Incarto n.
72.2018.104

Lugano,

5 luglio 2018/ns

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di giustizia , per giudicare

 

nella causa penale      Ministero Pubblico

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 07.03.2018 al 02.05.2018 (58 giorni - recte: 57 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 03.05.2018

 

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 84/2018 dell'08.05.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa sapendo o dovendo presumere che l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

 

e meglio per avere,

a Lugano, Massagno ed in altre località del luganese fra dicembre 2017 e il 7 marzo 2018, in almeno una dozzina di viaggi, detenuto, trasportato e importato dall’Italia (zona di Varese) in Svizzera un quantitativo complessivo di ca. 198 grammi di cocaina (grado di purezza del 79,1% sul campione analizzato) da lui presi in consegna oltre confine da un suo ignoto fornitore,

alienandoli poi al dettaglio a vari tossicomani della zona di Lugano (almeno 11 quelli individuati), salvo per i 39,96 grammi netti di cocaina sequestratigli in occasione del suo ultimo viaggio, rinvenuti dalle Guardie di Confine in entrata dal valico di Chiasso occultati da lui all’imbocco del serbatoio dell’auto __________ in suo uso in quel frangente;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. b), c), d) e cpv. 2 lett. a) LStup.;

 

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Lugano in data antecedente al suo arresto, consumato una quantità imprecisata di cocaina, così come documentato dall’analisi tossicologica datata 21 marzo 2018 attestante la presenza nelle sue urine dei metaboliti della cocaina “benzoilecgonina e ecgoninametilestere”;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup.;

 

 

                                   3.   infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

per avere, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di possesso e di porto d’armi, detenuto due fucili (un moschetto militare __________ e un fucile SOFT-AIR __________) presso il suo domicilio;

 

fatti avvenuti: a __________ il 7 marzo 2018;

reato previsto: dall’art. 33 cpv. 1 LArm. in relazione con gli art. 4 cpv. 1 lett. c. e art. 27 cpv. 1 LArm;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:20.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

Preliminarmente, la Presidente propone alcune modifiche / correzioni dell’AA:

 

                                    I.   punto 1 dell’AA, nei luoghi di commissione del reato va aggiunto Chiasso;

 

Le parti danno il loro consenso alla modifica / correzione proposta e l’AA è modificato di conseguenza.

 

                                   II.   punto 1 dell’AA, va specificato “198 grammi di cocaina (grado di purezza del 79.1% sul campione sequestrato di 39.96 grammi netti di cocaina)”;

 

Le parti danno il loro consenso alla modifica / correzione proposta e l’AA è modificato di conseguenza.

 

                                  III.   punto 2 dell’AA, la Presidente chiede al Procuratore se in merito al periodo di commissione del reato, è corretto ritenere “5 luglio 2015 – 7 marzo 2018” in luogo di “data antecedente al suo arresto”.

 

PP: è corretto.

 

Le parti danno il loro consenso alla modifica / correzione proposta e l’AA è modificato di conseguenza.

 

                                 IV.   punto 3 dell’AA, viene sostituita l’indicazione “art. 4 cpv. 1 lett. c” con “art. 4 cpv. 1 lett. a / g”.

 

Le parti danno il loro consenso alla modifica / correzione proposta e l’AA è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                            Le parti dichiarano di rinunciare, con l’accordo della Presidente, alla discussione, ritenuto come le stesse convengano sulla sanzione da infliggersi oggi. In particolare, le parti informano la Presidente che convengono per una pena detentiva di venti mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 200.00. In merito alla condanna di cui al decreto di accusa 27.01.2014, le parti convengono per il prolungamento di un anno del periodo di prova. Inoltre, le parti concordano per l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni, rispettivamente per la confisca di tutti gli oggetti sequestrati.

 

La difesa si rimette al prudente giudizio della Corte unicamente quanto all’imputazione di cui al punto 3 dell’AA, relativa all’infrazione alla LArm.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli artt.:                    12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 106 CP;

19 cpv. 1 lett. b / c / d, 19 cpv. 2, 19a cifra 1 LStup;

4 cpv. 1 lett. a / g, 33 cpv. 1 LArm;

82, 135, 236, 267, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

 

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

 

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo dicembre 2017 – 7 marzo 2018,

a Chiasso, Lugano, Massagno ed altre località del Luganese,

 

detenuto, trasportato e importato dall’Italia alla Svizzera, in 12 occasioni, un quantitativo complessivo di 198 grammi di cocaina, sostanza successivamente alienata a consumatori locali, ad eccezione di 39.96 grammi netti (con un grado di purezza del 79.1%) sequestrati dalla Polizia in occasione del fermo;

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

 

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo 5 luglio 2015 – 7 marzo 2018, a Lugano-Viganello e in altre imprecisate località del Ticino,

consumato un imprecisato ma minimo quantitativo di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi di cui al punto 3 dell’AA.

 

 

                                   3.   Di conseguenza, IM 1 è condannato

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                               3.2.   alla multa di fr. 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 2 (due) giorni.

 

 

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

 

 

                                   5.   Il periodo di prova della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna inflitta con decreto di accusa 27 gennaio 2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, è prolungato di 1 (un) anno.

 

 

                                   6.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

 

                               6.1.   IM 1 viene reso attento che giusta l’art. 291 cpv. 1 e 2 CP, chi contravviene ad un decreto d'espulsione dal territorio della Confederazione o d'un Cantone, emanato da un'autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e che la durata di questa pena non è computata in quella del bando.

 

 

                                   7.   E’ ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato (rep. SAD 23536).

 

 

                                   8.   E’ ordinata la confisca di tutti gli ulteriori oggetti indicati nell’AA.

 

 

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                10.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                             10.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario          fr.   4'800.65

spese              fr.      317.50

totale               fr.   5'118.15

 

                             10.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'118.15 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).


Intimazione a:             

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        1'279.20

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             64.30

                                                             fr.        2'043.50

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