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Incarto n. |
Lugano, 21 dicembre 2018/bm |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise correzionali |
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composta da: |
giudice Marco Villa, Presidente |
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Jasmine Decristophoris, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
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contro |
IM 1, rappresentato dall’avv. DF 1, |
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imputato, a norma del decreto d’accusa 364/2017 del 15.12.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di |
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la alla velocità di 116 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.;
fatti avvenuti: a __________, il 12 aprile 2016;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS.
Presenti: - l’avv. DF 1, difensore di fiducia dell’imputato.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 10:29.
Evase le seguenti
questioni: I Verbale del dibattimento del 16.11.2018
Il Presidente costata che è presente l’avv. DF 1, difensore di fiducia dell’imputato IM 1, assente ingiustificato.
Il Presidente costata l’assenza di IM 1.
Il Presidente costata che l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 23.10.2018 (doc. TPC 18) e che non ha presentato giustificazioni alcuna per la sua assenza, che è da ritenersi ingiustificata.
Richiamato l’art. 366 cpv. 1 prima frase CPP, verrà prossimamente fissata una nuova udienza previo invio di nuove citazioni.
Richiamato l’art. 366 cpv. 1 seconda frase CPP le parti danno atto che non ci sono prove indifferibili di cui è chiesta l’assunzione in questa sede.
II Verbale del dibattimento del 21.12.2018
Il Presidente costata l’assenza di IM 1.
Richiamato il verbale del dibattimento del 16.11.2018 il Presidente costata che l’imputato è stato regolarmente citato una seconda volta il 16.11.2018 (doc. TPC 19) e che non ha presentato giustificazioni alcuna per la sua assenza, che è da ritenersi ingiustificata.
Il Presidente e il difensore si danno atto che sono date le condizioni di legge per una procedura contumaciale ex art. 366 cpv. 1 e 2 CPP.
Il Presidente, richiamato l’art. 356 cpv. 3 CPP, chiede al difensore se l’imputato l’ha autorizzato a ritirare l’opposizione al decreto d’accusa
R avv. DF 1: No.
Il Presidente propone al comparente di modificare il decreto d’accusa in opposizione, a pag. 1, alle generalità, sostituendo domiciliato a __________ in Via __________ con residente in Spagna, Via __________, __________.
L’avv. DF 1 si dichiara d’accordo con questa correzione e il decreto d’accusa in opposizione è modificato di conseguenza.
Sentito: - l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si chiede l’assoluzione dell’imputato. In base ai documenti dell’incarto la validità dello strumento di misura era valida fino al 31.8.2016, subordinata al fatto che il radar sia stato ritenuto efficiente. Tale efficienza non è stata tuttavia indicata e accertata nel caso di specie. Dal punto di vista soggettivo, il Dr. __________ ha indicato che l’imputato non è grado di intendere e di volere. Ci si chiede dunque se l’imputato sia punibile. IM 1 non ha mai avuto la possibilità di chiarire la sua posizione, anche oggi, il PP non è presente. Nell’ipotesi in cui questa Corte ritenesse che il reato fosse realizzato, si ricorda che il lato soggettivo, e meglio l’art. 90 cpv. 2 LCStr, presuppone un comportamento privo di scrupoli nei confronti di terzi e l’autista deve essere conscio del pericolo. La difesa contesta questo automatismo, ossia la correlazione fra la violazione del limite e la messa in pericolo, e in questo senso si richiama espressamente la DTF 142 IV 137 a pag. 138. Nel caso di specie, l’imputato nemmeno si ricorda di aver condotto il veicolo. Si deve concludere, per il principio in dubio pro reo, e considerato che l’imputato non è nemmeno stato fermato e/o identificato, che egli non sia l’autore del reato. Per la commisurazione della pena, la stessa appare eccessiva e a questo proposito si richiama espressamente la decisione della CARP nell’Inc. 17.2016.81 e la DTF 6B_1141/2016. Si contesta il calcolo di fr. 130.-, considerati i pochi proventi dell’imputato, sarebbe adeguata un’aliquota di massimo fr. 30.- al giorno. Ritenuta la prognosi, ancora favorevole, si chiede la sospensione della pena. Per la multa, la stessa non dovrà superare il 20% della pena base comminata (DTF 135 IV 191). Si chiede, da ultimo, il riconoscimento delle spese legali quale indennizzo ex art. 429/431 CPP con una tariffa oraria di fr. 280.-/h.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34 segg., 46 e 47 CP;
90 cpv. 2 LCStr;
80 segg., 84 segg., 335 segg., 422 segg e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 12.4.2016, a __________, in autostrada, circolato alla guida dell’autovettura Mercedes, targata TI __________, alla velocità di 116 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 1'050.- (millecinquanta), corrispondenti a 35 (trentacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 35 (trentacinque) giorni (art. 34 e 36 CP).
3. Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 160.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 12'800.- decretata nei confronti di IM 1 con decreto d’accusa dell’11.2.2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.
4. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta, rispettivamente di fr. 1'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
5. A IM 1 non è riconosciuta la richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP.
6. IM 1 è reso attento del fatto che:
6.1. entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza contumaciale, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP);
6.2. parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, può anche interporre appello contro la presente sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale (art. 368 cpv. 1 e 371 cpv. 1 CPP) conformemente al punto 7 del presente dispositivo.
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 89.85
fr. 789.85
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