Incarto n.
72.2018.159

Lugano,

27 novembre 2018/bm

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

 

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

 

 

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1,

 

 

in carcerazione preventiva dal 25.03.2018 al 17.05.2018 (54 giorni)

 

in esecuzione anticipata della pena dal 18.05.2018,

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa 131/2018 del 24.07.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   omicidio intenzionale (tentato e ripetuto)

subordinatamente lesioni personali gravi (tentate e ripetute)

per avere, in data 25.03.2018, verso le ore 03:00, a __________, in via __________, all’altezza della rotonda presente su via __________, nell’ambito di un controllo della circolazione stradale da parte di due agenti di polizia comunale, dopo aver effettuato l’esame preliminare dell’etilometro, che ha dato esito positivo,

contrariato dall’ordine dell’agente ACPR 1 di doverlo seguire in centrale di polizia per procedere agli ulteriori accertamenti di rito in ambito di ebrietà al voltante, come pure alla di lui audizione verbale, non avendo intenzione alcuna di seguirlo,

tentando verbalmente di opporvisi, esternando di essere stato licenziato il giorno prima dal suo posto di lavoro quale __________,

recuperando quindi lo zaino dalla propria autovettura e riferendo all’agente ACPR 1 di volergli mostrare la lettera di licenziamento, facendogli credere che si trovava nello zaino,

ma estraendo improvvisamente dal medesimo zaino un coltello da caccia, la cui lama era lunga cm 11.5, e con gesto fulmineo, avanzando di un passo verso l’agente che si trovava proprio davanti a lui, cercando di colpirlo (infilzarlo), con il braccio teso in avanti, perpendicolare al corpo, diretto verso il di lui corpo, all’altezza della parte superiore (petto e gola), riuscendo però il poliziotto ad arretrare, cadendo a terra e quindi evitare di essere colpito,

per poi, subito dopo, dirigendosi nuovamente verso l’agente, quando questi si trovava seduto a terra ed effettuando una mossa con il coltello in mano, dall’alto verso il basso, come a volerlo colpire, senza riuscirci in quanto l’agente ha allontanato la di lui mano che impugnava il coltello con un colpo del piede, per poi prendere maggiore distanza da lui, retrocedendo, estrarre l’arma di ordinanza ed intimargli di gettare il coltello ed arrendersi,

senza successo, visto che a quel momento l’autore si è dato alla fuga,

 

ripetutamente tentato di uccidere,

 

subordinatamente di ferire l’agente di polizia ACPR 1, mettendone in pericolo la di lui vita;

 

 

                                   2.   violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (ripetuta)

per avere, nelle circostanze e nelle modalità di cui al punto 1., a mano di un coltello, con il quale dapprima ha tentato di colpire un agente di polizia comunale, e meglio come descritto al punto 1., per poi, durante la fuga a piedi, durata circa 20/30 minuti, in più occasioni, minacciando oltre che lo stesso agente, altri 5 agenti delle forze dell’ordine, brandendo l’arma e sventagliandola verso di loro,

impedito gli agenti di polizia, cantonale e comunale, come pure gli agenti di polizia ferroviaria, di compiere atti rientranti nelle loro attribuzioni, segnatamente il di lui fermo e la di lui conduzione in centrale di polizia per gli accertamenti di rito in ambito di ebrietà al volante, rispettivamente costretto gli stessi agenti ad inseguirlo e ad utilizzare, nei suoi confronti, lo spray al pepe e il manganello (PR 24), in loro dotazione, riuscendo, gli agenti, solo dopo circa 30 min., a fermarlo, accerchiandolo in una strada a fondo cieco, facendogli cadere il coltello di mano e ammanettandolo a terra;

 

 

                                   3.   ripetuto furto (in parte tentato)

per avere, in due distinte occasioni, il 15.09.2017 e il 21.09.2017, a __________, per procacciarsi un indebito profitto ed alfine di appropriarsene, previo scasso delle vetrine dei negozi, sottratto e tentato di sottrarre cose mobili altrui, in particolare gioielli e orologi,

e meglio,

 

                               3.1.   il 15.09.2017, verso le ore 04:00, in __________, ai danni della gioielleria ACPR 2 di __________, rompendo, a mano di un attrezzo non meglio definito, la vetrina del negozio, sottratto due contenitori per anelli/fedi e 30 anelli/fedi, per un valore denunciato di refurtiva di complessivi CHF 4’555.00;

refurtiva non recuperata;

 

                               3.2.   il 21.09.2017, tra le ore 04:29 e le ore 04:50, in via __________, ai danni della gioielleria ACPR 3 di __________, rompendo, a mano di un martello, la vetrina del negozio, tentato di sottrarre oltre 30 orologi, di marca Certina, del valore variabile tra CHF 500.00 e CHF 1'000.00 l’uno, oltre a gioielli vari (anelli e orecchini) per un valore non meglio precisato;

reato rimasto allo stadio del tentativo, in quanto nel momento in cui è scattato l’allarme, l’autore si è dato alla fuga;

 

 

                                   4.   ripetuto danneggiamento

per avere, nelle circostanze e allo scopo di commettere i furti di cui al punto 3., deteriorato, a mano di un oggetto pericoloso, le vetrine dei due negozi di gioielleria, come pure i sistemi di allarme, per un valore denunciato di danno complessivo di CHF 9'071.00,

e meglio, 

 

                               4.1.   il 15.09.2017, verso le ore 04:00, in __________, presso la ACPR 2 di __________, e a danno di quest’ultima, deteriorato, a mano di un attrezzo non meglio definito, la vetrina del negozio, l’insegna della vetrina e pure il sistema di allarme e di videosorveglianza, per un valore di danno denunciato di complessivi CHF 5'550.00, nonché

 

                               4.2.   il 21.09.2017, tra le ore 04:29 e le ore 04:50, in via __________, presso la gioielleria ACPR 3 di __________, e a danno di quest’ultima, deteriorato, a mano di un martello, la vetrina e l’impianto di allarme, per un valore di danno denunciato di complessivi CHF 3'521.00;

 

 

                                   5.   guida in stato di inattitudine (alcool)

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1, condotto l’autovettura Ford Fiesta, di sua proprietà, targata TI __________, in stato di comprovata ebrietà, segnatamente con una concentrazione di alcool nel sangue, alle ore 05.05, di min. 0.71 g/kg e max 1.23 g/kg;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 111 CP (richiamato l’art. 22 CP), sub. art. 122 cpv. 1 CP (richiamato l’art. 22 CP), art. 139 cifra 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 285 cifra 1 CP e art. 91 cpv. 2 a LCStr.

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

-                                   -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore ore 09:46 alle ore 17:44.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

 

- i giorni di carcerazione preventiva subita sono 54 e non 55, come erroneamente indicato nell’atto d’accusa;

 

- il punto 2 viene precisato nel senso che gli agenti minacciati oltre a ACPR 1 sarebbero __________, __________, __________, __________ e __________;

 

- il punto 5 è modificato nel senso che la concentrazione di alcol nel sangue indicata è quella delle ore 03:00, quando l’imputato è stato fermato, e non delle ore 05:05, quando è stata effettuata la misurazione, e che l’unità di misura è da intendersi in per mille;

 

- quali subordinate al punto 1 vengono aggiunte le ipotesi di reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ripetuta ex art. 285 CP ed esposizione a pericolo della vita altrui ai sensi dell’art. 129 CP.

 

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                        §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i rapporti di una società consolidata e ben definita sono regolamentati da leggi, che prevedono diritti e doveri. IM 1 ha le sue leggi, che prevedono i suoi diritti e i suoi doveri, per i quali egli esige assoluto rispetto. Lo hanno capito bene gli agenti di Polizia che la sera del 25 marzo di quest’anno hanno avuto la sfortuna di imbattersi nell’imputato. Egli vuole poter decidere e disporre delle cose secondo le sue convinzioni. IM 1 è un personaggio fiabesco, e si vede subito la considerazione che ha di sé, che deriva presumibilmente dall’educazione di tipo militarista avuta del padre. Il servizio militare ha poi accentuato maggiormente la sua vena testarda, tanto che nel __________ ha litigato con il padre e non gli ha più parlato, né con lui, né con il resto della famiglia, perdendo così contatto con tutti i suoi membri, e questo fino alla morte del padre. Si è isolato, da solo, a crogiolarsi nella sua quotidianità. L’unica con cui aveva contatti, epistolari, era la madre, probabilmente l’unica persona che ancora manteneva un’alta opinione di lui. Era lei la persona di cui gli importava di più il giudizio. Non ha mai raccolto l’aiuto finanziario che voleva dargli la madre, e questo per il suo forte senso di orgoglio. Egli pretende un controllo assoluto della situazione, senza nessuna autocritica. Tutto questo è importante, perché la giustificazione ribadita dall’imputato sul movente dei suoi agiti della notte del 25 marzo scorso, sui motivi per cui non volesse andare in Polizia, è sempre stata la medesima: aveva paura che la madre potesse vederlo nuovamente in manette, come già avvenuto in occasione del fermo precedente, onta talmente grande da aver fatto crescere in lui un astio contro la Polizia, senza alcuna logica e spiegazione. I caratteri della sua personalità sono stati messi in luce dal perito nel suo referto, delle cui conclusioni la PP dà parziale lettura.

In modo coerente con il suo carattere, nel momento in cui gli è stato detto che doveva seguire gli agenti in centrale, IM 1 ha subito esternato il suo dissenso, e da quel momento ha messo in atto tutto quello che poteva per contrastare gli agenti, sentendosi ingaggiato in una sorta di battaglia contro di loro. Da quel momento e fino al suo fermo, con particolare determinazione, razionalità e testardaggine, ha fatto di tutto per non assecondare gli agenti, consapevole di avere con sé un coltello, che ha estratto dallo zaino con un movimento repentino, fingendo di dover prendere un documento, tentando di colpire un agente con un balzo e un movimento in avanti. Durante la fuga non ha mai ubbidito alle intimazioni della Polizia, pensando di riuscire a vincere la battaglia. Non ha mai abbandonato il coltello, che ha sempre sbandierato verso chi lo inseguiva, ha dato filo da torcere a 6 agenti delle forze dell’ordine e dopo circa mezz’ora di corsa estenuante è stato fermato, ma anche a quel momento non si è arreso, mantenendo un atteggiamento reticente e non collaborativo. IM 1 portava con sé il coltello pronto all’uso, non solo quella notte, ma ormai da anni, e anche nel fermo precedente aveva con sé una baionetta e un bastone.

I fatti inseriti nel rinvio a giudizio, a mente dell’accusa, emergono dagli atti, coerenti con l’intero dossier, fatti che l’imputato ha riconosciuto solo minimamente. L’atteggiamento processuale di IM 1 non è mutato, nonostante i due procedimenti. La PP rileva che egli ha negato tutto quello che poteva negare e, laddove non ha potuto contestare, ha cercato di sminuire le sue responsabilità.

Per i fatti del 25 marzo scorso, l’imputato non ammette i fatti strettamente connessi all’elemento soggettivo, contesta di avere voluto o messo in conto di uccidere la vittima, asserendo di avere solo voluto spaventarla, e nega di essersi avvicinato alla vittima una seconda volta. Sulla credibilità della vittima non bisogna avere, secondo la difesa, dubbio alcuno. La sua versione è stata sempre coerente. L’imputato, in due occasioni, è avanzato verso di lui con il coltello in mano, facendo il gesto di infilzarlo, ma senza riuscire a raggiungerlo, grazie alla sua pronta reazione fisica. L’agente, a più riprese, ha dichiarato che se non avesse indietreggiato l’avrebbe colpito. Al contrario, l’imputato nel suo primo verbale ha espressamente dichiarato che la vittima aveva schivato il colpo, e lo ha ripetuto sempre nel medesimo verbale, a p. 6 e 7. Nei verbali successivi ha gradatamente sminuito il suo gesto, arrivando, al confronto, a dire che il braccio non era completamente disteso e che il coltello è arrivato a 50 cm. Sul secondo colpo la logica e l’andamento ordinario delle cose, portano a dire che pure c’è stato, perché IM 1 stesso dice che ricorda che l’agente aveva tentato di dargli un calcio, gesto che può essere spiegato solo con un avanzamento di IM 1 nei confronti dell’agente. IM 1 si è arreso solo quando la vittima ha estratto la pistola, quando aveva capito di non avere alcuna chance, ed è a quel momento che si è dato alla fuga.

Quanto ai furti, IM 1 in maniera sfrontata nega di esserne l’autore, nonostante gli elementi siano talmente tanti da non fare avere nessun dubbio che i fatti siano avvenuti come esposto.

Relativamente ai fatti di cui al punto 1, l’accusa rileva che gli stessi sono sussumibili nel reato di tentato omicidio intenzionale nella forma del dolo eventuale. Al proposito cita la STF 6S.378/2002 dell’11 febbraio 2003, osservando che infilzare da distanza ravvicinata il corpo della vittima con un coltello da caccia è di sicuro un’azione potenzialmente letale, rispettivamente che può mettere in pericolo la vita di una persona, un’azione idonea a cagionare la morte di una persona. Sia il mezzo che l’azione in sé sono in grado di uccidere. Della pericolosità dell’arma l’imputato non poteva non esserne consapevole. Poco importa che non vi sia stata nessuna lesione. Soggettivamente, trattandosi di dolo eventuale, solo la pronta reazione dell’agente ha impedito a IM 1 di dover oggi rispondere di un reato consumato. La PP dà lettura delle dichiarazioni di IM 1 in merito alle sue intenzioni, osservando che egli non ha pensato alle conseguenze del suo gesto e ha ripetuto pedissequamente di non voler andare con gli agenti a tutti i costi, senza pensare ad altro, solo di non voler andare in centrale. In aula ha aggiunto che voleva che fosse chiaro che non voleva andare a __________ e di non avere ragionato molto. Questa volontà l’ha ribadita più volte ed era irremovibile, nonostante gli agenti gli avessero spiegato per filo e per segno i motivi per cui doveva seguirli. Esaminando tutto il materiale probatorio, tanti altri elementi indicativi della reale intenzione si riescono a trovare. Innanzitutto vi sono le asserzioni di IM 1 che confermano una volontà di punire piuttosto che minacciare, ad esempio quando ha dichiarato di voler tenere il coltello a portata di mano, per difendersi, per ogni evenienza. In questo caso la vittima era l’intruso, l’ostacolo che non rispettava la sua volontà e verso il quale ha reagito secondo il proprio canone di giustizia. L’agente di Polizia non aveva considerato le sue giustificazioni, era l’ostacolo da superare per potersi allontanare, poco importa se avesse dovuto usare la forza e l’arma per allontanarsi. L’atto di andare incontro alla vittima con il coltello è un atto lesivo dell’integrità dell’agente e un atto offensivo, punitivo, aggressivo. IM 1 stesso ha detto che non voleva ucciderlo, ma che era un gesto spontaneo, siccome non era d’accordo di andare in centrale, e di non avere pensato alle conseguenze del gesto, lasciandole quindi al caso. Anche dopo questi fatti, quando ha preso la fuga, IM 1 non si è fatto certo intimidire, neppure quando uno degli agenti ha sparato un colpo nel fiume. Chiunque a quel momento si sarebbe arreso, ma non lui, che aveva a quel momento intrapreso la battaglia con gli agenti. Ha voluto dimostrare all’antagonista che non poteva mettergli i piedi in testa. Vi è poi la sua condotta come criterio di valutazione dell’aspetto soggettivo. Pure la modalità in cui l’atto è stato commesso e il mezzo utilizzato sono indicativi di una volontà precisa; IM 1 non ha esitato per futili motivi a recuperare un coltello e tentare di colpire l’agente, gesto che nonostante l’arretramento della vittima è arrivato a pochi centimetri dal suo volto, agire messo in atto con particolare destrezza, tirando fuori dalla custodia il coltello all’interno dello zaino, senza farsi accorgere dall’agente. Non si può credergli quando dice di avere voluto unicamente spaventare la vittima. Altre avrebbero potuto essere le modalità per intimidirlo e impaurirlo, ma IM 1 era ben conscio che non sarebbero state sufficienti a scongiurare il rischio di non essere fermato. Se avesse avuto realmente l’intenzione di spaventare, non vi sarebbe stato alcun motivo per fare il gesto di avvicinarsi alla vittima allungando il braccio con il coltello verso di lei. E in quel caso non sarebbe stato necessario il secondo tentativo di colpire l’agente. Ha scelto di colpire verso il petto dell’agente, un punto letale. Nel momento in cui ha agito, è passato oltre, decidendo di attaccare, perché quella era l’unica sua possibile via di fuga. Non c’è stata alcuna premeditazione, è vero, è stato un gesto d’impeto. Anche gli accertamenti psichiatrici sono coerenti con detta interpretazione, nonostante per l’accusa vi sia una relazione tra il carattere, la turba riscontrata e i fatti imputati. IM 1 ha agito d’impeto al momento del fermo di Polizia, ma la freddezza con cui ha agito è significativa dei suoi intenti e dello scopo che voleva raggiungere, e meglio scappare e non farsi prendere ad ogni costo, e non gli importava quale potesse essere il risultato, non contava l’assenza di proporzionalità tra il movente e il gesto, il fatto che non era in grado di valutare i rischi dell’utilizzo di un’arma bianca e che il suo agire avrebbe potuto avere esiti più drammatici; quandanche volesse solo spaventarlo non poteva non rendersi conto che il suo gesto poteva essere letale. Le conseguenze dei suoi gesti, per IM 1, non contavano; è lui stesso a dire di non averci pensato, a lui interessava solo salvarsi, facendo perdere le sue tracce a mano di un coltello da caccia pericoloso, costi quel che costi, anche quello di utilizzarlo verso l’agente, l’ostacolo che ha trovato sul suo cammino. Tutti questi elementi sommati tra di loro integrano le componenti degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio intenzionale, o quanto meno di esposizione a pericolo della vita altrui.

L’accusa rileva quindi che i furti con scasso sono pacificamente dati, nonostante la negazione dell’imputato, atteggiamento ancora una volta coerente con il suo carattere. Mai ammetterebbe di avere agito contro la legge, perché andrebbe contro i suoi principi di essere persona retta e dovrebbe riconoscerlo di fronte ai famigliari. Ciò è coerente con il suo carattere chiuso, ma supponente, emerso anche nell’ultima inchiesta e pure dalla perizia. L’accusa pone l’accento sul fatto che, innanzitutto, vi è una correlazione temporale per il furto di cui al punto 3.2, essendo l’imputato stato fermato la stessa mattina con un paio di guanti e un mazzotto con scaglie di vetro. Nelle immediate vicinanze dei due furti è stata accertata la presenza dell’autovettura dell’imputato. Gli orari dei passaggi dell’auto si inseriscono perfettamente nelle circostanze temporali dei furti. Vi è pure corrispondenza tra le due auto comparate, quella del video e quella dell’imputato: vi sono particolari segni distintivi, e meglio la posizione dell’adesivo “CH”, un adesivo raffigurante un __________ sopra questo adesivo e l’esistenza di una __________. Nella videosorveglianza della gioielleria si vede una somiglianza dell’autore con l’imputato. Uno dei testi ha riconosciuto l’imputato come molto rassomigliante alla persona che aveva visto col mazzotto in mano. Le dichiarazioni di IM 1 in merito, a mente dell’accusa, non sono assolutamente credibili, e le sue condizioni finanziarie disastrose sono il movente del suo agire.

Quanto alla commisurazione della pena, l’accusa pone l’accento sulla tenacia e determinazione dell’imputato, in quei minuti dei suoi agiti. Osserva di tenere conto pure della minima scemata imputabilità insita nel disturbo di personalità dell’imputato, seppure non indicata dal perito. La colpa dell’imputato è grave, anche se la vittima, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze. IM 1 non è stato in grado di risolvere altrimenti la sua paura di seguire gli agenti in centrale ed ha agito fregandosene di tutti gli ostacoli, convinto di riuscire nei suoi intenti. Il movente era egoistico e quindi riprovevole. IM 1 non ha solo creato una situazione potenzialmente di pericolo, ma ha attentato alla vita dell’agente, perlomeno nella forma del dolo eventuale ha accettato di poterlo uccidere. Egli non sembra avere capito la gravità delle sue azioni, oggi si è scusato ma ha sempre difeso il suo agire, ancora oggi ha pure negato di avere commesso i furti con scasso, ciò che dimostra che non vuole assumersi le sue responsabilità. Non ha precedenti iscritti a casellario, ma presso il Ministero Pubblico ha accumulato una miriade di precedenti per non avere pagato il biglietto del bus, e, a mente della PP, è dalle piccole incombenze della vita che si dimostra la propria rettitudine. Pacifica dunque l’intolleranza alle regole che esplicita in maniera palese. Anche la sera dell’ultimo arresto è opinione dell’accusa che IM 1 fosse in giro non per andare in discoteca, ma per cercare una meta per rubare. Preoccupa l’attitudine menefreghista verso il prossimo, senza riflettere in alcun modo sulle conseguenze dei suoi atti. I fatti, tenendo presente il tentativo, il dolo eventuale, l’assenza di lesione, meriterebbero, a mente dell’accusa, oltre 6 anni di pena detentiva, e ciò per l’utilizzo di un’arma altamente pericolosa. La PP non ha motivo di discostarsi dalla valutazione del perito sull’assenza di una scemata imputabilità, pur essendo convinta della correlazione del disturbo con i fatti compiuti; in qualche modo i tratti caratteriali dell’imputato influiscono sulle sue decisioni o reazioni, come quelle di quella notte. Per questo ritiene corretto riconoscere una scemata responsabilità di grado lieve. Visto anche il concorso, ritiene adeguata una pena detentiva di 5 (cinque) anni. Nell’ipotesi di una condanna ex art. 129 CP, chiede una pena detentiva non inferiore ai 3 (tre) anni e 10 (dieci) mesi, a cui va affiancato un trattamento ai sensi dell’art. 63 CP, di tipo psicoterapico con incontri settimanali, per evitare il rischio di recidiva e invitare l’imputato alla gestione dei propri sentimenti. Al proposito, rivolgendosi direttamente all’imputato, osserva che non siamo sempre in guerra, non siamo soldati ma siamo persone, con gli amici più stretti e i famigliari dobbiamo essere noi stessi, essere capaci a chiedere aiuto in caso di bisogno e pronti a dare sostegno, nei rapporti più stretti non bisogna essere orgogliosi, perché chi ci vuole bene ci accetta così come siamo.

Conclude chiedendo l’accoglimento delle pretese degli AP;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 è un cittadino svizzero senza precedenti, laureato a __________, primo della classe in ogni materia. È una persona molto sensibile, in qualche modo fragile, nella sua relazione con la famiglia e nella sua situazione finanziaria, e nella sua personalità, che è stata profondamente analizzata dal perito, il quale ha diagnosticato un disturbo della personalità schizoide.

IM 1, a modo suo, ha sempre collaborato con le autorità, rendendo una versione sempre lineare.

La difesa osserva che il punto 5 dell’atto d’accusa è ammesso.

Quanto ai punti 3 e 4, rileva che sono molti gli indizi raccolti che potrebbero far supporre che egli abbia commesso i furti con i relativi danni, ma l’impianto accusatorio è puramente indiziario, e l’imputato ha sempre contestato di avere commesso tali fatti.

Relativamente ai fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, osserva che dagli atti emerge che IM 1 ha deciso di sottrarsi al trasporto in auto estraendo un coltello. Ha cercato di spiegare a lungo le sue giustificazioni e, non riuscendo a convincere l’agente a parole, ha avuto la scellerata idea di estrarre il coltello e minacciare l’agente. Con i suoi gesti ha sì minacciato l’agente, ma il presupposto fondamentale, ovvero l’esposizione a pericolo di vita, non è dato; non vi sono state lesioni gravi, e non vi è stato pericolo di vita. Non è data, nel caso in esame, la “nahe Todesgefahr”. Il poliziotto aveva il giubbotto. Inoltre, IM 1 non ha tentato nuovamente di colpire l’agente, ma si è semplicemente dato alla fuga. La fuga è un rincorrersi impari, in quanto più agenti l’hanno rincorso per più di mezz’ora, egli è fuggito come un animale ferito, senza mai proferire parola. Quanto all’aspetto soggettivo del reato, la difesa osserva che il suo assistito ha estratto il coltello solo per riuscire a fuggire, pensava solo alla fuga, non ha pensato nemmeno per un istante agli scenari che avrebbero potuto conformarsi, non ha mai voluto colpire l’agente, ma solo minacciarlo per scappare. Il suo disturbo, secondo la difesa, ha certamente agito sulla capacità di controllare il suo agire. In quel momento, secondo la sua logica, era corretto agire in quel modo, e chiede di considerare almeno una scemata imputabilità lieve. Chiede la derubricazione del reato di cui al punto 1 in violenza o minaccia contro funzionari.

Il punto 2 dell’atto d’accusa, osserva la difesa, è ammesso.

IM 1 ha reagito male, ma secondo la sua logica normale delle cose. Nessuno di noi sarebbe scappato, avrebbe continuato una corsa disperata con sei agenti alle calcagna, continuato a fuggire quando un agente aveva sparato un colpo. La sua personalità porta IM 1 ad agire diversamente da ciò che si ritiene la norma.

La difesa conclude postulando il proscioglimento del suo assistito dai punti 3 e 4 dell’atto d’accusa, e la derubricazione del punto 1.

Nell’ipotesi della condanna, chiede che la stessa venga ridotta per la scemata imputabilità.

 

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

 

 

 

visti gli art.                      12, 22, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 63, 69, 70, 106, 111, 122, 129, 139, 144, 285 CP;

91 LCStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                         IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   esposizione a pericolo della vita altrui

per avere,

il 25 marzo 2018, a __________, messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita dell’agente della Polizia Comunale di __________ ACPR 1, minacciandolo con un coltello da caccia,

avanzando di un passo verso l’agente che si trovava davanti a lui ed effettuando un movimento parziale in avanti con il braccio, all’altezza del petto/collo del medesimo, ritenuto che il poliziotto è arretrato e caduto a terra;

 

                               1.2.   violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, con minaccia, effettuando il movimento con il coltello indicato al punto 1.1 del presente dispositivo nei confronti dell’agente della Polizia Comunale ACPR 1, nonché, durante la fuga a piedi, brandendo l’arma e sventagliandola verso di loro, impedito agli agenti delle forze dell’ordine ACPR 1, __________, __________, __________, __________ e __________ di compiere atti rientranti nelle loro attribuzioni, segnatamente il di lui fermo e la di lui conduzione in centrale di Polizia per gli accertamenti di rito in ambito di ebrietà al volante, rispettivamente costretto gli stessi agenti ad inseguirlo e ad utilizzare, nei suoi confronti, lo spray al pepe e il manganello (PR 24) in loro dotazione;

 

                               1.3.   ripetuto furto, in parte tentato

per avere,

in due occasioni, a __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previo scasso delle vetrine dei negozi, sottratto e tentato di sottrarre cose mobili altrui, e meglio per avere,

                            1.3.1.   il 15 settembre 2017, ai danni della gioielleria ACPR 2, sottratto cose mobili altrui per un valore di refurtiva di CHF 4'555.00;

 

                            1.3.2.   il 21 settembre 2017, ai danni della gioielleria ACPR 3, tentato di sottrarre cose mobili altrui per un valore non meglio precisato, ritenuto che al momento in cui è scattato l’allarme l’autore si è dato alla fuga;

 

                               1.4.   ripetuto danneggiamento

per avere,

nelle circostanze e allo scopo di commettere i furti di cui al punto 1.3 del presente dispositivo,

 

                            1.4.1.   il 15 settembre 2017, ai danni della gioielleria ACPR 2, deteriorato la vetrina del negozio, l’insegna della vetrina e il sistema d’allarme e di videosorveglianza, per un valore di danno di CHF 5'550.00;

 

                            1.4.2.   il 21 settembre 2017, ai danni della gioielleria ACPR 3, deteriorato, a mano di un martello, la vetrina e l’impianto d’allarme, per un valore di danno di CHF 3'521.00;

 

                               1.5.   guida in stato di inattitudine

per avere,

il 25 marzo 2018, a __________, condotto l’autovettura Ford Fiesta targata TI __________ in stato di comprovata ebrietà, segnatamente con una concentrazione di alcol nel sangue di min. 0.71 mg/l e max. 1.23 mg/l;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di omicidio intenzionale tentato e ripetuto e lesioni personali gravi tentate e ripetute di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               3.2.   al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

 

                               3.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 14 (quattordici) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

 

 

                                   4.   Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

 

 

                                   5.   È ordinato il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese sulla somma di denaro sotto sequestro. 

 

 

                                   6.   È ordinata la confisca del cacciavite, della baionetta militare, del mazzotto, della mazza, del coltello con custodia e della chiave inglese. 

 

 

                                   7.   È ordinato il dissequestro di tutto il restante sotto sequestro.

 

 

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 senza motivazione scritta o di fr. 1'750.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                      fr.     10’453.90

spese                          fr.          357.40

IVA (7,7%)                  fr.          832.50

totale                           fr.     11’643.80

 

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11’643.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).


 

Intimazione a:          -

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        2'142.40

Perizia                                                fr.        4'533.45

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           161.70

                                                             fr.        8'037.55

                                                             ============