Incarto n.
72.2017.54

Lugano,

8 maggio 2017/sg

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

 

Anna Giamboni, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati

 

 

ACPR 1 

ACPR 2 

ACPR 3 

ACPR 4 

ACPR 5 

ACPR 6 

ACPR 7 

ACPR 8  

ACPR 9 

ACPR 10 

ACPR 11 

ACPR 12 

ACPR 13 

ACPR 14 

ACPR 15 

ACPR 16 

ACPR 17 

ACPR 18 

ACPR 19 

ACPR 20

 

ACPR 21 

ACPR 22 

ACPR 23    

 

 

contro

 IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

in carcerazione preventiva dal 26 novembre 2017 al 17 gennaio 2017 (53 giorni),

in anticipata esecuzione della pena dal 18 gennaio 2017;

 

IM 2

rappresentato dall’avv. DUF 2

 

in carcerazione preventiva dal 26 novembre 2017 al 17 gennaio 2017 (53 giorni),

in anticipata esecuzione della pena dal 18 gennaio 2017;

 

 

IM 3

rappresentato dall’avv. DUF 3

 

in carcerazione preventiva dal 25 novembre 2017 al 17 gennaio 2017 (55 giorni),

in anticipata esecuzione della pena dal 18 gennaio 2017;

 

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 43/2017 del 22 marzo 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   ripetuto furto aggravato, consumato e tentato

 

siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa a commettere furti, composta, in particolare, da IM 1, IM 2, IM 3 e __________,

 

per avere,

nel periodo compreso tra il 30.11.2015 e il 26.11.2016,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (GR),

agendo in correità tra loro e con __________, in modo organizzato e pianificato, manifestando in modo concludente l’intenzione di perpetrare ulteriori furti congiuntamente, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, procurandosi in tal modo redditi regolari alla stessa stregua di una professione, in almeno 23 occasioni, sottratto o compiuto tutti gli atti necessari per la sottrazione di un ingente quantitativo di cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di CHF 43'468.90,

 

e meglio per avere, nelle sotto elencate occasioni e circostanze:

 

 

                                  A.   IM 1, IM 2 e IM 3, congiuntamente

 

                               1.1.   a __________, tra il 30.11.2015 e il 01.12.2015, a danno della ditta ACPR 1, previo scasso di una porta e di una finestra per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto 10 chiavi e denaro contante, per un ammontare complessivo della refurtiva dichiarata di CHF 1'000.00 (reato ammesso, refurtiva contestata);

 

                               1.2.   a __________, tra il 02.12.2015 e il 03.12.2015, a danno della ditta ACPR 7, previo scasso di una finestra per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto denaro contante pari a un importo dichiarato di CHF 3'621.40 (reato ammesso);

 

                               1.3.   a __________, tra il 02.12.2015 e il 03.12.2015, a danno della ditta ACPR 6, previo scasso di una finestra per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto denaro contante pari a un importo dichiarato di CHF 2'095.95 (reato ammesso);

 

                               1.4.   a __________, tra l’11.02.2016 e il 12.02.2016, previo scasso di una finestra, tentato di sottrarre cose mobili ai danni della ditta ACPR 8, non riuscendo nell’intento (reato ammesso);

 

                               1.5.   a __________, tra l’11.02.2016 e il 12.02.2016, previo scasso di una finestra, tentato di sottrarre cose mobili ai danni della ditta ACPR 10, non riuscendo nell’intento (reato ammesso);

 

                               1.6.   a __________, tra l’11.02.2016 e il 12.02.2016, a danno dell’__________, previo scasso di una porta per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto 8 coltelli, una cassetta per i soldi, una __________ e denaro contante, per un ammontare complessivo della refurtiva dichiarata di CHF 585.00 (reato ammesso, refurtiva contestata);

 

                               1.7.   a __________, tra l’11.02.2016 e il 12.02.2016, a danno della ACPR 12, previo scasso di una porta per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto un IPad Apple del valore di CHF 864.00 (reato ammesso, refurtiva contestata);

 

                               1.8.   a __________, tra il 19.07.2016 e il 20.07.2016, a danno della ACPR 2, previo scasso di una finestra e di una porta per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto una smerigliatrice e denaro contante, per un ammontare complessivo della refurtiva dichiarata di CHF 5'075.90 (reato ammesso, refurtiva contestata);

 

                               1.9.   a __________, tra il 19.07.2016 e il 20.07.2016, a danno della ACPR 3, previo scasso di una finestra per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto denaro contante pari ad un importo dichiarato di CHF 1'032.45 (reato ammesso);

 

                             1.10.   a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, a danno della ACPR 4, previo scasso di una finestra per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto denaro contante pari ad un importo dichiarato di CHF 20'724.55 (reato ammesso, refurtiva contestata);

 

                             1.11.   a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, a danno della ACPR 5, sottratto denaro contante pari ad un importo dichiarato di CHF 2'743.40 contenuto in una cassetta rinvenuta all’interno di un armadio a muro presso la ACPR 4 (reato ammesso);

 

                             1.12.   a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, a danno della ACPR 13, previo scasso di una finestra per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto un trapano-avvitatore, una smerigliatrice e una valigetta portautensili, per un ammontare complessivo della refurtiva dichiarata di CHF 1'164.75 (reato ammesso);

 

                             1.13.   a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, a danno della ACPR 11, previo scasso di una porta per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto denaro contante pari ad un importo dichiarato di CHF 100.00 (reato ammesso);

 

                             1.14.   a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016, a danno della ACPR 16, previo scasso di una porta per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto denaro contante e una chiave di un’automobile per un ammontare complessivo della refurtiva dichiarata di CHF 1'148.00 (reato ammesso);

 

                             1.15.   a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016, a danno della ACPR 17, sottratto denaro contante contenuto all’interno della cassaforte __________ che si trovava presso la ACPR 16 pari ad un importo dichiarato di CHF 900.00 (reato ammesso);

 

                             1.16.   a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016, a danno della ACPR 14, previo scasso di una porta per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto una smerigliatrice, due palanchini e una prolunga per la corrente, per un ammontare complessivo della refurtiva dichiarata di CHF 1'164.00 (reato ammesso);

 

                             1.17.   a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016, a danno della ACPR 15, sottratto denaro contante contenuto all’interno della macchina del caffè che si trovava presso la ditta ACPR 14 pari ad un importo dichiarato di CHF 700.00 (reato ammesso);

 

                             1.18.   a __________ (GR), tra il 24.11.2016 e il 25.11.2016, a danno della ACPR 18, previo scasso di una porta per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto una chiave marca Kaba del valore di CHF 49.50 (reato ammesso, refurtiva contestata);

 

                             1.19.   a __________ (GR), tra il 24.11.2016 e il 25.11.2016, previo scasso di una finestra, tentato di sottrarre cose mobili ai danni della ACPR 19, non riuscendo nell’intento (reato ammesso);

 

                             1.20.   a __________ (GR), tra il 24.11.2016 e il 25.11.2016, a danno della ACPR 20, previo scasso di una finestra per accedere ai locali all’interno della ditta, sottratto denaro contante pari ad un importo dichiarato di CHF 500.00 (reato ammesso, refurtiva contestata);

 

                             1.21.   a __________ (GR), tra il 24.11.2016 e il 25.11.2016, previo scasso di una porta, tentato di sottrarre cose mobili ai danni della ACPR 21, non riuscendo nell’intento (reato ammesso);

 

                             1.22.   a __________ (GR), tra il 24.11.2016 e il 25.11.2016, previo scasso di una porta-finestra, tentato di sottrarre cose mobili ai danni della ACPR 22, non riuscendo nell’intento (reato ammesso);

 

 

                                  B.   IM 1, IM 2, congiuntamente

 

                             1.23.   a __________ (GR), tra il 25.11.2016 e il 26.11.2016, previo scasso di una porta di una roulotte parcheggiata presso il piazzale della __________, tentato di sottrarre cose mobili ai danni di ACPR 23 (proprietario della roulotte), non riuscendo nell’intento (reato ammesso);

 

 

                                   2.   danneggiamento ripetuto

per avere, in occasione dei furti e tentati furti di cui al punto 1 del presente atto d’accusa, intenzionalmente deteriorato, danneggiato, distrutto o reso inservibili diverse cose altrui con un danno complessivo quantificato in CHF CHF 143'362.85,

 

e meglio per avere, nelle sotto elencate occasioni e circostanze:

 

 

                                  A.   IM 1, IM 2 e IM 3, congiuntamente

 

                               2.1.   a __________, tra il 30.11.2015 e il 01.12.2015, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.1 ai danni della ditta ACPR 1, danneggiato due casseforti, una porta e le tende dell’ufficio, per un danno quantificato in CHF 23'080.00;

 

                               2.2.   a __________, tra il 02.12.2015 e il 03.12.2015, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.2 ai danni della ACPR 7, danneggiato una finestra, un vetro del portone dell’officina e un armadietto in ferro, per un danno quantificato in CHF 2’350.00;

 

                               2.3.   a __________, tra il 02.12.2015 e il 03.12.2015, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.3 ai danni della ACPR 6, danneggiato tre finestre (per 2'460.00 CHF) e una cassaforte (per CHF 300.00), per un danno totale quantificato in CHF 2’760.00;

 

                               2.4.   a __________, tra l’11.02.2016 e il 12.02.2016, al fine di commettere il tentato furto summenzionato al pt. 1.A.1.4 ai danni della ACPR 8, danneggiato finestre e porte interne, per un danno totale quantificato in CHF 4'222.80;

 

                               2.5.   a __________, tra l’11.02.2016 e il 12.02.2016, al fine di commettere il tentato furto summenzionato al pt. 1.A.1.5 ai danni della ditta ACPR 10, danneggiato finestre e porte interne, per un danno totale quantificato in CHF 6'311.10;

 

                               2.6.   a __________, tra l’11.02.2016 e il 12.02.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.6 ai danni dell’associazione ACPR 9, danneggiato una porta, delle cassettiere, degli armadi e un bancone, per un danno quantificato in CHF 3’039.00;

 

                               2.7.   a __________, tra l’11.02.2016 e il 12.02.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.7 ai danni della ACPR 12, danneggiato una porta e una cassaforte giocattolo, per un danno totale quantificato in CHF 756.00;

 

                               2.8.   a __________, tra il 19.07.2016 e il 20.07.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.8 ai danni della ACPR 2, danneggiato un vetro scorrevole al PT, una finestra sulle scale al PT e una al primo piano presso gli uffici, tre armadi dell’officina, una porta, uno stipite, un sensore fuoco, una rete metallica, il muro e la cassaforte al primo piano, per un danno totale quantificato in CHF 24’421.90;

 

                               2.9.   a __________, tra il 19.07.2016 e il 20.07.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.9 ai danni della ditta ACPR 3, danneggiato una finestra, le serrature degli armadi e una cassa portamonete, per un danno totale quantificato in CHF 370.00;

 

                             2.10.   a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.10 ai danni della ACPR 4, danneggiato una finestra, una cassetta portachiavi, una cassetta portamonete, un armadio portattrezzi, una casetta in resina e due casse registratrici, per un danno totale quantificato in CHF 2'975.20;

 

                             2.11.   a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.11 ai danni della ditta ACPR 5, danneggiato una cassetta portamonete, per un danno quantificato in CHF 517.00;

 

                             2.12.   a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.12 ai danni della ACPR 13, danneggiato delle finestre, la cassaforte e una porta, per un danno totale quantificato in CHF 5'024.15;

 

                             2.13.   a __________, tra il 21.07.2016 e il 22.07.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.13 ai danni della ACPR 11, danneggiato una porta e una cassetta di sicurezza, per un danno totale quantificato in CHF 2'658.70;

 

                             2.14.   a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.14 ai danni della ACPR 16, danneggiato un portone, una vetrata interna, una cassaforte e una cassaforte __________, per un danno totale quantificato in CHF 50'547.60;

 

                             2.15.   a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.16 ai danni della ACPR 14, danneggiato una finestra, due porte interne e una griglia parapioggia, per un danno totale quantificato in CHF 2’889.40;

 

                             2.16.   a __________, tra il 23.11.2016 e il 24.11.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.17 ai danni della ACPR 15, danneggiato il distributore automatico di caffè per un danno quantificato in CHF 3'740.00;

 

                             2.17.   a __________ (GR), tra il 24.11.2016 e il 25.11.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.18 ai danni della ACPR 18, danneggiato il vetro di una porta per un danno quantificato in CHF 500.00;

 

                             2.18.   a __________ (GR), tra il 24.11.2016 e il 25.11.2016, al fine di commettere il tentato furto summenzionato al pt. 1.A.1.19 ai danni della ditta __________, danneggiato il telaio di una finestra per un danno totale quantificato in CHF 700.00;

 

                             2.19.   a __________ (GR), tra il 24.11.2016 e il 25.11.2016, al fine di commettere il furto summenzionato al pt. 1.A.1.20 ai danni della ACPR 20, danneggiato una finestra e una cassetta per le monete, per un danno totale quantificato in CHF 2’000.00;

 

                             2.20.   a __________ (GR), tra il 24.11.2016 e il 25.11.2016, al fine di commettere il tentato furto summenzionato al pt. 1.A.1.21 ai danni della ACPR 21, danneggiato la porta dell’ufficio e il cancello esterno per un danno totale quantificato in CHF 1’000.00;

 

                             2.21.   a __________ (GR), tra il 24.11.2016 e il 25.11.2016, al fine di commettere il tentato furto summenzionato al pt. 1.A.1.22 ai danni della ACPR 22, danneggiato una porta-finestra per un danno totale quantificato in CHF 2’500.00;

 

 

                                  B.   IM 1, IM 2, congiuntamente

 

                             2.22.   a __________ (GR), tra il 25.11.2016 e il 26.11.2016, al fine di commettere il tentato furto summenzionato al pt. B.1 ai danni di ACPR 23, danneggiato la porta d’accesso di una roulotte, per un danno totale quantificato in CHF 1’000.00;

 

 

                                   3.   violazione di domicilio ripetuta

per essersi indebitamente introdotti, contro la volontà degli aventi diritto, personalmente e/o in correità tra loro, nelle summenzionate ditte per commettere i furti e tentati furti indicati ai punti da 1.A.1.1 a 1.A.1.22 del presente atto di accusa;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 139 nr. 1, 2 e 3 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 186 CP;

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 2;

                                     -   l’imputato IM 3, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 3;

                                     -   in qualità di interpreti per la lingua __________ __________ e __________.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 18:33.

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

                                     -   a pag. 1, alle generalità di IM 1, si sostituisce domicilio con residente, e si aggiunge senza attività oltre alla data di nascita che viene modificata in __________;

                                     -   a pag. 1, alle generalità di IM 2, si sostituisce domicilio con residente e muratore con senza attività;

                                     -   a pag. 1, alle generalità di IM 3, si sostituisce domicilio con residente e muratore con senza attività nonché si stralcia senza statuto in Svizzera;

                                     -   a pag. 1, riferendosi alle carcerazioni preventive di IM 1 e di IM 2, richiamato l’AI 24 si sostituisce 26 novembre 2016 con 25 novembre 2016, da cui il totale dei giorni diventa 54 e non 53;

                                     -   a pag. 2, al punto 1, al titolo di reato si toglie ripetuto;

                                     -   a pag. 2, al punto 1, richiamato l’AI 24, al per avere si sostituisce 26.11.2016 con 25.11.2016;

                                     -   a pag. 3, al punto 1.A.1.9, richiamato il verbale d’interrogatorio PS IM 1 del 16.12.2016 a pag. 6 riga da 13 a 14, si toglie tra il 19.07.2016;

                                     -   a pag. 4, al punto 1.A.1.17 si sostituisce __________ con __________ e richiamato l’AI 86 all. 43, fr. 600.- al posto di CHF 700.-. Consequentemente l’importo complessivo di cui a pag. 2 viene modificato da CHF 43'468.90 in CHF 43'368.90;

                                     -   a pag. 4, al punto 1.A.1.18, richiamato l’AI 92, si aggiunge __________ a __________;

                                     -   a pag. 4, al punto 1.A.1.19, richiamato l’AI 92, si stralcia tra e il 25.11.2016;

                                     -   a pag. 5, al punto 1.B.1.23, richiamato l’AI 24, si stralcia tra e il 26.11.2016;

                                     -   a pag. 6, al punto 2.A.2.9, richiamato il verbale d’interrogatorio PS IM 1 del 16.12.2016 a pag. 6 riga da 13 a 14, si toglie tra il 19.07.2016 e;

                                     -   a pag. 7, al punto 2.A.2.16 si sostituisce __________ con __________;

                                     -   a pag. 7, al punto 2.A.2.17 si aggiunge __________ a __________;

                                     -   a pag. 7, al punto 2.A.2.18, richiamato l’AI 92, si stralcia tra e il 25.11.2016;

                                     -   a pag. 7, al punto 3, richiamato l’AI 86 all. 40, 43 e 45, si sostituisce ai punti da 1.A.1.1 a 1.A.1.22 con ai punti da 1.A.1.1 a 1.A.1.10, da 1.A.1.12 a 1.A.1.14, 1.A.1.16 e da 1.A.1.18 a 1.A.1.22;

                                     -   a pag. 7, ai reati, si aggiungono art. 22 cpv. 1 CP e il cpv. 2 all’art. 139 n. 3 CP;

                                     -   a pag. 8, ai sequestri di IM 2, si sostituisce 1 Telefono Cellulare Yezz dual Sim con inserite due Sim corrispondenti ai numeri __________ e __________ con 1 Telefono Cellulare Yezz dual Sim IMEI __________ e __________ e due SIM Lyca Mobile e Vivacom;

                                     -   a pag. 10, richiamato il doc. TPC 19, si sostituisce __________, Via __________, __________ con __________, rappresentata dal __________;

                                     -   a pag. 10, alle intimazioni si aggiunge __________ a __________;

                                     -   a pag. 10, alle intimazioni si aggiunge __________ a __________.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma dell’atto d’accusa. Gli imputati non hanno contestato i furti, solo parte della refurtiva. A questo proposito rammenta che il denaro sottratto era in casseforti che sono concepite per contenere parecchio denaro. Inoltre per quanto riguarda gli oggetti sottratti che sono stati contestati il PP non vede per quale motivo gli AP avrebbero dovuto denunciarne il furto. Il PP qualifica il reato di furto aggravato per mestiere e per banda. In merito alla prima aggravante, sostiene che gli accusati sono tre professionisti del furto. Essi hanno agito con perseveranza. In poco meno di un anno hanno totalizzato una refurtiva di oltre fr. 43'000.-. Si sono così garantiti parecchie migliaia di franchi al mese, guadagno superiore a quello derivante da asserite attività lecite. Il PP infatti non crede siano giunti fin qui per trovare lavoro. Il provento di questi furti era destinato al sostentamento principale, l’intento era di avere un reddito regolare. I diversi precedenti fanno presumere che volevano commettere diversi furti. Il PP ritiene siano dati anche gli estremi per l’aggravante della banda. Siamo di fronte a un team consolidato e stabile, erano sempre loro. Ognuno aveva un compito prestabilito. Gli obbiettivi erano ditte che garantivano bottini più elevati rispetto ad abitazioni. Sono pure dati gli elementi per il ripetuto danneggiamento, anche quello qualificato di cui all’art. 144 cpv. 3 CP, e per la violazione di domicilio. La colpa degli imputati è da ritenersi grave, questo per la loro reiterazione, determinazione a delinquere e per i gravi danneggiamenti. I precedenti aumentano la loro colpa e qui il PP rileva come tutti hanno precedenti specifici per furto. Solo l’arresto ha permesso di porre fine all’attività delinquenziale saldamente instaurata. Hanno scelto la via più semplice per arricchirsi e non per garantirsi un semplice sostentamento. La prognosi è dunque assolutamente negativa per tutti. Sulla scorta di quanto esposto postula per IM 1 e IM 2 una pena detentiva di 33 mesi totalmente da espiare. Per IM 3 invece una pena detentiva di 32 mesi totalmente da espiare e la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con decreto d’accusa 5.1.2016 del Ministero pubblico del Canton Vallese. Inoltre chiede l’espulsione dal territorio svizzero di tutti gli accusati per almeno 10 anni;

 

                                    §   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il suo assistito è reo confesso. Egli ha collaborato e ha riconosciuto le sue responsabilità, per questo va creduto laddove ha contestato la refurtiva. Non si oppone alle qualifiche giuridiche ritenute dal PP né all’estensione prospettata dalla Corte per l’applicazione dell’art. 144 cpv. 3 CP. Egli ha agito così per dare da mangiare alla sua famiglia perché non aveva soldi. Ha sempre cercato di lavorare nel suo paese. Come attenuante generica gli va riconosciuta la sua collaborazione. Egli ha avuto un comportamento corretto durante l’inchiesta, è pentito e riconosce la sua colpa che è mediamente grave. I furti sono stati commessi in ditte e non in case private per non mettere in pericolo le vittime, agendo in orari dove nessuno lavora. Da tenere in conto pure che la pena sarà scontata lontana dai suoi cari. La difesa postula il proscioglimento dalle imputazioni di cui ai punti 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.18, 1.20, 1.23 e 2.22 dell’atto d’accusa. Per il resto, richiamate le sentenze CARP 17.2011.71/72 del 29.9.2011 e 17.2015.50 del 13.5.2015, chiede una massiccia riduzione della pena detentiva proposta dal PP da contenere in 2 anni con beneficio della sospensione condizionale, la cui durata del periodo di prova lascia da determinare alla Corte, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Per quanto riguarda la durata dell’espulsione si rimette al prudente giudizio della Corte;

 

                                    §   l’avv. DUF 3, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il suo assistito ha collaborato e riconosciuto le proprie responsabilità. Contesta la violazione di domicilio laddove non vi è querela. La refurtiva è contestata, sia per quanto riguarda l’ammontare ritenuto eccessivo sia laddove è stata denunciata la sottrazione di oggetti, l’intenzione degli imputati era di sottrarre denaro e non oggetti. Pure per l’ammontare complessivo dei danneggiamenti gli imputati sostengono sia in realtà inferiore rispetto a quanto indicato nell’atto d’accusa. In particolare gli importi di cui ai punti 2.2, 2.5, 2.6 e 2.8 sono contestati poiché non sono documentati. Il totale va dunque riportato a circa fr. 107'000.-. Per quanto attiene alla commisurazione della pena va tenuto conto del fatto che il suo assistito abbia ricoperto un ruolo marginale fungendo da autista. Egli non si è mai materialmente introdotto nelle ditte. IM 3 non si aspettava dei danneggiamenti così importanti, ha saputo solo a posteriori che i correi hanno usato un “flex”, deve quindi rispondere solo di danni normali e non qualificati. Vi è da considerare anche la sua difficile situazione famigliare e personale. Richiamata la sentenza CARP 17.2016.46 del 3.5.2016, chiede che la pena richiesta dal PP sia notevolmente ridotta e posta a beneficio della sospensione condizionale in vista dell’intenzione del suo assistito di ritornare nel suo paese d’origine;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega innanzitutto chi è IM 1, le sue difficoltà finanziarie e la mancanza di una formazione scolastica e professionale. Contesta il reato di furto in forma aggravata. Lo scopo era quello di sbarcare il lunario. Contesta pure parte della refurtiva, alcuni importi denunciati sono eccessivi rispetto a quanto asserito dall’imputato. Inoltre contesta la sottrazione di oggetti in quanto l’intento era solo quello di racimolare dei soldi e quindi in virtù del principio in dubio pro reo va ritenuta la versione a lui più favorevole. Chiede il proscioglimento per le imputazioni di cui ai punti 1.23 e 2.22. In primo luogo il suo assistito è entrato per dormire e non per rubare. Secondariamente il danneggiamento si è reso necessario perché quella era una notte di novembre e i due hanno dovuto cercare un riparo, trovandosi così in stato di necessità ai sensi dell’art. 17 CP. Per la commisurazione della pena occorre tenere conto dell’atteggiamento collaborativo, dell’ammissione di responsabilità, del difficile trascorso, del diverso tempo trascorso in detenzione preventiva non essendoci posto per passare al regime dell’esecuzione anticipata di pena e della lontananza dalla famiglia. Inoltre IM 1 parla solo __________ e il suo livello di cultura è basso. La pena da espiare sarebbe per lui intollerabile oltre che non risocializzante, rendendo il suo reinserimento più difficile. Per tutti questi motivi chiede una massiccia riduzione della pena richiesta dal PP così da poter beneficiare di una sospensione condizionale, il cui periodo di prova lascia determinare alla Corte. Conclude con delle considerazioni riguardo la sua nota professionale che reputa giustificata. Precisa di aver inserito il tempo effettivamente impiegato per assistere agli interrogatori e per le prestazioni svolte nonché si è resa necessaria la richiesta di rimborso del lavoro d’interprete, che è stato anticipato dalla difesa.

 


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzione dell’atto d’accusa

 

 

                                   1.   All’apertura del pubblico dibattimento si è proceduto alla seguente correzione dell’atto d’accusa (di seguito solo AA e documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1):

 

" Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

-   a pag. 1, alle generalità di IM 1, si sostituisce domicilio con           residente, e si aggiunge senza attività oltre alla data di nascita che           viene modificata in __________;

-   a pag. 1, alle generalità di IM 2, si sostituisce domicilio       con residente e muratore con senza attività;

-   a pag. 1, alle generalità di IM 3, si sostituisce domicilio con           residente e muratore con senza attività nonché si stralcia senza   statuto in Svizzera;

-   a pag. 1, riferendosi alle carcerazioni preventive di IM 1 e di IM 2, richiamato l’AI 24 si sostituisce 26 novembre                        2016 con 25 novembre 2016, da cui il totale dei giorni diventa 54 e                   non 53;

-   a pag. 2, al punto 1, al titolo di reato si toglie ripetuto;

-   a pag. 2, al punto 1, richiamato l’AI 24, al per avere si sostituisce 26.11.2016 con 25.11.2016;

-   a pag. 3, al punto 1.A.1.9, richiamato il verbale d’interrogatorio PS            IM 1 del 16.12.2016 a pag. 6 riga da 13 a 14, si toglie tra il            19.07.2016;

-   a pag. 4, al punto 1.A.1.17 si sostituisce __________ con __________ e richiamato l’AI 86 all. 43, fr. 600.- al posto di CHF       700.-. Consequentemente l’importo complessivo di cui a pag. 2 viene          modificato da CHF 43'468.90 in CHF 43'368.90;

-   a pag. 4, al punto 1.A.1.18, richiamato l’AI 92, si aggiunge __________ a     __________;

-   a pag. 4, al punto 1.A.1.19, richiamato l’AI 92, si stralcia tra e il     25.11.2016;

-   a pag. 5, al punto 1.B.1.23, richiamato l’AI 24, si stralcia tra e il     26.11.2016;

-   a pag. 6, al punto 2.A.2.9, richiamato il verbale d’interrogatorio PS            IM 1 del 16.12.2016 a pag. 6 riga da 13 a 14, si toglie tra il            19.07.2016 e;

-   a pag. 7, al punto 2.A.2.16 si sostituisce __________ con __________;

-   a pag. 7, al punto 2.A.2.17 si aggiunge __________ a __________;

-   a pag. 7, al punto 2.A.2.18, richiamato l’AI 92, si stralcia tra e il     25.11.2016;

-   a pag. 7, al punto 3, richiamato l’AI 86 all. 40, 43 e 45, si sostituisce ai     punti da 1.A.1.1 a 1.A.1.22 con ai punti da 1.A.1.1 a 1.A.1.10, da   1.A.1.12 a 1.A.1.14, 1.A.1.16 e da 1.A.1.18 a 1.A.1.22;

-   a pag. 7, ai reati, si aggiungono art. 22 cpv. 1 CP e il cpv. 2 all’art.            139 n. 3 CP

-   a pag. 8, ai sequestri di IM 2, si sostituisce 1 Telefono        Cellulare Yezz dual Sim con inserite due Sim corrispondenti ai numeri      __________ e __________ con 1 Telefono Cellulare                  Yezz dual Sim IMEI __________ e __________ e due                        SIM Lyca Mobile e Vivacom;

-   a pag. 10, richiamato il doc. TPC 19, si sostituisce __________,   Via __________ con __________,                             rappresentata dal __________;

-   a pag. 10, alle intimazioni si aggiunge __________ a __________;

-   a pag. 10, alle intimazioni si aggiunge __________ a __________.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”

(verbale del dibattimento, di seguito solo VD, a pagine, di seguito solo pag., 3 e 4)

 

 

                                   II)   Apprezzamento giuridico divergente

 

 

                                   2.   Richiamato l’articolo (di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale penale svizzero (di seguito solo CPP) e i punti (di seguito solo pti.) 2.A.2.1, 2.A.2.8 e 2.A.2.14 dell’AA (doc. TPC 1), durante l’interrogatorio degli imputati (art. 111 e seguenti, di seguito solo segg., CPP) è stato prospettato, in via alternativa, il reato di danneggiamento qualificato ai sensi dell’art. 144 capoverso (di seguito solo cpv.) 3 del Codice penale svizzero (di seguito solo CP e VD allegato, di seguito solo all., 1 a pag. 5). Chiesto alle parti se avessero voluto pronunciarsi in merito, le stesse hanno dichiarato “che lo faranno, se del caso, al momento della discussione” (VD all. 1 a pag. 5).

 

 

                                  III)   Vita e precedenti penali degli imputati

 

 

                                   3.   Per il vissuto, i precedenti penali e i progetti di vita di IM 1 (di seguito solo IM 1), cittadino __________, nato il __________ (doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 2 e VD all. 1 a pag. 8), residente a __________ si rinvia al suo dire nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) di polizia (di seguito solo PS) dei Cantoni Grigioni (VI PS IM 1 del 30.11.2016 a pag. 2 e atto istruttorio, di seguito solo AI, 24) e Ticino (VI PS IM 1 del 16.12.2016 a pag. 8 da riga 10 a riga 15) ma in particolare a quello del 27.2.2017 dinanzi al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) a pag. 6, da riga 10 a riga 27:

 

" Ho frequentato le scuole dell'obbligo fino alla terza elementare. Dopo il terzo anno di scuola dell'obbligo la mia famiglia si è trasferita in campagna. Quando avevo __________ anni mia madre è deceduta e poco dopo con mio padre, __________ ci siamo trasferiti a __________ dove ho iniziato a lavorare nei cantieri da manovale senza alcuna formazione.

…omissis…

 Avevamo bisogno di soldi per cui ho deciso di commettere i furti che mi sono stati imputati. Con i miei connazionali implicati nei furti che mi sono stati imputati, ci siamo trovati in un bar e abbiamo deciso tutti insieme di andare all'estero, e meglio in Svizzera, per commettere dei furti

(VI PP IM 1 27.2.2017 a pag. 6)

 

Queste sue dichiarazioni sono state confermate in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 2 I risposta, di seguito solo R). In buone condizioni di salute (AI 80), espiata la condanna è intenzionato a ritornare in __________ dalla sua famiglia e trovare lavoro (VD all. 1 a pag. 2 VI R). Incensurato in Svizzera (AI 43), in Italia (AI 67) e in Austria (AI 68), è ricercato in __________ (doc. TPC 27 e VD all. 1 a pag. 2 V R) rispettivamente in Austria per un furto con scasso commesso l’1.10.2015 (AI 54 e VD all. 1 a pag. 2 III R). Inchiestato in __________ per vari reati, tra cui quelli di furto commessi negli anni 2008, 2010 e 2011 (AI 54 e VI PP IM 1 del 13.1.2017 a pag. 3 da riga 1 a riga 9) è stato condannato in Germania per tentato furto aggravato in correità con IM 2, IM 3 e una terza persona, con sentenza del 10.11.2014 con cui gli è stata inflitta una pena detentiva di 6 mesi (AI 54 e 77) per dei fatti avvenuti il 17.9.2014 a __________ (VI PP IM 1 del 27.2.2017 a pag. 6 da riga 29 a riga 32), che in aula ha così ricordato:

 

" Con i due coimputati e il fratello di __________ eravamo in Germania a __________ a lavorare come manovali per due mesi. Siccome non siamo stati pagati come ci aspettavamo prima di ritornare in patria da una finestra aperta al primo piano abbiamo visto un laptop che credevamo un portatile e abbiamo pensato di rubarlo. Una volta entrati visto che non era un laptop lo abbiamo lasciato lì, siamo stati subito arrestati dopo essere saliti in macchina probabilmente qualcuno ci ha visto e ha chiamato la polizia. Io ho fatto un mese e mezzo di carcere preventivo, IM 2 e IM 3 tre mesi”

(VD all. 1 a pag. 2 IV R)

 

 

                                   4.   Per il vissuto, i precedenti penali e i progetti di vita di IM 2, cittadino __________, nato il __________, residente a __________ si rinvia al suo dire nei VI dei Cantoni Grigioni (VI PS IM 2 del 25.11.2016 a pag. 2 e del 29.11.2016 a pag. 2 nonché AI 24) e Ticino (VI PP IM 2 del 17.1.2017 a pag. 2 da riga 17 a riga 21) ma in particolare a quello del 6.3.2017 dinanzi al PP a pag. 6, da riga 21 a riga 45:

 

" …omissis…

Ho frequentato le scuole dell'obbligo solo fino alla prima media, poi ho iniziato subito a lavorare presso un __________, ci ho lavorato per due anni. Poi mi sono trasferito a __________ a lavorare come manovale (per 7/8 mesi). A memoria credo di aver avuto 13 anni. Poi ho lavorato sempre a __________ come __________ presso __________. Voglio precisare che ci sono stati parecchi periodi in cui non lavoravo per cui non riesco a situare temporalmente ogni periodo lavorativo. Cercavo dei lavori saltuari, ma erano spesso malpagati e anzi a volte nemmeno venivo pagato. L'unico mestiere che mi permetteva di guadagnare effettivamente qualcosa è stato quello di __________. Per un certo periodo sono rimasto senza lavoro. Poi mi sono recato in __________ con IM 1 e IM 3 per lavorare. Abbiamo lavorato per circa un mese, ci hanno pagato metà dello stipendio pattuito. Voglio precisare che con me IM 1 e IM 3 c'era anche il fratello di __________ (__________), questi dato che dovevamo rientrare in __________ ha deciso di rubare un PC portatile presso una ditta. Poi siamo stati fermati dalla polizia che ha trovato il PC portatile sottratto da __________. Siamo stati in carcere per circa 3 mesi. Una volta usciti dal carcere, siamo ritornati in __________ a __________, se non erro era il mese di novembre 2014. Non ho trovato un lavoro fisso in __________ per cui ogni tanto ritornavo presso la ditta __________ per guadagnare qualche soldo. __________ ha proposto a tutti quanti di venire in Svizzera a commettere dei furti. Ne abbiamo perpetrati un buon numero fino a quando non siamo stati arrestati. Facevamo avanti e indietro dalla __________, e questo lo abbiamo fatto fino al giorno del nostro arresto

(VI PP IM 2 6.3.2017 a pag. 6)

 

Queste sue dichiarazioni sono state confermate in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 3 I R). Espiata la condanna è intenzionato a ritornare in __________, ricongiungersi con la sua famiglia e trovare lavoro (VD all. 1 a pag. 3 VI R). Incensurato in Svizzera (AI 44), in Italia (AI 69) e in Austria (AI 70), è ricercato in quest’ultimo paese per tentato furto (AI 54 e VD all. 1 a pag. 3 III R). Già inchiestato in __________ per vari reati, tra cui quelli di furto commessi negli anni 2008, 2011, 2012 e 2013 (VI PP IM 2 del 17.1.2017 a pag. 3 da riga 1 a riga 17, AI 54 e VD all. 1 a pag. 3 V R) è stato condannato in __________ per il tentato furto aggravato commesso a __________ il 17.9.2014 in correità con IM 1, IM 3 e una terza persona (VI PP IM 2 17.1.2017 a pag. 2 da riga 34 a riga 43 nonché AI 54 e 75) ad una pena detentiva di 6 mei e sulle cui circostanze fattuali ha fatto sue le dichiarazioni di IM 1 (VD all. 1 a pag. 3 IV R).

 

 

                                   5.   Per il vissuto, i precedenti penali e i progetti di vita di IM 3, cittadino __________, nato il __________, residente a __________ si rinvia al suo dire nei VI del Canton Grigioni (VI PS IM 3 del 30.11.2016 a pag. 2 e AI 24) ma in particolare a quello del 27.8.2017 dinanzi al PP a pag. 6, da riga 4 a riga 26:

 

" Ho frequentato le scuole dell'obbligo per i primi __________. Sono rimasto a vivere con i genitori senza esercitare nessuna attività.

A __________ anni mi sono sposato e subito dopo ho iniziato il servizio militare. Nel __________ ho iniziato il militare e dopo __________ giorni di militare sono diventato padre. Terminato il servizio militare, sono tornato a casa da mia moglie e mio figlio e ho iniziato a lavorare presso una ditta di __________ senza alcuna formazione per 2/3 anni (__________).

…omissis…Con IM 2 e IM 1 ci siamo recati in Germania per lavorare, uno degli altri connazionali presenti con me in Germania, non ricordo esattamente chi, ha tentato di rubare un laptop per il quale sono stato condannato anche io. Dopo aver scontato la condanna di tre mesi siamo ritornati in __________. Siamo arrivati in Svizzera per cercare lavoro ma non ci siamo trovati in accordo sul salario e quindi non abbiamo formalizzato contratto. La ditta dalla quale eravamo stati contattati, dopo averci promesso la somma di CHF 100.00 al giorno al momento della conclusione del contratto aveva ridotto tale importo della metà. Noi pertanto considerato che tale somma può essere guadagnata anche in __________ abbiamo deciso di non lavorare, ci siamo ritrovati senza denaro e quindi abbiamo deciso di commettere dei furti

(VI PP IM 3 del 27.8.2017 a pag. 6)

 

Queste sue dichiarazioni sono state confermate in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 3 VIII R) con le seguenti precisazioni:

 

“Mia moglie lavora come __________ con un contratto indeterminato, cinque giorni alla settimana per un salario di circa 200.- euro mensili che è insufficiente per i bisogni della famiglia. I miei figli hanno __________, gli ultimi due ancora agli studi.

…omissis…”

(VD all. 1 a pag. 3 VIII R)

 

" Espiata la sua condanna è intenzionato a ritornare in __________ per aiutare sua moglie che oltre alla loro famiglia si deve occupare anche dei suoi genitori (VD all. 1 a pag. 4 VIII R). Incensurato in Italia (AI 65) e in Austria (AI 66), è ricercato in quest’ultimo paese per furto con scasso (AI 54 e VD all. 1 a pag. 4 IV R). Già inchiestato in __________ per vari reati, tra cui quelli di furto commessi negli anni 1998, 2008 e 2013 (VI PP IM 3 del 13.1.2017 a pag. 3 da riga 1 a riga 7, AI 54 e VD all. 1 a pag. 4 VI/VII R) è stato condannato in Germania per il tentato furto aggravato commesso a __________ il 17.9.2014 in correità con IM 1, IM 2 e una terza persona (VI PP IM 3 13.1.2017 a pag. 2 da riga 39 a riga 45 e AI 76) ad una pena detentiva di 6 mei e sulle cui circostanze fattuali ha fatto sue le dichiarazioni di IM 1 (VD all. 1 a pag. 4 V R). A differenza degli altri due imputati (art. 111 segg. CPP) non è incensurato in Svizzera essendo stato condannato il 5.1.2016 con decreto (di seguito solo DA) del Ministero Pubblico (di seguito solo MP) del Canton Vallese per infrazione alla legge federale sulle armi (di seguito solo LArm) ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 LArm, fatti avvenuti il 28.11.2015 (VD all. 1 a pag. 3 X R e a pag. 4 I/II R), ad una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 30 aliquote giornaliere a franchi (di seguito solo fr.) 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP) e al pagamento di una multa di fr. 300.- (art. 106 cpv. 1 e 2 CP, AI 42, doc. TPC 36 e VD all. 1 a pag. 4 III R), col che, in caso di sua condanna, il doverne stabilire la sorte in applicazione dell’art. 46 cpv. 1 o 2 CP.

 

 

                                   6.   Tutti e tre gli imputati (art. 111 segg. CPP) non hanno legami con la Svizzera (per IM 1 VI PP IM 1 del 27.2.2017 a pag. 6 riga 34 e 35 nonché VD all. 1 a pag. 2 II R e a pag. 7 VI R; per IM 2 VI PP IM 2 del 6.3.2017 a pag. 7 riga 2 e 3 nonché VD all. 1 a pag. 3 II R e a pag. 7 VII R e per IM 3 VI PP IM 3 del 27.2.2017 a pag. 6 riga 29 e 30 nonché VD all. 1 a pag. 3 IX R e a pag. 7 VIII R).

 

 

                                 IV)   Circostanze dell’arresto dei tre imputati

 

 

                                   7.   La notte del 25.11.2016, in relazione ai furti aggravati (art. 139 cifra, di seguito solo n., 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e tentati (art. 22 cpv. 1 CP) di cui ai pti. da 1.A.1.18 a 1.A.1.22 dell’AA (doc. TPC 1), la polizia cantonale del Canton Grigioni ha proceduto all’arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) di IM 3 mentre si trovava a bordo della vettura Lancia Z targata __________ (AI 24 e 86 a pag. 15). IM 1, IM 2 e __________, dopo aver trascorso la notte del 25.11.2016 all’interno della roulotte dell’accusatore privato (di seguito solo AP e art. 118 segg. CPP) ACPR 23 di cui al tentato (art. 22 cpv. 1 CP) furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) evidenziato al punto (di seguito solo pto.) 1.B.1.23 dell’AA (doc. TPC 1), sono stati arrestati provvisoriamente (art. 217 segg. CPP) nella tarda mattina del 25.11.2016 (AI 24). Constatato come il DNA di IM 1 fosse stato riscontrato in alcuni furti (art. 139 CP) con scasso commessi in Ticino nei periodi 30.11.2015 / 1.12.2015 (pto. 1.A.1.1 dell’AA, doc. TPC 1, AI 1 a pag. 5 e 86 a pag.15) e 19.7.2016 / 22.7.2016 (pti. da 1.A.1.8 a 1.A.11 dell’AA, doc. TPC 1, AI 1 a pag. 5 e 6 nonché 86 a pag. 15) il MP del Canton Ticino ha assunto il procedimento penale nei confronti dei tre imputati (art. 111 segg. CPP nonché AI 23) ricordato come quanto mai inopinatamente __________ fosse già stato rimesso in libertà dal MP del Canton Grigioni (AI 86 a pag. 15 e 16), da cui la successiva emissione nei suoi confronti di un mandato di cattura (art. 210 cpv. 2 CPP) di portata nazionale da parte del MP del Canton Ticino (AI 109). IM 1 è stato verbalizzato la prima volta dalla polizia ticinese il 16.12.2016, IM 2 il 21.12.2016 e IM 3 il 23.12.2016. I tre imputati (art. 111 segg. CPP) sono poi stati posti, su loro richiesta (per IM 1 VI PP del 13.1.2017 a pag. 8, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 9 e per IM 3 VI PP 13.1.2017 a pag. 8), in esecuzione anticipata di pena (art. 236 cpv. 1 CPP) con effetto dal 18.1.2017 (per IM 1 AI 63, per IM 2 AI 64 e per IM 3 AI 62) e in questo regime compaiono in aula.

 

 

                                  V)   Dichiarazioni d’istruttoria e dibattimentali dei tre imputati

 

 

                                   8.   IM 1, IM 2 e IM 3 sono sostanzialmente reo confessi (per IM 1 VI PP del 13.1.2017 da pag. 3 a pag. 8 e VD all. 1 a pag. 5 I R, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 da pag. 3 a pag. 9 e VD all. 1 a pag. 5 II R nonché per IM 3 VI PP 13.1.2017 da pag. 3 a pag. 8 e VD all. 1 a pag. 5 III R) con l’eccezione, per tutti e tre, di parte della refurtiva denunciata perché, di fondo, avrebbero preso solo soldi (VD a pag. 6, per il pto.1.A.1.1 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI del PP 13.1.2017 a pag. 3, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 4 e per IM 3 VI PP del 13.1.2016 a pag. 3, per il pto. 1.A.1.6 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del 13.1.2017 a pag. 4, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 5 e per IM 3 VI PP del 13.1.2016 a pag. 4, per il pto. 1.A.1.7 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del 13.1.2017 a pag. 5, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 5 e per IM 3 VI PP del 13.1.2016 a pag. 5, per il pto. 1.A.1.8 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del 13.1.2017 a pag. 5, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 6 e per IM 3 VI PP del 13.1.2016 a pag. 5, per il pto. 1.A.1.10 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del 13.1.2017 a pag. 6, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 6 e per IM 3 VI PP del 13.1.2016 a pag. 6, per il pto. 1.A.1.18 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del 13.1.2017 a pag. 7, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 8 e per IM 3 VI PP del 13.1.2016 a pag. 8 nonché per il pto. 1.A.1.20 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VI PP del 13.1.2017 a pag. 8, per IM 2 VI PP del 17.1.2017 a pag. 8 e per IM 3 VI PP del 13.1.2016 a pag. 8). Ammessi tutti i danneggiamenti (art. 144 CP, per IM 1 VD all. 1 a pag. 5 I e X R, per IM 2 VD all. 1 a pag. 5 II e XI R nonché per IM 3 VD all. 1 a pag. 5 III R con le ulteriori precisazioni dibattimentali per il danneggiamento qualificato ex art. 144 cpv. 3 CP relativamente ai pti. 2.A.2.1, 2.A.2.8 e 2.A.2.14 dell’AA, doc. TPC 1, per IM 1 VD all. 1 a pag. 5 VII R, per IM 2 VD all. 1 a pag. 5 VIII R e per IM 3 VD all. 1 a pag. 5 IX R) e le violazioni di domicilio (art. 186 CP, per IM 1 VD all. 1 a pag. 5 I R, per IM 2 VD all. 1 a pag. 5 II R e per IM 3 VD all. 1 a pag. 5 III R), IM 1 e IM 2 hanno invece sempre contestato il reato di tentato (art. 22 cpv. 1 CP) furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) di cui al pto. 1.B.1.23 dell’AA (doc. TPC 1) nella misura in cui, a loro dire, erano entrati nella roulotte di ACPR 23 solo per dormire e ripararsi dal freddo e non, invece, per rubare (per IM 1 VI PS del 9.1.2017 a pag. 7, PP del 13.1.2017 a pag. 8 e VD all. 1 a pag. 5 X R nonché per IM 2 VI PS del 9.1.2017 a pag. 6, PP del 17.1.2017 a pag. 9 e VD all. 1 a pag. 5 XI R).

 

 

                                 VI)   Le imputazioni dell’AA

 

 

                                   9.   In merito ai tre capi d’imputazione dell’AA si ricorda, in diritto, come:

 

                               9.1.   giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata;

 

                               9.2.   giusta l’art. 139 n. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) ricordato come giusta la n. 2 di predetta norma il colpevole è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere del furto e come giusta la n. 3 cpv. 2 di predetta norma il colpevole è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) non inferiore a 180 aliquote giornaliere se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;

 

                               9.3.   giusta l’art. 144 cpv. 1 CP chi deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) ricordato come giusta il cpv. 3 di predetta norma il giudice può pronunciare una pena detentiva (art. 40 CP) da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole e in tal caso il perseguimento avviene d’ufficio;

 

                               9.4.   giusta l’art. 186 CP chi, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).

 

                                10.   In merito alle imputazioni di cui ai pti. 1.A, 2.A e 3 dell’AA (doc. TPC 1) la Corte delle assise criminali (di seguito solo Corte) ha deciso quanto segue:

 

                             10.1.   i tre imputati (art. 111 segg. CPP) sono stati condannati per il reato di furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP), in parte tentato (art. 22 cpv. 1 CP) siccome commesso per mestiere (art. 139 n. 2 CP) rispettivamente in banda (art. 139 n. 3 cpv. 2 CP), agendo in correità tra loro e __________, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015 / 25.11.2016, in 22 occasioni di cui 5 tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90 (VD a pag. 3 e 4, per IM 1 VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1, per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1 e per IM 3 VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.1). La contestazione sollevata dai difensori di IM 1 e IM 2 secondo cui non era intenzione dei loro assistiti commettere un tentato (art. 22 cpv. 1 CP) furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) a danno dell’AP ACPR 23 (pto. 1.B.1.23 dell’AA, doc. TPC 1, VD a pag. 7, per IM 1 VI PS del 9.1.2017 a pag. 7, PP del 13.1.2017 a pag. 8 e VD all. 1 a pag. 5 X R nonché per IM 2 VI PS del 9.1.2017 a pag. 6, PP del 17.1.2017 a pag. 9 e VD all. 1 a pag. 5 XI R) è stata accolta in quanto comprovata oggettivamente dai fatti tanto da conseguirne il proscioglimento di questi due imputati (art. 111 segg. CPP, per IM 1 VD all. 2 a pag. 3 pto. 4 e per IM 2 VD all. 2 a pag. 3 pto. 5) dal reato di tentato (art. 22 cpv. 1 CP) furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP). Inversamente le contestazioni dei tre difensori in merito al valore della refurtiva rubata che a loro dire dovrebbe essere quella affermata dai loro protetti e non quella indicata dagli AP (VD a pag. 6) non può essere accolta nella misura in cui la loro condanna si basa sul valore della refurtiva denunciata, ma soprattutto perché i tre imputati (art. 111 segg. CPP) non possono essere creduti quando affermano che s’interessavano solo ai soldi (VD a pag. 6) e non ad altri beni e questo anche solo dopo aver ricordato il laptop che avevano tentato di rubare a __________ nel settembre 2014 (VD all. 1 a pag. 2 IV R, a pag. 3 IV R e a pag. 5 V R);

 

                             10.2.   IM 1 e IM 2 sono stati condannati per il reato di ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), in parte qualificato (art. 144 cpv. 3 CP), in relazione ai furti aggravati (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e tentati (art. 22 cpv. 1 CP) per i quali sono stati ritenuti colpevoli (per IM 1 VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1 nonché per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1) rispettivamente in relazione al pto. 2.B.2.22 dell’AA (doc. TPC 1), quindi in 22 occasioni, di cui in 3 cagionando un danno considerevole (VD a pag. 6 e all. 1 a pag. 5, pti. 2.A.2.1, 2.A.2.8 e 2.A.2.14, WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2013, art. 144 numero, di seguito solo no., 101 segg., TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo / San Gallo, 2013, art. 144 no. 10, DUPUIS/GELLER/MONNIER/ MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2013, art. 144 no. 22 segg. e CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Stämpfli, Berna, 2010, art. 144 no. 30 segg.), con un danneggiamento complessivo denunciato di fr. 143'362.85 (per IM 1 VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.2 nonché per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.2);

 

                             10.3.   non avendo preso parte al danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) di cui al pto. 2.B.2.22 dell’AA (doc. TPC 1), IM 3 è stato condannato per il reato di ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), in parte qualificato (art. 144 cpv. 3 CP), in relazione ai furti aggravati (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e tentati (art. 22 cpv. 1 CP) per il quale è stato ritenuto colpevole (VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.1), quindi in 21 occasioni, di cui in 3 cagionando un danno considerevole (VD a pag. 6 e all. 1 a pag. 5, pti. 2.A.2.1, 2.A.2.8 e 2.A.2.14, WEISSENBERGER, op. cit., art. 144 no. 101 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 144 no. 10, DUPUIS/ GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 144 no. 22 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 144 no. 30 segg.), con un danneggiamento complessivo denunciato di fr. 142'362.85 (VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.2);

 

                             10.4.   i tre imputati (art. 111 segg. CPP) sono stati condannati per il reato di ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP), commessa in 19 occasioni - e non 22 come indicato nell’AA, doc. TPC 1, in assenza di valida querela ex art. 30 segg. CP (AI 86 all. 40, 43 e 45 nonché VD a pag. 3, 4 e 6) - in relazione ai furti aggravati (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP) consumati e tentati (art. 22 cpv. 1 CP) per i quali sono stati condannati (per IM 1 VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1 e 1.3, per IM 2 VD all. 2 a pag. 2 pti. 2, 2.1 e 2.3 nonché per IM 3 all. 2 a pag. 2 e 3 pti. 3, 3.1 e 3.3);

 

                             10.5.   nella sua arringa difensiva il patrocinatore di IM 1 ha sostenuto che il reato di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) commesso dal suo difeso non era perseguibile in forza dell’art. 17 cpv. 1 CP (VD pag. 7), norma secondo cui chi commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguardia interessi preponderanti. A torto, già solo perché non c’è chi non veda come l’asserito pericolo imminente di IM 1, cioè il freddo notturno, poteva facilmente essere evitato anche solo costituendosi o allontanandosi in altro modo dai luoghi senza, inversamente, commettere un nuovo reato (SEELMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2013, art. 17 no. 7 segg., MONNIER, Code pénal I, Commentaire Romand, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2009, art. 17 no. 10 e DUPUIS/ GELLER/MONNIER/MOREILLON/ PIGUET/ BETTEX/ STOLL, op. cit., art. 17 no. 8).

 

 

                                VII)   Colpa, prognosi, pena

 

 

                                11.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

 

                             11.1.   giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;

 

                             11.2.   giusta l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

 

                             11.3.   giusta l’art. 46 cpv. 1 CP se, durante il periodo di prova (art. 44 CP), il condannato commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale e può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’art. 49 CP anche se può pronunciare una pena detentiva (art. 40 CP) senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi e se risultano adempiute le condizioni di cui all’art. 41 CP ricordato come giusta il cpv. 2 di predetta norma se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alle revoca ma può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova (art. 44 CP) al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza e per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa (art. 93 CP) e impartire norme di condotta (art. 94 CP);

 

                             11.4.   giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

 

                             11.5.   giusta l’art. 48a cpv. 1 e 2 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena;

 

                             11.6.   giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;

 

                             11.7.   giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

 

                             11.8.   giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP);

 

                             11.9.   giusta l’art. 66a cpv. 1 CP il giudice, a prescindere dall’entità della pena inflitta, espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per furto qualificato (art. 66a cpv. 1 lettera, di seguito solo lett., c e 139 n. 2 e 3 CP) e per furto (art. 139 CP) in combinazione con una violazione di domicilio (art. 66a cpv. 1 lett. d e 186 CP).

 

 

                                12.   Ricordate le sentenze del Tribunale federale (di seguito solo DTF) 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché quelle della Corte di appello e revisione penale di cui agli incarti 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012, è innegabile come la colpa (art. 47 cpv. 1 CP) dei tre imputati (art. 111 segg. CP) sia da ritenersi come medio grave. Ciò posto e richiamato in particolare il movente economico, la reiterazione dell’agire, le aggravanti e i precedenti specifici, la confessione, il vissuto, il carcere preventivo sofferto e da soffrire nonché la distanza da casa, data altresì pacificamente, non potendo essere altrimenti, una chiara prognosi negativa, la Corte, richiamato anche il concorso dei reati di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, ha condannato:

 

                             12.1.   IM 1 alla pena detentiva (art. 40 CP) di 28 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e 6.1) da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e 6.1) e alla sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10 anni (art. 66a cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 7);

 

                             12.2.   IM 2 alla pena detentiva (art. 40 CP) di 28 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e 6.2) da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e 6.2) e alla sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10 anni (art. 66a cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 8);

 

                             12.3.   IM 3 alla pena detentiva (art. 40 CP) di 27 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e 6.3) da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 a pag. 3 pti. 6 e 6.3) e alla sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10 anni (art. 66a cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 9). Visto la durata della pena oggi comminata, la mancata certezza di ricezione rispettivamente di comprensione da parte sua del DA di condanna del Canton Vallese (AI 42, doc. TPC 36 e VD all. 1 a pag. 4 III R), nel dubbio e indipendentemente dall’attestato suo passaggio in giudicato (art. 437 segg. CPP) previa pubblicazione sul foglio ufficiale (doc. TPC 36), la Corte ha ritenuto più opportuno non ordinare la revoca della relativa sospensione condizionale della pena pecuniaria (art. 34 segg. CPP) di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna prolungandone di 1 anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP nonché VD all. 2 a pag. 3 e 4 pto. 10).

 

 

                               VIII)   Le pretese di diritto civile degli accusatori privati

 

 

                                13.   In quanto richieste di diritto civile (AI 86 all. 26, 27, 29, 31, 32, da 34 a 38, da 40 a 45, AI 92 nonché VD all. 1 a pag. 6 e 7) non sufficientemente documentate rispettivamente quantificate (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) anche perché nulla si sa in merito ad un’eventuale intervenuto indennizzo da parte di una qualche assicurazione privata (art. 121 cpv. 2 CPP), la Corte ha deciso di rinviare al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) le pretese di risarcimento nei confronti di:

 

                             13.1.   IM 1, IM 2 e IM 3 (VD all. 1 a pag. 7 I/II/III R) degli AP (art. 118 segg. CPP) ACPR 1; ACPR 7; ACPR 6; ACPR 8; ACPR 10; ACPR 9; ACPR 12; ACPR 2; ACPR 3; ACPR 4; ACPR 5; ACPR 13; ACPR 11; ACPR 16; ACPR 17; ACPR 14; ACPR 15; ACPR 18; ACPR 19; ACPR 20; ACPR 21 e ACPR 22 (VD all. 2 a pag. 4 pto. 11);

 

                             13.2.   IM 1 e IM 2 (VD all. 1 a pag. 7 IV/V R) dell’AP ACPR 23 (VD all. 2 a pag. 4 pto. 12).

 

 

                                 IX)   Confische e dissequestri

 

 

                                14.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

 

                             14.1.   giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico;

 

                             14.2.   giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale;

 

                             14.3.   giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. d) CPP all’imputato (art. 111 segg. CPP) e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente confiscati;

 

                             14.4.   giusta l’art. art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

 

 

                                15.   Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria (VI PS IM 1 del 2.1.2017 a pag. 3 e 4, IM 2 del 21.12.2016 a pag. 4 da riga 19 a riga 21 e IM 3 del 3.1.2017 da pag. 9 riga 8 a pag. 10 riga 10, doc. TPC 2 e AI 86 pag. 17 nonché all. da 2 a 5, 12, 13 e da 17 a 23) e delle dichiarazioni delle parti in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 7 IX/X/XI/XII R e a pag. 8 I/II/III R), la Corte ha ordinato:

 

                              15.1   la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) a IM 3 di fr. 939.-, di 1 automobile Lancia targata __________, di 1 navigatore Garmin, di 1 navigatore Tom Tom, di 1 smerigliatrice con 5 dischi, di 1 confezione di guanti in lattice, di 2 ricetrasmittenti Baofeng, di 1 piede di porco, di 1 lampada frontale, di 1 torcia Police e di 1 cacciavite Krome Vandimo (VD all. 2 a pag. 4 e 5 da pti. 15 a pti. 15.11);

 

                             15.2.   il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a:

 

                          15.2.1.   IM 1 di 1 telefono cellulare Nokia 2690 con SIM Lycamobile __________ (VD all. 2 a pag. 4 pto. 13);

 

                          15.2.2.   IM 2 di 1 telefono Cellulare Yezz dual Sim IMEI __________ e __________ e due SIM Lyca Mobile e Vivacom (VD all. 2 a pag. 4 pto. 14);

 

                          15.2.3.   IM 3 di 1 telefono cellulare HTC dual SIM con carta Vivacom __________ e __________, di 4 chiavette USB, di 1 auricolare Jebra, di 1 carta stradale Europa, di 2 accendini di plastica e di 1 telefono cellulare Nokia 1208 con Sim Lycamobile __________ (VD all. 2 a pag. 5 da pti. 16 a pti. 16.6).

 

 

                                  X)   Indennizzo e riparazione del torto morale

 

                                16.   Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato (art. 111 segg. CPP) ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), a un indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP).

 

                                17.   Nonostante l’intervenuto proscioglimento di IM 1 e IM 2 dall’imputazione di tentato furto aggravato (art. 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) di cui al punto 1.B.1.23 dell’AA (doc. TPC 1 nonché VD all. 2 a pag. 3 pti. 4 e 5) e già solo perché correttamente non richiesto dai rispettivi difensori d’ufficio (art. 132 CPP) avvocati (di seguito solo avv.) DUF 1 e DUF 2 a questi due imputati (art. 111 segg. CPP) non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP (VD all. 2 a pag. 5 pti. 18 e 19).

 

 

                                 XI)   Retribuzione dei difensori d’ufficio

 

 

                                18.   Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP). Un’eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione, così come è stato il caso in specie da parte dell’avv. DUF 1 con scritto dell’11.5.2017 (doc. TPC 42 e 43) e dell’avv. DUF 2 con comunicazione del 10.5.2017 (doc. TPC 41 e 44) è da inoltrare, in un termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP e VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.4).

 

 

                                19.   Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1 secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora, di seguito solo h), ricordato come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1 prevede che al patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto, il tutto, con riferimento alla retribuzione dell’avv. DUF 1, con una percentuale del 6% per un onorario tra fr. 5'000.- e fr. 10'000.-, ma almeno fr. 500.-. Se invece il difensore d’ufficio (art. 132 CPP) non optasse per questa soluzione forfetaria l’art. 6 cpv. 2 RL 3.1.1.7.1 ricorda come questi ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio.

 

 

                                20.   Dei tre patrocinatori d’ufficio (art. 132 CPP) solo l’avv. DUF 3, legale di IM 3 con effetto dal 19.12.2016 (AI 6), non ha interposto reclamo (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario e spese da parte della Corte (VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.3). Questo difensore ha presentato tre note professionali, la prima datata 10.3.2017 (AI 108), la seconda datata 28.4.2017 (doc. TPC 35) e la terza datata 8.5.2017 (VD a pag. 3 e doc. TPC 40), che sono state tassate per fr. 5'876.30 e meglio fr. 4'953.- per l’onorario, fr. 488.- per spese e trasferte rispettivamente fr. 435.30 per l’imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA, VD all. 2 a pag. 5 pto. 20 e a pag. 6 pto. 20.3), ritenuto che IM 3 è tenuto a rimborsare l’importo di fr. 5'876.30 allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.3.1).

 

 

                                21.   Per le sue prestazioni l’avv. DUF 1, patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 con effetto dal 13.12.2016 (AI 3), ha presentato alla Corte tre note professionali, la prima datata 13.3.2017 per il periodo 13.12.2016 / 13.3.2017 (AI 106), la seconda datata 28.4.2017 per il periodo 18.4.2017 / 25.4.2017 (doc. TPC 34) e la terza datata 8.5.2017 per il periodo 28.4.2017 / 9.5.2017 (VD a pag. 3 e doc. Dib. 1), indicanti, senza IVA non essendone soggetto (VD a pag. 4), un totale complessivo di fr. 10'669.40 e meglio fr. 966.40 per spese, fr. 97.- per trasferte e fr. 9'606.- per onorario, con quindi un dispendio orario complessivo di 53 h e 22 minuti (di seguito solo min.), pari a 3’202 min. x fr. 180.-/h (art. 4 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1). In merito a queste tre parcelle (AI 106, doc. TPC 34 e doc. Dib. 1) la Corte ha proceduto alle seguenti decurtazioni:

 

                             21.1.   per tutte e tre queste parcelle (AI 106, doc. TPC 34 e doc. Dib. 1) valgano le presenti correzioni:

 

a)    è ormai da più di sei anni che le corti di prima istanza (art. 135 cpv. 1 CPP) sono tenute a tassare le note dei difensori d’ufficio (art. 132 CPP) e in questo periodo la tratta Lugano / Farera è, evidentemente, una delle poste più frequenti. Generalmente questa prestazione viene indicata, per il dispendio orario, tra 10 e 20 minuti per il tragitto rispettivamente tra 10 e 12 chilometri (di seguito solo km) per il calcolo delle spese. Ne consegue allora, anche solo per equità di trattamento con altri casi già trattati nonché in applicazione del principio dell’economia di giudizio e della riduzione dei costi a carico dello Stato, come:

 

                                a1)   l’onorario per le trasferte di andata e ritorno al Farera del 16.12.2016, del 22.12.2016, del 2.1.2017, del 9.1.2017, del 13.1.2017, del 27.2.2017 e del 18.4.2017 è stato ritenuto eccessivo e riportato per l’andata e il ritorno, a valere quale media tra i due indicatori di cui sopra, in 15 min. x 2 invece di 20 / 25 / 30 / 35 / 40 min. a tratta;

 

                                a2)   sempre come media con gli indicatori di cui sopra le corrispondenti spese al km sono state ricondotte a fr. 6.- x 2 invece di fr. 7.- / 8.- / 9.- al km non dimenticando del resto come è lo stesso reclamante ad aver evidenziato una distanza di 6 km per la “trasferta al Farera” del 27.2.2017 e per i “rientro in ufficio” del 2.1.2017, del 9.1.2017, del 13.1.2017 e del 18.4.2017 fermo restando poi come in base all’“Indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino”, stato dicembre 2005, i km tra Lugano e Cadro sono, comunque e sempre, 6 e non di più;

 

b)    in alcuni suoi scritti al PP o al TPC (AI 47 nonché doc. TPC 34 e 39) il reclamante fa anticipare la sua missiva con un foglio di trasmissione / comunicazione dal seguente tenore:

 

“Comunicazioni

Onorevole Procuratore Generale __________,

con la presente le chiedo di voler prendere buona nota della lettera allegata.

L’occasione mi è gradita per porgerle i sensi del mio massimo ossequio”

(AI 47)

 

" Comunicazioni

Onorevole Giudice Marco Villa,

con la presente le chiedo di voler prendere buona nota dello scritto allegato.

L’occasione mi è gradita per porgere il senso del mio massimo ossequio”

(doc. TPC 34 e 39)

 

Ricordato come in base alla vigente giurisprudenza non sono da rimunerare interventi oltre lo stretto necessario, è pacifico come, in quanto totalmente inutili, gli onorari relativi a questi fogli di trasmissione / comunicazione non saranno presi in considerazione nel computo del tempo necessario per la redazione delle lettere del 10.1.2017 (AI 47), del 28.4.2017 (doc. TPC 34) e del 6.5.2017 (doc. TPC 39).

 

                             21.2.   fattura del 13.3.2017 (AI 106)

 

                                  a)   la posta 13.12.16 “tel a polizia” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 5 min. essendoci già stata, lo stesso giorno, una prima telefonata con la polizia di 5 min. integralmente riconosciuta, col che 10 min. per ricevere delle indicazioni di massima sul tipo di inchiesta e per fissare la data della trasferta al Farera del 16.12.2016 appare essere, per la Corte, tempo più che adeguato e sufficiente;

 

                                  b)   chi deve tassare non può che basarsi sugli atti e non farlo sarebbe contrario alla verità materiale e comunque discriminante rispetto a passate e/o future tassazioni. Orbene il VI PS IM 1 del 16.12.2016 (AI 4) è iniziato alle h 8:30 (AI 4 a pag. 3, “attesa”) ed è finito alle h 12:44 (“interrogatorio”), quindi per un totale di 254 min. e non di 270 min. ritenuto come il “colloquio” è avvenuto tra le h 9:10 e le h 9:30, quindi all’interno del VI e non dopo;

 

                                   c)   la posta 20.12.16 “I da pp” altro non è, in base all’AI 5, una semplice comunicazione standart per la conferma della concessione di permessi di visita e telefonici, per la cui lettura, soprattutto per chi è attivo nell’ambito penale da un qualche anno, 3 min. sono più sufficienti;

 

                                  d)   IM 1 è sostanzialmente reo confesso in una fattispecie oltremodo semplice e per nulla complessa. Ciò posto e anche tenuto conto di un’eventuale minimo aggravio temporale per la presenza dell’interprete, un primo colloquio di ben 3 h e 5 min. (“colloquio con cliente” del 22.12.2016) non può che cadere nell’assistenzialismo o nel non saper guidare nei giusti tempi il primo libero colloquio con il proprio patrocinato. Con queste premesse il riconosciuto tempo di 90 min. appare come più che equo e proporzionato alla fattispecie, ritenuto come, ciò malgrado e solo perché spesa viva comunque intervenuta (doc. TPC 30), si è voluto non di meno riconoscere in toto l’esborso dell’interprete anche se, in logica, avrebbe dovuto essere ammesso solo per fr. 90.-;

 

                                  e)   richiamato l’AI 15 e per lo stesso motivo indicato sopra sub. lett. c) la posta 28.12.16 “I da PP” viene riportata a 3 min.;

 

                                   f)   vale quanto sopra indicato sub. b) ricordato come il VI PS IM 1 del 2.1.2017 (AI 27) è iniziato alle h 15:15 ed è finito alle h 16:42, quindi per un totale di 87 min. e non di 140 min.;

 

                                  g)   vale quanto sopra indicato sub. b) ricordato come il VI PS IM 2 del 9.1.2017 (AI 38) è iniziato alle h 11:00 (AI 38 a pag. 3) ed è finito alle h 12:20, quindi per un totale di 80 min. e non di 90 min.;

 

                                  h)   vale quanto sopra indicato sub. b) ricordato come il VI PS IM 1 del 9.1.2017 (AI 40) è iniziato alle h 14:50 ed è finito alle h 16:05, quindi per un totale di 75 min. e non di 95 min.;

 

                                    i)   richiamato l’AI 47 e quando sopra specificato nel considerando (di seguito solo cons.) 21.1 lett. b) il tempo necessario alla redazione dello scritto del 10.1.2017 (“fax a pp”) viene riportato a 8 min. (gli indicati 10 min. ./. 2 min. per l’inutile comunicazione telefax);

 

                                    j)   richiamato l’AI 46 e perché semplice lettera di conferma di un prossimo VI PP, la posta 10.1.2017 “fax a pp” viene riportata a 3 min.;

 

                                   k)   richiamato l’AI 52 e perché semplice lettera di conferma di un prossimo VI PP, la posta 11.1.2017 “fax da pp” viene riportata a 3 min;

 

                                    l)   il “fax a pp” dell’11.1.2017 non è agli atti e quindi il richiesto onorario per 5 min. non può essere riconosciuto;

 

                                 m)   richiamato quanto sopra indicato sub. lett. b) le poste 13.1.2017 “interrogatorio cliente” (AI 57) e “interrogaorio IM 3” (AI 58) vengono riportate alla corretta durata di complessivi 160 min. (da h 14:55 a h 17:35), pari alla durata dei VI PP IM 1 (AI 57 a pag. 2, da h 14:55 a h 16:15 pari a 80 min.) e VI PP IM 3 (AI 58, da h 16:20 a h 17:35 pari a 75 min.);

 

                                  n)   richiamato l’AI 63 e perché semplice lettera di conferma del passaggio di IM 1 al regime dell’esecuzione anticipata della pena (art. 236 CPP), la posta 17.1.2017 “fax da PP” viene riportata a 2 min.;

 

                                  o)   richiamato il contenuto dell’AI 72 e perché semplice comunicazione di conferma del sequestro, la posta 19.1.2017 “l da pp” viene riportata a 3 min.:

 

                                  p)   richiamato l’AI 78 la posta 24.1.2017 “fax da direttore carcere” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;

 

                                  q)   richiamato l’AI 79 la posta 26.1.2017 “fax da direttore carcere” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;

 

                                   r)   richiamato l’AI 80 la posta 30.1.2017 “L da Dr. __________” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;

 

                                   s)   richiamato l’AI 88, in quanto semplice comunicazione di sole due righe, la posta 20.2.2012 “l da PP” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 2 min.;

 

                                    t)   richiamato l’AI 100 e perché semplice formulario, la posta 8.3.2017 “chiusura dell’istruzione” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 3 min.;

 

                                  u)   per la posta 13.3.2017 “I a PP per istanze probatorie”, richiamato l’AI 103, vistone il contenuto e indipendentemente dal maggior utilizzo di parole da parte del reclamante, per la Corte la semplice comunicazione di non aver istanze probatorie da produrre allegando altresì la propria nota per la tassazione, può esser fatto abbondantemente in 5 min.;

 

                             21.3.   fattura del 28.4.2017 (doc. TPC 34)

 

                                  a)   si richiama a quanto indicato sopra sub. cons. 21.1. lett. a) per i costi e l’onorario di trasferta;

 

                             21.4.   fattura dell’8.5.2017 (doc. Dib. 1)

 

                                  a)   ricordato come IM 1 sia imputato (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente reo confesso, che il reclamante ha partecipato a tutti i VI del suo assistito e che già il 23.2.2017 c’era stata una “visione atti” (AI 106) al MP per 95 min. interamente riconosciuta, le poste 6.5.17 “lettura incarto” per 200 min. pari a 3 h e 20 min. e del 7.5.2017 “preparazione arringa” per 150 min. pari a 2 h e 30 min. sono state ritenute eccessive nella durata e riportate a un più corretto dispendio complessivo di 180 min.;

 

                                  b)   la posta 8.5.2017 “processo stima” per 480 min. è riportata a 301 min. pari alla durata del processo (h 9:30 / h 12:36 e h 14:00 / h 15:10 pari a 256 min., VD a pag. 1, 4 e 7) a cui sono stati aggiunti 45 min. per la lettura del dispositivo e un primo colloquio con IM 1 per decidere se presentare o meno annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP);

 

                                   c)   la posta 9.5.2017 “processo stima” per 480 min. non è stata riconosciuta non essendoci stato dibattimento, quella di “ricezione e lettura sentenza stima” per 60 min. perché non c’è stato annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP) e per l’avviata procedura di reclamo (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP nonché VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.4) saranno, qualora e se del caso, assegnate eventuali ripetibili di seconda istanza mentre quella di “colloquio con cliente per appello stima” per 30 min. è già stata computata nei 45 min. aggiuntivi di cui alla lett. precedente.

 

                             21.5.   Riconosciute conseguentemente delle spese e delle trasferte per un totale di fr. 584.- (pari a fr. 500.- di cui all’art. 6 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1 + fr. 6 x 14 e VD all. 2 a pag. 5 pto. 20.1) e degli esborsi per fr. 390.- (doc. TPC 30 e 39 nonché VD a pag. 3 e all. 2 a pag. 5 pto. 20.1), ne risulta il riconoscimento in favore dell’avv. DUF 1 del seguente conteggio (VD all. 2 a pag. 5 pti. 20 e 20.1):

 

onorario (1’827 min. x fr 180.-/h)                       fr.     5'481.00

spese e trasferte                                                   fr.        584.00

esborsi                                                                    fr.        390.00

totale                                                                       fr.     6'455.00

 

a carico dello Stato del Cantone Ticino (VD all. 2 a pag. 5 pto. 20) ricordato come IM 1 sia tenuto a rimborsare predetto l’importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 5 pto. 20.1.1).

 

 

                                22.   Per le sue prestazioni l’avv. DUF 2, patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 2 con effetto dal 19.12.2016 (AI 7), ha presentato alla Corte tre note professionali, la prima datata 10.3.2017 per il periodo 19.12.2016 / 10.3.2017 (AI 107), la seconda datata 5.4.2017 per il periodo 21.3.2017 / 5.4.2017 (doc. TPC 16) e la terza datata 26.4.2017 per il periodo 6.4.2017 / 9.5.2017 (doc. TPC 33), indicanti, IVA compresa per fr. 860.95 (AI 107 nonché doc. TPC 16 e 33) essendone soggetta, un complessivo totale di fr. 11'622.90 e meglio fr. 1'185.95 per spese, trasferte e posteggi (AI 107 nonché doc. TPC 16 e 33) e fr. 9’576.- per onorario (AI 107 nonché doc. TPC 16 e 33), con quindi un dispendio orario complessivo di 53 h e 12 min., pari a 3’192 min. x fr. 180.-/h (art. 4 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1). In merito a queste tre parcelle (AI 107 nonché doc. TPC 16 e 33) la Corte ha proceduto alle seguenti decurtazioni:

 

                             22.1.   per tutte e tre queste parcelle (AI 107 nonché doc. TPC 16 e 33) valgano le presenti correzioni:

 

                                  a)   per le spese di trasferta, in base all’“Indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno verso il Ticino”, stato dicembre 2005, sono 41 e non 44 / 43 i km tra Ascona e Lugano, da cui una decurtazione di fr. 3.- x 2 per le tratte di andate e ritorno del 21.12.2016, del 17.1.2017, del 22.2.2017 e del 6.3.2017 e di fr. 2.- x 2 per quella dell’8.5.2017;

 

                                  b)   l’onorario per le trasferte è stato riconosciuto come eccessivo e riportato per le tratte di andata e ritorno di Ascona / Bellinzona del 21.12.2016 e del 22.12.2016 a 30 min. x 2 invece di 40 / 35 / 38 min. a tratta, di Ascona / Lugano del 21.12.2016, del 17.1.2017, del 22.2.2017, del 6.3.2017, dell’8.5.2017 e del 9.5.2017 a 50 min. x 2 invece di 70 / 65 a tratta nonché di Ascona / Cadro del 9.1.2017 e del 4.4.2017 a 50 min. x 2 invece di 70 / 65 min.;

 

                                   c)   i principali servizi di telefonia non addebitano più i costi per le telefonate da e a in Svizzera, limitandosi a richiedere solo i costi di abbonamento, che la reclamante, in quanto titolare di uno studio legale, ha già di suo. Ragion per cui ed indipendentemente dal fatto che la stessa abbia o meno tale abbonamento, in applicazione del principio della riduzione dei costi trattandosi di una difesa d’ufficio (art. 132 CPP) a carico dello Stato (VD all. 2 a pag. 5 pto. 20), non vengono riconosciuti gli indicati costi di fr. 2.- per le telefonate del 19.12.2016 “tel da commissario __________, spiega caso e interventi di martedì e mercoledì che verranno effettuati”, del 5.1.2017 “tel ad __________ chiamo per dire che a quell’ora sono già impegnata”, dell’11.1.2017 “tel da segretaria PP per verbale assistito”, del 20.1.2017 “tel da PP”, del 24.1.2017 “tel da famigliari assistito, difficoltà di comprensione reciproca”, del 26.1.2017 “tel da ass. sociale __________ per assistito e telefoni con moglie”, del 6.2.2017 “ric/es tel da assistito, chiede (se ben comprendo) un incontro e stato pratica”, del 15.2.2017 “tel da assistito e compagno cella assistito, che in presenza di assistito, chiede stato procedimento”, del 21.3.2017 “tel da PP, comunica modifica di taluni importi in AA che ci invierà”, del 22.3.2017 “tel da segreteria PP comunica di levare AI 48 dagli atti, siccome non attinente al procedimento”, del 27.3.2017 “tel da TP per date processo” e del 29.3.2017 “tel a interprete __________ per visita a detenuto”;

 

                                  d)   i costi di posteggio per essere riconosciuti devono essere comprovati. Del resto quando il sottoscritto va in trasferta per motivi di lavoro è obbligato a presentare, se ne chiede il rimborso, le proprie spese di posteggio. Se ciò vale, giustamente, per un dipendente dello Stato mal si vede perché non debba valere anche per un difensore d’ufficio (art. 132 CPP) ritenuto come i relativi costi sono assunti dallo Stato (VD all. 2 a pag. 5 pto. 20). In specie tali spese non sono state documentate per i posteggi del 21.12.2016 e del 22.12.2016 (fr. 2.- x 2), del 22.2.2017 (fr. 4.-), del 6.3.2017 (fr. 5.-), dell’8.5.2017 (fr. 20.-) e del 9.5.2017 (fr. 15.-);

 

                                  e)   le spese di scritturazione per i giorni 21.12.2016, 13.1.2017, 15.2.2017, 23.2.2017, 10.3.2017, 5.4.2017, 26.4.2017 e 2.5.2017 vengono riportati, invece degli indicati fr. 7.- a pag., a fr. 5.- a pag.;

 

                                   f)   ricordato come in base alla vigente giurisprudenza non sono da rimunerare interventi oltre lo stretto necessario, è di questa Corte il serio convincimento che, conseguentemente, non tutte le prestazioni che potrebbero essere riconosciute sotto l’egida di un mandato di fiducia lo possano essere sotto il capello dell’art. 135 CPP. Con ciò e a scanso di qualsivoglia equivoco non si intende assolutamente sostenere che la reclamante non abbia svolto quella determinata prestazione, ma solo che, in base al tipo di mandato in essere, la sua presa a carico da parte dello Stato non si giustifica assolutamente. In specie trattasi delle seguenti poste:

 

                                 f1)   “lettera breve a assistito, invio copia di quanto trasmesso a PP” del 15.2.2017, “lettera breve a assistito, invio copia di quanto ricevuto da PP” del 20.2.2017 e “memo a assistito, trasmetto copia fax suddetto” del 23.2.2017 per fr. 30.- di spese e fr. 45.- d’onorario, da ritenersi inutili nella misura in cui IM 2 è cittadino __________ che non conosce l’italiano, fermo restando che, in quanto non urgenti, il contenuto di predetti scritti avrebbe potuto essere comunicato verbalmente all’imputato (art. 111 segg. CPP) al successivo loro incontro;

 

                                 f2)   “anticipo memo per suddetto per fax” del 2.5.2017 per fr. 2.- essendo più che sufficiente la trasmissione per posta semplice;

 

                             22.2.   fattura del 10.3.2017 (AI 107)

 

                                  a)   la posta 19.12.2016 “apertura incarto” per fr. 70.- viene riportata a fr. 50.- così come normalmente riconosciuto;

 

                                  b)   la posta 19.12.2016 “tel da commissario __________, spiega caso e interventi di martedì e mercoledì che verranno effettuati” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;

 

                                   c)   visto il semplice contenuto le quattro poste del 23.12.2016 sono state ritenute eccessive nella durata e riportate, nel complesso, a 5 min.;

 

                                  d)   trattandosi di prestazioni di semplice e veloce lettura (“ric/es e-mail da Comm. __________ per nuovi verbali” e “ric/es e-mail da Comm. __________ anticipa verbale mio assistito”) rispettivamente di veloce esecuzione (“tel ad __________ chiamo per dire che a quell’ora sono già impegnata”) queste tre poste del 5.1.2017 sono state ritenute eccessive nella durata e riportate, complessivamente, a 5 min.;

 

                                  e)   in merito alla posta 9.1.2017, trattandosi di un colloquio prima di un VI PS, la sua durata viene ritenuta eccessiva ed equamente riportata a 10 min. anche perché eventuali domande o richieste di delucidazioni a IM 2 avrebbero potuto, comunque e sempre, essere fatte in sede di VI;

 

                                   f)   trattandosi di prestazioni di semplice e veloce lettura (“ric/es fax da PP copia di fax inviato ad avv. DUF 1” e “ric/es fax da PP copia di fax inviato ad avv. DUF 3”) queste due poste del 10.1.2017 sono state ritenute eccessive nella durata e riportate, nel complesso, a 5 min.;

 

                                  g)   trattandosi di prestazioni assolutamente celeri per il disbrigo e di cui è normalmente incaricata una segretaria e non la titolare di studio (“tel da segretaria PP per verbale assistito”) rispettivamente di semplice e veloce lettura (“ric/es fax da PP, citazione mio assistito”) queste due poste dell’11.1.2017 sono state ritenute eccessive nella durata e riportate, complessivamente, a 5 min.;

 

                                  h)   visto il contenuto dello scritto del 13.1.2017 al PP (AI 56) non aveva alcun motivo per esser inviato anche via fax. Infatti, essendo un venerdì, nell’ottica del VI PP del martedì successivo, un invio anche in posta B appariva come più che sufficiente, fermo restando che le indicate richieste ex art. 236 e 358 cpv. 1 CPP potevano comunque e sempre essere espresse nel VI PP nell’ipotesi in cui predetta missiva non fosse giunta in tempo. Da ciò il non riconoscimento della posta “anticipo scritto per fax” per fr. 2.- per le spese e di fr. 9.- per l’onorario;

 

                                    i)   in merito alla posta 17.1.2017 “Colloquio con assistito” vale quanto sopra precisato sub. lett. e);

 

                                    j)   la posta 20.1.2017 “tel da PP” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;

 

                                   k)   la posta 24.1.2017 “ric/es da PP quanto già trasmesso con fax del 17.1.2017” per fr. 9.- di onorario non viene riconosciuta sia perché prestazione di segretariato e non da titolare di studio ma anche perché il contenuto di tale scritto era già stato esaminato e fatturato in data 17.1.2017 sub. “ric/es fax da PP comunica decisione espiazione anticipata”;

 

                                    l)   la posta 24.1.2017 “tel da famigliari assistito, difficoltà di comprensione reciproca” non è stata riconosciuta in quanto non necessaria visto l’impossibilità di comunicazione tra le parti e perché i primi, per qualsiasi informazione loro necessaria, potevano direttamente rivolgersi a IM 2 e/o al patronato;

 

                                 m)   trattandosi di prestazioni di semplice e veloce lettura (“ric/es e-mail da __________”) rispettivamente di veloce esecuzione (“redigo ed invio e-mail a succitata”) queste due poste dell’1.2.2017 sono state ritenute eccessive nella durata e riportate, complessivamente, a 5 min.;

 

                                   n)   le poste 6.2.2017 “ric/es tel da assistito, chiede (se ben comprendo) un incontro e stato pratica” e “redigo ed invio e-mail a assistente sociale __________ chiedo di ribadire ad assistito nella rispettiva difficoltà di comprenderci che non vi é necessità di un incontro e di chiedere a assistito che urgenza vi sarebbe” sono state ritenute eccessive nella durata e riportate, nel complesso, a 10 min.;

 

                                  o)   la posta 15.2.2017 “tel da assistito e compagno cella assistito, che in presenza di assistito, chiede stato procedimento” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;

 

                                  p)   la posta 20.2.2017 “ric/es per posta quanto anticipato via fax da PP” per fr. 9.- di onorario non è stata riconosciuta sia perché prestazione di segretariato e non da titolare di studio ma anche perché il contenuto di tale scritto era già stato esaminato e fatturato in data 17.2.2017 sub. “ric/es fax da PP”;

 

                                  q)   trattandosi di prestazione di semplice lettura la posta 9.3.2017 “ric/es decisione di chiusura dell’istruzione da PP” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 3 min.;

 

                             22.3.   fattura del 5.4.2017 (doc. TPC 16)

 

                                  a)   la posta 22.3.2017 “tel da segretaria PP comunica di levare AI 48 dagli atti, siccome non attinente al procedimento” per fr. 9.- di onorario non viene riconosciuta in quanto prestazione di cancelleria;

 

                                  b)   trattandosi di imputati (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente rei confessi la posta 24.3.2017 “ric/es atto di accusa da PP” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 5 min.;

 

                                   c)   trattandosi di prestazioni di semplice e veloce lettura (ric/es citazione da Giudice Villa” e “ric/es termine per istanze probatorie da Giudice Villa”) queste due poste del 29.3.2017 sono state ritenute eccessive nella durata e riportate, complessivamente, a 3 min.;

 

                             22.4.   fattura del 26.4.2017 (doc. TPC 33)

 

                                  a)   trattandosi di un imputato (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente reo confesso le poste 7.4.2017 “disanimo atti all’incarto” e “allestisco arringa” per 230 min. sono state ritenute eccessive nella durata e riportate, complessivamente a 180 min.;

 

                                  b)   l’inutilità di un invio per raccomandata della posta 26.4.2017 “redigo ed invio raccomandata a Giudice Villa” comporta il riconoscimento per le spese di fr. 1.- e non di fr. 6.30;

 

                                   c)   trattandosi di un imputato (art. 111 segg. CPP) sostanzialmente reo confesso la posta 2.5.2017 “colloquio con assistito ed interprete” è stata ritenuta eccessiva nella durata e riportata a 30 min.;

                                         

                                  d)   la posta 2.5.2017 “ric/es fattura per prestazioni da interprete per e-mail” per fr. 9.- di onorario non viene riconosciuta in quanto prestazione di cancelleria;

 

                                  e)   la posta 8.5.2017 “dibattimento” per 360 min. è riportata a 301 min., pari alla durata del processo (h 9:30 / h 12:36 e h 14:00 / h 15:10 pari a 256 min., VD a pag. 1, 4 e 7) a cui sono stati aggiunti 45 min. per la lettura del dispositivo e un primo colloquio con IM 2 per decidere se presentare o meno annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP);

 

                                   f)   tutte le poste 9.5.2017 “__________-__________”, “dibattimento”, “posteggio” e “__________-__________” non sono state riconosciute in quanto il dibattimento è terminato l’8.5.2017.

 

                             22.5.   Riconosciute conseguentemente delle spese e delle trasferte per un totale di fr. 924.65. (VD all. 2 a pag. 5 pto. 20.2) e degli esborsi per fr. 100.- (doc. TPC 16 e 37 nonché VD all. 2 a pag. 5 e 6 pto. 20.2), ne risulta il riconoscimento in favore dell’avv. DUF 2 del seguente conteggio (VD all. 2 a pag. 5 e 6 pti. 20 e 20.2):

 

onorario (2’229 min. x fr 180.-/h)                       fr.     6'687.00

spese e trasferte                                                   fr.        924.65

IVA (8%)                                                                 fr.       608.95

esborsi                                                                    fr.        100.00

totale                                                                       fr.     8'320.60

 

a carico dello Stato del Cantone Ticino (VD all. 2 a pag. 5 pto. 20) ricordato come IM 2 sia tenuto a rimborsare predetto l’importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 6 pto. 20.2.1).

 

 

                                XII)   Tassa di giustizia e spese procedurali

 

                                23.   La tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste, in solido, a carico di IM 1 in ragione di 1/3, di IM 2 in ragione di 1/3 e di IM 3 in ragione di 1/3 (art. 426 cpv. 1 prima frase CP e VD all. 2 a pag. pto. 17).

 

 

visti gli art.:                      12, 22 cpv. 1, 40, 46, 47, 48a, 49, 51, 66a segg., 69, 70, 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2, 144 cpv. 1 e 3 nonché 186 CP;

80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. e 429 CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   furto aggravato, in parte tentato

siccome commesso per mestiere rispettivamente in banda, agendo in correità con IM 2, IM 3 e una terza persona, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015/25.11.2016, in 22 occasioni di cui 5 tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90;

 

                               1.2.   ripetuto danneggiamento, in parte qualificato

commesso, in relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 1.1 del dispositivo rispettivamente al punto 2.B.2.22 dell’atto d’accusa, in 22 occasioni, di cui in 3 cagionando un danno considerevole, con un danneggiamento complessivo denunciato di fr. 143'362.85;

 

                               1.3.   ripetuta violazione di domicilio

commessa in 19 occasioni in relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 1.1 del dispositivo;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

 

                               2.1.   furto aggravato, in parte tentato

siccome commesso per mestiere rispettivamente in banda, agendo in correità con IM 1, IM 3 e una terza persona, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015/25.11.2016, in 22 occasioni di cui 5 tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90;

 

                               2.2.   ripetuto danneggiamento, in parte qualificato

commesso, in relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 2.1 del dispositivo rispettivamente al punto 2.B.2.22 dell’atto d’accusa, in 22 occasioni, di cui in 3 cagionando un danno considerevole, con un danneggiamento complessivo denunciato di fr. 143'362.85;

 

                               2.3.   ripetuta violazione di domicilio

commessa in 19 occasioni in relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 2.1 del dispositivo;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   3.   IM 3 è autore colpevole di:

 

                               3.1.   furto aggravato, in parte tentato

siccome commesso per mestiere rispettivamente in banda, agendo in correità con IM 1, IM 2 e una terza persona, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (GR), nel periodo 30.11.2015/25.11.2016, in 22 occasioni di cui 5 tentate, con una refurtiva denunciata di fr. 43'368.90;

 

                               3.2.   ripetuto danneggiamento, in parte qualificato

commesso, in relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 3.1 del dispositivo, in 21 occasioni, di cui in 3 cagionando un danno considerevole, con un danneggiamento complessivo denunciato di fr. 142'362.85;

 

                               3.3.   ripetuta violazione di domicilio

commessa in 19 occasioni in relazione ai furti consumati e tentati di cui al punto 3.1 del dispositivo;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   4.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di tentato furto aggravato di cui al punto 1.B.1.23 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   5.   IM 2 è prosciolto dall’imputazione di tentato furto aggravato di cui al punto 1.B.1.23 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   6.   Di conseguenza:

 

                               6.1.   IM 1 è condannato alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               6.2.   IM 2 è condannato alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               6.3.   IM 3 è condannato alla pena detentiva di 27 (ventisette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                 7.     Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. c) e d) CP é ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1 per la durata di 10 (dieci) anni.

 

 

                                 8.     Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. c) e d) CP é ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 2 per la durata di 10 (dieci) anni.

 

 

                                 9.     Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. c) e d) CP é ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 3 per la durata di 10 (dieci) anni.

 

 

                                10.   Non è ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna inflitta a IM 3 con decreto d’accusa del 5.1.2016 del Ministero pubblico des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, __________ ma è prolungato di 1 (un) anno il periodo di prova.

 

                                11.   Le pretese di risarcimento nei confronti di IM 1, IM 2 e IM 3 degli AP ACPR 1; ACPR 7; ACPR 6; ACPR 8; ACPR 10; ACPR 9; ACPR 12; ACPR 2; ACPR 3; ACPR 4; ACPR 5; ACPR 13; ACPR 11; ACPR 16; ACPR 17; ACPR 14; ACPR 15; ACPR 18; ACPR 19; ACPR 20; ACPR 21 e ACPR 22 sono rinviate al competente foro civile.

                                        

                                        

                                12.   Le pretese di risarcimento nei confronti di IM 1 e di IM 2 dell’AP ACPR 23 sono rinviate al competente foro civile.

 

 

                                13.   È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di 1 telefono cellulare Nokia 2690 con SIM Lycamobile __________.

 

 

                                14.   È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 2 di 1 Telefono Cellulare Yezz dual Sim IMEI __________ e __________ e due SIM Lyca Mobile e Vivacom.

 

 

                                15.   È ordinata la confisca a IM 3 di:

                             15.1.   fr. 939.-;

                             15.2.   1 automobile Lancia targata __________;

                             15.3.   1 navigatore Garmin;

                             15.4.   1 navigatore Tom Tom;

                             15.5.   1 smerigliatrice con 5 dischi;

                             15.6.   1 confezione di guanti in lattice;

                             15.7.   2 ricetrasmittenti Baofeng;

                             15.8.   1 piede di porco;

                             15.9.   1 lampada frontale;

                           15.10.   1 torcia Police;

                           15.11.   1 cacciavite Krome Vandimo.

 

 

                                16.   È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 3 di:

                             16.1.   1 telefono cellulare HTC dual SIM con carta Vivacom __________ e __________;

                             16.2.   4 chiavette USB;

                             16.3.   1 auricolare Jebra;

                             16.4.   1 carta stradale Europa;

                             16.5.   2 accendini di plastica;

                             16.6.   1 telefono cellulare Nokia 1208 con Sim Lycamobile __________.

 

 

                                17.   La tassa di giustizia di fr. 4'000.- (quattromila) e le spese procedurali sono poste, in solido, a carico di IM 1 in ragione di 1/3, di IM 2 in ragione di 1/3 e di IM 3 in ragione di 1/3.

 

 

                                18.   Non è riconosciuto a IM 1 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

 

 

                                19.   Non è riconosciuto a IM 2 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

 

 

                                20.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                             20.1.   Le note professionali del 13.3.2017, del 28.4.2017 e dell’8.5.2017 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                      fr.       5’481.00

spese e trasferte       fr.          584.00

esborsi                        fr.          390.00

totale                           fr.       6’455.00

 

                           20.1.1   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’455.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                             20.2.   Le note professionali del 10.3.2017, del 5.4.2017 e del 26.4.2017 dell’avv. DUF 2 sono approvate per:

 

onorario                      fr.       6’687.00

spese e trasferte       fr.          924.65

IVA (8%)                     fr.          608.95

esborsi                        fr.          100.00

totale                           fr.       8'320.60

 

                           20.2.1   IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'320.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                             20.3.   Le note professionali del 10.3.2017, del 28.4.2017 e dell’8.5.2017 dell’avv. DUF 3 sono approvate per:

 

onorario                      fr.       4’953.00

spese e trasferte       fr.          488.00

IVA (8%)                     fr.          435.30

totale                           fr.       5’876.30

 

                           20.3.1   IM 3 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'876.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                              20.4   La quantificazione della retribuzione è impugnabile dai difensori d’ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni
(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

 


Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        4'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        4'110.--

                                         Traduzioni                                              fr.             60.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           611.05

                                                                 fr.        8'781.05

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/3)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.        1'333.33

Inchiesta preliminare                           fr.        1'137.--

Traduzioni                                              fr.             20.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           203.68

                                                                 fr.        2'927.02

                                                                 ============

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/3)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.        1'333.33

Inchiesta preliminare                           fr.        1'137.--

Traduzioni                                              fr.             20.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           203.68

                                                                 fr.        2'927.02

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 3 (1/3)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.        1'333.33

Inchiesta preliminare                           fr.        1'137.--

Traduzioni                                              fr.             20.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           203.68

                                                                 fr.        2'927.02

                                                                 ============


Intimazione a:            -

 

Comunicazione a:     -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                             La vicecancelliera