Incarto n.
72.2018.113

Lugano,

18 settembre 2018/ns

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

Jasmine Decristophoris, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatore privato:

 

 

ACPR 1,

patrocinata dall’avv. RAAP 1

 

 

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

Alias:

__________, __________1982, __________

__________, __________1982, __________

 

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 92/2018 del 16 maggio 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   coazione sessuale

per avere, in data 27 agosto 2016, verso le ore 18:30, ad __________,

usando violenza, pressioni psicologiche e modalità tali da minare la sua capacità di opporre resistenza concreta, costretto ACPR 1 (__________2000) a subire, contro la sua volontà, atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali,

 

e meglio per avere,

dopo averla molestata con ripetute e crescenti “avances”, camminandole accanto su viale __________ con insistenti conversazioni di natura sessuale, ripetendo incessantemente la richiesta di avere con lui un rapporto sessuale,

afferrato ACPR 1 per il polso, vanificando i tentativi della vittima di divincolarsi, pressandola con la richiesta di comunicargli il numero di telefono, e, dopo averlo ottenuto, preso la sua mano seguendola fino alla vicina fermata del Bus “__________”, sedendosi accanto a lei e continuando a molestarla con conversazioni di natura sessuale, preso la di lei mano mettendola sul suo pene, sopra i pantaloni, insistendo con quest’azione per diversi minuti nonostante i vani e chiari tentativi della minore di divincolarsi,

e, dopo aver inseguito ACPR 1, sempre più impaurita, che tentava di allontanarsi verso “Via __________”, toccandola durante il tragitto con insistenti strofinamenti del braccio e delle mani, afferrato improvvisamente la vittima in modo energico per il polso e, dopo averla condotta verso un portone in fondo a delle scale, ed essersi parato davanti a lei per impedirle di fuggire, toccato i seni della vittima sopra e sotto la maglietta, nonché baciato e leccato il seno, nonostante il chiaro ed espresso dissenso della vittima,

introducendo poi la mano dentro i di lei pantaloni toccandole la vagina sopra le mutande e chiedendole se volesse vedere il suo pene, e, nonostante il chiaro rifiuto, abbassato la cerniera del proprio pantalone, preso il pene tra le mani, costringendo la minore a toccarlo, strusciandosi con il pene in mano poggiandolo in mezzo alle sue gambe contro la vagina sopra i pantaloncini,

interrompendo tale suo agire unicamente quando ACPR 1 iniziava ad urlare che avrebbe chiamato la Polizia;

 

 

                                   2.   atti sessuali con fanciulli

per avere,

nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo,

compiuto, indotto e coinvolto in atti sessuali, descritti al punto 1, ACPR 1 (__________2000), di età inferiore agli anni sedici, costituiti segnatamente da toccamenti al seno, dei genitali, baci al seno e strusciamenti contro la vagina (sopra i vestiti) con il pene in mano, come precisato in precedenza,

interrompendo tale suo agire unicamente quando ACPR 1 iniziava ad urlare che avrebbe chiamato la Polizia;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 189 cpv. 1 CP, art. 187 cifra 1 CP;

 

 

Presenti:                     -   il procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’avv. RAAP 1, in rappresentanza dell’accusatrice privata in gratuito patrocinio ACPR 1, assente;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità d’interprete per la lingua _____ __________, i cui dati sono noti alla Corte, la quale viene resa edotta sugli obblighi nell’ambito della traduzione, segnatamente l’obbligo al segreto ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 CPP come pure sulle comminatorie di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa traduzione.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 13:00.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

 

                                   --   …omissis...

 

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. L’imputato ha ammesso i fatti, anche se sostiene di non aver percepito il dissenso della ragazza. L’eccitazione gli avrebbe fatto perdere la testa, non riuscendo quindi a controllarsi. L’imputato riteneva che la ragazza era d’accordo a scendere le scale insieme a lui e sostiene di non averla presa con la forza per il polso. L’imputato ha tuttavia riconosciuto in seguito che la vittima non era consenziente. Egli non poteva non capire il dissenso della vittima, essendo che, quest’ultima, l’ha indicato più volte, spostandogli anche le mani quando provava a toccarla e facendo desistenza quando l’imputato stesso voleva farsi toccare sul pene. Le dichiarazioni della vittima non lasciano alcun dubbio quo al suo dissenso e al comportamento dell’imputato. Rilevante inoltre, come la vittima gli abbia detto di avere solo 15 anni. Pacificamente dati dunque i presupposti dei reati oggetto dell’AA, vista inoltre la superiorità fisica e il comportamento pressante dell’imputato, i quali hanno minato la capacità di opporsi dell’AP. In merito alla commisurazione della pena, l’imputato ha approfittato della debolezza di una ragazzina, nonostante il suo dissenso. Egli ha usato violenza, prendendola per il polso e costringendola a tollerare gli atti sessuali. La sua colpa è media - alta. Dal profilo soggettivo, l’imputato ha agito per motivi egoistici, per soddisfare le proprie voglie sessuali. A favore dell’imputato vanno considerate le ammissioni. Si chiede dunque una pena detentiva di mesi 24 sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 5;

 

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: gli atti oggetto dell’AA sono ignobili, sia per la scelta della vittima e per le modalità adottate dall’imputato, sia considerato come in istruttoria ha inizialmente addossato le colpe all’AP. Si chiede dunque il riconoscimento del torto morale e ci si associa alla richiesta di pena del PP;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’imputato prova vergogna per quanto commesso. Si è scusato con la vittima e con la sua famiglia, avendo capito la gravità dei fatti ed essendosene pentito. L’imputato riconosce i fatti. Secondo la difesa i fatti odierni configurano il reato di atti sessuali con fanciulli, ma seguendo le dichiarazioni dell’imputato (che non avrebbe preso con la forza il polso della vittima e non l’avrebbe obbligata a scendere le scale) non vi sarebbe la presenza dell’atto coercitivo e quindi non sarebbe data la coazione sessuale.

L’imputato ha sempre contestato di aver usato violenza. Si chiede dunque alla Corte di voler verificare che quanto presente agli atti sia da qualificare quale violenza e/o mezzo coercitivo, rispettivamente se lo stesso ha preso con forza la vittima o ha solo “toccato e/o accarezzato” la stessa. Anche quando l’imputato ha preso la mano della vittima per toccare il proprio pene, non ha insistito quando quest’ultima ha manifestato il suo dissenso. Non è nemmeno indicato nell’AA come l’imputato avrebbe esercitato pressioni psicologiche sulla vittima e le avrebbe impedito di opporre resistenza, motivo per cui va scartato l’art. 189 CP. La colpa dell’imputato è oggettivamente media-grave. Vanno tuttavia considerati la breve durata dei gesti a danno della vittima, la vita precedente dell’imputato il quale, una volta arrivato in Svizzera, si è da subito adoperato per trovare un lavoro, la sua bassa scolarizzazione, le sue parziali ammissioni in istruttoria, la sua presa di coscienza e il riconoscimento del principio del torto morale la cui quantificazione è lasciata al giudizio di questa Corte. La difesa ritiene dunque adeguata una pena detentiva di 14 mesi sospesa condizionalmente per la cui durata del periodo di prova ci si rimette al giudizio della Corte. A titolo completivo si consegna l’arringa in forma scritta.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.:                     12, 40, 42, 44, 47, 49, 187 n. 1 cpv. 1 e 189 cpv. 1 CP;

80 segg., 84 segg., 135, 138, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   coazione sessuale

per avere, ad __________, il 27.8.2016, usando violenza e rendendola inetta a resistere, costretto ACPR 1 (__________2000) a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o altri atti sessuali;

 

                               1.2.   atti sessuali con fanciulli

per avere, ad __________, il 27.8.2016, compiuto atti sessuali con ACPR 1 (__________2000), persona minore di sedici anni;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di coazione sessuale di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente all’esercizio di pressioni psicologiche.

 

 

                                   3.   Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.

 

 

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.

 

 

                                   5.   IM 1 è condannato a versare all’accusatrice privata ACPR 1, fr. 2'000.- per torto morale.

 

                               5.1.   Per ogni altra sua pretesa nei confronti di IM 1 l’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al foro civile.

 

 

                                   6.   E’ ordinato il dissequestro e la restituzione all’accusatrice privata A.G. (15.12.2000) di:

                               6.1.   1 maglietta;

                               6.2.   1 paio di mutande;

                               6.3.   1 reggiseno;

                               6.4.   1 pantaloncino;

                               6.5.   1 borsa.

 

 

                                   7.   E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1, previa cancellazione della memoria del telefono e della scheda, con costi a carico dell’imputato, di:

                               7.1.   1 cellulare Nokia Imei __________ con utenza telefonica;

                               7.2.   1 cellulare Samsung Alpha Imei __________.

 

 

                                   8.   A IM 1 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 CPP.

 

 

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) senza motivazione rispettivamente di fr. 2'000.- (duemila) con motivazione e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

 

 

                                10.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                             10.1.   Le note professionali del 15.5.2018, del 17.9.2018 e del 18.9.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                                                fr.      3'684.00

spese                                                    fr.         265.60

totale                                                     fr.      3'949.60

 

                             10.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'949.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                             10.3.   Le spese per il gratuito patrocinio dell’accusatrice privata A.G. (nata il 15.12.2000) sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 138 cpv. 2 CPP.

 

                             10.4.   Le note professionali del 14.5.2018 e del 6.9.2018 con le aggiunte dibattimentali dell’avv. RAAP 1 sono approvate per:

 

onorario fino al 31.12.2017               fr.      1'113.00

spese fino al 31.12.2017                   fr.           87.00

trasferte fino al 31.12.2017               fr.           16.00

onorario dall’1.1.2018                        fr.         501.00

spese dall’1.1.2018                            fr.           14.00

IVA fino al 31.12.2017 (8%)              fr.           97.30

IVA dall’1.1.2018 (7.7%)                    fr.           39.65

totale                                                     fr.      1'867.95

 

                             10.5.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'867.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4, 138 cpv. 1 e 2 nonché 426 cpv. 1 e 4 CPP).

 


Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                                     La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        1'419.--

Trascrizione                                       fr.           250.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           102.60

                                                             fr.        2'771.60

                                                             ============