Incarto n.
72.2018.65

Lugano,

15 novembre 2018/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

Jasmine Decristophoris, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DF 1

 

 

imputato, a norma del decreto d'accusa 218/2017 del 28 agosto 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

 

 

guida senza autorizzazione

per aver condotto l’autofurgone VW __________ targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

 

fatti avvenuti: a __________ il 01.03.2017;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.;

 

 

Presenti:                   -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 10:22.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

                                        

                                    I.   Il Presidente, richiamato l’art. 356 cpv. 3 CPP, ricorda all’imputato che può ritirare l’opposizione al decreto d’accusa fino alla conclusione delle arringhe.

 

                                   II.   Il Presidente prospetta all’imputato e al suo difensore la seguente correzione del testo del reato del decreto d’accusa in opposizione e meglio, dopo TI __________, richiamato l’AI 1, si aggiunge trainante un rimorchio Humbaur, __________, targato TI __________.

Viene chiesto all’imputato e al suo difensore se in merito vogliono prendere posizione già in questa sede e le stesse dichiarano che lo faranno, al più tardi, al momento della discussione.

 

 

 

Sentiti:                       -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: richiamata la sentenza 134 IV 1, non è giuridicamente corretto, nel caso di specie, sancire una pena unica. Chiedo pertanto la proroga di 1 anno per quanto attiene la sospensione condizionale della precedente condanna, ritenuto che non è una recidiva specifica. Si chiede dunque che tale sospensione non venga revocata. I fatti sono accaduti a causa di una disattenzione da parte dell’imputato. IM 1 non sapeva che non poteva, rispettivamente non possedeva la patente corretta, per guidare tale rimorchio. L’imputato, una volta saputo ciò, ha difatti poi ottenuto la patente BE. Di fronte a questa situazione, appare giustificata anche solo una multa contenuta in base alle condizioni economiche dell’imputato. In via subordinata, si chiede una pena pecuniaria, sospesa e il cui importo si lascia al giudizio di questa Corte.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.                      12, 34 segg., 42, 44, 46, 47 CP;

95 cpv. 1 lett. a) LCStr;

80 segg., 84 segg., 335 segg., 352 segg.e 422 segg. CPP nonché 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   guida senza autorizzazione

per avere, a __________, l’1.3.2017, condotto l’autofurgone VW __________, targato TI __________, trainante un rimorchio Humbar, __________, targato TI __________, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

 

e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione.

 

 

                                   2.   Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondenti a 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 34 e 36 CP).

 

 

                                   3.   Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 12'600.- decretata nei confronti di IM 1 con decreto d’accusa del 17.7.2015 dello Staatsanwaltschaft __________ ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.

 

 

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta, rispettivamente di fr. 1'000.- (mille) con motivazione e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

 

 

 


 

 

Intimazione a:          -

 

 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

 

 

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             79.90

                                                             fr.           779.90

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