Incarto n.
72.2018.250

Lugano,

19 febbraio 2019/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

 

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

 

Ugo Peer, vicecancelliere

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 20 settembre 2018 al 20 novembre 2018 (62 giorni),

 

in esecuzione anticipata della pena dal 21 novembre 2018;

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa 217/2018 del 30 novembre 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra il 01.01.2008 e il 20.09.2018,

a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino,

alienato e detenuto almeno 1'605.71 grammi di cocaina, ossia un quantitativo tale di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

 

e meglio per avere,

 

                                1.1   alienato complessivi 1'524.4 grammi di cocaina (grado di purezza non noto) segnatamente vendendo 25.2 grammi a __________, 1.8 grammi a __________, 1.5 grammi a __________, 12 grammi a __________, 37 grammi a __________, 15 grammi a __________, 180 grammi a __________, 14.7 grammi a __________, 300 grammi a __________, e 937.2 grammi a __________, stupefacente suddiviso in confezioni da 0.4 grammi al prezzo di CHF 40.00 l’una, in confezioni da 0.7/0.8 e 1 grammo al prezzo variabile di CHF 80.00/100.00 l’una;

 

                                1.2   il 20.09.2018, presso la propria abitazione, detenuto 9.33 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 50.7% e il 51.6%), sostanza stupefacente asseritamente destinata a terzi;

 

                                1.3   il 05.11.2013, presso l’esercizio pubblico __________, detenuto 71.98 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 30.9% e il 36.6%), stupefacente contenuto in una calza, in un pacchetto di fazzoletti (vuoto) e in un pacchetto di gomme da masticare (vuoto), sostanza suddivisa in ovuli, bolas e sacchettini, stupefacente celato, all’arrivo della polizia, su di un armadietto presente nel corridoio che collega il bar alla cucina;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a in rel. con il cpv. 1 lett. c, d LStup;

 

                                   2.   ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra il 20.04.2018 e il 20.09.2018,

a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,

alienato e detenuto almeno 218.91 grammi di marijuana,

 

e meglio, per avere,

 

                                2.1   alienato 150 grammi di marijuana, di cui 30 grammi a __________, in confezioni da 3.5 grammi a CHF 50.00 l’una (indoor) e in confezioni da 5 grammi a CHF 50.00 l’una (outdoor);

 

                                2.2   il 20.09.2018, presso la propria abitazione, detenuto 68.91 grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente asseritamente destinata a terzi;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: art. 19 cpv. 1 lett. c, d LStup;

 

                                   3.   ricettazione

per avere,

in un imprecisato periodo compreso tra l’inizio del 2017 e il 20.09.2018, a __________,

acquistato da non meglio identificata persona una giacca da uomo marca Prada al costo di CHF 50.00 sapendo o dovendo presumere che era stata ottenuta mediante un reato contro il patrimonio, segnatamente un furto (giacca recuperata e posta sotto sequestro);

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: art. 160 cpv. 1 CP;

 

                                   4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra il 01.01.2016 e il 20.09.2018,

a __________ e in altre non meglio precisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato almeno 50 grammi di cocaina e 250 foglie di chat;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: art. 19a LStup;

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:20.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

La Presidente propone alle parti la seguente modifica dell’atto d’accusa:

 

                                   --   a pag. 2: al punto 2.1 anziché “a __________”, richiamate le risultanze dei verbali d’interrogatorio VI PS 18.10.2018, AI 22, pag. 3; VI PS 14.11.2018, AI 40, pag. 3-4 e VI PP 20.11.2018, AI 48, pag. 5 in fondo e 6 in alto, “__________”.

 

Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                       -   la Procuratrice pubblica, per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 non ha saputo cogliere le opportunità di rifarsi una nuova vita in Svizzera e si è infischiato delle leggi del Paese che lo ha accolto. L’imputato aveva tutte le carte in regola per fare bene. Pacifico è l’adempimento di tutti gli elementi costitutivi del reato. La colpa è oggettivamente grave sia per il quantitativo di droga, sia per il lungo tempo dell’agire delittuoso e sia per il motivo di lucro. Soggettivamente, IM 1 sapeva degli effetti nefasti della droga e, nello specifico, sapeva che trafficare un quantitativo di 1.6 kg poteva mettere in pericolo la salute di molte persone. A favore dell’imputato sono da considerare i suoi trascorsi di vita non facili in _____ e in _____ e la parziale collaborazione nel corso dell’inchiesta, collaborazione che è diventata di maggior peso con le dichiarazioni da lui rilasciate alla Polizia come persona informata sui fatti (doc. TPC 20) allorché era già stato emesso l’atto di accusa a suo carico. Tutto ciò considerato, la Pubblica Accusa chiede la conferma dell’atto d’accusa con la modifica dibattimentale. Quanto alla pena, postula che IM 1 sia condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi e alla multa di fr. 100.-. Domanda, inoltre, la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna di cui al DAC 216/2016 del 20 luglio 2016. Quanto alla misura, chiede l’espulsione dell’imputato dal territorio svizzero per un tempo di 8 anni;

 

                                     -   l’avv. DF 1, difensore di fiducia di IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 ha avuto un passato difficile in _____, _____ e poi ancora in _____, dove ha sottostato all’oppressione del regime politico ed ha patito maltrattamenti. Trascorsi di cui occorre considerare nel commisurare la pena. Nel corso dell’inchiesta, condotta in modo celere dalla PP, IM 1 si è nella sostanza limitato a contestare in punto al quantitativo di cocaina ascrittogli da due acquirenti ovvero da __________ e da __________. Anche per questi due casi ha, infine, al dibattimento, ammesso pienamente i quantitativi di stupefacente. Trattasi, almeno in un caso, quello di __________, di cocaina in entità importante (937.2 grammi). Di queste ammissioni si dovrà tener conto nel quantificare la pena. Già durante le indagini degli inquirenti, IM 1 ha riconosciuto di aver sbagliato, circostanziando i fatti, facendo nomi e cognomi, ed infine, nel verbale di polizia 11 febbraio 2019, indicando dove si è rifornito, a dimostrazione del suo sincero pentimento. Egli ha, con quest’ultimo verbale, fatto chiarezza sulla parte mancante dei fatti che potrà servire agli inquirenti. Il difensore non contesta l’infrazione aggravata alla LStup, né il periodo lungo durante il quale il suo assistito l’ha perpetrata. Ci sono, tuttavia, svariati aspetti da considerare per commisurare la pena. La cerchia di connazionali con i quali IM 1 è entrato in contatto ha costituito un ambiente criminogeno che, pur non giustificando affatto il suo agire, ha inciso nel tempo sul comportamento dell’imputato. Nello stabilire l’entità della pena va, poi, tenuto conto che IM 1 è un consumatore di stupefacenti. Lo si evince dai vari verbali fra cui quello dello stesso __________ “consumavamo insieme io e IM 1”.

Quanto al pregresso decreto di accusa del 23 agosto 2010, segnatamente per ripetuta infrazione alla LStup, dove gli è stata inflitta una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, egli non ne ha compreso la portata. Con la sua collaborazione in corso d’inchiesta ed al dibattimento IM 1 ha dimostrato di aver capito di avere sbagliato. Egli è cosciente che l’art. 66a CP prevede l’espulsione in casi come il suo e non si oppone alla misura in quanto tale. Si oppone di contro al rimpatrio in _____. Vi è, poi, un ulteriore aspetto delicato nel commisurare la pena. La CRP, nella propria giurisprudenza, ha stabilito che laddove non vi è chiarezza sull’attuabilità della misura di espulsione, si giustifica l’espiazione di 3/3 (e non di 2/3) della pena detentiva. IM 1, non accettando di andare in _____, dovrà subire 3/3 della pena detentiva a cui verrà condannato. Quanto al permesso F di cui è al beneficio, lo statuto di IM 1 è traballante. L’imputato, in ragione della possibile revoca del permesso, resterà in un limbo per oltre un anno durante il quale le porte del carcere non si riapriranno.

Sulla prognosi futura, va considerata la volontà di IM 1, ribadita al dibattimento, di cambiar vita e di agire nella legalità. Egli vorrebbe raggiungere la sorella in _____ la quale vi risiede e vi lavora. Per il difensore, la pena proposta dalla PP potrebbe, in assenza degli elementi summenzionati, anche andare bene, tuttavia dovendosi considerare gli stessi, essa dovrebbe essere contenuta in 3 anni. Il difensore lascia al prudente apprezzamento della Corte la decisione di sospenderne condizionalmente una parte;

 

                                     -   la Procuratrice pubblica, in replica, precisa che per __________ si è giunti a circa 1 kg di cocaina in quanto lo stesso, con consumi molto elevati, ha dichiarato di aver acquistato da IM 1 per un lungo periodo di tempo ovvero a partire dal 2011 fino a settembre 2018. In particolare, dapprima, e meglio dal 2011 a fine agosto 2016, acquistava 15 grammi di cocaina al mese, poi, da settembre 2016 a settembre 2018, 2,8 grammi al mese.


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                   I.   Acquisizione di documenti/atti

 

                                   1.   In fase predibattimentale, la Presidente ha acquisito nell’incarto i seguenti atti/documenti:

 

                                     -   carteggio inerente alla revoca della licenza di condurre di __________ (doc. TPC 16);

                                     -   verbale d’interrogatorio IM 1, sentito l’11 febbraio 2019 quale persona informata sui fatti dalla Polizia giudiziaria e trasmesso alla Corte dalla PP PP 1 in data in data 13 febbraio 2019 (doc. TPC 20);

                                     -   copia del permesso F valido fino al 28 novembre 2019, trasmessa a questa Corte per posta elettronica dall’Ufficio della migrazione in data 14 febbraio 2019 (doc. TPC 21).

 

Le parti sono state tempestivamente informate e non si sono opposte alle predette acquisizioni.

 

 

                                   II.   Vita, situazione finanziaria e precedenti penali dell’imputato

 

                                   2.   IM 1, cittadino __________, entrato il 15 dicembre 2006 in Svizzera, nel corso del 2007 vi ha inoltrato una domanda di asilo politico, ottenendo il 28 novembre 2009 lo statuto di rifugiato. È al beneficio di un permesso F valido fino al 28 novembre 2019 (AI 45, 46, 50, doc. TPC 21).

 

                                   3.   Nel corso dell’inchiesta IM 1 ha dichiarato agli inquirenti di avere vissuto la sua giovinezza in __________, di essersi recato nel 2005 per qualche mese in Italia e di avere, infine, raggiunto la Svizzera, dove è da solo, essendo i suoi familiari rimasti in __________, e dove ha lavorato per un periodo limitato, avendo dovuto smettere per problemi di salute:

 

" Sono nato e cresciuto in __________, sono andato a scuola fino al __________ poi ho svolto diversi lavori manuali fino al __________ anno in cui ho lasciato il mio paese e sono giunto in Italia dove vi sono restato alcuni mesi. Poi sono giunto in Svizzera dove ho chiesto asilo e sono rimasto fino a quest’oggi. Nel __________ e __________ ho lavorato per la ditta __________ a __________ poi ho iniziato ad avere problemi di asma, un medico ha stabilito che non potevo più lavorare in ambienti freddi e in ambienti dove inalavo polveri fini. Ho cercato altri posti di lavoro senza trovarne.

 

 

ADR che in Svizzera sono solo, i miei famigliari vivono in __________.

 

ADR che non ho mai avuto problemi con la Giustizia.”

(VI PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 3-4).

 

                                   4.   L’imputato ha, poi, in parte corretto e integrato queste dichiarazioni sulla sua situazione personale come segue:

 

" R che confermo le mie dichiarazioni. Vorrei però precisare che sono nato e cresciuto in __________, sono giunto in __________ quando avevo 15 anni, e lì ho cominciato a lavorare come __________. Confermo che dal 2011 non ho più lavorato.

 

ADR che ho 2 sorelle che abitano in __________, mentre i miei 5 fratelli vivono in __________ con i miei genitori.”

(VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 2).

 

                                   5.   L’imputato, al dibattimento di primo grado, ha poi nuovamente cambiato versione indicando il __________ come il Paese dove è nato ed ha trascorso i primi anni di vita, limitando il suo vissuto in __________ dall’età di 4 o 5 anni fino al servizio militare. Ripercorsa la sua breve esperienza lavorativa a __________, interrotta per problemi di salute, ha aggiunto di avere una sorella che vive a __________ con la quale, tuttavia, ha fatto trapelare non ha particolari rapporti, confermando di ritenersi solo in Svizzera:

 

"…OMISSIS… Ho cercato altri posti di lavoro ma non ne ho trovati. Ho cercato come __________, come __________, come __________, ma senza esito. Non mi rispondevano.

Confermo che i miei famigliari vivono in __________ (i miei genitori e due fratelli), due sorelle abitano in __________ e una a __________.

Confermo che sono da solo in Svizzera.”

(verbale d’interrogatorio dell’imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 2).

 

                                   6.   Con specifico riferimento alla sua situazione finanziaria, IM 1 è titolare del conto __________.

 

Dall’estratto conto risultano le seguenti movimentazioni:

 

                                     -   nel periodo 15 gennaio 2009 – 31 dicembre 2011 accrediti per complessivi fr. 39'432.80 (provenienti per la quasi totalità in parte dall’Ufficio tesoreria del Cantone Ticino e in parte da __________, __________ – agenzia di lavoro nel settore __________) e addebiti per fr. 39'442.95;

 

                                     -   nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2015 accrediti per complessivi fr. 48'125.46 (provenienti per la quasi totalità in parte dall’Ufficio tesoreria del Cantone Ticino) e addebiti per fr. 48'101.50;

 

                                     -   nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 marzo 2018 accrediti per complessivi fr. 25'878.37 (provenienti per la quasi totalità in parte dall’Ufficio tesoreria del Cantone Ticino) e addebiti per fr. 25'888.70;

 

                                     -   nel periodo 1° aprile 2018 – 20 settembre 2018 accrediti per complessivi fr. 5'832.60 (provenienti per la quasi totalità in parte dall’Ufficio tesoreria del Cantone Ticino) e addebiti per fr. 5'471.85;

(AI 13; cfr. anche AI 17 per ricapitolazioni transazioni carta di credito __________).

 

                                   7.   IM 1, ad esclusione di un breve periodo in cui tra il 2010 e il 2011 ha esercitato un’attività lavorativa, è stato finanziariamente a carico dell’Assistenza pubblica (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 8 in AI 51).

 

Da settembre 2013 vive da solo a __________ in un appartamento assegnatogli dai servizi sociali (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 8 in AI 51).

 

                                   8.   Con riferimento ai suoi precedenti penali, dall’estratto del casellario giudiziale risultano a carico di IM 1 le seguenti condanne:

 

                                     -   condanna con DA 3747/2010 del 23 agosto 2010 emanato dal MP del Cantone Ticino per titolo di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e aiuto al soggiorno illegale alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed a una multa di fr. 500.-;

 

                                     -   condanna con DAC 216/2016 del 20 luglio 2016 emanato dal MP del Cantone Ticino per titolo di guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione stradale e guida senza autorizzazione, alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed a una multa di fr. 1’200.-.

(AI 2)

 

IM 1 è, inoltre, stato destinatario delle seguenti condanne non iscritte a casellario giudiziale:

 

                                     -   condanna con DA 1533/2007 del 21 maggio 2007 emanato dal MP del Cantone Ticino per titolo di ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico alla multa di fr. 200.-;

 

                                     -   condanna con DA 2038/2011 del 23 maggio 2011 emanato dal MP del Cantone Ticino per titolo di contravvenzione alla LF sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale) alla multa di fr. 200.-;

 

                                     -   condanna con DA 2232/2013 del 10 giugno 2013 emanato dal MP del Cantone Ticino per titolo di contravvenzione alla LF sulle ferrovie alla multa di fr. 100.-.

(AI 50).

 

                                   9.   IM 1, reso attento dalla PP nel corso del verbale 20 novembre 2018 che con DA 3747/2010 del 23 agosto 2010 è stato condannato, fra l’altro, per uno spaccio di cocaina da lui posto in essere da settembre 2007 a settembre 2008 nel __________ e nel __________ di complessivi 56 grammi di cocaina sotto forma di bolas, ha replicato quanto segue:

 

" Ne prendo atto, io non ho mai ricevuto una decisione di condanna per spaccio di cocaina e ribadisco che io non spacciavo cocaina in quel periodo. La persona che ospitavo custodiva nelle scarpe 10 grammi di cocaina, la droga era sua.”

(VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 2).

 

Al dibattimento, alla Presidente, che dopo avergli ricordato i suoi precedenti penali, gli ha chiesto come mai la sua precedente condanna per ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti non è stata sufficiente per rivedere la sua vita, l’imputato ha risposto:

 

" All’epoca dei fatti qui contestatimi non mi rendevo conto di quello che stavo facendo. Ora me ne sono reso conto e chiedo di avere un’altra possibilità.”

(verbale d’interrogatorio dell’imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 2).

 

 

                                  III.   Circostanze dell’arresto

 

                                10.   Il 20 settembre 2018 IM 1 veniva fermato a __________ dall’autorità di polizia in quanto indiziato di essere attivo nello spaccio di cocaina nel __________ sulla base delle risultanze istruttorie emerse nell’inchiesta a carico di __________, anch’egli cittadino __________ residente a __________ arrestato il 12 luglio 2018 sempre per traffico di droga.

 

Durante la perquisizione dell’appartamento di IM 1 in via __________ a __________ erano rivenuti e sequestrati 9.33 grammi di cocaina suddivisa in 12 bolas e 68.91 grammi di marijuana contenuta in due singoli involucri, nonché alcuni capi di abbigliamento e accessori di lusso di dubbia provenienza (rapporto di Polizia Scientifica 23 ottobre 2018 in AI 26; rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 8 nonché all. 10 in AI 51). Sempre nell’ambito della perquisizione domiciliare, venivano pure poste sotto sequestro svariate confezioni in plastica, solitamente utilizzate per confezionare droga, una pesola elettronica, quattro telefoni cellulari e un taccuino manoscritto al cui interno erano annotati nominativi delle persone che, a dire dello stesso imputato, erano debitrici per acquisti di stupefacente. Accanto al nominativo di ciascuna persona era indicato l’importo da questa dovuto.    

 

A IM 1 veniva, infine, trattenuta la somma in contante di fr. 990.- e di euro 130.- (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 8 nonché all. 10 in AI 51, cfr. anche rapporto di arresto provvisorio 20 settembre 2018, pag. 3-5).

 

Un’analisi della Polizia scientifica ha permesso di collegare IM 1 ad almeno una parte dei 71.98 grammi netti di cocaina, rinvenuti tempo addietro e meglio il 5 novembre 2013 nel corso di un controllo di Polizia presso l’ex __________ di __________, occultati negli spazi comuni dell’esercizio pubblico frequentato prevalentemente da cittadini di origine __________ e da soggetti conosciuti per il consumo di sostanze stupefacenti. Durante quel controllo veniva identificato fra gli avventori presenti per l’appunto l’imputato. Sulla plastica esterna dell’involucro di un ovulo (il più grande) del peso netto di 10.01 grammi di cocaina era rilevata una traccia biologica il cui profilo del DNA concordava con il suo. IM 1, in sede d’inchiesta, ha unicamente riconosciuto di essere proprietario di quest’ovulo, asserendo essere destinato al suo consumo personale. La prova tossicologica delle sue urine dava esito negativo (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 9 in AI 51; cfr. anche relativi all. 12-13).

 

                                11.   Messo a confronto con le risultanze della perquisizione domiciliare, IM 1 rilasciava agli inquirenti delle parziali ammissioni nel corso di un interrogatorio avvenuto il giorno stesso al termine del quale veniva posto in stato di arresto (VI PG 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 1; rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 10-11 in AI 51).

 

                                12.   In data 21 settembre 2018 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la richiesta di carcerazione preventiva formulata dal PP il giorno successivo, constatando la presenza di sufficienti e concreti indizi a carico di IM 1 e considerando sussistere pericolo di fuga e pericolo di collusione (AI 6).

In data 20 novembre 2018 la PP ha autorizzato l’esecuzione anticipata della pena detentiva a partire dal 21 novembre 2018 (AI 49).

 

                                13.   Con l’atto d’accusa 217/2018 del 30 novembre 2018, la PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati citati in ingresso (doc. TPC 1).

 

 

                                 IV.   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                14.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

 

                                15.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

 

                                16.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

 

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

 

                                  V.   Fatti non contestati e relativi accertamenti della Corte

 

                                17.   IM 1 è reo confesso avendo ammesso al dibattimento di primo grado tutti i fatti ascrittigli per ciascun reato contestatogli nell’atto di accusa ACC 217/2018 del 30 novembre 2018.

 

Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)

 

                                18.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 dapprima il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 1° gennaio 2008 – 20 settembre 2018, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, alienato e detenuto almeno 1'605.71 grammi di cocaina.

 

                                19.   Pur se, come detto, reo confesso dinanzi a questa Corte, va precisato che la quantità di stupefacente ascritta a IM 1 al punto 1.1 dell’atto d’accusa è stata da questi ammessa solo parzialmente durante le indagini. Egli, inizialmente, ha respinto ogni accusa (“non ho nulla a che vedere in storie di droga”, “a casa non ho alcuna sostanza stupefacente” (all. 1 ad AI 1, pag. 3), per poi minimizzare il suo coinvolgimento in questioni di stupefacenti dicendo di avere “iniziato a vendere droga 4 mesi fa” (VI PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 6), anticipando in seguito l’inizio del suo spaccio al 2014 (“ho iniziato a vendere cocaina nel 2014. Non ho venduto continuamente cocaina, ci sono stati dei periodi anche lunghi, nei  quali non ho venduto cocaina.”, cfr. VI PS 23.10.2018, AI 25, p. 7).

In una prima fase d’inchiesta, IM 1 ha ridimensionato lo stupefacente da lui detenuto/alienato, negando in più occasioni di avere venduto droga ai consumatori che lo chiamavano in causa, arrivando finanche a non riconoscerli in fotografia. L’imputato dapprima ha negato di avere venduto droga a __________ poi riconosciuto suo acquirente di cocaina per oltre un anno e mezzo (VI PS 23 ottobre 2018 AI 25 pag. 3), a __________ poi riconosciuta sua acquirente per oltre un biennio (VI PS 14.11.2018, AI 40, p. 3), a __________, poi riconosciuto suo acquirente per circa un anno nel 2014/2015 (VI PS 14.11.2018, AI 40, p. 6), nonché ad __________ in seguito riconosciuta sua cliente per circa un anno (VI PS 14.11.2018, AI 40, p. 7).

Col progredire delle indagini, solo in quanto messo alle strette dalle evidenti risultanze istruttorie a suo carico, ha esteso le sue ammissioni, tendendo tuttavia, in più occasioni, a ribassare il quantitativo di stupefacente alienato.

 

IM 1 si è, sul finire d’inchiesta, limitato a ridimensionare in modo consistente le vendite di cocaina ai suoi acquirenti più importanti ovvero ad __________, ammettendole per 180 anziché 300 grammi (VI PP 25.10.2018, AI 31, p. 2-3), ed a __________ riconoscendole per 150 / 200 anziché 937.2 grammi (VI PS 23.10.2018, AI 25, p. 6; VI confronto PP 25.10.2018, AI 29, p. 3-4).

 

IM 1, al verbale d’interrogatorio finale del 20 novembre 2018, ha quindi riconosciuto vendite di cocaina per 617.2 / 667.2 grammi rispetto ai 1'524.4 grammi contestatigli dalla Procuratrice pubblica e ha circoscritto a 10 grammi i 71.98 grammi netti di cocaina dei quali gli era stata ascritta per intero la detenzione presso l’esercizio pubblico __________ (AI 48, pag. 3-5).

 

A questo comportamento dell’imputato, in parte reticente, che ne faceva relativizzare la credibilità, si sono contrapposte risultanze istruttorie solide.  

 

Questa Corte non ha, infatti, motivo per dubitare della bontà delle chiamate in causa fatte dagli acquirenti dell’imputato, non solo in quanto sono lineari, puntuali e confermate, anche per quanto attiene ai particolari concernenti le modalità di vendita, da altri riscontri d’inchiesta (basti accennare al comune ricordo degli acquirenti che l’imputato estraeva dalla bocca la cocaina prima di consegnagliela: per __________ cfr. VI PS 29.10.2018, AI 35, p. 4, per __________ cfr. VI PS 12.10.2018, AI 20, p. 4, per __________ cfr. VI PS 06.11.2018, AI 39, p. 5, nonché alla decina di contatti telefonici giornalieri di __________ con l’utenza mobile __________ in uso a IM 1 di cui al VI PS 3.10.2018, AI 14, p. 3, e, ancora, al taccuino manoscritto sequestrato all’imputato con annotati i nominativi delle persone debitrici e i loro debiti per acquisti di stupefacente, come ammesso dallo stesso IM 1 VI PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 5), ma anche in quanto disinteressate, non vedendosi i motivi per cui essi avrebbero dovuto ammettere di avere acquistato quantitativi superiori a quelli effettivamente comprati.

 

Quanto all’attendibilità della piena confessione di IM 1 giunta, come ricordato, solo dinanzi al giudice di prima sede, essa trova conferma nelle circostanziate chiamate in causa dei suoi acquirenti di cocaina.

 

Basterà qui ricordare per le alienazioni di cocaina che configurano il reato d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti le dichiarazioni rese da:

 

                                     -   __________ per acquisti di complessivi 25.2 grammi di cocaina nel periodo inizio 2017 – settembre 2018 (VI PS 08.10.2018, AI 23 pag. 3);

                                     -   __________ per acquisti di complessivi 1.8 grammi di cocaina nell’estate del 2017 (VI PS 15.11.2018, AI 41 pag. 2);

                                     -   __________ per acquisti di complessivi 1.5 grammi di cocaina nel periodo metà luglio – metà settembre 2018 (VI PS 18.10.2018, AI 22 pag. 3);

                                     -   __________ per acquisti di complessivi 12 grammi di cocaina nel periodo metà 2016 – settembre 2018 (VI PS 25.10.2018, AI 27 pag. 3);

                                     -   __________ per acquisti di complessivi 37 grammi di cocaina nel periodo 2014 – 2015 per la durata di un anno (VI PS 29.10.2018, AI 35, p. 3);

                                     -   __________ per acquisti di complessivi 15 grammi di cocaina nel periodo settembre 2017 – settembre 2018 (VI PS 06.11.2018, AI 39, p. 5);

                                     -   __________ per acquisti di complessivi 180 grammi di cocaina nel periodo ottobre 2014 – metà settembre 2018 (VI PP 25.10.2018, AI 31, p. 2-3);

                                     -   __________ per acquisti di complessivi 300 grammi di cocaina nel periodo 2008 – 18 settembre 2018 (VI PS 11.10.2018, AI 19, p. 3 e p. 6; VI PP 25.10.2018, AI 30, p. 2-3).

                                     -   __________ per acquisti di complessivi 937.2 grammi di cocaina nel periodo autunno 2011– 18 settembre 2018 (VI PS 20.10.2018, AI 20, p. 2-4; VI confronto PP 25.10.2018, AI 29, p. 2-3).

 

Le vendite di cocaina da parte di IM 1 a __________ sono, invece, state quantificate in complessivi 14.7 grammi di cocaina nel periodo 14 febbraio 2018 – 20 settembre 2018, come indicato nell’atto di accusa, in base alle stesse ammissioni dell’imputato (VI PP 25.10.2018, AI 32, p. 3), a fronte di un’iniziale chiamata in correità dell’acquierente per un quantitativo maggiore (VI PS 4.10.2018, AI 15, p.3) non confermato in un successivo interrogatorio di confronto.

 

È, pertanto, fondato l’addebito all’imputato della vendita a terzi di 1524.4 grammi di cocaina di cui al punto 1.1 dell’atto di accusa.

 

                                20.   Circa la detenzione di 9.33 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 50.7% e 51.6%) imputatagli al punto 1.2 dell’atto d’accusa, trattasi di stupefacente sequestrato a casa di IM 1 che l’imputato ha pacificamente ammesso essere suo e “interamente destinato alla vendita(VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 3). Va, pertanto, confermata anche questa imputazione.

 

                                21.   Con riferimento all’accusa di aver detenuto 71.98 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 30.9% e 36.6%) il 5 novembre 2013 presso l’ex __________ di __________, rinvenuti quel giorno durante un controllo di Polizia e imputatigli al punto 1.3 dell’atto d’accusa, trattasi anche in questo caso di di stupefacente interamente riconducibile a IM 1.

Questi, malgrado reticenze in corso d’inchiesta (da ultimo in VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 5), lo ha ammesso al dibattimento (verbale d’interrogatorio dell’imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 2). È, inoltre, un fatto suffragato dalla circostanza che, sulla plastica esterna dell’involucro di un ovulo (il più grande) del peso netto di 10.01 grammi di cocaina facente parte della cocaina allora sequestrata presso l’esercizio pubblico, è stata rilevata dalla Polizia scientifica una traccia biologica il cui profilo del DNA concorda con quello dell’imputato. Ne deriva che anche questa imputazione è da ritenersi fondata.

 

Ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti (punto 2 dell’atto d’accusa)

 

                                22.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 20 aprile 2018 – 20 settembre 2018, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, alienato e detenuto almeno 218.91 grammi di marijuana.

 

                                23.   Per quanto attiene all’imputazione di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa, ovvero l’alienazione di 150 grammi di marijuana, di cui 30 grammi a __________ (cfr. modifica dell’atto di accusa di cui al verbale del dibattimento del 19.02.2019 pag. 2), trattasi di fatti ammessi da IM 1 in corso d’inchiesta, suffragati da risultanze istruttorie e confermati dall’imputato al dibattimento (VI PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 6; VI PS 18.10.2018,  AI 22, pag. 3; VI PS 14.11.2018 IM 1, AI 40, pag. 3-4 e VI PP 20.11.2018, AI 48, pag. 5 in fondo e 6 in alto; verbale d’interrogatorio dell’imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 4-5).

 

                                24.   L’imputazione di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa, ovvero la detenzione presso la propria abitazione di 68.91 grammi netti di marijuana, è pure stata pacificamente riconosciuta dall’imputato e trova evidente riscontro nelle risultanze d’inchiesta (cfr. rapporto di Polizia Scientifica 23 ottobre 2018 in AI 26; rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23 novembre 2018, pag. 8 nonché all. 10 in AI 51; verbale d’interrogatorio dell’imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 5).

 

                                25.   Ne consegue che anche il punto 2 dell’atto d’accusa è qui confermato.

 

Ricettazione (punto 3 dell’atto d’accusa)

 

                                26.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di ricettazione, per avere, tra l’inizio del 2017 e il 20 settembre 2018, a __________, acquistato una giacca da uomo marca Prada al costo di fr. 50.- sapendo o dovendo presumere che era stata ottenuta mediante un reato contro il patrimonio.

 

Anche in questo caso il reato è stato ammesso dall’imputato il quale ha precisato fin dall’inizio dell’inchiesta di averla acquistata “a __________ da persone che vivono nei campi nomadi” e che nonostante sia una giacca che vale “parecchio(VI PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 6) l’ha “comprata a CHF 50.00 immaginando che poteva essere stata rubata” (VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 10) e meglio “di avere capito che era stata rubata perché il prezzo era estremamente basso (verbale d’interrogatorio dell’imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 5).

 

La sproporzione fra il valore intrinseco del capo di vestiario e il prezzo pagato dall’imputato si evince, del resto, già solo in ragione della pregiatezza della giacca oggetto di sequestro che, come ben sapeva l’imputato, non era certo stimabile in poche decine di franchi.

 

IM 1 è, pertanto, condannato anche per ricettazione in relazione ai fatti di cui al punto 3 dell’atto di accusa.

 

Contravvenzione alla LStup (punto 4 dell’atto d’accusa)

 

                                27.   L’atto d’accusa imputa, infine, a IM 1 la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, tra il 1° gennaio 2016 e il 20 settembre 2018, a __________ e in altre località del Canton Ticino, consumato intenzionalmente almeno 50 grammi di cocaina e 250 foglie di chat.

 

Il consumo è confermato da __________ il quale ha dichiarato agli inquirenti “che è capitato effettivamente di consumare cocaina con IM 1(VI PP 25.10.2018, AI 30, p. 3).

 

Trattasi di consumo così quantificato per quel periodo dallo stesso imputato (VI PP 20.11.2018, AI 48, pag. 6; verbale d’interrogatorio dell’imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 5).

 

Il procedimento nei confronti di IM 1 per il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 4 dell’atto d’accusa è, tuttavia, abbandonato per intervenuta prescrizione limitatamente al periodo 1° gennaio 2016 – 18 febbraio 2016.

 

Ne deriva che IM 1 dev’essere condannato per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti limitatamente al consumo di 47 grammi di cocaina e 237 foglie di chat avvenuto nel periodo compreso tra il 19 febbraio 2016 e il 20 settembre 2018 a __________ e in altre località del Canton Ticino.

 

 

                                 VI.   Commisurazione della pena

 

                                28.   Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, acquista detiene o aliena stupefacenti. Nei casi gravi, che si realizzano, tra l’altro, se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone, il che è oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 grammi di sostanza pura (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF 2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2; 6B_579/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 3.4; 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28l), 3. ed., Berna 2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg.), è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup).

 

Ai sensi dell’art. 19a cpv. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti, è punito con una multa.

 

L’art. 160 cpv. 1 CP punisce con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio.

 

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

 

Giusta l’art. 49 cpv. 2 CP se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

 

                                29.

                                   a.   Con riferimento all’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga messa in circolazione pari a 1'524.40 grammi di cocaina e da quella, pure ragguardevole, di 71.98 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 30.9% e 36.6%) detenuti presso l’esercizio pubblico __________ cui vanno aggiunti 9.33 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 50.7% e 51.6%) sequestratigli dagli inquirenti presso la sua abitazione.

Se è vero che questo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso è importante ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_558/2011del 21 novembre 2011, consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3).

Aggrava la colpa di IM 1 la perseveranza del suo agire illecito, ritenuto che egli ha alienato cocaina per oltre un decennio dimostrando una buona capacità di destreggiarsi costantemente per un lungo periodo nel traffico di stupefacenti.

L’imputato ha, poi, smerciato la cocaina a piccole dosi ad una decina di acquirenti. Come già stabilito dal Tribunale federale, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3; 6S.21/2002 del 17 aprile 2002, consid. 2c). Egli non si è, del resto, limitato alla mera alienazione dello stupefacente, essendosi occupato anche di confezionarlo, come comprovato dagli involucri in plastica e dalla pesola elettronica destinati a questo uso sequestrati presso la sua abitazione. L’imputato ha, inoltre, dimostrato un certo spirito imprenditoriale nel delinquere, abbassando in più occasioni il prezzo del grammo di cocaina per fidelizzare i propri acquirenti (cfr. ad es. __________ in VI PP 25.10.2018, AI 29, pag. 3), spingendosi fino a svolgere un ruolo di “promotore” del consumo di cocaina vendendola a credito, come dimostra l’elenco di clienti suoi debitori con gli importi dovuti da ciascuno annotati sul taccuino rinvenuto a casa sua dagli inquirenti.

 

Con riferimento alla ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è, principalmente, connotata dal fatto che oggetto delle sue vendite a terzi sono stati 150 grammi di marijuana e ch’egli abbia detenuto presso la sua abitazione 68.91 grammi netti di marijuana.

 

Dal profilo soggettivo, in relazione ad entrambe (aggravata e non) le infrazioni alla LF sugli stupefacenti, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid, 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell'autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. IM 1 non è fondamentalmente un consumatore di stupefacenti, anche se qualche volta, come emerge nel consid. 27, ne ha fatto uso: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga.

 

Quanto alla colpa dell’imputato per il reato di ricettazione, a favore dell’imputato va considerata la circostanza che si è trattato di un fatto isolato, per giunta circoscritto ad un unico capo di vestiario, ovvero una giacca di pregio.

 

A fronte di simili circostanze, la colpa dell’imputato con riferimento all’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti risulta essere di poco superiore alla media gravità, quella per quanto attiene alla ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti di intensità medio bassa, mentre quella per la ricettazione di esigua entità.

 

Ciò premesso, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, è adeguata una pena detentiva ipotetica di 4 anni.

 

                                   b.   La pena di 4 anni corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per i reati di cui risponde deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten).

 

In questo ambito, non può essere dimenticata la pregressa condanna con DA 3747/2010 del 23 agosto 2010 proprio per ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere venduto, fra settembre 2007 e settembre 2008 nel __________ e nel __________, 56 grammi di cocaina.

Questo precedente indica una certa familiarità di IM 1 col mondo della droga e attesta ch’egli non ha tratto insegnamento alcuno dal proprio errore.

 

Pesa, poi, a carico di IM 1 l’avere delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta. Dopo i trascorsi di vita non facili in __________ e in __________, di cui tuttavia non emerge dagli atti una tragicità causa di particolare fragilità nell’imputato, con l’arrivo in Svizzera egli ha beneficiato di un certo sostegno economico, segnatamente dell’assistenza pubblica e negli anni __________ – __________ ha potuto anche lavorare per circa un anno presso __________, dapprima nel reparto __________ e poi in quello di __________, lavoro a cui ha dovuto rinunciare per problemi di salute (cfr. consid. 2-7). Malgrado la situazione economica sul territorio elvetico gli permettesse di vivere dignitosamente, egli ha preferito inseguire facili guadagni, non esitando a mettere in pericolo la vita e/o la salute di parecchie persone.

 

Quanto al criterio della particolare sensibilità della pena – dovuto alla distanza del luogo di espiazione da quello in cui vive la sua famiglia (ovvero, stando alle sue dichiarazioni, il __________ per i genitori e due fratelli e la __________ per due sorelle) – esso ha, in concreto, un peso nullo, ritenuto che l’imputato ha scelto di sua sponte di delinquere in un Paese straniero ed era, pertanto, ben cosciente che nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue colpe in Svizzera.

Va, poi, detto che IM 1 non ha figli ed ha, a suo dire, una sorella che vive a __________ e che, vista la vicinanza, potrebbe recargli visita.

 

Pure ininfluente, ai fini della commisurazione della pena, è la circostanza, sollevata dal difensore, che IM 1, non accettando di andare in __________, dovrà espiare 3/3 della pena detentiva. Trattasi di prospettiva che, qualora si realizzasse, costituirebbe pur sempre conseguenza dell’agire illecito del condannato, alla quale questi avrebbe dovuto pensare prima di delinquere.

 

Quanto al comportamento processuale dell’imputato, va detto ch’egli, durante la parte iniziale dell’inchiesta, ha cercato di sminuire il suo coinvolgimento nei fatti oggetto del procedimento (consid. 19-21), limitandosi ad ammissioni contenute se confrontate con i fatti accertati, ammissioni rilasciate solo dopo essere stato incalzato dagli inquirenti che lo hanno confrontato con risultanze istruttorie inequivocabili.

Questa Corte ha, tuttavia, tenuto conto a suo favore che, con l’avanzare dell’inchiesta e sul finire della stessa, le ammissioni sono diventate di maggior peso, per poi assurgere a piena assunzione delle proprie responsabilità al dibattimento di primo grado, dove l’imputato ha riconosciuto di avere trafficato l’intero quantitativo di cocaina ascrittogli dalla Pubblica accusa.

Ma vi è di più. IM 1 ha fatto luce sulla provenienza, quella a partire da fine 2014, della cocaina da lui trafficata, tracciando un quadro puntuale dell’origine dello stupefacente (doc. TPC 20). Questa collaborazione, invero arrivata ad inchiesta a suo carico oramai conclusa, è stata considerata da questa Corte certamente positiva. Essa, unitamente alle pregresse ammissioni sullo stupefacente venduto/detenuto, pur non configurando l’attenuante del sincero pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d) CP invocata dal difensore in arringa, già solo in quanto come detto le pregresse ammissioni erano in parte giunte a rimorchio di altre emergenze istruttorie, non solo ha annullato l’effetto aggravante degli elementi legati all’autore citati all’inizio, ma è valsa all’imputato un sensibile sconto di pena qui quantificato in 6 mesi.

 

In una ponderazione complessiva dei suddetti elementi, questa Corte, tenuto conto del quadro edittale di ciascun reato qui configuratosi e del concorso ex art. 49 CP, condanna IM 1 alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.

 

Trattasi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 3747/2010 del 23 agosto 2010 e a quella di cui al decreto di accusa 216/2016 del 20 luglio 2016 emessi dal MP del Canton Ticino.

 

In ragione della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, l’imputato è, pure, condannato al pagamento della multa di fr. 100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni uno.

 

La pena detentiva inflitta col presente giudizio è da espiare, non essendo realizzati i presupposti degli art. 42 e 43 CP.

 

Giusta l’art. 46 cpv. 5 CP, non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna inflitta con DA 3747/2010 del 23 agosto 2010 emesso dal MP del Canton Ticino.

 

Concernendo una condanna per infrazioni alla LCStr, ovvero per reati di tutt’altra natura rispetto a quelli qui in discussione, neppure è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna inflitta con DAC 216/2016 del 20 luglio 2016 emesso dal MP del Canton Ticino, ma ne è prorogato il periodo di prova di un anno.

 

 

                                VII.   Espulsione dalla Svizzera

 

                                30.   Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all’articolo 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 LStup, a prescindere dall’entità della pena inflitta.

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

 

                                31.   IM 1 è qui riconosciuto, tra l’altro, autore colpevole di violazione dell’art. 19 cpv. 2 LStup. Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve pertanto essere pronunciata l’espulsione dal territorio elvetico in applicazione dell’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP.

 

Resta da esaminare se siano realizzati gli estremi che impongano eccezionalmente la rinuncia a questa misura ex art. 66a cpv. 2 CP. 

 

In concreto, pesano a discapito dell’imputato i seguenti elementi:

 

                                     -   la pena detentiva inflitta a IM 1 nell’ambito del presente procedimento è di 3 anni e 6 mesi, corrispondente ad una colpa tutt’altro che trascurabile nel compimento di reati di una certa gravità;  

                                     -   IM 1 ha iniziato a delinquere a meno di un anno dal suo arrivo in Svizzera (cfr. AI 50 in cui è indicata come data dell’entrata il 15 dicembre 2006 e AI 2 da cui si evince che le prime infrazioni alla LStup risalgono a settembre 2007);

                                     -   IM 1 si è reso autore colpevole, in poco più di un decennio, di innumerevoli reati, non solo di un’infrazione aggravata alla LStup, ma pure di ripetute infrazioni alla LStup, di ripetuta contravvenzione alla LStup, di aiuto al soggiorno illegale, di ricettazione. A ciò si aggiungano le contravvenzioni la cui condanna non è stata iscritta a casellario giudiziale (cfr. a quest’ultimo riguardo DA 1533/2007 del 21.05.2007; DA 2038/2011 del 23.05.2011 e DA 2232/2013 del 10.06.2013);  

                                     -   tutti i reati per cui è stato condannato sono stati da lui compiuti pressoché interamente in età adulta (DTF 139 I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16 consid. 2.2.2).

 

Quanto agli elementi della vita privata che legano IM 1 al territorio elvetico, essi sono pressoché nulli:

                                     -   non ha legami familiari e sociali con la Svizzera: è celibe e non ha figli; la sua famiglia vive in __________ (__________) e in __________ (due sorelle), ad eccezione, a suo dire, di una terza sorella residente a __________ con la quale, tuttavia, non ha particolari contatti;

                                     -   non ha legami professionali con la Svizzera in quanto, salva una breve parentesi ormai lontana nel tempo alle dipendenze di __________, non ha mai svolto un’attività lavorativa in Svizzera;

                                     -   non vi sono elementi che inducono a ritenere che vi sia mai stato un reale inserimento nel nostro contesto sociale.

 

Si aggiunga che non esistono elementi ostativi all’espulsione del prevenuto, quali un avverso stato di salute o seri pregiudizi a suo carico allorché, a seguito dell’espulsione, giungerà nel suo paese di origine.

 

In considerazione dell’insieme degli elementi suesposti, l’interesse pubblico all’espulsione di IM 1 è maggiore rispetto a quello privato – pressoché nullo - dello straniero a restare in Svizzera.

 

S’impone, pertanto, l’espulsione di IM 1 dalla Svizzera.

 

                                32.   Ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni e considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, la durata del provvedimento debba essere determinata in funzione della gravità della colpa – da ritenersi per IM 1 di media intensità – e in funzione del livello d’integrazione, come visto alquanto flebile (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2), questa Corte ritiene adeguata una durata dell’espulsione del condannato dal territorio elvetico di 8 anni.

 

 

                               VIII.   Sequestri e confische

 

                                33.   In merito al contante sequestratogli, IM 1 ha dichiarato che CHF 900.- trovati dagli inquirenti nella tasca della sua giacca “provengono dalla vendita della droga”, mentre gli euro 130.- trovati nel suo borsellino sono “provento di vincite alle scommesse sui campionati di calcio fatte in Italia al Casinò __________ (__________)” (VI PS 20.09.2018, all. 1 ad AI 1, p. 6; VI PP 20.11.2018, AI 48, p. 3; verbale d’interrogatorio dell’imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6).

 

Questa Corte ha ordinato il sequestro conservativo dell’importo in euro a copertura delle spese ex art. 268 cpv. 1 lett. a) CPP, mentre ha disposto la confisca ex art. 70 cpv. 1 CP, in quanto provento di reato, di quello in franchi.

 

È confiscato, con distruzione dello stupefacente, tutto quanto il restante sotto sequestro, ad eccezione degli oggetti indicati al punto 8 del dispositivo, comprensivi di entrambi i telefoni portatili di cui IM 1 ha chiesto al dibattimento la restituzione precisando di essere disposto a pagare i costi ch’essa comporta (verbale d’interrogatorio dell’imputato del 19.02.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6).

 

La consegna a IM 1 di quanto dissequestrato avverrà ad avvenuto passaggio in giudicato del presente giudizio, previa la cancellazione dei dati della memoria dei cellulari e delle schede e previo anticipo dei relativi costi da parte dell’imputato.

 

 

                                 IX.   Retribuzione del difensore d’ufficio

 

                                34.   La nota professionale dell’avv. __________, pregresso difensore d’ufficio di IM 1, al quale è poi subentrato in data 6 febbraio 2019 l’avv. DF 1 quale difensore di fiducia (doc. TPC 15), espone le seguenti voci:

 

Onorari

 

fr. 6'704.65

Spese

 

fr.    871.50

Iva 7.7% 

 

fr.    583.35

Totale (arrotondato verso l’alto)

 

fr.  8159.50

 

L’importo richiesto per onorari corrisponde, alla tariffa oraria di fr. 180.-, a un dispendio orario di 30 ore e 35 minuti cui va ad aggiungersi, alla tariffa oraria di fr. 250.-, quello di 4 ore e 55 minuti.  

 

Questo dispendio di tempo è ritenuto adeguato corrispondendo ad una ragionevole conduzione del mandato, così come corrette sono le tariffe applicate e congrue le spese esposte.

 

L’IVA, calcolata nella misura dell’7.7% su fr. 7'576.15, assomma a fr. 583.35, come indicato.

 

La nota professionale dell’avv. __________ è, pertanto, interamente approvata.

 

Vista la condanna di IM 1, egli dovrà risarcire allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                  X.   Tassa di giustizia e spese

 

                                35.   Gli oneri processuali sono posti per intero a carico del condannato.

 

 

 


 

 

Visti gli art.                     12, 40, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 103 segg., 160 CP;

19 cpv. 1 lett. c, d, 19 cpv. 2 lett. a, 19a LStup;

80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il 01.01.2008 e il 20.09.2018, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, alienato e detenuto almeno 1'605.71 grammi di cocaina, ossia un quantitativo tale di stupefacente che sapeva poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere,

 

                            1.1.1.   alienato complessivi 1'524.4 grammi di cocaina (grado di purezza non noto) segnatamente vendendo 25.2 grammi a __________, 1.8 grammi a __________, 1.5 grammi a __________, 12 grammi a __________, 37 grammi a __________, 15 grammi a __________, 180 grammi a __________, 14.7 grammi  a __________, 300 grammi a __________, e 937.2 grammi a __________, stupefacente suddiviso in confezioni da 0.4 grammi al prezzo di CHF 40.00 l’una, in confezioni da 0.7/0.8 e 1 grammo al prezzo variabile di CHF 80.00/100.00 l’una;

 

                            1.1.2.   il 20.09.2018, presso la propria abitazione, detenuto 9.33 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 50.7% e il 51.6%), sostanza stupefacente destinata a terzi;

 

                            1.1.3.   il 05.11.2013, presso l’esercizio pubblico __________, detenuto 71.98 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 30.9% e il 36.6%), stupefacente contenuto in una calza, in un pacchetto di fazzoletti (vuoto) e in un pacchetto di gomme da masticare (vuoto), sostanza suddivisa in ovuli, bolas e sacchettini, stupefacente celato, all’arrivo della polizia, su di un armadietto presente nel corridoio che collega il bar alla cucina;

 

 

                               1.2.   ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il 20.04.2018 e il 20.09.2018, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, alienato e detenuto 218.91 grammi di marijuana, e meglio per avere,

 

                            1.2.1.   alienato 150 grammi di marijuana, di cui 30 grammi a __________, in confezioni da 3.5 grammi a CHF 50.00 l’una (indoor) e in confezioni da 5 grammi a CHF 50.00 l’una (outdoor);

 

                            1.2.2.   il 20.09.2018, presso la propria abitazione, detenuto 68.91 grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente destinata a terzi.

 

                               1.3.   ricettazione

per avere, in un imprecisato periodo compreso tra l’inizio del 2017 e il 20.09.2018, a __________, acquistato da non meglio identificata persona una giacca da uomo marca Prada al costo di CHF 50.00 sapendo che era stata ottenuta mediante un reato contro il patrimonio, segnatamente un furto;

 

                               1.4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il 19.02.2016 e il 20.09.2018, a __________ e in altre non meglio precisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 47 grammi di cocaina e 237 foglie di chat;

 

                                   2.   Il procedimento nei confronti di IM 1 per il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 4 dell’ACC 217/2018 è abbandonato limitatamente al periodo 01.01.2016 – 18 febbraio 2016.

 

                                   3.   Di conseguenza IM 1, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 3747/2010 del 23 agosto 2010 e a quella di cui al decreto di accusa 216/2016 del 20 luglio 2016 emessi dal MP del Canton Ticino, è condannato:

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.

 

                               3.2.   al pagamento della multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni 1 (uno).

 

 

                                   4.   Non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondente a complessivi fr. 2'700.- inflitta con DA 3747/2010 del 23 agosto 2010 emesso dal MP del Canton Ticino.

 

                                   5.   Non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna, corrispondente a complessivi fr. 8'400.- inflitta con DAC 216/2016 del 20 luglio 2016 emesso dal MP del Canton Ticino, ma ne è prorogato il periodo di prova di un anno.

 

                                   6.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

 

                                   7.   È ordinato il sequestro conservativo dell’importo di euro 130.-, già sotto sequestro, a copertura delle spese.

 

                                   8.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca, con distruzione dello stupefacente, di tutto il restante sotto sequestro ad eccezione dei seguenti oggetti:

 

                                         -     Telefono Samsung Imei __________ con                                 custodia (rep. nr. 65917)

                                         -     Telefono Iphone Imei __________ con custodia (rep.                                                                 nr. 65918)

                                         -     giacca da uomo in pelle colore nero marca GUESS (rep. nr.                                                     65924)

 

per i quali è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato integrale della presente, con la precisazione che i cellulari saranno da restituire previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell’imputato.

 

                                   9.   A IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431 CPP.

 

                                10.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

                                11.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

 

 

 

                             11.1.   La nota professionale dell’avv. __________ è approvata per:

 

onorario                      fr.          6'704.65

spese                          fr.             871.50

IVA (7,7%)                  fr.             583.35

totale                           fr.          8'159.50

 

                             11.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'159.50 (art. 135 cpv. 4 CPP).


 

Intimazione a:          -  

 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente                                                       Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        3'026.30

Multa                                                   fr.           100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           352.55

                                                             fr.        4'978.85

                                                             ============