|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 72.2018.57 |
Lugano, |
Sentenza In nome |
||
|
La Corte delle assise criminali |
||||
|
|
||||
|
composta da: |
giudice Mauro Ermani, Presidente |
|
|
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere |
|
|
Veronica Lipari, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
|
nella causa penale |
Ministero pubblico |
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
patrocinato dall’avv. __________
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dall’11 gennaio 2016 al 10 marzo 2016 (60 giorni),
nei confronti del quale è stata adottata in data 11 marzo 2016 la misura sostitutiva seguente:
Setting terapeutico presso la Dr. med. __________, con frequenza settimanale.
Controllo dei dosaggi dei farmaci da della Dr. med. __________ onde garantire l’assunzione.
Invio al magistrato (in fase preliminare lo scrivente PP) da parte della Dr. med. __________ di rapporti bimensili sul prosieguo della terapia nel suo complesso. Per finire, su richiesta, la Dr.essa med. __________ fornirà un rapporto riassuntivo all’intenzione della Corte giudicante sui risultati ottenuti.
Il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcooliche di qualsiasi genere, con controllo da effettuarsi secondo quanto stabilito dalle persone chiamate ad organizzare e procedere in tale controllo (__________, __________ e __________).
Mantenimento a disposizione del perito __________ per la continuazione e conclusione della perizia, degli agenti inquirenti e dello magistrato;
prorogata una prima volta il 6 settembre/26 ottobre 2016 e una seconda volta il 6 marzo 2017, con validità scadente il 6 (recte: 5) settembre 2017;
in carcerazione preventiva dal 24 novembre 2017 al 14 marzo 2018 (111 giorni),
in carcerazione di sicurezza dal 15 marzo 2018 al 7 maggio 2018 (54 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dall’8 maggio 2018;
imputato, a norma dell’atto d’accusa 34/2017 del 17 marzo 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. incendio intenzionale aggravato
per avere a __________, località __________, il 24.12.2015, verso le ore 23.10, dopo aver trascorso la serata in compagnia della madre __________, della compagna ACPR 1 e del di lei figlio __________ (__________) e dopo che quest’ultimo si era coricato, adirandosi a seguito di una frase pronunciata da ACPR 1 afferente al supposto numero di compagne che in passato l’imputato avrebbe presentato alla sua terapeuta dr.essa med. __________, dopo aver afferrato ACPR 1 al collo, averla colpita con un pugno e un calcio e averla fatta cadere causandole la lesione al polso/mano sinistra accertato dal certificato medico del 25.12.2015 della dr.essa med. __________, PS dell’Ospedale Regionale di __________, nonché varie contusione ed ematomi alle gambe e alla nuca, sferrando altri calci contro oggetti e suppellettili presenti nel locale, scagliandoli ogni dove, rompendo con un pugno una o più finestre, rovesciando a terra, vicino al camino dov’era acceso il fuoco, un buffet in legno,
provocato con il suo agire la fuoriuscita dal camino di tizzoni e di brace e quindi cagionato intenzionalmente l’incendio del rustico,
causando importanti danni, quantificati in CHF 215'000.00,
il tutto mentre __________, dalla porta al piano terra, e ACPR 1 e __________ (__________) per la porta del piano superiore, guadagnavano l’esterno del rustico, ponendosi in tal modo in salvo e
precedendo lo stesso imputato che, disinteressandosi di costoro, si è incamminato verso valle;
reato previsto: dall’art. 221 cpv. 1 CP
ed inoltre, imputato, a norma dell’atto d’accusa 48/2018 del 15 marzo 2018, emanato dal
Procuratore pubblico PP, di
1. tentate lesioni gravi
per avere a __________ il 23 novembre 2017, durante una colluttazione per futili motivi, intenzionalmente ferito ACPR 3, tentando di cagionargli un grave danno al corpo o alla salute fisica, e meglio per averlo ferito con la lama di un coltello multi tools, tagliandolo alla schiena in regione lombare provocandogli una ferita da taglio trasversa con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 32 cm e con una cospicua emorragia e profondità massima di 5 cm (AI 6 e 18); lesione che per la sua localizzazione (la schiena, avvicinandosi alla colonna vertebrale) poteva potenzialmente provocare lesioni più gravi (al sistema motorio o nervoso), che solo per un puro caso non sono intervenute, ritenuto che la localizzazione e l’intensità del taglio inferto intenzionalmente erano atte a provocarle;
2. lesioni semplici qualificate (con veleno/un'arma o oggetto pericoloso)
in via subordinata al punto 1.
per avere nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1., intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di __________, utilizzando la lama lunga almeno 3 cm di un coltello multi tools, tagliandolo alla schiena in regione lombare provocandogli una ferita da taglio trasversa con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 32 cm e con una cospicua emorragia e profondità massima di 5 cm (AI 6 e 18);
3. omissione di soccorso
per avere nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto, dopo averlo ferito, omesso di prestare soccorso a __________, ancorché, nelle indicate circostanze lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, anche solo nella forma di una chiamata ai soccorsi una volta giunto a casa della madre;
4. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto e in precedenza, senza diritto portato un’arma in luoghi accessibili al pubblico e meglio una pistola softair Walther P 44 DAO che per il suo aspetto può essere scambiata per arma da fuoco vera;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 122 in relazione all’art. 22 CPS, 123 cifra 2 cpv. 2 CPS, 128 CPS e 33 cpv. 1 litt. a, in relazione agli art. 4 cpv. 1 litt. f e 27 cpv. 1 LARM;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- l’avv. __________, patrocinatore d’ufficio (GP) dell’accusatore privato ACPR 3.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 18:00.
Evase le seguenti questioni
richiamato il verbale di udienza preliminare,
da cui, giusta l’art. 344 CPP; risulta:
Con riferimento all’accusa di incendio intenzionale di cui all’AA 34/2017, il Presidente informa i presenti che la Corte si chinerà anche sull’ipotesi di incendio colposo per gli stessi fatti. Le parti ne prendono atto e non hanno osservazioni al proposito.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per quanto concerne i fatti del primo atto d’accusa, questi sono stati ammessi dall’imputato (AI 75). Egli ha riconosciuto che il suo comportamento, e meglio, l’aver scaraventato oggetti e scagliato mobili dinanzi ad un fuoco acceso, può essere stata la causa dell’incendio. Seppure egli abbia negato di aver agito intenzionalmente, ha comunque ammesso che dato il suo agire, l’incendio poteva essere prevedibile. Persino le testimonianze delle altre persone interrogate sull’accaduto non permettono di immaginare un quadro diverso circa l’accaduto. L’incendio ha raso al suolo tutto, non è stato dunque possibile effettuare una perizia sui luoghi in questione. Avventare oggetti in prossimità di un camino ardente, il quale proietta scintille, tant’è che l’imputato stesso aveva spostato una lastra a protezione del pavimento, è pericoloso e non può che provocare un incendio. L’imputato ha agito dunque per dolo eventuale. Del resto, proprio questa sua volontà di distruzione emerge anche dall’atteggiamento assunto con riferimento all’episodio della motosega. Compiuto il danno, egli ha afferrato la motosega con l’intento di tagliare il pilone che sosteneva l’edificio. Anche per questo gesto egli ha agito intenzionalmente per dolo eventuale. Come per il precedente fatto, anche in questo caso all’origine del comportamento dell’imputato vi è l’abuso cronico di alcol. Quanto ai fatti del secondo AA, l’imputato ammette di aver usato il coltello, di avere omesso di chiamare i soccorsi e di aver avuto con sé una pistola. La dinamica completa dei fatti non è di facile ricostruzione, poiché nessuno dei due protagonisti ne ha memoria. Bisogna immaginare una situazione alterata da alcol e medicamenti nel sangue di entrambi i coinvolti. Certo è che, ad un certo punto IM 1, dopo essere stato colpito a sua volta, ha estratto il coltello che aveva nel taschino dello zaino, lo ha impugnato e ha colpito alla schiena ACPR 3, procurandogli un taglio di una lunghezza di 30 cm. Questa ferita è oggettivamente una lesione semplice provocata con un oggetto pericoloso, che poteva però avere conseguenze ben più gravi, vista la localizzazione. Si tratta di un taglio che percorre tutta la lunghezza della schiena con una profondità di 5 cm, all’altezza della spina dorsale, prossimo alla colonna vertebrale, ai reni, a tutti i nervi limitrofi e alle ossa. I dettagli del taglio sono riportati nel certificato medico agli atti (AI 6). Qualora le ferite non fossero state adeguatamente trattate, esse potevano portare a delle complicazioni più gravi. Per l’accusa sono dunque date le tentate lesioni gravi. L’imputato ha infatti eseguito tutto ciò che era necessario per causare delle ferite gravi ad organi vitali, ma il fato ha voluto che queste non si realizzassero. Per quanto concerne l’infrazione alla LARM, questa è pacifica e per di più incontestata. Quanto al reato di omissione di soccorso, IM 1, dopo aver ferito ACPR 3 si è dileguato. Resta da stabilire se si potesse esigere da lui la chiamata dei soccorsi. Con certezza la risposta è affermativa. Egli aveva a portata un cellulare e tutto il tempo necessario per allertare qualcuno, sia tramite il telefonino sia a voce. Al più tardi, giunto a casa dalla madre, egli avrebbe potuto informare i soccorsi. Invece, come già operato per l’incendio del rustico, l’imputato non ha comunicato l’accaduto a nessuno che potesse prestare soccorso alla vittima. Ne consegue che sono realizzati i reati principali di cui all’AA, subordinatamente le lesioni semplici con oggetto pericoloso. In merito alle tentate lesioni gravi, si vuole qui anticipare la controparte, che potrebbe sostenere la legittima difesa. Per l’accusa IM 1 non può appellarsi alla legittima difesa, cita tra gli altri, il Basler Kommentar alla N 8 dell’art. 15 CP, dove si evince che l’autore che provoca un attacco non può invocare come tale questa eccezione. Nel caso concreto, è stato l’imputato a provocare la situazione, non necessariamente perché è stato il primo ad agire, ma in ogni modo perché egli era sotto l’effetto dell’alcol e dei medicamenti, offrendone a sua volta ad ACPR 3, persona che poi lui stesso definisce poco raccomandabile. Non di meno, egli ha preso parte all’assurda discussione su __________, e neppure ai primi cenni di colluttazione ha agito come avrebbe dovuto, ossia volgersi ed andarsene. Colui che in condizioni analoghe a quelle dell’imputato, partecipa attivamente a tali serate, indipendentemente da chi ha sferrato il primo colpo, non può che essere considerato come provocatore e non può dunque avvalersi della legittima difesa. Nel caso in cui la Corte ritenesse doveroso entrare nel merito della legittima difesa, la stessa sarebbe da giudicarsi eccessiva. Nella situazione qui descritta, egli avrebbe potuto semplicemente congedarsi dal gruppo. Nell’istante in cui IM 1 ha accoltellato la vittima, egli non era disteso a terra, tenuto a forza da qualcuno, ma si era liberato dalla presa e quindi poteva respingere in altro modo l’attacco, ad esempio scappando via. Circa i motivi della litigata, potrebbe essere stata la telefonata di __________ alle ore 21:37 ad innervosire IM 1. La colluttazione è difatti avvenuta poco prima delle ore 23. È molto probabile che la discussione e la lite siano degenerate in maniera progressiva, intervallo che avrebbe permesso all’imputato di terminare la lite in modo pacifico lasciando il luogo dei fatti. Per quanto concerne la commisurazione della pena: IM 1 soffre di diversi disturbi, in parte già noti e curati, ma non guariti, ed in parte recenti, venuti alla luce grazie all’ultimo accertamento peritale. Oggettivamente IM 1 ha agito in entrambi gli episodi con un tasso di alcol nel sangue che supera il 2 per mille. Non è però compito del perito psichiatrico stabilire se ci troviamo confrontati con la nozione di actio libera in causa, ritenuto che la misura andrà comunque ordinata. L’imputato è cosciente che sotto l’effetto dell’alcol può diventare violento. Cita la decisione del TF 6B_58/2012 consid. 5.3 e per i presupposti per una actio libera in causa si rifà alla sentenza 6B_146/2016. A IM 1 si può imputare di essersi posto in uno stato di incoscienza, consapevole della possibilità che egli avrebbe potuto compiere un fatto penalmente perseguibile. Ne consegue che i presupposti per l’applicazione dell’actio libera in causa sono dati. Qualora la Corte dovesse ritenere diversamente, si porrebbe comunque la questione della scemata imputabilità, vista la presenza massiccia di alcol. Questo viene però escluso dalla perizia. È decisivo sapere in che modo il livello di alcol abbia influito sulle capacità dell’imputato di intendere e di volere. IM 1 è avvezzo alla consumazione di bevande alcoliche e per di più in quantità importanti, come pure ad assumere medicinali. La quantità di alcol ingerita in quella circostanza non era per nulla eccezionale. Ad avvalorare la tesi del fatto che egli fosse ben consapevole, vi sono i racconti dell’imputato che includono dettagli rilevanti circa i due episodi. Detto ciò, nel presente caso l’oggettiva presenza di alcol non ha alcuna rilevanza sulla scemata imputabilità, se non in maniera estremamente lieve. Essendo stati stabiliti i reati per cui l’imputato deve essere condannato, tenuto pure conto dei suoi precedenti penali, a suo favore non si può ritenere una collaborazione, non avendo egli avuto un comportamento particolarmente meritevole in corso d’inchiesta, non si vedono altre attenuanti. Tutto ciò considerato, il PP chiede dunque una pena detentiva di tre anni. Visti i fatti e i precedenti, la prognosi non può che essere negativa, la pena deve dunque essere integralmente da espiare. In aggiunta, per far fronte ad un ripetersi futuro di fatti analoghi, è necessario ordinare una misura nei confronti dell’imputato. Bisogna richiamare alla memoria che l’imputato è stato già oggetto di diverse terapie, sono state messe in atto quasi tutte le misure immaginabili, tuttavia senza alcun risultato positivo duraturo. Tali terapie non possono dunque essere riproposte. A mente del PP, il perito indica una misura stazionaria in una struttura chiusa, almeno per un primo periodo. Il rischio di recidiva deve essere un rischio qualificato, che superi altamente il mero pericolo di ricaduta. A mente del PP, il passato di IM 1 è prova diretta del rischio di recidiva qualificato, presupposto previsto dalla giurisprudenza della Corte di appello e di revisione penale. Una misura stazionaria che non prevede la struttura chiusa, non potrebbe in alcun modo garantire un’astinenza dall’alcol. Il PP chiede dunque l’ordine di una misura stazionaria ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP;
- l’avv. __________, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
le poste di danno richieste dall’accusatore privato concernono unicamente il torto morale e la sua parcella legale, non vi sono state altre spese mediche che non siano state coperte dall’assicurazione oppure perdite di guadagno. La patrocinatrice ribadisce che il suo cliente beneficia dell’assistenza giudiziaria. Chiede la condanna di IM 1 al pagamento della sua parcella legale, da risarcire quindi allo Stato. Chiede anche un risarcimento di CHF.- 10'000 per torto morale, che in ogni caso sarà pagato dal sostegno alle vittime. Espone brevemente i presupposti per una riparazione morale destinata alla vittima. Tale riparazione può essere ridotta o esclusa se la vittima ha contribuito a creare o ad aggravare la lesione causatale. Vi sono due circostanze da evidenziare nel caso presente. Innanzitutto l’ACP si interroga in quale modo ACPR 3 possa provare che non è stato lui ad aver dato inizio alla lite. A mente dell’ACP non è importante conoscere colui che ha innescato il litigio, ma bisogna però constatare che è stato il suo patrocinato a riportarne le gravi conseguenze. Ai sensi della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), l’espressione di conseguenze gravi è un concetto giuridico astratto. Da quanto si evince dai reperti medici vi sono innumerevoli prese di posizioni, è stato menzionato il pericolo di morte della vittima come pure affermato che tale pericolo non è mai sussistito. La difesa invita la Corte a far capo alla propria saggezza, tenendo presente la lunghezza della coltellata pari a 35 cm e il suo spessore non irrilevante, all’interno della carne viva. Ciò detto, una lesione tale non può che essere considerata grave. I fatti esposti non realizzano i presupposti per richiedere una riparazione morale per i congiunti della vittima, ma di certo la moglie di ACPR 3 non è contenta, e suo figlio nemmeno. A causa della vicenda in questione, vi sono stati anche dei litigi interni alla famiglia. Seppure non siano dati i presupposti per chiedere un’indennità per la mamma, la moglie ed il bimbo, l’importo di 10'000.-CHF giustifica anche il loro danno morale. Giusta la legge sulla protezione alle vittime, una lesione grave giustifica un torto morale da 0 a 20'000 CHF.-, chiede dunque per il caso concreto la condanna al risarcimento di 10'000 CHF.- per torto morale;
- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: contesta integralmente le qualifiche giuridiche esposte dal PP. Per quanto concerne l’incendio intenzionale semplice: nell’AA è indicata quale causa dell’incendio, ovvero il rovesciamento del buffet, che cadendo avrebbe fatto fuoriuscire dei tizzoni. Quella sera IM 1 aveva appositamente messo in sicurezza il camino. Dall’istruttoria non emerge la causa dell’incendio e agli atti non vi è alcuna perizia. L’imputato non ha saputo spiegare come si è generato l’incendio. Certo è che l’imputato non ha appiccato il fuoco, e anche gli altri presenti lo hanno escluso. L’intenzione di IM 1 era finalizzata unicamente a distruggere gli oggetti. Egli era certo che il camino fosse in sicurezza. In aggiunta, il pavimento non era facilmente infiammabile. Nel presente caso la fiammata è stata improvvisa e alta. Anche il dolo eventuale è da escludersi poiché non vi sono elementi che ne forniscano la prova. IM 1 era accecato dall’ira, ha dato così sfogo contro le cose nell’intento di farle a pezzi, non immaginando che tutto potesse andare a fuoco, per giunta così rapidamente. Egli non ha nemmeno preso in considerazione il fatto che sotto effetto dell’alcol avrebbe potuto incendiare un rustico. La difesa ricorda che tutti i presenti quella sera avevano bevuto, non solo lui. Evidenzia tuttavia che non ogni qual volta che l’imputato abusa dell’alcol finisce poi per commettere dei reati. Nel caso specifico, l’imputato non ha mai accettato il risultato, ne consegue che egli non può aver agito per dolo eventuale. Egli era annebbiato da alcol e psicofarmaci, e per di più aveva assunto un sonnifero. IM 1 ha riconosciuto il rischio d’incendio solamente in un secondo momento, e meglio, una volta riacquisita la lucidità durante l’interrogatorio. Ciò che importa, è che egli al momento dei fatti non ha mai né voluto né accettato che tutto andasse a fuoco. La difesa chiede il proscioglimento dell’imputato da quest’imputazione in applicazione del principio in dubio pro reo. Per quanto concerne il secondo AA, IM 1 ha ammesso fin da principio di aver ferito ACPR 3 con il coltello. Ciò nonostante, occorre esaminare le modalità del ferimento: la vittima e l’imputato concordano sul fatto che il coltello è stato estratto in un momento successivo, ciò comprova che IM 1 non aveva alcuna intenzione di utilizzarlo prima. Nella circostanza qui discussa, l’imputato era ubriaco ed infortunato, in aggiunta bisogna ammettere che fisicamente la vittima è più alta, più forte e più sportiva se confrontata con l’imputato. La vittima stessa avvalora queste considerazioni, in quanto esclude che l’imputato avrebbe potuto liberarsi dalla presa da solo senza l’uso del coltello. È necessario immaginarsi l’accaduto: IM 1 è stato afferrato per il collo e non riusciva a liberarsi dalla presa, è unicamente in quell’istante che ha estratto il coltello e ha colpito ACPR 3. Oggettivamente, la zona lombare nella quale è stata colpita la vittima non presenta organi vitali, il ferimento non poteva dunque avere conseguenze mortali. ACPR 3 non si è trovato mai in pericolo di morte. La lesione ha avuto quale conseguenza semplicemente una cicatrice. IM 1 non avrebbe potuto cagionare lesioni più gravi al sistema motorio nervoso, giacché egli voleva procurare alla vittima unicamente un ferimento lieve, ragione per la quale egli non ha fatto uso di tutta la sua forza quando l’ha colpita. La zona non include né il sistema nervoso né quello motorio, tant’è che il rapporto medico non li menziona. Benché le parti si contraddicano su qualche punto, esse sono concordi circa il fatto che IM 1 non aveva alcuna libertà di movimento in quanto la vittima lo bloccava. Per quanto attiene alla cospicua emorragia, la vittima non si è mai trovata in pericolo di morte, il sanguinamento sarebbe infatti cessato spontaneamente. L’intenzione di IM 1 era unicamente di liberarsi dalla presa e non quella di ferire gravemente ACPR 3. Egli stesso è rimasto sconcertato quando gli è stata riportata l’entità della ferita da lui causata. La difesa contesta la profondità del taglio pari ad un massimo di 5 cm, fatto che non è stato dimostrato. La lesione stessa fornisce la prova del fatto che l’imputato non ha voluto causare una grave lesione, egli ha difatti colpito di striscio e non ha affondando la lama. Non era dunque sua intenzione ferire la vittima in modo grave. L’imputato era consapevole che in quella parte del corpo non vi erano organi o strutture vitali. La lunghezza del taglio è il risultato delle circostanze della lotta e del movimento della vittima, che non era immobile. È invece la vittima ad aver avuto motivi per litigare con l’imputato, vista la sua gelosia per la relazione intercorsa tra IM 1 e la ex compagna di ACPR 3. L’atto commesso dall’imputato realizza la fattispecie di lesioni semplici aggravate e non quella di tentate lesioni gravi. Egli va comunque esonerato dalla pena visto il suo agire per legittima difesa. Circa i presupposti per sostenere la legittima difesa, non è necessario che colui che si difende sia consapevole e voglia tale risultato. L’imputato non voleva cagionare né una lesione semplice né una lesione grave, ma in quel momento egli era oggetto di pugni in testa sferrati da ACPR 3. Tutto ciò è stato confermato dalla vittima stessa. IM 1 ha provato a liberarsi con le proprie forze, ma non vi è riuscito. In quell’istante egli ha pensato al peggio per la sua salute e non ha visto nessuna alternativa se non afferrare il coltello o soccombere. Nella circostanza in questione, l’imputato non aveva a disposizione altri mezzi più efficaci ma meno incisivi. L’imputato, una volta liberatosi, non ha infierito sulla vittima ma si è semplicemente allontanato. L’uso del coltello non va escluso a priori, ma è bensì doveroso constatare che in alcune circostanze il suo utilizzo può rappresentare un mezzo di difesa appropriato, come nel presente caso. La difesa messa in atto da IM 1 non è stata eccessiva, egli ha agito per legittima difesa esimente. Qualora la Corte non convalidasse questa tesi, occorre in ogni modo considerare la scemata imputabilità dell’imputato riconosciuta dalla perizia. Per quanto concerne il reato di omissione di soccorso, la sera del fatto non si poteva pretendere dall’imputato che prestasse soccorso visto appunto lo stato di paura in cui versava al solo pensiero che ACPR 3 lo aggredisse di nuovo. In aggiunta, egli non era consapevole di averlo ferito così gravemente, non lo poteva neppur immaginare dato che, quando l’imputato si stava allontanando, la vittima era ancora in piedi ed inveiva contro di lui. Per tali ragioni, IM 1 non ha ritenuto necessario dover avvisare i soccorsi. Per ciò che concerne l’infrazione LARM, l’imputato non aveva alcun intenzione di far uso dell’arma. La difesa conclude con la richiesta di proscioglimento del suo assistito dalle imputazioni di incendio intenzionale, sia semplice che colposo, come pure il proscioglimento dal reato di tentate lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici aggravate. In via subordinata richiede unicamente la condanna per titolo di lesioni semplici aggravate. La difesa non contesta invece l’infrazione alla LARM. Chiede una massiccia riduzione della pena proposta dal PP, ed chiede alla Corte di considerare la piena collaborazione di IM 1: fin dal primo interrogatorio in Polizia, l’imputato ha palesato il suo malessere per quanto accaduto. Chiede anche di tenere conto del periodo di carcerazione già sofferto e del buon comportamento in carcere. L’imputato ha ammesso i fatti e fornito i dettagli, le sue dichiarazioni sono state in ogni tempo lineari e spontanee. Egli ha capito che è giunto il momento di dare una svolta radicale alla sua vita. La sua compagna __________ gli è vicina e lo sostiene, lo incita a prendersi cura di sé e ad adottare uno stile di vita diverso. Circa il reato di lesioni semplici, la difesa sottolinea che è stata la vittima a chiamare l’imputato, egli era a due passi da casa, ciò detto, ricorda che anche ACPR 3 non riesce a mantenere il controllo sotto effetto dell’alcol e neppure lui è un santo. Vi sono notevoli indizi che sia stata la vittima ad aggredire per prima IM 1, basti considerare che ACPR 3 è stato condannato per avere maltrattato __________. L’istruttoria ha accertato che la sera del fatto l’imputato non aveva telefonato a __________. IM 1 non è una persona aggressiva e neppure un provocatore, non è vendicativo e non si è mai espresso minacciosamente nei confronti della vittima. L’unico punto debole dell’imputato è la sua dipendenza all’alcol, di cui abusa quando si sente solo e abbandonato. Egli versa spesso in queste condizioni proprio la sera, ma in tale momento della giornata gli ambulatori ed i servizi sociali che potrebbero prestargli aiuto, sono chiusi. Occorre, dunque, che la Corte consideri anche questi elementi. La difesa chiede di valutare la sospensione della pena a favore di una misura terapeutica. Gli atti da lui commessi sono stati compiuti quando la sua mente era annebbiata dall’alcol. A parere del perito psichiatrico, la lunga serie di precedenti depongono a favore di un rischio di recidiva. Lo stesso afferma che esiste un trattamento ambulatoriale adeguato, e per astenersi dall’alcol è sufficiente un atto di volontà ed un sostegno farmacologico. Per quanto concerne la misura stazionaria chiusa, è il perito stesso a scartare questa possibilità poiché in Ticino manca una struttura adeguata. La difesa chiede un trattamento ambulatoriale svolto in libertà e una sospensione della pena. Egli ha palesato la sua ferma volontà di non più toccare alcol in futuro e spiegato che da quando si trova in carcere ha seguito la cura prescrittagli. Il perito ha indicato che, almeno in una prima fase di terapia, questa si dovrebbe svolgere in una struttura chiusa. A mente della difesa, l’imputato ha già trascorso 9 mesi in carcere ed ha seguito una cura farmacologica, ciò giustifica il respingimento ad oggi di una terapia in struttura chiusa. Il perito inoltre non si confronta con gli altri criteri previsi dall’art. 59 cpv. 3 CP. A parere della difesa, è necessario un trattamento ambulatoriale con la sospensione della pena. Qualora questa Corte ritenesse consona una misura stazionaria, chiede che per quanto possibile essa si svolga in Ticino, per il motivo che per l’imputato l’attuale relazione con la compagna è fonte di motivazione e stabilità emotiva. Per quanto concerne il dissequestro, rinvia al suo scritto. Per la richiesta di risarcimento dell’ACP si rimette alla Corte;
- il Procuratore pubblico in replica precisa che qualora non fosse dato l’incendio intenzionale, sussistono ad ogni modo gli estremi dell’incendio colposo. Al di là dalle dichiarazioni di IM 1 di non aver mai accettato tale rischio, è pacifico che il suo comportamento, ossia scaraventare mobili davanti ad un camino, che si era per l’appunto protetto proprio per evitare incendi, è altamente negligente. Circa il secondo AA, ricorda che l’imputato ha affermato di essersi, a terra, liberato dalla presa della vittima, insistendo in tal senso nel dichiarare di essersi liberato, prima di colpire. Volendo anche prendere in considerazione l’ipotesi di una legittima difesa, contesta che un taglio della lunghezza di 32 cm sia adeguato alle circostanze del caso;
- l’accusatore privato, rispettivamente il suo patrocinatore, non replica;
- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 1 in duplica afferma che qualora fosse accertato che IM 1 si fosse liberato prima del colpo, la situazione rimane invariata visto che ACPR 3 non si è dato alla fuga, bensì ha insistito. Circa la telefonata di __________, chiamata che a mente del PP avrebbe fatto scattare una reazione di rabbia dell’imputato, la difesa rileva che ella si è in quella circostanza limitata a pronunciare poche parole.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. CURRICULUM VITAE
1.1. Dati anamnestici e vita famigliare
Dalla perizia psichiatrica giudiziale del Dr. Med. __________ (AI 93) sono emersi i seguenti specifici dati anamnestici:
" Dati anamnestici
…OMISSIS…
(AI 93).
Nel verbale d’interrogatorio reso dinnanzi alla Polizia Cantonale di __________, l’11.1.2016, presso la Clinica __________, IM 1 ha così descritto la sua situazione famigliare:
…OMISSIS…
(AI 15).
1.2. La dipendenza dall’alcool
Da anni IM 1 fa abuso di bevande alcoliche ed è gia stato preso a carico dal centro __________. Così la Dr.ssa __________ che lo ha avuto in cura per alcuni anni:
" Ponevo diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (F60.30), abuso di sostanze alcoliche (ICD 10F10.8) con ebbrezze patologiche). (…) Consultazione del 22.02.2011: l’01.02.2011 si era impegnato a seguire un trattamento ambulatoriale secondo l’art 69 CP presso di me con un controllo presso il Centro __________ ogni 2 volte a settimane. (…) La pena era stata sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni dal 09.01.2010, con l’ordinata continuazione, con modalità e tempi ritenuti necessari dagli operatori, del trattamento terapeutico e dei controlli etilometrici”.
(…) Riconosceva di abusare di sostanze alcoliche dall’adolescenza con perdita di controllo in stato di ebbrezza, ubriacature patologiche, sviluppo di aggressività. (…) Ritengo avendo seguito per anni il paziente che lo stesso debba continuare a beneficiare sicuramente almeno di un trattamento ambulatoriale (…). Il trattamento deve essere imposto in quanto in assenza di un’imposizione, la sua aderenza scema e il paziente si ripresenta agli appuntamenti solo al bisogno nei momenti di crisi. Sicuramente ha avuto un ruolo sull’andamento della presa a carico ambulatoriale da febbraio scorso il fatto che la condizionale scadesse il 09.12.2015. L’unica traccia lasciata era quella della condanna del 09.10.2010 con la condizionale di 5 anni, fino all’approssimarsi alla stessa, quando ormai consapevole che la stessa sarebbe stata conclusa, ha chiaramente iniziato a disattendere il trattamento perdendosi cosí nel frattempo.”
(AI 9).
Lo stesso IM 1 ne ha dato atto al Procuratore Pubblico in occasione del suo interrogatorio del 10.3.2016:
" Sono perfettamente cosciente che ho un problema con l’alcool ovvero che quando assunto detta sostanza in occasione di una discussione appena un po’ accesa, ecco che perdo il controllo e so di diventare pericoloso per terzi e anche per me.”
(AI 75).
Nuovamente interrogato dal Ministero Pubblico il 24.11.2017, l’imputato ha dichiarato di essere attualmente in cura presso il Dr. __________, abbandonando la terapia con la Dr.ssa __________. Ha inoltre sottolineato come solo nell’ultimo anno avrebbe subito 3 ricoveri presso le strutture psichiatriche e di come egli abbia, a suo dire, la situazione sotto controllo:
" L’interrogante mi chiede se ricordo quali erano le misure sostitutive dell’arresto che mi erano state indicate ancora con l’atto d’accusa e se le ho rispettate.
Ricordo che dovevo soffiare ad __________ settimanalmente, esami del sangue, la terapia con la Dr.ssa __________. Ho avuto poi una ricaduta nel settembre 2016 e sono stato in clinica.
L’interrogante mi dice che c’era anche il divieto assoluto di assumere sostanze alcoliche e mi chiede se ho rispettato questo divieto.
Rispondo di sí, a parte la ricaduta di settembre 2016 quando avevo rotto con la mia compagna.
ADR che ieri sera ho bevuto e l’ho fatto anche altre volte, ma non c’erano piú le norme.
ADR che attualmente sono in terapia dal Dr. __________. Ho deciso io di interrompere con la Dr.ssa __________ per motivi personali.
ADR che quest’anno sono stato ricoverato tre volte. La prima volta in agosto alla CPC dopo che ero stato alcoltellato. Da lí sono stato trasferito alla __________. Sempre in __________ sono andato anche una volta per iniziare una nuova terapia di cura dell’alcolismo.
ADR che l’alcolismo è stato un problema in passato. Attualmente ritengo sia sotto controllo.”
(AI 10).
Al dibattimento ha ammesso che alla base dei reati commessi vi è l’abuso dell’alcool:
" AD a sapere se c’è una base comune alla commissione di tutti questi reati, rispondo che per ogni reato da me commesso c’è stato un abuso di alcol.”
(Allegato 1 al verbale del dibattimentale, pag. 2).
1.3. Vita lavorativa
…OMISSIS…
(AI 93).
1.4. Perizia psichiatrica
IM 1 è stato oggetto di perizia psichiatrica eseguita dal Dr. Med. __________ che il 26.8.2016 ha rassegnato una prima valutazione da cui emerge che il peritando ha mostrato piacere nel raccontarsi da qui una forte componente narcisistica da cui deriva un facile cedimento all’impulsività, alla furia, all’irrazionalità quando è in preda ai fumi dell’alcol. Il soggetto tende infatti a sfuggire alle difficoltà della vita rifugiandosi nel bere. L’esame psicologico ha presentato le caratteristiche di un io piuttosto debole, “con tratti immaturi, affettività labile, pulsioni aggressive, difese abbastanza primitive, tendenze narcisistiche, anaclitiche e al rapporto d’uso, pulsioni “orali” (alcol), (…)incapacità di adattamento alla routine quotidiana in presenza di doti intellettive normali”.
(AI 93).
Lo psichiatra in seguito ha redatto un secondo parere peritale dietro incarico, il 29.12.2017, del Procuratore Pubblico PP, titolare del secondo procedimento poi sfociato nell’atto d’accusa del 15.3.2018:
" Esistenza di una turba psichica:
“1. L'esame del peritando mette in evidenza una turba psichica al momento dei fatti imputati, nell'ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del disturbo nella fattispecie?
Ad.1.1 Al momento dei fatti imputati nell’ipotesi accusatoria in cui si sarebbero verificati, il peritando era affetto da una turba psichica, che sarà discussa in ad 1.2, i cui elementi costitutivi sono appena stati elencati in sintesi e valutazione. Oltre a ció, al momento dei fatti egli presentava (…) una impregnazione alcolica.
Se sì quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle scale diagnostiche ICD 10 o DSM 4?
Ad 1.2 Il disturbo di personalità del peritando è complesso; la diagnosi della dottoressa __________ di “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo” codificato dall’ICD-10 con la cifra F60.30, pur accettabile, non mi sembra inquadrare completamente la condizione del peritando. Queste sono le sue caratteristiche: “Disturbo di personalità emotivamente instabile F60.3 “Si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato da una marcata tendenza ad agire impulsivamente senza considerare le conseguenze, insieme con un’instabilità affettiva. La capacità di fare progetti per il futuro è minima e le esplosioni di collera intensa possono spesso condurre a violenza o “esplosioni comportamentali”. Queste sono facilmente precipitare quando le azioni impulsive sono criticate o ostacolate dagli altri. Sono specificati due tipi di questo disturbo di personalità ed entrambi condividono questo aspetto generale dell’impulsività e della mancanza di autocontrollo.
F60.3 Disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo.
Le caratteristiche prevalenti sono l’instabilità emotiva e la mancanza di controllo degli impulsi. Sono comuni esplosioni di violenza o comportamento minaccioso, particolarmente in relazione alle critiche altrui.” Come si vede, vi si ritrovano molti- ma non tutti- i tratti caratteristici del peritando; altri sono reperibili in modo esauriente in un’altra diagnosi, quella di “disturbo di personalità antisociale”, F60.2 così descritto da ICD-10:
" Si tratta di un disturbo di personalità che di solito giunge all’attenzione a causa di una grossolana disparità tra il comportamento e le norme sociali prevalenti. Esso è caratterizzato da:
Indifferenza per i sentimenti degli altri;
Grossolana e persistente tendenza all’irresponsabilità e negligenza delle norme, delle leggi e degli obblighi sociali,;
Incapacità di mantenere relazioni durature nonostante non ci siano difficoltà a instaraurle ;
Tolleranza molto bassa per le frustrazioni e bassa soglia per la scarica dell’aggressività, compresa la violenza,
Incapacità a provare sentimenti di colpa e a trarre profitto dall’esperienza, particolarmente dalle punizioni;
Marcata propensione ad incolpare gli altri o ad offrire razionalizzazioni plausibili per i comportamenti che hanno portato il soggetto ad entrare in conflitto con la società.
(…) Include: disturbo di personalità sociopatico, amorale, asociale e psicopatico. (…) Questa diagnosi – ricordo- è già stata evocata nel rapporto di dimissione dalla Clinica __________ del 8.1.2016: “Durante il ricovero sono stati effettuati colloqui con i famigliari del paziente, nei quali il paziente viene descritto come una persona estremamente impulsiva e dai tratti di personalità antisociale accentuati” (corsivo mio) (ndr. tratti di personalità antisociale accentuati vengono sottolineati in corsivo dal perito). Le direttive diagnostiche consentono, qualora due (o più) disturbi di personalità siano identificabili, di formulare tutte le diagnosi del caso “cumulativamente”. Nel rispetto di queste indicazioni ( e pur ritenendolo più che discutibile) concludo così che, al momento dei fatti, il peritando era affetto da un “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo”, ICD- 10 F 60.30 e da un “disturbo di personalità antisociale” F60.2.
2. Incapacità o scemata (art. 19 cpv.1 e 2 CP)
2.3 Era al momento dei fatti scemata la capacità del periziando di valutare il carattere illecito della sua azione (art.19 cpv.2 prima ipotesi CP)?
Ad 2.3 disturbi di personalità del peritando, in linea di principio, non costituiscono – come nessun altro disturbo di personalità (per se stesso) – un fattore in grado di diminuire al capacità del soggetto di valutare il carattere illecito di un atto. Il peritando dispone di funzioni cognitive più che sufficienti a giudicare che alterarsi fino a provocare un incendio che distruggerà completamente il rustico di ACPR 1 non è ammissibile. “Ad abundantiam”, esperienze passate dovrebbero averlo reso edotto, a riguardo. Al momento dei fatti, egli era in grado di rendersi conto di ciò che stava facendo, e difatti ne fa un resoconto abbastanza particolareggiato, nonostante le forti emozioni che provava. La sua capacità di valutare il carattere illecito era pertanto intatta. (…)
Ad.2.4 di per sé, il disturbo di personalità emotivamente instabile non è ancora sufficiente per ammettere “ipso-facto” una scemata capacità di agire. (…) La reazione impulsiva è verosimilimente stata favorita dall’assunzione di alcool. Tuttavia, gli elementi a nostra disposizione indicano chiaramente che il peritando non era fuori di sé(…). Egli era perciò capace di valutare la situazione e di agire anche in modo adeguato. (…) considerate le ripetute esperienze che il peritando ha avuto degli effetti dannosi dall’alcol sul suo comportamento (...) e il fatto che – nonostante tutto ciò e le belle dichiarazioni d’intenti- abbia bevuto anche in quella circostanza, la possibilità di una “actio libera in causa” va considerata. Anche se il peritando non ha bevuto (né ingerito il “Somnium”) per poter devastare e incendiare il rustico, né per aggredire ACPR 1, egli doveva sapere che assumere quelle sostanze avrebbe potuto avere, su di lui, un effetto psicologico pericoloso e –pur sapendolo- le ha assunte. Ciò, a mio avviso, lo rende pienamente capace di agire.
Rischio di recidiva
Ad. 3.1. Dal punto di vista psichiatrico forense, il peritando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati. Ciò risulta evidente dalla lunga lista dei suoi precedenti penali;(…).
Ad. 3.2. Dal punto di vista psichiatrico forense è possibile indicare genericamente i reati che il peritando potrebbe commettere in futuro: come per il passato, si potrebbe trattare di reati legati alla sua vulnerabilità narcisistica e alla sua impulsività, reati quindi in relazione con moti aggressivi verso potenziali “offensori” o persone che potrebbero avergli fatto dei torti. Ciò potrebbe comportare anche reati contro la proprietà, come avvenuto (…). L’influsso dell’alcool è con ogni probabilità un fattore facilitante di grande importanza. La sua eliminazione potrebbe ridurre sensibilmente (ma non del tutto) il rischio di commissione di nuovi reati.
Ad.3.3.2. Come detto, le caratteristiche del peritando costituiscono un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo e un disturbo di personalità antisociale, combinazione che è da considerare una turba psichica di notevole gravità e sicuramente di lunga durata, visto che l’inizio dell’ “iter giudiziario” del peritando risale a ormai quindici anni fa. L’astinenza dall’alcool e un regolare sostegno psichiatrico-psicoterapeutico potrebbero ancora portare ad un certo miglioramente, ma la possibilità che la turba psichica sia permanente non è da sottovalutare.
Ad.4.1.Il peritando è tuttora affetto dalla combinazione di un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo con un disturbo di personalità antisociale;(…) non ha mai configurato con sicurezza una vera e propria sindrome da dipendenza ma soltanto un uso dannoso, oltre a occasionali intossicazioni acute.”
(AI 93).
Quo alle misure terapeutiche, così il perito:
" Ad 4.2. Un trattamento stazionario o ambulatoriale per questa turba esiste, per lo meno per quanto il disturbo di personalità emotivamente instabile e (in diagnosi differenziale) la ciclotimia; consiste in psicofarmacoterapia(…) e psicoterapia (…). Un trattamento adeguato esiste anche per l’uso dannoso di alcool e l’intossicazione acuta e consiste (…) nell’astinenza. (…)si impone che, per un periodo ragionevole ma sicuramente di molti mesi, egli venga trattato in ambiente stazionario, in modo che si possa effettuare la ricerca di un adeguato trattamento farmacologico e ripristinare un percorso psicoterapeutico che – come la dottoressa __________ ha sperimentato e riferito- è tutt’altro che facile in considerazione dei meccanismi di difesa che il peritando mette in atto, consistenti soprattutto in diniego, evitamento, proiezione – vale a dire: non ammettere le proprie responsabilità, minimizzare i fatti di cui è responsabile e, laddove è possibile, addossarne la colpa ad altri o a circostanze avverse, anche quando ciò appare poco plausibile. (…) ritengo che un trattamento stazionario (in ambiente chiuso) sia, per lo meno in una prima fase, necessario. La compresenza di un disturbo antisociale di personalità rende il trattamento (…) più problematico; esso (disturbo) richiederebbe una struttura terapeutica “ad hoc”, dotata di regole severe e rigide, con personale di custodia e terapeutico formato specificatamente. Sebbene il disturbo antisociale del peritando sia netto, la sua espressione non è peró mai stata di gravità tale da imporre il suo collocamento in una struttura del genere (…) dove – forse- peggiorerebbe “contagiandosi” con quadri clinici simili ma più gravi.
Ad 4.4. Un trattamento come quello descritto nella risposta precedente puó essere effettuato in uno stabilimento per la cura dell’alcolismo purché disponga di sufficienti competenze farmaco- e psicoterapeutiche e sia dotato di un reparto /sezione chiusa. Esso potrebbe essere effettuato anche in una struttura carceraria, purchè dotata di adeguato sostegno farmaco-e psicoterapeutico.
Ad 4.5. L’esperienza ha mostrato che la disponibilità del peritando a sottoporsi volontariamente a trattamenti è molto instabile. (…) Il trattamento non può che essere ordinato, con o senza la condiscendenza del peritando; le probabilità di successo di un trattamento volontario sono minime, vista la sua propensione ad interromperlo non appena gli garbi, quelle di un trattamento coattivo sono (probabilmente) un po’ più superiori.”
Al dibattimento, posto di fronte all’eventualità di un collocamento in una struttura chiusa fuori Cantone, l’imputato ha dichiarato che sarebbe comunque d’accordo, qualora fosse necessario, ad essere trasferito in Svizzera interna, essendo egli anche germanofono:
" Il Presidente chiede al PP cosa pensa del suggerimento quanto alla struttura proposta dall’Ufficio del patronato (__________). Il PP risponde di ritenerlo prematuro, e in ogni caso non è una struttura chiusa. A domanda il PP risponde di aver interpretato la misura suggerita dal perito come una misura ex art. 59 cpv. 3 CP. A mente del Presidente, il perito auspicherebbe una misura ex art. 59 cpv. 2 CP ma in una struttura chiusa, che in Ticino non c’è. Lei sarebbe disposto ad andare presso una struttura in Svizzera interna o in Svizzera Romanda?
Se non ci sono alternative e la cosa è costruttiva, potrei andarci.
ADR che sì, conosco il francese ma preferirei andare in Svizzera interna, essendo che parlo anche il tedesco visto che mia madre è di __________. Il problema non è linguistico, ma sarebbe di distanza, sarei dunque disposto ad andare lontano solo se necessario.
…OMISSIS…”
(Allegato 1 al verbale dibattimentale, pag.8).
2. PRECEDENTI PENALI
Dall’estratto del casellario giudiziale risultano, a carico di IM 1, i seguenti precedenti penali (AI 8):
- sentenza del Presidente del circolo di __________ del 25.03.2008, con
condanna ad una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere a 40 CHF, sospesa per un periodo di prova di 3 anni e multa di 700 CHF, (con revoca della precedente sospensione condizionale), per titolo di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d’incidente, condurre un veicolo difettoso, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
- sentenza del Ministero Pubblico di Bellinzona del 30.06.2008 con condanna a pena pecuniaria a 30 aliquote giornaliere da 50CHF, con sospensione condizionale e revoca della precedente, per titolo di guida in stato di inattitudine, infrazione alla norma della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d’incidente;
- sentenza del Ministero Pubblico di Bellinzona del 22.9.2008, con condanna a pena pecuniaria a 90 aliquote a 50 CHF, con sospensione condizionale della pena e, revoca della precedente, per titolo di ingiuria e minaccia al coniuge (minaccia reiterata);
- sentenza delle Assise correzionali di __________, del 9.12.2010, con pena detentiva a 22 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, per titolo di omicidio colposo, guida in stato di inattitudine, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, guidare senza l’assicurazione di responsabilità civile, condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, abuso della licenza e delle targhe, pena unica alla sentenza del 22.9.2008 del Ministero Pubblico di Bellinzona;
- sentenza del Ministero Pubblico di Bellinzona, del 30.06.2015 con condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da 30 CHF, per titolo di turbamento alla pace dei defunti, danneggiamento (reati parzialmente tentati), contravvenzione alla LF degli stupefacenti.
A tale riguardo ha dichiarato al dibattimento:
" che nel 2010 sono stato condannato a 22 mesi con la condizionale per 5 anni per titolo di omicidio colposo (incidente in moto). Confermo pure di avere altri diversi precedenti penali, principalmente reati contro la legge federale sulla circolazione stradale e sugli stupefacenti. Nel 2015 sono stato poi condannato per perturbamento alla pace dei defunti, danneggiamento e infrazione alla LF sugli stupefacenti.”
(Allegato 1 al verbale del dibattimento pag. 2).
3. CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO
In data 11.1.2016 è stato emesso un mandato di arresto provvisorio nei confronti di IM 1, poiché la mattina di Natale, in seguito ad uno scatto d’ira, ha percosso la sua compagna e dato fuoco al di lei rustico, abbandonando poi i luoghi:
" La mattina di Natale verso le ore 01:50 veniva chiesto l’intervento dei pompieri nonché della polizia poiché era stato avvistato un incendio sui monti __________ vis à vis al paese di __________. L’incendio ha distrutto completamente il cascinale (…). Dagli accertamenti di polizia è emerso che IM 1, in preda ad uno stato d’ira originato da uno scambio di batture con la compagna ACPR 1, abbia dato in escandescenza colpendo dapprima la donna e successivamente (…) gettava a terra un buffet di legno che rovinava a terra vicino al camino fosse acceso. (…) A questo punto l’uomo, da solo e senza luce, si incamminava verso ____ raggiungendo l’abitazione della ACPR 1 per la quale beneficiava della chiave d’accesso. Una volta all’interno della casa, IM 1 si addormentava e all’arrivo della polizia e della compagna ACPR 1 veniva accompagnato dapprima al nosocomio __________ e successivamente alla Clinica __________ di __________ dove è stato dimesso in data odierna. (…) Per quanto concerne la fattispecie si chiede il mantenimento dell’arresto di IM 1 poiché sussiste il grave e concreto pericolo di collusione (…). (…) IM 1 ha alle spalle diversi precedenti penali e i suoi stati di agitazione/ira non sono prevedibili per cui si ipotizza un rischio elevato di recidiva(…)”
(AI 16).
In data 14.1.2016 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la sua carcerazione preventiva fino al 11.3.2016.
Il 10.3.2016, lo stesso Giudice ha emesso l’ordine di scarcerazione e l’imposizione di misure sostitutive, prorogate due volte, in data 26.10.2016 per 6 mesi, ulteriormente per altri 6 mesi fino al 6.9.2017, e meglio:
" -Setting terapeutico presso la Dr. Med. __________, con frequenza settimanale
- Controllo dei dosaggi dei farmaci dalla Dr. Med. __________ onde garantire l’assunzione.
- Invio al magistrato (in fase preliminare lo scrivente PP) da parte della Dr. Med. __________ di rapporti bimensili sul prosequio della terapia nel suo complesso. Per finire, su richiesta la Dr.essa. med. __________ stessa dovrà fornire un rapporto riassuntivo all’intenzione della Corte giudicante sui risultati ottenuti.
- Il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcooliche di qualsiasi genere, con controllo da effettuarsi secondo quanto stabilito dalle persone chiamate ad organizzare e procedere nel controllo del rispetto della misura (__________, __________ e __________).
-Mantenimento a disposizione del perito __________ per la continuazione e conclusione della perizia, degli agenti inquirenti e del magistrato”.
(AI 77; AI 104).
IM 1 non ha sempre rispettato tali misure. Il 24 novembre 2017 è stato nuovamente posto in carcerazione preventiva, accusato di lesioni gravi tentate. Così il relativo rapporto d’arresto:
" All’incirca alle 23.30 di giovedí 23 novembre 2017, a __________ un passante(…) avvertiva la polizia per una lite tra due persone. All’arrivo della Polizia e dei soccorsi veniva trovato il cittadino __________ ACPR 3, domiciliato, con un importante ferita da taglio alla schiena (32 cm in orizzontale nella zona lombare, cfr. certificati medici agli atti.)”
(AI 12).
Dal rapporto di fermo della Polizia Comunale di __________ risulta inoltre che l’imputato, dopo aver commesso i fatti, si trovava presso l’abitazione della madre, __________. All’arrivo della Polizia, IM 1 è stato posto in stato di arresto:
" La pattuglia 3083 invece si recava presso l’ospedale “__________” (…) inoltre la pattuglia veniva a conoscenza che l’autore del gesto era il noto IM 1.(…) Il IM 1 risultava avere il recapito postale presso la madre (…). (…) Per questo motivo la pattuglia 3083 si portava presso il domicilio della stessa per le verifiche dovute. Subito dopo ci comunicavano che il si trovava presso la madre (…). A quel punto, guadagnavamo l’interno dell’appartamento, dove trovavamo il IM 1. Immediatamente si procedeva al fermo e l’ammanettamento, (…).
(Allegato 28 ad AI 63).
4. FATTI E MOTIVI A DELINQUERE
IM 1 è accusato d’incendio intenzionale, per aver il 24.12.2017, incendiato il rustico appartenente a ACPR 1, in seguito a una lite per motivi di poco conto. Inoltre è imputato di tentate lesioni gravi ed omissione di soccorso nei confronti di tale ACPR 3, per avergli inferto una ferita lombare con un coltello, mai più ritrovato, ed essersi allontanato senza prestargli soccorso alcuno. Inoltre è accusato di aver detenuto una pistola di tipo soft air all’interno del suo zaino.
4.1. La vigilia di Natale l’imputato, unitamente a sua madre ed all’allora sua compagna ACPR 1 con il di lei figlio minorenne __________, si recavano presso il rustico della ex-fidanzata per passare la serata assieme. Ad un certo punto l’imputato ha dichiarato come avrebbe iniziato ad aggredire la ACPR 1 ed a lanciare qualsiasi cosa gli capitasse sotto mano, nonché a rompere i vetri delle finestre, dopo che la donna gli aveva fatto una battuta in merito al suo passato amoroso:
" Per futili motivi scaturiti da una discussione, IM 1 si alterava ed iniziava ad urlare e mi metteva le mani addosso tirandomi degli spintoni un calcio e un pugno e mi prendeva per il collo. (…)sentivo allora IM 1 che urlava e rompeva alcune cose. A quel punto mi accorgevo che delle fiamme e del fumo salivano dal piano di sotto. (…)Una volta usciti da casa vedevamo che la stessa veniva divorata dalle fiamme. (…)Ho appreso più tardi da __________ che IM 1 si era incamminato verso il paese.”
(AI 1).
Sui motivi scatenanti tale incomprensibile reazione, la donna ha raccontato, in data 29.12.2015, alla Polizia che dopo aver trascorso una serata tranquilla, la situazione è degenerata in seguito ad una specifica frase da lei pronunciata. Difatti, IM 1 l’aveva invitata a conoscere la sua terapeuta, e questa, con tono sarcastico e bonario, lo aveva canzonato sul fatto che la terapeuta avesse già incontrato numerose ragazze e dunque che la sua conoscenza non fosse indispensabile. In seguito a ciò l’imputato perse le staffe e cominciò ad aggredire la vittima tirando calci. La ACPR 1 si è quindi premurata di portare al piano superiore suo figlio __________ e una volta giuntavi, ha scorto dalla botola una luce accecante:
" Eravamo tutti giù di sotto ed erano quasi le 23:00 quando abbiamo finito di mangiare. (…) Abbiamo parlato del più e del meno e abbiamo continuato a giocare a freccette. (…) Io ho visto quando IM 1 ha preso la pastiglia e abbiamo continuato a parlare, anzi ricordo che IM 1 diceva a sua madre che la psicologa gli aveva appena cambiato la terapia e in questo contesto IM 1 mi diceva che le aveva parlato di me. A dire di IM 1 la psicologa voleva conoscermi e io scherzando gli dicevo testualmente “con tutte le donne che avrà conosciuto la __________ non è che se non mi conosce cambia qualcosa”. Da quel momento IM 1 si è trasformato, tanto da fare uno scatto verso di me per poi prendermi per il collo e darmi delle pedate. Vorrei precisare che IM 1 non è che calciava proprio nei miei confronti ma calciava quello che gli stava attorno. (…) ho preso __________ (ndr. il di lei figlio) e sono scappata di sopra e ci siamo messi nel letto e l’ho tranquillizzato. (…) Successivamente, forse saranno passati alcuni minuti forse una decina, la mamma mi ha raggiunto di sopra, ha aperto la porta chiamandoci e invitandoci ad uscire subito. __________ prendeva con sé un piumone, la mamma aveva un sacco a pelo e io ho preso una giacca. Io ho potuto notare, guardando giù dalla botola, una grande luce che posso pensare fosse del fuoco. (…) Io ricordo che poi IM 1 è arrivato lì da noi, ha detto qualcosa ma non rammento cosa e poi ha iniziato a correre verso la vallata. è stato stato subito seguito da sua mamma e dal __________ e da parte mia finché si è fermato, e l’ho raggiunto. (…) Da quel momento non ho più visto il IM 1 e da parte mia preoccupata per il freddo suggerivo di avvicinarci al rustico in fiamme per poterci scaldare un po’. Ci siamo rifugiate nella stalla sotto e io e la mamma abbiamo tenuto al caldo __________ che si è subito addormentato. (…) Nel frattempo avevo sentito alcune grida dall’altra parte della Valle riconoscendo mio zio e quindi sapevo che prima o dopo i soccorsi sarebbero arrivati.”
(AI 16).
Il 25.12.2015 __________, madre dell’imputato, ha riferito alla Polizia Cantonale di __________ che al termine della cena, in seguito alla suddetta frase pronunciata da ACPR 1, lo stesso ha cominciato in modo improvviso ad aggredirla e a lanciare ovunque suppellettili di ogni genere. Essendosi accorta della rabbia incontrollabile del figlio, si recò al piano superiore al fine di avvisare la ACPR 1, nel frattempo salita per rassicurare il di lei figlio. In seguito, una volta trovatisi all’esterno del rustico, la __________ avrebbe notato delle fiamme divampare fuori dall’abitazione cercando rifugio presso un diroccato lì vicino mentre IM 1 si recava a valle, senza interessarsi dell’accaduto:
" Fino a mezzanotte circa le cose andavano bene, infatti si stava chiaccherando tranquillamente fino a che nella discussione in corso, quando IM 1 parlava della psicologa che lo segue e diceva che la stessa avrebbe avuto piacere di conoscere ACPR 1, la ACPR 1 faceva una battuta del tipo, “chissà quante gliene hai già presentate” o qualcosa di simile. Questo innescava in IM 1, una reazione imprevista quanto repentina di collera violenza. IM 1 la afferrava per il collo gridando, tanto che io cercavo di staccarlo dalla sua presa, in seguito colpiva ancora ACPR 1 con calci e pugni. (…) IM 1 per contro restava al piano di sotto, continuando a scaraventare a terra e contro i muri oggetti vari e rompendo vetri e suppellettili, come se fosse una furia.(…) Da parte mia, cercavo di calmarlo ma chiaramente solo a parole in quanto non mi potevo assolutamente avvicinare. Come detto IM 1 era furioso oltre ogni limite. Io da parte mia, raggiungevo l’esterno, e sapendo che al piano superiore c’è una porta che dalla camera da letto che dà sul prato, salivo e chiamavo ACPR 1 e __________, dicendo loro di uscire prendendo qualcosa da mettersi addosso. Mentre il bambino usciva, ACPR 1 tentava ancora di calmare IM 1. Questo malgrado le gridassi di uscire e desistere dal suo intento, conoscendo bene di cosa è capace mio figlio quando ha questi raptus. (…) In seguito dopo qualche momento notavo delle fiamme uscire dall’abitazione. Poco dopo mi rendevo conto che ACPR 1 e __________ erano all’esterno e mi stavano cercando. (…) Dopo che ci siamo rifugiati nella stalla che avevo anzi citato, abbiamo atteso, ben sapendo che un incendio di tali dimensioni (la casa è andata completamente distrutta) sarebbe stato notato. In seguito dopo diverso tempo è quindi sopraggiunto un elicottero della Rega(…). (…) In quell’occasione all’appello mancava quindi IM 1, che abbiamo saputo in seguito, aveva lasciato il posto, avventurandosi a valle.”
(AI 1).
__________ è stata ulteriormente ascoltata, sempre dalla Polizia Cantonale, in data 30.12.2015, e nel dettaglio ha descritto l’origine dell’incendio causato dalle ire del figlio. Ha raccontato di come questi ha gettato a terra un buffet di legno e altri oggetti e, una volta uscita a chiamare ACPR 1 e __________, ha notato una prima fiammata al pianterreno:
" D’altra parte spesso ha degli scatti d’ira che iniziano per futili motivi e lui diventa molto aggressivo spaccando le cose che si trova davanti in queste circostanze diventa anche molto pericoloso. (…) IM 1 continuava nella sua furia a sbattere in giro piccoli oggetti che trovava ma io cercavo di calmarlo ma poi IM 1 ha buttato a terra un buffet e rovesciato tavolo e sedie e tutto quanto gli arrivava in mano. Ricordo che IM 1 ha spaccato tutti i vetri delle finestre e in quell’occasione schizzava del sangue essendosi procurato il taglio alla mano. (…) Ancora prima che ACPR 1 uscisse ho visto una prima fiammata nella zona del piano sotto. In quel momento ho capito che era scoppiato un incendio e memore dei danni causati in precedenza da IM 1 ero sicura che sarebbe bruciato tutto. Mi sono allontanata di qualche metro sdraiandomi per terra dallo spavento.
(…)Ritornando al momento che mi ero sdraiata non sentendo piú nulla sono partita a piedi per un centinaio di metri in direzione della valle e mi sono fermata in un diroccato. Con me avevo il mio cane. Poco dopo ho sentito la voce di ACPR 1 e __________ che anche loro stavano scendendo, li ho chiamati e ci siamo riuniti. In quel momento posso dire che la casa stava bruciando completamente e si sentivano anche degli scoppi. Da quel momento non abbiamo più visto IM 1”.
(AI 16).
Nel rapporto della Polizia Scientifica è stato appurato che non è possibile determinare l’origine esatta dell’incendio ma che esso è stato verosimilmente causato dal comportamento dell’imputato:
" L’avanzato stato di distruzione del cascinale rende difficile localizzare un punto preciso dove si è sviluppato il focolaio iniziale e stabilire con certezza la causa precisa del rogo. Viste le circostanze dei fatti è verosimile supporre che l’incendio sia stato cagionato dall’agire violenti di IM 1 quando quest’ultimo si trovava solo al pianoterra”.
(AI 81).
4.1.2. La versione dell’imputato
L’imputato ha dichiarato di aver assunto una pastiglia di Sonium al fine di coricarsi e, conversando con ACPR 1, le avrebbe esternato il suo desiderio di farle conoscere la sua terapeuta. Alla risposta da lui ritenuta ostile della ragazza, ha dichiarato di aver perso le staffe e di aver messo le mani addosso alla compagna. Subito dopo, prese un buffet di legno posto al fianco della stufa, di fronte al camino e lo scaraventò al suolo. Dopo aver anche frantumato le finestre, ha dichiarato di aver notato la presenza delle fiamme e di come esse si fossero rapidamente estese. Nel racconto ha ricordato la presenza di alcune bombole di gas all’interno della casa e non avendo avuto a sua disposizione alcun mezzo per spegnere le fiamme, è uscito e, una volta accertato che la madre, ACPR 1 e __________ erano al sicuro, si è diretto a valle:
" (…) Avrò bevuto 3-4 birre da mezzo mentre a cena ho bevuto due bicchieri di vino. (…) Ho preso un pastiglia forse una pastiglia e mezza di Sonium con dell’acqua. (…) stavo parlando con ACPR 1 ma non so perché è venuto fuori il discorso della __________ (ndr. la allora terapeuta) che avevo visto qualche giorno prima. (…) Io a ACPR 1 dicevo che avevo parlato di lei alla __________ e che le avevo detto che lei era fantastica e che volevo presentargliela. La ACPR 1 mi ha aggredito nel senso che invece di apprezzare il mio complimento mi ha detto “chissà quante gliene hai già presentate” facendo riferimento alle mie ex e a me qui è partito l’embolo. (…) Quando sono scattato mi ricordo di aver dato uno spintone a ACPR 1 che è poi caduta a terra ma poi si è rialzata e io ricordo di aver poi buttato a terra un buffet di legno che si trovava di fianco alla stufa in pratica in faccia al camino. Intendo dire che il buffet l’ho afferrato e poi l’ho spinto a terra. ADR che ho spintonato ACPR 1 verso la porta d’ingresso del cascinale e poi ho buttato a terra, come detto il buffet che ha cozzato contro l’angolino del tavolino che si è sversato. A pensarci bene forse prima di gettare a terra il buffet ho dato un pugno alla finestra che tra l’altro avevo appena messo su, e mi sono fatto male alla mano destra nel senso che mi sono tagliato con il vetro. (…) A un certo punto ho visto che il pavimento aveva preso fuoco forse a causa di una candela. ACPR 1 è abbastanza maniaca con le candele. Ho visto il fuoco che è partito dal pavimento di legno tra la posizione in origine del buffet e il camino. Erano come delle fiammate repentine e infatti ho preso anche una fiammata al viso che mi ha bruciacchiato un pochino le sopraciglia e i miei vestiti che indossavo. (…)Ribadisco che le fiamme sono partite in modo veloce e repentino e nel DOC B, che sottoscrivo(…). (…)ADR che durante l’incendio non ho sentito alcun botto anche se in casa c’era una bombola di gas per la cucina. Posso dire che al momento dell’incendio vi era una lampada a gas accesa ma non ricordo dove fosse posizionata. Come detto, quando ho visto le fiammate mi sono reso conto che non avevo nulla per spegnere l’incendio per cui sono uscito dal cascinale e ho fatto il giro per raggiungere la porta del piano di sopra che è a livello del terreno. La mia intenzione era quella di verificare che al primo piano non ci fossero la ACPR 1, il __________ e la mamma ma non c’era nessuno. (…) Io ho notato che la ACPR 1, il __________ e la mia mamma si trovavano dall’altra parte della cascina che si stavano incamminando in direzione della valle. Tutti e quattro ci stavamo incamminando ma io ero ancora in collera e ho continuato per la mia strada, dovevo sbollire per cui me ne sono andato da solo. (…)ADR che io mi sono allontanato dalla cascina perché ero consapevole che era una situazione pericolosa e avevo paura che saltasse in aria tutto visto che c’era anche una bombola di gas grossa. Io in ogni caso pensavo che loro mi raggiungessero a casa di ACPR 1 siccome io avevo le chiavi.”
(AI 15).
Sulle cause dell’incendio l’imputato ha riferito:
" ADR che non escludo che il tutto sia partito da una candela ma potrebbe essere stato una fiamma che ha incendiato l’olio caduto dal buffet dopo che io lo avevo fatto cadere a terra. (…)ADR che il pericolo per me risiedeva nelle bombole di gas che sarebbero potute esplodere. Inoltre il fuoco era di ampia entità. (…)Con loro ho percorso 400-500 m fino al limitare del bosco e meglio fino dove comincia il sentiero che scende verso __________.
(AI 15).
4.1.3. Accertamento della Corte
La Corte, sulla base di quanto sopra, ha pertanto accertato che: la notte di Natale 2015, l’imputato, la sua compagna ACPR 1 e il figlio __________, trascorsero la serata tranquillamente in casa, nel rustico appartenente a ACPR 1, illuminato esclusivamente da candele e camino. In seguito ad una battuta della donna sui trascorsi amorosi dell’imputato, questi iniziava a percuoterla per poi sfogare la sua ira lanciando qualsiasi cosa gli passasse sotto mano. Più precisamente, afferrando un buffet di legno e scaraventandolo al suolo, verso il camino, ha fatto uscire del legno incandescente che ha causato l’incendio. Al divamparsi delle fiamme, IM 1, evitando di preoccuparsi delle altre persone, rifugiatesi nel frattempo in un diroccato lì vicino, è sceso a valle andando a dormire a casa di ACPR 1, disinteressandosi del cascinale che é andato completamente distrutto.
4.2. Tentate lesioni gravi
4.2.1. Le dichiarazioni dei testimoni
Nel rapporto di fermo della Polizia Comunale di __________, di data 24.11.2017, emerge che al suo arrivo la pattuglia ha constatato la presenza di un soggetto a terra ferito che avvertiva dei dolori alla schiena, causati da una arma da taglio. La vittima sul posto inizialmente non ha voluto dichiarare il nome dell’autore ma in seguito è emerso che si è trattato di IM 1.
Così il citato rapporto:
" In data, ora e luogo di cui sopra (ndr. 23.11.2017) (…)ci veniva segnalata una persona a terra. (…)notavamo la pattuglia 2421del IV Reparto che prestava i dovuti soccorsi alla persona ferita. Subito dopo venivamo a conoscenza che la persona ferita era il noto ACPR 3. La pattuglia 2421 chiedeva l’intervento dell’ambulanza, in quanto la persona lamentava forti dolori alla schiena. Nella fattispecie la persona risultava essere stata pugnalata alla schiena, parte bassa, mediante arma bianca. La ferita di circa 40 cm di larghezza era molto profonda. Nonostante piú volte chiedevamo chi fosse l’autore della coltellata, l’ACPR 3 ci rispondeva che ci pensava lui a regolare i conti e non ci forniva le generalità del suo aggressore. (…) La pattuglia 3083 invece si recava presso l’ospedale “__________” per appurare le condizioni di ACPR 3; condizioni dichiarate gravi. Inoltre la pattuglia veniva a conoscenza che l’autore del gesto era il noto IM 1."
(Allegato 28 ad AI 63).
a) Il teste __________, ha notato la colluttazione tra due
soggetti e descritto come uno giaceva a terra mentre la persona
in piedi lo colpiva con dei calci violenti per poi percuoterlo con lo zaino che aveva in mano. Infine ha descritto come il soggetto in piedi si è allontanato in direzione di __________:
" notavo due persone che stavano mettendo in atto una lite. Notavo che una persona giaceva al suolo, mentre l’altra persona era in piedi. La persona in piedi tirava dei calci alla vittima a terra, preciso che non sono riuscito a vedere dove erano diretti questi colpi. Ho notato però che a un certo punto questa persona abbia preso lo zaino in mano e lo ha tirato addosso alla persona a terra. (…) Ho potuto osservare che la persona che era in piedi si stava allontanado in direzione __________, sempre sulla via __________, mentre la persona che giaceva a terra riusciva ad alzarsi. (…) l’unica cosa che ho visto è come detto in precedenza, che la persona in piedi tirava dei calci alla persona a terra. (…) la vittima giaceva già a terra. (…)Riconfermo che la persona che era in piedi lo colpiva a calci sostenuti in modo violento.”
(Allegato 9 ad AI 63).
b) __________ ha riferito dal canto suo, di aver visto due soggetti darsi dei pugni e ha indicato che uno dei due indossava una maglietta:
" Di fatto i due erano sempre intenti a strattonarsi e ho avuto l’impressione che si stessero colpendo con dei pugni… . (…)oltre alla lite e le botte ricordo che uno di questi era in magliettina corta con il petto in vista.”
(Allegato 12 ad AI 63).
c) __________ si è limitato invece a riferire di due persone barcollanti
che si spintonavano:
" (…)abbiamo visto due persone che, già vedendoli così non sembravano stabili, era un po’ barcollanti, e si stavano dando delle spinte, ma non mi è sembrato che erano aggressivi tra di loro.”
(Allegato 13 ad AI 63).
d) __________, barista dell’__________, esercizio pubblico nei pressi del quale è accaduta la lite, ha dichiarato che vittima e imputato hanno acquistato e consumato alcol nonché dialogato a proposito di tale __________ prima della colluttazione. La teste ha udito alcune parole della conversazione e ha dichiarato che il tema trattato dai soggetti verteva su una delusione d’amore. La stessa ha poi confermato che alla chiusura della stazione di benzina, alle ore 22:00, i soggetti non erano piú presenti:
" Ad un certo momento ho notato la presenza al bar del numero 2 (ndr. si tratta di ACPR 3) che era già stato servito dalla mia collega __________ (…). Verso le ore 20.30 ho notato il sopraggiungere del numero 5 (ndr. si tratta di IM 1) il quale ha acquistato allo shop un paio di lattine di birre, non ricordo se avesse acquistato altra merce. (…)non mi sembrava ubriaco. (…)ho notato i due insieme seduti ad un tavolo sulla terrazza esterna. Preciso che ho avuto modo di sentire alcune parole della loro discussione, in particolare che uno di loro raccontava all’altro, sfogandosi, di una delusione amorosa. (…)Praticamente uno si sfogava mentre l’altro lo confortava.
Sono rientrata all’interno e da lí non li ho piú visti, sono sicura che alle ore 22.00 con la chiusura della stazione loro non erano piú presenti, suppongo che si fossero allontanati circa mezz’ora prima.
ADR che i loro toni di voce mi sono parsi tranquilli, pacati.”
(AIlegato 16 ad AI 63).
4.2.2. La versione dell’accusatore privato
L’accusatore privato ACPR 3, ha reso la propria versione in Polizia il 28.11.2017. Ha spiegato come ha conosciuto l’imputato e di abitare nello stabile della madre dello stesso. Inerentemente ai fatti ha dichiarato di essersi recato all’__________ di __________ dopo il lavoro. Qui ha incontrato IM 1 con il quale si è intrattenuto e parlato di __________. Ha riferito che l’imputato gli avrebbe confessato di aver avuto una storia con la ragazza e che tale racconto lo ha infastidito. __________ ha creduto inoltre di aver avuto una conversazione telefonica con tale __________, mentre in realtà era al telefono con l’allora compagna di IM 1, __________. In un secondo momento i due si sono diretti presso l’alloggio dell’imputato e, a suo dire, quest’ultimo, dopo aver ricevuto una telefonata, sarebbe divenuto aggressivo tanto da sferrargli un pugno. Secondo i suoi ricordi, i due si trovavano all’interno della pensione. Qui lui si sarebbe difeso afferrando IM 1 per il collo, trattenendogli la testa ferma con il braccio e sferrandogli dei colpi. Di seguito l’imputato gli avrebbe sferrato una coltellata alla zona lombare facendogli un taglio di circa 30 cm, profondo 5 cm. Una volta lasciata la presa a causa della ferita, l’autore si sarebbe allontanato recandosi presso l’abitazione della propria madre, __________:
" Da parte mia premetto che conosco IM 1 da circa 5/6 anni, in quel periodo io lavoravo presso il Comune di __________ come lavoro di pubblica utilità mentre IM 1 anche lui lí a lavorare (…). (…) preciso che la madre di IM 1 abita nello stabile dove abito io, pertanto ci è capitato di vederci in giro senza che ci chiamassimo (…). (…)con IM 1 ho sempre avuto un rapporto di conoscenza e non di vera e propria amicizia (…). Per quanto concerne i fatti del 23.11.2017, io quel giorno ho lavorato come sempre presso il __________ di __________, questo dalle ore 8.00 alle ore 17.30(…). Alle ore 19.30 (…) ho raggiunto l’__________ di __________ (…).
Verso le 21.00 è arrivato IM 1 (…) chiedevo a IM 1 se voleva bere una birra con me, lui aveva già la vodka con sé che aveva acquistato, si tratta della stessa bottiglia che ho preso in visione in precedenza. Debbo dire che i miei ricordi sono un po’ offuscati(…). Fatto sta siamo rimasti all’__________ per un’oretta circa, penso anche un’ora e mezza fino all’orario di chiusura che mi risulta essere le ore 22:00. Preciso che mentre eravamo all’__________ IM 1 mi raccontava che aveva una relazione con __________, questo da circa due anni, dicendomi che era la sua donna. Questo fatto mi ha un po’ infastidito ma in fin dei conti ho la mia famiglia e non mi frega più niente di questa persona. Preciso che __________ è mia connazionale e ci terrei comunque ad avere un buon rapporto con lei (…). Preciso pure che all’__________ aveva chiamato la __________ telefonicamente, in quel frangente diceva che c’era qualcuno che voleva salutarmi, me l’ha passata e lei è rimasta male che ero io al telefono (ndr. dai tabulati non risulta alcuna chiamata effettuata nei confronti di __________). In seguito l’ho richiamata personalmente con il mio cellulare, numero che mi è stato dato da IM 1 (…). In seguito IM 1 mi proponeva di andare nella sua stanza d’albergo che si trova vicino al luogo dei fatti e dove avremmo ancora bevuto una birra(…). ADR che non ricordo esattamente che ora fosse quando siamo arrivati nella palazzina, magari erano già le ore 22.30/23.00, magari era prima. (…) In sostanza siamo arrivati unicamente nell’atrio al piano terreno, in quella circostanza IM 1 riceveva una chiamata sul suo cellulare ma non so né da chi né il contenuto della stessa. (…)ADR che in quel momento mi sentivo bene, ero comunque alterato dall’alcool, magari in quella sera avevo bevuto 10 birrini senza aver mangiato nulla ma in ogni caso ero in grado di stare in piedi e reagire. In sostanza la lite è iniziata nell’atrio della palazzina, io in qualche maniera sono riuscito ad uscire all’esterno. Debbo dire che i miei ricordi sono un po’ offuscati per quanto concerne i dettagli. Ricordo che la lite in buona parte si è verificata all’interno dello stabile, nell’atrio, lí avevo ricevuto da IM 1 un pugno senza preavviso all’altezza dell’orecchio sinistro. IM 1 non ha proferito nessun commento, era un’altra persona, non ha urlato né motivato questo suo modo di agire. (…) In sostanza ho cercato di difendermi ed abbiamo lottato. IM 1 è entrato dalla porta e mi ha tirato il pugno all’orecchio sinistro, in seguito la lite è continuata sempre nell’atrio. Successivamente ho preso per il collo IM 1 e mi sono abbassato in ginocchio colpendolo con dei pugni alla testa; praticamente l’ho preso con il braccio destro al collo, mi sono messo con il ginocchio destro a terra l’ho abbassato verso il pavimento colpendolo con questi pugni al volto per cercare di calmarlo. I pugni li ho tirati con la mano sinistra sebbene non sia mancino. (…) è in questo momento che lui ha preso il coltello e mi ha “aperto” la schiena, nel senso che a un dato momento ho sentito aprirsi a metà la schiena, ho proprio sentito come un sibilo riconducibile alla coltellata che mi ha dato. (…) In seguito ho iniziato a perdere sangue in modo copioso e forse sono mezzo svenuto, ricordo che dopo sono arrivate varie persone ad assistermi, non so se fossero dei passanti, poliziotti, (…). (…)Confermo che dopo essere stato ferito i miei ricordi sono offuscati, so che poi sono stato ricoverato in ospedale dove sono poi stato degente fino alla giornata di sabato. (…) è stato lui a “dare fuori” ed iniziare a picchiarmi dopo questa telefonata avvenuta poco prima con una persona a me sconosciuta.”
(Allegato 4 ad AI 63).
Sentito dalla Polizia Cantonale di __________, in data 12.12.2017, ha inoltre ribadito che, dopo la telefonata, IM 1 avrebbe cambiato completamente comportamento aggredendolo di conseguenza. ACPR 3 ha dal canto suo, confuso il locus criminis dichiarando che non sa come sia finito in Piazza __________ pensando che la colluttazione fosse avvenuta nell’atrio dell’alloggio di IM 1:
" Quando è rientrato aveva cambiato di atteggiamento e mi ha poi aggredito con un pugno destro colpendomi all’altezza dell’orecchio sinistro, era il primo pugno ricevuto. (…) i miei ricordi ritornano sempre e solamente all’interno dello stabile per quanto concerne la lite ed il ferimento. (…) Dopo essere stato ferito, i miei ricordi sono molto offuscati e successivamente ai fatti non riesco a capire come sono arrivato fino alla rampa della rotonda di Piazza __________(…). (…) Ne prendo atto ma era stato IM 1 quella sera a dirmi che aveva una storia con __________, ricordo che alla stazione di servizio mi aveva mostrato lo schermo del telefono dove compariva il contatto “Amore” che a dire di IM 1 era riferito a __________
(ndr. in realtà la chiamata proveniva dalla allora compagna di
IM 1, __________).”
(Allegato 5 ad AI 63).
4.2.3. La versione dell’imputato
Relativamente al reato di tentate lesioni gravi una volta sentito dalla Polizia Giudiziaria, in data 24.11.2017, l’imputato ha fornito la sua versione dei fatti, dichiarando di essersi recato presso l’__________ di __________ e qui, dopo aver acquistato una bottiglia di vodka, ha incontrato la vittima ACPR 3. I due si sono poi recati presso il suo alloggio poiché, a detta sua, la vittima non sapeva bene dove recarsi. Di seguito l’imputato ha raccontato come sia stato ACPR 3 a perdere le staffe tirando fuori la storia della sua ex, __________, cominciando cosí a colpirlo. Ha descritto di aver ricevuto dei pugni al volto e, nello specifico, nella parte destra della bocca e alcuni calci sugli stinchi. Ha ammesso di aver avuto possesso del coltello multi-tools (mai ritrovato) ma di non sapere dove questo sia finito. Nel racconto ha sottolineato come sia stato ACPR 3 a cambiare atteggiamento e a colpirlo perché gli sarebbe “schizzato l’embolo”. Così a verbale d’interrogatorio dinnanzi alla Polizia:
" Sono stato fermato presso il domicilio di mia madre in via __________ verso le 00.30 odierne. (…) Ci siamo conosciuti 5 o 6 anni fa principalmente perché io ho avevo una storia con una sua ex, tale __________, di origine __________. Ieri sera avevo incontrato ACPR 3 se non erro nei pressi dell’__________ di Piazza __________. (…) Gli avevo detto che potevamo salire nella mia camera perché mi pareva che lui non sapeva bene dove andare. Ad un certo momento lui ha cominciato ad alterarsi rinvangando la storia della ex e mi ha messo le mani addosso, al che io ho reagito. Ha iniziato lui a colpirmi ed io mi sono difeso, devo aver preso pugni o comunque colpi in faccia, in particolare alla parte destra delle labbra, calci agli stinchi dove ora accuso dei dolori. (…) Si, è vero che avevo un coltello multi-tool che ora non c’è più, ma sono rimaste solo le varie punte cacciaviti. Realmente non so dire perché non c’è più, che fine abbia fatto. (…) Non ricordo in quale maniere mi sono difeso, cioè quale tipo di colpi gli avrei dato e dove, ricordo i colpi che ho preso io in faccia e in testa cioè pugni, e sulle gambe suppongo calci. Fondamentalmente eravamo li tranquilli ma poi gli è schizzato l’embolo di colpo, ha cominciato a pestarmi ed io mi sono difeso. Non ricordo poi nemmeno esattamente il luogo dove abbiamo litigato”.
(Allegato 1 ad AI 63).
In seguito IM 1 ha riferito di aver inizialmente consumato birra e vodka. Nel tragitto verso l’ostello, l’imputato ha dichiarato di aver inoltre assunto la sua farmacoterapia di Prozac. Nel ritorno verso casa, l’imputato ha precisato di non aver trovato le chiavi della propria abitazione e, dopo aver chiesto se vi era un doppio presso la reception, alla quale seguiva una risposta negativa, ha deciso di recarsi presso l’abitazione della madre. Qui ha affermato di come in questo momento la vittima, parlando sempre di __________, avrebbe “dato fuori” cominciando a picchiarlo dichiarando di poi aver ricevuto pugni e calci molto forti siccome la vittima era anche pugile di lotta greca. Mentre veniva colpito, IM 1 avrebbe quindi estratto il coltello multi tools attaccato allo zaino, aperto la lama e mostrato alla vittima per farlo desistere.
ACPR 3 si sarebbe avvicinato e sarebbe stato “abbracciato” per essere bloccato. ACPR 3, secondo il suo racconto, era “cinto” da IM 1 e, di seguito, essendo stato spinto via, a causa di quel movimento, finiva per essere tagliato dall’antagonista. Dopo di che si è diretto presso la casa della madre:
" Sono poi sceso in treno a __________ da solo e nel dirigermi verso il mio alloggio mi sono fermato all’__________ vicino a Piazza __________, dove ho incontrato ACPR 3. Non so dire bene quanto ho bevuto. Ho bevuto all’inizio birra e poi birra e vodka con ACPR 3. (…) ADR che mentre andavamo verso la mia pensione io ho preso le mie pastiglie, e meglio il Prozac come da prescrizione medica. (…)ADR che la storia con __________ è una cosa vecchia sia per me che per ACPR 3. (…)Era lui che mi minacciava più che altro, se anche io in realtà poi io con __________ non ho avuto una vera e propria storia ed in ogni caso lei aveva già chiuso con lui (…).
ADR che una volta giunti alla pensione non ho trovato le chiavi della mia stanza. Le ho cercate nello zaino, ma non le ho trovate. (…) Ho chiesto alla reception se avevano un doppio e mi hanno detto che purtroppo non l’avevano. Mi sono quindi incamminato verso casa di mia madre, dall’altra parte della città. Quindi all’improvviso ACPR 3 ha dato fuori. Non so cosa gli è preso, ma tirando fuori la storia di __________ ha cominciato a picchiarmi. Mi ha dato dei pugni in testa, sulla bocca, in fronte, sulle tempie. Erano pugni forti perché lui, tra l’altro, era anche pugile. Mi ha dato almeno un calcio nelle gambe,ma credo anche di più. Mentre lui mi colpiva io sono riuscito a prendere il coltello multi-tools che avevo attaccato allo zaino, ho aperto per estrarre la lama e tenevo il coltello in mano per intimorirlo e farlo cessare. Lui, sempre molto alterato si è ancora avvicinato a me ed io l’ho abbracciato per bloccarlo. Lo cingevo con le mie braccia. A questo punto lui mi ha spinto via e con quel movimento io, che avevo il coltello in mano con la lama estratta l’ho tagliata. (…) ADR che proprio non ricordo che fine abbia fatto il coltello (…). A quel momento ACPR 3 ha smesso di picchiarmi, ha continuato ad insultarmi e io me ne sono andato in direzione di casa di mia madre.
(AI 10).
Sul tema della lite, l’imputato nel suo interrogatorio del 1.12. 2017, ha fornito piú dettagli e descritto più precisamente la colluttazione nonché l’accoltellamento. Nello specifico ha raccontato di come ACPR 3, fosse stato geloso della storia da lui avuta con __________ accusandolo di aver intrattenuto una relazione con lei quando lui e la donna stavano ancora ufficialmente insieme, ciò che l’imputato ha negato. Un’altra frase che avrebbe urtato la sensibilità del rivale, sarebbe stata quella secondo cui __________ “andava un po’ con tutti”. Circa la ricezione delle telefonate ha dichiarato di non aver mai ricevuto chiamate dalla stessa, circostanza confermata anche dai tabulati telefonici, poiché la chiamata ricevuta proveniva da __________.
In seguito, dopo aver ricevuto dei pugni e dei calci da __________ che aveva perso le staffe, per difendersi, IM 1 avrebbe estratto il coltello multi tools, dalla “clip”, con lo scopo di farlo desistere. Prese dunque ACPR 3 cingendolo e tenendolo fermo. In quell’istante sarebbe stato spinto e, a causa di tale brusco movimento, avrebbe causato la ferita alla zona lombare dell’antagonista.
IM 1 ha dichiarato di essersi perfettamente reso conto di averlo ferito, ma di non aver compreso l’entità della ferita e quindi, dopo aver sentito qualche lamento da parte della vittima, si è allontanato in direzione della casa materna:
" (…) ACPR 3 aveva riferito che lui era ancora innamorato di questa __________, che era geloso del fatto che io l’avessi frequentata. Io inoltre gli avevo riferito che questa donna andava un po’ con tutti, questa cosa l’ha fatto arrabbiare. (…) rispondo che noi all’___ di __________ avevamo bevuto tranquillamente in compagnia, la discussione su __________ è nata solo nei pressi della rotonda, dove abbiamo poi litigato. (…)non mi sembra che __________ mi avesse chiamato. (…)ADR che con __________ non ho mai avuto una relazione sentimentale.(…) Una volta in strada è successo tutto il casino vicino alla rotonda. È stato ACPR 3 ad iniziare la lite, lui mi accusava di avere avuto una relazione con __________ da piú tempo quando la ragazza era con lui. In sostanza era offeso a priori poiché ero andato con __________. Da parte mia avevo ribadito che quando ero stato con __________ lei non era piú con ACPR 3. (…) Ho cercato di calmarlo verbalmente ma lui non si è fermato ed ha iniziato a colpirmi con pugni alla testa e sul labbro inferiore parte sinistra, come pure con calci alle gambe. A questo punto per me era importante difendermi, io avevo lo zaino sulle spalle ed ho estratto dalla tasca esterna dello zaino, sul lato sinistro, il coltello multi-tool. Ho aperto la “clip” che c’è sul taschino con la mano destra e sempre con questa mano ho estratto l’attrezzo, ho aperto anche la lama con la mano sinistra.
ADR che il multi tool ha solo una lama. Ho aperto la lama e per intimorire ACPR 3 ho mostrato il coltello. ADR che ho fatto capire a ACPR 3 che avevo in mano un coltello. Ricordo di avergli detto di starmi alla larga, eravamo a circa un metro, un metro e mezzo di distanza, ed ho puntato il coltello in sua direzione e ritengo che l’avesse visto. Il mio scopo era, come detto, di intimorirlo. (…) ho preso ACPR 3 come ad abbracciarlo e tenerlo fermo. In quel momento mi ha spinto forte ed a causa di questo movimento la lama ha ferito ACPR 3 nella zona lombare provocando una ferita che partiva dall fianco destro verso il suo fianco sinistro in modo orizzontale. ADR che mi sono reso perfettamente conto di avere ferito ACPR 3. Dopo averlo ferito lui si è lamentato solo del dolore, perció avevo capito di averlo ferito. Da parte mia non mi ero reso conto dell’entità della ferita, in quel momento lui si era calmato e pertanto mi ero allontanato in direzione del domicilio di mia madre che ho raggiunto a piedi. (…) sul numero di ACPR 3 risulta effettivamente una chiamata a __________ ed il suo numero non risultava registrato sull’apparecchio (…). (…) giunti nell’atrio ho suonato vari citofoni siccome non trovavo le chiavi. In seguito, una volta entrati, il sottoscritto avrebbe ricevuto una breve telefonata (…) ed al termine della stessa il mio comportamento è cambiato in modo radicale, tant’è che ho poi aggredito la vittima. (…) Una volta entrati nell’atrio ci siamo seduti per terra dato che ACPR 3 non stava molto bene, ricordo che continuava a parlare di questa __________, che l’amava ancora e che gli dispiaceva di averla maltrattata. Da parte mia lo consolavo dicendogli che adesso aveva una nuova famiglia, che aveva un figlio, una compagna, e che quindi non doveva piú pensare a questa donna.”
(Allegato 2 ad AI 63).
4.2.4. Confronto tra vittima e imputato
Come visto vittima e imputato hanno dato versioni diverse, ognuno avendo dichiarato di essere stato aggredito dall’altro:
" IM 1
All’___ non si è parlato di __________. (…) che io non ho assolutamente provato a chiamare __________ quella sera, né nessun altro, perché ero senza credito e quindi le telefonate le potevo solo ricevere e non fare. (…)
ACPR 3
ADR che di __________ abbiamo parlato già quando eravamo all’__________. Non so dire adesso chi per prima ne abbia parlato(…).
IM 1
(…) Quando eravamo al mio alloggio eravamo seduti nell’atrio, io non trovavo le chiavi della mia stanza e ACPR 3 ha cominciato a dirmi che era ancora innamorato di __________.(…) Abbiamo finito di parlare lí nell’atrio. Non ricordo se nel momento in cui ci siamo andati a prendere la vodka o se l’avevamo già presa prima, ci siamo spostati dove poi sono successi i fatti e quando siamo arrivati lì è successo tutto. Mentre stavamo ancora parlando di __________ io ad un certo punto gli ho detto di lasciarla perdere, che tanto lei andava un po’ con tutti e lui lí si è arrabbiato e ha cominciato a mettermi le mani addosso.
ACPR 3
Contesto quello che dice IM 1. Nell’atrio io sono rimasto dentro e lui è uscito perché ha ricevuto una telefonata. Io ho tenuto la porta aperta per farlo rientrare e quando è rientrato aveva cambiato umore e mi ha aggredito.
ADR. che la vodka l’aveva presa IM 1 all’__________, dove io ho fatto anche un paio di sorsi.
(…) ADR. che quando IM 1 è rientrato nell’atrio era aggressivo e mi ha tirato un primo pugno e poi un secondo.
IM 1
(…)Contesto quanto dice ACPR 3. Nell’atrio non è successo nulla di fisico, ma nemmeno ho ricevuto telefonate come lui dice in altri verbali. Da quanto mi è stato detto dalla Polizia e dal PP dai miei tabulati non risulta una chiamata in un orario compatibile con il nostro racconto per essere avvenuta lì nell’atrio. Visto che non trovavo le chiavi io volevo andare a casa di mia madre che è anche dove abita ACPR 3, e poi vicino alla rotonda è successo quello che dicevo prima e cioè che lui mi ha aggredito. (…) ADR che comunque ricordo anche io che ad un certo punto della collutazione che ACPR 3 mi ha immobilizzato tenendomi per il collo e lui era appoggiato con un ginocchio per terra. In quel momento effettivamente mi colpiva in testa, alla tempia sinistra.(…)Io ribadisco che non so come mi sono liberato da quella presa, ma mi sento di escludere che posso averlo accoltellato in quella posizione perché non avevo un grande margine di manovra dal lato sinistro (bretella sulla sinistra dello zaino) non sarei riuscito a toglierlo con la mano sinistra. Quando mi sono trovato con le gambe praticamente fuori uso ho pensato che l’unico modo per potermi difendere era quello di prendere il coltello che avevo nella bretella dello zaino. L’ho preso con la mano destra, l’ho aperto e gliel’ho mostrato con la lama rivolta verso di lui. Lui era a circa un metro e mezzo da me. Io gli dicevo di starmi lontano e di lasciarmi in pace. (…) ADR che io posso solo supporre che lui abbia visto il coltello visto che la lama era davanti a lui e quella scena è durata almeno qualche secondo, comunque il tempo necessario per accorgersi del coltello. Lui mi ha comunque ancora caricato, io l’ho abbracciato all’altezza della vita, lui continuava a colpirmi e allora io ho trazionato il coltello in zona lombare. A quel punto lui si è calmato e io sono andato via.
ACPR 3
Da parte mia posso dire che io il coltello non l’ho visto, altrimenti sarei scappato perché ho un figlio piccolo a casa ed è inutile rischiare la vita cosí.
IM 1
Da parte mia dico che il coltello era nel taschino attaccato alla bretella sinistra dello zaino. (…) Lo zaino non era pesante e io ricordo di averlo sempre indossato, anche se non posso escludere di averlo tolto in un qualche momento(…).ADR. che quando gli ho fatto vedere il coltello era per evitare che mi aggredisse nuovamente e poi quando l’ho usato era per liberarmi dai suoi colpi. Io non volevo fargli del male, ma solo liberarmi. Io ho sempre pensato di avere solo appoggiato il coltello prima di trazionarlo. Quando ho visto la ferita che ne è uscita sono rimasto anche io impressionato.”
(AI 56).
4.2.5. Dibattimento
Al dibattimento IM 1 non è più stato categorico su chi avrebbe iniziato la lite:
" Com’è iniziata la discussione con ACPR 3 a proposito di __________?
Non ricordo chi ha iniziato la discussione… ricordo solo che ci trovavamo all’entrata di dove avevo la camera alla __________, eravamo seduti in terra, non ricordo perché è saltata fuori la __________, dal momento che io __________ nemmeno la associo più a lui, che nel frattempo si è pure sposato e ha avuto un figlio. Oltretutto a lei non la vedevo più da anni.
Comunque, quella sera risulta che __________ è stata contattata telefonicamente dal telefono cellulare dell’accusatore privato più volte. Risultano pure telefonate sul suo telefono da parte di __________, una delle quali lei ha fatto parlare ACPR 3 con la stessa, per quale motivo?
Non lo so, non mi ricordo, magari __________ pensava che fossi in giro con qualcun altro, non ne ho idea. __________ mi avrà chiamato diverse volte, non ricordo. Quello che mi sono detto con lei non lo ricordo.
(…) Entrambi incolpate l’altro del fatto di chi avrebbe dato avvio all’aggressione. ACPR 3, che non conosce i dettagli del primo procedimento, attribuisce la reazione repentina di IM 1 alla fine di una telefonata, non sa dire con chi. Questa reazione improvvisa ricorda i fatti avvenuti nel 2015 al rustico. ACPR 3 ha affermato di averla tenuta per il collo e di averle dato dei pugni in testa. Lei però aveva un coltello, che ha determinato delle lesioni importanti. Dopo aver usato il coltello e “vinto” la lotta, se n’è andato, un’altra volta, facendo sparire il coltello poi mai più ritrovato.
Sono consapevole delle ricerche fatte dalla Polizia, ma non so dire dove sia finito il coltello. Ricordo poche cose, fondamentalmente.”
(Verbale dibattimentale)
4.2.6. Gli accertamenti della Corte
a) La Corte ha accertato innanzitutto i tassi alcolemici presenti in corpo dei soggetti al momento della colluttazione, ovvero per IM 1 tra il 2.27 e il 3.13 per mille e per ACPR 3 attorno al 2 per mille:
" Il tasso di alcolemia accertato nei suoi confronti è tra il 2.27 ed il 3.13 per mille. Il tasso di alcolemia della vittima anche si aggirava attorno al 2 per mille.”
(Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 5).
b) In secondo luogo, ha accertato che il 24 novembre 2017 IM 1 si recò presso l’__________ di __________, dove, in “compagnia” di ACPR 3, assunse un elevato quantitativo d’alcol. Durante questo lasso temporale i due interloquivano a proposito di __________, una loro ex in comune. ACPR 3 dichiarava di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti e l’imputato lo “rincuorava”. IM 1 riceveva poi una telefonata dall’allora sua compagna __________ e, fingendo che fosse __________, passava alla vittima l’apparecchio telefonico. ACPR 3 non si rese neppure conto che non si trattava di __________. In seguito, ACPR 3 si fece ridare il numero corretto di __________ e la chiamò. Circa verso le 21.30 i due si diressero presso l’alloggio di IM 1 e, una volta arrivati, questi si accorse di aver dimenticato le sue chiavi di casa. Decisero dunque di avviarsi verso la casa della madre dell’imputato, luogo di dimora dello stesso ACPR 3. In seguito ad una frase del IM 1 in merito al fatto che __________ “andasse un po’ con tutti” iniziò una colluttazione con pugni e calci reciproci. Dopo aver ricevuto un pugno, la vittima immobilizzò l’aggressore tenendogli la testa tra il ginocchio e la mano. IM 1 estrasse quindi il coltello dal suo zaino dove custodiva pure una pistola giocattolo oggetto dell’accusa di cui al punto 4 del 15.3.2018, e sferrò un colpo alla zona lombare dell’antagonista ACPR 3, che cadde a terra, causandogli le ferite esposte nel considerando. IM 1 continuò a percuoterlo prendendolo a calci e tirandogli colpi con lo zaino. Nonostante lo stesso si fosse accorto della ferita inferta all’ACPR 3, decise di recarsi presso l’abitazione della propria madre, noncurante minimamente di allertare i soccorsi.
c) Al momento dell’arrivo all’ospedale __________, nella segnalazione di aggressione redatta il 24.11.2017, è stata, cosí descritta la ferita subita da ACPR 3:
" Paziente di 30 anni arriva al pronto soccorso scortato dalla polizia, (…) con accoltellamento che ha provocato una ferita da taglio a livello lombare altezza di L2/L3 (…). Bordi netti di lunghezza di 32 cm sul piano orizzontale, profondità massima nei lati di 5 cm. Lembi vascolarizzati, non margini necrotici e fondo deterso”.
(AI 1).
Il medico assistente, Dr. __________, ha rimarcato:
" È (o è stato) in pericolo di vita
Si, presenta lesioni gravi (art.122CP/125 cpv.2 CP)”
(AI 1).
Il caposervizio di cure intense Dr. __________ ha inoltre descritto la ferita come segue:
" Il paziente non è mai stato in immediato pericolo di vita ma è chiaro che una tale ferita non tempestivamente trattata come sopra descritto avrebbe potuto arrecare gravi conseguenze al paziente”.
(AI 6).
Secondo la relazione medico legale riguardante le lesioni subite da ACPR 3, redatta dalla Dr.Med. __________ in data 28.11.2017, la vittima ha riportato una ferita nella zona lombare in una regione anatomica priva di strutture vitali, con il che ACPR 3 non sarebbe mai stato in pericolo di vita:
" (…)Dunque la lesione sembra avere una direzione dalla destra verso la sinistra della vittima,(…). La lesione ha interessato una regione anatomica priva di strutture vitali (organi o vasi) per cui non avrebbe potuto cagionare lesioni potenzialmente mortali. La lesione in assenza di complicanze (eventuali possibili complicanze infettive o emorragiche), andrà incontro a guarigione senza reliquati funzionali, potrebbe permanere unicamente una cicatrice cutanea. (…)La vittima non si è mai trovata in pericolo di vita diretto (parametri vitali sempre stabili e non necessitanti di supporto farmacologico) ne si sarebbe trovata in tale situazione in assenza di assistenza medica, in quanto non sono stati lesionati vasi arteriosi rilevanti; dunque appare verosimile che si sarebbe verificata una progressiva autolimitazione del sanguinamento.”
(AI 17).
Al dibattimento il Presidente ha rilevato:
" Il Presidente rileva una contraddizione nel rapporto rilasciato dall’ospedale circa il pericolo di vita o meno incorso dalla vittima. Comunque, per ACPR 3 si conclude per una ferita importante alla schiena e diverse escoriazioni cutanee ed ecchimosi. Lei ha invece riportato lesioni superficiali.”
(Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6).
Per la Corte, l’annotazione del Medico Assistente non è tuttavia sufficiente per sostanziare una situazione di effettivo pericolo di morte, stanti le convincenti spiegazioni della Dottoressa __________.
4.3. Omissione di Soccorso
4.3.1. Testimonianze
Sentito dalla Polizia Cantonale di __________, in data 24.11.2017, __________ ha dichiarato di aver visto IM 1 dirigersi in direzione di __________:
" Ho potuto osservare che la persona che era in piedi si stava allontanando in direzione di __________, sempre sulla via __________, mentre la persona che giaceva a terra riusciva ad alzarsi.”
(Allegato 9 ad AI 63).
Dal rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, redatto il 12.2.2018, emerge l’imputato si trovava presso il domicilio della madre:
" IM 1 nel frattempo si era allontanato a piedi e veniva fermato poco dopo mezzanotte presso il domicilio della madre dove si è era rifugiato prima di essersi liberato dell’utensile utilizzato per ferire ACPR 3.”
(AI 63).
4.3.2. Versione dell’imputato
Dinnanzi al Procuratore Pubblico, in data 28.2.2018, a IM 1 furono chieste spiegazioni in merito al fatto di non aver ritenuto di chiamare i soccorsi:
" Mi viene chiesto se ho pensato di chiamare i soccorsi dopo che avevo utilizzato il coltello. Non ricordo di averci nemmeno pensato. Sapevo che in qualche modo lo avevo colpito, ma non mi ero reso conto che la ferita era quella che poi in seguito in corso d’inchiesta ho visto. Lui era comunque in piedi e gridava, io non ho visto sangue, per cui nemmeno mi è venuto in mente di chiamare i soccorsi”
(AI 72).
4.3.3. Accertamento della Corte
Da quanto precede si ha che, sebbene l’imputato si sia reso conto, ammettendolo, di aver ferito, in modo importante l’ACPR 3 alla schiena e nonostante l’abbia visto gemere a terra dal dolore, si è recato bellamente presso l’abitazione della madre, senza assolutamente allarmare i soccorsi.
4.4. Infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
La Polizia Comunale, in data 24.11.2017, ha ritrovato la pistola soft air situata nello zaino del perquisito:
" Dalla perquisizione sommaria della persona, nulla di compromettente emergeva, mentre all’interno dello zaino, veniva rinvenuta una pistola di tipo soft air.”
(Allegato 28 ad AI 63).
A dibattimento, l’imputato è stato confrontato con la possibilità di utilizzare l’arma finta, che pareva vera, e non il coltello:
" Cosa c’era dentro lo zaino?
Diversi oggetti, oltre alla pistola finta indicata nell’atto d’accusa che precisa il Presidente.
Il Presidente rileva che, se al posto del coltello, avesse estratto questa pistola finta, probabilmente la vittima non avrebbe riportato simili lesioni.
È vero, ma io non trovavo nemmeno più le mie chiavi. Ero fuori con ACPR 3 e stavamo andando da mia madre, l’ultima cosa che mi sarebbe saltata in mente è che questo qua potesse iniziare da un momento all’altro a menarmi, non sarei riuscito a tirare fuori la pistola finta in quello stato.”
(Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6).
Ci torneremo.
5. IN DIRITTO
5.1. Del reato di incendio intenzionale
5.1.1. Secondo l’art. 221 CP, cpv. 1 si rende colpevole d’incendio intenzionale chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Il comportamento represso consiste nell’appiccare un incendio. Normalmente si tratta di un’azione, ovvero di una commissione. Per essere punibile ai sensi dell’art. 221 CP, l’autore deve appiccare l’incendio attraverso un’azione o un’omissione. La legge al contrario non esige che avvenga attraverso un modo preciso. Il mezzo utilizzato per accendere il fuoco importa poco, a meno che non si tratti di una commissione di un delitto impossibile (art. 22 CP cpv. 1). Allo stesso modo non è determinante sapere se l’autore ha fatto uso di sostanze o di un processo particolare (Parein-Reymond, Parein, Vuille; in Macaluso/Queloz/Moreillon, Commentaire Romand, Code pénal II, Basilea 2017, ad. art. 221CP, n.2).
La nozione d’incendio contenuta nell’articolo 221 CP, riguarda un incendio di una tale ampiezza che non può più essere spento da colui che l’ha acceso (DTF 107 IV 182, consid.2a, DTF 105 IV 129, consid. 1a).
In tal senso non si tratta di punire chi ha provocato un incendio di piccole dimensioni, ma solamente l’autore di un incendio che raggiunge un’importanza tale che l’autore, tenuto conto della sua situazione, delle sue conoscenze e dei mezzi a sua disposizione, non è piú in grado di spegnerlo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, 3° ed., ad. art 221CP, n.7).
Il comportamento dell’autore deve essere la causa naturale e adeguata dell’incendio. Se la causa dell’incendio deve essere ricercata altrove, solo il tentativo ai sensi dell’art 22 e 23 CP è ipotizzabile (Parein-Reymond, Parein, Vuille, op. cit., ad. art. 221CP, n.10).
Affinché l’infrazione prevista dall’art 221 cpv.1 CP sia realizzata, non è sufficiente che l’autore abbia intenzionalmente causato un incendio; questa disposizione prevede difatti un elemento supplementare di tipo alternativo e non cumulativo, o l’autore ha causato un pregiudizio ad altri, o ha dato vita a un pericolo collettivo. (DTF 105 IV 130, consid. 1b).
La giurisprudenza esige, per il pregiudizio causato ad altri, che questo sia un danno in senso patrimoniale nei confronti di un terzo e che derivi direttamente dai danni procurati al bene incendiato (STF, 6B_145/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.1; DTF 107 IV 182, consid. 2a).
Per danno arrecato ad altri, la legge rinvia in maniera generale ad ogni persona fisica o giuridica che non sia l’autore. Il termine “altrui” corrisponde principalmente al proprietario della cosa distrutta o deteriorata dal fuoco (Parein-Reymond, Parein, Vuille, op. cit., ad. art. 221CP, n.14).
La seconda condizione prevista dal codice è quella di un pericolo collettivo. Questa si realizza solo nel caso in cui l’autore abbia appiccato il fuoco a una cosa propria (Donatsch, Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo 2011, 4° ed., art.221 CP, n. 35) oppure a una cosa senza padrone (Trechsel/Fingerhuth, in Schweizerisches Strafgesetz-buch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, 2° ed., art.221, n.3) e che il fuoco rischi di propagarsi. (Donatsch, Wohlers, op. cit., ad. art. 221CP, n. 35). Un semplice pericolo non è tuttavia sufficiente. Affinché il comportamento sia punibile, è necessario che questo pericolo abbia una natura collettiva. Secondo la giurisprudenza, la nozione di pericolo collettivo riguarda in maniera generale una messa in pericolo, anche relativamente indeterminato al momento dell’atto, di qualsiasi bene giuridicamente protetto e non specificatamente dell’essere umano (STF 6B_145/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.1; DTF 117 IV 285, consid. 2.a). La dottrina suggerisce di far dipendere la punibilità della messa in pericolo aleatoria di numerosi beni appartenenti ad altri (Donatsch,Wohlers, op. cit., art. 221CP, n. 35; Stratenwerth/Bommer, in Schweizerisches Strafrecht, Besonderes Teil II, Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2013, 7° ed., §28, n. 14). Il caso potrebbe essere quello della propagazione dell’incendio da un immobile ad un altro, rispettivamente da un appartamento all’altro (Parein-Reymond, Parein, Vuille, op. cit. ad art. 221CP, n.18).
Dal profilo soggettivo deve sussistere l’elemento dell’intenzione ex
art. 12 cpv. 2 CP. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
Affinché l’infrazione d’incendio sia punibile, l’autore deve aver agito con intenzione come previsto dall’art 12 cpv. 2 CP, il dolo eventuale è sufficiente (DTF 105 IV 39, consid. 2c.; JdT 1980 IV 79).
Si parla di dolo diretto di secondo grado (Stratenwerth, in Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Berna 2011, 4° ed. §9, n.96) quando l’autore accetta la realizzazione dell’infrazione come una conseguenza o un effetto necessario dell’azione voluta. L’infrazione è per l’autore un epifenomeno ovvero, un danno collaterale (Corboz, in: Macaluso/Queloz/Moreillon, Commentaire Romand, Droit pénal I, Basilea, 2009, art. 221CP, n60). A differenza del dolo diretto di primo grado, non è necessario che l’autore desideri la realizzazione dell’infrazione (Jenny, Kommentar zu Art. 12 StGB, in: Niggli/Widerprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht I, art. 1-110 StGB/Jugendstrafgesetz, Basilea 2007, 2° ed., art.12 CP, n. 42). L’autore accetta il verificarsi dell’evento come una conseguenza secondaria più o meno inevitabile del suo comportamento; è possibile che egli sia indifferente alla sua realizzazione o ancora che egli non lo desideri affatto (DTF 130 IV 58, 61 consid. 8.2).
5.1.2. La Corte ha ritenuto pacifico che gli elementi oggettivi del reato sono realizzati. La difesa ha sostenuto, al contrario, che non vi sia una situazione certa circa la causa dell’incendio, pretendendo che l’imputato avrebbe visto solo ed esclusivamente una “fiammella”.
A torto. Come riportato più sopra, il comportamento dell’autore deve essere la causa naturale e adeguata dell’incendio. L’imputato era a conoscenza che la casa era esclusivamente illuminata grazie a delle candele e al camino acceso, che già emanava scintille, tanto che egli stesso aveva provveduto a metterlo in sicurezza tramite una lamina:
" Vorrei precisare che quando siamo arrivati al cascinale, abbiamo acceso il camino e la ACPR 1 o forse mia mamma si erano accorte che da parte al camino, vicino ai due muri peritali vi erano delle fiammelle per cui ho deciso di mettere delle lastre e meglio una lamiera per terra davanti al camino”.
(AI 15).
Inoltre egli ha dichiarato che le fiamme si sono verificate dopo aver lanciato il buffet di legno e che questo ha cozzato contro l’angolino del tavolo che poi si è sversato. In seguito a quest’azione IM 1 ha visto le fiamme propagarsi. Egli stesso riferisce:
" A un certo punto ho visto che il pavimento aveva preso fuoco forse a causa di una candela. ACPR 1 era maniaca delle candele. Ho visto il fuoco che è partito dal pavimento di legno tra la posizione in origine del buffet e il camino. Erano delle fiammate repentine e infatti ho preso anche una fiammata al viso che mi ha bruciacchiato un pochino le sopraciglia e i miei vestiti che indossavo”.
(AI 15).
Fatta astrazione della reazione violenta dell’imputato, la situazione non era di pericolo per nessuno, poiché tutti avevano trascorso la serata senza particolari problemi riferiti al fuoco del camino. A ciò aggiungasino le dichiarazioni delle testimoni: solo ed esclusivamente dopo che egli ha iniziato a scagliare suppellettili in ogni dove, l’incendio si è propagato. La Polizia Scientifica ha corroborato tale tesi indicando che non è possibile accertare la causa dell’incendio ma che verosimilmente questo é stato causato dal comportamento di IM 1.
5.1.3. La difesa si è opposta inoltre al dolo prospettato dall’atto di accusa sostenendo come l’imputato non avesse potuto prevedere né accettare l’idea di dare fuoco all’immobile. Ha cosí escluso ogni ipotesi d’intenzionalità.
Quando l’autore agisce, dev’essere cosciente delle conseguenze specifiche poste dall’art. 221 cpv.1 CP, o un pregiudizio ad altri o la creazione di un danno collettivo e desiderare la loro realizzazione.
Nella fattispecie si ha che l’imputato sapeva che vi erano candele accese, che il camino era acceso e che l’immobile era in prevalenza di legno, ma a lui, tali circostanze, hanno importato poco, poiché quello che gli premeva era sfogare la sua rabbia. Contrariamente all’usuale comportamento di una persona per bene, non si è preoccupato nemmeno della compagna, di sua madre e del piccolo __________, ma, dopo aver causato l’incendio, se ne è bellamente tornato a casa. Orbene, il fatto di lasciare bruciare un intero stabile, senza avvisare nessuno, andandosene a casa a dormire, configura un dolo addirittura diretto.
5.2. Del reato di tentate lesioni gravi
5.2.1. L’art. 122 CP contempla una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 2008, 9a ed., pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).
(CARP, sentenza 17.2015.146, del 31 maggio 2016, consid. 5).
Determinante per definire una lesione “grave” è la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2013, 3° ed., n. art. 122 CP, n.1; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159).
Relativamente alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, op. cit., ad art. 122 CP, n.11 ; Donatsch, op. cit., pag. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 2010, 3a ed., n. 10 pag. 125).
Non essendo l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3, esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57, consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit., pag. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op. cit., ad art. 122 CP, n. 20 seg.; Corboz, op. cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., ad art. 122 CP, n. 21).
Secondo l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.
Il legislatore ha definito le nozioni d’intenzionalità all’art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.2; DTF 133 IV 9, consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.2; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010, consid. 1.1; DTF 135 IV 152, consid. 2.3.2; 134 IV 26, consid. 3.2.2; 133 IV 9, consid. 4.1).
Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio 2015, consid. 2.1.; DTF 135 IV 12, consid. 2.3.2.; 133 IV 222, consid. 5.3; 130 IV 58, consid. 8.4). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della realizzazione dell’evento (STF 6B_775/2011 del 4 giugno 2012, consid. 2.4.1; DTF 137 IV 1, consid. 4.2.3.; 130 IV 58, consid. 8.4, e riferimenti).
Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca - figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012, consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012, consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011, consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010, consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010, consid. 1.2; DTF 135 IV 12, consid. 2.3.3; 134 IV 26, consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1, consid. 4.1).
La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9, consid. 4.2.5).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010, consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010, consid. 5.2; DTF 135 IV 12, consid. 2.3.3.; 133 IV 1, consid. 4.6; 130 IV 58, consid. 8.4; 125 IV 242, consid. 3c).
Il Tribunale Federale ha già avuto modo di chiarire che è un fatto giuridicamente notorio che una coltellata inferta all’addome di una persona con normalissimo coltello da tasca, può senza ombra di dubbio avere delle conseguenze letali (STF 6B_808/2013 del 19 maggio 2014, consid. 2.3.; 6B_475/201 del 27 novembre 2012, consid. 3).
Ma notorio è anche che nella parte bassa della schiena vi sono organi vitali o importanti quali i reni, la colonna vertebrale e i nervi.
5.2.2. Giusta l’art. 15 CP, ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente).
Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della predetta disposizione l’aggressione o la minaccia di un’aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto, ovvero la minaccia che violi oggettivamente l’ordinamento giuridico.
La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non concluso (STF del 12 maggio 2005 6S.29/2005, consid. 3.1; STF 6S.154/2003 del 12 agosto 2003, consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7, pag. 93-94). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta (DTF 93 IV 81; STF 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1). Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di circostanze atte a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1 e rinvii; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 93).
Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati (DTF 107 IV 12, consid. 3a; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 15, n. 11-13., pag. 341-343). La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5, consid. 3).
Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP). Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP).
L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (cfr. 16 cpv. 2 CP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (STF 6B_222/2007 del 3 settembre 2007, consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4).
5.2.3. La Corte ha valutato innanzitutto gli elementi oggettivi incontestabili agli atti, ovvero:
- che l’imputato e la vittima, entrambi in stato di forte ebbrezza, a
causa di futili motivi in merito ad una discussione su una loro comune ex ragazza, senza poter comprendere chi per primo, ha cominciato una colluttazione, si sono colpiti con dei pugni reciproci;
- che durante la colluttazione IM 1, trattenuto dalla vittima, sfilava il coltello dalla “clip” dello zaino e accoltellava il rivale lungo la zona lombare provocandogli una ferita lunga 30 cm circa e profonda 5 alle estremità della stessa;
- che è stato accertato che una coltellata sferrata alla parte inferiore lombare, avrebbe potuto comportare la lesione della colonna vertebrale, potendo provocare una paralisi locomotoria oppure la lesione dei reni, quindi lesioni gravi ad organi importanti ai sensi dell’art. 122 CP.
Con il che dal punto di vista oggettivo, il reato è dunque stato confermato.
Lo stesso dicasi per quanto concerne i presupposti soggettivi del reato. In effetti, avendo IM 1 colpito la parte lombare della vittima con un coltello multi-tools provocando all’antagonista una ferita lunga circa 30 cm e profonda 5 cm, ha realmente voluto ferire gravemente la vittima.
La difesa ha sostenuto che IM 1 fosse sotto effetto dell’alcol e dei farmaci e dunque che non abbia potuto veramente colpire con la sua reale forza e che se avesse davvero voluto ferire ACPR 3 lo avrebbe colpito di punta affondando pienamente il coltello. A comprova di ciò proprio perché il soggetto era in preda ai fumi dell’alcool e degli psicofarmaci, egli non sarebbe riuscito a scagliare il colpo con tutta la sua potenza, non riuscendo a portare a termine il suo reale intento. Secondo la sua versione, volendosi ritrarre, la vittima si sarebbe malauguratamente auto colpita arrecandosi la suddetta ferita. Ma questo è in contrasto con gli accertamenti medici esperiti sulla vittima, e meglio con il fatto che il maglione allora indossato da ACPR 3, come emerge dalla documentazione fotografica della Polizia Scientifica, è stato completamente trapassato! (Allegato 27 ad. AI 63).
In realtà agendo come ha fatto, viste le elevate probabilità di provocare lesioni serie alla vittima, l’imputato ha coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocare gravi danni alla salute di quest’ultima, danni che, solo grazie al caso, non si sono verificati. Egli ha quindi delinquito per dolo eventuale e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentate lesioni gravi.
5.2.4. La difesa ha inoltre invocato l’art.15 CP, evidenziando che IM 1 avrebbe sferrato la coltellata per difendersi dalla presa di ACPR 3. A torto. La fattispecie non costituisce infatti un caso di legittima difesa esimente: innanzitutto, l’utilizzo del coltello, risulta completamente sproporzionato all’attacco ricevuto, visto che egli era, sì immobilizzato, ma unicamente da un’azione a mani nude così come ammesso dallo stesso imputato:
" ADR che comunque ricordo anche io che ad un certo punto della collutazione che ACPR 3 mi ha immobilizzato tenendomi per il collo e lui era appoggiato con un ginocchio per terra. In quel momento effettivamente mi colpiva in testa, alla tempia sinistra. (…)Io ribadisco che non so come mi sono liberato da quella presa”.
(AI 56).
In secondo luogo l’imputato ha dichiarato di non sapere come si sia sottratto alla presa, e come da lui descritto, essendosi liberato avrebbe potuto allontanarsi e fuggire, evitando l’uso dell’arma. IM 1 ha giustificato di non aver potuto farlo a causa delle ferite riportate alle gambe, ma la perizia medico legale lo ha smentito:
" Al ginocchio destro piccola escoriazione cutanea superficiale, parzialmente ricoperta da crosta ematica rossastra, delle dimensioni do circa 0,5x0,3 cm. Lungo la cresta tibiale destra molteplici lesioni cutanee ecchimotico-escoriative, parzialmente ricoperte da crosta ematica, estese su un’area di circa 12x3 cm. Al ginocchio sinistro piccole escoriazioni cutanee parzialmente ricoperte da crosta ematica rossastra, estese su un’area di circa 4x2 cm(…)”.
(AI 17).
Risulta pertanto inveritiera l’affermazione dello stesso imputato di non essersi potuto allontanare siccome “avevo le gambe fuori uso”. Con solo escoriazioni, la possibilità di fuga era infatti del tutto possibile, ciò è inoltre corroborato dal fatto che dopo la colluttazione, si è incamminato presso il domicilio materno. È inoltre doveroso sottolineare che dopo l’accoltellamento posto in essere il reo, non solo non è fuggito, ma ha anche continuato a colpire la sua vittima attraverso calci e usando il proprio zaino come confermato dalla testimonianza di __________:
" Notavo che una persona giaceva al suolo, mentre l’altra persona era in piedi. La persona in piedi tirava dei calci alla vittima a terra, preciso che non sono riuscito a vedere dove erano diretti questi colpi. Ho notato però che a un certo punto questa persona abbia preso lo zaino in mano e lo ha tirato addosso alla persona a terra. (…) Ho potuto osservare che la persona che era in piedi si stava allontanado in direzione __________, sempre sulla via __________, mentre la persona che giaceva a terra riusciva ad alzarsi”.
(Allegato 9 ad. AI 63).
Aggiungasi che l’imputato era pure in possesso di un’arma finta che pareva, però, vera: ora, se avesse, soltanto, voluto semplicemente sottrarsi alla presa dell’antagonista, non ci sarebbe stato motivo per non usare tale oggetto per infierire sullo stesso; invece di far capo ad un coltello, quello, sì, autentico, con la certezza di ferire il rivale, come è poi accaduto.
Ne discende che non può essere ritenuta pertinente l’invocazione della legittima difesa. Per la Corte l’imputato si è in realtà reso colpevole di tentate lesioni gravi per dolo eventuale, molto vicino al dolo diretto, al limite del tentato omicidio.
5.3. Del reato di omissione di soccorso
5.3.1. L’art. 128 CP così riporta: chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere,
chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
L’art 128 cpv.1 CP incrimina dapprima il comportamento di colui che non presta soccorso a una persona che ha egli stesso ferito
(Stettler, in: Macaluso/Queloz/Moreillon, Commentaire Romand, Code pénal II, Basilea 2017, ad. art. 128, n.4). Si tratta del comportamento originariamente represso dal vecchio art. 128 CP, che la giurisprudenza, sviluppatasi in riferimento ad esso, ha mantenuto a riguardo tutta la sua attualità. (STF 6P.113/2005 del 15 marzo 2006, consid. 8.4.2). Non può che rendersi colpevole di questo reato l’autore che abbia causato le ferite alla vittima, essendo precisato dalla giurisprudenza che: “è necessario e sufficiente che il comportamento dell’autore sia una o una delle cause diretta o indiretta della ferita” (STF 6S.489/2006 del 20 marzo2007, consid. 3.1). Si tratta dunque di un’infrazione dove l’autore è sottoposto a un dovere specifico derivante dal fatto che sia stato egli stesso a causare la situazione rischiosa (Corboz, in Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berna 2010, 3° ed., art.128, n.9)
La vittima non può che essere un umano che l’autore ha ferito prima di abbandonarla. Trattandosi di ferite, queste devono rientrare almeno nella fattispecie delle lesioni corporali semplici (Maeder Kommentar zu Art. 128StGB, in: Niggli/Wiederprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, 3° ed., art. 128, n. 23).
Il comportamento incriminato dell’omissione di soccorso prevede due elementi, l’astensione e l’intollerabilità:
Per l’astensione il comportamento rimproverato all’autore consiste, analogamente alla seconda ipotesi prevista dall’art.128 cpv.1 in un’astensione, la quale è suscettibile di mettere in pericolo la salute o la vita della vittima (Stettler, op. cit., ad art. 128, n.7). L’abbandono del ferito è analogamente alle tre ipotesi previste dall’art. 128 CP un delitto di messa in pericolo astratta (DTF121 IV 18, consid. 2a).
L’elemento dell’intollerabilità che prevede l’obbligo di prestare soccorso imposta dall’art.128 CP non è assoluta. Che si tratti di omissione in senso stretto o in senso lato, non sarà penalmente reprensibile a meno che non appaia intollerabile (unzumutbar), vale a dire nell’ipotesi dove nessun soccorso sia stato prestato alla vittima e che questo “avrebbe potuto ragionevolmente essere preteso dall’autore, viste le circostanze (Stettler, op.cit. ad art. 128.n.8). Secondo la giurisprudenza “sono esigibili gli atti di soccorso che sono possibili e che possono essere utili” (STF 1B_402/2012 del 27 maggio 2013, consid. 2.2; STF 6B_813/2015 del 16 giugno 2016, consid. 1.3). Si tratta in altri termini di farsi carico delle misure che le circostanze impongono. (Hurtado-Pozo, in Droit Pénal, Partie Spéciale, Ginevra, Zurigo, Basilea 2009, §21, n. 654).
Sul piano soggettivo l’infrazione repressa dall’art.128 CP è intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente. (STF 6S.394/2003 del 23 marzo 2004, consid. 3.1; STF 6B_796/2013 del 30 giugno 2014, consid. 2.1.2).
5.3.2. Nella fattispecie, IM 1 ha ammesso di aver colpito con arma da taglio la schiena di ACPR 3, procurandogli una ferita lunga 32cm, profonda 5 cm. Una volta che la vittima si trovava a terra gemendo dal dolore, egli ha visto l’entità della ferita, tanto da esclamare “sono rimasto colpito”, ciononostante ha intrapreso la strada verso casa omettendo di avvisare o richiedere soccorso alcuno. Non soccorre l’imputato la circostanza di avere il cellulare privo di credito, i numeri d’urgenza essendo notoriamente gratuiti. Del resto, egli, secondo la logica comune, avrebbe anche potuto chiedere aiuto a qualche passante o fermare qualche macchina lì di passaggio, poiché si trovava in una strada principale, in pieno centro città, nonché una volta giunto al domicilio materno, avrebbe potuto informare la madre dei fatti avvenuti e richiedere di avvisare i soccorsi. In realtà egli non ha, colpevolmente, intrapreso alcunché per soccorrere la vittima di guisa che gli elementi oggettivi e soggettivi del reato ascrittogli sono pacificamente realizzati e l’accusa è stata confermata.
5.4. Dei reati minori
5.4.1. IM 1 è inoltre accusato di contravvenzione alla Legge Federale sulle armi, avendo detenuto senza diritto, una pistola di tipo “soft-air”, essendo stata essa rinvenuta dalla Polizia:
" Dalla perquisizione sommaria della persona, nulla di compromettente emergeva, mentre all’interno dello zaino, veniva rinvenuta una pistola di tipo soft air.”
(Allegato 28 ad AI 63).
Con il che, anche questo reato è stato confermato dalla Corte e non necessita di ulteriori approfondimenti.
6. COMMISURAZIONE DELLA PENA
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55, consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73, consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97, consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
6.1. Oggettivamente la messa in pericolo del bene protetto è stata molto intensa. Il casale è stato completamente arso dalle fiamme e il danno stimato dai periti assicurativi ammonta a 200'000 CHF.- . L’incendio è stato provocato per futili ed egoistici motivi, in seguito ad una battuta bonaria di ACPR 1. Dopo la propagazione dell’incendio, l’accusato si è diretto presso l’abitazione della compagna, non curandosi della situazione e del pericolo da lui ingenerato per le persone e per le cose. L’incendio infatti è uno dei reati puniti con una pena minima edittale di un anno, perché il propagarsi delle fiamme costituisce un enorme potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.
Quanto al reato di tentate lesioni gravi, rilevasi che la probabilità di infliggere un danno, dalle conseguenze nefaste per la salute di ACPR 3, colpito nella zona lombare, sono da ritenersi molto elevate.
Né va, per finire, banalizzato il concorso con l’omissione di soccorso che avrebbe potuto, in quelle circostanze, cagionare alla vittima, se non soccorsa tempestivamente, lesioni ben più gravi.
Ne discende che la colpa oggettiva va ritenuta molto grave.
6.2. Dal profilo soggettivo l’accusato era in grado di autodeterminarsi, di comprendere il modus operandi delle sue azioni e di valutare le circostanze nonostante i disturbi di cui soffre. Dopo l’aggressione IM 1 ha infierito sulla vittima, giacente a terra, con altri calci. La sua colpa soggettiva è almeno medio/grave poiché ha agito per motivi futili, incapace di mantenere il proprio autocontrollo a fronte di situazioni, sì vissute come disagevoli, ma, tutto sommato, assai banali.
6.3. A suo favore è stato tenuto conto della sofferenza patita nel suo passato: una vita dettata dall’instabilità materiale ed emotiva, con una figura paterna aggressiva e un fratello prematuramente morto suicida. Inoltre vanno considerati i suoi disturbi psichici radicati e presenti nel tempo. Questi elementi si compensano con i suoi precedenti penali, le sue cure pregresse, e i ricoveri ai quali si è sottoposto. Vani sono stati i risultati per limitare il suo agire, perché, egli riesce solo ed esclusivamente a trattenersi qualora ci siano delle conseguenze derivanti dalla trasgressione dei limiti imposti: solo così l’imputato ha dimostrato una certa forma di autocontrollo.
6.4. Ne discende che, tutto ben considerato e ponderato, la Corte ha ritenuto equo condannare IM 1 alla pena detentiva di quattro anni
7. MISURE
7.1. Una misura deve essere ordinata se la sola pena non è atta a impedire che l’autore commetta altri reati, se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige e se le condizioni previste negli art. 59-61, 63 o 64 sono adempiute (art.56 cpv. 1 CP). La prima condizione posta dal disposto di legge concretizza l’obiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione di futuri reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente a rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, la pena deve essere inflitta da sola (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad art. 56 CP, n.12, pagg. 551-552).
La seconda condizione prevede che una misura può essere pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o se la sicurezza pubblica lo esige (con l’eccezione dell’internamento per cui preponderante è, non il bisogno di trattamento dell’autore, bensì l’interesse pubblico alla sicurezza della collettività).
Un bisogno di trattamento entra in considerazione soltanto se si rapporta a tratti del carattere dell’autore che sono in connessione con il suo comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op.cit., ad art. 56 CP, n.14e 15, pag.552).
La pronuncia di una misura esige, poi, l’ossequio delle condizioni di cui agli artt. 50-61CP. In particolare, per le misure di cui agli art. 59 e 63 CP, è necessario l’accertamento di una grave turba psichica (cfr. anche, DTF 139 IV 57, consid. 1.3.3) della connessione fra tale turba e i reati di cui l’autore risponde (per l’art. 59, un crimine o un delitto), del rischio di recidiva e dell’adeguatezza della misura (che deve essere atta ad evitare il rischio di recidiva).
7.2. Il perito, il Dott. __________, ha diagnosticato a IM 1 un disturbo di personalità antisociale (AI 93) di lunga durata e di notevole gravità. Che l’imputato sia, tuttora, affetto da tale patologia è, poi, stato accertato nuovamente il 19.2.2018 dallo stesso Dott. __________ che, nel complemento peritale, ha ribadito il disturbo di personalità di cui soffre l’imputato (AI 98; AI 68):
" (…) concludo così che, al momento dei fatti, il peritando era affetto da un “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo”, ICD-10 F60.30 e da un “disturbo di personalità antisociale”, F60.2”.
" Sindrome affettiva persistente il peritando presente un uso dannoso di alcool D10.1 e una possibile sindrome di dipendenza dall’alcool F10.2.Al momento dei fatti era sicuramente presente una intossicazione acuta da alcool F10.0.L’uso /abuso di altre sostanze (…)non andrebbe a mio avviso oltre la categoria diagnostica “uso dannoso” (ICD 10 F.19.1).”
Il perito ha pure riconosciuto che IM 1 presenta un importante rischio di recidiva:
" a causa della sua psicopatologia, il peritando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati. Quelli che ci occupano ora sono la conferma di quanto segnalato nella perizia del 2016. Essi confermano la propensione del peritando alla ricaduta in comportamenti “stereotipici”e pericolosi”.
Tale rischio è inoltre risultato collegato a particolari caratteristiche della sua personalità e alla sua complessa psicopatologia:
" Con ogni probabilità, i reati che il peritando potrebbe commettere sarebbero, come avvenuto sino ad oggi, legati al rapporto col femminile (anche nei racconti odierni aleggia il fantasma di una donna __________, e pendeva sul peritando la spada di Damocle della conclusione del rapporto con __________). E al consumo di alcol. Il peritando ha mostrato di poter reagire aggressivamente contro persone o contro cose, in stato di impregnazione etilica, ed è questo tipo di reato quello che più probabilmente egli sarebbe portato a rifare)”.
(AI 68).
Il rischio di commettere nuovi reati è collegato alla complessa psicopatologia del peritando.
" Ad 3.3.2 Come detto le caratteristiche della personalità del peritando costituiscono un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo e un disturbo di personalità antisociale, combinazione che è da considerare una turba psichica di notevole gravità e sicuramente di lunga durata, visto anche che l’inizio dell’ “iter giudiziario” del peritando risale a
ormai quindici anni fa. L’astinenza dall’alcool e un regolare sostegno psichiatrico-psicoterapeutico potrebbero ancora portare ad un certo miglioramento, ma la possibilità che la turba psichica sia permanente non è da sottovalutare”.
" 3.3.2 Ciclotimia, disturbi di personalità ed eventualmente sindrome da dipendenza costituiscono turbe psichiche di notevole gravità permanenti o di lunga durata. (…) è evidente da tutto quanto sappiamo come il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del peritando sia collegato alle turbe permanenti ma mediato, praticamente sempre, dall’uso “acuto” di sostanze, in particolare alcool.”
(AI 93; AI 68).
Ne deriva che il rischio di recidiva è fondato, serio e importante.
Che questo rischio non possa essere scongiurato dalla semplice esecuzione di un trattamento ambulatoriale è, poi, dimostrato dal fatto che il lungo periodo di trattamento ambulatoriale al quale è già stato astretto negli ultimi anni, non gli ha impedito di reiterare nella commissione di reati, tanto che è riuscito a delinquere persino durante l’esecuzione della misura sostitutiva della pena, come dimostrano i fatti qui in discussione. Le considerazioni del Dott. __________ non sono certo tranquillizzanti e confermano, qualora ce ne fosse bisogno, che la sola pena non appare manifestamente sufficiente a contenere il rischio di recidiva e che, quindi, s’impone la pronuncia di misura di sicurezza:
" Un trattamento stazionario o ambulatoriale per questa turba esiste, per lo meno per quanto riguarda il disturbo di personalità emotivamente instabile e (in diagnosi differenziale) la ciclotimia; consiste in psicofarmacoterapia(…) e psicoterapia (…).Un trattamento adeguato esiste anche per l’uso dannoso di alcool e l’intossicazione acuta e consiste (…) nell’astinenza. (…)si impone che, per un periodo ragionevole ma sicuramente di molti mesi, egli venga trattato in ambiente stazionario, in modo che si possa effettuare la ricerca di un adeguato trattamento farmacologico e ripristinare un percorso psicoterapeutico che – come la dottoressa __________ ha sperimentato e riferito- è tutt’altro che facile in considerazione dei meccanismi di difesa che il peritando mette in atto, consistenti soprattutto in diniego, evitamento, proiezione – vale a dire: non ammettere le proprie responsabilità, minimizzare i fatti di cui è responsabile e, laddove è possibile, addossarne la colpa ad altri o a circostanze avverse, anche quando ciò appare poco plausibile. (…) ritengo che un trattamento stazionario (in ambiente chiuso) sia, per lo meno in una prima fase, necessario. La compresenza di un disturbo antisociale di personalità rende il trattamento (…) più problematico; esso (disturbo) richiederebbe una struttura terapeutica “ad hoc”, dotata di regole severe e rigide, con personale di custodia e terapeutico formato specificatamente. Sebbene il disturbo antisociale del peritando sia netto, la sua espressione non è peró mai stata di gravità tale da imporre il suo collocamento in una struttura del genere (…) dove – forse- peggiorerebbe “contagiandosi” con quadri clinici simili ma più gravi.”
(AI 68).
Secondo il perito è necessario un trattamento stazionario in una struttura chiusa:
" Ad 4.4. Un trattamento come quello descritto nella risposta precedente puó essere effettuato in uno stabilimento per la cura dell’alcolismo purché disponga di sufficienti competenze farmaco- e psicoterapeutiche e sia dotato di un reparto /sezione chiusa. Esso potrebbe essere effettuato anche in una struttura carceraria, purchè dotata di adeguato sostegno farmaco-e psicoterapeutico”.
(AI 68).
Essendo le misure ambulatoriali precedenti fallite data la scarsa capacità dell’imputato a trattenere i propri impulsi ed essendo i disturbi psichiatrici evidenziati in perizia gravi ed importanti, nonché strutturati nel tempo, la Corte accertato l’importante rischio di recidiva e ha, quindi, deciso per una misura stazionaria ex art. 59 cpv. 2 CP da svolgersi in una struttura che preveda comunque un certo grado di sicurezza. Pur non avendo competenze circa il luogo, la Corte esprime perplessità sul centro __________ proposto dall’UAR in quanto non pare essere, da questo punto di vista, un istituto psichiatrico o per l’esecuzione di misura stazionaria, e questo quantunque nella fattispecie non siano dati i presupposti dell’art. 59 cpv.3 CP stanti i severi criteri posti dalla giurisprudenza (CARP del 20 aprile 2017, inc.17.2016.159).
Del resto una struttura con le caratteristiche elencate dal perito non sembra essere presente sul territorio del Canton Ticino. Con il che la pena detentiva deve essere sospesa per dar luogo al trattamento stazionario (Art. 57 CP).
8. SEQUESTRI, TASSE E SPESE PROCEDURALI
Per quel che riguarda gli oggetti sequestrati è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, salvo i seguenti reperti:
1 scatola in plastica con all’interno degli stuzzicadenti (rep. 59419);
1 mutanda boxer, marca John Adams (rep. 59428)
1 cintura di colore nero (rep. 59430);
1 giacca invernale marca Black, taglia M, nera (rep. 59436);
1 felpa con cappuccio, marca Alchemy (rep. 59433);
1 pantaloni con disegno militare marca Car Hartt, misura W30 L32, con cintura (rep. 59435);
1 scarpe marca Naike AirMax (rep. 59436);
1 sacco da montagna marca Invadergear di colore nero, con custodia marca Walter fissata alla spallina sinistra (rep. 59419);
1 scatola in plastica con all’interno degli stuzzicadenti (rep. 59419).
8.1. Con riferimento alle note professionali dell’avv. DUF 2 e dell’avv. __________, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).
8.2. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).
In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).
8.3. Le note professionali dell’avv. __________, ritenute idonee ad un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale, sono state approvate così come presentate, per un totale di CHF 6'773.00, comprensive del dibattimento. Le note professionali dell’avv. DUF 2 sono approvate per un totale di CHF 30’406.40.
Tassa di giustizia e spese procedurali sono a carico del condannato.
Visti gli art.: 12, 22, 40, 47, 49, 51, 57, 59, 69, 122, 123, 128, 221 CP;
4, 27, 33 LARM; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. incendio intenzionale
per avere,
a __________, località __________, il 24.12.2015, verso le ore 23.10, dopo aver trascorso la serata in compagnia della madre __________, della compagna ACPR 1 e del di lei figlio __________ (__________), adirandosi a seguito di una frase pronunciata da ACPR 1, lanciando e rompendo diversi oggetti e rovesciando a terra un buffet in legno, provocato l’incendio del rustico, causando danni quantificati in CHF 215'000.00, il tutto mentre __________, ACPR 1 e __________ (__________), guadagnavano l’esterno del rustico, precedendo lo stesso imputato che, disinteressandosi di costoro, si è incamminato verso valle;
1.2. tentate lesioni gravi
per avere,
a __________ il 23 novembre 2017, durante una colluttazione per futili motivi, intenzionalmente ferito ACPR 3, tentando di cagionargli un grave danno al corpo o alla salute fisica, e meglio per averlo ferito con la lama di un coltello multi tools, tagliandolo alla schiena in regione lombare provocandogli una ferita da taglio trasversa con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 32 cm e con una cospicua emorragia e profondità massima di 5 cm (AI 6 e 18); lesione che per la sua localizzazione poteva potenzialmente provocare lesioni più gravi (al sistema motorio o nervoso), che solo per un puro caso non sono intervenute;
1.3. omissione di soccorso
per avere,
nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1.2, dopo averlo ferito, omesso di prestare soccorso a ACPR 3, ancorché, nelle indicate circostanze lo si potesse da lui ragionevolmente esigere;
1.4. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
nelle circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1.2 e in precedenza, senza diritto portato un’arma in luoghi accessibili al pubblico e meglio una pistola softair Walther P 44 DAO che per il suo aspetto può essere scambiata per arma da fuoco vera;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 3 fr 6'773.00 per risarcimento spese legali, quest’ultimi da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP), e fr. 1'000.- a titolo di indennità per torto morale.
4. ACPR 2 è rinviata al competente foro civile.
5. A crescita in giudicato della presente, è ordinato il trattamento stazionario (di tipo integrato, psicoterapeutico e farmacologico) ex art. 59 cpv 2 CP, e meglio come evidenziato nella perizia psichiatrica 19.2.2018.
6. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del trattamento stazionario.
7. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, salvo per i seguenti reperti:
- 1 scatola in plastica con all’interno degli stuzzicadenti (rep. 59419);
- 1 mutanda boxer, marca John Adams (rep. 59428);
- 1 cintura di colore nero (rep. 59430);
- 1 giacca invernale marca Black, taglia M, nera (rep. 59436);
- 1 felpa con cappuccio, marca Alchemy (rep. 59433);
- 1 pantaloni con disegno militare marca Car Hartt, misura W30 L32, con cintura (rep. 59435);
- 1 scarpe marca Naike AirMax (rep. 59436);
- 1 sacco da montagna marca Invadergear di colore nero, con custodia marca Walter fissata alla spallina sinistra (rep. 59419);
- 1 scatola in plastica con all’interno degli stuzzicadenti (rep. 59419);
per i quali è ordinato il dissequestro a favore dell’imputato a crescita in giudicato integrale della presente.
8. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9. Le spese per la difesa d’ufficio e per il patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute dallo Stato.
9.1. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 25'534.35
spese fr. 2'803.10
IVA (8%) fr. 669.15
IVA (7,7%) fr. 1'399.80
totale fr. 30'406.40
9.2. La nota professionale dell’avv. __________ è approvata per:
onorario fr. 5'760.00
spese fr. 551.00
IVA (8%) fr. 23.00
IVA (7,7%) fr. 439.00
totale fr. 6'773.00
9.3. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 37’179.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 9'192.80
Perizie fr. 36'156.50
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 194.15
fr. 50'543.45
============