Incarto n.
72.2018.156

Lugano,

10 settembre 2019/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

Sascha Benzoni, cancelliere

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

e in qualità di accusatore privato:

 

ACPR 1

 

contro                              IM 1,

rappresentato dagli avv. DF 1 e avv. __________

 

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 129/2018 del 10 luglio 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   Truffa, in parte tentata

per avere, nel periodo febbraio 2013 – luglio 2015, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, affermando cose false e dissimulando cose vere;

ingannato con astuzia la ACPR 1 e la __________, al fine di indurle ad atti pregiudizievoli per il loro patrimonio;

 

e meglio,

 

                                1.1   per avere notificato il sinistro in data 15.03.2013, indicando di avere un contratto di impiego a tempo indeterminato con la __________ (__________) e segnalando, sotto la voce “salario”, di percepire CHF 182'000.-- annuali lordi, composti da CHF 169'000.-- di salario base e CHF 13'000.-- di gratifica/tredicesima, malgrado fosse consapevole che il proprio stipendio effettivo fosse di molto inferiore, ovvero di CHF 95’212.-- mensili, così come annunciato nelle dichiarazioni di imposte;

ciò che ha permesso a IM 1, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato professionalmente, in qualità di broker assicurativo, di ottenere, in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto in data 31.01.2013, indennità assicurative per un importo totale di CHF 324'630.20, delle quali sono state erroneamente erogate a torto prestazioni per CHF 141'736,95, cagionando alla ACPR 1 un danno di pari importo;

 

                                1.2   nonché, per avere notificato un secondo sinistro in data 26.03.2015, indicando il medesimo contratto di impiego di cui al sub. 1.1 e segnalando, sotto la voce “salario”, di percepire
CHF 170'000.-- annui lordi, composti da CHF 150'000.-- di salario base e CHF 20'000.-- di gratifica/tredicesima, malgrado fosse consapevole che il suo reale stipendio fosse nettamente inferiore, ovvero di CHF 95’212.-- mensili, così come annunciato nelle dichiarazioni di imposte;

tentato in tale modo di ingannare con astuzia l’assicurazione __________, inducendola ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, in particolare cercando di farsi erogare delle prestazioni assicurative sulla base di un salario superiore a quello realmente percepito e omettendo di indicare nella notifica di infortunio che continuava a beneficiare delle indennità erogate dalla ACPR 1 a far tempo dal 01.02.2013;

 

 

                                   2.   falsità in documenti

per avere, in data 15.03.2013 e il 26.03.2015, a __________, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé un indebito profitto, formato un documento falso o alterato un documento vero, e/o fatto uso a scopo di inganno di tale documento;

 

e meglio,

 

                                2.1   per avere, al fine di perpetrare la truffa di cui al sub. 1.1, segnalato nella notifica di infortunio del 15.03.2013 indirizzata alla ACPR 1, sotto la voce “salario”, di percepire CHF 182'000.-- annuali lordi, composti da CHF 169'000.- di salario base e
CHF 13'000.-- di gratifica/tredicesima, malgrado fosse consapevole che il suo reale stipendio fosse nettamente inferiore, ovvero di
CHF 95’212.-- mensili, così come annunciato nelle dichiarazioni di imposte;

 

                                2.2   per avere, al fine di perpetrare la tentata truffa di cui al sub. 1.2, segnalato nella notifica di infortunio del 26.03.2015 alla __________, sotto la voce “salario”, di percepire
CHF 170'000.-- annui lordi, composti da CHF 150'000.-- di salario base e CHF 20'000.-- di gratifica/tredicesima, malgrado fosse consapevole che il suo reale stipendio fosse nettamente inferiore, ovvero di CHF 95’212.-- mensili, così come annunciato nelle dichiarazioni di imposte.

 

 

                                   3.   contravvenzione alla LF sull'assicurazione contro gli infortuni

per avere, in data 26.03.2015, a __________, violando l’obbligo che gli incombe in qualità di assicurato, intenzionalmente omesso di fornire informazioni all’istituto assicurativo __________ circa la propria inabilità lavorativa dovuta a un precedente incidente, verificatosi in data 31.01.2013 e a seguito del quale continuava a percepire indennità giornaliere da parte di ACPR 1, al momento della notifica del secondo infortunio avvenuto il 24.03.2015;

 

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP in parte in rel. con l’art. 22 cpv. 1 CP, art. 251 CP, art. 113 LAInf.

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore di fiducia avv. __________.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 13:10.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

 

                                   --   a pag. 1, alle generalità, si aggiunge, prima di __________ __________, e, prima di __________, domiciliato a nonché si modifica __________, Via __________ con __________, Via __________ e divorziato con coniugato;

                                   --   a pag. 1, alla difesa, si aggiunge, dopo difensore, di fiducia;

                                   --   a pag. 1, ai punti 1 e 1.1., richiamati gli AI 1 e 54, all’intestazione, si aggiunge, prima di truffa, ripetuta e, dopo ogni ACPR 1, __________ rispettivamente si sostituisce febbraio 2013 con 1.2.2013, __________ con __________ e mensili con annuali;

                                   --   a pag. 2, al punto 1.2, richiamati gli AI 1 e 54, si sostituisce, dopo CHF 95'212.-, mensili con annuali e __________ con __________ nonché si aggiunge, dopo ACPR 1, __________;

                                   --   a pag. 2, al punto 2, al reato, si aggiunge, prima di falsità, ripetuta;

                                   --   a pag. 2, al punto 2.1, richiamato l’AI 54, si aggiunge, dopo ACPR 1, __________ e si sostituisce, dopo CHF 95'212.-, mensili con annuali;

                                   --   a pag. 2, al punto 2.2., richiamato l’AI 1, si sostituisce __________ con __________ e, dopo CHF 95'212.-, mensili con annuali;

                                   --   a pag. 3, al punto 3, richiamato l’art. 109 CP, si stralcia l’imputazione di contravvenzione alla LF sull’assicurazione contro gli infortuni per intervenuta prescrizione se si fa riferimento all’art. 112 cpv. 3 lett. b) LAInf rispettivamente per intervenuta abrogazione, con effetto dall’1.1.2017, dell’art. 113 LAInf;

                                   --   a pag. 3, ai reati, si aggiunge, dopo 251, n. e si stralcia art. 113 LAInf dopo CP.

 

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che le due fattispecie di rinvio a giudizio si fondano sullo stesso oggetto, ovvero il sovraindennizzo assicurativo. IM 1 è, a mente del PP, una persona esperta nel settore assicurativo poiché all’epoca dei fatti lavorava già da quasi 20 anni in tale ambito e disponeva di numerose certificazioni, come ad esempio quella __________ e quella __________. Secondo l’accusa, l’imputato era perfettamente a conoscenza di quanto stava dichiarando nei formulari e lo ha fatto con intenzione diretta. La comunicazione del 7.5.2013 permette di escludere che abbia fatto uno sbaglio. Il comportamento truffaldino dell’imputato, a mente del PP, consiste nel essersi fatto pagare l’87% in più di quanto era dovuto. L’Alta Corte, nelle decisioni 6b.184/2017 consid. 1.3.4, 6b.447/2012 consid. 2.3 e 6b.840/2015, ha stabilito che l’annuncio di sinistro falso è sempre astuto. Fortunatamente __________ ha fatto le dovute verifiche e ha scoperto la tentata truffa, il che ha anche permesso di scoprire la truffa a ACPR 1. Il PP spiega che in merito al secondo capo di imputazione, nonostante la decisione del TF 6S.675/2000, la posizione dell’imputato è particolare, poiché egli era in una posizione di garante per quanto riguarda l’affidabilità. La soluzione proposta di risarcimento mediante versamenti mensili di fr. 500.- non era adeguata. Ritenuta la posizione processuale dell’imputato, nonché le sue conoscenze del settore assicurativo e le attenuanti del caso, l’accusa chiede una pena detentiva di 12 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Chiede altresì che vengano riconosciute le pretese dell’accusatrice privata ACPR 1 e che vengano addossate le tasse e spese di giustizia all’imputato in ragione della condanna;

 

                                     -   l’avv. __________, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che a suo dire non si può parlare di un caso di routine. A mente della difesa la ACPR 1 avrebbe potuto prestare maggiore attenzione e verificare, ad esempio richiedendo il certificato di salario, quanto era stato dichiarato. Afferma che è vero che l’imputato ha speso tutto quanto ricevuto, ma lo ha fatto poiché credeva, in buona fede, che quelli erano soldi suoi a cui aveva diritto. Questa buona fede è, secondo il difensore, il punto cardine della questione. Il difensore spiega che IM 1 è broker assicurativo e che non era suo compito occuparsi delle prestazioni assegnate. Di conseguenza egli non può essere considerato un esperto di questo settore. L’imputato doveva solo vendere le polizze. In merito agli infortuni la difesa spiega che, nel 2013, egli aveva fretta di ricevere le prestazioni poiché aveva paura di non riuscire a far fronte alle spese. L’errore di IM 1 è stato quello di non accorgersi che il salario indicato era comprensivo dell’importo versato a un ex dipendente dell’azienda e qui, a mente della difesa, vi è la sua buona fede. La __________ non ha preso le precauzioni minime necessarie per non farsi ingannare. Non ha fatto i dovuti controlli e se li ha fatti li ha di certo fatti male. Il solo dato che doveva essere controllato era quello relativo al salario ed era estremamente semplice da verificare. Secondo il legale, conformemente alla giurisprudenza, in particolare la DTF 107 IV 169, deve essere esclusa l’esistenza di un rapporto di fiducia tra ACPR 1 e l’imputato. Per quanto riguarda __________ la difesa ribadisce le stesse argomentazioni fornite in merito a ACPR 1. Il reato di truffa deve cadere in entrambi i casi sia per l’assenza di truffa sia per la mancanza di intenzionalità. Precisa che i fr. 500 proposti sono stati considerati come rata minima, che avrebbe dovuto essere pagata in ogni caso ad ogni mese. Riguardo al reato di falsità in documenti, secondo la difesa non vi era alcuna intenzione dell’imputato di dichiarare il falso. Il difensore chiede quindi che l’imputato venga prosciolto da tutte le imputazioni e che venga accettata l’istanza di risarcimento presentata;

 

                                     -   il Procuratore pubblico in replica precisa che oggi i broker occupano una mansione importante e che assistono i clienti in tutte le fasi;

 

                                     -   l’avv. __________ in duplica afferma che in ogni caso la compilazione dei moduli e la concessione di prestazioni non erano attività delle quali IM 1 si occupava.

 

 


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

 

                                   1.   All’apertura del pubblico dibattimento, richiamati gli atti istruttori (di seguito solo AI) 1 e 54 dell’incarto del Ministero pubblico 2016.4691 nonché l’articolo (di seguito solo art.) 109 del Codice penale svizzero (di seguito solo CP) si è proceduto alle seguenti correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA e documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1), che sono state accettate da tutte le parti processuali:

 

" Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

-- a pag. 1, alle generalità, si aggiunge, prima di __________ __________, e, prima di __________, domiciliato a nonché si modifica __________, Via __________ con __________, Via __________ e divorziato con coniugato;

-- a pag. 1, alla difesa, si aggiunge, dopo difensore, di fiducia;

-- a pag. 1, ai punti 1 e 1.1., richiamati gli AI 1 e 54, all’intestazione, si aggiunge, prima di truffa, ripetuta e, dopo ogni ACPR 1, __________ rispettivamente si sostituisce febbraio 2013 con 1.2.2013, __________ con __________, __________ e mensili con annuali;

-- a pag. 2, al punto 1.2, richiamati gli AI 1 e 54, si sostituisce, dopo CHF 95'212.-, mensili con annuali e __________ con __________ nonché si aggiunge, dopo ACPR 1, __________;

-- a pag. 2, al punto 2, al reato, si aggiunge, prima di falsità, ripetuta;

-- a pag. 2, al punto 2.1, richiamato l’AI 54, si aggiunge, dopo ACPR 1, __________ e si sostituisce, dopo CHF 95'212.-, mensili con annuali;

-- a pag. 2, al punto 2.2., richiamato l’AI 1, si sostituisce __________ con __________ e, dopo CHF 95'212.-, mensili con annuali;

-- a pag. 3, al punto 3, richiamato l’art. 109 CP, si stralcia l’imputazione di contravvenzione alla LF sull’assicurazione contro gli infortuni per intervenuta prescrizione se si fa riferimento all’art. 112 cpv. 3 lett. b) LAInf rispettivamente per intervenuta abrogazione, con effetto dall’1.1.2017, dell’art. 113 LAInf;

-- a pag. 3, ai reati, si aggiunge, dopo 251, n. e si stralcia art. 113 LAInf dopo CP.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”

(verbale dibattimentale, di seguito solo VD, a pagina, di seguito solo pag., 2)

 

 

                                   II)   Vita e precedenti penali dell’imputato

 

                                   2.   Ricordato che della __________ (__________) __________, con sede a __________, l’imputato era l’amministratore unico, il direttore generale (AI 1 allegato, di seguito solo all., 1), l’unico dipendente, salvo un breve periodo tra il 2011/2012, e di fatto il dominus economico, per il vissuto, la sua situazione economica e i precedenti penali di IM 1 (__________), cittadino __________, nato l’__________, si rinvia ai suoi verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) davanti al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) del 12.10.2016 e del 21.2.2018 che l’imputato ha confermato in aula (VD all. 1 a pag. 1 I risposta, di seguito solo R):

 

" D. Qual è la sua professione e dove lavora?

R. Sono broker assicurativo, …OMISSIS.... Dal __________ ho aperto una mia struttura, ossia la __________. Preciso che sono unico impiegato di questa struttura. Preciso che ho provato ad assumere qualcuno che avrebbe dovuto acquistare una parte della società, ma __________. Da molti anni collaboro con __________ nell'ambito della mia attività professionale e il signor __________ può confermare che non ho mai avuto problemi, in tutti questi anni, con __________. Ci tenevo a ribadirlo visto che conosco il signor __________ da circa 20 anni e mi dispiace essere qua.

D. Quali sono le sue entrate mensili?

R. Le mie entrate mensili dipendono dalle provvigioni per contratti da me conclusi. La provvigione dipende dalle coperture e dal tipo di contratto stipulato. Ogni contratto ha le sue modalità di retribuzione. Attualmente lavoro al 100%. L'incapacità lavorativa al 100% è partita il 24 marzo 2015 e si è protratta fino al 18 maggio 2015. Sono stato in seguito inabile al lavoro al 50% fino al mese di luglio, salvo errore. A luglio del 2015 sono stato io a dire al mio medico che ero in grado di lavorare al 100%. Preciso che sono stato visitato dal dott. __________, il medico della __________, il quale ha riscontrato che ero effettivamente infortunato.

D. Annualmente a quanto corrisponde il suo reddito?

R. È difficile dire quanto guadagno in un anno. Il mio reddito è variabile, può andare da CHF 250000.- a CHF 100000. Negli anni scorsi è difficile dire cosa guadagnavo di media poiché ho avuto una perdita di guadagno che si è protratta a lungo termine in ragione dell'incapacità lavorativa. Quando ho aperto la __________ avevo un gran portafoglio, circa CHF 7/8 milioni di premi. Il mio reddito annuo era del 4% del portafoglio, ossia circa CHF 280'000.- annui. Poi con il passare del tempo i mandati che mi venivano remunerati annualmente (ossia a courtage) sono scesi a 1/3 del portafoglio per un totale di circa CHF 90’000.- annui (…).

D. Da chi é composta la sua economia domestica?

R. …OMISSIS...

D. Sua moglie lavora?

R. __________.

D. Ha dei debiti?

R. Ho un piccolo credito in banca __________ di CHF 30’000.- e ho un leasing sulla macchina.

ADR che nel 2015 ho conseguito un reddito da attività dipendente di CHF 30’000.- al quale si aggiungono le indennità percepite da ACPR 1. Dal 01.01.2016 non ho praticamente conseguito salario, stimo in meno di CHF 20’000- quanto da me guadagnato. Inoltre quanto incassato dalla società ha premesso di pagare le spese correnti, quali affitto, telefono, etc.

(VI PP IM 1 12.10.2016 a pag. 3, 7 e 8)

 

" D. Qual è la sua formazione? Quali diplomi ha conseguito?

R. Sono __________ presso __________. Poi c'è stata una piccola parentesi di un paio d'anni presso __________, e poi ho lavorato per diverse assicurazioni, inizialmente la __________, __________, __________, poi una parentesi quale __________, e poi ho ripreso l'attività come indipendente nel ramo assicurativo presso __________ e poi presso __________, infine nel __________ ho aperto la __________.

D. Attualmente quale lavoro svolge?

R. Lavoro presso la __________ a tempo pieno.

D. Lei è tuttora sposato? Convive con sua moglie?

R. Si.

D. Quale regime matrimoniale vige tra lei e sua moglie?

R. Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti.

D. La sua economia domestica da chi è composta?

R. __________.

D. Sua moglie svolge un'attività professionale remunerata? In caso affermativo quale e a quanto ammonta il reddito mensile netto?

R. __________.

D. …OMISSIS…

R. __________.

D. Lei ha delle entrate accessorie? Riceve dei sussidi, delle rendite o dei prestiti?

R. No.

D. Qual è la sua sostanza immobiliare in Svizzera e all'estero?

R.No.

D. Lei o sua moglie possedete altri attivi, in particolare conti bancari, titoli, opere d’arte, gioielli, orologi di valore, ecc.?

R. No.

D. Possedete una o più automobili o altri mezzi di trasporto? Qual è il loro valore?

R. __________.

D. Chi redige la dichiarazione d'imposte relativa alla vostra economia domestica?

R. Mia moglie.

D. Lei vanta dei crediti nei confronti di terzi che prevede di incassare? Se del caso di quali crediti si tratta e quale scadenza hanno?

R. Dal __________ la quale mi deve versare un'indennità che non posso stimare, che sin da ora cedo alla ACPR 1.

D. Qual è la situazione debitoria? Sono stati emessi nei suoi confronti degli attestati di carenza beni e/o spiccati dei precetti esecutivi?

R. Ho un debito di CHF 1'100.- che riguarda una situazione vecchia.

D. Ha subito condanne o ricevuto multe all'estero?

R. No

(VI PP IM 1 21.2.2018 a pag. 7 e 8)

 

 

con le seguenti ulteriori precisazioni dibattimentali in merito a cosa è successo nella sua vita personale, professionale e famigliare dopo il suo ultimo VI PP del 21.2.2018:

 

" R: Ho deciso di uscire dalla __________ poiché la situazione, dopo quanto accaduto, è crollata. Non avevo più la possibilità di guadagnare a sufficienza con quella attività per potermi sostentare. Mi sono licenziato a fine __________. Sono rimasto amministratore unico di una società senza attività. Ho discusso con la __________, ho tolto la __________ dalla __________ e sono rimasto solo io come persona fisica. Lavoro per __________, __________, che si occupa di _____ e di ______, da aprile/maggio di quest’anno. Io mi occupo di __________ e di __________ che vogliono __________ utilizzando questo strumento. Io guadagno ca. fr. 1'600.- mensili e ottengo quale commissione il 20% della fattura emessa. Attualmente però di commissioni non ne ricevo e riesco a vivere grazie al reddito di mia moglie che guadagna ca. fr. 100'000.- lordi, ovvero fr. 85'000.- netti all’anno. Continuo a versare fr. 1'200.- di __________. Le mie spese correnti ammontano a ca. fr. 5'000.- mensili, composte principalmente da leasing della macchina, telefono, cassa malati e affitto. È comunque mia moglie che gestisce tutto e io contribuisco con tutto il mio reddito. Non ho né sostanza mobiliare né immobiliare. Se ne avessi avute avrei già rimborsato il debito alla ACPR 1. Io sto facendo tutto quello che serve per cercare di ottenere ulteriori entrate, per esempio a volte aiuto anche un amico che ha una ditta di __________. Un __________ di __________ voleva darmi una mano e ha chiesto aiuto a un suo conoscente che fa il broker. Si è però saputo che avevo un procedimento penale aperto e non ho avuto questa possibilità lavorativa. Per la __________ non ho nessun quota ma potrò averne in un futuro (…).

R: Confermo che da luglio 2015 non ho più avuto periodi di inabilità lavorativa, anche se i miei problemi __________ sono tutt’ora presenti (…).

D PP: Lei aiuta a fare __________ nonostante i problemi _____?

R: Sì. È un’opportunità che mi è stata data per guadagnare qualcosa.

ADR che per tale attività guadagno ca. fr. 120.- al giorno e vengo chiamato 2-3 volte al mese

(VD all. 1 a pag. 1 II R e a pag. 2 I/IV/V R)

 

Incensurato in Svizzera (doc. TPC 11) e in Italia (doc. TPC 13), con un reddito fiscale netto per l’anno 2014 di fr. 96'784.- (doc. TPC 10) e un attestato di carenza di beni, al 7.8.2019, per fr. 1'478.75 (doc. TPC 9), nei suoi progetti futuri vorrebbe risollevarsi:

 

" professionalmente e sistemare quanto più presto possibile la questione con il ACPR 1”

(VD all. 1 a pag. 2 III R)

 

 

                                  III)   Inizio dell’inchiesta

 

                                   3.   Il procedimento penale nei confronti di IM 1 ha avuto inizio il 9.6.2016 a seguito dell’inoltro di una denuncia penale da parte della __________, __________ (di seguito solo __________) per i presupposti reati:

 

" previsti e puniti dagli artt. 251 CP, 92 LAMal, ossia per tentata truffa ai sensi dell’art. 146 CP, eventualmente tentata per mestiere ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP”

(AI 1)

 

A questo esposto ha fatto seguito lo scritto del 14.7.2017 della ACPR 1, __________ (__________) con il quale:

 

" parte danneggiata, ACPR 1 - accusatore privato nella procedura - formula con la presente, richiesta di restituzione dell’indebito erogato illecitamente (ex art. 62ss. CO, nonché art. 41ss. CO) a seguito di truffa nelle assicurazioni, falso in documenti, nonché violazione dell’obbligo di dare informazioni (art. 112 LAinf) a assicuratore sociale, nonché assicuratore privato”

(AI 35)

 

Per tutti i fatti indicati nell’AA (doc. TPC 1) l’imputato non è mai stato arrestato ed è stato verbalizzato davanti al PP il 12.10.2016 (AI 15), il 21.2.2018 (AI 48) e il 26.2.2018 (AI 50). L’AA data 10.7.2018 (AI 1) e al pubblico dibattimento l’imputato compare a piede libero.

 

 

                                 IV)   Dichiarazioni di IM 1 in istruttoria e al dibattimento

 

                                   4.   In relazione alle uniche due imputazioni dell’AA (doc. TPC 1), essendosi prescritta quella di cui al punto (di seguito solo pto.) 3, l’imputato, in sede dibattimentale, ha:

 

                               4.1.   contestato i fatti del reato di truffa (art. 146 capoverso, di seguito solo cpv., 1 CP) di cui al pto. 1.1 dell’AA (doc. TPC 1) poiché:

 

" le cose sono andate come da me dichiarato in istruttoria. È stato inserito un importo non corretto in buona fede. Contesto altresì l’imputazione poiché io non ho truffato la ACPR 1”

(VD all. 1 a pag. 3 I R)

 

seppur precisando di aver avuto:

 

" “…OMISSIS... La mia attività non era però quella di compilare documentazione post analisi e quando ho dovuto notificare il mio infortunio ho agito come una persona normale e non esperta del settore”

(VD all. 1 a pag. 3 VI R)

 

e fermo restando che, in istruttoria, aveva perlomeno ammesso di aver indicato un importo salariale mensile (fr. 13'000.-, AI 1 all. 3 e 30 all. 1) che non corrispondeva al suo salario, poiché comprendeva anche l’ammontare delle spese mensili fisse della __________ per affitto, abbonamenti, ecc.:

 

" D. Nel marzo 2013, a fronte di un reddito annuo conseguito l’anno precedente, ossia nel 2012, attestato per l’AVS in complessivi CHF 49'116.-- (doc. 4) e per le tasse in CHF 78'000.--(doc. 8), lei indica alla ACPR 1, al momento della notifica dell’infortunio (doc. 9), e lo ribadisce più volte per mail (plico doc. 10), che percepisce un reddito annuo di CHF 169'000.--. Anche in questo caso, come spiega una differenza di ca. CHF 100'000.-- rispetto a quanto indicato alle tasse/all’AVS?

R. Probabilmente CHF 169'000.- è quello che io producevo e quindi incassavo come commissioni. Io probabilmente ho ragionato con la testa dell’indipendente, che di fatto lo sono, anche se sono ufficialmente registrato come dipendente della __________.

D. In ogni caso quando lei ha compilato il formulario da destinare alla ACPR 1 ha indicato che il suo salario di base era CHF 169'000.- più CHF 13'000.- di tredicesima, ossia fr. 182'000.- annui lordi. Non vedo nel modulo doc. 9 che si parli di provvigioni a beneficio della società mentre si parla proprio di salari base contrattuali. Cosa vuol riferire in merito?

R. La differenza dell’importo parte dal ragionamento che si fa come indipendente, ossia io con questo importo tenevo conto delle spese che aveva la __________ a titolo dell’affitto e degli abbonamenti etc. (…)

R. Io ritengo che sia stato un errore da parte mie, probabilmente per gli anni 2013 e 2014 sono state inserite le indennità giornaliere di infortunio. Per quanto concerne gli importi ribadisco che ho probabilmente inserito anche il denaro necessario per far fronte alle spese. Non è comunque mai stata mia intenzione truffare qualcuno”

(VI PP IM 1 12.10.2016 a pag. 5 e 7)

 

" D. Lei si è reso conto che le indennità di infortunio non sono soggette all’AVS mentre non si è reso conto che stava indicando una massa salariale riferita a due dipendenti, nettamente superiore all’importo da lei percepito. Come lo spiega?

R. Io continuavo a percepire sempre lo stesso stipendio mensile di prima, circa CHF 6/7'000.- e quindi nemmeno la fiduciaria si è accorta dell’errore, e nemmeno la ACPR 1.

D. I soldi che arrivavano in più, con riferimento al suo salario, come sono stati utilizzati?

R. Per i costi della struttura societaria, esattamente come quando entrano delle provvigioni (…)

R. Contesto la truffa, ma riconosco di aver commesso un errore in buona fede. Non contesto di aver percepito delle indennità non dovute, che mi impegno a restituire compatibilmente alle mie disponibilità finanziarie”

(VI PP IM 1 21.2.2018 a pag. 3 e 5)

 

                               4.2.   contestato i fatti del reato di tentata (art. 22 cpv. 1 CP e AI 3) truffa (art. 146 cpv. 1 CP) di cui al pto. 1.2 dell’AA (doc. TPC 1), poiché:

 

" le cose sono andate come da me dichiarato in istruttoria. È stato inserito un importo non corretto in buona fede. Contesto altresì l’imputazione poiché io non ho tentato di truffare il __________”

(VD all. 1 a pag. 3 II R)

 

benché nella notifica di infortunio LAINF alla __________ del 26.3.2015 (AI 1 all. 9) aveva risposto “non” alla domanda “L’assuré a-t-il le droit à une indemnité journalière ou à une rente d’une assurance sociale ou privée?” rispettivamente che, in istruttoria, aveva riconosciuto di aver indicato un importo salariale sbagliato:

 

" D. Le contesto il fatto di aver dichiarato, al momento dell’annuncio del sinistro a __________ il 26.03.2015 (doc. 7), di percepire CHF 170'000.- all’anno, ossia ca. CHF 75'000.- in più di quanto risulta dalle tasse per gli anni 2013 e 2014; in base a quali dati lei, nel marzo 2015, ha indicato di percepire un salario annuo di CHF 170'000.-?

R. Prendo atto di questo documento e rilevo che non è corretto, non so per quale motivo è stato inserito questo importo (…).

D. Quando ha annunciato il sinistro a __________ il 26.03.2015, ha informato l’assicurazione che in quel periodo percepiva ancora le indennità di infortunio da ACPR 1 a seguito dell’infortunio del 31.01.2013?

R. Non mi ricordo.

D. Le contesto che sul formulario di sinistro di __________ lei ha segnalato di non percepire indennità giornaliere oltre al suo stipendio (doc. 7). Cosa ha da riferire?

R. E’ stato un mio errore, sono stato operato due volte e ho omesso di indicare che percepivo già un’indennità giornaliera LAINF (…). In ogni caso riconosco di non aver detto che percepivo già delle indennità giornaliere LAINF correlate alla ACPR 1”

(VI PP IM 1 12.10.2016 a pag. 5 e 6)

 

" D. Sempre per quanto concerne il reato di truffa ex art. 146 CP, le contesto di avere, notificato un secondo sinistro in data 26.03.2015, indicando il medesimo contratto di impiego di cui alla precedente domanda e segnalando sotto la voce salario, di percepire CHF 170'000.-- annuali lordi, composti da CHF 150'000.-- di salario base e CHF 20'000.-- di gratifica/tredicesima, malgrado fosse consapevole che il suo reale stipendio era nettamente inferiore, ovvero di CHF 78'000.-- mensili, così come annunciato nelle dichiarazioni di imposte;

tentato in tale modo di ingannare con astuzia l’assicurazione __________, inducendola ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, in particolare cercando di farsi erogare delle prestazioni assicurative sulla base di un salario superiore a quello realmente percepito e omettendo di indicare nella notifica di infortunio che continuava a beneficiare delle indennità erogate dalla ACPR 1 a far tempo dal 01.02.2013;

Vuole prendere posizione?

R. C’è una linearità con la situazione precedente: quando è successo questo secondo infortunio per me è stato normale inserire un importo identico a quello precedente. Ciò è dovuto al fatto che ho inserito lo stesso stipendio che avevo comunicato alla ACPR 1, in quanto la ACPR 1 non aveva ancora smesso di erogarmi le indennità (…).

D. In pratica, nonostante l’esperienza nel settore assicurativo che le è propria, lei sostiene di essersi sbagliato in due occasioni, rispettivamente nel febbraio 2013 e nel marzo 2015, indicando ogni volta un reddito annuo da attività lavorativa superiore di ca. CHF 90'000.-- a quello effettivo, come lo spiega?

R. Mi sono sbagliato una volta sola, hi riportato l’errore una seconda volta. Proprio perché gli eventi si sono succeduti in breve tempo.

D. Sono costretto a farle osservare che lei quale esperto del ramo ha scelto due anni dopo aver indicato un reddito che comprendeva anche il salario del signor __________, benché da due anni fosse perfettamente al corrente di ricevere un salario di CHF 6’500/7'000.- netti mensili. Ritengo che lei abbia deliberatamente scelto di utilizzare nuovamente l’importo indicato nel 2013, benché sapesse che il suo salario mensile era solo della metà di quanto indicato al __________.

R. Io voglio ribadire la mia assoluta buona fede”

(VI PP IM 1 21.2.2018 a pag. 5 e 6)

 

                               4.3.   contestato i fatti del reato di falsità in documenti (art. 251 cifra, di seguito solo n., 1 CP) di cui ai punti (di seguito solo pti.) 2.1 e 2.2 dell’AA (doc. TPC 1), poiché:

 

" le cose sono andate come da me dichiarato in istruttoria. Confermo comunque che la notifica di infortunio LAINF per ACPR 1 e la dichiarazione di infortunio __________ le ho compilate io e le ho firmate io”

(VD all. 1 a pag. 3 III R)

 

 

                                  V)   Diritto

 

                                   5.   In merito ai vari capi d’imputazione dell’AA (doc. TPC 1) si ricorda che:

 

                               5.1.   giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente, ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;

 

                               5.2.   giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata ai sensi dell’art. 48a CP;

 

                               5.3.   giusta l’art. 146 cpv. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 seguenti, di seguito solo segg., CP);

 

                               5.4.   giusta l’art. 251 n. 1 CP chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alle verità, un fatto di importanza giuridica rispettivamente fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).

 

                                   6.   Considerato che IM 1 ha contestato la realizzazione dei due reati imputatigli, trattasi di un processo parzialmente indiziario, ragion per cui è opportuno ricordare che cosa s’intenda con questo termine, oltre a richiamare sia il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP) sia quello della libera valutazione delle prove da parte del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP):

 

                               6.1.   nel processo indiziario, l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi e se la circostanza indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova. Si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove dirette, su indizi, che permettono un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso dovendo la condanna essere la logica conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme, ritenuto che l’esistenza o meno di un fatto è provata quando il giudice ne è personalmente convinto e meglio moralmente certo. In particolare, nei processi indiziari nella valutazione della credibilità delle affermazioni di uno o più parti occorrerà esaminare i fatti e le circostanze concrete, e meglio se tali affermazioni, senza ispirarsi a motivi di odio o di rancore, appaiono e sono spontanee, lineari, costanti, univoche e disinteressate. Un approfondito esame delle differenti versioni tra le parti è il momento primo che il giudice deve porsi sulla via dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è stato più volte ribadito dal Tribunale federale (di seguito solo TF) con la precisazione che, in assenza di riscontri oggettivi, la credibilità dell’autore, rispettivamente dei testimoni, assurge a punto centrale della valutazione delle prove, il tutto alfine di accertare, al di là di ogni dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti in un determinato modo. Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono allora la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci;

 

                               6.2.   il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (decisione del TF, di seguito solo DTF, 127 I 38). Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 131 I 57 e 129 I 217). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF, di seguito solo STF, 1P.20/2002 del 19.4.2002);

 

                               6.3.   giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto. Il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior valore probante rispetto a quella di una persona informata sui fatti o a quella dello stesso imputato o di una parte lesa. Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data congrua motivazione (STF 6B.10/2010 del 10.5.2010), il giudice continua a disporre di un ampio potere di appezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28).

 

                                   7.   Tenuto conto delle risultanze istruttorie e dibattimentali:

 

                               7.1.   IM 1 è stato ritenuto colpevole del reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) di cui ai pti. 1 e 1.1 dell’AA (doc. TPC 1) per avere, a __________, nel periodo 1.2.2013 / luglio 2015, alfine di procacciarsi un indebito profitto, affermando cose false e dissimulando cose vere, ingannato con astuzia funzionari della ACPR 1, inducendoli ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per un importo di fr. 141'736.95 (VD all. 2 a pag. 1 pti 1, 1.1 e 1.1.1). Questa conclusione si fonda sulle seguenti considerazioni:

 

                            7.1.1.   in primo luogo la Corte ha escluso una qualsiasi buona fede nell’agire dell’imputato, anche perché la sua giustificazione di essere solo un esperto nella compilazione di “documentazione post analisi” (VD all. 1 a pag. 3 VI R), e non un liquidatore di sinistri, non risulta essere per nulla convincente. In primo luogo perché se uno è direttore della propria società di brokeraggio assicurativo e, quindi, ha come unica e principale attività quella di stipulare delle polizze assicurative, deve anche essere capace di spiegare ai propri clienti come bisogna correttamente riempire un formulario di notifica d’infortunio LAINF in caso di una loro richiesta d’aiuto. Secondariamente perché per la Corte il richiamo alla sua buona fede si urta irrimediabilmente con la semplicità dell’interessato formulario della ACPR 1 (AI 1 all. 3 e 30 all. 1), nel quale è chiaramente indicato cosa è richiesto. Termini come “Salario base contrattuale incl carovita (lordo)”, “CHF all’ora”, “CHF al mese” o “CHF all’anno” non possono avere che un unico e solo significato, assolutamente comprensibile per chiunque. E il termine di “Salario base contrattuale incl carovita (lordo)” non potrà mai essere letto o inteso, a men che non si voglia lucrare sul proprio infortunio truffando l’assicurazione, come importo necessario a coprire i costi complessivi mensili della propria società, cioè quello che in concreto l’imputato ha fatto, poiché solo così avrebbe potuto tenere in vita la sua attività durante il suo periodo di inabilità lavorativa. In altre parole IM 1, tutelato sì nel suo salario, ma confrontato con gli altri costi fissi della __________ che mai avrebbe potuto inversamente coprire, invece di percorre altre soluzioni per così risolvere il suo momentaneo periodo di difficoltà, ad esempio chiedendo un prestito a terzi e/o postulando ai futuri possibili creditori delle dilazioni di pagamento, ha semplicemente preferito gonfiare l’ammontare del suo salario a chiaro pregiudizio della ACPR 1, il tutto, evidentemente, con piena coscienza e volontà, vista anche solo la reiterazione della sua richiesta di un’indennità giornaliera (di seguito solo IG) di fr. 463.-, pari a fr. 169'000.- : 365 giorni, nei suoi e-mail del 27.5.2013 ore (di seguito solo h) 12:36, del 6.5.2013 h 16:24 e del 2.5.2013 h 10:19 (AI 1 all. 4 e 30);

 

                            7.1.2.   la difesa ha, poi, sostenuto che vi fosse una colpa dell’assicurazione per non aver diversamente verificato le erronee indicazioni salariali dell’istante, da cui l’assenza di un inganno astuto. A torto. La giurisprudenza pubblicata in STF 6B_184/2017 del 19.7.2017 considerando (di seguito solo consid.) 1.3.4 e 6B_447/2012 del 28.2.2013 consid. 2.3 ma soprattutto in STF 6B_840/2015 del 14.1.2016 consid. 1.4 è chiara sulla non obbligatorietà per un’assicurazione di dover procedere, a ogni notifica di sinistro, a delle puntuali verifiche, segnatamente in caso di assicurazioni dall’alta casistica numerica come lo è la LAINF, a maggior ragione se, poi, come con lo stipulante, vi era alla base un rapporto di maggior fiducia rispetto a quello che si può avere con un semplice privato, e ciò già solo perché si aveva a che fare con un professionista del ramo assicurativo (DTF 107 IV 169). Anche l’indicato inveritiero salario base mensile di fr. 13'000.- (AI 1 all. 3 e 30 all. 1) non era tale da destare chissà quale preoccupazione al funzionario della ACPR 1 incaricato della trattazione della pratica essendo ancora nei limiti di quello che in Svizzera Interna - dove è risaputo che i salari sono più alti di quelli in Ticino - può percepire un direttore di una società di brokeraggio assicurativo, dal nome così altosonante di “__________ (__________)” (STF 6B_840/2015 del 14.1.2016 consid. 1.4). Anche l’importo ricordato in questa giurisprudenza non può essere d’aiuto alla difesa, laddove al momento della notifica dell’infortunio - per una fattispecie del resto oltremodo semplice nella sua dinamica, si potrebbe dire quasi bagatellare, e con quindi un decoroso curativo verosimilmente di pochi giorni, al massimo di qualche settimana - né immediatamente dopo il 15.3.2013 si sarebbe potuto validamente calcolare il possibile “Schadensumme” finale che, comunque, non ha mai raggiunto, al netto dell’importo infortunistico correttamente dovuto all’imputato, l’indicata somma di fr. 200'000.- (STF 6B_840/2015 del 14.1.2016 consid. 1.4);

 

                               7.2.   IM 1 è stato ritenuto colpevole del reato di tentata (art. 22 cpv. 1 CP e AI 3) truffa (art. 146 cpv. 1 CP) di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA (doc. TPC 1) per avere, a __________, nel periodo 26.3.2015 / luglio 2015, alfine di procacciarsi un indebito profitto, affermando cose false e dissimulando cose vere, tentato di ingannare con astuzia funzionari della __________ compiendo senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1 e 1.1.2). Questa conclusione fondasi, de facto, sulle stesse argomentazioni sopra sviluppate per il pto. 1.1 dell’AA (doc. TPC 1) a cui si rinvia, con l’aggravante, qui da intendersi come ulteriore riprova della totale assenza di buona fede da parte dell’imputato, nel fatto di aver cambiato compagnia assicurativa scegliendo quella con la quale intratteneva in quel periodo buoni rapporti commerciali, con quindi un accresciuto rapporto di fiducia (consid. 2 della presente sentenza) tanto da omettere di indicare nella relativa notifica di infortunio il fatto che egli continuava a beneficiare di indennità assicurative da parte della ACPR 1. E questa nuova truffa (art. 146 cpv.1 CP) sarebbe anche riuscita se il funzionario della __________ incaricato della pratica non avesse scoperto la precedente copertura assicurativa dell’imputato presso la ACPR 1 e il suo infortunio del 31.1.2013 (AI 1 a pag. 3) rispettivamente il fatto, grazie a degli investigatori espressamente incaricati, di come durante “il presunto periodo di incapacità lavorativa, l’assicurato si è più volte recato al suo ufficio ed ha tenuto degli appuntamenti con i suoi clienti” (AI 1 a pag. 2). E che dire poi della giustificazione resa in istruttoria e cioè che i due sinistri erano stati così ravvicinati temporalmente (VI PP IM 1 21.2.2018 a pag. 6) che gli era sembrato normale inserire lo stesso importo (VI PP IM 1 21.2.2018 a pag. 5). Forse solo nel modo di ragionare dell’imputato due anni (pti. 1.1 e 1.2 dell’AA nonché doc. TPC 1) sono un tempo ravvicinato, mentre di certo gli è sembrato naturale indicare lo stesso importo a riprova, se ce ne fosse ancora bisogno, che la stessa motivazione che l’aveva portato a truffare la ACPR 1, è stata applicata per la __________ (AI 1).

 

                               7.3.   IM 1 è invece stato prosciolto dal reato di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) di cui ai pti. 2, 2.1 e 2.2 dell’AA (doc. TPC 1 nonché VD all. 2 a pag. 1 pto. 2) avendo la Corte ritenuto che le due notifiche di infortunio LAINF del 15.3.2013 alla ACPR 1 (AI 1 all. 3 e 30 all. 1) e del 26.3.2015 alla __________ (AI 1 all. 9) non fossero documenti falsi ai sensi di legge (art. 110 cpv. 4 CP), nella misura in cui all’imputato non può essere attribuita alcuna particolare qualifica a garanzia del contenuto di questi due documenti, come invece lo è, ad esempio, un medico in relazione a un foglio di malattia (DTF 103 IV 178). Anche il fatto che IM 1 fosse stato, a suo tempo, titolare di un’autorizzazione __________ non modifica assolutamente questa conclusione, visto e considerato come i due formulari, assieme ad una firma illeggibile, presentassero solo il timbro “__________ (__________)” oltre all’indirizzo postale e la località di __________ senza far riferimento a questo suo attestato professionale (DTF 117 IV 35).

 

 

                                 VI)   Colpa, prognosi, pena

 

                                   8.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda che:

 

                               8.1.   giusta l’art. 10 cpv. 2 CP sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva (art. 40 CP) di oltre 3 anni ritenuto come giusta il cpv. 3 di detta norma sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva (art. 40 CP) sino a 3 anni o una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

 

                               8.2.   giusta l’art. 34 CP cpv. 1 antecedente all’1.1.2018 salvo diversa disposizione dello stesso codice la pena pecuniaria ammonta al massino a 360 aliquote giornaliere e il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore, ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e che il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale;

 

                               8.3.   giusta l’art. 40 CP la durata minima della pena detentiva (art. 40 CP) è di 3 giorni rimanendo salva una pena detentiva (art. 40 CP) più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come conformemente al cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva (art. 40 CP) è di 20 anni rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

 

                               8.4.   giusta l’art. 42 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3);

 

                               8.5.   giusta l’art. 44 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;

 

                               8.6.   giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle sue condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto come gusta il cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne rispettivamente secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

 

                               8.7.   giusta l’art. 48a cpv. 1 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena;

 

                               8.8.   giusta l’art. 49 cpv. 1 CP quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ritenuto che non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della penna comminata e che è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;

 

                               8.9.   giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

 

                                   9.   La Corte, a fondamento della commisurazione della pena di IM 1, ha fatto proprie le seguenti considerazioni:

 

                               9.1.   visto il genere di reato, in parte tentato (art. 22 cpv. 1 CP), per il quale IM 1 è stato riconosciuto colpevole (VD all. 2 a pag. 1 pti. da 1 a 1.1.2) e l’ammontare del danno, benché a tutt’oggi non rimborsato nemmeno parzialmente, così occasionato alla ACPR 1, il genere di sanzione da scegliere tra quelli previsti all’art. 146 cpv. 1 CP non può che essere quello a lui più favorevole e più clemente della pena pecuniaria (art. 34 segg. CP, DTF 134 IV 97 consid. 4.2, STF 6B_559/2018 del 26.10.2018 consid. 1.1.1, 6B_905/2018 del 7.12.2018 consid. 4.3.2, 6B_611/2014 del 9.3.2015, 6B_546/2013 del 23.8.2013 consid. 1.1 e 6B_541/2008 del 13.5.2008 consid. 3.1 nonché Corte di appello e di revisione penale, di seguito solo CARP, 17.2018.106 del 18.6.2019 consid. 17), nella sua formulazione, vista la data di commissione del riconosciuto reato (1.2.2013/luglio 2015 nonché VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1), antecedente il 1.1.2018, e questo in forza alla sentenza CARP 17.2018.106 del 18.6.2019 consid. 17 e 18;

 

                               9.2.   visti i fatti di cui IM 1 deve rispondere, la sua incensuratezza nonché la sua attuale situazione personale e professionale, è evidente come nei suoi confronti possa ancora essere formulata una prognosi non negativa (art. 42 cpv. 2 CP) con quindi una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) sospesa con un periodo di prova pari al minimo legale di due anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 4);

 

                               9.3.   sia nell’ottica degli objektive Tatkomponenten sia della Tatverschulden, la colpa (art. 47 CP) dell’imputato è da ritenersi medio grave. Non una ma due volte ha cercato di ingannare, riuscendo solo nel primo caso, delle compagnie assicurative facendo leva sul rapporto di fiducia instauratosi professionalmente con loro, e questo alfine di ottenere delle indennità infortunistiche maggiori rispetto a quelle a cui avrebbe avuto realmente diritto e così facendo coprire, oltre al suo salario, tutti gli altri costi aziendali. Colpisce poi, nell’esame della sua colpa, la reiterazione e la testardaggine con cui, pur sapendosi in torto, ha continuato a sostenere tali maggiori indennità presso la ACPR 1 e poi il fatto di aver scaricato la colpa dell’erronea compilazione dei due formulari su terzi e non invece solo su stesso essendo stato solo lui a compilarli. Da ciò il dover constatare la totale assenza di un qualsivoglia suo emendamento o presa di coscienza dei reati commessi, circostanza parimenti comprovata dal mancato rimborso, anche se solo sul piano civile e senza alcun riconoscimento di natura penale, del minimo importo mensile di fr. 500.- da lui proposto alla ACPR 1 (doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1) e questo indipendentemente dalla sua non accettazione da parte di questa compagnia (VD all. 1 a pag. 2 VI R e doc. Dib. 1). Ciò posto, tenendo altresì conto del tempo trascorso dai fatti del 2013, dell’importo truffato alla ACPR 1, che non può essere considerato come irrisorio, del concorso di reati (art. 49 CP) e della reiterazione di un identico agire, benché solo tentato (art. 22 cpv. 1 CP), anche a danno della __________, appare allora equo e giustificato condannare IM 1 ad una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere (art. 34 segg. CPP nonché VD all. 2 a pag.1 e 2 pto. 3);

 

                               9.4.   ricordato come l’incensuratezza sia ormai un fattore neutro nel calcolo della commisurazione della pena (DTF 136 IV 1), non vi sono fattori soggettivi e personali atti a ridurre il numero di aliquote così stabilito mentre oggettivamente, a seguito del parziale rimborso di fr. 18'586.35 alla ACPR 1 (AI 53), appare equo ridurre il numero di aliquote giornaliere sopra stabilite di 30 unità;

 

                               9.5.   che per quel che concerne l’ammontare delle singole aliquote giornaliere, richiamato l’art. 34 cpv. 2 CP e le dichiarazioni dell’imputato in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 1 II R), si ha fr. 1'600.-: 30 giorni = fr. 53.33 al giorno, ulteriormente ridotti, visto l’elevato numero di aliquote giornaliere (STF 6B_541/2007 del 30.6.2008), a fr. 30.- al giorno (VD all. 2 a pag. 1 e 2 pto. 3);

 

                               9.6.   che, quindi, tutto ben ponderato, ne consegue la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria (art. 34 segg. CP antecedente il 1.1.2018) di fr. 7'200.- corrispondenti a 240 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 240 giorni (VD all. 2 a pag. 1 e 2 pto. 3), ritenuto che la stessa è condizionalmente sospesa (art. 42 cpv. 1 CP) e che al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD all.2 a pag. 2 pto. 4).

 

 

                                VII)   Le pretese di diritto civile dell’accusatrice privata

 

                                10.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda che:

 

                             10.1.   giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP è accusatore privato (di seguito solo AP) il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile, ricordato che giusta il cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 317 segg. CPP);

 

                             10.2.   giusta l’art. 119 cpv. 1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale, ricordato che giusta il cpv. 2 lettera (di seguito solo lett.) a e b di detta norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile);

 

                             10.3.   giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP in veste di AP il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;

 

                             10.4.   giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati, ricordato che giusta il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa (art. 346 CPP);

 

                             10.5.   giusta l’art. 126 cpv. 1 lett. a CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l’imputato, ricordato che l’azione civile è rinviata al foro civile se il procedimento penale è abbandonato (art. 126 cpv. 2 lett. a CPP), se l’AP non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) rispettivamente se l’imputato è assolto, ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 lett. d CPP).

 

                                11.   La ACPR 1, costituitasi AP il 28.11.2016 (AI 30), ha inizialmente inoltrato una pretesa di risarcimento per IG caso LAINF, IG caso LAIC e IG per eccedenza salario oltre il massimo assicurato per complessivi fr. 174'789.15 (AI 35 e 46), poi corretta, il 30.5.2018, in fr. 141'736.95 (AI 54) e ulteriormente confermata il 9.9.2019 (doc. TPC 15);

 

                             11.1.   l’imputato, confrontato a questa pretesa creditoria, in sede di dibattimento, ha dichiarato quanto segue:

 

" D: Il Presidente, richiamate le dichiarazioni dell’imputato nel suo verbale d’interrogatorio PP 21.2.2018 a pag. 4 da riga 17 (“D. Adesso che …”) a riga 19 (“…in forma rateale”) nonché gli AI 58 e 59, chiede all’imputato quanto dell’indicato importo di fr. 141'736.95 avrebbe nel frattempo rimborsato alla ACPR 1.

R: Non è ancora stato rimborsato alcunché, anche perché io mi aspettavo una risposta alla mia proposta dell’agosto 2018”

(VD all. 1 a pag. 2 II R)

 

" D: Il Presidente chiede all’imputato se riconosce le pretese di diritto civile fatte valere in via adesiva dall’AP ACPR 1, __________ per fr. 141'736.95 a titolo di risarcimento danni (AI 54).

R: Riconosco la pretesa.

ADR che riconosco che il dato inserito era errato ma che è stato fatto in buona fede. Io ritengo che è vero che ho sbagliato e che è vero che ho ricevuto un importo maggiore a cui non avevo diritto, ma penso che il fatto che io lo abbia fatto in buona fede escluda la mia responsabilità penale”

(VD all. 1 a pag. 3 IV/V R)

 

                             11.2.   Il riconoscimento dell’imputato per il reato di truffa consumata (art. 146 cpv. 1 CP) di cui al pto. 1.1 dell’AA (doc. TPC 1 e VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1 e 1.1.1) comporta la sua condanna al pagamento all’AP ACPR 1 dell’importo di fr. 141'736,95 (VD all. 2 a pag. 2 pto. 5), pretesa del resto non contestata (VD all. 1 a pag. 3 IV R) e che trova la propria giustificazione nell’AI 54.

 

 

                               VIII)   Indennizzo e riparazione del torto morale

 

                                12.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda che:

 

                             12.1.   giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), a un indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP);

 

                             12.2.   giusta l’art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo e la riparazione del torto morale (art. 429 CPP) se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.

 

                                13.   L’avv. __________ ha presentato, in sede dibattimentale, un’istanza ex art. 429 CPP (doc. Dib. 3 e VD a pag. 3) mirante al riconoscimento dell’importo di fr. 11'268.15 per spese legali, pretesa a cui il PP si è opposto essendo intenzionato a chiedere la condanna dell’imputato (VD a pag. 3).

 

                                14.   Nonostante gli intervenuti proscioglimenti (VD all. 2 a pag. 1 pto. 2), a IM 1 non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP (VD all. 2 a pag. 2 pto. 6) sia perché proscioglimenti di natura tecnico giuridica e non fattuale, ma soprattutto perché in urto con l’art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP e quindi con la sua condanna per il reato, strettamente connesso, di ripetuta truffa (art. 146 cpv. 1 CP) in parte tentata (art. 22 cpv. 1 CP) di cui ai pti. da 1 a 1.1.2 del dispositivo (VD all. 2 a pag. 1).

 

 

                                 IX)   Tassa di giustizia e spese procedurali

 

                                15.   In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda che:

 

                             15.1.   giusta l’art. 421 cpv. 1 CPP nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese;

 

                             15.2.   giusta l’art. 422 cpv. 1 CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi del caso concreto, ricordato che giusta il cpv. 2 di detta norma sono ritenute disborsi in particolare le spese per la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (art. 422 cpv. 2 lett. e CPP);

 

                             15.3.   giusta l’art. 423 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie dello stesso CPP;

 

                             15.4.   giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP in caso di condanna l’imputato sostiene le spese procedurali restando eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio con la riserva dell’art. 135 cpv. 4 CPP, ricordato che giusta il cpv. 2 di detta norma in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento;

 

                             15.5.   giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. b) RL 178.200 nei procedimenti penali davanti ad una Corte delle assise correzionali la tassa di giustizia è fissata da fr. 500.- a fr. 20'000.-.

 

                                16.   L’imputato, visto l’odierno esito processuale e il suo annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP) del 18.9.2019 (doc. TPC 16), è stato condannato a pagare una tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali di complessivi fr. 1'817.65 (art. 422 segg. CPP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 7).

 

 

 


 

 

Visti gli art.                     12, 22 cpv. 1, 34 segg. (CP antecedente 1.1.2018), 42, 44, 47, 48a, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP;

80 segg., 84 segg., 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   ripetuta truffa in parte tentata

per avere, a __________, nel periodo 1.2.2013 / luglio 2015, alfine di procacciarsi un indebito profitto, affermando cose false e dissimulando cose vere, ingannato rispettivamente tentato di ingannare con astuzia funzionari della:

 

                            1.1.1.   ACPR 1, __________, inducendoli ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per un importo di fr. 141'736.95;

 

                            1.1.2.   __________, __________ compiendo senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dal reato di falsità in documenti di cui ai punti 2, 2.1 e 2.2 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 7’200.- (settemiladuecento), corrispondenti a 240 (duecentoquaranta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 240 (duecentoquaranta) giorni (art. 34 segg. CP).

 

 

                                   4.   L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

 

                                   5.   IM 1 è condannato a versare all’AP ACPR 1, __________ fr. 141'736.95 a titolo di risarcimento danni.

 

 

                                   6.   Ad IM 1 non è riconosciuto alcun indennizzo ex art. 429 e 430 CPP.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.- (millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

 

 

                                   8.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

 

 

 


 

 

Intimazione a:          -  

 

 

 

Comunicazione a:  -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

 

 

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           117.65

                                                             fr.        1'817.65

                                                             ============