dell’imputato e quindi le spese legali, quantificate in CHF 3'240.00, siano rifuse dallo Stato de Canton Ticino all’imputato prosciolto ex art. 429 CPP.

Tasse e spese prop al Cantone

Subordinatamente, qualora il Giudice dovesse confermare il DAC, la difesa chiede che il numero di aliquote sia ridotto e che la pena venga posta al beneficio della sospensione condizionale, non avendo l’imputato recidivato in maniera specifica nel periodo di prova. La difesa indica sin d’ora di non opporsi ad un lungo periodo di prova, anche pari al massimo consentito, vale a dire a cinque anni, purché la pena pecuniaria non sia da pagare.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.:                     12, 34, 42, 44, 47, 49, 106, 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177 cifra 1 CP;

51, 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alle norme della circolazione

per avere,

a __________, autostrada A2, il 2.06.2016, circolando con il veicolo targato, negligentemente perso la padronanza di guida in una curva piegante verso destra, cozzando in tal modo con il guidovia ivi esistente;

 

                               1.2.   elusione dei provvedimenti atti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi,

nelle circostante di tempo e di luogo di cui al punto 1.1., intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontandosi dal luogo del suddetto incidente, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

 

                               1.3.   inosservanza dei doveri in caso di incidente

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo summenzionate, abbandonato il luogo dell’incidente senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

 

                               1.4.   vie di fatto

per avere,

a __________, il 3.07.2016, colpito con una sberla ACPR 2;

 

                               1.5.   ripetute lesioni semplici

per avere

a __________, il 1.08.2016, agendo in correità con, colpendo al volto con tre pugni e con un calcio alla coscia ACPR 1, cagionandogli in tal modo le lesioni di cui al certificato medico 13.08.2016 della dell’Ospedale _______;

 

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

 

                               2.1.   ripetute lesioni semplici di cui al punto 4.1 del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del 1.02.2017;

 

                               2.2.   vie di fatto di cui al punto 5. del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del 01.02.2017;

 

                               2.3.   ripetuto danneggiamento di cui ai punti 6.1. e 6.2. del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del 01.02.2017;

 

                               2.4.   diffamazione di cui al punto 7 del decreto d’accusa in opposizione 32/2017 del 01.02.2017.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

alla pena pecuniaria di fr. 5'000.00 (cinquemila), corrispondenti a 100 (cento) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta) cadauna e al pagamento di una multa di fr. 1'000.00 (mille).

 

 

                                   4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).

 

 

                                   5.   Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria pronunciata con decreto d’accusa 18.02.2013 del Ministero pubblico di Bellinzona, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 (un) anno.

 

 

                                   6.   L’istanza di indennizzo presentata ai sensi dell’art. 429 CPP da IM 1 è respinta.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato per 4/7 (quattro settimi) e a carico dello Stato per 3/7 (tre settimi).


Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.           200.--

                                         Multa                                                       fr.        1'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           109.75

                                                                 fr.        1'809.75

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (4/7)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           285.71

Inchiesta preliminare                           fr.           114.29

Multa                                                       fr.           571.43

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             62.71

                                                                 fr.        1'034.14

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico dello stato (3/7)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           214.29

Inchiesta preliminare                           fr.             85.71

Multa                                                       fr.           428.57

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             47.04

                                                                 fr.           775.61

                                                                 ============

 

 

Intimazione a:           

 

Comunicazione a:   

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera