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Incarto
n. 72.2018.160 |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
Rosa Item, Presidente |
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Damiano Bozzini, giudice a latere Matea Pessina, giudice a latere |
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Letizia Vezzoni, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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e in qualità di accusatore privato: |
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ACPR 1 patrocinata dall’avv. DUF 3 |
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contro |
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 30.01.2018 al 19.03.2018 (49 giorni), posto in esecuzione anticipata della pena dal 20.03.2018,
IM 2 rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 30.01.2018 al 19.03.2018 (49 giorni), posto in esecuzione anticipata della pena dal 20.03.2018,
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imputati, a norma dell’atto d’accusa 87/2018 del 15.05.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
A) IM 1
1. complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo compreso tra metà settembre 2017 e il 30 gennaio 2018,
a Lugano e in altre imprecisate località,
1.1 procurando a CO_1 un alloggio sicuro, sapendo che lo stesso alienava eroina, nonché, in almeno due occasioni, facendo da tramite per i suoi incontri con A.A., suo fornitore,
intenzionalmente aiutato CO_1 ad alienare un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 280 grammi, nonché a detenere 124.54 grammi di eroina, con una purezza oscillante tra il 17.4% e il 17.8%, stupefacente destinato all’alienazione, ma sequestrato dalla Polizia cantonale il 04 dicembre 2017;
1.2 procurando ad CO_2, per conto di CO_1, un alloggio sicuro, sapendo che avrebbe alienato eroina, e mantenendo i contatti tra il medesimo e CO_1, suo “reclutatore”,
intenzionalmente aiutato CO_2 ad alienare un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 40 grammi, nonché a detenere 290.63 grammi di eroina, con una purezza oscillante tra il 17.6% e il 38.1%, stupefacente destinato all’alienazione, ma sequestrato dalla Polizia cantonale il 07 dicembre 2017;
1.3 procurando a IM 2 un alloggio sicuro, sapendo che lo stesso alienava eroina,
intenzionalmente aiutato IM 2 ad alienare un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 25 grammi, nonché a detenere 438.28 grammi di eroina, con una purezza oscillante tra l’11.5% e il 34.8%, stupefacente destinato all’alienazione, ma sequestrato dalla Polizia cantonale il 30 gennaio 2018;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup (combinato con l’art. 19 cpv. 1 lett. c e d LStup e l’art. 25 CP);
B) IM 2
2. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere potere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio, per avere,
senza essere autorizzato,
2.1 nel periodo compreso da fine settembre 2017 sino a dicembre 2017, a Lugano, detenuto 75 grammi di eroina;
2.2 nel periodo compreso da fine settembre 2017 ad inizio ottobre 2017, e poi dal 17 dicembre 2017 al 30 gennaio 2018, alienato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 75 grammi sotto forma di sacchetti da 5 grammi ad un prezzo di CHF 200.00 l’uno;
2.3 nel periodo compreso dal 20 ottobre 2017 al 16 dicembre 2017, a Lucerna, alienato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 40 grammi, sotto forma di sacchetti da 5 grammi;
2.4 nel periodo compreso dal 28/29 dicembre 2017 al 30 gennaio 2018 a Lugano, detenuto 438.28 grammi di eroina con una purezza oscillante tra l’11.5% e il 34.8%, stupefacente destinato all’alienazione, ma sequestrato dalla Polizia cantonale il 30 gennaio 2018;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup (combinato con l’art. 19 cpv. 1 lett. c e d LStup);
2. infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale)
per essere,
in data 01 settembre 2017 entrato illegalmente in Svizzera, soggiornandovi a Lugano e a Lucerna sino al 30 gennaio 2018, poiché sprovvisto del richiesto permesso;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr;
3. pornografia
per avere,
in data 30 gennaio 2018 a Lugano, posseduto all’interno del telefono cellulare Xperia un video vertente su atti sessuali con animali;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 197 cpv. 5 CP,
ed inoltre, IM 1, imputato a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo 132/2018 del
25.07.2018 emanato dal procuratore pubblico PP 1, di:
minaccia
per avere, nel periodo compreso dal 23 maggio 2018 al 04 giugno 2018 a Cadro e in altre imprecisate località, incusso spavento e timore all’ex convivente ACPR_1, usando grave minaccia,
e meglio scrivendole, ricordandole che lui era in prigione, facendole presente che ciò nonostante poteva ottenere sue notizie, :
" ciao __________ come stai? Come stano [recte: stanno] i bambini?
__________ non ti sto scrivendo per eviticarti [recte: vendicarti] ma semplicemente per avisarti [recte: avvisarti] che mi è giunta la voce che non stai frequentando delle belle persone;
in particolar modo, sottolineandole che doveva fare la brava:
" __________ sto in galera e non mordo ed è da stupidi che io non mandi qualcuno a vedere come stano [recte: stanno] i miei figli e che gente frequenti e avicini [recte: avvicini] a loro. __________ sai bene che ti ho sempre perdonato tuto [recte: tutto] e ti sto perdonando tuto [recte: tutto] ma non mi giocare con la vita dei bambini questo non lo permeto [permetto] a nesuno [recte: nessuno]. Fai la mamma e stai alla larga dai guai qui non scherzano sto dentro per una telefonata”;
diversamente le avrebbe “mandato” qualcuno:
" __________ se non ci credi che stai frequentando delle brutte persone ti mando sia a te sia al ufficio del ARP [recte: all’ufficio dell’ARP] le foto delle ore che entri e esci, la targa della macchina e le foto della persona. __________ ti auguro tante belle cose e comportati bene (…)”;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 180 cpv. 2 lett. b CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- in qualità di interprete per la lingua albanese, R.H..
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:30.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Preliminarmente, la Presidente propone alle parti alcune piccole modifiche / correzioni dell’AA:
- essendovi un problema nella numerazione dei singoli punti dell’AA, il punto numero 2 (infrazione alla LF sugli stranieri) viene corretto in numero 3, mentre il punto numero 3 (pornografia) viene corretto in numero 4;
- punto 1.1. AA, viene precisato che si tratta di 124.54 grammi netti di eroina;
- punto 1.2. AA, viene precisato che si tratta di 290.63 grammi netti di eroina;
- punto 1.3. AA, viene precisato che si tratta di 438.28 grammi netti di eroina;
Le parti danno il loro consenso alle modifiche.
La Presidente chiede inoltre al PP se per l’infrazione alla LF sugli stranieri imputata a IM 2 è corretto limitare la stessa al soggiorno illegale (ad esclusione dell’entrata), ritenuto come trattasi di cittadino albanese in possesso di validi documenti di identità.
PP: è corretto. L’imputazione va limitata al soggiorno illegale ex art. 115 cpv. 1 lett. b LStr.
Con l’accordo delle parti, l’AA viene modificato di conseguenza.
Inoltre, come da comunicazione 30.07.2018 del PP, nei sequestri va aggiunto lo stupefacente sequestrato a IM 2, e meglio 438.28 grammi netti di eroina.
Le parti danno il loro consenso all’aggiunta nei sequestri.
Sentiti: Le parti dichiarano di rinunciare, con l’accordo della Presidente, alla discussione, ritenuto come le stesse convengano sulla sanzione da infliggersi oggi, rimanendo unicamente alcuni aspetti puntuali da decidersi e per i quali si rimettono al giudizio della Corte. In particolare, le parti informano la Presidente che convengono per:
IM 1: una pena detentiva di 2 anni e 4 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, di cui 7 mesi da espiare e 21 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Per quanto attiene all’espulsione, le parti si rimettono al giudizio della Corte ritenuto come non vi sia accordo su questo punto. Per il PP non si può prescindere dall’espulsione, ritenuto l’avvenuto ritiro della richiesta di asilo - sin dall’inizio pretestuosa - e l’assenza di legami con la Svizzera. Per la difesa, invece, l’espulsione impedirebbe il rapporto dell’imputato con i figli, in violazione dell’art. 8 CEDU. In merito ai sequestri, le parti rinviano a quanto discusso in sede di verbale degli imputati.
IM 2: una pena detentiva di 2 anni e 5 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, di cui 7 mesi da espiare e 22 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni. In merito ai sequestri, rinviano a quanto discusso in sede di verbale degli imputati. L’unico punto su cui vi è solo parziale accordo è la durata della pena da espiare, poiché l’imputato vorrebbe poter tornare a casa oggi stesso, perché poi i genitori andranno in Albania per le vacanze tutto il mese di agosto. Per questo motivo la difesa chiede che la parte da espiare sia limitata a 6 mesi, in luogo di 7.
La Presidente prende atto della proposta formulata e dei punti sui quali non è stato trovato accordo.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Vita anteriore e precedenti penali
1.1. IM 1
1.1.1. IM 1, cittadino albanese nato il __________ 1989, in merito alla sua vita ha riferito:
" Sono nato a __________ in Albania il __________ dove ho vissuto fino all’età di 14 anni. In seguito sono andato in Italia ospite da mia zia, la sorella di mia mamma che mi ha adottato provvisoriamente fino al raggiungimento della maggiore età. Dopo un anno circa ho iniziato la scuola alberghiera “__________” a __________ e l’ho terminata all’età di 18 anni. In seguito ho iniziato a lavorare a __________ (MI) come aiuto cuoco, ho lavorato parecchi anni a __________ ed in seguito mi sono spostato a __________. Qui ho lavorato in un Residence Ristorante come cuoco per tutto il periodo tra il 2010-2011. A __________ ho conosciuto la mia ex compagna __________ con la quale ho avuto due figli A. e L. I miei figli sono nati a __________ (I) in quanto ho trovato un lavoro a __________ e __________ mi ha seguito. In seguito insieme a __________ il 01.05.2017 sono arrivato in Svizzera in quanto avevo fatto la richiesta come richiedente l’asilo per poter entrare sul suolo elvetico. Entrambi ci trovavamo al CRS di Cadro ma viste le frequenti discussioni con __________ ho chiesto alla direzione del CRS di farmi spostare nel centro a Paradiso. Nell’anno 2017 ho lavorato presso la Croce Rossa di Castione come sempre su supporto della domanda d’asilo. In seguito a metà dicembre 2017 sono andato a lavorare a Paradiso presso il Ristorante __________ in quanto precedentemente avevo conosciuto i proprietari.
ADR che la mia busta paga per il lavoro come cuoco-pasticcere al ristorante Paradiso ammonta a circa 2800 CHF mensili.
In seguito dall’assistenza percepisco ogni settimana CHF 102 da quando sono arrivato qua in Svizzera come richiedente l’asilo.”
(VI PG 30.01.2018, pp. 3-4, all. 1 Rapp. arresto provvisorio, AI 9; VI PP 24.04.2018, p. 2, AI 73).
Quanto ai motivi a fondamento della richiesta di asilo depositata in Svizzera, i cui atti sono stati richiamati dalla Sezione della migrazione (AI 31), innanzi al PP l’imputato ha dichiarato:
" La mia compagna __________ aveva sporto tre denunce nei miei confronti per “maltrattamenti”. In pratica lei sosteneva che io la maltrattavo e che la colpivo con degli schiaffi.
Nel frattempo, visto il procedimento penale, si era attivato il Tribunale dei minori che mi ha imposto il divieto sia di avvicinare __________ sia di avvicinare mia figlia A. Preciso che __________ all’epoca era incinta di L. Durante questo percorso io dovevo incontrarmi periodicamente con i servizi sociali e con la psicologa. A dicembre 2016 io avevo terminato questa valutazione, io avevo scritto al Giudice per revocare il divieto di avvicinamento ma lui non mi ha mai risposto. Nel frattempo io sono stato condannato a 1 anno e 7 mesi di prigione, preciso che si trattava di un cumulo con una pena per guida senza licenza. In aula __________ aveva ritrattato, dicendo che mi aveva denunciato solo per motivi di gelosia. È stato quindi revocato il divieto di avvicinamento nei confronti di __________, ma il Tribunale dei minori non ha revocato il divieto di avvicinarmi a mia figlia A.
ADR che sono stato condannato solo per i maltrattamenti verso __________. Nei confronti di A. io mi sono sempre comportato bene. Nella sentenza, si diceva tuttavia che lei era spaventata visto che i litigi avvenivano in sua presenza.
Ad un certo punto, non riuscivo più a mantenermi in Italia perché dovevo pagare due affitti (il mio appartamento e quello di __________, visto che non potevo abitare con lei) e __________ non lavorava. Visto che il Tribunale dei minori non rispondeva alla mia richiesta di revocare il divieto verso A., nonostante la scadenza dei termini, ho fatto una denuncia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Visto che non potevo stare con mia figlia in Svizzera [recte: Italia], ho depositato una richiesta di asilo in Svizzera.
Mi viene contestato che la richiesta di asilo la si deposita quando nel paese dove si risiede si è perseguitati, non perché ci si trova in ristrettezze finanziarie, e io ne prendo atto. A me pesava di non potere vedere mia figlia, e comunque avevo detto subito ai funzionari che non mi interessava l’asilo politico in Svizzera.”
(VI PP 24.04.2018, p. 2, AI 73).
Al dibattimento, IM 1 ha riferito che la carcerazione si stava svolgendo “normalmente” e che negli ultimi due mesi aveva potuto vedere i suoi figli ogni due settimane. Ha inoltre comunicato di avere nel frattempo ritirato la domanda di asilo e che una volta regolata la sua posizione giudiziaria vorrebbe tornare a svolgere il mestiere di cuoco “o qui o in Italia” (VI imputati, p. 2, all. 1 V. DIB.).
1.1.2. Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero non risultano precedenti penali a carico di IM 1 (AI 10), mentre da quello italiano emergono le seguenti condanne (AI 83):
- sentenza del Tribunale di __________ del 19.04.2011, con cui l’imputato è stato condannato a 3 mesi di reclusione sospesi condizionalmente per resistenza a pubblico ufficiale;
- decreto penale del Tribunale di __________ del 16.12.2011, con cui IM 1 è stato condannato a una multa di Eur 1'200.- per guida di un veicolo senza aver conseguito la patente;
- sentenza del Tribunale di __________ del 29.10.2013, con cui l’imputato è stato condannato a 1 mese di reclusione sospeso condizionalmente, oltre alla multa di Eur 400.00, per insolvenza fraudolenta;
- sentenza del Tribunale di __________ del 11.05.2015, con cui IM 1 è stato condannato a 1 anno e 7 mesi di reclusione per titolo di maltrattamenti e lesioni personali continuate.
Si precisa che dagli atti emerge che contro quest’ultima decisione di condanna è stato interposto appello (doc. TPC 10); in merito, al dibattimento, l’imputato ha dichiarato:
" Ricordo queste condanne. Per la condanna del 2013, non avevo pagato il mio alloggio. Confermo che la sentenza del 2015 non è definitiva perché vi è l’appello pendente. Confermo comunque, come già detto al PP, che qualche schiaffo alla mia ex compagna l’ho effettivamente dato. L’appello è stato fatto perché il Giudice ha dato una pena più alta rispetto a quanto chiesto dal PM, rispettivamente è stata chiesta una perizia sui certificati medici che aveva prodotto la mia compagna.
ADR che in Italia sono stato in carcere a __________ nel 2015, nel periodo 28 aprile – 11 maggio, poi sono stato ai domiciliari.”
(VI imputati, p. 3, all. 1 V. DIB.).
1.2. IM 2
1.2.1. IM 2, cittadino albanese nato il __________ 1998, in merito alla sua vita ha dichiarato:
" Sono nato a __________ in Albania, e poi ho fatto le scuole dell’obbligo che durano 9 anni. Ho poi frequentato un anno di liceo, purtroppo mio padre a gennaio 2015 ha avuto un incidente sul lavoro che ha comportato l’invalidità, così come attestato dal documento prodotto dal mio difensore (allegato A), tradotto dall’interprete qui presente. Motivo per cui ho dovuto interrompere gli studi perché non c’erano più mezzi finanziari. Sono andato a lavorare per qualche mese in una fabbrica di borse, per 120'000 Lek, ovvero circa 70 CHF al mese. Con mio zio paterno sono andato in Turchia nel mese di maggio 2015, per cercare un lavoro. La mia intenzione era poi che tutta la famiglia si trasferisse con me in Turchia. La mia famiglia quindi mi ha raggiunto in Turchia a novembre 2015, quindi i genitori, le mie due sorelle e la nonna paterna. Io ho trovato lavoro in Turchia in un mobilificio, come falegname. In Turchia io guadagnavo Euro 300.- circa, lavoro che ho mantenuto sino a prima di arrivare in Svizzera.
ADR che non posso attestare quanto dico perché lavoravo in nero.”
(VI PP 24.04.2018, p. 2, AI 72).
" ADR che in Turchia lavoravo in un mobilificio e guadagnavo circa CHF 300.- al mese. Confermo, come mi viene chiesto, che guadagnavo abbastanza bene. Sono venuto in Svizzera a vendere stupefacente perché la mia famiglia aveva bisogno di più soldi perché le mie sorelle volevano proseguire negli studi, ma questo ha un costo. Per questo motivo sono venuto qui a spacciare; i miei genitori vista la loro salute non potevano prendere a carico queste spese per le mie sorelle.”
(VI imputati, p. 4, all. 1 V. DIB.)
Quanto ai suoi progetti per il futuro, IM 2 ha riferito:
" … vorrei tornare in Albania e riprendere gli studi. Confermo che prima di giungere in Svizzera mi trovavo in Turchia dove risiede la mia famiglia che si è stabilita lì nel novembre 2015 dopo che mio papà ha avuto problemi di salute.”
(VI imputati, p. 3, all. 1 V. DIB.).
1.2.2. Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 11) ed italiano (AI 82) non risultano condanne a carico di IM 2. Quest’ultimo, al dibattimento, ha confermato di non avere precedenti penali neppure in altri Stati (VI imputati, p. 4, all. 1 V. DIB.).
2. Avvio delle indagini e circostanze dell’arresto
2.1. A seguito di alcune segnalazioni circa un probabile spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Paradiso, la sezione Anti Droga della Polizia Cantonale eseguiva dei controlli sul territorio che permettevano di individuare due cittadini di origini albanesi, identificati in CO_1 e CO_2, attivi nel traffico di stupefacenti. Nel corso di alcune osservazioni, queste persone venivano notate dalla Polizia recarsi – individualmente e in momenti diversi – nella medesima zona boschiva di Paradiso. Il 04.12.2017, la Polizia, con il supporto della Sezione cinofila, perlustrava la zona in questione, ritrovando sotto alcune foglie ed arbusti 124.54 grammi netti di eroina, che venivano sequestrati.
Il 07.12.2017 veniva arrestato il menzionato CO_2 e sulla sua persona venivano rinvenuti e sequestrati 290.63 grammi netti di eroina; nel corso dell’inchiesta, CO_2 dichiarava che la sostanza rivenuta nel bosco dalla Polizia nei primi giorni di dicembre gliel’aveva lasciata CO_1 ed era già confezionata per la vendita.
Emergeva inoltre dall’interrogatorio della persona presso la cui abitazione risiedeva CO_2 (A.A.), che lo stesso aveva pubblicato un annuncio su un sito Internet per affittare una camera nel suo appartamento a fr. 550.- mensili e che era stato contattato in tal senso da IMPU_1, il quale gli aveva comunicato di agire come intermediario di un amico che sarebbe giunto da lì a poco in Svizzera. A.A. aveva poi incontrato e consegnato le chiavi di casa a IMPU_1 (a fronte del pagamento anticipato di fr. 500.-), affinché quest’ultimo potesse consegnarle al suo amico; pochi giorni dopo era giunto nell’abitazione CO_2 (VI PG 07.12.2018, all. 26 Rapp. arresto provvisorio, AI 9).
L’inchiesta a carico di CO_2 permetteva di stabilire che IM 1, in seguito identificato in IM 1, “risultava essere la persona di riferimento per un organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti nel cercare, a cittadini della medesima origine, appartamenti ritenuti sicuri dove alloggiare e dove custodire lo stupefacente trasportato in Svizzera” (p. 5, Rapp. arresto provvisorio, AI 9). Veniva così chiesta ed autorizzata una censura telefonica attiva e retroattiva sull’utenza in uso a IM 1 (AI 1 – 8); dall’ascolto diretto e dall’analisi dei tabulati retroattivi, risultava che IM 1 era in contatto con un altro cittadino albanese, IM 2, anch’egli attivo nel traffico di eroina sul territorio e al quale IM 1 aveva trovato un alloggio, sempre facendo da intermediario con il locatore.
2.2. Il 30.01.2018 IM 2 veniva fermato a Lugano; poco distante veniva fermato anche un acquirente – sul quale venivano rinvenuti 5.3 grammi lordi di eroina – il quale dichiarava che da dicembre 2017 aveva acquistato dallo stesso IM 2 circa 15 grammi di eroina per il suo consumo personale. La perquisizione dell’appartamento in cui risiedeva IM 2 permetteva di rinvenire e sequestrare 438.28 grammi netti di eroina.
Interrogato subito dopo il fermo (VI PG 30.01.2018, all. 10 Rapp. arresto provvisorio, AI 9), IM 2 dichiarava di essere giunto a Lugano nel settembre 2017 come turista, che era sua intenzione fare una vacanza e di aver casualmente trovato in un bosco a Massagno – nel novembre 2017 – un barattolo di vetro contenente l’eroina che era stata rinvenuta quel giorno nella sua camera. Affermava di non aver mai venduto stupefacente, pur ammettendo di aver conservato la sostanza poiché “speravo di incontrare qualcuno per poterla vendere e ricavare del denaro per ritornare in Albania in quanto volevo iniziare il liceo” (VI PG 30.01.2018, p. 7, all.10 Rapp. arresto provvisorio, AI 9). Dichiarava di aver fatto fronte al suo sostentamento grazie ai suoi risparmi, circa fr. 7'000.-, con cui era giunto in Svizzera e di aver soggiornato da settembre 2017 a dicembre 2017 presso __________, dove non aveva più potuto rimanere essendo scaduto il periodo di soggiorno massimo consentito quale cittadino albanese, e di essersi dunque trasferito nell’appartamento in cui alloggiava al momento del fermo.
Al termine del verbale di interrogatorio, subentrato il PP, IM 2 confermava le sue dichiarazioni, pur prendendo atto che degli acquirenti lo avevano riconosciuto e indicato quale loro spacciatore.
Con istanza 31.01.2018 (AI 17), il PP chiedeva la carcerazione preventiva di IM 2 che veniva disposta dal GPC fino al 30.03.2018 (AI 22). Su richiesta della difesa, il 20.03.2018 l’imputato veniva posto in esecuzione anticipata della pena (AI 59) ed è pertanto comparso al dibattimento in stato di detenzione.
2.3. Contestualmente al fermo di IM 2 veniva eseguito quello di IM 1; negli spazi in uso a quest’ultimo presso il CRS di Paradiso non veniva rinvenuta sostanza stupefacente.
Interrogato dalla Polizia (VI PG 30.01.2018, all. 1 Rapp. arresto provvisorio, AI 9), riferiva di aver conosciuto nel dicembre 2017 CO_2 (che riconosceva in fotografia, dicendo però di non ricordarne il nome) tramite CO_1; quest’ultimo gli aveva infatti chiesto di fare da interprete poiché CO_2 voleva affittare una stanza in un appartamento, ma non parlava sufficientemente bene italiano per prendere contatto con chi aveva pubblicato l’annuncio. Aveva così telefonato al locatore ed era andato con CO_1 a vedere la stanza e a concordare il prezzo.
IM 1 riconosceva in fotografia anche IM 2, che riferiva aver conosciuto sempre tramite CO_1 nell’ottobre / novembre 2017; IM 2 - che in quel momento viveva a Lucerna – gli aveva chiesto di prendere contatto a suo nome con una ragazza che affittava una camera, cosa che lui aveva fatto. Dinanzi agli inquirenti IM 1 dichiarava di non aver saputo quando aveva trovato loro un alloggio che CO_2 e IM 2 fossero in Ticino per vendere stupefacente e che anzi, quando successivamente IM 2 gli aveva detto che “aveva parlato con una persona che gli avrebbe fatto arrivare della roba”, lui gli aveva detto che non voleva “più avere nulla a che fare con lui”. Solo nel seguito dell’interrogatorio e alla presenza anche del PP che era subentrato, a fronte di puntuali contestazioni e dopo aver chiesto ed ottenuto di parlare con il suo difensore, IM 1 ammetteva che sin dall’inizio era a conoscenza del fatto che CO_1, CO_2 e IM 2 spacciavano eroina e che, nonostante ciò, aveva aiutato tutti e tre a trovare un alloggio a Lugano (VI PG 30.01.2018, p. 17, all. 1 Rapp. arresto provvisorio, AI 9).
Il PP il 31.01.2018 chiedeva la carcerazione preventiva di IM 1 (AI 16) che veniva ordinata dal GPC fino al 30.03.2018 (AI 21). Su richiesta della difesa, il 20.03.2018 l’imputato veniva posto in esecuzione anticipata della pena (AI 58) ed è pertanto comparso al dibattimento in stato di detenzione.
3. L’atto di accusa e l’atto di accusa aggiuntivo
3.1. Al termine dell’inchiesta, con atto di accusa 87 / 2018 del 15.05.2018, il PP ha promosso l’accusa nei confronti di IM 1 per titolo di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e nei confronti di IM 2 per titolo di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, entrata / soggiorno illegali e pornografia, e meglio come indicato nell’atto di accusa riportato integralmente alle pp. 2-4 della presente sentenza.
3.2. Già pendente il procedimento presso questo Tribunale, la patrocinatrice di ACPR 1 - ex compagna di IM 1 - trasmetteva uno scritto inviato da quest’ultimo dal carcere alla madre dei comuni figli, sulla base del quale il PP apriva un nuovo procedimento penale nei confronti di IM 1 per titolo di minaccia. Si dirà nel seguito, dove necessario, di quanto emerso da questo secondo procedimento.
Al termine dello stesso, con atto di accusa aggiuntivo 132 / 2018 del 25.07.2018, il PP ha promosso nuovamente l’accusa nei confronti di IM 1, per titolo di minaccia per i fatti indicati nell’atto di accusa aggiuntivo riportato integralmente a p. 4 della presente sentenza.
3.3. Al dibattimento, con l’accordo delle parti, sono state apportate le seguenti modifiche all’atto di accusa 87 / 2018 del 15.05.2018 (pp. 2-3, V. DIB):
- essendovi un problema nella numerazione dei singoli punti dell’AA, il punto numero 2 (infrazione alla LF sugli stranieri) è stato corretto in numero 3, mentre il punto numero 3 (pornografia) è stato corretto in numero 4;
- punto 1.1. AA, è stato precisato che si tratta di 124.54 grammi netti di eroina;
- punto 1.2. AA, è stato precisato che si tratta di 290.63 grammi netti di eroina;
- punto 1.3. AA, è stato precisato che si tratta di 438.28 grammi netti di eroina;
Inoltre il PP, su domanda della Presidente, limitava l’infrazione alla LF sugli stranieri imputata a IM 2 al soggiorno illegale, ad esclusione dell’entrata, rispettivamente nei sequestri veniva aggiunto, come da scritto 30.07.2018 del PP, lo stupefacente sequestrato a IM 2, e meglio 438.28 grammi netti di eroina.
4. Le dichiarazioni rese durante l’inchiesta e al dibattimento
4.1. Va sin d’ora detto che, salvo alcune reticenze iniziali, sia IM 1 che IM 2 hanno collaborato con l’Autorità inquirente e sono pertanto giunti al dibattimento rei confessi.
4.2. In breve, IM 1 dichiarava di aver conosciuto CO_1 a settembre 2017 e che questo gli aveva chiesto di trovargli un alloggio, ciò che lui aveva fatto reperendogli innanzitutto una camera all’__________. Circa un mese dopo CO_1 gli aveva riferito che “spacciava eroina e che andava agli appuntamenti con gli acquirenti” (VI PG 30.01.2018, p. 17, all. 1 Rapp. arresto provvisorio, AI 9). A ottobre / novembre 2017 aveva aiutato CO_1 – consapevole della sua attività illecita – ad affittare una stanza in un appartamento, per la quale non solo aveva preso contatto telefonicamente con il locatore, ma aveva anche accompagnato CO_1 sul posto facendo da interprete e consegnando per lui i soldi dell’affitto (VI PG 06.03.2018, p. 6 e 7, all. 3 Rapp. PG, AI 67).
Dichiarava inoltre, quando gli venivano contestati dei contatti telefonici emersi dai tabulati retroattivi, di aver conosciuto nell’ottobre 2017, tramite CO_1, A.A., persona che a suo dire, in cinque / sei occasioni (VI PP 16.03.2018, pp. 2-3, AI 55) aveva portato lo stupefacente a CO_1 nel periodo ottobre – metà novembre 2017 (VI PP confronto 24.04.2018, p. 4, AI 74). Ammetteva che “loro mi usavano per fare da tramite l’uno con l’altro” poiché CO_1 non voleva dare il suo numero a A.A. (VI PG 09.02.2018, pp. 4 - 5, all. 2 Rapp. PG, AI 67; VI PG 15.03.2018, p. 4, all. 4 Rapp. PG, AI 67) e di aver visto una volta la consegna di 80 grammi di eroina, mentre un’altra volta era stato CO_1 a riferirgli che A.A. gli aveva portato 200 grammi di eroina; nelle altre occasioni CO_1 non gli aveva detto nulla in merito al quantitativo di stupefacente consegnato da A.A. e lui aveva ipotizzato che si trattasse sempre di 200 grammi (VI PP confronto 24.04.2018, p. 3, AI 74).
A fine novembre 2017 CO_1 gli aveva comunicato che doveva rientrare in Grecia e che un suo amico, CO_2, sarebbe venuto a spacciare in Ticino ed aveva quindi bisogno di una stanza dove alloggiare. Aveva dunque preso contatto telefonico con il locatore, l’aveva incontrato per consegnargli i soldi dell’affitto (preventivamente datigli da CO_1) e per ritirare la chiave che aveva poi consegnato a CO_2. CO_1 gli aveva anche detto che avrebbe mostrato a CO_2 dove incontrare le persone per vendere l’eroina (VI PG 30.01.2018, p. 17, all. 1 Rapp. arresto provvisorio, AI 9). Una volta partito CO_1, quest’ultimo gli aveva scritto per SMS che CO_2 “non ritrovava le cose” e gli chiedeva di indicare a CO_2 come arrivare in zona Loreto, aiutandoli così a mantenere i contatti tra loro; negava di aver saputo dove fosse nascosta l’eroina, ma ammetteva di aver saputo che l’eroina era sparita (ndr. si trattava in realtà del sequestro di 124.54 grammi netti di eroina compiuto dalla Polizia il 04.12.2017). CO_2 era poi “sparito” attorno al 6/7 dicembre 2017, aveva il telefono spento, e CO_1 continuava a scrivere a lui per sapere dove fosse. Nel corso dell’inchiesta IM 1 prendeva atto (VI PP 24.04.2018, pp. 6-7, AI 73) che CO_2, nel periodo in cui aveva soggiornato nella stanza da lui procurata, aveva venduto 40 grammi di eroina e detenuto 290.63 grammi netti di eroina, con un grado di purezza oscillante tra il 17.4% e il 17.8%, sostanza destinata alla vendita, ma sequestrata dalla Polizia il 07.12.2017.
Quanto invece a IM 2, dichiarava di averlo conosciuto nell’ottobre 2017 all’__________, che questo spacciava eroina “però per conto suo e non per conto di CO_1” e che, dopo un periodo trascorso a Lucerna, IM 2 gli aveva chiesto di trovargli una camera a Lugano “per continuare a spacciare” (VI PG 30.01.2018, p. 19, all. 1 Rapp. arresto provvisorio, AI 9). Aveva così trovato alloggio a IM 2, rispondendo ad un annuncio, prendendo contatto con il locatore e poi consegnando i fr. 500.- pattuiti per l’affitto unicamente “perché IM 2 non parlava italiano.” (VI PP 24.04.2018, p. 5, AI 73). Nel corso dell’inchiesta IM 1 prendeva atto (VI PP 24.04.2018, p. 5, AI 73) che IM 2 nel periodo in cui aveva soggiornato nella stanza da lui procurata, aveva detenuto ed alienato 25 grammi di eroina e detenuto 438.28 grammi netti di eroina (con un grado di purezza tra l’11.5% e il 34.8%, all. 21 e 22 Rapp. PG, AI 67) sequestrata dalla Polizia il giorno del fermo.
IM 1 ha sempre dichiarato di non aver mai ricevuto alcun compenso per quanto fatto e che si trattava unicamente di favori tra compaesani, versione questa ribadita anche in aula (VI imputati, p. 4, all. 1 V. DIB.).
4.3. IM 2, dal canto suo, dopo la fantasiosa versione resa al momento del fermo stante la quale si trovava in Svizzera per turismo, dichiarava di essere stato contattato nel corso del 2016 da una persona albanese che poteva aiutarlo “ad andare in Svizzera a lavorare nel senso di spacciare droga” (VI PG 08.02.2018, p. 6, all. 15 Rapp. PG, AI 67). Questa persona gli aveva detto di portare pazienza e il 29.08.2017 era stato ricontattato poiché vi era un lavoro per lui. Era dunque partito il giorno dopo da Istambul sino a Bergamo in aereo, poi con il bus era giunto a Milano, dove aveva incontrato un ragazzo albanese che lo aveva accompagnato in auto sino a Como. Qui aveva incontrato un signore italiano che il giorno dopo lo aveva accompagnato in auto sino a un appartamento a Lugano (lasciandogli anche Euro 500.00) dove aveva vissuto per qualche tempo con una ragazza di nome __________. A metà settembre aveva ricevuto dal “signore italiano” 30 sacchetti di eroina da 5 grammi l’uno, già confezionati. Vista un’accesa discussione tra __________ e il “signore italiano”, quest’ultimo era andato qualche giorno dopo a prenderlo e lo aveva portato all’__________, consegnandogli anche fr. 1'000.- per le sue spese e facendogli vedere un posto nel bosco, vicino a Massagno, per nascondere l’eroina (VI PG 08.02.2018, p. 7, all. 15 Rapp. PG, AI 67). Spiegava di aver avuto solo tre acquirenti, ai quali consegnava lo stupefacente due volte alla settimana, ma era anche successo che non si facessero vedere per un po’ (VI PG 28.02.2018, p. 4, all. 16 Rapp. PG, AI 67).
Il 20.10.2017 si era trasferito a Lucerna - dove solo al termine dell’inchiesta ha ammesso aver venduto 40 grammi di eroina (VI PP 24.04.2018, p. 3, AI 72) dopo averlo caparbiamente negato (VI PG 28.02.2018, p. 4, all. 16 Rapp. PG, AI 67) - per fare rientro a Lugano il 17.12.2017 e rimanervi sino al giorno del suo fermo. Precisava che dei 150 grammi consegnatigli dal “signore italiano” a settembre 2017, ne aveva venduta la metà durante il suo soggiorno a Lugano (quindi prima e dopo Lucerna), mentre l’altra metà era stata “ritirata” dall’uomo che gliel’aveva consegnata (VI PG 28.02.2018, p. 7, all. 16 Rapp. PG, AI 67). La sostanza sequestrata il giorno del suo fermo pari a 438.28 grammi netti di eroina (con un grado di purezza tra l’11.5% e il 34.8% e sulle cui confezioni sono state rivenute le sue impronte digitali, all. 21, 22 e 27 Rapp. PG, AI 67), gli era stata consegnata a fine dicembre sempre dal solito “signore italiano” e non ne aveva ancora venduta (VI PG 28.02.2018, p. 7, all. 16 Rapp. PG, AI 67). Per la sua attività, IM 2 dichiarava di aver ricevuto Euro 3’000.- che aveva depositato in banca in Albania, mentre non aveva mai ricevuto gli “altri soldi” che gli erano stati promessi, ma di cui non era mai stato discusso l’ammontare (VI PP 24.03.2018, p. 5, AI 72).
In merito al rapporto con IM 1 affermava di averlo conosciuto nel mese di settembre 2017 presso un ristorante di Paradiso dove IM 1 aveva poi iniziato a lavorare come cuoco (VI PG 08.02.2018, p. 3, all. 15 Rapp. PG, AI 67). Confermava che quando era in procinto di rientrare da Lucerna, aveva preso contatto con IM 1 che gli aveva trovato una stanza nell’appartamento di una ragazza che conosceva, dove lo aveva anche accompagnato la prima volta per andare a prendere le chiavi e pagare l’affitto (VI PG 28.02.2018, p. 8, all. 16 Rapp. PG, AI 67). Indicava chiaramente che IM 1 era a conoscenza del fatto che lui fosse attivo nella vendita di eroina in quanto glielo aveva chiesto esplicitamente e lui gli aveva risposto di sì (VI PG 08.02.2018, p. 8, all. 15 Rapp. PG, AI 67), circostanza questa confermata dallo stesso IM 1 a confronto (VI PP confronto, 16.03.2018, p. 3, AI 54).
Dichiarava anche di essere al corrente che come cittadino albanese poteva stare in Svizzera senza visto al massimo 3 mesi (VI PP 24.04.2018, p. 3, AI 72) e, quando gli veniva contestato che nel suo cellulare era stato trovato un video zoofilo, riferiva che l’aveva ricevuto per scherzo e che lo aveva tenuto non sapendo che fosse illegale (VI PP 24.04.2018, p. 4, AI 72).
4.4. Al dibattimento, entrambi gli imputati hanno ammesso i fatti descritti nell’atto di accusa 87 / 2018 del 15.05.2018, confermando i quantitativi indicati e riconoscendo ognuno le proprie responsabilità.
4.5. Come anticipato sopra, a carico di IM 1 vi è anche l’Atto d’accusa aggiuntivo per titolo di minaccia, per aver inviato dal carcere uno scritto all’ex compagna con il quale le ricordava che poteva comunque sempre avere sue notizie nonostante la detenzione, che doveva fare le brava e che, diversamente, avrebbe inviato sia a lei che all’ARP (ndr. che si è occupata della regolamentazione dei diritti di visita dei due bambini a favore del padre) le fotografie di quando lei entrava ed usciva dal centro in cui risiedeva e la targa dell’auto della persona con cui si accompagnava. ACPR, sentita come accusatrice privata, dopo aver ripercorso i retroscena burrascosi della relazione con IM 1, indicava di considerare le frasi contenute nello scritto come minacciose, sia perché aveva paura di essere seguita, sia perché aveva paura che IM 1 le portasse via i figli, sentendosi in tal modo perseguitata (VI PP 13.06.2018, p. 6, AI 3 inc.2018.4764). Nonostante innanzi al PP sia stato un po’ reticente nell’ammettere che ci si può sentire male ricevendo uno scritto dove viene detto di fare attenzione alle persone che si frequentano (VI PP 04.07.2018, p. 2, AI 5 inc. 2018.4764), IM 1 al dibattimento ha ammesso anche i fatti descritti nell’atto di accusa aggiuntivo 132 / 2018 del 25.07.2018 riconoscendo altresì le pretese civili vantate dalla ex compagna (VI imputati, pp. 6-7, all. 1 V. DIB.).
5. Accertamenti e conclusioni della Corte
5.1. La Corte, sulla base delle risultanze e di tutto il materiale probatorio agli atti, richiamate le ammissioni degli imputati riscontrate dai sequestri dello stupefacente che sono stati eseguiti, dalle analisi della sostanza sequestrata, dalle censure telefoniche e dalle rispettive dichiarazioni rese dagli imputati in occasione dei dei confronti, dalle dichiarazioni delle diverse persone escusse come testi e come PIF, ha accertato che IM 1 ha procurato un alloggio ai tre cittadini albanesi CO_1, CO_2 e IM 2 ben sapendo che gli stessi erano dediti all’attività di spaccio di eroina, rispettivamente si è prestato a che gli stessi mantenessero i contatti sia tra di loro che con i fornitori dell’eroina e li ha pertanto aiutati intenzionalmente - come ha del resto ammesso - ad alienare e a detenere un quantitativo complessivo di 1'198.45 grammi di eroina (pari a complessivi 240.06 grammi di sostanza
pura) di cui 345 grammi alienati e 853.45 grammi netti detenuti in vista dell’alienazione.
Gli atti riscontrano altresì che IM 2 ha trafficato - come ha ammesso - un quantitativo complessivo di 628.28 grammi di eroina (pari a complessivi 121.77 grammi di sostanza pura), di cui 115 grammi alienati e 523.28 detenuti in vista dell’alienazione.
5.2. In merito ai punti 1 e 2 dell’atto di accusa, giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. c e d LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro, possiede, detiene, aliena o procura in altro modo a terzi stupefacenti. L’infrazione è aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup e la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria,
se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’infrazione è considerata grave ai sensi di tale capoverso se verte su una quantità di almeno 12 grammi di eroina pura.
Ai sensi dell’art. 25 CP, chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con una pena attenuata.
5.3. Ciò detto, è pacifico senza bisogno di spendere molte parole che IM 1 con quanto fatto, si è reso autore colpevole di complicità in infrazione alla Legge Federale sugli Stupefacenti (punto 1 dell’AA), aggravata a motivo del quantitativo di sostanza trafficato trattandosi come detto, di complessivi 1'198.45 grammi di eroina che avuto riguardo al grado di purezza, corrispondono a 240.06 grammi di sostanza pura.
Analogamente per quanto da lui commesso, IM 2 si è reso autore colpevole di infrazione alla Legge Federale sugli Stupefacenti aggravata a motivo del quantitativo di sostanza trafficato che ammonta a complessivi 628.28 grammi di eroina che, con riguardo al grado di purezza, corrispondono a 121.77 grammi di sostanza pura.
Va da sé che in entrambi i casi si tratta di quantitativi che superano di gran lunga quello minimo richiesto dalla giurisprudenza del TF per aversi l’aggravata in materia di infrazione alla Legge federale sugli Stupefacenti. La Corte ha pertanto confermato i punti 1 e 2 dell’Atto d’accusa n. 87/2018.
5.4. Per quanto concerne i punti 3 e 4 del medesimo Atto d’accusa, la Corte ha ritenuto che IM 2 ha ammesso i fatti ivi descritti, che gli stessi trovano riscontro negli atti e che in diritto concretano la fattispecie di soggiorno illegale e di pornografia di cui l’imputato ha pacificamente adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi esatti dalle norme di legge in questione.
5.5. La Corte ha inoltre confermato l’Atto di accusa aggiuntivo a carico di IM 1 ritenuto come questi abbia ammesso i fatti che gli sono stati imputati che, ritenuto il contesto in cui si sono verificati, adempiono pacificamente il reato di minaccia nei confronti della ex convivente.
6. Commisurazione della pena
6.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il Giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
6.2. Per IM 1, la Corte ha considerato grave la sua colpa innanzitutto avuto riguardo al quantitativo di sostanza stupefacente che ha aiutato ad alienare rispettivamente a detenere (si tratta di 345 grammi di eroina alienata e di 853.45 grammi detenuti in vista dell’alienazione) i tre cittadini albanesi a cui IM 1 ha trovato un alloggio, rispettivamente per due dei quali ha mantenuto i contatti con il fornitore (per CO_1) e con il “reclutatore” (per CO_2). Avuto riguardo al grado di purezza dello stupefacente sequestrato, come visto è di gran lunga superato il limite dei 12 grammi posto dal TF per aversi l’aggravante dell’infrazione e si tratta di un quantitativo suscettibile di mettere in pericolo la salute di molte persone.
Ad aggravare la colpa dell’imputato vi è poi la reiterazione dell’agire delinquenziale e l’intensità dello stesso dal momento che IM 1 ha prestato intenzionalmente il suo aiuto non ad una sola, ma a ben tre persone, trovando loro un alloggio, ben sapendo che le stesse erano attive nello spaccio di eroina, andando poi anche oltre prestandosi in due occasioni a far da tramite tra CO_1 e A.A, suo fornitore di eroina, rispettivamente prestandosi a mantenere i contatti tra CO_2 e CO_1, a dimostrazione del fatto che la sua attività non si esauriva nel trovare l’alloggio sicuro agli spacciatori, ma permaneva anche successivamente e per tutto il tempo in cui le persone da lui aiutate svolgevano l’attività di spaccio, ciò che denota l’intensità del suo coinvolgimento.
La colpa di IM 1 è grave in quanto è stato fermato solo grazie all’intervento degli inquirenti in difetto del quale sarebbe andato avanti per chissà quanto tempo ancora a prestare il suo aiuto alle persone che giungevano appositamente in Svizzera per vendere eroina, nascosto dalla sua condizione di richiedente l’asilo e dal lavoro provvisorio che svolgeva che gli dava modo di muoversi e di spostarsi. Non è sfuggita alla Corte la circostanza temporale per cui IM 1, giunto in Svizzera a maggio 2017, ha iniziato a delinquere già a settembre 2017 e quindi dopo solo pochi mesi dal suo arrivo. La sua colpa è ancora grave perché IM 1 è giunto qui - come detto - come richiedente l’asilo, in provenienza dall’Italia dove non poteva più stare per problemi giudiziari e finanziari e non perché perseguitato politico. Ha dunque approfittato della situazione e ha agito per fine di lucro, dal momento che la Corte non ha creduto all’imputato - che non è un consumatore – quando ha affermato che non ha guadagnato alcunché dalla sua attività: nessuno rischia la galera per niente.
La sua colpa è anche grave perché non si è fatto alcuno scrupolo di delinquere nuovamente quando era già pendente l’atto di accusa innanzi a questa Corte, quando con lo scritto che le ha inviato, ha incusso timore all’ex compagna facendole capire che qualcuno la stava controllando e poi gli riferiva, facendo leva sulla custodia dei bambini, questo tenuto conto dei trascorsi - tutt’altro che edificanti - che vedono, seppur non ancora definitiva visto l’atto di appello prodotto agli atti, una condanna di IM 1 per maltrattamenti e lesioni nei confronti di questa donna che è la madre dei suoi figli.
A favore dell’imputato la Corte ha riconosciuto che alla fin fine ha collaborato e ha ammesso tutti i fatti che gli sono stati imputati, che parte dello stupefacente trafficato essendo stato sequestrato non è stato messo in commercio anche se non grazie all’imputato, ma al tempestivo intervento degli inquirenti. La Corte ha considerato inoltre che IM 1 in occasione del dibattimento ha riconosciuto le pretese civili dell’accusatrice privata, pari alle spese di patrocinio sostenute da quest’ultima.
6.3. Anche per IM 2, la Corte ha considerato la sua colpa grave per il quantitativo di stupefacente alienato (115 grammi) e detenuto in vista dell’alienazione (75 grammi, oltre ai 438.28 grammi sequestrati), pari a complessivi 121.77 grammi di sostanza pura, anche per lui ben superiore al limite dei 12 grammi posto dal TF per aversi l’aggravata, quantitativo evidentemente suscettibile di mettere in pericolo la salute di molte persone. Anche lui è venuto in Svizzera unicamente ed appositamente per delinquere, oltretutto spostandosi da una città all’altra, visto che dapprima è stato a Lugano, poi a Lucerna e poi di nuovo in Ticino, ciò che evidentemente ha quale unico scopo quello di rendere più difficile la propria identificazione quale spacciatore. Anche lui avrebbe poi proseguito nell’illecita attività se non fosse stato fermato ed arrestato. Ha agito a scopo di lucro non essendo un consumatore ed avendo peraltro ammesso di aver ricevuto parte del compenso prima ancora di venire in Svizzera. IM 2 aveva un lavoro con cui guadagnava bene di modo che non aveva alcun bisogno di mettersi a spacciare ciò che ha fatto quindi solo per avere più denaro facile a disposizione. La Corte ha considerato ancora che oltre all’infrazione aggravata alla LF sugli Stupefacenti, IM 2 risponde anche per il soggiorno illegale in Svizzera durato ben oltre il periodo concesso ai cittadini albanesi, svolgendo oltretutto un’attività illecita, rispettivamente ha conservato sul suo cellulare un video vertente su atti sessuali con animali di cui – seppur ricevuto per scherzo – non si è sbarazzato, conservandolo.
Anche a suo favore, la Corte ha riconosciuto che alla fin fine ha collaborato e ha ammesso tutti i capi d’accusa imputatigli, che una parte dello stupefacente trattato è stata sequestrata e dunque non è stata immessa sul mercato anche se non grazie all’imputato ma al tempestivo intervento degli inquirenti, rispettivamente la sua giovane età.
6.4. Tutto ciò considerato e tenuto altresì conto del concorso di reati, della situazione personale e famigliare degli accusati e del carcere preventivo sofferto, la Corte ha ritenuto adeguata la pena discussa dalle parti in occasione del dibattimento e meglio una pena detentiva di 2 anni e 4 mesi per IM 1 e una pena detentiva di 2 anni e 5 mesi per IM 2.
6.5. Quo alla sospensione condizionale della pena, per entrambi gli imputati, trattandosi di pena detentiva superiore ai due anni, torna applicabile l’art. 43 CP. Con riferimento a quest’ultimo, si ricorda come ove esistono sulle prospettive di recupero dell’autore dei fondati dubbi che, tuttavia, non giustificano ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il Tribunale può decidere per una sospensione parziale (CARP, inc. 17.2014.174 del 26.01.2016, consid. 67.3). In questo modo, nei casi di prognosi molto incerte, si evita il dilemma del “tutto o niente” (sentenza 6B_996/2014 dell’8 settembre 2015). Trattandosi della prognosi, la questione a sapere se la sospensione condizionale parziale è di natura tale da scoraggiare l’imputato dal commettere nuovi reati deve essere decisa sulla base di un apprezzamento d’insieme, tenendo conto delle circostanze del reato, dei precedenti penali dell’autore, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. La prognosi deve essere posta sulla base di tutti gli elementi propri a chiarire l’insieme del carattere dell’imputato e le sue possibilità di correzione. Il Giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento in materia (DTF 134 IV 60, consid. 5.2).
6.6. Per IM 1, la Corte ha considerato che lo stesso ha già diversi precedenti alle spalle, tutti commessi in Italia, ma nessuno in materia di stupefacenti. Inoltre, tenuto conto che l’ultima condanna per i fatti a danno dell’ex convivente non è ancora cresciuta in giudicato, negli ultimi 5 anni è stato “unicamente” condannato alla pena detentiva di un mese sospesa condizionalmente, oltre alla multa, per insolvenza fraudolenta. In tale contesto la Corte ha rilevato, da un canto, che a suo favore vi è innanzitutto il fatto che i precedenti riguardano fatti che non hanno attinenza con i reati qui a giudizio, rispettivamente nel presente procedimento IM 1 ha ammesso i reati da lui commessi, assumendosene la responsabilità. IM 1 ha espresso inoltre al dibattimento l’intenzione di tornare a lavorare come cuoco, attività che peraltro ha dimostrato di saper fare, avendo lavorato sia in Italia che qui in Svizzera in tale veste. Dall’altro, la Corte ha considerato che IM 1 non potrà risiedere legalmente né in Italia (stante una precedente espulsione) né in Svizzera (ritenuta l’espulsione di cui si dirà nel capitolo che segue), rispettivamente che la presenza di due figli non l’ha trattenuto dal delinquere.
Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto comunque di non essere in presenza di una prognosi chiaramente negativa tale da non permettere una sospensione condizionale parziale della pena. Rimanendo tuttavia la sua condotta futura perlomeno incerta, la Corte ha ritenuto di sospendere la pena di 2 anni e 4 mesi nella misura di 21 mesi, mentre che per i restanti 7 mesi è da espiare. Il periodo di prova per la parte di pena sospesa condizionalmente è fissato in tre anni.
6.7. Relativamente alla posizione di IM 2, la Corte ha considerato, da un lato, che egli non ha precedenti penali, che si è assunto la responsabilità dei reati che ha commesso e che si tratta della prima volta che subisce un periodo di detenzione ciò che si spera – vista la giovane età – possa servirgli da monito. Dall’altro invece, è stato considerato che quando ha deciso di venire in Svizzera a spacciare stupefacenti, IM 2 aveva un lavoro in un mobilificio che, come ha ammesso, gli permetteva di guadagnare abbastanza bene; ora, anche volendo credere alla necessità di denaro della sua famiglia per le cure necessarie al padre e per far proseguire gli studi alle sorelle, questo non giustifica certo la scelta da lui operata di venire appositamente in Svizzera a delinquere piuttosto che continuare a lavorare onestamente, rispettivamente è preoccupante la facilità con cui tale scelta è stata compiuta.
Queste circostanze, di per sé non sufficienti per fondare una prognosi negativa, lasciano comunque sussistere dei dubbi e delle ombre sulla condotta futura di IM 2, motivo per cui la Corte - a fronte di una prognosi incerta - ha ritenuto di sospendere parzialmente la pena inflittagli nella misura di 22 mesi, mentre che i restanti 7 mesi sono da espiare. Il periodo di prova per la parte di pena sospesa condizionalmente è fissato in due anni.
7. Espulsione dal territorio svizzero
Ritenuto come questa Corte abbia ritenuto IM 1 colpevole di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e IM 2 colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti - pronunciando nei loro confronti una condanna - ci si trova in presenza di uno dei casi per cui il Codice penale prevede l’espulsione obbligatoria dal territorio svizzero (art. 66a cpv. 1 lett. o CP).
Se IM 2 ha dichiarato di non aver nessun legame con il territorio svizzero e di accettare l’espulsione (VI imputati, p. 6, all. 1 V. DIB), IM 1 ha dal canto suo dichiarato che il suo unico legame con il nostro territorio è dato dalla presenza in Ticino dei suoi figli, presenza che ha comunque riconosciuto essere provvisoria (VI imputati, p. 6, all. 1 V. DIB). Il suo patrocinatore in sede di discussione ha precisato che l’espulsione sarebbe contraria all’art. 8 CEDU, impedendo il rapporto di IM 1 con i figli.
Orbene, trattasi per entrambi gli imputati di cittadini stranieri senza legami stabili e duraturi con il territorio svizzero, che non possono con ogni evidenza beneficiare dell’eccezione posta dal caso di rigore. Il fatto per IM 1 che i suoi figli siano in Svizzera, oltretutto provvisoriamente, non è certo sufficiente per poter prescindere dall’espulsione obbligatoria, a maggior ragione ritenuto come l’imputato non sia stato in nessun momento frenato nel delinquere dalla presenza dei suoi figli.
A fronte della gravità della loro colpa, di cui si è già detto sopra, e ben ponderato l’interesse pubblico, questa Corte ha ritenuto adeguato pronunciare l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 anni per entrambi gli imputati.
8. Pretese civili dell’accusatore privato
8.1. Con scritto 26.07.2018 il patrocinatore dell’accusatore privato ACPR 1 ha fatto valere quale pretesa di natura civile l’importo di fr. 1'188.- pari alle spese legali sostenute nell’ambito del procedimento penale (doc. TPC 15).
8.2. Al dibattimento, IM 1 ha riconosciuto come dovuto questo importo a cui vedrà di far fronte appena avrà trovato un impiego (VI imputati, p. 7, all. 1 V. DIB.). Ciò posto, ritenuta la congruità dell’importo richiesto e il riconoscimento da parte dell’imputato, la Corte ha condannato IM 1 a versare all’accusatore privato ACPR 1 l’importo di fr. 1'188.- a titolo di risarcimento danni (spese di patrocinio).
9. Sequestri e confische
9.1. La Corte ha disposto il dissequestro, come chiesto in occasione del dibattimento e previo accordo del PP, a favore di IM 1 del cellulare Iphone nero con caricatore (n. rep. 61341) previa cancellazione dei dati con spese a carico dell’imputato, e del mazzo di chiavi con 7 chiavi (n. rep. 61347) e a favore di IM 2 del cellulare Sony bianco (n. rep. 61355) previa cancellazione dei dati con spese a carico dell’imputato, del caricatore nero Microsoft (n. rep. 61354) e della borsetta nera Sport (n. rep. 61357).
9.2. La Corte ha altresì ordinato il sequestro a garanzia del pagamento delle spese procedurali e delle indennità di fr. 60.00 sequestrati a IM 1 e di fr. 310.80 sequestrati a IM 2.
9.3. E’ stata ordinata la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente sequestrata pari a 438.28 grammi netti di eroina (rep. SAD. 16530).
9.4. E’ stato ordinato il sequestro conservativo per tutti gli altri oggetti indicati nell’AA.
10. Tasse di giustizia e spese procedurali
10.1. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di un mezzo ciascuno.
10.2. Quanto alle note professionali presentate dai difensori d’ufficio degli imputati, si evidenzia che le stesse, ritenute congrue, sono state approvate così come esposte con l’adattamento alla durata effettiva del dibattimento.
La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata per complessivi fr. 9'439.90, di cui fr. 8'265.00 di onorari, fr. 500.00 di spese e IVA al 7.7%.
Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'439.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
La nota professionale dell’avv. DUF 2 è stata approvata per complessivi fr. 9'918.70, di cui fr. 9'115.00 di onorari e fr. 803.70 di spese.
Il condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'918.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli artt. 12, 25, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 180, 197 cpv. 5 CP;
19 cpv. 1 lett. c / d, 19 cpv. 2 lett. a LStup;
115 cpv. 1 lett. b LStr;
135, 236, 267, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo metà settembre 2017 – 30 gennaio 2018,
a Lugano ed altre imprecisate località,
intenzionalmente aiutato, procurando loro un alloggio sapendo che gli stessi alienavano eroina, CO_2, IM 2 e CO_1, per quest’ultimo facendo anche da tramite in due occasioni per i suoi incontri con il fornitore, ad alienare complessivamente 345 grammi di eroina e a detenere 853.45 grammi di eroina destinata all’alienazione e sequestrata dalla Polizia cantonale;
1.2. minaccia
per avere,
nel periodo 23 maggio 2018 – 4 giugno 2018,
a Cadro,
usando grave minaccia, incusso spavento e timore all’ex convivente ACPR 1;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d’accusa aggiuntivo.
2. IM 2 è autore colpevole di:
2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo settembre 2017 – 30 gennaio 2018,
a Lugano, Lucerna ed altre imprecisate località,
alienato 115 grammi di eroina e detenuto 513.28 grammi di eroina destinata all’alienazione e sequestrata dalla Polizia cantonale;
2.2. infrazione alla LF sugli stranieri
per avere,
nel periodo 1° settembre 2017 – 30 gennaio 2018,
soggiornato illegalmente in Svizzera, e meglio a Lugano e a Lucerna, poiché sprovvisto del necessario permesso.
2.3. pornografia
per avere,
il 30 gennaio 2018, a Lugano,
posseduto nel suo telefono cellulare un video vertente su atti sessuali con animali;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3. Di conseguenza,
3.1. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è da espiare.
3.3. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 5 (cinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 22 (ventidue) mesi, con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare.
4. È ordinata l’espulsione di IM 1 e IM 2 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.
4.1. IM 1 e IM 2 vengono resi attenti che giusta l’art. 291 cpv. 1 e 2 CP, chi contravviene ad un decreto d'espulsione dal territorio della Confederazione o d'un Cantone, emanato da un'autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e che la durata di questa pena non è computata in quella del bando.
5. IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 1'188.- a titolo di risarcimento danni (spese di patrocinio).
6. E’ ordinato il sequestro a garanzia del pagamento delle spese procedurali e delle indennità di fr. 60.00 sequestrati a IM 1 e fr. 310.80 sequestrati a IM 2.
7. E’ ordinata la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente sequestrata pari a 438.28 grammi netti di eroina (rep. SAD 16530).
8. È ordinato il dissequestro a favore di:
8.1. IM 1 del cellulare Iphone nero con caricatore (n. rep. 61341) previa cancellazione dei dati con spese a carico dell’imputato, e del mazzo di chiavi con 7 chiavi (n. rep. 61347).
8.2. IM 2 del cellulare Sony bianco (n. rep. 61355) previa cancellazione dei dati con spese a carico dell’imputato, del caricatore nero Microsoft (n. rep. 61354) e della borsetta nera Sport (n. rep. 61357).
9. E’ ordinato il sequestro conservativo di tutti gli altri oggetti indicati nell’AA.
10. La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.
11. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
11.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 8'265.00
spese fr. 500.00
IVA (7,7%) fr. 674.90
totale fr. 9'439.90
11.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'439.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.3. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 9'115.00
spese fr. 803.70
totale fr. 9'918.70
11.4. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'918.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 18'843.70
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 267.10
fr. 20'110.80
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 9'421.85
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 133.55
fr. 10'055.40
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 9'421.85
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 133.55
fr. 10'055.40
============
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente La vicecancelliera