Incarto n.
72.2018.18

Lugano,

17 ottobre 2018/sg

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

 

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 15/2018 del 24.1.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 6 dicembre 2016 ad __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Mercedes targato (I)__________, alla velocità di 141 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TraffiStar SR 590”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 61 Km/h la velocità massima consentita;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si tratta di un caso scolastico, siccome l’imputato circolava a 61 km/h in più rispetto alla velocità consentita e non vi è motivo di aggravare il minimo di 12 (dodici) mesi di pena detentiva previsto dalla legge, da porre al beneficio della sospensione condizionale per 2 (due) anni, e chiede inoltre la condanna dell’imputato alla multa di CHF 1'000.00, oltre al pagamento di spese e tasse;

 

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: visto quanto raccontato dal signor IM 1, che è incensurato sia in Svizzera che in Italia, e tenuto conto che si è trattato di un caso unico, di una svista dovuta anche a circostanze un po’ sfortunate, non mette in discussione che il limite è stato chiaramente superato, ma è anche vero che il superamento passa veramente di poco i 60 km/h e la legge prevede una pena molto severa. Chiede la sospensione condizionale della pena commiata e chiede se possibile di valutare se non possa rientrare in una pena espressa in aliquote giornaliere. IM 1 si è organizzato per evitare ulteriori problemi, ora non può guidare, ma tenuto conto della situazione ha fatto in modo che sia qualcun altro a guidare al posto suo, sia adesso che per il prossimo futuro. IM 1 ha una figlia che purtroppo deve allevare da solo e di cui è interamente responsabile, essendo la madre deceduta per malattia, e quindi una pena privativa della libertà avrebbe conseguenze gravissime sulla sua vita. IM 1 si dispiace molto delle sue colpe, si è poi adoperato, non appena ha scoperto che lo si cercava, per manifestarsi immediatamente, e si è sempre presentato puntualmente a tutte le richieste che ne sono seguite. In via principale la difesa chiede che si possa comminare una pena in aliquote giornaliere, e non una pena privativa della libertà, e nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse pronunciare una pena detentiva, postula che venga sospesa condizionalmente per 2 (due) anni. 

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.:                    12, 40, 42, 44, 47 CP;

27, 90 LCStr;

4a ONC;

22 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                         IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 6 dicembre 2016, ad __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Mercedes targato (I)__________ alla velocità di 141 km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la velocità massima consentita;              

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

                               2.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

 

                               2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 


 

Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             65.90

                                                             fr.           765.90

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