Incarto n.
72.2018.174

Lugano,

7 dicembre 2018/bm

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1

GI 2

 AS 1

 AS 2

 AS 3

 AS 4

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

 

ACPR 1    

patrocinato dall’avv.  RAAP 1 

 

ACPR 2  

ACPR 3    

 

ACPR 4  

patrocinata dall’avv.  RAAP 2 

 

ACPR 5 

ACPR 6

ACPR 7  

 

contro

 IM

 rappresentato dall’avv.  DUF

 

 

 

in carcerazione preventiva dal 17.3.2017 al 2.5.2017 (47 giorni)

 

 

in esecuzione anticipata della pena dal 3.5.2017;

 

 

 

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa 144/2018 del 28.8.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP, di

 

                                   1.   tentato omicidio intenzionale (ripetuto)

 

in subordine:

esposizione a pericolo della vita altrui (ripetuta)

lesioni semplici qualificate (ripetute),

rispettivamente vie di fatto (ripetute)

 

per avere,

ripetutamente, in diverse circostanze di tempo e di luogo,

tentato di uccidere intenzionalmente, per dolo eventuale, la propria partner e convivente ACPR 1 (nata ____),

 

nell’ambito di un contesto caratterizzato, oltre che dal regolare consumo di stupefacenti (cocaina e marijuana) e dal conseguente stato alterato sia dell’imputato sia della vittima, dalle percosse e dai maltrattamenti da lui inflitti alla sopra citata compagna (di corporatura minuta, in particolare rispetto all’imputato) con una frequenza di almeno due volte alla settimana (nel periodo da gennaio 2016, ossia da poco dopo l’inizio della relazione sentimentale, sino al 16 marzo 2017, giorno precedente all’arresto dell’imputato), ritenuto come egli, esperto di kick-boxing, non prestasse in generale attenzione a dove la colpiva,

 

accettando così il rischio di provocare lesioni potenzialmente letali,

 

e meglio:

 

                                1.1.   per avere,

nel periodo compreso da gennaio 2016 al 16 marzo 2017,

in date non meglio precisate,

a ____, ____, ____ e in altre località imprecisate,

nell’ambito delle percosse che, con una frequenza di almeno due volte alla settimana, infliggeva alla partner e convivente ACPR 1, ripetutamente, in diverse occasioni non meglio precisate, mentre la predetta si ritrovava per terra a causa dei colpi ricevuti, sferrato calci al costato e all’altezza dei reni della stessa, ritenuto il potenziale letale di colpi dotati di elevata forza lesiva quali i calci diretti al tronco;

 

                               1.2.   per avere,

in data 24 febbraio 2016,

a ____, presso la ____,

dopo essersi posizionato sopra di lei sul letto e dopo averla immobilizzata avendole bloccato le braccia con le proprie (di lui) ginocchia, appoggiato un coltello alla gola di ACPR 1, minacciandola che l’avrebbe ammazzata o marchiata con una “F” in fronte, ritenuto il potenziale letale derivante sia dallo strumento utilizzato (un coltello), sia dalla zona interessata (il collo);

 

                               1.3.   per avere,

nel marzo 2016, in data imprecisata,

a _____, presso l’abitazione,

colpito ACPR 1 con un calcio alla tempia mentre questa si era chinata per infilarsi le scarpe, ciò che le ha fatto perdere l’equilibrio e urtare la testa sullo stipite di una porta, provocandole una forte emicrania, un senso di disorientamento nonché un ematoma sulla tempia, ritenuto il potenziale letale del predetto calcio, non concretizzatosi in particolare essendo stato il colpo attutito dal movimento della vittima;

 

                                1.4.   per avere,

in data imprecisata poco prima del 25 dicembre 2016,

a ____, presso l’abitazione,

mediante forti pugni con la mano destra, inferto diversi colpi al fianco sinistro di ACPR 1, ritenuto il potenziale letale di colpi al fianco sferrati nella zona della milza;

 

                               1.5.   per avere,

verso la fine di gennaio 2017, in data imprecisata,

a ____, presso l’abitazione,

colpito ACPR 1 con almeno un paio di calci assestati sui fianchi, ritenuto il potenziale letale di colpi, segnatamente dei calci, al fianco sferrati nella zona della milza;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 111 CP in relazione con l’art. 22 CP; in subordine, dall’art. 129 CP, dall’art. 123 cifra 2 CP e dall’art. 126 cpv. 2 lett. c) CP;

 

 

                                   2.   lesioni gravi (ripetute)

 

in subordine, per il punto 2.1.:

lesioni semplici qualificate (ripetute)

 

in subordine, per il punto 2.2.:

lesioni colpose gravi,

rispettivamente lesioni semplici qualificate

 

                                2.1.   per avere,

nel periodo tra gennaio e febbraio 2016, in data imprecisata,

                                          in località imprecisata,

ripetutamente inferto bruciature sul corpo di ACPR 1, causandole almeno tre lesioni da ustione in sede dorsale, così come risulta dal certificato medico 24 febbraio 2016 dell’Ospedale ____;

 

                               2.2.   per avere,

intenzionalmente, per dolo eventuale avendo egli accettato il rischio, provocato la lesione complessa del ginocchio destro di ACPR 1 (partner e convivente),

 

e meglio,

 

                            2.2.1.   in data 3 gennaio 2017,

sul treno proveniente da _____ e diretto a _____, in località imprecisata tra _____ e _____,

mentre lui si trovava in piedi e lei seduta con le gambe allungate sul sedile posto di fronte, per essersi appoggiato con il proprio peso sul ginocchio destro di lei e franando poi sullo stesso a causa della frenata del treno, con le conseguenze di cui al certificato medico 14 gennaio 2017 dell’Ospedale ____;

 

                            2.2.2.   e, in data 22 gennaio 2017,

a _____, presso l’abitazione,

per essersi appoggiato con il proprio peso su ACPR 1, che si trovava chinata per terra per prendere un oggetto (una consolle di gioco), premendo la propria mano sul collo di lei affinché restasse piegata al suolo, provocando la torsione del ginocchio destro dovuta la tentativo di lei di liberarsi dalla presa e di alzarsi, provocando una complicanza della lesione del ginocchio destro di ACPR 1, di cui segnatamente dalla documentazione medica 3 febbraio 2017 dell’Ospedale ____, con relativi annessi (riguardante la degenza dal 22 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017);

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 122 CP; in subordine, dall’art. 123 cifra 2 CP rispettivamente dall’art. 125 cpv. 2 CP;

 

 

                                   3.   lesioni semplici qualificate (ripetute)

 

in subordine:

vie di fatto qualificate (ripetute)

 

per avere,

ripetutamente, in diverse circostanze di tempo e di luogo,

cagionato un danno al corpo o alla salute della partner e convivente ACPR 1,

 

e meglio per avere,

nel periodo da gennaio 2016 a marzo 2017,

a ____, ____ e altre località non meglio precisate,

ripetutamente, con una frequenza di almeno due volte alla settimana,

percosso la partner e convivente ACPR 1, colpendola con sberle, pugni e calci, alla testa così come al corpo, senza prestare attenzione a dove la colpiva, afferrandola per la mandibola, per i capelli, per il collo, stringendo le mani al collo, tenendola ferma mentre la picchiava, trascinandola per i capelli quando tentava di fuggire, lanciandole contro oggetti (il telefono cellulare, il posacenere), provocandole generalmente, oltre che dolore sulle parti colpite, ematomi e tagli sulle labbra; 

 

e, in particolare:

 

                                3.1.   per avere,

in data 24 febbraio 2016,

a ____, presso la _____,

colpito ACPR 1 con calci, pugni e sberle, segnatamente alla testa, in particolare al volto, come pure all’altezza dei reni, causandole le lesioni (policontusioni) di cui al certificato medico 24 febbraio 2016 dell’Ospedale ____;

 

                               3.2.   per avere,

in data 30 marzo 2016,

a ____, presso la stazione FFS,

colpito ACPR 1 con una sberla, provocandole un taglio sul labbro con perdita di sangue;

 

                               3.3.   per avere,

nel corso del mese di settembre 2016, in data imprecisata,

a ____, a bordo di un treno presso la stazione FFS,

colpito ACPR 1 al viso con un pugno, provocando dolore alla mandibola;

 

                               3.4.   per avere,

nel periodo tra settembre e dicembre 2016, in data imprecisata,

a ____, presso l’abitazione,

colpito ACPR 1 con una forte sberla, causandole un disturbo al timpano e più precisamente un ronzio costante all’orecchio perdurato alcuni giorni;

 

                               3.5.   per avere,

nel periodo tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, in data non meglio precisata,

a ____, presso l’abitazione,

colpito ACPR 1 alla mascella con un forte schiaffo, provocandole un ematoma sul viso e un taglio sul labbro interno, nonché stretto, con le mani, il viso, in particolare alla mascella, provocandole dolori alla mascella e difficoltà di masticazione nei giorni successivi;

 

                               3.6.   per avere,

in data 3 gennaio 2017,

a ____, presso la stazione FFS,

colpito ACPR 1 con un calcio al costato, facendola vomitare, sferrato una sberla alla predetta come pure afferrato la stessa per il collo;

 

                               3.7.   per avere,

in data 22 gennaio 2017,

a ____, presso l’abitazione,

colpito ACPR 1 con un pugno, causandole un lieve ematoma e una leggera tumefazione all’occhio sinistro, così come risulta dalla cartella sanitaria 22 gennaio 2017 di ____;                                        

 

                               3.8.   per avere,

nel febbraio 2017, in data imprecisata,

a ____, presso l’abitazione,

colpito più volte ACPR 1 sulla sua gamba sinistra, causandole degli ematomi;

 

 

                               3.9.   per avere,

in data 16 marzo 2017,

a ____, presso l’abitazione,

colpito ACPR 1 con una sberla, provocandole una lieve tumefazione allo zigomo sinistro, così come risulta dalla cartella medica 16 marzo 2017 di ____;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 123 cifra 2 CP; in subordine, dall’art. 126 cpv. 2 lett. c) CP;

 

 

                                   4.   lesioni semplici

per avere,

in data 26 ottobre 2016, verso le ore 20:32 circa,

a ____,

intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di ___,

 

e meglio per avere,

dopo avere afferrato, con la mano destra, ___ per il collo, mentre questi si trovava seduto al volante dell’autopostale di cui era il conducente, e averlo bloccato contro il sedile (al quale ___ era allacciato con la cintura di sicurezza),

sferrato, con la mano sinistra, un violento schiaffo al volto del predetto e più precisamente sulla guancia destra, provocandogli le lesioni (segnatamente una lieve tumefazione a livello zigomatico a destra e una lieve iperemia a livello del trapezio a destra) di cui al certificato medico 30 ottobre 2016 dell’Ospedale ____ e, ____; 

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 123 cifra 1 CP; in subordine, dall’art. 126 cpv. 1 CP (richiamato l’art. 59 LTV);

 

 

                                   5.   vie di fatto qualificate (ripetute)

per avere,

ripetutamente, in diverse circostanze di tempo e di luogo,

commesso vie di fatto contro la partner e convivente ACPR 1,

 

e meglio per avere,

nel periodo da gennaio 2016 a marzo 2017,

a ____, ____ e altre località non meglio precisate,

ripetutamente, con una frequenza di almeno due volte alla settimana,

percosso la partner e convivente ACPR 1, colpendola con sberle, pugni e calci, alla testa così come al corpo, generalmente senza prestare attenzione a dove la colpiva, afferrandola per la mandibola, per i capelli, per il collo, stringendo le mani al collo, tenendola ferma mentre la picchiava, trascinandola per i capelli quando tentava di fuggire, lanciandole contro oggetti (il telefono cellulare, il posacenere),

 

e, in particolare:

 

                               5.1.   per avere,

nel corso del mese di febbraio 2016, in data non meglio precisata (ma antecedente al 24 febbraio),

a ____, presso la ____,

colpito ACPR 1 al volto con una sberla, facendola cadere sul letto, e afferrato la predetta alla mandibola;

 

                               5.2.   per avere,

nel novembre 2016, in data non meglio precisata,

a ____, presso l’abitazione,

trascinato ACPR 1 per i capelli e colpito la predetta con alcune sberle;

 

                               5.3.   per avere,

in data 3 gennaio 2017,

sul treno da ____ diretto a ____, in località non meglio precisata,

colpito ACPR 1 con sberle e afferrata per la mascella;

 

                               5.4.   per avere,

in data 22 gennaio 2017,

a ____, presso l’abitazione,

trascinato ACPR 1 per le scale dopo averla afferrata per i capelli e la sciarpa da questa indossata, e successivamente colpito la stessa con un paio di sberle;

 

                               5.5.   per avere,

nel febbraio 2017, in data non meglio precisata, 

afferrato ACPR 1 per la mandibola e schiaffeggiata;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 126 cpv. 2 lett. c) CP;

 

                                   6.   truffa

per avere,

a ____ e in Germania,

nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2016,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,

 

e meglio,

 

per avere ingannato i funzionari dell’ACPR 6 del Cantone Ticino, sottacendo loro di essersi trasferito all’estero, più precisamente in Germania, rispettivamente di avere esercitato nel predetto paese un’attività lucrativa, facendo quindi credere loro di trovarsi ancora in Ticino e senza alcuna occupazione, percependo così indebitamente prestazioni assistenziali per un importo complessivo di CHF 4'384.-;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;

 

 

                                   7.   danneggiamento (ripetuto, in parte di lieve entità)

per avere,

in data 16 marzo 2017, la sera,

a ____, presso il Pretorio / posto di Gendarmeria,

ripetutamente deteriorato, distrutto o resa inservibile una cosa altrui,

 

e meglio:

 

                               7.1.   per avere intenzionalmente danneggiato il portaombrelli ubicato nell’atrio del Pretorio di ____ (valore indicativo: CHF 100.-);

 

                               7.2.   per avere intenzionalmente danneggiato il posacenere posizionato all’esterno del palazzo del Pretorio di ____ (valore indicativo: CHF 100.-);

 

                               7.3.   per avere intenzionalmente danneggiato l’autoveicolo di servizio della Polizia cantonale VW Passat 2363 targato TI ____ (valore totale dei danni, secondo preventivi: CHF 1'900.08);

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 144 CP, in parte in relazione con l’art. 172ter CP;

 

 

                                   8.   conseguimento fraudolento di una prestazione

 

in subordine:

truffa di poca entità

 

per avere,

in data 29 ottobre 2016, tra le ore 19:32 e le ore 20:32,

sulla tratta ____,

senza pagare, ottenuto fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, con riferimento all’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,

 

e meglio per avere,

dopo essere salito, insieme alla sua compagna ACPR 1, dalla porta anteriore, sull’autopostale della corsa _____ alla fermata di ___, mostrato titoli di trasporto scaduti quel giorno relativi alle zone ___ (___) e ___ (___), nonché spiegato al conducente ___, mentendo, che lui e la sua compagna non disponevano di contanti, che il distributore automatico non leggeva la carta di credito e che dovevano recarsi soltanto sino a ____, avendo il predetto conducente - anche a fronte dell’insistenza e dell’agitazione crescente dell’imputato - concesso loro di viaggiare gratuitamente sino a ____,

 

ottenuto fraudolentemente la prestazione di trasporto fino a ____, essendo IM e ACPR 1 scesi non già a ____ (ciò che il conducente non aveva notato), bensì alla fermata della casa anziani di ____ (ritenuto che il costo del titolo di trasporto, per una corsa singola da ___ a ____, ammonta a CHF 12.60);

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 150 CP; in subordine, dall’art. 146 CP in relazione con l’art. 172ter CP;

 

 

                                   9.   ingiuria (ripetuta)

 

                               9.1.   per avere,

in data 26 ottobre 2016, verso le ore 20:32 circa,

a ____,

ripetutamente offeso l’onore di ___, conducente di autopostale, avendogli in particolare dato del “figlio di puttana” e dello “stronzo”;

 

                               9.2.   per avere,

in data 31 dicembre 2016,

a ____, presso la stazione FFS,

offeso l’onore di ___, conducente di autopostale, avendolo insultato e datogli segnatamente del “figlio di puttana”;

 

                               9.3.   per avere,

in data 15 marzo 2017,

a ____, presso la cancelleria comunale,

ripetutamente offeso l’onore di ACPR 4, funzionaria del Comune di ____, avendo in particolare detto, più volte, “alza quel culo handicappata di merda” e, riferito a lei come pure ai colleghi di questa, “svizzeri di merda”;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 177 cpv. 1 CP (richiamato in parte l’art. 59 LTV);

 

 

                                10.   minaccia (ripetuta)

 

per avere,                                                              

ripetutamente, in diverse circostanze di tempo e di luogo,

usando grave minaccia, incusso spavento o timore a diverse persone,

 

e meglio:

 

                             10.1.   per avere,

in data 24 febbraio 2016,

a ____, presso la ____,

minacciando ACPR 1 (sua partner e convivente) con un coltello dopo averglielo appoggiato alla gola mentre egli si trovava sopra di lei e le aveva bloccato le sue (di lei) braccia con le proprie ginocchia, dicendole che l’avrebbe ammazzata rispettivamente che l’avrebbe marchiata con la lettera “F” in faccia affinché si ricordasse di lui, ripetutamente incusso spavento e timore alla predetta;

 

                             10.2.   per avere,

nel febbraio/marzo 2016, in data imprecisata (ma successiva al 24 febbraio 2016 di alcuni giorni o qualche settimana),

a ____, presso la ____,

minacciando ACPR 1 (sua partner e convivente) con un coltello, brandendo quest’ultimo e puntandoglielo contro, dicendole che avrebbe potuto renderla irriconoscibile cosicché “nessuno l’avrebbe più voluta”, rispettivamente che l’avrebbe marchiata con la lettera “F”, ripetutamente incusso spavento e timore alla predetta;

 

                             10.3.   per avere,

nel periodo marzo/aprile 2016, in data non meglio precisata,

a ____,

minacciando ACPR 1 (sua partner e convivente) con un coltello, incusso spavento e timore alla predetta;

 

                             10.4.   per avere,

nel febbraio 2017, in data imprecisata,

a ____, presso l’abitazione,

minacciando ACPR 1 (sua partner e convivente) di spaccarle entrambe le gambe cosicché non sarebbe più stata in grado di camminare, incusso spavento e timore alla predetta;

 

                             10.5.   per avere

in data 16 marzo 2017,

a ____, presso l’abitazione,

minacciando ACPR 1 (sua partner e convivente) che l’avrebbe ammazzata, rispettivamente che l’avrebbe sfregiata con un coltello marchiandola con una “F” in faccia, ripetutamente incusso spavento e timore alla predetta;

 

                             10.6.   per avere,

a ____, presso la cancelleria comunale,

in data 15 marzo 2017, verso le ore 11:30,

minacciandolo gravemente, avendo proferito la frase “se vieni di sotto ti spacco le gambe anche a te”, incusso spavento e timore a ACPR 3, segretario comunale di ____, il quale era intervenuto a sostegno della funzionaria comunale ACPR 4 dopo che questa lo aveva avvisato del comportamento aggressivo che l’imputato stava tenendo nei suoi (di lei) confronti;

 

                             10.7.   per avere,

in data 16 marzo 2017, tra le ore 20:30 e 21:30 circa,

a ____, in Via ____,

 

dopo essersi recato, verso le ore 20:30 circa, alla porta dell’appartamento della famiglia ACPR 5 (vicini di casa) e suonato il campanello, minacciando ACPR 5, che aveva aperto la porta, con le seguenti frasi: “bastardo, io ti spacco la testa se sei tu che hai chiamato la Polizia! Ti spacco le gambe e ti faccio andare sulla sedia a rotelle!” e, dopo che ACPR 5 gli aveva risposto di non essere stato lui a chiamare la Polizia, dicendogli che “Adesso arriva la Polizia. Se mi dicono che sei stato tu, ti spacco la testa davanti alla Polizia!”,

 

rispettivamente, dopo mezz’ora circa, quando sul posto era giunta l’ambulanza (che avrebbe dovuto soccorrere ACPR 1, dando seguito alla chiamata effettuata in tal senso dalla sorella gemella ____ su richiesta di ACPR 1), nuovamente minacciando ACPR 5, che nel frattempo era sceso in strada, con la frase: “se sei stato tu a chiamare la Polizia, ti spacco la faccia e la testa davanti a loro!”,

 

ripetutamente incusso spavento e timore a ACPR 5;

 

                             10.8.   per avere,

in data 30 luglio 2017,

a ____-____, presso il penitenziario La Stampa,

minacciando ____ (sorella gemella di ACPR 1) avendo lasciato registrato, sulla segreteria telefonica di quest’ultima, dopo averle telefonato dal penitenziario (dove egli si trovava in regime di esecuzione anticipata della pena), il seguente messaggio vocale: “Ricordati bene che, mo’ che io esco di qua, a te ti spacco tutte le ossa che c’hai in corpo, te le riduco in briciole, te lo giuro sulla testa dei miei figli, è una promessa”, incusso spavento e timore a ____;    

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 180 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b) CP;

 

 

                                11.   coazione (ripetuta, in parte tentata)

 

in subordine, per il punto 11.2.:

minaccia

 

per avere,

ripetutamente, in diverse circostanze di tempo e di luogo,

usando violenza o minaccia di grave danno contro diverse persone, o intralciando in altro modo la loro libertà di agire, 

 

e meglio:

 

                             11.1.   per avere,

in data 31 dicembre 2016,

a ____, presso la stazione FFS,

minacciandolo, dicendogli in particolare che lo avrebbe “ammazzato di botte”,

costretto ___ a ritirare la denuncia/querela che quest’ultimo aveva sporto in data 7 novembre 2016 nei confronti del qui imputato per gli insulti e il violento schiaffo fattigli subire;

 

                             11.2.   per avere,

nel febbraio 2017, in data non meglio precisata,

a ____, presso l’abitazione,

dopo essersi posizionato sopra di lei,

tentato di impedire a ACPR 1 di ricevere i medicinali per le iniezioni di anticoagulante per il ginocchio e la gamba (destra), dicendole che prima avrebbe dovuto dirgli con chi lo tradiva, ritenuto che comunque, per finire, l’imputato ha provveduto a farle avere i citati medicinali;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 181 CP, in parte in relazione con l’art. 22 CP;

 

 

                                12.   sequestro di persona (ripetuto, in parte tentato)

 

in subordine: coazione (ripetuta, in parte tentata)

 

per avere,

ripetutamente, in diverse circostanze di tempo e di luogo,

privato ACPR 1 della libertà personale rispettivamente tentato di farlo,

 

e meglio:

 

                             12.1.   per avere,

nel periodo da gennaio 2016 al 16 marzo 2017, in date non meglio precisate,

a ____ e ____,

ripetutamente, in più occasioni, privato ACPR 1 della libertà personale, impendendole di uscire di casa, ritenuto che egli le diceva che sarebbe dovuta andare via di casa ma le impediva di farlo fintanto che lei non avesse svuotato l’armadio e preso le sue cose; rispettivamente, se lei raggiungeva la porta e questa era chiusa a chiave, egli la trascinava, per i capelli, fino in una stanza; 

 

                             12.2.   per avere,

nel febbraio 2016, in data non meglio precisata,

a ____, presso la ____,

tentato di privare ACPR 1 della libertà personale, provando a impedirle di uscire dall’appartamento, ritenuto come la stessa sia poi riuscita nel suo intento soltanto grazie all’intervento di una terza persona, presente nell’appartamento, che le ha aperto, con una chiave elettronica, la porta che era chiusa;

 

                             12.3.   per avere,

in data 30 marzo 2016,

a ____, presso l’abitazione,

tentato di privare ACPR 1 della libertà personale, impedendole di uscire di casa dalla porta, costringendola di fatto a trovare un’altra via d’uscita, ritenuto come la stessa sia poi saltata dal balcone, situato al primo piano;

 

                             12.4.   per avere,

nel periodo tra gennaio e agosto 2016, in date non meglio precisate,

a ____, presso l’abitazione,

ripetutamente privato ACPR 1 della libertà personale, impedendole, in almeno due occasioni, di uscire di casa dalla porta e pure dal balcone dell’abitazione, situato al primo piano, dal quale la predetta aveva tentato di saltare;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 183 CP, in parte in relazione con l’art. 22 CP; in subordine, dall’art. 181 CP, in parte in relazione con l’art. 22 CP;

 

 

                                13.   violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (ripetuta, in parte tentata)

 

per avere,

ripetutamente, in diverse circostanze di tempo e di luogo,

con violenza o minaccia impedito a funzionari di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, nonché tentato di costringerli a un tale atto, rispettivamente, mentre lo adempivano, commesso contro di loro vie di fatto,  

 

e meglio:

 

                             13.1.   per avere,

in data 29 ottobre 2016,

a ____, presso la fermata casa anziani,

commesso vie di fatto nei confronti di ___ mentre quest’ultimo era in servizio quale conducente dell’autopostale della corsa _____;

 

                             13.2.   per avere,

in data 3 gennaio 2017,

a ____,

proferendo telefonicamente all’appuntato ____da minacce nei confronti degli agenti della Polizia cantonale sergente capo ____ e caporale ____ e delle rispettive famiglie, dicendo che non si sarebbe presentato in Polizia fintanto che non avesse avuto un incontro faccia a faccia con i predetti, dicendo in particolare che voleva incontrarli in paese senza divisa, segnatamente per poterli “gonfiare di botte”, “spaccargli la testa”, ”cavargli gli occhi”, nonché sostenendo di sapere dove abitavano le loro mogli e i loro figli e che sarebbe andato a prenderli (moglie e figli) se non avesse potuto confrontarsi/scontrarsi con il sgtc ____ e il cpl ____,  

impedito, avendolo ostacolato, all’agente di Polizia app ____da di procedere con la fissazione dell’interrogatorio relativo alle pratiche penali pendenti a quel momento a carico del qui imputato;

 

                             13.3.   per avere,

in data 15 marzo 2017,

a ____, presso la cancelleria comunale,

con minaccia, inveendo nei suoi confronti dicendole più volte “alza quel culo handicappata di merda”, avvicinandosi a lei, col petto infuori, per impaurirla e minacciandola con la frase “ti aspetto di sotto e ti spacco le gambe”,

tentato di costringere ACPR 4, funzionaria del Comune di ____, a fissargli un appuntamento presso lo sportello LAPS per trattare la questione delle prestazioni assistenziali per l’imputato e ACPR 1, ciò che la predetta funzionaria non poteva fare ritenuto come occorresse dapprima formalizzare un aspetto amministrativo riguardante il domicilio di ACPR 1;

 

                             13.4.   per avere,

in data 16 marzo 2017, verso le ore 22:00 circa,

a ____, in Piazza ____, presso il posto di Gendarmeria,

con violenza e minaccia, impedito, avendolo ostacolato, ad agenti di Polizia di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni (la protezione e l’accompagnamento della vittima ACPR 1), rispettivamente tentato di costringerli a un atto (la concessione di un colloquio senza sorveglianza), nonché, mentre adempivano un atto (la protezione e l’accompagnamento della vittima), commesso contro di loro vie di fatto,

 

                                         e, più precisamente,

 

dopo che la Polizia cantonale aveva preso a carico ACPR 1 a seguito di una lite domestica, accompagnandola presso il posto di Gendarmeria di ____,

 

presentandosi l’imputato presso il suddetto posto pretendendo di parlare da solo con ACPR 1,

 

mostrandosi contrariato a fronte del rifiuto interposto dagli agenti di Polizia (caporale ____ e agente ____), disposti unicamente a concedere un incontro da loro sorvegliato,

 

forzando quindi l’entrata nell’atrio del posto di Gendarmeria e riuscendo ad accedervi,

 

dando in escandescenza e sferrando pugni all’indirizzo degli agenti, che riuscivano a schivare i colpi tranne uno, ritenuto come il caporale ____ sia stato colpito al viso,

 

dopo essere stato accompagnato dagli agenti all’esterno, mentre ancora stava dando in escandescenza, nonché invitato a tornare al proprio domicilio,

 

dopo che gli agenti avevano utilizzato la porta secondaria per far salire ACPR 1 sull’autoveicolo di servizio VW Passat,

 

appoggiandosi sulla citata vettura onde impedirle di partire;

 

e, dopo essere stato nuovamente allontanato, salendo sul cofano motore dell’autoveicolo, saltandoci sopra a piedi pari, e, dopo essere stato fatto scendere, aggrappandosi alle barre presenti sul tetto dell’autopattuglia e rimanendovi appeso per alcuni metri, salvo mollare la presa, per poi colpire con due pugni il cofano della vettura,

 

lanciando ancora, al successivo passaggio dell’autoveicolo, che stava lasciando il luogo, il proprio cellulare contro lo stesso;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 285 CP;

 

 

                                 14   favoreggiamento

per avere,

in data 20 gennaio 2017,

a ____,

sottratto ____ ad atti di procedimento penale (con riferimento al reato di concessa guida di cui all’art. 95 cpv. 1 lett. e) LCStr), avendo dichiarato dinanzi alla Polizia cantonale - sia in occasione del controllo di circolazione sia in sede di interrogatorio del 20 gennaio 2017 - che la passeggera a bordo dell’autoveicolo Renault ___ targato TI ____ - da lui condotto malgrado l’annullamento della licenza di condurre - era la detentrice nonché titolare della licenza di circolazione, ossia ____, mentre in realtà la passeggera era ACPR 1, sorella gemella di ____; 

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 305 CP;

 

 

                                 15   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (ripetuta)

per avere,

nel periodo da gennaio a febbraio 2016 e da settembre 2016 a febbraio 2017,

a _____, nel Luganese e in altre località non meglio precisate,

senza essere autorizzato,

ripetutamente importato, acquistato, alienato rispettivamente procurato in altro modo ad altri stupefacenti,

 

 e meglio:

 

                             15.1.   acquistato complessivamente, da ____, almeno 40 grammi di cocaina (in alcuni casi, scambiando marijuana contro cocaina), poi offerti a ACPR 1;

 

                             15.2.   acquistato complessivamente, da spacciatori non identificati attivi nel Luganese, almeno 25 grammi di marijuana, poi offerti a ACPR 1; 

 

                             15.3.   importato complessivamente, dall’Olanda in Svizzera, almeno 15 grammi di marijuana, poi offerti a ACPR 1;

 

                             15.4.   acquistato, in almeno tre occasioni, da ____, buste di cocaina da 0.6/0.8 grammi al prezzo di CHF 70.- l’una, per poi alienarle a ____ con un sovrapprezzo di CHF 20.- per busta;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 LStup;

 

 

16.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (ripetuta)

per avere,

nel periodo da gennaio a febbraio 2016 e da settembre 2016 a febbraio 2017,

a ___, nel Luganese e in altre località non meglio precisate,

senza essere autorizzato,

ripetutamente consumato intenzionalmente, rispettivamente importato, acquistato, alienato rispettivamente procuratosi in altro modo stupefacenti per assicurarsi il proprio consumo,

 

 e meglio:

 

                             16.1.   acquistato complessivamente, da ____, almeno 40 grammi di cocaina (in alcuni casi, scambiando marijuana contro cocaina) per assicurarsi il proprio consumo, e consumato intenzionalmente tale stupefacente;

 

                             16.2.   acquistato complessivamente, da spacciatori non identificati attivi nel Luganese, almeno 25 grammi di marijuana per assicurarsi il proprio consumo, e consumato intenzionalmente tale stupefacente;

 

                             16.3.   importato complessivamente, dall’Olanda in Svizzera, almeno 15 grammi di marijuana, per assicurarsi il proprio consumo, e consumato intenzionalmente tale stupefacente;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19a LStup;

 

 

17.   infrazione grave alle norme della circolazione

per avere,                     

in data 25 aprile 2016,

a ____, sull’autostrada A2, in direzione nord,

violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza,

 

e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Peugeot 306 targato TI ____ alla velocità di 117 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di velocità di 80 km/h;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr, in relazione con gli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 2 e 3 LCStr, nonché con l’art. 4a cpv. 5 ONC e l’art. 22 cpv. 1 OSS;

 

 

                                18.   guida in stato di inattitudine

 

per avere,

in data 13 dicembre 2016,

sulla tratta dell’autostrada A2 ____-____ (valico autostradale),

condotto l’autoveicolo Mazda 626, a cui erano state illecitamente applicate le targhe TI ____ e a bordo del quale si trovava una passeggera (ACPR 1), in stato di inattitudine alla guida essendo sotto l’influsso di stupefacenti e meglio di cannabis con una concentrazione pari a 4.9 µg/l, superiore al limite di 1.5 µg/l fissato dall’art. 34 OOCCS-USTRA;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 91 cpv. 2 lett. b) LCStr (richiamato l’art. 34 OOCCS-USTRA);

 

 

                                19.   guida senza autorizzazione (senza licenza di condurre), ripetuta

per avere,

ripetutamente, in diverse circostanze di tempo e di luogo,

condotto un veicolo a motore, sebbene la licenza di condurre in prova gli fosse stata annullata con decisione del 22 luglio 2014 della Sezione della circolazione di Camorino, con conseguente divieto di condurre veicoli a motore; annullamento, quello della licenza di condurre in prova, ulteriormente confermato nelle successive decisioni del 30 gennaio 2017 e dell’11 aprile 2017 della predetta Sezione,

 

e meglio:

 

                             19.1.   per avere,

in data 25 aprile 2016,

a ____, sull’autostrada A2 in direzione nord,

condotto l’autoveicolo Peugeot 306 targato TI ____, con a bordo una passeggera (ACPR 1), malgrado l’annullamento della licenza di condurre in prova;

 

                             19.2.   per avere,

in data 21 ottobre 2016,

sulla tratta da ____ sino a ____ e ritorno,

condotto l’autoveicolo Nissan Micra targato TI ____, con a bordo due passeggeri (ACPR 1 e ____), malgrado l’annullamento della licenza di condurre in prova;

 

                             19.3.   per avere,

in data 13 dicembre 2016,

sulla tratta dell’autostrada A2 ____-____ (valico autostradale),

condotto l’autoveicolo Mazda 626 a cui erano state illecitamente applicate le targhe TI ____, con a bordo una passeggera (ACPR 1), malgrado l’annullamento della licenza di condurre in prova;

 

                             19.4.   per avere,

in data 20 gennaio 2017,

a ____ e ____,

condotto l’autoveicolo Renault ___ targato TI ____, con a bordo una passeggera (ACPR 1), malgrado l’annullamento della licenza di condurre in prova;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b) LCStr;

 

 

 

                                20.   guida senza licenza di circolazione

per avere,

in data 13 dicembre 2016,

sulla tratta dell’autostrada A2 ____-____ (valico autostradale),

condotto l’autoveicolo Mazda 626, non immatricolato (a cui era stata illecitamente applicata la targa TI ____), senza quindi la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 96 cpv. 1 lett. a) LCStr;

 

 

                                21.   guida senza assicurazione per la responsabilità civile

per avere,

in data 13 dicembre 2016,

sulla tratta dell’autostrada A2 ____-____ (valico autostradale),

condotto l’autoveicolo Mazda 626, non immatricolato (a cui era stata illecitamente applicata la targa TI ____), sebbene sapesse che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 96 cpv. 2 LCStr;

 

 

22.   abuso delle targhe

per avere,

in data 13 dicembre 2016,

sulla tratta dell’autostrada A2 ____-____ (valico autostradale),

usato le targhe TI _____, avendole applicate all’autoveicolo Mazda 626, che non erano state rilasciate per lui né per il predetto veicolo, le stesse essendo invece relative all’autoveicolo Peugeot 306 e intestate a ACPR 1;

 

fatti avvenuti: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 97 cpv. 1 lett. a) LCStr.

 

 

 

 

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’avv. ACPR 1, patrocinatrice d’ufficio (GP) dell’accusatrice privata ACPR 1;

                                     -   l’imputato IM, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento:

 

giovedì 6 dicembre 2018 dalle ore 09:47 alle ore 17:50,

venerdì 7 dicembre 2018 dalle ore 14:48 alle ore 15:26.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

                                    I.   Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:

 

- il punto 1 è modificato nel senso che l’ultima imputazione subordinata è di vie di fatto qualificate ripetute;

 

- il punto 11 è modificato nel senso che l’imputazione di minaccia è ripetuta.

 

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

Il Presidente ricorda alle parti le modifiche apportate in occasione dell’udienza preliminare del 7 novembre 2018.

 

                                   II.   Come già preannunciato in sede d’udienza preliminare, la Corte procede a un apprezzamento giuridico divergente dei fatti di cui al punto 3.1 dell’atto d’accusa, qualificandoli di tentato omicidio intenzionale ai sensi dell’art. 111 CP, in relazione all’art. 22 CP.

 

                                  III.   Il Presidente chiede alle parti se hanno nuove istanze probatorie da proporre.

 

L’avv. DUF produce lo scritto dello psicoterapeuta ____ del 26 novembre 2018 (doc. dib. 4), così come pure la sua richiesta di delucidazione del 29 novembre 2018 con la risposta di medesima data dello psicoterapeuta _____ (doc. dib. 5).

 

Al proposito l’avv. DUF piega di avere effettuato un incontro con lo psicoterapeuta signor ____, che si è detto disponibile a trattare il caso dopo avere letto la perizia giudiziaria e nel suo scritto ha elencato il profilo e le criticità del signor IM, tracciando anche un percorso che si potrebbe tentare. Si tratterebbe di un percorso ad hoc mai messo in pratica prima.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: a IM della legge non gliene frega niente, la legge vale per gli altri, ma non per lui. L’accusa riassume le circostanze dell’arresto dell’imputato, osservando che lo stesso è avvenuto a seguito del vero e proprio assalto da lui commesso nei confronti del posto di Polizia di ____.

Pone l’accento sul fatto che dall’inchiesta è emersa una realtà fatta di violenza, di maltrattamenti, di percosse, di minacce, di gravi limitazioni della libertà personale della sua compagna, con la quale ha un rapporto malato, da cui peraltro la vittima, malgrado tutto quello che ha dovuto subire, non è ancora riuscita a staccarsi. Accanto a questi episodi, è emersa pure tutta una serie di reati commessi da IM, caratterizzati dalla violenza.

L’imputato ha sostanzialmente ammesso i fatti nel corso dell’inchiesta, non senza una certa fatica. Il PP prende atto del fatto che è caduta anche la contestazione sul punto 3.8 dell’atto d’accusa. 

Sulla questione dei tentati omicidi, l’accusa è consapevole che si tratta di episodi che si prestano a discussione dal profilo giuridico, ma la qualifica giuridica di tentato omicidio, anche in virtù del principio in dubio pro duriore, è stata presentata come ipotesi principale, accompagnata da subordinate. Si tratta di gesti che avrebbero potuto avere esiti ben peggiori. Quello che è certo è che, anche alla luce della giurisprudenza più recente sia del Tribunale Penale Cantonale che della Corte di Appello e di Revisione Penale, gli episodi in cui IM ha colpito alla testa, segnatamente alla tempia, ACPR 1, costituiscono senz’altro un tentato omicidio, se pure per dolo eventuale. Anche le fattispecie con i colpi al tronco, a mente dell’accusa, potevano avere conseguenze ben peggiori e portare al decesso della vittima, così come il coltello puntato al collo.

Per quanto attiene alla questione delle bruciature riscontrate sul corpo di ACPR 1, il PP osserva che IM ha sempre negato di essere l’autore di tali lesioni, ma il medico legale ha dichiarato che le stesse sono situate in regioni difficilmente auto aggredibili, e quindi verosimilmente inflitte da terzi. ACPR 1, interrogata, dapprima non ha voluto rispondere alla domanda, e poi ha dichiarato di essersi procurata da sola le ferite grattandosi, ciò che però secondo il medico legale non è possibile. Sappiamo che la vittima si è aperta solo in una seconda fase dell’inchiesta, e poi è tornata a proteggere IM, ed è quindi logico, e anche comprensibile, che abbia voluto evitare un aggravamento della situazione processuale. Sappiamo che IM non esitava certo a fare del male a ACPR 1, e sappiamo pure che esercitava un controllo ossessivo e possessivo su di lei, e bisogna quindi chiedersi chi potrebbe essere stato, se non IM.

Sulla questione del lancio degli oggetti per terra e non contro ACPR 1, e sul fatto che l’avrebbe tirata per i capelli e non per la sciarpa, il PP ritiene che le dichiarazioni della vittima siano assolutamente credibili.

Lascia alla Corte valutare se per il punto 3.3 si sia trattato di una sberla o di un pugno.

Emerge una totale mancanza di rispetto per la legge, per l’autorità, per le persone. Quanto all’episodio di ACPR 5, ricorda che non vi è stata nessuna discussione con la madre, ma questi è stato minacciato perché l’imputato riteneva che fosse stato lui a chiamare la Polizia. I più fortunati, con IM, vengono pesantemente ingiuriati e minacciati, e se qualcuno fa denuncia subisce pure pressioni affinché la denuncia venga ritirata, come è successo con il conducente dell’autopostale, e questo la dice lunga sull’effetto che IM ha sulle persone che non rispondono come lui vorrebbe ai suoi bisogni. Lo Stato, che viene aggredito quando non agisce esattamente come lui vorrebbe, torna poi utile quando si tratta di versare l’assistenza. Inoltre, IM è anche un pericolo per la circolazione stradale.

Il quadro, a mente dell’accusa, è decisamente pesante. Emerge la problematica di base di IM. Nonostante le ammissioni, che l’accusa gli riconosce, non si vede una reale e sincera assunzione di responsabilità, una reale comprensione di avere sbagliato. Nella perizia psichiatrica, di cui il PP dà parziale lettura, viene descritto IM così come la Corte ha avuto modo di trovarlo in aula. L’accusa pone l’accento sul fatto che egli ha la tendenza ad incolpare gli altri per i propri comportamenti. Questo riguarda in primo luogo i reati commessi nell’ambito della relazione con ACPR 1, la quale non si è capito perché dovesse prendere tutte quelle botte.

In definitiva, tenuto conto della gravità delle lesioni, rispettivamente delle messe in pericolo, dei numerosissimi beni giuridici protetti che ha messo in pericolo, rispettivamente leso, in 67 episodi, a partire da quelli più importanti, e meglio la vita e l’integrità fisica, del carattere altamente reprensibile dei gesti da lui compiuti, del fatto che abbia scelto liberamente di compiere tali gesti, come rilevato dalla perita, la quale ha osservato che era pienamente in grado di valutare quanto da lui commesso, dei suoi precedenti penali, anche specifici, che non hanno avuto nessun effetto su di lui, ritenuta una certa collaborazione, ma senza una vera e sincera assunzione di responsabilità, tenuto conto dell’elevato rischio di recidiva, confermato dal fatto che è riuscito a delinquere anche dal carcere, minacciando telefonicamente la sorella di ACPR 1, la colpa di IM, secondo l’accusa, è estremamente grave.

Il PP conclude postulando la conferma dell’atto d’accusa con le correzioni apportate in sede di udienza preliminare e la condanna di IM a una pena detentiva di 10 (dieci) anni, accompagnata, preso atto della presa di posizione della perita, da un trattamento ambulatoriale volto a risolvere non tanto la tossicodipendenza, ma il suo problema principale, e meglio il disturbo di personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo;

 

                                    §   l’avv. ACPR 1, rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva di non essersi mai sentita così in difficoltà nel rappresentare un’AP, soprattutto a seguito dei limiti impostati dalla stessa vittima, una giovane donna visibilmente provata dal suo passato, la quale ha dichiarato che dalla sua patrocinatrice si aspettava che l’imputato non venisse eccessivamente attaccato, di chiarire i fatti il più in fretta possibile, con le minori conseguenze possibili per lui.

La messa in arresto è stata l’inizio di una nuova angoscia per l’AP, la sofferenza continuava a straripare in quelle interminabili giornate. Questo nuovo incubo per la vittima si è trasformato in privazione, incertezze, pesanti accuse e finanche ricatti. Molte sberle, molti calci e pugni hanno fatto meno male di quello che ha passato la vittima da quando l’imputato è stato arrestato. È passato molto tempo prima di vedere nella vittima un sorriso. ACPR 1 non aveva scelta, perché non vedeva, e ancora oggi non vede, una via d’uscita. La paura che aveva allora, oggi è rimasta tale, se non ancora più grande. 

ACPR 1 ha conosciuto l’imputato a fine 2015/inizio 2016, quando si trovava in una situazione disperata. Lui le è stato vicino nel momento più duro della sua vita, allontanando tutto e tutti quelli che gravitavano attorno a lei, era rimasto solo lui. Finalmente qualcuno voleva davvero stare con lei. Inizialmente questa morbosità e la sua gelosia la lusingava, lei che sapeva di non avere un carattere facile e da troppo tempo faticava a volersi bene. Lui riusciva a farla ridere, la coccolava e la apprezzava. È indubbio che colui che vediamo sulla sedia dell’imputato ha anche fatto del bene alla vittima. È evidente, a mente della patrocinatrice dell’AP, che oltre agli episodi indicati nell’atto d’accusa ve ne sono sicuramente di altri, basta ricordare che la vittima ha dichiarato di essere stata percossa almeno 2 o 3 volte alla settimana.

IM si presenta in aula praticamente reo confesso, ma non bisogna dimenticare come si è arrivati alle confessioni dell’imputato e quali sono state le ragioni che l’hanno spinto a confessare. La patrocinatrice osserva che la sua intenzione non è quella di aggravare la posizione dell’imputato, ma si limita ad attirare l’attenzione della Corte su alcuni aspetti significativi, per capire colei che ancora oggi non riesce a staccarsi da colui che giorno per giorno la annientava con botte, per poi consumarla attraverso i sensi di colpa, convincendola che era lei la sola causa del male; per colpa sua quell’indomabile leone era stato messo in gabbia, lui che le aveva dato un tetto quando era stata sfrattata, lui che nonostante tutto continuava ad amarla e che anche dal carcere faceva in modo che la sua famiglia si occupasse di lei.

I tentativi messi in atto dall’imputato nei primi verbali per sminuire il suo agire sono troppi. Nei primi verbali ha continuato a dichiarare che era la vittima a picchiarlo, mentre lui si sarebbe unicamente difeso. Ha iniziato ad ammettere i fatti solo quando aveva capito che la compagna era riuscita ad accennare quanto da lui subito. Sapeva che l’unico che avrebbe potuto farla tacere era lui, mettendo nuovamente in atto i suoi meccanismi intimidatori, imponendole ancora il silenzio, e ci è riuscito. Dopo essere riuscito nel suo intento, era pronto ad incassare lui i colpi che aveva messo a segno la compagna, con la consapevolezza che non sarebbe emerso altro. È stato solo l’egoistico desiderio di limitare i danni, così da poter tornare a casa il più presto possibile. La cosa importante era continuare ad averla sotto tiro, per poter controllare anche dal carcere ogni suo movimento, affinché capisse che anche da lontano era lui a comandare.

La patrocinatrice dell’AP pone l’accento sul fatto che non tutti gli episodi hanno avuto luogo quando l’imputato e la vittima erano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Anzitutto perché il consumo della vittima non era tanto importante quanto ha voluto far credere l’imputato. Inoltre la vittima ha dichiarato che le botte non le venivano date solo quando l’imputato aveva assunto sostanze stupefacenti, ciò che l’imputato stesso ha ammesso in corso d’inchiesta. Ma anche quando era effettivamente sotto l’effetto di sostanze, non si può non notare che i suoi comportamenti dopo i fatti appaiono come quelli di una persona lucida, nel cercare di rendersi agli occhi di terzi completamente estraneo ai fatti, ciò che sarebbe stato impossibile fare se fosse stato gravemente alterato. D’altro canto il perito ha escluso una scemata imputabilità.

È semmai, a mente della patrocinatrice, il disturbo di personalità dell’imputato a spiegare i suoi agiti, e non la dipendenza dietro la quale vorrebbe nascondersi per spiegare i suoi agiti. L’imputato banalizza i suoi agiti, ascrivendoli al consumo di sostanze. La sua rodata dinamica post botte è stata messa in atto anche nei tre casi più gravi, dove è stato necessario allertare i soccorsi.

Non ripercorre i fatti, siccome per la gran parte ammessi. Ritiene che debbano essere qualificati, nel loro complesso, come molto gravi, indipendentemente dalla qualifica giuridica che verrà loro data. Ad aggravare la colpa di IM non è solo l’intensità e la frequenza con cui la vittima è stata presa a sberle, schiaffi, calci e pugni, trascinata da una stanza all’altra per i capelli, afferrata per il collo e per la mandibola, impedita di muoversi e di alzarsi, e minacciata con un coltello alla gola, ma anche la futilità dei motivi per cui l’imputato la picchiava; ogni pretesto diventava per lui l’occasione per picchiarla, come egli stesso ha dichiarato. La gelosia non era neppure provocata dalla vittima, era la miccia che faceva scattare in lui la voglia di picchiare la vittima. Un passante uomo, che passeggiava due giorni consecutivi sotto la porta di casa, era sufficiente per prendere la compagna a pugni, perché quello doveva essere il suo amante, così come pure la telefona dell’ex compagno per informarsi dei figli, la doccia di un amico, un messaggio della buonanotte da parte del figlio inviato con il telefono del padre. Ad aggravare la colpa dell’imputato è poi la crudeltà con cui, più volte, ha agito per strada, davanti ad amici e conoscenti, sapendo di umiliare la vittima picchiandola in pubblico. IM, poi, ostentava anche compiacimento per quanto metteva in atto, sotto gli occhi di quella donna che cercava di nascondersi dagli sguardi malevoli e intonsi di pietà. L’imputato era anche tremendamente sadico negli agiti, feriva la vittima non solo con le botte, ma la colpiva dove sapeva di farle male, ad esempio rompendo la consolle dei figli, sapendo che non aveva soldi per ricomprarla, o impedendole di andare in farmacia a prendere gli anticoagulanti, sapendo che questo la metteva in ansia. La vittima, nonostante madre di due figli, è stata costretta a rinunciare ad avere un telefono cellulare, ha dovuto cambiare modo di vestirsi, poiché prima non abbastanza casta per l’imputato, ha dovuto cambiare atteggiamento con tutti, ma in particolare con gli uomini, smettere di truccarsi e di mettere i tacchi. Doveva chiamarlo sempre e comunque “amore” e mai per nome, e anche l’utilizzo dei social era stato proibito. Non vanno poi dimenticate, secondo la patrocinatrice, le sue disperate vie di fuga, come per esempio quella buttandosi dal balcone, il fatto di essersi nascosta in cantina per oltre 4 ore, di essere sparita per due giorni, di essere scappata con le stampelle la sera prima dell’arresto. L’inimmaginabile sofferenza della vittima non può essere ricostruita unicamente con la lettura dell’atto d’accusa, ma vi è molto altro che merita di essere messo in luce. L’imputato non si è limitato a violare il corpo della vittima, ma anche la sua anima e il suo cuore. Ogni volta veniva inscenato il solito teatrino, dopo averla picchiata si mostrava come apparentemente dispiaciuto, ma in realtà era solo preoccupato per quelle che avrebbero potuto essere le conseguenze per lui se qualcuno l’avesse denunciato. Anche quando la vedeva piangere dal dolore, vomitare, gridare, sanguinare, riusciva ad essere un perfetto manipolatore, riuscendo ad ottenere il suo silenzio. La vittima si atteneva a fare e dire quanto le veniva imposto. Lo faceva come meglio poteva, ma i medici non erano fessi, e da subito avevano capito che non era altro che una vittima di violenza domestica. Il modo dell’imputato di imporre il silenzio era spregiudicato, ciò di cui, a mente della patrocinatrice, va tenuto conto nella commisurazione della pena. Ad esempio quando la vittima è stata per la prima volta al pronto soccorso, l’imputato le aveva detto di riferire di essere caduta. Anche in occasione della prima ospedalizzazione ha negato percosse, ancora una volta era riuscito ad ottenere da lei il silenzio. Al risveglio ha voluto immediatamente lasciare l’ospedale. Non era però sempre l’imputato a chiamare i soccorsi, ma è successo anche che lo facessero terzi, e in quelle occasioni non poteva ottenere il suo silenzio, e quindi interveniva lui in modo aggressivo, litigando con medici e securini. La sera dell’arresto si è mostrato stupito e offeso dall’arrivo dei soccorritori, dicendo che fino a poco prima stava dormendo, inveendo contro il vicino, fino a quando è riuscito a scoprire che la vittima era riuscita a scappare e voleva a tutti i cosi parlare con lei da solo, e questo non certo per scusarsi, ma per ottenere ancora una volta da lei il silenzio, ciò che però per la prima volta non è riuscito a fare, perché la Polizia e i soccorritori sono riusciti a proteggerla. Non era riuscito a tirarla a sé ancora una volta, quella sera la prima volta la vittima era riuscita a dire che voleva finire la relazione, almeno fino a quando non si sarebbe fatto aiutare. L’imputato ha senza dubbio bisogno di essere aiutato, ma il grande quesito è di capire se lui ha capito di averne bisogno. Più di tre mesi fa la vittima ha iniziato il suo percorso, a fatica, avendo capito di avere bisogno di riposte, che fino ad oggi non sono arrivate, perché l’imputato non è stato in grado di assumersi le sue responsabilità. Ad oggi, per la patrocinatrice, l’imputato non riesce ancora a mostrare sincero pentimento nei confronti della sua vittima. Chiede inoltre di tenere in considerazione la paura che la vittima aveva dell’imputato, come lui stesso ha ammesso, precisando che quando ha gli scatti di rabbia, soprattutto per questioni di gelosia, diventa pericoloso, e lei ha paura ancora adesso. La paura della vittima non era alimentata solo dalle minacce, ma anche dai fatti, la minacciava soprattutto di spaccarle le gambe, e non ci è andato lontano. Lo stesso imputato ha ammesso di averla minacciata regolarmente, in maniera anche macabra, dicendole che sarebbe uscita unicamente con le gambe in avanti. Le pressioni psicologiche erano talmente marcate da toglierle il coraggio di andare all’ospedale, temendo che l’imputato avrebbe avuto conseguenze dal punto di vista penale. Anche quando l’imputato le consigliava di farsi visitare, ACPR 1 non voleva farlo.

Quanto alle contestazioni dell’imputato in merito alla qualifica giuridica del punto 1 dell’atto d’accusa, si rimette al giudizio della Corte. Non mette in dubbio che l’imputato non abbia mai voluto uccidere la vittima, questo però non significa che non abbia corso e accettato il rischio di farlo. I suoi colpi erano calci e pugni di uno che per anni ha praticato kick boxing e conosceva perfettamente la pericolosità di alcuni suoi gesti. Inoltre spesso le capacità psico-fisiche dell’imputato erano alterate quando colpiva la compagna, quindi, anche se non voleva ucciderla, non era certo in grado di valutare con precisione il punto d’impatto dei propri colpi. La vittima è stata fortunata, quando è riuscita a rimanere immobile quando l’imputato le appoggiava il coltello alla gola, nonostante fosse terrorizzata, come ammesso dallo stesso imputato.  Se lei si fosse mossa, con un movimento incontrollato, nessuno può escludere che i capi d’accusa sarebbero stati ancora più gravi. L’imputato stesso poi ha precisato che agendo in quel modo era consapevole di poterla ferire in modo serio, seppure non era sua intenzione uccidere la vittima.

Per quanto attiene al punto relativo alle bruciature, ha ragione l’imputato quando non manca di ricordare che l’AP non ha mai confermato che le stesse le sono state inferte da lui. La patrocinatrice non intende raccontare cosa succedeva veramente in cui momenti, per rispetto dell’AP, a cui quelle bruciature continuano a fare male al cuore. È vero che l’AP non ha mai dichiarato che sono state fatte dall’imputato, ma dall’attenta lettura dei suoi verbali e dei referti medici non si può giungere a conclusione diversa. Nei primi due verbali la vittima era stata particolarmente collaborativa. Per la prima volta il 9 maggio 2017, alla domanda a sapere chi le aveva inferto le bruciature si è rifiutata di rispondere, per poi dire che se le era procurate lei e che “la mia versione è questa” e non, come ci si poteva aspettare, rispondendo ad esempio “questa è la verità”. Invitata dagli interroganti, si è rifiutata anche di mostrare come riusciva a raggiungere il punto interessato con il braccio, ciò che ha creato in lei una chiara alterazione emotiva.

L’avv. ACPR 1 continua con la sua arringa, osservando che a rendere vano il tentativo di proteggere l’imputato è stata la confessione dell’AP, secondo cui l’imputato le aveva rivelato la sua versione dei fatti in merito alle cicatrici. D’altra parte, se non fosse stato l’imputato, non vi sarebbe stato nessun bisogno di raccontare alla vittima la versione da lui resa agli inquirenti. Il medico legale ha specificato che le lesioni sono situate in regioni difficilmente auto aggredibili.

Le altre contestazioni dell’imputato, secondo la patrocinatrice, appaiono ridicole e comunque irrilevanti per la decisione che dovrà prendere la Corte.

In corso d’inchiesta egli aveva ammesso di avere lanciato degli oggetti contro la compagna, e l’ha stranamente contestato in aula.

Sorprende poi che riesca ad avere ricordi così nitidi, tali da permettersi di contestare le dichiarazioni dell’AP in merito al pugno di cui al punto 3.3 dell’atto d’accusa, come pure il punto relativo alla sciarpa. Al proposito rileva che ACPR 1 non ha mai enfatizzato i fatti, ma al contrario ha sempre cercato di minimizzarli. La vittima non ha inventato nulla, ma può semmai esserle rimproverato di avere omesso di raccontare alcune cose. La vittima ha anche minimizzato le dichiarazioni di IM secondo cui le percosse erano praticamente giornaliere, affermando che ciò avveniva semmai due o tre volte alla settimana. Relativamente alle prese al collo, ha tenuto a precisare che malgrado l’imputato le stringesse il collo, riusciva comunque a respirare, e di essersi sentita soffocare solo in alcune occasioni. Anche per l’’utilizzo del coltello ha precisato che solo in un’occasione le è stato appoggiato alla gola, mentre nelle altre IM glielo aveva solo mostrato. ACPR 1 non si è mai dipinta come la vittima indifesa, ma ha detto di avere sempre cercato di difendersi come poteva, graffiando, mordendo o sferrando calci.

La patrocinatrice dell’AP conferma di non avere istanze di torto morale da presentare in suo nome e per suo conto. Chiede unicamente che le spese di patrocinio siano poste a carico dell’imputato, qualora in futuro abbia i mezzi per risarcirle.

Si auspica che per IM possa essere intrapreso un percorso terapeutico che aiuti a contenere la sua rabbia.

Conclude chiedendo la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato.

 

                                    §   l’avv. DUF, difensore dell’imputato IM, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: senza voler tentare di giustificare quanto commesso dall’imputato, alla difesa preme tuttavia sottoporre alla Corte alcuni quesiti di fondamentale importanza. I fatti per cui oggi ci troviamo in aula sono assolutamente compatibili con la follia violenta di chi viene definito un forsennato, tratti caratteriali che sono stati trasmessi a IM da chi avrebbe dovuto occuparsi di lui come figura genitoriale. Lasciato il nucleo famigliare a 15 anni, l’imputato abusa di sostanze stupefacenti e alcoliche, per scappare dalla sua infanzia e adolescenza, con i genitori separati e il padre violento, che non si è mai occupato di lui. L’arrivo dei figli non ha di certo facilitato il suo reinserimento. Per la coppia ACPR 1 e IM la loro difficile situazione personale diventa un cocktail ingestibile. Egli si scatena con rabbia nei confronti della compagna, che impotente subisce le aggressioni.

Prima di esaminare i fatti, praticamente integralmente ammessi, la difesa rivolge un pensiero alle diverse vittime di IM, che la elenca una ad una, osservando che non sono sufficienti le scuse dell’imputato, ma egli dovrà dimostrare attraverso un percorso di ricostruzione personale di avere compreso i propri sbagli, di avere accettato le proprie debolezze, per evitare di tornare ad essere quel forsennato da tutti temuto.

La difesa osserva che l’imputato non disconosce i fatti e nemmeno la loro gravità, è sinceramente pentito e dispiaciuto. I fatti vanno però messi in relazione con i disturbi evidenziati dalla perita.

Quanto al punto 1 dell’atto d’accusa, ricorda gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio intenzionale, così come la nozione di dolo eventuale.

Relativamente al punto 1.1 dell’atto d’accusa, i fatti non sono contestati, ma è contestata la qualifica giuridica data dal PP agli stessi. Il difensore dà parziale lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato in occasione del verbale del 16 maggio 2017, osservando che IM ha pure dichiarato di avere riprodotto esattamente la stessa dinamica che aveva vissuto da bambino, con il padre che picchiava la madre, e anche lui, anche con la cintura. Dà poi parziale lettura delle dichiarazioni rese da ACPR 1 nel suo verbale del 21 giugno 2017 in merito alle percosse subite dall’imputato e ai suoi comportamenti ossessivi e paranoici nei suoi confronti, osservando che l’imputato, sebbene non fosse in grado di valutare con precisione dove colpiva la vittima, non ha mai avuto l’intenzione di colpire la compagna, dalla quale non ha mai voluto separarsi. Il difensore dà parziale lettura delle conclusioni del medico legale per quanto attiene alle lesioni causate dai fatti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa, osservando che l’accusa di tentato omicidio poggia unicamente sulle dichiarazioni dell’imputato e della vittima, su elementi soggettivi e non verificabili dal perito. La difesa, con rispetto per ACPR 1, tiene a rilevare che gli effetti e le conseguenze sostanzialmente modeste dei calci sono da attribuire alla forza contenuta con cui sono stati sferrati. Non si può assumere che abbiano raggiunto una forza tale da mettere in pericolo la vita di ACPR 1. Non si tratta quindi di un tentato omicidio.

Osserva che la distinzione tra vie di fatto e lesioni semplici può apparire problematica, ritenuto che queste nozioni sono indeterminate. Citando la giurisprudenza di cui a DTF 134 IV 189, lascia alla Corte l’applicazione della corretta qualifica giuridica di questi fatti, fermo restando che non è dato il tentato omicidio.

Quanto al punto 1.2 dell’atto d’accusa, anche in questo caso l’imputato non contesta i fatti, ma la qualifica giuridica. Dà parziale lettura delle dichiarazioni rese dalla vittima al proposito, che cono state confermate dall’imputato, con la precisazione che si trattava solo di un atto intimidatorio e non era sua intenzione spingersi oltre. Dà lettura delle conclusioni del medico legale al proposito di tale agire di IM, osservando che ha rilevato che nel caso concreto non vi sia nessun dato oggettivo che permetta di valutare l’entità della pressione esercitata da IM sul collo con il coltello. Per arrivare a una sentenza di condanna, la colpevolezza dell’imputato deve essere provata in modo chiaro, mentre la presenza di qualsiasi dubbio deve essere posta a suo beneficio, in virtù del principio in dubio pro reo. Pertanto, non essendovi elementi agli atti che provano al di là di ogni ragionevole dubbio la tesi accusatoria, ritenute le dichiarazioni dell’imputato, la difesa chiede la derubricazione nel reato di minaccia.

Quanto al punto 1.3 dell’atto d’accusa, anche tali fatti sono riconosciuti dall’imputato come riportati nell’atto d’accusa e dichiarati dalla compagna. Ha però sempre detto di non avere mai avuto l’intenzione di colpire ACPR 1 alla tempia. L’imputato ha affermato che era solito colpire ACPR 1 dall’addome in giù e che nel caso concreto il colpo alla testa è avvenuto in modo involontario, perché la compagna era abbassata. Mai avrebbe voluto colpirla come ha fatto, con un calcio alla testa. Benché non fosse in grado di valutare con precisione il punto d’impatto e la forza del colpo, non ha mai avuto l’intenzione di ammazzare la compagna. Dà lettura delle conclusioni della dr.ssa ___ al proposito, osservando che agli atti non vi sono elementi probatori inconfutabili, le informazioni sulla forza dei colpi sono del tutto soggettive e non hanno potuto essere verificate dal perito, così come neppure l’effetto degli stessi e il punto preciso. Per buona sorte la forza del colpo è stata attutita dal movimento della vittima. Nel caso concreto, ribadendo la gravità del gesto, non si può concludere, a mente della difesa, per la sussistenza del reato di tentato omicidio, ma le conseguenze rientrano nel reato di lesioni semplici.

Quanto al punto 1.4 dell’atto d’accusa la difesa conferma la ricostruzione fattuale operata dal PP, ma ne contesta la qualifica giuridica. Dà lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato al proposito.

IM riconosce anche i fatti di cui al punto 1.5 dell’atto d’accusa. Il difensore dà lettura delle conclusioni della dr.ssa ____, osservando che l’imputato non ha mirato a un punto preciso e in nessun caso ha avuto intenzione di uccidere ACPR 1. Il reato di omicidio tentato non sussiste neppure in questi casi, e si rimette alla Corte per la qualifica di lesioni semplici o vie di fatto.

Quanto al punto 2.1 dell’atto d’accusa, osserva che sia l’imputato che la vittima hanno negato che sia stato l’imputato a causare tali lesioni, che erano già presenti prima dell’inizio della loro relazione, e di cui l’AP si vergognava. Chiede il proscioglimento perché non vi sono elementi che permettano di ritenere al di là da ogni ragionevole dubbio che i fatti siano andati come indicati nell’atto d’accusa.

Quanto ai fatti di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa, osserva che l’imputato si assume le sue responsabilità al riguardo, precisando tuttavia che ACPR 1 si era fatta male al menisco qualche giorno prima. Dà lettura delle conclusioni del medico legale al proposito, osservando che la difesa lascia alla Corte l’apprezzamento circa la corretta qualifica giuridica, e che in ogni caso l’aggravamento di una precedente lesione è stata inferta da IM in maniera del tutto involontaria, motivo per cui è da considerarsi colposa.

In merito allo scempio di cui al punto 3 dell’atto d’accusa, a poco servono le parole. La difesa tiene unicamente a evidenziare come quel periodo sia stato per IM particolarmente tumultuoso. Era pressoché quotidianamente strafatto di crack, ha perso il controllo dei suoi agiti. Fatta eccezione per qualche episodio, comunque gravissimo, l’imputato non contesta la ricostruzione fattuale del PP e anche per questi episodi la difesa lascia alla Corte l’apprezzamento della qualifica giuridica, osservando che lo stato psico-fisico dell’imputato non ha un ruolo marginale.

Per quanto attiene alla truffa, che non è contestata, tiene a ribadire la presenza di un accordo per un indennizzo che sta avvenendo in misura di CHF 50.00 al mese.

Quanto al punto 12 dell’atto d’accusa, sottolinea ancora una volta lo stato psico-fisico dell’imputato e anche della vittima, che hanno vissuto un momento particolarmente tumultuoso; la coppia litigava continuamente e in alcune occasioni i litigi sono degenerati in episodi ostruttivi.

Quanto ai motivi a delinquere, con riferimento ai fatti non contestati, e alle dinamiche che hanno portato IM a delinquere, non vi è alcuna scusante, ma alcuni approfondimenti, secondo la difesa, meritano di essere fatti.

Quanto alla perizia psichiatrica, di cui dà parziale lettura, osserva che la stessa ha reso evidente una storia personale in cui cannabis e cocaina sono utilizzati in modo da creare dipendenza. IM consuma cannabis dall’adolescenza e da anni fa uso di cocaina. La vita dell’imputato era in gran parte strutturata attorno al consumo di stupefacenti, come rilevato dalla perita. La sindrome da dipendenza non è mai stata adeguatamente trattata e ha peggiorato il suo disturbo di personalità. Gli effetti delle due patologie si sommano formando una miscela violenta e incontrollabile. I reati sono da mettere in relazione con i suoi disturbi, ma l’esperta non ha ritenuto una scemata l’imputabilità. La difesa fatica a capire come si possa sostenere che era pienamente in grado di agire secondo la valutazione dei suoi agiti. In ogni caso IM riconosce di dover essere assistito e vuole essere aiutato. La perita aveva individuato in ____ la struttura idonea, ma nonostante le richieste dell’imputato per anticipare l’espiazione della misura, la struttura ha preferito non accettare di accogliere IM. Alla luce di questo rifiuto la difesa ha preso contatto con lo psicoterapeuta ____. Come da scritto prodotto in aula, lo psicologo ha avuto modo di analizzare la perizia giudiziaria, ha incontrato il difensore e ha visitato in carcere l’imputato. Dopo aver analizzato tutti gli elementi, ha individuato un possibile percorso terapeutico, un progetto ad hoc, che andrà a curare e aiutare IM in tutti i suoi aspetti deficitari. Non c’è solo l’aspetto psichiatrico e delle dipendenze, ma anche un aspetto sociale ed educativo. ____ si è detto disponibile a seguire in prima persona l’imputato e ha individuato la forma di semi prigionia come forma esecutiva, mentre una volta espiata la condanna si potrà far capo al centro dragonato di ____ e vi sarebbero dei programmi occupazionali da seguire, ciò in cui verrebbe assistito da dei professionisti. L’imputato ha manifestato il suo interesse per questo progetto, auspicando di poterlo iniziare il più presto possibile, una volta scontata la condanna.

Quanto alla commisurazione della pena, la difesa osserva che a qualificare la colpa di IM concorrono diversi elementi. Lo stato di dipendenza, inserito nel disturbo di personalità, lo ha peggiorato. L’effetto combinato di queste patologie ha formato questa miscela violenta e incontrollabile. Quali fattori mitiganti la pena ci sono le ammissioni: sebbene con qualche reticenza iniziale, l’imputato ha ammesso praticamente integralmente i fatti e se ne assume le responsabilità, un segno tangibile di ravvedimento. L’imputato appare vergognato, con voce bassa, e sentire quanto ha fatto lo fa stare male. I suoi disturbi hanno influito sul controllo degli impulsi, ciò che a mente della difesa si concretizza in una scemata imputabilità almeno di grado medio. In fine, vi è il sincero pentimento. IM ha capito, ma deve ancora elaborare e concretizzare il suo percorso riabilitativo. Il progetto di vita futura, la terapia, l’adesione al progetto, dimostra le intenzioni di IM in questo senso.

A mente della difesa, per ricercare la giusta pena, s’impone un confronto per trovare un’equità di giudizio.

Ricorda quindi il noto caso Tamagni, che ha portato alla condanna a 10 anni di pena detentiva, così come il pestaggio avvenuto a Gravesano, a margine del carnevale di ____, giudicato da questa Corte, con condanna alla pena detentiva di 4 anni, rispettivamente 3 anni e 3 mesi. Per venire a casi simili a quello di specie, dove la violenza dell’imputato è rivolta verso la compagna, cita due casi, più contenuti per numero di episodi, ma simili per brutalità, tipologia di reato, e caratteristiche personali dell’imputato, e meglio le sentenze 72.2010.17 del 27 ottobre 2010 72.2015.202 del 26 marzo 2015 della Corte delle assise correzionali: nel primo caso l’imputato è stato condannato alla pena detentiva di 12 mesi sospesi per 2 anni con trattamento ambulatoriale, mentre nel secondo caso, a mente della difesa più vicino al nostro, la condanna fu di 20 mesi, sospesa per 3 anni, sempre con trattamento ambulatoriale; in questo caso il reo avevo inferto lesioni semplici e vie di fatto, colpendo ogni giorno la compagna, e anche il figlio, con percosse.

Va pure tenuto conto, secondo la difesa, del lunghissimo periodo di carcerazione preventiva scontato dall’imputato, della giovane età, dei buoni propositi espressi in aula, della collaborazione, sebbene non immediata, dell’intenzione di aderire a un programma terapeutico, del ravvedimento, del sincero pentimento e della scemata imputabilità di grado almeno medio. Conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena richiesta dal PP, che non dovrà superare in ogni caso i 4 (quattro) anni di detenzione.


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

 

                                   1.   Per le correzioni dell’atto d’accusa si rinvia al verbale dell’udienza preliminare tenutasi il 7 novembre 2018, osservando che, con l’accordo delle parti, al punto 13.4 dell’atto d’accusa è stata aggiunta la subordinata di impedimento di atti dell’autorità ex art. 286 CP, posto che la Corte ha considerato che una parte dei fatti, segnatamente la seconda parte della vicenda, potrebbe adempiere a tale reato piuttosto che a quello indicato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

 

Le parti hanno inoltre acconsentito a modificare il punto 14 dell’atto d’accusa, nel senso che i reati imputati sarebbero semmai quelli di denuncia mendace e furto d’uso, e non di favoreggiamento, nei confronti di ____.

 

Quanto ai fatti di cui al punto 3.1 dell’atto d’accusa, che sono stati qualificati dal PP quali lesioni semplici, come anticipato in sede d’udienza preliminare, in occasione del pubblico dibattimento la Corte ha proposto un apprezzamento giuridico divergente, qualificando tali fatti di tentato omicidio intenzionale ai sensi dell’art. 111 CP, in relazione con l’art. 22 CP.

 

In occasione del pubblico dibattimento, con l’accordo delle parti, sono poi stati modificati i punti 1 e 11 dell’atto d’accusa, nel senso che l’ultima imputazione subordinata di cui al punto 1 è di vie di fatto qualificate ripetute, mentre l’imputazione di minaccia di cui al punto 11 è ripetuta.

 

 

                                   II)   Vita e precedenti penali dell’imputato

 

                                   2.   IM …OMISSIS

 

Sentito per la prima volta dal PP il 18 marzo 2017, l’imputato si è così espresso in punto alla sua situazione personale:

 

…OMISSIS...”

(VI PP 18.03.2017, p. 8, AI 12).

 

                                   3.   Per il restante, per quanto attiene alla situazione personale e alla vita anteriore dell’imputato, si rimanda all’anamnesi effettuata dalla dr.ssa ____ nel suo referto del 16 novembre 2017, secondo cui:

 

" Anamnesi famigliare

…OMISSIS...

 

Anamnesi fisiologica

…OMISSIS...

 

Anamnesi scolastica, lavorativa e sociale

…OMISSIS...

 

Anamnesi somatica

Non segnala patologie con influsso sulla psiche.

 

Anamnesi psichiatrica

…OMISSIS...”

(AI 118, p. 4-9).

 

                                   4.   Quanto alla sua situazione finanziaria, nel verbale d’interrogatorio finale del 30 marzo 2018 l’imputato ha dichiarato di avere esecuzioni in corso per almeno CHF 90'000.00 (VI PP 30.03.2018, p. 10, AI 185.1).

Di fatto, dall’estratto del registro delle esecuzioni del 16 aprile 2018 a carico di IM risultano 99 esecuzioni per complessivi CHF 140'558.75 e 73 attestati di carenza beni per un totale di CHF 103'368.00.

 

                                   5.   Con riferimento ai suoi precedenti penali, nel verbale della persona arrestata del 18 marzo 2017 il prevenuto ha dichiarato di essere pregiudicato in Svizzera e di avere avuto “qualche problema” anche in Germania (“mancato pagamento pieno di benzina e possesso di stupefacenti”).

 

Di fatto, dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 28 agosto 2018 risultano le seguenti condanne a carico del prevenuto:

 

                                     -   16 febbraio 2009: decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna al lavoro di pubblica utilità di 360 ore e alla multa di CHF 600.00 per ingiuria (commissione reiterata), minaccia (commissione reiterata), trascuranza degli obblighi di mantenimento, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico e vie di fatto (commissione reiterata);

 

                                     -   5 maggio 2010: decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna alla pena detentiva di 90 giorni per lesioni semplici (commissione reiterata), vie di fatto, furto (commissione reiterata), frode dello scotto, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati (reato mancato), minaccia, trascuranza degli obblighi di mantenimento, denuncia mendace, delitto contro la LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

 

                                     -   17 agosto 2010: decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna alla pena detentiva di 90 giorni e alla multa di CHF 40.00 per furto (commissione reiterata), danneggiamento, ricettazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (commissione reiterata);

 

                                     -   16 gennaio 2012: decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna alla pena detentiva di 4 mesi per furto (commissione reiterata), danneggiamento (commissione reiterata), violazione di domicilio, lesioni semplici, vie di fatto (commissione reiterata), trascuranza degli obblighi di mantenimento e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

 

                                     -   3 luglio 2014: decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di CHF 30.00 cadauna, e multa di CHF 500.00, per danneggiamento, ingiuria, infrazione grave alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (veicolo a motore) (commissione reiterata), conduzione di un veicolo a motore se la licenza è stata rifiutata, revocata o non riconosciuta (commissione reiterata), furto d’uso di un veicolo a motore, uso abusivo di licenze e/o targhe di controllo e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

 

                                     -   12 giugno 2015: decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna per trascuranza degli obblighi di mantenimento, appropriazione illegale di targhe di controllo e conduzione di un veicolo a motore con licenza in prova scaduta (commissione reiterata).

 

                                   6.   In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha riferito di essere stato in carcere, in sezione aperta, da marzo ad agosto 2015, e prima nel 2012, e di avere eseguito anche le ore di pubblica utilità (VI DIB 06.12.2018, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale). 

 

In punto alle sue prospettive di vita l’imputato si è così espresso:

 

" Voglio trovare lavoro, ho sbagliato e capito i miei errori. Ho avuto il tempo di elaborare e ora non sono più dipendente dalle sostanze che mi avevano sopraffatto e annebbiato. Voglio costruire un solido rapporto con la mi attuale compagna. Ho chiesto aiuto a uno psicoterapeuta di ____ e verrò seguito da lui per risolvere i miei problemi.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

 

                                  III)   La vittima

 

                                   7.   ACPR 1 …OMISSIS

 

Sulla sua persona si è così espressa nel verbale del 17 marzo 2017:

 

                                          “…OMISSIS…”

(VI PG 17.03.2017, p. 2, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 8).

 

Anche la vittima, come l’imputato, ha riferito di essere consumatrice di cocaina e marijuana (VI PG 25.04.2017, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 26.04.2017, AI 50).

 

 

                                 IV)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                   8.   IM è stato fermato e posto in arresto dalla Polizia il 17 marzo 2017, a ____, su ordine del Ministero pubblico.

 

Il prevenuto era stato oggetto, nei mesi precedenti, in un periodo relativamente breve, di numerose segnalazioni e denunce, e meglio:

 

                                     -  Il 7 e dell’8 novembre 2016, ___, rispettivamente della Posta Svizzera, hanno sporto denuncia per lesioni semplici, vie di fatto e ingiurie il primo, e per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione la seconda, in quanto il 29 ottobre 2016, unitamente a una donna non identificata, l’imputato sarebbe salito a bordo dell’autopostale in direzione di ____ alla fermata di ___ ___ ed avrebbe mostrato al conducente un titolo di trasporto scaduto, sostenendo di dover arrivare fino a ___, di non avere soldi per il biglietto e che il distributore automatico non accettava la carta di credito. Il conducente avrebbe quindi accettato che la coppia salisse sul mezzo pubblico. Senonché, arrivato alla fermata di ____, il conducente si sarebbe accorto che IM e la donna che lo accompagnava non erano scesi dal bus a ___ come dichiarato, ma avevano proseguito sino a ____. Alle richieste di spiegazione del conducente, IM avrebbe risposto con insulti di svariato genere, per poi risalire sul mezzo di trasporto e afferrare ___ al collo con la mano, sferrandogli poi una sberla (Inc. 2016.9675);

 

                                     -   il 22 ottobre 2016 è stato redatto dalla Polizia Cantonale un rapporto di constatazione per infrazione alla LF sulla circolazione stradale per guida senza autorizzazione, in quanto IM è stato fermato il 21 ottobre 2016 alla guida dell’autovettura Nissan Micra targata TI ____, nonostante la licenza di allievo conducente gli sia stata revocata a tempo indeterminato a fare tempo dall’8 gennaio 2014 (Inc. 2016.9807);

 

                                     -   il 21 gennaio 2017, l’imputato è stato oggetto di rapporto di Polizia per le ipotesi di reato di guida senza patente, guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per responsabilità civile, uso abusivo delle targhe di controllo, guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, si legge che l’imputato, nonostante la revoca della licenza di allievo conducente, sarebbe stato trovato nuovamente alla guida il 13 dicembre 2016, a bordo dell’autovettura Mazda 626, senza previa immatricolazione, senza disporre della licenza di circolazione e sapendo che la stessa era priva della necessaria assicurazione per responsabilità civile; inoltre, IM avrebbe utilizzato abusivamente le targhe di controllo TI ____ applicandole sull’autovettura in questione, targhe invece assegnate all’autovettura Peugeot 306 intestata a ACPR 1; l’imputato avrebbe altresì condotto sotto l’influsso di marijuana (Inc. 2017.1252);

 

                                     -   il 20 gennaio 2017, oltre ad essere stato trovato, per l’ennesima volta, al volante di un autoveicolo malgrado la revoca della licenza di condurre, nell’ambito del verbale dell’interrogatorio esperito, IM avrebbe dichiarato che la persona che si trovava a bordo con lui era ____, proprietaria dell’autovettura, mentre dagli accertamenti esperiti sarebbe emerso che si trattava di ACPR 1, sorella gemella di ____ (Inc. 2017.14014).

 

                                   9.   Quanto ai fatti che hanno portato all’arresto di IM (Inc. 2017.2474 e 2475), il 3 gennaio 2017 la Polizia Cantonale ha segnalato che l’imputato avrebbe telefonato in Gendarmeria a ____ e, parlando con l’appuntato ____ che cercava di fissare un appuntamento per esperire un interrogatorio in relazione agli episodi suelencati, avrebbe minacciato il sergente ____ e il caporale ____, riferendo di volerli incontrare senza divisa per “gonfiarli di botte”, “spaccargli la testa” e “cavargli gli occhi”, così come pure che, se non fosse riuscito ad incontrarli, sarebbe “andato a prendere” le loro mogli e i loro figli.

 

Il 15 marzo 2017, poi, è stato chiesto l’intervento della Polizia presso il Comune di ____, dove IM si sarebbe recato per varie pratiche e avrebbe preteso dalla funzionaria comunale ACPR 4 che questa gli fissasse un appuntamento presso lo sportello LAPS per le prestazioni assistenziali. L’impiegata comunale avrebbe riferito all’imputato che ciò non era possibile, in quanto era necessario che la di lui convivente si recasse in Comune per le pratiche relative al cambio di domicilio. In preda all’ira, il prevenuto, oltre a ingiuriare ACPR 4 dandole della “handicappata tossica”, l’avrebbe minacciata dicendole “ti aspetto di sotto e ti spacco le gambe”, cercando di costringerla a fare quanto da lui richiesto. Intervenuto in soccorso della collega, pure il segretario comunale ACPR 3 sarebbe stato minacciato dall’imputato, il quale gli avrebbe detto “se vieni di sotto ti spacco le gambe anche a te”.

 

In fine, il 16 marzo 2017, verso le ore 21:30, la Gendarmeria di ____ è stata allertata per l’ennesima lite domestica tra IM e la compagna ACPR 1, conviventi a ____ presso il domicilio dell’imputato. Stando a quanto riferito dalla vittima, l’imputato l’avrebbe gravemente minacciata, anche di morte; dopo avere ricevuto una sberla la donna avrebbe quindi chiesto alla sorella e a una vicina di casa di allertare la Polizia. Un’autopattuglia avrebbe quindi accompagnato la vittima presso la Gendarmeria di ____, dove si sarebbe poi presentato IM, pretendendo di parlare da solo con la compagna. Vedendosi negare tale possibilità, l’imputato avrebbe dato in escandescenza e avrebbe tentato di prendere a pugni gli agenti di Polizia, riuscendo a colpire il caporale ____. Gli agenti sarebbero dunque stati costretti a bloccarlo per accompagnarlo all’esterno dei locali. Una volta fuori, IM avrebbe danneggiato un portaombrelli e un posacenere. Mentre gli agenti cercavano di far salire la vittima sull’autopattuglia per accompagnarla dalla sorella, il prevenuto avrebbe nuovamente cercato il contatto con la stessa e si sarebbe appoggiato dapprima al veicolo della Polizia per evitare che partisse, per poi salire sul cofano e, in fine, aggrapparsi al portapacchi della vettura di servizio, danneggiando inoltre la medesima con dei pugni. Per tutto il tempo, l’imputato avrebbe altresì pesantemente ingiuriato i funzionari di Polizia.

 

                                10.   Assunta a verbale la sera del 17 marzo 2017, ACPR 1 ha riferito di avere subìto diversi episodi di violenza da parte del compagno. Il più grave, stando alle sue dichiarazioni, sarebbe occorso il 24 febbraio 2016 a ____: in tale occasione, l’imputato l’avrebbe lungamente picchiata con calci, pugni e sberle, fino a portarla allo svenimento. Portata da un’ambulanza presso l’Ospedale ____ di ____, a dire della vittima le sarebbero state diagnosticate commozioni cerebrali, la lussazione della clavicola sinistra e una sospetta emorragia alla milza. Sempre secondo quanto da lei dichiarato, IM le avrebbe detto di riferire ai medici che era caduta e non ricordava l’accaduto e, su richiesta del compagno, avrebbe lasciato il pronto soccorso prima dell’arrivo della Polizia, il cui intervento era stato sollecitato dal personale medico.

 

                                11.   IM, sentito anch’egli il 17 marzo 2017, ha sostanzialmente fornito versioni che si discostano da quanto riferito dalle altre persone coinvolte, minimizzando l’accaduto e i suoi gesti.

Con specifico riferimento alle minacce rivolte agli agenti nel mese di gennaio 2017, l’imputato ha asserito di non avere voluto minacciare nessuno e di non avere mai fatto riferimento alle famiglie degli agenti di Polizia.

In merito all’episodio presso il Comune di ____, ha ammesso unicamente di avere ingiuriato ACPR 4.

Per quanto attiene ai fatti del 16 marzo 2017, il prevenuto ha affermato che a chiamare i soccorsi sarebbe stata la sorella della sua convivente e di non sapere per quale ragione, motivo per cui, quando ACPR 1 era stata portata via dalla Polizia, si sarebbe recato in Gendarmeria per capirne il motivo. L’imputato ha sostenuto di avere reagito violentemente rispondendo alle aggressioni subite da parte degli agenti, che gli avrebbero impedito di parlare con la sua compagna e che lo avrebbero anche malmenato. Ha ammesso di avere dato pugni al veicolo di servizio, di essersi aggrappato alla vettura e di essere salito sul cofano, il tutto perché intenzionato a parlare con la vittima. A suo dire, i danni all’esterno della Gendarmeria di ____ sarebbero stati quasi accidentali.

Quanto alle liti con la convivente, IM ha negato qualsivoglia coinvolgimento per quanto riguarda le lesioni da lei subite alla gamba nel mese di gennaio 2017, asserendo che ACPR 1 si sarebbe “fatta male a casa” e che si sarebbero tirati degli schiaffi a vicenda. Ha inoltre negato di avere picchiato la compagna la sera del 16 marzo 2017.

In fine, in punto all’episodio di violenza fisica del 24 febbraio 2016 riferito da ACPR 1, nel verbale del 18 marzo 2017 l’imputato ha contestato la versione fornita dalla compagna, affermando di averle tirato al massimo un paio di sberle (cfr. istanza di carcerazione preventiva, AI 14).

 

                                12.   In parziale accoglimento dell’istanza del PP (AI 14), constatata l’esistenza di gravi indizi di reato e pericolo di fuga e recidiva, con decisione del 20 marzo 2017 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM fino al 5 maggio 2017 compreso (AI 16).

 

                                13.   Accogliendo l’istanza dell’imputato (AI 49 e 55), il PP ha autorizzato IM a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 cpv. 4 CPP a far tempo dal 3 maggio 2017 (AI 56).

 

Con scritto dell’8 maggio 2017 l’Ufficio di Patronato ha comunicato al PP che, a seguito del cambiamento di regime, l’imputato aveva allestito la lista dei visitatori permanenti, inserendovi anche ACPR 1. Accertato che si trattava della vittima, avrebbero proceduto al blocco della visita, ciò che avrebbe suscitato l’indignazione della stessa, la quale avrebbe insistito per recare visita al compagno in carcere (AI 58).

 

Con scritto dell’11 maggio 2017 il direttore delle Strutture carcerarie comunali ha comunicato a IM di avere sospeso momentaneamente il permesso di visita di ACPR 1 ai sensi dell’art. 56 RSC (AI 65).

 

Con decisione del 12 maggio 2017 il PP ha quindi revocato il regime ordinario di esecuzione della pena per IM, sottoponendolo con effetto immediato al regime speciale e permettendogli dunque contatti con l’esterno liberi unicamente con il difensore, mentre con altre persone contatti limitati, soggetti ad autorizzazione da parte del PP, rispettivamente a sorveglianza della Polizia Cantonale (AI 66 e 67).

 

                                14.   Nel frattempo, il 5 maggio 2017 IM è stato oggetto di una sanzione disciplinare in carcere, consistente in un’ammonizione scritta e nella sospensione dei benefici Gastronomico e Silva, essendo stata rinvenuta all’interno della sua cella, il 3 maggio 2017, una pastiglia nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette, che l’imputato ha riconosciuto essere di sua proprietà (AI 59).

 

                                15.   Con decisione del 24 luglio 2017 il PP ha autorizzato il passaggio di IM al regime ordinario nell’ambito dell’esecuzione anticipata della pena, continuando comunque ad autorizzare le visite di ACPR 1 unicamente in forma sorvegliata e alla presenza di un rappresentante dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (AI 103 e doc. TPC 16).

 

                                16.   Il 17 novembre 2017 l’imputato è stato nuovamente oggetto di una sanzione disciplinare in carcere, e meglio sono stati sospesi i benefici Gastronomico e Silva e gli è stata inflitta una multa di CHF 10.00, essendo stata rinvenuta all’interno della sua cella, il 14 novembre 2017, una consolle da gioco PS2 appartenente a un altro detenuto (AI 120).

 

                                17.   Dopo avere preso atto della perizia psichiatrica del 16 novembre 2017 della dr.ssa ____, nella quale la perita proponeva, per l’imputato, un trattamento stazionario della tossicodipendenza ex art. 60 CP, indicando quale possibile struttura ____, questi ha chiesto di essere posto in esecuzione anticipata della misura.

Con scritto del 27 dicembre 2017, il PP ha quindi inoltrato la richiesta dell’imputato alla struttura in oggetto, chiedendo di prendere posizione in merito (AI 147).

 

Previo incontro con l’imputato presso il carcere per procedere alla valutazione nell’ambito di un’eventuale presa a carico (AI 150), con scritto del 17 gennaio 2018 gli psicologi ____ e ____, direttore, rispettivamente vicedirettore di ____, hanno comunicato al PP di non poter accogliere IM presso la propria struttura viste le pregresse esperienze con esito negativo e ritenendo “che quest’ultimo non sia gestibile a livello comportamentale” all’interno della struttura terapeutica, “soprattutto per quanto è della violenza fisica e dei passaggi all’atto” (AI 151, doc. TPC 19).

 

                                18.   Il 7 maggio 2018 IM è stato nuovamente oggetto di una sanzione disciplinare, e meglio per essere, il 4 maggio 2018, in concorrenza con l’apertura delle celle, entrato nella cella di un altro detenuto per prendere dei DVD, innescando quindi una discussione, da cui è scaturita una colluttazione, al detenuto sono stati sospesi i benefici Gastronomico e Silva ed è stato ordinato l’isolamento in cella di rigore per 3 giorni, dal 7 al 10 maggio 2018 (AI 192). Dal 10 al 15 maggio 2018 l’imputato è poi stato collocato in regime separato con isolamento in cella individuale e con il tempo libero serale sospeso (AI 193). 

 

 

                                  V)   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                19.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al., Commentario CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 953, pag. 330-331; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                20.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

Gli indizi, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

 

                                21.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

 

                                22.   Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

 

                                 VI)   La relazione tra l’imputato e la vittima

 

                                23.   Per giudicare i fatti indicati nell’atto d’accusa è imprescindibile esaminare la natura della relazione che legava (e che tuttora parrebbe legare) ACPR 1 a IM, una relazione sin da subito caratterizzata dall’abuso di stupefacenti, dalla gelosia, da comportamenti ossessivi e violenze dell’imputato nei confronti della compagna.

 

Invitato a esprimersi sulla sua relazione con ACPR 1 nel verbale del 18 marzo 2017, IM ha così dichiarato:

 

" Ho una relazione sentimentale con ACPR 1 da 16 mesi. Da gennaio 2016 ad agosto 2016 abbiamo convissuto presso l’appartamento di mia madre a ____, visto che quest’ultima aveva un altro appartamento a ____. Dall’estate 2016 ho preso in locazione un appartamento. Preciso che il contratto di locazione dell’attuale abitazione è intestato a me e, da un mese, anche a ACPR 1. (…)

ACPR 1 e io abbiamo preso la casa studenti di ____ per un mese, nel febbraio 2016.”

(VI PP 18.03.2017, p. 3 e 4, AI 12).

 

L’imputato ha spiegato che per tutta la durata della relazione, fatta eccezione per un breve periodo in cui avrebbero vissuto in Germania, lui e la compagna avrebbero fatto vasto uso di sostanze stupefacenti, e meglio:

 

" In quel periodo abusavamo di cocaina, ne fumavamo tanta. (…) consumavamo insieme, in totale, da 5 a 7 grammi di cocaina al giorno. (…) il periodo era iniziato quando ci siamo messi insieme, ossia inizio gennaio 2016, ed era terminato a fine marzo 2016. Dopo quella data il consumo non era più così morboso. In aprile 2016 ACPR 1 e io siamo partiti per la Germania, stando da diversi amici, perché volevamo toglierci la dipendenza dalla cocaina e ciò non era possibile in Ticino visto che frequentavamo gente sbagliata, di cui non voglio fare il nome.”

(VI PP 18.03.2017, p. 3 e 4, AI 12).

 

                                24.   IM ha riferito che la relazione con la compagna sarebbe stata da subito contraddistinta da suoi comportamenti violenti nei confronti della donna, affermando di averle “messo le mani addosso con una frequenza quasi quotidiana” sin dall’inizio della relazione nel gennaio del 2016. Al proposito ha precisato che ciò avveniva “per futili motivi” e in particolare perché era “particolarmente geloso di lei” e che “ogni pretesto diventava (…) l’occasione per picchiarla”. L’imputato ha spiegato che in generale la colpiva con sberle, ma anche con pugni e calci, e che questo avveniva spesso quando era sotto l’influsso di stupefacenti, e meglio dopo avere fumato cocaina, quando, “assalito da paranoie”, gli “andava “in corto” il cervello. IM ha pure indicato che, anche nei casi in cui, a seguito delle sue violenze, le suggeriva di farsi visitare in ospedale, lei non voleva farlo per non metterlo nei guai, aggiungendo che a lui “andava bene così” (VI PP 16.05.2017, p. 3, AI 69).

 

L’imputato ha precisato:

 

" Durante questi litigi succedeva che ACPR 1 mi provocasse nel senso che mi diceva “continua a picchiarmi ancora se vuoi” oppure “vediamo se riesci ancora a picchiarmi”. Penso che lei volesse farmi ragionare su quello che stavo facendo ma in realtà otteneva l’effetto opposto ossia io mi arrabbiavo ancora di più e, invece di smettere, continuavo a picchiarla. Inoltre un’altra cosa che mi faceva arrabbiare tantissimo era quando ACPR 1, mentre si litigava (cioè quando già la stavo picchiando), mi chiamava “___” (così come mi chiamava mio padre, con cui non ho più rapporti dall’età di sei anni) oppure mi dava del “figlio di puttana”: quando ciò succedeva io la picchiavo ancora di più.

È successo diverse volte che qualcuno (immagino i vicini, o ____, la sorella di ACPR 1) oppure anch’io abbiamo chiamato l’ambulanza. Quando però arrivavano i soccorritori, ACPR 1 diceva che stava bene e questi se ne andavano. In totale l’ambulanza sarà arrivata quattro o cinque volte.”

 (VI PP 16.05.2017, p. 4, AI 69).

 

                                25.   In occasione del pubblico dibattimento, alla domanda a sapere se gli atti violenti da parte sua nei confronti della compagna avvenivano solo quando era sotto l’influsso di sostanze, l’imputato ha precisato che il 95% delle volte era sotto l’influsso di sostanze stupefacenti (VI DIB 06.12.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                26.   ACPR 1, dal canto suo, si è così espressa sulla relazione con l’imputato:

 

                                          “…OMISSIS...”

(VI PG 17.03.2017, p. 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 8).

 

Anche l’AP ha riferito che il primo episodio di violenza da parte dell’imputato sarebbe avvenuto “dopo neanche un mese”, precisando che:

 

" In Germania era andata meglio, si era calmato.

Eravamo andati via anche per toglierlo un po’ dall’ambiente del Ticino, ove ha delle amicizie che non lo aiutano a stare tranquillo.

Diciamo che lui ogni tanto abusa di cocaina e di marijuana, ma paradossalmente diventa irascibile quando non ha nulla da consumare. Se ha l’erba è tranquillo, fuma tutto il giorno.”

(VI PG 17.03.2017, p. 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 8).

 

Tornando sulla questione in un verbale successivo ha avuto modo di spiegare:

 

" (…) se non aveva l’erba sbroccava e diventava paranoico e violento nei miei confronti. In pratica cominciava a fantasticare su miei presunti tradimenti.

A dipendenza della mia reazione di contestare le sue affermazioni o di andarmene lui passava a vie di fatto nei miei confronti oppure mi supplicava di ritornare da lui.

(…) per farlo sbroccare servivano “solo” 0.3 grammi di cocaina.

Questo gli serviva per diventare eccessivamente e senza motivo geloso e passava a vie di fatto (…). (…)

Devo pure dire che quando fumava marijuana era molto più tranquillo del solito e non creava casini.”

(VI PG 26.04.2017, p. 3 e 4, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50).

 

                                27.   Nel verbale del PP del 21 giugno 2017 la donna ha ulteriormente dettagliato il suo racconto, affermando che:

 

" In tal senso sottolineo che quando IM assumeva cocaina, cominciava a comportarsi in modo strano, come se avesse allucinazioni. Ricordo che srotolava rotoli di carta igienica e iniziava a leggerli, come se ci fosse scritto qualcosa, rispettivamente descriveva le immagini che diceva di vedere sulla carta igienica. Spesso si trattava di immagini a sfondo sessuale (generalmente di un uomo con le corna che si congiungeva carnalmente con una donna, nella posizione “pecorina”). Era ossessionato dall’idea che io lo tradissi e per questo cercava prove ovunque del mio presunto tradimento: svuotava i sacchi della spazzatura, controllava i miei vestiti, svuotava la mia borsa, verificava il mio cellulare. Cercava scritte, che diceva di vedere ma che in realtà non c’erano, sui muri illuminandoli con una torcia. Visto che non trovava nulla, IM se la prendeva con me e cercava di ottenere una mia confessione, anche insultandomi (dandomi in particolare della “troia” e della “puttana”), dicendomi che se avessi ammesso il mio tradimento, lui non mi avrebbe fatto del male. Considerato che io non lo avevo tradito, cercavo di farlo ragionare ma senza riuscirvi e anzi peggiorando la situazione, per cui lui iniziava a picchiarmi. Il suo tarlo era in sostanza quello della mia presunta infedeltà nei suoi confronti.”

(VI PP 21.06.2017, p. 3, AI 84).

 

                                28.   Alla domanda a sapere se IM si comportasse in questa maniera unicamente quando assumeva cocaina, l’AP ha risposto:

 

" In linea di principio sì, nel senso che quando assumeva cocaina diventava particolarmente violento e non riuscivo a farlo ragionare. In generale comunque IM è geloso, per cui è pure capitato che litigasse con terze persone che magari mi avevano semplicemente lanciato uno sguardo. È anche successo che IM, sebbene non avesse assunto stupefacenti, mi abbia insultato, mi abbia dato delle sberle rispettivamente mi abbia preso per la mandibola. Aggiungo che il comportamento violento di IM a cui ho fatto riferimento in relazione all’assunzione di cocaina si verificava anche quando lui era in astinenza visto che diventava particolarmente nervoso. Quando invece aveva marijuana da fumare, IM era piuttosto calmo.”

(VI PP 21.06.2017, p. 4, AI 84).

 

                                29.   Prendendo posizione sulle dichiarazioni del compagno secondo cui le metteva le mani addosso con una frequenza quasi quotidiana sin dall’inizio della relazione, nel verbale del 21 giugno 2017 la donna le ha relativizzate, affermando che “la frequenza era minore” (VI PP 21.06.2017, p. 3, AI 84). Al proposito ha precisato:

 

" C’erano settimane in cui non succedeva nulla e altre in cui subivo atti violenti da parte di IM più volte nel corso della settimana. Posso stimare che, in media, gli episodi di violenza fossero due o tre alla settimana. Questo nel periodo in cui eravamo in Ticino. Durante il periodo in cui ci trovavamo in Germania (se ben ricordo, da marzo ad agosto 2016) non si sono verificati episodi di violenza perché eravamo ospiti di alcuni miei amici che non avrebbero tollerato simili comportamenti rispettivamente in quel periodo IM non consumava cocaina.”

(VI PP 21.06.2017, p. 3, AI 84).

 

                                30.   Alla domanda a sapere se, nel caso in cui IM dovesse lasciare il carcere, si sentirebbe in pericolo, ACPR 1 ha risposto:

 

" Spero di no e spero che nel carcere lo aiutino.

(…) in questo momento non ho paura di IM perché si trova in carcere. Spero vivamente che in questo lasso di tempo venga aiutato e che riesca a gestire in futuro i suoi scatti di rabbia e le sue emozioni.

Posso sicuramente dire che IM è una brava persona ma quando ha gli scatti di rabbia, soprattutto per questioni di gelosia, diventa pericoloso ed io ho tremendamente paura delle sue possibile azioni. Quando si trova in quelle condizioni ho paura sia per me che per i miei stretti familiari.”

(VI PG 10.05.2017, p. 6, AI 60).

 

                                31.   Invitata a spiegare quale fosse la sua relazione sentimentale con IM nel verbale del 9 maggio 2017, la vittima, che si recava regolarmente in visita presso il carcere, ha così dichiarato:

 

" Li voglio bene e spero che cambi. Ha bisogno di aiuto. È mia intenzione dargli ancora una possibilità anche se ho paura delle sue possibili future azioni. Ma fondamentalmente è l’unica persona che mi è stata vicino nei momenti più difficili della mia vita.”

(VI PG 10.05.2017, p. 6, AI 60).

 

                                32.   Nel verbale del 21 giugno 2017, alla domanda del PP a sapere per quale motivo, nonostante i continui episodi di violenza, non avesse lasciato il compagno, ACPR 1 ha così risposto:

 

" Perché da una parte provo nei suoi confronti un sentimento d’amore e dall’altra avevo paura che lui si facesse del male o che lo facesse a persone a me care per vendicarsi. (…) IM si è comportato in modo minaccioso con diversi membri della mia famiglia con particolare riferimento a mio padre, i miei fratelli, mia sorella e il mio ex compagno nonché padre dei miei due figli. Quanto al fatto di farsi del male, ricordo che una volta IM ha assunto un blister di Olfen (pastiglie) ma io l’ho supplicato di vomitare, ciò che poi ha fatto. In un’altra occasione, a ____, si è tagliato sull’avanbraccio con un coltello, io sono intervenuta e per finire lui ha mollato il coltello. In un’altra occasione, quando sono riuscita a uscire dall’appartamento di ____ buttandomi sul prato saltando dalla finestra del primo piano, IM mi ha inseguita e poi si è messo sui binari ma è intervenuto un sorvegliante delle FFS che l’ha fatto allontanare. In tutte queste circostanze IM ha quindi minacciato di farsi del male se io non fossi rimasta con lui, visto che, a suo dire, non aveva più senso vivere senza i suoi bambini (che aveva già perso) e senza di me.”

(VI PP 21.06.2017, p. 4 e 5, AI 84).

 

                                33.   Prendendo posizione su tali dichiarazioni della compagna, IM, dal canto suo, si è così espresso:

 

" È vero che mi è capitato di litigare con i membri della famiglia di ACPR 1 e con il suo ex compagno. Per contro gli episodio nei quali io avrei minacciato di farmi del male non sono riferibili al periodo della mia relazione con ACPR 1 ma sono antecedenti. Io gliene avevo parlato, ma come detto, fanno parte del passato e ACPR 1 non ha assistito a queste vicende. Contesto inoltre di essermi piazzato sui binari della stazione ferroviaria di ____. L’unico episodio che ricordo è quando ho attraversato i binari per prendere un treno e il funzionario delle FFS mi ha fermato e redarguito senza farmi la multa.”

(VI PP 26.06.2017, p. 5, AI 90).

 

 

                                VII)   Fatti di cui all’atto d’accusa, loro valutazione e sussunzione in diritto

 

                                    i)   Imputazioni di tentato omicidio intenzionale ripetuto, subordinatamente esposizione a pericolo della vita altrui ripetuta, lesioni semplici qualificate ripetute, rispettivamente vie di fatto ripetute (punti 1 e 3.1 dell’atto d’accusa)

 

                                  1)   In fatto

 

                                34.   Si dirà sin da subito che i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa sono integralmente ammessi, ma contestata è la qualifica giuridica di tentato omicidio (cfr. scritto del difensore presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15).

 

Punto 1.1 dell’atto d’accusa

 

                                35.   Secondo l’accusa, IM si sarebbe reso colpevole del reato di cui sopra per avere, nel periodo compreso da gennaio 2016 al 16 marzo 2017, in date non meglio precisate, a ____, ____, ____ e in altre località imprecisate,

nell’ambito delle percosse che, con una frequenza di almeno due volte alla settimana, infliggeva alla partner e convivente ACPR 1, ripetutamente, in diverse occasioni non meglio precisate, mentre la predetta si ritrovava per terra a causa dei colpi ricevuti, sferrato calci al costato e all’altezza dei reni della stessa, ritenuto il potenziale letale di colpi dotati di elevata forza lesiva quali i calci diretti al tronco.

 

Nel verbale del PP del 21 giugno 2017 l’AP ha raccontato:

 

" Quando IM assumeva cocaina e diventa violento, la dinamica era sempre la stessa. Io capivo sempre quando le avrei prese, perché la scena era sempre la medesima. Inizialmente IM mi insultava e diceva a se stesso che era un coglione perché mi aveva mantenuto. Poi mi diceva che dovevo andarmene di casa. A quel punto io raggiungevo la porta ma lui mi impediva di uscire perché a suo dire dovevo prima svuotare l’armadio e prendere le mie cose. Io tornavo nella stanza per farlo e IM cominciava a colpirmi.

IM iniziava generalmente dandomi delle sberle sul volto oppure prendendomi per la mascella stringendo con la mano. Se mi trovavo in piedi lui mi sbatteva contro la parete o l’armadio, mi teneva per la mascella oppure mi stringeva una mano al collo. Generalmente, malgrado mi stringesse il collo, riuscivo comunque a respirare ma, in occasione degli episodi più gravi (…) è capitato che mi sentissi soffocare. Se invece cadevo a causa delle sberle, e mi ritrovavo quindi per terra, IM mi colpiva con dei calci al costato o all’altezza dei reni. Se invece, sempre a causa delle sberle, finivo sul letto o sul divano, IM mi prendeva per il collo o la mascella in modo che non gridassi. IM metteva poi le sue ginocchia sui miei avanbracci per tenermi ferma e, visto che aveva le mani libere, poteva colpirmi con sberle o pugni in faccia o sul costato. Anche in quelle circostanze IM continuava a volere che io confermassi il tradimento.

Nei casi in cui riuscivo a raggiungere la porta ma senza potere uscire perché era stata chiusa e non c’era la chiave, e io mi rannicchiavo per proteggermi, IM mi prendeva per i capelli e mi trascinava fino alla stanza. È capitato che mi abbia strappato delle ciocche di capelli.

Io ho provato a fare diverse cose, quando IM mi diceva di andarmene, pur di evitare di farmi picchiare rispettivamente ho sempre tentato di difendermi, in particolare graffiandolo, mordendolo oppure sferrandogli colpi o calci come potevo.”

(VI PP 21.06.2017, p. 4, AI 84).

 

                                36.   Tali dichiarazioni della vittima sono state confermate dall’imputato, dinanzi al PP, in occasione degli interrogatori del 26 giugno 2017 (VI PP 26.06.2017, p. 4, AI 90) e del 22 marzo 2018 (VI PP 22.03.2018, p. 7, AI 184), quando ha precisato:

 

" Risentire quanto da me commesso nei confronti di ACPR 1 mi fa stare male. Tengo a precisare che all’epoca ero pressoché quotidianamente sotto l’effetto di stupefacenti, così come lo era ACPR 1. Non è mai stata mia intenzione accopparla.”

(VI PP 22.03.2018, p. 7, AI 184).

 

                                37.   L’imputato ha in fine confermato tali fatti anche durante l’interrogatorio dibattimentale (VI DIB 06.12.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                38.   La Corte ha quindi ritenuto che i fatti si sono svolti così come indicato nell’atto d’accusa.

 

                                39.   La perita dr.ssa ____ si è così espressa su tale agire dell’imputato:

 

" Per quanto riguarda calci inferti al tronco, che sono colpi dotati di elevata forza lesiva, potrebbero determinare, ad esempio, lacerazioni della milza o contusioni polmonari che possono andare incontro ad auto-risoluzioni oppure aggravarsi fino a mettere in pericolo la vita.

Considerate le dichiarazioni dell’imputato, che nei momenti di maggiore aggressività era sotto effetto di sostanze stupefacenti, le sue capacità psico-fisiche erano certamente alterate, per cui non poteva essere in grado di valutare, con precisione, il punto di impatto dei propri colpi. Soprattutto in una dinamica complessa. Per quanto attiene alla vittima il fatto che anche lei fosse, in alcuni episodi, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti poteva da un lato aumentarne l’aggressività e dall’altro ridurne le capacità di difesa. Le difficoltà di difesa da parte della vittima potevano derivare anche solo da un’eventuale sproporzione rispetto all’aggressore, sproporzione che, stando a quanto riferitomi dagli inquirenti, è evidente nel caso in esame.”

(VI PP 01.03.2018, p. 3, AI 177).

 

Punti 1.2  e 3.1 dell’atto d’accusa

 

                                40.   Si premette che i fatti di cui ai punti 1.2 e 3.1 vengono trattati congiuntamente, posto che entrambi gli episodi sono avvenuti il 24 febbraio 2016 presso la ____ di ____.

 

                                41.   Secondo l’accusa, IM si sarebbe reso colpevole di tentato omicidio intenzionale, subordinatamente esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni semplici qualificate rispettivamente vie di fatto, anche per avere, in data 24 febbraio 2016, a ____, presso la ____, dopo essersi posizionato sopra di lei sul letto e dopo averla immobilizzata avendole bloccato le braccia con le proprie (di lui) ginocchia, appoggiato un coltello alla gola di ACPR 1, minacciandola che l’avrebbe ammazzata o marchiata con una “F” in fronte, ritenuto il potenziale letale derivante sia dallo strumento utilizzato (un coltello), sia dalla zona interessata (il collo) (punto 1.2).

 

Per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2, colpito ACPR 1 con calci, pugni e sberle, segnatamente alla testa, in particolare al volto, come pure all’altezza dei reni, causandole le lesioni (policontusioni) di cui al certificato medico del 24 febbraio 2016 dell’Ospedale ____, IM si sarebbe altresì macchiato del reato di lesioni semplici qualificate, subordinatamente vie di fatto qualificate (punto 3.1).

 

                                42.   Nel verbale di Polizia del 17 marzo 2017 la vittima ha raccontato:

 

" A febbraio 2016 era capitato quello più grave. L’agente interrogante, che ha controllato nella banca dati, mi dice che era il 24.02.2016.

In questa occasione, avvenuta a ____ in zona Università, lui mi aveva picchiata con calci, pugni e sberle per circa due ore, perché aveva trovato un numero di telefono che pensava fosse di un mio amante. Invece si trattava, come da me detto, del cugino di un mio amico. A seguito delle percosse, io avevo perso i sensi e lui, spaventato, aveva chiamato l’ambulanza.”

(VI PG 17.03.2017, p. 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 8).

 

Tali dichiarazioni sono state ribadite da ACPR 1 nel verbale del 10 aprile 2017 (VI PG 10.04.2017, p. 5, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50), in cui l’AP ha avuto modo di precisare:

 

" (…) in quella circostanza mi aveva colpito ripetutamente con calci e pugni in diverse parti del corpo. Ricordo la testa, e in particolare il volto, e all’altezza dei reni. Io in quel momento ero immobilizzata a terra in una stanza, di un suo amico alla ____ dell’USI. Io ero in posizione a bocconi e lui era sopra di me. Preciso che lui mi ha steso con un pugno alla tempia e mi ha fatto fischiare il timpano sinistro; io mi sono rialzata e lui mi ha colpito nuovamente facendomi cadere ancora a terra. Si era imbestialito perché nella lite si era rovesciata accidentalmente dell’acqua sul suo computer fisso ed era andato su tutte le furie. (…) Questo episodio è avvenuto alla fine di febbraio 2016.”

(VI PG 10.04.2017, p. 3, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50);

 

" (…) le botte le ho prese all’interno della ____ e che la lite è durata un paio di ore. Iniziata più o meno verso ore 03:00. Verso le 06:00, dopo innumerevoli discussioni, io ho accettato di andarmene non prima che lui mi chiedesse di pulirmi il viso insanguinato perché perdevo sangue dalla bocca e dal naso. Come già detto mi fischiava il timpano e quella era la mia preoccupazione più grande. (…)

Io barcollavo e mi girava la testa con il fischio all’orecchio. IM era preoccupato e voleva che rientrassi a casa. Io ho rifiutato e poco dopo ho preso i sensi che ho ripreso all’arrivo dei soccorritori.

(…) non so essere precisa in merito ma a mio modo di vedere il mancamento-svenimento è stato causato sia dalle botte e sia dal consumo di cocaina.”

(VI PG 10.04.2017, p. 5, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50).

 

                                43.   A seguito di tali fatti la vittima è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale ____ dalla Croce Verde di ____, che l’ha soccorsa in Via ____ alle ore 06:10, a seguito di richiesta giunta dal numero di telefono ____, intestato alla madre dell’imputato (intervento no. 22020314).

 

Nel certificato medico del 24 febbraio 2016 dell’Ospedale ____ figura la diagnosi di policontusione con trauma cranico lieve, contusione colonna cervicale e maxillo-facciale, contusione spalla di destra, lussazione acromio-clavicolare Tossi I destra, contusione emitorace di sinistra, contusione colonna dorsale e lombare (allegato all’AI 36).

 

Dal rapporto dell’ospedale risulta che la vittima ha lasciato il Pronto Soccorso di sua spontanea volontà, senza firmare il foglio di dimissione, contro il parere del medico (allegato all’AI 36).

 

Al proposito ACPR 1 ha riferito:

 

" All’Ospedale ____, dopo la visita di un dottore a seguito della quale mi avevano diagnosticata 3 commozioni cerebrali, la clavicola sinistra lussata e una sospetta emorragia alla milza, con una scusa, su richiesta di IM, siamo andati via senza attendere l’arrivo della Polizia, chiamata dal personale medico.

Lui mi aveva detto di dire ai medici che ero caduta e non ricordavo l’accaduto, ma chiaramente loro non mi avevano creduta.”

(VI PG 10.04.2017, p. 5, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50; cfr. anche VI PG 17.03.2017, p. 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 8).

 

Invitata a spiegare per quale motivo non avesse atteso in ospedale la consegna del referto medico, l’AP ha dichiarato:

 

" Non volevo che lui avesse delle conseguenze per quell’episodio di violenza. Ricordo che avevo visto un formulario medico che indicava probabile violenza (dal compagno). Per questo motivo sono riuscita a contattarlo con un telefono di fortuna. Gli ho spiegato quanto ero venuta a sapere, e di mia iniziativa, e con l’accordo di IM, ho deciso di lasciare l’ospedale senza permesso.”

(VI PG 10.04.2017, p. 6, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50).

 

                                44.   Al proposito delle lesioni riscontrate dalla vittima a seguito dei fatti di cui sopra, la perita dr.ssa ____ si è così espressa nel verbale del 1. marzo 2018:

 

" In base a quanto riscontrato in ospedale sicuramente ACPR 1 è stata vittima di policontusioni (colpi multipli in diverse regioni corporee) oltre che di una lussazione della spalla destra. All’accesso in ospedale era già evidente un’ecchimosi al volto, indicativa di un trauma relativamente forte in tale regione. Altre ecchimosi potrebbero non essere ancora state evidenti dato il breve lasso di tempo tra i colpi e l’accesso in ospedale. Le indicazioni di un trauma toracico e di una possibile lacerazione della milza indicano che c’è stato un trauma non irrilevante in tali regioni. Ciò si evince dalla documentazione medica e non da quella iconografica che è di qualità assai scadente. Da quanto rilevato dalla documentazione non risulta credibile una aggressione perpetrata nei confronti della vittima per due ore continue. Nelle sue dichiarazioni ACPR 1 lamenta un fischio all’orecchio come conseguenza di un colpo subito in questa colluttazione, sintomo di cui non c’è traccia nella documentazione medica. L’ospedale certifica la presenza di un trauma cranico con presenza di lesioni contusive al capo ma non escorative ciò che tende a escludere che il trauma sia conseguenza di una caduta su una superficie abrasiva come l’asfalto o il cemento. In base anche alle dichiarazioni rese dall’imputato e dalla vittima il trauma cranico deve essere considerato l’esito di un colpo inferto da IM. (…)

Genericamente un trauma al capo se dotato di energia sufficiente può comportare un trauma cranico anche letale. Nel caso in esame non possiamo identificare la forza con cui è stato sferrato il colpo. (…) sulla base della documentazione medica, ritengo che non si possa parlare di un tentato omicidio.”

 (VI PP 01.03.2018, p. 4 e 5, AI 177).

 

                                45.   Per quanto riguarda l’utilizzo del coltello, e meglio quanto indicato al punto 1.2 dell’atto d’accusa, nel verbale del PP del 22 giugno 2017 ACPR 1 ha così riferito:

 

" (…) la sera in cui sono stata picchiata alla ____ a ____ il 24 febbraio 2016, IM mi ha pure minacciata con un coltello. Più precisamente IM mi ha appoggiato il coltello alla gola dicendomi che mi avrebbe ammazzata oppure che mi avrebbe marchiata con una “F” in fronte affinché mi ricordassi di lui. Io mi trovavo sul letto, mentre lui si trovava sopra di me e mi bloccava con le ginocchia le braccia;”

(VI PP 22.06.2017, p. 4 e 5, AI 85).

 

                                46.   Al proposito del coltello alla gola la dr.ssa ____ ha rilevato quanto segue:

 

" Il collo è una regione particolarmente suscettibile per la produzione di lesioni mortali da parte di armi da taglio o punta e taglio. Questo perché nel collo decorrono in posizione relativamente superficiale grossi vasi (arteria carotide e vena giugulare) che se lesionati producono il decesso nel volgere di pochi minuti. Il decesso può essere ancora più rapido se viene lesionata contemporaneamente anche la trachea per un contemporaneo meccanismo di sommersione delle vie aeree da parte del sangue. Per cui un coltello sufficientemente affilato può superare la resistenza elastica della cute in modo relativamente facile e quindi, una volta superata questa barriera, con facilità potrà lesionare le strutture vascolari prima indicate. Nel caso concreto non abbiamo nessun dato oggettivo che ci permetta di valutare l’entità della pressione esercitata sul collo dal coltello anche perché nel caso avesse provocato anche una superficiale escoriazione cutanea, essa non sarebbe risultata di rilevanza clinica e quindi non necessariamente indicata nei rapporti medici. Il potenziale lesivo rimane nelle caratteristiche lesive dello strumento e nella zona interessata, ossia il collo. Evidentemente la forza può essere esercitata sia per movimento del coltello verso il collo sia per un’eventuale involontario movimento del collo rispetto al coltello.”

(VI PP 01.03.2018, p. 5, AI 177).

 

                                47.   IM, dal canto suo, in occasione dell’interrogatorio del 16 maggio 2017 ha così riferito al PP:

 

" Durante i nostri numerosi litigi, io ho minacciato ACPR 1 in diverse occasioni, dicendole che l’avrei ammazzata di botte o che le avrei spaccato le gambe oppure che l’avrei marchiata con la “F” in faccia con un coltello. Non posso escludere di avere tenuto in mano un coltello durante questi propositi minacciosi anche se tengo a sottolineare come non avrei mai concretizzato tali minacce.”

(VI PP 16.05.2017, p. 5, AI 69).

 

In corso d’inchiesta, l’imputato ha quindi confermato le dichiarazioni rese dalla compagna in punto alle percosse da lui inferte e all’utilizzo del coltello la notte del 24 febbraio 2016 in corso d’inchiesta (VI PP 26.06.2017, p. 9, AI 90; VI PP 22.03.2018, p. 11, AI 184; VI PP 29.03.2018, p. 10, AI 185), precisando, in merito all’utilizzo del coltello, nel verbale del 26 giugno 2017:

 

" Ricordo pure in particolare di quanto ACPR 1 si fosse spaventata quando le avevo appoggiato il coltello alla gola tant’è che l’ho ritratto appena ho visto che tremava. Il coltello comunque lo utilizzavo per “lavare” la cocaina.”

(VI PP 26.06.2017, p. 9, AI 90).

 

Nel verbale del 22 marzo 2018 l’imputato ha dichiarato che:

 

" (…) io le ho puntato il coltello al collo come atto intimidatorio, ma non era mia intenzione spingermi oltre.”

(VI PP 22.03.2018, p. 11, AI 184).

 

E, in fine, il 29 marzo 2018, sempre dinanzi al PP, si può leggere:

 

" È vero che io ho appoggiato il coltello sul collo di ACPR 1 (non ricordo con precisione dove) e che l’ho tenuto in quella posizione per un lasso di tempo che posso stimare sia durato almeno una trentina di secondi, ma non so essere più preciso al riguardo. Mi sono reso conto del pericolo che stavo facendo correre a ACPR 1, ma io volevo soltanto spaventarla e non certo ucciderla.”

(VI PP 29.03.2018, p. 10, AI 185).

 

Anche in occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha confermato l’episodio del coltello, precisando, in merito alle sue intenzioni:

 

" Volevo semplicemente intimidirla. So che non è un gesto da fare, chiedo scusa, ho chiesto scusa più volte anche a lei per quello che ho fatto, ma non me ne rendevo conto.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                48.   Alla domanda a sapere se avesse considerato che in caso di movimento repentino e/o inatteso da parte sua o della vittima la stessa avrebbe potuto subire lesioni provocate dal coltello, IM ha risposto:

 

" Sì, mi sono reso conto dopo.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

In sede dibattimentale l’imputato ha pure confermato le ulteriori dichiarazioni della compagna, asserendo tuttavia inizialmente, sebbene lo avesse confermato in corso d’inchiesta, di non avere “mai sferrato pugni al volto, da quanto mi ricordo”, salvo poi affermare di non ricordare quanto avvenuto, e di non escludere di avere colpito ACPR 1 così come indicato al punto 3.1 dell’atto d’accusa (VI DIB 06.12.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Invitato a spiegare se gli avvenimenti indicati ai punti 1.2 e 3.1 dell’atto d’accusa avessero avuto luogo in modo ininterrotto oppure se si fossero svolti in diversi momenti della giornata, IM ha risposto:

 

" Non ricordo, penso in più momenti. L’episodio del coltello è indipendente dal resto, segnatamente da quando le ho dato i calci e i pugni, che sono avvenuti in un altro momento della giornata.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                49.   Alla luce di quanto precede, la Corte ha quindi accertato che i fatti di cui ai punti 1.2 e 3.1 dell’atto d’accusa si sono svolti così come indicato.

 

Punto 1.3 dell’atto d’accusa

 

                                50.   Secondo quanto indicato al punto 1.3 dell’atto d’accusa, IM si sarebbe altresì reso colpevole del reato suindicato per avere, nel marzo 2016, in data imprecisata, a ____, presso l’abitazione, colpito ACPR 1 con un calcio alla tempia mentre questa si era chinata per infilarsi le scarpe, ciò che le ha fatto perdere l’equilibrio e urtare la testa sullo stipite di una porta, provocandole una forte emicrania, un senso di disorientamento nonché un ematoma sulla tempia, ritenuto il potenziale letale del predetto calcio, non concretizzatosi in particolare essendo stato il colpo attutito dal movimento della vittima.

 

                                51.   Nel verbale del PP del 22 giugno 2017 l’AP ACPR 1 ha riferito:

 

" Episodio risalente a marzo 2016 avvenuto a ____:

Una sera io ero rimasta a casa mentre IM era uscito con gli amici. Al suo ritorno era “su di giri”, nel senso che ho avuto l’impressione che avesse assunto cocaina, e ha iniziato a perlustrare la casa convinto che ci fosse stato un uomo. Io non avevo voglia dell’ennesima discussione, per cui mi sono chinata per mettermi le scarpe perché volevo andarmene, ma IM mi ha tirato un calcio alla tempia. Io ho picchiato la testa contro lo stipite. IM si è spaventato, mi ha portato del ghiaccio e mi ha chiesto se volevo andare in ospedale ma io gli ho risposto di no. Il calcio alla tempia mi aveva provocato una forte emicrania e disorientamento, oltre che un ematoma sulla tempia.”

(VI PP 22.06.2017, p. 4, AI 85).

 

Invitata a spiegare per quale ragione non si fosse recata in ospedale, la vittima ha affermato di non averlo fatto perché non voleva che il compagno avesse problemi (VI PP 22.06.2017, p. 4, AI 85).

 

L’AP ha quindi aggiunto:

 

" Nei giorni successivi sono stata in Polizia a ___ per denunciare lo smarrimento della mia carta d’identità. In quell’occasione l’agente aveva visto il mio ematoma e mi aveva lanciato uno sguardo allusivo ma io non ho voluto dirgli nulla. L’agente in questione era lo stesso che era intervenuto alla ____ qualche giorno dopo il 24 febbraio 2016 a seguito della denuncia di scomparsa che credo avesse presentata mia sorella. Ricordo di essere anche stata accompagnata al posto di Polizia di Via ____ a ____ e di avere anche incontrato, credo, una psicologa.

(…) per una notte io sono andata a dormire da un’amica, senza dire nulla a nessuno, perché sapevo che IM attendeva amici in casa e temevo che, alla fine della festa, lui mi avrebbe picchiato.”

(VI PP 22.06.2017, p. 4, AI 85).

 

                                52.   IM, sentito dal PP il 26 giugno 2017, ha confermato tali dichiarazioni della compagna (VI PP 26.06.2017, p. 8, AI 90), aggiungendo che:

 

" (…) in quelle circostanze avevo subito anche una perquisizione della camera alla ____, nonché della mia autovettura Nissan (credo fosse intestata a ACPR 1). ACPR 1 era sparita, neppure io sapevo dove fosse e la Polizia mi aveva chiesto dove si trovasse il corpo. Preciso che non mi sono opposto alla perquisizione perché non avevo nulla da nascondere e perché non ero in possesso di stupefacenti.”

(VI PP 26.06.2017, p. 8, AI 90).

 

Alla domanda del PP a sapere se avesse mirato prima di tirare il calcio a ACPR 1, avendola colpita alla tempia, l’imputato ha risposto negativamente, precisando che di solito mirava “dall’addome in giù” (VI PP 26.06.2017, p. 8, AI 90). 

 

Invitato quindi a spiegare come abbia potuto colpire la compagna alla tempia, l’imputato ha dichiarato:

 

" È possibile che ACPR 1 si sia spostata e che il mio calcio l’abbia colpita in testa. Io non ho mai avuto l’intenzione di colpirla in testa.”

(VI PP 26.06.2017, p. 8, AI 90).

 

IM non è stato in grado di dire con quale forza avesse sferrato il calcio, affermando di essere stato sotto l’influsso di cocaina (VI PP 26.06.2017, p. 8, AI 90).

 

L’imputato ha comunque affermato:

 

“…OMISSIS...”

(VI PP 26.06.2017, p. 8, AI 90).

 

Nel verbale finale del 22 marzo 2018 l’imputato è parso improvvisamente ricordare con più precisione di avere voluto colpire ACPR 1 proprio sul sedere. Queste le sue dichiarazioni:

 

" Preciso anzitutto che ACPR 1 si trovava già chinata per terra perché si stava allacciando le scarpe. Io volevo colpirla al sedere, ma lei si è girata per alzarsi e l’ho colpita inavvertitamente in testa.”

(VI PP 22.03.2018, p. 12, AI 184).

 

Alla domanda a sapere come fosse possibile mirare al sedere e colpire alla tempia se la donna si stava alzando, IM ha risposto:

 

" Per alzarsi, ACPR 1 si è girata perché aveva visto che stavo arrivando e l’atrio, che è molto stretto e nel quale ACPR 1 si stava allacciando le scarpe – ACPR 1 era in piedi ma chinata, aveva appoggiato il piede su un mobiletto basso, alto meno di mezzo metro, dell’atrio, come detto per allacciarsi le scarpe. Lei si è girata mentre io le stavo tirando il calcio e inavvertitamente l’ho colpita in testa. Ho tirato un calcio dal basso verso l’alto.”

(VI PP 22.03.2018, p. 12, AI 184).

 

Invitato a spiegare com’è possibile che la testa fosse in una posizione più bassa rispetto al sedere, l’imputato si è limitato ad affermare di non ricordare bene la dinamica, ma che:

 

" Quello che ricordo è che volevo darle un calcio nel sedere, non in testa.”

(VI PP 22.03.2018, p. 12, AI 184).

 

Alla domanda a sapere se, visto che si stava dirigendo verso ACPR 1 e questa si trovava nell’atrio stretto (nel senso che ci passa una persona alla volta), avesse pensato che la donna si sarebbe spostata, IM ha risposto affermativamente (VI PP 22.03.2018, p. 12, AI 184).

 

Invitato a spiegare se si fosse quindi assunto il rischio di colpirla in una zona sensibile con un forte calcio, ha così dichiarato:

 

" Non mi ricordo con quanta forza ho tirato il calcio e comunque non volevo colpirla in testa. E poi avevamo fumato crack, ossia cocaina, tutta la sera, per cui non ero lucido.”

(VI PP 22.03.2018, p. 12, AI 184).

 

                                53.   In occasione del pubblico dibattimento, in fine, IM ha dichiarato di avere colpito la vittima con un calcio alla tempia nell’ambito dell’ennesima discussione “per una questione di gelosia infondata”, di essere consapevole che calci alla testa possono condurre ad esiti letali, ma di non averla colpita intenzionalmente alla tempia e di non avere mai avuto l’intenzione di ucciderla (VI DIB 06.12.2018, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                54.   Nel suo verbale del 1. marzo 2018 la dr.ssa ____ si è così espressa a proposito di tali fatti:

 

" Genericamente possiamo dire che un calcio è dotato di un’energia superiore rispetto a un pugno o a una sberla sia per una questione muscolare sia per una questione di leve. Soprattutto in una persona allenata che ha una migliore coordinazione della muscolatura nello sferrare il calcio. La tempia è una delle zone più fragili del capo, quindi un trauma rilevante potrebbe determinare sia la frattura dell’osso sia un’emorragia delle meningi o dell’encefalo. Un’emorragia dell’encefalo si può verificare anche in assenza di una frattura. I sintomi lamentati da ACPR 1 non escludono che vi possa essere stata una minima emorragia autolimitata.”

(VI PP 01.03.2018, p. 6, AI 177).

 

Invitata a spiegare se un calcio come quello eventualmente sferrato dall’imputato avrebbe potuto avere un potenziale letale, la perita ha dichiarato:

 

" Non lo posso escludere, in quanto dal racconto la forza del colpo è stata attutita dal movimento della vittima, che ha successivamente impattato contro uno stipite. Il colpo non ha attinto il capo della vittima mentre era adagiato su una superficie rigida perché ciò avrebbe impedito movimenti di evitamento, con conseguenze lesive maggiori.”

(VI PP 01.03.2018, p. 6, AI 177).

 

Punto 1.4 dell’atto d’accusa

 

                                55.   Secondo l’accusa, IM si sarebbe poi reso colpevole del reato di tentato omicidio intenzionale, subordinatamente esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni semplici qualificate, rispettivamente vie di fatto, per avere, in data imprecisata poco prima del 25 dicembre 2016, a ____, presso l’abitazione,

mediante forti pugni con la mano destra, inferto diversi colpi al fianco sinistro di ACPR 1, ritenuto il potenziale letale di colpi al fianco sferrati nella zona della milza.

 

                                56.   Tale episodio è stato riferito al PP dall’imputato nel suo verbale del 16 maggio 2017:

 

" (…) poco prima del Natale 2016, presso l’appartamento di ____, ho inferto diversi colpi con pugni all’altezza del fianco (non ricordo quale) di ACPR 1, tant’è che quest’ultima è rimasta senza fiato e ha dovuto accasciarsi sul divano. Da parte mia le avevo suggerito di recarsi all’ospedale ma lei, per il motivo che ho sopra indicato (non voleva crearmi problemi), si è opposta. I motivi che ci hanno portato al litigio erano sempre gli stessi e meglio futili motivi legati a gelosie, in particolare derivanti dai contatti che entrambi tenevamo con i nostri rispettivi ex-compagni (la madre dei miei figli e il padre dei suoi figli)”

(VI PP 16.05.2017, p. 3, AI 69).

 

In occasione dell’interrogatorio del 22 marzo 2018 IM ha confermato i fatti suelencati e, rispondendo alle domande del PP, ha riferito di essere destro, e di non ricordare precisamente in quale posizione si trovasse ACPR 1 al momento dei colpi al fianco, “ma era sicuro di fronte” (VI PP 22.03.2018, p. 15, AI 184).

Invitato quindi a spiegare se avesse colpito il fianco sinistro della donna con la sua mano destra, ha risposto:

 

" Effettivamente è più probabile che io l’abbia colpita con la mano destra, quindi sul fianco sinistro.”

(VI PP 22.03.2018, p. 15, AI 184).

 

L’imputato ha pure aggiunto di avere probabilmente “sferrato i pugni con una certa forza” (VI PP 22.03.2018, p. 15, AI 184).

 

L’imputato ha in fine affermato:

 

" Agendo in quel modo ero consapevole di poterla ferire in modo serio, ma non era mia intenzione ucciderla.”

(VI PP 22.03.2018, p. 15, AI 184).

 

                                57.   Anche in sede dibattimentale IM ha confermato i fatti di cui al punto 1.4 dell’atto d’accusa (VI DIB 06.12.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                58.   Al proposito la perita dr.ssa ____ ha rilevato, nel verbale del 1. marzo 2018:

 

" Genericamente un pugno al fianco potrebbe intendersi sia a livello addominale sia a livello toracico. Nel caso avesse attinto la cassa toracica appare verosimile una concomitante difficoltà respiratoria. Un colpo al fianco, se sferrato, ad esempio, nella zona della milza, potrebbe provocarne la lesione con conseguenze anche gravi per lo sviluppo di uno shock emorragico.”

(VI PP 01.03.2018, p. 8, AI 177).

 

 

Punto 1.5 dell’atto d’accusa

 

                                59.   In fine, l’accusa ritiene IM colpevole del reato suelencato per avere, verso la fine di gennaio 2017, in data imprecisata, a ____, presso l’abitazione, colpito ACPR 1 con almeno un paio di calci assestati sui fianchi, ritenuto il potenziale letale di colpi, segnatamente dei calci, al fianco sferrati nella zona della milza.

 

Anche questi fatti sono stati riferiti dallo stesso imputato in occasione dell’interrogatorio del PP del 16 maggio 2017 (VI PP 16.05.2017, p. 3, AI 69: “verso la fine del gennaio 2017, sempre a casa a ____, ho colpito ACPR 1 con un paio di calci assestati sui fianchi. In seguito ACPR 1 si è lamentata del dolore, per cui, anche in questo caso, le ho chiesto se voleva andare in ospedale ma lei mi ha risposto di no, sempre per il motivo sopra evocato” e poi confermati nel verbale d’interrogatorio finale del 29 marzo 2018 (VI PP 29.03.2018, p. 6, AI 185), così come pure in occasione dell’interrogatorio dibattimentale (VI DIB 06.12.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                60.   La dr.ssa ____ al proposito ha stabilito che:

 

" Le considerazioni sono sovrapponibili a quelle fatte per l’evento del dicembre 2016 riferito ai pugni ai fianchi. Con la precisazione che i calci sono generalmente dotati di maggiore forza rispetto ai pugni.”

(VI PP 01.03.2018, p. 10, AI 177).

 

                                  2)   In diritto

 

                                61.   L’art. 111 CP è applicabile a chiunque intenzionalmente uccide una persona, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli art. 112-116 CP.

 

Il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti; 121 IV 249 consid. 3a; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

 

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della realizzazione dell’evento (DTF 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti).

Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca - figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).

La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del gesto è del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente in pericolo di vita (cfr. sentenza CARP 17.2012.78 + 99 del 5 novembre 2012 consid. 12.f; STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3).

 

                                62.   Ai sensi dell’art. 129 CP, si rende colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui.

Perché sia dato l’elemento oggettivo costitutivo del reato - cioè, il mettere qualcuno in pericolo di morte imminente (DTF 106 IV 12 consid. 2a; STF 6S.127/2007 del 6 giugno 2007, consid. 2.3; 6S.40/2004 del 6 aprile 2004, consid. 2.1) - è necessario che l’autore abbia creato un pericolo concreto e serio (e non una remota possibilità) che una persona venga uccisa (e non solamente lesa nella sua integrità corporale o alla sua salute). È, poi, necessario che questo rischio sia in uno stretto rapporto di connessione con il comportamento rimproverato all’autore (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 129, n. 14; DTF 121 IV 67 consid. 2b aa; 106 IV 12 consid. 2a; 111 IV 51 consid. 2; 101 IV 159 consid. 2a).

 

Il reato è solo intenzionale: l’autore deve volere mettere un terzo in pericolo di morte imminente (DTF 114 IV 103 consid. 2d; STF 6S.382/2005 del 12 novembre 2005, consid. 2.1) e lo deve fare assumendo consapevolmente e volontariamente un comportamento che crei questo pericolo (DTF 121 IV 67 consid. 2d; STF 6S.382/2005 del 12 novembre 2005, consid. 2.1).

La vecchia disposizione (in vigore sino al 31.12.1989), precisava che l’autore doveva aver agito scientemente, e ciò per sottolineare che il dolo eventuale non era sufficiente e che era necessaria una coscienza certa del rischio di morte (DTF 106 IV 12 consid. 2b; STF 6S.382/2005 del 12 novembre 2005, consid. 2.1). Questa precisazione è stata ritenuta superflua ed è, perciò, stata soppressa nel vigente art. 129 CP. Rimane, comunque, necessario che l’autore conosca il pericolo che provoca, ovvero le circostanze che rendono probabile la morte. Ritenuto come l’autore non accetti l’eventualità che il pericolo si realizzi, non è sufficiente che egli abbia coscienza dell’eventualità del pericolo, poiché si scivolerebbe verso la negligenza cosciente e l’intenzione non sarebbe più quella di creare un pericolo di morte imminente bensì quella di un pericolo di morte eventuale se non addirittura condizionato (FF II 1050; Corboz, op cit., ad art. 129 n. 27 e dottrina citata).

 

Per contro – ed è ciò che distingue la messa in pericolo dall’omicidio tentato – l’autore non vuole, neanche a titolo eventuale, la realizzazione del pericolo che crea (DTF 107 IV 163 consid. 3; STF 6B_251/2007 del 7 settembre 2007, consid. 2.1.1; 6S.192/2004 del 26 agosto 2004, consid. 2.3).

La volontà di creare un pericolo di morte imminente è, dunque, una sorta di scalino intermedio fra la negligenza cosciente e il dolo eventuale riferito all’omicidio intenzionale (Noll, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Zurigo 1983, p. 55). Vi è omicidio intenzionale o tentato omicidio intenzionale se l’autore vuole la morte della vittima oppure se ne accetta l’eventualità.

Vi è l’omicidio colposo quando l’autore adotta un comportamento pericoloso – indifferente è sapere se ne abbia o meno percepito il pericolo – ma pensa, per leggerezza, che il pericolo non si realizzi.

Vi è, invece, messa in pericolo della vita altrui quando l’autore, senza accettare l’eventualità del decesso, vuole creare un pericolo di morte (Corboz, op cit., ad art. 129 n. 26).

 

Secondo la dottrina dominante, vi è esposizione a pericolo della vita altrui quando l’autore ha ritenuto che il rischio da lui creato non si sarebbe realizzato grazie ad un suo comportamento adeguato, alla reazione della vittima oppure grazie all’intervento di una terza persona. Per contro, nei casi in cui la realizzazione del pericolo creato è lasciata al caso, l’autore si rende colpevole di omicidio intenzionale mancato: si considera, infatti, che, in quest’eventualità, l’autore ha accettato la realizzazione del pericolo per il caso in cui questo si produca (Disch, L’homicide intentionnel, Diss. Losanna 1999, p. 239 e riferimenti; Aebersold in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2 ed., Basilea 2007, ad art. 129, n. 28).

 

L’autore deve, inoltre, creare il pericolo senza scrupoli. Un atto è commesso senza scrupoli ai sensi dell’art. 129 CP quando - tenuto, in particolare, conto dei mezzi utilizzati, del movente e dello stato d’animo dell’autore - esso appare contrario ai principi generalmente ammessi dagli usi e costumi e della morale. L’assenza di scrupoli deve essere ammessa in tutti quei casi in cui il reato è commesso per motivi futili: un’evidente sproporzione fra movente e pericolo creato denota, infatti, un profondo disprezzo per la vita altrui (DTF 114 IV 103 consid. 2a).

Del tutto irrilevante è, a questo proposito, il concetto personale di etica dell’autore o la sua incapacità di cogliere il carattere immorale del suo comportamento (DTF 114 IV 103 consid. 2a; STF 6B_87/2013 del 13 maggio 2013, consid. 3.4; 6S.40/2004 del 6 aprile 2004, consid. 2.3).

Altrettanto ininfluente è che, al momento dei fatti, l’imputabilità dell’autore fosse scemata, oppure che egli abbia agito in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di medicamenti, di stress o d’altri fattori di perturbazione psichica (DTF 114 IV 103 consid. 2a).

 

                                63.   Conformemente all’art. 123 cifra 1 CP chi intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria fermo restando come nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 48a CP) e che il colpevole è perseguito d’ufficio se, per esempio, egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione (art. 123 cifra 2 cpv. 6).

Questa norma protegge il corpo, l’integrità fisica e la salute fisica o psichica della persona (DTF 134 IV 189). È allora punibile chi cagiona un danno sia al corpo che all’integrità corporale, cioè alla salute, di un terzo (Roth/Berkemeier, op. cit., art. 123 no. 3 segg., Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 123 no. 1 e 2, Donatsch, op. cit., § 3 pag. 46 segg., Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 3 no. 5 segg., Corboz, op. cit., art. 122 no. 7 segg. e Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., art. 123 no. 1.1 segg.). La giurisprudenza ha fornito, in merito, diversi esempi tra cui si ricordano le iniezioni, la rasatura completa del cranio, ogni atto che provoca l’insorgere di una malattia, l’aggrava o ne ritarda la guarigione così come le lesioni interne o esterne, le contusioni, le escoriazioni, le graffiature o gli ematomi mediante colpi, pugni, spintoni o altri simili atti di violenza. Secondo il TF per riconoscere l’art. 123 CP occorre che le conseguenze subite non siano soltanto una turbativa lieve e passeggera del benessere della persona ma siano di una certa rilevanza e durata (DTF 134 IV 189, 119 IV 25, 115 IV 17 e sentenza non pubblicata del TF 6B.517/2008 del 27.8.2008). In DTF 107 IV 40 l’Alta Corte federale ne ha difatti affermata la presenza solo quando il disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia per esempio perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervoso. In caso di contusioni, lividi o escoriazioni per determinare se si tratta di lesioni semplici (art. 123 CP) o di vie di fatto (art. 126 CP) occorre esaminare se le ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della vittima per qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce un ampio potere d’apprezzamento del giudice (Roth/Berkemeier, op. cit., art. 123 no. 4 e 8) tanto che è possibile scostarsi dalla sua interpretazione e relativa conclusione solo quando risulti assolutamente necessario in quanto ragionamento, di fatto, arbitrario (DTF 134 IV 189, 119 IV 25 e 107 IV 40).

Soggettivamente deve essere dato almeno il dolo eventuale (considerando 41 della presente decisione), trattandosi di un reato intenzionale ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP (Roth/Berkemeier, op. cit., art. 123 no. 36 segg., Trechsel/Fingerhuth, op. cit., art. 123 no. 11, Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 123 no. 5, Donatsch, op. cit., § 3 pag. 47, Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 3 no. 11 e Corboz, op. cit., art. 123 no. 17).

 

                                64.   Ai sensi dell’art. 126 cpv. 1 CP chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.

Ai sensi del cpv. 2 lett. c del presente disposto il colpevole è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.

 

                                65.   L’integrità fisica di una persona è lesa ai sensi dell’art. 123 CP nel caso di lesioni interne o esterne che necessitano perlomeno una determinata terapia o di un certo periodo di guarigione, quindi ad esempio nel caso di fratture ossee, anche se non sono complicate e guariscono relativamente veloce e senza problemi, ma anche nel caso di commozioni cerebrali, contusioni con ematomi ed escoriazioni, se vanno ben oltre dei semplici graffi. Non è richiesto che la lesione renda necessario l’intervento di un medico. Si tratta invece di semplici vie di fatto (art. 126 CP), nel caso in cui le escoriazioni, i graffi, le contusioni o i lividi sono palesemente tanto innocui da guarire nel volgere di breve tempo (A. Roth/A. Berkemeier, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013).

 

                                66.   In concreto, la Corte ha ritenuto che i punti 1.1, 1.4 e 1.5, così come argomentato dalla difesa, non possono essere ritenuti costitutivi del reato di tentato omicidio.

 

Si tratta, oggettivamente, di colpi violenti, sferrati da una persona che pratica kick boxing, che è andato a colpire zone sicuramente sensibili e che, in determinate circostanze, avrebbero potuto portare a lesioni anche di sicura gravità.

 

Tuttavia, nel presente caso, trattandosi di colpi inferti ai fianchi, in assenza di circostanze particolari (come per esempio l’intervenuta lesione di organi) non appare possibile concludere ad una volontà omicida dell’imputato, sia pure nella forma del dolo eventuale.

 

In considerazione, poi, del fatto che non vi è stato concreto ed imminente pericolo di morte, neppure il reato di esposizione al pericolo della vita può trovare applicazione.

 

In tale contesto, i menzionati punti 1.1, 1.4 e 1.5 sono stati ritenuti costitutivi del reato di lesioni semplici.

 

La Corte ha al proposito ritenuto, così come indicato dalla difesa, che il margine tra vie di fatto e lesioni semplici è spesso difficile da stabilire.

Ricordando, comunque, che il TF lascia in questo ambito margine di apprezzamento al Giudice, la Corte ha ritenuto che – collocati nel contesto generale dei fatti qui in discussione – i fatti menzionati ai citati punti non possono che essere qualificati come lesioni semplici.

 

                                67.   Per quanto attiene al punto 1.2 dell’atto d’accusa, la Corte ha pure concordato con la tesi difensiva secondo cui non sono in concreto dati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio.

 

Tuttavia, per costante giurisprudenza, il fatto di appoggiare un coltello alla gola di una persona è un atto costitutivo del reato di esposizione al pericolo della vita altrui. Come ribadito ancora recentemente dal TF (cfr. 6B_460/2017 del 12 febbraio 2018), considerati gli importanti vasi sanguigni che transitano nel collo, un movimento improvviso, repentino, anche involontario di una delle parti, può condurre ad una lesione mortale. Ciò in concreto è pure aggravato dal fatto che le condizioni psicofisiche dei protagonisti erano tutt’altro che lucide, da cui un rischio ancora più concreto di possibili atti inconsulti.

 

Ne discende che il punto 1.2 è stato ritenuto costitutivo del reato di esposizione al pericolo della vita altrui.

 

                                68.   In merito ai punti 1.3 e 3.1 dell’atto d’accusa, s’impone anche qui di ricordare che la giurisprudenza delle nostre Corti ha sempre confermato l’ipotesi di tentato omicidio in presenza di calci al capo.

 

La Corte ha al proposito ritenuto che IM non aveva l’intenzione di uccidere per dolo diretto. Tuttavia, sferrando calci ad una vittima a terra senza curarsi del punto d’impatto, l’imputato ha certamente preso in considerazione la possibilità di colpire il capo – come avvenuto in due distinte occasioni – assumendosi quindi il rischio di tale risultato.

L’imputato stesso ha peraltro ammesso – ma non poteva essere diversamente – che calci alla testa possono risultare letali. Ciò che non lo ha tuttavia distolto dal reiterare tale suo agire.

 

Anche dal profilo delle lesioni accertate, emerge la violenza con cui i colpi sono stati dati.

 

Ne consegue che i citati punti sono stati confermati nella forma del tentato omicidio per dolo eventuale.

 

                                   ii)   Imputazioni di lesioni gravi ripetute, in subordine, per il punto 2.1, lesioni semplici qualificate ripetute e per il punto 2.2, lesioni colpose gravi, rispettivamente lesioni semplici qualificate (punto 2 dell’atto d’accusa)

 

Punto 2.1 dell’atto d’accusa

 

                                69.   Secondo l’accusa, IM si sarebbe reso colpevole del reato di lesioni gravi, in subordine lesioni semplici qualificate, per avere, nel periodo tra gennaio e febbraio 2016, in data imprecisata, in località imprecisata, ripetutamente inferto bruciature sul corpo di ACPR 1, causandole almeno tre lesioni da ustione in sede dorsale, così come risulta dal certificato medico 24 febbraio 2016 dell’Ospedale ____ (____).

 

                                70.   Dalla cartella medica del 24 febbraio 2016 dell’Ospedale ____ si evince che sul viso di ACPR 1 sono state riscontrate “Cicatrici tondeggianti subcentimetriche come esiti di ustione a livello della guancia destra e sinistra” e sul torace “In sede dorsale plurime cicatrici di diversa età evolutiva (da cicatrizzazioni completa rotonda centimetrica come esito da ustione a cicatrici rosse di ca 0,7 cm in via di guarigione, cicatrici lineari subcentimetriche, esiti di ferite da taglio) bilateralmente dolorabile e dolente in particolare a sinistra”, lesioni documentate da fotografie (allegato all’AI 36).

 

Relativamente alle lesioni da ustione la perita dr.ssa ____ nel suo referto del 22 gennaio 2018 ha stabilito che le stesse “sono situate in regioni difficilmente auto-aggredibili (in particolare quelle al dorso) e quindi verosimilmente state inferte da terzi” (considerazioni medico legali sulle lesioni subite da ACPR 1 22.01.2018, p. 6, AI 153).

 

                                71.   Tuttavia, ACPR 1, invitata a prendere posizione su tali riscontri in occasione dell’interrogatorio di Polizia del 10 maggio 2017, ha dichiarato di essersele procurata da sola grattandosi, che non si tratterebbe di bruciature di sigarette, e soprattutto che IM non sarebbe coinvolto in nessun modo in tali lesioni (VI PG 10.05.2017, p. 3 e 7, AI 60).

 

                                72.   Anche IM, dal canto suo, ha sempre contestato di essere l’artefice di tali lesioni.

Nel verbale del 26 gennaio 2018 al PP egli ha dichiarato:

 

" Contesto di essere stato io ad infliggere queste lesioni. Le stesse erano già presenti il primo giorno che ci siamo conosciuti tant’è che lei non voleva togliersi la maglietta perché si vergognava.”

(VI PP 26.01.2018, p. 3, AI 155).

 

In occasione dell’interrogatorio successivo l’imputato ha ribadito:

 

" Ribadisco, come già fatto in passato, che non sono stato io a infliggere quelle lesioni a ACPR 1. In particolare nego di averle mai spento delle sigarette sul corpo.”

(VI PP 16.02.2018, p. 3, AI 162).

 

Nel verbale finale del 29 marzo 2018 IM ha riaffermato:

 

" Come ho già dichiarato in corso d’inchiesta, contesto di essere stato io a provocare quelle lesioni a ACPR 1. (…) Già quando ho conosciuto ACPR 1, lei presentava simili cicatrici.”

(VI PP 29.03.2018, p. 9, AI 185).

 

Anche in sede d’interrogatorio dibattimentale ha in fine ripetuto di non essere l’autore di tali lesioni (VI DIB 06.12.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

L’imputato ha pure indicato di non conoscere la provenienza di tali lesioni, che la compagna non gli avrebbe detto nulla al proposito, malgrado glielo avesse chiesto, e che “ogni volta che se ne parlava sviava il discorso” (VI PP 26.01.2018, p. 3, AI 155; VI PP 16.02.2018, p. 2, AI 162; VI PP 29.03.2018, p. 9, AI 185).

 

                                73.   La Corte, considerato che la vittima ha dichiarato che le bruciature non erano state provocate dal compagno e che l’imputato stesso ne ha contestato la responsabilità, non ha confermato tali fatti. IM è stato quindi prosciolto dall’imputazione di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa.

 

Punto 2.2 dell’atto d’accusa

 

                                74.   Al punto 2.2 dell’atto d’accusa, a IM vengono imputati i reati di lesioni gravi ripetute, in subordine lesioni colpose gravi, rispettivamente lesioni semplici qualificate, per essersi, in data 3 gennaio 2017, sul treno proveniente da ____ e diretto a ____, in località imprecisata tra ____ e ____, mentre lui si trovava in piedi e lei seduta con le gambe allungate sul sedile posto di fronte, appoggiato con il proprio peso sul ginocchio destro di lei, franando poi sullo stesso a causa della frenata del treno, con le conseguenze di cui al certificato medico 14 gennaio 2017 dell’Ospedale ____ (punto 2.2.1), nonché per essersi, in data 22 gennaio 2017, a ____, presso l’abitazione, appoggiato con il proprio peso su ACPR 1, che si trovava chinata per terra per prendere un oggetto (una consolle di gioco), premendo la propria mano sul collo di lei affinché restasse piegata al suolo, provocando la torsione del ginocchio destro dovuta al tentativo di lei di liberarsi dalla presa e di alzarsi, provocando una complicanza della lesione del ginocchio destro di ACPR 1, di cui segnatamente dalla documentazione medica 3 febbraio 2017 dell’Ospedale ____ e , ____ con relativi annessi (riguardante la degenza dal 22 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017) (punto 2.2.2).

 

                                75.   In corso d’inchiesta l’imputato ha riconosciuto tali fatti (VI PP 29.03.2018, p. 5 e 6, AI 185; VI DIB 06.12.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale; scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15).

 

In occasione del pubblico dibattimento, invitato a spiegare le ragioni per cui si era appoggiato di peso sul ginocchio della vittima, IM ha tuttavia avuto modo di spiegare che si sarebbe trattato di un gesto involontario, dovuto alla frenata del treno in stazione a ____, mentre prima della frenata stava unicamente discutendo con la compagna, ma non le stava facendo male (VI DIB 06.12.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                76.   Relativamente ai fatti di cui al punto 2.2.2 dell’atto d’accusa, l’imputato in aula ha precisato di avere tenuto la vittima piegata al suolo tenendola per la nuca, e non per il collo, sempre nell’ambito di una discussione (VI DIB 06.12.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Alla domanda a sapere se avesse considerato che ACPR 1 avrebbe tentato di rialzarsi di forza, facendo quindi pressione sulle gambe e provocando così una complicanza della lesione al ginocchio, ha così risposto:

 

" Non in quel momento. È normale che lei avrebbe tentato di rialzarsi, ma in quel momento non ci ho pensato.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                77.   Al proposito delle lesioni riscontrate sulla vittima, nella lettera d’uscita del 3 febbraio 2017 dell’Ospedale ____ ____ e  (allegato all’AI 39), è stata posta la diagnosi di lesione complessa del ginocchio destro con/su rottura del menisco mediale, tipo “manico di secchiello” con lussazione, rottura del legamento crociato anteriore, contusione del plateau tibiale in sede postero-laterale; policontusioni su aggressione con/su blocco algico del ginocchio destro; sospetta neuropatia periferica neuroprassica delle terminazioni nervose distali del nervo femorale.

 

A seguito di tale diagnosi, la paziente si è sottoposta, il 25 gennaio 2017, a un’artroscopia del ginocchio destro, con sutura menisco mediale con 3 suture Fast-Fix e una sutura con PDS 2-0 mediante tecnica a 2 aghi (allegato all’AI 39).

 

Quanto al decorso, nella lettera d’uscita si legge quanto segue:

 

" La paziente viene inserita in un programma fisioterapico per la ripresa della deambulazione sostenuta con stampelle con carico 15 kg sull’arto operato, con rinforzo della muscolatura dell’arto inferiore e recupero della flesso-estensione del ginocchio secondo dolore, con risultati che saranno da consolidare nel tempo. Nel successivo decorso post-operatorio la paziente sviluppa una neuropatia poco sistematizzabile (già iniziata prima dell’intervento da quanto riferito, ma in maniera meno evidente), verosimilmente legata al traumatismo da manicotto intra-operatorio, per la quale chiediamo consulenza specifica neurologica (Dr. med. ___), che dopo attenta valutazione (deficit sensitivo a livello della faccia mediale della gamba esteso al piede mediale e pianta, di tipo tattile, dolorifico, vibratorio e di propriocezione) non mostra criteri preoccupanti. La paziente riceve indicazioni sul proseguire con la fisioterapia e con la stimolazione della pianta del piede su superfici differenti in modo da garantire un recupero neurologico. Qualora non dovesse migliorare tale situazione clinica, rivaluteremo il caso. Il successivo decorso post-operatorio decorre senza particolarità. I dolori sono ben palliati. Le piccole ferite chirurgiche risultano in ordine alla dimissione. (…) Vista l’evoluzione clinica favorevole la signora ____, in data 31.01.2017, viene dimessa al proprio domicilio con indicazioni mediche sul procedere (…) Procedere: Terapia antalgica. Rimozione punti di sutura a 14 giorni post-operatori. Carico parziale a 15 kg con deambulazione sostenuta da stampelle. Mobilizzazione del ginocchio in estensione completa secondo dolore e fino a 75° di flessione attiva assistita e passiva. Rinforzo muscolare del quadricipite e del tricipite surale. Mobilizzazione della patella. Stretching degli ischio-crurali. Mantenere profilassi antitrombotica con Clexane 40 mg/die fino al raggiungimento di carico completo. Mantenere stecca articolata con flessione limitata a 75°. In caso che in 6 settimane i disturbi sensitivi persistano/peggiorino, si rivaluterà la situazione clinica.”

(allegato all’AI 39).

 

Dalla lettera ambulatoriale del 9 febbraio 2017 dell’Ospedale ____ e  (allegato all’AI 39), a 2 settimane dei fatti, si evince che:

 

" La paziente si presenta a 2 settimane dall’intervento summenzionato. Riferisce miglioramento della sensibilità a livello del piede, lamenta invece iposensibilità sulla parte mediale del polpaccio che è rimasto invariata. (…) Ginocchio destro: ferita calma senza segni di infezione. Assenza di versamento intra-articolare. Mobilità S 0-0-90° indolore. Iposensibilità sulla parte mediale della gamba. Estensione dell’alluce del piede con forza 4+//5. Flessione del piede con forza 4+/5”.

 

In occasione della visita è stato consigliato alla paziente di “continuare con la fisioterapia secondo protocollo. Mantenere la stecca articolata con flessione limitata a 90°. Trombo-profilassi con Clexane 40mg 1 volta al die in sottocute. Prossimo controllo il 09.03.2017” (allegato all’AI 39).

 

A 6 settimane dall’intervento, nella lettera ambulatoriale del 15 marzo 2017, figura la seguente anamnesi:

 

" Riferisce persistenza dell’iposensibilità sulla parte mediale del polpaccio del ginocchio destro. Riesce a camminare in carico completo senza grandi problemi. Nega blocchi del ginocchio”

(allegato all’AI 39).

 

All’esame obiettivo è stato riscontrato quanto segue:

 

" Ginocchio destro: minimo versamento intra-articolare, ferite calme senza segni di infezione. Dolori alla palpazione sulla rima mediale del ginocchio. Mobilità S 0-0-100 indolore”

(allegato all’AI 39).

 

Alla paziente è stata prescritta ancora della “fisioterapia per rinforzo del muscolo quadricipite e dei muscoli ischio-crurali e per mobilizzazione del ginocchio destro senza limitazioni” e per il restante le è stato raccomandato:

 

" Deambulazione libera in carico completo senza stecca permessa. Evitare iper-flessione. Evitare jogging, salti o sport di contatto. Bicicletta e nuoto (stile libero) permessi. Prossimo controllo per programmare ricostruzione del legamento crociato anteriore il 18.04.2017”

(allegato all’AI 39).

 

A quasi 3 mesi dall’operazione, come si evince dalla lettera ambulatoriale del 15 marzo 2017 dell’Ospedale ____ e  (allegato all’AI 160), ACPR 1 riferiva “persistenza di iposensibilità sulla parte mediale del polpaccio”, durante le ultime due settimane “ancora dolori sulla parte mediale del ginocchio con qualche episodio di bloccaggio con fenomeno acustico” e “sensazione di instabilità del ginocchio destro”.

 

All’esame obiettivo è stata riscontrata “assenza di versamento intra-articolare. Cicatrici calme senza segni di infezione. Dolore alla palpazione a livello della ferita mediale. Mobilità S 0-0-110 con dolore nella fase terminale della flessione” (allegato all’AI 160).

 

Il 19 maggio 2017 la paziente si è sottoposta alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (lettera ambulatoriale del 9 giugno 2017 dell’Ospedale ____ e , allegato all’AI 160).

 

Nella lettera ambulatoriale del 3 luglio 2017 dell’Ospedale ____ (allegato all’AI 160) si legge:

 

" Anamnesi: La paziente si presenta per un controllo della ferita. Non riferisce lamentele particolari. Sta eseguendo la fisioterapia secondo il piano (…) Esame obiettivo: Ginocchio destro: cicatrice calma, senza segni di infezione. Ginocchio destro: Versamento intra-articolare. Mobilità 0-0-90. Lachman negativo (…) Procedere: Si consiglia di continuare la fisioterapia per rinforzo dei muscoli ischeo-crurali, il muscolo quadricipite e stretching dei muscoli ischeo-crurali. Applicazione locale di ghiaccio”.

 

A 3 settimane dall’intervento, dalla lettera ambulatoriale del 7 luglio 2017 dell’Ospedale ____ (allegato all’AI 160) si evince quanto segue:

 

" Anamnesi: La paziente si presenta per un controllo a 3 settimane dall’intervento sopramenzionato. Non riferisce dolori. Stava eseguendo fisioterapia ma non negli ultimi 5 giorni. Riferisce deiscenza della ferita a livello del prelievo dell’innesto. La ferita è stata curata dal medico curante con medicazioni regolari. (…) Esame obiettivo: Ginocchio destro: versamento intra-articolare. Cicatrice prossimale calma, senza segni di infezione. La ferita del prelievo dei tendini si presenza con deiscenza superficiale con arrossamento dei bordi della ferita. Il fondo è coperto con patina di fibrina. Assenza di secrezione purulenta. Mobilità del ginocchio S 0-0-90. Cassetto anteriore negativo (…) Procedere: Viene eseguito striscio della ferita che viene inviato per esame batteriologico. Eseguito debridement della ferita e posizionamento di pompa VAC. Eseguito esame di sangue che mostra PCR 10 mg/L e leucociti a 4. Controllo clinico l’08.06.2017.”.

 

In fine, nella lettera ambulatoriale del 10 agosto 2017 dell’Ospedale ____ (allegato all’AI 160) figura che la paziente, a quasi tre mesi dall’intervento, “Non riferisce lamentele particolari per quanto riguarda il ginocchio. Nega cedimenti. Non riferisce instabilità del ginocchio. Cammina in carico completo senza grandi difficoltà. Lamenta invece ancora iposensibilità sulla parte mediale del polpaccio, dove presenta anche scosse intermittenti, soprattutto la mattina”.

 

All’esame obiettivo è stato riscontrato:

 

" Ginocchio destro: cicatrice calma senza segni di infezione. Lieve versamento intra-articolare. Mobilità del ginocchio completa S 0-0-140° indolore. Lachman e cassetto anteriore negativi. Iposensibilità della parte mediale del polpaccio”

(allegato all’AI 160).

 

Alla paziente è stato quindi prescritto un “ultimo ciclo di fisioterapia per il rinforzo dei muscoli ischeo-crurali e del muscolo quadricipite. Mobilizzazione libera del ginocchio destro” (allegato all’AI 160).

 

                                78.   La dr.ssa ____, dal canto suo, ha effettuato le seguenti considerazioni con riferimento alle lesioni riscontrate:

 

" (…) per quanto riguarda il ginocchio destro una dinamica come quella identificata potrebbe avere comportato una lesione dei legamenti e/o del menisco. Pare verosimile da quel momento che la vittima inizi a lamentare un dolore ingravescente e intermittente. Il quadro radiologico successivo (RMN del 24.01.2017) è compatibile con una lesione di menisco e legamento crociato anteriore prodotta qualche settimana prima. L’episodio acuto del 22.01.2017 è una complicanza della precedente rottura del menisco (in base alla storia clinica verosimilmente prodottasi il 03.01.2017). (…)

Il 22 gennaio si è verificato, in seguito a un movimento distorsivo, una dislocazione di un frammento meniscale precedentemente rotto, con conseguente blocco algico dell’articolazione. L’intervento chirurgico e la riabilitazione hanno portato ad un buon recupero funzionale (si era inoltre verificata una complicanza intra-operatoria – neuropatia periferica neuroprassica del nervo femorale – anch’essa in risoluzione), in attesa di ulteriore intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore.”

(considerazioni medico legali sulle lesioni subite da ACPR 1 22.01.2018, p. 5 e 9, AI 153).

 

Nel verbale del 1. marzo 2018 la perita ha rilevato:

 

" Per quanto riguarda il problema acuto al ginocchio, esso è riferibile a un’ulteriore complicanza delle precedenti lesioni (lussazione di un frammento del menisco mediale).”

(VI PP 01.03.2018, p. 10, AI 177).

 

Sull’evoluzione della lesione al ginocchio si è così espressa:

 

" La certificazione evidenzia lo sviluppo di una complicanza intraoperatoria conseguente all’intervento al menisco consistente in una lesione di un nervo dell’arto inferiore destro.

Complicanza che nel tempo ha ridotto i suoi esiti ma perdura in un’anestesia della parte mediale del polpaccio. Il successivo intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore si è complicato con un’infezione di una ferita chirurgica. Complicanza che sembra essere stata risolta dai trattamenti eseguiti. Per quanto possibile apprendere gli interventi chirurgici hanno risolto la problematica articolare correlata alla lesione del menisco e del legamento crociato ristabilendo una buona funzionalità articolare del ginocchio.”

(VI PP 01.03.2018, p. 11 e 12, AI 177).

 

                                79.   In diritto si ha che secondo l’art. 125 cpv. 1 CP chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il cpv. 2 del presente disposto prevede che se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio. La nozione di lesione grave coincide a quella di cui all’art. 122 CP.

 

                                80.   L’art. 122 CP contiene una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).

 

Determinante per definire una lesione grave è la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159).

 

Relativamente alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 11 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit., pag. 39).

 

Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3a ed. 2010, n. 10 pag. 125).

 

Non essendo l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3, esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit., pag. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP, Corboz, op. cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).

 

                                81.   Secondo l’art. 12 cpv. 3 CP commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

 

La negligenza richiede anzitutto che l’autore abbia violato le regole di prudenza che gli imponevano le circostanze per non oltrepassare i limiti del rischio ammissibile. In secondo luogo, la violazione di tali regole deve essere colpevole, vale a dire che ci si deve trovare di fronte ad una disattenzione da parte dell’autore o a una mancanza di sforzo riprovevole (DTF 135 IV 56 consid. 2.1.).

 

Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza, occorre riferirsi alle disposizioni di legge emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1). Se non sussistono, è possibile fare riferimento per analogia a regole analoghe fissate da associazioni o categorie professionali private o semi-private, se comunemente riconosciute (STF 6B_ 408/2013 del 18 dicembre 2013, consid. 4.2.; DTF 127 IV 62 consid. 2d; Jäger/Schweiter, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Artzhaftpflicht- und Artzstrafrecht, 3. ed., p. 149: “allgemein anerkannte Verhaltensregeln”).

 

Ciò non esclude che la negligenza può basarsi anche su principi generali del diritto, come ad esempio “der allgemeine Gefahrensatz”. Da una parte vi è che non ogni infrazione di una disposizione di legge o di una norma comportamentale comunemente riconosciuta per determinate attività, costituisce una negligenza, e dall’altra un comportamento può essere negligente anche se non è stata infranta nessuna norma comportamentale. Secondo il “Gefahrensatz”, colui che crea una situazione di pericolo deve intraprendere tutto ciò che è da lui ragionevolmente esigibile per fare in modo che il pericolo non sortisca in una lesione dei beni giuridici altrui (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; Jäger/Schweiter, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Artzhaftplicht- und Arztstrafrecht, 3. ed., p. 149).

 

Il Giudice deve concretizzare i principi generali del diritto così come pure le regole comportamentali comunemente riconosciute con riferimento alla situazione concreta e alle capacità individuali dell’autore e stabilire se nel caso concreto l’infrazione di una regola è penalmente rilevante (DTF 120 IV 300 consid. 3d/aa).

 

Per quanto attiene al diritto relativo alle lesioni semplici qualificate, si rimanda a quanto già esposto.

 

                                82.   In concreto, per quanto attiene al punto 2.2.1 dell’atto d’accusa, la Corte ha considerato che IM, sebbene si sia appoggiato al ginocchio della vittima, non poteva considerare che il treno avrebbe frenato facendolo franare sull’articolazione. Del resto, se avesse voluto compiere l’atto lesivo, neppure doveva attendere la frenata del treno, ma poteva agire direttamente.

 

Per quel che concerne il punto 2.2.2 del rinvio a giudizio, si dirà che l’imputato ha sì tenuto la vittima con la mano sul collo, ma, ancora, difficilmente egli poteva considerare che la reazione della donna avrebbe provocato un peggioramento della situazione del ginocchio.

In tale contesto, difettando l’elemento soggettivo del reato, l’imputato è stato prosciolto dalle imputazioni di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa.

 

                                83.   Unicamente si sarebbero potute ipotizzare le lesioni semplici colpose ex art. 125 CP, in relazione all’art. 123 CP, reato tuttavia perseguibile solo su querela di parte, requisito in concreto non dato.

 

                                  iii)   Imputazioni di lesioni semplici qualificate ripetute, subordinatamente vie di fatto qualificate ripetute (punto 3 dell’atto d’accusa)

 

                                  1)   In fatto

 

Punto 3.2 dell’atto d’accusa

 

                                84.   IM ha ammesso di avere, in data 30 marzo 2016, a ____, presso la stazione FFS, colpito ACPR 1 con una sberla, provocandole un taglio sul labbro con perdita di sangue (VI PP 22.03.2018, p. 11, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 6 e 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                85.   Al proposito va detto che ACPR 1 ha riferito di essere stata colpita da uno schiaffo o un pugno in faccia e da sberle al volto, che le hanno provocato un taglio sul labbro con perdita di sangue (VI PG 10.04.2017, p. 6, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50; VI PP 22.06.2017, p. 3, AI 85), ma la perita dr.ssa ____ ha escluso il pugno, osservando che:

 

" Visto anche l’intervento della Polizia che non evidenzia lesioni sul volto della donna (così come mi dice il PP sulla base del giornale della Polizia cantonale; cfr. AI 87) tenderei a dire che la donna è stata colpita più da una sberla che da un pugno, pugno che avrebbe provocato immediate lesioni cutanee (rigonfiamento) e non semplicemente un arrossamento della cute. Uno schiaffo può determinare una lesione del labbro soprattutto della parte mucosa per compressione del labbro contro la superficie libera dei denti.”

(VI PP 01.03.2018, p. 6, AI 177).

 

Punto 3.3 dell’atto d’accusa

 

                                86.   Al punto 3.3 dell’atto d’accusa, a IM è imputato il reato di lesioni semplici qualificate, subordinatamente vie di fatto qualificate, per avere, nel corso del mese di settembre 2016, in data imprecisata, a ____, a bordo di un treno presso la stazione FFS, colpito ACPR 1 al viso con un pugno, provocando dolore alla mandibola.

 

Al proposito la vittima si è così espressa nel suo primo verbale di Polizia:

 

" A settembre 2016 (…), a seguito di una discussione, mi aveva dato un pugno al volto, parte destra, che mi ha procurato la lesione della mandibola.

Dopo alcuni giorni mi si era gonfiata la faccia a causa di un ascesso creatosi e mi hanno operato d’urgenza alla ______.

In quell’occasione la polizia non è stata interpellata in quanto si è pensato che l’origine fosse una carie, che effettivamente avevo sul dente del giudizio.

C’è un referto medico in ospedale.”

(VI PG 17.03.2017, p. 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 8).

 

Sentita nuovamente in Polizia il 10 aprile 2017, l’AP ha ribadito:

 

" Settembre 2016 (…), a seguito di una discussione, mi aveva dato un pugno al volto, parte destra, che mi ha procurato la lesione alla mandibola. Dopo alcuni giorni mi si era gonfiata la faccia a causa di un ascesso creatosi e mi hanno operato d’urgenza alla ____. In quell’occasione la polizia non è stata interpellata in quanto si è pensato che l’origine fosse una carie, che effettivamente avevo sul dente del giudizio.”

(VI PG 10.04.2017, p. 6, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50).

 

In questo suo verbale ha avuto modo di precisare:

 

" Mi ricordo che l’episodio del pugno è avvenuto presso la stazione FFS di ____, sul treno. Sempre per motivi di gelosia mi ha colpito con un pugno diretto al viso. In quella circostanza ha litigato pure con i controllori prendendone uno per il bavero. In un secondo tempo si era scusato. Non sono in grado di dire se l’ascesso era una conseguenza del pugno o meno. Io non ho ritenuto di denunciarlo. Di fatto non ho subito nessuna lesione alla mandibola.”

(VI PG 10.04.2017, p. 7, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50).

 

                                87.   L’imputato, dal canto suo, nel verbale del 18 marzo 2017 ha inizialmente contestato le dichiarazioni di ACPR 1, asserendo di non averle mai dato un pugno (VI PP 18.03.2017, p. 5, AI 12), per poi affermare, nel verbale finale del 22 marzo 2018, che:

 

" Non escluso che i fatti si siano svolti come riferito da ACPR 1, per cui non contesto.”

(VI PP 22.03.2018, p. 14, AI 184).

 

In sede d’interrogatorio dibattimentale, come preannunciato dal suo difensore (doc. TPC 15), IM ha inizialmente contestato di avere colpito la vittima con un pugno al viso, salvo poi tornare ad affermare di non escluderlo alla contestazione che in corso d’inchiesta non aveva escluso che potesse essere andata come riferito dall’AP (VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                88.   In tale contesto, la Corte ha quindi ritenuto corrette le circostanze fattuali indicate nell’atto d’accusa.

 

Punto 3.4 dell’atto d’accusa

 

                                89.   L’imputato ha ammesso di avere, nel periodo tra settembre e dicembre 2016, in data imprecisata, a ____, presso l’abitazione,

colpito ACPR 1 con una forte sberla, causandole un disturbo al timpano e più precisamente un ronzio costante all’orecchio perdurato alcuni giorni (VI PP 22.03.2018, p. 14, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                90.   Queste le conclusioni della dr.ssa ____:

 

" Dal punto di vista medico quanto riferito è assolutamente verosimile in quanto una sberla che occlude completamente il meato acustico esterno provoca un baro-trauma con conseguente lesione del timpano che può provocare i sintomi lamentati. A mio parere rientra nei casi di lesioni semplici.”

(VI PP 01.03.2018, p. 7, AI 177).

 

Punto 3.5 dell’atto d’accusa

 

                                91.   IM ha pure riconosciuto di avere, nel periodo tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, in data non meglio precisata,

a ____, presso l’abitazione, colpito ACPR 1 alla mascella con un forte schiaffo, provocandole un ematoma sul viso e un taglio sul labbro interno, nonché stretto, con le mani, il viso, in particolare alla mascella, provocandole dolori alla mascella e difficoltà di masticazione nei giorni successivi (VI PP 29.03.2018, p. 3, AI 185; VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                92.   La perita dr.ssa ____, al proposito, ha stabilito che “La dinamica descritta e le lesioni descritte sono tra loro compatibili. Sono lesioni superficiali che vanno incontro a risoluzione nell’arco di pochi giorni” (VI PP 01.03.2018, p. 8, AI 177).

 

Punto 3.6 dell’atto d’accusa

 

                                93.   L’atto d’accusa imputa a IM il reato suelencato per avere, in data 3 gennaio 2017, a ____, presso la stazione FFS, colpito ACPR 1 con un calcio al costato, facendola vomitare, sferrato una sberla alla predetta come pure afferrato la stessa per il collo.

 

                                94.   Tali fatti sono stati così riferiti dall’AP nel suo verbale del 10 aprile 2017:

 

" 03.01.2017, a ____, abbiamo avuto una discussione iniziata sul treno per ____, scaturita dal fatto che stavo andando a casa del mio ex compagno a portargli un cavo di alimentazione per un gioco di mio figlio. Come capitato in altre circostanze, per gelosia si è innervosito. In quell’occasione ha anche litigato con il controllore preso pure per il bavero. Io sono scesa appositamente a ____, per farlo calmare e lui ha iniziato a farneticare in stazione. Nessuno si è interessato, solo una ragazza è intervenuta quando lui mi ha afferrata per il collo, dicendo che avrebbe chiamato la polizia. Quella volta mi ha dato un calcio nel costato, che mi ha fatto vomitare. Poi almeno una sberla e come detto mi ha presa per il collo. Sono entrata al ristorante ____ per chiedere se potevo telefonare; visto lo stato alterato di IM il personale presente ha chiamato la polizia, che è arrivata dopo che lui era già andato via. Precedentemente aveva danneggiato il seggiolino del ristorante. Quando gli agenti sono andati via, lui si è di nuovo materializzato e poi si è messo a piangere e mi ha chiesto di tornare a casa. Così ho fatto.”

(VI PP 10.04.2017, p. 7, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50).

 

                                95.   Nel verbale d’interrogatorio finale del 29 marzo 2018 l’imputato ha ammesso tali fatti, eccezion fatta per la stretta al collo di ACPR 1 (VI PP 29.03.2018, p. 5, AI 185: “Confermo tutto nel senso che ammetto i fatti, ad eccezione del fatto che io avrei stretto il collo di ACPR 1 in quell’occasione”).

 

Tuttavia, in occasione dell’interrogatorio dibattimentale, l’imputato ha riconosciuto anche tale episodio (VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), ragion per cui i fatti sono stati ritenuti come indicati nell’atto d’accusa.

 

 

                                96.   La dr.ssa ____ si è così espressa al proposito:

 

" Una presa al collo anche relativamente energica può non lasciare lesioni cutanee immediatamente visibili. (…)

Il senso di soffocamento, in seguito alla presa per il collo, può essere dato dalla paura o da una percezione soggettiva e non per forza collegato a un’occlusione delle vie aeree. L’indicazione se la presa fu tale da impedire il passaggio di aria risiederebbe nella questione a sapere se la vittima riuscisse o meno a parlare durante l’afferramento del collo. Non necessariamente una compressione idonea a chiudere le vie aeree lascia segni cutanei.”

(VI PP 01.03.2018, p. 9, AI 177).

 

Punto 3.7 dell’atto d’accusa

 

                                97.   I fatti di cui al punto 3.7 dell’atto d’accusa sono stati ammessi da IM, il quale ha riconosciuto di avere, in data 22 gennaio 2017, a ____, presso l’abitazione, colpito ACPR 1 con un pugno, causandole un lieve ematoma e una leggera tumefazione all’occhio sinistro, così come risulta dalla cartella sanitaria 22 gennaio 2017 di ___ (VI PP 29.03.2018, p. 6, AI 185; VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                98.   Al proposito di tali lesioni la dr.ssa ____ ha considerato:

 

" Per quanto riguarda (…) le lesioni contusive esse vengono testimoniate sia dai soccorritori sia dai medici in ospedale per cui siamo certi che la vittima ha subito lesioni contusive. La descrizione delle lesioni redatta dai soccorritori (lieve ematoma e leggera tumefazione dell’occhio sinistro) è compatibile con un pugno.”

(VI PP 01.03.2018, p. 10, AI 177).

 

Punto 3.8 dell’atto d’accusa

 

                                99.   L’accusa imputa poi a IM il reato di lesioni semplici qualificate, subordinatamente vie di fatto qualificate, per avere, nel febbraio 2017, in data imprecisata, a ____, presso l’abitazione, colpito più volte ACPR 1 sulla sua gamba sinistra, causandole degli ematomi.

 

L’imputazione di tali fatti deriva dalle dichiarazioni rese al PP il 22 giugno 2017 da ACPR 1, la quale ha così riferito:

 

" Episodio risalente a febbraio 2017 avvenuto a ____:

Mia sorella ____ si era fermata a dormire da noi a ____. La mattina seguente IM, vedendo un passante con il cane che aveva già notato nei giorni precedenti, ha iniziato a pensare che fosse un mio amante. Mentre mi trovavo in bagno sono stata raggiunta da IM che ha cominciato a prendermi per la mandibola e a schiaffeggiarmi, chiedendomi chi fosse quell’uomo. Mia sorella non aveva capito quello che stava succedendo e comunque era dovuta andare a lavorare. In seguito, nella stanza da letto, dove mi ero recata per prendere le mie cose e andarmene (ossia per ripetere la stessa scena di sempre), IM mi ha minacciato dicendomi che io sarei uscita da quella stanza soltanto con le gambe avanti, nel senso distesa su una barella. Preciso che questa frase lui la ripeteva spesso durante i nostri litigi.

Quando mi trovavo sul letto e mi sono resa conto che mia sorella era già uscita di casa, io ho cominciato a piangere. IM si è messo sopra di me e mi ha chiesto se io mi sentissi meno forte visto che non c’era più mia sorella. Io gli avevo detto che avrei dovuto fare delle iniezioni (anticoagulanti) per il ginocchio e la gamba. IM mi ha risposto che prima di ricevere le iniezioni avrei dovuto dirgli con chi lo tradivo. IM mi ha anche minacciato di spaccarmi entrambe le gambe così che non avrei più camminato. Io lo imploravo di fare attenzione alla gamba destra e, infatti, lui mi colpiva soltanto sulla gamba sinistra, sulla quale sono poi apparsi degli ematomi. Per finire IM ha chiamato ______, marito di sua madre, il quale ha provveduto a farmi avere i medicinali per le iniezioni.”

 (VI PP 22.06.2017, p. 6, AI 85).

 

                              100.   In corso d’inchiesta, così come pure in aula, IM ha confermato tali dichiarazioni della compagna (VI PP 26.06.2017, p. 9, AI 90; VI PP 29.03.2018, p. 7, AI 185; VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Punto 3.9 dell’atto d’accusa

 

                              101.   IM ha in fine ammesso i fatti indicati al punto 3.9 dell’atto d’accusa, e meglio di avere, in data 16 marzo 2017, a ____, presso l’abitazione, colpito ACPR 1 con una sberla, provocandole una lieve tumefazione allo zigomo sinistro, così come risulta dalla cartella medica del 16 marzo 2017 di ____ (VI PP 29.03.2018, p. 8, AI 185; VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Al proposito la dr.ssa ____ ha stabilito che “La descrizione dei soccorritori (lieve tumefazione allo zigomo sinistro) è genericamente compatibile con uno o più schiaffi inferti in tale regione” (VI PP 01.03.2018, p. 11, AI 177).

 

                                  2)   In diritto

 

                              102.   Quanto al diritto relativo alle lesioni semplici qualificate e vie di fatto qualificate, si rinvia a quanto già esposto in precedenza.

 

Nel caso concreto, per i punti 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 e 3.9 è stato confermato il reato di lesioni semplici qualificate ripetute ai sensi dell’art. 123 cifra 2 cpv. 6 CP, mentre il punto 3.3 è stato sussunto in vie di fatto qualificate ai sensi dell’art. 126 cpv. 1 lett. c CP. Il punto 3.6, in fine, è stato considerato lesioni semplici qualificate per quanto attiene al calcio, mentre i rimanenti atti sono stati considerati vie di fatto.

 

                                 iv)   Imputazione di lesioni semplici (punto 4 dell’atto d’accusa)

 

                              103.   L’imputato ha ammesso i fatti di cui al punto 4 dell’atto d’accusa, e meglio di avere, in data 29 ottobre 2016, verso le ore 20:32 circa, a ____, dopo avere afferrato, con la mano destra, ___ per il collo, mentre questi si trovava seduto al volante dell’autopostale di cui era il conducente, e averlo bloccato contro il sedile (al quale ___ era allacciato con la cintura di sicurezza), sferrato, con la mano sinistra, un violento schiaffo al volto del predetto e più precisamente sulla guancia destra, provocandogli le lesioni (segnatamente una lieve tumefazione a livello zigomatico a destra e una lieve iperemia a livello del trapezio a destra) di cui al certificato medico 30 ottobre 2016 dell’Ospedale ____ ____ e , ____ (VI PP 27.02.2018, p. 5, AI 174; VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                               104   Riconosciuta è pure la qualifica giuridica (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che appare corretta, motivo per cui il punto 4 dell’atto d’accusa è stato confermato così come esposto.

 

                                  v)   Imputazioni di vie di fatto qualificate ripetute (punto 5 dell’atto d’accusa)

 

                              105.   Si dirà che i fatti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5 dell’atto d’accusa non sono contestati (VI PP 22.03.2018, p. 9 e 14, AI 184; VI PP 29.03.2018, p. 5-7, AI 185; VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), e neppure lo è la qualifica giuridica (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che appare corretta, motivo per cui tali punti hanno trovato conferma così come esposti.

 

                              106.   IM ha per contro parzialmente contestato l’imputazione di cui al punto 5.4 dell’atto d’accusa, secondo cui si sarebbe macchiato del reato di vie di fatto qualificate per avere, in data 22 gennaio 2017, a ____, presso l’abitazione, trascinato ACPR 1 per le scale dopo averla afferrata per i capelli e la sciarpa da questa indossata, e successivamente colpito la stessa con un paio di sberle.

 

                              107.   Tali fatti sono stati così riferiti da ACPR 1 nel verbale di Polizia del 17 marzo 2017:

 

" Il 22 gennaio, a ____ sempre a casa, abbiamo litigato, sempre per sua gelosia infondata.

Io volevo solo uscire a prendermi le sigarette, ma lui si è insospettito e mi ha seguito.

Si è arrabbiato, mi ha trascinata su per le scale per la sciarpa ed i capelli, dicendo che dovevo prendere le mie cose ed andare via.”

(VI PG 17.03.2017, p. 4, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 8).

 

Affermazioni che l’AP ha confermato nel successivo verbale di Polizia (VI PG 10.04.2017, p. 8, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50).

 

                              108.   Dal canto suo l’imputato, invitato a prendere posizione sulle dichiarazioni della compagna, nel verbale del 18 marzo 2017 ha negato di averla trascinata per le scale (VI PP 18.03.2017, p. 6, AI 12), salvo poi confermare le dichiarazioni dell’AP nel verbale finale del 29 marzo 2018 (VI PP 29.03.2018, p. 6, AI 185).

 

                              109.   In occasione del pubblico dibattimento, tuttavia, come preannunciato dal suo difensore in occasione dell’udienza preliminare del 7 novembre 2018 (doc. TPC 15), l’imputato ha contestato di avere preso la vittima per la sciarpa:

 

" (…) contesto solo la presa per la sciarpa. Non ricordo precisamente la dinamica, ma non mi pare di ricordare di averla presa per la sciarpa.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                              110.   La Corte ha proceduto ad una valutazione di credibilità, considerando che ACPR 1 nel corso del procedimento è sempre apparsa sincera e mai intenzionata a peggiorare la posizione dell’imputato, mentre IM – oltre ad avere interesse a relativizzare i fatti – non è stato né costante né lineare su questi aspetti. Ciò ha condotto a ritenere i fatti così come raccontati dalla vittima e indicati nell’atto d’accusa.

 

La Corte ha quindi considerato che ciò configura il reato di vie fatto qualificate ripetute, da cui la conferma anche del punto 5.4 dell’atto d’accusa.

 

                                 vi)   Imputazione di truffa (punto 6 dell’atto d’accusa)

 

                              111.   L’accusa imputa a IM il reato di truffa, per avere, nel periodo dal 1. marzo al 30 giugno 2016, a ____ e in Germania, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermatone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere ingannato i funzionari dell’ACPR 6 del Cantone Ticino, sottacendo loro di essersi trasferito all’estero, più precisamente in Germania, rispettivamente di avere esercitato nel predetto paese un’attività lucrativa, facendo quindi credere loro di trovarsi ancora in Ticino e senza alcuna occupazione, percependo così indebitamente prestazioni assistenziali per un importo complessivo di CHF 4'384.00.

 

                              112.   Tali fatti sono ammessi dall’imputato (VI PP 30.03.2018, p. 7, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), come pure la qualifica giuridica (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che appare corretta, motivo per cui il punto 6 dell’atto d’accusa è stato confermato così come esposto.

 

Si osserva unicamente che, come si evince dalla documentazione prodotta dalla difesa in sede di udienza preliminare, l’imputato si è impegnato con l’ACPR 6 di ____ a versare ratealmente le prestazioni indebitamente percepite per complessivi CHF 4'384.00 (doc. TPC 17), e in occasione del pubblico dibattimento ha riferito di stare effettuando il rimborso dell’indennità percepita indebitamente con CHF 50.00 al mese (VI DIB 06.12.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                vii)   Imputazioni di danneggiamento ripetuto, in parte di lieve entità (punto 7 dell’atto d’accusa)

 

                              113.   L’accusa imputa a IM il reato di danneggiamento ripetuto, in parte di lieve entità, per avere in data 16 marzo 2017, la sera, a ____, presso il Pretorio/posto di Gendarmeria, ripetutamente deteriorato, distrutto o resa inservibile una cosa altrui, e meglio per avere intenzionalmente danneggiato il portaombrelli ubicato nell’atrio del Pretorio di ____, del valore indicativo di CHF 100.00 (punto 7.1), il posacenere posizionato all’esterno del palazzo del Pretorio di ____, del valore indicativo CHF 100.00 (punto 7.2) e l’autoveicolo di servizio della Polizia cantonale VW Passat 2363 targato TI ____, per un valore di danno di complessivi CHF 1'900.08 (punto 7.3).

 

                              114.   Tale imputazione non è contestata né in fatto (VI PP 30.03.2018, p. 5, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale) né in diritto (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15).

 

                              115.   La qualifica giuridica appare corretta e, in presenza anche della necessaria querela per il danneggiamento di lieve entità (AI 38), la Corte ha quindi confermato il punto 7 dell’atto d’accusa.

 

                               viii)   Imputazione di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, subordinatamente truffa di poca entità (punto 8 dell’atto d’accusa)

 

                              116.   Secondo l’accusa, l’imputato si sarebbe macchiato del reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, in subordine truffa di poca entità, per avere, in data 29 ottobre 2016, tra le ore 19:32 e le ore 20:32, sulla tratta ___-____, senza pagare, ottenuto fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, con riferimento all’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, e meglio per avere, dopo essere salito, insieme alla sua compagna ACPR 1, dalla porta anteriore, sull’autopostale della corsa ___ (____) alla fermata di ___-___, mostrato titoli di trasporto scaduti quel giorno relativi alle zone ___ (___) e ___ (___-___), nonché spiegato al conducente ___, mentendo, che lui e la sua compagna non disponevano di contanti, che il distributore automatico non leggeva la carta di credito e che dovevano recarsi soltanto sino a ___, avendo il predetto conducente – anche a fronte dell’insistenza e dell’agitazione crescente dell’imputato – concesso loro di viaggiare gratuitamente sino a ___, ottenuto fraudolentemente la prestazione di trasporto fino a ____, essendo IM e ACPR 1 scesi non già a ___ (ciò che il conducente non aveva notato), bensì alla fermata della casa anziani di ____ (ritenuto che il costo del titolo di trasporto, per una  corsa singola da ___ a ____, ammonta a CHF 12.60).

 

                              117.   Tale imputazione è stata riconosciuta dall’imputato in corso d’inchiesta (VI PP 27.02.2018, p. 5, AI 174).

 

In sede d’interrogatorio dibattimentale egli ha tuttavia affermato:

 

" Io ho detto a ___ che non avevo il biglietto del bus e che alla fermata di ____ sarei sceso a fare il biglietto. Io gli ho detto che dovevo andare a ____ e lui mi ha lasciato salire. Io avevo un biglietto che faceva le zone da ____ fino a ___, ma gli ho detto che dovevo andare a ____ ed era l’ultimo bus della notte.”

 

Invitato a spiegare per quale ragione avesse il biglietto solo fino a ___, IM ha dichiarato che inizialmente, con la compagna, avevano pensato di restare a dormire dalla sorella di ACPR 1 ad ___ (VI DIB 06.12.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Alla domanda a sapere perché il conducente avesse acconsentito a trasportarlo malgrado non disponesse del biglietto fino a ____, l’imputato ha risposto:

 

" Lui mi ha fatto una cortesia, io quando sono sceso a ____ l’ho ringraziato del favore. Poi è nata la discussione, perché lui diceva che io non gli avevo detto che dovevo andare fino a ____, siccome aveva visto il biglietto solo fino a ___.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                              118.   In diritto si ha che ai sensi dell’art. 150 CP chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare, tra gli altri, l’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 

 

La disposizione si applica a tutti i mezzi di trasporto pubblici e accessibili a un numero indeterminato di persone, che si tratti di un tram, un bus, un treno, un battello, un aeroplano, uno skilift o qualsiasi altro mezzo di trasporto (cfr. FF 1991 II 999).

 

L’infrazione consiste nell’ottenere fraudolentemente il trasporto senza pagare la somma dovuta.

È necessario che l’autore agisca fraudolentemente. Ciò non è il caso se sale sul mezzo di trasporto senza sventare il controllo e dichiara spontaneamente, durante un controllo, che non ha il biglietto e che non può o non vuole pagare (DTF 117 IV 451 s. consid. cc). In questo caso, colui che sale sul treno senza titolo di trasporto cade sotto l’art. 51 cifra 1 della legge sul trasporto del 4 ottobre 1985 (RS 742.40), in relazione con l’art. 57 dell’ordinanza sul trasporto dei viaggiatori del 4 novembre 2009 (RS 745.11) (DTF 117 IV 452 consid. dd).

La dottrina ammette che non vi è frode neppure se il passeggero non reagisce al controllo o fa finta di dormire (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3. ed., 2010, n. 19 ad art. 150).

Per contro, vi è frode se il passeggero si nasconde, aggira la cassa, salta o manipola il portale automatico (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3. ed., 2010, n. 19 ad art. 150).

La prestazione non è ottenuta fraudolentemente se il passeggero si è semplicemente dimenticato di portare con sé il suo abbonamento (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3. ed., 2010, n. 20 ad art. 150).

Bisogna probabilmente piuttosto considerare come truffa la presentazione di un biglietto falsificato all’entrata del métro o l’ottenimento, tramite affermazioni menzognere, di una tariffa preferenziale (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3. ed., 2010, n. 20 ad art. 150).

 

L’ottenimento fraudolento di una falsa attestazione è sussidiario per rapporto alla truffa (art. 146 CP) (DTF 117 IV 450 consid. 6b).

 

                              119.   Secondo l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 9, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a pag. 187, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35). Il diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205).

 

L'inganno è astuto quando le menzogne siano l'espressione di una scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia <truffa>, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L'astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38).

 

Ai sensi dell’art. 172ter, se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.

 

                              120.   In concreto, la Corte ha ritenuto che, per quanto attiene all’ipotesi di truffa, questa non può essere confermata, ritenuto che non si ravvede dove risiederebbe l’inganno astuto richiesto dall’art. 146 CP. Certamente ciò non può essere ascritto alle puerili scuse accampate dall’imputato al fine di indurre il conducente a lasciarlo salire a bordo.

 

Quanto all’ottenimento fraudolento di una prestazione, si dirà che, in ultima analisi, è stato l’autista a concedere a IM di viaggiare senza un valido titolo di trasporto. Incombeva pertanto a lui verificare che il passeggero, se del caso, scendesse nel luogo stabilito.

In tale contesto, l’imputato è stato prosciolto dalle accuse di cui al  punto 8 del rinvio a giudizio.

 

                                 ix)   Imputazioni di ingiuria ripetuta (punto 9 dell’atto d’accusa)

 

                              121.   IM ha ammesso i fatti di cui al punto 9 dell’atto d’accusa, e meglio di avere, in data 29 ottobre 2016, verso le ore 20:32 circa, a ____, ripetutamente offeso l’onore di ___, conducente di autopostale, avendogli in particolare dato del “figlio di puttana” e dello “stronzo” (punto 9.1), in data 31 dicembre 2016, a ____, presso la stazione FFS,

offeso l’onore di ___, conducente di autopostale, avendolo insultato e datogli segnatamente del “figlio di puttana” (punto 9.2) e in data 15 marzo 2017, a ____, presso la cancelleria comunale, ripetutamente offeso l’onore di ACPR 4, funzionaria del Comune di ____, avendo in particolare detto, più volte, “alza quel culo handicappata di merda” e, riferito a lei come pure ai colleghi di questa, “svizzeri di merda” (punto 9.3) (VI PP 27.02.2018, p. 5, AI 174; VI PP 22.03.2018, p. 3, AI 184; VI PP 30.03.2018, p. 3, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                              122.   Incontestata è pure la qualifica giuridica (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che appare corretta, da cui la conferma del punto 9 dell’atto d’accusa.

 

                                  x)   Imputazioni di minaccia ripetuta (punto 10 dell’atto d’accusa)

 

                              123.   L’imputato ha ammesso i fatti di cui ai punti da 10.1 a 10.8 dell’atto d’accusa (VI PP 29.03.2018, p. 7 e 10, AI 185; VI PP 30.03.2018, p. 4, 6 e 7, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale), per i quali si rinvia alla lettura dell’atto d’accusa, così come ha pure riconosciuto la qualifica giuridica di minaccia ripetuta (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che appare corretta, motivo per cui, essendo altresì presente la necessaria querela per i punti 10.6, 10.7 e 10.8 (AI 1.1, Inc. 2017.706), gli stessi sono stati confermati così come esposti.

 

                                 xi)   Imputazioni di coazione ripetuta, in parte tentata, subordinatamente, per il punto 11.2, minaccia (punto 11 dell’atto d’accusa)

 

                              124.   A IM viene poi imputato il reato di coazione, per avere, in data 31 dicembre 2016, a ____, presso la stazione FFS, minacciandolo, dicendogli in particolare che lo avrebbe “ammazzato di botte”, costretto ___ a ritirare la denuncia/querela che quest’ultimo aveva sporto in data 7 novembre 2016 nei confronti del qui imputato per gli insulti e il violento schiaffo fattigli subire (punto 11.1).

 

                              125.   Tali fatti non sono contestati (VI PP 22.03.2018, p. 3 e 4, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale), e neppure la qualifica giuridica (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che la Corte ha considerato corretta. Il punto 11.1 dell’atto d’accusa è stato quindi confermato così come esposto. 

 

                              126.   L’imputato, in corso d’inchiesta, ha pure ammesso i fatti di cui al punto 11.2 dell’atto d’accusa, e meglio di avere, nel febbraio 2017, in data non meglio precisata, a ____, presso l’abitazione, dopo essersi posizionato sopra di lei, tentato di impedire a ACPR 1 di ricevere i medicinali per le iniezioni di anticoagulante per il ginocchio e la gamba destra, dicendole che prima avrebbe dovuto dirgli con chi lo tradiva, ritenuto che comunque, per finire, l’imputato ha provveduto a farle avere i citati medicinali (punto 11.2) (VI PP 29.03.2018, p. 7, AI 185).

 

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, tuttavia, l’imputato ha contestato tali fatti, affermando che:

 

" Per quanto attiene ai medicinali preciso che non glieli ho mai negati, anzi, ero io stesso a farle le punture intramuscolari. Non è vero che io ho tentato di impedirle di fare queste iniezioni. (…)

Io le ho solo detto che in quel momento non sarei andato a prenderli di sotto.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                              127.   In diritto si ha che secondo l’art. 181 CP chi, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Protetta dalla legge è la libertà d'azione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1; Code Pénal Annoté, Edition Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 181 no. 1.2) e quindi non occorre che l'autore abbia agito con proposito illecito, che abbia raggiunto appieno il proprio scopo o che la vittima abbia subito tutto il pregiudizio che l'autore intendeva arrecarle in quanto determinante è la limitazione della sua libertà (Rep 1999 333).

 

L'art. 181 CP prevede alternativamente tre mezzi di coercizione: l'uso della violenza, la minaccia di un grave danno ed ogni altro comportamento atto ad intralciare la libertà di azione di una persona.

 

Per uso della violenza si intende normalmente che l'autore agisca fisicamente sulla vittima anche se un'azione a distanza resta concepibile, per esempio sottoponendola a dei rumori eccessivi, ad una luce accecante, a degli odori o a delle temperature insopportabili, casi, quest'ultimi, che possono comunque rientrare anche nella terza ipotesi d'intralcio alla libertà personale contemplata dalla legge. Perché sia atto a limitare la libertà di azione della vittima, l'uso della violenza deve rivestire una certa gravità, cioè, confrontato con una determinata vittima, deve rivelarsi mezzo efficace (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli Editions SA, Berna 2002, art. 181 no. 3 segg.).

 

La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno considerato grave in quanto è oggettivamente suscettibile di ostacolare il destinatario nella sua libertà di decisione e che lascia intendere che la sua realizzazione dipende dalla volontà dell'autore anche se non è espressamente necessario che questi possa effettivamente condizionarne il verificarsi né che abbia la reale volontà di metterla in pratica (Coboz, op. cit., art. 181 no. 5 segg.; Favre/Pellet/Stoudmann, Code Pénale Annoté, Edition Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 181 n. 1.1; DTF 117 IV 445, 115 IV 207, 106 IV 125 e 105 IV 120).

 

Anche l’intralciare “in altro modo la libertà d'agire” della vittima può adempiere la fattispecie di cui all’art. 181 CP, anche se questa formulazione generale di comportamento ha da essere interpretata in modo restrittivo. Conseguentemente non è sufficiente una pressione qualsiasi, bensì, come per la violenza e la minaccia di grave danno, l’insorgenza di un mezzo coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto ad intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole deve trattarsi di mezzi coercitivi che per la loro intensità e il loro effetto sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge, fermo restando che quando il reo con la propria presenza importuna ripetutamente la vittima per un periodo prolungato ogni sua singola molestia diviene atta ad intralciare la libertà di agire di lei (Corboz, op. cit., art. 181 no. 15 segg.; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., art. 181 no. 1.3; DTF 134 IV 216 e 129 IV 262).

 

                              128.   Secondo la giurisprudenza la coazione è illecita quando lo scopo è contrario al diritto oppure quando il mezzo per raggiungere uno scopo legittimo è sproporzionato rispetto al fine perseguito, oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (DTF 129 IV 6). Quest’ultima ipotesi è realizzata quando non c’è rapporto tra ciò che viene minacciato e l’esigenza formulata (DTF 120 IV 20) oppure quando gli inconvenienti presentati dalla vittima sono sproporzionati per rapporto al vantaggio che l’agente intende raggiungere (DTF 106 IV 125). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 129 IV 262).

 

Non è necessario che l’autore metta in atto o voglia mettere in atto quanto ha minacciato di compiere. Il reato di cui all’art 181 CP è infatti perfezionato dal momento in cui l’agente ha imposto alla vittima la propria volontà, in altre parole dal momento in cui la vittima ha dovuto cominciare a fare o subire quanto l'agente voleva rispettivamente dal momento in cui il ricorso al mezzo di pressione ha influito sulla formazione della sua volontà in modo illecito (Corboz, op. cit., art. 181 no. 32 segg.; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., art. 181 no. 1.5; DTF 122 IV 322 e 105 IV 120; Rep 1999 333). Non occorre che l'agente sia in grado di realizzare la sua minaccia di grave danno; basta che, secondo le sue dichiarazioni, la realizzazione di tale danno appaia dipendente dalla sua volontà (DTF 106 IV125). Se, malgrado la minaccia di un serio danno, la vittima non cede e non adotta il comportamento voluto dall'autore il reato resta tentato (art. 22 CP, Corboz, op. cit., art. 181 no 41 nonché DTF 106 IV 125 e 96 IV 58).

 

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, il reato esige il dolo, ossia la coscienza e la volontà dell’agente ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 prima frase CP di costringere la vittima attraverso mezzi di coercizione, a fare o tollerare un atto. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è comunque sufficiente (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., art. 181 no. 1.3).

 

                              129.   Secondo la giurisprudenza, sussiste il tentativo (art. 22 CP) qualora l'autore realizzi tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (sentenza 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1).

 

Si rende colpevole di minaccia ai sensi dell’art. 180 CP ed è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona.

 

                              130.   In concreto, l’imputato è stato prosciolto dall’imputazione di coazione tentata di cui al punto 11.2. dell’atto d’accusa, in difetto di circostanze assimilabili alla violenza o minaccia di grave danno. Impedire l’assunzione di un medicinale per un breve lasso di tempo non adempie infatti a tale requisito. Per le stesse ragioni non può neppure trovare applicazione il reato di cui all’art. 180 CP.

 

                                xii)   Imputazioni di sequestro di persona ripetuto, in parte tentato, subordinatamente coazione ripetuta, in parte tentata (punto 12 dell’atto d’accusa)

 

                              131.   Si dirà sin da subito che i fatti di cui ai punti 12.1 a 12.4, e la qualifica giuridica ritenuta dalla pubblica accusa, non sono contestati (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15).

 

IM ha quindi ammesso di avere:

 

                                     -   nel periodo da gennaio 2016 al 16 marzo 2017, in date non meglio precisate, a ____ e ____, ripetutamente, in più occasioni, privato ACPR 1 della libertà personale, impendendole di uscire di casa, ritenuto che egli le diceva che sarebbe dovuta andare via di casa ma le impediva di farlo fintanto che lei non avesse svuotato l’armadio e preso le sue cose; rispettivamente, se lei raggiungeva la porta e questa era chiusa a chiave, egli la trascinava, per i capelli, fino in una stanza (punto 12.1) (VI PP 22.03.2018, p. 8, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale);

 

                                     -   nel febbraio 2016, in data non meglio precisata, a ____, presso la ____, tentato di privare ACPR 1 della libertà personale, provando a impedirle di uscire dall’appartamento, ritenuto come la stessa sia poi riuscita nel suo intento soltanto grazie all’intervento di una terza persona, presente nell’appartamento, che le ha aperto, con una chiave elettronica, la porta che era chiusa (punto 12.2) (VI PP 22.03.2018, p. 8, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale);

 

                                     -   in data 30 marzo 2016, a ____, presso l’abitazione, tentato di privare ACPR 1 della libertà personale, impedendole di uscire di casa dalla porta, costringendola di fatto a trovare un’altra via d’uscita, ritenuto come la stessa sia poi saltata dal balcone, situato al primo piano (punto 12.3) (VI PP 22.03.2018, p. 8, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale);

 

                                     -   nel periodo tra gennaio e agosto 2016, in date non meglio precisate, a ____, presso l’abitazione, ripetutamente privato ACPR 1 della libertà personale, impedendole, in almeno due occasioni, di uscire di casa dalla porta e pure dal balcone dell’abitazione, situato al primo piano, dal quale la predetta aveva tentato di saltare (punto 12.4) (VI PP 22.03.2018, p. 8, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                              132.   Visto quanto precede, la Corte si è chinata sulla questione a sapere se, con il suo agire, IM si è reso colpevole del reato di sequestro di persona ripetuto, in parte tentato, o coazione ripetuta, in parte tentata.

 

                              133.   Per l’art. 183 cifra 1 CP commette il reato di sequestro di persona e rapimento, ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale oppure la rapisce con violenza, inganno o minaccia.

 

Il bene protetto è la libertà di movimento, e meglio il diritto di ognuno di spostarsi da un luogo all’altro e di trattenersi nel luogo prescelto.

 

Secondo la giurisprudenza e la dottrina (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, agli art. 183 e 184 CP e riferimenti), l’arresto e il sequestro consistono nel fatto di impedire a una persona di lasciare il luogo in cui si trova (la differenza essendo solo che nel secondo caso la vittima già si trova per sua volontà sotto il dominio dell'autore), mentre il rapimento sta nel fatto di obbligare una persona a portarsi o essere portata in un altro luogo, con uno spostamento non insignificante e tale da porla alla mercé del rapitore.

 

In tutti i casi, la privazione della libertà dev’essere illecita (ossia sprovvista di buon diritto) e di una certa durata (anche se, a seconda delle circostanze, pochi minuti possono bastare).

Circa l'aspetto soggettivo, è sufficiente che l'autore agisca con dolo eventuale ed è indifferente a quale scopo o per quale motivo egli compia l’illecito.

 

L’art. 183 CP assorbe la coazione (art. 181 CP) e le minacce (art. 180 CP) nella misura in cui queste non eccedono i limiti di un mezzo per commettere il sequestro di persona o il rapimento, ma il concorso è possibile se le minacce vanno al di là di ciò che è necessario per realizzare l’infrazione di base (DTF 106 IV 368 consid. 4f; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 108 ad art. 183).

 

Per il diritto relativo alla coazione si rinvia a quanto già esposto.

 

                              134.   Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto pacificamente adempiuto, per tutti i punti, il reato di sequestro di persona, motivo per cui per i punti da 12.1 a 12.4 dell’atto d’accusa è stata confermata l’ipotesi principale indicata dal PP.

 

                               xiii)   Imputazioni di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ripetuta, in parte tentata, subordinatamente, per il punto 13.4, impedimento di atti dell’autorità (punto 13 dell’atto d’accusa)

 

                              135.   In corso d’inchiesta l’imputato ha ammesso i fatti di cui ai punti da 13.1 a 13.4 dell’atto d’accusa.

Ha quindi ammesso di avere:

 

                                     -   in data 29 ottobre 2016, a ____, presso la fermata casa anziani, commesso vie di fatto nei confronti di ___ mentre quest’ultimo era in servizio quale conducente dell’autopostale della corsa ___ (____) (punto 13.1) (VI PP 27.02.2018, p. 5, AI 174; VI DIB 06.12.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale);

 

                                     -   in data 3 gennaio 2017, a ____, proferendo telefonicamente all’appuntato ____da minacce nei confronti degli agenti della Polizia cantonale sergente capo ____ e caporale ____ e delle rispettive famiglie, dicendo che non si sarebbe presentato in Polizia fintanto che non avesse avuto un incontro faccia a faccia con i predetti, dicendo in particolare che voleva incontrarli in paese senza divisa, segnatamente per poterli “gonfiare di botte”, “spaccargli la testa”, ”cavargli gli occhi”, nonché sostenendo di sapere dove abitavano le loro mogli e i loro figli e che sarebbe andato a prenderli (moglie e figli) se non avesse potuto confrontarsi/scontrarsi con il sgtc ____ e il cpl ____, impedito, avendolo ostacolato, all’agente di Polizia app ____da di procedere con la fissazione dell’interrogatorio relativo alle pratiche penali pendenti a quel momento a carico del qui imputato (VI PP 29.03.2018, p. 6, AI 185; VI DIB 06.12.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale);

 

                                     -   in data 15 marzo 2017, a ____, presso la cancelleria comunale, con minaccia, inveendo nei suoi confronti dicendole più volte “alza quel culo handicappata di merda”, avvicinandosi a lei, col petto infuori, per impaurirla e minacciandola con la frase “ti aspetto di sotto e ti spacco le gambe”, tentato di costringere ACPR 4, funzionaria del Comune di ____, a fissargli un appuntamento presso lo sportello LAPS per trattare la questione delle prestazioni assistenziali per l’imputato e ACPR 1, ciò che la predetta funzionaria non poteva fare ritenuto come occorresse dapprima formalizzare un aspetto amministrativo riguardante il domicilio di ACPR 1 (VI PP 30.03.2018, p. 3, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale);

 

                                     -   in data 16 marzo 2017, verso le ore 22:00 circa, a ____, in Piazza ____, presso il posto di Gendarmeria, con violenza e minaccia, impedito, avendolo ostacolato, ad agenti di Polizia di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni (la protezione e l’accompagnamento della vittima ACPR 1), rispettivamente tentato di costringerli a un atto (la concessione di un colloquio senza sorveglianza), nonché, mentre adempivano un atto (la protezione e l’accompagnamento della vittima), commesso contro di loro vie di fatto, e, più precisamente, dopo che la Polizia cantonale aveva preso a carico ACPR 1 a seguito di una lite domestica, accompagnandola presso il posto di Gendarmeria di ____, presentandosi l’imputato presso il suddetto posto pretendendo di parlare da solo con ACPR 1, mostrandosi contrariato a fronte del rifiuto interposto dagli agenti di Polizia (caporale ____ e agente ___), disposti unicamente a concedere un incontro da loro sorvegliato, forzando quindi l’entrata nell’atrio del posto di Gendarmeria e riuscendo ad accedervi, dando in escandescenza e sferrando pugni all’indirizzo degli agenti, che riuscivano a schivare i colpi tranne uno, ritenuto come il caporale ____ sia stato colpito al viso, dopo essere stato accompagnato dagli agenti all’esterno, mentre ancora stava dando in escandescenza, nonché invitato a tornare al proprio domicilio, dopo che gli agenti avevano utilizzato la porta secondaria per far salire ACPR 1 sull’autoveicolo di servizio VW Passat, appoggiandosi sulla citata vettura onde impedirle di partire, e, dopo essere stato nuovamente allontanato, salendo sul cofano motore dell’autoveicolo, saltandoci sopra a piedi pari, e, dopo essere stato fatto scendere, aggrappandosi alle barre presenti sul tetto dell’autopattuglia e rimanendovi appeso per alcuni metri, salvo mollare la presa, per poi colpire con due pugni il cofano della vettura, lanciando ancora, al successivo passaggio dell’autoveicolo, che stava lasciando il luogo, il proprio cellulare contro lo stesso (VI PP 30.03.2018, p. 5, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                              136.   In aula l’imputato ha confermato i fatti di cui ai punti 13.1, 13.3 e 13.4 dell’atto d’accusa, contestando tuttavia quelli descritti al punto 13.2 (VI DIB 06.12.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale). Al proposito si dirà che la Corte ha confermato tale imputazione, non sussistendo alcun motivo per non credere alla versione dei denuncianti.

 

                              137.   In diritto si ha che l’art. 285 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, con violenza o minaccia, impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto.

 

Questa disposizione persegue due diverse infrazioni: la costrizione di autorità o funzionari e le vie di fatto contro questi ultimi.

Nella seconda ipotesi, il reato è consumato quando l’autore passa a vie di fatto contro un’autorità, un membro di un’autorità o un funzionario, mentre questi agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero allorquando il membro di un’autorità o il funzionario agiscono nell’ambito di una missione ufficiale ed è proprio in ragione di tale azione che l’autore commette vie di fatto contro di loro. In questo caso, non è necessario che l’autore cerchi d’impedire l’atto ufficiale, essendo sufficiente una reazione collerica senza che sia volta a modificare il corso degli eventi (STF 29.09.2009 inc. 6B_602/2009 consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 14 ad art. 285; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 313 seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 17 ad art. 285 CP). L’art. 285 CP non trova applicazione quando l’autore regola una questione privata con un funzionario mentre questi sta esercitando le proprie funzioni. Nell’art. 285 CP le vie di fatto devono, dunque, trovare la loro motivazione nell’atto ufficiale (DTF 110 IV 91 consid. 2; STF 29.09.2009 inc. 6B_602/2009 consid. 3.1; STF 20.01.2009 inc. 6B_834/2008 consid. 3.1).

La nozione di vie di fatto è la stessa di cui all’art. 126 CP: si tratta, dunque, delle aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni corporali né danni alla salute. Una via di fatto può sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2.; 119 IV 25 2a; STF 20.01.2009 inc. 6B_834/2008 consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 15 ad art. 285). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che lo spingere un ispettore di polizia contro un vetro poi infrantosi configura un atto aggressivo di una certa intensità tale da realizzare vie di fatto di cui all’art. 285 CP (STF 05.10.2010 inc. 6B 257/2010 consid. 5.2).

 

                              138.   Secondo l’art. 286 CP chiunque impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.

 

                              139.   Ritenendo corretta la qualifica giuridica indicata nell’atto d’accusa per i fatti di cui ai punti da 13.1 a 13.4, la Corte ha confermato le relative imputazioni.

 

                               xiv)   Imputazioni di furto d’uso di un veicolo e denuncia mendace (punto 14 dell’atto d’accusa)

 

                              140.   Dal rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 12 febbraio 2017 (AI 5) risulta che durante un controllo della circolazione stradale messo in atto all’interno della galleria ____ la Polizia ha proceduto al fermo di un’automobile con due persone a bordo. Il conducente, identificato in IM, avrebbe ammesso di essere in revoca della licenza di condurre, e la passeggera, priva di documenti d’identità, avrebbe affermato di essere la detentrice dell’automobile, ovvero ____, come figurava dalla licenza di circolazione esibita agli agenti.

 

Condotti presso la gendarmeria di ____, i due sono stati interrogati (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

 

In tale occasione, IM ha confermato che la sua compagna di viaggio era la detentrice del veicolo, ____, ____ (VI PG 20.01.2017, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 5).

 

Da successivi accertamenti è stato possibile appurare che ____ ha una sorella gemella di nome ACPR 1, con una somiglianza fisica notevole.

Contattata la detentrice del veicolo, è stato stabilito esservi stato un volontario scambio di persona, effettuato da ACPR 1 (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

 

                              141.   Sentita il 23 gennaio 2017, ____ ha dichiarato che:

 

" In data 19.01.2017 in serata, il compagno di mia sorella gemella IM e mia sorella gemella ACPR 1 mi chiedevano in prestito la mia automobile marca Renault targata TI____ siccome necessitavano di andare dalla madre di IM.”

(VI PG 23.01.2017, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

 

                              142.   Preso atto dagli interroganti che in occasione del controllo ACPR 1 aveva dato le sue generalità, la sorella ha riferito che “è già capitato molte volte che lei si comportasse così” (VI PG 23.01.2017, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

 

Alla domanda a sapere se fosse a conoscenza del fatto che, essendo detentrice del veicolo a motore, prima di lasciarlo condurre ad un terzo, doveva accertarsi che quest’ultimo avesse la licenza di condurre, ____ ha risposto negativamente, aggiungendo che:

 

" In questo caso essendo IM il compagno di mia sorella mi sono fidata e non gli chiedevo di mostrarmi la licenza di condurre.”

(VI PG 23.01.2017, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

 

La donna ha affermato di non avere saputo che IM non poteva condurre veicoli a motore siccome in revoca:

 

" No, non lo sapevo.

Sapevo che in passato gli avevano ritirato la licenza di condurre ma poi mi aveva detto che gliel’avevano restituita.”

(VI PG 23.01.2017, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

 

                              143.   Sentita in Polizia il 24 gennaio 2017, ACPR 1 ha confermato le dichiarazioni della sorella, affermando che:

 

" Nella serata del 19.01.2017 io ed il mio compagno IM IM chiedevamo a mia sorella gemella ____, se ci prestava l’automobile in quanto IM doveva andare da sua madre ____.

Mia sorella ci prestava l’automobile.”

(VI PG 24.01.2017, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

 

La donna ha quindi aggiunto:

 

" In data 20.01.2017, in seguito ad un fermo e controllo da parte di una pattuglia della Polizia Cantonale avvenuto a ___ nella galleria ____, venivano richiesti dai gendarmi i documenti di legittimazione: la licenza di condurre e circolazione al mio compagno ed i miei documenti di legittimazione.

Con me non avevo nessun documento e dichiaravo di essere la detentrice dell’automobile, ovvero ____, che in realtà è mia sorella. (…)

In sede di verbale confermavo nuovamente le false generalità già fornite sul luogo del fermo e controllo.”

(VI PG 24.01.2017, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

 

                              144.   Il 3 febbraio 2017 è stato quindi nuovamente interrogato l’imputato, il quale, invitato a spiegare per quale ragione avesse dichiarato che la sua compagna di viaggio era ____, detentrice del veicolo, ha così dichiarato:

 

" Non è il mio lavoro controllare l’identità delle persone. Questo compito doveva effettuarlo l’agente responsabile del controllo.”

(VI PG 03.02.2017, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

 

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha così affermato:

 

" Confermo di essermi fatto dare la macchina da ____ e di avere poi dichiarato. Io non ho mai detto che la persona accanto a me era ____.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Alla domanda a sapere chi gli avesse dato la vettura, l’imputato ha risposto:

 

" ____. Lei sapeva che io l’avrei presa e che non potevo guidare.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                              145.   In tale contesto, la Corte ha ritenuto che mentendo circa la reale identità del passeggero, l’imputato non può essersi reso responsabile di favoreggiamento, ma, semmai dei reati oggetto della modifica apportata all’atto d’accusa. Ciò nondimeno, ____ ha sostenuto di aver consegnato volontariamente la vettura all’imputato, ciò che impone di abbandonare il procedimento anche per le ipotesi di furto d’uso e di denuncia mendace.

 

                                xv)   Imputazioni di infrazione e contravvenzione ripetute alla LF sugli stupefacenti (punti 15 e 16 dell’atto d’accusa)

 

                              146.   IM ha ammesso i fatti di cui al punto 15 dell’atto d’accusa, e meglio di avere, nel periodo da gennaio a febbraio 2016 e da settembre 2016 a febbraio 2017, a ___, nel Luganese e in altre località non meglio precisate, senza essere autorizzato, ripetutamente importato, acquistato, alienato rispettivamente procurato in altro modo ad altri stupefacenti, e più precisamente per avere acquistato complessivamente, da ____, almeno 40 grammi di cocaina (in alcuni casi, scambiando marijuana contro cocaina), poi offerti a ACPR 1 (punto 15.1), acquistato complessivamente, da spacciatori non identificati attivi nel Luganese, almeno 25 grammi di marijuana, poi offerti a ACPR 1 (punto 15.2), importato complessivamente, dall’Olanda in Svizzera, almeno 15 grammi di marijuana, poi offerti a ACPR 1 (punto 15.3) e acquistato, in almeno tre occasioni, da ____, buste di cocaina da 0.6/0.8 grammi al prezzo di CHF 70.00 l’una, per poi alienarle a ____ con un sovrapprezzo di CHF 20.00 per busta (punto 15.4) (VI PP 30.03.2018, p. 8, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                              147.   La qualifica giuridica del punto 15.4, non contestata (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), appare corretta, da cui la conferma di tale imputazione, mentre per quanto attiene i punti da 15.1 a 15.3, occorre chinarsi sulla questione dell’applicazione dell’art. 19b LStup, il quale prevede che chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un'esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile (cpv. 1); per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa (cpv. 2).

 

Al proposito va detto che per quel che concerne la nozione di “esigua quantità”, il Giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 13).

 

Quali valori limite valgono ad esempio 5 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina e 30 grammi di prodotti della Cannabis nel Canton Basilea, così come 0.1 grammi di eroina, 0.2 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish/marijuana nel Canton Grigioni (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 15). Pacifico, del resto, che la norma non ritorna applicabile unicamente quando si tratta di marijuana: la precisazione di cui al cpv. 2 dell’art. 19b LStup è infatti stata introdotta unicamente al fine di agevolare il lavoro della Polizia, chiamata a sanzionare con multa disciplinare il consumo personale di esigua entità di canapa (art. 28b LStup), senza mutare con ciò la portata del cpv. 1 della medesima norma (vedasi Messaggio CF, p. 7281).

 

Non trattandosi di un reato continuato, bensì ripetuto, occorre valutare ogni singolo consumo, mentre è irrilevante il quantitativo complessivo (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 18; Jenny, Vorentwurf, aprile 1999, 28; Weissenberger, AJP 1999, 355 s.; Fingerhuth/Tschurr, Art. 19b, n. 11; Delachaux, 181).

 

                              148.   Nel caso concreto, sia ACPR 1 che IM hanno riferito che si trattava di simultanei consumi in comune, e che venivano consumati pochi grammi alla volta.

 

La donna si è così espressa al proposito:

 

" Per quanto riguarda la marijuana (…) ho iniziato a consumarla a gennaio 2016 quando ho conosciuto IM. Io personalmente non sapevo far su le canne e pertanto non fumavo marijuana. (…) Tutta quella che ho fumato mi è stata offerta da IM.

Per quanto riguarda la cocaina posso dire che nel periodo che avevo i miei figli con me non consumavo cocaina. Quando mi sono stati tolti ho riiniziato ad acquistare e consumare cocaina, questo è stato a gennaio 2016. In quei giorni ho anche conosciuto IM e il consumo di cocaina con lui è stato forte. Con forte intendo che acquistavamo due buste da 0.5g di cocaina ogni fine settimana. Delle volte è anche capitato che se aveva la disponibilità finanziaria acquistava anche nel mezzo della settimana.

(…) è sempre stato lui a procurare le sostanze stupefacenti.”

(VI PG 25.04.2018, p. 3 e 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 50).

 

                              149.   L’imputato, dal canto suo, ha dichiarato, con riferimento alla cocaina:

 

" In quel periodo abusavamo di cocaina, ne fumavamo tanta. (…) ne consumavamo insieme, in totale, da 5 a 7 grammi di cocaina al giorno.”

(VI PP 18.03.2017, p. 3, AI 12).

 

In un verbale successivo IM ha aggiunto:

 

" (…) una parte della cocaina acquistata da ___ l’ha consumata anche la mia compagna ____. Preciso che lei non mi ha mai dato soldi per la cocaina e che io gliel’ho sempre offerta gratuitamente. Non sono in grado di precisare quanta cocaina possa aver consumato la mia compagna. Posso dire che la consumavamo quasi sempre insieme.”

(VI PG 13.07.2017, p. 4, allegato al rapporto di complemento 14.07.2017, AI 97).

 

Con specifico riferimento alla marijuana ha dichiarato:

 

" Per quanto concerne la marijuana posso dichiarare che, nel medesimo periodo in cui ho acquistato cocaina, ne ho consumata una quantità che stimo in 50/60 grammi. Preciso che questa quantità non è stata consumata solo da me ma in parte anche dalla mia compagna.”

(VI PG 13.07.2017, p. 5, allegato al rapporto di complemento 14.07.2017, AI 97).

 

In occasione del pubblico dibattimento ha in fine affermato che lo stupefacente è stato consumato congiuntamente a ACPR 1 e che consumavano un paio di grammi alla volta, sia per quanto riguarda la cocaina che per quanto attiene alla marijuana (VI DIB 06.12.2018, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Per i fatti di cui ai punti 15.1, 15.2 e 15.3 dell’atto d’accusa torna quindi applicabile l’art. 19b LStup e tali fatti non sono punibili, da cui il proscioglimento dell’imputato dai relativi capi d’imputazione. 

 

                               xvi)   Imputazioni relative alla circolazione stradale (punti 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dell’atto d’accusa)

 

                              150.   IM ha ammesso i fatti di cui ai punti da 17 e 22 dell’atto d’accusa (VI PP 27.02.2018, p. 6-8, AI 174; VI DIB 06.12.2018, p. 11 e 12, allegato 1 al verbale dibattimentale), per i quali si rinvia alla lettura dello stesso, così come pure le qualifiche giuridiche indicate di infrazione grave alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, guida senza autorizzazione (senza licenza di condurre) ripetuta, guida senza licenza di circolazione, guida senza assicurazione per la responsabilità civile e abuso delle targhe (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che appaiono corrette, da cui la conferma dei punti 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dell’atto d’accusa.

 

 

                               VIII)   Perizia psichiatrica

 

                              151.   IM è stato sottoposto a perizia psichiatrica mediante incarico conferito alla dr.ssa ____ di ____ (AI 110). Il 16 novembre 2017 la perita giudiziaria ha consegnato il proprio referto (AI 118), le cui conclusioni, anche a seguito delle precisazioni apportate nel verbale di delucidazione del 1. dicembre 2017 (AI 127), segnatamente in punto al rischio di recidiva, possono essere così brevemente riassunte (AI 118, p. 31-33):

 

                                     -   il periziando al momento dei fatti soffriva di disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (F60.30), sindrome di dipendenza da cannabinoidi (ICD-10 F12.2) e sindrome da dipendenza da cocaina (ICD-10 F14.2);

 

                                     -   i reati presi in considerazione, se confermati, sono da mettere in relazione con la turba psichica rilevata, ma che al momento dei fatti non era scemata né la capacità del periziando di valutare il carattere illecito della sua azione, né la sua capacità di agire;

 

                                     -   i reati presi in considerazione, se confermati, sono da mettere in relazione con la turba psichica rilevata, ma che al momento dei fatti non era scemata né la capacità del periziando di valutare il carattere illecito della sua azione, né la sua capacità di agire;

 

                                     -   il rischio di recidiva del periziando, con riferimento ai reati oggetto dell’inchiesta, è da considerarsi medio-alto.

 

Per quanto attiene alla misura adeguata, la perita psichiatrica nel suo referto ha rilevato che “Il trattamento stazionario per persone affette da tossicodipendenza (art. 60 CP) è adeguato per la turba psichica di cui è affetto. Il periziando deve seguire un programma specifico per il trattamento della sindrome di dipendenza da cocaina e cannabinoidi.” (AI 118, p. 33).

 

Alla domanda a sapere se vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la sua turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza) e se in questo senso è solo il trattamento stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, oppure un trattamento ambulatoriale risulterebbe ugualmente adeguato, la perita ha risposto:

 

" Sì: è solo il trattamento stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati. Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il rischio che commetta nuovi reati in connessione con la sua turba psichica.

Un trattamento ambulatoriale non risulta adeguato.”

(AI 118, p. 33).

 

La dr.ssa ____ ha quindi individuato ____ come struttura adeguata in Ticino (AI 118, p. 33), struttura che tuttavia, come cennato, ha comunicato di non poter accogliere IM, per i motivi di cui sopra.

 

Tuttavia, alla domanda a sapere se la contemporanea espiazione della pena pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento, la perita psichiatrica ha risposto negativamente (AI 118, p. 33).

 

La perita è stata quindi invitata a spiegare se con l’indicazione di “trattamento ambulatoriale”, da lei escluso quale possibile misura, intendesse che l’imputato non può essere lasciato a piede libero, bensì deve rimanere in una struttura contenitiva, domanda a cui ha risposto affermativamente, precisando che:

 

" (…) ritengo escluso che il peritato possa essere lasciato a piede libero e che deve rimanere in una struttura contenitiva per poter attuare il trattamento che necessita presentando una turba psichica connessa con i reati di cui è imputato”

(scritto dr.ssa ____ 05.12.2018, doc. TPC 29).

 

Alla domanda a sapere se, con riferimento alla risposta al punto 4.6 di perizia, secondo cui la contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento, un trattamento ambulatoriale in carcere permetterebbe di evitare che l’autore commetta nuovi reati in connessione con i disturbi da lei diagnosticati, la psichiatra ha risposto:

 

" (…) un trattamento ambulatoriale svolto in carcere, permetterebbe di evitare che il peritato commetta nuovi reati in connessione con la turba psichica di cui è affetto (preciso che il rischio di ricommissione di nuovi reati, come quelli di cui si occupa l’inchiesta, da parte del peritato è elevato (…)).”

(scritto dr.ssa ____ 05.12.2018, doc. TPC 29).

 

In fine, invitata a spiegare in cosa consiste il trattamento adeguato per il disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo, la sindrome di dipendenza da cannabinoidi e la sindrome da dipendenza da cocaina da lei diagnosticate, la perita ha rilevato quanto segue:

 

" (…) il trattamento deve necessariamente comprendere un trattamento farmacologico adeguato alla turba psichica di cui è affetto, un trattamento psicoterapico ad indirizzo cognitivo-comportamentale ed un trattamento psicoeducativo intensivo.

È necessario il suo collocamento in una struttura “contenitiva” in cui sia garantita l’assunzione della farmacoterapia, l’aderenza alla psicoterapia e la presa a carico psicoeducativa intensiva affinché i tratti disfunzionali del disturbo personologico di cui è affetto possano essere adeguatamente analizzati cognitivamente, corretti e trattati e la giornata sia strutturata secondo aderenza a regole e norme stabilite dall’istituto (preciso che al momento della mia valutazione il peritato non riconosceva alcun tratto disfunzionale in sé e banalizzava i suoi comportamenti disadattativi).

Deve inoltre essere garantita (con adeguate verifiche) l’astensione completa dal consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive (preciso che la vita del peritato fino al momento dell’arresto era in gran parte strutturata attorno al consumo di sostanze e che il peritato considerava al momento della valutazione da me effettuata risolta la dipendenza dalle stesse adducendo quale giustificazione l’astensione dal consumo durante la detenzione) dato che la dipendenza da cocaina e cannabinoidi è inserita sul disturbo personologico di cui è affetto contribuisce a peggiorarlo e che l’impulsività legata a tale disturbo lo espone maggiormente al consumo di sostanze.”

(scritto dr.ssa ____ 05.12.2018, doc. TPC 29).

 

                              152.   Lo scrivente Presidente si è quindi informato con il dr. ____, a sapere se presso il carcere La Stampa tale trattamento è attuabile, ricevendo risposta positiva, e meglio:

 

" (…) confermo che l’esecuzione della misura con farmacoterapia adeguata come pure il trattamento psicoterapico ad indirizzo cognitivo comportamentale potrà essere svolto dalla dr.ssa ____, medico psichiatra aggiunto responsabile per la psichiatria nelle strutture carcerarie.

Inoltre per quanto riguarda il trattamento psicoeducativo intensivo è disponibile in carcere una psicologa.

Confermo dunque che il Servizio medico psichiatrico delle strutture carcerarie può svolgere il trattamento forense come descritto nell’estratto delle precisazioni della dottoressa ____ del 5.12.2018, messomi a disposizione.”

(scritto dr. ____ 06.12.2018, doc. dib. 7).

 

                              153.   In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato si è detto disposto a seguire il trattamento indicato dalla perita (VI DIB 06.12.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

La perita psichiatrica, dal canto suo, ha indicato che un trattamento ordinato contro la volontà del periziando avrebbe comunque possibilità di successo (AI 118, p. 33).

 

 

                                 IX)   Commisurazione della pena

 

                              154.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

                              155.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

 

                              156.   La Corte ha ritenuto la colpa di IM oggettivamente gravissima.

 

Egli col suo agire ha esposto a pericolo o leso numerosi beni giuridici protetti, tra i quali – solo per citare i principali – la vita e l’integrità fisica di una donna, nonché di altre persone che hanno avuto la sfortuna di trovarsi sulla sua strada.

 

                              157.   La sua colpa è stata giudicata gravissima soprattutto dal profilo soggettivo.

 

IM ha agito per puro egoismo, volendo prevaricare la propria compagna, violando la sua libertà e il suo diritto di autodeterminazione.

Egli ha percosso quasi quotidianamente ACPR 1, mosso da futili motivi o anche soltanto dalle proprie paranoie, tanto da trasformarsi nell’aguzzino della sua compagna.

 

IM ha agito reiteratamente, su un lungo lasso di tempo, non desistendo neppure dopo aver concretamente constatato il dolore provocato alla vittima, sia fisicamente che emotivamente.

 

Ciò testimonia una preoccupante propensione a delinquere.

 

Anche i reati apparentemente secondari sono significativi del carattere dell’imputato. IM, sostanzialmente, fa ciò che ha voglia di fare quando ha voglia di farlo e ciò nella più totale noncuranza delle norme vigenti e delle regole del vivere civile.

 

L’imputato neppure è parso particolarmente toccato da quanto commesso. Certo, si è scusato e ha ammesso i fatti.

Tuttavia, come rilevato dalla perizia, anche in sede dibattimentale egli è parso avere una tendenza a banalizzare e sminuire quanto accaduto.

Soprattutto è evidente la sua propensione a cercare altrove – e non dentro di sé – le responsabilità di quanto accaduto.

 

Neppure le precedenti condanne hanno del resto trattenuto IM. Egli è del resto stato capace di commettere un nuovo reato mentre si trovava già in carcere per il presente procedimento.

 

Pesa poi, evidentemente, il concorso di reati.

 

                              158.   A suo favore la Corte ha considerato il suo vissuto, la situazione ambientale e una certa collaborazione. Pure considerato è il periodo di carcerazione che ha preceduto il dibattimento.

 

Soprattutto, la Corte ha ritenuto che i reati più gravi sono stati soltanto tentati e che ciò è avvenuto non per dolo diretto, ma per dolo eventuale.

 

La Corte ha inoltre preso in considerazione i propositi di rimborso assunti nei confronti dell’ACPR 6 di ____.

 

                              159.   Quanto alla scemata imputabilità di grado medio invocata dalla difesa, si dirà che questa non può essere ritenuta già solo perché la perizia conclude ad una piena capacità.

In merito al sincero pentimento, la Corte non ne ha ritenuti adempiuti i requisiti, già solo perché non vi sono stati gesti risarcitori, il pentimento non è apparso né spontaneo né completo.

 

                              160.   In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM una pena detentiva di 7 (sette) anni.

 

A questa deve essere aggiunta una multa per le contravvenzioni, che è stata fissata in CHF 300.00 (trecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

 

                              161.   Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).

 

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).

 

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

 

In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).

 

Nel caso concreto, considerato che il trattamento ambulatoriale rappresenta una misura meno incisiva e, soprattutto, per tenere debitamente conto dell’imperativo di prevenzione generale, la Corte ha concluso ad un trattamento ambulatoriale, da svolgersi secondo le modalità indicate dal perito, durante la carcerazione.

 

 

                                  X)   Pretese di diritto civile e retribuzione della patrocinatrice dell’accusatrice privata e del difensore d’ufficio

 

                              162.   Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (art. 47 CO).

 

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subìta dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subìta e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.1).

 

In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.2).

 

Il risarcimento per torto morale dovrà essere commisurato tenendo conto del tipo e della gravità della lesione, dell’entità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, della sua età, del grado di colpa del responsabile, dell’eventuale concorso di colpa dell’offeso, così come della prospettiva di alleviare i dolori attraverso il versamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti; STF del 10 ottobre 2011 inc. 6B_354/2011 consid. 5.2; STF del 17 maggio 2004 inc. 6S.232/2003 consid. 2.1; Werro in Commentaire romand, Codes des obligations I, Basilea 2003, ad art. 47. n. 22 e 24, pag. 340 seg.).

 

                              163.   Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.

 

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

 

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

 

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

 

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

 

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

 

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

 

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

 

                              164.   L’istanza di risarcimento presentata l’8 novembre 2016 dall’accusatrice privata ACPR 2, per complessivi CHF 25.20 (AI 1.1), è stata respinta, alla luce del proscioglimento di IM dal reato di cui al punto 8 dell’atto d’accusa.

 

                              165.   L’accusatrice privata ACPR 1, dal canto suo, non ha presentato alcuna istanza di risarcimento per torto morale. Per voce della sua patrocinatrice, avv. RAAP 1, ha unicamente chiesto che l’imputato venga condannato al risarcimento delle spese legali, non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. verbale dibattimentale).

 

                              166.   La nota professionale del 14 settembre 2018 dell’avv. ACPR 1, previa aggiunta della durata del dibattimento, è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF 4'856.70, comprensivi di onorario e spese.

 

IM è tenuto a rimborsare allo ACPR 7 l’importo di CHF 4’856.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).

 

                              167.   Quanto alla nota professionale del 3 dicembre 2018 dell’avv. DUF, difensore di IM, la stessa è stata oggetto di alcune riduzioni.

In particolare, è stato ritenuto eccessivo il tempo impiegato per i colloqui con il cliente. Sono quindi state stralciate le relative poste del 26 giugno, 20 settembre, 8 novembre e 27 novembre 2018, comprese le relative trasferte, per complessivi CHF 855.00 d’onorario e CHF 36.00 di spese.

Stesso discorso vale per il tempo impiegato per le telefonate con il cliente, decurtato di complessivi CHF 135.00, corrispondenti alle poste del 31 luglio, 16 agosto, 25 ottobre e 21 novembre 2018.

In fine, la nota è stata adattata alla durata effettiva del dibattimento.

La nota professionale del 3 dicembre 2018 dell’avv. DUF è stata quindi approvata per complessivi CHF 7'853.50, comprensivi di onorario, spese e IVA.

 

Il condannato è tenuto a rimborsare allo ACPR 7 l’importo di fr. 7'853.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

 

 


 

visti gli art.                      12, 22, 40, 47, 49, 51, 56, 63, 106, 111, 122, 123, 125, 126, 129, 144, 146, 150, 172ter, 177, 180, 181, 183, 285, 305 CP;

19, 19a, 19b LStup;

90, 91, 95, 96, 97 LCStr;

4, 27, 32 ONC;

22 OSS;

34 OOCCS-USTRA;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                         IM

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   tentato omicidio intenzionale ripetuto

per avere,

ripetutamente, tentato di uccidere intenzionalmente, nella forma del dolo eventuale, ACPR 1, e meglio per avere:

 

                            1.1.1.   il 24 febbraio 2016, a ____, colpito ACPR 1 con calci, pugni e sberle, segnatamente alla testa, in particolare al volto, come pure all’altezza dei reni, causandole le lesioni (policontusioni) di cui al certificato medico del 24 febbraio 2016 dell’Ospedale ____;

 

                            1.1.2.   nel mese di marzo 2016, a ____, colpito ACPR 1 con un calcio alla tempia mentre questa si era chinata per infilarsi le scarpe, ciò che le ha fatto perdere l’equilibrio e urtare la testa sullo stipite di una porta, provocandole una forte emicrania, un senso di disorientamento nonché un ematoma sulla tempia;

 

                               1.2.   esposizione a pericolo della vita altrui

per avere,

il 24 febbraio 2016, a ____,

messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita di ACPR 1, e meglio per avere, dopo essersi posizionato sopra di lei sul letto e averla immobilizzata bloccandole le braccia con le proprie ginocchia, appoggiatole un coltello alla gola, minacciandola che l’avrebbe ammazzata o marchiata con una “F” in fronte;

 

                               1.3.   lesioni semplici qualificate ripetute

per avere,

ripetutamente, intenzionalmente cagionato un danno in altro modo al corpo od alla salute della propria partner e convivente ACPR 1, e meglio per avere:

 

                            1.3.1.   nel periodo compreso tra gennaio 2016 e il 16 marzo 2017, a ____, ____, ____ e in altre località imprecisate, ripetutamente sferrato calci al costato e all’altezza dei reni di ACPR 1, mentre la stessa si trovava per terra;

 

                            1.3.2.   in data imprecisata poco prima del 25 dicembre 2016, a ____, inferto diversi forti pugni al fianco sinistro di ACPR 1;

 

                            1.3.3.   verso la fine di gennaio 2017, a ____, colpito ACPR 1 con un paio di calci ai fianchi;

 

                            1.3.4.   il 30 marzo 2016, a ____, colpito ACPR 1 con una sberla, provocandole un taglio sul labbro con perdita di sangue;

 

                            1.3.5.   nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2016, a ____, colpito ACPR 1 con una forte sberla, causandole un ronzio costante all’orecchio perdurato alcuni giorni;

 

                            1.3.6.   nel periodo compreso tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, a ____, colpito ACPR 1 alla mascella con un forte schiaffo, provocandole un ematoma sul viso e un taglio sul labbro interno, nonché stretto con le mani il viso, in particolare la mascella, provocandole dolori alla stessa e difficoltà di masticazione nei giorni successivi;

 

                            1.3.7.   il 3 gennaio 2017, a ____, colpito ACPR 1 con un calcio al costato, facendola vomitare;

 

                            1.3.8.   il 22 gennaio 2017, a ____, colpito ACPR 1 con un pugno, causandole un lieve ematoma e una leggera tumefazione all’occhio sinistro, così come risulta dalla cartella sanitaria del 22 gennaio 2017 di ___;

 

                            1.3.9.   nel mese di febbraio 2017, a ____, colpito più volte ACPR 1 sulla gamba sinistra, causandole degli ematomi;

 

                          1.3.10.   il 16 marzo 2017, a ____, colpito ACPR 1 con una sberla, provocandole una lieve tumefazione allo zigomo sinistro, così come risulta dalla cartella medica del 16 marzo 2017 di ___;

 

                               1.4.   vie di fatto qualificate ripetute

per avere,

ripetutamente, commesso vie di fatto nei confronti della propria partner e convivente ACPR 1, e meglio per avere:

 

                            1.4.1.   nel corso del mese di febbraio 2016, a ____, colpito ACPR 1 al volto con una sberla, facendola cadere sul letto, e afferrato la predetta alla mandibola;

 

                            1.4.2.   nel corso del mese di settembre 2016, a ____, colpito ACPR 1 al viso con un pugno, provocandole dolore alla mandibola;

 

                            1.4.3.   nel corso del mese di novembre 2016, a ____, trascinato ACPR 1 per i capelli e colpito la predetta con alcune sberle;

 

                            1.4.4.   il 3 gennaio 2017, sul treno da ____ diretto a ____, colpito ACPR 1 con sberle e afferrato la stessa per la mascella;

 

                            1.4.5.   il 3 gennaio 2017, a ____, sferrato una sberla a ACPR 1 e afferrato la stessa per il collo;

 

                            1.4.6.   il 22 gennaio 2017, a ____, trascinato ACPR 1 per le scale dopo averla afferrata per i capelli e la sciarpa da questa indossata, e colpito la stessa con un paio di sberle;

 

                            1.4.7.   nel mese di febbraio 2017, afferrato ACPR 1 per la mandibola e schiaffeggiato la predetta;

 

                               1.5.   lesioni semplici

per avere,

il 29 ottobre 2016, a ____, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di ___, e meglio per avere, dopo averlo afferrato per il collo e bloccato contro il sedile, sferrato un violento schiaffo al volto del predetto, provocandogli le lesioni di cui al certificato medico del 30 ottobre 2016 dell’Ospedale ____; 

 

                               1.6.   truffa

per avere,

nel periodo compreso tra il 1. marzo e il 30 giugno 2016, a ____ e in Germania, ingannato con astuzia i funzionari dell’ACPR 6 del Cantone Ticino, sottacendo loro di essersi trasferito in Germania, rispettivamente di avere esercitato nel predetto paese un’attività lucrativa, facendo quindi credere loro di trovarsi ancora in Ticino e senza alcuna occupazione, percependo così indebitamente prestazioni assistenziali per un importo complessivo di CHF 4'384.00;

 

                               1.7.   danneggiamento ripetuto, in parte di lieve entità

per avere,

il 16 marzo 2017, intenzionalmente danneggiato un

portaombrelli del valore indicativo di CHF 100.00, un posacenere

del valore indicativo di CHF 100.00 e l’autoveicolo di servizio

della Polizia cantonale VW Passat 2363 targato TI ____, per

un valore di danno di CHF 1'900.08;

 

                               1.8.   ingiuria ripetuta

per avere,

ripetutamente, offeso con parole l’onore di una persona, e meglio per essersi rivolto:

 

                            1.8.1.   il 29 ottobre 2016, a ____, a ___, dandogli del “figlio di puttana” e dello “stronzo”;

 

                            1.8.2.   il 31 dicembre 2016, a ____, a ___, dandogli del “figlio di puttana”;

 

                            1.8.3.   il 15 marzo 2017, a ____, a ACPR 4, dicendole più volte “alza quel culo handicappata di merda” e “svizzeri di merda”;

 

                               1.9.   minaccia ripetuta, in parte qualificata

per avere,

usando grave minaccia, ripetutamente incusso spavento o timore a una persona, e meglio per avere:

 

                            1.9.1.   il 24 febbraio 2016, a ____, minacciato la partner e convivente ACPR 1 con un coltello, appoggiandoglielo alla gola mentre si trovava sopra di lei e le aveva bloccato le braccia con le proprie ginocchia, dicendole che l’avrebbe ammazzata, rispettivamente che l’avrebbe marchiata con la lettera “F” in faccia, affinché si ricordasse di lui;

 

                            1.9.2.   nel febbraio/marzo 2016, a ____, minacciato la partner e convivente ACPR 1 con un coltello, brandendo quest’ultimo e puntandoglielo contro, dicendole che avrebbe potuto renderla irriconoscibile cosicché “nessuno l’avrebbe più voluta”, rispettivamente che l’avrebbe marchiata con la lettera “F”;

 

                            1.9.3.   nel periodo marzo/aprile 2016, a ____, minacciato la partner e convivente ACPR 1 con un coltello;

 

                            1.9.4.   nel mese di febbraio 2017, a ____, minacciato la partner e convivente ACPR 1 di spaccarle entrambe le gambe, cosicché non sarebbe più stata in grado di camminare;

 

                            1.9.5.   il 16 marzo 2017, a ____, minacciato la partner e convivente ACPR 1 che l’avrebbe ammazzata, rispettivamente che l’avrebbe sfregiata con un coltello marchiandola con una “F” in faccia;

 

                            1.9.6.   il 15 marzo 2017, a ____, minacciato il segretario comunale di ____ ACPR 3, dicendogli “se vieni di sotto ti spacco le gambe anche a te”;

 

                            1.9.7.   il 16 marzo 2017, a ____, minacciato ACPR 5 rivolgendosi a lui con le frasi “bastardo, io ti spacco la testa se sei tu che hai chiamato la Polizia! Ti spacco le gambe e ti faccio andare sulla sedia a rotelle!”, “Adesso arriva la Polizia. Se mi dicono che sei stato tu, ti spacco la testa davanti alla Polizia!” e “se sei stato tu a chiamare la Polizia, ti spacco la faccia e la testa davanti a loro!”;

 

                            1.9.8.   il 30 luglio 2017, a ____, minacciato ____, lasciando registrato sulla sua segreteria telefonica il seguente messaggio vocale: “Ricordati bene che, mo’ che io esco di qua, a te ti spacco tutte le ossa che c’hai in corpo, te le riduco in briciole, te lo giuro sulla testa dei miei figli, è una promessa”;

 

                             1.10.   coazione

per avere,

il 31 dicembre 2016, a ____, minacciandolo, dicendogli in particolare che lo avrebbe “ammazzato di botte”, costretto ___ a ritirare la denuncia/querela che quest’ultimo aveva sporto in data 7 novembre 2016 nei suoi confronti;

 

                             1.11.   sequestro di persona ripetuto, in parte tentato

per avere,

ripetutamente, privato, rispettivamente tentato di privare ACPR 1 della libertà personale, e meglio per avere:

 

                          1.11.1.   nel periodo compreso tra gennaio 2016 e il 16 marzo 2017, a ____ e ____, in più occasioni, impedito a ACPR 1 di uscire di casa fintanto che non avesse svuotato l’armadio e preso le sue cose, rispettivamente, quando la predetta raggiungeva la porta chiusa a chiave, trascinato la stessa per i capelli fino in una stanza; 

 

                          1.11.2.   nel mese di febbraio 2016, a ____, tentato di impedire a ACPR 1 di uscire dall’appartamento, ritenuto come la stessa sia poi riuscita nel suo intento soltanto grazie all’intervento di una terza persona che le ha aperto la porta chiusa;

 

                          1.11.3.   il 30 marzo 2016, a ____, presso l’abitazione, tentato di impedire a ACPR 1 di uscire di casa dalla porta, costringendola a trovare un’altra via d’uscita, ritenuto come la stessa sia poi saltata dal balcone situato al primo piano;

 

                             1.12.   violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ripetuta, in parte tentata

per avere,

ripetutamente, con violenza o minaccia, impedito a funzionari di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, nonché tentato di costringerli a un tale atto, rispettivamente, mentre lo adempivano, commesso contro di loro vie di fatto, e meglio per avere:

 

                          1.12.1.   il 29 ottobre 2016, a ____, commesso vie di fatto nei confronti di ___, mentre quest’ultimo era in servizio quale conducente dell’autopostale;

 

                          1.12.2.   il 3 gennaio 2017, a ____, proferendo telefonicamente all’appuntato ____da minacce nei confronti degli agenti della Polizia cantonale sergente capo ____ e caporale ____ e delle rispettive famiglie, dicendo che non si sarebbe presentato in Polizia fintanto che non avesse avuto un incontro faccia a faccia con i predetti, che voleva incontrarli in paese senza divisa, per poterli “gonfiare di botte”, “spaccargli la testa”, ”cavargli gli occhi”, nonché sostenendo di sapere dove abitavano le loro mogli e i loro figli e che sarebbe andato a prenderli se non avesse potuto confrontarsi/scontrarsi con il sgtc ____ e il cpl ____, impedito all’agente di Polizia app ____da di procedere con la fissazione dell’interrogatorio relativo alle pratiche penali pendenti a suo carico;

 

                          1.12.3.   il 15 marzo 2017, a ____, presso la cancelleria comunale, con minaccia, inveendo nei suoi confronti dicendole più volte “alza quel culo handicappata di merda”, avvicinandosi a lei, col petto infuori, per impaurirla, e minacciandola con la frase “ti aspetto di sotto e ti spacco le gambe”, tentato di costringere la funzionaria del Comune di ____ ACPR 4 a fissargli un appuntamento presso lo sportello LAPS per trattare la questione delle prestazioni assistenziali per lui e ACPR 1;

 

                          1.12.4.   il 16 marzo 2017, a ____, presso il posto di Gendarmeria, con violenza e minaccia, impedito ad agenti di Polizia di proteggere e accompagnare la vittima ACPR 1, rispettivamente tentato di costringerli a concedergli un colloquio senza sorveglianza, nonché, mentre proteggevano e accompagnavano la vittima, commesso contro di loro vie di fatto, forzando l’entrata del posto di Gendarmeria, dando in escandescenza e sferrando pugni all’indirizzo degli agenti, colpendo il caporale ____ al viso, appoggiandosi poi all’autoveicolo di servizio VW Passat per impedirgli di partire, salendo sul cofano motore dello stesso, saltandoci sopra a piedi pari, e aggrappandosi alle barre presenti sul tetto dell’autopattuglia, rimanendovi appeso per alcuni metri, per poi colpire con due pugni il cofano della vettura, lanciando in fine il proprio cellulare contro l’autoveicolo;

 

                             1.13.   infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2016 e tra settembre 2016 e febbraio 2017, a ___, nel Luganese e in altre località non meglio precisate, senza essere autorizzato, acquistato, in 3 occasioni, da ____, buste di cocaina da 0.6/0.8 grammi al prezzo di fr. 70.00 l’una, per poi alienarle a ____ con un sovrapprezzo di fr. 20.00 per busta;

 

                             1.14.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2016 e tra settembre 2016 e febbraio 2017, a ___, nel Luganese e in altre località non meglio precisate, senza essere autorizzato, ripetutamente consumato intenzionalmente 40 grammi di cocaina, previamente acquistati e procuratisi in altro modo da ____, e 40 grammi di marijuana, previamente acquistati da spacciatori non identificati attivi nel Luganese, rispettivamente importati dall’Olanda.

 

                             1.15.   infrazione grave alle norme della circolazione

per avere,

il 25 aprile 2016, a ____, sull’autostrada A2, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza, e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Peugeot 306 targato TI ____ alla velocità di 117 km/h, malgrado il vigente limite di velocità di 80 km/h;

 

                             1.16.   guida in stato di inattitudine

per avere,

il 13 dicembre 2016, sulla tratta dell’autostrada A2 ____-____, condotto l’autoveicolo Mazda 626 in stato di inattitudine alla guida, essendo sotto l’influsso di cannabis con una concentrazione pari a 4.9 µg/l;

 

                             1.17.   guida senza autorizzazione ripetuta

per avere,

ripetutamente, condotto un veicolo a motore, sebbene la licenza di condurre in prova gli fosse stata annullata con decisione del 22 luglio 2014 della Sezione della circolazione di Camorino, annullamento confermato nelle successive decisioni del 30 gennaio 2017 e dell’11 aprile 2017 della predetta Sezione, e meglio:

 

                          1.17.1.   il 25 aprile 2016, a ____, condotto l’autoveicolo Peugeot 306 targato TI ____, malgrado l’annullamento della licenza di condurre in prova;

 

                          1.17.2.   il 21 ottobre 2016, sulla tratta da ____ sino a ____ e ritorno,

condotto l’autoveicolo Nissan Micra targato TI ____, malgrado l’annullamento della licenza di condurre in prova;

 

                          1.17.3.   il 13 dicembre 2016, sulla tratta dell’autostrada A2 ____, condotto l’autoveicolo Mazda 626, malgrado l’annullamento della licenza di condurre in prova;

 

                          1.17.4.   il 20 gennaio 2017, a ____ e ____, condotto l’autoveicolo Renault ___ targato TI ____, malgrado l’annullamento della licenza di condurre in prova;

 

                             1.18.   guida senza licenza di circolazione

per avere,

il 13 dicembre 2016, sulla tratta dell’autostrada A2, condotto l’autoveicolo Mazda 626, non immatricolato, senza quindi la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste;

 

                             1.19.   guida senza assicurazione per la responsabilità civile

per avere,

il 13 dicembre 2016, sulla tratta dell’autostrada A2 ____, condotto l’autoveicolo Mazda 626, non immatricolato, sebbene sapesse che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

 

                             1.20.   abuso delle targhe

per avere,

il 13 dicembre 2016, sulla tratta dell’autostrada A2 ____, usato le targhe TI ____, che non erano state rilasciate per lui né per il predetto veicolo, applicandole all’autoveicolo Mazda 626;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM è prosciolto dalle imputazioni di: tentato omicidio intenzionale ripetuto, in subordine esposizione a pericolo della vita altrui ripetuta, di cui ai punti 1.1, 1.4 e 1.5 dell’atto d’accusa; tentato omicidio intenzionale di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa; lesioni gravi ripetute, in subordine lesioni semplici qualificate ripetute, rispettivamente lesioni colpose gravi e lesioni semplici qualificate di cui al punto 2 dell’atto d’accusa; lesioni semplici qualificate ripetute di cui al punto 3.6, limitatamente all’avere sferrato una sberla a ACPR 1 e afferrato la stessa per il collo, e 3.3 dell’atto d’accusa; conseguimento fraudolento di una prestazione, in subordine truffa di poca entità, di cui al punto 8 dell’atto d’accusa; coazione tentata di cui al punto 11.2 dell’atto d’accusa; furto d’uso di un veicolo e denuncia mendace di cui al punto 14 dell’atto d’accusa; infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta di cui al punto 15 dell’atto d’accusa, limitatamente all’avere offerto a ACPR 1 40 grammi di cocaina e 40 grammi di marijuana;

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

IM è condannato

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 7 (sette) anni,

                                         da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               3.2.   al pagamento della multa di CHF 300.00 con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

 

 

                                   4.   La pretesa civile dell’accusatore privato ACPR 2 è respinta.

 

 

                                   5.   È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               7.1.   La nota professionale del 3 dicembre 2018 dell’avv. DUF è approvata per:

 

onorario                      fr.       7’164.00

spese                          fr.          128.00

IVA (7,7%)                  fr.          561.50

totale                           fr.       7'853.50

 

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo ACPR 7 l’importo di fr. 7'853.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                   8.   Le spese per il gratuito patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                               8.1.   La nota professionale del 14 settembre 2018 dell’avv. ACPR 1 .approvata per:

 

onorario                      fr.       4’713.00

spese                          fr.          143.70

totale                           fr.       4’856.70

 

                               8.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo ACPR 7 l’importo di fr. 4’856.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intimazione a:          -  

                                     

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Ufficio federale di Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           777.60

Perizia                                                fr.      11'245.35

Multa                                                   fr.           300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           193.--

                                                             fr.      14'015.95

                                                             ============