Incarto n.
72.2018.216

Lugano,

18 dicembre 2018

/sg

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

Jasmine Decristophoris, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

 

ACPR 1

ACPR 2

 

 

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva il 24 agosto 2017 e dal 30 luglio 2018 al 21 settembre 2018 (55 giorni);
richiesta la carcerazione di sicurezza il 22 ottobre 2018

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 177/2018 del 22.10.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP, di

 

 

                                   1.   violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (ripetuta e in parte tentata)

 

                                1.1   per avere il 25 aprile 2017 a __________, presso la __________ dove era degente con violenza e minaccia, impedito ad un funzionario di compiere un atto che rientrava nelle sue funzioni, e meglio per avere sputato addosso, spinto e costretta al muro e poi colpito con due pugni al volto e minacciato (sia a parole che con il suo stesso comportamento) l’infermiera specializzata in salute mentale ACPR 2, che in quel momento si stava occupando di lui e che a seguito dei fatti riportava una policontusione e uno shock emotivo, con perdurante inabilità lavorativa almeno fino al 31.07.2017, impedendole quindi di adempiere i suoi compiti di sorveglianza sul paziente;

 

                                1.2   per avere l’8 dicembre 2017 a __________ e __________, con minaccia, tentato di costringere dei funzionari della __________, presso cui era degente, ma da cu si era allontanato, a compiere un atto che rientrava nelle loro funzioni, e meglio per avere minacciato al telefono l’infermiere di turno __________ e il dr. __________, pure lui di turno alla __________, che se non gli avessero portato dei medicamenti, avrebbe imbrattato i muri con il sangue di __________, rispettivamente avrebbe ammazzato e spaccato la faccia al medico, tentando così di costringerli a prescrivergli, rispettivamente consegnarli detti medicamenti;

 

                                1.3   per avere il 10 luglio 2018 a __________, con violenza e minaccia impedito ad alcuni funzionari della __________ e del __________, di compiere un atto che rientrava nelle loro funzioni, commettendo anche vie di fatto nei loro confronti, e meglio per avere proferito minacce di morte contro il dr. __________, le infermiere __________, __________ della __________; e la curatrice __________, che si erano recati da lui per discutere come concordato della sua situazione, e, non ottenendo quanto da lui richiesto (soldi), lanciato una sigaretta al volto della curatrice, colpendola allo zigomo, afferrato e spinto l’infermiera __________, e lanciato un telefonino in testa al medico, colpendolo, commesso vie di fatto nei loro confronti, durante lo svolgimento delle loro attività, ed impendendo le stesse sia per le minacce che per le vie di fatto, rendendo quindi impossibile discutere della sua situazione;

 

 

                                   2.   lesioni semplici (con veleno/un'arma o oggetto pericoloso) (ripetuta)

 

                                2.1   per avere il 25 maggio 2018 a __________, dopo una discussione per futili motivi e dopo essere stato a sua volta colpito, procurato una ferita da taglio al polpaccio destro di __________, utilizzando un coltellino svizzero;

 

                                2.2   per avere il 10 luglio 2018 a __________, dopo avergli chiesto dei soldi, colpito al ventre con un bisturi __________, provocandogli un piccolo taglio;

 

 

                                   3.   furto

per avere a __________ tra il 19 agosto 2017 e il 21 agosto 2017, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto, in correità con __________, ai danni della ACPR 1, monetine, articoli di bigiotteria e per la cura dei capelli (refurtiva in parte recuperata);

 

 

                                   4.   violazione di domicilio

per essersi, nelle circostanze del furto del 19-21 agosto 2017, introdotto nei locali dell’accusatore privato, contro la volontà degli aventi diritto;

 

 

                                  5.   infrazione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta, in parte complicità)

 

                                5.1   per avere tra il settembre 2016 e ottobre 2017 a __________, senza autorizzazione, procurato in altro modo a __________ 80 grammi di eroina, che ritirava da __________, dietro compenso complessivo di CHF 100.00;

 

                                5.2   per avere tra l’agosto 2016 e il 2017, a __________, senza autorizzazione, procurato in altro modo ad una sua amica, complessivi 1-1.25 grammi di eroina, precedentemente ricevuta da __________;

 

                                5.3   per avere a __________, nel periodo da settembre a ottobre 2017, senza essere autorizzato, intenzionalmente aiutato __________ nell’alienazione di un quantitativo imprecisato di cocaina (inferiore ai grammi 100), ospitandola nel proprio appartamento a __________, sapendo che era attiva nell’alienazione di cocaina a terzi, già solo perché gli acquirenti venivano in casa sua per comprarla da __________ e lui stesso la riceveva in cambio dell’ospitalità;

 

                                5.4   per avere il 28 febbraio 2018 a __________ senza autorizzazione, procurato in altro modo 0.1 grammi di cocaina a __________;

 

                                5.5   per avere tra il 28 febbraio 2018 e il 26 giugno 2018, in un’imprecisata località del canton Ticino, senza autorizzazione, alienato in tre occasioni, complessivi 0.9 grammi di cocaina a consumatori locali, ricevendo in cambio CHF 65.00;

 

 

                                   6.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere a __________, __________ e altre località, tra l’agosto 2016 e il 30 luglio 2018, senza autorizzazione, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 12 grammi;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 285 cifra 1 CP in parte in relazione all’art. 22 CP, 123 cifra 2 cpv. 2 CP, art. 139 cifra 1 CP, art. 186 CP, art. 19 cpv. 1 lett. c, in parte in relazione all’art. 25 CP e 19a LStup;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 12:30.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del procedimento

                                        

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche / correzioni dell’atto d’accusa;

                                   --   …omissis…

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. Il problema non è l’aspetto penale. Pacifico che l’imputato ha commesso gli atti contro le persone che erano incaricate di aiutarlo nelle sue difficoltà personali. Tutto ciò ha creato una situazione di paura, la rete incaricata di occuparsi di IM 1 ha un certo timore e preoccupazione vista la sua aggressività. Giusto dunque che l’imputato sappia e capisca di aver sbagliato e che ci sia un provvedimento adeguato per il futuro. La terapia prescritta dal Dr. med. __________ deve continuare ad essere seguita. Si necessita una misura che contenga l’aggressività di IM 1. Pertanto si chiede, tenuto conto dei suoi precedenti, una pena totalmente espiativa di 16 mesi, la revoca del beneficio della sospensione condizionale di cui al DA del 21.9.2015, una misura terapeutica, inizialmente stazionaria e la confisca di tutto quanto in sequestro;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’atteggiamento di tutte le autorità sanitarie e giudiziarie rappresenta un pregiudizio nei confronti del signor IM 1. Tutti erano convinti che il suo comportamento fosse dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, facendo scivolare in secondo piano la turba psichica di cui soffre. L’imputato ha dunque bisogno ora di cure adeguate per la sua schizofrenia, rispettivamente di un trattamento adeguato mirante a ciò. Per quanto concerne l’AA, l’imputato non contesta le imputazioni se non quella di cui al pto. 5.1 dell’AA. In merito ai pti. da 1 a 1.3 dell’AA, si ritiene che è escluso che il signor IM 1 possa aver capito che le persone coinvolte erano funzionari che eseguivano le loro funzioni, e meglio, atti di autorità e quindi è esclusa ogni sua volontarietà, anche per dolo eventuale, quo alla realizzazione del reato. Per il pto. 2.1 dell’AA, visto il danno provocato, si contesta il reato in esame e che il coltello possa essere qualificato come oggetto pericoloso, ritenuto che l’istruttoria non ha avuto modo di stabilire la lunghezza e che tipo di lama sia stata utilizzata per arrecare il taglio a __________. In virtù del principio in dubio pro reo e vista l’assenza di querela, l’imputato deve essere dunque prosciolto da tale imputazione, ritenuto anche come quest’ultimo avrebbe agito per legittima difesa. In merito al pto. 2.2 dell’AA, a fronte del pregiudizio arrecato a __________, è escluso che il presunto bisturi, oggetto che non è stato ritrovato, possa essere considerato un’arma/oggetto pericoloso. Considerato che nemmeno le foto agli atti fanno chiarezza sull’entità della presunta lesione, si ritiene che, in virtù del principio in dubio pro reo, deve essere tenuto conto della costellazione più favorevole per l’imputato e quindi, che le ferite in esame debbano essere considerate come vie di fatto ex art. 126 CP e che a fronte del fatto che la vittima abbia rinunciato al diritto alla querela, IM 1 venga prosciolto dal reato in questione. La difesa contesta inoltre l’imputazione di cui al pto. 5.1 dell’AA. Per la commisurazione della pena, si chiede che venga tenuto conto della vita anteriore dell’imputato, al quale non è stata mai fornita una terapia e un’assistenza adeguata. Egli, spinto dalle sue paranoie, ha agito solo contro una determinata categoria di persone. Si chiede inoltre a questa Corte di tenere conto del fatto che parte dei funzionari non hanno sporto querela, della dipendenza dell’imputato dalle sostanze stupefacenti, del suo disturbo psichico, della collaborazione dimostrata in istruttoria e di una sua scemata imputabilità di grado grave, così come attestato dalla perizia, ciò che giustifica la riduzione della pena del 75%. Pertanto si chiede che la pena detentiva non sia superiore a quanto finora espiato dall’imputato (pari a 141 giorni) e che sia posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova due anni. Non ci si oppone all’esecuzione di una misura ambulatoriale e di una misura stazionaria limitata a 4 settimane per permettere l’organizzazione del suo percorso. Non ci si oppone alla confisca, ad accezione di fr. 20.- di cui si chiede la restituzione all’imputato e si chiede che l’AP faccia richiesta alla rispettiva copertura assicurativa, con contestuale rinvio al foro civile. Ci si oppone all’ordinamento di un trattamento stazionario, così come indicato nella perizia psichiatrica. Si ritiene opportuno un trattamento ambulatoriale con trattamento farmacologico. Qualora questa Corte ordinasse una pena detentiva non sospesa, si chiede che la stessa venga sospesa a beneficio della misura. A titolo completivo viene prodotta l’arringa difensiva in forma scritta (doc. Dib. 2).

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.:                     12, 19 cpv. 2, 25, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 63 segg., 69, 106, 123 n. 1 e 2 cpv. 2, 139 n. 1, 186 e 285 n. 1 CP;

                                         19 cpv. 1 lett. c) e 19a n. 1 LStup;

                                         80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

                                         per avere:

 

                            1.1.1.   a __________, il 25.4.2017, presso la __________, impedito all’infermiera ACPR 2 di compiere un atto entrante nelle sue attribuzioni, segnatamente quello di sorvegliarlo, sputandole addosso, spintonandola e bloccandola contro un muro e colpendola con due pugni, uno sullo zigomo sinistro e uno sulla fronte sinistra sopra l’occhio, nonché minacciandola a parole e con il suo stesso comportamento;

 

                            1.1.2.   a __________, il 10.7.2018, presso il suo domicilio, impedito a alcuni funzionari della __________ e del __________ di compiere un atto rientrante nelle loro funzioni, segnatamente quello di discutere della sua situazione, minacciando di morte il dr. __________, le infermiere __________ e __________ nonché la sua curatrice __________, rispettivamente lanciando sia una sigaretta al volto di quest’ultima colpendola sulla guancia sinistra che un telefonino addosso al medico colpendolo sul braccio destro nonché prendendo le spalle di __________ con entrambe le mani per accompagnarla contro un muro;

 

                               1.2.   ripetute lesioni semplici, in parte qualificate

                                          per avere:

 

                            1.2.1.   siccome commessa con un oggetto pericolo, a __________, il 10.7.2018, con un bisturi, cagionato un piccolo taglio all’addome di __________;

 

                            1.2.2.   a __________, il 25.4.2017, presso la __________, colpito ACPR 2 con due pugni sullo zigomo sinistro e sulla fronte sinistra sopra l’occhio, cagionandole una policontusione e uno shock emotivo come da certificato medico del 25.4.2017 dell’Ospedale __________;

 

                               1.3.   furto

per avere, a __________, nel periodo 19.8.2017 / 21.8.2017, in correità con __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto ai danni della ACPR 1, monetine, bigiotteria e articoli per la cura dei capelli, refurtiva in parte recuperata e restituita;

 

                               1.4.   violazione di domicilio

commessa a __________, nel periodo 19.8.2017 / 21.8.2017, in occasione del furto di cui al punto 1.3;

 

                               1.5.   ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, in parte in complicità

per avere, senza essere autorizzato:

 

                            1.5.1.   a __________, nel periodo 2016 / 18.10.2017, procurato in altro modo a __________ e a altra persona 81 grammi di eroina;

 

                           1.5.2.   a __________, il 28.2.2018, procurato in altro modo a __________ 0.10 grammi di cocaina;

 

                            1.5.3.   in una località del Canton Ticino, nel periodo 28.2.2018 / 26.6.2018, in due occasioni, alienato a altre persone 0.90 grammi di cocaina;

 

                            1.5.4.   a __________, nel periodo settembre 2017 / ottobre 2017, intenzionalmente aiutato __________ nell’alienazione di un imprecisato quantitativo di cocaina, ospitandola nel proprio appartamento, dove la stessa alienava tale stupefacente;

 

                               1.6.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________ e altre località del Canton Ticino, nel periodo 13.8.2016 / 30.7.2018, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

 

                               2.1.   ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa;

 

                               2.2.   ripetute lesioni semplici, in parte qualificate di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa;

 

                               2.3.   ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, in parte in complicità di

cui al punto 5.2 dell’atto d’accusa limitatamente a 0.25 grammi di eroina.

 

 

                                   3.   Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado grave, IM 1 è condannato:

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto;

 

                               3.2.   al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

 

 

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa in ragione di 6 (sei) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è da espiare.

 

 

                                   5.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, decretata nei suoi confronti con decreto d‘accusa del 21.9.2015 del Ministero pubblico del Canton Ticino.

 

 

                                   6.   Nei confronti di IM 1 è ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

 

 

                                   7.   È ordinata la confisca di un coltellino Viktorinox di colore viola.

 

 

                                   8.   A parziale copertura delle spese procedurali e dei disborsi del difensore d’ufficio è ordinato il sequestro conservativo di fr. 20.-.

 

 

                                   9.   È ordinato il dissequestro e la restituzione a favore dell’AP ACPR 1 di fr. 29.60 e di Euro 2.-.

 

 

                                10.   Per ogni altra loro pretesa nei confronti di IM 1 gli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 sono rinviati al competente foro civile.

 

 

                                11.   A IM 1 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 / 431 CPP.

 

 

                                12.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- (mille) senza motivazione scritta o di fr. 2'000.- (duemila) con motivazione scritta e le spese procedurali sono a poste carico del condannato ad eccezione di fr. 250.- (duecentocinquanta) a carico dello Stato.

 

 

                                13.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                             13.1.   Le note professionali dell’avv. DUF 1 del 17.10.2018, del 13.11.2018 e del 18.12.2018 sono approvate per:

 

onorario                      fr.     10’979.10

spese                          fr.          600.00

trasferte                      fr.          252.00

totale                           fr.     11’831.10

 

                             13.3.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'831.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 


 

Intimazione a:          -  

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Perizia                                                fr.        7'800.--

Multa                                                   fr.           100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             85.40

                                                             fr.        9'185.40

                                                             ===========