Incarto n.
72.2018.56

Lugano,

30 aprile 2018/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 7 dicembre 2017 al 30 gennaio 2018 (55 giorni),

 

in esecuzione anticipata della pena 31 gennaio 2018;

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa 43/2018 del 13 marzo 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

 

e meglio, per avere, senza essere autorizzato,

a __________, a __________, nel periodo compreso tra il 2 dicembre e il 7 dicembre 2017,

 

                                1.1   il 4 dicembre 2017 detenuto nonché, confezionando l’eroina in sacchetti da circa 5 grammi, prodotto in altro modo 124.54 netti di eroina con un grado di purezza oscillante tra il 17.04% e il 17.8%, stupefacente destinato all’alienazione;

 

                                1.2   nel periodo tra il 4 dicembre 2017 e il 6 dicembre 2017, alienato sotto forma di sacchetti da 5 grammi a tossicomani locali al prezzo di CHF 180.-/ CHF 200.- al grammo, almeno 40 grammi di eroina;

 

                                1.3   in data 7 dicembre 2017 detenuto e prodotto in altro modo, dopo averli suddivisi in appositi sacchetti da circa 5 grammi l’uno, 290.63 grammi netti di eroina (con un grado di purezza oscillante tra il 17.6% e il 38.1%)

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a richiamato l’art. 19 cpv. 1 lett. a e c LStup;

 

                                   2.   infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale)

per avere,

a __________,

nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2017 e il 7 dicembre 2017,

soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 115 cpv. 1 lett. b LStr;

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua _________, __________.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:42 alle ore 11:59.

 

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

 

                                    I.   Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:

                                     -   il punto 1.1 è modificato nel senso che la purezza è oscillante tra il 17.4% e il 17.8%, come risulta dagli atti;

                                     -   il cappello del punto 1 è modificato nel senso che il periodo parte dal 4, e non dal 2 dicembre 2017.

 

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

                                   II.   L’avv. DUF 1 rileva che al punto 1.2 il prezzo di CHF 180.00/200.00 non è al grammo, ma al sacchetto di 5 grammi.

 

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: è assodato in fatto e in diritto il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Non rimane che disquisire sulla colpa e sulla pena. IM 1 ha deciso di mettersi a disposizione di un’organizzazione criminale, un’organizzazione che dispone di persone che mostrano dove è lo stupefacente, indicano a chi vendere e provvedono anche ad affittare gli appartamenti. È stato lo stesso IM 1 a cercare questi personaggi per arrivare a vendere. Ha trafficato quasi 500 grammi di eroina nel giro di 3 giorni. Maggiore è il quantitativo, maggiore è il numero di persone la cui salute può essere messa in pericolo e l’eroina è una droga particolarmente pericolosa. Dice di avere agito per poter curare la madre, ciò che non è comprovato da documentazione medica. La sua giustificazione è caduta miseramente in aula, laddove l’imputato ha sostenuto, pur di non fare nomi, che poteva liberamente spendere il provento della vendita. L’imputato ha un ruolo prettamente esecutivo, ciò che attenua la sua colpa. È altresì vero che ha 20 anni. Tuttavia non vi sono altri elementi che attenuano la colpa, egli è studente universitario, il padre __________. Egli non può chiamare a sé come attenuante l’aver collaborato all’inchiesta, anche perché ha riconosciuto quello che è stato trovato sulla sua persona e gli acquirenti l’avevano riconosciuto come persona dedita alla vendita. L’incensuratezza è un elemento neutro. Ha agito per lucro. Chiede una pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, di cui 8 (otto) mesi da espiare e il resto sospeso, nonché 7 (sette) anni di espulsione dalla Svizzera;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: siamo confrontati con l’ennesimo caso di ragazzino albanese assodato da una banda criminale, che usa senza scrupolo giovanissimi ragazzi per i propri scopi, restando in Albania a godersi la vita, mentre i ragazzi sono qui in carcere. IM 1 è un ragazzo normale, di 19 anni, che studia all’università e ama __________. Questa normalità è stata stravolta dalla gravissima malattia della madre, tanto è vero che nell’AI 13 vi è la documentazione medica che attesta la malattia della madre. L’Albania non è la Svizzera, le cure mediche non sono garantite per tutti, ma bisogna avere soldi per pagarle, soldi che la madre non aveva. IM 1 non voleva guadagnare di più, ma gli interessava solo racimolare i soldi per coprire i costi di questa cura. In Albania CHF 2'400.00 equivalgono allo stipendio medio di 10 mesi di lavoro. Per i genitori di IM 1 sarebbe stato impossibile pagare queste cure. Il padre __________, non adatto a un incasso di questo genere, e la madre percepisce una piccolissima invalidità per la sua malattia, mentre entrambi i figli sono agli studi. È in questo contesto di disperazione che IM 1 si è deciso di chiedere al noto spacciatore dell’università se avesse qualche lavoro per lui: Una soluzione immediata, se pur illegale. Ha riconosciuto da subito di avere sbagliato e si è pentito, ha subito ammesso quello che ha fatto, sta pagando l’altro prezzo di essere in Svizzera da mesi senza poter stare con la madre malata. È vero che lui ha preso atto di quello che la Polizia gli ha contestato, quindi la sua collaborazione non ha potuto cambiare le sorti inchiesta, ma ha subito ammesso quanto fatto, riconoscendo anche di avere confezionato sacchettini, di avere aiutato a nascondere lo stupefacente nel bosco ed ammettendo subito di avere venduto 40 grammi, importo esatto a cui la Polizia non sarebbe risalita senza la sua collaborazione. Ha poi parlato subito di __________, permettendo il suo arresto.

Quanto al punto 1.1 precisa, per quel che ne è della detenzione, che l’eroina non era di IM 1, che lui sapeva dove era stata nascosta, ma non l’aveva a disposizione, tanto è vero che ha poi dovuto sporcarsi le mani con gli altri 290.63 grammi.

Non contesta che siano dati gli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione alla LF sugli stupefacenti.

Quanto al punto 2, l’infrazione è data, ma chiede di considerare il lato soggettivo, in quanto lui non sapeva di necessitare il permesso, rispettivamente stiamo parlando di soli 4 giorni.

Sulla commisurazione della pena, rileva che è importante il movente che ha spinto IM 1 a commettere il reato, quindi la sua situazione famigliare disperata e la sua situazione economica disastrosa, egli aveva bisogno soldi nel più breve tempo possibile. È importante il suo ruolo di semplice esecutore, non ha avuto alcun ruolo nell’organizzazione, era l’ultima ruota del carro e non ha deciso niente. Il traffico si è svolto tutto all’interno dei confini nazionali entro pochi km. L’eroina era di bassa qualità, ma soprattutto solo 40 grammi sono finiti sul mercato, mentre il resto è sequestrato. Vi è stata una certa collaborazione e l’imputato è pentito. Sulle sue circostanze personali, rileva che è vero che l’incensuratezza è un elemento neutro, ma fa capire che questo ragazzo non è certo un criminale. Egli ha certamente imparato la lezione. L’imputato sta scontando la pena lontano da casa, e anche di questo bisogna tenere conto nella commisurazione della pena. In fine, l’imputato si è comportato in maniera irreprensibile nel corso dell’inchiesta, ha lavorato fin da subito e ha mostrato il suo desiderio di rimettersi su una carreggiata possibile. Ritiene che 28 mesi di detenzione siano eccessivi e chiede che la pena detentiva sia di al massimo 24 (ventiquattro) mesi, sospesi condizionalmente per 2 (due) anni, di modo che l’imputato possa tornare a casa subito. Postula in fine che l’espulsione sia ridotta al minimo di 5 (cinque) anni, trattandosi di un ragazzo giovane alla prima infrazione;

 

                                     -   il Procuratore pubblico in replica: si scusa per avere scordato la documentazione medica attestante lo stato di salute della madre dell’imputato; rileva comunque che la stessa è stata tradotta e che attesta che la __________ è stata svolta nel 2018;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, non duplica.


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Curriculum vitae e precedenti penali dell’imputato

 

                                   1.   IM 1 è nato il __________ a __________.

 

In corso d’inchiesta l’imputato ha fornito le seguenti informazioni circa la sua situazione personale:

 

" …omissis…”.

 

                                   2.   Con specifico riferimento alla sua situazione finanziaria l’imputato in corso d’inchiesta ha indicato:

 

“…omissis…”

(VI PP 8.12.2017, AI 9. p. 2).

 

In occasione del pubblico dibattimento ha affermato:

 

" Quando facevo __________ ricevevo quasi CHF 200.00 al mese. Poi mi sono __________. Non avevo attività accessorie. Mi aiutavano economicamente i miei genitori, soprattutto mia madre. Mia madre è invalida e riceve CHF 200.00 al mese dallo Stato.”

(VI DIB 30.04.2018, p. 1 e 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                   3.   Quanto ai motivi che lo hanno condotto in Svizzera, l’imputato in corso d’inchiesta ha dichiarato che:

 

" …omissis…” .

(VI PP 8.12.2017, AI 9. p. 3).

 

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha riferito che in realtà non vi sarebbe stata nessuna minaccia, ma che sarebbe stato lui stesso a mettersi in contatto con la persona che l’avrebbe poi mandato in Svizzera:

 

" rispetto alle mie dichiarazioni rese in sede di verbale non è vera la storia che mio padre è stato minacciato, ma sono stato io, di mia iniziativa, a cercare qualcuno che mi desse un aggancio per guadagnare dei soldi, questo anche in ragione della malattia di mia madre.”

(VI DIB 30.04.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

IM 1 ha aggiunto di avere capito che si trattava di droga (VI DIB 30.04.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                   4.   Interrogato in merito alle sue prospettive di vita, l’imputato ha asserito di voler tornare in Albania e finire gli studi

(VI DIB 30.04.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

 

                                   II)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                   5.   L’inchiesta ha preso avvio a seguito di alcune segnalazioni giunte in Polizia relativamente ad un probabile spaccio di sostanze stupefacenti a __________. Gli accertamenti posti in essere hanno permesso di rinvenire in una zona boschiva situata in prossimità del Comune __________ un nascondiglio in cui era occultato un barattolo in vetro conentente 139 grammi lordi di eroina.

 

Il 7 dicembre 2017 gli inquirenti hanno osservato una persona, successivamente identificata in IM 1 recarsi nel luogo in cui è stato rinvenuto lo stupefacente. Il fermo e la successiva perquisizione hanno permesso di rivenire sulla persona dell’imputato 321 grammi lordi di eroina, contenuti in un vasetto simile a quello trovato nel bosco.

 

                                   6.   L’imputato ha inizialmente affermato di aver notato alcuni giorni prima del fermo, all’esterno di un parco giochi di __________, alcuni sacchetti di colore bianco che a loro volta contenenvano altri sacchetti rossi. Il 7 dicembre 2017 avrebbe quindi deciso, siccome incurisito, di recuperare quanto visto e quindi di nascondere nel proprio zaino i sacchetti rossi, un barattolo di vetro ed un cellulare. Si sarebbe quindi reso conto che si trattava di stupefacenti, decidendo di riportare il tutto dove l’aveva trovato a __________ ma di essere stato nel frattempo fermato dalla Polizia.

 

Confrontato alla contestazione di essere stato visto nel bosco nelle vicinanze di __________, l’imputato ha modificato tale dichiarazione sostenendo che era in realtà sua intenzione nascondervi i sacchetti rossi.

 

Prendendo atto del fatto che in tale luogo erano già stati recuperati un barattolo di vetro con sacchetti rossi simili a quelli trovati sulla sua persona, IM 1 ha affermato che si trattava di “droga, anche questo barattolo infatti lo avevo trovato tre giorni fa a __________ nel parco e va ad aggiungersi a quelli che la Polizia oggi mi ha trovato addosso” (cfr. VI PG 7.12.2017, p. 6-7, AI 1).

 

Si dirà che già nel corso del primo verbale, l’imputato ha fornito le prime ammissioni, dichiarando, in merito alla sostanza rinvenuta nel bosco che:

 

" sapevo che vi era all’interno droga e che per trasportarla ho usato un altro sacchetto. (…) comunque ammetto di averlo toccato e nascosto io in quel luogo”.

(cfr. VI PG 7.12.2017, p. 8, AI 1).

 

                                   7.   Assunto a verbale dal PP, l’imputato ha meglio definito il proprio ruolo e le proprie responsabilità, sostenendo che:

 

" io ho solo verificato che vi fosse dell’eroina e poi me ne sono tornato a casa. Ho chiamato il numero di telefono e ho detto che avevo trovato l’eroina. Lui mi ha detto che dovevo fare tante cose. Lui chiamava delle persone e che sarebbero venute da me e io avrei dovuto consegnarla. Preciso che il 04 o il 05 dicembre quando mi ero recato nel bosco, avevo visto che vi erano anche dei sacchetti di eroina. Si trattava di sacchetti contenenti 2 o 3 grammi che io consegnavo agli iacquirenti. Le persone a cui consegnavo questi sacchetti a volte mi lasciavano dei soldi, a volte invece mi dicevano che avevano già paralto con il mio amico, nel senso che quindi non mi davano i soldi (…). Confermo di aver venduto dei sacchetti di eroina. Si trattava di 70/80 CHF per volta. Io li portavo a casa, i soldi che mi ha trovato la Polizia sono i soldi che ho ricevuto da chi ho consegnato l’eroina. (…) avrò consegnato a 7/8 persone dei sacchetti di eroina, credo ad ogni persona 1 grammo di eroina e non 2 grammi come dichiarato in precedenza”.

(VI PP 8.12.2017, p. 4, AI 9).

 

Quanto alla sostanza trovata sulla sua persona il giorno dell’arresto, l’imputato ha sostenuto che:

 

" mi era stato detto di andare a prendere dell’eroina sotto delle scale nel sottopassaggio. Ho quindi preso l’eroina, l’ho portata a casa, l’ho pesata con la bilancia e l’ho divisa in diversi sacchetti ieri. Io avrei dovuto nasconderla nello stesso posto”.

(VI PP 8.12.2017, p. 4, AI 9).

 

                                   8.   In accoglimento dell’istanza del PP (AI 11), con decisione del 9 dicembre 2017 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino all’8 febbraio 2018 (AI 12). Dando seguito alla richiesta formulata dall’imputato, in data 31 gennaio 2018 il PP ne ha autorizzato il passaggio al regime di espiazione anticipata della pena (AI 30).

 

                                   9.   Con l’atto d’accusa in rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri.

 

 

                                  III)   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                10.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

 

                                11.   Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

 

 

                                 IV)   Fatti e diritto

 

                                    i)   Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)

 

                                12.   L’atto d’accusa imputa ad IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il 2 dicembre e il 7 dicembre 2017, detenuto nonché, confezionando l’eroina in sacchetti da circa 5 grammi, prodotto in altro modo 124.54 netti di eroina con un grado di purezza oscillante tra il 17.04% e il 17.8%, stupefacente destinato all’alienazione, alienato sotto forma di sacchetti da 5 grammi a tossicomani locali al prezzo di CHF 180.-/ CHF 200.- al grammo, almeno 40 grammi di eroina e detenuto e prodotto in altro modo, dopo averli suddivisi in appositi sacchetti da circa 5 grammi l’uno, 290.63 grammi netti di eroina (con un grado di purezza oscillante tra il 17.6% e il 38.1%).

 

                                13.   Dalla lettura degli atti emerge che IM 1 ha sostanzialmente ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa. Richiamando gli stralci di verbale già riportati (cfr. supra), si osserva che l’imputato, con riferimento ai 124,54 grammi netti di cocaina rinvenuti nel bosco e ai 40 grammi personalmente alienati (punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa), ha dichiarato in corso d’inchiesta che:

 

" Il 03 dicembre è venuto a prendermi a casa __________ e aveva con lui l’eroina. Preciso che oltre al quantitativo che era stato sequestrato il 04 dicembre, __________ aveva ulteriori 40 grammi. Io l’ho aiutato a mettere l’eroina nelle confezioni già preparate nei sacchetti rossi dei cani. 40 / 50 grammi li ho tenuti a casa, la rimanenza l’abbiamo messi in un vaso. I 40 / 50 grammi dovevo venderli. Siamo usciti di casa, __________ è uscito con il vaso contenente il rimanente (…) A quel punto __________ ha nascosto l’eroina nel bosco (…) io ho iniziato a vendere eroina il 04 dicembre 2017, verso le 15:00. Ho venduto l’eroina prendendola da quella che avevo con me 40 / 50 grammi di eroina. Io vendevo sempre nei pressi di __________, sono rimasto in zona dalle 14:00 alle 18:30. Ho venduto 10 grammi a due persone, prima ad un uomo e poi una donna”

(VI PP 24.01.2018, AI 27, p. 4-5).

 

L’imputato ha altresì riferito di essersi personalmente reso conto che l’eroina depositata nei pressi di __________ era stata asportata (pur senza evidentemente sapere che ciò era avvenuto a seguito di sequestro da parte della Polizia) allorquando ha tentato di recuperarla il 6 dicembre 2017 poiché non aveva più sostanza da vendere:

 

" sono andato io il 06 dicembre 2017 a cercarla perché al pomeriggio avevo finito i 40 / 50 grammi che avevo per me. Sono stato io a comunicarlo a __________ sia telefonicamente che con messaggi”.

(VI PP 24.01.2018, AI 27, p. 4-5).

 

                                14.   Per quanto invece attiene all’eroina trovata sulla sua persona (punto 1.3 dell’atto d’accusa) il 7 dicembre 2017, l’imputato – cambiando versione rispetto a quanto riferito nel verbale dell’8 dicembre 2017, ha dichiarato che:

 

" quella mattina sono uscito di casa e mi sono incontrato con una persona a __________ (…). Questa persona è arrivata in macchina (…) questa persona mi ha consegnato lo stupefacente. Sono sceso dalla macchina e sono andato a casa. La droga era in due sacchetti di plastica trasparente, io ho aperto questi sacchetti e ho provveduto a confezionare lo stupefacente in sacchettini da 5 grammi l’uno. Le istruzioni su come confezionare lo stupefacente mi sono state date per telefono da una pesona che non conosco. (…) la biancia che mi è stata sequestrata con lo stupefacente il giorno del mio arresto, bilancia che ho utilizzato per confezionare l’eroina, mi è stata consegnata quel giorno con la droga”.

(VI PG 21.12.2017, p. 4, allegato 2 ad AI 31).

 

Si dirà, a titolo abbondaziale, che tracce biologiche dell’imputato e sue impronte digitali sono state rinvenute sui sacchetti contenenti lo stupefacente (AI 24). Analogamente i prelievi effettuati su mani e unghie dell’imputato hanno dato esito positivo (allegato 19 ad AI 31).

 

                                15.   Confrontato alle risultanze secondo cui la sostanza rinvenuta nel bosco corrisponde a 124,54 grammi netti con purezza del 17,5%, mentre lo stupefacente trovato in suo possesso il 7 dicembre 2017 è pari a 290,63 grammi netti di eroina con purezza compresa tra il 19 ed il 38,1%, l’imputato si è limitato a prenderne atto (cfr. VI PP 24.01.2018, p. 5-6, AI 27).

 

                                16.   In sede dibattimentale l’imputato ha confermato le dichiarazioni rese in corso d’inchiesta, ammettendo i fatti così come contestatigli nell’atto d’accusa (VI DIB 30.04.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

IM 1 ha dichiarato di avere guadagnato CHF 1'600.00 dalla vendita di 40 grammi di eroina; di questi, CHF 770.00 gli sarebbero stati sequestrati, mentre il restante sarebbe stato da lui utilizzato per mantenersi e comprare dei vestiti. Al proposito ha spiegato che gli erano stati promessi CHF 2'400.00 per il suo lavoro, e che le persone che l’avevano mandato in Svizzera gli avrebbero dato il permesso di spendere parte del denaro che aveva già guadagnato per mangiare e vestirsi, per non dare nell’occhio (VI DIB 30.04.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                17.   L’art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro detiene, produce in altro modo o aliena stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

 

                                18.   Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, produrre in altro modo o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

 

E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

 

                                19.   Nel caso concreto, l’imputato ha trafficato un quantitativo pari a oltre 4 grammi di eroina pura, se si considera l’usuale tasso di riduzione del 10% applicato al quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr., fra le altre, STF 6B_600/2011 del 18 ottobre 2011), mentre la sostanza non ancora imessa sul mercato corrisponde a 21.91 grammi di sostanza pura per quanto attiene a quella rinvenuta nel bosco e 63.79 grammi di sostanza pura (media) quo a quella trovata sulla sua persona. Ne discende un quantitativo complessivo di quasi 90 grammi di eroina pura, ovvero ben oltre i 12 grammi richiesto per l’applicazione di cui all’aggravante dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup.

 

                                20.   Ne consegue che l’atto d’accusa, relativamente al punto 1, è stato integralmente confermato. In particolare, l’imputato ha ammesso che la sostanza nascosta dal bosco era stata da lui preparata unitamente ad un correo ed era sua intenzione attingervi al fine di proseguire le vendite a cosumatori della regione; analogamente, IM 1 ha ammesso la vendita diretta di 40 / 50 grammi, così come pure – incontestabilmente – egli deneva sulla propria persona il giorno dell’arresto ulteriori 290,63 grammi netti di sostanza.

 

Per quanto attiene allo stupefacente nascosto nel bosco, la Corte non ha potuto seguire la tesi difensiva.

 

È infatti chiaro che quello stupefacente era a sua completa disposizione, tanto che è stato lui ad accorgersi che era sparita siccome voleva recuperarla per poi venderla. Ciò è sufficiente per fondare l’ipotesi del “detenere”, tanto più che aveva pure collaborato a confezionarla. Evidentemente, egli ha agito in correità a terzi, ma la sua responsabilità è comunque data.

 

Peraltro, sempre per quanto concerne il quantitativo che la difesa ha chiesto di relativizzare, va considerato che IM 1 era qui per vendere eroina per 2 settimane, ragion per cui  anche volendo prescindere dall’eroina trovata nel bosco, egli sarebbe stato comunque rifornito di altra sostanza siccome aveva finito le scorte.

 

La Corte ha quindi ritenuto il quantitativo di cui all’atto d’accusa, ovvero di aver trafficato 455.17 complessivamente grammi di eroina.

 

                                   ii)   Imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri (punto 2 dell’atto d’accusa)

 

                                21.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di infrazione alla LF sugli stranieri per avere, nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2017 e il 7 dicembre 2017, soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti.

 

Al proposito l’imputato in corso d’inchiesta ha affermato che:

 

" confermo quindi che il motivo per cui sono giunto in Svizzera era per vendere della droga, una cosa illegale, e non per fare il turista”.

(cfr. VI PP 24.01.2018, p. 3, AI 27).

 

In occasione del pubblico dibattimento ha ammesso i fatti così come contestatigli nell’atto d’accusa, precisando tuttavia che:

 

" (…) sono entrato con il passaporto, quindi non credo di avere fatto un’entrata illegale. Le persone che mi hanno incaricato non mi hanno detto che sarei stato in Svizzera illegalmente, mi hanno detto che con il passaporto sarei potuto entrare.”

 

Ha comunque confermato che non era in Svizzera come turista, nonostante avesse dato questa giustificazione alla sua entrata in dogana (VI DIB 30.04.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                22.   A norma dell’art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera, deve essere munito di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio e, se richiesto, di un visto (lett. a), deve disporre dei mezzi finanziari al soggiorno (lett. b), non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali (lett. c) e non deve essere oggetto di una misura di respingimento (lett. d). Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente, art. 5 cpv. 2 LStr.

 

I cittadini albanesi sono dispensati dal visto qualora intendono risiedere in Svizzera per un periodo fino a 90 giorni quali turisti (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html).

 

                                23.   Nel presente caso, l’imputato stesso ha ammesso di essere entrato in Svizzera non quale turista, bensì al fine di delinquere. In tale contesto il punto 2 dell’atto d’accusa è pertanto stato confermato.

 

 

                                  V)   Commisurazione della pena

 

                                24.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

                                25.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

                                26.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

 

                                27.   Nel caso concreto, la colpa è stata ritenuta di gravità media dal profilo oggettivo in ragione della quantità di eroina immessa sul mercato o comunque destinata alla piazza locale.

 

Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che questo non va dimenticato ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute viene messa in pericolo.

 

Ciò vale in modo particolare trattandosi di eroina, sostanza tra le più pericolose per la salute pubblica.

 

                                28.   La colpa è stata, per contro, giudicata grave dal profilo soggettivo.

 

IM 1 ha agito per puro fine di lucro, mosso unicamente dalla ricerca di denaro così da migliorare nel modo più semplice e rapido la propria situazione economica.

 

Certo, agli atti figura l’AI 13 in cui viene indicato che la madre deve sottoporsi a __________. Al proposito si condividono da un lato le perplessità esposte dalla PP in merito al fatto che il documento risale ad 1 anno or sono; dall’altro, il modo in cui l’imputato ha (o avrebbe) speso i soldi che aveva incassato dalla vendita – ovvero in vestiti - lascia sussistere ulteriori dubbi al proposito. Di fatto, se veramente egli era in cerca di soldi per curare la madre, mal si comprende una spesa tanto ingente per l’abbigliamento.

 

Pure evidente è il fatto che, stanti le sue dichiarazioni, egli non è stato “assoldato” dall’organizzazione, ma si è offerto a questa con l’intento di vendere eroina.

 

Quale studente universitario, IM 1 aveva sicuramente le facoltà intellettuali per evitare di dover compiere reati.

 

L’imputato non ha peraltro esitato ad intraprendere un viaggio dall’Albania, giungendo in Svizzera esclusivamente per delinquere.

 

L’imputato ha inoltre dimostrato intraprendenza nell’ambito degli stupefacenti, prestandosi non solo a vendere, ma anche a pesare e confezionare le dosi.

 

Aggrava poi la colpa oggettiva dell’imputato, l’intensità con cui ha agito e che lo ha portato a trattare quasi mezzo chilo di sostanza stupefacente in 2 giorni.

 

                                29.   A favore dell’imputato la Corte ha considerato una certa collaborazione fornita. Anche se difficilmente avrebbe potuto negare buona parte degli addebiti, parte delle di lui dichiarazioni sembrano dimostrare una sua volontà di assumersi le responsabilità di quanto commesso.

 

La Corte ha poi considerato la sua situazione economica disagiata, pur osservando che il fatto di provenire da una realtà economica meno fortunata della nostra non rappresenta una giustificazione per commettere reati.

 

La Corte, ha inoltre ritenuto, a suo favore, una certa sensibilità alla pena ritenuto come egli ha subito la carcerazione (e subirà il residuo di pena) lontano da casa e ciò sebbene la situazione gli sia pienamente addebitabile, avendo egli liberamente e consapevolmente scelto di delinquere in un Paese lontano dal suo.

 

                                30.   In tale contesto, in una ponderazione complessiva, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, richiamati i precedenti giurisprudenziali citati e considerato il concorso di reati, una pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi.

 

Ritenuto che l’imputato non ha precedenti penali e che la prognosi non può essere considerata negativa, la pena può essere in parte posta al beneficio della sospensione condizionale.

 

Al fine di tenere debitamente conto della colpa, la Corte ha quindi stabilito in 6 (sei) mesi la parte di pena da espiare e in 21 (ventuno) mesi la parte sospesa, con un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                31.   Considerato che l’imputato è giunto in Svizzera unicamente per delinquere e che non ha nessun tipo di legame con il nostro Paese, la Corte ha stabilito nei suoi confronti l’espulsione dal nostro territorio per una durata di 7 (sette) anni.

 

 

                                 VI)   Sequestri

 

                                32.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, la Corte ha ordinato la confisca della somma di denaro sotto sequestro.

 

Come da richiesta dell’accusa, a cui la difesa non si è opposta, è

stata ordinata la confisca di tutto il restante sotto sequestro.

 

 

                                VII)   Retribuzione del difensore d’ufficio

 

                                33.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

 

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

 

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).

 

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

 

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

 

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

 

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

 

                                34.   La nota professionale dell’avv. DUF 1, previa aggiunta del tempo impiegato per il pubblico dibattimento, è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF 6’216.60, comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

 

 

 


 

Visti gli art.                     12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51,66a, 69, 70 CP;

19 LStup;

115 LStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il 4 e il 7 dicembre 2017, a __________ e __________, senza essere autorizzato, detenuto, prodotto in altro modo e alienato 455.17 grammi di eroina, di cui 415.17 grammi detenuti e prodotti in altro modo e 40 grammi alienati;

 

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stranieri

per avere,

nel periodo compreso tra il 2 e il 7 dicembre 2017, a __________, soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

 

IM 1 è condannato

 

                               2.1.   alla pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                               2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

 

 

                                   3.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

 

 

                                   4.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca della somma di denaro sotto sequestro.

 

 

                                   5.   È ordinata la confisca e la distruzione di tutto il restante sotto sequestro.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               7.1.   Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                                 fr.        5'626.00

spese                                      fr.           140.00

IVA (8% su 2'213.20)           fr.           177.05

IVA (7,7% su 3'552.80)       fr.           273.55

totale                                       fr.        6'216.60

 

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’216.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 


 

Intimazione a:          -  

 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.      13'018.10

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           129.20

                                                             fr.      14'147.30

                                                             ============